Contract
C O M U N E D I C O R D E N O N S
Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Pordenone
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
AD INQUILINI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
29 Aprile 2022
Art. 1 – Oggetto del Bando
1. Il presente Xxxxx, approvato con determinazione dirigenziale 161 del 15.03.2022, disciplina la concessione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza. COVID-19.
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, agli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando.
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020, D.M. 12 agosto 2020, D.M. 19 luglio 2021; decreto del Ministero dei LL.PP. Del 7/06/1999;L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 14 marzo 2022.
Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo
1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
1. Xxxxxxx presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
• i cittadini italiani;
• i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Xxxxxx, xx xxxxx xxx X. Xxx. 00/00/0000, x 00;
• i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
• i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
A – requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale.
Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:
- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di
permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno.
B – ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:
1. essere maggiorenne;
2. avere la residenza anagrafica nel Comune di Cordenons;
3. essere conduttore, alla data di presentazione dell’istanza, di un alloggio in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;
L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:
• deve essere posta sul territorio regionale;
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
• essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale;
• può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata;
• non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998. Il contratto di locazione:
• deve essere efficace e regolarmente registrato;
• non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
• non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado;
• dev’essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell’art. 2 comma 3 (c.d 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purché nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall’Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari)
4. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all’interno del territorio nazionale e all’estero, con esclusione:
• degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
• delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditari, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
• della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
• della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
• della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell’unione civile;
Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
5. non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.
C – requisiti economici:
1. appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00;
2. aver subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
• superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019)
e/o
• superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020)
come risultante dalle dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021;
3. non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022.
Art. 4 – Determinazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso
1. Il contributo riconosciuto è pari a tre mensilità del canone di locazione (composte, se del caso, oltre che dal canone mensile anche dalle quote mensili degli oneri accessori).
2. Il contributo viene erogato sulla base di una graduatoria, che verrà formulata in ordine crescente di ISEE 2022.
A parità di ISEE la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri: primo criterio: numerosità della composizione del nucleo familiare (prevale il nucleo più numeroso)
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
secondo criterio: ordine di presentazione della domanda al protocollo comunale.
Al secondo criterio si ricorrerà solo nel caso in cui sussista parità di punteggio anche dopo l’applicazione del primo criterio.
3. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza del fondo disponibile.
4. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. In caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto, la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell’alloggio, se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell’alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ma entrambi devono rispettare i requisiti prescritti (compresa la riduzione del proprio reddito IRPEF) e il contributo potrà essere riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone e delle eventuali spese accessorie riferite alle medesime mensilità.
5. Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente.
Art. 5 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo
1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
• la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 6.
2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra venerdì 18 marzo 2022 e venerdì 29 aprile 2022 (data improrogabile di scadenza), in uno dei seguenti modi:
• consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico al numero 0434 586927;
• inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, da inviare al seguente indirizzo: COMUNE DI CORDENONS – Piazza della Vittoria 1 – 33084 CORDENONS. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i 10 (dieci) giorni successivi;
• trasmesse telematicamente all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e degli allegati. In tal caso la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la
responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente.
Il sistema di trasmissione, a conferma della ricezione della e-mail, invia in risposta un messaggio con l’indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza
3. Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate oltre il termine di scadenza.
Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:
1. fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione),
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
2. (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di xxxxxxx. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere trasmessa all'ufficio del Servizio Sociale del Comune copia del permesso di soggiorno rilasciato. Il permesso di soggiorno deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Art. 7 – Integrazioni ed esclusioni
1. Successivamente alla data del 29/04/2022 le domande non saranno ammesse al contributo.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente:
• non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
• non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
• abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
• abbia omesso la presentazione del documento d’identità o del permesso di soggiorno e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, perseveri nel comportamento omissivo;
• nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 9, abbia omesso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti dagli uffici comunali, impedendo così a questi ultimi di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;
3. Non saranno prese in considerazione, e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria, le domande:
• presentate oltre il termine di scadenza o con modalità diversa da quella indicata all’art. 5, comma 2;
• prive di sottoscrizione;
4. Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.
Art. 8 – Casi particolari
1. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
2. Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l’importo del canone tra i nuclei coabitanti.
3. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
4. Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell’istanza.
5. Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
6. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o c ambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio del Servizio Sociale del comune alla mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. L’Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.
Art. 9 – Istruttoria delle domande
1. Stante la necessità di erogare il contributo con celerità, vista la finalità, i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nell’istanza saranno SUCCESSIVI alla liquidazione del contributo.
L’elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
2. L’Ufficio del servizio Sociale del Comune procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
4. Entro il 31/05/2022 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l’elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio e le graduatorie complete.
Art. 10 – Controlli e sanzioni
1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 5%. L’elenco di tutti i beneficiari del presente contributo verrà comunque inviato alla Guardia di Finanza, per i controlli di competenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 11– Controllo a campione
Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 11, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti la seguente ulteriore documentazione:
1. dichiarazioni fiscali 2019/2020 o 2020/2021 del richiedente il contributo a dimostrazione della perdita di reddito IRPEF; l’ultima dichiarazione fiscale degli altri componenti il nucleo familiare a dimostrazione della non proprietà di immobili all’estero;
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
3. copia della registrazione fiscale iniziale;
4. (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga (ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga);
5. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi.
Nel caso la documentazione sopra elencata non venga prodotta all’amministrazione, il richiedente decadrà dal beneficio, come disposto all’art. 11.
Art. 12 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell’indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.
Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.
Art. 13 – Rendicontazione del Contributo
Entro il 31/12/2022 il contributo deve essere rendicontato mediante presentazione di attestazione di pagamento delle tre mensilità, intervenuto successivamente alla erogazione del contributo stesso.
Art. 14 – Cumulabilità dei contributi
I contributi di cui al presente Xxxxx non sono cumulabili:
• con la quota destinata all’affitto del “Reddito di cittadinanza” (di cui al D.L. 4/2019). Pertanto, fermo restando il diritto dei percettori del reddito di cittadinanza di presentare istanza, le quote del presente contributo verranno compensate direttamente dall’INPS.
• con il contributo del bando affitti 2023 per i canoni 2022, poiché il regolamento regionale (DPReg. 066/2020) non consente la cumulabilità dei contributi atteso che tra i requisiti prescritti è richiesto di “non aver beneficiato di altri benefici pubblici a sostegno alloggiativo con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo”.
Art. 15 – Disposizioni finali – privacy
1. Unità Operativa: Servizio Sociale del Comune Resp. del Servizio: xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
2. Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso del relativo procedimento saranno trattati, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e informatici ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs 196/2003. Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, agli indirizzi sotto riportati.
Si evidenzia che l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire causa impeditiva all’avvio del procedimento e può comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e conservati per il tempo previsto da norme di legge o regolamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune di Cordenons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
STUDIO GTA STA Srl
con sede a Bassano del Grappa, Viale XI Febbraio
Soggetto individuato quale Referente per il titolare:
Comune di Cordenons Prot. n.0006846 del 16-03-2022 partenza
Sig.ra GREGGIO Xxxxxxx telefono: 0000 000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Cordenons, lì 16.03.2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate