POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY
Polizza All Risk Property /RCTO Sport e Salute Spa
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY
RCT/O
LA PRESENTE POLIZZA E’ STIPULATA TRA
E L’ENTE
CONTRAENTE /ASSICURATO
Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx 00 00000 Xxxx
CIG 9021859192
R.A. 140/21/PA
Effetto 31.03.2022
Scadenza 30.03.2023
1
DEFINIZIONI / GLOSSARIO DI ORDINE GENERALE
Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:
PARTI | Il Contraente e la Società |
ASSICURAZIONE | Il complesso delle garanzie previste nella presente |
POLIZZA | Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione |
SOCIETÀ | L’impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l’Intermediario professionale iscritto al R.U.I. (IVASS) di riferimento, al quale l’Impresa o gli Assicuratori, che stipulano la polizza, hanno affidato la emissione e la gestione del contratto. |
CONTRAENTE | L’Ente che stipula l’assicurazione. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto all’assicurazione |
PREMIO IMPONIBILE | La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
FRANCHIGIA | La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Ente Contraente |
SCOPERTO | La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico dell’Ente Contraente |
SOMMARIO
SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Modifiche all’assicurazione
Art .6 Aggravamento del rischio
Art .7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Art .9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 15 Estensione territoriale
Art. 16 Clausola broker
Art. 17 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio Art. 18 Ispezione delle cose assicurate
Art. 19 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Art. 20 Rinvio alle norme di legge
Art. 21 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 Art. 22 Prescrizione diritti
Art. 23 Disposizioni Finali
SEZIONE 2 ALL RISK DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
Sezione 2.1 RISCHI COPERTI
Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto della copertura
Art. 3 Esclusioni
Sezione 2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero
Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti / architetti
Art. 3 bis Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione Art. 4 Rimborso onorari consulenti
Art. 5 Ricorso terzi
Art .6 Rischio locativo
Art. 7 Ricorso locatari
Art .8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere Art. 9 Fenomeno elettrico
Art. 10 Maggiori costi
Art. 11 Buona fede e manutenzioni Art. 12 Differenziale storico –artistico Art. 13 Rinuncia al diritto di surroga
Art. 14 Regolazione Premio
Sezione 2.3 Condizioni operanti per la garanzia Xxxxx e rapina
Art. 1 Rischi assicurati
Art. 2 Valori e preziosi – portavalori
Art. 3 Guasti ladri
Art. 4 Determinazione dell’ammontare del danno
Art. 5 Recupero dei beni rubati
Art. 7 Riduzione delle somme assicurate/ reintegrazione dei limiti di indennizzo Art. 8 Furto, rapina ed estorsione di valori
Art. 9 Furto, rapina e estorsione dei beni definiti alla voce fabbricati e contenuti Art. 10 Infedeltà dei dipendenti
Art. 11 Smarrimento
Sezione 2.4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Operazioni peritali
Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art. 8 Leeway Clause
Art. 9 Limite massimo dell’ indennizzo
Art. 10 Anticipo sulle indennità
Art. 11 Pagamento dell'indennizzo
Art. 11 Indennizzo separato per ciascuna partita
Art. 13 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria
Sezione 2.5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
SEZIONE 3.1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni specifiche per la Sez. RCTO Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 3.2 RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art | 1 | Disciplina della responsabilità |
Art | 2 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) |
Art | 3 | Novero dei terzi |
Art. | 4 | Qualifica di terzi tra le società controllate |
Art. | 5 | Assicurazione per conto |
Art | 6 | Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) |
Art | 7 | Estensione della garanzia alle malattie professionali |
Art | 8 | Rivalsa INPS ed istituti similari |
Art | 9 | Responsabilità civile personale |
Art | 10 | Esclusioni |
Art | 11 | Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni |
SEZIONE 3.3 CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA
Art 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo Art. 2 Fonti radioattive dei centri medico sanitari
Art. 3 Interruzione o sospensione di attività Art. 4 Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 5 Dichiarazioni inesatte sul rischio
Art. 6 Pluralità di Assicurati
Art. 7 Altre Assicurazioni : secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti Art. 8 Inquinamento Accidentale
Art. 9 Sorveglianza Pulizia Riparazione e Collaudo Art. 10 Estensione territoriale
Art. 11 Regolazione del Premio
SEZIONE 3.4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art. 2 Rinuncia alla rivalsa
Art. 3 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 4 Spese di giustizia penale
Art 5 Spese di gestione della pratica di danno Art 6 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 3.5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Art. 2 Pagamento delle franchigie
Art. 3 Massimali di garanzia
Art. 4 Ammontare preventivo elemento ariabile Art 5 Calcolo del premio
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incom- plete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3) Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Ai sensi dell’art 48 del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, la Società dà atto che:
• L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del Decreto citato e s.m.i;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa.
• I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del
D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.
Art. 4) Durata dell’assicurazione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.03.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2023.
E’ facoltà del Contraente rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 12 mesi.
È facoltà della Contraente, alla scadenza del contratto, comunicare alla Compagnia la proroga del contratto assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che opererà in forza del presente contratto alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della richiesta.
Art. 5) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato.
Art. 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art .11) Foro competente
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale
dell’Assicurato.
Art. 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13)- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14)- Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15) Estensione territoriale.
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art . 16) Xxxxxxxx broker:
Alla Società di Brokeraggio MAG SPA Via delle Tre Madonne 12 00197 Roma - é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker, ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso;
parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a M A G S P A ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico della Direzione / Gerenza, è pari al 3%.
Art. 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 18) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 19) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art. 20) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara n. CIG 9021859192
Art. 22) Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda ( il diritto si fonda art. 2952 del codice civile ).
Art. 23) Disposizioni finali
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicuratrici.
SEZIONE 2 - ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI SPECIFICHE ALL RISK E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Coni - Sport e Salute Spa - Coninet Spa - Il Parco Sportivo del Foro Italico |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Danni consequenzialì | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 2.5 |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 2.5 . |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrali termiche, torri mobili di illuminazione ovunque poste, ascensori, montacarichi, scale mobili, installazioni considerate immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi, quadri, statue etc.. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L’area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc. Si comprendono altresì sempre a puro titolo indicativo e non limitativo : box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancelli, tribune, piste, palestre, piscine, botteghini, centri medici sanitari, bar, ristoranti, foresterie, strutture alberghiere. Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. |
Contenuto | Per contenuto si intende tutto incluso e nulla escluso, ivi compresi eventuali beni di terzi utilizzati dalla Contraente, o temporaneamente presenti nei locali assicurati, quali ad esempio a tiolo indicativo e non limitativo, quadri, libri, statue, plastici etc.. ad esclusione di denaro, preziosi, valori e titoli. ovunque e comunque posti e disponibili a seconda della destinazione e dell’uso, tanto nei fabbricati di proprietà, quanto in quelli in uso al Contraente / Assicurato. Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, impianti solari e fotovoltaici, posti su tetto o installati a terra, attrezzature, merci in genere, imballi etc. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Si intendono compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all’Ente, poste all’aperto ed utilizzate nell’ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc. Il materiale a piè d’opera di proprietà del Contraente, in attesa di essere installato e comunque posto all’interno dei fabbricati. Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant’altro risulti funzionale all’immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all’aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti di illuminazione pubblica, impianti di telegestione/rilevazione/ottimizzazione, impianti di teleriscaldamento, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente. Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". |
12
Valori | Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici | Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti. Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc.,e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall’acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia “acqua condotta” e/o traboccamento d’ acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature. |
Acqua condotta e/o traboccamento d’acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in | Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze. |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo , utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l’area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all’aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Contenuto”.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, Valori, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato
e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere
- anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
SEZIONE 2.1 RISCHI COPERTI
Art. 1 - Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione, sono prestate come specificato nella sezione 2.5 -Somme assicurate, Franchigie, Scoperti e calcolo del premio - . La Compagnia, prende atto ed accetta che i valori dei beni assicurati alle partite tutte, comunicati dall’Ufficio Tecnico della Contraente equivalgono a stima preventiva accettata ovvero “Assicurazione con dichiarazione di valore”. Pertanto in caso di sinistro, il perito incaricato non procederà alla preesistenza dei beni e non saranno oggetto di quanto previsto dall’art. 1907 del C.C. fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie.
Art. 2 - Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art. 3 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo,come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
⮚ esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
⮚ incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
⮚ contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e degli Amministratori dello stesso; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
E) inquinamento di aria, acqua, suolo;
F) da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
G) malattie trasmissibili – qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a. risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia ( reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivano dagli atti e dalle misure pre prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in
relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “ malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l’agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Sezione 2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla sezione Rischi Coperti)
Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nella Sezione 2.5 – Somme assicurate, Franchigie, Scoperti e calcolo del premio, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati dei sinistro" :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914
C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
Art. 2) - Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.
Art. 3) Rimborso onorari periti/ architetti : rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito/architetto di parte e per la quota parte relativa al terzo perito/architetto in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.
L’indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla clausola “limiti di indennizzo”.
Art. 3 bis) Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione
La Società rimborserà un somma forfetaria sino ad € 5.000,00, per qualsiasi operazione eseguita da dipendenti e/o altri operatori dell’Assicurata nella gestione del sinistro, inclusa l’assistenza alle operazioni peritali – inclusi sopralluoghi nei cantieri – produzione documentazione attinente al danno e quant’altro.
Tale somma verrà riconosciuta senza obbligo di presentazione di documentazione attestante le operazioni eseguite.
Art. 4) Rimborso onorari consulenti
La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.
Art. 5) - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale, per sinistro e per anno,
convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 2.5, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonchè i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 6) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art 7) Ricorso Locatari
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le condizioni di cui alla presente polizza e nei limiti del massimale assicurato a questo titolo, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i Locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni
derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso dei locatari” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
Si precisa inoltre che la copertura di cui alla presente clausola è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza; qualora per la medesima garanzia fosse prevista una specifica Partita, il predetto limite di indennizzo sarà da considerarsi in eccesso alla somma assicurata con tale Partita.
Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2.5 Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.
Art. 9) Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2.5 art. 2 sotto la voce Fenomeno elettrico".
Art. 10) Maggiori costi
In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
• danni da interruzione di esercizio;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami; mancata produzione di energia derivante da fonti alternative: solari, eoliche,termiche etc..
L'assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 2.5 art. 2 sotto la voce Maggiori costi.
Art. 11) Buona Fede e Manutenzioni
Si conviene che l’omissione della dichiarazione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio. Così come le incomplete o inesatte dichiarazioni di cui alle Condizioni generali di Assicurazioni, all’atto dell’emissione della polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, in espressa deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del CC. Del pari non sarà considerato circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei fabbricati.
Art. 12) Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite Fabbricati" e “Contenuti”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2.5 Art. 2 sotto la voce "Differenziale storico artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 13) Rinuncia al diritto di surroga: La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, FSN. Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
Art. 14) Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60
giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di xxxxxxxx, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax,
risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
CONDIZIONI OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO
La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate nel capitolo “Limiti di Risarcimento” l’indennizzo dei danni materiali e diretti, in conseguenza della perdita o danneggiamento dei beni assicurati (contenuto e valori) causati o riferiti agli eventi assicurati in polizza.
Art. 1 Rischi assicurati
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
1. perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nelle ubicazioni dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, comunque perpetrati, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; sono compresi:
⮚ il furto commesso con destrezza;
⮚ furto/rapina presso terzi, esposizioni, fiere, mostre;
⮚ furto e rapina beni all’aperto;
⮚ furto e rapina con automezzi ricoverati;
2. distruzione o danneggiamento nelle ubicazioni ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina compimento di furto e rapina a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.
Art. 2 Valori, preziosi, portavalori
Relativamente ai "Valori - Preziosi", sono indennizzabili i danni:
1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
2) in occasione di:
▪ furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
▪ furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
▪ furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
▪ rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al
trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
È ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell’albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
Art. 3 Guasti ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le
cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati
o tentati.
Art. 4 Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 5 Recupero dei beni rubati
Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che
l’assicurato rimborsi la Società la somma ricevuta a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei Beni a condizione che restituisca alla Società la somma pagata a titolo di Indennizzo. Alternativamente l’Assicurato avrà facoltà di farli vendere.
In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli. Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del Sinistro, la Società sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni in conseguenza del Sinistro.
Art. 7 Riduzione delle somme assicurate/reintegrazione dei limiti di indennizzo/massimali
In caso di sinistro i limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell’appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.
Art. 8 Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori
comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.
Art. 9 Furto, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.: trovantisi all’interno e/o all’esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati , laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in aree aperte, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 2.5 Art. 2 sotto la voce Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti".
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di
€ 100,00 ed un massimo di € 250,00.
Si intendono altresì inclusi i beni posti all’aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 500,00.
Art. 10 Infedeltà dei dipendenti
Sono inclusi nell’assicurazione i danni da rapina agevolata dai dipendenti del Contraente, purchè gli stessi non abbiano partecipato direttamente all’evento.
Art. 11 Smarrimento
L’assicurazione si estende allo smarrimento limitatamente alle pellicole e videocassette con il limite di risarcimento di Euro 5.000,00 (cinquemila) per spese di rifacimento e di Euro 500,00 ( cinquecento ) per supporto.
SEZIONE 2.4
GESTIONE DEI SINISTRI – SEZIONE ALL RISK
Art. 1) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
• per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
• conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società;
• attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
• fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
• fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.
Art. 2) Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o ]'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
a) in caso di distruzione:
⮚ per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove egualì, oppure con caratteristiche immediatamente superiori , aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant’altro inerente;
⮚ per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
⮚ per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 2.5;
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica” vigenti al momento del sinistro, l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 -Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese
ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 100.000,00.
Art. 8 - Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907
C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.
Art.9- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10) Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi dl successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.=
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.
Art.11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.
Art. 12 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 13 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria
L’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a
restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto. all’indennizzo.
SEZIONE 2.5
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art .1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo %0 | Premio Xxxxx Xxxxx |
1 | Fabbricati di proprietà | € 460.000.000,00 | 0,6 | € 276.000,00 |
2 | Fabbricati comunque detenuti a primo fuoco | € 18.000.000,00 | 0,8 | € 14.400,00 |
3 | Contenuto inclusi macchinari e attrezzature come da definizione di polizza, a primo fuoco | € 4.000.000,00 | 1,2 | € 4.800,00 |
4 | Ricorso terzi e Ricorso locatari | € 2.000.000,00 | 0,1 | € 200,00 |
5 | Furto contenuto a primo rischio assoluto | € 400.000,00 | 30 | € 12.000,00 |
Composizione del premio
Premio annuo imponibile | € | 251.451,94.= |
Imposte | € | 55.948,06.= |
TOTALE | € | 307.400,00.= |
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Agli effetti di tutte le garanzie la Società non indennizzerà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo somma superiore
a € 40.000.000,00 per qualsiasi danno salvo quanto di seguito diversamente indicato:
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc | €. 50.000,00 per sinistro e per anno Indennizzo a primo rischio assoluto | Franchigia Euro 100,00 |
Fenomeno elettrico ed elettronica | €. 100.000,00.= per sinistro | Franchigia Euro 500,00 |
Aree boschive in piedi e legna tagliata , aree destinate a prato, foraggi; gli alberi in genere, anche ad alto fusto, gli arredi floreali e arborei urbani, etc, incluse spese necessarie all’ abbattimento, rimozione e trasferimenti nelle aree attrezzate per il macero/distruzione. | € 20.000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo fuoco | Franchigia Euro 500,00 |
Demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo con il limite per anno e sinistro di Euro 1.000.000,00 | nessuno |
Perdita Pigioni | s.a. Euro 50.000,00 per anno e per sinistro | nessuno |
Onorari consulenti ed onorari periti/architetti | €. 100.000,00.= per sinistro e per anno | nessuno |
Ricorso terzi e locatari | La somma assicurata alla partita 4) per sinistro e per anno | nessuno |
Eventi socio-politici | 80% del valore della singola ubicazione danneggiata con limite massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 |
Terrorismo e sabotaggio | Limite massimo di Euro 8.000.000,00 per sinistro e per anno . Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 20% minimo €.30.000,00.= |
Eventi atmosferici | 80% del valore della singola ubicazione danneggiata con il limite di 20.000.000,00 per sinistro e per anno . Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 10% minimo € 2.500,00.= per sinistro |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 40% del valore della singola ubicazione danneggiata con il limite di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno . Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 10% minimo €. 30.000,00.= per sinistro |
Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio, grandine | 50% del valore della singola ubicazione danneggiata con il limite di Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno. . Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 20% con il minimo di Euro 2.500,00 |
Terremoto | 30% del valore dell’ubicazione danneggiata con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. . Il limite massimo si intende per la totalità dei fabbricati assicurati e non per singola ubicazione. | Scoperto 10% minimo Euro 50.000,00 |
Furto, Rapina ed estorsione di: 1.valori riposti in cassetti e/o armadi chiusi a chiave; 2.valori riposti in cassaforte 3.oggetti non preziosi ( coppe, medaglie, trofei, ect.) 4. effetti personali dei partecipanti (atleti,sportivi e soci e/o frequentatori fruitori degli impianti ) 5. Pellicole e videocassette 6. contenuto trasportato su automezzi | € 3.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro € 25.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro limite 800 euro per persona € 50.000,00 per sinistro € 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per sinistro € 10.000,00 per sinistro | Franchigia Euro 100,00 |
Maggiori costi | €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Differenziale Storico - Artistico | €.200.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno e ssere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
SEZIONE 3
CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CONTRAENTE:
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SEZIONE 3.1
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZ. RCT/O
Art .1) Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
CONTRAENTE : SPORT E SALUTE SPA
ASSICURATO :
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi.
RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO :
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione;
INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro;
COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
PERDITE PECUNIARIE:
i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed
animali.
DANNO CORPORALE :
il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi
compresi danni alla salute, biologi, esistenziali, morali
DANNO MATERIALE :
il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione,
deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
MASSIMALE PER SINISTRO :
la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il
numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
MASSIMALE PER ANNO :
la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante
la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
Art. 2) Attività’ e caratteristiche del rischio
L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitale, interessi e spese ) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali debba rispondere.
La garanzia assicurativa riguarda anche , a titolo esemplificativo e non limitativo:
▪ Le attività che il Coni organizza durante l’anno, anche con la propria organizzazione territoriale,
attività teoriche e pratiche, manifestazioni sportive, promozionali e gare;
▪ Le attività sportive e ricreative rientranti nell’ambito dei Progetti Regionali e Provinciali indette organizzate e svolte in conformità delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti tecnici CONI, ivi inclusi i relativi allenamenti autorizzati e controllati;
▪ Le indispensabili operazioni preliminari e finali relative alle gare, alle manifestazioni, agli allenamenti come sopra specificati, purchè il fatto si avvenuto sui campi, sulle piste, negli impianti, nei locali accessori ed in genere nei luoghi e sui percorsi destinati allo svolgimento dei relativi Progetti Provinciali e Regionali, compreso il soggiorno degli atleti partecipanti nelle sedi in cui si effettuano le gare, durante il periodo di durata della relativa trasferta;
▪ I viaggi, limitatamente agli spostamenti organizzati dal Contraente e dagli altri Enti interessati, in funzioni o per i compiti di partecipazione ai progetti, per portarsi ai luoghi e per tornare dai luoghi delle gare, delle manifestazioni e degli allenamenti e svolti con mezzi di trasporto pubblici o da noleggio. La copertura per i rischi di viaggio viene estesa ai trasferimenti che gli atleti partecipanti effettuano con mezzi da impiegare in gara e/o in allenamento per recarsi al luogo ove si svolgono le manifestazioni. Tale garanzia si intende prestata dal punto di raccolta e per tutto il tragitto necessario per portarsi al luogo di allenamento e/o gara, durante l’eventuale soggiorno e successivo ritorno al centro di raccolta;
▪ Le iniziative ed attività previste in attuazione di programmi nazionali e locali secondo i format definiti dal CONI.
▪ Le attività poste in essere dalla Società Il Parco Sportivo Foro Italico in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi di Sport e Salute Spa, ovvero l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso lo Stadio del tennis al Foro Italico ed organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica nonché a tutte le altre discipline sportive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
▪ L’attività di gestione dell'informatizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e delle Federazioni Sportive associate da parte della società controllata Coninet Spa.
La Società si obbliga a tenere indenne:
▪ I partecipanti;
▪ Il Contraente ed il CONI;
▪ Le società controllate della Contraente
▪ Gli Enti organizzatori intesi a titolo esemplificativo e non limitativo i Comitati Regionali del CONI, gli Istituti scolastici pubblici e privati, i centri Sportivi e le Società Sportive, le palestre, le piscine che abbiano avuto autorizzazione ufficiale alla manifestazione sportiva dai suddetti Comitati.
per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno
1984 nr. 222.
Sezione 3.2 RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art 1) Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
Art 3) Novero dei terzi
Si prende atto fra le parti che:
a. quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d’opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni , nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale dei fabbricati, anche durante la vigenza del servizio.
b. Partecipanti alle attività di natura sportiva di cui ai progetti nazionali, regionali e provinciali;
c. Gli enti organizzatori intesi a titolo esemplificativo e non limitativo i Comitati Regionali del CONI, gli Istituti scolastici pubblici e privati, i Centri sportivi e le Società sportive, le palestre, le piscine che abbiano avuto autorizzazione ufficiale alla manifestazione sportiva dai suddetti comitati.
Art. 4) Qualifica di terzi tra le società controllate
L’assicurazione conserva la propria validità anche per i danni che le Aziende Assicurate abbiano cagionato ad
altre aziende Assicurate, nonché ai loro dipendenti, legali rappresentanti ed amministratori. Le Società Assicurate sono, pertanto, considerate terze fra loro a tutti gli effetti.
Art. 5) Assicurazione anche per conto
Le garanzie tutte prestate con la presente polizza esplicano efficacia anche per conto e nell’interesse delle
seguenti Società controllate/collegate:
⮚ Coni
⮚ Coninet Spa
⮚ Parco Sportivo Foro Italico
alle quali, pertanto, viene riconosciuta la qualifica di Assicurato. In relazione a quanto precede, si conviene che:
l’Assicurato/Contraente si impegna a denunciare, in sede di regolazione del premio a termini dell’art. 11 che segue, anche il fatturato delle su richiamate Società controllate; in caso di corresponsabilità tra gli assicurati, l’esposizione globale dell’infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.
Sono altresì considerati terzi:
1. le persone investite di una carica in seno all’Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l’espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL;
3. Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato;
4. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto a) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc. ) che prestano
servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.
Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.
Vengono considerati terzi, limitatamente per le lesioni personali o morte, i seguenti soggetti:
1. i membri del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, del Collegio dei revisori dei Conti e del Comitato Nazionale Sport per Tutti, il Presidente ed il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale, ivi compresi i loro familiari;
2. gli sportivi ( atleti, tecnici ed ausiliari ) gli associati e le altre persone estranee e no all’organizzazione, gli
spettatori, frequentatori abituali ed occasionali dei fabbricati;
3. il personale medico, paramedico e tecnico dei centri medico-sanitari non dipendenti e professionisti in
genere dell’assicurato;
4. ricevitori e loro dipendenti;
5. le Forze dell’Ordine ( Carabinieri, Polizia, Finanza, ect ) che a qualsiasi titolo si trovino nell’ambito delle
strutture del Contraente / Assicurato.
Art 6) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi di legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., incluse le figure di collaborazione previste dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 (c.d LEGGE BIAGI) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.,
b. ai sensi del codice civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi, oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di lavoro di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose.
c. Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione
obbligatoria presso l’INAIL durante od in occasione dell’attività lavorativa.
d. Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche
nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazione e/o integrazioni e D.lgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i.
Il risarcimento derivante da danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza
l’applicazione di alcuna franchigia.
L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
La garanzia R.C.O si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlg 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio
del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049
C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.
Art 7). Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
• i danni connessi direttamente o indirettamente al virus dell’AIDS, HIV, tutte le sindromi di AIDS, quelle correlate ai virus HIV ARC; i danni connessi direttamente o indirettamente a BSE/TSE (compresa la malattia CreuzfeldtJakob e varianti della malattia Creuzfeldt-Jakob).
• indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da, e/o in connessione con e/o attribuibile a: a) Dal coronavirus (COVID-19) b) sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-cov-2) c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS – cov-2 d) qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Art 8) Rivalsa INPS ed Istituti similari
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.
Art.9) Responsabilità civile personale
La società risponde della:
a) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e o animali - del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto
dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) responsabilità civile personale - per danni a persone, a cose e/o animali - di tutti i dipendenti e Dirigenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge BIAGI e s.m.i., inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Xxxxxxxxxx e direttore; tali dipendenti, incluso il Segretario e direttore, sono considerati terzi tra di loro;
c) responsabilità civile personale delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, compresi i volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente etc., ma della cui opera questi si avvalga.
d) Responsabilità civile personale delle figure contemplate dal D. Lgs N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) Responsabilità civile personale derivante dalla violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
f) Responsabilità civile personale di stagisti, studenti, borsisti, allievi, volontari della protezione civile, ecc, che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
Art 10) Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende :
a) i danni da furto;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
a) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
b) da furto;
c) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione , diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
d) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
e) derivanti dalla detenzione o dall 'impiego di aeromobili;
f) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’'uso od aperta al pubblico;
g) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
i) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
k) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
l) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
m) malattie trasmissibili – qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a. risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia ( reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivano dagli atti e dalle misure pre prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
Per “ malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa
per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l’agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
Art 11) Rischi atomici, danni da esplosivi
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
b) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.
SEZIONE 3.3 CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:
1) RC per danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato;
2) RC derivante al Contraente da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
3) RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant’altro di pertinenza o a servizio di fabbricati), utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi, compresi i lavori di manutenzione. Gli immobili possono essere adibiti a qualsiasi uso, esercizio, manifestazione o spettacolo. L’assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolge l’attività
dedotta in contratto compresi:
x. Xxxxxxxx, strade interne allo stabilimento e recinzioni;
x. Xxxxxxxx, parchi, alberi di alto fusto;
c. Magazzini e/o depositi pertinenziali nonché relativi impianti fissi;
d. e comprende:
e. I danni derivanti dai lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei suindicati beni;
f. I danni conseguenti a guasti o rotture dagli impianti idrici o di riscaldamento;
g. I danni derivanti dalla caduta di neve da fabbricati e/o piante, sempreché l’evento sia riconducibile a
colpa dell’Assicurato;
h. La responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 quale committente di lavori sempreché:
- L’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
- Dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte od un’invalidità permanente.
Dalla presente estensione di garanzia restano esclusi i danni derivanti da:
- Lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
4) RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
5) RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, cancelli, tribune, piste, palestre, piscine, botteghini, centri medico-sanitari, bar, ristoranti, foresterie, unità di tipo alberghiero, insegne e cartelli pubblicitari etc.;
6) RC derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro;
7) RC derivante al Contraente da proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità;
8) RC per danni a cose di xxxxx conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
9) RC per danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
10) RC per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
11) RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
12) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree
dell’Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
13) RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
14) RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C..con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati;
15) RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l’assicurazione
inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione. Per i veicoli soggetti
all’assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dalla
L. 990/69 e successive modificazione od integrazioni.
16) RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
17) RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
18) RC derivante alla Contraente per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti , ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
19) RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative, manifestazioni sportive, comprese gite organizzate/autorizzate/patrocinate dal Coni e da Sport e Salute Spa;
20) Da attività di pulizia e manutenzione di quanto descritto nella voce fabbricati direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità della Contraente;
21) In qualità di organizzatore di centri ricreativi estivi ed invernali, dalla gestione di attività cinematografiche e teatrali purchè effettuate direttamente dal Contraente;
22) Dall’organizzazione di corsi professionali e convegni, dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
23) RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contrante;
24) RC derivante dalla proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
25) RC inerente alla proprietà e/o esercizio di ambulatori medici dell’istituto di Medicina di Scienza dello Sport e della Federazione Medico Sportiva Italiana con esclusione di ogni responsabilità professionale medica;
26) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio;
27) Dall’organizzazione di visite agli uffici, gli impianti sportivi e ai fabbricati del Contraente / Assicurato
e/o di terzi;
28) R.C. derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).
Art. 3) Interruzione o sospensione di attività
RC derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriale, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale RCT pattuito in polizza con un limite del 10% del massimale stesso per sinistro e per anno. Per detti danni rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.000,00.
Art. 4) Rinuncia al diritto di rivalsa
La società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le consociate e/o consorelle ( e loro dipendenti ) direttamente o indirettamente collegate con il Contraente / assicurato.
Art. 5) Dichiarazioni inesatte sul rischio
Si da atto che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione ed imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio che non sia frutto di dolo in cui l’Assicurato sia incorso all’atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, applicazione della regola
proporzionale, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio di base al vero stato di rischio salvo che non si sia in presenza di aggravamento tale che, se conosciuto non avrebbe consentito l’assicurazione.
Art. 6) Pluralità di Assicurati
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze riflettenti assicurazione di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
Art. 7) Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi
rischi coperti dalla presente polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) Se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) Se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o in capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.
Art. 8) Inquinamento Accidentale
A parziale deroga delle “ Esclusioni” previste dalla presente sezione di copertura assicurativa, la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza con il limite per sinistro e per anno di Euro 3.000.000,00.
Art. 9) Sorveglianza Pulizia Riparazione e Collaudo
Resta convenuto che rientrano nel novero di terzi, limitatamente alle sole lesioni corporali, i titolari e i dipendenti delle altre Ditte trovatisi negli ambienti di lavoro per eseguire l’attività di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purche non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell’attività dell’Assicurato.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l’espletamento di tale attività.
Art. 10) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.
Art. 11) Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in scheda di polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali:
- retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro;
Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n° 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).
SEZIONE 3.4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.
Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.
Agli effetti dell’assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:
• ha luogo l’inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l’insorgenza di malattia professionale;
• ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
• ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’INAIL e/o dell’INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;
Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant’altro riguardante la vertenza.
Agli effetti sia dell’assicurazione RCT che dell’assicurazione RCO, resta comunque fermo l’obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art 2) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonchè nei confronti dei dipendenti, del Segretario e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
Art 3) Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè
ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art 4) Spese di giustizia penale
A parziale deroga del precedente articolo, la società può prestare, a Sua scelta e quindi anche rifiutare, la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall’assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e cio’ fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art 5) Spese di gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art 6) Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
SEZIONE 3.5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI
Art 1) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene, limitatamente ai danni elencati nel seguente schema, di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:
GARANZIE | LIMITI RISARCIMENTO | SCOPERTO/ FRANCHIGIE |
danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | franchigia assoluta € 300,00.= per sinistro |
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | franchigia assoluta € 300,00.= per sinistro |
danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | franchigia assoluta di € 300,00.= per sinistro |
danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale | massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00.= | Scoperto 10% minimo e 2.000,00 massimo € 20.000,00 |
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali. | massimo risarcimento € 1.500.000,00= per sinistro e per anno | franchigia assoluta € 1.500,00.= per sinistro |
Cose trovantisi nell’ambito dei lavori | Massimo risarcimento Euro 250.000,00 | Franchigia assoluta € 1.000,00 |
Art 2) Pagamento delle franchigie
La società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.
Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.
Art 3) Massimali di garanzia RCTO
Per il Contraente ed il CONI
⮚ per ogni sinistro Euro 10.000.000,00
⮚ con il limite per persona danneggiata di Euro 10.000.000,00
⮚ con il limite per danni a cose o animali Euro 10.000.000,00
Per Enti organizzatori
⮚ per ogni sinistro Euro 2.000.000,00
⮚ con il limite per persona danneggiata di Euro 2.000.000,00
⮚ con il limite per danni a cose o animali Euro 2.000.000,00
Per i Partecipanti
⮚ per ogni sinistro Euro 2.000.000,00
⮚ con il limite per persona danneggiata di Euro 1.000.000,00
⮚ con il limite per danni a cose o animali Euro 1.000.000,00
Art 4) Ammontare preventivo retribuzioni annue lorde ai fini INAIL : Euro 26.000.000,00
Art 5) Calcolo del premio
Il premio é determinato dall’applicazione del tasso del 2,5 per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde corrisposte al personale assicurato e no all’INAIL.
IL CONTRAENTE SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
..................................... .......................................
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
..................................... .......................................