COMUNE DI MONZA REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
COMUNE DI MONZA
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 del 20.4.1998 e n. 51 del 26.6.1998 (con adeguamento all’Ordinanza X.Xx.Xx. 8.7.1998 n. 231).
932 Tip. Com. 1999
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizione e individuazione dei procedimenti della Amministrazione comunale
Art. 3 - Principi
Art. 4 - Diritto di informazione
TITOLO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I - L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 5 - Avvio del procedimento
Art. 6 - Termini iniziali del procedimento e loro decorrenza
Art. 7 - Domande irregolari o incomplete
Art. 8 - Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9 - Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento
Art. 10 - Accertamento di fatti, stati e qualità personali.
CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 11 - Intervento nel procedimento
Art. 12 - Modalità di partecipazione al procedimento
Art. 13 - Accordi
Art. 14 - Misure di semplificazione
Art. 15 - Conferenza di servizi
CAPO III - FASE DELL’ISTRUTTORIA
Art. 16 - Ordinamento degli uffici
Art. 17 - Responsabile del procedimento
Art. 18 - Compiti del dirigente preposto al settore
Art. 19 - Compiti del responsabile del procedimento
Art. 20 - Procedimenti amministrativi intersettoriali
Art. 21 - Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi
Art. 22 - Altri casi di sospensione del termine
CAPO IV - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 23 - Conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso
Art. 24 - Termini finali del procedimento e responsabilità per la inosservanza
Art. 25 - Atti con oneri finanziari
Art. 26 - Xxxxxxxx assenso e silenzio rifiuto
TITOLO III - DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I - CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI E DEFINIZIONE DI DOCUMENTO
Art. 27 - Pubblicità degli atti e definizione di documento
Art. 28 - Prerogative dei capigruppo consiliari e dei Presidenti di Circoscrizione
Art. 29 - Forme di pubblicità degli atti amministrativi
CAPO II - DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI
Art. 30 - Accesso ai documenti
Art. 31 - Limitazioni al diritto di accesso
Art. 32 - Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi
Art. 33 - Sospensione e differimento del diritto di accesso
Art. 34 - Accesso informale
Art. 35 - Accesso formale
Art. 36 - Procedure per l’accesso
Art. 37 - Responsabilità a carico dei cittadini
Art. 38 - Rilascio di copie degli atti e di documenti
Art. 39 - Registri
Art. 40 - Procedure per il diniego di accesso o sospensione
Art. 41 - Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e di circoscrizione
Art. 42 - Aziende speciali comunali e società per l’esercizio di servizi pubblici comunali
Art. 43 - Disposizioni finali
ALLEGATO
TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento assunto a sensi di legge, detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi formati e detenuti dall’Amministrazione comunale, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità per l’effettivo esercizio del diritto d’accesso.
3. Per Amministrazione comunale si intende la stessa Amministrazione in forma diretta, gli organismi da essa promossi o gli Enti ai quali partecipa.
Art. 2
Definizione e individuazione dei procedimenti dell’Amministrazione comunale
1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un atto amministrativo.
2. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze, prevede e disciplina i propri procedimenti amministrativi secondo il prospetto finale qui allegato.
Art. 3
Principi
1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. Lo svolgimento della fase istruttoria, là dove sia necessaria, deve tendere alla sua conclusione nei tempi più brevi.
3. L’Amministrazione comunale, in relazione alla sua azione amministrativa, deve altresì sempre estrinsecarsi in processi di snellimento e di semplificazione.
Art. 4
Diritto di informazione
1. L’Amministrazione Comunale riconosce e garantisce il diritto dei cittadini ad ogni informazione sull’attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune stesso o dagli organismi da esso promossi o dagli Enti ai quali partecipa.
2. L’informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
TITOLO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I - L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 5
Avvio del procedimento
1. I procedimenti sono attivati d’ufficio o su istanza di parte.
2. Il procedimento è attivato d’ufficio nel caso in cui venga presentata un’istanza che non comporti per l’Amministrazione l’obbligo di provvedere o pervengano segnalazioni che sollecitino l’intervento dell’Amministrazione comunale, nonché ogni qualvolta l’attivazione sia prevista da legge in presenza di determinate circostanze o in date prestabilite.
3. Il provvedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la presentazione di un’istanza, comunque denominata, all’Amministrazione comunale e il relativo obbligo di provvedere.
Art. 6
Xxxxxxx iniziali del procedimento e loro decorrenza
1. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del comune competente ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
2. Per ogni procedimento attivato il termine iniziale decorre dal ricevimento della richiesta o della domanda da parte dell’Amministrazione comunale, attraverso il protocollo generale o di settore, presso il quale venga prima registrato.
3. Una volta acquisito al protocollo generale o di settore il documento di istanza, se questo pervenga erroneamente ad un ufficio non competente, il responsabile di tale servizio è tenuto a ritrasmetterlo con immediatezza all’ufficio di competenza per il previsto seguito.
Art. 7
Domande irregolari o incomplete
1. Qualora l’istanza dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento o del sub-procedimento ne dà comunicazione all’interessato con la massima sollecitudine se possibile già all’atto del ricevimento e comunque entro venti giorni dalla data del ricevimento dell’istanza, indicando le irregolarità o le necessarie integrazioni, ed assegnando un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.
2. La data di comunicazione sospende il termine stabilito per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dal ricevimento dell’istanza regolarizzata o completata.
3. Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell’interessato, il responsabile del procedimento dispone la chiusura e l’archiviazione del procedimento stesso dandone comunicazione all’interessato.
4. Nel caso in cui l’istanza sia priva di un documento attestante la sussistenza di un requisito essenziale per l’adozione del provvedimento finale, la data di ricevimento della documentazione integrativa costituisce termine iniziale del procedimento e fa fede anche ai fini dell’ordine cronologico per l’istruttoria della stessa istanza.
Art. 8
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetto, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’ufficio ed il responsabile od i responsabili del procedimento;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
d) l’orario di ricevimento del pubblico.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento adotta le seguenti forme di pubblicità, aggiuntive rispetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio: affissione dell’avviso presso il settore e presso le sedi delle circoscrizioni; comunicati stampa e/o avvisi pubblici. Il responsabile del procedimento può adottare altre forme di pubblicità comunque idonee ad assicurare la conoscenza dell’inizio del procedimento a tutti gli interessati.
4. Nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi od ispezioni, la comunicazione sulla data di effettuazione dei predetti accertamenti deve pervenire agli interessati con almeno quarantotto ore di anticipo, fatti salvi i casi di straordinaria urgenza che devono essere congruamente motivati ed i diversi termini previsti da specifiche norme di legge.
5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto al settore competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro i successivi venti giorni.
Art. 9
Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento
1. In sede di avvio del procedimento i responsabili cureranno di fornire tutte le indicazioni all’interessato per eventualmente completare la documentazione relativa all’istanza, adottando altresì utili misure quali la trasmissione di eventuale apposita modulistica.
Il responsabile del procedimento è tenuto a far presente all’interessato, la possibilità di far ricorso ad autocertificazione, tutte le volte in cui ne ricorrano le condizioni.
2. Le previsioni di cui al comma precedente sono riferite all’avvio di veri e propri procedimenti e non al caso di risposta a semplice generica istanza.
Art. 10
Accertamento di fatti, stati e qualità personali.
1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione certificativa d’ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati, adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.
Qualsiasi raccolta o trasmissione dei dati relativi a fatti, stati e qualità personali è sottoposto alla legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni.
2. Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 15.5.1997, n. 127.
CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 11
Intervento nel procedimento
1. I soggetti di cui al precedente articolo 4 e qualunque altro soggetto titolare di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni ed in comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. L’intervento deve essere promosso con atto scritto, utilizzando l’eventuale modulistica predisposta dall’Amministrazione, ed indirizzato alla struttura organizzativa competente che ne verifica la ricevibilità.
3. L’atto di intervento deve essere sottoscritto dall’interessato e contenere tutti gli elementi necessari per l’individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalità ed il domicilio dell’interveniente ed il suo interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Per le associazioni, per i comitati e per le altre persone giuridiche l’atto di intervento è sottoscritto dal legale rappresentante.
3. A salvaguardia della celerità del procedimento, sono prese in considerazione solo le richieste di intervento pervenute entro un termine non superiore ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso. Oltre tale termine non può essere inoltrata richiesta di intervento.
Art. 12
Modalità di partecipazione al procedimento
1. I soggetti di cui al precedente art. 11 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
b) di presentare memorie scritte e documentazioni aggiuntive, integrative o di rettifica, che l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
c) di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento, nonché avanzare richiesta di audizione personale il cui esito deve essere verbalizzato. Il
responsabile del procedimento ha l’obbligo di valutarle, motivando l’eventuale mancato accoglimento;
d) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante a sopralluoghi ed ispezioni.
Art. 13
Accordi
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, per atto scritto, a pena di nullità, salvo che la legge disponga altrimenti. Ove non diversamente previsto, ad essi si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 14
Misure di semplificazione
1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti interessati, nonché di migliorare il rapporto tra cittadini e Amministrazione comunale, nell’ambito dell’attività procedimentale sono adottate, dai responsabili e dagli operatori, tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppi dei procedimenti.
2. Le misure di semplificazione, utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono comunque essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia. In particolare:
a) l’interessato può usufruire per l’esibizione di atti e documenti delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla Legge 4.1.1968, n. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
b) su dichiarazione dell’interessato il responsabile del procedimento provvederà d’ufficio ad acquisire atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale di Monza e ad accertare d’ufficio fatti, stati e qualità che lo stesso Comune è tenuto a certificare;
c) non possono essere richiesti all’interessato la produzione di certificati attestanti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale;
d) il Comune di Monza promuove la stipula di accordi con le altre pubbliche Amministrazioni ovvero, ove necessario, con altri enti e soggetti pubblici e privati per collegare le rispettive banche dati, tramite strumenti informatici od altri mezzi idonei, e consentire l’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità dichiarate dall’interessato;
e) nei procedimenti che iniziano a istanza di parte, in luogo della documentazione relativa alle spese effettuate od ai danni subìti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito od enti pubblici, sussistenza di crediti e debiti, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva e sottoscritta dall’interessato ed autenticata con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15. L’Amministrazione comunale richiede la necessaria documentazione prima che sia emesso il provvedimento finale.
Art. 15
Conferenza di servizi
1. Ogniqualvolta il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale comporti la valutazione d’interessi pubblici differenziati correlati a un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi:
a) tra i responsabili degli uffici del Comune interessati, quando l’acquisizione di pareri, nulla osta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell’Amministrazione comunale;
b) tra i soggetti abilitati delle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, visti, pareri nullaosta
quando l’attività procedimentale comporta passaggi istruttori esterni.
2. La conferenza per assumere i pareri, determinazioni e valutazioni che coinvolgano diversi Settori all’interno dell’Amministrazione comunale è indetta dal responsabile di procedimento come individuato dal successivo Art. 17 o dal successivo Art. 20. Le convocazioni debbono essere inoltrate con un preavviso di almeno 7 giorni e debbono essere accompagnate dalla documentazione necessaria per consentire ad ogni Settore coinvolto il preventivo esame della questione.
3. La conferenza di servizi per acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi da parte di altre Amministrazioni pubbliche è indetta dal Sindaco. Le convocazioni debbono essere inoltrate con almeno 15 giorni di preavviso e debbono essere accompagnate da tutta la documentazione tecnica occorrente alle Amministrazioni pubbliche convocate per un preventivo esame.
CAPO III - FASE DELL’ISTRUTTORIA
Art. 16
Ordinamento degli uffici
1. Per ciascun tipo di procedimento di competenza dell’Amministrazione comunale, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è lo specifico servizio o il settore funzionale.
2. Di norma, il procedimento è assegnato al settore competente a formulare la proposta di provvedimento finale o ad emanare il provvedimento stesso. Infatti, anche qualora un procedimento
comporti più fasi gestite da differenti servizi/unità operative, la sua responsabilità è comunque della struttura che deve curare l’istruttoria per l’emanazione dell’atto finale.
3. Qualora un procedimento amministrativo non rientri nella specifica competenza di un settore, il Segretario Generale provvede all’assegnazione dello stesso. In mancanza di assegnazione la responsabilità è del Segretario Generale.
Art. 17
Responsabile del procedimento
1. E’ responsabile del procedimento il dirigente preposto allo specifico servizio o al settore funzionale competente, o chi li sostituisca in tutti i casi di assenza, vacanza o impedimento. In caso di vacanza del posto la responsabilità del procedimento è del Segretario Generale.
2. Il dirigente responsabile del settore, con proprio atto, può determinare all’occasione la responsabilità del singolo procedimento oppure individuare il responsabile di una serie di procedimenti di competenza dell’unità operativa o del servizio.
3. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1 è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto al settore competente.
4. Il settore o unità operativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati senza ritardo ai soggetti interessati ed, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 18
Compiti del dirigente preposto al settore
1. Il dirigente preposto al settore o chi lo sostituisce in tutti i casi di assenza, vacanza o impedimento:
a) coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti di competenza del settore, con potere sostitutivo in caso di inerzia o ingiustificato ritardo degli stessi;
b) ha compiti d’impulso e di proposta nonché di verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti previsti da legge o da regolamento;
c) promuove ogni utile iniziativa per l’attuazione dei principi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento;
d) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/90;
e) adotta il provvedimento finale, anche se lo stesso impegna l’Amministrazione verso l’esterno;
f) esprime i pareri richiesti dalle norme vigenti con particolare riferimento a quelli previsti dalla Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
Art. 19
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, a fini istruttori, tutti gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, nonché compie in relazione a essa ogni altro atto utile a completarla e a sollecitarne lo sviluppo;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento in relazione al procedimento e al provvedimento finale;
e) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
f) adotta, ove ne abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
2. Il responsabile del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o temporaneo impedimento.
Art. 20
Procedimenti amministrativi intersettoriali
1. Qualora il procedimento amministrativo coinvolga due o più settori funzionali, esso si può scindere in due o più sub-procedimenti dei quali deve essere data chiara informazione agli interessati, nei modi e nelle forme di cui ai precedenti articoli.
2. Il dirigente responsabile del settore funzionale competente alla redazione dell’atto finale, ha il compito di vigilare sul rispetto dei tempi definiti per il compimento dei sub-procedimenti e, qualora si manifestino ritardi, è tenuto a sollecitare i settori competenti ovvero ad indire una riunione dei dirigenti interessati, di cui al precedente art. 15.
3. Qualora emergano difficoltà in ordine al rispetto dei tempi che non possano essere risolte con le modalità di cui al precedente comma, il dirigente ne dà comunicazione al Segretario Generale, suggerendo le misure opportune per garantire la conclusione, in ogni caso, del procedimento.
4. Nel caso in cui la competenza riguardo ad una determinata questione o materia, di natura contingente e complessa, che derivi anche da deliberazione o decisione del Sindaco o della Giunta comunale, sia ripartita su più settori funzionali, il Segretario generale, per assicurare il necessario coordinamento, impulso e gestione unitaria, individua un dirigente a cui viene affidata la responsabilità del procedimento. Il responsabile del procedimento fissa compiti e specifici adempimenti degli altri settori coinvolti nel procedimento; stabilisce i termini di esecuzione degli stessi adempimenti e ne verifica il rispetto; coordina e controlla l’attività dei dirigenti o funzionari coinvolti nel procedimento; propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al precedente art. 15; promuove riunioni e quanto altro utile ad una sollecita conclusione del procedimento.
5. La direzione ed il coordinamento dei progetti-obiettivo o progetti- finalizzati di cui al precedente comma costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Art. 21
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva dall’art. 16, commi 1 e 4, della Legge 241/1990, l’unità organizzativa richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, eccetto che per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non può comunque essere superiore ad altri 45 giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane quindi sospeso e determinato sino al quindicesimo giorno dopo la scadenza del predetto termine.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l’adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, diversi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico- territoriale e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all’art. 17, commi 1 e 3, della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altra Amministrazione pubblica dotata di adeguata qualificazione tecnica e ne dà comunicazione agli interessati. In tal caso il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni.
Art. 22
Altri casi di sospensione del termine
1. Oltre ai casi indicati nell’art. 21, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) per il tempo necessario all’acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento;
2. Per i casi di cui all’art. 21 e per quelli di cui al presente articolo, qualora entro il termine come prorogato ai sensi delle suddette disposizioni non sia stato possibile acquisire il parere o l’atto di altra Amministrazione, resta fermo i disposti di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 24.
CAPO IV - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 23
Conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso
1. Ogni procedimento attivato dall’Amministrazione comunale su istanza di parte o d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, congruamente motivato da notificarsi alla parte interessata.
2. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Art. 24
Termini finali del procedimento e responsabilità per l’inosservanza
1. I termini finali di ogni procedimento di competenza dell’Amministrazione comunale, entro i quali deve aversi la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, sono individuati nel prospetto finale qui allegato a meno che non siano già disposti per legge. Essi costituiscono il termine massimo della durata dell’attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni al comune e di quelli esterni, fatte comunque salve le previste specifiche proroghe in ambito procedurale.
2. I procedimenti del prospetto finale qui allegato per i quali non è indicato il termine finale devono concludersi nel limite massimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
3. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione comunale, l’interessato può produrre istanza al responsabile del servizio interessato, il quale ha l’obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 ter della Legge 11.7.1995, n. 273.
4. L’inosservanza dei termini procedimentali comporta l’immediato accertamento ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste da Legge a carico del personale responsabile.
5. I procedimenti amministrativi si intendono conclusi per l’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento finale, esclusa l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia del provvedimento medesimo.
Art. 25
Atti con oneri finanziari
1. Nel caso in cui il provvedimento finale o altri atti del procedimento comportino una spesa a carico del bilancio comunale ovvero l’emissione di mandati di pagamento dai tempi previsti dal presente regolamento per la conclusione dei singoli procedimenti è escluso il
periodo necessario per assicurare la copertura finanziaria alla spesa ovvero il periodo durante il quale in Tesoreria comunale non sono disponibili i necessari fondi finanziari.
Art. 26
Xxxxxxxx assenso e silenzio rifiuto
1. Quando la legge prevede che l’istanza dell’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della istanza stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso non sottrae l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere con atto esplicito alla istanza presentata.
TITOLO III - DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
CAPO I - CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI E DEFINIZIONE DI DOCUMENTO
Art. 27
Pubblicità degli atti e definizione di documento
1. La conoscibilità degli atti amministrativi è realizzata mediante la pubblicità degli stessi, fatte salve le eccezioni di legge, e la disponibilità dei documenti a essi correlati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
2. Ai fini del presente regolamento s’intende per documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro tipo del contenuto di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.
Art. 28
Prerogative dei capigruppo consiliari e dei Presidenti di Circoscrizione
1. Salvo restando quanto previsto al successivo articolo 41 per i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 17, comma 36 della L. 127/97, l’Amministrazione provvederà a trasmettere ai capigruppo ed ai Presidenti di Circoscrizione, congiuntamente all’elenco delle deliberazioni di Giunta Comunale nel momento della loro affissione all’albo pretorio, copia integrale delle stesse.
Art. 29
Forme di pubblicità degli atti amministrativi
1. Ogni provvedimento conclusivo di procedimento, gli atti amministrativi generali e gli atti normativi, nonché qualsiasi altro atto per cui sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità.
2. L’amministrazione comunale realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione all’albo pretorio e in altre diverse forme di volta in volta ritenute più opportune.
CAPO II - DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI
Art. 30
Accesso ai documenti
1. L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento e ai documenti a essi correlati, siano essi formati dall’amministrazione comunale oppure formati da altri soggetti, pubblici e privati, e da essa detenuti in forma stabile ai fini dell’attività amministrativa.
3. L’accesso è consentito anche alle associazioni, ai comitati e agli altri organismi collettivi tutelanti interessi diffusi di cui sono portatori.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di ambiente è disciplinato dal D.Lgs. 39 del 24 febbraio 1997 che garantisce la conoscenza degli atti della Pubblica Amministrazione in tale materia da parte dei cittadini.
Art. 31
Limitazioni al diritto di accesso
1. Tutti gli atti formati dall’Amministrazione sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Non può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3. E’ possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L’accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell’attività dell’unità organizzativa competente.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 24, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, n. 352, nonché ai sensi del D.M. 10.5.94 n. 415, sono sottratti al diritto di accesso le seguenti categorie di atti:
a) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture; la protezione e la custodia di armi e munizioni della Polizia Municipale;
b) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;
c) atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata alla adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai sensi dell’art. 40 della legge 8.6.1990 n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell’art. 39 primo comma lettera a) della legge 8.6.90 n. 142 e dell’art. 1 del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991 n. 221. Il divieto di accesso ai documenti predetti opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza di beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed alla conduzione delle indagini;
d) accertamenti medico legali e relativa documentazione ;
e) documenti ed atti relativi alla salute ed alle condizioni socio- economiche delle persone ovvero le condizioni psicologiche delle medesime;
f) documentazione matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti comunali e del Segretario Generale;
g) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari;
h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
i) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa. Deve, comunque, essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
conoscenza necessita per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici;
l) atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali a norma degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409;
m) pratiche attinenti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti, nonché pratiche attinenti all’autorità giudiziaria, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
n) le schede anagrafiche ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223;
o) l’elenco dei nominativi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente a norma del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30.5.1989 n. 223;
p) gli estratti degli atti dello stato civile per copia integrale se non previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
q) cartellini delle carte di identità fatta eccezione per le richieste effettuate dal personale delle forze dell’ordine per motivi di pubblica sicurezza;
r) pareri legali che non vengano richiamati negli atti dell’Amministrazione;
s) gli atti e documenti sequestrati dalla autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento.
Art. 32
Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei
documenti amministrativi
1. L’amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentale.
2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675 e sue successive modificazioni.
Art. 33
Sospensione e differimento del diritto di accesso
1. Il Dirigente responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato e da notificarsi all’interessato, disporre la sospensione dell’accesso ad atti o documenti fino a quando la loro conoscenza possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Dirigente responsabile del procedimento può altresì disporre con il consenso del Sindaco, la sospensione dell’accesso ad atti o documenti quando la loro conoscenza possa impedire od ostacolare gravemente l’azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria dei provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa in relazione dei provvedimenti stessi. La sospensione è valida sino a quando sussistono le precisate condizioni.
3. Il Dirigente responsabile del procedimento può infine disporre la temporanea sospensione dell’accesso quando, per il numero elevato di atti documenti cui si chiede l’accesso o di contemporanee richieste di accesso presso lo stesso ufficio, ovvero perché il reperimento degli atti e documenti richiesti comporti specifiche ricerche di archivio, sussistano motivate ed obiettive difficoltà organizzative che non consentono il sollecito soddisfacimento delle richieste.
La stessa facoltà è in capo al dirigente per il rilascio di atti e documenti allorché gli stessi comportino tempi tecnici di approntamento. In ogni caso la sospensione è disposta fissandone il termine con provvedimento congruamente motivato per un periodo non superiore a quindici giorni.
Art. 34
Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Al fine di cui al primo comma, l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli estremi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento, ovvero altra modalità idonea.
4. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, come da successivo articolo.
Art. 35
Accesso formale
1. Indipendentemente dall’ipotesi di cui al precedente articolo, il richiedente è sempre in facoltà di presentare formale richiesta, per la quale l’ufficio protocollo è tenuto a rilasciare ricevuta.
2. Le istanze di accesso devono essere compilate in modo da rendere possibile l’individuazione del documento oggetto dell’accesso nonché l’identificazione del richiedente, la prova dell’interesse personale e l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti. Non potranno perciò essere prese in considerazione richieste generiche che non consentano inequivocabilmente l’identificazione del documento cui si vuole accedere, fermo restando il dovere dell’ufficio competente di facilitarne l’individuazione.
3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell’art. 25, quarto comma, della legge n. 241/1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio protocollo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’ufficio competente, entro dieci giorni, dovrà darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso il termine iniziale decorrerà dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente sulla richiesta regolarizzata o completata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso ai sensi della legge 241/1990, articolo 25, comma 5. Di tale facoltà va data esplicita notizia nello stesso provvedimento assunto indicando l’autorità cui poter ricorrere ed il termine entro il quale avanzare il ricorso stesso.
6. Le istanze erroneamente trasmesse e/o indirizzate ad ufficio diverso da quello competente dovranno essere immediatamente trasmesse a quest’ultimo.
7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questo, altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è parimenti il dirigente o il dipendente da lui delegato competente all’adozione dell’atto finale, ovvero a detenerlo stabilmente.
Art. 36
Procedure per l’accesso
1. Gli atti e i documenti indicati nella domanda, formulata per iscritto, (salvo restando l’accesso informale di cui al precedente art. 34), sono resi disponibili per il richiedente presso il Settore ove la domanda è stata indirizzata ovvero presso altro ufficio espressamente indicato dal Settore nella risposta; in questa devono anche essere specificati il funzionario responsabile e gli orari dell’ufficio presso il quale gli atti e i documenti richiesti sono accessibili.
2. Quando per ragioni organizzative si richiedano particolari modalità per l’esame dei documenti, l’ufficio - con un congruo anticipo rispetto ai termini di cui all’articolo precedente - comunica per iscritto le modalità, i tempi ed il luogo dove potrà avvenire l’accesso.
3 Il funzionario responsabile decide sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti in base all’ordine cronologico di presentazione degli stessi, salvo quanto previsto da norme e regolamenti.
Art. 37
Responsabilità a carico dei cittadini
1. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del C.P. (violazione della pubblica custodia di cose).
Art. 38
Rilascio di copie degli atti e di documenti
1. Per il rilascio di copie degli atti e dei documenti è necessario il rispetto della procedura per l’acceso formale di cui al precedente art. 35. L’interessato deve quindi indicare nell’istanza:
a) gli elementi che ne consentano l’individuazione e la legittimazione;
b) la motivazione della richiesta, con eventuale specificazione dell’interesse connesso;
c) l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti.
Il rilascio è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, oltre alle eventuali spese di ricerche e di visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare le vigenti tariffe relative ai costi di riproduzione e ricerca.
3. Il pagamento delle spese di riproduzione, oltre all’imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, è effettuato dall’interessato al momento dell’accesso. Per le richieste inviate per posta, il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di vaglia postale o in altre modalità indicate dall’ufficio competente.
Art. 39
Registri
1. Presso ogni settore viene tenuto un registro relativo alle domande (sia informali che formali) di accesso agli atti ed ai documenti, nel quale sono elencate in ordine cronologico le domande e riportati i seguenti dati:
a) generalità del richiedente all’accesso agli atti o documenti;
b) generalità del funzionario che ha assistito all’accesso;
c) atti o documenti consultati;
d) atti o documenti dei quali è stata chiesta o rilasciata copia;
e) entità delle somme introitate o dichiarazione di gratuità dello accesso.
Art. 40
Procedure per il diniego di accesso o sospensione
1. Il dirigente responsabile del procedimento, ove rilevi che gli atti e i documenti richiesti sono esclusi dal diritto di accesso, come previsto dall’art. 31, adotta un provvedimento di diniego o sospensione che dovrà essere comunicato all’interessato.
2. Il documento di diniego o sospensione dovrà riportare rispettivamente le disposizioni che vietano l’esibizione dell’atto richiesto o le motivazioni per le quali si dispone il differimento dell’accesso.
Art. 41
Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e di circoscrizione
1. I Consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso agli atti ed ai documenti formati dall’Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti necessari per l’espletamento del mandato.
2. L’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente.
3. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai Consiglieri, dichiarate conformi all’originale, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente e sono esenti dall’imposta sul bollo.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 commi 36 e 38 della legge n. 127/1997 l’Amministrazione mette a disposizione dei Consiglieri comunali i testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta nel momento in cui le stesse vengono affisse all’Albo pretorio.
I Consiglieri comunali hanno comunque diritto:
a) alla informazione ed alla visione delle deliberazioni mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile dell’ufficio Segreteria;
b) al rilascio di copie mediante richiesta al responsabile del Servizio; non è ammessa richiesta verbale a mezzo di terze persone.
5. La richiesta di rilascio delle copie si intende, in via generale, limitata al provvedimento richiesto ed ai suoi allegati, con esclusione di qualsiasi atto richiamato, ma non facente parte integrante di esso, se non espressamente richiesto.
6. Le copie dei provvedimenti dovranno essere rilasciate al più presto e comunque non oltre il termine di cinque giorni a decorrere dalla richiesta.
7. I consiglieri comunali hanno l’obbligo di osservare la riservatezza o il segreto sulle notizie e i dati ricevuti, e seconda la natura degli stessi.
8. Le prerogative ed il diritto di accesso previsti per i consiglieri comunali sono estesi anche ai consiglieri di circoscrizione.
Art. 42
Aziende speciali comunali e società per l’esercizio di servizi pubblici
comunali
1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali adottano apposito regolamento per l’esercizio dei diritti di accesso, secondo i principi ed i criteri della presente normativa.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l’Amministrazione, alla gestione di servizi pubblici comunali effettuata dalle Società e/o da enti partecipati.
Art. 43
Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento, a sensi dell’art. 109 dello Statuto, è soggetto a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della stessa delibera di approvazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2 Copia del presente Regolamento verrà esposta in permanenza all’Albo Pretorio.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
I N D I C E | ||
- SETTORE TRIBUTI | Pag. | 1 |
- SETTORE AFFARI GENERALI | Pag. | 1 |
- SETTORE VIABILITA’ | Pag. | 2 |
- SETTORE SVILUPPO ECONOMICO | Pag. | 7 |
- SETTORE SISTEMA INFORMATIVO | Pag. | 9 |
- SETTORE CULTURA | Pag. | 9 |
- SETTORE SERVIZI SOCIALI | Pag. | 9 |
- SETTORE GIARDINI | Pag. | 10 |
- SETTORE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Pag. | 11 |
- SETTORE MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI COMU- NALI | Pag. | 11 |
- SETTORE EDIFICI PUBBLICI E SERVIZI TECNO-
LOGICI Pag. 12
- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIVICI
SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E STAMPA Pag. 12
- SETTORE GESTIONE URBANISTICA Pag. 15
- SETTORE PERSONALE Pag. 15
- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pag. 25
- SETTORE ISTRUZIONE Pag. 27
- SETTORE AMMINISTRAZIONE PARCO E
VILLA REALE Pag. 27
SETTORE TRIBUTI
Provvedimenti relativi ad accertamenti 90
ex art. 44 D.P.R. 600/73
Rimborso di somme non dovute per tributi comunali:
a) Pubblicità e affissioni 90
b) Tassa Occupazione spazi ed aree
pubbliche 90
c) Tassa per la raccolta smaltimento
rifiuti solidi urbani 90
d) Tassa per raccolta smaltimento rifiuti
solidi urbani 30
e) I.C.I. 90
f) I.C.I.A.P. 90
SETTORE AFFARI GENERALI
Rilascio copie autentiche 10
Autenticazione documenti 10
Sinistri o danni in genere:
a) Trasmissione alla Assicuazione di de- nuncia e richiesta di danni vari 15
b) affidamento riparazione 15
c) invio atti anche giudiziari all’assicura- zione 30
SETTORE VIABILITA’
Nulla-osta per viabilità ed occupazione suolo pubblico per manifestazioni
pubbliche in genere 20
Permessi permanenti di accesso alla
Z.T.L. 30
Permessi giornalieri e mensili di accesso
alla Z.T.L. 10
Permessi temporanei per occupazione di suolo pubblico in materia di ponteggi,
gru, depositi di materiale edile e varie 30
Permessi di transito per handicappati 20
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Nulla-osta all’esercizio di impianto di distribuzione carburante ad uso privato 120
Nulla-osta al rinnovo autorizzazione al- l’esercizio di impianto di distribuzione carburante ad uso privato o al deposito
di olii minerali 120
Nulla-osta in deroga agli orari giorna- lieri degli impianti di distribuzione car-
burante 60
Iscrizione a ruolo degli utenti del servi-
zio di pesi e misure 30
Cancellazione a ruolo degli utenti del
servizio di pesi e misure 30
Autorizzazione per l’esercizio dell’atti-
vità di tipografia e arti affini 90
Autorizzazione per il trasferimento di ti- pografie ed arti affini 60
Autorizzazione per ampliamento di tipo- grafie ed arti affini 60
Subingresso nella titolarietà della auto- rizzazione di tipografie ed arti affini 60
Autorizzazione per gestione casa per fe- rie ed assimilate da parte di enti morali e
senza fini di lucro 180
Licenza per gestione di attività alber-
ghiera 90
Licenza per sub-ingresso nella titolarità dell’attività alberghiera 60
Licenza per ampliamento attività alber-
ghiera 60
Autorizzazione per gestione di residence 90
Autorizzazione per ampliamento di atti-
vità di residence 60
Autorizzazione per subentro gestione at-
tività di residence 60
Presa d’atto per attività di affittacamere 60
Presa d’atto per ampliamento di attività
di affittacamere 60
Subingresso per attività di affittacamere 30
Autorizzazioni per lo svolgimento di ma- nifestazioni fieristiche 120
Autorizzazione all’apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande | 90 |
Autorizzazione al trasferimento di pub- blico esercizio di somministrazione di a- limenti e bevande | 90 |
Presa d’atto dell’ampliamento della su- perficie dell’esercizio di somministrazio- ne di alimenti e bevande | 30 |
Autorizzazione per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevan- de | 30 |
Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distribu- tori automatici | 60 |
Autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche in locali non aperti al pubbli- co | 60 |
Autorizzazione all’esercizio di bar, risto- rante all’interno di locali di pubblico trattenimento, come attività complemen- tare | 60 |
Autorizzazione alla balneazione (stabili- menti acquatici, piscine) | 60 |
Autorizzazione di sala pubblica per bi- liardi e/o altri giochi leciti | 60 |
Autorizzazione per installazione ed uso, in esercizio pubblico, di apparecchio di radio filodiffusione | 60 |
Autorizzazione per installazione ed uso, in esercizio pubblico, di apparecchio te-
levisivo con o senza elettrogrammofono 60
Autorizzazione per installazione e uso di elettrogrammofono (Juke-box) 60
Licenza per apertura di scuola di ballo 60
Licenza di mestiere di guida, interprete, corriere, portatore alpino, insegnante di
sci (art. 123 TULPS) Rilascio o rinnovo 30
Ricezione dell’avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pub- blico o aperto al pubblico (Art. 76
TULPS) 10
Licenza rappresentazioni teatrali o cine- matografiche, accademie e feste da ballo, corse di cavalli e altri simili spettacoli o trattenimenti. (Art. 68 TULPS) Rilascio
o rinnovo 30
Autorizzazione all’esercizio di locali di pubblico trattenimento (sale da ballo, sa-
le da gioco, discoteche) (Art. 69 TULPS) 60
Rinnovo autorizzazione apertura locali di pubblico intrattenimento
(Art. 68 TULPS) 30
Licenza per pubblici trattenimenti, espo- sizione di rarità, persone, animali, ogget- ti di curiosità o per dare audizioni al- l’aperto (Art. 69 TULPS) Rilascio o rin-
novo 30
Autorizzazione ad attività di arte varia all’interno di pubblico esercizio di som- ministrazione (ad es. piano bar) (Art. 68 | |
TULPS) | 30 |
Autorizzazione all’esercizio di pubblico esercizio (cinema, teatri) con classifica- zione delle sale cinematografiche | 60 |
Licenza esercizi autorimessa di autovei- coli o di vetture e simili. (Art. 86 TULPS) Rilascio o rinnovo | 30 |
Rilascio di autorizzazione al trasferimen- to di sede dell’esercizio di autorimessa | 30 |
Rilascio di autorizzazione al sub-ingres- so nell’esercizio di autorimessa | 30 |
Licenza taxi o noleggio con e senza con- ducente. Rilascio o rinnovo | 60 |
Rilascio di autorizzazione al sub-ingres- so nell’esercizio di taxi o noleggio con o senza conducente | 60 |
Iscrizione per portieri e custodi (Art. 62 TULPS) | 30 |
Iscrizione nel registro dei mestieri ambu- lanti (Art. 121 TULPS) | 30 |
Autorizzazioni all’esercizio di mestieri di girovaghi e relativo rinnovo annuale | 30 |
Contestazioni di violazioni al regola- mento taxi | 30 |
Autorizzazione temporanea annuale al- l’uso dei posteggi di vendita del Mercato |
Ortofrutticolo e rinnovo 60
Concessione magazzino di vendita pres-
so il Mercato Ortofrutticolo 150
Autorizzazione per nuove aperture attivi-
tà commerciali 90
Autorizzazione per trasferimento attività commerciali (stessa zona commerciale) 60
Autorizzazione per trasferimento attività commerciali (in altra zona commerciale) 60
Autorizzazione per ampliamento di atti-
vità commerciali 60
Autorizzazione per estensione ad altre
tabelle merceologiche 90
Autorizzazione per subingresso nella ti- tolarità delle attività di commercio in se-
de fissa 60
Autorizzazione per rivendita di giornali
e riviste 30
Autorizzazione ad attività di commercio su area pubblica pluriennale con utilizza-
zione quotidiana 60
Concessione per subingresso ad attività
di commercio su area pubblica 60
Autorizzazione per il commercio ai pro- duttori 60
Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, este-
tista e mestieri affini 90
Autorizzazione per il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista e mestieri af-
fini 90
Autorizzazione per ampliamento di at- tività di barbiere, parrucchiere per uomo
e/o donna, estetista e mestieri affini 60
Autorizzazione al subingresso nelle atti- vità di barbiere, parrucchiere per uomo
e/o donna, estesiste e mestieri affini 60
Nulla-osta alla concessione all’apertura
di impianto di erogazione carburante 120
Nulla-osta al trasferimento di impianto
di erogazione carburante 120
Nulla-osta all’ampliamento e/o potenzia- mento di impianto di distribuzione car-
burante 120
Nulla-osta al rinnovo concessione per esercizio di impianto di distribuzione di
carburante 120
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO
Trattativa privata diretta per acquisto di beni/servizi 40
Definizione dell’acquisto (preliminare
a trattativa privata previo gara ufficiosa, licitazione privata, appalto-concorso) 60
Trattativa privata previa gara ufficiosa
per acquisto di beni/servizi 60
a) spedizione lettera invito
b) esame offerte
c) aggiudicazione
SETTORE CULTURA
Trattativa privata diretta per acquisto
di beni/servizi 40
Trattativa privata previa gara ufficiosa
per acquisto di beni/servizi 60
a) spedizione lettera invito
b) esame offerte
c) aggiudicazione
Patrocinio a manifestazioni culturali 40
Contributi a manifestazioni culturali 120
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Richieste di sussidi economici 60
Richieste di assistenze generiche (As-
sistenza domiciliare) 90
Contributi ad Enti ed Associazioni 120
Ammissione strutture comunali so-
cio-educative (CSE-CTR-CDE-CFL) 90
Ammissione istituti ricovero privati
o convenzionati 60
Richiesta assistenza di Enti o Agenzie
socio-educative 60
Ammissione agli asili nido 90
Dimissione dagli asili nido 30
Domanda di ammissione straordinaria
per ragioni sociali 30
Esonero tariffe 30
Certificati di frequenza 10
Rilascio certificati di servizio per il
personale 10
SETTORE GIARDINI
Richiesta di concessioni uso giardini (D.C.C. n. 18/92) di partiti, associa-
zioni, enti ecc. 30
Richiesta di autorizzazione insediamenti condutture nel sottosuolo enti vari:
Enel, Telecom, ecc. 30
SETTORE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
aree per formazione Pia-
ni di Zona di edilizia economica popola-
re 90
Indizione bando con criteri per la parte- cipazione e conseguente individuazione degli operatori (Cooperative e Imprese)
per la realizzazione dei Piani di Zona 120
Assegnazione agli operatori in base alla graduatoria del bando di cui sopra 60
Progetto planivolumetrico esecutivo e
relativa approvazione 120
Predisposizione e stipula convenzione 60
Individuazione
b) predisposizione atto deliberativo 60
Gara di licitazione privata o asta pub- blica o trattativa privata previo gara
ufficiosa per lavori di manutenzione 60
a) spedizione lettera invito
b) esame offerte
c) aggiudicazione
Certificato di regolare esecuzione:
SETTORE MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI
-GESTIONE e MANUT. ALLOGGI COMUNALI
a) emissione certificato
SETTORE EDIFICI PUBBLICI
e SERVIZI TECNOLOGICI
Licitazione privata: predisposizione
gara: Spedizione lettere d’invito 60
Espletamento della gara 30
Esame offerte e verbale di gara 20
Pubblicazione esito di gara 60
Stipulazione contratti e convenzioni 120
Emissione Stati di Avanzamento e li- quidazione finale 75
Liquidazione S.A.L. 30
Certificato di collaudo Termini di legge Liquidazione delle competenze pro-
fessionali 90
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI e CIVICI
SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE e STAMPA
Annotazioni di cui all’art. 88 ordina- mento Stato Civile a margine degli atti di nascita e di quelle ex art. 89
ordinamento Stato Civile in calce 30
Annotazioni di cui all’art. 133 ordi- namento Stato Civile a margine degli atti di matrimonio e di cui all’art. 10
Legge 898/70 modificato da L. 74/87 30
Annotazioni di cui agli artt. 162 e 163
c.c. (convenzioni patrimoniali dei co-
nuigi) 30
Annotazioni a margine dell’atto di mor-
te ex art. 150 ordinamento Stato Civile 30
Immigrazione dall’estero di cittadini
stranieri 30
Emigrazioni all’estero di cittadino ita-
liano 15
Cambio di abitazione 30
Rilascio certificazioni storiche con
ricerca d’archivio 10
Trascrizione di atti di Stato Civile pro- venienti da aut. consolari italiani 60
Trascrizione di atto di cittadinanza e giuramento 30
Cancellazione per irreperibilità 10
Autorizzazione all’esumazione stra- ordinaria di salma per successiva tra-
slazione 60
Autorizzazione della tumulazione dei resti mortali di religiosi/e in se- polcri già autorizzati presso basiliche e conventi cittadini, a seguito di esu-
mazione per rotazione decennale 90
Autorizzazione alla esumazione tra- scorsi 10 anni secondo il normale turno di rotazione per successiva
tumulazione 60
Liquidazione fatture per cremazione
di defunti residenti in Monza 150
Autorizzazione per immissione cas- sette contenenti resti in concessioni
preesistenti 10
Concessione di sepolcri 60
Rinnovo temporaneo alla concessione temporanea di sepolcro 60
Retrocessione di sepolcri, ossari e
cinerari perpetui 300
Retrocessione di sepolcri, ossari e
cinerari temporanei 200
Rimborso somme non dovute, per
prestazioni o concessioni cimiteriali 300
Autorizzazione della raccolta dei re- sti mortali nei sepolcri di famiglia
perpetui 15
Autorizzazione all’introduzione dei
resti mortali o ceneri in sepolcro 15
Autorizzazione della traslazione di
xxxxx, resti mortali o ceneri 15
Trattativa privata diretta per acqui-
sto di beni/servizi 40
Trattativa privata previo gara uffi-
ciosa per acquisto di beni/servizi: 60
a) spedizione lettere invito
b) esame offerte
c) aggiudicazione
SETTORE GESTIONE URBANISTICA
Piani attuativi di iniziativa pubblica e
privata Termini di legge
Demolizione di opere edilizie abusive
Legge 47/85 Termini di legge
Concessioni edilizie Termini di legge
Autorizzazioni edilizie 155
Denuncia di inizio attività edilizie Termini di legge Proroga termini ultimazione lavori di
concessioni edilizie 180
Certificato di abitabilità D.P.R. 425/94 Termini di legge
SETTORE PERSONALE
Assunzioni:
a) Xxxxx delle domande ammissione dei candidati - I termini decorrono dal giorno della nomina del responsabile del procedimento, che deve avvenire
entro 60
giorni dalla scadenza delle domande
fino a 200 domande 90
da 201 a 500 domande 120
da 501 a 1000 domande 160
oltre le 1000 domande 210
b) nomina della commissione esami-
natrice 45
Adempimenti commissione esamina- trice:
I termini decorrono dalla formale co- municazione al Presidente della Com-
missione da effettuarsi entro 30
giorni dall’ammissione dei candidati. I termini sono differenziati in relazio- ne al numero dei candidati ammessi.
fino a 200 candidati 150
da 201 a 500 candidati 180
da 501 a 1000 candidati 220
oltre i 1000 candidati 270
Approvazione della graduatoria 45
Assunzione di personale a termine per selezione (ex legge n.56/87) 60
Assunzione di personale di ruolo (ex
legge n. 56/87) 60
Assunzione Legge 482/68 60
Formazione di una graduatoria ge- nerale degli aventi titolo ai sensi del- l’art. 3 D.P.C.M. 127/89:
Il termine decorre dalla nomina del responsabile del procedimento, che
deve avvenire entro 30
giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
fino a 500 partecipanti 150
da 500 a 1000 partecipanti 180
oltre 1000 partecipanti 240
Nomina commissione a seguito di ap- provazione di un progetto obiettivo ai sensi dell’art. 7 comma 6, della Legge 554/88 per assunzioni temporanee di
personale 30
Selezione dei candidati 120 Dalla nomina della commissione
Approvazione della graduatoria di merito e della graduatoria degli ido-
nei (art. 3, comma 5 D.P.C.M. 127/89) 45
Revoca della nomina per carenza di
requisiti soggettivi 45
Proroga del periodo di prova 30
Nomina definitiva in ruolo 30 Dal decorso periodo di prova ed eventuale proroga
Risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di
prova 30 Dal decorso periodo di
prova ed eventuale proroga
Procedimento disciplinare:
a) contestazione addebito al dipen-
dente 60
b) istruttoria 60
b1) Archiviazione atti e irrogazione
di richiamo o censura .......
b2) Trasmissione atti al Collegio Arbi-
trale 15
c) Giudizio innanzi al Collegio Arbi-
trale 90 Dalla data di trasmissione
degli atti al Presidente del Collegio Arbitrale.
Irrogazione della sanzione disciplina-
re 30 Dal ricevimento degli atti
trasmessi dal Presidente del Collegio Arbitrale.
Aspettativa per motivi di famiglia e per altri motivi previsti dalla normativa vi-
gente per periodi superiori a 30 giorni .........
Collocamento in aspettativa per manda-
to sindacale 60
Riconoscimento della dipendenza da cau- sa di servizio di una infermità o dell’ag- gravamento dell’ascrivibilità di una infer- mità già riconosciutà dipendente da cau- sa di servizio:
a) Acquisizione atti e relazione all’Ospe-
dale Militare 90
b) Deliberazione dell’A.C. a seguito del parere della Commissione Medica Ospe- daliera 60
Controllo medico su assunti tramite Leg- ge 482/68:
a) Acquisizione atti e relazione alla Xx-
xxxxxx xxxxxxxxxx 00
x) Deliberazione dell’A.C. a seguito del parere della Commissione Medica Ospe-
daliera 60 Dal ricevimento del parere.
Inserimento di soggetti portatori di han-
dicap in attività socialmente utili 90 Dal perfezionamento di
tutta la documentazione necessaria.
Autorizzazione ad assumere incarichi
esterni 45
Autorizzazione per frequenza corsi di
studio 30
Comando presso altri Enti 90 Dalla domanda dell’Ente interessato.
Nuovi inquadramenti a seguito di ac- cordo nazionale | 150 | |
Richiesta di patrocinio legale | 90 | |
Ricongiunzione o riscatto servizio u- tile a pensione | 180 | |
Trasferimento per Mobilità da altri Enti: a) Acquisizione documentazione | 60 | |
b) Acquisizione del dipendente | 60 | Dal ricevimento del nulla-osta dell’Ente presso cui il dipendente presta servizio. |
Revoca delle dimissioni | 60 | |
Riammissione in servizio di personale cessato per dimissioni | 60 | |
Distacco temporaneo o a tempo inde- terminato di dipendenti | 60 | |
Autorizzazione all’uso di mezzo pro- prio | 45 | |
Concessione di assegno alimentare (in sospensione dal servizio) | 90 | |
Dispensa dal servizio o mutamento di mansioni per inidoneità permanente o momentanea a svolgere le mansioni annesse al profilo professionale posse- duto: a) Acquisizione di atti e documentazione |
per richiesta parere alla Commissione
Medica Ospedaliera 90
b) Dispensa o mutamento temporaneo o
permanente delle mansioni 30 Dal ricevimento del parere medico legale.
Liquidazione indennità di maternità 60
Prestazioni di lavoro straordinario 60
Indennità di reperibilità 45 Dal 1° giorno successivo a quello di ricevimento dei prospetti riepilogativi.
Indennità di turno e maggiorazione
oraria 45 Dal 1° giorno successivo a
quello di ricevimento dei prospetti riepilogativi.
Indennità di missione per trasferte
fino ad un giorno 75 Dalla presentazione della documentazione completa.
Indennità di missione per trasferte
superiori ad un giorno 120 Dalla presentazione della documentazione completa.
Liquidazione compenso incentivante la
produttività 75 Dall’esecutività degli atti, o provvedimenti di determinazione della produttività.
Indennità maneggio valori 60
Indennità per diverse articolazioni di
orario 60
Altre indennità relative a salari 60
Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri membri delle commissioni
comunali, consiliari e circoscrizionali 60 Dall’esecutività degli atti.
Gettone di presenza amministratori co-
munali 90 Decorrenti dal 1° giorno
del mese successivo a quello in cui si sono svolte le sedute, cumulando comunque le sedute di 3 mesi consecutivi.
Liquidazione competenze e componenti
seggi elettorali 60 Dalla data di indizione delle operazioni di voto. Se le elezioni comportano il ballottaggio, dalla data di indizione per tale voto.
Rimborsi quota di accantonamento annua- le del TFR per amministratori in aspetta-
tiva 60
Liquidazione parte variabile indennità
di funzione per la dirigenza 75
Assegno al nucleo familiare per l’anno
di diritto 60
Rideterminazione assegno al xxxxxx xx-
xxxxxxx 00 Il termine decorre dal 1°
Luglio di ciascun anno.
Assegno al nucleo familiare riferito agli anni precedenti rispetto a quello
di competenza 90
Rimborso a privati o a soggetti pub-
blici economici degli oneri per assen- ze di servizio di lavoratori che rico-
prono cariche elettive 75
Liquidazione trattamento economico principale relativo a rinnovi contrat- tuali o determinato da provvedimenti di carattere generale e/o di natura par-
ticolare 90 Il termine decorre dalla
delibera di recepimento del C.C.N.L.
Liquidazione trattamento economico accessorio relativo a rinnovi contrat- tuali o determinato da provvedimenti di carattere generale e/o di natura par-
ticolare 180 Il termine decorre dalla
delibera di recepimento del C.C.N.L.
Liquidazione indennità di mansione
ai centralinisti non vedenti 45 Il termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del ricevimento dei prospetti riepilogativi.
Collocazione in quiescenza per rag-
giunti limiti di età o di servizio 30 I termini decorrono dal 1°
giorno del settimo mese precedente la data di cessazione.
Presa d’atto dimissioni volontarie 30
Dispensa dal servizio per inidoneità as- soluta e permanente a qualsiasi lavo-
ro proficuo 30 Il termine decorre
dall’acquisizione del verbale della Commissione Medica.
Mutamento di mansioni per parziale ini- doneità fisica o per altre ragioni 90
Adempimenti finalizzati alla liquidazio-
ne indennità premio di servizio 60 I termini decorrono dalla
data in cui l’interessato cessa dal servizio.
Adempimenti finalizzati al trattamento pensionistico in caso di dimissioni vo-
lontarie 60 I termini decorrono dalla
determinazione del Dirigente, ovvero qualora questa sia adottata anteriormente ai tre mesi dalla data di cessazione, dal primo giorno del semestre precedente alla data di cessazione.
Adempimenti finalizzati al trattamento pensionistico per collocamento in quie- scenza per raggiunti limiti di età o di
servizio 30 I termini decorrono dal 1° giorno del settimo mese precedente alla data di cessazione.
Adempimenti finalizzati al trattamento pensionistico in caso di dispensa dal servizio per inidoneità fisica alle man- sioni o per assoluta e permanente ini- doneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o per destituzione qualora il
dipendente abbia maturato il diritto 60 I termini decorrono dalla
determinazione di dispensa o dall’esecutività del
provvedimento di destituzione.
Adempimenti finalizzati alla inden- nità premio di servizio e/o al trattamen- to pensionistico in caso di morte del
dipendente 60 Dalla data dell’evento.
Aggiornamento trattamenti di pensione e permio fine servizio per applicazioni
contrattuali 180 Il termine decorre dalla definizione delle posizioni individuali di inquadramento.
Attestazione e certificazione su pensio-
ni di privilegio 150
Attestazione iscrizione INPS DS impor-
ti contributivi versati 90
Attestazione INPS DS servizi dei 2 anni precedenti 120
Certificazioni degli emolumenti agli am- ministratori per denunce INPS-SSN 90
Cessioni del quinto - trasmissione docu- mentazione 60
Adempimenti finalizzati al trattamento
pensionistico definitivo 360 Il termine decorre dalla liquidazione del trattamento economico.
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Rilascio copie rapporti di servizio 15
Rilascio fotografie relative a trasgres- sioni delle norme sui limiti di velocità, di cui alle norme in materia di circola-
zione stradale 10
Permessi in deroga temporanea alle or- dinanze di disciplina della circolazione stradale 3
Autorizzazioni per occupazioni tempo-
ranee di suolo pubblico 7
Rilascio copie rapporti d’incidente stra-
dale 45
Erogazione di servizi per conto terzi per manifestazioni sportive, culturali, etc.:
a) se non comportano autorizzazioni di
Polizia Amministrativa 10
b) se comportano autorizzazioni di Po- lizia Amministrativa (compresi i tempi di rilascio dell’autorizzazione stessa da parte dell’Ufficio Polizia Amministrati-
va - Settore XVI°) 20
Richieste di pronto intervento:
a) a richiesta, con deviazione immedia- ta ad altri organismi di pronto interven-
to non di competenza urgenti
b) ordinarie 24 h.
c) specialistiche ordinarie: inoltrate nel- la prima mattinata successiva alla Segre- teria Comando per l’inoltro alle struttu- re specialistiche - interne/esterne al Co-
mando Prima mattinata successiva.
Autorizzazioni per occupazioni tempo- ranee di suolo pubblico in occasione di
competizioni elettorali 7
SETTORE ISTRUZIONE
Attivazione dei programmi estivi:
a) collaborazione con i privati 120
b) collaborazione con le circoscrizio-
ni 100
c) gestione diretta 90
Attivazione di programmi scolastici
territoriali 120
Attribuzione quote di contribuzione e tariffe per i servizi educativi e
scolastici 60
Licitazione privata - Appalto concor-
so prequalificazione dei concorrenti 45
Trattativa privata diretta per acquisto
di beni\servizi 40
Trattativa privata previa gara ufficio-
sa per acquisto beni\servizi 60
a) spedizione lettera invito
b) esame offerte
c) aggiudicazione
Autorizzazione al subappalto 60
SETTORE AMMINISTRAZIONE PARCO E VILLA REALE
Trattativa privata diretta per acquisi-
zione di beni/servizi 40
Trattativa privata previo gara ufficio- sa per acquisizione di beni/servizi:
- spedizione lettere d’invito
- esame offerta
- aggiudicazione 60 Il termine decorre dalla esecutività della delibera suddetta
Stipulazione di atti di locazione im-
mobili 90 Il procedimento ha inizio
dalla esecutività della delibera di assegnazione
Gara licitazione privata:
a) predisposizione e pubblicazione
del bando di gara 60 Il procedimento ha inizio dopo la esecutività del bando e gli eventuali cessari nulla osta autorizzativi
b) prequalificazione concorrenti 90 Il termine decorre dalla
scadenza del bando
c) predisposizione e inoltro lettera
d’invito 60 Il termine decorre da
esecutiv. di ammissione delle ditte
d) gara 60/90 Il termine decorre dalla
data di scadenza per l’inoltro delle lettere di xxxxxx
e) aggiudicazione 60 Il termine decorre dal verbale di aggiudicazione
f) stipulazione contratto 60
g) pubblicazione esito di gara 60
Certificato di regolare esecuzione:
- emissione certificati 90/180
- predisposizione atto deliberativo 60
Certificato di collaudo:
- emissione certificato 180
- predisposizione atto deliberativo 90
Richiesta nulla osta per inizio lavori 30
Assegnazione in uso temporaneo be-
ni patrimoniali 60
Locazione concessione spazi, conven- zioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare:
a) previo trattativa diretta 90
- stipula contratto 60 Il termine decorre dal parere favorevole della G.C. e fatto salvo il parere del comproprietario
b) previo gara ad evidenza pubblica
predisposta dal dirigente 60 Il termine decorre dalla esecutività della delibera di G.C.
Locazione concessione spazi, conven-
zioni attive per uso residenziale del pa- trimonio immobiliare 60
- stipula contratto 60 Il termine decorre dalla esecutività della delibera X.X. xxxxxxxx
Comodato attivo per uso patrimonio
pubblico 60
- stipula contratto 60 Il termine decorre dalla esecutività della delibera suddetta e fatto salvo il parere del comproprietario
Comodato passivo per uso patrimonio pubblico 60
- stipula contratto 60 Il termine decorre dalla esecutività della delibera suddetta e fatto salvo il rere del comproprietario
Trattativa privata diretta per l’acqui-
sto di beni/servizi e lavori manutentivi ..... Presupposta è l’esecutività
della delibera di determinazione del budget
a) ordinanza beni 30
b) liquidazione spesa 30 Il termine decorre dalla data di ricezione della fattura e fatta salva la competenza della ragioneria
Trattativa privata previa gara ufficiosa per acquisto di beni, forniture e lavori
manut. .... Presupposta è l’esecutività
della delibera di determinazione del budget
-spedizione lettere invito 30
- esame offerta e verbale di gara 20 Il termine decorre dalla
data di ricezio ne dell’offerta
- ordinazione beni 10 Il termine decorre dalla data di aggiudicazione
- liquidazione spesa 30 Il termine decorre dalla data di ricezione della fattura e fatta salva la competenza della ragioneria
Autorizzazione per il commercio
ambulante su area pubblica 30 Il termine decorre dalla presentazione dell’istanza e fatto salvo il parere dell’ufficio competente
Richiesta di concessione uso aree 30