CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA ex art. 36, comma 2,
lett. b), D. Lgs. 50/2016
1 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Committente procederà alla corresponsione del corrispettivo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e riportanti il CIG (codice identificativo gara).
Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate.
Le fatture devono essere emesse di norma dopo l’effettuazione totale o parziale del servizio/fornitura salvo diversa indicazione contenuta nel contratto, in base alla periodicità o gli stati di avanzamento stabiliti nel contratto.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ovvero, in via subordinata, dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale predetto.
Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, il Committente verifica l’insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del fornitore ex art. 48 bis del
D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l’insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC on line.
Il rispetto del termine di pagamento potrà essere assicurato se le verifiche citate danno esito regolare.
Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
2 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
La revisione del prezzo, ove consentita, è disciplinata dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 1467 del codice civile si prevede che se la prestazione di una delle parti divenisse eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
3 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
È in facoltà del Committente introdurre, in fase di esecuzione della prestazione, previa comprovata necessità, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune.
Nel corso del periodo di durata del contratto il Committente si riserva la facoltà, qualora sopravvenute e comprovate esigenze dell’Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni.
In caso di diminuzione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà data comunicazione alla controparte con congruo preavviso tramite comunicazione scritta o PEC da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Il corrispettivo verrà conseguentemente riparametrato in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni e dei prezzi unitari offerti.
Eventuali prestazioni aggiuntive e complementari verranno richieste e concordate per iscritto con il Direttore dell’esecuzione del contratto e verranno remunerate tenendo conto del prezzo unitario offerto per la singola rilevazione. In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.
4 – ESERCIZIO DELLE OPZIONI
Nel caso in cui l’affidamento preveda l’opzione per il Committente di proseguire il servizio per un ulteriore periodo o di chiedere la ripetizione del servizio, il Committente, in base alla propria soddisfazione e in relazione alle proprie esigenze, richiederà entro un termine prestabilito rispetto alla scadenza contrattuale di esercitare l’opzione stessa.
La prestazione opzionale deve essere effettuata allo stesso prezzo offerto in sede di gara.
5 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni sopradette, secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto.
Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile mediante l’applicazione di penali da parte del Committente.
Lo stesso si impegna conseguentemente a sollevare il Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest’ultima per una o più delle inadempienze predette.
Ai sensi dell’art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che il Committente non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall’esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dall’osservanza degli obblighi di cui al predetto articolo.
Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
In caso di servizi che comportano acquisizione di dati, come indagini o interviste e simili: in conformità alle disposizioni del Codice sulla privacy (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s. m. e i.) il Committente è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali che l’aggiudicataria deve acquisire in ragione della prestazione oggetto del presente contratto. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal decreto stesso.
A tale scopo la società nominerà un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall’aggiudicazione, contestualmente a una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati, il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche in ordine agli elementi da evidenziare nell’informativa medesima.
I dati verranno utilizzati solo per finalità di ricerca, non potranno essere usati o ceduti a terzi per altri scopi e dovranno essere distrutti al termine della ricerca stessa.
6 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutte le spese, salvo l’IVA dovuta per legge, inerenti e conseguenti alla stipulazione e all’eventuale registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso.
A carico esclusivo del Fornitore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle forniture oggetto del cottimo. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette a IVA, può essere soggetto all’eventuale imposta di registrazione nella misura fissa.
7 – PENALI
L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all’affidatario inviata tramite fax o posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di max 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.
Qualora gli inadempimenti comportino l’applicazione di penali di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore il Committente può, se ha interesse all’adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente
ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 giorni dall’evento. Decorso inutilmente detto termine senza che l’obbligazione contrattuale sia stata eseguita, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) le riserve iscritte dall’appaltatore superano il 15 per cento dell’importo contrattuale;
d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 80.
Sarà inoltre facoltà del Committente interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:
- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni nell’espletamento della prestazione;
- dalla sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107;
- dalla grave negligenza nell’esecuzione della prestazione con dolo o per colpa grave;
- dal subappalto non autorizzato dal Committente;
- dal mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui il Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa;
- quando per negligenza e/o inadempimento doloso o colposo da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di contratto e dal contratto stesso e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
- dall’applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto ovvero quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;
- dal fatto di non essersi avvalsi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, legge n. 136 del 2010 s. m. e i..
Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte del Committente.
In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente.
Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente potrà provvedere all’ordine della sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.
Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell’opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificata all’amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
10 – SUBAPPALTO
Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall’art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. a cui si fa espresso rinvio. La prestazione può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo del contratto.
In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile in via esclusiva, nei confronti del Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti.
Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto del Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.
L’affidatario deve depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Non sono considerati subappalti i “noli a freddo”, cioè noleggi senza impiego di manodopera, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare al Committente, prima dell’inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio/fornitura. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
11 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Committente, attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, accerta che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e rilascia apposita “attestazione di regolare esecuzione”.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che l’attestazione assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di attestazione.
12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge n.136 del 2010 il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell’esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.
Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.
Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) -
anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.
13- TRATTAMENTO DEI DATI
I dati concernenti il Fornitore sono destinati alla sottoscrizione del contratto. La mancata produzione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’affidamento o la mancata stipulazione del contratto.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia un interesse qualificato.
Titolare del trattamento dei dati è Innovhub-SSI Srl.
Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni sull’attività pubblica ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
14 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’esecuzione del contratto ed a questioni analoghe, con esclusione di quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 35 D.L. 223/2006 e comunque degli obblighi di manleva, verranno sottoposte preliminarmente a un tentativo di mediazione dinanzi alla Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano e non suo organismo).
Diversamente, sarà competente a conoscere la controversia l’autorità giudiziaria del Foro di Milano.
15- MODIFICHE E RINVIO
Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.