POSTE ITALIANE SPA
POSTE ITALIANE SPA
SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ROMA
1/2004
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GENNAIO/FEBBRAIO 2004
REDAZIONE XXX XXX XXXXX 000
00000 XXXX
COMMENTI
IL NUOVO CONTRATTO DEL COMPARTO SANITÀ
IL PRIMO CCNL PER IL COMPARTO
DELLE AGENZIE FISCALI
IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO
AUTONOMO
OSSERVATORIO UNIONE EUROPEA
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
BRUXELLES - SEMINARIO CEEP DEL 21 OTTOBRE 2003
numero 1 • gennaio / febbraio 2004
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DIRETTORE
Xxxxx Xxxxxxx
DIRETTORE RESPONSABILE
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Xxxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxx elo D’Xxxxxxxx Xxxxxxx Drag xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Ducci T eri Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx fini
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Xxxxxxx Xx Xxxxxx
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Xxxxxx Xxxxxxxx
REDAZIONE
Telefono 0000000000
Fax 0000000000
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
STAMPA
Aut. Tribunale di Roma n. 630 del 27.12.95
Sped. In Abb. post. L. 662/96 art. 2 C. 20/c
ANNO IX N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2004
EDITORIALE
Risultati ottenuti nonostante tutto...
di Xxxxx Xxxxxxx 2
INTERVISTE
Il nuovo contratto del Comparto Sanità:
il punto di vista di Xxxxx Xxxxxxxxx 4
COMMENTI
Note sul contratto Sanità
di Xxxxxxxx Xxxxxx 7
Il primo CCNL per il Comparto delle Agenzie fiscali
di Xxxxxx Xxxxxxx 16
Il nuovo CCNL del Comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
di Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 25
OSSERVATORIO UNIONE EUROPEA
Responsabilità sociale delle imprese. Bruxelles Seminario CEEP del 21 ottobre 2003
di Xxxx Xxxxxx 29
FLASH NOTIZIE
a cura di Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
Attività svolta dall’Aran 32
LEGISLAZIONE
Provvedim enti pubblicati ed attività parlamentare
di Xxxxxxx Xx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx 44
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RISULTATI OTTENUTI NONOSTANTETUTTO...
Il 2003 ha visto l’ARAN impegnata in un’ininterrotta trattativa sindacale e sette comparti (Ministeri, Scuola, Sanità, Enti locali, Enti pubblici non economici, Agenzie fiscali e Vigili
del fuoco) hanno avuto il loro
contratto dopo un negoziato non facile, ma alla fine, soddisfacente.
Oltre i quattro quinti dei dipendenti pubblici hanno ottenuto gli aumenti stabiliti nelle intese con il Gov erno e confermate dalla Legge finanziaria e le innov azioni normativ e sono
andate nella dire zione
di un miglioramento non solo per i dipendenti ma anche per i cittadini tutti.
Mi rendo conto che questo risultato è stato ottenuto con grande fatica
e che la frase del Ministro della Funzione pubblica
Xxxxx Xxxxxxxx: “ Q uasi ogni mese mi sono trovato a esprimere
soddisfazione per questo o quel contratto del pubblico impiego… in futuro vorrei poter esprimere soddisfazione una sola volta”
non è priva di significato politico; ma è anche vero che l’ARAN,
una volta in possesso delle direttive del Governo, ha chiuso tutte
le trattative, anche le più difficili, in tempi molto rapidi.
Avverrà lo stesso per i comparti
ancora senza contratto ma per i quali esiste l’atto di indirizzo (Presidenza del Consiglio) e per quelli
(Università e Ricerca) per i quali non è ancora possibile iniziare
il neg oziato in attesa delle decisioni del Governo.
Q uando parlo delle dif ficoltà
incontrate in questa lunga tornata neg oziale mi riferisco al panorama sindacale nella sua intere zza.
L’aumento reale, ma soprattutto
quello “percepito”, dell’inflazione
dopo il cambio della moneta ha reso incandescente la trattativa economica e il ritardo accumulato per la stipula dei contratti non ha aiutato
a rasserenare gli animi.
Il futuro si annuncia ancora più duro, con le richieste sindacali attestate
sull’8 per cento di aumento.
Affrontare un’altra tornata contrattuale per i compar ti del pubblico impiego con il sistema attuale di relazioni
e di procedure, in un panorama legislativo cambiato (riforma
del Titolo V della Costituzione,
devolution – quando si farà – Riforma scolastica, attribuzioni agli Enti locali e alle Regioni) e sotto il peso
di conflitti sociali come quelli che si sono sviluppati in alcuni settori
privati e nel traspor to pub blico, può
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inasprire ulteriormente il quadro generale e invita fin da ora ad una revisione che io reputo necessaria, non tanto sul piano normativo
quanto su quello della strategia negoziale.
E’ chiaro che gli atti di indirizzo
e le somme messe a disposizione dagli accordi Governo-Sindacati e dalla Legge finanziaria sono
vincolanti per l’ARAN, che si dev e muovere nel loro ambito, ma è pure chiaro che, una volta conosciuti
i limiti massimi economici
e normativi ai quali il Gov erno
intende arrivare, la trattativa parte sbilanciata e il Sindacato ha buon
gioco a prendere i dati resi noti come quelli di partenza per il negoziato
e non come quelli di arrivo.
Non si tratta di violare regole di trasparenza, ma di attribuire alla parte neg oziale dello Stato
le prerogative del settore privato, che non rende noti alla controparte i livelli cui può giungere.
In questo caso l’ARAN avrebbe margini di trattativ a che oggi
non possiede.
Poche parole sui due ultimi contratti “chiusi”: quello degli Enti locali
e quello della Sanità.
Per questi l’ARAN ha saputo superare non poche difficoltà dovute
al problema dei rappor ti tra Stato centrale e autonomie locali,
problema lungi dall’essere prossimo a soluzione e non chiarito a dovere dalla riforma federalista del Titolo V della Costituzione.
Ci muoviamo in un quadro operativ o in cui si avverte la tentazione
di diminuire progressiv amente
l’impor tanza del contratto nazionale e di sostituirlo con contratti
territoriali: ritengo che ciò potrebbe causare un danno sia alla finanza
pubblica, che andrebbe fuori
controllo, sia agli equilibri nazionali.
Infatti sarebbe molto sbagliato
stabilire che nello Stato centrale e negli Enti locali dipendenti
che svolgono lo stesso lavoro percepiscono salari differenti.
Lo è di meno se le differenze
derivano da una contrattazione integrativa che, basata
su un documento nazionale tale
da salvaguardare le garanzie minime di tutti, tiene conto dei risultati
ottenuti (secondo criteri
meritocratici) e del costo della vita in quella zona.
Xxxxx Xxxxxxx
Presidente ARAN
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IL NUOVO CONTRATTO DEL COMPARTO SANITÀ
IL PUNTO DI VISTA DI XXXXX XXXXXXXXX
COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO ARAN
Le chiusure, nel volgere di pochi mesi, di trattative per comparti con altissimo numero di dipendenti come quelli
della Scuola, degli Enti locali e, ultimo, della Sanità, in un momento in cui
la tensione sociale è alta (penso agli scioperi selvaggi nei trasporti),
può essere definita come un momento di corrette relazioni sindacali?
E come valuta le polemiche sui ritardi nella stipulazione dei contratti?
E’ stata una stagione contrattuale molto complessa, questa dei rinnovi
contrattuali 2002-2005, una stagione svoltasi in presenza di un’evidente crisi della concer tazione e delle reg ole che presiedevano alla contrattazione
collettiva. E’ possibile che si tratti
della fase di transizione verso nuovi equilibri, che però ancora non si
vedono all’orizz onte.
A questo va aggiunto il contesto
economico, caratterizzato da un lato da tensioni salariali e dall’altro
dalla difficoltà a reperire risorse per chiudere i contratti.
Lo sforzo dell’ARAN è stato quello di stipulare gli accordi rispettando i mandati ricevuti e cercando
il massimo consenso possibile.
Non si è trattato di una missione facile, come riv elano le tensioni solo
parzialmente risolte in altri settori
dei servizi. Un bilancio è difficile, ma si può constatare che i contratti sono stati chiusi sollecitamente,
dopo l’emanazione degli atti d’indirizz o, e con un consenso molto vasto.
La trattativa svolta dall’ARAN è durata, per il contratto Sanità, meno di tre mesi. In questo senso si può cer tamente dire che si è dato un contributo
al mantenimento di cor rette relazioni sindacali. Q uanto al problema
dei tempi: certo, è possibile pensare di sveltire regole e procedure,
ma bisogna sottolineare la difficoltà del mestiere negoziale, nel contesto appena ricordato.
Occorre inoltre tener conto delle
specificità organizzative e di interessi che ciascun compar to presenta, e che incidono naturalmente sulle trattative.
Del resto, la questione dei tempi
contrattuali non dipende certo da xxxxxxxx né da questioni di dettaglio,
ma dal funzionamento delle regole
generali e dal clima politico-sindacale in cui esse si inseriscono: intendo dire che il problema si risolv e davvero solo attraverso la fiducia e il dialogo
nelle relazioni industriali del paese.
Il rinnovo per il contratto della Sanità presentava difficoltà particolari?
I rinnovi contrattuali venivano dopo
un quadriennio in cui si erano stabiliti cambiamenti di grande rilievo
(inquadramento professionale, relazioni sindacali, flessibilità, solo per ricordare i più importanti). Naturalmente, non
era pensabile progettare un’altra stagione di riforme così incisive.
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Le innovazioni devono sedimentarsi e semmai suggerire, attraverso
l’esperienza, gli ag giustamenti opportuni. Il fulcro di questi rinnovi ha riguardato dunque, oltre ai temi retributivi,
la manutenzione normativa, con alcuni aspetti anche assai delicati,
e l’adeguamento ad alcune nuove disposizioni legislativ e.
Proprio la risposta alle questioni salariali è stata la più delicata perché
la trattativa è avvenuta nel clima “caldo” dell’inflazione, e in una situazione difficile dei rapporti interistituzionali
proprio a proposito delle risorse per la Sanità.
La situazione si è sbloccata quando
le Regioni hanno messo a disposizione risorse proprie, la cui erogazione è
stata peraltro collegata, da un lato,
a esigenze di efficienza aziendale e,
dall’altro, al miglioramento del servizio.
Il comparto della Sanità è, insieme agli enti locali, quello più toccato dal federalismo…
Q uello del f ederalismo è un tema
di grande importanza e serietà, poiché ha a che vedere con le stesse regole di conviv enza politica e civile
nel nostro paese.
Ad esso si collega, ormai da alcuni anni, un dibattito sul cosiddetto federalismo contrattuale che è anch’esso importante, ma che spesso appare piuttosto confuso.
Per esprimere, in maniera
consapev olmente sbrigativ a, una mia opinione personale, devo dire che non credo che il problema possa essere
ridotto alla semplice destrutturazione del contratto nazionale e alla sua
sostituzione tout court con accordi regionali. Se così fosse, credo che avremmo f atto un passo indietro,
e non un progresso.
Credo inv ece che sia giunto il momento di puntare seriamente a conferire
ancora più peso e autonomia alla contrattazione decentrata in un contesto bipolare.
Si tratta di un processo che non può che coincidere con una crescita
di responsabilità e di capacità neg oziali
dei soggetti che contrattano in “periferia”.
Da questo punto di vista, mi sembra importante quanto è stato scritto
nel CCNL della Sanità, quando,
su precisa indicazione del Comitato di settore, si è stabilito che le Regioni possano indirizzare in maniera
omogenea la contrattazione integrativa secondo linee da esse stabilite.
Quali sono i punti innovativi del contratto?
L’attenzione si è concentrata,
da un lato, su alcune esigenze che le amministrazioni considerano
rilevanti sotto il profilo dell’efficienza organizzativa, come la mobilità e il part time, e dall’altro su alcuni problemi
che residuavano dalla riforma
dell’inquadramento professionale avvenuta nel quadriennio scorso. Rinviando, per un’analisi più puntuale, ad altri interventi contenuti in questo numero della Rivista, si possono così sintetizzare i punti qualificanti
dell’accordo.
Indennità . Si sono incrementate le indennità per lav oro festivo e notturno e se ne sono create
per le tossicodipendenze e l’assistenza domiciliare.
Mobilità. Si è stabilito che i lavoratori
destinatari di iniziative di qualificazione particolarmente rilevanti non possano accedere per un biennio alla mobilità.
Lo stesso, in caso di “perdurante
carenza di organico”, per il personale neo assunto.
Inquadramento prof essionale . Si sono meglio precisate alcune regole generali che valgono per i passag gi, allo scopo di evitare automatismi g eneralizzati.
Si sono previsti inoltre meccanismi per far transitare nella qualifica superiore,
con varie modalità selettiv e, il personale
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infermieristico con funzioni
di coordinamento, e altre figure
,sanitarie e non, collocate in categoria
B. Nell’insieme, si sono evitati passag gi automatici, lasciando invece margini
di scelta in sede decentrata.
Sono previste risorse per consentire processi di sviluppo professionale
e orizzontale e il riconoscimento di posizioni organizzative.
Formazione ob bligatoria. Ne viene riconfermata la centralità, prevedendo una penalizzazione di carriera per chi vi si sottrae senza motivo.
Part time. Si è stabilito che il 25 per cento della dotazione organica da
distribuire tra i profili avv enga tenendo conto delle necessità organizzative
aziendali, onde evitare che la riduzione del tempo della prestazione avv enga a discapito dell’erogazione dei servizi
Sanzioni disciplinari e mob bing.
Si è introdotto un consistente corpus normativ o, in coerenza con gli altri
comparti della pubblica amministrazione
Per finire, un giudizio “politico” sul contratto .
E’ un contratto nel quale sono state introdotte innovazioni significative, senza peraltro strav olgere il quadro costruito in precedenza.
L’intesa è stata raggiunta in un contesto generale molto dif ficile e credo che
si sia dato un segnale positiv o
in un settore cruciale per il paese.
E l’ARAN ha cercato di dar vi, come
al solito, il suo responsabile contributo tecnico.
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NOTE
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SUL CONTRATTO SANITA’
PREMESSA
Con l’ipotesi di accordo sottoscritta
in data 11 dicembre 2003, si è proceduto alla disciplina del rapporto di lavoro
del personale del Comparto del Servizio sanitario nazionale, valevole per
il quadriennio di parte normativa 2002–2005 e per il biennio di par te economica 2002–2003, tenuto conto di un quadro
legislativo in via di cambiamento
per effetto della Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
Infatti, in tale particolare contesto, le Regioni – con il proprio atto
di indirizzo del 30 luglio 2003, approvato dal Governo con la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003
– hanno chiesto un ruolo di mag giore visibilità che, pur nella conferma dei due livelli di contrattazione previsti
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 2003 e dell’autonomia aziendale, consentisse loro un maggiore
coordinamento delle aziende sanitarie per la gestione di determinate materie strettamente connesse all’utilizzo
delle risorse ag giuntive regionali
destinate alla contrattazione integrativa, sempre più orientata al perseguimento degli obiettivi aziendali e regionali
ritenuti strategici.
In linea con gli atti di indirizz o emanati dal Comitato di settore, obiettivi
del contratto sono stati quelli
di pervenire al consolidamento della
normativ a delle due precedenti stagioni contrattuali per meglio adeguarla alle
esigenze del Servizio sanitario
nazionale, anche in considerazione
della particolare situazione di carenza
di organico dei profili sanitari.
Si è quindi intervenuti sulla disciplina del sistema classificatorio, sul rapporto
di lavoro a tempo parziale, sulla mobilità, sulla formazione e l’aggiornamento
professionale obbligatorio nonché per il miglioramento e potenziamento
del sistema della produttività collettiva con la conf erma dei sistemi di v alutazione. Necessari sono stati anche gli interventi negoziali diretti, per lo più, alla
manutenzione e all’aggiornamento di taluni istituti come, in par ticolare,
la modifica delle norme disciplinari che ha comportato una rivisitazione
della regolamentazione contrattuale già esistente, al fine di adeguarla alla Legge
n. 97/2001, nel frattempo intervenuta
e la cui emanazione ha fornito l’occasione per attualizzare l’intero sistema già
previsto nel CCNL 1 settembre 1995.
Significativa e peculiare rispetto agli altri contratti è stata la v ertenza infermieristica con le connesse condizioni di lavoro
la cui soluzione, già avviata con il CCNL del 20 settembre 2001 relativo al II biennio economico 2000-2001, ha rappresentato ancora una volta il punto centrale
della trattativ a richiedendo per il suo
completamento l’erogazione di risorse aggiuntive da parte delle Regioni.
Per quanto attiene la parte economica si rileva il mantenimento di più fondi,
a differenza degli altri compar ti che ne
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hanno previsto solo uno, che rende
necessaria una maggiore articolazione normativa in relazione agli specifici
obiettivi di finanziamento ed una migliore gestione e trasparenza degli stessi.
Sul versante delle novità non va
trascurato di segnalare talune tematiche di grande rilevanza politica e sociale
come il mobbing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche
il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri e per le quali sono
state previste alcune importanti iniziative volte a contrastarne la diffusione
negli ambienti di lavoro.
ANALISI DELLE DISPOSIZIONI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Passando ad una analisi più dettagliata delle normativa, per quanto attiene
il campo di applicazione viene conf ermato l’ambito di riferimento del contratto,
che si applica a tutto il personale - con esclusione dei dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato, dipendente dalla aziende ed enti del comparto indicati dal CCNQ sulla definizione dei comparti
di contrattazione collettiv a del 18 dicembre 2002.
Tale applicabilità viene anche confermata nei confronti del personale dipendente da aziende o enti nelle ipotesi sempre più diffuse di sperimentazioni gestionali comportanti soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino aziendale – ivi comprese la loro
costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione secondo le disposizioni regionali – sino a quando, previo
confronto con le Organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del CCNL, non si addivenga alla individuazione
e definizione di una nuova disciplina contrattuale del rappor to di lavoro
ovvero fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per
la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
RELAZIONI SINDACALI EFORME DI PARTECIPAZIONE
Il sistema delle relazioni sindacali riprende lo schema procedurale
attualmente vigente e scandisce con chiarezza i tempi della contrattazione integrativa e l’obbligo, per le Aziende
ed Enti, di trasmissione all’ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva del contratto integrativo, con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, identificando
nel Collegio sindacale il soggetto deputato ad operare il controllo
sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, così come
previsto dal D.Lgs. n. 165/2001.
Riguardo alle forme di partecipazione l’elemento di novità è of ferto dal sistema di partecipazione sindacale anche
al fenomeno del mobbing, che viene
definito come f orma di violenza morale o psichica attuata nei confronti
di un lavoratore dal datore di lavoro o da altri dipendenti e caratterizzata da una serie di atti, atteggiamenti
o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e v essatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro, compromettere la salute, la professionalità o la dignità
del lavoratore stesso nell’ambito
dell’ufficio di appartenenza oppure, addirittura, escluderlo dal contesto lavorativo.
Per contrastare l’estensione del fenomeno è prevista, per tanto, l’istituzione presso ciascuna azienda o ente, di appositi
Comitati paritetici, incaricati di raccogliere i dati e di analizzarli sia sotto il profilo
quantitativ o che qualitativ o,
di formulare proposte per la prev enzione e la repressione delle situazioni
di criticità anche in relazione alla
individuazione delle possibili cause del fenomeno.
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Tali Comitati potranno altresì formulare proposte in ordine alla costituzione
ed al funzionamento di spor telli
di ascolto, all’istituzione della figura
del consigliere/consigliera, nonché per la definizione di eventuali codici
di comportamento.
In relazione a detta problematica, sono anche previste possibili iniziativ e
di formazione, al fine di favorire la consapevolezza della gravità del fenomeno.
Con riferimento alle prerogative sindacali si evidenzia la modifica del secondo
alinea dell’art. 8, comma 1, lett. b)
del CCNL 7 aprile 1999, nella parte in cui consente la fruizione dei permessi
sindacali solo ai soggetti appartenenti alle Organizzazioni sindacali
“firmatarie” in contrasto con quanto
previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce l’esercizio delle
prerogative alle Organizzazioni sindacali rappresentative e cioè, a quelle
ammesse alla contrattazione nazionale.
L’intervento contrattuale nasce
dall’esigenza di mettere in linea il sistema delle relazioni sindacali del Comparto
Sanità con il D.Lgs. n. 165/2001 nel quale è affermato che per la fruizione
delle prerogative sindacali è necessario e sufficiente che il sindacato sia
ammesso alle trattative nazionali anche se successivamente non dov esse
risultare firmatario del relativ o CCNL. Rimane conf ermato, invece, che il diritto di partecipazione alla contrattazione
integrativa discende dalla sottoscrizione del CCNL di categ oria.
IL COORDINAMENTO REGIONALE
Il coordinamento regionale si cor rela con la evoluzione dello Stato in senso federalista e con le indicazioni dell’atto di indirizz o del Comitato di settore
e consente alle Regioni di attuare
un coordinamento della contrattazione integrativa delle aziende ed enti attraverso la emanazione, previa inf ormazione
preventiva con le Organizzazioni
sindacali firmatarie del C CNL, di linee
generali di indirizz o volte ad un utilizz o più flessibile ed uniforme delle risorse aggiuntive assegnate ai fondi.
Con tale disposizione è stato garantito un ruolo di visibilità alle Regioni,
nel rispetto dell’autonomia negoziale delle aziende ed anche del patto
di stabilità dell’8 agosto 2001, al fine
di assicurare loro il controllo della spesa nella contrattazione integrativ a.
Le linee di indirizzo riguardano l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per
la contrattazione integrativa destinate all’istituto della produttività sempre più orientata ai risultati; la realizzazione
della formazione continua
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione
permanente; le metodologie di utilizzo da parte delle aziende o enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale; le modalità
di incremento dei f ondi in caso
di aumento della dotazione organica del personale rispetto a quello preso base di calcolo per la f ormazione
dei fondi.
Tali due ultime clausole sono state ritenute assai rilevanti dal Comitato
di settore, in quanto potranno consentire a ciascuna Regione di emanare criteri
generali ed uniformi per l’incremento dei fondi al verificarsi delle ipotesi
di cambiamento della dotazione organica.
L’effetto della previsione del coordinamento regionale non introduce un terzo livello di relazioni sindacali ma è correlato
al sistema di finanziamento delle aziende ed enti del compar to, soprattutto per
quegli istituti negoziali per la cui realizzazione le Regioni si sono
impegnate a cor rispondere risorse aggiuntive per il miglioramento
della qualità e dell’of ferta dei servizi anche attraverso un investimento più finalizzato delle risorse agli obiettivi strategici regionali.
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IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Importante elemento di qualificazione del contratto è rappresentato
dalla continuazione del processo di valorizzazione professionale
del personale del Servizio sanitario nazionale al fine di pervenire ad una
gestione ottimale delle professionalità, in relazione alla esigenza di una maggiore flessibilità organizzativa nei servizi
e nelle strutture.
In tale prospettiva si è ritenuto
di ribadire, in via cautelativa, i principi enunciati nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 194 del 2002 in materia di riqualificazione v alorizzando, ai fini
della contrattazione integrativa, alcuni degli elementi più significativi
del modello di classificazione definito nei precedenti contratti.
Un ruolo importante viene attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata
di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze
e di affermazione di una nuov a cultura gestionale nel delicato sistema
della sanità pubblica.
La scelta contrattuale è stata anche quella di prevedere una apposita
Commissione paritetica con il compito di formulare proposte per la realizzazione, in sede negoziale, di eventuali interventi migliorativi dell’impianto classificatorio vigente in modo di adeguarlo sempre più alle esigenze poste alla base
del processo di riforma.
Si è ritenuto opportuno, una volta
attuata la fase di prima applicazione che riguarda anche le ulteriori soluzioni
della vertenza infermieristica, istituire
una sessione di studio e di analisi diretta a valutare la possibilità, sulla base
dell’esperienza maturata, di adottare formulazioni più rispondenti
alle esigenze di valorizzazione
delle professionalità esistenti, anche in termini di maggiore semplificazione dell’attuale sistema.
NORME DISCIPLINARI
Sotto il profilo delle innovazioni, una tematica particolarmente
significativa del contratto è costituita
dalla revisione del sistema delle norme disciplinari già delineato dal CCNL
del 1° settembre 1995.
Le modifiche apportate perseguono essenzialmente la finalità di offrire una maggiore flessibilità al quadro
normativo esistente attraverso una più ampia articolazione delle sanzioni
e delle infrazioni il cui contenuto viene integrato ed aggiornato nonché
di provvedere all’adeguamento
delle norme pattizie alla legislazione di recente emanata, con particolare riferimento alla Legge n. 97/2001.
Conseguentemente, l’impianto g enerale del Codice disciplinare non ha subito
significative modificazioni, che
rimangono limitate all’ampliamento dell’elencazione delle infrazioni
con l’inserimento delle situazioni
di molestie sessuali e di mobbing, per le quali vengono graduate, a secondo della gravità dei fatti commessi,
le diverse misure disciplinari.
Inoltre, vengono attuati i raccordi con il nuovo Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito
dal Dipartimento della funzione
pubblica (Decreto 28 novembre 2000) che, ai sensi dell’ar t. 54 del D.Lgs.
n. 165/2001, deve essere allegato ai contratti collettivi.
La novità più rilev ante riguarda, invece, l’articolazione delle sanzioni che viene integrata con la previsione di una
specifica forma di sospensione
dal servizio, non regolata in precedenza, consistente nella privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi.
Tale ulteriore sanzione conf erisce
un maggiore equilibrio al sistema vig ente, laddove il salto tra la sospensione fino
a 10 giorni ed il licenziamento con
preavviso si è dimostrato, nella concreta
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esperienza applicativa, troppo ampio
in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità ai quali l’azienda o ente
deve attenersi nella applicazione delle misure disciplinari.
L’inserimento della nuova sanzione, che si colloca in una posizione intermedia, ha comportato una diversa graduazione delle possibili infrazioni disciplinari
del personale rispetto a quella prevista nel precedente contratto.
Altre modifiche sono state apportate anche alla regolamentazione
del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale in precedenza disciplinata nel CCNL 1 settembre 1995 anche se inserita
nell’articolo relativo al Codice disciplinare.
La attuale scelta negoziale di dare maggiore risalto alla materia con
la formulazione di uno specifico articolo deriva dalla delicatezza della tematica
in questione e dalla circostanza che la precedente disciplina era, in parte, carente.
Nel nuovo testo contrattuale la stessa viene integrata dalle innovazioni
apportate dalla Legge n. 97/2001, raccordando le norme inderogabili di essa a quelle proprie della f onte negoziale con riferimento
al procedimento disciplinare.
Sono, infatti, rimasti invariati gli aspetti procedurali, con riguardo alle modalità e alla durata della sospensione, mentre il nuov o testo contrattuale contiene
ulteriori precisazioni in relazione ai casi di assoluzione, proscioglimento
e condanna ir revocabile, definendo
i raccordi con la legislazione vig ente.
Con riguardo alla tempistica per la riattivazione del procedimento
disciplinare, dopo la sua sospensione a seguito di procedimento penale,
la nuova regolamentazione recepisce la previsione della Legge n. 97/2001, mentre per quanto riguarda i termini temporali per la conclusione
del procedimento disciplinare riattiv ato dopo la sospensione, la cui definizione viene rimessa dalla citata legge
alla contrattazione, la xxxxx xxxxxxxx
mantiene il limite di 120 giorni previsto per tutti gli altri casi, modificando
la previsione della Legge n. 97/2001 che è di 180 giorni.
Anche la sospensione cautelare per
procedimento penale, già disciplinata nel CCNL 1 settembre 1995, viene
modificata ed integrata con i riferimenti alle più recenti disposizioni legislative nel frattempo intervenute, ma non
innova, nella sostanza, la pregressa disciplina che viene integralmente
recuperata per quanto attiene ai casi di sospensione, alla durata e
al trattamento economico riconosciuto.
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Punto assolutamente qualificante del contratto è quello relativo
alle norme che riguardano le politiche di sviluppo e gestione del personale che hanno come obiettivo quello di dare
impulso al processo di riordino
e di riorganizzazione delle aziende
ed enti già iniziato con il quadriennio 1994-1997 e proseguito con il quadriennio successivo 1998-2001 con la nuova classificazione del personale che,
superando la rigidità del sistema
precedente, ha valorizzato le singole professionalità.
Q uesto contratto, attrav erso interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive che le Regioni hanno messo a disposizione, continua nella logica
di valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti
del Servizio sanitario nazionale per il rilancio della qualità dei servizi
e delle prestazioni all’utenza.
Per realizzare tale programma
il contratto si muove lungo due principali direttrici.
La prima, di valorizzazione del ruolo sanitario, prevede l’istituzione
nella categoria C – con le procedure
previste dall’art. 37, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 – di nuovi profili
di “esperti” per alcune figure
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professionali già previste nella categoria B, livello economico Bs.
Più precisamente, si tratta, per il ruolo sanitario, della puericultrice,
dell’infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e del
massaggiatore e masso-fisioterapista e, per il ruolo tecnico, dell’operatore
tecnico specializzato.
Il passaggio del personale interessato nella categoria superiore avviene
in modo selettivo secondo i criteri dell’art. 16 del CCNL 7 aprile 1999,
opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto, in particolare,
della verifica della professionalità acquisita anche attrav erso percorsi
formativi attuati in relazione alle esigenze delle aziende o enti; il passaggio
comporta per tutto il personale sanitario, la soppressione
del corrispondente posto della categ oria B, livello economico Bs nel quale,
in connessione con il processo
di riqualificazione, in seguito non risulteranno più inquadrati nuovi dipendenti; e ciò div ersamente
dalla situazione dell’operatore tecnico specializzato che potrà trovarsi anche per il futuro in due div erse categ xxxx.
La seconda direttrice del contratto si individua nell’operazione
di investimento sul personale riconoscendo il coinv olgimento
dello stesso nei processi di riorganizzazione aziendale e si sv olge attrav erso una serie di interventi diretti a confermare
o rafforzare le misure volte
al raggiungimento di tale obiettivo.
Si tratta della conf erma della applicabilità della norma (art. 12, comma 2, del CCNL 20 settembre 2001) che consentiv a
i passag gi verticali all’interno
delle categ orie o tra categorie, giustificata dalla circostanza che la disposizione
era valida in prima applicazione
del contratto ma è risultato non essere stata attuata da tutte le aziende ed enti
nei tempi previsti.
Xxxxx intervento riguarda il personale in categoria D del ruolo sanitario con reali funzioni di coordinamento al 31
agosto 2001 che ha ottenuto la prevista indennità (art. 10 CCNL 20 settembre 2001) e per il quale, tenuto conto della funzione svolta, viene ora realizzato il passaggio nel livello economico Ds,
con il mantenimento della funzione di coordinamento e della relativa
indennità.
Medesimo sviluppo professionale,
mediante idonee procedure selettive, viene riconosciuto anche al restante personale inquadrato in categoria D ed incaricato della funzione
di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 ed in tale posizione
all’entrata in vigore del contratto;
successivamente all’entrata in vigore
del contratto, il personale in categoria D cui sia stata conferita la funzione
di coordinamento e abbia svolto tale incarico per un anno ripor tando
una valutazione positiva, in presenza di un posto vacante in organico
nella posizione economica Ds, partecipa alla selezione interna reg olata dall’ar t. 17 del CCNL 7 aprile 1999, con precedenza
nel passag gio.
Infine, con l’utilizzo delle risorse previste dal contratto, anche per
il personale dei ruoli amministrativ o e tecnico vengono previsti percorsi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento
delle posizioni organizzativ e, in ragione delle scelte della stessa contrattazione integrativa.
FORMAZIONEED ECM
In materia di formazione si è tenuto
conto delle novità introdotte dall’art. 16 bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
dalla circolare governativa diretta
a realizzarla, rilevando che la formazione continua (ECM), pur in fase
parzialmente sperimentale, incide non solo sul percorso di crescita
professionale del personale, ma anche sulle scelte organizzativ e e strategiche delle aziende ed enti.
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In tale senso, viene precisato che
la formazione continua rientra nella
formazione obbligatoria già disciplinata nell’art. 29 del CCNL 7 aprile 1999
e si svolge sulla base delle linee
di indirizz o regionali che garantiscono il miglioramento delle prestazioni
professionali del personale, correlate all’attività di specifica competenza.
Conseguentemente, le aziende ed enti si impegnano a garantire l’acquisizione dei crediti formativi per il personale
interessato mediante la formazione obbligatoria, con oneri a carico
del bilancio nella misura prevista dalla circolare del Dipartimento
della funzione pubblica n. 14 del 1995 nonché di altre risorse a ciò destinate da specifiche disposizioni di legge.
In ogni caso, viene precisato che ove non si possa garantire la formazione
continua, non potranno essere intraprese dalle aziende ed enti iniziative
sanzionatorie unilaterali nei confronti del personale.
Al contrario, ov e ciò avvenga in presenza di un compor tamento ingiustificatamente omissivo del dipendente è prevista
una penalizzazione economica e di carriera per un triennio.
DISPOSIZIONI VARIE
L’ipotesi di contratto ha previsto alcune integrazioni agli istituti della mobilità
e del tempo parziale in considerazione delle particolari carenze di organico
e delle specifiche esig enze di servizio delle aziende ed enti.
Con riguardo all’istituto della mobilità, già regolato dall’art. 19 del CCNL
Integrativo del 20 settembre 2001, per meglio equilibrare il diritto
del dipendente con le esigenze di servizio è stato stabilito che a fronte di un piano di investimento formativo assunto
dal datore di lavoro che compor ta la partecipazione del personale
a particolari corsi di formazione, dev e corrispondere un impegno dello stesso di non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni
dal termine della formazione,
comprensivi del periodo di preavviso di trasferimento.
Analoga disposizione è prevista per
il personale neo assunto, in genere ove sussista una situazione di carenza
di organico.
Q uest’ultima clausola entrerà in vigore dal 1 settembre 2004 e fa comunque salve le domande di mobilità del personale che ab bia già ottenuto il nulla osta
dell’azienda o ente di destinazione alla data del 31 agosto 2004.
In ragione della ratio della norma e del suo carattere sperimentale, la stessa verrà sottoposta a verifica
alla fine del quadriennio normativo e, comunque, scadrà, in caso di vacanza contrattuale, il 31 dicembre 2006.
Con riguardo al tempo parziale è
previsto che la percentuale del 25% della dotazione organica complessiva da distribuire tra i profili tenga conto
delle prioritarie esigenze organizzative dei ser vizi sanitari, in modo da evitare che la riduzione di orario possa
comprometterne ulteriormente l’erogazione
Inoltre, per ovviare alle necessità
di servizio è ora consentita l’utilizzazione del personale par t-time del ruolo
sanitario per la copertura dei turni di pronta disponibilità.
Infine, nelle disposizioni varie sono
contenute talune norme che integrano quelle vigenti del CCNL Integrativo
del 20 settembre 2001 in materia:
di aspettativa per dottorato di ricerca;
di permessi, di cui si ampliano le ragioni della fruizione senza modificarne
il numero; di liquidazione dell’equo indennizz o, di cui si procede
alla correzione di un errore materiale nel calcolo dello stesso; di corresponsione delle par ticolari indennità di turno
o per lavoro notturno, che non v anno riconosciute durante il periodo di ferie in quanto richiedono l’effettiva
prestazione del relativo servizio;
di garanzia della retribuzione individuale di anzianità (RIA) eventualmente
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in godimento, nei casi di vincita
di concorso pubblico presso la stessa od altra azienda o ente; di modalità
della ricostruzione economica nel caso di passaggio del dipendente tra categorie o livelli economici all’interno
di una categ oria; di integrazione
delle declaratorie - allegato 1 – del CCNL Integrativ o del 20 settembre 2001,
rispettivamente per le funzioni
dell’autista di ambulanza che può assumere la qualità di “soccorritore”
e per i diplomi di laurea che possono essere richiesti dalle aziende ed enti per i profili di collaboratore tecnico professionale in relazione
alle innovazioni tecnologiche;
di definizione nella contrattazione integrativa di eventuali quote
di incentivi per il personale in distacco o in aspettativa sindacale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
STIPENDIO TABELLARE, FASCE
ETRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
Il trattamento economico definisce gli incrementi stipendiali attribuiti
dal CCNL secondo un sistema ormai standardizzato per tutti i contratti pub blici.
Costituisce elemento di novità
l’enunciazione dei parametri utilizzati per l’individuazione dei sud detti
incrementi: si precisa, infatti, che gli stessi sono stati calcolati tenendo conto dell’inflazione programmata
per ciascuno dei due anni del biennio 2002-2003; del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata
del biennio precedente; nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti
dalle modifiche introdotte dall’art. 33 – comma 1 – della Legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003) pari allo 0,5 del monte salari 2001.
Altro impor tante elemento di novità
riguarda la struttura della retribuzione, laddove si stabilisce che, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, l’indennità
integrativ a speciale cessa di essere corrisposta come singola voce
della retribuzione ed è conglobata nella voce “stipendio tabellare”,
operazione questa che non comporta alcun onere aggiuntivo.
Ulteriore specificazione viene fatta
relativamente all’indennità di vacanza contrattuale, laddove, in relazione all’esteso contenzioso esistente,
si è ritenuto di dover precisare che gli incrementi stipendiali devono
intendersi comprensivi della prevista indennità di v acanza contrattuale.
Infine, vengono determinati gli importi delle fasce economiche già definite
con il CCNL 20 settembre 2001 –
II biennio economico, nonché l’istituzione, con l’entrata in vigore del CCNL, di una ulteriore fascia
retributiva per tutte le categorie, senza oneri ag giuntivi.
LE INDENNITÀ
Dal 1° gennaio 2002 si è provveduto anche all’incremento delle indennità per turni notturni e f estivi, rimaste
ferme nel loro importo da lungo tempo, quale riconoscimento della grav osità
delle condizioni di lavoro in cui opera il personale del ruolo sanitario,
con opportuno finanziamento del fondo di riferimento.
In materia di indennità, si è provveduto anche alla istituzione della indennità
di assistenza domiciliare
e della indennità per i Sert, procedendo necessariamente al finanziamento
del fondo di rif erimento anche con risorse messe a disposizione dalle Regioni.
Con la indennità di assistenza
domiciliare si è inteso f avorire il processo di de-ospedalizzazione, le dimissioni
protette dei pazienti, nonché
l’assistenza agli anziani, ai disabili psico- fisici ed ai malati terminali.
E’ evidente l’impulso che la disposizione vuole dare a tale f orma di assistenza
che, xxx xxxxxxxxxx, potrebbe
far diminuire in modo sensibile gli oneri di spedalizzazioni improprie.
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La indennità Sert è stata invece istituita per far fronte alla specificità di tale
servizio e compete a tutto il personale addetto in via permanente per ogni giorno di servizio prestato ed anche
a quello che saltuariamente venga chiamato ad effettuare prestazioni
giornaliere limitatamente alle giornate di accesso.
Nel proseguimento del processo
di adeguata valorizzazione del personale del ruolo sanitario, si è proceduto
alla rideterminazione, dal 1° gennaio 2003, delle indennità professionali
specifiche previste per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno
di corso, per le puericultrici e quella per i masso-fisioterapisti e massaggiatori,
che viene mantenuta anche in caso di passaggio alla categoria superiore.
I FONDI
Vengono confermati dal 1° gennaio 2002: il fondo per il finanziamento
dei compensi per lav oro straordinario e per la remunerazione di par xxxxxxxx
condizioni di disagio pericolo o danno; il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionale specifica; il fondo della produttività collettiva per
il miglioramento dei ser vizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
L’ammontare di tali f ondi è costituito dal consolidato al 31 dicembre 2001 e vengono incrementati con
i finanziamenti previsti dal contratto e con le risorse aggiuntive regionali,
come previsto dalle specifiche clausole, mantenendo le previste flessibilità
di utilizzo allo scopo di dare continuità ai sistemi di finanziamento degli istituti interessati al fine di favorire
il perseguimento da par te delle aziende ed enti degli obiettivi strategici
indirizzati al consolidamento
del processo di riorganizzazione in atto ovvero al reale recupero di margini
di produttività da attuarsi nel quadriennio 2002-2005.
Dal punto di vista del finanziamento i
fondi sono incrementati, oltre che ùdalle risorse derivanti dal tasso di inflazione programmato, non
utilizzate per il trattamento economico fondamentale, anche dalle risorse aggiuntive regionali sia quelle
storicamente consolidate (pari all’1,6% del monte salari 2001) sia quelle nuove utilizzabili dal 1° gennaio 2003
(pari allo 0,32% del medesimo monte salari 2001) per le particolari finalità dell’art. 33 – comma 2 – destinate
prevalentemente alla soluzione della vertenza infermieristica.
CONCLUSIONI
L’ipotesi di CCNL conferma, in linea con il processo di privatizzazione ultimato con il secondo quadriennio
1998–2001, l’impor xxxxx, pur in un quadro di riferimento nazionale idoneo
a garantire tutele e diritti uniformi ai lavoratori del medesimo settore,
della contrattazione integrativa nelle cui mani è posta la realizzazione
della rif orma del Servizio sanitario nazionale e del pub blico impiego.
Le materie assegnate a tale sede
(carriere, sistemi premianti, formazione) consentono alle aziende ed enti
di utilizzare una pluralità di leve per la gestione delle risorse umane,
in particolare per far fronte alle carenze di personale inf ermieristico.
Di rilievo strategico sono poi le norme attrav erso le quali alle aziende ed enti è consentita la valutazione dei bisogni formativi del proprio personale,
al doppio scopo di migliorare la qualità dei ser vizi e incentivare il personale
coinvolto.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Esperto ARAN
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IL PRIMO CCNL PER IL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI
1 – PREMESSA
In data 24 gennaio 2004 è stata
sottoscritta la prima Ipotesi di Accordo per il personale delle Agenzie Fiscali
che, a decorrere dalla presente tornata negoziale 2002-2005, è ricompreso
in uno specifico comparto
di contrattazione, secondo quanto
previsto dal CCNQ sulla composizione dei comparti del 18 dicembre 2002.
Fino alla passata stagione contrattuale, infatti, i dipendenti in questione
facevano par te del Compar to
dei Ministeri, ma a seguito dei processi di riorganizzazione e trasf ormazione
degli apparati centrali dello Stato, attuati con il D.Lgs. n 300/99, per quanto
attiene alla materia delle politiche fiscali è stato attribuito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze solo
il potere di indirizzo e vigilanza, mentre per gli aspetti operativi, sono state
costituite particolari strutture a carattere tecnico, le Agenzie fiscali,
con responsabilità di gestione diretta in relazione al conseguimento
degli obiettivi nei settori di propria competenza.
L’accentuata peculiarità istituzionale
ed organizzativa delle Agenzie, di tipo marcatamente aziendalistico, ha
comportato la necessità di istituire un compar to a sé stante rispetto
al settore statale, al fine di individuare,
pur nell’ambito di un quadro
di coerenza con i principi generali della contrattazione pubblica,
uno spazio negoziale che potesse garantirne gli aspetti di specificità .
L’ipotesi di Accordo in esame
sicuramente risponde a tale esigenza: molti elementi innovativi sono orientati soprattutto a creare ulteriori flessibilità gestionali per gli istituti direttamente
connessi alla particolare realtà lavorativa delle Agenzie e, sotto tale profilo,
la specifica regolamentazione è
finalizzata a dotare le amministrazioni di una più ampia e mirata strumentazione giuridica che consenta alle stesse
di sostenere il processo di rinnovamento in corso, nonché di garantire sempre
più elevati standards di qualità dei servizi. Nel quadro delle novità significative,
sicuramente l’aspetto più qualificante del testo contrattuale è rappresentato dal nuovo modello di classificazione, che registra una positiva evoluzione
della disciplina nell’ottica di una mag giore flessibilità del sistema. Sono state
individuate, infatti, una vasta gamma
di soluzioni applicativ e particolarmente idonee a coniugare le esigenze
organizzativ e delle Agenzie con
le aspettative di crescita professionale
e retributiv a dei dipendenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento evidenziati nella Sentenza
costituzionale n. 194 del 22 maggio 2002. Ulteriori interventi innovativi sono stati apportati in relazione ad alcuni istituti
del trattamento economico nell’ottica di conseguire una migliore gestione dei processi lavorativi, attraverso
la predisposizione di strumenti volti
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ad incentivare ulteriormente le prestazioni individuali e xxxxxxxxx e, nonché
la perequazione retributiva nell’ambito del comparto.
Per gli aspetti generali, l’Ipotesi in esame, costituendo il primo quadro contrattuale di riferimento, contiene tutte
le disposizioni relative
alla regolamentazione del rapporto di lavoro già disciplinate negli altri comparti del pubblico impiego,
nell’ambito del processo
di contrattualizzazione delle norme pubblicistiche, conclusosi, come
previsto dal legislatore, nelle prime due tornate contrattuali.
Sotto tale profilo il nuovo contratto
ha garantito una linea di continuità con la preesistente disciplina del Comparto Ministeri, in sintonia con l’andamento complessivo delle trattative del settore pubblico: ciò si riscontra soprattutto
per quanto attiene alle relazioni sindacali e agli istituti normativi
ed economici che riguardano i diritti fondamentali del lavoratore.
In taluni casi, l’attività contrattuale,
in analogia con quanto già verificatosi
per altri CCNL del quadriennio 2002-2005, ha operato inter venti di “manutenzione” degli istituti già priv atizzati,
introducendo clausole di chiarimento in relazione alle esigenze manifestate nella fase di applicazione delle norme anche in altri comparti. In altri casi,
come ad esempio per le norme disciplinari o per l’orario di lavoro, la rivisitazione
delle norme si è resa necessaria per
l’adeguamento, della regolamentazione contrattuale già esistente, alle leggi
nel frattempo intervenute.
Va, altresì, segnalato che, rispetto
alla precedente normativa ministeriale, il nuovo testo ha l’indubbio vantaggio pratico di aver costituito l’occasione
per unificare, nell’ambito di ogni singolo articolo, la regolamentazione di ciascun istituto che, nei contratti ministeriali,
risulta frammentata in diversi testi
a seguito di ripetuti molteplici interventi su talune materie, operati
nelle successive fasi negoziali.
La stessa operazione è stata effettuata per operare gli opportuni raccordi tra normativa di comparto ed Accordi
quadro. Il risultato positivo è quello di aver definito una disciplina
più organica, che, nel superare le precedenti duplicazioni
e sovrapposizioni di norme e di riferimenti, consente anche una lettura più f acile
delle norme nel loro complesso.
Il nuovo articolato, inoltre, in analogia con quanto avv enuto in tutti gli altri CCNL dell’attuale quadriennio
contrattuale, non ha tralasciato
di affrontare anche tematiche di grande rilevanza politica e sociale, quali
il mobbing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche
il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione.
L’ipotesi di Accordo in questione si configura, pertanto, come un testo
completo ed avanzato, che, ampliando gli spazi di flessibilità, costituisce
un ulteriore passo avanti nel processo di omologazione delle reg ole
del rapporto di lavoro pubblico con
quelle del lav oro privato. In tale ambito, l’autonomia collettiva si è indirizzata
verso scelte che rappresentano la giusta mediazione tra la disciplina del codice civile e la salvaguardia dei principi
pub blicistici fondamentali
e costituzionalmente tutelati, che
devono costituire sempre la struttura portante della regolamentazione
contrattuale pubblica.
2 - ANALISI DELLE DISPOSIZIONI
2.1 LE RELAZIONI SINDACALI ED IL RAPPORTO DI LAVORO
Per gli istituti normativi delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro si ribadisce, come già segnalato nella
Premessa, che sono stati mantenuti, negli aspetti sostanziali, contenuti del tutto simili a quelli al momento
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vigenti nelle Agenzie, non essendo
emerso un carattere di specificità tale da richiedere una modifica di clausole che hanno, finora, dimostrato la loro funzionalità.
Dalla lettura del testo contrattuale si evidenzia chiaramente che la relativa regolamentazione risulta
sostanzialmente omogenea a quella
del Comparto dei Ministeri e degli altri comparti in genere, a parte taluni aspetti connessi alle peculiarità organizzative
delle Agenzie, che però non incidono sul quadro di insieme.
Q ualche ulteriore cambiamento si è reso necessario al fine di aggiornare i testi in relazione alle disposizioni legislative intervenute, di recente,
su materie già trattate contrattualmente.
In considerazione del sostanziale
mantenimento della disciplina generale adottata nel Compar to dei Ministeri,
nel presente articolo verranno
evidenziati solo gli elementi innov ativi di maggiore rilevanza.
Per quanto riguarda il sistema di relazioni sindacali, le novità più significativ e
riguardano l’integrazione delle materie delle concertazione, con riferimenti
connessi alla specifica realtà delle Ag enzie e già presenti nei relativi Reg olamenti, ovvero, nell’ambito delle forme
di partecipazione, vengono istituiti il Comitato paritetico del mob bing e il Comitato per la formazione,
già previsti in altri CCNL della presente tornata contrattuale.
Tra le novità di parte normativa, piuttosto rare, occorre segnalare, in relazione al diritto allo studio,
l’impegno delle parti a definire, entro il 30 giugno 2004, una specifica coda
contrattuale che prev eda la possibilità di estendere tali permessi anche
al personale assunto con contratto a tempo determinato: occorre
in proposito osservare che tale
problematica si è evidenziata negli ultimi
tempi per il ricorso, sempre frequente in alcune amministrazioni pub bliche, tra cui le Agenzie fiscali, ad assunzioni con contratti a termine, soprattutto
diretta a giovani studenti lavoratori.
Poiché la durata di tali contratti, per
effetto del D.Lgs. n. 368/2001, può anche ricomprendere un arco temporale
molto ampio, è emersa l’esigenza,
nelle more di una revisione generale della disciplina contrattuale,
di prevedere almeno l’applicabilità
dei permessi per studio a tali dipendenti, al fine di garantire agli stessi le medesime opportunità di accrescimento culturale offerte al restante personale.
Per le altre modifiche, in relazione alle norme disciplinari, l’Ipotesi
di Accordo, pur confermando l’impianto complessivo delle disposizioni già
vigenti, introduce alcune integrazioni in linea con gli interventi sulla materia operati in tutti i contratti fin qui stipulati per il presente quadriennio normativ o 2002-2005.
Essi riguardano, oltre ai cor rettivi
apportati in relazione alla precedente disciplina dei “doveri” dei dipendenti, anche la graduazione delle sanzioni
nell’ambito del codice disciplinare, con la previsione di una specifica forma di sospensione dal servizio che consiste
nella privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, nonché gli adattamenti
nella regolamentazione del rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale dovuti
all’adeguamento alla Legge n. 97/2001, di recente intervenuta sulla materia. Per tali modifiche si rimanda all’analisi fatta per le norme del CCNL
del Comparto dei Ministeri, contenute nell’Arannewsletter n. 2/2003.
Oltre a ciò, va segnalato che,
la regolamentazione del Codice disciplinare, ha recepito le modifiche appor tate al CCNL del 12 giungo
del Comparto dei Ministeri, per cui l’elencazione delle infrazioni viene
aggiornata con l’inserimento di situazioni di molestie sessuali o di mobbing, per
le quali vengono graduate, a secondo della gravità degli atti commessi,
le diverse misure disciplinari.
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2.2 IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Tra le novità di rilievo va segnalata la nuova disciplina del sistema classificatorio.
In proposito occorre osservare che, al personale delle Agenzie era stato finora applicato il precedente assetto
previsto per il Comparto dei Ministeri, che però è sembrato del tutto inadeguato a venire incontro alle esigenze
organizzative, che necessitavano
di strumenti caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale.
Ciò tanto più è evidente se si considera che, nella prima fase di revisione
del sistema classificatorio delineato
dalla Legge n. 312/80, la contrattazione del Comparto Ministeri si era mostrata piuttosto prudente ed aveva
sostanzialmente mantenuto, pur in un quadro di più accentuato dinamismo
interno, una articolazione classificatoria corrispondente alle vecchie qualifiche, da cui erano derivate talune rigidità
intrinseche.
Com’è noto, il sistema, nella fase
applicativa, ha, poi, evidenziato alcuni elementi di criticità, che ne hanno limitato la por tata innov ativa, anche se sono inconfutabili i risultati positivi
connessi alla riattivazione di un sistema di “carriere”, sia giuridiche
che economiche, all’interno delle amministrazioni.
Di qui la necessità di individuare
strategie diverse, che, partendo anche dall’analisi di modelli classificatori più avanzati adottati in altri comparti,
potessero dare ulteriore impulso al processo di riforma avviato nella precedente tornata contrattuale.
Si è trattato, pertanto, di elaborare
soluzioni maggiormente innovative, sulle quali è stato possibile trovare
una convergenza anche in considerazione della maggiore omog eneità della realtà lavorativa delle Agenzie, che tra l’altro, rispetto ai Ministeri, è anche
numericamente più circoscritta.
Al termine di un lung o e complesso dibattito negoziale, le diverse
problematiche rappresentate hanno
trovato una loro organica e soddisfacente collocazione nell’architettura
complessiv a del nuov o impianto che,
rivisitato in tutti i suoi aspetti,
ha consentito di operare l’auspicato salto di qualità, configurandosi come effettivo strumento di valorizzazione
delle risorse umane e di miglioramento della funzionalità degli uffici.
Gli interventi innovativi, ispirati
a logiche di tipo priv atistico, hanno determinato una indub bia
semplificazione del sistema, nell’ottica di garantire una maggiore flessibilità gestionale, senza tralasciare
di assicurare il rispetto rigoroso
dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 194/2002,
che vengono ribaditi in diverse clausole contrattuali, sia per quanto attiene
alla garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno per le assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni, sia in relazione alla necessità
di una valutazione ponderata di tutti i titoli presi in considerazione
nell’ambito delle selezioni interne, previste nel nuov o sistema.
Come spesso avviene nei processi di riforma, anche in questo caso, agli aspetti di novità si af fiancano
elementi, soprattutto di tipo strutturali, che confermano alcune connotazioni del precedente impianto.
Sotto tale profilo, infatti, viene ribadita l’articolazione in tre aree , di cui viene, invece, modificata la denominazione,
per cui alle ex aree A, B, C corrispondono rispettiv amente le aree 1^, 2^ e 3^.
Le aree sono individuate mediante
le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per
l’inquadramento nell’area medesima.
Le stesse corrispondono a livelli
omog enei di competenz e, conoscenz e e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma
di attività lavorative e sono definite in una sezione speciale allegata
al contratto e denominata Allegato A), qui di seguito analizzata.
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Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale
del profilo e la collocazione
nelle relative fasce retributive stipendiali avviene secondo la professionalità
ed i requisiti richiesti nel bando
di concorso. Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso
procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge vigenti,
prevedendo la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.
In ossequio all’art. 97 della Costituzione, e secondo quanto previsto anche
dalla sentenza costituzionale n. 373/2002, viene stabilito che le Agenzie sono
tenute a riservare, all’accesso
dall’esterno, una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti
disponibili di ciascun profilo,
nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale.
Come ulteriore elemento di continuità, all’interno delle aree viene mantenuta l’articolazione in profili professionali, che individuano le div erse tipologie
professionali esistenti nelle Agenzie in relazione ai contenuti delle attività e attrav erso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte
e del livello di professionalità richiesto.
Al fine di consentire una migliore organizzazione delle prestazioni
lavorative dei dipendenti in relazione agli obiettivi di ciascuna Agenzia,
il contratto collettivo, ribadendo la scelta che era già stata fatta
per i Ministeri, ha rinviato la definizione dei profili alla contrattazione integrativa di Agenzia, che dev e avvenire
con l’assistenza dell’ARAN.
A questo proposito, poiché nelle Ag enzie sono ancora vigenti i profili del D.P.R.
1219/84 e del D.P.R. 44/90, il contratto ha voluto delineare un percorso
operativo per la sede negoziale
di secondo livello, attraverso
l’individuazione di criteri, orientati
a rimuovere tutti gli elementi di rigidità derivanti dai citati decreti (accorpamento delle attività riconducibili ad una medesima tipologia lavorativa, attualizzazione
dei contenuti, superamento
della eccessiva minuziosità in relazione alla descrizione dei compiti, semplificazione dei contenuti pensionistici, ecc.).
Per quanto riguarda l’inquadramento nel nuovo sistema, questo avviene,
senza incremento di spesa, attraverso un meccanismo di trasposizione
orizzontale, attuato in tutti i contratti collettivi nazionali, in base al quale il personale, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente CCNL, viene inserito nella nuova classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all’interno di ciascuna area - della posizione già
conseguita nell’ordinamento
di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente, secondo quanto previsto da una
specifica Tabella B, allegata al contratto.
Nella nuova classificazione vengono mantenuti i sistemi di progressione
interna che assumono, rispetto al CCNL del Comparto dei Ministeri,
una maggiore valenza innovativa, che è strettamente connessa al nuov o
impianto delineato. Viene confermata la possibilità di car xxxxx verticale, tra le aree, che, però, risulta rivisitata
e attualizzata.
Ma l’elemento più significativo del nuovo
ordinamento consiste nell’attribuire un forte impulso alla progressione
di tipo retributivo all’interno delle aree, che, non implicando il mutamento
delle mansioni, risulta essere strettamente connessa al miglioramento qualitativ o della prestazione lavorativa e, pertanto, si configura come una leva gestionale strategica per il riconoscimento
e la valorizzazione delle prof essionalità esistenti. A tal fine lo schema
degli sviluppi economici viene rafforzato rispetto all’ar ticolazione prevista per
il Comparto dei Ministeri, attraverso la previsione di un numero mag giore
di fasce retributive (due per l’area prima e sei per le aree seconda e terza).
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Il dettaglio delle modalità di attuazione è, poi, demandato alla contrattazione integrativa.
Passando all’analisi dei singoli istituti, occorre precisare che i passaggi tra le aree consistono nella possibilità,
per il personale in servizio, di transitare da un’area inferiore alla posizione iniziale dell’area superiore, nei limiti
della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati all’accesso dall’interno, in relazione al profilo
per il quale si concorre.
Per quanto attiene alle procedure
selettive, il nuovo contratto registra un notevole passo avanti in termini di semplificazione del sistema,
superando il meccanismo complesso e farraginoso del corso-concorso,
ritenuto inadatto a valutare
compiutamente il personale, in relazione agli scopi perseguiti. L’ipotesi in esame, prevede, infatti, una selezione basata
su procedure più snelle ed agili, volte all’accertamento della effettiva idoneità del dipendente allo svolgimento
delle mansioni dell’area superiore
e non più soltanto basato sul riscontro del livello di cultura giuridico-
amministrativ a. In tal senso il contratto stabilisce, infatti, che la sele zione
avvenga sulla base di un duplice
meccanismo: da una parte, la verifica attraverso una prova teorico pratica
e/o colloquio, diretta a valutare l’effettivo possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi e dall’altra, una graduatoria che prenda
in considerazione i titoli di studio,
i corsi di formazione, correlati all’attività lavorativa, l’esperienza professionale
maturata, l’arricchimento professionale desumibile dal curriculum.
A tale proposito va segnalato che il testo contrattuale apporta una ulteriore
specificazione, da menzionare sotto
il profilo della coerenza con la Sentenza
n. 194/2002 della Corte costituzionale, in base alla quale viene stabilito che,
i citati elementi della selezione, devono essere tra loro diversamente combinati e ponderati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni, con particolare riguardo al fatto che
ai titoli di studio ed all’esperienza
professionale deve essere attribuito un peso equilibrato.
In relazione agli aspetti economico-
finanziari, il contratto ribadisce quanto previsto al riguardo dalle disposizioni di legge vigenti, in base alle quali
i passag gi tra le aree sono a carico dei bilanci delle Ag enzie.
Per quanto attiene alla mobilità dei
dipendenti all’interno dell’area, l’Ipotesi di Accordo amplia gli spazi di flessibilità, prevedendo la possibilità di effettuare passaggi tra profili diversi.
La logica di tale previsione contrattuale è quella di superare le precedenti rigidità e offrire al personale ulteriori opportunità e prospettive di sviluppo
professionale che può avvenire
con diverse procedure a seconda che per i profili sia previsto il medesimo
trattamento economico iniziale, oppure che quest ’ultimo sia differenziato.
A questo proposito sono individuate
le relative procedure e viene specificato che gli eventuali oneri sono a carico
del Fondo.
Come già segnalato, tra le novità previste nel nuovo sistema, una particolare
valorizzazione è stata attribuita
alla progressione economica all’interno dell’area, che viene disciplinata in modo più articolato e completo.
Gli sviluppi economici consistono
essenzialmente in una carriera di tipo retributiv o, che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento
economico iniziale, di fasce
economiche (come già precisato sopra sono due per la prima area, sei per
la seconda e sei per la terza) che sono correlate al diverso grado di abilità
professionale progressiv amente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area
e del profilo di appartenenza.
La progressione economica si attiva con la stipulazione del contratto
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collettivo integrativo, viene attribuita con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno e l’utilizzazione di tale
istituto è essenzialmente legata all’entità delle risorse finanziarie del Fondo.
I passaggi alle fasce retributive
successive a quella iniziale, i cui valori economici annui sono stabiliti
nel CCNL, avvengono sulla base
di criteri oggettivi di valutazione che sono: l’esperienza professionale
maturata, i titoli di studio e culturali, nonché percorsi formativi con esame finale strettamente correlati all’attività lavorativa assegnata.
Tale ultimo requisito non viene preso in considerazione, qualora le Ag enzie non garantiscano la possibilità
di partecipazione per la totalità
dei dipendenti interessati alla selezione.
I suindicati criteri selettivi possono essere integrati nella contrattazione integrativa, nell’ambito della quale
agli stessi verranno attribuiti i relativi valori percentuali e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da
evitare la prevalenza dell’uno sull’altro.
Un altro istituto che risulta
notevolmente modificato, rispetto
al Compar to dei Ministeri, è quello delle posizioni organizzative e professionali, per le quali si ritiene opportuno
formulare talune considerazioni preliminari, al fine di evidenziare le motivazioni che sono alla base
della rivisitazione delle stesse, che nell’Ipotesi di Accordo in esame acquistano una visibilità maggiore
nel quadro delle innovazioni di qualità. Sin dall’inizio della trattativ a, infatti,
si era posto il problema di definire
particolari oppor tunità di valorizzazione e riqualificazione delle prof essionalità interne, in possesso di elev ata
competenza specialistica ed di specifico
know-how , cui è connesso anche
un livello di responsabilità superiore. Tale esigenza era fortemente sentita
dalle Agenzie ove si registrava
un frequente esodo di risorse altamente qualificate, verso settori esterni
alle pub bliche amministrazioni, al fine di dotarsi di uno strumento gestionale che potesse motivare tali dipendenti
a mantenere la propria attività lavorativa all’ interno delle stesse.
Nel corso delle trattative, sono state
prese in esame le diverse opportunità, ma alla fine le parti, optando per
una soluzione che non creasse rigidità di tipo gestionale, hanno trovato
una adeguata soluzione nel potenziamento delle posizioni organizzative, che sono state, altresì, integrate da quelle di tipo professionale. In relazione al risultato
auspicato, la disciplina dell’istituto è stata completamente rivista, soprattutto per gli aspetti economici, in modo
da incentivare l’interesse dei dipendenti all’assunzione di un più elevato livello di responsabilità: sotto tale profilo,
in effetti, non è stata ritenuta adeguata l’indennità prevista dal CCNL
del Compar to dei Ministeri, la cui
misura era, in effetti, piuttosto esigua, anche rispetto a quanto previsto in altri compar ti di contrattazione.
Le posizioni organizzative e professionali continuano ad attuarsi mediante
il conferimento, a dipendenti della Terza Area, di incarichi di natura organizzativ a o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appar tenenza, richiedano lo svolgimento di compiti
di elevata responsabilità ed alta
professionalità o di maggiore autonomia gestionale.
Tali incarichi, in fase di prima applicazione, non possono superare il limite del 2%
della dotazione organica della Terza Area. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di funzioni
di direzione di unità operativa o anche attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’iscrizione
ad albi professionali, ad abilitazioni ovvero di staff e/o di studio, di ricerca, xxxxxxxx e, di vigilanza e controllo.
Tra le novità, occorre menzionare una maggiore flessibilizzazione
dell’istituto attraverso la possibilità, per le Agenzie, di operare una graduazione
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delle funzioni connesse con gli incarichi, per i quali sono stati individuati, a titolo esemplificativo, alcuni criteri (livello
di autonomia e responsabilità
della posizione, grado di specializzazione e di professionalità richiesta, complessità delle competenze attribuite, ecc.).
Vengono, inoltre, regolati gli aspetti
operativi riguardanti le procedure per l’attribuzione e la revoca degli incarichi: per il conferimento degli incarichi
le Agenzie tengono conto di requisiti oggettivi (natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare) e soggettivi (titoli di studio e culturali posseduti,
le attitudini e le capacità professionali, nonché l’esperienza acquisita).
Gli incarichi hanno la durata di un anno e, prima della scadenza, possono essere revocati, con atto scritto e motivato,
in caso di inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento,
per intervenuti mutamenti organizzativi, per accertamento di risultati negativi.
La perdita dell’incarico comporta
la privazione dell’indennità di posizione e di risultato e la restituzione
del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
Altro aspetto rilev ante, ai fini della qualificazione dell’istituto, è quello
economico, che senza dub bio esprime in modo significativo l’intento di piena valorizzazione delle professionalità
in esame.
E’, infatti, prevista una indennità di posizione che, in relazione
alla graduazione delle funzioni, può variare da un minimo di euro 2.500
ad un massimo di euro 9.000 annui lordi per tredici mensilità e viene finanziata
con le risorse del Fondo di Agenzia, nei limiti della misura minima
attualmente prevista.
Ove il valore previsto sia superiore
al minimo, le Agenzie provvederanno alla relativa copertura con oneri
a proprio carico.
Tale indennità è onnicomprensiva ed assorbe i compensi per lavoro
straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l’indennità di Agenzia.
Gli incarichi sono sottoposti a valutazione
annuale che, nel caso in cui è positiva, dà diritto ad una mag giorazione
della retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa a carico del fondo.
2.3 IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Anche in relazione a tale materia
possono essere registrate delle modifiche rispetto alla preesistente disciplina ministeriale, sia per le novità introdotte nel presente quadriennio contrattuale
anche in altri CCNL (conglobamento della IIS sullo stipendio tabellare,
regolamentazione pattizia
della tredicesima mensilità), sia per taluni adattamenti operati in relazione all’adeguamento alla specifica realtà delle Agenzie.
Non sono stati inv ece modificati
gli istituti normo-economici (ad esempio banca delle ore, bilinguismo, trattamenti di trasferimento e di trasferta, ecc) per
i quali la disciplina del nuov o Compar to risulta essere identica alla precedente,
anche in relazione agli eventuali valori economici previsti nell’ar ticolato
preesistente.
Per quanto riguarda i benefici contrattuali legati al biennio economico 2002-2003, l’aumento medio complessivo a regime è di 118 euro mensili pro-capite per
tredici mensilità.
Sono previste due tranches di aumento dello stipendio tabellare per un importo complessiv o di 80 euro.
Una parte della restante quota, pari
a 12,5 euro, è destinata alla produttività e viene fatta confluire, come risorse
“fresche”, nel nuovo Fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previsto
per le Agenzie.
Un’ulteriore quota di incremento, pari a 17 euro al mese, è finalizzata
alla nuova indennità di Agenzia.
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In relazione agli elementi innovativi, connessi alle esigenze delle Agenzie, è da segnalare, come novità però più formale che sostanziale, l’istituzione del Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività, che sostituisce il Fondo unico
di amministrazione previsto per i Ministeri, come viene espressamente indicato
nel contratto.
Il cambiamento di denominazione
non modifica le finalità e le motivazioni logico-giuridiche alla base
della costituzione dei Fondi, che sin dalla passata stagione contrattuale, costituiscono un elemento
determinante per garantire uno spazio di concreta gestione economica
alla contrattazione integrativa,
coerentemente con l’orientamento
legislativo e contrattuale di valorizzare l’autonomia delle amministrazioni e,
sotto tale profilo, vengono, pertanto, sostanzialmente conf ermati tutti
i meccanismi di finanziamento
del precedente fondo ministeriale,
nonché le relativ e modalità di utilizz o dello stesso.
Passando ad analizzare l’altro elemento di novità, l’indennità di Agenzia, occorre segnalare che essa sostituisce
l’indennità di amministrazione
del Comparto dei Ministeri, ma ne
mantiene le medesime caratteristiche di compenso erogato con carattere di continuità e g eneralità.
L’emolumento in esame viene considerato utile anche ai fini della indennità
di buonuscita e del trattamento di fine rappor to.
Al fine di compensare la maggiore gravosità ed impegno che
contrad distinguono le condizioni
di lavoro del personale del Comparto, tale indennità è stata, però,
notevolmente rivalutata sotto il profilo economico, attraverso un meccanismo di stabilizzazione di risorse del Fondo,
che si è reso possibile nel quadro del particolare sistema delle
Convenzioni, previsto per il finanziamento delle Agenzie dal D.Lgs. n. 300/99.
Anche per quanto riguarda i buoni
pasto, pur confermando le condizioni
ed i criteri di attribuibilità, viene, inv ece, sotto il profilo economico, data
la possibilità di integrarne l’impor to nella contrattazione integrativa.
Come già detto, in un’apposita Sezione del contratto, l’Allegato A, sono
individuate le declaratorie per ciascuna area professionale.
Tali declaratorie si articolano nelle
specifiche prof essionali, che descrivono il grado di autonomia e responsabilità richiesta per lo svolgimento delle attività assegnate ed i contenuti prof essionali di base, che definiscono, in termini
generali e sintetici, le mansioni comuni ai diversi settori di attività delle Ag enzie ed hanno lo scopo di costituire uno
schema tecnico di rif erimento nella f ase di individuazione dei profili
professionali, in quanto gli stessi accorpano i contenuti lavorativi in relazione al medesimo livello di complessità e di competenza richiesto.
Nelle declaratorie sono individuate
anche le modalità di accesso alle aree dall’interno e dall’esterno, nonché
i requisiti culturali e professionali richiesti che vengono differenziati
a seconda che le selezioni si riferiscano al personale interno oppure siano
dirette all’esterno.
Completano l’Ipotesi di Accordo il Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e il Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali.
Xxxxxx Xxxxxxx
Dirigente ARAN
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IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO
In data 28 gennaio 2004 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per il personale
del Comparto delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
Tale contratto, pur inquadrandosi nell’ambito delle linee por tanti
della rif orma del lavoro pub blico, assume, rispetto ai C C:CC.NN.LL. della passata tornata contrattuale, una sua peculiare configurazione, strettamente connessa al f atto che lo stesso si colloca in un ambito
temporale diverso e successivo rispetto alla fase di contrattualizzazione
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pub bliche amministrazioni,
che ha costituito il principale obiettiv o delle prime due tornate contrattuali 1994-1997 e 1998-2001.
Sotto tale profilo, infatti, il processo di privatizzazione avviato con il D.Lgs.
n. 29/93 e proseguito con i successivi decreti di modifica ed integrazione (le cui norme sono ora accorpate
nel X.Xxx. n. 165/2001), è stato posto dal legislatore come cardine per
promuov ere l’ammodernamento
e la razionalizzazione delle pub bliche amministrazioni e, contestualmente,
pervenire ad un contenimento del costo del lavoro.
In tale contesto, la f onte pattizia è stata ritenuta il principale strumento
per l’attuazione dei citati obiettivi, attraverso la definizione di nuove
regole del rapporto di lavoro molto vicine a quelle di diritto comune.
La conclusione della fase di
trasformazione degli istituti disciplinati da norme pubblicistiche nei primi due quadrienni, esattamente come previsto dalle leggi di riforma, ha consentito alle parti di optare, per la presente
tornata 2002-2005, per un contratto
finalizzato soprattutto all’introduzione di clausole di chiarimento, in relazione alle esigenze manifestate dalle
Amministrazioni del Comparto ovvero per all’aggiornamento degli istituti
a seguito dell’emanazione di specifiche disposizioni di legge.
E’ questo il caso delle norme disciplinari, ove la rivisitazione della regolamentazione contrattuale già esistente si è resa
necessaria al fine di adeguarla
alla Legge n. 97/2001 nel frattempo
intervenuta ed ha costituito l’occasione per attualizzare l’intero sistema
delle sanzioni disciplinari già previsto nel CCNL 1994-1997.
Inoltre, anche allo scopo di conseguire una maggiore chiarezza espositiva
delle norme, è stato operato,
ove ritenuto necessario, una sorta
di raccordo tra le disposizioni rif erite ad un medesimo istituto, ma contenute in testi contrattuali diversi ovvero
tra la normativa di comparto e quella specificatamente disciplinata
nei contratti collettivi quadro.
Tale orientamento anticipa, seppure
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per aspetti molto limitati, quanto previsto dall’Atto di indirizzo
del Comitato di settore del 31 luglio 2003, laddove viene stabilito, come per tutti gli altri compar ti, che al termine della stagione dovrà essere redatto
un Testo unico coordinato di tutte le norme contrattuali, anche quindi
quelle contenute nella presente Ipotesi di Accordo, che diventerà l’unico
riferimento, organico e completo,
della disciplina del rapporto di lavoro per il personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Altra questione che viene affrontata dal CCNL è quella relativa al sistema
classificatorio del personale, tema che presenta elementi di grande complessità, per i quali si è ritenuto opportuno,
una volta terminata l’attuale fase di prima applicazione, istituire
una sessione di studio e di analisi diretta a valutare la possibilità
di adottare f ormulazioni più rispondenti alle attuali esig enze della pubblica
amministrazione, anche al fine di offrire alle stesse gli strumenti
giuridici più idonei a conseguire una migliore gestione dei processi lavorativi ed un impiego più flessibile
delle risorse umane.
Nel frattempo, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di rendere più agibile il sistema classificatorio
delineato nella precedente tornata
contrattuale, sono stati operati alcuni interventi di carattere transitorio,
limitati, quindi, alla prima applicazione e diretti a venire incontro a talune
concrete ed immediate necessità organizzativ e, segnalate
dall’Amministrazione e correlate all’esigenza di creare le condizioni
ottimali per favorire, in tempi rapidi, la maggiore funzionalità dei servizi attinenti all’attività di soccorso.
Sotto tale aspetto, infatti, l’impatto
del sistema classificatorio con la realtà operativ a ha evidenziato alcune
contraddizioni dovute al mantenimento di forti rigidità derivanti dal precedente modello delle qualifiche funzionali,
soprattutto in relazione alla presenza di profili ormai obsoleti oppure
al permanere, per i passaggi interni, dei medesimi requisiti (esperienza professionale e titoli culturali
e professionali) previsti dai precedenti Accordi sindacali, ma legati ad una
organizzazione dell’attività lavorativa
ormai superata.
Tali elementi di continuità con il passato si sono, poi, rivelati del tutto inadeguati a dare attuazione immediata
alla maggiore flessibilità verticale introdotta dal contratto, soprattutto
con riferimento all’istituzione di nuovi profili finalizzati al riconoscimento
di competenze qualificate di particolare rilievo ai fini dell’attività di soccorso,
con la conseguente impossibilità,
da parte dell’Amministrazione, di poter utilizzare le professionalità esistenti
in modo ottimale e coerente
con la piena funzionalità dei servizi.
Ciò è emerso, con aspetti di maggiore problematicità, nel settore del personale
aeronavigante, costituito con il contratto del 24 mag gio 2000, nel quale
sarebbero dovuti confluire i dipendenti adibiti al soccorso aereo, ma che
di fatto non è mai stato attivato,
impedendo quindi di portare a termine una organica riorganizzazione
del settore.
Tant’è vero questo che anche la stessa Legge Finanziaria per il 2004, all’ar t. 3, comma 157, ha previsto, per i Vigili
del fuoco elicotteristi inquadrati al livello iniziale, il passaggio
automatico alla posizione economica superiore, anche in soprannumero,
dando in par te una risposta al problema.
Rispetto all’impianto classificatorio
nel suo complesso, i cor rettivi, in realtà, hanno interessato solo poche figure
professionali e la loro portata è limitata ad una fase di prima applicazione
del sistema. Essi riguardano, per lo più,
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l’introduzione, in via transitoria, di taluni elementi di flessibilità (ampliamento
delle tipologie di titoli di studio richiesti per l’accesso, riduzione dell’anzianità minima per le progressioni verticali,
previsione di profili ad esaurimento) che consentano di utilizzare, quanto
prima, le opportunità di valorizzazione professionale già offerte dalla normativa contrattuale vigente.
Sempre nel quadro della classificazione professionale, anche per il personale
dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli si è reso necessario
apportare alcuni correttivi, in particolare con riferimento ai profili professionali, per i quali si era evidenziata l’urgenza di una attualizzazione del contenuti
mansionistici in relazione al mutato assetto delle competenz e
dell’amministrazione, a seguito
della definitiva attribuzione all’Ente Tabacchi Italiano dei compiti attinenti al settore industriale e produttiv o
con il conseguente passag gio anche del relativo personale.
In relazione al quadro normativo
generale, occorre, altresì, segnalare che il contratto ha affrontato anche
tematiche del tutto innov ative, alcune di grande rilev anza politica e sociale,
come il mob bing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche
il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione.
Sul piano operativ o il contratto ha adottato due diverse tipologie
di soluzione: da un lato è stata prevista l’istituzione di specifici Comitati
paritetici presso ciascuna
amministrazione con compiti
propositivi e di analisi del fenomeno e, dall’altro, sono state previste apposite sanzioni disciplinari rif eribili a dipendenti responsabili di atti di mobbing.
Per quanto attiene al trattamento
economico, gli incrementi retributivi
sono stati distribuiti secondo gli schemi ormai collaudati nelle precedenti
tornate contrattuali. In par ticolare, per il personale del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, detti incrementi ammontano a circa 116,00 euro medi mensili per tredici mensilità, che
la contrattazione ha finalizzato
sia ad incrementare le voci retributive esistenti (77,00 euro per lo stipendio
tabellare, 18 euro per l’indennità di rischio, 12 euro per il fondo
di amministrazione) sia a finanziare operazioni di semplificazione
della struttura della retribuzione
(ad esempio il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare), sia, anche, per individuare ulteriori compensi
legati alla specificità delle attività lavorative, tra cui, ad esempio,
un’indennità per il personale operativo, pari a 3 euro per ogni turno effettuato, per la quale si provvede in parte
con le risorse del contratto ed in parte con le risorse del fondo.
Per quanto riguarda l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
l’aumento medio complessiv o a regime è di circa 113,00 euro mensili per tredici mensilità, destinati ad incrementare
lo stipendio tabellare per 75,00 euro, l’indennità aziendale per 17,00 euro ed il fondo per 12,00 euro.
Inoltre, in analogia a quanto ef fettuato in altri comparti, nonché per i Vigili,
una quota è stata utilizzata per
finanziare il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare.
Il contratto apporta, come
precedentemente accennato, anche sostanziali modifiche per quanto
attiene l’assetto di talune voci
retributive, nel quadro di una maggiore semplificazione della struttura
della retribuzione, In particolare l’ipotesi prevede che l’indennità
integrativa speciale (IIS) cessi di essere corrisposta come singola voce
della retribuzione e venga conglobata nella voce “stipendio tabellare”.
Analoga operazione di razionalizzazione
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delle voci retributive esistenti viene effettuata relativamente ad alcune indennità.
In particolare per il Corpo nazione dei Vigili del fuoco l’indennità
operativa viene conglobata, in misura tale da garantire l’equivalenza di costo
anche ai fini assistenziali e previdenziali, nell’indennità di rischio ovvero,
per il personale del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici, nell’indennità mensile.
Per quanto attiene l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
l’intervento ha, invece, interessato
il premio per l’incremento del rendimento industriale che viene conglobato,
sempre garantendo l’equivalenza di costo, nell’indennità aziendale.
Per quanto riguarda la struttura
del contratto, l’Ipotesi in oggetto,
anche in analogia con quanto operato nelle precedenti tornate contrattuali, mantiene la particolare articolazione interna in “sezioni” finalizzata
a garantire le specificità
delle Amministrazioni che compongono il Comparto (Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco e Amministrazione autonoma dei Monopoli, caratterizzate
da connotazioni di accentuata diversità). In particolare il testo
contrattuale risulta suddiviso in tre
parti: la prima parte contiene le norme generali per la disciplina degli aspetti
applicabili a tutti i dipendenti
del comparto, la seconda si articola in due sezioni, ciascuna delle quali contiene disposizioni finalizzate
a regolare gli istituti peculiari
del rapporto di lavoro di ciascuna amministrazione, nella terza sono,
invece, indicate le norme comuni finali.
In sintesi il presente contratto
collettivo, pur confermandosi come strumento di grande agilità,
particolarmente idoneo ad assicurare
il costante ed immediato collegamento alla fonte legale attraverso
il recepimento, in tempi brevi,
delle riforme legislative, determina, nel quadro contrattuale attualmente vigente per il lavoro pubblico, solo quelle innovazioni finalizzate
al suo migliore funzionamento.
In proposito, occorre infatti osservare che il consolidamento del sistema
introdotto dalla regolamentazione pattizia assume una forte valenza
positiva se si considera che il progetto di riforma del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici trova giovamento solo nella sua
stabilizzazione, che consente, infatti, alle amministrazioni, di acquisire
la piena consapevolezza dei principi
innovatori sia dal punto di vista formale che sostanziale al fine di promuovere
strategie g estionali avanzate e scelte organizzativ e innov ative.
Xxxxxx Xxxxxxx
Dirigente XXXX
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Funzionario ARAN
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BRUXELLES - SEMINARIO CEEP DEL 21 OTTOBRE 2003
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RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Il seminario è stato la tappa conclusiva di un progetto intrapreso nel 2002
dal CEEP, con il patrocinio
della Commissione Europea.
Punto focale di tale progetto la realizzazione di un Compendio di iniziative, basate
sull’esperienza di imprese erogatrici di Servizi di Interesse Economico
Generale.
All’origine di tale lavoro un questionario inviato a tutte le aziende iscritte
al CEEP. Sono state ricevute più di 150 risposte, consistenti in casi di “buone pratiche”, con riguardo ai temi
della gestione delle r isorse umane ,
della salute e sicurezza , della strategia e comunicazione , dell’am biente,
del contributo allo sviluppo locale e territoriale, della cittadinanza.
Xxxx, giova ricordarlo, proposti dalle
aziende consultate, dal momento che si
trattav a di mettere in evidenza iniziativ e che, sulla base delle indicazioni
proposte dalla Commissione nel suo libro verde sul tema, avrebbero dovuto tener conto che del f atto che
“la responsabilità sociale delle imprese si estende ben oltre il perimetro
dell’impresa, fino alle comunità locali, potendo implicare, oltre ai salariati
ed agli azionisti, un vasto ventaglio
di possibili interessati: partner sociali e fornitori, clienti, poteri pubblici
ed organizzazioni non governative rappresentanti la comunità locale ed i territori”.
Con riguardo alla gestione delle risorse umane si è concluso che potevano
essere di interesse la diversità dei sistemi di reclutamento, azioni specifiche
a favore di certe categorie,
riorganizzazioni del lavoro, pari
opportunità, gestione delle carriere, conciliazione della vita professionale con quella personale.
Con riguardo alla salute e sicurezza si sono prese in considerazione iniziative che, come le altre, andassero oltre
gli standards richiesti dalle norme nazionali e comunitarie.
Con riguardo alla strategia e comunicazione
si sono proposti casi in cui venivano
in rilievo la trasparenza, i diversi sistemi di governance, i rapporti con
gli azionisti, i codici di condotta, le comunicazioni verso i soggetti esterni interessati, l’integrazione di queste iniziative nella strategia dell’impresa.
Per quanto concerne l’ ambiente, si sono esaminate le procedure
di gestione delle materie, la gestione ed il riciclaggio dei rifiuti, i consumi energ etici, l’utilizz o delle energie
rinnovabili, l’impatto ambientale.
I rapporti con i fornitori ed i consumatori
sono stati analizzati con l’attenzione
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ai rapporti con la clientela, alla qualità dei prodotti e dei ser vizi, a quelli con i fornitori ed i subappaltatori,
alle pratiche concorrenziali.
Il contributo allo sviluppo locale
e territoriale ha messo in evidenza le relazioni con le collettività locali
o regionali, lo sviluppo del contenuto economico e sociale, il sostegno
ai gruppi più sfavoriti a livello locale,
il miglioramento delle condizioni di vita.
Sotto la voce cittadinanza si sono
analizzati casi di mecenatismo culturale
o sportivo, altri interventi umanitari, sostegno ai cittadini, volontariato.
Nell’ambito della Se zione italiana
hanno risposto Poste Italiane ed ACEA.
Le conclusioni di questi studi – che sono stati inviati alla Commissione europea ed illustrati con riguardo a venti specifici casi (fra cui A CEA)
nel corso del seminario in oggetto – possono essere così riassunte.
La responsabilità sociale delle imprese ha origine in una g estione socialmente responsabile che si sforza di trovare
compromessi equilibrati, accettabili da tutti, fra le esig enze ed i bisogni delle imprese e quelli dei loro v ari interlocutori, esterni ed interni.
Ne deriva l’importanza per le imprese associate (siano esse a par tecipazione pubblica e/o titolari di servizi
di interesse generale) di saper affrontare i grandi mutamenti in corso con
un approccio socialmente responsabile, tale da rafforzare positiv amente il loro impatto economico e sociale.
Non ci si deve, quindi, meravigliare se la casistica proponga esperienze difficilmente riconducibili ad unità:
la gestione sociale è pur sempre
uno dei profili della concreta gestione delle aziende via via prese
in considerazione, con la conseguente necessità di restare strettamente
ancorati alle specificità di ogni sing ola fattispecie.
I temi in relazione ai quali sarà opportuno giungere alla definizione di criteri
standard di valutazione sono parsi, piuttosto, quelli connessi
alla definizione di indicatori comuni con riguardo agli sviluppi reali
ed a quelli attesi, ai risultati ed alle performances realizzati e di quelli ancora traguardabili.
In questa fase il censimento degli
xxxxxxxxx proposti e la loro attuazione sono ancora un percorso, se non
esaustivo, certo largamente obbligato, anche per non cadere nell’er rore
di presentare, in termini precettivi o di risultati comunque attesi,
una casistica che è meglio lasciare alla più completa discrezionalità delle aziende; le quali, qui come
altrove, non possono che muoversi
sulla base di valutazioni conseguenti
ad un esercizio senza condizionamenti esterni della propria discre zionalità
gestionale; coscienti tutti del fatto che, se così non fosse, si aprirebbero
prospettive alquanto inopportune con la possibile ricerca di alibi
o giustificazioni anche nella prospettiv a della richiesta di sostegni esterni
a proprie eventuali inef ficienz e.
In altri termini, la responsabilità sociale non può essere addotta come
una versione aggiornata degli oneri impropri grav anti sull’impresa,
dal momento che si rischierebbe
altrimenti di sconfinare in una z ona di interventi che sono e devono
semmai essere di primaria
responsabilità delle autorità pubbliche. Se è vero che la responsabilità sociale delle imprese implica, in ogni caso,
il riferimento a prestazioni superiori
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rispetto a quelle richieste dalle leggi, si pone a questo punto il problema
dell’opportunità – se non proprio della liceità – delle previsioni,
da parte di autorità nazionali e/o locali, di dispositivi premianti per quelle
imprese che realizzino standard
qualitativi più alti, magari “certificati” secondo criteri altrimenti validi per
la rilevazione della qualità.
Un indirizzo presente in talune regioni italiane, orientate a sostenere
e sviluppare le politiche
della responsabilità sociale con l’introduzione di xxxxxxxxx e altri
meccanismi premiali in sede di attribuzione di appalti ed in altri momenti
di gestione delle proprie priorità.
Si tratta di una problematica di difficile inquadramento che presenta comunque evidenti rischi di distorsione
e perturbativa della concorrenza e proprio per questo richiede
un ancoraggio ancora più saldo a taluni presupposti minimi comunemente
accettati in ambito europeo.
Occorre, in particolare, ribadire che la responsabilità sociale delle imprese non può che essere “volontaria”
e gestita nell’ambito di un progetto
aziendale adottato nell’ambito di scelte autonome e proprie dell’impresa
adottante: sotto questo profilo,
è opportuno che si diffonda la coscienza che le politiche da esso derivanti
devono essere v alutate alla stregua
dei risultati di gestione, identificandosi con un management accorto
e performante, e non certo in base
ad input politici di cui, in ultima istanza, sarebbe la collettività tutta a dover
pagare i costi.
Proprio per questo i temi della
responsabilità sociale delle imprese vanno inquadrati, nell’ambito
dell’internazionalizzazione,
in un contesto valido, quanto meno tendenzialmente, anche a liv ello
extraeuropeo, evitando di farne
un ulteriore fattore di indebolimento delle capacità competitive delle nostre imprese.
Il CEEP è, quindi, favorevole a che si arrivi – in materia - alla definizione di “orientamenti” o “linee guida”
elaborati nell’ambito di un dialogo allargato a tutti i soggetti del dialogo sociale ed alla stessa società civile, in un processo che per esser accettato ha necessariamente bisogno di tempi
lunghi e di una prof onda maturazione del consenso sociale.
Per quanto riguarda le proprie
associate occor rerà, inoltre, che si tenga conto della specificità delle
società di interesse generale che hanno a che fare con una vasta platea di clienti
– cittadini ai quali è essenziale si diano prestazioni regolate quanto più
possibile nel quadro di trasparenti missioni di interesse generale,
con altrettanto trasparenti strumenti di valutazione dei risultati.
Funzionali rispetto a tali traguardi sono l’avvio e la gestione di par tenariati
sociali interni ed esterni all’azienda, da promuov ersi anche oltre
il coinvolgimento dei partners sociali attivi nelle relazioni industriali.
Come si v ede, un nucleo di conclusioni già oggi di sicuro interesse, tanto più
che si tratta di una materia in cui il grado di maturazione di linee
condivise è in altri partner (l’UNICE, ovviamente, ma anche la stessa CES) ad uno stadio meno av xxxxxx.
Prof. Xxxx Xxxxxx
Delegato Generale Ceep-it con la collaborazione
dell’Avv. Xxxxxx Xxxxxx - ARAN
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EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
9 dicembre 2003 Dirigenza area I Ipotesi di accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio economico e all’art.3 del CCNL 5/4/2001 II biennio economico del personale dell’area I della dirigenza | L’ipotesi, che si applica a tutto il personale dirigente di prima e seconda fascia dell’area I della dirigenza, deriva, per la quasi totalità degli argomenti trattati, dagli artt. 36 e 46 del CCNL I biennio economico e dall’art. 3 del II biennio del 2001. Per quanto riguarda gli artt 36 e 46 l’ipotesi prevede che: - le risorse non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario per sottoscrivere una polizza assicurativa prevista dal contratto dell’aprile 2001, vengano imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato - al dirigente inviato in missione sia corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità di trasferta, rivalutata con natura non retributiva. Nella sequenza sono stati inoltre disciplinati: - il periodo di prova, rimasto sin qui regolamentato dai contratti dirigenziali del quadriennio ‘94/’97; - i diritti derivanti da invenzioni industriali; - il trattamento di fine rapporto e previdenza complementare. Le parti hanno identificato le norme da disapplicare ai sensi de gli artt. 69 e 71 del D.Lgs. n. 165/2001 dandosi atto che con interpretazioni autentiche xxxxxxxxxx e ventuali lacune. Una sezione apposita è dedicata alle norme di raccordo del trattamento economico e giuridico del personale dirigente dell’amministrazione penitenziaria che entra a far parte della dirigenza dell’area I. Per quanto concerne l’art. 3, relativo al finanziam ento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, esso prevede ulteriori voci, oltre quelle già stabilite dal CCNL, per alim entare il relat ivo fondo, restando int eso che gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possano destinare, al finanziamento del fondo, r isorse secondo la capacità di bilancio dei singoli enti, in misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non può superare l’1,5% per gli enti di cui alla Legge n. 88/89. |
11 dicembre 2003 | L’ipotesi di accordo era stata preceduta dalla firma |
Comparto Sanità | di una preintesa che è stata sottoposta al vaglio |
Ipotesi di CCNL del | della Conferenza dei President i delle regioni per la |
Compar to del personale | conferma delle risorse aggiuntive del contratto dei |
del Servizio sanitario | 573.000 addetti del comparto. |
nazionale - parte | In linea con il federalismo, le regioni, con loro linee |
normativ a quadriennio | di indirizz o, potranno guidare la contrattazione |
2002/2005 e I biennio | integrativa delle Aziende verso l’utilizzo flessibile |
parte economica | delle risorse dei fondi per aumentare la produttività |
2002/2003. | e la qualità dei servizi. Importanti innovazioni sono |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
state apportate, su indicazione del Comitato di settore, in alcune materie cruciali. In materia di mobilità, al fine di consentire alle Aziende di avere un ritorno certo degli investimenti effettuati per la formazione e l’aggiornamento, sono stati previsti limiti biennali alla mobilità territoriale. Per ciò che concerne il part-tim e, l’intesa privilegia quelle forme di lavoro a tempo parziale che consentano l’im piego del personale anche nei turni. Tra gli argomenti di maggior rilievo del contratto – in quanto avrà senz’altro una ricaduta positiva sull’utenza - è aver individuato alcune priorità per migliorare i servizi delle Asl, destinandovi una quota di risorse. Sono state previste, infatti, indennità per incentivare il personale che svolge il servizio di assistenza a domicilio, migliorando la qualità di vita dei malati e anche riducendo i costi della ospedalizzazione. E’ stata istituita un’indennità per il personale che opera nei servizi rivolti ai tossicodipendenti (Sert) e sono stat e aumentate le indennità per il lavoro notturno e f estivo. Il siste ma di inquadramento professionale stabilito nello sc orso quadriennio è stato sostanzialmente confermato, ma per alcune f igure le parti hanno ritenuto opportuno adottare adeguate politiche di sviluppo prof essionale. E’ il caso del personale infermieristico collocato nella categoria D investito di particolari funzioni di coordinamento, per il quale è previsto, con varie modalità, il passaggio al livello economico superiore. Analogamente, il personale del ruolo sanitario e tecnico della categoria BS potrà, dopo procedure selettive, accedere ai nuovi profili appositamente istituiti nella categoria C. Altre clausole riguardano il personale dei r uoli professionali e amminist rativi dei quali il contratto agevola i passaggi verticali e le carriere economiche. E’ stato ribadito l’obbligo per le Aziende di organizzare e garantire la formazione continua resa obbligatoria da recenti leggi per il personale del ruolo sanitario. Sono previste penalizzazioni di carriera per i lavoratori che immotivatamente vi si sottraggono. Nuove norme riguardano infine le materie delle sanzioni disciplinari e del mobbing. L’acc ordo prevede aumenti medi pari a 109 euro mensili a regime. |
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EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
18 dicembre 2003 | Il CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 7, |
Comparto Regioni ed | comma 5, del CCNL 31 marzo 1999 è stato richiesto, |
Autonomie locali | ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001, dal giudice |
CCNL di interpretazione | del lavoro del Tribunale ordinario di Pesaro. |
autentica dell’art. 7, | I ricorrenti chiedono di rendere nulli gli atti |
comma 5, del C CNL del | amministrativi del Comune di Fano con cui gli stessi |
31/3/1999, in relazione | dipendenti sono inquadrati nella categoria C |
all’art. 29 del CCNL del | anziché in D, e di avere l’inquadramento giuridico |
14/9/2000 del Comparto | in categoria D, posizione economica D1, invocando |
delle Regioni ed | l’applicazione dell’art. 7, comma 5, del CCNL del 31 |
Autonomie locali (G.U. n. | marzo 1999. |
6 del 9.01.2004) | Tale articolo, però, non intendeva consentire |
automatici passaggi alla categoria D del personale | |
dell’area della vigilanza che svolge compiti | |
di coordinamento e controllo, essendo altrimenti | |
contrastante con quanto sancito dal D.Lgs. | |
n. 165/2001 (art. 52) che vieta al datore di lavoro | |
pubblico ogni possibilità di reinquadramento | |
dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte. | |
Con l’interpretazione autentica, pertanto, le parti | |
hanno c onfermato che tale disposizione non | |
consent e un automatico passaggio alla categoria D | |
del personale dell’area della vigilanza in posizione | |
di coordinament o e controllo, già collocato nella ex | |
sesta qualif ica funzionale a se guito di procedure | |
concorsuali. | |
Inoltre l’art. 7, comma 5, del CCNL 31 marzo 1999, | |
deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità | |
applicat ive a seguito dell’entrata in vigore | |
della disciplina dell’art. 29 del CCNL | |
del 14 settembre 2000. | |
18 dicembre 2003 | Il CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 9 |
Comparto Regioni ed | del CCNL 31 marzo 1999 è stato richiesto, ai sensi |
Autonomie locali | dell’ar t. 64 del D.Lgs. n. 165/2001, dal giudice |
CCNL di interpretazione | del lavoro del Tribunale ordinario di Torino. |
autentica dell’art. 9 del | Il ricorrente, dipendente della Circoscrizione |
CCNL del 31/3/1999, in | n. 5 del Comune di Torino, accetta con riserva |
relazione agli ar tt. 8 e 16 | la proposta di c onferimento di posizione |
dello stesso CCNL | organizzativa n. 338 “coordinamento servizi |
nonché in relazione agli | amministrativi circoscrizione 1” e chiede di essere |
artt. 4 e 17, comma 2, lett. | assegnato alla posizione organizzativa n. 108 presso |
c) del CCNL dell’1/4/1999 | la circoscrizione n. 5. Inoltre, chiede l’annullamento |
del Comparto delle | del provvedimento con il quale è stato revocato |
Regioni ed Autonomie | l’incarico di posizione organizzativa e la |
locali (G.U. n. 6 del | reintegrazione nella posizione organizzativa. |
9.01.2004) | Le parti concordano nel ritenere che il contrasto tra |
fonti contrattuali di diverso livello non può essere | |
affrontato in questa sede, non potendo le parti | |
negoziali di livello nazionale esprimere valutazioni. | |
Si esclude, inoltre, la competenza della | |
contrattazione decentrata integrativa ad introdurre |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal contratto nazionale. Pertanto le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art. 9 del CCNL del 31/3/1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali confermando pienamente e unanimemente la disciplina della revoca degli incarichi per le posizioni organizzative contenuta nell’art. 9, commi 3 e 4, del CCNL del 31/3/1999. Ribadiscono, inoltre, che la disciplina delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa è quella contenuta negli artt. 16 del CCNL del 31/3/1999 e 4 del CCNL dell’1/4/1999, e la disciplina delle materie oggetto di concertazione è quella contenuta negli artt. 8 del CCNL dell’1/4/1999 e 16, comma 2, del CCNL del 31/3/1999. |
18 dicembre 2003 Il CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 7, Comparto Regioni ed comma 5, del CCNL 31 marzo 1999 è stato richiesto, Autonomie locali ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 165/2001, dal giudice CCNL di interpretazione del lavoro del Tribunale ordinario di Trapani. autentica dell’ar ticolo 7, La quest ione c oncerne l’interpretazione comma 5, del CCNL del dell’espressione “adeguata valorizzazione” cui 31/3/1999 del Compar to dovevano provvedere gli Enti, in particolare se Regioni ed A utonomie con essa si do vesse intendere: locali (G.U. n. 6 del - l’inquadramento nella categoria D, fin dal 1° 9.01.2004) aprile 1999; - la c.d. progressione orizzontale; - la norma programmatica rispetto alla quale la coda contrattuale del 14 settembre 2000 costituisce attuazione non retroattiva; - la facoltà discrezionale della P.A.. Con l’interpretazione autentica, innanzitutto, le parti hanno confermato che tale disposizione non consente un automatico passaggio alla categoria D del personale dell’area della vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali. Inoltre l’art. 7, comma 5, del CCNL 31 marzo 1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito dell’entrata in vigore della disciplina dell’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva. Infine la disciplina dell’art. 7, comma 5, era rivolta a sollecitare le iniziative degli Enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale in cui sono ricomprese sia le progressioni verticali sia eventuali compensi di produttività e di risultato o di incentivazione delle responsabilità. |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
18 dicembre 2003 L’interpretazione autentica della norma pattizia si è Comparto Regioni ed resa necessaria, su sollecito del giudice del Tribunale Autonomie locali di Savona, per risolvere in via pregiudiziale alcune CCNL di interpretazione cause di lavoro promosse da dipendenti degli Enti autentica dell’art. 26 e locali. Infatti i dipendenti avevano promosso cause seguenti del C CNL del di lavoro per ottenere, a titolo di assegno 5/10/2001 del Comparto ad personam, qualificabile come “retribuzione Regioni ed Autonomie individuale di anzianità”, la conservazione xxxxxx (X.X. x. 0 xxx xxxxx xxxxxxxx retribuzione goduta al momento 9.01.2004) del passaggio dall’Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato (ai sensi della Legge n. 554/98 art. 4,comma 2, con le modalità previste dal DPCM n.325/98). I lavoratori rivendicavano la non riassorbibilità del trattamento di miglior favore acquisito nell’Ente di provenienza ai sensi della disciplina prevista in alcuni articoli dei CCNL del Comparto Ministeri e dell’ANAS, applicata al personale trasferito alle Autonomie. Ma le parti negoziatrici hanno ritenuto di interpretare che, la disciplina degli articoli in oggetto, possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale dei Ministeri nonché di quello dell’AN AS trasferito alle Autonomie (ai sensi dell’ar t. 7 Legge n. 59/97). Ma hanno altresì ribadito che, il personale degli Eni locali provenient i dall’Ente Ferrovie dello Stato, resta regolamentato dall’art. 5 del DPCM n. 325/98 e secondo g li indirizzi applicat ivi formulati dal Dipartimento della funzione pubblica che, comunque , anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3/7/2001) ha affermato la non riassorbibilità dell’assegno ad personam attribuito al personale al momento dell’inquadramento. |
22 dicembre 2003 L’interpretazione autentica è stata richiesta Dirigenza Sanità area IV dal Tribunale di Grosseto – Sezione lavoro. (medica e veterinaria) Il ricorrente - responsabile delle attività distrettuali Verbale della riunione con la qualif ica di dirigente di II livello presso per l’interpretazione la USL n. 9 di Grosseto (oggi ASL) - chiede che tutte autentica dell’art. 21 del le ferie non consumate negli anni pregressi (anche CCNL 5.12.1996 dell’area risalenti a 5-10 anni prima), per indifferibili esigenze della xxxxx xxxx medica e di servizio o personali, siano monetizzabili all’atto veterinaria. della cessazione del rapporto di lavoro con la Azienda di appartenenza. L’ARAN ha predisposto il testo di una proposta di interpretazione autentica, tale proposta è stata oggetto di ampio dibattito senza che si sia verificato l’unanime consenso delle XX.XX. firmatarie del CCNL (consenso richiesto, per l’interpretazione autentica, dall’art. 49 del D.Lgs. 165/2001), in quanto l’Organizzazione e la Confederazione sindacale |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
CGIL hanno dichiarato di non voler sottoscrivere la proposta di accordo in questione; al contrario, tutti gli altri Sindacati si sono dichiarati favorevoli alla proposta che hanno sottoscritto. Si deve comunque prendere atto che non è stato possibile per venire al richiesto accordo di interpretazione autentica. L’ARAN, pertanto, ha attestato la sussistenza del mancato accordo. |
22 gennaio 2004 Il Contratto presenta significativi e rilevanti Comparto Regioni ed elementi di novità dal punto di vista normativo. Autonomie locali In particolare, per le relazioni sindacali, è stata Sottoscrizione del CCNL semplificata la disciplina della concertazione del personale del e della contrattazione decentrata integrativa, Comparto delle Regioni venendo incontro alle richieste degli Enti di ridotte e Autonomie locali per il dimensioni demografiche. quadriennio normativo Sicuramente innovativa è la nuova disciplina delle 2002-2005 e il biennio risorse destinate alla contrattazione decentrata economico 2002-2003 integrativa d’ora in poi distinte in fisse e variabili: le prime costituiscono un ammontare stabile nel t empo, salv o i futuri incrementi derivanti dalla contrattazione nazionale, le sec onde, possono variare di anno in anno nel rispetto delle regole prescritte. Sono stat e anche nuo vamente formulate le regole in materia di produttività e viene precisato che compensi possono essere c orrisposti a tale titolo solo a seguito di valutazioni dei risultati conseguiti. Il contratto prevede, per i circa seicentomila addetti al comparto, benefici economici che complessivamente ammontano a 94,5 euro pari al 5,66% di crescita delle retribuzioni, cui si aggiungono ulteriori 11,5 euro, pari allo 0,5% più lo 0,2% per gli enti in possesso dei requisiti di “salute finanziaria”, per un t otale complessivo a regime di 106 euro mensili pro-capit e. L’au mento medio mensile a regime così calcolato è pari a 77,6 euro suddiviso in due tranches: il 1° gennaio 2002 e il 1 ° gennaio 2003. L’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio al fine di semplificare la busta paga. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono, poi, aumentat e, dal 1° gennaio 2003, di: - 10,5 euro mensili pro-capite per tutti gli enti del comparto; - 8,3 euro mensili pro-capit e solo per quegli enti che non siano in stato di deficit o dissesto e che rispettino i parametri di spesa personale entro precisi limiti di bilancio; - 3,2 euro mensili pro-capite anch’esso condizionato alla salute finanziaria dell’ente e con vincolo di destinazione per la |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
valorizzazione della professionalità. E’ istituita una “indennità di comparto” il cui importo complessivo medio mensile è pari a 40 euro, dei quali però solo 3,8 euro mensili provengono dalle risorse fresche di contratto, mentre la restante parte riutilizza risorse già finalizzate alla contrattazione integrativa, includendo tra queste anche parte degli aumenti definiti nel presente biennio. Completa il quadro degli utilizzi delle risorse l’importo di 2,6 euro mensili pro-capite finalizzati alla rivalutazione di 25 euro mensili dell’indennità per il personale dell’area di vigilanza. Inoltre è stata soppressa la norma (art. 5 del CCNL 5/10/2001) che dava spazio agli Enti di aumentare le risorse della contrattazione integrativa, sussistendo dati di bilancio di particolare virtuosità. |
24 gennaio 2004 E’ questa l’ipotesi del primo CCNL dei dipendenti Comparto Agenzie fiscali delle Agenzie fiscali che è anche Testo Unico di Ipotesi di CCNL relativ o tutta la normativa che regola il rapporto di lavoro al personale del privatizzato di tale personale. Comparto delle Agenzie I lavoratori interessati sono complessivamente circa fiscali per il quadriennio 58.890 così divisi: agenzie delle ent rate (36.600), normativ o 2002-2005 e agenzie del t erritorio (10.780), agenzie delle dogane biennio economico 2002- (9.850) e agenzie del demanio (1.660). 2003 La trattativa si è inoltre sviluppata su normative che vanno nel senso di migliorare la funzionalità degli uffici e di promuovere l’efficienza dei servizi a favore dei cittadini, valorizzando l’ammodernamento della macchina statale e consentendo flessibilità per la gestione delle risorse umane. E’ stato dato un nuovo assetto al siste ma classificatorio del personale del comparto, formato da tre aree nelle quali è previsto un unic o accesso dall’esterno nella posizione iniziale del profilo. L’individuazione dei profili di ciascuna area è definita da ogni singola Agenzia, con l’assist enza dell’AR AN, nell’am bito della contrattazione integrativa. Il siste ma di classificazione prevede sviluppi verticali tra le aree e sviluppi economici all’interno delle aree st esse mediante l’attribuzione di fasce retributive. Le Agenzie, inoltre, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche. Per quanto riguarda le norme di prima applicazione, il personale in servizio all’entrata in vigore del contratto è inquadrato nel nuovo siste ma di classificazione nella posizione già conseguita |
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EVENTO CONTENUTO/NOTE |
nell’ordinamento di provenienza. L’au mento medio complessivo a regime è di 118 euro mensili per tredici mensilità. Sono previste due tranches di aumento stipendiale al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 per complessivi 80 euro. La restante quota è finalizzata all’au mento dell’indennità di amministrazione, che diviene “indennità di Agenzia”, (17 euro al mese) e al salario variabile definito in contrattazione integrativa (12,5 euro al mese). L’indennità di Agenzia è inoltre aumentata mediante il consolidamento di una parte delle risorse già stanziate negli anni passati per il salario accessorio. E’ stata razionalizzata la busta paga con il conglobamento dell’indennità integrativa speciale (contingenza) nella voce stipendio. Il costo di questa operazione (circa 8,50 euro mensili) per metterà di avere una indennità di buonuscita più elevata a chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2003 in poi. Gli aumenti stabiliti consent ono la crescita della retribuzione media complessiva del 5,66% così come definito nell’accordo del febbraio 2002 tra Governo e Sindacat i e confermato dalla Legge Finanziaria per il 2003. |
27 gennaio 2004 La tabella di equiparazione di cui all’allegato n. 4 Comparto Sanità del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 non ha Protocollo d’intesa valenza generale ma riguarda esclusivamente A.R.P.A. Piemonte il personale dell’OSMER confluito nella A.R.P.A. della Regione a Statuto speciale Friuli - Venezia Giulia, e che nel caso di trasferim ento presso altre A.R.P.A. di dipendenti provenienti dal settore del Commercio, de ve essere nuo vamente attivata la prevista procedura contrattuale e solo se, in tale ipotesi, le parti riscontrino la perfetta identità dei profili di cui viene chiesta l’equiparazione a quelli già esaminati, possono proc edere all’equiparazione con un mero protocollo d’intesa. Con il protocollo d’intesa firmato il 27 gennaio 2004 le parti ritengono che l’inquadramento del personale del C.S.I. Piemonte (Consorzio per il siste ma informativo), confluito nell’A.R.P.A Piemonte, potrà avvenire secondo la tabella di equiparazione sopr acitata e nel rispetto delle regole stabilite dal CCNL del 27 gennaio 2000 “per la formazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del Comparto Sanità”. |
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EVENTO | CONTENUTO/NOTE |
28 gennaio 2004 Comparto Aziende Ipotesi di CCNL relativo al personale del Comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 | Il Comparto interessa 31.000 Vigili del fuoco e 1.400 lavoratori dei Monopoli. Per quanto riguarda i Vigili del fuoco la trattativa si è sviluppata su normative che tendono a favorire i processi di riorganizzazione del settore al fine di consentire l’ottimizzazione dei servizi nonché riconoscere le peculiarità e le alte professionalità di questi lavoratori. L’au mento medio complessivo a regime è di circa 116 euro mensili per tredici mensilità. Sono previste due tranches di aumento stipendiale al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 per complessivi 77 euro. L’indennità di rischio è inoltre aumentata con due tranches di incremento mensili per un totale circa di 18 euro. A partire dal 31.12.2003 è stata istituita, inoltre, una indennità pari a 3 euro per ogni turno effettuato dal personale operativo. Detta indennità è finanziata in minima parte dalle risorse provenienti da un apposito decreto legge. Il fondo è stato incrementato di circa 12 euro per le finalità incentivanti. Per i lavoratori dei monopoli l’aumento medio complessivo a regime è di circa 113 euro mensili per tredici mensilità. Sono pre viste due t ranches di aumento stipendiale al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 per c omplessivi 75 euro mensili. L’indennità è stata aumentata di circa 17 euro mensili e verrà corrisposta in due tranches; il fondo anche in quest o caso è stato incrementato di circa 12 euro mensili. Per entrambi i settori, in linea con quanto stabilito dai contratti degli altri comparti già stipulati, l’indennità integrativa speciale (contingenza) è stata incorporata nella voce stipendio e permetterà di avere una indennità di buonuscita più elevata a chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2003 in poi. Il costo di questa oper azione è di circa 9 euro mensili. Secondo quant o definito nell’accordo del febbraio 2002 tra Governo e Sindacati e confermato dalla Legge Finanziaria per il 2003, gli aumenti consent ono la crescita della ret ribuzione media complessiva del 5,66%. Per gli aspetti normativi, l’ipotesi ha provveduto ad aggiornare le norme esistenti ai fini del consolidamento dei trattamenti armonizzati con quelli del settore privato. |
10 febbraio 2004 | In data 10 febbraio è stato stipulato il CCNL relativo |
Comparto Ministeri | al personale del C omparto Ministeri, ai sensi |
CCNL stipulato ai sensi | dell’art. 7, comma 2 del CCNL sottoscritto il 12 |
dell’art. 7, comma 2 | giugno 2003, nel quale si sostituisce il secondo |
relativo al personale del | alinea dell’art. 9, comma 1, lett. b), del CCNL del 16 |
Comparto Ministeri del | febbraio 1999 con quanto segue “dalle |
12 giugno 2003 | organizzazioni sindacali rappresentative ammesse |
alla contrattazione nazionale”. |
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10 febbraio 2004 Il testo del CCNL integrativo in esame, si configura Dirigenza Sanità area III quale strumento essenziale per soddisfare la (amministrativa, previsione contenuta nell’art. 64 del CCNL sanitaria, tecnica e sottoscritto l’8 giugno 2000 in cui le parti rinviano ad professionale una fase negoziale successiva la regolamentazione CCNL integrativo del di alcune specif iche materie e si impegnano CCNL dell’area della a ricondurre alla disciplina pattizia, armonica con dirigenza dei ruoli quella del settore privato, tutti gli istituti ancora sanitario, professionale, regolati da norme pubblicistiche. tecnico ed Con il presente contratto che conclude, per l’area amministrativo del SSN della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico stipulato l’8 giugno 2000 ed amministrativo la stagione 1998–2001, si procede, tra l’altro, al completamento della suddetta operazione, dando continuità, in base alla decorrenza delle disposizioni negoziali, ad alcuni istituti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro. Ha rivisitato i diritti sindacali (il diritto di assemblea, contributi sindacali ed il patronato sindacale), e la disciplina del rapporto di lavoro (struttura, cause di sospensione, mobilità, formazione e disposizioni di par ticolare interesse, tra cui particolare riguardo alla ricostituzione del rapporto di lavoro). Il titolo III si apre con il capo I dedicato alla retribuzione e alla sua def inizione, alla st ruttura dello stipendio, al lavoro straordinario e disciplina, inoltre, l’indennità di r ischio radiologico, le trattenute per sciopero breve ed i trattamenti di trasferta, di trasferim ento e di fine rapporto. Nel capo II del Titolo sul trattamento economico all’ art. 35 vengono attribuiti ai dirigenti della presente area gli incrementi economici derivanti dall’applicazione dello 0,92% (ottenuto dalla rivisitazione del tasso di inflazione avvenuta ad opera della Legge Finanziaria n. 388 valida per il 2001, e dal riconoscimento dello 0,32 quale anticipo sullo scostamento del tasso di inflazione programmato rispetto ai tassi reali del biennio precedent e). Con il Titolo IV, diviso in quattro Capi, vengono disciplinate materie diverse e particolari, in taluni casi per raccordare discipline legislative e contrattuali, in altri per dare continuità di applicazione ad istituti previsti dalla disciplina pubblicistica riconosciuta tuttora valida dalle parti. Ad esempio, l’art. 38 riguarda le modalità di applicazione dei benefici economici previsti da discipline speciali. Con il Capo III, suddiviso negli artt. 41 e 42, viene data concreta applicazione alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 251/2000 concernente la “disciplina delle professioni sanitarie |
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infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica” Ed infine il Capo IV detta le disposizioni finali, tra cui l’art. 43, in armonia con recenti prescrizioni comunitarie, prevede l’adozione da parte delle Aziende di un codice di comportamento contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, fornendo alle stesse, in allegato, un codice-tipo. Infine l’art. 45 si occupa delle norme finali. Nel comma 1 sono segnalati gli articoli per i quali è sancita la decorrenza nell’ambito del biennio contrattuale 2000-2001 (sia pure dal 31 dicembre 2001) al fine di dare continuità e certezza agli istituti in essi regolati, tutti derivanti dalla precedente disciplina pubblicistica, evitando così lacune normative. |
Il testo del CCNL integrativo in esame, si configura quale strumento essenziale per soddisfare 10 febbraio 2004 la previsione contenuta nell’art. 63 del CCNL Dirigenza Sanità area IV sottoscritto l’8 giugno 2000 in cui le parti rinviano (medica e veterinaria) ad una fase negoziale succ essiva CCNL integrativo del la regolamentazione di alcune specifiche materie CCNL dell’area della e si impegnano a ricondurre alla disciplina pattizia, dirigenza medica e armonica con quella del set tore privato, tutti veterinaria del SSN gli istituti ancora regolati da norme pubblicistiche. stipulato l’ 8 giugno 2000 Con il present e contratto, che conclude per l’area della dirigenza medica e veterinaria la stagione 1998–2001, si procede, t ra l’altro, al completamento della suddetta operazione, dando continuità, in base alla decorrenza delle disposizioni negoziali, ad alcuni istituti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro tuttora applicati dalle aziende in virtù degli usi normativi. Ha rivisitato i diritti sindacali (il diritto di assemblea, contributi sindacali ed il patronato sindacale), e la disciplina del rapporto di lavoro (struttura, cause di sospensione, mobilità, formazione e disposizioni di par ticolare interesse, tra cui particolare riguardo alla ricostituzione del rapporto di lavoro). Il titolo III si apre con il capo I dedicato alla retribuzione e alle sue definizioni, alla struttura dello stipendio, al lavoro straordinario e disciplina, inoltre, l’indennità di rischio radiologico, le trattenute per sciopero breve ed i trattamenti di trasferta, di trasferim ento e di fine rapporto. Nel Capo II, del Titolo sul trattamento economico, agli artt. 35 e 36 vengono attribuiti ai dirigenti della presente area gli incrementi economici derivanti dall’applicazione dello 0,92% (ottenuto dalla rivisitazione del tasso di inflazione avvenuta |
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ad opera della Legge Finanziaria n. 388 valida per il 2001, e dal riconoscimento dello 0,32 quale anticipo sullo scostamento del tasso di inflazione programmato rispetto ai tassi reali del biennio precedente). Coerentemente con gli incrementi, l’art. 37, destina le risorse residue dopo l’aggiornamento degli stipendi tabellari, al fondo per la retribuzione di posizione etc. L’art. 38, che chiude il Capo, reca clausole integrative ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000 che hanno quasi tutte valore di interpretazione autentica e non comportano spesa ma servono a dare certezza a materie che, in alcuni casi, sono state oggetto di chiarimenti ai quesiti a suo tempo intervenuti, anche al fine di prevenire il contenzioso. Con il Titolo IV, diviso in quattro Capi, vengono disciplinate materie diverse e particolari, in taluni casi per raccordare discipline legislative e contrattuali in altri per dare continuità di applicazione ad istituti previsti dalla disciplina pubblicist ica riconosciuta tuttora valida dalle parti. Ad esempio, l’art. 39 riguarda le modalità di applicazione dei benefici economici previsti da discipline speciali. L’art. 42 risolve il problema delle tabelle di equiparazione del personale dirigenziale transitato alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente ARPA, previsto dall’art. 1, comma 2 ed art. 62, comma 2 del C CNL 8 giugno 2000, I biennio economico. Ed infine il Capo IV detta le disposizioni finali, tra cui l’art. 43, in armonia con recenti prescrizioni comunitarie, prevede l’adozione da parte delle Aziende, di un codice di comportamento contro le molestie sessuali nei luoghi di la voro, fornendo alle stesse, in allegato, un codice-tipo. Infine l’art. 44 si occupa delle norme finali. I commi 2 e 3 assumono una particolare importanza. Nel comma 2 sono se gnalati gli articoli per i quali è sancita la decorrenza nell’ambito del biennio contrattuale 2000-2001 (sia pure dal 31 dicembre 2001) al fine di dare continuità e certezza agli istituti in essi regolati, tutti derivanti dalla precedente disciplina pubblicistica, evitando così lacune normative. |
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PROVVEDIMENTI PUBBLICATI
Periodo esaminato: 10 gennaio - 25 febbraio
Direttiva 27 novembre 2003 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie)
“Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”.
(G.U. 12 gennaio 2004 n. 8)
Decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2
“Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti”.
(G.U. 15 gennaio 2004 n. 11)
Decreto 24 novembre 2003, n. 375 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Regolamento per l’istituzione del F ondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconv ersione e della riqualificazione professionale
del personale ad detto al servizio della riscossione dei tributi erariali”.
(G.U. 15 gennaio 2004 n. 11)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2003
“Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41”.
(G.U. 16 gennaio 2003 n. 12)
Decreto 11 novembre 2003 (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
“Ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca”.
(G.U. 17 gennaio 2004 n. 13)
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 381
“Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
(G.U. 24 gennaio 2004 n. 19)
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2003, n. 385
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
(G.U. 28 gennaio 2004 n. 22)
Decreto 6 ottobre 2003 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2003”.
(G.U. 30 gennaio 2004 n. 24)
Decreto 6 ottobre 2003 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
“Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, con decorrenza 1° luglio 2003”.
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(G.U. 30 gennaio 2004 n. 24)
Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
“Disposizioni urg enti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lav orati”.
(G.U. 2 febbraio 2004 n. 26)
Direttiva 18 dicembre 2003 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie)
“Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per l’anno 2004”.
(G.U. 4 febbraio 2004 n. 28)
Deliberazione 3 dicembre 2003 n. 03/159 (Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)
“Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali”.
(G.U. 4 febbraio 2004 n. 28)
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2003, n. 390
“Proroga del termine previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso
le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interveti formativi”.
(G.U. 5 febbraio 2004 n. 29)
Direttiva 19 dicembre 2003 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie)
“Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”.
(G.U. 7 febbraio 2004 n. 31)
Circolare 3 febbraio 2004, n. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze)
“Patto di stabilità interno per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti”.
(G.U. 10 febbraio 2004 n. 33)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Comunicato di rettifica riguardante il “Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003”.
(G.U. 11 febbraio 2004 n. 34
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Protocollo di intesa relativo all’inquadramento del personale del C.S.I. Piemonte confluito nelle A.R.P.A.”.
(G.U. 13 febbraio 2004 n. 36)
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
“Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 7, comma 2, relativo al personale del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003”.
(G.U. 19 febbraio 2004 n. 41)
Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Ripub blicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», corredato delle relative note.
(Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003).
(G.U. 20 febbraio 2004 n. 42, S.O. n. 26)
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ATTIVITÀ PARLAMENTARE SITUAZIONE AL 25 FEBBRAIO 2004 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (A.C. 4696-A) Concluso l’esame da parte della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione (VII) in sede referente Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell’assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra (A.C. 4667) Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede ref erente non anc ora in esame Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentra,mento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l’accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (A.C. 4636) All’esam e della Commissione Giust izia (II) in sede ref erente Disposizioni in materia di promozione della tutela giuridica e dell’utilizzazione economica della proprietà industriale e per l’inserimento di giovani ricercatori (A.C. 4614) Da assegnare Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute , della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali (A.C. 4587) Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale (A.C. 4550) Assegnato alla Commissione Affari sociali (XII) in sede ref erente non anc ora in esame |
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Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (A.C. 4472) Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame Disposizioni in materia di licenziamento individuale e di protezione dei lavoratori in posizione di dipendenza economica (A.C. 3732) Assegnato alla Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) in sede referente non ancora in esame Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A.S. 2756) Assegnato alla Commissione Affari costituzionali (I) in sede referente non ancora in esame Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (A.S. 2720) Concluso l’esame da parte della Commissione Affari costituzionali (I) in sede referente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) (A.S. 2715) Approvato definitivamente, non anc ora pubblicat o sulla G.U. Equiparazione delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e in scienze e tecnologie alimentari alle lauree in biologia ed in chimica per l’ammissione ai pubblici concorsi (A.S. 2623) Assegnato alla Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali (VII) in sede referente non ancora in esame |