DIPARTIMENTO VII
DIPARTIMENTO VII
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA
Art.1- Generalità
La Citta Metropolitana di Roma Capitale intende procedere all'acquisto di
N.6 trattori, destinati al personale stradale assegnato ai Servizi tecnici del “Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità” e da utilizzare per la rimozione del manto nevoso e il taglio della vegetazione.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto – Importo a base di gara
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di N. 6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio idraulico.
L’importo complessivo posto a base di gara è di € 459.677,42, oltre IVA
22%.
Art. 3 - Disciplina normativa dell’appalto
1. I rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il contraente affidatario della presente fornitura sono regolati:
- Dalla Legge n. 120/2020
- dal D.lgs n. 50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. erelative Linee Guida ANAC;
- dal D.P.R. n. 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
- D.lgs n. 81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.
Art. 4 - Specifiche tecniche
1. Le specifiche dei trattori oggetto del presente contratto sono elencate nella parte tecnica del presente Capitolato.
2. I trattori sopra indicati dovranno riportare sulle fiancate il logo della Città Metropolitana di Roma Capitale e la scritta CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – SERVIZIO DI VIABILITA’
L’offerta presentata dovrà avere ad oggetto mezzi dotati delle caratteristiche minime di cui all’art.31 Parte Tecnica “Caratteristiche dei trattori”
Art. 5 - Obblighi e responsabilità dell’esecutore del contratto
1. Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato appaltatore), intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale (art. 21, del presente Capitolato).
2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati.
3. Per la fornitura dovuta, l’appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse umane specializzate. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
4. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
5. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
6. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Art. 6 - Sicurezza sul lavoro e DUVRI
1. Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura della fornitura oggetto del presente Capitolato, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI.
2. Le norme comportamentali saranno stabilite:
• dalla Città Metropolitana di Roma Capitale quando i trattori verranno consegnati nelle proprie sedi
3. Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, per i rischi connessi alla propria attività derivanti dall’esecuzione del contratto di fornitura di cui trattasi.
Art.7 - Caratteristiche generali dei trattori
I trattori oggetto della fornitura dovranno essere:
- nuovi di prima immatricolazione e d’utilizzo;
- omologati come macchine operatrice in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per l’uso a cui sono destinati;
- progettati e costruiti per conseguire i più alti livelli di sicurezza, attiva e passiva;
- dotati di motore conforme alle norme Europee antinquinamento indicate nella relativa Scheda Tecnica, ovvero conforme a normativa superiore.
Art.8 - Allestimenti
1. L'installazione di impianti elettrici supplementari, di dispositivi di protezione e sicurezza elettronica, meccanica ed altro, l'allestimento e la personalizzazione dei veicoli, dovranno essere certificate dall'allestitore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
2. La fase di realizzazione degli allestimenti tecnico-funzionali sarà verificata in xxxxx x'xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Art. 9 - Rispetto dell’allegato V – Parte II del D.Lgs. 81/2008
1. L’operatore economico dovrà rendere, nell’ambito dell’istanza di ammissione predisposta dalla stazione appaltante la dichiarazione che i beni oggetto della fornitura rispettano i requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 dell’allegato V – Parte II del D.Lgs. 81/2008.
Art.10 – Tempi e modalità di consegna
1. 1I trattori, debitamente allestiti ai sensi dell’art. 29 della parte tecnica, dovranno essere consegnati entro e non oltre 120 giorni dall’ordine (inviato anche via e-mail, ovvero dal minor tempo indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica.
2. Il fornitore dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, la messa a disposizione dei trattori, e provvedere alla consegna degli stessi nei n. 6 Centri Zona ubicati sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. Il fornitore provvederà, a sua cura e spese, a dedicare una giornata formativa di 6 ore, (dalle ore 08.00 alle ore 14.00), per il personale stradale della Città Metropolitana di Roma Capitale, da svolgersi presso una sede indicata dal Direttore dell’Esecuzione.
4. Il fornitore è tenuto ad informare l’Amministrazione su eventuali fatti o impedimenti (scioperi, eventi socio-politici, riduzione della produzione, ecc…) comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i
tempi di consegna ed è in ogni caso tenuto a far sì che i tempi massimi di consegna dei trattori siano rispettati intraprendendo tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenuto costantemente informata l’Amministrazione mediante nota scritta inviata al RUP e al Direttore dell’esecuzione.
5. L’accettazione dei trattori non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo.
Art.11 - Assistenza Tecnica in garanzia
1. La Ditta dovrà indicare in sede di offerta il Centro di assistenza per l'esecuzione degli interventi nel periodo di garanzia, pari ad un periodo minimo di 24 mesi.
2. Per la durata del periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà disporre di un servizio di carro attrezzi, gratuito, con reperibilità h 24 dal lunedì alla domenica, fornendo il relativo numero telefonico per il trasporto del mezzo presso il medesimo Centro di assistenza e per la riconsegna del mezzo nel centro territoriale di zona indicato dall’Amministrazione. Gli interventi di riparazione, ove la tipologia di intervento lo consenta, dovranno essere effettuati mediante formula di "officina mobile”, nel caso in cui l’Aggiudicatario abbia indicata tale opzione in sede di offerta tecnica.
3. Tutti gli interventi in garanzia dovranno essere attivati dalla Ditta aggiudicataria solo ed esclusivamente a seguito di emissione della specifica nota di lavoro da parte del del Direttore dell’esecuzione: dopo ogni intervento dovrà essere emessa ed inviata allo stesso relativa ricevuta fiscale o fattura ad importo zero riferita all' intervento effettuato.
4. La garanzia s’intende estesa anche alla lama neve e al decespugliatore a braccio idraulico.
Art.12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 23 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’affidamento della fornitura in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappalto e dei cottimisti. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139 convertito nella legge 28/06/1995 n. 246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere generale (cause ostative di cui al D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 10 della legge 575/65 e succ. mod. ed int.), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed a verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
10. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.
Art.13 - Stipula del contratto
1. Il contratto verrà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante.
2. L’aggiudicazione deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 3 comma 1, della L. 11/09/2020, n. 120.
3. La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’4 della L. 120/2020, deve avvenire entro 60 giorni dall’efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto.
4. In forza dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, la stazione appaltante autorizzerà l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
Art.14 - Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art.15 - Direzione dell’esecuzione
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 1, e 111, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nomina un Direttore dell’esecuzione.
2. Il Direttore dell’esecuzione interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dell’esecuzione impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dell’esecuzione emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 16- Difetti e vizi di costruzione e garanzie dell’impresa aggiudicataria
1. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire i prodotti da tutti i vizi ed i difetti non derivanti da forza maggiore e caso fortuito.
2. L’impresa aggiudicataria è obbligata, pertanto, ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti ed i vizi, nessuno escluso, manifestatisi durante il periodo di garanzia.
3. L’Amministrazione dovrà, a pena di decadenza, denunziare all’aggiudicatario ogni difformità e i vizi e/o difetti dei beni forniti entro 60 giorni dalla scoperta.
4. La denunzia non è necessaria se l’aggiudicatario ha riconosciuto le difformità, i vizi e/o i difetti o se li ha occultati.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di denunzia in parola, l’aggiudicatario dovrà procedere, a proprie cure e spese, alla eliminazione completa di ogni vizio e/o difetto del bene fornito.
6. Entro lo stesso termine l’aggiudicatario dovrà procedere, ove necessario, alla sostituzioni delle parti di bene logore, rotte, difettose e/o guaste e, se ciò non bastasse, dovrà procedere, a proprie cure e spese, al ritiro dei mezzi forniti ed alla loro tempestiva sostituzione con beni nuovi.
7. Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa aggiudicataria non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i vizi e/o i difetti dei beni, addebitando
all’aggiudicatario il costo della riparazione e/o sostituzione del bene.
8. A garanzia di tale obbligo, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all’impresa in relazione ad altre forniture in corso con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Art. 17 - Clausole penali
1. L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 10 e 11 del presente capitolato o di ritardi nell’esecuzione degli obblighi che derivano dall’avvenuta aggiudicazione.
2. Decorso inutilmente il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione, oltre che all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione.
3. L’importo della penale per ritardi nella fornitura secondo le modalità previste, viene determinato sull’importo della quantità consegnata, nella misura dello 0.2% per ogni giorno di ritardo nel termine fissato per la consegna.
4. La somma complessiva della penalità applicabile non può eccedere il 10% dell’importo contrattuale.
5. Nel caso di non accettazione della fornitura consegnata, con l’obbligo di sostituzione ai sensi degli artt. 14 e 12 del presente capitolato, sono applicate le penalità nella misura sopra prevista, per il periodo decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione dell’Amministrazione al giorno in cui viene effettuata la sostituzione della fornitura non idonea.
6. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto (ai sensi dell’art. 1456 del c.c.):
- qualora a suo insindacabile giudizio accerti che l’impresa non sia in grado di espletare la fornitura o la esegua con negligenza;
- qualora il ritardo nella consegna di tutto il materiale, per causa non dipendente da forza maggiore, sia superiore a 30 giorni; se detto ritardo riguarda solo una parte della fornitura l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per la sola parte non consegnata nei termini indicati;
- qualora accerti in sede di collaudo della fornitura che questa non corrisponde a quella richiesta e non ritenga di chiederne la sostituzione;
- qualora l’impresa affidi anche solo parte della fornitura in subappalto.
7. L’Amministrazione, oltre che all’applicazione delle suddette penalità, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’avvenuta aggiudicazione.
8. L’ammontare delle penalità è addebitato al momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura.
9. Decorso inutilmente il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione, oltre che all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Oneri e spese
1. Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell’Amministrazione.
2. Sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente.
3. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, sempre in via esemplificativa, tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l’imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’Appalto.
Art. 19 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo è da intendersi fisso e non soggetto a revisione per tutta la durata del contratto.
2. Il pagamento sarà disposto previa presentazione di regolare fattura ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, la stazione appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. L’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma dell’anticipazione stessa, IVA inclusa, e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione medesima secondo il cronoprogramma della fornitura. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso della fornitura, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti, recupero che avverrà in ciascuna fattura fino alla concorrenza dell’importo anticipato.
Art. 21 - Recesso unilaterale del contratto
1. L’Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, della parte di fornitura eseguita e ritenuta correttamente e pienamente eseguita dall’Ente appaltante.
Articolo 22 - Risoluzione del contratto
1. Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all’articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore della fornitura ritardi l’esecuzione della fornitura rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all’articolo 19 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis della
l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione maturata in applicazione dei commi che precedono, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici l’Amministrazione interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione della fornitura. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
6. L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, l’Amministrazione può recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
7. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 e xx.xx. e ii. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.
Art.23 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 24 - Elezione di domicilio
1. L’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Roma, con l’indicazione del rappresentante al quale potranno essere effettuate le relative notifiche e/o comunicazioni che si riterranno necessarie.
Art. 25 - Estensione contrattuale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del DLGS 50/2016, l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell’importo del contratto – la fornitura dei beni oggetto della presente gara d’appalto. Pertanto l’impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale
Articolo 26-Termini per la verifica di conformità della fornitura
1. Ad avvenuta consegna dei n. 6 trattori il verificatore all’uopo nominato dall’Amministrazione procederà ad eseguire la verifica di conformità della fornitura al fine di che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e xx.xx. eii., la verifica di conformità della fornitura deve aver luogo non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Art. 27- Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione,
adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Art. 28 - Responsabile esterno trattamento dati
Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento della fornitura e consegna di N. 6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio idraulico per le esigenze della Viabilità Zona Nord e Sud della Città Metropolitana di Roma per conto della stessa titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e xx.xx. e ii.)
La Città metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento VII, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, per quanto di competenza, a ciò delegato come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa l’IMPRESA …………………………………………. quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza, per eseguire le attività “fornitura e consegna di N. 6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio idraulico”.
In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività relative alla fornitura “fornitura e consegna di N. 6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio idraulico” il Titolare definisce quanto segue:
Per l’espletamento delle attività relative alla fornitura di “fornitura e consegna di
N. 6 trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio idraulico” il Titolare affida alla società ……………………………….. il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalità di:
· incarico di R.U.P.
· incarico di Direttore dell’esecuzione A norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate.
I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati di cui sopra potrà avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE
n. 679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell’impresa, e di Data Center dell’Amministrazione Metropolitana, sito in xxxxx X. Xxxxxxx, x. 00, nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative adottate dall’Amministrazione presso tale sede e con il divieto assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attività del servizio. La società
…………………………………. avrà la facoltà, attraverso connessioni VPN sugli
ambienti messi a disposizione dall’Amministrazione, di effettuare le attività anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all’erogazione del Servizio.
La società ……………………………………. si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del Direttore del Dipartimento VII per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.
La società ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La società ………………………………….. si impegna, a decorrere dalla data di consegna dell’appalto, ad informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
1) la natura della violazione dei dati personali
2) la categoria degli interessati
3) contatto presso cui ottenere più informazioni
4) interventi attuati o che si prevede di attuare.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
La società ……………………………………… s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla consegna dell’appalto, ogni elemento utile
all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
La società ……………………………………. si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Xxxxxxx, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.
In tal caso la società si impegna, in particolare, a:
I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
La società si obbliga a:
a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai
Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società …………………………….. è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l’erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e
alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorità giudiziaria;
j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali;
k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;
l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria.
La società ……………………………….. si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell’atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
La società ……………………………… dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.
Art. 29 - Protocollo di legalità
1. 0.Xx contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Art.30 - Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
PARTE TECNICA
Art.31 - Caratteristiche dei trattori
Le caratteristiche indicate rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla gara e sono indispensabili. Nel prezzo è anche compresa la pratica amministrativa concernente la successiva immatricolazione del mezzo secondo le vigenti disposizioni.
1) TRATTORI
Trattore accessoriato di lama neve e braccio decespugliatore di potenza minima
90 cv cabinato con aria condizionata 4 ruote motrici frenatura integrale con i seguenti accessori:
1) sollevatore anteriore completo di linea frontale ausiliaria per utilizzo lama neve con N.2 prese idrauliche omologato;
2) lama neve;
3) decespugliatore idraulico, con comandi elettro idraulici con testata trinciante di min. cm. 120 completo di telecomandi , joystic, in cabina con scambiatore di calore.
TRATTORE:
MOTORE:
Peso Minimo senza zavorra 3200 Kg. Emissioni TIER 4
Cilindri n. 4
Cilindrata cm. cubici 3400 Valvole 2
Common Rail bar 1800 Turbo intercooler
Regolazione motore elettronica
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico (DOC/exEGR) Capacità serbatoio gasolio litri 150 circa
INVERSORE:
Inversore elettro idraulico
CAMBIO:
Numero velocità 24+24
PONTE POSTERIORE:
Frizione a secco Comando meccanico PTO 540/540ECO
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE:
Innesto DT a comando meccanico
Blocco differenziali a comando meccanico Angolo di sterzata 2RM 50° gradi
Angolo di sterzata 4RM 50° gradi
FRENI:
Comando idrostatico
Frenatura a dischi in bagno d’olio Freno di stazionamento meccanico STERZO:
Guida idrostatica con pompa indipendente
SOLLEVATORE:
Sollevatore posteriore meccanico
Capacità sollevamento posteriore (std) Kg. 2650 circa
IMPIANTO IDRAULICO:
Portata pompa (std) L/min 42 Impianto idraulico a centro aperto
Distributori idraulici ausiliari posteriori n° vie 4/6
CABINA SU PIATTAFORMA:
Aria condizionata Insonorizzata
Portellone posteriore apribile Orologio
Cristalli atermici Tendine parasole Vano porta bevande Luce interna
Presa esterna per controllo attrezzature Vano portaoggetti
Strumentazione digitale
Tubo di scarico su montante cabina Climatizzatore manuale
Sospesa su silentblok
Fari anteriori per circolazione a destra 2 fari di lavoro anteriori e 2 posteriori e sul tetto cabina; sul tetto dovrà essere installato apparato luminoso stroboscopio tipo “RST2” di colore arancione montato su apposita barra “porta tutto” sul tetto cabina per l’intera larghezza, con impianto di illuminazione dotato di interruttore sul cruscotto per l’accensione e lo spegnimento;
2) ) LAMA NEVE
Lama sgombraneve brevettata modello Assaloni, Angeloni o similare a più settori e versoio monolitico in acciaio, con sistema di ammortizzatore a molle a torsione. Adatta all’uso urbano ed extraubano in presenza di molti ostacoli.
La lama neve dovrà avere riportato sul libretto del trattore la relativa omologazione se prevista.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
1. Molle antiurto con carico regolabile;
2. Angolazione con martinetti idraulici e sistema anti-shock;
3. Luci e bandiere d’ingombro per circolazione stradale;
4. Tagliente in Hardox;
5. Piedini di appoggio regolabili;
6. Angolazione versoio circa 35°
7. Altezza versoio circa 930 mm.
ACCESSORI
1. Slitte di appoggio regolabili;
2. Posizione blocco ghiaccio.
3) DECESPUGLIATRICE A BRACCIO IDRAULICO
Decespugliatore professionale con testata avanzata e sbraccio minimo di metri 4,5;
Tubi idraulici di prima qualità particolarmente resistenti all’usura, sfilacciatura e scoppio, protetti da spirale avvolgente, antiurto e antispruzzo;
Equipaggiato con testata da mt.1,20 circa, protezione anteriore e posteriore dal lancio fortuito di sassi;
Dispositivi di sicurezza e di controllo a tutela dell’operatore e dell’attrezzatura stessa conformemente alla direttiva macchine CE;
Rotore del taglio a doppio senso di rotazione;
Equipaggiato con impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza;
Deve essere prevista la zavorratura a seconda del trattore del braccio fornito. Il decespugliatore a braccio idraulico dovrà avere riportato sul libretto del trattore la relativa omologazione se prevista.
Art. 32 – Dati tecnici attrezzatura da montare sui trattori
I trattori saranno provvisti di decespugliatore braccio idraulico e lama neve. La lama neve sarà montata anteriormente.
Art. 33 – Provenienza del trattore
Il trattore fornito dovrà pervenire direttamente dalla rete ufficiale di commercializzazione del produttore stesso.
Il mezzo fornito dovrà essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria circa l’immatricolazione e la circolazione su strada.
Il mezzo ed i relativi attrezzi dovranno essere di nuova produzione e immatricolazione; inoltre dovranno risultare pienamente conformi alla “Direttiva Macchine” recepita con D.Lgs 17/2010 e s.m.i., e dovranno essere provviste della seguente documentazione rilasciata in lingua italiana (per marchi di provenienza straniera):
- dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore per la macchina completa degli allestimenti sopra specificati;
- manuale uso e manutenzione;
- listino parti di ricambio;
- certificato di garanzia (24 mesi o superiore);
- dichiarazione d’origine.
Art. 33 – Numero Verde
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:
• Entro il giorno di inizio del servizio, a mettere a disposizione un call- center, completamente gratuito per la stazione appaltante.
• Indicare il nominativo del responsabile, con poteri decisionali, al quale la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà fare riferimento per qualsiasi aspetto contrattuale e operativo.