Contract
Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
L'anno , addì del mese di in tra il sottoscritto
nato a residente a in via cod. fisc. P.IVA in qualità di , di seguito denominato “Committente”
e il
, di seguito indicato come
“Professionista”/RTP/STP con studio in
cod. fisc.
via P.IVA
iscritto/i all’Albo professionale della Provincia di al n. e iscritto con il n. all’Elenco di cui all’articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato “Professionista”
Premesso che:
a) il Committente è proprietario /avente titolo di sito nel Comune di
( ), xxxxxxxx , xxx , xxxxxxxxx xx
(xxxxxxx, fabbricato, ) identificat
catastalmente al fg.
con i mappali
, d’ora in avanti “immobile”;
b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità , con ordinanza sindacale n…….. del ……………….. ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 n…. del
………………, sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti all’elenco speciale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
d) che con la stessa ordinanza n. del il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il protocollo di intesa con la Rete delle professioni e lo schema di contratto tipo da stipulare tra il committente ed il professionista per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) che il/i risulta/no iscritto/i nell’Elenco speciale di cui all’articolo 34
del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
f) che con verbale dell’assemblea del condominio/consorzio del è stato approvato il conferimento dell’incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;
g) che con delega/he del i comproprietari dell’immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l’incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
Tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 . PREMESSE
§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Art. 2 NATURA DELL’INCARICO
§1. Il Committente affida al Professionista, che accetta l’incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà 1 ubicato nel Comune di Via frazione distinto al NCT al foglio particella _ per un importo presunto delle opere di € (diconsi Euro ) oltre I.V.A.
,
Art. 3 OGGETTO DELL'INCARICO
§1. L'incarico professionale ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni, di seguito dettagliatamente descritte, secondo il cronoprogramma che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente disciplinare:
1. redazione della scheda AeDES;
2. rilievi architettonici e strutturali;
3. relazione geologica (laddove necessaria);
4. relazione geotecnica (laddove necessaria);
1 Indicare altro diritto reale e/o di disponibilità dell'immobile.
5. progettazione architettonica;
6. progettazione strutturale;
7. progettazione impiantistica (laddove necessaria);
8. altre progettazioni (agroindustriale, agroturistica, zootecnica, laddove necessaria;
9. coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
10. direzione dei lavori e relativa contabilità, assistenza al collaudo;
11. coordinamento della sicurezza in corso d’opera;
12. collaudo statico;
13. altre prestazioni specialistiche.
§2. L’incarico può riguardare solo alcune delle prestazioni elencate. Il Committente può procedere a conferire più incarichi, a tecnici che svolgono funzioni specialistiche diverse con un capofila/coordinatore.
§3. Il Committente delega il tecnico individuato coordinatore dal gruppo di lavoro a compilare e seguire la pratica con l’applicazione della procedura MUDE.
Art. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l’esecuzione dell’opera sull'immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell'incarico.
§2. Il Committente si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta ed a consegnare al Professionista, tutta la documentazione occorrente ed in particolare:
1.
2.
3.
Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
§1. Il Professionista dichiara, per quanto attiene l’attività di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, che il presente contratto è il n. , avendo già assunto in precedenza n. incarichi.
§2. Il Professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§3. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'ordinanza commissariale n. del ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di rispettare le previsioni dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento
sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.
§4. Le Parti danno atto che l’incarico è svolto dal Professionista in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. E’ comunque vietato il subappalto di prestazioni professionali o l’istituto dell’avvalimento di prestazioni professionali.
§5. Il Professionista dichiara di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l’incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto. Il Professionista si obbliga altresì a non cedere o sub affidare ad altri tecnici l’incarico conferito oggetto del presente contratto, rimanendo fermo quanto previsto al precedente comma 4.
§6. E’ riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente contratto, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Professionista incaricato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.
§7. Nello svolgimento dell'incarico conferito, il Professionista: a) cura tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni sopraindicate, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti; b) assicura che tutti gli elaborati contengano l’indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale; c) redige gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall’incarico; d) consegna al Committente tutti gli elaborati redatti in n° copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.); rappresenta il Committente nello svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata; rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.
§8. Il Professionista provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§9. Nessun compenso è dovuto al Professionista per l’attività prevista dal precedente paragrafo §8.
§10. Il Professionista si obbliga a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. Qualora alla data di sottoscrizione del presente contratto la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita e/o funzionante, il Professionista provvede al deposito del contratto mediante l’invio dello stesso, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, previsto dall’articolo 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed istituito nella Regione ove è ubicato l’immobile.
§11. La mancata sottoscrizione in via preventiva del presente contratto, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti nel precedente §10 determina la revoca dell’incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l’attività eventualmente effettuata.
§12. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all’attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP assegnato ai lavori.
Art. 6 TERMINI E COMPENSI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
§1. Per l’espletamento dell’incarico di progettazione il Professionista è tenuto all’osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: xxxxx xxxxx, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.
§2. Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, il Professionista è tenuto, limitatamente alla presentazione della progettazione, per ognuna delle procedure, all’osservanza dei termini, stabiliti nelle rispettive ordinanze del Commissario e che di seguito vengono riportati:
(in alternativa)
a) riparazione con rafforzamento locale degli edifici che presentano danni lievi (ordinanza commissariale n. 4 del 2016): mesi dal conferimento dell’incarico;
b) delocalizzazione delle attività produttive agricole (ordinanza commissariale n. 5 del 2016): mesi dal conferimento dell’incarico;
c) delocalizzazione delle attività produttive non agricole (ordinanza commissariale n. 9 del 2016):
mesi dal conferimento dell’incarico;
d) ripristino e/o ricostruzione delle attività economiche di qualsiasi natura (ordinanza commissariale
n. del 2016): mesi dal conferimento dell’incarico;
e) ripristino e/o ricostruzione degli immobili danneggiati gravemente con destinazione diversa da
quella produttiva (ordinanza commissariale n. conferimento dell’incarico;
del )
mesi dal
f) riparazione, ripristino o ricostruzione edifici ricomprese nei centri e nuclei storici sottoposti a preventiva pianificazione urbanistica (ordinanza commissariale n. del ) mesi dal conferimento dell’incarico.
§3. Ferma l’osservanza dei termini di consegna previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, il Committente ed il Professionista possono prevedere, anche con successivo accordo e, tempi di consegna dei progetti inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.
§4. I termini previsti dai precedenti paragrafi §2 e §3 sono comprensivi anche del tempo occorrente per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.
§5. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l’attività svolta.
§6. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al Professionista è coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nell'ordinanza commissariale n. del , ed è stabilito nella percentuale del
% dell’importo dei lavori ammissibili a contributo. L’importo percentuale riconosciuto per prestazioni parziali (laddove specificatamente convenuti) è stato determinato nei termini di seguito indicati come stabilito nel protocollo d’intesa tra Commissario e Rete delle Professioni:
a) progetto architettonico, strutturale, impiantistico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): 54%
b) direzione dei lavori architettonici, strutturali, impiantistici, di carattere geologico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): : 33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%
d) collaudo strutturale. 4%
Per le prestazioni specialistiche, compresa la relazione geologica, laddove eseguite è riconosciuto un ulteriore importo nella misura massima del 2%, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’allegato A.
§7. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento uno o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell’ordinanza n. del del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§8. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del % dell’importo degli stessi lavori.
§9. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell’emissione della fattura.
Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.
§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al Professionista, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, paragrafo §6, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:
- dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell’80% del compenso relativo alle attività di progettazione, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;
- contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’impresa affidataria, per l’importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;
§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l’attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
§3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo §8, le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:
a) eventuale acconto pari al % alla firma del presente contratto;
b) acconto pari al % alla presentazione del progetto;
c) acconto pari al % per ogni Stato Avanzamento dei lavori;
d) saldo entro giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.
§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l’emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.
Art. 8 PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: a) il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa;
b) il direttore dei lavori è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall’articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.
§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l’autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) a predisporre ed a consegnare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l’impresa ha maturato l’importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; c) a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall’effettiva conclusione degli stessi lavori.
§3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al §2 determina l’applicazione di una riduzione nell’importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.
Art. 9 VARIANTI E REVISIONE DELL’ACCORDO
§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.
§2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% (10% per le ristrutturazioni) dell’importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.
Art. 10 PROROGHE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RECESSO
§1. In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al Professionista, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.
§2. L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l’attività svolta.
§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell'incarico e/o per l'assunzione dell'incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
§4. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.
Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA
§1. Il Professionista dichiara, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n°
, stipulata con (Compagnia) , Agenzia di a copertura dei danni provocati dall’esercizio della professione, per un massimale di €.
Art. 12 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all’incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il Professionista si riserva di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.
§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Xxxxx ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.
Art. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.
Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI
§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell’Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.
§2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in
.
§3. Il presente Xxxxxxxxx è sottoposto a registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con onere a carico solidale delle parti.
§4. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all’art. 12 circa la proprietà intellettuale.
§5. II presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.
§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n.
del
Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 27/2012, ha fornito
ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n.
….. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.
Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.
IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I
Il professionista, accettando l’incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del Professionista); art. 6 (termini e compensi per l’espletamento dell’incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).
IL COMMITTENTE IL/I PROFESSIONISTA/I