AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO
N
A
90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233 """"""
CAPITOLATO SPECIALE D' PPALTO
FORNITURA DI U MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATIVO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA
SMART CIG: Z8E26119DD DURATA: 3 ANNI
.
Dicembre 2018
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: | PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2., COMMA 6 DEL D.LGS. N°50/2016 ). |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | PREZZO PIU’ BASSO ( ART.95 4° COMMA DEL D.LGS. N°50/2016). |
UNITA’ OPERATIVA RESPONSABILE: | UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA APPROVIGIONAMENTI - Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA : | Dott. Xxxx XXXXXX 000 780.8414 0000000000 fax ) |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: | Dott. Xxxx XXXXXX 000 780.8414 3357783230 ) |
REFERENTE AMMINISTRATIVO: | Sig.ora Xxxxxx Xxxxxxxxx (🕿 091 780.8363) |
REFERENTE TECNICO : | Xxxx. Xxxxxx Xxxxx (🕿 091/6802776) |
INDICE
PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
- CAPO I Definizioni generali 4
ART. 1.(DEFINIZIONI) 4
ART. 2. (NORMATIVA DI RIFERIMENTO) 5
- CAPO II Oggetto dell’appalto 6
ART. 3.(OGGETTO DELL’APPALTO) 6
ART. 4.(IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA) 7
ART. 5.(DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO) 7
ART. 6.(LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ) 7
ART. 7.( COMPORTAMENTO ETICO ) 7
ART. 8.(AUTORIZZAZIONI ) 8
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA 9
-CAPO I Modalità di scelta del contraente 9
ART. 9.(PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) 9
ART. 10.( ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI) 9
-CAPO II Documenti richiesti a corredo dell’offerta 10
ART. 11.(TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE) 10
ART. 12.(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ) 10
ART. 13.(DOCUMENTAZIONE TECNICA ) 11
ART. 14.(IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA) 12
ART. 15.(FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI) 13
- CAPO III Modalità di svolgimento della gara 14
ART. 16.(CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ) 14
PARTE III PREZZI E PAGAMENTI 15
-CAPO I Prezzi e pagamenti 15
ART. 17.(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI) 15
ART. 18.(MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO) 16
ART. 19.(MODALITÀ DI FATTURAZIONE) 17
ART. 20 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ) 18
ART. 21 (CESSIONE DEL CREDITO ) 19
ART. 22 (CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI ) 19
ART. 23. (TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA) 20
PARTE IV OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ 21
- CAPO I OBBLIGHI 21
ART. 24.(PERSONALE INCARICATO DALL'IMPRESA - DIRETTORE TECNICO DELLA FORNITURA) 21
ART. 25 (NORME A TUTELA DEI LAVORATORI ) 21
ART. 26 (MISURE DI SICUREZZA ) 25
ART. 27 (OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ) 28
ART. 28( CLAUSOLA ANTICORRUZIONE ) 30
ART. 29 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI) 31
- CAPO I I Inadempienze e penalità 32
ART. 30 (INADEMPIENZE) 32
ART. 31 ( CONTROLLI E PENALITÀ) 33
ART. 32 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ) 35
ART. 33 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI . ) 38
ART. 34 (RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ).. 38 ART. 35 (RESPONSABILITA' PENALE PER FRODE CONTRATTUALE ) 38
ART. 36 (CESSIONE DEL CONTRATTO ) 38
ART. 37 (DISDETTA DEL CONTRATTO ) 38
ART. 38 (EFFICACIA DEL CONTRATTO ) 38
ART. 39 (ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO) 39
PARTE V TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 40
-CAPO I DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE 40
ART. 40 (SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE) 40
ART. 41 (INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO) 40
ART. 42 (CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE) 40
ART. 43 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 40
ART. 44(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE) 42
PARTE VI DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO43
-CAPO I GESTIONE DELLA FORNITURA 43
ART. 45 (CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA APPARECCHIATURA ) 43
ART. 46.(EQUIVALENZA ) 44
ART. 47.(GARANZIA ) 45
ART. 48.(REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO ) 45
ART. 49.(GARANZIA: ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK) 45
ART. 50.(FORMAZIONE DEL PERSONALE ) 50
-CAPO II Termini di consegna 51
ART. 51.(ORDINAZIONI E CONSEGNE) 51
CAPO III Avviamento e collaudo 52
ART 52.(MODALITA' DI INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO) 52
ART. 53.(SOSTITUZIONE DELLA APPARECCHIATURA ) 54
ART. 54.(COLLAUDO ) 55
ART. 55.(PERIODO DI PROVA ) 56
CAPO IV Controlli 56
ART. 56. (ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI ) 56
ART. 57.(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) 57
ART. 58 (RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 57
ALLEGATI AL CAPITOLATO ..................................................................................................
ALLEGATO " A " SCHEMA OFFERTA 00
XXXXXXXX " X " MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 00
XXXXXXXX " X " PATTO DI INTEGRITA' 71
ALLEGATO " D 1" SCHEDA TECNICA PRELIMINARE LOTTO 1 81
ALLEGATO " E " DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NORMATIVA 92
ALLEGATO " F" DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SICUREZZA 94
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
- CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI.
Art. 1.(Definizioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Ospedaliera. Per Azienda ospedaliera si intende l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” di Palermo.
b) Impresa concorrente . Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
c) Impresa aggiudicataria. Per Impresa aggiudicataria si intende quella Impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto ai sensi della normativa regolante le procedure di affidamento di servizi e/o forniture secondo le modalità di cui al presente capitolato.
d) Impresa esclusa. . Per impresa esclusa si intende quell’impresa candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
e) Xxxxxxxx imprenditore. Per soggetto imprenditore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
f) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato la fornitura di prodotti e/o la prestazioni di servizi;
g) Raggruppamento temporaneo. Per raggruppamento temporaneo si intende un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
h) Consorzio. Per consorzio si intende un consorzio previsto dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
i) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante dell’impresa candidata qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza dell’Impresa candidata.
j) Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
k) Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo od in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dall’Impresa fornitrice ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:
⮚ Diagnosi, prevenzione, controllo, terapia od attenuazione di una malattia;
⮚ Diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
⮚ Studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi. Nel presente capitolato viene denominato anche bene.
l) Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla Impresa aggiudicataria attraverso l’effettuazione di interventi senza oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera, in caso di guasto o di difettosità delle apparecchiature, secondo quanto specificato nel presente capitolato;
m) Assistenza tecnica: prestazione contrattuale erogata dall’Impresa aggiudicataria attraverso lo svolgimento delle attività manutentive e l’intervento di caso di guasto;
n) Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o riportare il bene in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
o) Manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare il bene nello stato in cui possa eseguire la propria funzione;
p) Manutenzione preventiva: la manutenzione eseguita a livelli predeterminati od in accordo a criteri prescritti e volta ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento del bene.
Art. 2. (Normativa di riferimento)
Il presente appalto, per quanto non previsto e comunque non specificato dal bando di gara, e dal presente capitolato, è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendo integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Impresa concorrente:
1) Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n°50 avente oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
2) Decreto legislativo 19 aprile 2016 n°56, avente oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
3) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avente oggetto “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». “
4) Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “ Dell’appalto “ articolo 1655-1677;
5) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18 novembre 1923
n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni).
6) Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) Legge n°55 del 10 marzo 1990 avente oggetto “ Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale “;
8) Decreto Legislativo n°159 del 6 novembre 2011 avente oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
9) Decreto Legislativo n°218 del 15 novembre 2012 avente oggetto “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
10) D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 2000 avente oggetto “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa “;
11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
12) Le vigenti norme sull'esecuzione della fornitura comprese nel presente appalto e le vigenti norme statali e regionali in materia;
- CAPO II - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 3.(Oggetto dell’appalto )
Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento della fornitura di un microtomo rotativo automatico comprensiva del servizio triennale di manutenzione full risk necessari allo svolgimento dell’attività dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica, per una spesa complessiva presunta di € 15.000,00=I.V.A ESCLUSA secondo le modalità dettagliatamente descritte nella parte VI “Disciplinare Tecnico e modalità di esecuzione dell’appalto”.
Le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste per l’apparecchiatura da proporre, nonché gli accessori opzionali sono individuati e definiti nell’articolo 45 del presente capitolato.
L’apparecchiatura proposta dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla vigenti normative.
La fornitura per ogni singolo lotto deve intendersi comprensiva di quanto segue:
♦ Fornitura dell’apparecchiatura e degli relativi accessori;
♦ Imballaggio, trasporto, fornitura, posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno dei beni stessi ove i locali non siano ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
♦ Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte, collegamenti tecnici, messa in funzione delle apparecchiature, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi e di assistenza al collaudo dell’apparecchiatura;
♦ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
♦ Servizio di manutenzione triennale full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per l’apparecchiatura, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, aggiornamenti tecnologici del sistema, per la durata di tre anni come indicato nell’articolo 49 del presente capitolato ed in particolare:
⮚ Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e a tutti i componenti dell’apparecchiatura nessuno escluso, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature , a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
⮚ Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
♦ Corso di formazione da effettuarsi presso l’Unità Operativa utilizzatrice dell’Azienda Ospedaliera , per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura offerta;
♦ Ogni altra spesa inerente l’espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
Art. 4.(Importo presunto a base d’asta)
Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, fornito a norma di legge, a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni fornite dall’Azienda Ospedaliera, nonché sotto le condizioni, obblighi, ed oneri tutti di cui al presente Capitolato, l’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad € 15.000,00 = IVA ESCLUSA, come ripartito nell’articolo 3 del presente capitolato.
L’Azienda Ospedaliera non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività dell’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, xxxxx restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di gara di riferimento.
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari ad Euro zero.
Nel caso in cui il soggetto candidato, ove individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi, purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale valutazione del ribasso d’asta e dell’elemento di prezzo.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa aggiudicataria la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Impresa aggiudicataria circa la convenienza ad assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sugli importi stabiliti dall'Azienda Ospedaliera .
Art. 5.(Durata del contratto e recesso )
L'appalto avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di collaudo dell’apparecchiatura.
L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall’articolo 55 del presente capitolato e in tal caso l’Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.
Art. 6.( Luogo di esecuzione della fornitura )
La fornitura oggetto del presente capitolato, viene svolta presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Cervello ”.
Art. 7.( Comportamento etico )
L’impresa concorente:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla procedura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato UE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.4 si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
Art. 8.(Autorizzazioni )
L’Impresa concorrente deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalle attuali norme di Xxxxx per lo svolgimento dell'attività.
Dovranno essere, pertanto, contemplati e ricompresi nell’offerta economica, tutti gli oneri necessari ad ottenere, ed a mantenere le autorizzazioni e certificazioni del caso.
L’Impresa aggiudicataria deve altresì attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti da Leggi e decreti per l’esercizio della presente attività.
L'accertamento della mancanza, anche di una sola, delle autorizzazioni previste comporterà l'immediata risoluzione dei contratto, previa segnalazione all'Autorità competente.
Nel caso si contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere inflitte all’Azienda Ospedaliera per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria relativamente a quanto sopra indicato, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso all’Azienda Ospedaliera che, in caso contrario, addebiterà l’importo sul deposito cauzionale definitivo.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA.
-CAPO I Modalità di scelta del contraente
Art. 9.(Procedura e criterio di aggiudicazione)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50.
La fornitura non è suddivisa in lotti e l’aggiudicazione avverrà per l’intera fornitura
Le Imprese concorrenti dovranno presentare un solo tipo di apparecchiatura o modello di bene al fine di consentire un immeditato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Pertanto l’Impresa concorrente deve presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche del presente capitolato, e di conseguenza non sono ammesse alternative e/o varianti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.
Si intende per offerta valida un offerta che
⇒ sia presentata nei termini di cui al bando di gara
⇒ sia stata predisposta e confezionata nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti a pena di esclusione dal bando di gara e dal capitolato speciale
⇒ sia presentata da parte di un soggetto concorrente in possesso di tutti i requisiti soggettivi nonché di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti a pena di esclusione dal bando di gara
⇒ abbia presentato un offerta economica che sia rispettosa dell’importo complessivo posto a base d asta.
Art. 10.( Elementi di valutazione e fattori ponderali)
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016 in quanto fornitura con caratteristiche standardizzate.
L'aggiudicazione avverrà per lotto a favore dell’Impresa che ha presentato il prezzo più basso, previa valutazione della conformità ed idoneità dei prodotti offerti alla descrizione tecnica di cui all’articolo 3 ed all’articolo 45 e seguenti del presente capitolato indicata per il prodotto posto in gara, con particolare riferimento all’uso precipuo di utilizzo, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità di caratteristiche tecniche, tipologia merceologica, conformità a quanto richiesto.
In presenza di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi di quanto disposto nell’articolo 97 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
-CAPO II Documenti richiesti a corredo dell’offerta
Art. 11.(Tipologia della documentazione)
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere secondo come disciplinato dal prsente capitolato.
Art. 12.(Documentazione Amministrativa )
Nella documentazione amministrtativa devono essere attestati il possesso dei requisiti e delle capacità tecniche ed economiche, nonché l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla gara e precisamente:
1) copia del presente capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico, firmato digitalmente per accettazione dal Rappresentante Legale o da persona dotata di idonei poteri di firma. Il capitolato pubblicato è immodificabile e pertanto qualsiasi variazione dello stesso è da ritenersi nulla;
2) dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando l’allegato modello B, con la quale il legale rappresentante, dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello e la capacità economica, finanziaria e tecnica.
Si fa presente che il presente modello di dichiarazione/certificazione sostitutiva:
♦ riunisce una pluralità di dichiarazioni e informazioni aventi ognuna una sua rilevanza specifica ed autonoma e, pertanto, la mancanza di una o più delle predette dichiarazioni o informazioni determina (dopo il soccorso istruttorio) l’esclusione dalla gara.
♦ potrà essere anche autonomamente riprodotto (in caso di eventuali carenze di spazio o per altre particolari esigenze) purché contenga - tutte le singole dichiarazioni richieste, rese – possibilmente - nel rispetto della sequenza assegnata dall’Azienda Ospedaliera nel modello allegato “ B “ del presente capitolato.
La dichiarazione richiesta deve riportare:
1. il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni, il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove l’Azienda Ospedaliera provvederà ad inviare le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Le comunicazioni dell’Azienda nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti sopra richiesti;
2. l’autorizzazione dell’Impresa concorrente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ad utilizzare il numero di fax indicato per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal medesimo art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’Impresa concorrente non intenda utilizzare lo schema allegato è comunque tenuta a rendere tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel predetto schema, rispettando lo stesso ordine.
Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità
La dichiarazione deve essere prodotta da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Azienda, nei limiti ed alle condizioni previsti nel D.Lgs 50/2016. .
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/00) e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di procedura concorsuale. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3) Patto di Integrità di cui all’Allegato “ C “ del presente capitolato , per regolare i comportamenti dei concorrenti e degli aggiudicatari della fornitura e loro eventuali subappaltatori e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione dell’appalto, ai sensi del Legge 190/2012.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera ha richiesto a norma della Deliberazione del 3 Novembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il codice identificativo gara CIG attribuito che è riportato nel seguente prospetto dando atto che l’impresa concorrente non deve effettuare il versamento di alcuna contribuzione come si evince dal seguente prospetto:
ELENCO CODICI DI INDENTIFICAZIONE GARA | |||
Importo complessivo | CIG N. | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità Nazionale anticorruzione, per l’anno 2018. | |
MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO. | € 15.000,00 | Z8E26119DD | € 00,00 - ESENTE |
Art. 13.(Documentazione tecnica )
La documentazione tecnica deve contenere:
Documentazione e caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura :
1. Scheda tecnica per la raccolta dei dati tecnici. L’Impresa concorrente dovrà provvedere alla compilazione integrale della scheda tecnica di cui all’allegato “ D “ al presente capitolato corrispondente al modello di apparecchiatura offerta, sottoscritta in ogni singola pagina.
L’impresa concorrente dovrà fornire le dichiarazioni previste dalla scheda tecnica tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è esplicitamente prevista nell’offerta indicando in particolare il tipo di bene offerto , la casa produttrice ed il modello e la data di immissione in commercio del bene offerto e se l'offerente è fabbricate o distributore, in tale secondo caso indicare l'indirizzo del fabbricante o suo mandatario e allegare anche documentazione e/o certificati da cui risulti la durata e la validità del mandato. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica va esplicitamente espresso, in corrispondenza alla relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, deve essere contestualmente indicato, con riferimento alla relativa voce, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base.
2. Dichiarazione di conformità normativa rilasciata dal fabbricante/produttore del bene a quanto indicato da Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e
successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs. 25/2/1998 n.95 e D.lgs. 8/9/2000 n.332- Direttiva n.98/79 CEE). Nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera la documentazione di cui al punto precedente dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all’originale. Tale dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
3. dichiarazione di conformità che il bene offerto è conforme alla normativa vigente, registrata presso il Ministero della Salute o pari normativa degli Stati membri ed agli standards qualitativi nazionali ed internazionali.
4. relazione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali, operative e di potenzialità del bene proposto e relative modalità di utilizzo, caratteristiche di alimentazione elettrica, assorbimento, predisposizione allacciamenti, dispersione ed eventuale necessità di condizionamento con specifiche di temperatura/umidità; ergonomia e produttività del bene evidenziando gli eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimali;
5. dichiarazione di conformità alle normative di sicurezza elettrica, norme tecniche rilasciata dal fabbricante/produttore di cui CEI EN 60601-1 (CEI 62- 5), CEI EN60601-2-24 (CEI 62-99), XXX 00-000 (xxxxxxxx copia della certificazione);
6. dichiarazione di conformità normativa rilasciata dal fabbricante/produttore dell’apparecchiatura proposta a quanto indicato dalla direttiva CEE 89/336 relativa alla compatibilità elettromagnetica per ciascun prodotto offerto Nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera la documentazione di cui al punto precedente dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all’originale. Tale dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
7. Elenco dei presidi di referenza nel territorio nazionale da parte della ditta fornitrice, specificando: quantità, modello fornito, anno di installazione, presidio e n° telefonico di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad apparecchiature identiche o similari fornite negli esercizi 2015- 2017.
8. Dichiarazione del materiale di consumo eventualmente necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura offerta specificando, inoltre, se l’apparecchiatura proposta è vincolata all’uso di specifici e particolari materiale di consumo o se gli stessi sono di normale acquisizione sul mercato;
9. Documento di conformità normativa della apparecchiatura, secondo lo schema allegato al presente capitolato sotto la voce ”E”, debitamente compilato in ogni sua parte;
10. Documento informativo della fornitura ed installazione della apparecchiatura, secondo lo schema allegato al presente capitolato sotto la voce ”F”, debitamente compilato in ogni sua parte;
11. Materiale illustrativo del bene offerto;
12. copia dell’offerta economica con tutte le indicazioni richieste ad eccezione dei prezzi a pena di esclusione.
Art. 14.(Impegno alla riservatezza)
L’Azienda Ospedaliera, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa di cui alla Parte V, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’Impresa concorrente.
Art. 15.(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda Ospedaliera accerti che l’Impresa aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria ed assegnando allo stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Commissario dell’Azienda sanitaria, comporta l’incameramento del deposito cauzionale e l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
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- CAPO III Modalità di svolgimento della gara
Art. 16. (criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 95, 4° comma del Decreto legislativo n°50 del 12 aprile 2016, a favore dell’Impresa che avrà presentato il prezzo più basso. previa valutazione della conformità dell’intera fornitura con i materiali offerti alla descrizione tecnica di cui all’articolo 3 ed all’articolo 45 e seguenti del presente capitolato indicata per ciascun prodotto posto in gara, con particolare riferimento all’uso precipuo di utilizzo, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità di caratteristiche tecniche, tipologia merceologica, conformità a quanto richiesto.
La valutazione tecnica sarà effettuata da uno o più esperti tecnici a cui compete l’esame e valutazione della documentazione tecnica
Si procede all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’aggiudicazione, diventa obbligatoria per l’Azienda Ospedaliera dopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo deliberante.
La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione.
Come previsto dall’articolo53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 entro cinque giorni dall’aggiudicazione della fornitua comunicherà l’esito della gara all’Impresa aggiudicataria ed al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed inoltre provvederà a pubblicare sul sito dell’Azienda Ospedaliera l’esito della gara.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di non procedere all’aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità, per stanziamento insufficiente.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE III PREZZI E PAGAMENTI
-CAPO I Prezzi e pagamenti
Art. 17.( Disposizioni generali relative ai prezzi )
L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato al presente capitolato e dovrà indicare il prezzo totale della fornitura e il singolo prezzo , espressi in cifre e in lettere (in caso di incongruenza fra i due si assumerà come valido il prezzo riportato in lettere). praticato per il prodotto, e contenere tutte le altre condizioni che sono elencate nello schema di offerta allegato al presente capitolato, dando atto che il prezzo totale della fornitura non potrà essere pari o superare l’importo complessivo stabilito a base d’asta indicato nell’articolo 3 del presente capitolato.
Non saranno prese in considerazione offerte pari od in aumento all’importo fissato a base di gara.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore,
Il prezzo offerto deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa, di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata in fattura a norma di Legge e dei seguenti oneri:
♦ Fornitura dell’apparecchiatura e degli relativi accessori;
♦ Imballaggio, trasporto, fornitura, posa in opera del bene e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno dei beni stessi ove i locali non siano ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
♦ Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte, collegamenti tecnici, messa in funzione delle apparecchiature, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi e di assistenza al collaudo dell’apparecchiatura;
♦ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
♦ Servizio di manutenzione triennale full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per l’apparecchiatura, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, aggiornamenti tecnologici del sistema, per la durata di tre anni come indicato nell’articolo 49 del presente capitolato ed in particolare:
⮚ Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e a tutti i componenti dell’apparecchiatura nessuno escluso, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature , a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
⮚ Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
♦ Corso di formazione da effettuarsi presso l’Unità Operativa utilizzatrice dell’Azienda Ospedaliera , per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura offerta;
♦ Ogni altra spesa inerente l’espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
L’offerta economica deve intendersi:
⮚ Remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
⮚ Omnicomprensiva di quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara come previsto nel capitolato di gara e nella documentazione tecnica e di tutti gli oneri connessi all’espletamento della fornitura stessa..
Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per la validità del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto richiesto nell’ordinativo senza porre alcun limite di costo e che, pertanto, i quantitativi dei prodotti non sono soggetti al minimo d’ordine fatturabile.
Art. 18. (Modalità e termini di pagamento)
All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara, pertanto la parte contraente esprime esplicita accettazione circa le spese di commissione per bonifico bancario a suo carico.
Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione.
Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo
L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finali effettuate dall’Azienda Ospedaliera .
Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 .
Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:
⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;
⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG;
⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;
⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera , entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione della fornitura e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora l’Impresa aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni di cui agli 33 e 34 del presente capitolato.
Art. 19.(Modalità di fatturazione)
Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO ”
– PALERMO – Viale Strasburgo n233 – 90146 PALERMO P.I. 05841790827.
La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:
♦ riportare il numero d’ordine;
♦ la struttura ospedaliera presso cui è avvenuta la consegna;
♦ essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
♦ riportare il codice aziendale del prodotto, il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori ai fini del pagamento delle fatture e, pertanto, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
In ottemperanza a tale disposizione, l’Azienda Ospedaliera non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’ allegato A "Formata della fattura elettronica" del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, utilizzando il Codice Univoco Ufficio pubblicato sull’indice della pubblica amministrazione.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFI 05S.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare direttamente l’Unità Operativa Contabilità e Xxxxxxxx – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.000 0000000.
Art. 20.( Tracciabilità dei flussi finanziari )
L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa aggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria avrà l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura. I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti da questi stipulati con l’Impresa.
Sarà inoltre cura della Società aggiudicataria comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
Inoltre la società aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
Il rispetto, nel corso dell’affidamento, di quanto disposto in osservanza della citata Xxxxx in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l’eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento.
Art. 21.(Cessione del credito )
Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve contenere l’indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o di acquisto o, in alternativa, dell’ordine di riferimento e deve essere notificata all’Azienda debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all’Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla predetta notifica. L’Azienda Ospedaliera , al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l’Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l’Azienda Ospedaliera non può essere chiamata, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.
In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’art. 106 del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.29/2009.
Art. 22.(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
L’Impresa contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’Impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonchè di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Ospedaliera è portatrice. Occorre tenere inoltre presente la particolare natura del presente appalto e, conseguentemente, dell’essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa al fine di garantire il Pubblico Servizio Ospedaliero-Sanitario.
Tutte le riserve che l’Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Impresa aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 23. (Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera )
La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” è la Banca UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx0- 00000
XXXXXXX . E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera . L’Azienda Ospedaliera è intestataria del conto corrente bancario: n. 000300734727 UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx0- 00000 XXXXXXX (XXX 02008 – CAB 04616 – CC 000300734727- codice
IBAN IT 82 U 02008 04616 000300734727 ).
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE V OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ
-CAPO I Obblighi
Art. 24. (Personale incaricato dall’Impresa – Direttore tecnico della fornitura)
L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, sin dalla data della consegna della fornitura, il nominativo (completo di tutte le generalità) del Responsabile della gestione della fornitura comunicandone all’Azienda , oltre le generalità, anche i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità del Responsabile, che possa intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.
Tutte le comunicazioni relative alla fornitura , le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare. Le comunicazioni al Responsabile avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo fax o e-mail.
Nell’esecuzione della fornitura l’Impresa aggiudicataria, per eventuali problemi ed esigenze di carattere amministrativo che riguardano l’espletamento della fornitura, potrà rivolgersi all’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera e per eventuali problemi ed esigenze di carattere tecnico che riguardano l’espletamento della fornitura, potrà rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica e che riguardano la sicurezza sul lavoro potrà rivolgersi al Servizio Protezione e Prevenzione dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 25. (Norme a tutela dei lavoratori )
L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. L’impresa é tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali ed antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.
I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. L’Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
I lavoratori occupati nella fornitura dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.
L’Azienda committente precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :
♦ I.N.P.S. sede di Palermo
♦ I.N.A.I.L. sede di Palermo
♦ A.S.L. sede di Palermo
♦ ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Palermo
L’Azienda Ospedaliera avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed a ogni altro Ente che possa averne interesse.
L'Azienda Ospedaliera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione dell’impresa aggiudicataria, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
In caso di inadempienza, l’Azienda Ospedaliera potrà disporre il pagamento a favore degli enti previdenziali ed assicurativi che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l’importo dalla ritenuta di cui sopra.
Il personale adibito al servizio deve essere perfettamente equipaggiato da parte dell’Impresa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio, finalizzato a garantire l’Azienda la perfetta protezione sia degli operatori che di tutti i beni.
Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti, atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare il personale deve operare in linea con i principi della tutela delle persone e nel rispetto dei diritti individuali e non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della dignità personale degli utenti.
I dipendenti dell’Impresa aggiudicataria che prestano servizio presso l’Azienda Ospedaliera sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
In particolare il personale in servizio deve rispettare le seguenti norme di comportamento:
♦ svolgere il servizio negli orari prestabiliti tra l’Azienda Ospedaliera e l’Impresa aggiudicataria..
♦ mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
♦ essere presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati;
♦ rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
♦ non intrattenersi durante il servizio con ospiti, con il pubblico o con i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, se non per motivi di servizio;
♦ essere a conoscenza dei criteri di pulizia e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
♦ operi nel pieno rispetto della privacy e della dignità di degenti e visitatori;
♦ mantenere il segreto assoluto su tutto quanto sentono o vedono durante l’espletamento del servizio, concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Azienda Ospedaliera;
♦ rispettare l’assoluto divieto di fornire consigli, impressioni o notizie riguardanti medici, pazienti, terapie od altro;
♦ curare l’igiene personale e mantenere durante il servizio un contegno irreprensibile e decoroso, di sicura moralità, in rispetto dell’utenza e del personale dell’Azienda Ospedaliera ed in particolare il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a criteri di solidarietà umana e cortesia nell’approccio evitando ogni forma confidenziale rivolgendosi agli utenti in terza persona;
♦ segnali subito agli organi dell’Azienda Ospedaliera ed al proprio responsabile le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio;
♦ non prenda ordini da soggetti estranei all’espletamento del servizio e prendere disposizioni solo dal proprio diretto responsabile;
♦ non appropriarsi di quanto occasionalmente rinvenuto nel corso dell’espletamento del servizio, consegnando l’oggetto ritrovato qualunque ne sia il valore e lo stato, al proprio responsabile del Servizio che a sua volta le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera;
♦ presentarsi in servizio provvisto di idonea divisa, munito di cartellino di identificazione comprensivo di denominazione dell’impresa di appartenenza, generalità, numero di matricola, qualifica e fotografia, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991, dall’articolo 6 della Legge 123 del 3 Agosto 2007, n°123 ed articoli 18-20 del D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008, che deve essere esposto durante l’orario di servizio . Tutto il personale dell’Impresa addetto al servizio presso l’Azienda Ospedaliera dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con l’Azienda Ospedaliera stessa tale da rendere identificabili gli operatori. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. L’Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare quanto sopra indicato anche per il personale delle ditte subappaltatrici. Inoltre gli operatori tutti dovranno:
♦ abbia un documento di identità personale;
♦ attenersi ed uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro, alla regolamentazione interna sia di carattere generale che speciale dell’Azienda Ospedaliera e a norme appositamente emanate per il personale dell’Impresa aggiudicataria;
♦ applicare correttamente i protocolli e/o procedure dell'Azienda Ospedaliera relativamente alle norme comportamentali e non assumere atteggiamenti conflittuali con gli utenti e con il personale dell’Azienda Ospedaliera;
♦ non creare disturbo od intralcio al normale andamento dell'attività sanitaria, assistenziale o tecnico-amministrativa del personale dipendente;
♦ non prendere visione o manomettere documenti dell’Azienda Ospedaliera, corrispondenza ovunque posta, apparecchiature e dispositivi medici o materiale sanitario;
♦ non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi o regalie di ogni tipo;
♦ non utilizzare strumenti e/o attrezzature ( telefono, fotocopiatrici, ecc ) presenti nell’Azienda Ospedaliera;
♦ non lasciare attrezzature e/ o materiali che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell’Azienda Ospedaliera e/o utenti e pazienti. Non devono essere lasciati attrezzi e/ o materiali in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza facendo ricorso ad apposita segnaletica ed avvertendo tempestivamente l’Unità operativa interessata, unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera;
♦ impedire che durante lo svolgimento dei servizi abbiano ad introdursi nei locali interessati persone estranee.
♦ non divulgare notizie concernenti direttamente od indirettamente il servizio in questione;
♦ rispettare le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute relativamente all’utilizzo del telefono cellulare nell’ambiente ospedaliero;
♦ astenersi dal fumare, dal mangiare e dall’assumere bevande durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
♦ lasciare immediatamente i locali dell'Azienda Ospedaliera al termine del servizio;
♦ rispettare le norme antinfortunistiche durante l’espletamento del servizio, segnalare immediatamente, tramite il Responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera, qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell’espletamento del servizio nei confronti del D.UV.R.I. e del Piano di sicurezza e adeguarsi tassativamente alle disposizioni aziendali dell’Impresa aggiudicataria e dell’Azienda Ospedaliera e alle norme vigenti di cui all’articolo 20 del D.Lgs 81/2008;
♦ osservare diligentemente ed uniformarsi a tutte le norme, disposizioni generali e regolamenti e a tutte le disposizioni impartite dall’Azienda Ospedaliera.
In caso di inadempienza delle sopracitate norme di comportamento , il dipendente dell’Impresa aggiudicataria deve esser soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di lavoro. L’Azienda Ospedaliera si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizio reso e/o alla condotta del personale dell’Impresa aggiudicataria, al Responsabile della fornitura dell’Impresa aggiudicataria affinché siano adottati i necessari provvedimenti.
Al personale dipendente dell’Impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di fornire o diffondere notizie riguardanti pazienti, terapie, medici, fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio, mantenendo il segreto in particolare su notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del servizio svolto.
L’Impresa aggiudicataria deve sopportare integralmente le spese e cura personalmente l’organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al fine della miglior organizzazione della fornitura in questione.
Il personale dell’’Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Azienda Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera fornirà a cura del Servizio Prevenzione e Protezione prima dell’inizio dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura ospedaliera in riferimento all’attività oggetto dell’appalto.
Successivamente è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, sulla base delle informazioni ricevute, fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione copia delle prescrizioni relative alla sicurezza che i dipendenti dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato (DPI etc.).
L'Azienda Ospedaliera non è responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali eventualmente contratte dal personale dell’Impresa aggiudicataria in dipendenza delle attività concernenti la fornitura.
Fanno capo all'Impresa aggiudicataria , in qualità di datore di lavoro, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal D.P.R. 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni (per ultimo il D.Lgs. n. 38/2000) e dal D.Lgs 81/2008
In particolare (e a mero titolo esemplificativo), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, l'Impresa ha:
⮚ l’obbligo di assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali;
⮚ l’obbligo di denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera;
⮚ l’obbligo di dare notizia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro nei casi previsti dalla Xxxxx;
⮚ l’obbligo di denunciare all’Istituto assicuratore le generalità della persona che rappresenta il datore di lavoro (quando non sia il medesimo a sovraintendere, personalmente, alla gestione).
Art. 26. (Misure di sicurezza ed igiene )
L’Impresa offerente è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell’Azienda Ospedaliera, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
L’Impresa offerente è ritenuta interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente l’Azienda Ospedaliera in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall’Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell’informazione circa i contenuti del DUVRI, e all’organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.
In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.
L’Azienda Ospedaliera non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.
Trattandosi di appalto senza interferenze, i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero).
Con riferimento agli obblighi prescritti al D.Lgs 81/2008, vengono di seguito elencati i rischi riscontrati negli ambienti di lavoro dell’Azienda Ospedaliera, raggruppati in aree omogenee. Per la prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nelle diverse aree, dai rischi propri di ciascuna mansione e dai pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, si fa obbligo di osservare le disposizioni e le procedure in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuali in atto nelle varie Unità Operative.
Il Servizio di Prevenzione e l’Ufficio del Medico Competente sono disponibili per fornire ulteriori e più complete informazioni.
I fattori di rischio, rilevati nella nostra Azienda, sono i seguenti:
Rischi generici degli ambienti di lavoro: tali rischi possono essere costituiti da particolari condizioni delle pavimentazioni che ne accentuano la scivolosità
Rischi legati alla circolazione di mezzi di trasporto e sollevamento: tali rischi si possono riscontrare nei viali di transito, nei percorsi di collegamento fra i vari edifici e nelle aree di deposito e carico/scarico
Rischio elettrico generico: dovuto alla presenza di apparecchiature elettriche, apparecchi elettromedicali, apparecchi di illuminazione ed elementi mobili di connessione
Rischio da agenti biologici:
- di tipo generico, connesso al verificarsi di contatti accidentali con materiali biologici pericolosi presenti nel luogo di lavoro a seguito di possibili eventi fortuiti quali rottura o rovesciamento di provette o altri contenitori, o non corretto smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti
- di tipo specifico, connesso a particolari attività diagnostiche e terapeutiche Rischio chimico:
- di tipo generico, relativo al potenziale contatto con prodotti o sostanze chimiche irritanti, nocive e/o tossiche a seguito eventi fortuiti quali rotture di contenitori, sversamenti accidentali, ecc.
- di tipo specifico, connesso a particolari attività sanitarie e tecniche Rischio di radiazioni: connesso a particolari attività diagnostiche
Rischio di esplosione e scoppio: dovuto alla presenza di generatori di vapore e di acqua calda, di apparecchiature di cucina funzionanti a gas metano
Rischio di incendio: l’Azienda Ospedaliera è classificata ad alto rischio di incendio per la presenza di personale dipendente, visitatori e degenti
Rischio da apparecchi a pressione: per la presenza di bombole di gas compressi, recipienti gas e vapore, più in generale per la presenza di sistemi a pressione (fissi e mobili)
Rischio connesso all’uso di attrezzature munite di videoterminali: attività a carattere amministrativo e particolari attività diagnostiche e di laboratorio
Rischio da movimentazione manuale dei carichi: connesso alla movimentazione dei pazienti, alla movimentazione di materiali e, in generale, ai lavori di magazzino e di archivio.
Durante le operazioni di scarico del materiale necessario alla realizzazione dell’impianto completo, durante le lavorazioni, l’impresa appaltatrice dovrà configurare la propria attività in funzione delle necessità dell’Azienda Ospedaliera tenuto conto dell’ambiente in cui si va ad operare.
Da tenere in considerazione l’interferenza automezzi/viabilità interna area ospedaliera ed in particolare rischio incidente con gli utenti.
In particolare sarà necessario prevedere compartimentazioni d’area in corrispondenza del Pronto Soccorso con opportune delimitazioni di superfici piane.
La tabella sotto riportata individua, in riferimento alla tipologia di rischio, le aree interessate e le misure di prevenzione:
Tipologia di rischio | Principali aree interessate | Principali misure di prevenzione | ||||
Rischio generico scivolamento ambienti di lavoro | di negli | Mense, cucine | Calzature antiscivolo | |||
Rischio legato alla circolazione dei mezzi di trasporto e sollevamento | Aree e vie di transito esterne ed interne, zone di carico e scarico merci | Segnaletica – informazione del personale incaricato – manutenzione programmata e periodica dei mezzi | ||||
Rischio elettrico | Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche | Informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature | ||||
Rischio biologici | da | agenti | Sanitarie e laboratori | Segnaletica – informazione e formazione del personale – D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – sistemi e attrezzature di protezione ambientale (cappe aspiranti ecc) – Sorveglianza sanitaria | ||
Rischio chimico | Sanitarie e laboratori | D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – cappe aspiranti – Sorveglianza sanitaria. | ||||
Rischio di radiazioni | Radiologia, sanitarie | altre | aree | Segnaletica – informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature – segregazione degli ambienti – Sorveglianza sanitaria | ||
Rischio di esplosione e scoppio | Cucinette centrali termiche | e | di reparto, sottostazioni | Informazione del personale – divieto di fumare - manutenzione programmata e periodica degli apparecchi | ||
Rischio di incendio | Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche | Segnaletica – formazione e informazione del personale – divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere | ||||
Rischio da apparecchi a pressione | Aree sanitarie e laboratori | Informazione del personale manutenzione programmata periodica degli apparecchi | – e | |||
Rischio connesso all’uso di attrezzature munite di videoterminali | Aree amministrative. Diagnostiche e laboratori | Posto di lavoro ergonomico – norme di comportamento al personale – Sorveglianza sanitaria | ||||
Rischio da movimentazione manuale dei carichi | Aree sanitarie, magazzini, depositi ed archivi | Uso di attrezzature ausiliarie formazione del personale Sorveglianza sanitaria | – – |
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell’esecuzione dell’appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dall’Azienda Ospedaliera o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.
Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal personale dell’Impresa aggiudicataria, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui l’Impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile “in toto”.
In particolare:
A) Eliminazione rischi da sovrapposizione
Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Ospedaliera (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti l’Impresa aggiudicataria non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.
B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni
Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell’Azienda Ospedaliera non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
C) Rischi presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera e non previsti nelle valutazioni.
Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nel capitolato speciale di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il soggetto candidato conferma tale fatto con l’accettazione del capitolato speciale di gara e la sottoscrizione dell’offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario.
L’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità. L'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell'appalto e di quelle che verranno emanate durante la fornitura ed in particolar modo predisporre, durante la fornitura , tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto alla fornitura e di tutte le persone che transiteranno per qualsiasi scopo nell'area in cui dovrà essere effettuato la fornitura .
Art. 27. (Obblighi dell’Impresa aggiudicataria)
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
Tutti i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste.
Sono da intendersi a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenti spese relative a:
⮚ garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura facendosi carico della globale efficienza del servizio stesso e, pertanto, l’obbligo allo svolgimento di attività attinenti l’oggetto della presente gara, anche se non esplicitamente descritte nel presente capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura ed ai servizi correlati;
⮚ avviare e rendere operativa la fornitura e di svolgerla secondo le modalità riportate nella documentazione di gara;
⮚ eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili alla fornitura e ad i servizi correlati in oggetto;
⮚ considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma risultati necessari per l’esecuzione della fornitura e ad i servizi correlati come offerto in sede di gara;
⮚ attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto o soggetto delegato, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dall’erogazione della fornitura. A tali disposizioni l’Impresa aggiudicataria dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all’attività lavorativa o sospensioni alla stessa attività lavorativa;
⮚ la disponibilità ottimale di tutti i prodotti;
⮚ fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura;
⮚ l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico dei prodotti;
⮚ comunicare tempestivamente all’Azienda Ospedaliera qualsiasi variazione eventualmente intervenuta nella composizione, dei prodotti aggiudicati, per poter ottenere l’autorizzazione alla somministrazione;
⮚ il rispetto dei tempi per la consegna e le fasi successive, al fine di assicurare il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
⮚ il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi della sonda al momento dell'installazione con i relativi oneri per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi;
⮚ la fornitura di mezzi ed attrezzature e la messa a disposizione del personale adeguamente specializzato per l’esecuzione dell’installazione, messa in servizio e delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte dell’Azienda Ospedaliera incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI;
⮚ la fornitura di manuali completi e dettagliati, in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento;
⮚ la preparazione e l'addestramento del personale addetto al funzionamento;
⮚ la verifica funzionale;
⮚ le verifiche periodiche di sicurezza dell’apparecchiatura secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico dell’Impresa aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.
⮚ la redazione del piano di manutenzione ordinaria e periodica dell’apparecchiatura od arredo fornito per la gestione e la conservazone del bene con numero di visite previste nel manuale o nel programma predisposto dall’Impresa;
⮚ il controllo di qualità per tutta la durata della fornitura ;
⮚ l’assistenza al cliente per tutta la durata della fornitura ;
⮚ un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi, di soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
⮚ adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitaria;
⮚ l’indicazione del conto corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 (pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’Azienda Ospedaliera farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
⮚ integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ attività che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia dall’Azienda Ospedaliera e sia dall’Impresa aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relativa alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla presente fornitura. L’impresa aggiudicataria deve rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n°68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili “.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il presente obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l’Impresa aggiudicataria sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di non procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
Infine l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo all’inizio della fornitura di garantire l’informazione sulle corrette metodologie di utilizzo del materiale da parte degli utilizzatori secondo le modalità concordate con l’Azienda Ospedaliera.
Art. 28. ( Clausola anticorruzione )
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della Azienda Ospedaliera, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- omesso di comunicare ai competente organi della Azienda Ospedaliera ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della Azienda Ospedaliera stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della Azienda Ospedaliera di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
Art. 29. (Responsabilità dell’Impresa aggiudicataria ed assicurazioni )
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura , la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.
In caso contrario l’Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.
L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento della fornitura in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto alla fornitura.
Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni singola Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell’Impresa aggiudicataria, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria abbia utilizzato nell’esecuzione della fornitura, materiale e prodotti di cui altri né abbiano la privativa industriale, l’Azienda Ospedaliera non assume nessuna responsabilità.
Pertanto l’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di prodotti o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
L’Impresa aggiudicataria assume, altresì, l’obbligo di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi, le spese o le responsabilità scaturite in ragione di qualsiasi rivendicazione, violazione di diritti di autore o di marchio italiano o straniero che sia, ovvero derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei prodotti consegnati.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa aggiudicataria dovrà assumersi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali carico della medesima, sollevando l’Azienda Ospedaliera da ogni obbligo.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, dalla quale sia venuta a conoscenza. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni sopraccitate tentate nei confronti della Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.
L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Azienda che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Azienda, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
L’Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l’Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
- CAPO II Inadempienze e penalità
Art. 30.(Inadempienze)
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo 31 del presente capitolato,
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a qualunque evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria
diligenza (conflitti sindacali, catastrofi, disordini ecc.).
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di adempimento.
L’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera, mediante propria determinazione.
In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.
Art. 31.( Controlli e Penalità)
Il controllo circa l’esecuzione della fornitura verrà svolto dal Direttore dell’Esecuzione .
Al Direttore dell’Esecuzione sono demandate le attività di controllo di seguito specificate:
a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna del servizio secondo le disposizioni contrattuali.
Il Direttore dell’Esecuzione, ogni volta rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) provvede a formulare la contestazione all’appaltatore assegnandogli un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Al contempo il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato, il quale, ricevute le controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, provvederà, sentito il Direttore dell’Esecuzione, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Nei casi in cui l’anomalia possa avere effetti negativi sull’attività assistenziale, il Direttore dell’Esecuzione potrà intraprende direttamente misure urgenti e necessarie ad evitare tali effetti, dandone successiva informazione per gli interventi conseguenti al Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato.
b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto ordinato: Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.
c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo e fattura dell’appaltatore.
Fermo restando che la fase di match ordine – bolla – fattura viene effettuata dall’Unità Operativa Contabilità e Xxxxxxxx, fanno capo al Direttore dell’Esecuzione del contratto le verifiche delle anomalie/squadrature secondo le modalità in uso.
Quando sorgano contestazioni fra l’Impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso della fornitura , l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all’Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta e le cifre di compenso se la richiesta comporta variazioni di prezzo.
Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell’Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l’Azienda dovrà comunicare all’Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi.
L’Unità Operativa Provveditoratoi ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla fornitura in ogni sua fase, senza che per tale controllo l’Impresa possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.
Qualora di rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore di cinque giorni lavorativi. Ogni anomalia agli obblighi relativi alla modalità della fornitura stabilite nel presente capitolato dovranno essere rilevati dal Responsabile di esecuzione del contratto che provvederà a comunicare tale anomalia per iscritto all’Unità Operativa Provveditorato.
In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura previsti dal capitolato, l’Azienda Ospedaliera, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:
1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazioni delle controdeduzioni.
2) In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell’Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell’Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.
3) le penalità variano in relazione all’inadempienza accertata.
In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
♦ In caso di ritardo nella fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00
€ per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per la consegna, indipendentemente dal valore dell’ordine.
♦ In caso di ritardo nel completamento della fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il completamento della fornitura, indipendentemente dal suo valore.
♦ In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per qualità e marchio dall’offerta, oltre alla richiesta di sostituzione: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.
♦ In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
♦ In caso di mancato rispetto dei termini per l’intervento di manutenzione ed assistenza : penale da 500,00 € per ogni ora di ritardo oltre le 8 ore lavorative previste per l’intervento;
♦ In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da 100,00 € a 500,00 €, commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.
Le inadempienze e manchevolezze innanzi enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti al successivo articolo 32 del presente capitolato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria, quando non effettua le prestazioni in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nel contratto, è soggetta all’applicazione di penalità che potranno essere inflitte con un importo massimo annuo che non potrà superare il 10% dell’importo totale annuo del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, di cui sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria, quanto non effettua le prestazioni in conformità a quanti previsto nel presente capitolato e nel contratto, è soggetto all’applicazione di penalità che potranno essere inflitte con un importo massimo annuo non potrà superare il 10% dell’importo totale annuo del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Art. 32.( Recesso e Risoluzione del contratto )
L’Azienda Ospedaliera può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione:
1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile;
b) per modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia e, con particolare riferimento alle modifiche ai Livelli Essenziali di Assistenza relativi alle prestazioni sanitarie;
c) qualora, nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 26 della Legge. 488/1998 aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara;
d) qualora, nel corso di validità del contratto, con provvedimento regionale o con provvedimento risultante mediante una procedura di gara a livello di bacino di cui alla Legge regionale n°5 del 14 Aprile 2009 e della circolare n. 225 del 19 gennaio 2010 avente per oggetto “Avvio attività comitati di bacino di cui all’art.5 della L.r. 5/2009”, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara;
e) in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria per non imputabile alla stessa secondo le disposizione del codice civile ( articoli 1218, 1256 e 1463);
f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.
Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.
2) con oneri e spese a carico dei privato contraente, nei seguenti casi:
a) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
b) nel caso in fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
c) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
d) qualora l’Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l’Impresa aggiudicataria medesima;
e) qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passa in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio;
f) qualora l’Impresa aggiudicataria non collabori con le Forze dell’Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
g) emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Azienda Ospedaliera, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
i) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell'Impresa aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa aggiudicataria.
j) a nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dall'Azienda Ospedaliera ;
k) mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali., nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori;
l) mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera;
m) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
n) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto, violazioni dei diritti di brevetto, di autore ed in genere della privativa;
o) mancata osservanza dei termini di consegna ed installazione del bene di cui all’articolo 51 del presente capitolato;
p) per ripetute inosservanze ( almeno 3 ) dei termini per la manutenzione di cui all’articolo 49 del presente capitolato;
q) mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e, più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’erogazione delle prestazioni;
r) in caso di revoca delle autorizzazioni e licenze previste dalla Legge per la prestazione del servizio oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
s) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, in un anno solare, l’applicazione di almeno tre penalità;
t) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto, violazioni dei diritti di brevetto, di autore ed in genere della privativa.
Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2 ) ogni Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando il deposito cauzionale definitivo, quale penale. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto di ogni Azienda Ospedaliera al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.
La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata all’Impresa aggiudicataria della fornitura.
La risoluzione avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Impresa aggiudicataria.
In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara in questione o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l’Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.
Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare la continuità della fornitura ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che l’Azienda Ospedaliera non abbia assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato rivestano carattere di imminente gravità, l’Impresa aggiudicataria riconosce fin d'ora, esplicitamente, all’Azienda, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Azienda Ospedaliera di provvedere, come meglio ritiene opportuno, allo svolgimento della fornitura di che trattasi.
Nelle more delle procedure per l'espletamento della nuova gara e, comunque, fino a quando non si sarà provveduto alla nuova definitiva aggiudicazione, l'Azienda addebiterà all’Impresa aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo dell'appalto risolto e quello effettivamente sostenuto per l'espletamento della fornitura di che trattasi, fatta salva la possibilità dell’Azienda Ospedaliera di rivalersi per gli eventuali danni subiti.
L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'Articolo 1672 del Codice Civile.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia agli istituti della risoluzione per inadempimento del contratto, nei casi previsti dal codice civile, la cui normativa si richiama a far parte integrante del contratto.
Art. 33.(Sospensione o risoluzione del contratto per pronunce giurisdizionali)
Il contratto di intende automaticamente sospeso e risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza che l’impresa aggiudicataria posa rivendicare nei confronti dell’Azienda Ospedaliera risarcimenti di sorta. All’Impresa aggiudicataria sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente prevista, delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l’Azienda Ospedaliera.
Art. 34.(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)
L’Azienda Ospedaliera , una volta che l’Impresa aggiudicataria si sia resa inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.
Art. 35.(Responsabilità penale per frode contrattuale)
Qualora l’Impresa aggiudicataria, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l’Azienda Ospedaliera si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.
Art. 36.(Cessione del contratto)
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto in tutto od in parte , a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.
Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell’Azienda Ospedaliera, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.
Art. 37.(Disdetta del contratto)
Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Ospedaliera sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione della fornitura in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 38.(Efficacia del contratto)
Il contratto relativo alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni Legislative, sarà subito impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, mentre per l'Azienda Ospedaliera sarà subordinato alle approvazioni di Xxxxx.
Art. 39.(Acquisti sul libero mercato)
Qualora l’Impresa aggiudicataria non dia corso, senza giustificato motivo, alla fornitura entro i termini indicati, Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di commetterle ad altra Impresa, debitamente autorizzata, addebitando la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, all’Impresa aggiudicataria.
L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico dell’impresa aggiudicataria.
Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE V TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
-CAPO I Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gare pubbliche
Art. 40.(Sostituzione delle certificazioni amministrative)
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa “è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori, come previsto dagli articolo 46 e 47 dello stesso D.P.R..
Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.
Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
Art. 41.(Integrazioni e accertamenti d’ufficio)
L’Azienda Ospedaliera può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.
Art. 42.(Certificazioni a corredo delle offerte)
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 40 del presente capitolato. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
I certificati concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti dell’Impresa aggiudicataria nonché quelli relativi ai procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui alla normativa statale contro la mafia sono richiesti a cura dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 43.(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dalle Imprese partecipanti saranno raccolti presso l’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione dell’appalto in questione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale stipulazione del contratto di fornitura, per finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati personali ( registrazione, organizzazione, conservazione ) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena esclusione, ai fini sia della partecipazione alla procedura di gara , dell’aggiudicazione dell’appalto,della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
Le medesime informazioni potranno essere eventualmente comunicate agli uffici della stessa Azienda interessati alla gestione dell’appalto.
L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
L’impresa concorrente dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale dell’Azienda preposto alla conservazione delle offerte e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto, come di seguito riportato:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: provvede ad informare sulle modalità di trattamento dei dati personali, necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento europeo 2016/679 tutte le operazioni o complesso di operazioni e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
b) A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
5. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
⮚ finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
⮚ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
⮚ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
6. L’interessato ha diritto di ottenere anche:
☞ la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
☞ l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
8. Responsabile del trattamento è il è il Xxxx. Xxxx XXXXXX – Unità Operativa Provveditorato – tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091 780.8394, e-mail
.xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 44.( Risoluzione delle controversie e Foro competente)
Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione.
Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 208 (Transazione) e 206 (Accordo Bonario) del D. Lgs. n°50/2016.
Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del fornitura stessa.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
PARTE VII DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
-CAPO I – Prodotti e gestione della fornitura e dei servizi complementari.
Art. 45. (Caratteristiche tecniche dell’ apparecchiatura )
I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio.
In particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni vigenti in materia:
⮚ Direttiva Europea concernente i dispositivi medici MDD (Medical Devices Directive 93/42/EEC) in vigore in Italia con il D.Lgs. 24.2.1997, n. 46 (e successivi aggiornamenti di cui al D. Lgs. 25.2.1998, n. 95
⮚ marcatura CE e classe di appartenenza del bene offerto.
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto di seguito precisato in termini di composizione e formulazione .
Non saranno prese in considerazione le offerte relative a prodotti per l'utilizzo dei quali occorre assunzione di responsabilità da parte del prescrittore.
La configurazione e le caratteristiche tecniche operative e funzionali minime, cui deve corrispondere l’apparecchiatura sono le seguenti dando atto che l’Impresa concorrente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste a condizione che la caratteristica sia pari o superiore a quella di seguito riportata, secondo quanto previsto dall’art. 68 del D.lgs. n. 50/2016.
CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI MINIME
LOTTO N°1 – MICROTOMO ROTATIVO | ||
1. | POSSIBILITÀ DI RICONOSCIMENTO/ MEMORIZZAZIONE IN AUTOMATICO DELLA POSIZIONE DEL BLOCCHETTO ISTOLOGICO (SUPERFICIE DI TAGLIO) RISPETTO ALLA LAMA, UTILE NEL “RITAGLIO” DI CAMPIONI BIOPTICI CON MATERIALE ESIGUO | REQUISITO MINIMO |
2. | POSSIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE IN SEMIAUTOMATICO ED IN MANUALE | REQUISITO MINIMO |
3. | PORTALAMA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO E RIMOZIONE DELLA LAMA ESCLUDENDO IL CONTATTO CON L’OPERATORE | REQUISITO MINIMO |
4. | COMANDO ANCHE TRAMITE PEDALE | REQUISITO MINIMO |
5. | AMPIO VASSOIO REMOVIBILE PER GLI SCARTI | REQUISITO MINIMO |
6. | PULSANTE BLOCCO EMERGENZA | REQUISITO MINIMO |
7. | PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY LCD | REQUISITO MINIMO |
In generale l’intero sistema (hadware e sofware) deve rispondere alle norme e/o direttive:
⮚ Direttiva Europea 93/42 CEE (recepita con D.Lgs. 46/97) e successive modificazioni ed integrazioni;
⮚ Obbligo di Notifica al Ministero della salute ex D.M. 21 dicembre 2009;
⮚ Conformità alla Direttiva 89/336/CEE – Compatibilità elettromagnetica (e succesive modifiche e/o integrazioni)
⮚ Conformità alla norma CEI EN 60601-1 (CEI 62.5) – “Apparecchi elettromedicali” ed alle norme CEI EN 60601-1-XX e CEI EN 60601-2-XX di pertinenza / Conformità alla norma CEI EN 61010-1 (CEI 66.5) – “Apparecchiature da laboratorio” ed alle norme CEI EN 61010-2-XX di pertinenza.
La configurazione di base deve comunque comprendere:
1. Tutto quanto necessiti ( accessori e/o materiale quali cavi, connettori e software) per la messa in funzione, il collaudo e l'inizio del funzionamento dell’apparecchiatura;
2. Installazione chiavi in mano presso i locali previsti;
3. Istruzione del personale;
4. Fornitura della versione originale e relativa traduzione in italiano (se l'originale è scritto in altra lingua), dei manuali per operatore e dei manuali completi di assistenza con i disegni schematici e la lista dei componenti.
Specifiche generali
1. Completezza: apparecchiature fornite complete di ogni parte, con adeguata adozione di accessori, per un regolare e sicuro funzionamento;
2. Massima operatività del sistema: intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine, intesa ancora in termini di congruità degli ingombri e dei pesi;
3. Massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
4. Sicurezza: presenza di tutti gli accorgimenti utili a scongiurare danni all'operatore e al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; software garantito scevro da errori che compromettano l'analisi e il corretto riconoscimento degli eventi;
5. Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti x xxxxx out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nell'Unità Operativa Autonoma di altre attrezzature o di condizionamento dell'aria
Le offerte relative ad apparecchiature che presentano carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e saranno pertanto escluse dalla gara. Le apparecchiature di che trattasi dovranno essere consegnate nella versione corrispondente all’offerta, corredate di tutti gli accessori, cavi, connettori, SW e quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con una dotazione minima di eventuali consumabili.
Art. 46.( Equivalenza )
Qualora la descrizione del bene messo a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.
Pertanto l’Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportare in allegato tecnico purché funzionamente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.
In tal caso l’Impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Art. 47.( Garanzia )
L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura di produzione corrente, nuova di fabbrica, modello di recente immissione sul mercato, non ricondizionata né riassemblata,
L’apparecchiatura fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo.
L’apparecchiatura fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
Art. 48.( Requisiti per l’installazione e l’esercizio )
L’Impresa concorrente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dell’apparecchiatura o del bene offerto , in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:
⮚ dimensioni fisiche e peso dei dispositivi e degli alloggiamenti;
⮚ requisiti strutturali per l’installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di appoggio, ecc.);
⮚ requisiti fisici ed ambientali per l’installabilità (ad esempio: temperatura e umidità di esercizio, ecc.);
⮚ requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
⮚ requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali;
⮚ tipi di allarmi e accortezze;
⮚ necessità di particolari condizioni di funzionamento.
Art. 49.( Garanzia : Assistenza e manutenzione Full Risk )
L’Impresa aggiudicataria durante dovrà garantire un periodo di garanzia con manutenzione di tipo globale assicurativo full risk tutto compreso per un periodo che non può essere inferiore ai 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di buon esito del collaudo.
Durante tutto il periodo contrattuale, il fornitore dovrà garantire la funzionalità dell’apparecchiatura attraverso la manutenzione ordinaria preventiva, in grado di soddisfare le norme ISO 9001:2008, Processo “Gestione degli strumenti”.
A partire dalla data del positivo collaudo, e per tutta la durata del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà, a proprio carico oneri e spese, erogare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “Full-Risk” ( manutenzione preventiva, manutenzione ordinaria, nelle sue diverse componenti ) volto a garantire il perfetto funzionamento dell’Apparecchiatura e del relativo Software (applicativo e non), funzionalmente necessari od in ogni caso da prevedersi per l’apparecchiatura o del perfetto funzionamento dei beni offerti. In altre parole, tutte quelle attività necessarie per mantenere continuamente allineate le componenti hardware e software alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori, e necessarie per la corretta erogazione del servizio, ( l’Aggiornamento tecnologico sia Hardware che Software dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione sul mercato ) nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dell’apparecchiatura a fronte di errori.
Sono da comprendersi anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dall’Impresa aggiudicataria, implementate a seguito di esplicita approvazione da parte dell’Azienda Ospedaliera .
L’Impresa aggiudicataria dovrà quindi garantire ed assicurare il mantenimento operativo della funzionalità del sistema attraverso attività che assicurino in via continuativa e tempestiva la rimozione delle malfunzioni, il miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni (ad esempio quando un programma non ha prestazioni adeguate al livello di servizio convenuto), l’evoluzione tecnico funzionale del sistema, anche con l’aggiornamento periodico, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell’affidabilità e dell’efficienza del sistema.
L’Impresa aggiudicataria dovrà anche garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza dell’ Apparecchiatura tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici dell’Apparecchiatura stessa, al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia dell’ Apparecchiatura fornita sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Pertanto il servizio di assistenza dovrà essere onnicomprensivo cioè tutte le sostituzioni, le riparazioni, i reintegri del sistema o di parti di esso, a prescindere che siano prodotti dall’Impresa aggiudicataria o da ditte terze, nonché la fornitura di tutti gli accessori, il software e anche di parti di ricambio soggette a consumo, es. batterie od accumulatori.
Inoltre l’Impresa aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il medesimo livello qualitativo dell’Apparecchiatura come accertato all’atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’Impresa aggiudicataria provvederà a sostituire tali componenti con altre nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.
Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento dell’Apparecchiatura, l’Impresa aggiudicataria dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Resta anche inteso che l’Impresa aggiudicataria si farà carico, a propria cura, oneri e spese, del ritiro e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali e le sedi dell’Azienda Ospedaliera .
Durante il periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà assolutamente assicurare:
REQUISITO MINIMO
lavorative dalla chiamata
Tempo di intervento non superiore alle 8 ore
❖
❖ Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata | REQUISITO MINIMO |
❖ Almeno n° 2 giorni di training al personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda, con rilascio di attestato a nominativo | REQUISITO MINIMO |
❖ Almeno n° 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti | REQUISITO MINIMO |
❖ Almeno n°1 intervento di manutenzione preventiva/anno e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante | REQUISITO MINIMO |
❖ Almeno n.1 controllo funzionale/controllo di qualità e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante | |
❖ Numero illimitato di interventi tecnici a seguito di guasto | REQUISITO MINIMO |
❖ Aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per l’Azienda Ospedaliera. | REQUISITO MINIMO |
❖ Disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni dal collaudo | REQUISITO MINIMO |
❖ Tutte le parti di ricambio, comprese batterie, accessori e quanto sostituito durante gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva incluse | REQUISITO MINIMO |
La manutenzione e l’assistenza rientrano fra i componenti oggetto di fornitura, sino alla scadenza contrattuale. Tale canone dovrà essere proposto nella formula tutto compreso (ovvero senza alcuna spesa aggiuntiva per diritti di chiamata, spese telefoniche, spese di viaggio, indennità di trasferta eccetera) per tutta la durata del contratto.
Il servizio sarà erogato, fermo restando che nessuna tipologia di assistenza preclude l’altra:
• sia attraverso assistenza telefonica;
• sia attraverso collegamento remoto da parte di tecnici specialisti;
• sia attraverso intervento on-site.
L’Impresa aggiudicataria dovrà indicare e descrivere, nel Progetto offerto, le precise e dettagliate modalità di erogazione del servizio proposto, secondo le caratteristiche precisate nel seguito (vedi Disponibilità del servizio).
A scanso di equivoci questa Azienda Ospedaliera ha redatto questo capitolato orientandosi sulla formula full-risk o tutto incluso e ritenendo omnicomprensiva la conduzione dell’appalto, pertanto sono compresi tutti i ricambi soggette a consumo, es. batterie od accumulatori, escludendo solamente i prodotti consumabili ( esempio carta per stampante)..
Il processo di manutenzione è attuato in via continuativa fino alla scadenza del contratto. Il processo produce, in sintesi, un corretto funzionamento del Sistema attraverso tutte quelle attività che assicurano in via continuativa la rimozione dei malfunzionamenti, il miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni, l’adeguamento costante all’ambiente tecnologico.
La riparazione dell’Apparecchiatura guasta rientra nel servizio in oggetto e deve essere effettuata con parti originali, intendendo per originali parti garantite come nuove. Per le parti in sostituzione è richiesta la certificazione del produttore degli apparati. Qualora, a causa della sostituzione di componenti hardware, si rendesse necessaria l'installazione di componenti software di base e/o di produttività, questa è intesa inclusa nel servizio.
L’Impresa aggiudicataria si impegna altresì a sostituire integralmente una apparecchiatura o del bene nel caso in cui su questa si manifestino guasti e malfunzionamenti ripetuti su inderogabile decisione dell’Azienda Ospedaliera .
Nel caso in cui l’apparecchiatura non risulti riparabili sarà cura dell’Impresa aggiudicataria provvedere celermente alla loro sostituzione con altrettante equivalenti. Per garantire il mantenimento dell’operatività dei servizi critici, l’Impresa aggiudicataria dovrà eventualmente provvedere, nell’immediato ad apparecchiatura provvisoria per il tempo necessario alla riparazione o al ripristino del normale funzionamento.
Si intendono in ogni caso compresi anche gli eventuali interventi necessari su impianti ed apparecchiature di rete e di comunicazione (anche qualora non direttamente realizzati e procurati dal Fornitore in esecuzione del contratto) che si dovessero rendere necessari per il regolare funzionamento dell'intero Sistema.
Tipicamente, l’attivazione del servizio avviene attraverso una comunicazione proveniente dal servizio di assistenza all’utente, al termine delle relative procedure di classificazione ed escalation.
In funzione della tipologia di malfunzionamento, il fornitore si impegna a prendere in carico le segnalazioni ed a procedere alla risoluzione del problema nel rispetto dei livelli di servizio di seguito precisati.
Disponibilità del servizio
La disponibilità giornaliera del servizio complessiva dovrà essere:
Dalle 08:00 alle 18:00
dal lunedì al sabato incluso (6 giorni su 7)
Disponibilità giornaliera del Servizio
L’intervento tecnico, da prevedersi con caratteristiche del tutto analoghe sia per la garanzia, sia per la manutenzione ordinaria correttiva, dovrà prevedere i livelli di servizio di seguito riportati.
Urgenza | Tempo di intervento | Tempo di ripristino o soluzione temporanea |
Critica: problema bloccante; più servizi non sono in grado di svolgere l’attività | 8 ore | 2 giorni |
Alta: problema bloccante; un singolo servizio non è in grado di svolgere l’attività | 8 ore | 2 giorni |
Media: problema non bloccante; il servizio è in grado di svolgere l’attività ma in modo degradato | 1 giorno | 3 giorni |
Bassa: problema non bloccante; il servizio è in grado di svolgere l’attività senza avvertire in modo significativo il problema stesso | 3 giorni | 5 giorni |
Con “Tempo di intervento” si intende la presa in carico e la prima analisi del problema o malfunzionamento.
Con “Tempo di ripristino” si intende il tempo massimo concesso per applicare una soluzione che ripristini l’operatività del sistema a partire dalla richiesta/segnalazione da parte dell’Utente.
Eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati tempestivamente dall’Impresa aggiudicataria , anche mediante fax.
L’Impresa aggiudicataria , dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine massimo convenuto, decorrenti dall’ora di inoltro della richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera, pena l’applicazione delle penali di cui al contratto. Il numero di ore/giorni indicato si deve intendere comprensivo del sabato, domenica e festività in genere. Al termine di ogni intervento l’Impresa aggiudicataria dovrà compilare un apposito rapporto di intervento, riportante gli estremi dello stesso (identificativo chiamata) con la descrizione del problema e la relativa soluzione.
Tale documento, controfirmato anche dall’Azienda Ospedaliera (nella figura del referente dell’unità organizzativa che ha segnalato la malfunzione e/o ha richiesto l'intervento), dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:
• Il codice di identificazione assegnato univocamente alla chiamata (anche Numero di Protocollo);
• Codice unità organizzativa dell’Azienda Ospedaliera (Identificativo utente);
• Data/Ora della chiamata;
• Descrizione del problema;
• Livello di severità e di priorità assegnati;
• la data e l’ora dell’intervento;
• Lista azioni intraprese;
• l’eventuale tipologia di Apparecchiatura/bene ed il relativo il codice identificativo ;
• il numero di ore lavorative nelle quali l’Apparecchiatura/bene sia, eventualmente, rimasta in stato di fermo, nonché le eventuali componenti sostituite;
• Data/Ora e tipologia esito (chiusura problema o procedura emergenza, eventuale trasferimento a soggetto terzo).
Su base trimestrale, l’Impresa aggiudicataria si impegna a produrre un rapporto dettagliato degli interventi effettuati e dei relativi tempi di risoluzione nel periodo di competenza. Inoltre ed in ogni caso tale rapporto conterrà indicazioni ed informazioni che permettano all’Azienda la valutazione sulle caratteristiche di funzionamento ed efficienza dell’apparecchiatura/bene .
Si precisa che il numero massimo annuo di ore di fermo macchina per manutenzione preventiva e manutenzione correttiva è fissato in 96 ore, esclusivamente nella fascia oraria dalle 18,00 alle 06,00 se non diversamente concordato con l’Azienda Ospedaliera, pena la decurtazione del canone di manutenzione offerto secondo quanto previsto nei successivi articoli. Analogamente e coerentemente anche le attività di upgrade ed aggiornamento legate alla manutenzione del Sistema, con l’ovvia eccezione di quella correttiva, sia per l’aspetto applicativo, sia per la componente dell’Apparecchiatura, dovrà anch’essa essere svolta esclusivamente nell’orario sopra indicato (18,00- 06,00) se non diversamente concordato con l’Azienda Ospedaliera , questo per minimizzare il disservizio nei confronti dell’Utenza coinvolta che, nel caso coinvolge direttamente anche il cittadino/ paziente.
In ogni caso l’Impresa Offerente potrà proporre, nell’ambito del Progetto, soluzioni di qualsivoglia natura tese a migliorare la qualità del servizio nel suo complesso.
La manutenzione straordinaria di emergenza dovrà essere fornita entro le otto ore lavorative dalla richiesta di intervento, mentre le manutenzioni giornaliere saranno effettuate dall’utente come previsto dai manuali d’uso in lingua italiana che dovranno essere forniti in dotazione.
L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rendere prontamente disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico- applicativi che dovessero sorgere durante il periodo di fornitura.
Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dalle Unità Operativa utilizzatrice oppure dal Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliera.
Il servizio di assistenza e manutenzione full-risk dovrà anche essere comprensivo di:
♦ trasporto, installazione, messa in funzione ed eventuale ritiro della strumentazione fuori uso;
♦ disponibilità di apparecchiatura sostitutiva dell’apparecchiatura/bene in caso di guasto qualora non sia possibile effettuare la riparazione completa entro 72 ore solari;
♦ collegamenti agli impianti elettrici ed idraulici ed agli scarichi esistenti nell’Unità Operativa utilizzatrice ;
♦ messa a disposizione , se necessari, di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica con gruppo di continuità, di sistemi di distillazione dell'acqua con fornitura delle resine deionizzatrici necessarie e di sistemi di condizionamento della temperatura;
♦ verifiche periodiche di qualità dell’apparecchiatura;
♦ verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
Nell'attività di assistenza deve essere compresa la manutenzione sostitutiva con apparecchiatura di ultima generazione senza variazione di costi per la fornitura del materiale dedicato.
L’assistenza alle procedure software di gestione del sistema dovrà essere svolta in forma completa, comprendendo tutte le implementazioni, variazioni, modifiche e sviluppo tali da consentire il costante aggiornamento dei programmi.
Art. 50.( Formazione del personale)
Al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento del funzionamento della dotazione strumentale, l’Impresa aggiudicataria dovrà organizzare entro trenta giorni dall’installazione un corso di formazione e comunque istruire, nella sede operativa il personale che avrà la supervisione del sistema.
La formazione sarà volta a chiarire i seguenti argomenti :
• uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione;
• comprensione ed illustrazione delle potenzialità dell’apparecchiatura;
• procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
• gestione operativa quotidiana;
• modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono ) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo.
L’Impresa aggiudicataria, a propria cura, onere e spese, dovrà predisporre ed erogare tutte le attività necessarie alla formazione, all’addestramento, alla consulenza ed al supporto per il corretto utilizzo dell’Apparecchiatura e del software applicativo, in condizioni normali e di emergenza. L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire, qualora necessario, un Piano di affiancamento organizzato per figura professionale, ed adeguarsi alle condizioni lavorative del personale (turni di lavoro, periodi di ferie, ecc.).
Tutte le spese relative alla “formazione” sono a completo carico dell’Impresa aggiudicataria, ivi compresi trasferimenti, vitto ed alloggio del personale dell’Azienda Ospedaliera, qualora eventuali aggiornamenti formativi debbano tenersi in località diversa rispetto alla sede dell’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria dovrà anche prevedere ed organizzare apposite sessioni di affiancamento agli operatori sanitari ogni qualvolta venga effettuata un’attività di aggiornamento tecnologico, e comunque ogni qualvolta l’Azienda Ospedaliera ne ravveda, a suo insindacabile giudizio la necessità.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
-CAPO II – Termini di consegna
Art. 51.( Ordinazioni e Consegne )
SI RAMMENTA CHE IL CONTRATTO INFORMATICO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO NON EQUIVALE AD ORDINE.
L’emissione e l’invio del buono di ordine costituirà autorizzazione alla fatturazione solo ed esclusivamente dei beni fornitir, così come indicati per codici e numeri di lotto.
L’Impresa aggiudicataria comunicherà, per iscritto, all’Azienda Ospedaliera la messa a disposizione dell’apparecchiatura almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo rispetto all’effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
L’apparecchiatura verrà consegnato presso l’Unità Operativa di Oculistica concordando con il Servizio di Ingegneria Clinica la data e l’orario di consegna.
I tempi massimi di consegna dopo l’aggiudicazione – 30 giorni dal ricevimento dell’ordine.
Durante i suddetti tempi massimi di consegna, l’Impresa aggiudicataria dovrà tenere aggiornata l’Azienda Ospedaliera su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tale ipotesi, avente carattere eccezionale e debitamente documentabile, l’Impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del bene siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere, affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata l’Azienda Ospedaliera .
La consegna dei beni dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il bene richiesto nei termini succitati di darne comunicazione all’Unità Operativa Provveditorato entro il 15° giorno dal ricevimento dell’ordine e quindi di concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica stesso i tempi di consegna dando atto che la consegna deve avvenire entro i successivi 30 giorni.
Il bene dovrà essere fornito in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell’Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.
Dovrà inoltre essere confezionato ed imballato con materiali atti a garantirne i requisiti igienici, consegnati con mezzi di trasporto idonei e nel rispetto delle norme vigenti direttamente presso i magazzini, in qualunque piano o luogo essi siano ubicati franco scaffalature o luogo d’installazione, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.
L’Impresa aggiudicataria deve impegnarsi a fornire il bene oggetto della gara nelle migliori condizioni di funzionalità,
Di conseguenza non sarà accettato il bene che presenta difetti di costruzione all’atto di installazione.
L’accettazione del bene da parte dell’Azienda Ospedaliera non solleva comunque l’Impresa aggiudicataria dalla responsabilità correlata dall’esistenza di vizi apparenti ed occulti dell’ apparecchiatura consegnata, nell’eventualità che i suddetti vizi non abbiano potuto essere rilevati al momento della consegna e siano accertati in seguito.
Il bene dovrà essere fornito in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
• CONFEZIONE PRIMARIA
I contenitori e le chiusure devono essere conformi alle specifiche riportate nella normativa vigente .
• ETICHETTA
L’etichetta dei prodotti con marchio CE deve riportare in maniera indelebile ed in lingua italiana le indicazioni previste dal D.LGS 46/97: Attuazione Direttiva 93/42/CEE; la ditta dovrà inoltre produrre una dichiarazione che attesti se è in grado di fornire il prodotto munito di codice a barre; in caso affermativo deve specificare se il suddetto codice a barre è sulla confezione o sull’imballo.
• CONFEZIONE SECONDARIA
Per tutti i riferimenti l’imballo deve essere in cartone solido al fine di garantire l’assoluta protezione dagli effetti dovuti a fotosensibilità e la protezione dagli urti.
Sul cartone di ciascun imballo deve essere riportato, mediante etichetta con caratteri ben leggibili:
⮚ il nome della ditta produttrice
⮚ la descrizione del contenuto con il numero di unità contenute;
⮚ la data e il lotto di produzione;
⮚ ogni altra avvertenza prevista dalle normative vigenti o ritenuta necessaria (indicazioni di corretta conservazione).
Eventuali imballi, pedane in legno, contenitori, pallet o altro, utilizzati dalla ditta per il trasporto e la consegna dei prodotti, dovranno essere ritirati a propria cura e spese dalla ditta fornitrice nel momento in cui si renderanno disponibili.
La data,in cui la consegna viene effettuata, deve risultare da specifico documento di trasporto sottoscritto con data e firma del Servizio di Ingegneria Clinica.
All'atto della consegna il fornitore direttamente o da un vettore incaricato deve presentare l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, che dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge e precisamente devono essere indicate la causale, le esatte generalità del venditore e del vettore, specie e quantità dei singoli beni forniti con i relativi codici articoli, il numero di colli riferiti al documento di trasporto oggetto della consegna. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare numero di riferimento e data dell'ordine di acquisto comprovante la regolare emissione dell’ordine stesso, dando atto che in caso di mancata indicazione di tale ordine di respingeranno le merci senza alcun addebito all’Azienda Ospedaliera.
Il Documento di trasporto dovrà essere regolarmente sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica a riprova dell’avvenuta consegna e dal fornitore o all'incaricato della consegna ( vettore ) qualora l’Impresa aggiudicataria se ne avvalga, pena l’irricevibilità della merce. Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo Documento di Trasporto, regolarmente sottoscritto come sopra. L’Azienda Ospedaliera si riserva di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione di avvenuta consegna.
L’Impresa aggiudicataria dovrà predisporre un documento di trasporto di consegna corrispondente ad uno solo ordine di acquisto, e, pertanto, l’Impresa aggiudicataria non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico Documento di trasporto a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.
L’eventuale documentazione del vettore attestante l’avvenuta consegna presso il Magazzino ricevente, in accompagnamento del Documento del Trasporto, dovrà essere rilasciata in copia all’Azienda Ospedaliera ricevente anche nell’eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico.
In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l’effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore.
Si avverte che l’Azienda Ospedaliera non riconoscerà come eseguite consegne di materiali effettuate difformemente da quanto previsto, specie se comprovate dall’Impresa fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore e cioè in assenza di regolare attestazione del Documento di trasporto da parte del Magazzino ricevente. In particolare l’Impresa fornitrice non potrà comprovare l’avvenuta consegna sulla sola base del supporto elettronico eventualmente utilizzato, anche se rilasciata copia al ricevente, riconoscendo l’Azienda Ospedaliera come unica attestazione valida e comprovante il ricevimento della merce, quella della regolare attestazione del Documento di Trasporto.
L’impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra modalità al vettore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna presso il Magazzino ricevente anche in relazione ai modi ed ai tempi occorrenti per l’espletamento degli adempimenti di cui sopra.
L’Azienda Ospedaliera si riserva di non accettare consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto.
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione verbale o scritta.
La fornitura dovrà corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più, non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dall’Azienda e comunicate al fornitore.
Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro tre giorni lavorativi dalla consegna parziale, salvo l’applicazione delle penali previste.
Il fornitore effettua la consegna delle apparecchiature a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di porto, imballo, facchinaggio, scarico delle stesse; pertanto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico. L’Impresa aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.
Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in servizio e ritiro delle apparecchiature, nonché nel periodo in cui le stesse rimangono installate nei locali dell’Azienda Ospedaliera, questa è sollevata da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili direttamente od indirettamente a dolo o colpa grave dell’Azienda Ospedaliera medesima.
-CAPO III – Avviamento e collaudo.
Art. 52.( Modalità di installazione, avviamento e messa in servizio )
La consegna, il montaggio, l’installazione, l’avviamento e la messa in servizio dell’apparecchiatura/bene presso i locali utilizzatori dovrà avvenire a cura e a totale carico dell’Impresa aggiudicataria secondo il programma temporale indicato in sede di documentazione tecnica, con le seguenti modalità:
♦ Secondo le istruzioni di montaggio e di installazione dell’apparecchiatura ;
♦ Nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
♦ Adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati;
♦ Con pulizia finale e ritiro dei materiali di risulta (imballaggi, etc.);
♦ Assicurando la piena compatibilità con gli impianti elettrici, tecnologici, telefonici e speciali nonché la compatibilità elettromagnetica con altri sistemi.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per le opere di sollevamento e di trasporto interno dell’ apparecchiatura ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
Si precisa che come data di installazione dell’apparecchiatura si intende la data a partire della quale la stessa apparecchiatura risulta in grado di funzionare correttamente
I cavi di alimentazione elettrica separabili dovranno avere la spina idonea per la presa presente nel locale dove avverrà l’installazione, con divieto assoluto di utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (prolunghe, ciabatte, etc.).
Qualora il cavo di alimentazione sia di tipo non separabile, dovrà essere adeguato (lunghezza e spina) a carico del fornitore alle prese presenti nel locale dove avverrà l’installazione del presidio, senza decadimenti delle garanzie offerte.
Non potranno essere motivo di esclusione della garanzia offerta eventuali sostituzioni a regola d’arte della spina da parte di personale qualificato dell’Impresa aggiudicataria , che si rendessero necessarie per adeguamento a particolari necessità impiantistiche.
Alla consegna ogni apparecchio dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista e conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 5, comma 4 ed allegato I) e dalle norme CEI 62.5 (punto 6.8).
Dovranno essere inoltre obbligatoriamente rispettate le seguenti condizioni:
⮚ Il manuale d’uso dovrà essere anche in lingua italiana (D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997, art. 5, comma 4 ed allegato I, punto 13). Almeno una copia del manuale d’uso, per ciascuna tipologia di presidio antidecubito oggetto di fornitura, dovrà essere depositata presso ogni Unità Operativa destinataria della fornitura.
⮚ L’apparecchiatura/bene fornito dovrà essere provvisto di marcatura CE.
Sarà cura dell’Impresa aggiudicataria tenere presso la propria sede copia delle verifiche elettriche aggiornate per apparecchiatura oggetto della fornitura
L’Impresa aggiudicataria si impegna nei termini di cui alla relazione prevista all’articolo 15 del presente capitolato alla messa a punto iniziale della strumentazione ed all’avviamento della medesima sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari.
Art. 53.( Sostituzione della apparecchiatura )
Prima dell’installazione dell’apparecchiatura:
a) l’Impresa aggiudicataria è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione del bene aggiudicato in caso di:
1) eliminazione del bene aggiudicato dal listino ufficiale dell’Impresa produttrice;
2) introduzione di normative nazionali od internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano il bene fornito non più conforme;
b) l’Azienda Ospedaliera ha il diritto di chiedere all’Impresa aggiudicataria l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dell’apparecchiatura aggiudicata qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, apparecchiatura più evoluta n relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.
La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata unilateralmente da parte dell’Impresa aggiudicataria.
Art. 54.( Collaudo )
Il collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di installazione e tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo si intendono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Per l’apparecchiatura oggetto di fornitura, l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare agli uffici competenti dell’Azienda Ospedaliera, prima della data del collaudo, la seguente documentazione:
⮚ Schede tecniche dell’apparecchiatura fornita;
⮚ Manuale d’uso, in duplice copia, completo di tutte le indicazioni per un sicuro e corretto utilizzo, manuale tecnico contenente tutte le informazioni necessarie alla manutenzione dell’apparecchiatura/bene compresi gli schemi elettrici, in lingua italiana;
⮚ Certificazione attestante la rispondenza alla Norma CEI 62-5 ed EN 601-1;
⮚ Certificazione attestante il possesso del marchio CE.
Il collaudo funzionale dell’apparecchiatura fornita verrà effettuato a cura del Laboratorio destinatario della fornitura in collaborazione con l’Ufficio tecnico dell’Azienda e del Servizio di Ingegneria Clinica e con il supporto del referente tecnico dell’Impresa aggiudicataria .
Nel corso del collaudo dovrà essere accertato quanto segue:
a) la conformità dell’apparecchiatura al tipo ed al modello descritto in offerta e quindi all’ordinativo dell’Azienda Ospedaliera;
b) la conformità dell’apparecchiatura alle disposizioni legislative e normative vigenti;
c) la regolare installazione ed il loro regolare funzionamento dell’ apparecchiatura.
d) l’effettuazione con esito favorevole delle verifiche di sicurezza, ai sensi delle norme relative alla tipologia dell’apparecchiatura fornita;
In particolare l’Impresa aggiudicataria dovrà:
⮚ produrre, ai fini dell’accertamento del requisito di cui al punto c), a dichiarazione di installazione a regola d’arte;
⮚ garantire l’effettuazione delle operazioni di assistenza al collaudo necessarie per accertare quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c);
⮚ effettuare le verifiche di sicurezza previste al precedente punto d);
⮚ fornire il supporto tecnico necessario per la corretta compilazione dei modelli aziendali utilizzati per il certificato di collaudo e per la scheda di verifica.
A seguito dell’effettuazione delle operazioni di collaudo dovranno essere redatti e sottoscritti dai competenti incaricati dell’Azienda Ospedaliera e dell’Impresa aggiudicataria, il verbale di collaudo e la scheda di verifica, utilizzando i modelli predisposti a tale scopo dall’Azienda Ospedaliera.
In caso di collaudo negativo, i beni oggetto della fornitura dovranno essere sostituti entro 15 giorni con beni aventi le caratteristiche tecniche prescritte nel presente capitolato.
I beni con collaudo negativo dovranno essere immediatamente ritirati dall’Impresa aggiudicataria a sue spese e qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dall’Impresa aggiudicataria entro il termine sopraindicato, l’Azienda Ospedaliera non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
Art. 55.( Periodo di prova )
Fase di prova
Tenuto conto della natura del contratto, l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva subordinata all’esito di un periodo di prova di 3 (tre) mesi, decorrenti dall’inizio della fornitura, nel corso dei quali dovrà per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche riscontrate dall’esame documentale emettere a punto la propria organizzazione ed il proprio sistema di qualità. In particolare, nello stesso arco di tempo, l’Unità Operativa utilizzatrice unitamente al Servizio di Ingegneria Clinica valuterà l’idoneità e la capacità dell’Impresa aggiudicataria a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:
- la precisione, l’accuratezza, operatività ed affidabilità nello svolgimento della fornitura;
- l’operatività e l’organizzazione raggiunta
Esito favorevole della prova.
A tale proposito il Servizio di Ingegneria Clinica in collaborazione con l’Unità operativa utilizzatrice dovrà rilasciare una relazione con quale si esprime parere favorevole in merito al superamento della prova, inviandola all’Unità Operativa Povveditorato che provvederà a comunicare il parere favorevole all’impresa aggiudicataria.
Superato il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il rapporto potrà proseguire fino alla naturale scadenza .
Esito sfavorevole della prova.
In caso di esito negativo del periodo di prova l’Azienda Ospedaliera provvederà a:
⮚ contestare all’Impresa aggiudicataria le cause di inadeguatezza e di non accettabilità del servizio;
⮚ qualora l’Azienda Ospedaliera accogliesse le memorie scritte e le giustificazioni dell’impresa aggiudicataria verrà accordato un ulteriore e definitivo periodo di prova di 90 giorni.
⮚ qualora l’Azienda Ospedaliera non accogliesse le giustificazioni dell’impresa aggiudicataria in quanto per le problematiche emerse non vi fosse soluzione o in mancanza di presentazione di memorie scritte difensive o in caso nuovo esito sfavorevole del periodo di prova si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nell’articolo 32 del presente capitolato ed ad affidare alla seconda Impresa migliore offerente e l’impresa aggiudicataria avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il periodo di effettivo svolgimento della fornitura, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di garantire la fornitura fino al subentro della nuova impresa.
⮚ Successivamente a tale procedura di risoluzione contrattuale, qualora sia presente un'impresa seconda classificata, l’Azienda Ospedaliera provvederà a dare corso ad una nuova fase di prova con le medesime caratteristiche e procedure già previste ed eseguite per l'impresa prima aggiudicataria.
-CAPO IV– Controlli
Art. 56.( Accertamento della qualità e contestazioni )
All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo e quantitativo dell'incaricato dell’Azienda.
Il controllo e l'accettazione del bene da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Il bene consegnato che non risulterà in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.
Le contestazioni in merito alla quantità e qualità del bene consegnato verrà motivata e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R., o mediante fax, entro 30 giorni dalla consegna.
Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere di bene corrispondente, nella qualità richiesta.
Qualora il bene rifiutato non venisse ritirato dal fornitore entro il termine sopraindicato, l’Azienda non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancato o ritardata sostituzione, l’Azienda si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato, con totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi del bene così acquistato.
Art. 57. ( Responsabile unico del procedimento )
Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall’art. 6 Legge n° 241 del 1990 e s.m.i. e dall’art. 31 del D.LGS 50/2016.
Il R.U.P. inoltre:
⮱ ha l’obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Anac;
⮱ vista, in segno di conferma, il “verbale di consegna della prestazione”,
⮱ trasmette al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
⮱ acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica,
⮱ promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto,
⮱ commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione,
⮱ propone la risoluzione del contratto
Art. 58.( Responsabile dell’esecuzione del contratto )
L’Azienda Ospedaliera, prima dell’inizio della fornitura, procederà, alla nomina del Responsabile dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile dell’Unità Operativa utilizzatrice affidando allo stesso i seguenti compiti:
a) provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-sanitario dell’esecuzione del contratto;
b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, sovraintendendo al controllo delle prestazioni e verificando il corretto espletamento delle attività sulla base delle disposizioni contrattuali;
c) sottoscrive “verbale di consegna della prestazione”;
d) svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
e) dovrà redigere, in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione;
f) redigerà apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
g) segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria;
h) accerta i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria;
i) verificare attraverso la reportistica fornita dall’Impresa aggiudicataria e controlli condivisi od unilaterali avviati dall’Azienda Ospedaliera, l’effettivo svolgimento e verifica delle delle prestazioni contrattuali rispetto alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
In tale ambito, il Direttore dell’esecuzione svolgerà tutte le attività necessarie all’esecuzione dei compiti sopraccitati, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera che dovrà essere informata dell’andamento della fornitura.
Il presente capitolato é formato da n°58 articoli su 58 pagine; costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:
1) allegato “ A ” schema di offerta economica pagine n°3;
2) allegato “ B “ modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara pagine n°9
3) allegato “ C ” patto di integrità pagine n°10.
4) allegato “ D” scheda Tecnica Preliminare pagine n°11.
5) allegato “ E ” dichiarazione di conformità normativa pagine n°2
6) allegato “ F ” documento informativo sulla sicurezza pagine n°2
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO X.XX DOTT. X. XXXXXX
per l’Impresa offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLEGATO «A»
SCHEMA DI OFFERTA
(da ritornare compilata e firmata)
OGGETTO: FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. CERVELLO “.
Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a
...................................................................... il in
qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...
...............................................…......………Partita I.V.A……………………………………
.................. codice fiscale (sia
la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa partecipante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/X.xx/X.xx……...
………………………………………………………telefono.................................................
fax...........................................................…….con sede legale in…………………………....
………………………….................Via/X.xx/X.xx …………………………………………
………telefono............................................................fax.…………...........................................
.....e-mail ……………………………………………………………
DICHIARA
di essere disposto ad offrire i xxxxxx ( in cifre e in lettere ) indicato nelle tabella allegata alla presente offerta.
Inoltre, dichiara inoltre:
♦ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
♦ che il prezzo offerto è comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura, come descritta che la presente offerta economica è giudicata remunerativa e quantificata in conformità a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio;
♦ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni
normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza dando atto che i costi i relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell’impresa, in relazione al presente appalto, si intendono compresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi unitari offerti nella presente offerta economica;
segue↓
♦ che l’offerta formulata ed il corrispondente prezzo indicato si intendono comprensivi di tutto quanto necessario per una adeguata e corretta esecuzione della fornitura di tutte le prestazioni che si dovessero rendere necessarie per la fornitura chiavi in mano, nulla escluso, compresi consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro costo e/o prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto funzionanti a regola d’arte, alle condizioni, nessuna esclusa, tutte indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, che si intendono pienamente ed integralmente accettate dall’impresa;
♦ che eseguirà il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.
♦ che il costo del lavoro calcolato per formulare la presente offerta economica non è inferiore al costo del lavoro stabilito nel C.C.N.L. applicabile di categoria nel rispetto delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti.
♦ che, in ipotesi di affidamento dell’esecuzione della stessa e per il caso di eventuale
ritardato pagamento del relativo corrispettivo, potrà pretendere, se eventualmente dovuti e richiesti, gli interessi maturati sulla somma capitale esclusivamente in misura pari a quanto previsto nell’articolo 20 del capitolato speciale d’appalto, in deroga alla norma di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002;
♦ che si impegnerà a consegnare i prodotti offerti solo ed esclusivamente presso i Magazzini indicati dell’Azienda Ospedaliera e non in altre strutture;
♦ di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la
competenza territoriale esclusiva del Foro di Palermo.
♦ che l’attrezzatura non necessità/necessità di materiali di consumo ( cancellare la dizione che
non interessa. Nell’ipotesi in cui l’attrezzatura necessità di materiali di consumo si deve specificare in un foglio a parte le tipologie di materiali di consumo sui quali verrà applicato lo sconto percentuale indicato nella tabella
allegata nel biennio successivo al collaudo ).
lì
Firma leggibile
del rappresentante legale dell’Impresa e timbro dell’Impresa (2)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Firma per esteso e leggibile;
.
LOTTO N°1 MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO
Allegato “ A1 “ Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.
DESCRIZIONE | unità di misura | fabbisogno presunto annuo (a) | Nome Commerciale dell’apparecchiatura offerta offerta e codice Ditta | Prezzo unitario comprensivo della garanzia di 36 mesi full risk. ( in cifre e lettere ) I.V.A ESCLUSA (b) | Importo fornitura comprensivo della garanzia di 36 mesi full risk . ( in cifre e lettere ) I.V.A ESCLUSA ( axb) | I.V.A. percentuale da applicare | Codice CIVAB | Codice CND | Codice UMDC | |
1 | MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO CONFORME QUANTO | NR. | 1 | € DICONSI € | € DICONSI € | |||||
INDICATO NELL’ART.3 E | ||||||||||
NELL’ART. 45 DEL | ||||||||||
CAPITOLATO SPECIALE | ||||||||||
D’APPALTO. |
TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A ESCLUSA | € DICONSI € | Percentuale di sconto sull’importo complessivo posto a base d’asta pari ad € 15.000,00 =I.V.A ESCLUSA % (diconsi ) |
PERCENTUALE DI SCONTO DI LISTINO CHE SARA’ PRATICATO SUI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI DELL’ATTREZZATURA OFFERTA: %.
DATA.................................................................................
FIRMA LEGGIBILE
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA E TIMBRO DELLA DITTA
61
ALLEGATO «B»
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
OGGETTO: FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. CERVELLO “.
Il sottoscritto (1)
nato a il residente a PR. in Via/X.xx/X.xxx n. codice fiscale / /_ / / / / / / / / / / / / / cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana )
in qualità di (2)
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)
forma giuridica Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / Partita I.V.A. / / / / / / / / / / / / / / / /
con sede legale in CAP Via/Piazza Fax Tel. E.Mail con sede amministrativa in CAP Via/Piazza Fax Tel. E.Mail Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza CAP Comune di Prov Fax Tel. E.Mail
segue↓
⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
⮚ informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
DICHIARA
a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’Impresa istante è il signor
................................................................................nato a
...............................................................il ...................................................nella sua
qualità di (4);
◻ ……………………………….
◻procuratore (come da procura allegata);
b) l’insussistenza delle situazioni impeditive previste dall’articolo 80 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2006;
c) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo;
e) che l’Impresa è nel libero esercizio della propria attività e non si trova in stato di liquidazione o concordato e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che il tribunale sez. Fallimentare competente è il seguente:
Tribunale Sezione fallimentare | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
Fax | Telefono | Note | |
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede , nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, o non è incorsa in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante e per qualsiasi motivo imputabili all’Impresa stessa, connesse a negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
segue↓
g) che nei propri confronti e, avendone conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione e, avendone conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 100, paragrafo 1, direttiva 2014/24/CE;
i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e dei conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
I.N.P.S.
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ | |
Fax | Telefono | Matricola |
Estremi ultimo versamento ;
INAIL
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ | |
Fax | Telefono | P.A.T. |
Estremi ultimo versamento ;
j) che per i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevante per la partecipazione alle procedure di gara;
k) che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001 ( Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni )” neppure a titolo di misura cautelare ex art.45 del Decreto medesimo, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
l) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché il direttore tecnico non hanno riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
segue↓
m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
◻◻questa Impresa non è soggetta agli obblighi dalla stessa derivanti;
oppure
◻◻questa Impresa è soggetta agli obblighi di assunzione dalla stessa derivanti e avendo ottemperato alle disposizioni della legge è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:
Ufficio Provinciale | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
Fax | Telefono | Note | |
n) che l’Impresa non ha commesso violazioni definitamene accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
o) che l’Impresa dichiara ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si devono svolgere la fornitura fissate nella lettera d’invito, di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità fissate dalla lettera di invito;
p) a) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- durata dell’Impresa e data fine attività
- forma giuridica
b) che le persone autorizzate alla firma per l'esercizio dell’Impresa in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, sono (5):
Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico societario |
q) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55;
segue↓
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
Fax | Telefono | Note | |
r) che l’Ufficio Imposte dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:
Ovvero trattasi di Grandi contribuenti:
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
Fax | Telefono | Note | |
r) l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:
s) che la tipologia dell’impresa esecutrice dell’appalto è la seguente (barrare la casella):
□ Datore di lavoro;
□ Lavoratore autonomo;
□ Gestione separata-committente/associante;
□ Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;
t) che la dimensione aziendale dell’impresa è ( numero dipendenti ): ;
u) che l’impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo nazionale e che le relative lavorazioni/attività sono le seguenti:
;
v) di assicurare ed applicare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicato e sopracitato, garantendo ai lavoratori i livelli retributivi previsti nel stesso contratto;
w) di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi indicati nell’offerta e di aver considerato nella determinazione del prezzo di fornitura di tutti i consumabili e di tutti gli accessori infungibili per rispettare la configurazione della fornitura e di tutti i servizi ad essa associati previsti nel presente capitolato e che, inoltre, ogni componente o parte non esplicitamente offerta, ma essenziale al funzionamento del sistema sarà fornita senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera;
x) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, nonché di quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e del costo del lavoro ex art.1 Legge 327/2000;
segue↓
y) che applicherà a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo dove ha sede l’Impresa, nonché rispetterà, le norme e le procedure previste in materia dalla Legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
z) che nel complesso ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
aa) che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda;
bb) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
cc) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n°383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione ( eliminare la dizione che non interessa );
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ee) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati, etc..., riconoscendo che la fornitura da attuarsi rimane così perfettamente individuati in ogni loro parte e di accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto;
ff) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della fornitura oggetto dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;
gg) che la fornitura in questione sarà svolto nella totale conformità delle vigenti normative in materia;
hh) di essere a conoscenza che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
ii) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa candidata verrà esclusa dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questa Impresa candidata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
xx) di dare atto che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
segue↓
kk) di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangente, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalto a determinate imprese, danneggiamenti) furti di beni personali ed in cantiere, etc.);
ll) di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali, dovessero rivestire carattere di tale gravità, da compromettere la funzionalità della fornitura, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà l’incameramento della cauzione e la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall’Azienda per assicurare la fornitura, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa Azienda Ospedaliera recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’autorizzazione alla fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.lgs 6 settembre 2011, n°159;
DICHIARAZIONI AI FINI SPECIFICI DELLA PRESENTE GARA:
mm) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento del servizxio oggetto dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;
nn) di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera l’eventuale sospensione o revoca della certificazione di cui sopra;
DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO
oo) che, ai fini della presente procedura di gara, ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n.
445 del 2000, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata che l’Azienda Ospedaliera invierà solo a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, l’Impresa dichiara quanto segue:
Referente per la gara Nome e Cognome tel Fax ,
indirizzo posta elettronica certificata ,
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza CAP Comune di Prov Fax Tel. E.Mail
segue↓
pp) di autorizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera ad inoltrare tutte le comunicazioni di cui all’art 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Fax, al numero sopra indicato.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ..................................................
(6) Firma
del rappresentante legale dell’Impresa
…………................................................................
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Cognome e nome;
2) Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;
3) Denominazione dell’Impresa;
4) Specificare la titolarità a rappresentare l’impresa e a sottoscrivere l’offerta. In caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.
5) Firma per esteso e leggibile;
6) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:
a) Per le ditte individuali il titolare;
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci.
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
7) congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;
8) la presente dichiarazione ha validità 6 mesi ai sensi dell’articolo 41 del D.P.R. 445/2000 ed è esente da bollo ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: provvede ad informare sulle modalità di trattamento dei dati personali, necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
segue↓
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento europeo 2016/679 tutte le operazioni o complesso di operazioni e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
d) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
e) A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
f) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
5. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
⮚ finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
⮚ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
⮚ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
6. L’interessato ha diritto di ottenere anche:
☞ la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
☞ l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
8. Responsabile del trattamento è il è il Xxxx. Xxxx XXXXXX – Unità Operativa Provveditorato – tel. n. 091 780.8414 - fax n. 091 780.8394, e-mail .xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
il sottoscritto
AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati dell’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. A tale scopo si autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette Pubbliche Amministrazioni.
La presente dichiarazione è composta da numero_ pagine. Luogo e data Il dichiarante
,
PATTO DI INTEGRITÀ
ALLEGATO “ C“
Riferimento: art.1 17° comma della Legge 6 novembre 2012, n°190 e successive modificazioni ed integrazioni
DENOMINAZIONE DITTA | |
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | |
SEDE LEGALE VIA/PIAZZA | |
CITTA’ | |
RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA: | FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. CERVELLO “. |
CODICE CIG. |
VISTI E RICHIAMATI:
⮚ l'articolo 1, comma 17, L.190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” — che dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
⮚ Il D.P.R. n.62/2013, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, con il quale è stato emanato il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice” ed il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
segue↓
L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento”;
⮚ il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
• il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento — diffusioni di buone
pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
D. Lgs. n. 165/2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”;
• il punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:
☞ nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
☞ sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”;
• il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che "Le
pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L.
n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";
• l’allegato l al Piano Nazionale Anticorruzione PNA, che al punto sub B 14 testualmente recita
"I Patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurato dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa non profit Xxxxxxxxxxxx.xx negli anni 90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni;
• la determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 2012 con la quale detta Autorità di Xxxxxxxxx si è
pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
segue↓
nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti , l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali della estromissione dalla gara ( cfr. Cons. St. sezione VI 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St. 9 settembre 2011, n.5066);
• l'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che dispone quanto segue:
" 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
segue↓
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
segue↓
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
segue↓
• l'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — che dispone che " Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste dal presente articolo.”
• l'articolo 2 della L. n. 287/1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato —
secondo il quale. “…1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
⮚ fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
PRESO ATTO CHE:
1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” (di seguito denominata “Stazione Appaltante”): dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della UOC Provveditorato (munito di delega);
b) operatore economico: ;
2. il presente patto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
3. il presente patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto;
4. la mancata accettazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara ,di tutte le disposizioni del presente atto comporterà l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente di cui all’oggetto;
4. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto avente importo superiore ad € 40.000,00 = I.V.A. XXXXXXX che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI
segue↓
1. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica;
2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di cui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO
1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto.
3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al punto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto;
3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili;
segue↓
4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta.
In particolare l’operatore economico
a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto;
b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a:
☞ intrecci personali tra gli assetti societari;
☞ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
☞ provenienza territoriale delle offerte;
☞ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
☞ modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI E SANZIONI
1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso;
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni.
segue↓
L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria;
3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;
5. La Stazione Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento;
6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
☞ esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente;
☞ esclusione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatagli;
☞ esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di tre anni;
☞ penale contrattuale a favore dell’Azienda Ospedaliera nella misura del 10% del valore contrattuale a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’Azienda Ospedaliera, fermo restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
☞ penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
☞ Segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed alle Autorità competenti.
7. Il presente atto e 1e relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
8. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto di integrità tra l’Azienda Ospedaliera ed gli operatori economici sarà risolta dall’Autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 4 — SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI, CESSIONI E SUBAFFIDAMENTI
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto;
segue↓
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente;
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente.
L’Azienda Ospedaliera
(Commissario Straordinario ): Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Operatore Economico: (1)
1) Il presente patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituite, dal rappresentante legale degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituite, il presente patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
ALLEGATO “ D“
OGGETTO: FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. CERVELLO “.
IMPRESA CONCORRENTE
DESCRIZIONE: MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO
SCHEDA TECNICA PRELIMINARE
Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della Ditta offerente indicando nei check- box le voci corrispondenti a caratteristiche presenti nella versione proposta. Tale scheda deve essere compilata per la sonda offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.
Il sottoscritto (1)
nato a il in qualità di (2)
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)
DICHIARA
INFORMAZIONI GENERALI
1. Modello:
2. Produttore: Produttore
Indirizzo CAP Città Tel: Fax Luogo di produzione
3. Nazione di produzione:
4. Importatore: Importatore
Indirizzo CAP Città Tel: Fax Luogo di produzione
5. Fornitore/Distributore : Fornitore/distributore
Indirizzo CAP
Città Tel: Fax
Luogo di produzione
6. Codice di Repertorio (per apparecchiature immesse sul mercato dopo il 1 Maggio 2007 )
7. Data di inizio produzione Anno
segue↓
8. Data di inizio commercializzazione in Italia
9. Data di costruzione dell’attrezzatura offerta
10. Periodo di garanzia assicurato dal produttore
11. Periodo di garanzia assicurato dal fornitore
Anno
Anno Mesi
Mesi
CARATTERISTICHE TECNICHE:
12. UTILIZZO ANCHE IN SEMIAUTOMATICO ED IN MANUALE:
□ SI □ NO
12.1 se sì, modalià operative ( Specificare )
;
13. PORTALAMA CON PROTEZIONE ANTITAGLIO E RIMOZIONE DELLA LAMA ESCLUDENDO IL CONTATTO CON L’OPERATORE:
□ SI □ NO
13.1 se sì, modalià operative ( Specificare )
;
14. SPESSORE DI TAGLIO : µm ( indicare il range ) ;
15. INCREMENTO DI TAGLIO ( indicare gli incrementi in µm ):
16. POSSIBILITA’ DI RICONOSCIMENTO/MEMORIZZAZIONE IN AUTOMATICO DELLA POSIZIONE DEL BLOCCHETTO ISTOLOGICO (SUPERFICIE DEI TAGLIO) RISPETTO ALLA LAMA, UTILE NEL “RITAGLIO” DI CAMPIONI BIOPTICI CON MATERIALE ESIGUO :
□ SI □ NO
segue↓
16.1 se sì, modalià operative ( Specificare )
;
17. COMANDO TRAMITE PEDALE:
□ SI □ NO
17.1 se sì, modalià operative ( Specificare )
;
18. AMPIO VASSOIO REMOVIBILE PER GLI SCARTI:
□ SI □ NO
18.1 SE SI DESCRIZIONE DEL VASSOIO CON LE RELATIVE CARATTERISTICHE
(Specificare ) :
;
19. PULSANTE DI BLOCCO DI EMERGENZA :
□ SI □ NO
20. PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY LCD :
□ SI □ NO
20.1 se sì, descrizione del pannello e modalià operative ( Specificare )
;
segue↓
CARATTERISTICHE GENERALI
21. SISTEMI DI SICUREZZA ED ALLARMI :
21.1 DISPOSITIVO PER ARRESTO DI EMERGENZA:
□ ASSENTE □ PRESENTE □ OPZIONALE
21.1.1. TIPOLOLOGIA DISPOSITIVO ( Specificare modalità di arresto ) :
22. ALLARMI PRESENTI ( Specificare la tipologia per ogni singolo allarme indicando se acustico o luminoso ) :
23. VOLUME ALLARMI REGOLABILE :
□ ASSENTE □ PRESENTE
24. SILENZIAMENTO ALLARMI :
□ ASSENTE □ PRESENTE
25. RIATTIVAZIONE ALLARMI :
□ MANUALE □ AUTOMATICA
25.1 INTERVALLO DI RIATTIVAZIONE [ min ]:
segue↓
26. PRESENZA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGI DI ALLARME E AVVERTIMENTI - SISTEMA HELP DESK.
□ ASSENTE □ PRESENTE
27. CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA :
27.1 . TENSIONE [ V ]:
□ MONOFASE □ TRIFASE
27.2 FREQUENZA [ Hz ]:
27.3 POTENZA :
29.3.1. PICCO [ VA ]:
29.3.2. STAND BY [ VA ]:
27.4 TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE :
□ CAVO DI SEPARABILE □ CAVO NON DI SEPARABILE
□ ALTRO ( Specificare ):
28. TIPOLOGIA DI SPINA DI ALIMENTAZIONE :
□ SHUCKO □ PETTINE
□ ALTRO ( Specificare ):
29. ACCUMULATORI :
□ NO □ SI
SE SI:
□ PIOMBO □ LITIO □ NICHEL CADMIO □ ALCALINE
□ ALTRO ( Specificare ):
30. PRESENZA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE:
□ NO □ SI
SE SI:
30.1 LE PROTEZIONI DA SOVRACORRENTE SONO ACCESSIBILI DALL’ESTERNO :
□ NO □ SI
segue↓
31. PRESENZA DI UN SISTEMA CHE GARANTISCE AUTONOMAMENTE O CON L’AUSILIO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO UN FUNZIONAMENTO CONTINUATIVO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA:
□ NO □ SI
SE SI:
31.1 DURATA DEL FUNZIONAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE ELETTRICA: [ Min ]: ;
31.2 INDICARE IL DISPOSITIVO DI CUI SI SERVE L’APPARECCHIATURA PER SODDISFARE IL REQUISITO:
32. CARATTERISTICHE ERGONOMICHE :
32.1 . MASSIME DIMENSIONI DI INGOMBRO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm]: :
32.2 PESO [ kg ]:
32.3 MATERIALE COSTRUTTIVO RIVESTIMENTO ESTERNO ( Specificare ) :
34.4 MASSIME DIMENSIONI PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO [ Larghezza X Altezza X Profondità cm ]:
33. CONDIZIONI DI ESERCIZIO :
33.1 LIMITI TEMPERATURA AMBIENTE [ min / max - ° C ]:
33.2 LIMITI UMIDITA’ AMBIENTE [ min / max - % ]:
33.3 SILENZIOSITÀ OPERATIVA [ dB(A) ]:
33.4 ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO [BAR]:
33.5 ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA [BAR]:
segue↓
34. CONFORMITA’ ALLE NORME DI SICUREZZA:
□ EN 60601-1 (CEI 62-5) “ Norme generali per la sicurezza “;
□ EN 00000-0-0 (CEI 62-51) “ Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali”.
□ EN 00000-0-0 “ Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove “.
□ EN 00000-0-00 “ Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la diagnosi ed il monitoraggio medico ad ultrasuoni “
□ ALTRE (Specificare):
34.1 CLASSE DI ISOLAMENTO (Per la sicurezza elettrica):
34.2 TIPO DI PARTE APPLICATA ( Specificare) :
34.3 GRADO PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI:
35. CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AL PRODOTTO:
□ MARCATURA CE (Direttiva CEE 93/42 recepita dal D. Lgs. 46/97)
35.1 DATA CONSEGUIMENTO DELLA MARCATURA CE:
35.2 ENTE NOTIFICATO COINVOLTO (Specificare nome e numero):
35.3 CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42/CEE:
49. DESTINAZIONE D’USO ( Specificare ) :
50. EVENTUALI LIMITAZIONE D’USO ( Specificare ) :
51. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL PRODOTTO :
51.1 CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE:
51.2 CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE: 51.3ALTRI MARCHI VOLONTARI :
□ IMQ □ VDE □ TUV
□ ALTRO ( Specificare ):
segue↓
51.4 ATTREZZATURE DELLO STESSO MODELLO PROPOSTO INSTALLATE IN ITALIA (Elenco dei presidi di referenza nel territorio nazionale da parte della ditta fornitrice, specificando: quantità, modello fornito, anno di installazione, presidio e n° telefonico di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad attrezzature identiche o similari fornite negli esercizi 2015-2017.):
52. TEMPO MEDIO DI CONSEGNA DOPO RICEVIMENTO ORDINE [ Xxxxxx lavorativi ]:
53. MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ( Specificare ) :
54. METODO DI SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE PARTI ( Specificare ):
segue↓
55. MANUTENZIONE GIORNALIERA E/O PERIODICA A CURA DEGLI OPERATORI (Specificare ) :
56. ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE ( Specificare ) :
57. ALTRI ACCESSORI ( Specificare ) :
58. CARATTERISTICHE PARTICOLARI ( Specificare ) :
59. INFRASTRUTTURE PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE ( Specificare ) :
;
segue↓
60. INFRASTRUTTURE PARTICOLARI PER L’INSTALLAZIONE :
60.1 NECESSITA’ DI OPERE MURARIE O STRUTTURALI: ◻Sì ◻No ( SE SI allegare descrizione tecnica )
60.2 NECESSITA’ DI ALLACCIAMENTO AD IMPIANTI : ◻Sì ◻No
( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )
60.3 NECESSITA’ DI CONTINUITA’ DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA :
◻Sì ◻No ( SE SI allegare descrizione tecnica )
60.4 CARATTERISTICHE AMBIENTALI PARTICOLARI : ◻Sì ◻No ( SE SI allegare specifiche e descrizione tecnica )
60.5ULTERIORI INFRASTTRUTTURE PARTICOLARI : ◻Sì ◻No
( SE SI descrizione specifiche e descrizione tecnica )
61. RISCHI PER PAZIENTE, OPERATORE O TERZI:
□ Vibrazioni □ Radiazioni ionizzanti □ Radiazioni non
ionizzanti
□ Calore □ esalazioni □ Rumore (indicare
LeQ in dBa)
□ ALTRO ( Specificare ):
62. INTERVENTI PER LA RIDUZIONI DEL RISCHIO ( Specificare ) :
63. NECESSITA’ DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI:
□ NO □ SI
SE SI ( Indicare la tipologia di dispositivi di protezione individuale ) :
segue↓
64. DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA E NOTE A CURA DEL COMPILATORE (Specificare ) :
(4) Firma
del rappresentante legale dell’Impresa e timbro dell’Impresa
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
................................................................
1) Cognome e nome;
2) Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;
3) Denominazione dell’Impresa;
4) Firma per esteso e leggibile;
5) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:
a) Per le ditte individuali il titolare;
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci.
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
6) congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.
TIMBRARE E FIRMARE OGNI PAGINA DELLA PRESENTE SCHEDA .
OGNI CARATTERISTICA TECNICA, MISURABILE O RILEVABILE, DICHIARATA NELLA SCHEDA XXXX’ VERIFICATA DURANTE IL PERIODO DI PROVA.
ALLEGATO “ E“
OGGETTO: “ FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO –
U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA - P.O. CERVELLO “.
IMPRESA CONCORRENTE
DESCRIZIONE PRODOTTO
Dichiarazione di Conformità Normativa
Da utilizzare per forniture di apparecchi e sistemi ad uso medico, da laboratorio, per produzione di bioimmagini, elettrici per ufficio, per la tecnologia dell’informazione e macchine da lavoro generali.
Il sottoscritto (1)
nato a il in qualità di (2)
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)
DICHIARA
⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
la fornitura oggetto dell’offerta n° del / /
è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie (e dotate del relativo marchio CE) e/o alle Norme Tecniche specificate nella tabella riportata a pagina 2 del presente documento.
Inoltre, in caso di aggiudicazione, si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Ospedaliera
🞎 A) Manuali per operatore originali con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie)
🞎 B) Manuali originali di assistenza tecnica
🞎 C) Schemi elettrici e funzionali
segue↓
1 | nome identificativo del modello | ➱ | |
◻ | Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 89/392/XXX Xxxxxxxx | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 73/23 CEE Bassa Tensione | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Norme tecniche (CEI, UNI...) | ➱ | |
◻ | Marchi di qualità | ➱ |
2 | nome identificativo del modello | ➱ | |
◻ | Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 89/392/XXX Xxxxxxxx | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Direttiva 73/23 CEE Bassa Tensione | ➱ | presenza di marchio CE sull’attrezzatura/macchina ❒ sì ❒ no |
◻ | Norme tecniche (CEI, UNI...) | ➱ | |
◻ | Marchi di qualità | ➱ |
A conferma di quanto sopra dichiarato si allega:
🞎 ...............................................................................................................................................
🞎 ...............................................................................................................................................
🞎 ...............................................................................................................................................
(4) Firma
del rappresentante legale dell’Impresa e timbro dell’Impresa
................................................................
ALLEGATO “ F“
OGGETTO: “FORNITURA DI UN MICROTOMO ROTATIVO AUTOMATICO –
U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA - P.O. CERVELLO “.
IMPRESA CONCORRENTE
DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sottoscritto (1)
nato a il in qualità di (2)
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)
DICHIARA
⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
Documento informativo sulla sicurezza nella fornitura ed installazione di attrezzature/macchine di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Dichiarazione d’impegno
che la fornitura oggetto dell’offerta n° del / /
♦ ottempera a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008;
♦ che l’attrezzatura/macchina è stata realizzata in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 547/55, se applicabili;
♦ che l’attrezzatura/macchina rientra / non rientra (cancellare l’ipotesi che non ricorre) tra le apparecchiature soggette alla “Direttiva Macchine” 89/392/CEE (recepita in Italia come D.P.R. 459/96); se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare una attrezzatura/macchina dotata di marchio CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE resa come da Allegato IIA della Direttiva citata;
segue↓
♦ che l’attrezzatura/macchina / non rientra (cancellare l’ipotesi che non ricorre) tra le apparecchiature soggette alla “Direttiva Dispositivi Medici” 93/42/CEE (recepita in Italia dal D.L. 46 del 24/02/97); se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, è già in grado / non è ancora in grado (cancellare l’ipotesi che non ricorre) di consegnare una attrezzatura/macchina dotata di marchio CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE, resa ai sensi degli Allegati II - VIII della Direttiva citata;
♦ per i prodotti non rientranti nelle Direttive di cui ai punti precedenti: che l’attrezzatura/macchina offerta è stata progettata e costruita in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legislazione vigente e considerando quanto indicato nelle Norme tecniche ad essa applicabili;
♦ che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare istruzioni scritte in lingua italiana per l’uso corretto e sicuro della attrezzatura/macchina fornita, redatte in ottemperanza alle prescrizioni EN 292 ed all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
♦ che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad installare e collaudare l’attrezzatura/macchina oggetto di fornitura tramite Personale addestrato e qualificato allo scopo;
che, in caso di aggiudicazione, si impegna a prestare assistenza tecnica correttiva e preventiva tramite Personale addestrato e qualificato allo scopo.
(4) Firma
del rappresentante legale dell’Impresa e timbro dell’Impresa
................................................................