PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE, NONCHÉ DI GESTIONE DEI CONTRATTI E DEI SINISTRI ( LOSS ADJUSTER) DELLA ASL DI LANCIANO - VASTO- CHIETI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sommario
Art. 1 - Definizioni 3
Art. 2 - Oggetto dell’appalto 3
a. Analisi del pacchetto di polizze 4
b. Verifica dei rischi e formulazione delle relative proposte di adeguamento 5
c. Assistenza nella predisposizione degli atti di gara e nello svolgimento delle procedure di gara 5
d. Gestione operativa dei contratti e dei sinistri 6
e. Partecipazione e organizzazione nel Comitato di Valutazione Sinistri 7
f. Assistenza e consulenza in problematiche assicurative 5
g. Assistenza e consulenza nell’ambito di risk management 3
h. Attività di gestione dei sinistri – Loss Adjuster 7
1) amministrative (third party administration) 7
2) di gestione (claims handling) 8
3) di collegamento con le Aziende 8
4) informative (reporting) 8
Art. 3 – Xxxxxx e Clausola di salvaguardia 8
Art. 4 - Compenso del servizio 9
Art. 5 – Dati Conoscitivi 10
Art. 6 - Obblighi e responsabilità relative alle singole linee di attività 11
Art. 7 - Documentazione da presentare in caso di aggiudicazione 13
Art.8 - Stipulazione del contratto 13
Art. 9 - Obblighi di riservatezza e segretezza 13
Art. 10 - Penalità 13
Art. 11 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 14
Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 15
Art. 13 - Pagamento dei premi assicurativi e del compenso al consulente - intermediario 15
Art. 14 - Subappalto e cessione del contratto 15
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 16
Art. 16- Controversie, foro competente e procedure di ricorso 16
Art. 17 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii 16
Art. 18 - Condizioni generali di contratto 16
Art. 1 - Definizioni
Nel testo del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Sanitaria: si intende l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
b) ASL: si intende l’ASL di di Lanciano – Xxxxx - Xxxxxx;
c) Soggetto offerente: si intende un qualsiasi operatore economico che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
d) Xxxxxxxx aggiudicatario: si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato;
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative, nonché di gestione dei contratti e dei sinistri ( loss adjuster) della ASL di Lanciano - Vasto- Chieti.
La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento dell’ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 della AVCP. La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Consulente - intermediario, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Prestatoretenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.
Il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
Il Prestatore si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali:
ANALISI DEI RISCHI
a. Assistenza e consulenza nell’ambito di risk management
Il Prestatore assisterà l’Azienda Sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze professionali, un’assistenza e consulenza per le attività di risk management a supporto, sviluppo e miglioramento delle azioni svolte dal personale dell’Amministrazione. Presso quest’ultima infatti il tema dell’analisi dei rischi e delle misure per limitarli costituisce, da anni, uno degli obiettivi di primaria rilevanza. I piani aziendali di risk management già redatti illustrano le esperienze, i risultati raggiunti e le prospettive per il futuro. Pertanto le prestazioni richieste al Prestatore hanno come scopo quello di incrementare, sviluppare, migliorare tale attività, non essendo intenzione dell’Azienda terziarizzare o esternalizzare la cura e la prevenzione dei rischi. Quello che si chiede al soggetto aggiudicatario è pertanto un supporto agli operatori aziendali che si integri con gli stessi e con la loro operatività; a tal fine il Prestatore dovrà, entro due mesi dalla stipula del contratto:
⮚ presentare un progetto per il sistema di risk management attraverso il quale l’Azienda sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare, eliminare o trasferire i rischi
relativi a qualsiasi attività o processo operative;
⮚ elaborare e strutturare gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l’analisi del rischio e dei metodi per l’analisi degli eventi avversi;
⮚ Svolgere iniziative di aggiornamento a favore del personale dell’Azienda, da effettuarsi mediante corsi da svolgersi presso la sede dell’Asl, anche in conseguenza di novità legislative o pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo. La qualità dei corsi sarà valutata anche in relazione all’accredito degli stessi ai fini ECM (corsi a valenza sanitaria) o crediti per Avvocati (corsi a valenza amministrativa);
Il Prestatore assisterà l’Azienda Sanitaria in tutte le attività richieste da altri enti, quali la compilazione di questionari ad hoc, la predisposizione di apposite relazioni ed altro.
b. Mettere a disposizione per tutta la durata del contratto un Software utile alla gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità dell’Azienda Sanitaria.
I dati che verranno inseriti, nonché le modalità e le chiavi di interrogazione del sistema dovranno essere disponibili per l’Amministrazione anche dopo la scadenza del periodo di vigenza contrattuale; tali dati, inoltre, dovranno essere resi flessibili, compatibili e fruibili a cura del Prestatore stesso con l’eventuale e diverso sistema informatico gestionale che consegua a nuova gara di appalto per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura. Tale software dovrà su semplice richiesta dell’Ente, anche successivamente alla scadenza del contratto, fornire, entro giorni cinque:
o delle reportistiche aggiornate e dettagliate della sinistrosità aziendale in formato file compatibile con eventuale importazione massima su altra piattaforma (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *.XLS, *. XLSX *.CVS, etc. etc.);
o in formato file *.pdf tutto il corredo documentale acquisito nel corso di esecuzione del contratto e suddiviso per codice sinistro e/o pratica;
Si richiede, ancora, che i dati del software gestionale fornito dall’aggiudicatario siano immediatamente disponibili e fruibili, in costanza di contratto, sul sistema NSIS aziendale con modalità automatica, senza intervento di soggetti esterni all’Amministrazione. Inoltre, il sistema informatico posto a disposizione dovrà consentire anche la gestione di pratiche giudiziali e stragiudiziali (esemplificativamente, creando l’agenda delle attività dovute per ogni singolo sinistro dall’apertura, alla gestione fino alla definizione dello stesso) oltre alla gestione dei prodotti assicurativi (sempre esemplificativamente: scadenziario dei pagamenti dei premi, computo dei premi).
c. Analisi del pacchetto di polizze
Il Consulente - intermediario, e n t r o s e i m e s i d a l l a s t i p u l a d e l c o n t r a t t o , dopo aver effettuato una puntuale verifica della situazione assicurativa dell’Azienda Sanitaria, dovrà presentare un’articolata relazione contenente la caratteristiche delle coperture dei rischi, la loro classificazione e la conseguente valutazione del livello di esposizione dell’ente, nonché segnalare l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi con scadenza semestrale.
Tale relazione, da caricare anche sulla piattaforma informatica messa a disposizione dell’Ente, dovrà essere accompagnata
da analisi economica sul costo delle diverse polizze con ogni utile proposta di miglioramento. Tale adempimento deve essere ripetuto entro il 31 marzo di ogni anno contrattuale.
Oltre a ciò il Prestatore dovrà aggiornare, costantemente ed in ogni caso, l’Azienda Sanitaria sulla congruità delle polizze in atto alla luce dei mutamenti normativi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei cambiamenti contenuti nella contrattazione collettiva nazionale e nella legislazione concernente lo svolgimento delle attività istituzionali, di ulteriori esigenze dell’Azienda Sanitaria.
d. Verifica dei rischi e formulazione delle relative proposte di adeguamento
Il Prestatore procederà a:
• identificare, , mappare, analizzare e valutare i rischi, anche mediante l’utilizzo di check list, esame di documenti, sopralluoghi e colloqui programmati con il personale competente dell’Azienda Sanitaria;
• identificare, analizzare e valutare i rischi derivanti da nuovi affidamenti di servizi e forniture, compreso lo studio, l’analisi e la valutazione delle coperture assicurative previste dai citati affidamenti;
• predisporre una relazione circostanziata sullo stato dei rischi individuati, evidenziando eventuali azioni da porre in essere nel breve e medio termine;
• evidenziare con tempestività ogni utile iniziativa da intraprendere a seguito di eventuali modifiche e integrazioni del quadro normativo relativo alle attività istituzionali;
• segnalare, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’insorgere di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi, fornendo completa assistenza per quanto concerne eventuali necessità di modifica o adeguamento delle polizze in essere tramite l’emissione di appendici alle polizze ovvero sottoscrizione di nuove polizze;
• il Prestatore entro 3 mesi deve rappresentare, mediante articolata relazione, da caricare anche sulla piattaforma informatica messa a disposizione del Prestatore, i rischi da ritenere ovvero assicurare, nell’ottica dell’interesse aziendale.
ASSISTENZA CONSULENZA E FORMAZIONE
e. Assistenza nella predisposizione degli atti di gara e nello svolgimento delle procedure di gara
Il Prestatore fornirà la consulenza necessaria per la migliore predisposizione degli atti di gara occorrenti per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, secondo le norme previste dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale. Assistenza nelle procedure di gara per la scelta del contraente. Tale attività dovrà esitare nella produzione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, in tempo utile all’espletamento delle nuove xxxx.Xx Prestatore fornirà, inoltre, consulenza specialistica nelle procedure di gara partecipando e predisponendo ogni supporto richiesto (analisi dei costi, verifiche di congruità, relazioni ed altro).
f. Formazione e consulenza in problematiche assicurative
Il Prestatore assisterà l’Azienda Sanitaria in qualsiasi questione di natura assicurativa, provvedendo tra l’altro a:
- programmare iniziative di aggiornamento a favore del personale dell’Azienda Sanitaria anche tramite la predisposizione del testo di circolari interne in tema assicurativo;
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio; la formazione è finalizzata a diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo delle metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nonché al raggiungimento degli obiettivi;
- partecipare agli incontri per la definizione congiunta di particolari sinistri a semplice richiesta dell’ente;
- trasmettere tempestivamente novità legislative o pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso di validità del contratto con la relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto di polizze assicurative;
- offrire consulenza e redigere pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo assicurativo;
- rilasciare pareri di congruità in merito a coperture assicurative da affidare;
- fornire assistenza nella determinazione dei sinistri in auto ritenzione e nella determinazione dei fondi di bilancio per i rischi ritenuti, mettendo a disposizione del CVS le competenze adeguate
GESTIONE DEI CONTRATTI E DEI SINISTRI: LOSS ADJUSTER
g. Gestione operativa dei contratti
La gestione dei contratti assicurativi comporta l’esecuzione di ogni incombenza ed in particolare:
• assistenza nella gestione delle polizze: comunicazione, con preavviso di almeno 90 giorni, dei termini di scadenza delle polizze, dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di pagamento dei premi e di ogni altro termine con effetti nei confronti dell’Azienda Sanitaria;
• segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, problematiche emergenti e modalità per la risoluzione;
• verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione, comunicazione all’Azienda Sanitaria della loro correttezza e avviso del termine per il pagamento;
• gestione diretta dei sinistri in franchigia, aperti alla data di inizio del rapporto e di quelli che si verificheranno durante la durata del contratto, e assistenza nella definizione di quelli superiori, con le modalità meglio rappresentante nella successiva lettera I);
• verifica e controllo del comportamento delle compagnie relativamente alle esposizione derivante dalle franchigie o SIR;
• assistenza nella corretta denuncia dei sinistri nei confronti di tutte le compagnie di assicurazione interessate al caso specifico entro i termini contrattuali e di legge previsti a salvaguardia della tenuta in garanzia dell’ente;
• assistenza alla trattazione dei sinistri passivi con le compagnie di assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta, dell’analisi della situazione dei singoli sinistri;
• assistenza all’Azienda in ogni caso di sinistro attivo, al fine dell’ottenimento del risarcimento più equo, nei tempi più solleciti. In questa obbligazione è prevista anche ogni attività di supporto in fase di negoziato con l’Istituto assicuratore;
• elaborazione con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno contrattuale) dell’elenco dei sinistri, in corso, definiti, da definire con le relative specifiche, unità operative interessata, riserva della compagnia con indicazione specifica degli importi in franchigia e autoassicurazione da imputare al fondo rischi del bilancio dell’Azienda Sanitaria;
• interruzione del decorso del termine di prescrizione dei sinistri nei confronti delle compagnie assicurative;
• elaborazione di opportune strategie per la riduzione della sinistrosità;
• tempestiva informazione sulle vicende giudiziarie relative ai sinistri ed aggiornamento del contenzioso attraverso la corrispondenza dei legali incaricati.
h. Partecipazione e organizzazione nel Comitato di Valutazione Sinistri
Il Prestatore :
- parteciperà alle riunioni del Comitato di valutazione Sinistri, che si svolgeranno presso la sede dell’Azienda sanitaria, anche svolgendo le attività di segreteria mediante tutti i professionisti messi a disposizione ovvero quelli di volta in volta necessari a seconda della problematica specifica.
i. Attività di gestione dei sinistri – Loss Adjuster
Previo confronto con l’ufficio aziendale preposto , il prestatore dovrà inoltre garantire l’implementazione e la gestione dei servizi amministrativi e professionali di gestione e liquidazione dei danni di responsabilità civile rientranti nelle franchigie previste dalle polizze di assicurazione, nonché il coordinamento, nell'interesse e per conto dell'Azienda, dell'attività di gestione dei sinistri di competenza degli Assicuratori.
L’attività di <<Loss Adjuster>> dovrà consistere nella gestione delle vertenze, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, nell'interesse dell'Azienda, in collaborazione con il CVS, ed avendo inoltre l'onere e la facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dell'Azienda stessa, di ogni diritto, eccezione od azione alla stessa spettante. Finalità della presente prestazione è pervenire, nel più breve tempo possibile, alla corretta liquidazione del danno, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dei principi della buona pratica liquidativa. La prestazione dovrà essere eseguita con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale e con l’impegno a svolgere, nel rispetto delle procedure che saranno successivamente concordate, ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:
1) amministrative (third party administration):
• ricezione delle denunce acquisite direttamente o inoltrate dall’Azienda contraente e denuncia del sinistro alla/e Compagnia/e;
• registrazione delle denunce e loro caricamento su idoneo sistema informatico;
• caricamento od invio mensile e/o a richiesta di un file di aggiornamento dei sinistri, adeguandolo ad eventuali sopravvenute modifiche dei parametri di raccolta dei dati previste da disposizioni nazionali, regionali e/o aziendali;
• inoltro dei sinistri agli Assicuratori secondo modalità semplificate o analitiche come determinato nelle procedure sinistri della Polizza;
• verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico;
• reiezione motivata dei danni non ammissibili all'Azienda sanitaria denunciante
• apposizione di riserva iniziale su base forfettaria
• apposizione di un “warning” di allerta relativamente ai sinistri con massima esposizione potenzialmente superiore alla franchigia;
• revisione periodica (almeno annuale) delle riserve apposte .
2) di gestione (claims handling)
• istruzione della pratica di sinistro in collaborazione con l'Azienda, il CVS ed i suoi dipendenti;
• corrispondenza con le controparti, i legali, i periti e gli Assicuratori;
• consulenza legale
• e peritale, messa a disposizione di una rete di legali e periti, , per l'attività di difesa in atti giudiziali, sia civili sia penali, nonché per le valutazioni medico legali dei postumi invalidanti anche in sede stragiudiziale;
• predisposizione di una proposta motivata di liquidazione o di reiezione del sinistro, secondo la modulistica predisposta in procedura sinistri;
• stesura degli atti di transazione e quietanza;
• trasmissione degli atti all'Azienda alla compagnia assicuratrice.
3) di collegamento con le Aziende
• partecipazione agli incontri con il CVS Aziendale;
• partecipazione e assistenza durante le sedute di conciliazione;
4) informative (reporting)
predisposizione di borderaux mensili per la trasmissione all'Azienda ed agli Assicuratori contenenti i seguenti dati: anagrafica(Azienda Sanitaria, controparti, dipendenti coinvolti, Assicuratori, numero identificativo del sinistro), data (sinistro, richiesta di risarcimento, denuncia, definizione), descrizione( tipologia, specialità, presidio, regime della prestazione), importo (preventivo iniziale, riserva aggiornata, ammontare pagato per spese e risarcimento) e stato del sinistro (aperto, in sede giudiziale civile o penale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento).
Resta inteso che il broker svolgerà le attività di gestione sinistri, anche per il tramite del Loss Adjuster, secondo le indicazioni riportate, relazionandosi con il CVS aziendale, il quale svolgerà le funzioni di coordinamento e direzione delle attività di gestione dei sinistri, con esclusione di qualunque attività di diretta di difesa in giudizio, di esclusiva competenza ed onere della Azienda sanitaria.
Art. 3 – Xxxxxx e Clausola di salvaguardia
Il contratto avrà durata quinquennale, con effetto dalla sua stipula ed avrà ad oggetto tutte le prestazioni rappresentate nel presente capitolato, ivi inclusa, se richiesta, la produzione - entro i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto sottoscritto in esito alla presente procedura acquisitiva - dei capitolati di polizza necessari all’espletamento della nuova procedura concorsuale.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
PROROGA
L’Amministrazione si riserva la possibilità - a sua esclusiva discrezione – di prorogare il contratto oggetto del presente appalto, per il tempo necessario all’espletamento di eventuale ulteriore procedura acquisitiva ed alle medesime condizioni. Resta inteso che la proroga costituisce una facoltà per l’Amministrazione e, corrispondentemente, un obbligo per l’appaltatore, se
contenuta entro la durata di mesi sei.
La ASL si riserva, ricorrendone i presupposti, di avviare l’esecuzione di urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto
Il contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di gara si risolverà di diritto, senza preavviso e senza alcun onere o pretesa risarcitoria, nel caso in cui sopraggiungesse l’aggiudicazione e il conseguente affidamento dei servizi assicurativi e/o di consulente – intermediario:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) o il soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa o dal soggetto aggregatore regionale;
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell’attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei servizi oggetto della presente gara;
- qualora modifiche agli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale modifichino in tutto in parte l’ambito di competenza della Asl;
- per sopravvenuta disposizione statale o regionale incompatibile con il perdurare del rapporto contrattuale oggetto del presente appalto
L’Azienda Sanitaria si riserva in ogni caso, sulla base di proprie insindacabili valutazioni di discrezionalità amministrativa, il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Il recesso avrà efficacia dalla data indicata dall’Azienda nel preavviso. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
Art. 4 - Compenso del servizio
Il costo del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa, sotto riportato, verrà posto a carico delle imprese di assicurazione, in misura fissa e predeterminata, senza alcun riferimento ai premi assicurativi relativi ai contratti in essere o che saranno sottoscritti durante il periodo di durata contrattuale: concreto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (scorporata) | Importo |
1 | Servizio di consulenza per l’assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker) | P | 210.000,00 | |
2 | Servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) | S | 90.000,00 | |
Valore annuale complessivo del servizio | € 300.000,00 (oltre iva) |
L’importo in valore assoluto del compenso annuo del Prestatore sarà riportato in ciascuna delle polizze assicurative che
saranno sottoscritte nel periodo di validità del contratto, secondo la ripartizione formulata dal Prestatore in relazione alla presente procedura acquisitiva ed indipendentemente dai premi assicurativi (maggiori o minori di quelli attualmente corrisposti dalla stazione appaltante), che quelle (nuove ) polizze dovessero prevedere, con divieto di erogazione di ulteriori remunerazioni del broker da parte dell’impresa di assicurazione.
Resta fermo che tali compensi saranno corrisposti dall’assicuratore affidatario dei futuri contratti.
Nessun compenso o indennizzo spetterà al Prestatore nel caso in cui le polizze assicurative non fossero aggiudicate, in tutto o in parte.
Art. 5 – Dati Conoscitivi
La ASL di Lanciano-Vasto-Chieti , attualmente, non usufruisce di un servizio di intermediazione e consulenza assicurativa e gestione dei sinistri.
Il reperimento sul mercato delle coperture assicurative della ASL è avvenuto mediante l’espletamento di gare europee, nel rispetto della normativa in materia, attraverso le quali, a fronte di capitolati tecnici predisposti con il supporto di un consulente intermediario individuato esclusivamente per tale scopo, sono state selezionate le Compagnie di Assicurazione che ad oggi garantiscono la copertura dei rischi.
Al fine di agevolare la conoscenza del contesto di riferimento nell’ ambito del quale l’Aggiudicatario sarà chiamato ad erogare i servizi oggetto si riportano, di seguito, per le polizze assicurative in essere, il dettaglio di: tipo di copertura, scadenza, premio lordo annuo e premio annuo imponibile:
Tipologia | Premi Annui Lordi | Decorrenza | Scadenza |
RCT/O | € 5.760.000,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
All Risk | € 236.250,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Infortuni Operatori Sanitari | € 181.289,81 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Infortuni dipendenti in missione | € 27.000,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
Kasko dipendenti in missione | € 38.000,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
RC Patrimoniale colpa lieve | € 16.503,75 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
RCA (Delibera n. 423 del30.03.2018) | € 76.383,54 | ||
TOTALE | € 6.259.043,56 |
L’Aggiudicatario espleterà, dal momento della stipula contrattuale, l’attività di gestione dei sinistri, compresi quelli non chiusi definitivamente, controllando in particolare l’adempimento delle Compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze. La remunerazione di tale attività è compresa nel compenso per le attività di intermediazione e consulenza assicurativa.
Per il presente appalto non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n.81/2008, perché il servizio oggetto di gara è costituito da un’attività di natura intellettuale. Pertanto, non sono previsti oneri relativi alla sicurezza e la predisposizione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)
Art. 6 - Obblighi e responsabilità relative alle singole linee di attività
(i) Consulenza ed intermediazione
Il Prestatore dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la diligenza tipica degli incarichi specialistici e secondo la perfetta regola d’arte in conformità alle previsioni del presente Capitolato.
Dette prestazioni e attività nonché i relativi costi e oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
Il Prestatore nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante, né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o dalla persona appositamente autorizzata.
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l’Aggiudicatario dovrà:
- garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda Sanitaria committente assicurando la tutela degli interessi della stessa, anche tenendo conto che trattasi di una Pubblica Amministrazione;
- agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dell’Azienda Sanitaria;
- rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall’Azienda Sanitaria;
- acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell’Azienda Sanitaria e operare in modo che quest’ultima sia sempre informata;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l’Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo o che possa influire sulla gestione del rapporto medesimo;
- astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie assicurative a discapito dell’Azienda Sanitaria;
- seguire quanto dallo stesso proposto con la relazione tecnica, presentata in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici;
- provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l’Azienda Sanitaria; l’Aggiudicatario, pertanto, dovrà tenere indenne l’Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei relativi dipendenti e/o collaboratori;
- rispettare tutte le norme, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia, nonché tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, applicando peraltro integralmente nei
confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l’attività
di consulenza e intermediazione assicurativa e comunque non inferiore per numero, impegno e specifica preparazione a quello indicato nella propria offerta;
- rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi aziendali competenti;
- rispondere altresì nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali, che comportino responsabilità amministrativa degli organi aziendali competenti;
- rispondere dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato, se imputabili al periodo di sua competenza;
- stipulare e esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005 Ad ogni effetto di legge si riconosce al Prestatore il ruolo di cui al D.lgs. n. 209/2005 nonché ai provvedimenti ISVAP (ora IVASS) in materia.
Conseguentemente il Consulente - intermediario:
- è responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali stipulati dall’Azienda Sanitaria, in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte dell’Assicuratore;
- deve trasmettere tempestivamente alle compagnie assicurative tutte le comunicazioni inviate dall’Azienda Sanitaria e destinate alle stesse, senza che l’Amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza;
- deve trasmettere all’Assicuratore ogni comunicazione utile e necessaria per la migliore tutela degli interessi dell’Assicurato;
- deve procedere al pagamento dei premi dovuti all’Assicuratore con i versamenti all’uopo effettuati dall’Azienda Sanitaria, provvedendo alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
È fatto salvo qualsiasi difforme accordo assunto in sede di gara per i servizi assicurativi tra l’Azienda Sanitaria e le compagnie di assicurazione.
(ii) Gestione dei sinistri - Loss Adjuster
Risponde dei danni cagionati a terzi ed all’Azienda nello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto ed è obbligato a manlevare l’Azienda stessa ed il relativo personale dalle conseguenze di ogni responsabilità, civile ed amministrativa, che dovesse essere ad essi addebitata, in conseguenza di ogni illecito (fatti, atti, comportamenti ed omissioni) di cui lo stesso debba rispondere a termini di legge.
Fatto salvo quanto sopra previsto, il Loss Adjuster non risponde dell'operato dei legali e dei periti designati nell'accordo delle parti.
Senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali maggiori danni, l’aggiudicatario si impegna inoltre a stipulare ed a mantenere in vigore - per tutto il periodo di svolgimento dell’attività e comunque anche successivamente alla cessazione del contratto per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla cessazione del contratto - una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e patrimoniale in conseguenza di errori ed omissioni di cui sia responsabile a termini di legge per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro e ad €. 3.000.000,00 per
ciascuna annualità.
Ogni altro aspetto inerente l'esecuzione del contratto, gli obblighi e le responsabilità delle parti è regolato ai sensi di legge.
Art. 7 - Documentazione da presentare in caso di aggiudicazione
Entro dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico- organizzativa, nonché la cauzione definitiva.
Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'Azienda Sanitaria dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto a favore della ditta seconda classificata e procederà immediatamente ad incamerare la cauzione provvisoria dell’aggiudicatario a titolo di risarcimento.
Art.8 - Stipulazione del contratto
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla successiva stipulazione del contratto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 , comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante scrittura privata informatica.
Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento non ancora costituito, questi dovrà presentare il mandato speciale con rappresentanza e relativa procura notarile.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, che provvederà a versarle entro 5 giorni dalla data di richiesta.
Art. 9 - Obblighi di riservatezza e segretezza
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazionicontrattualmentestabilite.
Il Prestatore è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le sole finalità oggetto di appalto. Per quanto concerne l’attività svolta per conto dell’Azienda Sanitaria il Prestatore viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.
Art. 10 - Penalità
Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a. r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.
Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni addebito.
Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto
Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’impresaaggiudicataria.
È fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
Art. 11 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile:
- nei casi di graveo reiteratainadempienzadegli obblighi assunti come indicati Obblighi e responsabilità del consulente;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine richiesto;
- perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara;
- cessazione dell’attività, fallimento;
- variazioni soggettive dell’esecutore del contratto in ipotesi non consentite dalla legge;
- mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque derivante da rapporti di lavoro del personale;
- radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del Consulente - intermediario darne pronta informazione all’Azienda Sanitaria e la risoluzione del contratto è immediata;
- nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell’IVASS (già ISVAP)
diverse dalla radiazione o cancellazione;
- mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- subappalto o cessione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62.
La risoluzione del contratto, ove non previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella comunicazione dell’Azienda Sanitaria, la quale si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno del Prestatoreinadempiente, su cui graveranno tra l’altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso.
L’esecuzione in danno non esimerà il Prestatoredalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile il soggetto contraente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle pretese di cui si ritiene avere diritto.
Art. 13 - Pagamento dei premi assicurativi e del compenso al consulente - intermediario
Il Prestatore trasmette all’Azienda Sanitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze assicurative. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.
L’Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di provvedere al pagamento dei premi assicurativi mediante il Consulente - intermediario, il quale, in tal caso, si impegna e si obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate, in nome e per conto dell’Azienda, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. Nel caso in cui il Prestatore non provveda al pagamento dei premi alla compagnia assicurativa nei termini stabiliti sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Prestatore s’impegna e si obbliga a rilasciare all’Azienda Sanitaria le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanzate.
In ordine alla efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Prestatore e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’ASL e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Prestatore sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’ASL. Il pagamento dei premi assicurativi nelle mani del Prestatore concreta altresì il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile
Il corrispettivo per il servizio reso è costituito esclusivamente dalle provvigioni che gli Istituti Assicuratori riconosceranno al Prestatore in relazione ai contratti in essere e che saranno stipulati con l’Azienda, nella misura fissa e predeterminata che esiterà all’esito della procedura di appalto.
Conseguentemente al Prestatore non verrà liquidato direttamente alcun compenso da parte dell’Azienda, né alcun rimborso spese per la gestione del sistema assicurativo dell’Azienda.
Allo stesso modo non competerà alcun corrispettivo per l’analisi di nuovi rischi, per l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzie assicurative o per l’esecuzione di qualsiasi altra prestazione offerta ai fini dell’aggiudicazione, intendendosi incluso il compenso per dette attività nelle medesime provvigioni.
Nessun compenso potrà essere richiesto all’Azienda nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze o non si produca il buon esito delle gare relative.
Art. 14 - Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di consulenza e intermediazione e Prestatore aggio assicurativi così come definito dal D.lgs. n. 209/2005.
Le cessioni ed i subappalti o qualsiasi atto diretto ad occultare o simulare tali atti fanno sorgere il diritto per l’Azienda Sanitaria a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e ad effettuare l’esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo in ogni caso il maggior danno.
Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003.
In particolare, tali dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici esclusivamente ai fini della presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi i casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla altre leggi nonché i diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati di cui l’aggiudicatario verrà a conoscenza durante l’esecuzione del presente appalto dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del D.lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.lgs. n. 196/2003.
Art. 16- Controversie, foro competente e procedure di ricorso.
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ch i et i quale Foro dell’Amministrazione appaltante.
Il codice del processo amministrativo (D.lgs. 2.7.2010, n. 104) individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Organo competente per tali controversie è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
Art. 17 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii
L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, ed altro.
A tal fine l’appaltatore dovrà procedere alla redazione dell’offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all’amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.
Art. 18 - Condizioni generali di contratto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente Capitolato, dichiarano di approvarle tutte specificatamente, reiettando fin d'ora ogni reciproca eccezione.