CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECHE DEL RIUSO SITE IN LARGO DEI FIORDALSI E IN VIA SASSARI.
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECHE DEL RIUSO SITE IN LARGO DEI FIORDALSI E IN XXX XXXXXXX.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto, secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente Capitolato ed in adesione a quanto delineato nel progetto proposto dall’appaltatore, la gestione delle ludoteche regionali del riuso “ RIU’” ( riutilizzo e gestione dei rifiuti) site in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 ( Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) e in xxx Xxxxxxx , 00, xxxxxx x. 0 aule già sede del Centro Tempo Ritrovato, rivolte al mondo della scuola, ai soggetti impegnati in campo educativo ( altre ludoteche, biblioteche, centri estivi, etc.) e ai singoli utenti. La Ludoteca Riù si configura come laboratorio operativo per ragazzi, insegnanti, adulti per la conoscenza di alcune tecniche di riutilizzo e rinascita dei materiali di scarto a scopo didattico e creativo. Al fine di disporre di vari materiali di risulta deve essere organizzata periodicamente una raccolta e distribuzione dei vari oggetti ricavati dalle rimanenze e dagli scarti di produzione delle aziende locali o prelevati dal Centro del Riuso. All’interno della ludoteca può essere prevista l’organizzazione di incontri e conferenze pubbliche, attività di sensibilizzazione sul concetto di recupero-riciclo-riuso. L’attività può essere occasionalmente svolta anche presso altre strutture (biblioteche, scuole etc.) in attuazione di particolari progettualità. L’aggiudicazione avverrà tramite la valutazione di un progetto di gestione da sviluppare sulla base di un progetto di massima fornito dal Settore Politiche Sociali e allegato al presente capitolato ( All. n. 1).
Le ludoteche dovranno essere attive ( apertura al pubblico e lavoro preparatorio e conseguente) nel corso dell’anno solare per almeno 42 ( quarantadue) settimane nel periodo temporalmente compreso tra gennaio – dicembre. Di norma, per la sede di Largo dei Fiordalisi n. 23, dovranno essere garantite almeno 3 ( tre) aperture pomeridiane settimanali della durata di 2 ( due) ore ciascuna e almeno 4 ( quattro) ore settimanali di apertura al mattino per il coinvolgimento delle scuole con attività da svolgersi presso i locali della ludoteca o in alternativa presso le scuole stesse in orari e date che potranno essere concordati di volta in volta direttamente con le scuole stesse ( è previsto n. 1 addetto) . Mentre per la sede di via Sassari n. 10 dovranno essere previste 4 ore settimanali di apertura pomeridiana della durata di 2 ore consecutive per ciascuna apertura. Inoltre dovranno essere garantite almeno 40 ore annue per iniziative extraordinario rivolte ad utenti di età ricompresa tra 0 ( zero) e 99 ( novantanove) anni ( RIU’ 0-99) in cui si dovranno fare interagire i bambini, gli adolescenti, gli adulti fino agli anziani con l’obiettivo comune di promuovere azioni concrete volte a favorire la riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio. Quanto esposto costituisce lo standard minimo di erogazione del servizio potendo l’Ente gestore promuovere ulteriori iniziative, previo assenso del Comune ( predisposizione di un programma specifico di attività da effettuarsi nel periodo estivo e in tale periodo il servizio di ludoteca sarà organizzato con aperture ridefinibili a partire dalla prima decade di giugno – prima settimana di agosto).
Le Ludoteche del Xxxxx accolgono ragazzi dai 6 ( sei) ai 14 ( quattordici) anni e bambini di età inferiore purché accompagnati da adulti ( genitori o insegnanti). Per entrambe le strutture è prevista una ricettività massima di 30 (trenta) ragazzi.
Variazioni, modifiche al progetto e modalità di erogazione del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Servizio Sociale del Comune.
Art. 2 – DURATA E PROROGA DELL’AFFIDAMENTO - FACOLTA’ DI RECESSO
L’appalto ha durata dalla data di aggiudicazione del servizio fino al 31.12.2015. Il numero di ore annue di attività e,conseguentemente, l’importo del corrispettivo per il servizio verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo effettivamente svolto.
A giudizio insindacabile del Comune l’appalto può essere prorogato per un massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente subordinato alla verifica di:
- mantenimento dell’interesse pubblico all’espletamento dello stesso;
- adeguata copertura economica con la conferma dei fondi regionali dedicati;
- regolare esecuzione del servizio svolto dall’aggiudicatario.
L’aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.
In caso di cessazione del servizio è facoltà dell’Amministrazione Comunale di recedere dal contratto dandone comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. In tal caso, in deroga all’art.1671 del c.c., sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, l’intero importo della rata scadente successivamente alla data in cui il recesso ha avuto effetto.
Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA – FACOLTA’ DI RIDUZIONE DEL SERVIZIO
L’importo annuo a base di gara è di € 25.722,08 oltre Iva a norma di legge. Il prezzo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario costituisce il reale corrispettivo contrattuale e rimarrà invariato per tutta la durata del contratto fatti salvi gli adeguamenti Istat da applicarsi annualmente a partire dal secondo anno.
Il Comune, senza che l’aggiudicatario possa nulla opporre in merito, si riserva la facoltà di ridurre il servizio conseguente alla carenza di iscrizioni. Qualora nel corso dell’anno si ricevessero nuove iscrizioni verrà ripristinato il servizio ridotto.
Art. 4 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La liquidazione del corrispettivo annuo avviene in 12 rate, ciascuna pari a un dodicesimo dell’importo annuo complessivo, a presentazione delle relative fatture.
Il Comune procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario previo accertamento della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC in corso di validità.
Nel caso di contestazione da parte del Comune per vizio o difformità del servizio rispetto al presente capitolato, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Art. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
L’aggiudicatario deve assicurare con propria organizzazione la realizzazione del progetto di servizio offerto in sede di gara, da adeguare annualmente in accordo con il Servizio Politiche Sociali.
In particolare il progetto dell’aggiudicatario dovrà garantire:
- la progettazione di pacchetti educativi da offrire alle scuole (fascia d’età 6 -14 anni);
- l’ organizzazione di laboratori creativi del riciclaggio coinvolgenti i bambini/ragazzi e utenti diversi interessati alla tematica del riciclaggio;
- la collaborazione nell’ aggiornamento del sito internet;
- la partecipazione ad eventuali incontri di coordinamento con le ludoteche della Regione Marche;
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione del progetto attraverso la produzione di materiale pubblicitario;
- la diffusione della cultura del riciclaggio e del riuso didattico artistico dei materiali;
- la creazione di una rete di contatti con i servizi territoriali socio-educativi, con gli insegnanti delle scuole e con le risorse del volontariato per inserire il centro all’interno della rete dei servizi che operano nel territorio;
- opera di sensibilizzazione e informazione dell’utenza per lo sviluppo di un nuovo modo di rapportarsi con l’ambiente promuovendo stili di vita e pratiche comportamentali rispettose dei limiti naturali del nostro pianeta e una solidarietà tra uomo e ambiente con il riuso dei materiali di scarto nell’ambito delle scuole, associazioni, centri sociali per anziani, centri di aggregazione, parrocchie per il coinvolgimento e la collaborazione in iniziative organizzate dalla Ludoteca;
- l’integrazione delle attività svolte dalla Ludoteca con i diversi interventi educativi che l’Assessorato alle Politiche Educative propone annualmente alle scuole;
- capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni e la modalità di effettuazione delle stesse;
- riunioni con gli insegnanti delle scuole per coordinare le attività di laboratorio con quelle curriculari.
- la progettazione di almeno 40 ore extra ordinario di attività che coinvolgono utenti da 0 a 99 anni; Spetta al soggetto aggiudicatario:
- la predisposizione di tutta la modulistica inerente i servizi oggetto dell’appalto;
- relazioni trimestrali sull’andamento qualitativo e quantitativo di tutte le attività;
- la produzione di documentazione tecnica sull’attività svolta mensilmente a corredo della fattura;
- la scheda riepilogativa degli orari svolti dagli operatori distinta per servizio, foglio presenze di ciascun operatore e diario giornaliero degli interventi;
- la comunicazione immediata al Comune di Ascoli Xxxxxx di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio in generale.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi all’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro per le cooperative sociali, il quale prevede, nei cambi di gestione, l’assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell’appalto che voglia transitare nella ditta subentrante.
La ditta aggiudicataria in particolare è tenuta a garantire, tramite riassunzione, la presa i carico del seguente personale in forza all’attuale gestore, adibito alla gestione delle ludoteche:
NUMERO ADDETTI CON CONTRATTO PART-TIME | QUALIFICA CONTRATTUALE |
1 | COORDINATORE |
4 | EDUCATORI |
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’ Amministrazione, prima dell’inizio del servizio da prestare, i nominativi del personale addetto. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare che il personale sia munito di tessera di riconoscimento ben visibile, contenente le generalità della ditta, il nominativo e la fotografia del dipendente al fine di agevolarne l’identificazione. Il personale dovrà mantenere comportamento consono alla funzione svolta.
Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell’appalto dovranno:
- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei minori;
- nel caso di un genitore ritardatario, è fatto obbligo del personale trattenersi nella struttura, oltre l’orario di chiusura e comunque fino all’arrivo del genitore stesso;
- mantenere la riservatezza nonché il segreto d’ufficio e quello professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
-compilare le schede orarie e le relazioni;
-comunicare con tempestività al Settore Politiche Sociali eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento dell’attività;
-partecipare ai momenti di programmazione e verifica congiunti sull’andamento del servizio sotto il profilo della qualità, dell’efficacia, dell’economicità e rispetto al raggiungimento degli obiettivi, con frequenza almeno trimestrale;
- prestare la massima attenzione e diligenza nell’utilizzo di locali, arredi, impianti, materiali ludici e
didattici;
- utilizzare il telefono e le attrezzature d’ufficio con la massima attenzione ed esclusivamente per le necessità del servizio;
- assicurarsi di spegnere gli impianti di illuminazione ogni qualvolta questa sia superflua;
-segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti al responsabile del Comune incaricato; Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia, affidabilità e di provata esperienza; deve, inoltre, possedere capacità di lavorare in equipe con altri operatori per definire, verificare e aggiornare i propri programmi di intervento.
Tutto il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
• titoli di studio richiesto dal Regolamento regionale n. 13 del 22/12/2004 e s.m.i. per le funzioni di coordinatore e di educatore;
• idoneità psico attitudinale per l’attività da svolgersi con gli utenti;
• assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.
Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l’assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
Per l’attuazione delle prestazioni di cui all’art. 5 l’affidataria garantisce un minimo di monte ore così suddiviso:
per la sede di Largo dei Fiordalisi: | ||
coordinatore | 2 | ore settimanali; |
educatore | 16 | ore settimanali; |
per la sede di Via Sassari: | ||
coordinatore: | 2 | ore settimanali; |
educatore: | 8 | ore settimanali. |
Personale inquadrato rispettivamente nelle cat. D1 e D3 del vigente CCNL Cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo.
Sono previste inoltre 40 ore di attività extra ordinario svolte da personale inquadrato nella cat. D1 del contratto sopra indicato.
L’orario di apertura ed il numero di ore settimanali potrà essere incrementato nel corso dell’attività della ludoteca in ragione sia del numero dei frequentanti la struttura medesima, sia dell’ulteriore eventuale finanziamento che dovesse essere reperito allo scopo di valorizzare l’iniziativa di che trattasi. L’affidataria si avvarrà di proprio personale operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il
Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che saranno poste in essere tra l’affidataria e i terzi.
Tutto il personale impiegato deve:
- ottenere l’approvazione del Comune il quale ha l’insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, con nota motivata del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, la sostituzione di chi non offra garanzie di capacità o comunque non risulti idoneo e quindi sia di grave pregiudizio al buon funzionamento del servizio;
- garantire affidabilità e riservatezza;
- l’affidataria si impegna a garantire la continuità del personale impiegato nel servizio e a comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Sociali, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. L’affidataria in caso di astensione o cessazione dal lavoro di personale assegnato al servizio oggetto della presente convenzione, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione dell’operatore assente, limitando il più possibile le rotazioni onde evitare difficoltà di rapporto con l’utenza.
L’aggiudicataria dovrà rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali assicurativi derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L’aggiudicatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni.
Gli operatori sono tenuti alla rigorosa e corretta compilazione della documentazione loro richiesta e sono tenuti ad osservare il segreto professionale circa i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento del loro compito ( D.Lgs. n.196/03).
L’aggiudicataria dovrà inoltre osservare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune fornisce all’aggiudicataria:
- la sede della Ludoteca sita in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 e quella della Ludoteca sita in xxx Xxxxxxx,
x.00 informando delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro;
- le attrezzature fisse e mobili installate nei locali;
- l’arredo indispensabile;
Sono inoltre a carico del Comune gli oneri relativi a:
- utenze (acqua, gas, luce e telefono);
- pulizia dei locali.
- spese per il regolare funzionamento sito internet e per l’aggiornamento on-line.
Eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle forniture di cui sopra, non dipendenti dall’aggiudicataria, dovranno essere segnalati al Comune in modo da consentire immediatamente alla loro eliminazione. La manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature resta a carico del Comune che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi . Restano esclusi dagli oneri del Comune e posti a carico dell’aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza, ovvero per un uso improprio delle attrezzature e dei locali da parte del personale dipendente dalla stessa.
E’ infatti onere dell’affidatario assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali comunali,
degli arredi ed attrezzature utilizzati per l’attuazione delle prestazioni. Al fine della verifica di quanto sopra i referenti comunali possono avere in qualunque momento accesso ai locali.
Art. 7 - PROPOSTE MIGLIORATIVE E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
E’ facoltà dell’aggiudicatario di avanzare, nel corso della gestione del servizio, proposte migliorative e proposte di attività integrative non ricomprese nel presente capitolato d’oneri e nel progetto presentato in sede di gara, da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure professionali esclusivamente dell’aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico del Comune. Tali proposte, che saranno oggetto di valutazione da parte della Settore Servizi Sociali, potranno essere realizzate soltanto se autorizzate dal Dirigente preposto.
Art. 8 - EVENTUALI INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
Qualora durante l’esecuzione del servizio l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare lo stesso con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, potrà aggiudicare tali servizi complementari all’operatore economico aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
Il personale dell’appaltatore dovrà essere regolarmente assunto, ovvero risultare socio-lavoratore, e, pertanto, il committente è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato, né potrà essere posto a carico dello stesso alcuna rivalsa o indennizzo.
Ogni responsabilità per infortuni che dovessero accadere al personale nell’esecuzione del servizio è a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale, che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai propri responsabili.
L’aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, le normative di lavoro del comparto di appartenenza per quanto riguarda il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
In particolare, per quanto attiene all’aspetto retributivo, l’aggiudicatario dovrà fare riferimento al CCNL del comparto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative sociali del settore assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo. Le tabelle economiche assunte come base di calcolo sono quelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Tale importo è determinato in base al costo orario del lavoro previsto per il personale inquadrato nella cat. D1 e D3 del predetto contratto come indicato nella tabella ministeriale allegata al Decreto Ministeriale 02/10/2013. L’aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta, tutti i documenti atti a verificare la corretta attuazione di tale obbligo.
Art. 10 – ELENCO NOMINATIVO DEGLI EDUCATORI
L’elenco nominativo degli operatori che saranno impiegati dovrà essere comunicato dall’aggiudicatario al Comune entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, così come i nominativi dell’educatore professionale coordinatore e del responsabile amministrativo. Tale elenco dovrà essere conforme alle indicazioni fornite e valutate in sede di gara. L’aggiudicatario si obbliga a mantenere per tutta la durata dell’appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e, in generale, quelli indipendenti
dalla sua volontà. In ogni caso, qualsiasi variazione a detto elenco dovrà essere autorizzata dalla Settore Servizi Sociali del Comune che verificherà il possesso dei requisiti per i nuovi operatori.
Il monte ore annue stimate è pari a 1.048 suddiviso in 16 (sedici ) ore settimanali per 42 ( quarantadue) settimane per la ludoteca sita in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx x xx 0 ( xxxx) ore settimanali per 42 ( quarantadue) settimane per la ludoteca sita in xxx Xxxxxxx , oltre a 40 ( quaranta) ore annue per attività extra ordinario.
Art. 11 - SOSTITUZIONI
L’aggiudicatario si impegna a comunicare insieme all’elenco degli operatori addetti anche l’elenco (minimo di 2 nominativi) di educatori a disposizione per eventuali sostituzioni. Anche tali educatori dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente capitolato.
Di tutte le assenza e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita e tempestiva comunicazione al Settore Servizi Sociali del Comune.
Art. 12 – EDUCATORE PROFESSIONALE - COORDINATORE
La ditta aggiudicataria si impegna ad individuare una figura di un educatore professionale - coordinatore con funzioni organizzative, gestionali e decisionali sui servizi oggetto del presente appalto in grado di garantire:
• l’attuazione puntuale del progetto generale presentato in sede di gara e del progetto educativo annuale;
• la gestione degli orari di servizio degli operatori impiegati (predisposizione turni, ecc.);
• la continua reperibilità e il raccordo costante con il personale il settore Servizi Sociali del Comune, al fine di rendere unitaria e omogenea l’offerta socio-educativa delle due sedi delle Ludoteche RIU’.
Per tale figura è stimato un monte di ore annue pari a 168 suddiviso in 4 (quattro) ore settimanali ( due per ogni ludoteca) per 42 ( quarantadue) settimane.
Art. 13 – IMPEDIMENTI AL NORMALE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx che impediscano il normale espletamento del servizio, l’aggiudicatario è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune.
Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI
Ai sensi dell’art.272 del DPR 207/2010, l’Amministrazione nomina il Responsabile del Procedimento (in seguito “RUP”) che ha le funzioni ed i compiti previsti dall’art.273 del sopracitato DPR tra le quali, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, le verifiche ed i controlli, anche a scadenza periodica, sul mantenimento, da parte della Ditta, dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara nonché sugli adempimenti e sugli obblighi previsti nel presente capitolato speciale e nel relativo contratto d’appalto.
Il RUP, ai sensi del comma 5 dell’art.272 del citato DPR, ha anche la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto.
Art. 15 – SICUREZZA
L’aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso. In tal senso, l’aggiudicatario assume, in via diretta ed esclusiva nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.
L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni sul lavoro ed a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in relazione all’incarico assunto, con massimale non inferiore ad euro 500.000,00.
Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente a codesta amministrazione oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. 81/08, oltre all’organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l’antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell’antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l’erogazione del servizio, presso il sito oggetto dell’appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall’erogazione del servizio stesso.
Il documento di valutazione del rischio previsto dalla vigente normativa dovrà essere presente presso il luogo di erogazione del servizio.
Art. 16- RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario sarà, inoltre, unico responsabile degli eventuali danni che dovessero essere provocati agli utenti nell’espletamento del proprio servizio e dovrà dotarsi, pertanto, di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile in modo da garantire ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dalle attività svolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Settore Politiche Sociali del Comune entro la data di inizio del servizio.
E’ inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico all’aggiudicatario stesso o al personale da esso dipendente.
Art. 17 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Fatto salvo quant'altro prescritto nel presente capitolato relativamente agli oneri finanziari di competenza delle ditte concorrenti e di quella aggiudicataria, si evidenzia che tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico delle ditte concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Nessun compenso spetta, pertanto, alle ditte concorrenti, incluso l'aggiudicataria, per la redazione delle offerte e dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al capitolato d'oneri ed agli altri documenti di gara predisposti dal Comune per lo svolgimento della procedura concorsuale presupposta all'aggiudicazione del contratto.
Art. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune, titolare dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle loro famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.
Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili conferiti e/o acquisiti per l’espletamento dei servizi.
L’appaltatore si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati conferiti dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria, classificati come personali e sensibili, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente all’azienda committente alla scadenza del contratto.
Ogni ripresa audio, video o fotografica sui servizi oggetto del presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla parte committente. La relativa documentazione e i materiali che nel caso ne derivassero restano di proprietà della stazione appaltante che ne deve autorizzare in via preventiva eventuali loro usi.
Art. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.
Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.
La ditta appaltatrice ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3, comma 7, della medesima Xxxxx, di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente, al momento dell’emissione della prima fattura.
Art. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 21 - PENALITA’
Nel caso in cui il Comune riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all’aggiudicataria, invitandola a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro il termine assegnato.
In caso di inerzia dell’aggiudicataria, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa all’Amministrazione l’applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell’inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque al 1% ( uno per cento) sul valore del contratto per ciascuna inadempienza.
L’Amministrazione potrà detrarre l’importo dei crediti, derivanti dall’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, dagli importi delle fatture relative ai corrispettivi maturati. In ogni caso, l’Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicataria a qualsiasi titolo.
L’applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di reiterata inadempienza da parte dell’aggiudicataria anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede della ditta indicata agli atti della gara. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento da parte del Comune della cauzione, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno subito.
Art. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà dell’Azienda committente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) mancato espletamento del servizio per assenze del personale senza che lo stesso sia stato sostituito;
c) inosservanza reiterata degli obblighi previsti dal presente capitolato con avvenuta applicazione di tre sanzioni nell’arco di un anno;
d) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio oggetto d’appalto;
e) grave inadempimento atto a compromettere il risultato del servizio;
f) mancata attuazione del progetto presentato;
g) in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza sul luogo di lavoro e altre normative cogenti.
Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Ente salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.
Art. 23– FORO COMPETENTE
Il Foro competente, per ogni controversia che derivi dall’interpretazione o dall’applicazione del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Ascoli Xxxxxx.
Art. 24 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.