DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE SERVIZIO METROPOLITANO
DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE SERVIZIO METROPOLITANO
IMPIANTI TERMICI (SMIT)
Premesso che:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
• lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
• la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
• la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
Considerato in particolare che:
• la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera a), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano fra le altre la funzione fondamentale di “...tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza…”;
• l’art. 31, comma 3 della L. 9.1.91 n. 10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili” stabilisce che “… I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti….”;
• l’art. 11 del DPR 26.8.93 n. 412, successivamente modificato ed integrato dal DPR
21.12.99 n. 551, prevede ed individua le modalità attuative degli adempimenti contenuti nel richiamato art. 31 della L. 10/91;
• la Regione Xxxxxx Xxxxxxx è intervenuta in materia con specifico atto di indirizzo, deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 18.3.02, introducendo disposizioni volte a dare una concreta attuazione dei controlli posti a carico delle Amministrazioni Comunali e provinciali; successivamente la Regione è intervenuta
13 ottobre 2014 con Deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto: “Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli allegati 10 e 11 della delibera dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.”.
• La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha istituito la Città metropolitana di Bologna ed ha stabilito la successione all'omonima Provincia dal primo gennaio 2015.
Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:
• all'articolo 5 che “La Città metropolitana persegue l’armonizzazione delle regole relative, in particolare, all'accesso ai servizi alla persona, alle politiche sociali, nonché fiscali e tariffarie, oltre alle attività produttive, al governo del territorio e alla tutela dell'ambiente. La Città metropolitana persegue criteri di qualità della regolazione, tendendo ad estenderne l’applicazione alle Unioni ed ai Comuni che ne fanno parte”.
• all'articolo 13 in tema di ambiente che: “La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni”;
• all'articolo18 si prevede che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.
Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni1 dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito del Territorio e ambiente specificamente “la verifica degli impianti termici e le politiche energetiche”.
In attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R. Er 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” :
• all'articolo 5 prevede che: “...In coerenza con l’articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla
1 approvata dal Consiglio metropolitano con Xxxxxxxx n. 20 del 27.05.2015
definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano...”;
• all'articolo 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
Preso atto che:
• la Provincia ed il Comune di Bologna avevano già istituito l’Ufficio Metropolitano Impianti Termici, denominato SMIT, con accordo sottoscritto in data 17 luglio 2009 successivamente rinnovato;
• il predetto accordo stabiliva una modalità di controllo mediante dichiarazione da parte dei manutentori degli impianti termici o dei proprietari redatta secondo le disposizioni di cui al DPR 412/93 comma 20 art. 11, su cui veniva apposto un apposito bollino attestante il rispetto delle norme.
Valutata, alla luce della natura e della mission del nuovo ente metropolitano e delle norme di legge e statutarie sopra richiamate, la necessità di confermare -in attesa di diverse disposizioni regionali- la solida esperienza realizzata con il Comune capoluogo tesa a rendere in maniera omogenea su tutta l'area metropolitana i servizi di controllo e verifica degli impianti termici, mantenendo a livello metropolitano un ufficio comune a ciò dedicato, già costituito fra la Provincia (ora Città metropolitana di Bologna) e il Comune capoluogo, agendo in un'ottica di integrazione delle risorse in base ai principi di efficacia ed efficienza:
La Città metropolitana di Bologna2, con sede legale in xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx C.F. 03428581205, rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano, Xxxxxxx Xxxxx,
e
Il Comune di Bologna3, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 C.F. 01232710374, rappresentato dal Sindaco, Xxxxxxxx Xxxxxx,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità generali dell’accordo
Le parti, attraverso la conferma dell'Ufficio Metropolitano Comune denominato SMIT (Servizio Metropolitano Impianti Termici) - già istituito come citato in premessa e conforme a quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione
2 con Atto del Sindaco n. 69 del 23/03/2016 PG15690
3 con Atto della Giunta comunale n. 106 del 12/04/2016 PG 406905
istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e Singoli comuni dell'area bolognese- proseguono a provvedere, in forma coordinata e strutturata, agli adempimenti in carico agli enti locali per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissione in atmosfera da impianti termici, definiti dall’art. 31 della L.10/01 e dal DPR 412/93 s.m.i.
Art. 2 - Obiettivi dell’accordo
Con il presente accordo le parti mirano a consolidare il loro rapporto di collaborazione al fine di:
a) dare continuità alle modalità organizzative ed operative con le quali la Provincia - a cui ai sensi della L.56/2014 è succeduta la Città metropolitana - ed il Comune di Bologna hanno dato attuazione ai controlli di competenza necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio provinciale di Bologna, eccetto il Comune di Imola, ai sensi del comma 18 dell’art. 11 DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, in continuità e coerenza secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 17/07/2009;
b) definire il programma biennale di attuazione dei suddetti controlli secondo le modalità progettuali in corso di aggiornamento;
c) confermare il coordinamento delle modalità di distribuzione dei bollini per l’attestazione dell’avvenuto controllo dell’impianto secondo le indicazioni regionali: stampa del bollino e degli allegati, distribuzione del bollino agli aventi titolo, modalità di restituzione agli Enti, caricamento dei dati, definizione della modulistica tecnica di riferimento;
d) continuare l'implementazione e la gestione del catasto degli impianti e del corrispondente data-base aggiornato con le precedenti campagne: aggiornamento ed implementazione con certificazioni, gestione report etc…
e) gestire gli impianti di competenza;
f) programmare le verifiche a campione in misura non inferiore al 5% degli impianti di potenza nominale del focolare non inferiore ai 35 kw da attuarsi mediante i verificatori incaricati;
g) comunicare alla popolazione e agli Enti competenti i provvedimenti adottati in attuazione del presente accordo;
h) assistere l’utenza per il corretto svolgimento dei controlli, in attuazione dei provvedimenti di cui sopra;
i) condividere le iniziative volte a promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori relativamente alle finalità del predetto accordo.
Art. 3 - Ente capofila e rappresentanti
Le parti individuano nel Comune di Bologna l’Ente capofila per il presente accordo, rappresentato dal responsabile dell’Unità organizzativa competente in materia ambientale in stretta collaborazione con la Città metropolitana rappresentata dal dirigente dell'area Servizi territoriali metropolitani.
Art. 4 - Ubicazione e composizione dell'ufficio comune Smit
Per la gestione delle attività di cui sopra è prevista l’individuazione di una unità organizzativa stabile, denominata Ufficio comune Servizio manutenzione impianti termici -
XXXX, che trova ubicazione presso la sede unica del Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, nei locali assegnati all’Unità/Settore Ambiente.
All’Ufficio sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate allo scopo e con successivi atti dalle parti, tenendo conto della ripartizione degli oneri di cui all’art. 6 del presente accordo determinati sulla base della necessità di garantire l’espletamento di tutte le attività previste dal presente accordo e l’apertura al pubblico per un minimo di 8 ore settimanali.
L'unità minima di base è costituita da due collaboratori, uno a carico del Comune e uno a carico della Città metropolitana.
Art. 5 - Rapporti con i soggetti esterni
Le attività di verifica sugli impianti termici delle diverse categorie da effettuare a campione, sono oggetto di affidamento a soggetti esterni, aventi specifiche competenze, mediante apposita convenzione stipulata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.
Le parti convengono sulla possibilità di promuovere e sottoscrivere protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria dei soggetti portatori dei diversi interessi (quali le Associazioni delle categorie imprenditoriali ed artigianali, le Associazioni di rappresentanza dei Consumatori, Ambientaliste, degli inquilini, sindacati etc, etc.) per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo.
Art. 6 - Obblighi delle parti
Le parti, annualmente, provvedono alla redazione di un conto preventivo, possibilmente entro il mese giugno di ogni anno e di un rapporto di consuntivo della forma di cooperazione entro la fine di ciascun anno.
Alle spese provvedono i singoli Enti in misura complessiva del 50% ciascuno.
Sono a carico del Comune di Bologna le spese relative ai locali assegnati (utenze, ecc.) e all'allestimento di base dell'ufficio (arredi e attrezzature).
Art. 7 - Dotazioni strumentali ed informatiche
Ad ogni unità del personale dell’Ufficio XXXX sono assegnate postazioni informatiche complete provviste del software necessario allo svolgimento delle attività ivi previste a carico dell’ente da cui provengono. Alle successive richieste, provvedono gli Enti per quanto di competenza, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
Art. 8 - Adempimenti in materia di sicurezza
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 gli adempimenti di sicurezza per il personale assegnato allo SMIT spettano secondo le seguenti ripartizioni:
al Comune di Bologna, spetta:
• la valutazione dei rischi ed il piano di emergenza che saranno ricompresi nella Valutazione dei rischi della struttura di appartenenza.
• la formazione del personale assegnato allo XXXX che dovrà essere in particolare collegata alla postazione di lavoro e all’emergenza. In questo ambito sarà cura del Comune individuare eventuali interferenze e gestirle nel modo più appropriato.
Alla Città metropolitana di Bologna spetta, invece, la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori e la formazione di primo ingresso.
Art. 9 - Durata dell'accordo e recesso
Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. E' possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
E' ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori, mediante comunicazione scritta alla Città metropolitana di Bologna ed al Comune di Bologna.
Art. 10 - Giurisdizione e normativa applicabile
Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Art. 11 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti4.
Bologna, 15 aprile 2016
per la Città metropolitana di Bologna - il Vice Sindaco metropolitano - Xxxxxxx Xxxxx per il Comune di Bologna - Il Sindaco - Xxxxxxxx Xxxxxx