Art. 1 - Definizioni
CONDIZIONI DI UTILIZZO CARTA PREPAGATA VODAFONE SMARTPASS NON CONTRATTUALIZZATA
RICHIESTA TRAMITE PUNTI VENDIATA VODAFONE STORE
Versione 4/2022
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Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente documento, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
- “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che per¬mette all’Utilizzatore di effettuare prelievi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
- “Banca”: l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx a cui compete il ruolo di banca tesoriera e soggetto emittente delle Carte oggetto delle Condizioni di Utilizzo e della relativa Moneta Elettronica, e che ha affidato al Gestore lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, come specificato all’art. 3;
- “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
- “Carta/e”: la/e carta/e prepagata/e non contrattualizzata/e e ricaricabile/i denominata/e “Vodafone SmartPass” emessa/e dalla Banca, richiesta/e in Vodafone Store e regolamentata/e dalle Condizioni di Utilizzo;
- “Carta Vodafone SmartPass Contrattualizzata”: carta prepagata ricaricabile emessa dalla Banca, richiedibile via WEB e non soggetta ai limiti di Disponibilità Massima della Carta, di spesa e di caricamento di cui all’art. 5;
- “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra il/i circuito/i internazionale/i medesimo e il Gestore;
- “Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
- “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
- “Condizioni di Utilizzo”: il presente documento contenente le condizioni generali di utilizzo relative alla/e Carta/e;
- “Contactless” (senza contatto): tecnologia che permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvicinandola al POS, senza richiedere l’inserimento della carta stessa nel terminale;
- “Disponibilità Massima della Carta”: l’importo massimo di Moneta Elettronica che può essere caricato sulla Carta attraverso un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, e che corrisponde al saldo massimo consentito sulla Carta; la cui misura è indicata all’art. 5;
- “Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carta prepagata Vodafone SmartPass non contrattualizzata”;
- “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i;
- “Gestore”: CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale, come specificato all’art. 3;
- “Importo/i Caricato/i”: l’importo di Moneta Elettronica caricato sulla Carta da parte del Utilizzatore mediante un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, con le modalità di cui all’art. 5;
- “Importo Residuo”: l’importo di Moneta Elettronica residuo e disponibile sulla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 5;
- “Limite Xxxxxxx dell’Operazione”: l’importo massimo di Moneta Elettronica spendibile per una singola operazione consentita ai sensi dell’art. 5;
- “Limite Massimo di Spesa”: l’importo massimo di Moneta Elettronica spendibile nel corso dell’anno civile, mediante le operazioni di cui al successivo art. 6, la cui misura è indicata all’art. 5;
- “Mobile App” (Vodafone SmartPass): applicazione mobile per smartphone dedicata all’iniziativa dove il titolare può visualizzare tutte le informazioni riguardanti la Carta, definire i parametri dei servizi specifici, ed effettuare operazioni dispositive;”
- “Moneta Elettronica”: valore monetario così come definito dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter), del Testo Unico Bancario;
- “MSISDN” (Mobile Station International Subscriber Directory Number): numero telefonico attivo sulla rete Vodafone cui la Carta è univocamente associata;
- “NFC (Near Field Communication)”: tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che permette di utilizzare il proprio smartphone appositamente abilitato al pagamento, semplicemente avvicinandolo al POS, senza richiedere l’inserimento della carta nel terminale;
- “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dall’Utilizzatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra l’Utilizzatore e il Beneficiario;
- “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dall’Utilizzatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
- “Parti”: congiuntamente, la Banca, il Gestore, il Titolare;
- “P2P” (Person to Person): operazione tra due carte prepagate, di trasferimento fondi, trasformati in Moneta Elettronica e garantiti dalla Banca, come meglio specificato al successivo art. 6;
- “PIN” (Personal Identification Number): codice da digi¬tare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante, come meglio specificato al successivo art. 14;
- “Portale Web Dedicato” (xxx.XxxxxXxxx.xxxxxxxx.xx.): portale web attraverso il quale il titolare può visualizzare tutte le informazioni riguardanti la Carta, definire i parametri dei servizi specifici ed effettuare operazioni dispositive;
- “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
- “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 4,
n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
- “Quota di Rilascio”: l’importo che l‘Utilizzatore è tenuto a pagare per il rilascio della Carta e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
- “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi della Carta), messo a disposizione dei Clienti e affidato al Gestore, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli qui regolamentati, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
- “Servizio Clienti Dedicato”: servizio di assistenza riservato ai possessori di Carta Vodafone SmartPass (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi della Carta) che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli qui regolamentati, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
- “Sito Internet”: il sito xxx.xxxxxxx.xx;
- “Soggetto Collocatore”: punto vendita della rete di Vodafone Italia S.p.A. al quale la Banca ha conferito apposito mandato per la distribuzione della Carta;
- “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette all’Utilizzatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
- “Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- “Utilizzatore /i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i richiedente la Carta la cui firma è riportata sul retro della Carta stessa;
- “Vodafone”: Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX) – Italia, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico partner dell’iniziativa attraverso la quale la Banca può provvedere alla distribuzione della Carta.
Art. 2 - Emissione della Carta e accettazione delle Condizioni di Xxxxxxxx
La Carta Vodafone SmartPass è emessa dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, maggiorenne, residente in Italia, in possesso di codice fiscale e di un numero di telefono
Vodafone al quale associare la Carta.
La Carta è rilasciata dal Soggetto Collocatore incaricato dalla Banca di provvedere al perfezionamento della richiesta di emissione, contestualmente alla corresponsione, da parte dell’Utilizzatore , della Quota di Rilascio.
La richiesta si considera accettata e si considera pertanto perfezionata, nel momento della ricezione della Carta e della lettera di accettazione contenente le istruzioni operative da parte dell’Utilizzatore .
Il numero massimo di Carte per singolo Utilizzatore (codice fiscale) è pari a 3 (tre).
Con il rilascio della Carta, l’Utilizzatore riceve ed accetta le presenti Condizioni di Utilizzo, unitamente ai seguenti documenti:
- il Documento di Sintesi;
- il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte prepagate Vodafone SmartPass”.
Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 trovano applicazione solo laddove la Banca ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, il Gestore ed il/i Circuito/i Internazionale/i
L’Utilizzatore prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato al Gestore l’incarico di svolgere, per conto e sotto la responsabilità della stessa, specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nelle Condizioni di Utilizzo sarà fatto esclusivo riferimento al Gestore anche quando questi opera per conto della Banca.
Al Gestore compete pertanto lo svolgimento di talune attività connesse all’operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione della Carta, i tussi di ricarica, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei tussi di spesa presso gli Esercenti, l’operatività relativa alle operazioni di prelievo di denaro contante, l’operatività relativa alle operazioni di rimborso, i tussi delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono alla Banca la corretta rilevazione contabile relativa alla Moneta Elettronica, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet, il Servizio Clienti, i reclami e le contestazioni). Al Gestore, in virtù di apposito accordo di licenza, compete altresì la gestione dei rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la personalizzazione e l’operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i.
La Carta, intesa come Moneta Elettronica, è emessa dalla Banca. La Carta intesa come supporto fisico, è di proprietà del Gestore, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito Internazionale. Fermo restando quanto sopra specificato, il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e alla gestione delle somme ricevute a fronte dell’emissione della Moneta Elettronica e dei fondi di volta in volta disponibili sulla/e Carta/e, rimane di esclusiva competenza della Banca.
Art. 4 - Validità e scadenza della Carta
La Carta acquisisce la funzionalità di carta di pagamento solo a seguito di una prima ricarica effettuata con le modalità descritte al successivo art. 5.
La Carta è valida ed utilizzabile fino al termine di scadenza indicato su di essa e scade l’ultimo giorno del mese indicato sulle Carta stessa. La Carta, inoltre, per poter essere utilizzata, dovrà mantenere l’associazione ad un numero attivo su rete Vodafone. Se la Carta non risulta più associata ad un numero attivo su rete Vodafone, al 6° mese consecutivo di mancata associazione, verrà bloccata e sarà possibile solamente richiedere il rimborso del credito residuo presente sulla Carta con le modalità indicate al successivo art. 19.
Le Carta scaduta non può essere rinnovata, e il Cliente potrà eventualmente ottenere una nuova Carta, secondo quanto previsto dal precedente art. 2. In caso di scadenza della Carta:
- restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico dell’Utilizzatore anteriormente alla data di scadenza della Carta, e il Cliente deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autoriz¬zata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Cliente;
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le modalità previste al successivo art. 19.
Art. 5 - Disponibilità Massima della Carta, limiti di spesa, caricamento e disponibilità di spesa residua
La Carta può essere utilizzata per le operazioni e i pagamenti di cui al successivo art. 6 previa costituzione di un Importo Caricato, mediante un’iniziale operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche. Il caricamento iniziale e le successive ricariche della Carta saranno possibili solo se la stessa risulterà associata ad un numero Vodafone, altrimenti sarà possibile solo utilizzarla o richiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo presente sulla Carta stessa con le modalità indicate al successivo art. 19. Per i soli canali di ricarica per i quali è espressamente previsto nel Documento di Sintesi, l’Utilizzatore dovrà esibire il proprio codice fiscale ed un documento d’identità dotato di fotografia.
L’Utilizzatore può effettuare ricariche più volte nel corso del periodo di validità della Carta, entro la Disponibilità Massima della Carta, che non potrà superare l’importo massimo complessivo di Moneta Elettronica, determinato dalla somma delle ricariche, di Euro 1.000,00 (mille/00). Nel corso dell’anno civile, conteggiato a partire dalla data della prima operazione di caricamento, sarà possibile caricare sulla Carta importi di moneta elettronica fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), fermo restando il Limite di Disponibilità Massima di cui sopra.
Nel corso dell’anno civile, inoltre, sarà possibile utilizzare la Carta per le operazioni indicate al successivo art. 6 entro il Limite Massimo di Spesa, ossia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), calcolato dal giorno in cui viene effettuata la prima operazione di spesa.
Qualora nel corso dell’anno civile sia raggiunto il Limite Xxxxxxx xx Xxxxx, verrà inibita automaticamente anche la funzionalità di ricarica fino al ripristino della capacità di spesa della Carta. In ogni caso la Disponibilità Xxxxxxx sulla Carta non potrà superare Euro 1.000,00 (mille/00).
In aggiunta a quanto previsto sopra, la Carta è utilizzabile per le operazioni di cui al successivo art. 6 entro il Limite Massimo dell’Operazione, pari ad Euro 1.000 (mille/00) per singola operazione.
Per le operazioni di prelievo contante l’Utilizzatore potrà effettuare al massimo due operazioni al giorno per un importo massimo complessivo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
La Carta prevede inoltre tagli minimi e massimi di ricarica, secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. L’Utilizzatore può costituire un Importo Caricato tramite i canali resi disponibili e comunicati al Cliente attraverso il Sito Internet o indicati sul Foglio Informativo, attenendosi alle istruzioni operative ivi riportate.
Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nel Documento di Sintesi. L’Importo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
(a) gli Importi Caricati; e
(b) gli Ordini di pagamento e/o le operazioni di prelievo di denaro contante già eseguiti, i pagamenti di cui al successivo art. 18 (ad eccezione di quelli corrisposti direttamente dall’Utilizzatore e non addebitati sulla Carta), nonché tutte le altre movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamento o operazione di prelievo di denaro contante e/o relativo al singolo pagamento - com¬prensivo delle commissioni e delle spese indicate nel Documento di Sintesi - superi l’Importo Residuo, il Limite Massimo dell’Operazione e/o il Limite Xxxxxxx xx Xxxxx, il Gestore sarà legittimato a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
L’Utilizzatore prende atto che possono essere riscontrate differenze tra l’Importo Residuo e le risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle operazioni e/o per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse.
L’Utilizzatore è in ogni caso tenuto a rimborsare tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti dell’Importo Residuo. A tal fine la Banca è comunque sin d’ora espressamente autoriz¬zata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate
intestate al Cliente.
L’Utilizzatore prende atto che, per le operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Art. 6 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dall’Utilizzatore personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, nei limiti dell’Importo Residuo e nel rispetto degli ulteriori limiti indicati al precedente art. 5, consente all’Utilizzatore di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti;
L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente; (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto PIN; (iii) in modalità contactless, dove per importi fino a Euro 25,00 (venticinque/00) non è necessaria la digitazione del PIN e lo scontrino viene emesso solo se espressamente richiesto; per importi superiori a Euro 25,00 (venticinque/00) è necessario digitare sempre il PIN e lo scontrino viene automaticamente emesso senza però necessità della firma; (iv) in modalità NFC (previa attivazione della funzionalità tramite l’App Vodafone Wallet sulla quale verranno illustrate le caratteristiche e le condizioni particolari di tale funzionalità che il Cliente dovrà espressamente accettare), dove per importi fino a Euro 25,00 (venticinque/00) non è necessaria la digitazione del PIN e lo scontrino viene emesso solo se espressamente richiesto; per importi superiori a Euro 25,00 (venticinque/00) è necessario digitare sempre il PIN e lo scontrino viene automaticamente emesso senza però necessità della firma. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente. Per l’uso della Carta su internet potrà essere richiesta l’iscrizione dell’Utilizzatore a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dal Gestore, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “3D Secure”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire all’Utilizzatore di effettuare la transazione;
b) effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito
Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN;
c) trasferire su una Carta Vodafone SmartPass Contrattualizzata, e ricevere da un’altra Carta Vodafone SmartPass Contrattualizzata, moneta elettronica tramite un trasferimento fondi P2P.
Art. 7 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, l‘Utilizzatore presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai terminali elettronici – POS installati presso l’Esercente, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 8) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi delle Condizioni di Utilizzo.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dal Gestore, per conto del Cliente. Il Gestore addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione all’Utilizzatore, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 22.
Art. 8 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di Operazione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dal Gestore. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Utilizzatore , quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore.
Una volta ricevuto dal Gestore, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso del Gestore medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Gestore si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui il Gestore riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 9 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Il Gestore può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni delle Condizioni di Utilizzo o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se il Gestore rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che il Gestore può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dal Gestore.
Art. 10 - Rapporti con gli Esercenti
L’Utilizzatore riconosce espressamente:
a) che la Banca ed il Gestore non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non imputabili;
b) l’estraneità della Banca e del Gestore ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e del Gestore per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), l’Utilizzatore avrà comunque il diritto di rivolgersi al Gestore al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna
dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, l‘Utilizzatore potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 11 - Operazioni di prelievo di denaro contante
L’Utilizzatore può effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Utilizzatore mediante la sottoscrizione di apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Utilizzatore digitando il PIN.
L’Utilizzatore espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
L’Utilizzatore , la Banca ed il Gestore attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
La Banca ed il Gestore non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori all’Importo Residuo.
Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 12 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 13 - Firma sulla Carta e sugli scontrini
L’Utilizzatore ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 28. La firma, ove prevista, apposta dal Utilizzatore sugli scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Utilizzatore sul retro della Carta stessa.
Art. 14 - Codici personali segreti PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito il codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dall’Utilizzatore stesso, in abbinamento con la Carta, per le operazioni di seguito indicate. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello del Gestore, né a quello di Vodafone né a quello dell’eventuale Soggetto Collocatore, e viene consegnato direttamente, in plico sigillato, all’Utilizzatore .
L’Utilizzatore ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti dell’Utilizzatore
. In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, l’Utilizzatore è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 28. Il PIN dovrà essere utilizzato per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al/i Circuito/i Internazionale/i in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Art. 15 - Identificazione dell’Utilizzatore ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante
La Carta è uno strumento di Moneta Elettronica emesso senza la sottoscrizione di un contratto.
Tuttavia, l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Banca e/o al Gestore i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale qualora ciò sia necessario e funzionale all’adempimento di obblighi imposti alla Banca dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile (ad esempio, trasmissione di dati all’Anagrafe Tributaria).
Fatto salvo quanto previsto sopra, l’Utilizzatore dovrà comunicare i propri dati identificativi anagrafici alla Banca e/o al Gestore per ottenere i seguenti servizi:
a. blocco della Carta a seguito di denuncia di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta medesima;
b. ricalcolo/richiesta del codice PIN;
c. richiesta di rimborso dell’Importo Residuo ai sensi dell’art. 19;
d. servizi online sul Sito Internet ai sensi dell’art. 16;
e. servizi di messaggistica di sicurezza si sensi dell’art. 17.
La banca presso la quale l’Utilizzatore chiede di effettuare un prelievo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, inoltre, hanno facoltà di chiedere all’Utilizzatore l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
L’Utilizzatore prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi delle Condizioni di Utilizzo, la banca e l’Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima.
Art. 16 - Servizi online sul Portale Web Dedicato e sul Sito Internet
L’Utilizzatore può accedere al Portale Web Dedicato (a condizione che la Carta risulti associata ad un numero Vodafone), o ad un’area riservata del Sito Internet, dedicata a servizi informativi della Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi online, l’Utilizzatore dovrà preventivamente registrarsi inserendo i propri dati e le ulteriori informazioni richieste.
Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati dal Gestore, in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
L’Utilizzatore autorizza sin da ora il Gestore e Vodafone ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Web Dedicato e sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dall’Utilizzatore con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dal Gestore e da Vodafone.
Art. 17 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di prelievo di denaro contante
L’Utilizzatore può usufruire di servizi di messaggistica di sicurezza, resi dal Gestore in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, all’Utilizzatore che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta, nei termini che seguono:
a) il servizio denominato “SMS Alert” prevede l’invio di un SMS gratuito per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla Carta per un importo pari o superiore alla soglia definita dal Gestore;
b) il servizio denominato “SMS Informativo” prevede l’invio di un SMS, soggetto a tariffazione secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di
denaro contante richiesto/a sulla Carta per un importo inferiore rispetto alla soglia definita dal Gestore. Il Gestore invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
L’Utilizzatore ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così:
- rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 38 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 28; e/o
- effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 22.
L’attivazione dei servizi è facoltativa e automatica sul numero di telefono indicato dall’Utilizzatore. Qualora successivamente decida di disattivare i servizi, l’Utilizzatore dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al Sito Internet. Il regolamento dei servizi e il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Sito Internet o possono essere chiesti al Servizio Clienti.
L’Utilizzatore ha l’obbligo di segnalare al Gestore eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare.
I servizi SMS sono strettamente collegati al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utilizzatore cedente.
Art. 18 - Pagamenti
L’Utilizzatore si obbliga a corrispondere:
a) la Quota di Xxxxxxxx;
b) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su operazioni di prelievo di denaro contante;
d) le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta;
e) eventuali oneri di carattere fiscale;
f) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi.
L’ammontare dei singoli pagamenti di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi. Detti pagamenti, ad eccezione dell’importo di cui alla lett. a), sono addebitati all’Utilizzatore mediante riduzione dell’Importo Caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione. Le commissioni di cui alla lettera d) potranno, in alternativa, essere corrisposte direttamente dall’Utilizzatore .
Art. 19 - Rimborso dell’Importo Residuo
L’Utilizzatore può richiedere alla Banca in qualsiasi momento purché non oltre il termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza della Carta, il rimborso, anche parziale, dell’Importo Residuo, senza la corresponsione di spese o penalità. La richiesta, che deve essere inoltrata per iscritto dall’Utilizzatore al Gestore, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 38, dovrà riportare il numero della Carta, copia del documento d’identità (carta d’identità, passaporto o patente) dell’Utilizzatore, il codice dell’operazione di blocco ove previsto (fornito dal Gestore contestualmente in sede di richiesta del blocco della Carta) e, se il rimborso viene richiesto tramite bonifico bancario, il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale l’Utilizzatore richiede che venga disposto tale bonifico.
Il Gestore provvederà ad evadere la richiesta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Utilizzatore , oppure mediante bonifico su conto corrente intestato all’Utilizzatore (e il cui IBAN è comunicato al Gestore secondo quanto previsto sopra), a seconda di quanto richiesto dall’Utilizzatore .
Il rimborso totale dell’Importo Residuo comporta il recesso dal rapporto con la Banca - con conseguente applicazione dei diritti e degli obblighi di cui al successivo art. 32 - e alla domanda di rimborso dovrà pertanto essere allegata la Carta, debitamente tagliata in due (ove presente).
Art. 20 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante effettuate, nonché ai pagamenti ed alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente e messe gratuitamente a disposizione dell’Utilizzatore - unitamente al riepilogo dell’Importo Residuo - con le modalità di seguito descritte:
In caso di Carta associata ad un numero Vodafone:
a) su Supporto Durevole, consultando il Portale Web Dedicato o la Mobile App;
b) telefonando al Servizio Clienti Dedicato;
In caso di Carta non più associata ad un numero Vodafone:
a) su Supporto Durevole, consultando il Sito Internet ed accedendo all’area riservata;
b) telefonando al Servizio Clienti;
c) inviando un SMS, qualora l’Utilizzatore abbia preventivamente attivato il relativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio del SMS, possono essere richiesti in ogni momento al Servizio Clienti, ovvero consultati sul Sito Internet.
L’Utilizzatore ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movimenti”), comunicando i dati necessari a tal fine ed a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere inviata per iscritto, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo lettera all’indirizzo/recapito del Gestore di cui al successivo art. 38;
b) a mezzo e-mail all’indirizzo x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La Lista Movimenti comprende le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante, i pagamenti e le ulteriori somme e movimentazioni contabiliz¬zate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi) e sarà inviata solo in presenza di movimenti contabili relativi al periodo richiesto stesso. Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data in cui la registrazione contabile di ogni singola Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante è messa a disposizione del Cliente, tramite i suddetti canali, senza che sia pervenuta al Gestore una contestazione specifica ai sensi del successivo art. 22 l’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante si intenderà senz’altro approvata dall’Utilizzatore .
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nelle Condizioni di Utilizzo, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi.
Art. 21 - Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto – Responsabilità della Banca
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati all’Utilizzatore . Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dall’Utilizzatore non sono esatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se l’Utilizzatore , all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Il Gestore che agisce per conto dell’Utilizzatore , compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare all’Utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione del Gestore di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
La Banca è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazione di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati all’Utilizzatore , anche qualora quest’ultimo abbia fornito al Gestore informazioni ulteriori rispetto a tali dati. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 22, 23, 24 e 25 qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non
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ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 22, il Gestore avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di prelievo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 22 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
L’Utilizzatore che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al Gestore chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica al Gestore mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata X.X. x equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 23 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate – Xxxxxxxx
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 22, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, il Gestore rimborsa immediatamente all’Utilizzatore l’importo dell’operazione, con le modalità richieste dal Cliente.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, il Gestore ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’Utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.
Xxxxx restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, il Gestore può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione all’Utilizzatore .
È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 56 del Codice del Consumo.
Art. 24 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 12.
Su richiesta del Gestore, il Cliente fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
Il Gestore, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore dell’Utilizzatore il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento con le modalità richieste dal Cliente, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte della Banca, del Gestore o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 25 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia disposta dall’Utilizzatore, fatto salvo quanto previsto agli artt. 21, 22 e 26, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare, all’Utilizzatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti art. 21 e 22, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento alla Banca ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
Nel caso in cui la Banca riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante, il Gestore provvede a rimborsare senza indugio l’Utilizzatore con le modalità richieste dal Cliente.
L’Utilizzatore, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Utilizzatore di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’art. 22.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, indipendentemente dalla responsabilità della Banca, il Gestore si adopera senza indugio, su richiesta dell’Utilizzatore , per rintracciare l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante, ed informa l’Utilizzatore del risultato.
Art. 26 - Esclusione della Responsabilità della Banca
La responsabilità della Banca prevista ai sensi delle Condizioni di Utilizzo non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e il Gestore abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 27 - Obblighi della Banca in relazione alla Carta
La Banca deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dall’Utilizzatore , fatti salvi gli obblighi dell’Utilizzatore indicati negli artt. 14 e 28;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 28, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 31, per chiedere la riattivazione della Carta;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 28.
Art. 28 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione L’Utilizzatore è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dal Gestore, e a quanto riportato nelle Condizioni di Utilizzo.
L’Utilizzatore ha l’obbligo di comunicare al Gestore, mediante telefonata al Servizio Clienti, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato falsificazione o contraffazione degli stessi. L’Utilizzatore è tenuto altresì a dare conferma della suddetta comunicazione - a richiesta del Gestore - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 38, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
L’Utilizzatore è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione del Gestore per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, il Gestore, avrà facoltà di richiedere copia della denuncia all’Utilizzatore che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere al Gestore di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, il Gestore provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce all’Utilizzatore una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Utilizzatore che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte del Gestore della comunicazione di cui sopra, l’Utilizzatore è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) . Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 17, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione al Gestore con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui alle Condizioni di Utilizzo.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’Utilizzatore non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 27 lett. c).
Art. 29 - Sostituzione della Carta
In caso di malfunzionamento della Carta all’origine, con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa, la Banca e/o il Soggetto Collocatore, effettuati - tramite il Gestore - gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta, con una nuova Carta, all’Utilizzatore che ne faccia richiesta, ovvero a rimborsare l’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 19.
I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi. Salvo i casi di malfunzionamento all’origine, non è prevista la sostituzione della Carta.
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione, così come di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e contraffazione, la Carta non potrà essere più utilizzata né sostituita, e l’Utilizzatore potrà richiedere una nuova Carta ai sensi dell’art. 2.
Art. 30 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta, o comunque non più utilizzabile ai sensi delle Condizioni di Utilizzo, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca si riserva di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.
Art. 31 - Blocco della Carta
La Banca e/o il Gestore, hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento, non autorizzato o contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire dell’Utilizzatore
d) al 6° mese di mancata associazione della Carta ad un numero Vodafone.
La Banca o il Gestore, se in possesso dei necessari dati e recapiti ai sensi del precedente art. 15, informano immediatamente l’Utilizzatore del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Art. 32 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 31, la Banca può dichiarare risolto il rapporto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) infedele dichiarazione dei dati dell’Utilizzatore , se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
La comunicazione di risoluzione sarà inviata all’Utilizzatore dal Gestore, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a disposizione dell’Utilizzatore , su Supporto Durevole, mediante il Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo con l’Utilizzatore .
In caso di risoluzione del rapporto:
- l’Utilizzatore deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Cliente;
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le modalità previste all’art. 19 ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria).
Art. 33 - Recesso del Cliente
Il Cliente ha facoltà di chiedere l’estinzione della Carta e quindi di recedere dal rapporto con la Banca in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 38. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza. In caso di esercizio del diritto di recesso re¬stano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico dell’Utilizzatore anteriormente alla data di effi¬cacia del recesso, e il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autoriz¬zata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Cliente;
Il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo secondo le modalità previste al precedente art. 19; Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori alla Carta, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 34 - Servizi accessori
La Banca, il Gestore e Vodafone potranno associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza) o di autoricarica telefonica (ovvero ricarica di traffico telefonico del numero Vodafone abbinato alla Carta con addebito automatico sulla stessa).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e Condizioni di Utilizzo è consultabile sul Portale Web Dedicato o sul Sito Internet o contattando il Servizio Clienti Dedicato o Servizio Clienti.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio.
Art. 35 - Modifiche alle Condizioni di Utilizzo
Ogni modifica unilaterale delle Condizioni di Utilizzo o delle condizioni ed informazioni ad esso relative, è proposta dalla Banca e comunicata all’Utilizzatore a cura del Gestore con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi al Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere, senza spese, con comunicazione da inviare al Gestore, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 33, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento indicati nel Documento di Sintesi, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet e, se la Banca è in possesso dei necessari dati e recapiti ai sensi del precedente art. 15, saranno comunicate all’Utilizzatore anche in formato cartaceo e/o su Supporto Durevole, ed indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale”.
Art. 36 - Diritto ad ottenere copia delle Condizioni di Utilizzo e del Documento di Sintesi
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa delle Condizioni di Utilizzo e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 37 - Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte del Gestore della comunicazione di recesso.
Art. 38 - Comunicazioni alla Banca e al Gestore
L’invio di comunicazioni per iscritto dovrà essere effettuato dal Utilizzatore :
a) se indirizzate alla Banca, al seguente indirizzo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx;
b) se indirizzate al Gestore, al seguente indirizzo: CartaSi S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx. Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti Dedicato o al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui le Condizioni di Utilizzo prevedono l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), l’Utilizzatore dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 39 - Reclami ricorsi e conciliazioni
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti:
- CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.
Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l‘Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l‘Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010).
Il Cliente, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone Italia S.p.A., Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxx (XX).
Art. 40 – Lingua delle Condizioni di Utilizzo, legge applicabile e Foro competente
Le Condizioni di Utilizzo sono redatte in lingua italiana.
Al rapporto tra la Banca ed il Cliente si applica la legge italiana.