Contract
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006.
Pordenone, 12 febbraio 2008
Atto non rogato dal segretario generale del Comune di Pordenone n. 6630 del 12/02/2008
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006.
L’anno 2008, il giorno 12 del mese di Febbraio presso la sede del settore Politiche sociali del Comune di Pordenone in xxx X.Xxxxxxx, 0 Xxxxxxxxx
TRA
- Il Comune di PORDENONE (codice fiscale Ente 80002150938), rappresentato dal Sindaco pro tempore Xxxxxx XXXXXXXXXX nato a Pordenone il 14/01/1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORDENONE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 131 del 6/12/2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di CORDENONS (codice fiscale Ente 00142410935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxx XXXXXXXX nato a Cordenons il 29/12/1948, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cordenons, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 132 del 22.12.2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di PORCIA (codice fiscale Ente 00077810935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx XXXXXXX nato ad Aviano il 24/08/1962 il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORCIA autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 171 del 27/12/2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di ROVEREDO IN PIANO (codice fiscale Ente 80000890931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig Xxxxx XXXX nato a Udine il 21/04/1954, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ROVEREDO IN PIANO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 18.12.2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di SAN QUIRINO (codice fiscale Ente 80001210931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx nato a X. Xxxxxxx il 6/11/1955 il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SAN QUIRINO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 29.11.2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
PRESO ATTO CHE
Il Consiglio Comunale di Porcia n° 171 del 27/12/2007 ha evidenziato che il comma 6 dell’art. 4 rinvia ad apposito “atto attuativo” le modalità attuative della delega e ha inteso raccomandare che tale accordo debba essere sottoposto all’esame dei competenti organi comunali.
PREMESSO
- che l’art. 17 della la L.R. 6/2006 prevede che i Comuni esercitano in forma associata negli ambiti territoriali dei distretti sanitari:
1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato;
2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza economica;
3. le attività relative all’autorizzazione alla vigilanza e all’accreditamento dei servizi e delle strutture del sistema integrato;
4. le funzioni e servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore;
5. le ulteriori funzioni residue e servizi individuati dai Comuni interessati;
• che l’esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni di cui all’art. 18 della L.R. 6/2006, con la quale deve essere tra l’altro individuata la forma di collaborazione che i Comuni intendono porre in essere per la realizzazione del SSC;
• che ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 6/2006, la convenzione deve disciplinare la durata della gestione associata, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell’ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale, i rapporti finanziari, le modalità di informazione ai Consigli Comunali sull’andamento annuale della gestione del Servizio Sociale dei Comuni;
• che in attuazione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, con l’atto di delega e l’accordo di attuazione individuano le modalità di realizzazione della Convenzione che stipulano (art. 18 L.R. 6/2006);
• che in conformità alle disposizioni normative su richiamate, i medesimi Comuni intendono addivenire alla formalizzazione della convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché per la gestione dei servizi, degli interventi e delle attività di cui all’art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
• che le presenti premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti, che convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Finalità
1. La gestione associata dei servizi è il presupposto essenziale per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona (strumento principale di programmazione e mezzo per assicurare l’omogeneità delle prestazioni, l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative all’integrazione con i servizi sanitari) nonché condizione indispensabile per dare impulso al miglioramento dei servizi sull’intero territorio dell’Ambito Distrettuale.
Sono pertanto finalità della presente Convenzione:
a) lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse dai cittadini ed a criteri di programmazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità e qualità;
b) l’esercizio coordinato delle funzioni tecnico-professionali e amministrative dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi.
Art. 2 Funzioni
1. Con la presente convenzione i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Pordenone ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) esercitano in forma associata:
a) La funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) La gestione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, d) primo intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed e) interventi di assistenza economica previsti dalla L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
c) Le attività relative all’autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
d) Le competenze obbligatorie derivanti da normative regionali o nazionali con fondi all’Ente Gestore;
e) Le progettualità approvate dall’Assemblea dei Sindaci ed inserite nei PDZ;
f) Le nuove progettualità che verranno proposte ed approvate dall’Assemblea;
g) Le funzioni residue che i Comuni individuano con il presente atto.
2. Le funzioni/servizi che i Comuni gestiscono in forma associata sono meglio dettagliate nell’allegato A facente parte integrante del presente atto.
3. Il trasferimento di dette funzioni riguarda l’intero territorio dell’Ambito Distrettuale e trova attuazione graduata entro e non oltre il 31/12/2011 sulla base degli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Sindaci.
4. Il Servizio sociale dei Comuni, per le attività non gestite in forma associata ed eventualmente richieste dai Comuni, garantisce esclusivamente gli interventi tecnico- professionali. Gli interventi aggiuntivi o quelli non previsti nel Piano Economico Finanziario restano a carico dei Comuni richiedenti.
5. L’assunzione di nuove competenze da parte dell’Ente Gestore, qualora necessario, dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei Sindaci e accompagnata da un adeguamento del personale tecnico -amministrativo della dotazione organica nonché delle risorse finanziarie.
Art. 3
Principi e criteri generali d’esercizio
1. L’esercizio in forma associata di funzioni e servizi, di cui all’art. 2, tenuto conto del territorio, delle risorse e del significato che il servizio ha assunto negli anni, deve rafforzare i legami dei tre gruppi presenti: comunità civile locale, comunità degli Amministratori e comunità degli operatori, facendo riferimento ai seguenti principi/criteri :
▪ appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale con attenzione alle esigenze dell’utenza (principio di efficacia);
▪ corrispondenza alla domanda di servizi da parte della popolazione dei singoli territori comunali favorendo la stabilità della dotazione organica esistente nei Comuni;
▪ informazione e orientamento rispetto all’offerta di interventi e servizi ( carta dei servizi);
▪ definizione dei criteri d’accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato (trasparenza);
▪ efficienza ed efficacia ed economicità nella gestione dei servizi da parte dell’ente delegato;
▪ standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione, eliminazione di adempimenti non necessari;
▪ promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
▪ sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni;
▪ innovazione e uniformità di sistemi tecnologici dei procedimenti e collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione degli strumenti digitali della P.A., ed il miglioramento dell’attività di programmazione;
▪ innovazione scientifica, metodologica e tecnologica, aggiornamento professionale continuo;
▪ integrazione e raccordo con le istituzioni della Regione, della Provincia e del territorio, ed in particolare con l’Azienda Sanitaria in riferimento alle aree ad alta integrazione.
Art. 4
Modalità attuative della delega
1. I Comuni contraenti, nell’esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, delegano il Comune di Pordenone, quale Ente Gestore, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all’art. 2.
2. L’Ente Gestore è referente organizzativo e contabile del Servizio Sociale dei Comuni e garantisce forme di coordinamento tra la struttura dell’Ambito Distrettuale Urbano.6.5 e le strutture dei Comuni associati.
3. L’Ente Gestore provvede agli adempimenti di cui all’art. 2 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni avvalendosi di una Pianta Organica Aggiuntiva corrispondente per numero e profilo professionale al fabbisogno programmato.
4. La Pianta Organica Aggiuntiva si inserisce nell’Organigramma della struttura organizzativa dell’Ente Gestore.
5. Nella Pianta Organica Aggiuntiva, previo atto ricognitivo che rileva compiti e funzioni esercitate, è inserito il personale che i Comuni hanno deciso di trasferire, tra coloro che svolgono prioritariamente compiti socio-assistenziali educativi ed amministrativi, nonché quello di nuova assunzione.
6. Per quanto attiene alla declinazione delle modalità attuative della delega si rinvia ad apposito accordo attuativo.
Art. 5 Durata
1. Il presente atto ha una durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Art. 6 Modifiche alla convenzione
1. Le modifiche della presente convenzione sono deliberate dall’Assemblea dei Sindaci.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono sottoposte ai Comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutti i Consigli Comunali dei comuni aderenti.
3. Analoga procedura viene adottata per l’eventuale adesione di altri Enti.
Art.7 Ambito Territoriale
1. L’Ambito territoriale per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni è individuato nel territorio dei Comuni associati.
Art. 8 Sedi
1. L’Amministrazione comunale di Pordenone, in qualità di Ente Gestore, mette a disposizione del Servizio Sociale dei Comuni i locali ove viene eletta la sede centrale del servizio associato ad ogni effetto di legge.
2. Presso ciascun Comune, tra quelli convenzionati, secondo il principio del decentramento sul territorio, sono istituite sedi periferiche presso le attuali sedi dei servizi sociali comunali.
3. Possono altresì esse istituite ulteriori sedi periferiche con la presenza programmata del personale ivi distaccato.
Art. 9 Organizzazione Generale
1. Le attività di cui alla presente Convenzione sono disciplinate dagli atti di organizzazione, dal regolamento degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità e dal regolamento dei contratti del Comune Ente Gestore.
2. La responsabilità e la direzione delle attività è affidata al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
Art. 10
Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale
1. L’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale (di seguito Assemblea dei Sindaci) di cui all’art. 20 della L.R. 6/2006 è organo di indirizzo, controllo, monitoraggio, verifica e di alta amministrazione del S.S.C. Le decisioni dell’Assemblea hanno la forma di deliberazioni e sono approvate a maggioranza relativa. Esse sono vincolanti sia per i comuni associati nell’Ambito, sia per l’Ente Gestore del S.S.C.;
a) è composta da tutti i Sindaci dei Comuni dell’Ambito Distrettuale o dai loro delegati per iscritto in via permanente;
b) elegge fra i suoi componenti a maggioranza assoluta un Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell’organo, (membro di diritto sia della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all’art.1 LR 8/01, sia della Conferenza Provinciale dei Sindaci) nonché un Vice-Presidente, a rotazione annuale, non rieleggibile;
c) approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento;
d) svolge funzioni di indirizzo e controllo politico del Servizio Sociale dei Comuni. In particolare, in collaborazione con i Tavoli Tematici del Piano di Zona, svolge i compiti
relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona, elabora le linee di progettazione e programmazione del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, esprime indirizzi in merito alla dotazione organica del Servizio Sociale dei Comuni, e al suo modello organizzativo;
e) approva annualmente, il Piano Economico-Finanziario per l’esercizio successivo che è trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza;
f) decide sulle variazioni da apportare al Piano Economico Finanziario su richiesta motivata del Responsabile del S.S.C.;
g) approva altresì il Rendiconto di gestione dell’esercizio precedente. Il rendiconto è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale e verrà trasmesso ai Comuni;
h) definisce i livelli minimi prestazionali erogabili per la durata della convenzione, ovvero le prestazioni previste dagli attuali Regolamenti comunali che, a parità di risorse umane e finanziarie, non possono essere inferiori a quelli assicurati al 31/12/2007 a livello di ogni singolo comune;
i) approva proposte di regolamentazione inerenti l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei cittadini che per quanto di competenza, saranno sottoposte all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
j) approva le modalità attuative della presente convenzione con i relativi criteri di riparto delle spese e delle entrate;
k) verifica in materia sanitaria l’andamento generale delle attività e dei livelli assistenziali assicurati dal Distretto esprimendo proposte, pareri e valutazioni.
Art. 11
Obblighi dell’Ente Gestore
1. L’Ente Gestore:
a) assume la gestione dei servizi, interventi ed attività stabiliti all’articolo 2 della presente convenzione e provvede ai relativi adempimenti per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e l’ufficio di direzione e programmazione; fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci;
b) garantisce l’esecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci;
c) esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni;
d) fornisce trimestralmente all’Assemblea dei Sindaci puntuali elementi di conoscenza relativi all’andamento della gestione delle attività delegate;
e) mette a disposizione dell’attività convenzionata, con il solo rimborso degli oneri sostenuti, le proprie strutture organizzative secondo le modalità previste nel Piano Economico Finanziario;
f) mette a disposizione la sede centrale del Servizio Sociale dei Comuni ripartendo gli oneri di gestione tra i comuni;
g) provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni;
h) provvede al lavoro istruttorio nei procedimenti di autorizzazione e accreditamento per i servizi e le strutture così come previsto dagli artt. 31,32 e 33 della L.R.6/06 e alla relativa attività di vigilanza;
i) prevede all’interno del proprio bilancio un’apposito centro di costo comprendente l’attività di Ambito per le materie a gestione associata;
2. Il Sindaco dell’Ente Gestore assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre istituzioni ed in giudizio.
3. L’Ente Gestore concorda con i singoli comuni, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, le modalità di prosecuzione dei contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi nelle materie oggetto della gestione associata, in essere alla data di stipulazione della presente convenzione.
Articolo 12 Obblighi dei comuni associati
1. In osservanza del fabbisogno di risorse finanziarie ed umane concordato e determinato in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale i Comuni associati si impegnano a:
a) trasferire all’Ente Gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente convenzione conformemente al Piano Economico Finanziario;
b) garantire che detto trasferimento avvenga secondo i criteri e le modalità stabiliti con l’Accordo attuativo;
c) trasferire altresì all’Ente Gestore una quota di finanziamento, pari ad una quota concordata, per contribuire alle spese generali derivanti dall’impiego di risorse proprie della struttura organizzativa dell’Ente Gestore;
d) adottare i provvedimenti di mobilità esterna obbligatoria del personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, secondo il contingente di pertinenza e nel rispetto delle modalità concordate, al fine di rendere funzionante la dotazione organica programmata dall’Ente Gestore;
e) trasmettere all’Ente Gestore, tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata ivi compresi, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, i contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi in essere alla data di stipulazione della presente convenzione;
f) adottare criteri comuni per l’accreditamento di servizi e strutture in attesa dell’approvazione dei regolamenti regionali ed adeguarli agli eventuali successivi standard regionali;
g) mettere a disposizione del SSC i locali presso le proprie sedi istituzionali, assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione degli immobili adibiti a tali sedi, secondo modalità previste in specifico accordo attuativo;
h) mettere a disposizione dell’Ente Gestore i beni strumentali di cui all’articolo 13.
2. I Comuni dell’Ambito Urbano, riconoscono, reciprocamente la validità dei provvedimenti emessi per l’autorizzazione al funzionamento e/o per l’accreditamento di servizi nelle materie oggetto della convenzione sulla base dei criteri comuni di cui sopra.
3. Relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente Gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi, oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, od omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento dell’Ambito, i Comuni inadempienti non potranno accedere alla gestione associata dei servizi assumendosene in proprio la responsabilità giuridica, economica e patrimoniale e, nel caso normative regionali prevedano finanziamenti finalizzati per l'esercizio associato di funzioni facoltative, non potranno accedere a tali incentivi, fatti salvi i servizi essenziali.
Articolo 13 Beni Strumentali
1. Ogni Ente, per l’esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione, destina per il funzionamento delle sede periferica del servizio sociale dei comuni (sede operativa) sita nel proprio comune, beni immobili, beni mobili (automezzi), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, beni di consumo.
2. I beni strumentali di cui al precedente comma sono concessi in uso gratuito dai comuni, rimangono di proprietà dei singoli comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca di funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell’Ente proprietario. Le modalità inerenti la gestione dei beni conferiti verranno declinate in apposito accordo attuativo.
Articolo 14
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
1. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 2 della L.R. 6/2006.
2. L’individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni avviene mediante apposita selezione per titoli e valutazione del curriculum tra il personale a
disposizione dell’Ente Gestore, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno e nel rispetto della seguente procedura:
a) l’Assemblea dei Sindaci dispone l’avvio della procedura di selezione mediante apposita deliberazione;
b) dell’avvio della procedura di selezione viene data, a cura dell’Ente Gestore, adeguata pubblicità mediante avviso da pubblicare per 30 giorni all’albo dell’Ente Gestore stesso e mediante invio dell’avviso ai Comuni associati ed ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia ( o della Provincia di Pordenone) per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;
c) scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso all’albo dell’Ente Gestore e raccolte le domande pervenute, il Sindaco dell’Ente Gestore valuta i curricula presentati, tenendo precipuamente in considerazione la formazione, le competenze professionali anche in materia di gestione;
d) il Sindaco dell’Ente Gestore sottopone all’Assemblea dei Sindaci la motivata individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni;
e) il Sindaco del Comune Ente Gestore procede alla nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. L’Ente Gestore adotta, altresì, tutti gli atti necessari e conseguenti all’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
3. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, compete:
a) la direzione del servizio;
b) la pianificazione e la gestione del personale assegnato al Servizio;
c) la pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall’Assemblea dei Sindaci per la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali;
d) la direzione dell’Ufficio di Direzione e Programmazione;
e) l’adozione di atti che impegnano il S.S.C. verso l’esterno;
f) il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti;
g) le funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
h) il raccordo tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio dei singoli Comuni, anche al fine del riparto degli oneri relativi alla gestione del S.S.C.;
i) la nomina dei Responsabili di Area (o unità operativa).
4. In via transitoria il Responsabile del S.S.C. già nominato ed in carica alla data di stipulazione della presente convenzione si intende confermato sino a nuova nomina.
Art. 15
Ufficio di Direzione e Programmazione di Ambito Distrettuale
1. L’Ufficio di Direzione e Programmazione costituisce struttura tecnica di supporto all’Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo ed alta amministrazione del SSC.
2. Ha sede presso la sede dell’Ambito.
3. Garantisce tra l’altro:
a) la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai bisogni, alle risorse e ai servizi in funzione dell’attività strategica e di programmazione, in collaborazione con il Servizio di Controllo di Gestione dell’Ente Gestore;
b) il coordinamento dell’attività istruttoria e la predisposizione dei documenti relativi al Piano di Zona, agli accordi attuativi, nonché il relativo monitoraggio;
c) la redazione del piano economico-finanziario e degli atti necessari alla rendicontazione;
d) la promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse economiche;
e) la predisposizione degli schemi di regolamento, disposizioni o protocolli per il successivo inoltro all’Assemblea dei Sindaci;
f) il monitoraggio di concerto con il Direttore di Distretto, dei progetti previsti dal PAT ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute da parte dell’Assemblea dei Sindaci;
g) la predisposizione degli atti di natura gestionale;
h) il mantenimento del dialogo con le singole amministrazioni comunali ai fini di fornire e ricevere indicazioni su tematiche di reciproco interesse, favorendo altresì il rapporto con gli operatori di riferimento al territorio e le amministrazioni stesse.
4. I componenti dell’Ufficio di Direzione e Programmazione sono inseriti nella POA approvata dall’Ente Gestore;
5. In attuazione alla presente convenzione sono assicurate all’Ufficio di Direzione e Programmazione la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse umane (definite per numero e per profilo dall’Assemblea dei Sindaci) nonché strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività istituzionali.
Art. 16
Pianta Organica Aggiuntiva
1. La Pianta Organica Aggiuntiva, deliberata dall’Ente Gestore d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale, è articolata per profili professionali individuati come necessari alla gestione associata delle attività di cui alla presente Convenzione in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale dei Piani di Zona.
2. All’Ente Gestore, per il tramite del Responsabile, compete, d’intesa con l’Assemblea dei Sindaci, provvedere all’organizzazione e gestione operativa delle funzioni delegate degli uffici e del personale.
3. La POA è composta in modo da assicurarne la funzionalità operativa. E’ struttura flessibile ma non precaria in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiede.
4. L’organizzazione della POA si ispira a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
5. Per la corretta ed adeguata erogazione delle prestazioni, la POA deve essere dotata di personale in possesso di qualifiche e profili professionali adeguati a svolgere le funzioni delegate. La POA potrà inoltre essere affiancata, qualora ritenuto da esperti esterni.
6. Il personale viene reperito, presso i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e, in mancanza, mediante procedure pubbliche di reclutamento.
7. Il personale messo a disposizione dei Comuni associati seguirà le disposizioni in vigore ed i Regolamenti adottati in materia di personale dall’Ente Gestore.
8. In caso di recesso secondo quanto previsto dall’art. 23 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni, il personale inserito nella Pianta Organica Aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, di intesa tra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative Piante Organiche.
9. I Comuni dell’Ambito Distrettuale assegnano alla POA dell’Ente Gestore il personale operante nelle materie della gestione associata. L’assegnazione del personale comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro che rimane in capo all’Ente Gestore fino allo scioglimento eventuale della gestione associata.
10. L’assunzione del personale necessario alla dotazione organica programmata annualmente sulla base del fabbisogno indicato in fase di programmazione è effettuata dal Comune Ente Gestore con la disciplina e le procedure previste dalla normativa regolamentare di detto Ente.
Art. 17 Organismi tecnici
1. Ai fini delle attività relative all’autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli artt. 31, 32 e 33 della L.R. 6/2006, nonché in altre situazioni nelle quali per il coordinamento delle attività gestite in forma associata se ne ravvisi la necessità, sono istituiti appositi organismi tecnici composti anche da funzionari dipendenti dei Comuni associati non facenti parte della POA.
2. L’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale stabilisce i criteri di remunerazione delle prestazioni fornite dai componenti degli Organismi Tecnici di Ambito di cui al comma precedente e la suddivisione delle spese tra gli Enti Locali del Servizio Sociale dei Comuni.
Art. 18
Armonizzazione dei regolamenti comunali
1. Nello svolgimento delle prestazioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli Enti, sino all’adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari inerenti i servizi gestiti.
2. L’Assemblea dei Sindaci provvede alla approvazione delle proposte di regolamento di cui al comma precedente entro il 31.12.2008.
3. I Consigli Comunali provvedono entro due anni dalla stipula della presente convenzione all’adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dall’Assemblea dei Sindaci.
Art. 19
Attività di informazione
1. L’assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale garantisce l’informazione ai Consigli Comunali sull’andamento della gestione associata.
2. L’informazione e la trasparenza vengono garantite mediante l’invio ai membri dell’Assemblea dei Sindaci, a cura dell’Ente Gestore, di copia delle deliberazioni adottate.
3. Oltre a quando indicato all’art, 11, comma 1, punto d), qualora richiesti, dovranno essere trasmessi agli Enti convenzionati, tutte le deliberazioni e i provvedimenti di gestione adottati dall’Ente Gestore in ordine all’attività amministrativa riguardante l’oggetto della Convenzione.
4. I Comuni associati dovranno trasmettere all’Ente Gestore tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata.
5. L’Ente Gestore rende pubbliche le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci, anche tramite un sito web dedicato.
Art 20
Fonti di finanziamento e riparto dei costi
1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sono composte dai trasferimenti comunali e regionali, dagli altri trasferimenti ottenuti da enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie, relative ai servizi gestiti.
2. Ogni Comune associato iscrive al proprio bilancio, secondo le modalità ed i termini individuati annualmente nel Piano Economico Finanziario approvato dall’Assemblea dei Sindaci, le somme da trasferire all’Ente Gestore del SSC in relazione all’attività svolta in forma associata.
3. Il Piano Economico-Finanziario costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e contiene una relazione dettagliata sulle attività programmate, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sugli eventuali affidamenti dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse da impiegare.
4. L’Ente Gestore iscrive nel proprio bilancio, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese necessarie per lo svolgimento delle attività da realizzare in forma associata.
5. L’Ente Gestore predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dell’accordo attuativo e li trasmette entro i 10 giorni successivi all’approvazione da parte dell’Ente Gestore, ai Comuni. Ogni Comune è tenuto a corrispondere all’Ente Gestore, la quota dovuta ogni bimestre, fatto salvo il consuntivo finale.
6. L’Ente Gestore si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.
Art. 21 Clausola compromissoria
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria con atto dell’Assemblea dei Sindaci. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà competente il Tribunale di Pordenone.
Art. 22 Accesso agli atti
1. Il Responsabile del Servizio Sociale garantisce l’accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza ed applica le norme relative alla tutela dei dati personali, secondo le disposizioni di legge ed il Regolamento del Comune di Pordenone.
Art.23 Recesso
1. I Comuni associati possono recedere mediante l’adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Sindaco dell’Ente Gestore e al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, solo per quanto attiene alle materie facoltative. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno 6 mesi prima del termine dell’anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. In caso di conseguente revoca della delega in tali materie il personale inserito nella POA, compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli enti deleganti d’intesa tra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.
3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l’Ente Gestore, per l’esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all’Ente Gestore prevista per quel Comune verrà mantenuta a partire dall’annualità del recesso e per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati.
Art. 24
Disposizioni in materia di privacy
1. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è “cotitolare” (art. 4 comma I lett. F del D.Lgs 196/03) per il trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari necessari per l’esecuzione delle attività svolte in convenzione. Ciascun “cotitolare” è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 ed al suo allegato B ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza.
2. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Ad essa si applicano l’art. 18 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici. Il trattamento dei dati per le finalità
istituzionali inerenti l’applicazione della presente convenzione è consentito ai sensi dell’art. 19 comma I del D.Lgs 196/03.
3. La comunicazione dei dati personali fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti l’applicazione della presente convenzione, avviene in forza di legge e regolamento (L.R. del Friuli Venezia Giulia n.6/2006) e pertanto è consentita ai sensi dell’art. 19 comma II D.Lgs 196/03.
4. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene in forza dell’art. 22 comma I e II del D.Lgs 196/03. Per i casi previsti dall’art 22 Comma III, ciascun comune cotitolare dichiara di aver adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
5. La comunicazione dei dati personali fra Comuni convenzionati e soggetti privati (a titolo esemplificativo: medici, psicologi, altri professionisti, assistenti sociali non dipendenti, cooperative e/o altre società di servizio ecc) esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti l’applicazione della presente convenzione, avviene in forza di legge e regolamento (L.R. 6/2006) e pertanto è consentita ai sensi dell’art. 19 comma III del D.Lgs 196/03.
6. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l’Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente convenzione.
7. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. Ciascun Comune cotitolare si impegna a trattare i dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nonché secondo le altre indicazioni dell’art. 22 D.Lgs 196/03.
Art. 25 Sicurezza sul lavoro
1. Per quanto attiene alle norme sulla sicurezza L’Ente Gestore estenderà l’attuazione del proprio regolamento per il personale operante presso la sede centrale mentre ciascun singolo comune rimane titolare della responsabilità relativa al rispetto delle norme in tale materia relativamente alle proprie sedi.
Art. 26 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Comune di Pordenone Assessore alle Politiche sociali x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
con atto di delega
Comune di Porcia
Sindaco
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxx
Comune di Cordenons Assessore alle Politiche sociali x.xx Xxxxx Xxxxxxx
Con atto di delega
Comune di Roveredo in Piano
Sindaco
x.xx Xxxxx Xxxx
Comune di X. Xxxxxxx Assessore alle Politiche sociali x.xx Xxxxxx Xxxxxx
Con atto di delega
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006.
Allegato A - Funzioni della gestione associata
AREA DI SISTEMA
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
• Gestione del flusso di finanziamento di cui al fondo sociale unico nazionale,e regionale, nonché dei fondi comunali trasferiti; • Gestione di altri fondi eventualmente reperiti da altre fonti (FSE, Fondi Ministeriali a progetto etc. etc.) • Bilancio di Ambito e relativa attività gestionale : Piano Economico finanziario e relazioni di attività • Costituzione della POA di ambito e sua relativa gestione • Programmazione Triennale e relativa attività di coordinamento e monitoraggio riferita al Piano Sociale di Zona • Gestione di contratti e appalti riferiti alle materie gestite secondo il presente calendario • Gestione di tutte le attività inerenti all’autorizzazione, all’accreditamento, al convenzionamento e alla vigilanza sui soggetti gestori di servizi e strutture attinenti alle materie di cui alla convenzione • Gestione delle relazioni con i Comuni dell’Ambito • Gestione delle relazioni con l’esterno ▪ Programmazione e gestione delle attività di formazione per gli operatori del sistema integrato così come definiti dall’art.36 della L.R.6/06 relativamente ai servizi oggetto di gestione associata • Sistema Informativo di ambito • Elaborazione linee guida e protocolli di intesa • Istituzione di Organismi Tecnici di Ambito | L.328/2000; L.R. 4/1999 L.R. 6/2006 L.R. 6/2006 Art. 31,32,33 L.R. 6/2006 L.R. 6/2006 L.R. 6/2006, art. 6. L. 6/2004 |
AREA AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
• Coordinamento con il Distretto Sanitario relativamente alle attività di programmazione (PAT-PDZ) e gestione dei servizi ad alta integrazione • Gestione di attività integrate secondo quanto disposto da specifiche norme di legge (vedi FAP) • Sviluppo di forme di accesso unitario e licenziamento di protocolli di attività intersettoriali e interdisciplinari che disciplinino: a) l’informazione e l’orientamento rispetto all’offerta di interventi e servizi b) la valutazione multidimensionale del bisogno in forma integrata c) la presa in carico delle persone d) l’integrazione degli interventi e) l’erogazione delle prestazioni f) la continuità assistenziale ▪ Sincronizzazione dei percorsi di accreditamento con il sistema sanitario nelle aree in questione | L.R.23/2003 L.R. 6/2006 ; D.G. Reg. 1995/2007 L.R. 6/2006 Art. 55, 56, 57; L.R.23/2003 L.R. 6/2006 Art. 33 |
AREA PER LA GENERALITA’ DELLA POPOLAZIONE
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
▪ Segretariato sociale | L.R. 6/2006, „ |
▪ Servizio sociale professionale | „ |
▪ Servizio di assistenza domiciliare, ed interventi integrativi ( pasti a domicilio, lavanderia, telesoccorso, trasporto) | „ |
▪ Interventi di inserimento sociale | „ „ |
▪ Pronto intervento sociale | „ |
▪ Interventi di assistenza economica | |
▪ Reddito di Cittadinanza | L. n. 328/2000; L.R. |
▪ Promozione dell’Amministrazione di sostegno legale | 33/1988; L.R. 6/2006, artt. 6, 58, 59; |
AREA FAMIGLIE E MINORI
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
• gestione delle sedi di valutazione e progettazione per la | L.184/1983; L. 698/1975; l. |
presa in carico integrata di minori che necessitano di | 616/1977; L. 67/1993 ; L.R. |
interventi professionali su richiesta della Magistratura e di | 15.05.2002 n.13 : L.R. 23/2004, |
tutela a supporto della funzione di competenza dei Sindaci | art 13. |
dei Comuni di distretto. Detti interventi vengono realizzati in | |
corresponsabilità con gli altri servizi sanitari o socio-sanitari | |
di primo livello e specialistici secondo le modalità contenute | |
in apposite intese formalmente definite e per la casistica di | |
abuso e maltrattamento ed in raccordo con l’équipe | |
specialistica provinciale | |
• servizio affido (professionale); | Cod. Civile artt. 400-413; D.P.R. n. 616/1977; L.. |
• gestione erogazioni economiche e assicurazioni) | 184/1983; L. 328/2000; L. 149/2001 (art. 40) |
• gestione del servizio di educativa territoriale | L. 328/2000; L. 285/97; L.R. |
6/2006 Art. 6 | |
• servizi integrativi per la prima infanzia e per la genitorialità | |
(,progetti sperimentali, , abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso al servizio) | L. 285/97; art.15 L.R.20/05 |
• prestiti sull’onore alle famiglie | |
L.R.11/06 | |
art.12 | |
• inserimenti in strutture di minori anche accompagnati da | |
esercenti la potestà genitoriale, integrazioni rette , | L. n. 328/2000; Cod. Civile art. |
• sostegno ai minori, ai nuclei famigliari alle responsabilità | 406 ; L.R. 49/96 |
famigliari, alle donne in difficoltà | L.184/1983; L. 698/1975; l. |
616/1977; L. 67/1993 ; L.R. | |
15.05.2002 n.13 : L.R. 6/2006, | |
• progettualità approvate dall’Assemblea dei Sindaci ed | art. 6 |
inserite nei piani di zona ,nuove progettualità che verranno | |
proposte ed approvate dall’Assemblea. | L.R.06/2006, art. 6 |
AREA DISABILI
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
• valutazione, progettazione ed eventuale presa in carico, in | C.C. (art. 403); D.P.R. n. |
raccordo con l’EMDH, degli interventi previsti all’art.6, lettere a) | 616/1977; L.104/1992; L. |
b) c) d) e all’art.9 della L.R.41/1996 e di eventuali altre | 328/2000; L.R. 41/1996; |
progettualità individuali o collettive; | L.162/1998; L.R. 49/1996 ; art. 46 L.R. 06/2006, art. 6 |
• servizio socio-assistenziale e socio-educativo per disabili; | |
• servizio di trasporto disabili; | L.R. 6/2006 ; D.G. Reg. |
• servizio di aiuto personale; | 1995/2007 |
• adempimenti per l'attivazione di progetti di cui al regolamento | |
regionale del “Fondo per l’autonomia possibile”; | L. 104/1992; D.Lg. |
• adempimenti a favore di ciechi e sordomuti e minorati sensoriali nonché di eventuali ulteriori progettualità a favore dei soggetti già di competenza provinciale. | 112/1998; D.Lg. 267/2000; L.R. 04/1999; D.G.R. n. 3501/2001 |
• collaborazione al monitoraggio e al controllo sui servizi ed | |
interventi delegati all’Azienda (inserimenti in strutture semi - residenziali e residenziali e integrazione lavorativi) | Xxxxx. n. 328/2000; Cod. Civile art. 406 ; L.R. 49/96 |
• progettualità approvate dall’Assemblea dei Sindaci ed inserite nei | |
PDZ ed eventuali nuove progettualità. |
AREA ADULTI E DELL’INCLUSIONE SOCIALE
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi |
• Interventi per l’inclusione sociale, per l’abitare sociale (compresi pronta accoglienza, asili notturni) per l’integrazione lavorativa, per l’accoglienza di donne in difficoltà). • Progettualità approvate dall’Assemblea ed inserite nei PDZ | D.Lg. n. 286/1998 (art. 40); D.Lg. n. 507/1993 L.R. 6/2006 art. 59 ; |
AREA ANZIANI
competenze della gestione associata | Riferimenti legislativi | ||
• Interventi inerenti il fondo per l’autonomia possibile, progettualità | L.R. 6/2006, | D.G. | Reg. |
per l’inserimento in strutture residenziali o riabilitative | 1995/2007 | ||
• Centri Diurni | |||
L.R.6/06 | |||
• Progettualità approvate dall’Assemblea dei Sindaci ed inserite nei PDZ ed eventuali nuove progettualità | L.R.6/06 |
competenze residue in capo ai singoli comuni
• Rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi sociali nonchè di asili nido
• Assistenza a minori stranieri non accompaganati
• Concessione assegni di natalità e al nucleo statali e regionali
• gestione degli interventi previsti dalla “carta famiglia” ai sensi dell’art.10 della L.R.11/06 e s.m.i.
• Informagiovani
• Progetti giovani
• Organizzazione di attività ludico- educative e ricreative
• Centri estivi e punti verdi
• Gestione strutture residenziali , semiresidenziali e diurne
Funzioni residue in capo ai Comuni AREA FAMIGLIE E MINORI
AREA DISABILI
- competenze residue in capo ai singoli comuni
Rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi sociali Contributi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi della L.R.13/
Contributi ec AMNIL e ENS
Contributi per spese di trasporto collettivo alla Nostra Famiglia Integrazione rette
AREA ADULTI, DISAGIO GENERALIZZATO E IMMIGRATI
- competenze residue in capo ai singoli comuni
Rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi sociali Gestione strutture residenziali, semiresidenziali e diurne
Assegnazione alloggi a titolo assistenziale
Pronta accoglienza e asili notturni
Contributi economici ordinari e straordinari per i primi due anni Contributi per rimpatriati ( L.R:7/92)
Contributi a sostegno dei canoni di locazione / L.431/98 e L.R.6/03)
Procedimento amministrativo per il TSO (L. 180/78; L. 833/78) Progetti di reti internazionali
AREA ANZIANI
competenze residue in capo ai singoli comuni
Rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi sociali Progetti promozionali e per il tempo libero
Soggiorni anziani
Gestione strutture residenziali, semiresidenziali
Contributi economici ordinari e straordinari per i primi due anni e integrazioni rette Contributi per rimpatriati ( L.R:7/92)
Contributi a sostegno dei canoni di locazione / L.431/98 e L.R.6/03)
Procedimento amministrativo per il TSO