Livelli Minimi 30/09/14 Aumenti 1/10/14 Minimi 1/10/2014 Aumenti 1/05/15 Minimi 1/05/15 Q 1.799,55 29,32 1.808,87 36,65 1.845,51 AS 1.770,96 29,17 1.800,13 36,47 1.836,60 A 1.495,37 24,63 1.520,00 30,79 1.550,80 B1S* 1.438,82 23,70 1.462,52 29,63...
AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI CONTRATTUALI
Gli aumenti retributivi sono stati previsti alle seguenti scadenze:
· 1° ottobre 2014;
· 1° maggio 2015.
Tabella dei nuovi minimi contrattuali (esclusa l’indennità di contingenza)
Livelli | Minimi 30/09/14 | Aumenti 1/10/14 | Minimi 1/10/2014 | Aumenti 1/05/15 | Minimi 1/05/15 |
Q | 1.799,55 | 29,32 | 1.808,87 | 36,65 | 1.845,51 |
AS | 1.770,96 | 29,17 | 1.800,13 | 36,47 | 1.836,60 |
A | 1.495,37 | 24,63 | 1.520,00 | 30,79 | 1.550,80 |
B1S* | 1.438,82 | 23,70 | 1.462,52 | 29,63 | 1.492,15 |
B1 | 1.395,87 | 23,00 | 1.418,87 | 28,74 | 1.447,61 |
B2 | 1.307,82 | 21,54 | 1.329,36 | 26,93 | 1.356,30 |
B3 | 1.214,04 | 20,00 | 1.234,04 | 25,00 | 1.259,04 |
C1 | 1.120,99 | 18,47 | 1.139,46 | 23,08 | 1.162,54 |
C2 | 989,28 | 16,30 | 1.005,58 | 20,37 | 1.025,95 |
D1 | 895,50 | 14,75 | 910,25 | 18,44 | 928,69 |
D2 | 814,61 | 13,42 | 828,03 | 16,77 | 844,80 |
E | 715,83 | 11,79 | 727,62 | 14,74 | 742,36 |
(*) si applica l’indennità di contingenza del livello B1
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 16 ottobre 2014 dovrà essere erogato un importo una tantum, a copertura del periodo di “vuoto contrattuale” compreso tra il 1° aprile 2013 e il 30 settembre 2014.
L’importo una tantum, pari ad € 90,00 lordi, dovrà essere corrisposto in tre rate di pari importo alle seguenti scadenze:
· € 30,00, unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2015;
· € 30,00, unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2015;
· € 30,00, unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2015.
Criteri di maturazione
Gli importi di una tantum devono essere erogati pro-quota, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento (1° aprile 2013 – 30 settembre 2014). A tale fine l’importo da corrispondere al lavoratore dovrà essere suddiviso per quote mensili considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Assenze del lavoratore
Per la maturazione dell’una tantum il testo contrattuale riconosce espressamente come non utili i periodi di assenza intervenuti nel periodo di riferimento e dovuti ad eventi quali:
· aspettativa;
· assenza facoltativa post-partum;
· cig a zero ore.
Part-time
Ai lavoratori con contratto part-time gli importi di una tantum devono essere riconosciuti con criteri di proporzionalità, con riferimento allo specifico tempo di lavoro.
Incidenza sugli istituti retributivi
Gli importi forfetari sono stati quantificati considerando già compresi in essi i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale e contrattuale. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Cessazione del rapporto di lavoro
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo forfetario deve essere corrisposto in unica soluzione, unitamente alle altre competenze (intera una tantum; seconda rata nel caso di cessazione successiva a gennaio 2015; terza rata nel caso di cessazione successiva a giugno 2015), all’atto della liquidazione delle stesse.
Assoggettamenti contributivi e fiscali
Gli importi sono da assoggettare alla normale contribuzione e, per quanto attiene alla tassazione, sono da assoggettare a tassazione separata trattandosi di emolumenti relativi ad anni precedenti.
L’accordo di rinnovo decorre, salvo particolari decorrenze previste dai singoli istituti, dal 16 ottobre 2014 (data di sottoscrizione) e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.
In sede di rinnovo le parti sociali hanno apportato integrazioni al precedente testo contrattuale che disciplina l’adesione al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre” e il versamento della relativa contribuzione.
Per gli anni 2015 e 2016 saranno iscritti automaticamente al Fondo, in virtù di una norma transitoria inserita in sede di rinnovo, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato cui trova applicazione il CCNL che non beneficiano delle forme di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo di 120 euro sarà esclusivamente a carico azienda.
A partire dal 1° gennaio 2017 invece, il contributo complessivo di € 120,00 sarà nuovamente suddiviso tra azienda e lavoratore nelle misure sopra riportate (70% e 30%).
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le imprese che pur essendo tenute non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari ad € 25,00 lordi per 12 mensilità.
Si riportano di seguito le modifiche di maggiore rilievo apportate in sede di rinnovo.
Durata
Relativamente alla durata massima è stato recepito quanto previsto dalle recenti modifiche normative: 36 mesi massimi comprensivi di proroghe e rinnovi con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni.
Le parti sociali, avvalendosi della deroga prevista dalla legge, hanno concordato di allungare la durata massima di ulteriori 24 mesi, per un totale di 60 mesi complessivi, nel caso di assunzione, con contratto a tempo determinato per attività analoghe, di lavoratori che abbiano prestato nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione un’attività lavorativa con una delle seguenti tipologie di rapporto:
· contratto a progetto;
· lavoro autonomo con partita IVA;
· lavoro somministrato.
Limiti numerici
Il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ai fini della determinazione dei limiti numerici occorre conteggiare:
· i lavoratori a tempo indeterminato
· i part time (proporzionalmente all’orario di lavoro);
· i dirigenti a tempo indeterminato;
· gli apprendisti.
Tale limite deve essere computato come media nell’anno 1° gennaio – 31 dicembre.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è invece sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Decorrenza e durata
Assistenza sanitaria integrativa
Contratto a tempo determinato
In virtù di quanto previsto dalla norma di legge, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
· nella fase di avvio di nuove attività, ossia un periodo di tempo fino a 12 mesi (o periodo superiore definito con accordo aziendale per le aziende e/o unità produttive operanti nei territori del mezzogiorno) per l’avvio di una nuova unità produttiva;
· per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità;
· per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi;
· con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Intervalli temporali
Le parti sociali hanno concordato una riduzione degli intervalli temporali previsti dalla legge. In particolare, il periodo di intervallo minimo che deve esistere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore è fissato in:
· 5 giorni per i contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi;
· 10 giorni per i contratti a termine di durata iniziale superiore a 6 mesi. Tali intervalli non trovano applicazione e sono azzerati, oltre che nei casi previsti dalla legge (attività stagionali), anche nel caso di:
· assunzioni a termine per ragioni sostitutive (es. maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc.);
· assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità o percettori di ASPI.
Diritto di precedenza
Facendo riferimento alle disposizioni di legge si riconosce un diritto di precedenza al lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività per un periodo superiore a 6 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tale senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi (3 mesi nel caso di lavoratore stagionale) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale diritto, se non esercitato, si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto.
I limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale limite è da computarsi come media annua.
In sede di rinnovo le parti sociali hanno regolamentato il nuovo apprendistato professionalizzante recependo le modifiche introdotte dal Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011).
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Contratto di apprendistato