ACCORDO DI PROGRAMMA
ALLEGATO 1
REGIONE
ABRUZZO
ACCORDO DI PROGRAMMA
FRA
REGIONE ABRUZZO
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE
E
PROVINCE DI CHIETI, L’AQUILA, PESCARA E TERAMO ANCI
A.R.S.S.A.
CONSORZI INTERCOMUNALI RIFIUTI - ATO e/o SOCIETA’ SpA FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI COPAGRI
FAGRI
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
IMPRESA AGRICOLA PULITA
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
L’anno 2008, il giorno …………………… del mese di ………………., presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in xxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx:
TRA
REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale Xx. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx o suo delegato …. ;
E
Provincia di Chieti, che interviene nel presente atto a mezzo di ………………..
Provincia di L’Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo di ……………..
Provincia di Pescara, che interviene nel presente atto a mezzo di ………………
Provincia di Teramo, che interviene nel presente atto a mezzo di ………………
ANCI - Abruzzo, che interviene nel presente atto a mezzo di …………………..
ARSSA, che interviene nel presente atto a mezzo di ………………
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI, che interviene nel presente atto a mezzo di …………
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, che interviene nel presente atto a mezzo di …..
UNIONE REGIONALE AGRICOLTORI, ………che interviene nel presente atto a mezzo di ………..
COPAGRI, ………che interviene nel presente atto a mezzo di ………………………………………….
FAGRI, ………che interviene nel presente atto a mezzo di ………………………………………………
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI, che interviene nel presente atto a mezzo di ...............
CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI - ATO E/O SOCIETA’ SpA, …. (i diversi Consorzi
e/o ATO aderenti) che interviene nel presente atto a mezzo di ………………
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PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli/riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli anche pericolosi per i quali vi è un’oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste agevolazioni se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che prevede all’art. 37 “Rifiuti da attività agricole” che:
“1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.
2. La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche”.
VISTO l’art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”, che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:
• all’art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ….. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
• all’art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un’apposita sezione da costituire presso l’Albo di cui all’art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell’art. 212”;
• all’art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;
• all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”.
VISTO il D.Lgs 30.04.1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, che all’art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli) prevede: “ omissis .. al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 30 dell’ex D.Lgs. 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:
a. due accumulatori esausti per singolo trasporto;
b. quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
c. cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto”.
CONSIDERATO altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:
• all’art. 183, comma 1, lettere b) e c), la definizione di “produttore” e “detentore” di rifiuti;
• all’art. 185, comma 1, lett. e), i “limiti al campo di applicazione” per alcune sostanze non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
• all’art. 188, comma 2, lett. c), di mantenere la possibilità, per i produttori/detentori di rifiuti, di adempiere agli obblighi di smaltimento dei propri rifiuti anche avvalendosi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
• all’art. 189, comma 3 “omissis … Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, .. omissis … le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.
• all’art. 189, comma 4 “omissis … Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita”;
• all’art. 190, comma 4 “I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi”;
• all’art. 190, comma 6 “ omissis … i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti”;
• all’art. 193, comma 4 “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”;
VISTA la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED IMPEGNI
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Accordo di Programma (di seguito denominato: “accordo”), è redatto ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di seguito denominato “D.Lgs. 152/06), degli articoli 28 e 37 della L.R. 45/07.
2. Con il presente accordo le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto
smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l’efficacia dei controlli.
3. L’accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente accordo, sono da considerarsi imprese agricole, esclusivamente quelle di cui all’art. 2135 c.c. come modificato del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevede che : “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
2. Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 423 della legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.
CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 3
(Modalità di organizzazione del servizio)
1. La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, non assimilati agli urbani, di cui all’All. 1B del presente accordo, è svolto tramite un servizio pubblico, di norma secondo le seguenti modalità:
a. raccolta a domicilio presso gli utenti;
b. raccolta con mezzo mobile (ecomezzo), autorizzato ai sensi di legge, secondo un programma predefinito dai soggetti gestori del servizio, presso determinati punti di raccolta costituiti dallo stazionamento dell’ecomezzo;
c. conferimento a centri di raccolta (cd. stazioni ecologiche, ecocentri, ..etc.), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella convenzione (All. 1A), rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all’All. 1C.
3. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio.
4. Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia, altri sistemi di organizzazione del servizio pubblico, che i gestori potranno prevedere previa comunicazione al competente Servizio della Regione, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo.
Art. 4
(Ruolo ed impegni dei soggetti gestori dei servizi)
1. In conformità ai principi di cui agli articoli 178 e 200 del D.Lgs. 152/06, il soggetto gestore dei servizi pubblici:
a. organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l’organizzazione delle attività e ne garantisce l’espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
b. si incarica, d’intesa con le Associazioni delle imprese agricole, di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (ecomezzo), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente accordo;
c. si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente accordo, con mezzi autorizzati, ad impianti autorizzati per il trattamento, recupero e/o smaltimento;
d. si impegna a comunicare e definire, di concerto con le Associazioni delle imprese agricole, il calendario delle raccolte entro l’inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni.
e. non applica, per il servizio operato dal centro di raccolta, alcun onere a carico del produttore di rifiuti che provveda direttamente alla consegna degli stessi, qualora si tratti di tipologia di rifiuto per la quale operi un Consorzio Nazionale;
2. E’ fatto obbligo al gestore dei servizi e/o agli addetti dei centri di raccolta di:
a. individuare e indicare nella convenzione con l’impresa agricola (All. 1A), i punti di sosta degli ecomezzi per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari prefissati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
b. presidiare gli ecomezzi adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e le condizioni stabilite dalla convenzione di cui all’All. 1A ed all’All. 1C;
c. fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, avvalendosi delle Associazioni delle imprese agricole.
d. effettuare la comunicazione annuale prevista dall’art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06 (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti ricevuti dal produttore/detentore.
3. I gestori dei servizi provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l’invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché favoriscono la raccolta differenziata di rifiuti non speciali. A tal fine, se necessario e/o richiesto, i soggetti gestori valuteranno la possibilità di consentire il posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati.
Art. 5
(Impegni della Regione)
1. La Regione Abruzzo si impegna a inserire in programmi di finanziamenti regionali previsti per il settore agricolo e per la gestione dei rifiuti, risorse destinate all’attuazione delle finalità previste nel presente accordo.
2. La Regione Abruzzo provvederà a verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola.
3. La Regione Abruzzo provvederà a rendere accessibile al pubblico, nei modi possibili (es. sito web,
..etc.), i risultati conseguiti con l’attuazione degli interventi previsti dal presente accordo.
Art. 6
(Impegni delle Province)
1. Le Province si impegnano a favorire l’attuazione del presente accordo:
a. coordinando i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti;
b. procedendo ad eventuali specificazioni e caratterizzazione dell’accordo in rapporto alle esigenze delle diverse realtà locali;
c. fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;
d. valutando l’inserimento in propri programmi finanziari, di forme di incentivazione per l’attuazione del presente accordo;
e. promuovendo e favorendo accordi fra i soggetti gestori ed i Consorzi obbligatori per il recupero e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto;
x. xxxxxxxx, anche in attuazione di programmi regionali (es. PTTA), mezzi, attrezzature, servizi,
.. etc., nelle forme convenzionali che saranno dalle stesse definite, ai soggetti autorizzati a svolgere i servizi.
Art. 7
(Impegni delle associazioni di categoria)
1. Le Associazioni di imprese agricole firmatarie si impegnano, di concerto con i soggetti gestori dei servizi, a:
a. fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell’accordo;
b. fornire ai propri associati ogni informazione utile sulla compilazione di documenti e sulle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;
c. consegnare ai propri associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni ed a ritirarli una volta sottoscritti;
d. distribuire ai propri associati, in caso di necessità, i sacchi e le relative etichette e ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
e. collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i centri di raccolta;
f. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente accordo;
g. ad effettuare gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa di settore vigente, su richiesta del singolo proprio associato.
Art. 8
(Costi del servizio)
1. I costi del servizio saranno definiti, tramite accordi su base provinciale, tra le Province territorialmente interessate, i Consorzi Intercomunali e/o Società SpA e/o gestori dei servizi e le Associazioni di imprese agricole, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque non oltre il 30.09.2008.
2. L’utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell’All. 1D, in particolare costituito da:
a. una quota di adesione all’accordo con la sottoscrizione della convenzione per il periodo di tempo definito dalla stessa; tale somma garantisce la possibilità di conferire i rifiuti con le modalità previste dalla presente convenzione e l’attività di sensibilizzazione degli utenti da parte dei soggetti gestori del servizio;
b. i costi di raccolta e trattamento calcolati sull’effettivo peso di rifiuti conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti;
c. i costi di servizi richiesti, come previsti nell’All. 1D.
2. Il costo di sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori ed altre attrezzature, sono a carico dell’utente.
3. La sottoscrizione della convenzione di cui all’All. 1A, impegna l’utente al pagamento della prevista quota di adesione. Oltre quanto previsto ai commi 1 e 2, null’altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.
4. La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione (All. 1A - p. 7).
5. Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l’azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell’azienda.
CAPITOLO III
DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Art. 9
(Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti)
1. I soggetti interessati al presente accordo si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza ed indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell’attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall’attività agricola e in particolare a favorire:
a. l’autocompostaggio;
b. l’utilizzo di contenitori a rendere;
c. l’uso di materiali riutilizzabili più volte;
2. In particolare la Regione Abruzzo, si impegna ad inserire tra le proprie iniziative rivolte allo studio di vita dei prodotti, i beni e i materiali utilizzati nella pratica agricola.
CAPITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E RECUPERO DELLE FRAZIONI COMPOSTABILI
Art. 10
(Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico)
1. I gestori dei centri di raccolta provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l’invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e con i gestori dei servizi per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
Art. 11
(Impegni per il recupero della frazione compostabile)
1. Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall’attività agricola attraverso l’autocompostaggio, la raccolta differenziata e l’impiego del compost in agricoltura.
2. La Regione organizzerà, con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall’attività agricola ed all’utilizzo del compost nelle pratiche agricole, come previsto nella L.R. 17.07.2006, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti comportabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”, iniziative ed attività tecniche, come delineate nell’accordo di programma definito con il CIC (Consorzio Italiano Compostatori) di cui alla DGR n. 1149 del 16.10.2006.
CAPITOLO V
DURATA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
(Intese integrative)
1. I Consorzi Nazionali per il recupero possono aderire al presente accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto con l’ANCI.
2. Le Province, sulla base del quadro generale definito con il presente accordo, possono stipulare accordi tra le parti o promuovere ed organizzare progetti a livello locale finalizzati alla specificazione e alla concreta attuazione del presente atto.
3. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi Nazionali, o loro rappresentanti regionali, per favorire il recupero dei materiali raccolti In particolare essi dovranno
garantire ai soggetti gestori i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base degli accordi con l'ANCI.
Art. 13
(Controversie)
1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all’uopo convocata dal gestore del servizio.
2. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all’autorità giudiziaria competente (Foro territoriale competente).
Art. 14
(Durata dell’accordo)
1. Il presente accordo ha la durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.
Art. 15
(Norma finale)
1. Le parti firmatarie convengono, a partire dall’entrata in vigore del presente accordo di programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l’attuazione delle previsioni, nonché per apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.