CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti sotto indicate:
1) MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ S.R.L. con sede in XXXXX XXXXXXX, xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 Codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02672050545, Repertorio Economico Amministrativo n. 0233390, in persona del legale rappresentante sig. Bececchi Giuliano nato Foligno il 08/07/1972 e residente in Massa Martana, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed in virtù dei poteri a lui spettanti dallo Statuto e dalla espressa autorizzazione dell’Assemblea dei soci; di seguito denominata “CONCEDENTE”;
2) DENOMINAZIONE SEDE CODICE FISCALE E ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE , RAPPRESENTANTE LEGALE; di seguito nominata “AFFITTUARIA”;
premesso
• Che la “MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’” è titolare di un’azienda con sede Massa Martana, avente ad oggetto l’attività di mattatoio, servizio di macellazione, sezionamento e trasporto carni;
• Che l’azienda si compone dell’avviamento inteso nel senso che ha dei clienti fidelizzati ed un’organizzazione capace di gestire autonomamente la clientela acquisita;
• Che l’azienda si compone inoltre di impianti e delle attrezzature,
• Che la predetta società ha determinato, come da deliberazione dell’assemblea del 28 marzo 2013 di concedere in affitto l’ azienda esercente l’attività di mattatoio, servizio di macellazione, sezionamento e trasporto carni;
• Che la società ha in essere i seguenti contratti:
• Contratto di smaltimento rifiuti;
• Contratto di servizio macellazione;
• Contratto di trasporto;
• Contratto di lavoro dipendente per due dipendenti.
• Contratti di utenza;
• Contratto di locazione dell’immobile;
• Che in data si è svolto l’esperimento di asta pubblica per l’affitto di azienda;
• Che è risultata aggiudicataria della gara la ditta……………….che ha presentato offerta in aumento sul prezzo a base d’asta per la somma di euro ;
• Che con delibera del consiglio di amministrazione della società è stata aggiudicata in via definitiva la gara all’impresa… ;
• Che la società intende pertanto prendere in affitto il predetto ramo d’azienda di proprietà della MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ S.R.L.;
Tutto cio’ premesso,
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – La MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ S.R.L. concede in affitto alla “……………”, che accetta, con decorrenza dal 00 ……………. 2013 al 00 …………… 2033, l’azienda descritto in premessa, costituito dai beni e dai diritti organizzati a tal fine;
Art. 3 – Il canone annuo di affitto viene così disciplinato: per i primi 5 anni di affitto ( 60 canoni mensili) l’importo mensile sarà di euro 15.000,00 ( quindicimila); per gli ulteriori mesi fino alla scadenza il canone di affitto mensile sarà di euro 5.000,00 ( cinquemila) ( i canoni saranno rideterminati a seguito della aggiudicazione); i canoni dovranno essere pagati mensilmente e anticipatamente entro il quinto giorno del mese mediante bonifico bancario sul c/c che verrà comunicato dalla stessa concedente all’affittuaria, con valuta fissa come sopra. Per espressa pattuizione delle parti, l’affitto sarà soggetto all’aumento annuale secondo gli indici istat, senza necessità di richiesta da parte del concedente , in quanto formulata con la firma del presente atto. Le parti stabiliscono che il mancato pagamento di due mensilità del canone di affitto è causa risolutiva del presente contratto, salvo il maggior danno per il mancato guadagno in capo al concedente.
Art. 4 – Le parti convengono che i crediti ed i debiti aziendali, così come i beni oggetto del presente contratto, rimangono nella piena ed esclusiva proprietà e titolarità della concedente.
Art. 5 – Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2558 C.c. l’affittuaria subentra, nel rispetto delle leggi in materia nei contratti stipulati per l’esercizio del ramo di azienda e specificatamente:
a) Contratto di smaltimento rifiuti;
b) Contratto di servizio macellazione;
c) Contratto di utenza;
d) Contratto di locazione;
Sono a carico della concedente, fino alla data di inizio affitto, le spese di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua ed altre utenze per la cui fornitura l’affittuario dovrà provvedere tempestivamente a stipulare un contratto a proprio nome.
Art. 6 – Ai sensi dell’art. 2112 C.c. l’affittuaria subentra nei contratti di lavoro subordinato in essere con i dipendenti.
I Lavoratori conservano tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del concedente. Le anticipazioni e le liquidazioni del T.F.R. e ferie non godute maturate in capo alla concedente saranno, se richieste dai dipendenti e nel rispetto della legge in materia, liquidate anticipatamente dall’affittuario che prontamente provvederà alla richiesta di rimborso al concedente.
Art. 7 – La concedente garantisce la piena proprietà dei beni e diritti costituenti il ramo di azienda oggetto dell’affitto ed inoltre garantisce l’inesistenza di gravami di qualsiasi genere e di vincoli pregiudizievoli al godimento dei beni e diritti costituenti l’azienda.
Art. 8 – Alla concedente è riservata la più ampia facoltà di controllo per quanto concerne l’uso dei beni e dei diritti oggetto dell’ azienda affittata.
Art. 9 – In conformità a quanto previsto dall’art. 2561 C.c. e per effetto del richiamato art. 2562 del C.c., l’affittuaria è obbligata a gestire l’azienda ed a mantenere la destinazione in modo da conservare l’efficienza e l’organizzazione dei beni strumentali e le normali dotazioni; è fatto espresso divieto all’affittuaria di cedere o subaffittare a terzi il godimento dell’azienda. E’ vietata anche la cessione totale o parziale del presente contratto di affitto di azienda.
Art. 10 – L ‘affittuaria si impegna a provvedere alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti l’azienda affittata ed alle riparazioni rese necessarie dal deterioramento prodotti dall’uso dei beni.
Art. 11 – L’affittuaria dichiara di ben conoscere i beni costituenti l’azienda affittata e di trovarli idonei all’uso convenuto. L’affittuario si impegna a contrarre idonee polizze assicurative per la protezione dei beni aziendali, in particolare quelle riguardanti la copertura del rischio furto ed incendio.
Art. 12 – Saranno a carico dell’affittuaria il perimento e il danneggiamento dei beni e delle dotazioni dell’azienda, salvo il normale deperimento d’uso.
Art. 13 – La concedente consente all’affittuaria, a cura e spese di quest’ultima, di procedere ad addizioni e miglioramenti dei beni costituenti l’azienda. Tali oneri saranno a carico dell’affittuaria, la quale non potrà avanzare richieste di indennizzo o rimborso alla concedente. Si specifica, altresì che nei casi in cui l’affittuario ritenga opportuno acquistare nuovi beni per la conduzione dell’azienda affittata, la proprietà degli stessi viene riconosciuta in capo all’affittuario medesimo.
Art. 14 – La concedente ha diritto, di ispezionare o far ispezionare i beni componenti l’azienda, previa richiesta scritta che dovrà pervenire presso la sede legale dell’affittuaria 24 ore prima dell’ora stabilita per la visita, tuttavia sempre in modo da non recare disturbo alla attività dell’affittuaria. Quest’ultima è tenuta a rimborsare ogni e qualsiasi spesa ed onere conseguente ad ogni e qualsiasi danno che terzi possano subire per difetti e/o vizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni singolarmente o complessivamente considerati, di cui l’affittuaria assume integralmente la custodia, anche agli effetti della responsabilità ex art. 2051 C.c.
Art. 15 – Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’affittuaria rilascia in garanzia fidejussione bancaria a prima richiesta , intestata alla concedente, provvista della clausola espressa di rinuncia al beneficio di escussione del debito principale per l’importo totale di euro 300.000,00 ( trecentomila) per la durata dell’intero contratto.
Art. 16 – Il presente atto è soggetto ad IVA. Resta inteso che sarà a carico dell’affittuaria ogni altra imposta derivante o conseguente al presente contratto ed alla sua registrazione e le spese notarili.
Art. 17 – Qualsiasi modifica o variazione o rinuncia al presente contratto non sarà valida né vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalle parti.
Art. 18 – Qualsiasi comunicazione inerente alla attuazione del presente contratto, avrà valore se spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso le sedi sociali delle parti sopra indicate e meglio specificate nelle premesse, alternativamente con posta certificata indicata.
Art. 19 – La competenza a decidere ogni controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, ivi compresa la sua risoluzione, sarà del Tribunale ordinario di Perugia.
Massa Martana Carni Umbre di Qualita’ S.r.l. Affittuaria
Presidente del Consiglio di Amministrazione …………………………………….
Ai sensi ed per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C. le parti accettano specificatamente le clausole di cui all’art. 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.
Massa Martana Carni Umbre di Qualita’ S.r.l. Affittuaria
Presidente del Consiglio di Amministrazione …………………………………………