Contract
1. Generalità e ambito di applicazione
1.1 Le Condizioni Generali di Contratto (qui di seguito CGC-EVVA) si applicano a tutti i rapporti contrattuali, gli accordi e i protocolli presenti e futuri, nonché alle dichiarazioni e ai rapporti precontrattuali o ad altre circostanze effettive o giuridicamente rilevanti delle società italiane del gruppo EVVA, o in relazione ad esse, ovvero EVVA Italia srl., RI 125661 con sede in XX-00000 Xxxxxxxx, un‘affiliata della società austriaca EVVA Sicherheitstechnologie GmbH con sede a Vienna, ed eventuali affiliate in Italia (qui di seguito nominate in breve „EVVA“) o nei confronti delle stesse. Le Condizioni Generali di Contratto, le bozze contrattuali, le condizioni d‘acquisto, le condizioni di servizio o altri regolamenti analoghi del cliente, di terzi oppure rimandi a tali regolamenti del cliente o di terzi non trovano applicazione anche senza l‘esplicita opposizione di EVVA in tal senso. Il cliente è informato che EVVA esegue forniture, servizi e stipula contratti esclusivamente sulla base delle presenti CGC-EVVA.
1.2 Oltre alle CGC-EVVA, trovano eventualmente applicazione ulteriori regola- menti generali di EVVA, in particolare le condizioni di licenza EVVA per la conces- sione di licenze per il software EVVA (qui di seguito CGL-EVVA), le condizioni di acquisto EVVA per gli acquisti oppure le condizioni generali di leasing EVVA per il noleggio o la concessione in leasing.
1.3 Modifiche o deroghe rispetto alla presenti CGC-EVVA sono efficaci solamente se espressamente confermate per iscritto da rappresentanti organici e/o procu- ratori di EVVA in numero con potere di rappresentanza adeguato per il rispettivo caso singolo.
1.4 Con il termine „servizi“ s‘intendono in ulteriore successione tutte le prestazi- oni diverse dalla mera vendita/fornitura di merci, in particolare servizi di montag- gio, la verifica delle porte e la progettazione di edifici dal punto di vista tecnico dei sistemi di chiusura, manutenzioni, interventi di assistenza e in caso di guasto, nonché servizi di consulenza, gestione degli ordini, dati personali e installazione di software.
2. Prezzi e pagamento
2.1 Tutti i prezzi indicati da EVVA non sono cartellizzati, né vincolanti.
2.2 EVVA si riserva espressamente di modificare i prezzi.
2.3 S‘intende pattuito il prezzo per i servizi o le merci ordinati indicato nei rela- tivi listini prezzi aggiornati di EVVA in vigore al momento della stipula del con- tratto. Deroghe e integrazioni a tali listini prezzi (anche nel caso in cui il listino prezzi non contenga un‘indicazione di prezzo per una merce) necessitano della forma scritta. Per i servizi, i prezzi che il cliente è tenuto a pagare si ricavano dal listino prezzi, dalla descrizione del prodotto e della prestazione e/o da speciali regolamentazioni contrattuali. Salvo diversi accordi contrattuali, eventuali spe- se di viaggio sono addebitate in fattura alle relative tariffe di viaggio stabilite da EVVA. Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Se l‘IVA non è espressamente indicata a parte o non vi sono dati al riguardo, l‘importo va inteso come prezzo netto più IVA nell‘aliquota di legge di volta in volta in vigore. Per i clienti aziendali, EVVA si riserva il diritto, in caso di contratti con tempo di consegna o momento di effettuazione della prestazione pattuito superiore a due mesi dall‘ordine, di adeguare i prezzi in seguito ad aumenti generali dei costi sopravvenuti, come ad esempio sulla base di aumenti delle tasse, fluttuazioni di cambio, aumenti dei costi salariali imposti per legge, decreto o dal contratto collettivo oppure aumenti del prezzo dei materiali sui mercati mondiali. Qualora l‘aumento sia superiore al 10% del prezzo pattuito oltre al mero adeguamento dell‘inflazione, in relazione alle merci o ai servizi interessati dall‘aumento del prezzo il cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro il termine di un mese dalla comunica- zione dell‘aumento del prezzo.
2.4 Le spese di imballaggio, trasporto e spedizione sono a carico del cliente. Eventuali spese di importazione o esportazione sorte in relazione al trasporto o alla spedizione, nonché tutti gli altri oneri e spese sono a carico del cliente.
2.5 Salvo diversi accordi scritti espliciti al riguardo, il compenso è dovuto subito a decorrere dalla data della fattura e dal carico della stessa per il pagamento. EVVA ha facoltà di esigere un acconto o un pagamento anticipato. EVVA può emettere, a propria discrezione, fatture parziali. Per il pagamento fa fede la date e l‘importo dell‘accredito sul conto di EVVA. In caso di mora nel pagamen- to da parte del cliente aziendale, fatti salvi gli altri diritti di EVVA, s‘intendono pattuiti interessi di mora pari a 8 punti percentuali sul tasso base di interesse di volta in volta in vigore della Banca Centrale Europea e il cliente è tenuto a pagare tutti i costi e le spese opportuni e necessari derivanti dalla mora nel pagamento, ovvero le misure stragiudiziali di esecuzione e riscossione e i costi necessari all‘esercizio del diritto e commisurati al credito non regolato. In caso di mora nel pagamento da parte del cliente (anche in relazione a eventuali acconti o pagamenti anticipati, altri pagamenti non connessi all‘affare concre- to o al saldo di fatture parziali ecc.), fatti salvi gli altri diritti, EVVA ha facoltà di trattenere tutte le forniture e i servizi mantenendo il termine di consegna ancora sospeso o di recedere dal contratto una volta trascorso un termine di proroga di due settimane. S‘intende pattuito un risarcimento spese non riduci- bile, indipendente da colpa e danno, pari al 20% del prezzo o del compenso. È fatta salva la rivendicazione, da parte di XXX, di richieste di risarcimento danni
o altre rivendicazioni derivanti da quanto sopra. EVVA ha facoltà di trattenere l‘esecuzione del contratto e di depositare ai sensi delle disposizioni di legge.
2.6 Aggiunte sui documenti di pagamento del cliente non s‘intendono apportate e non sono tenute in considerazione per via dell‘elaborazione elettronica; EVVA si riserva espressamente di destinare il pagamento (a costi, interessi ecc.).
2.7 In caso di apertura di una procedura concorsuale sul patrimonio del cliente o di rigetto di una tale istanza per mancanza di patrimonio a copertura delle spese, di insolvenza incombente o peggioramento della situazione patrimoniale di un cliente, tutti i crediti di EVVA nei confronti del cliente diventano immediatamente dovuti. Eventuali sconti decadono e si applicano i listini prezzi di EVVA senza sconti. EVVA ha inoltre facoltà in tal caso di esigere il pagamento anticipato o altra garanzia.
3. Compensazione
3.1 Sono escluse la compensazione di eventuali contropretese contro i crediti di EVVA e la rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del cliente, nella misura in cui la contropretesa o il diritto di ritenzione non sia stato espressamente accettato da EVVA per iscritto o sia stato stabilito in giudizio con sentenza pas- sata in giudicato. Eventuali diritti di ritenzione sono espressamente limitati alla rispettiva fornitura o prestazione parziale.
4. Offerte, ordini e stipula del contratto
4.1 Le offerte di EVVA sono libere e non vincolanti. I listini prezzi, i messaggi pubblicitari ecc. di EVVA non costituiscono un‘offerta od offerte suscettibile/i di accettazione.
4.2 Eventuali ordini o commesse del cliente sono considerate offerte fino alla stipula del contratto. Il cliente aziendale è vincolato alla propria dichiarazione a decorrere dal momento del ricevimento della stessa in EVVA per la durata di 21 giorni solari o per un periodo di tempo più lungo esso stesso indicato o fino ad una successiva data di fornitura o esecuzione della prestazione. L‘accettazione dell‘ordine, senza alcun obbligo in tal senso, entro il termine avviene a discrezi- one di EVVA mediante invio di una conferma tramite posta, fax, e-mail o altro supporto tecnico (ad es. Edifact) o mediante l‘invio o la messa a disposizione della merce o del servizio ordinata/o.
5. Spedizione e trapasso del rischio
5.1 In caso sia concordata la spedizione, viene effettuata a scelta di EVVA ri- correndo alle modalità di spedizione consuete (posta, vettore, ferrovia, corrieri e pacchi postali ecc.), che s‘intendono approvati in ogni caso. Per le forniture di merci, il rischio e il caso passano al cliente al momento della consegna delle merci a quest‘ultimo o al trasportatore. In tal caso, al cliente spettano anche le rivendicazioni nei confronti del trasportatore. Un‘assicurazione sul trasporto viene stipulata solo mediante ordine scritto e a spese del cliente. Le prestazioni e le forniture regolarmente offerte, messe a disposizione e fornite devono essere accettate; in caso contrario subentra la mora di accettazione. La mora di accetta- zione da parte del cliente non influisce sull‘esigibilità dei crediti da parte di EVVA. Il trapasso del rischio avviene in ogni caso al più tardi al verificarsi della mora. Il rischio di perimento o deterioramento casuale della merce passa al cliente al più tardi al momento in cui egli si trova in mora di accettazione o debitoria.
5.2 Le forniture (anche di chiavi e di sistemi di chiusura) sul territorio nazionale vengono di regola effettuate mediante posta non raccomandata e tale tipo di spedizione s‘intende espressamente accettata dal cliente; una diversa modalità necessita di un‘esplicita istruzione scritta da parte del cliente. EVVA si riserva (sen- za esservi obbligata) di inviare determinati prodotti (soprattutto chiavi speciali), in deroga a quanto sopra espresso, esclusivamente tramite raccomandata (o in modo analogo tramite corriere espresso). Per i costi di spedizione si rimanda al punto 2.4.
5.3 Per le spedizioni, il momento del trapasso del rischio è definito al punto 5.1. Per le prestazioni di servizi, rischio e caso fortuito passano al cliente al momento dell‘esecuzione della relativa parte della fornitura. Per la merce immagazzinata presso il cliente, anche nel caso in cui le prestazioni di installazione e montaggio debbano ancora essere fornite, il momento del trapasso del rischio coincide al più tardi con il momento dell‘introduzione della merce nei locali del cliente. XXXX può decidere di insistere, per le forniture di servizi, su un‘accettazione da parte del cliente unita all‘ammissione di un protocollo sull‘accettazione.
6. Forniture e date di consegna, riserva di proprietà ambito ed esecuzione della prestazione
6.1 Le confezioni vengono consegnate solo complete.
6.2 Le date di consegna e di erogazione della prestazione pattuite sono valide presupponendo un normale andamento dell‘attività e decorrono dalla stipula del contratto. Il rispetto delle date di consegna e di erogazione della prestazi- one presuppone l‘adempimento regolare e puntuale degli obblighi del cliente e che quest‘ultimo adempia agli obblighi di pagamento essenziali pattuiti e pre- visti dal contratto. EVVA si riserva di eseguire consegne parziali. Sciopero, caso di forza maggiore, difficoltà di approvvigionamento dei materiali e interruzioni
dell‘esercizio che non rientrano nella sfera diretta d‘influenza di EVVA esonerano quest‘ultima dal rispetto dei termini promessi. Se il problema relativo al rispetto di un‘eventuale data non rientra nella sfera diretta di EVVA (ad es. ritardi dei for- nitori precedenti) e non si può prevederne la fine, EVVA ha facoltà di dichiarare il recesso dal contratto. Il mancato rispetto, da parte di EVVA, di date di consegna o di erogazione della prestazione pattuite autorizza il cliente al recesso previa fissazione scritta di un termine di proroga adeguato di almeno 4 settimane.
6.3 L‘ambito preciso delle prestazioni di servizi di EVVA è stabilito nella rispettiva descrizione del prodotto o della prestazione di volta in volta in vigore. Nel caso in cui sia stato redatto e approvato da EVVA un capitolato per un singolo caso, in caso di controversie la descrizione della prestazione ivi contenuta è prioritaria rispetto alle descrizioni generali del prodotto.
6.4 Salvo diversi accordi scritti, EVVA fornisce le prestazioni di servizi durante il proprio normale orario d‘ufficio. In caso di accordo di assistenza speciale con il cliente, per i tempi di reazione e di erogazione della prestazione (tempi di lavoro) si applicano le relative regolamentazioni dell‘accordo di assistenza. Nel caso in cui, nel quadro di una prestazione di servizio, EVVA metta a disposizione un ser- vizio automatizzato, quest‘ultimo è di regola disponibile anche al di fuori del nor- male orario d‘ufficio. Nel quadro della fornitura della prestazione, in conseguenza di eventi inevitabili non imputabili a EVVA e di lavori di manutenzione necessari per il funzionamento possono verificarsi interruzioni inevitabili.
6.5 Il cliente deve mettere a disposizione di EVVA tutte le informazioni necessarie per determinare l‘ambito di prestazione per tempo e le stesse devono essere complete e corrette. EVVA non è tenuta a verificare la completezza o l‘esattezza di questi dati forniti dal cliente. Qualora i requisiti del cliente cambino prima o durante l‘erogazione della prestazione da parte di EVVA oppure i dati del cliente messi a disposizione per determinare l‘ambito della stessa si rivelino inesatti o incompleti, EVVA ha facoltà di proporre modifiche all‘ambito della prestazione o alle modalità di erogazione della stessa (eventualmente legate a modifiche ai costi) e di sottoporre l‘offerta del caso. Nel caso in cui il cliente non acconsenta ad una modifica indicata nell‘offerta in questione e, senza questa modifica, siano compromessi interessi legittimi di EVVA (in particolare in caso di soluzioni non soddisfacenti dal punto di vista tecnico di sicurezza), quest‘ultima ha facoltà (ma non è tenuta a farlo) di recedere dalla fornitura della prestazione e di addebitare in fattura le prestazioni già fornite (eventualmente in parte) più il costo di pro- gettazione interno e i prodotti acquistati o prodotti per il cliente.
6.6 Le prestazioni di EVVA escusse dal cliente oltre l‘ambito di prestazione pat- tuito in origine, saranno pagate dal cliente in base al costo effettivo alle tariffe di EVVA di volta in volta in vigore (o in base ad un accordo separato in tal senso). Sono comprese soprattutto prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro di EVVA, l‘analisi e l‘eliminazione di guasti ed errori sorti da un‘errata manipolazione o un errato utilizzo da parte del cliente o altre circostanze non imputabili a EVVA, nonché ampliamenti della prestazione.
6.7 Tutta la merce rimane di proprietà di EVVA fino all‘avvenuto saldo di tutti i crediti di quest‘ultima indipendentemente dal motivo giuridico. È vietata ogni dazione in pegno. In caso di accesso esecutivo alle merci di proprietà di EVVA, il cliente deve informare immediatamente per iscritto EVVA e i terzi accedenti sulla proprietà di quest‘ultima. Il cliente deve sempre informare EVVA della perma- nenza esatta delle cose di proprietà di quest‘ultima. In caso di mora o peggiora- mento della situazione economica del cliente o di insorgenza di rischi, EVVA ha facoltà, nonostante un eventuale termine di pagamento sospeso, di chiedere al cliente la restituzione senza sollevare eccezioni sull‘operazione base. Nel caso in cui la merce sia lavorata prima del pagamento, ad EVVA spetta la comproprietà sull‘oggetto nato da tale lavorazione in proporzione tra il valore della merce con riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione.
7. Obblighi di collaborazione e messa a disposizione del cliente
7.1 Il cliente indicherà per tempo a EVVA interlocutori qualificati in grado di ris- pondere alle domande di quest‘ultima rilevanti per l‘erogazione della prestazione. Il cliente provvede affinché tali interlocutori siano adeguatamente a disposizione di EVVA nella fase di preparazione ed esecuzione della prestazione di servizio.
7.2 Il cliente deve supportare tutte le misure necessarie per l‘erogazione delle prestazioni da parte di EVVA. Il cliente deve adottare per tempo e interamente tutte le misure necessarie per l‘esecuzione delle prestazioni da parte di EVVA. Ciò vale in particolare per tutte le attività e le azioni preparatorie non comprese nell‘ambito di fornitura di EVVA. Il cliente assicura che EVVA e/o i terzi incaricati da quest‘ultima per l‘erogazione delle prestazioni ricevano l‘accesso necessario ai locali o agli ambienti tecnici (ad es. server) presso il cliente. Il cliente è responsa- bile che i collaboratori o terzi eventualmente coinvolti nell‘esecuzione del contra- tto collaborino opportunamente all‘esecuzione del contratto da parte di EVVA.
7.3 In caso di erogazione di prestazioni di servizi sul posto presso il cliente, quest‘ultimo mette a disposizione, a titolo gratuito, tutti i componenti, gli allacci, la corrente elettrica, i gruppo elettrogeni di emergenza, le superfici di installazi- one per impianti, postazioni di lavoro e infrastrutture necessari per l‘erogazione delle prestazioni da parte di EVVA nella quantità e qualità necessaria. Il cliente non è autorizzato a fornire direttive di qualsivoglia natura ai collaboratori di EVVA
ed esprimerà tutti i desideri relativi all‘erogazione della prestazione esclusiva- mente all‘interlocutore (responsabile di progetto) competente indicato da EVVA.
7.4 Il cliente deve mettere a disposizione di EVVA, alle date concordate e a proprie spese, tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessari per l‘esecuzione delle prestazioni e supportare quest‘ultima, su richiesta, nell‘analisi dei problemi e l‘eliminazione di guasti, il coordinamento di incarichi e il coordinamento delle prestazioni. Modifiche nei processi di lavoro presso il cliente che possono causare modifiche alle prestazioni che EVVA deve fornire al cliente devono prima essere approvate da quest‘ultima. Eventuali maggiori spese conseguenti sono a carico del cliente.
7.5 Il cliente adempierà tempestivamente ai propri obblighi di collaborazione in modo da non ostacolare EVVA nell‘esecuzione delle prestazioni. Ciò vale in par- ticolare anche per i lavori preliminari necessari (ad es. prestazioni edili di terzi, predisposizione dell‘ambiente del server ecc.). Terzi di cui il cliente si serva nel quadro dei propri obblighi di collaborazione (in particolare per lavori preliminari) devono essere imputati a quest‘ultimo.
7.6 Nel caso in cui il cliente non adempia ai propri obblighi di collaborazione nei termini pattuiti o nella misura prevista, le prestazioni fornite da EVVA s‘intendono tuttavia regolarmente fornite come da contratto e prive di vizi nonostante possi- bili limitazioni. Le scadenze per le prestazioni che EVVA deve fornire si spostano in tal caso in misura adeguata tenendo in considerazione le risorse di personale di quest‘ultima. Il cliente pagherà a parte a EVVA le maggiori spese e/o costi sorti in tal senso alle tariffe applicate di volta in volta da quest‘ultima e la manterrà indenne da eventuali rivendicazioni di terzi.
7.7 Il cliente provvede affinché i propri collaboratori e i terzi a lui imputabili tratti- no con cura le tecnologie e le attrezzature impiegate da EVVA, nonché gli oggetti eventualmente affidatigli; il cliente risponde a EVVA dei danni sorti in questo contesto.
7.8 Salvo diversi accordi scritti espliciti al riguardo, le collaborazioni e di messa a disposizione del cliente (collaboratori, xxxxx) sono sempre a titolo gratuito.
7.9 Le autorizzazioni necessarie di terzi, in particolare accordi aziendali necessari o altri consenso di diritto del lavoro da parte delle maestranze, nonché comu- nicazioni alle autorità, analisi o autorizzazioni in materia di tecnica antincendio devono essere procurati dal cliente a proprie spese.
8. Reclamo, garanzia e risarcimento danni
8.1 Il cliente è tenuto a verificare la completezza, correttezza e assenza di vizi della merce fornita non appena viene ricevuta. Lo stesso si applica per analogia a servizi e altre prestazioni di EVVA. Eventuali reclami nella regolare verifica di vizi palesi devono essere eccepiti a EVVA, in caso di altra perdita di diritto e approva- zione fittizia, alla consegna mediante annotazione sul documento di trasporto/ dopo la fornitura della prestazione mediante comunicazione scritta dimostrabile (obbligo di denunzia dei vizi). Nonostante la regolare verifica, i vizi non palesi devono essere comunicati a EVVA per iscritto non appena scoperti indicando i numeri di fattura, ciò in caso di altra perdita di diritto e approvazione fittizia entro e non oltre 8 giorni solari. Per transazioni effettuate dai consumatori si applicano le norme di garanzia di legge.
8.2 La presenza di un vizio non autorizza il cliente a rimuoverlo personalmente, né a farlo rimuovere. A EVVA deve essere concessa, a sua scelta, la possibilità di almeno due tentativi di miglioria o della sostituzione entro un periodo di tempo adeguato. È esclusa una riduzione del prezzo nella misura in cui siano possibili migliorie o la sostituzione. Nel caso in cui il cliente dovesse reclamare le spese necessarie per la miglioria, in particolare spese di trasporto, passaggio, manodo- pera e materiali, esse sono escluse nella misura in cui le spese aumentino perché la merce fornita è stata trasportata in un altro luogo diverso dalla sede del cliente. Il periodo di garanzia e di rivalsa per tutte le forniture o prestazioni di EVVA come azienda è pari a 12 mesi dalla consegna/prestazione e devono essere rivendicati, eventualmente per via giudiziale, entro tale termine. È esclusa una garanzia oltre il suddetto periodo anche in caso eventuali vizi si manifestino successivamente. Il cliente ha l‘obbligo di dimostrare la presenza di un vizio. Nel caso in cui il cliente di EVVA debba prestare garanzia verso il proprio partner contrattuale, la rivalsa su EVVA è esclusa in ogni caso in caso di (i) violazione dell‘obbligo di denunzia dei vizi e/o (ii) se il cliente non ha informato EVVA del vizio per iscritto entro e non oltre tre giorni dall‘aver preso atto della richiesta di garanzia del proprio partner contrattuale e ha minacciato la rivalsa. A EVVA deve sempre essere concessa la possibilità di eliminare il vizio in caso di ulteriore perdita di rivalsa. È escluso un eventuale diritto di regresso del cliente in qualità di rivenditore che abbia presta- to garanzia ad un consumatore, secondo quanto previsto dal §000x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXXX). Per transazioni effettuate dai consumatori si applicano le norme di garanzia di legge.
8.3 È anche sempre escluso il risarcimento danni, danni assoluti compresi, e la responsabilità di EVVA indipendentemente dal fondamento giuridico nella misura in cui si basi su colpa lieve. Il mancato guadagno viene risarcito solo in caso di dolo. Eventuali pretese di aziende devono essere fatte valere in via giudiziale (i) in applicazione delle regole precedenti sull‘obbligo della denunzia dei vizi e (ii) in conseguenza in caso di ulteriore perdita entro 12 mesi dalla fornitura o dalla
prestazione. XXXX può esonerarsi nei confronti di crediti secondo la legge sul- la responsabilità del produttore indicando per tempo il produttore o il fornitore precedente. Eventuali crediti di regresso sono autorizzati solamente se l‘errore è stato causato nella sfera di EVVA o è imputabile quantomeno a colpa grave e se si tratta di un danno prevedibile tipicamente occorrente. EVVA declina ogni responsabilità per danni di qualsivoglia tipo sorti in conseguenza di errato mon- taggio, errato utilizzo o dell‘impiego di un prodotto EVVA per uno scopo diverso da quello previsto. Inoltre, EVVA declina ogni responsabilità per guasti causati da malfunzionamenti di prodotti o prestazioni di terzi, il cui utilizzo costituisca una condizione preliminare per il funzionamento del prodotto EVVA (ad es. rete mobile per il prodotto AirKey).
8.4 Salvo diverse disposizioni cogenti imposte dalla legge, tali rivendicazioni del cliente decadono e sono in ogni caso prescritte al più tardi dopo 36 mesi dal trapasso del rischio. I termini di cui sopra (in particolare ai punti da 8.1 a 8.3) non sono prorogati dal presente punto 8.4.
8.5 Qualora siano state apportate modifiche al prodotto da persone diverse da EVVA o dalle aziende professionali qualificate autorizzate da quest‘ultima o il vizio o il danno si basi su collaborazioni o approntamenti del cliente o di terzi imputabili alla sua sfera, decade ogni garanzia e responsabilità di EVVA. Ciò si applica in particolare per danni conseguenti a usura naturale o uso scorretto o altrimenti errato, ad esempio in caso di esposizione dei prodotti di EVVA ad agenti chimici, elettrochimici o elettrici, di utilizzo di mezzi d‘esercizio non idoneo o di lavori preliminari non conformi.
8.6 Il cliente supporta EVVA nell‘eventuale eliminazione dei vizi mettendo a dispo- sizione tutte le informazioni necessarie e collaborando alla riduzione del danno.
8.7 Le penali contrattuali a carico di EVVA necessitano dell‘esplicito consenso scritto dei rappresentanti organici e/o procuratori di EVVA in numero con potere di rappresentanza per avere validità.
8.8 Eventuali promesse di garanzia di altri produttori devono essere rivendicate dal cliente direttamente nei confronti dell‘altro produttore. EVVA non si associa a queste promesse di garanzia nei confronti del cliente.
8.9 È esclusa una rivendicazione cumulativa di più fondamenti di diritto invocati da parte del cliente o la rivendicazione di altri fondamenti di diritto invocati per l‘ottenimento di una garanzia o responsabilità esclusa o limitata.
8.10 Nel caso in cui EVVA agisca da mero mediatore per servizi o prodotti di terzi, essa declina qualsivoglia responsabilità per i prodotti o la fornitura della prestazi- one di terzi tranne che per culpa in eligendo colposa o dolosa.
8.11 Gli apparecchi forniti e le prestazioni erogate offrono solamente la sicurez- za che ci si può attendere sulla base dei documenti di omologazione, i manuali d‘uso e funzionamento, le prescrizioni dei fornitori e altre avvertenze indicate. EVVA declina ogni responsabilità per un‘errata assegnazione delle combinazioni di chiusura o le relative conseguenze. Il cliente deve provvedere personalmente alla verifica della correttezza e al rispetto dei propri standard di sicurezza.
9. Segretezza e conservazione
9.1 Per la durata del rapporto contrattuale con EVVA, il cliente deve tenere riser- vati i segreti commerciali e aziendali, le conoscenze, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza, in particolare i codici, le password ecc. necessarie per l‘utilizzo dei prodotti e servizi di EVVA e a mantenere il segreto sugli stessi, e non renderli accessibili né farli utilizzare da terzi senza il preventivo consenso scritto di EVVA. Detto obbligo rimane in essere anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
9.2 Il cliente conserverà anche presso di sé le informazioni e i dati consegnati a EVVA in modo da poterli ricostruire in qualsiasi momento in caso di perdita o danneggiamento e di potervi eventualmente accedere sul posto.
10. Resi
10.1 I resi di merce, a spese del cliente, di qualsivoglia natura sono accettati solo previo accordo scritto. È generalmente esclusa la restituzione di produzioni speciali e articoli prodotti separatamente su richiesta. In caso di merce resa, in mancanza di regole diverse EVVA provvede all‘accredito sulla seguente base: con una deduzione del 25% se la merce e il relativo imballaggio sono in condizioni perfette e rivendibili; con una deduzione del 30% se la merce è in condizioni perfette ma deve essere reimballata; con una deduzione del 50% se gli oggetti devono essere puliti e controllati ma, a parte questo, sono in condizioni perfette. Gli accrediti per merce resa possono essere di regola defalcati da fatture in corso solamente se si dispone di un esplicito accredito (scritto) di EVVA.
11. Diritti di godimento di software e documentazione
11.1 Nella misura in cui EVVA ceda al cliente software EVVA o gli consenta di uti- lizzare tale software nel quadro del servizi, al cliente spetta il diritto non esclusivo, non cedibile, personale, non sublicenziabile e limitato alla durata del contratto di utilizzare il software impiegato senza modificarlo.
11.2 Le condizioni di licenza di EVVA (qui di seguito CGL-EVVA) si applicano al software EVVA nella loro interezza. Eventuali accordi scritti di licenza diversi di EVVA sono prioritari rispetto alle CGL-EVVA.
11.3 In caso di prodotti di fornitori terzi, si applicano le condizioni di licenza del relativo produttore. EVVA non concede quindi al cliente propri diritti di licenza per tali prodotti. I diritti di utilizzo e le rivendicazioni del cliente si basano esclu- sivamente sulle condizioni di licenza del rispettivo produttore. EVVA declina ogni garanzia o responsabilità di qualsivoglia natura per il software in prodotti di altri fornitori.
11.4 Tutta la documentazione tecnica, capitolati inclusi, rimangono di proprietà intellettuale di EVVA e non devono essere utilizzati altrimenti.
12. Luogo di pagamento ed esecuzione, diritto applicabile, foro competente,lingua del contratto, notifiche e altro
12.1 Luogo di pagamento ed esecuzione è la sede di EVVA, salvo diversi accordi espliciti al riguardo.
12.2 Trova applicazione il diritto sostanziale austriaco, con esclusione di eventuali norme di conflitto e rinvio e della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci (CISG). La lingua del contratto è la lingua tedesca. Per tutte le controversie tra EVVA e il cliente aziendale, quindi anche per l‘efficacia del presente accordo sul foro competente, le parti contrattuali pattuiscono come foro competente esclusivo il tribunale competente in materia per la sede di EVVA.
12.3 Tutti gli accordi, le successive modifiche, integrazioni, accordi accessori, l‘applicabilità di norme austriache, norme EN ecc. necessitano della forma scritta per essere validi. Lo stesso si applica anche in caso di deroga rispetto a tale accor- do sulla forma. Il silenzio di EVVA non vale come assenso.
12.4 Qualora singole clausole delle presenti CGC siano o diventino inefficaci, nulle o inattuabili, l‘efficacia, la validità o l‘inattuabilità delle disposizioni restanti rima- ne invariata. In questo caso, trova applicazione la previsione contrattuale, il cui esito economico si avvicina di più alla precisione inefficace, nulla o inattuabile.
12.5 Ogni successione dei diritti da parte del cliente necessita dell‘espresso con- senso scritto di XXXX xxxxx che questa non subentri ex lege (ad es. in caso di decesso). Diritti e doveri dagli accordi si applicano a più clienti in via solidale. EVVA può chiamare in causa, a propria discrezione, tutti o i singoli clienti.
12.6 Le comunicazioni ai clienti s‘intendono pervenute nella misura in cui sono state inoltrate all‘ultimo indirizzo di notifica o fatturazione noto. Dichiarazioni a EVVA devono essere inoltrate alla rispettiva sede dell‘azienda. Se le dichiarazioni sono inviate a EVVA in via elettronica o in altro modo, s‘intendono ricevute solo quando gli organi autorizzati alla rappresentanza verso l‘esterno ne hanno ef- fettivamente preso visione. L‘onere della prova per la ricezione spetta al cliente.
12.7 Il cliente aziendale rinuncia a impugnare gli accordi conclusi con EVVA o le dichiarazioni fornite nei confronti di quest‘ultima, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia motivo, quali ad es. a causa di errori, lesione eccedente la metà o a richiederne un adattamento.
12.8 Eventuali diritti e spese legati alla stipula di accordi tra EVVA e il cliente sono a carico del cliente, che provvederà al relativo pagamento.
12.9 I titoli nelle presenti CGC sono indicati solamente per facilitarne la lettura. Essi non limitano la portata delle regolamentazioni di volta in volta indicate.
13. Consenso al trattamento in relazione al contratto dei dati personali
13.1 EVVA tratta i seguenti dati personali del cliente nella misura in cui siano necessari per la gestione dell‘ordine (ad es. fattura di vendita, contabilità): il nome o la denominazione, il titolo, l‘indirizzo, il numero di telefono e di fax e altre infor- mazioni necessarie per indirizzare la corrispondenza risultanti dalle moderne tec- niche di comunicazione, anno di nascita (se indispensabile per l‘identificazione), giorno e mese di nascita (se indispensabile per l‘identificazione), campioni della firma (se indispensabili per l‘identificazione), dati del registro delle imprese, dati sulla solvibilità, indicazioni di blocco (ad es. contatto bloccato, fattura blocca- ta, consegna bloccata, blocco contabile, pagamento bloccato), assegnazione ad una determinata categoria di clienti e fornitori (assegnazione regionale inclusa ecc.), numero identificativo a fini statistici ufficiali come numero di P.IVA e nu- mero di identificazione Intrastat, appartenenza ad una determinata associazione d‘acquisto, gruppo, lingue di corrispondenza, altri accordi e codici per lo scam- bio dati, oggetto della fornitura o della prestazione, dati sui bonus e le provvi- gioni, referente presso l‘interessato alla gestione della fornitura o prestazione, terzi che collaborano per l‘erogazione della prestazione inclusi dati sul tipo di collaborazione, condizioni di fornitura e di servizio (compresi dati sul logo della fornitura o della prestazione, imballaggio ecc.), dati sullo sdoganamento (ad es. paese di origine, numero del tariffario doganale) e controllo delle esportazioni, dati sull‘assicurazione della fornitura o prestazione e sul relativo finanziamento, dati sul calcolo e l‘obbligo fiscale, condizioni di finanziamento e pagamento, co- ordinate bancarie, numeri e gestori delle carte di credito, dati sulla gestione del credito (ad es. limite di credito, limite di cambio), dati sul comportamento di pagamento o di prestazione dell‘interessato, dati d‘ingiunzione/causa, dati del conto e della documentazione, ricavi e spese specifici della prestazione, pratiche speciali nel libro mastro (ad es. rettifica del valore singolo, credito cambiario, acconto, garanzia bancaria).
13.2 I dati indicati al punto 13.1 sono inoltrati esclusivamente alle seguenti cerchie di destinatari, nella misura in cui a questi ultimi spetti, in relazione al
rapporto contrattuale, un compito concreto stabilito dalla legge o da accordi contrattuali: banche per la gestione dei pagamenti; rappresentanti legali nella pratica con atto; revisori dei conti ai fini di audit; tribunali; autorità amministrative competenti in particolare autorità finanziarie; aziende di riscossione per il recu- pero del debito (all‘estero quindi solo nella misura in cui il debito debba essere recuperato all‘estero); finanziatori esterni come aziende di leasing o factoring e cessionari, nella misura in cui la fornitura o prestazione sia finanziata esterna- mente in questo modo; partner contrattuali o commerciali e aziende collegate al gruppo che collaborano o devono collaborare alla fornitura o la prestazione; as- sicurazioni sulla base della stipula di un contratto di assicurazione sulla fornitura/ prestazione o del verificarsi di un caso di assicurazione; l‘istituto federale statistico austriaco „Statistik Österreich“ per la creazione delle statistiche (ufficiali) previste dalla legge; la direzione del gruppo del committente in caso di fornitori, clienti aziendali e grandi clienti; clienti (destinatari delle prestazioni). L‘assegnazione più precisa su quali categorie di dati possano essere trasmesse a quali cerchie di destinatari si basa sull‘applicazione standard in vigore in Austria („Contabilità e lo- gistica SA001“) ripresa dall‘Allegato 1 del Decreto della cancelleria federale sulle applicazioni standard e campione ai sensi della legge sulla tutela dei dati del 2000 („Standard- und Muster-Verordnung 2004“ - StMV 2004). I dati personali non possono essere trasmessi diversamente senza un consenso separato del cliente.
13.3 EVVA rileva dati statistici sull‘utilizzo del prodotto per la necessaria pianifica- zione delle sue capacità per alcuni prodotti (ad es. Xesar e AirKey). Sono oggetto di rilevazione ad esempio: il numero degli strumenti chiave attivi (strumenti di identificazione); numero di componenti inizializzati della porta raggruppati per tipo di componente (maniglia, ferramenta, serratura, lettore a muro); numero degli utenti memorizzati nel software; versione del software, elenco di tutte le versioni di firmware attive; KeyCredits utilizzati/autorizzazioni scritte. Questi dati vengono rilevati in modo che a EVVA non sia consentito attribuirli a una de- terminata persona o più persone nella sfera del cliente. I dati vengono tuttavia associati nella rilevazione all‘identificativo di partecipazione del cliente in modo da consentire un‘analisi del sovraccarico del sistema riferita al cliente. Il riferi- mento al cliente viene generato solo se egli desidera che i dati siano trasmessi al suo impianto. In caso contrario, l‘analisi viene eseguita da EVVA solo su base meramente statistica al fine della necessaria pianificazione delle capacità tecniche e di personale.
13.4 Il salvataggio dei dati necessari a EVVA per la gestione del contratto ai sensi del punto 13.1 non dura oltre il termine del rapporto contrattuale o avviene fino alla scadenza dei termini di legge di garanzia, prescrizione e conservazione validi per EVVA, nonché fino alla conclusione di eventuali controversie per le quali i dati siano necessari come prova. In tal caso i dati personali vengono salvati solo fin quando necessario per la gestione degli affari o per l‘adempimento di prescrizioni di diritto tributario o di bilancio.
13.5 Il cliente dichiara di acconsentire al salvataggio, il trattamento e la trasmis- sione dei dati indicati nella misura ivi descritta. Tale consenso può essere revo- cato. L‘uso dei dati è limitato alla misura necessaria per la gestione del rapporto contrattuale; in caso di revoca, EVVA ha quindi facoltà di terminare il rapporto contrattuale nella misura in cui tale revoca renda altrimenti impossibile il regolare svolgimento del contratto.
13.6 Per il trattamento dei dati personali di terzi da parte di EVVA per conto del cliente si applicano le clausole dell‘accordo con i fornitori di servizi di diritto della tutela dei dati di cui al punto 14.
14. Trattamento dei dati personali da parte di EVVA come fornitore di servizi
14.1 Qualora EVVA tratti dati personali di terzi per conto del cliente nel quadro di un rapporto contrattuale, in particolare nel quadro della gestione centrale del server per il prodotto AirKey, secondo la legge austriaca sulla tutela dei dati del 2000 (DSG), a EVVA spetta la qualifica di fornitore di servizi (§ 4, riga 5 DSG) e al cliente la qualifica di committente (§ 4, riga 4 DSG). Per questi casi, le previsioni che seguono valgono da accordo sulla prestazione di servizi in materia di diritto di tutela dei dati personali ai sensi dei §§ 10 e 11 DSG.
14.2 EVVA s‘impegna a utilizzare i dati e i risultati del trattamento esclusivamente nel quadro degli ordini del cliente e a restituirli esclusivamente al cliente oppure a trasmetterli solo previo incarico scritto di quest‘ultimo. Analogamente, l‘utilizzo dei dati ceduti per propri scopi di EVVA necessita di un tale incarico scritto.
14.3 EVVA dichiara in modo giuridicamente vincolante di avere obbligato tutte le persone incaricate del trattamento dei dati al mantenimento del segreti sugli stessi ai sensi del § 15 DSG prima di iniziare l‘attività. In particolare, l‘obbligo di segretezza delle persone incaricate del traffico dati permane anche dopo la conclusione della loro attività e l‘uscita da EVVA. L‘obbligo al segreto deve essere rispettato anche per i dati di persone giuridiche e di società di persone del diritto commerciale.
14.4 EVVA dichiara in modo giuridicamente vincolante di aver adottato adegu- ate misure di sicurezza ai sensi del § 14 DSG 2000 per evitare che i dati siano utilizzati in modo contrario alle disposizioni o diventino accessibili a terzi non autorizzati.
14.5 EVVA può affidare il trattamento dei dati ceduti alla stessa dal cliente per la gestione dell‘ordine solo previo consenso del cliente al riguardo. In questo caso, EVVA deve però stipulare un contratto con il fornitore secondario inca- ricato del trattamento dei dati ai sensi del § 10 DSG 2000. In tale contratto, EVVA deve assicurare che tale fornitore secondario adempia agli stessi obblighi spettanti a EVVA sulla base delle presenti previsioni contrattuali.
14.6 EVVA provvede ai presupposti tecnici e organizzativi affinché il cliente possa soddisfare in qualsiasi momento le disposizioni del § 26 (diritto d‘accesso) e del
§ 27 (diritto alla correzione o la cancellazione) DSG 2000 nei confronti del sog- getto interessato entro i termini di legge e cede al cliente tutte le informazioni necessarie allo scopo.
14.7 Una volta conclusa la prestazione di servizio, EVVA è obbligata a cedere al cliente tutti gli esiti del trattamento e i documenti contenenti dati o a custodirli per suo conto da accessi non autorizzati in modo sicuro o a distruggerli come da incarico.
14.8 Il cliente s‘impegna a comunicare immediatamente a EVVA modifiche ed eventuali integrazioni alla legge sulla tutela dei dati del 2000. Il cliente concede a EVVA un termine adeguato per adeguarsi alle disposizioni modificate in materia di tutela dei dati.
14.9 EVVA s‘impegna a mettere a disposizione del cliente le informazioni neces- sarie al controllo del rispetto degli obblighi indicati nel presente accordo.
15. Particolarità relative a transazioni effettuate dai consumatori
15.1 Qualora il cliente sia un consumatore, tutte le regolamentazioni più favore- voli obbligatoriamente vigenti per i consumatori previste dalla legge sulla tutela dei consumatori (KSchG) non sono toccati da queste CGC. La relativa clausola nelle CGC è in tal caso sostituita nei limiti dell‘assolutamente necessario, ma per il resto rimane in essere.