REGOLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRA IL CONSORZIO E I SOCI.
REGOLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRA IL CONSORZIO E I SOCI.
1. NATURA ED EFFICACIA DELL’ASSEGNAZIONE
Il Consorzio CEIRE scrl (di seguito più brevemente definito Consorzio) può, nelle funzioni svolte, assumere la concessione in appalto di lavori, opere servizi e forniture in Italia e all’estero sia da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, Enti Pubblici e privati.
L’esecuzione dei lavori è di norma assegnata e delegata al/ai Socio/i designato/i alle medesime condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza, fatte salve le dilazioni di pagamento con le quali la stazione appaltante regolerà le spettanze al Consorzio e i corrispettivi dovuti al medesimo per la gestione amministrativa delle commesse, nonchè della prestazione di autonome garanzie previste da altri regolamenti consortili.
L’entità dei rimborsi degli oneri, delle competenze e di quant’altro spettante al Consorzio per l’assunzione dell’onere della gestione amministrativa delle commesse, verrà determinata nei singoli atti di assegnazione lavori, deliberati dal Consorzio e sottoscritti per accettazione dai soci assegnatari, verranno fatturati contestualmente alla firma del contratto e corrisposti al Consorzio con una dilazione massima di 60 giorni.
L’assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal contratto assunto dal Consorzio (qui di seguito denominato semplicemente “Contratto”) ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza, essa pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso, e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente come in altri regolamenti consortili.
Il Socio esecutore all’atto dell’assegnazione a norma del presente regolamento, (regolarmente approvato dall’Assemblea del Consorzio), assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità anche tecnica per l’esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Xxxxx manlevandone espressamente il Consorzio, nonché ogni onere attinente alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro al fine di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, manlevando espressamente il Consorzio da ogni responsabilità in materia.
In particolare pertanto:
1.1 Il socio si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi in quanto concordati preventivamente con il socio stesso, assumendo in ogni caso nei confronti del consorzio nonché della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare l’opera ultimata tempestivamente ed a regola d’arte.
1.2 Il socio assegnatario, per l’esecuzione delle opere assegnategli, in forza del presente regolamento sarà pienamente autonomo, ma tenuto comunque al rispetto di ogni disposizione e di ogni condizione prevista: dal contratto d’appalto assunto dal Consorzio: dal presente regolamento; dal contratto di assegnazioni lavori/opera/appalto inerenti l’esecuzione delle opere nello specifico assegnate; dalle vigenti leggi. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di controllo da parte del Consorzio di cui al successivo articolo 3.
L’assegnatario eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione aziendale, avvalendosi delle prestazioni dei propri dipendenti nonché delle proprie risorse finanziarie, approntando e mantenendo le idonee strutture ed i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d’arte, rispettando i termini di esecuzione, nonché ogni condizione e prescrizione posta dal contratto e/o dagli atti integrativi di questo, al fine di eseguire i lavori in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.
1.3 Il socio assegnatario assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal Consorzio, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio stesso, sia nei confronti del committente che dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1667, 1669 C.C., obbligandosi a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi.
1.4 L’assegnatario si obbliga in particolare ed espressamente ad accettare gli atti e fatti che il Committente/Concedente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo nulla mai chiedere al Consorzio che questo a sua volta non abbia ricevuto dal Committente/Concedente. In particolare l’assegnatario non potrà in nessun caso e per nessuna ragione esigere dal Consorzio CEIRE scrl pagamenti, indennizzi e/o rimborsi connessi all’esecuzione delle opere assegnate se non al momento dell’effettivo pagamento da parte dell’appaltante o della mandataria delle opere stesse.
L’assegnatario, inoltre, non potrà in nessun caso e per nessuna ragione cedere a terzi crediti maturati per le opere ad esso assegnate senza il preventivo consenso scritto del Consorzio CEIRE scrl; la violazione di tale divieto costituisce causa di revoca dell’assegnazione dei lavori.
1.5 Considerata la estraneità del Consorzio alla fase esecutiva dei lavori assegnati ai soci, in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il socio assume nei confronti della committenza la veste di datore di lavoro con ogni conseguente obbligo di legge inerente la cura e predisposizione di tutto quanto utile e necessario per la miglior prevenzione degli infortuni, per la corretta igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili e per ogni onere ed obbligo inerente la regolarità previdenziale, assicurativa e contributiva, manlevando il Consorzio da ogni responsabilità a riguardo.
1.6 Relativamente agli incarichi di cui al successivo art. 6 (Direttore dei lavori, Direttore Tecnico dell’Impresa, Direttore di Cantiere e Rappresentante del Consorzio per gli aspetti contabili) il socio assegnatario è l’unico ed esclusivo responsabile per il pagamento di ogni e qualsiasi corrispettivo, retribuzione, costo e tutto quanto dovuto per l’espletamento degli incarichi medesimi, delle deleghe di poteri, funzioni e responsabilità così come espressamente indicati e previsti dal citato art. 6: ciò in quanto gli incarichi, le deleghe, le funzioni e responsabilità medesime sono conferiti, a nome e per conto del socio assegnatario a soggetti designati nell’interesse dello stesso per consentirne il compiuto svolgimento di ogni attività riguardante i lavori ricevuti in assegnazione.
1.7 E’ sempre fatto salvo il diritto del Consorzio di compensare gli eventuali crediti dei soci con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con i soci.
1.8 Nel caso in cui l’assegnazione riguardi lavori aggiudicati ad una A.T.I. di cui faccia parte il Consorzio, il socio assume inoltre, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dal Consorzio, ogni responsabilità comunque connessa alla partecipazione del Consorzio alla associazione temporanea con particolare riferimento alla responsabilità solidale nei confronti della Committenza e/o di terzi anche per danni e/o inadempimenti imputabili agli altri partners, obbligandosi a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi.
2. OBBLIGHI ED ONERI DELL’ASSEGNATARIO
2.1 Il socio ha l’obbligo di prendere visione del contratto relativo al lavoro
assegnatogli comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua
sottoscrizione.
Al momento dell’aggiudicazione, al socio al quale sarà affidata l’esecuzione delle opere assegnate, a garanzia dell’effettiva completa e corretta esecuzione delle opere e delle prestazioni da effettuare, il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente della Cda, potranno chiedere di costituire una fideiussione bancaria a prima richiesta (ovvero analoga fidejussione assicurativa rilasciata da primaria compagnia di assicurazione accettata da CEIRE scrl e/o deposito vincolato infruttifero di equivalente valore) in favore del Consorzio pari ad un minimo dell’20% (venti per cento) del valore stimato dell’intervento da effettuare, salvo eventuali altre garanzie. Presidente e Vice Presidente informeranno il Cda circa il loro operato alla prima seduta utile. Lo svicolo della fidejussione (e/o la restituzione del deposito vincolato) sarà condizionato all’esito positivo del collaudo dei lavori eseguito dalla stazione appaltante e previo benestare della stessa.
2.2 Il socio al quale sarà affidata l’esecuzione delle opere assegnate con la fidejussione di cui al punto 2.1 dovrà garantire inoltre il corretto pagamento in
favore di CEIRE scrl della eventuale penale nonché di eventuali ed ulteriori danni ed oneri previsti al successivo art. 5 punto 5.2 del presente regolamento in caso di revoca dell’assegnazione dei lavori,
2.3 Il socio si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque ne fosse interessato, nonché segnatamente dai subappaltatori di lavori ad esso assegnati ( ove consentiti), la piena e completa osservanza ed il rispetto:
a) di tutte le vigenti disposizioni di legge od amministrative comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nel contratto;
c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità ed organo amministrativo;
d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa urbanistica, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i contratti collettivi, facendo salvo il Consorzio da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
e) della Legge 646 del 13/09/1982 normativa antimafia vigente e successive modifiche ed integrazioni, ed in genere della normativa in materia di lavori in subappalto cottimo e guardiania, assumendone ogni responsabilità;
f) Il socio si impegna altresì a consegnare preventivamente al Consorzio l’apposita documentazione di sicurezza necessaria al fine dell’inizio lavori.
Il socio in particolare:
2.4 Provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare l’attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi, durante l’esecuzione dei lavori assegnati. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte del Consorzio, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati al socio.
2.5 Il socio si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento da parte della stazione appaltante della prescritta autorizzazione ed, in ogni caso, previa richiesta e benestare per iscritto del Consorzio, garantendo il rispetto e/o l’accertamento della sussistenza delle condizioni tutte previste dalla vigente normativa antimafia.
Il socio curerà la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di poter richiedere ed ottenere dall’ente committente la predetta autorizzazione.
Il socio assegnatario è tenuto a dare prontamente notizia al Consorzio della/e intervenuta/e autorizzazione/i al subappalto.
2.6 Il socio curerà l’invio alle amministrazioni committenti delle copie dei contratti di subappalto, delle fatture quietanzate dei subappaltatori, nonché l’esatta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di cantiere ai sensi della vigente normativa.
2.7 Il socio provvederà alla denuncia agli enti previdenziali, (compresa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed infortunistici, del lavoro assegnatogli, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della documentazione relativa ai committenti ed al Consorzio prima dell’inizio dei lavori.
Esso curerà il permanere della propria correttezza contributiva e provvederà inoltre alla periodica trasmissione alla committenza, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali nonché di quant’altro previsto dalla vigente normativa assicurando la corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute.
Infine il socio è tenuto a garantire il possesso di tutte le eventuali autorizzazioni richieste dal bando di gara.
2.8 Il Socio in quanto datore di lavoro, fermi restando gli obblighi di legge, predisporrà il P.O.S. ( Piano Operativo di Sicurezza) e curerà il controllo e l’attuazione di tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche in riferimento ai cantieri temporanei e mobili.
Il Socio acquisirà tutte le dichiarazioni e certificazioni previste dall’art.90 del D. Lgs 09 aprile 2008 n° 81 e comunque dalla vigente disciplina normativa nonché tutte le ulteriori garanzie e dichiarazioni che si renderanno necessarie e/o opportune in relazione all’adempimento da parte del socio degli obblighi connessi all’esecuzione delle opere assegnate.
2.9 Prima di dare inizio alla esecuzione dei lavori ricevuti in assegnazione il socio dovrà nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed indicarne il nominativo al Consorzio nonché alla committenza.
Il responsabile ai fini della sicurezza deve essere soggetto qualificato in relazione alla natura dei lavori oggetto di assegnazione e deve dar attuazione alle misure di sicurezza contenute nel P.O.S. ed alle proprie direttive aziendali in materia di sicurezza.
2.10 In ipotesi di raggruppamento temporaneo il socio assegnatario della quota di spettanza del Consorzio assume in proprio la responsabilità solidale nei confronti dell’ente appaltante, manlevandone espressamente ed integralmente il Consorzio ed assume altresì l’obbligo di rendersi assegnatario delle ulteriori quote di lavori che vengono a ricadere sul Consorzio a causa del fallimento, liquidazione coatta amministrativa, altra procedura concorsuale, liquidazione volontaria o cessazione di attività che abbia a verificarsi nei confronti di una o più delle altre imprese raggruppate.
2.11 Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di soci questi ultimi, prima dell’inizio dei lavori, dovranno redigere, sottoscrivere e trasmettere al Consorzio una scrittura con la quale gli stessi, in riferimento alla totalità delle opere assegnate, individuano le parti di lavoro di rispettiva competenza con l’assunzione delle relative responsabilità ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa nonché le modalità di coordinamento in materia di sicurezza.
In caso di assegnazione plurima il Consorzio, in relazione all’incasso di ciascun Certificato di Pagamento, provvederà a liquidare il dovuto ai soci assegnatari solo previa presentazione del relativo Piano di Riparto controfirmato per accettazione da tutti i soci assegnatari.
2.12 Il socio prima che il Consorzio presenti la relativa offerta con indicazione del socio stesso quale impresa esecutrice, dovrà inoltrare al Consorzio dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine generale così come previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e/o richiesti dal bando di gara.
Il socio dovrà nei medesimi termini di cui sopra inoltrare al Consorzio le dichiarazioni, a firma degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, attestanti il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di ordine generale così come previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e/o richiesti dal bando di gara.
Il socio nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà inoltre inviare una copia del DURC al fine di dimostrare di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali.
Le dichiarazioni di cui sopra sono essenziali ai fini dell’indicazione dell’impresa esecutrice e, pertanto, in caso di mancanza anche di una sola dichiarazione il Consorzio avrà facoltà di non partecipare alla gara ovvero di non indicare il socio inadempiente.
La mancata partecipazione alla gara ovvero la mancata indicazione del socio per violazione di quanto previsto nel presente punto 2.12 è da intendersi quale conseguenza esclusiva dell’inadempienza del socio stesso il quale, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento, rimborso spese e al quale verranno altresì addebitati i costi sostenuti per la preparazione della gara.
I soci manlevano espressamente il Consorzio CEIRE scrl da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa comunque scaturente da loro dichiarazioni non veritiere e si impegnano ad accettare controlli periodici da parte del Consorzio CEIRE scrl circa il permanere dei requisiti di ordine generale oggetto del presente punto 2.12.
Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente Articolo 2, sarà imputata ad esclusivo carico del socio/i assegnatario/i dei suoi rappresentanti con piena liberazione del Consorzio.
3. REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI
L’inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 1 punto 1.4 e di cui al precedente articolo 2 unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto del Consorzio ovvero dal contratto d’opera/appalto/assegnazione lavori e/o da altri regolamenti costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori, ai sensi e nei modi di cui al successivo articolo 5.
Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli tecnici ed amministrativi sia sull’andamento e sull’esecuzione delle opere assunte che sul permanere in capo ai soci dei requisiti di ordine generale e di regolarità contributiva e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, compresa la revoca dell’assegnazione, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell’andamento e nell’esecuzione dei lavori assunti.
Il socio è in ogni caso tenuto a manlevare il Consorzio da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.
4. CAUSE DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE LAVORI
Oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti Articoli e dal contratto d’opera /appalto/assegnazione lavori, la revoca dell’assegnazione lavori nei confronti del socio, può essere disposta nei seguenti casi:
a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d’appalto, Convenzioni di Concessione, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la Committenza e facente carico al Consorzio per lavori assegnati al/i socio/i;
b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio, per lavori assegnati al socio, nei confronti dei co-assuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del Consorzio (ad esempio all’interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente o indirettamente facenti carico ad essi soci, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l’esecuzione dei lavori assegnati;
c) violazioni gravi, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivate dai rapporti di lavoro;
d) assoggettamento a procedure concorsuali o semplice insolvenza del socio. E’ fatto espressamente obbligo al socio di denunciare agli organi consortili l’impossibilità come la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
e) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del socio dal Consorzio previsto dalla legge e/o dallo Statuto;
f) false dichiarazioni rese dal socio in materia di requisiti generali e di regolarità contributivo-previdenziali;
g) irregolarità contributivo-previdenziali verificatesi durante l’esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
h) consensualmente tra il Consorzio e socio.
5. EFFETTI E CONSEGUENZE DELLA REVOCA-PENALE
5.1 Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio CEIRE scrl ovvero dal Presidente/legale rappresentante p.t dello stesso, ove a ciò espressamente delegato.
Con tale deliberazione il Consorzio CEIRE scrl (ovvero il suo Presidente legale rappresentante p.t.) può decidere di affidare la prosecuzione dei lavori ad altri soci, alle stesse condizioni e patti contrattuali ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, sia direttamente, sia affidandola ad altri soci.
La avvenuta adozione del provvedimento di revoca con le relative motivazioni dovrà essere comunicata al socio revocato a mezzo di racc. a/r: la revoca acquisterà immediata efficacia dal momento dell’avvenuta comunicazione ma il socio revocato resterà responsabile in toto del cantiere sino al momento in cui il Consorzio ne riceverà la consegna ed il possesso. Resta inteso che nella circostanza il socio revocato sarà responsabile, ai sensi delle normative vigenti, di tutte le lavorazioni da lui svolte sino alla data delle revoca.
Salvi i casi di cui alla lettera e) dell’articolo 4, in cui il Consorzio provvederà d’ufficio alla nomina di un perito, in tutti gli altri casi entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione della revoca sarà nominato un perito, di comune accordo tra Consorzio e socio interessato, ovvero in mancanza di accordo da parte del Presidente della Lega delle Cooperative di Reggio Xxxxxx (Legacoop- Reggio Xxxxxx)
Il perito nominato dovrà:
a) determinare l’esatta consistenza e valore dei lavori eseguiti e dei materiali a piè d’opera, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità ed apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
b) quantificare gli eventuali oneri e danni derivanti per il ripristino delle opere non conformemente eseguite dai soci revocati;
c) valutare gli eventuali oneri e danni derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l’esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.);
d) quantificare gli eventuali oneri e danni per il riavvio del cantiere;
e) valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per il collaudo delle opere realizzate;
f) quantificare eventuali ulteriori oneri derivanti dal mancato rispetto dalle normative in materia antinfortunistica, previdenziale e contributiva;
g) determinare le spese e gli onorari tutti relativi al proprio ufficio.
Detta perizia sarà inviata con raccomandata a.r per essere sottoscritta sia al Consorzio sia al socio revocato.
Trascorsi quindici giorni dall’invio si intenderà accettata salvo opposizione scritta e motivata che dovrà essere trasmessa entro lo stesso periodo e modalità al perito.
Xxxxx eventuali opposizioni deciderà inappellabilmente il perito, quale unico arbitro, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure, e il suo giudizio farà stato tra le parti; la presente disposizione è da considerarsi clausola compromissoria a tutti gli effetti dell’articolo 808 del c.p.c.-
5.2 Il Consorzio ha la facoltà, ad insindacabile giudizio del proprio C.d.A., di applicare al socio revocato una penale sino al 80% dell’importo dei lavori ricevuti in assegnazione, da corrispondere entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione della revoca: ove il versamento non avvenga nel termine indicato, il Consorzio potrà incamerare tale somma trattenendola da eventuali crediti vantati dal socio nel complessivo rapporto in essere con il Consorzio. Ferma restando la debenza della penale di cui al punto precedente, il socio dovrà risarcire il Consorzio di tutti gli ulteriori danni ed oneri scaturiti e scaturendi dalla disposta revoca: tali oneri e danni costituiscono crediti liquidi ed immediatamente esigibili fin dalla revoca.
Resta, comunque, inteso che il Consorzio sia per ottenere il pagamento (in tutto o in parte) della penale che degli ulteriori danni e oneri sopraindicati, trascorsi 10 giorni dalla ricevuta comunicazione della revoca, potrà azionare la garanzia fidejussoria di cui all’art.2 punto 2.2 del presente regolamento.
Il Consorzio, nel deliberare la revoca, potrà disporre che l’ultimazione dei lavori avvenga tramite esecuzione in danno, previa redazione dello stato di consistenza di cui ai commi precedenti: il Consorzio potrà procedere alla esecuzione in danno sia direttamente sia tramite affidamento ad altro socio consorziato. Nel caso in cui sia disposta la esecuzione in danno, al socio revocato sarà addebitato ogni eventuale maggior costo sopportato per la esecuzione dei lavori ancora irrealizzati al momento della revoca; il socio revocato non avrà diritto alcuno su eventuali utili e/o risparmi rivenienti dalla disposta esecuzione in danno.
Il socio revocato non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso o risarcimento per la quota di lavori non eseguiti in quanto oggetto di revoca. In ogni caso di revoca il Consorzio potrà compensare i propri crediti scaturenti dalla revoca (penale, oneri come da perizia, maggior costo per esecuzione in danno) con gli eventuali crediti vantati dal socio nel complessivo rapporto in essere con il Consorzio: operata la compensazione, eventuali eccedenze a favore del socio potranno essere trattenute a titolo di garanzia e saranno a questo corrisposte esclusivamente alla definitiva approvazione, con esito positivo del certificato di collaudo da parte della Committenza.
6. CONDOTTA DEI LAVORI
La conduzione ed esecuzione dei lavori è di norma delegata al/i socio/i assegnatario/i i quali dovranno avvalersi di idonee maestranze nonché di personale tecnico, munito dei necessari requisiti, appositamente incaricato della Direzione Tecnica del cantiere nonché dell’attività relativa alla prevenzione degli infortuni e dall’igiene del lavoro.
Il socio assume pertanto ogni qualsiasi obbligo onere e responsabilità inerente sia alla corretta esecuzione e collaudabilità dei lavori ricevuti in assegnazione sia alla predisposizione, mantenimento e rispetto di quanto necessario ed opportuno per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro al fine di garantire al meglio la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’assegnazione dei lavori sarà effettuata dal C.d.A. del Consorzio, con apposita delibera, assunta a norma dello statuto e del presente regolamento, recante le deleghe al Direttore dei Lavori, al Direttore tecnico di cantiere, al rappresentante per gli aspetti contabili ed eventualmente al Direttore delle opere in c.a., nel rispetto di quanto previsto dai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3.
Il socio entro otto giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione di assegnazione, dovrà trasmettere la suddetta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante nonché le dichiarazioni di assunzione di poteri, funzioni e responsabilità sottoscritte per accettazione dalle persone delegate.
L’esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo che le deleghe conferite saranno state accettate e comunicate al Consorzio.
6.1 - Il Direttore Tecnico dell’Impresa
nominato dal Presidente
Deve essere indicato dal socio/i assegnatario/i e
Cda del Consorzio che informerà il medesimo alla prima riunione utile.
del
a) Deve essere un tecnico laureato o diplomato o soggetto con comprovata esperienza professionale a seconda della natura dei lavori e delle richieste del committente;
b) rappresenta il Consorzio per le questioni che riguardano l’esecuzione del contratto;
6.2 – Il Direttore di cantiere
Deve essere indicato dal socio/i assegnatario/i e nominato dal Presidente del Cda del Consorzio che ne informerà il medesimo alla prima riunione utile.
a) deve essere un tecnico laureato o diplomato o soggetto con comprovata esperienza professionale, considerata la natura dei lavori e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del Committente, anche ai sensi della vigente normativa;
b) deve essere preferibilmente un dipendente del socio e, in ogni caso deve avere ricevuto dal socio incarico recante il conferimento di adeguati poteri decisionali, di spesa e di intervento richiesti per la esecuzione delle opere;
c) è responsabile, per conto del socio, della condotta dei lavori e dell’esatta esecuzione dell’opera in tutti i suoi aspetto tecnico-esecutivi compresa la collaudabilità;
d) organizza, predispone e dirige tutte le attività necessarie alla esecuzione delle opere, garantendo la sua presenza in cantiere nel rispetto delle esigenze di conduzione e organizzazione del lavoro;
e) garantisce il rispetto di tutte norme contrattuali, dell’esecuzione delle opere a regola d’arte, delle prescrizioni del progettista e/o Direttore dei lavori della Committenza;
f) assicura il rispetto di tutte le disposizioni legislative in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (l. 13.9.1982 n. 646, l. 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni) ed in genere in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo e guardiania;
6.3 - Il Rappresentante del Consorzio per gli aspetti contabili
E’ incaricato di rappresentare il Consorzio esclusivamente per la firma dei seguenti documenti contabili:
a)verbali di consegna lavori
b)verbali sospensione e ripresa lavori
c)verbali ultimazione
d)libretti delle misure
e)registro di contabilità
f)richieste di proroga all’ultimazione lavori g)stato finale
h)normale documentazione necessaria all’ordinaria conduzione dei cantieri.
Sono esclusi dalla delega tutti gli atti non espressamente contemplati nel su esteso elenco.
Esso deve informare il Consorzio ed averne autorizzazione, prima della firma degli atti che possono comunque vincolare l’Appaltatore (riserve, intimazioni ad adempiere).
La nomina dei soggetti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 è sempre di competenza del consorzio CEIRE scrl mentre la loro remunerazione ( compresi indennizzi, contribuzione, rimborsi spese ecc, ecc, nulla escluso o eccettuato) sarà a carico dei soci assegnatari.
Nell’eventualità che il Consorzio abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi, (Associazione Temporanea o Consorzi) è sempre fatta salva la facoltà del Consorzio di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi summenzionati.
7. CONTROVERSIE
Il/i socio/i assegnatario/i è/sono obbligato/i a rimborsare al Consorzio le spese legali da esso sostenute con riferimento a controversie penali civili ed amministrative da esso promosse o coltivate in dipendenza dell’attività di assunzione dei lavori nonchè della loro esecuzione.
8. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
Il Presente regolamento avrà efficacia immediata con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del Consorzio.