Contract
1. Generalità
Condizioni di Acquisto di Lanxess Deutschland GmbH e Filiali e Joint Ventures di Lanxess Deutschland GmbH
7.1 L’assicurazione del trasporto
1.1 Le presenti Condizioni saranno parte integrale del contratto di acquisto. Condizioni di consegna contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dalla Venditrice non verranno riconosciute, a meno che l’Acquirente non ne abbia dato espressamente conferma scritta per un ordine specifico.
1.2 Altri accordi, emendamenti o accordi integrativi non avranno effetto se non accettati per iscritto dall’Acquirente.
2. Offerte
2.1 Le offerte della Venditrice corrisponderanno esattamente alle quantità e qualità specificate nella richiesta di offerta dell’Acquirente. Qualsiasi condizione divergente dovrà essere menzionata espressamente.
2.2 Le offerte dovranno essere presentate a titolo gratuito e senza imposizione di alcun obbligo da parte dell’Acquirente. La remunerazione di stime dei costi sarà pagata solo se prevista da accordi specifici.
3. Ordini
3.1 Gli ordini e le modifiche degli ordini avranno forma scritta. In caso di dubbio, accordi verbali o accordi discussi per telefono saranno vincolanti solo se confermati per iscritto.
3.2 Ogni ordine o modifica di ordine dovrà essere confermata per iscritto dalla Venditrice e sarà trattato separatamente in tutta la corrispondenza.
3.3 I seguenti dettagli dovranno comparire in tutta la corrispondenza: l’ufficio acquirente, il numero completo dell’ordine, la data dell’ordine ed i riferimenti dell’Acquirente.
4. Tempi di fornitura
4.1 I tempi di fornitura partiranno dalla data dell’ordine. Qualora la Venditrice abbia motivo di dubitare di essere in grado di poter adempiere, in tutto o in parte, o in tempo utile, i propri obblighi contrattuali, deve darne immediatamente informazione all’Acquirente, indicando i motivi e la probabile durata del ritardo. Qualora la Venditrice non proceda in tal modo, essa non avrà diritto a reclamare l’esenzione dalla responsabilità del ritardo a causa di impedimenti.
4.2 Qualora la Venditrice non dovesse eseguire la fornitura entro i tempi concordati, ne dovrà rispondere secondo le leggi vigenti. Resta impregiudicato il suo obbligo di pagare una penale eventualmente concordata dalle parti in base all’art. 340, para. 2, del Codice Civile Tedesco, per ritardata consegna. Se é stata concordata una penale, essa può essere sempre pretesa, senza riserve, fino alla scadenza del pagamento finale, in base all’art. 341, par. 3 del Codice Civile Tedesco, o all’art 11, par. 4 dei regolamenti contrattuali tedeschi per l’assegnazione dei contratti per lavori pubblici, parte B.
5. Garanzia, responsabilità e notifica dei difetti
5.1 La Venditrice garantisce che le merci da essa fornite sono esenti da difetti che possono ridurne il valore o incidere sul loro impiego, che esse possiedono le proprietà concordate o garantite, che sono idonee allo scopo stipulato nell’ordine, che sono conformi alla prassi tecnica generalmente accettata, che sono conformi ai regolamenti di leggi più recenti, che sono conformi alla Legge Tedesca sulla Sicurezza delle Apparecchiature (Gerätesicherheitsgesetz), e alle specifiche e regole di sicurezza idonee alla protezione dei lavoratori ed alla prevenzione degli incidenti.
Qualora le merci consegnate non soddisfano qualcuno o nessuno di questi requisiti, l’Acquirente ha facoltà di richiedere che venga posto rimedio ai difetti oppure una fornitura sostitutiva di merci senza difetti, l’annullamento del contratto oppure la riduzione del prezzo d’acquisto in base alle vigenti disposizioni di legge, oppure di chiedere il risarcimento o il rimborso per spese superflue.
Se la Venditrice si é impegnata a garantire le proprietà o la durata delle merci fornite, l’Acquirente può inoltre presentare un reclamo sulla base dei termini della garanzia.
Ciò non vale nel caso di difetti o danni dovuti a
a) normale usura
b) trattamento negligente da parte dell’Acquirente.
L’Acquirente informerà la Venditrice di qualsiasi difetto nelle merci consegnate non appena esso venga accertato durante le normali attività di business. Questa disposizione varrà, in quanto applicabile, per servizi quali assemblaggio, erezione, manutenzione, ecc.
5.2 Avranno valore i periodi di garanzia previsti dalla legge, a meno che non venga espressamente concordato altrimenti.
5.3 La garanzia della Venditrice si estenderà anche a qualsiasi manufatto prodotto da subappaltatori.
5.4 Quando la Venditrice è informata di un difetto, il periodo di garanzia viene prolungato per il tempo intercorrente tra tale notifica e il rimedio del difetto. Se il prodotto fornito dalla Venditrice è totalmente sostituito da uno nuovo, il periodo di garanzia ricomincia da capo; se il prodotto è sostituito in parte, il periodo di garanzia ricomincerà per le parti nuove.
5.5 Le merci oggetto di reclamo in base alla garanzia resteranno a disposizione dell’Acquirente fino alla consegna delle forniture sostitutive, dopo di che diverranno proprietà della Venditrice.
5.6 In casi urgenti, o qualora la Venditrice non provveda a rimediare il difetto, l’Acquirente può esso stesso eliminare il difetto a spese della Venditrice oppure avvalersi di uno qualsiasi degli altri diritti garantiti indicati alla clausola 5.1.
5.7 L’accettazione delle forniture e dei servizi della Venditrice da parte dell’Acquirente non estingue gli obblighi della Venditrice in base alla garanzia.
5.8 La Venditrice terrà l’Acquirente esente da qualsivoglia reclamo per responsabilità del prodotto o da reclami sollevati in base alla Legge Tedesca per la Responsabilità del Prodotto, qualora il difetto oggetto del reclamo è stato causato dalla Venditrice o da qualsiasi fornitore della Venditrice.
5.9 Ferme restando queste disposizioni, la Venditrice sarà responsabile sulla base delle leggi attualmente in vigore.
6. Tests
La Venditrice sosterrà i costi dei test eventualmente specificati per le merci da fornire, compresi i costi del proprio personale, ma escludendo i costi del personale dell’Acquirente.
La Venditrice comunicherà all’Acquirente, con al meno una settimana di anticipo, la data in cui le merci saranno pronte per il test e concorderà con esso la data delle prove. Qualora le merci non venissero presentate al test in quella data, i costi del personale dell’Acquirente saranno sostenuti dalla Venditrice.
Qualora venissero accertati difetti nelle merci tali da rendere necessaria la ripetizione delle prove o l’effettuazione di ulteriori prove, la Venditrice sosterrà tutti i costi del personale e gli altri costi connessi. La Venditrice sosterrà anche tutti i costi del personale e gli altri costi connessi con le prove dei materiali da essa utilizzati nell’esecuzione dell’ordine.
7. Assicurazione
sarà in tutti i casi a cura dell’Acquirente.
7.2 La Venditrice stipulerà a proprie spese un’adeguata assicurazione per la responsabilità di terzi per coprire danni derivanti da servizi resi da o da merci fornite da o da proprietà appartenenti a essa o a suo personale o a terze parti da essa incaricate. Su richiesta dell’Acquirente, la Venditrice esibirà all’Acquirente i documenti comprovanti le somme assicurate per l’occorrenza.
7.3 La stipulazione di un’assicurazione speciale per l’assemblaggio/erezione, in aggiunta all’assicurazione per responsabilità di terzi indicata alla clausola 7.2, sarà in ogni caso oggetto di accordo tra l’Acquirente e la Venditrice.
7.4 Qualsiasi macchinario, apparecchiatura, ecc. fornita in prestito all’Acquirente sarà assicurata dall’Acquirente contro i rischi usuali. Sarà esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità dell’Acquirente per la distruzione di tali macchine, apparecchiature ecc. o per danni connessi, a meno che non sia stata causata deliberatamente o per grave negligenza.
8. Requisiti per la spedizione
8.1 Nel giorno in cui le merci vengono spedite, la Venditrice invierà all’Acquirente un dettagliato avviso di spedizione per ciascuna consegna, separatamente per le merci e la fattura. Le merci saranno accompagnate da una ricevuta di consegna e da un’etichetta d’imballaggio.
Qualora le merci fossero inviate per nave, i documenti di spedizione e la fattura dovranno indicare il nome della società di navigazione e della nave.
La Venditrice selezionerà la modalità di trasporto più favorevole e più idonea per l’Acquirente.
La Venditrice metterà in evidenza il numero di riferimento dell’ordine ed punto di scarico specificato dall’Acquirente in tutte le bollette di carico, bolle di consegna, etichette d’imballaggio, polizze di carico e fatture, sull’imballaggio esterno delle merci e dovunque ciò sia appropriato.
8.2 La Venditrice confezionerà, marcherà e spedirà sempre le merci pericolose in conformità con i regolamenti di legge nazionali/internazionali appropriati. I documenti d’accompagnamento indicheranno non soltanto la categoria di rischio ma anche tutti gli ulteriori particolari richiesti dai regolamenti di trasporto appropriati.
8.3 La Venditrice sarà responsabile per tutti i danni causati dalla non-conformità con queste disposizioni e pagherà tutti danni connessi. Essa sarà anche responsabile della garanzia che questi requisiti di spedizione siano soddisfatti dai subappaltatori.
8.4 Tutte le forniture che l’Acquirente non prenderà in consegna a causa della non- conformità con queste disposizioni saranno immagazzinate a spese e rischio della Venditrice. L’Acquirente avrà diritto di accertare i contenuti e le condizioni di tali forniture. Gli strumenti e l’attrezzatura per l’erezione non dovranno essere caricati assieme con le merci.
9. Prezzi e condizioni
Qualora la Venditrice dovesse ridurre i suoi prezzi o riconoscere condizioni migliori, avranno validità i prezzi e le condizioni in vigore alla data di consegna.
10. Fatturazione e pagamenti
10.1 Le fatture della Venditrice dovranno corrispondere ai rispettivi ordini per quanto riguarda la formulazione del testo, l’ordine dei prodotti ed i prezzi.
Servizi o forniture supplementari o annullati dovranno essere indicate separatamente nella fattura.
10.2 I periodi per il pagamento inizieranno alle date specificate, ma non prima delle date di ricevimento delle merci e delle fatture.
10.3 Il pagamento non sarà considerato come accettazione delle condizioni e dei prezzi. Il tempo del pagamento non pregiudica gli obblighi della Venditrice in forza della garanzia o il diritto di reclamo dell’Acquirente.
11. Documenti
11.1 Tutti i disegni, norme, linee-guida, metodi di analisi, ricette ed altri documenti consegnati dall’Acquirente alla Venditrice per la produzione delle merci da fornire, nonché tutti i documenti approntati dalla Venditrice in base a speciali istruzioni dell’Acquirente, rimarranno di proprietà dell’Acquirente e non verranno utilizzati per qualsiasi altro scopo, riprodotti o messi a disposizione di terzi da parte della Venditrice. Su specifica richiesta, la Venditrice li restituirà immediatamente all’Acquirente con tutte le copie ed i relativi duplicati. L’Acquirente si riserva tutti i diritti di proprietà industriale per tutti i documenti che consegna alla Venditrice.
La Venditrice considererà la richiesta di offerta e l’ordine e tutto il lavoro ad essi connessi quale segreto commerciale e li tratterà di conseguenza riservatamente. La Venditrice sarà responsabile di tutte le perdite sofferte dall’Acquirente a causa della sua incapacità di soddisfare alcuni o tutti questi obblighi.
La Venditrice fornirà all’Acquirente tutti i documenti necessari per l’esame delle merci e dei servizi oggetto della fornitura. Tale esame o altri coinvolgimenti dell’Acquirente ricadranno esclusivamente entro la responsabilità della Venditrice e non esimeranno la Venditrice dalla garanzia o da altri obblighi.
11.2 La Venditrice fornirà all’Acquirente in tempo utile, senza spese per l’Acquirente e senza necessità di una specifica richiesta, tutti i documenti necessari all’Acquirente per l’utilizzo, l’erezione, l’istallazione, la lavorazione, lo stoccaggio, l’operatività, l’assistenza, l’ispezione, la manutenzione o la riparazione delle merci fornite.
11.3 Qualora l’Acquirente specifichi norme o regolamenti, avrà valore la versione più recente. La Venditrice, nella misura in cui essi non sono già stati forniti, richiederà all’Acquirente la fornitura delle sue norme e regolamenti di lavorazione.
12. Incidental Items
Stampi, modelli, utensili, pellicole, ecc. che sono stati fatti dalla Venditrice per essere in grado di eseguire l’ordine diverranno, dietro pagamento, proprietà dell’Acquirente, anche qualora restino in possesso della Venditrice. Su richiesta, la Venditrice sarà obbligata a consegnarli all’Acquirente.
13. Assemblaggio, erezione, manutenzione, ispezione, riparazioni, ecc.
13.1 Qualora assemblaggio, erezione, manutenzione, ispezione, riparazioni, ecc. venissero effettuati in qualche fabbrica dell’Acquirente, a tali lavori si applicheranno i regolamenti di sicurezza e di comportamento per gli appaltatori ed il loro personale che lavora nelle sedi di Lanxess Deutschland GmbH o delle sue filiali. Questi regolamenti saranno forniti all’inizio del lavoro di assemblaggio o di erezione, o verranno richiesti dall’ufficio sicurezza dello stabilimento dell’Acquirente.
13.2 L’Acquirente non sarà responsabile delle proprietà della Venditrice o del suo personale introdotte nelle sedi dell’Acquirente.
14. Violazione di brevetto
La Venditrice sarà responsabile di qualsiasi violazione di brevetti, licenze o diritti protetti di terzi che possano derivare dalla fornitura o dall’utilizzo delle merci. Qualsiasi diritto di licenza da pagare sarà a carico della Venditrice.
15. Materiale pubblicitario
La Venditrice non farà riferimento al suo rapporto d’affari con l’Acquirente in nessuna comunicazione o materiale pubblicitario, se non con il consenso scritto dell’Acquirente.
16. Diritto applicabile, interpretazione di clausole, ecc.
16.1 Alle presenti Condizioni e al contratto d’acquisto si applicherà il diritto tedesco. Si esclude l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (11.04.1980), entrata in vigore il 1° gennaio 1991.
16.2 Le clausole che rientrano nelle consuetudini commerciali saranno interpretate in conformità con le Incoterms più recenti.
17. Origine delle merci
Le merci fornite devono essere conformi con le condizioni di origine specificate negli accordi preferenziali della CEE, a meno che la conferma d’ordine non stabilisca espressamente altrimenti.
18. Luogo d’adempimento e foro competente
Qualora non diversamente stabilito nell’ordine, il luogo di adempimento sarà il luogo di consegna specificato dall’Acquirente. Il foro competente sarà Colonia.
Leverkusen, gennaio 2005