Regolamento recante la disciplina dei contratti passivi relativi all’acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e dei contratti attivi.
Regolamento recante la disciplina dei contratti passivi relativi all’acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e dei contratti attivi.
REVISIONI | |||
Numero Rev | Data | Descrizione (Rif.) | Note |
00 | Febbraio 2012 | Prima Emissione | |
01 | 11.09.2017 | Adeguamento normativo e inserimento rif. Commissioni e Vendite | Consiglio di Amministrazione |
02 | 29.11.2017 | Inserimento sezione Contratti attivi e Collaboratori | Consiglio di Amministrazione |
03 | 20.02.2018 | Inserimento previsione di controlli a fornitori per rischio corruzione superiore al basso | Consiglio di Amministrazione |
04 | 27.11.2019 | Adeguamento normativo e modifica previsione controlli a fornitori per rischio corruzione superiore al basso | Consiglio di Amministrazione |
05 | 12.03.2020 | Inserimento modalità di controllo possesso dei requisiti art. 80 D. Lgs 50/2016 | Consiglio di Amministrazione |
06 | 27.05.2021 | Inserimento possibilità di ratifica del CDA all’art. 26 | Consiglio di Amministrazione |
07 | 25.01.2022 | Inserimento clausula relativa alle soglie per affidamenti diretti, in ottemperanza alla normativa vigente | Consiglio di Amministrazione |
Sommario
Sommario 2
Premessa 3
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
SEZIONE II – FASI DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI, PER GLI APPALTI SOGGETTI AD APPLICAZIONE DEL CODICE 9
SEZIONE III – COMMISSIONE GIUDICATRICE 16
SEZIONE IV - ESECUZIONE 18
SEZIONE V – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 19
SEZIONE VI – LA GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI 23
SEZIONE VII – SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE 25
Premessa
ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito solo ASCIT), intende disciplinare la propria attività contrattuale in conformità alla normativa vigente, anche e specialmente con riferimento alle previsioni di cui al “Codice dei contratti pubblici” (di seguito solo “Codice”) di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanato in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
La disciplina contenuta nel Regolamento è stabilita e dovrà essere interpretata nel rispetto dei principi e delle norme sovraordinate vigenti in materia di contratti pubblici, azione amministrativa, anticorruzione e trasparenza, ivi compresa e specialmente la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il Regolamento troverà applicazione in coerenza con le procedure di qualità aziendali ed in conformità alla normativa europea UNI ISO 37001 sui Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
Il Regolamento è da intendersi sostitutivo di quello già adottato ed approvato da ASCIT con delibera del 11/09/2017, che si intende abrogato e perde validità ed efficacia con l’entrata in vigore del presente.
* * *
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del Codice. Per le procedure aperte e ristrette e comunque per gli affidamenti di contratti di importo unitario superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, si applicano direttamente le norme di Legge.
Il Regolamento disciplina altresì le modalità di nomina di Commissioni e Seggi di gara, l'istituzione e l'utilizzo di Elenchi di operatori economici qualificati, la scelta dei contraenti relativamente a contratti attivi.
Il Regolamento non si applica ai rapporti:
- di lavoro subordinato (con il personale a qualunque titolo in servizio presso ASCIT)
- con le Amministrazioni che detengono il capitale sociale
- con gli organi di gestione ed amministrazione (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, Direttore Generale, Collegio dei revisori, ..)
- con le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle loro attività istituzionali.
Art. 2 - Norme sovraordinate e principi applicabili.
Il Regolamento è fonte secondaria rispetto al Codice ed alle norme di legge vigenti, nel cui rispetto deve essere applicato.
Si applicano agli affidamenti di appalti, i principi di cui al Codice medesimo. Per quanto non previsto dal Codice si applicano, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative ad esse presupposte e con esse comunque connesse, le disposizioni e i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241. Si applicano invece alla fase di esecuzione del contratto, le disposizioni e i
principi di cui al Codice Civile, in quanto compatibili e salve le espresse deroghe e previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici.
Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate ai fini delle procedure di affidamento effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento e di tutte le altre misure organizzative anticorruzione adottate da ASCIT (prima o dopo l'entrata in vigore del Regolamento) anche ai fini della certificazione Uni ISO 37100.
Art. 3 – Programmazione
ASCIT adotta, sulla base del fabbisogno rilevato presso tutti gli uffici, la propria programmazione annuale e pluriennale per le acquisizioni di servizi e forniture e per la realizzazione di lavori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 21 del Codice e in coerenza con il bilancio.
Al fine della programmazione per l'anno successivo tutti gli uffici entro il mese di settembre di ogni anno comunicano all’ufficio del Direttore Generale i propri fabbisogni. ASCIT inserirà in atti di programmazione interni tutti gli affidamenti prevedibili almeno su base annuale e, per quanto possibile, pubblicherà atti di programmazione su base biennale per servizi e forniture di importo unitario pari o superiore ad euro 40.000 e su base triennale per i lavori di importo unitario pari o superiore ad euro 100.000. Salvi i successivi eventuali aggiornamenti.
Art. 4 – Limiti di importo e procedure per l'affidamento degli appalti
Le procedure ed i criteri di aggiudicazione applicabili in ragione dell'importo e dell'oggetto di ciascun contratto sono:
PER SERVIZI E FORNITURE:
α) di importo inferiore a 40.000 euro:
- affidamento diretto, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso
β) di importo inferiore a 221.000 euro:
- procedura negoziata con almeno 5 inviti:
1. esclusivamente con offerta economicamente più vantaggiosa per servizi sociali, i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall'art. 50 comma 1 del Codice, e i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale [ex art. 95 comma 3 lett. a) e b) del Codice]
2. con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato, o se sono caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo [ex art. 95 comma 4 lett. b) e c) del Codice]
z) di importo pari o superiore a 221.000 euro:
- procedura aperta/ristretta sopra soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa, o prezzo più basso, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato [ex art. 95 comma 4 lett. b) del Codice]
LAVORI:
a) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 affidamento diretto, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso
b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 esecuzione in amministrazione diretta
c) di importo inferiore ad Euro 150.000,00 procedura negoziata con almeno 10 inviti, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso, solo se esecutivo a base di gara [art. 95 comma 3 lett. a)]
d) di importo inferiore ad Euro 200.000,00 se di somma urgenza, con procedura negoziata
e) di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 procedura negoziata con almeno 15 inviti, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso (se esecutivo a base di gara)
f) di importo inferiore ad Euro 2.000.000,00 procedura aperta/ristretta sotto soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso (se esecutivo a base di gara)
g) di importo inferiore ad Euro 5.548.000,00 procedura aperta/ristretta sotto soglia con offerta economicamente più vantaggiosa
h) di importo pari o superiore ad Euro 5.548.000,00 procedura aperta/ristretta sopra soglia con offerta economicamente più vantaggiosa
i) qualunque importo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 63 del Codice, procedura negoziata
Art. 4 bis – Affidamento diretto in deroga
Fino al 31 dicembre 2020 è consentito altresì l'affidamento diretto, a norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal DL n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019 per i contratti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00:
– e inferiore a Euro 150.000,00, aventi ad oggetto appalti di lavori, previa acquisizione di almeno 3 preventivi;
– e inferiore a Euro 221.000,00, aventi ad oggetto appalti di servizi o forniture, previa valutazione di almeno 5 operatori economici.
Art. 5 - Adeguamento automatico degli importi e delle soglie UE
Gli importi indicati al precedente articolo, e le soglie di rilevanza europea, sono oggetto di necessario adeguamento, con conseguente modifica del presente Regolamento, in tutti i casi di aggiornamento secondo la normativa vigente. Nelle more delle modifiche da apportare al Regolamento, il personale applica comunque le soglie vigenti al tempo di ogni affidamento, ed aggiornate come per legge, disapplicando quelle contenute nel Regolamento, ove in contrasto.
Art. 6 - Importo del contratto a base di gara e aggiudicato
L'importo contrattuale è sempre indicato al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). L'importo del corrispettivo posto a base di gara comprende qualsiasi eventuale opzione proroga o rinnovo del contratto, secondo le indicazioni di cui agli artt. 28, 35 e 51 del Codice.
Negli atti di gara, è dato conto dei costi per manodopera e sicurezza stimati dalla Committente come per legge. I concorrenti a loro volta indicano sempre i propri costi aziendali per la sicurezza e, nelle procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto, anche i propri effettivi costi per la manodopera.
Art. 7 – Divieto di frazionamento elusivo
In conformità alle previsioni del Codice, è sempre vietato il frazionamento elusivo, così come è vietata l'aggregazione artificiosa di singole acquisizioni. Il frazionamento è comunque ammissibile nei casi previsti dalla legge, e nei casi in cui sia necessario provvedere con urgenza (mediante affidamento diretto o procedura negoziata) per dare risposta immediata ad un
fabbisogno non rimandabile, nelle more di una procedura di affidamento ordinaria o comunque di più lunga durata.
Art. 8 – Casi particolari
E’ possibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 4) nei casi di cui all’art 63 del Codice al quale espressamente si rinvia.
Art. 9 - Acquisti mediante centrali di committenza e piattaforme telematiche
Restano fermi, per quanto applicabili, gli eventuali obblighi di acquisizione centralizzata e tramite piattaforme telematiche previsti dalla normativa vigente.
E' ammissibile il ricorso a tali modalità di acquisto anche al di fuori degli obblighi normativi, nel rispetto dei principi e dei vincoli imposti dal Codice e comunque entro i limiti di legge.
ASCIT può negoziare, nei limiti di legge e regolamentari, condizioni contrattuali più vantaggiose rispetto a quelle garantite dalle procedure di acquisizione esperite dalle centrali di committenza direttamente con l’operatore economico selezionato.
Art. 10 – Responsabile del Procedimento
ASCIT nomina uno o più Responsabili del procedimento nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Codice, nelle Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” ed in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente. All'atto della nomina il soggetto individuato come RUP rilascia, al soggetto che gliela conferisce, una dichiarazione sostitutiva (nelle forme di cui al D.P.R. N. 445/2000) con la quale attesta che, per quanto noto, non sussistono per lui condizioni tali da generare conflitto di interessi, anche solo potenziale a norma dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, oppure se ve ne sono le dichiara, fornendo i dati di cui dispone al riguardo. Sarà sua cura (e sua responsabilità) aggiornarli e rendere eventuali dichiarazioni integrative, in caso di mutamento della sua condizione nel tempo.
Il RUP è responsabile per l'intero ciclo di realizzazione di ciascun contratto per il quale è nominato. Il RP è responsabile per le singole fasi (programmazione-progettazione-affidamento- esecuzione) di detto ciclo, per le quali è nominato.
Il RUP/RP è nominato in fase di programmazione o comunque con il primo atto utile per ciascun appalto. Il RUP/RP è un dipendente in ruolo o almeno in servizio, ed è nominato dal CDA. Nel caso in cui l'ufficio di RUP/RP cada in capo al Direttore, esso potrà essere nominato: con proprio atto autonomamente solo per i contratti di importo inferiore ad Euro 5.000,00; dal CDA in tutti gli altri casi.
Il RUP/RP risponde per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento, nessuno escluso, conformandosi anche alle misure anticorruzione ed alle procedure di cui al MOG 231/2001 adottati dalla Società. Il RUP può delegare funzioni ed adempimenti in conformità all'ordinamento aziendale ed alle vigenti norme di legge.
Art. 11 - Supporto al RUP/RP e sua formazione
Per l’esecuzione dei propri compiti il RUP/RP si avvale del supporto del personale aziendale, in conformità alle procedure aziendali. In fase di esecuzione si avvale del DEC (per servizi e forniture) e del DL (per i lavori). ASCIT può istituire uffici di supporto ai RUP/RP cui adibire unità di personale in servizio, nonché ricorrere nei limiti di legge ad eventuali supporti esterni,
potendo altresì affidare servizi e funzioni ausiliarie alla committenza in conformità alle previsioni del Codice. Anche per tutti i soggetti a cui siano conferiti tali uffici/incarichi, o che partecipino a tali attività, incombono i medesimi obblighi dichiarativi previsti per il RUP al precedente art. 10. Garantisce ai RUP/RP, ed ai soggetti che astrattamente hanno i titoli e le competenze per essere nominati in futuro RUP/RP, adeguati percorsi di formazione e aggiornamento, in conformità alle previsioni normative vigenti.
Art. 12 - Obblighi di correttezza e buona fede
Xxxxxxx, relativamente ai RUP/RP ed al personale a qualunque titolo coinvolto nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti, le norme vigenti in materia di obblighi di correttezza e buona fede, e di conflitto di interessi o incompatibilità, con ogni conseguenza come per legge (ivi compresi gli obblighi di denuncia ed astensione).
Art. 13 - Conflitto di interessi e norme di comportamento (D. Lgs. 231/2001, L. 190/2012, D. Lgs 33/2013, D.P.R. 62/2013)
Nei rapporti con gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti, i RUP/RP ed il personale aziendale garantiscono il pieno rispetto di tutte le norme di comportamento vigenti e/o adottate da ASCIT. Si applicano gli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con prevalenza per specialità su ogni altra norma generale in materia.
Il comportamento dei dipendenti di ASCIT e il personale a qualunque titolo coinvolto nell'affidamento o nell'esecuzione di contratti si conformano altresì alle previsioni di cui alla L.
n. 190/2012, per quanto applicabile alla società.
I medesimi (che non sono dipendenti pubblici), garantiscono l'adempimento dei propri doveri di ufficio, in analogia rispetto alle previsioni di cui al DPR N. 62/2013, attenendosi scrupolosamente alle previsioni di cui al Modello 231/2001 alle misure contenute nel PTPCT ed alle prescrizioni del Codice etico adottati da ASCIT, cui segnalano ogni eventuale dubbio o rischio potenziale che li riguardi, per iscritto e secondo l'ordinamento e le gerarchie aziendali.
Parimenti, a ciascun operatore economico, sia in fase di partecipazione alla procedura che in fase di esecuzione del contratto, è imposto l'obbligo di agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di ASCIT che delle altre imprese candidate e/o concorrenti e/o esecutrici.
Art. 14 - Obbligo di comportamenti pro-concorrenziali
ASCIT garantisce, nelle procedure di scelta del contraente, il rispetto delle vigenti norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Adotta comportamenti idonei a favorire l'accesso alle proprie gare per le micro piccole e medie imprese.
ASCIT opera una mappatura di mercato nei vari settori, partecipando ad eventi istituzionali e/o formativi e/o commerciali(come ad esempio la fiera annuale denominata “Ecomondo”) nell'ambito dei quali la Società potrà venire a conoscenza di realtà industriali/commerciali e quindi di operatori economici (che ivi saranno presenti in condizioni di libera concorrenza) cui rivolgere successivamente il proprio invito a presentare un preventivo o un'offerta, ovvero a manifestare l'interesse ad essere invitati.
Le imprese invitate o comunque partecipanti alla gare indette da ASCIT sono tenute al rispetto delle norme contenute nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (legge 4 agosto 2017, n. 124) e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari
- ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’operatore economico o il personale di ASCIT pongono in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale idonei a condizionarne l'esito in violazione di norme e principi vigenti. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo o più grave reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
- il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
- l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.
Art. 15 - Prevenzione degli illeciti in sede di gara
Il personale di ASCIT adotta ogni misura utile a garantire che in fase di gara non siano posti in essere illeciti, comunque connessi con il contratto da affidare e con la sua esecuzione.
Ciascun operatore economico coinvolto in procedure per l’affidamento di appalti pubblici indette da ASCIT è tenuto ad astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
All’operatore economico invitato e/o partecipante non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l’accesso agli atti è consentito solo in conformità alla normativa vigente.
Ciascun operatore economico concorrente ha l’obbligo di segnalare ad ASCIT: qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara e/o dell’esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o la stipula del contratto e la sua esecuzione.
Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.
Art. 16 - Correttezza e buona fede riguardo a subappalti e sub-contratti
ASCIT garantisce adeguate forme di controllo, sia in fase di affidamento che di esecuzione, sulla gestione di subappalti e sub-contratti di ogni natura e importo.
Le imprese sono tenute ad agire nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Le imprese sono obbligate a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed ai sub-contratti; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto delle normativa vigente. Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di ASCIT ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli operatori economici.
Art. 17 - Prevenzione degli illeciti in fase di esecuzione
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento adotta misure organizzative volte a garantire che nell’atto di affidamento sia inserita la clausola che impone all’esecutore l’obbligo di rispettare, pena la risoluzione del contratto, il Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, il Codice di Comportamento adottato ai sensi del
D.P.R. 62/2013 e comunque tutte le misure di prevenzione della corruzione adottate da ASCIT sulla base della normativa nazionale ed internazionale.
SEZIONE II – FASI DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRAENTI, PER GLI APPALTI SOGGETTI AD APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 18 – Ciclo di realizzazione di ogni singolo appalto
Il ciclo di realizzazione di ciascun appalto si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
- programmazione (rilevazione e aggregazione dei fabbisogni, individuazione di modi e tempi di risposta, scelta di procedure, nomina di RUP/RP, adozione e pubblicità dei programmi);
- progettazione (e predisposizione degli atti di gara, se possibile previa determina a contrarre, approvazione del progetto da parte del CDA);
- scelta del fornitore: nell’ipotesi in cui si richiedano più preventivi gli operatori da interpellare sono individuati con una delle seguenti modalità:
1) consultando l'Elenco di fornitori qualificati, da scegliere applicando i criteri di competenza e rotazione preventivamente stabiliti nel Regolamento per l'utilizzo dell'Elenco medesimo;
2) pubblicando un avviso con il quale si sollecitano gli operatori presenti sul mercato di riferimento (ed in possesso dei necessari requisiti generali e speciali) a manifestare, entro congruo termine, l'eventuale interesse ad essere interpellati;
3) individuando gli operatori tra quelli che risultino avere convenzioni attive con Consip o metaprodotti su MEPA per le tipologie di acquisizioni per le quali si procede, in ogni caso applicando criteri di rotazione e competenza;
- affidamento (adozione di determina a contrarre, ove mancante; acquisizione CIG; avvio della gara e sua conduzione; proposta di aggiudicazione; controlli; aggiudicazione; stipula). - stipula del contratto: (atto notarile, scrittura privata, ordine, a seconda delle diverse tipologie di affidamento;
- esecuzione (avvio; controlli e monitoraggio; pagamenti; verifiche di conformità e verbali/ Certificazioni di esecuzione lavori).
Art. 19 - Determina a contrarre
La Determina a contrarre è l'atto con il quale è avviata la procedura di affidamento di ciascun contratto programmato, o comunque non procrastinabile.
Con la Determina a contrarre, per quanto possibile, sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento e del contratto. Tra essi: il fabbisogno che legittima l'acquisizione; l'oggetto del contratto; gli elaborati contrattuali e progettuali e gli estremi della loro approvazione; l'importo massimo stimato e/o quello da porre a base d'asta; il nominativo del RUP/RP cui compete l'affidamento; la copertura economico-finanziaria attuale e le fonti di finanziamento; la procedura di scelta del contraente; i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte; le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione.
La Determina è adottata dall’organo competente a stipulare il contratto e dotato dei relativi poteri di spesa e di rappresentanza, o da esso delegato o autorizzato secondo l'ordinamento aziendale.
Art. 20 - Determina a contrarre, nei casi di affidamento diretto semplificato
Nel caso in cui sia indetta la procedura di affidamento diretto semplificato, di cui al combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera a) e 32 comma 2 ultimo capoverso del Codice, e dunque nei casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 senza previa consultazione di due o più operatori economici, la Determina a contrarre contiene in modo semplificato: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta dell'esecutore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti, ovvero che l’esito dell’aggiudicazione rimane subordinato all’espletamento dei controlli dei prescritti requisiti. In quest’ultimo caso l’ordine di acquisto inviato al fornitore deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Art. 21 - Amministrazione diretta
Per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ASCIT può provvedere in amministrazione diretta, senza ricorrere all'affidamento di contratti di appalto. L'esecuzione in amministrazione diretta implica assunzione di responsabilità per il compimento in capo al RUP, senza affidamento e imputazione del rischio in capo ad alcun appaltatore.
Art. 22 – CIG e tracciabilità flussi finanziari
Ciascuna procedura di scelta del contraente per l'affidamento di ciascun appalto è preceduta dall'acquisizione del CIG, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.
Il CIG sarà inserito, oltre che negli atti di gara, anche nei contratti e negli strumenti di pagamento. I contratti recheranno a pena di nullità la clausola di tracciabilità, secondo le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e saranno eseguiti in conformità agli obblighi ivi prescritti.
Art. 23 – Procedura di affidamento di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00
L'affidamento avviene mediante: istruttoria o indagine di mercato e ordine rivolto ad un operatore economico (affidamento diretto semplificato) oppure acquisizione di almeno tre preventivi (affidamento diretto ordinario)
Il RUP decide se consentire che i concorrenti presentino i propri preventivi con o senza allegazione di idonea garanzia (ex art. 93 del Codice).
Nell’ipotesi in cui si richiedano più preventivi gli operatori sono individuati con una delle modalità previste all’articolo 18 del presente Regolamento.
L'avviso di cui sopra sarà di norma pubblicato sul profilo del committente (sito internet di ASCIT) e potrà, ove vi siano ragioni di necessaria maggiore pubblicità, essere pubblicato anche su quotidiani locali/nazionali e/o sulla Gazzetta Ufficiale (della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea).
L'avviso indica gli elementi essenziali della procedura e cioè:
- l’oggetto dell’appalto
- il luogo di esecuzione
- l'importo presunto stimato
- il tipo di procedura da indire
- il criterio di aggiudicazione
- i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione delle candidature pervenute
- le modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Ove non sia possibile predeterminare tutti i predetti elementi, l'avviso ne recherà soltanto quelli già determinati o determinabili, in misura comunque sufficiente a consentirne una seria valutazione.
Tenuto conto delle prassi commerciali in atto sui mercati di riferimento, e considerata la frequenza con cui i fornitori tenderanno a rivolgersi ad ASCIT, per promuovere le loro attività commerciali, ASCIT potrà altresì pubblicare uno o più avvisi pubblici di pre-informativa, con i quali:
- renderà nota l'intenzione (per l'anno o i due anni a venire) di procedere a determinate acquisizioni, definite per macro-categorie;
- inviterà gli operatori interessati a presentare proposte commerciali e/o campioni di prodotti entro congrui termini, allo scopo di essere valutati per successivi inviti a presentare offerte/preventivi
- valuterà la rispondenza delle proposte e dei campioni ai fini di eventuali successivi inviti. Nell'avviso saranno indicati i criteri e le modalità con cui si provvederà a: ricezione, valutazione, utilizzo dei dati e beni pervenuti, ovvero delle modalità e procedure con le quali saranno messi in comparazione con quelli altri eventuali competitors presenti sul mercato di riferimento.
Art. 24 – Affidamento diretto semplificato (con richiesta di un solo preventivo)
Senza previa adozione della determina a contrarre, ad un operatore economico, contestualmente, è chiesto di presentare un preventivo (o una proposta: tecnico-economica o anche solo tecnica, ferme le condizioni economiche imposte), alle condizioni date dalla Stazione Appaltante. La valutazione del preventivo tiene conto dei requisiti speciali e dei dati curriculari, dei prezzi standardizzati e delle condizioni contrattuali reperibili nei mercati elettronici.
L'operatore economico in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali minimi prescritti, che attesta nei modi di legge ai fini dell'affidamento.
La Determina a contrarre segue la scelta dell'operatore economico ed ha i contenuti di cui al precedente art. 19. L'affidamento diretto semplificato è utilizzabile, nei limiti di legge, solo per i casi in cui il RUP sia in grado di predeterminare i contenuti di cui al precedente art. 19 o di urgenza. Non costituisce modalità ordinaria di scelta del contraente.
Art. 25 – Affidamento diretto ordinario (con richiesta di almeno tre preventivi)
Dopo l'adozione della determina a contrarre, ad almeno tre operatori economici, contestualmente, è chiesto di presentare un preventivo (o una proposta: tecnico-economica o anche solo tecnica, ferme le condizioni economiche imposte), alle condizioni date dalla Stazione Appaltante.
La richiesta e tutte le successive comunicazioni avvengono, di regola, tramite PEC e a cura del Rup o di personale da esso incaricato.
Unitamente al preventivo o alla proposta deve pervenire l'attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti.
I preventivi pervenuti sono valutati in termini assoluti (di conformità alla richiesta) e comparativi (tra loro e rispetto alle condizioni reperibili sul mercato), nonché di congruità (cfr. artt. 95 e ss. del Codice).
La Determina a contrarre è adottata prima della/e richiesta/e di preventivo/i.
Art. 26 – Soggetti cui è demandata la valutazione dei preventivi e l’aggiudicazione
“Relativamente ai preventivi acquisiti:
- il RUP valuta i preventivi, propone l’aggiudicazione, e il Direttore Generale aggiudica, nel caso di affidamento diretto semplificato (acquisizione di un solo preventivo), con importo a base di gara inferiore ad Euro 5.000,00
- il RUP valuta i preventivi, propone l'aggiudicazione al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e il Direttore Generale aggiudica, nel caso di affidamento diretto semplificato (acquisizione di un solo preventivo) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed € 40.000,00; in casi di urgenza, il RUP può valutare i preventivi e il Direttore Generale aggiudicare portando in ratifica al CDA la determina di aggiudicazione.
- Il RUP valuta i preventivi e propone l’aggiudicazione al Direttore generale, che aggiudica, in caso di affidamento diretto ordinario (acquisizione di più preventivi) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed € 40.000,00, nell’ipotesi in cui si sia ricorso al criterio del prezzo più basso;
- Il seggio di gara valuta i preventivi, il Rup propone l’aggiudicazione al Direttore Generale, il quale successivamente aggiudica, in caso di affidamento diretto ordinario (acquisizione di più preventivi) con importo compreso tra Euro 5.000,00 ed € 40.000,00, nell’ipotesi in cui si sia ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 27 – Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00
ASCIT individua gli operatori economici da invitare nel numero minimo di 5 con una delle modalità previste all’articolo 18 del presente Regolamento.
L'avviso di cui sopra sarà di norma pubblicato sul profilo del committente (sito internet di ASCIT) e potrà, ove vi siano ragioni di necessaria maggiore pubblicità, essere pubblicato anche
su quotidiani locali/nazionali e/o sulla Gazzetta Ufficiale (della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea
L'avviso indica gli elementi essenziali della procedura e cioè:
- l’oggetto dell’appalto
- il luogo di esecuzione
- l'importo presunto stimato
- il tipo di procedura da indire
- il criterio di aggiudicazione
- i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione delle candidature pervenute
- le modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Tenuto conto delle prassi commerciali in atto sui mercati di riferimento, e considerata la frequenza con cui i fornitori tenderanno a rivolgersi ad ASCIT, per promuovere le loro attività commerciali, ASCIT potrà altresì pubblicare uno o più avvisi pubblici di pre-informativa, con i quali:
- renderà nota l'intenzione (per l'anno o i due anni a venire) di procedere a determinate acquisizioni, definite per macro-categorie;
- inviterà gli operatori interessati a presentare proposte commerciali e/o campioni di prodotti entro congrui termini, allo scopo di essere valutati per successivi inviti a presentare offerte/preventivi
- valuterà la rispondenza delle proposte e dei campioni ai fini di eventuali successivi inviti. Nell'avviso saranno indicati i criteri e le modalità con cui si provvederà a: ricezione, valutazione, utilizzo dei dati e beni pervenuti, ovvero delle modalità e procedure con le quali saranno messi in comparazione con quelli altri eventuali competitors presenti sul mercato di riferimento.
A tutti gli invitati è inviata una lettera di invito con gli stessi contenuti e contemporaneamente. La lettera d'invito è integrata dal Disciplinare e da tutti gli atti di gara.
L'aggiudicazione può avvenire, nei casi previsti dal Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso (cfr. precedente art. 4).
Il criterio di aggiudicazione della gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene dettagliato mediante indicazione dei parametri sulla base dei quali verrà calcolato il punteggio (criteri e sub-criteri).
Se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Amministrazione nomina, con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara che valuta le offerte tecniche ed economiche. Il RUP può stabilire di provvedere direttamente (o con un Seggio di gara), al posto della Commissione, alle altre attività amministrative di competenza della Stazione Appaltante (apertura delle Buste A e fase di ammissione ed esclusione sulla base di documenti in esse contenuti).
Aggiudicandosi con il criterio del prezzo più basso, non è nominata alcuna Commissione e il RUP può valutare i documenti e le offerte direttamente o previa costituzione di un Seggio di gara.
Concluse le operazioni di gara e individuata la prima migliore offerta non anomala, è verbalizzata la proposta di aggiudicazione e si procede in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 27 ed all'art. 32 del Codice.
La proposta di aggiudicazione è formalizzata:
- dal RUP se si aggiudica al prezzo più basso;
- dalla Commissione se si aggiudica all'offerta economicamente più vantaggiosa.
In ogni caso la proposta è approvata e l’aggiudicazione è disposta dal Direttore Generale
Art. 28 - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 o 1.000.000,00.
ASCIT individua gli operatori economici da invitare (nel numero minimo di 10, nel caso di affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, o nel numero minimo di 15, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00, ex art. 36 comma 2 lettere b) e c) del Codice) con una delle modalità previste all’articolo 18 del presente Regolamento.
L'avviso di cui sopra sarà di norma pubblicato sul profilo del committente (sito internet di ASCIT) e potrà, ove vi siano ragioni di necessaria maggiore pubblicità, essere pubblicato anche su quotidiani locali/nazionali e/o sulla Gazzetta Ufficiale (della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.
L'avviso indica gli elementi essenziali della procedura e cioè:
- l’oggetto dell’appalto
- il luogo di esecuzione
- l'importo presunto stimato
- il tipo di procedura da indire
- il criterio di aggiudicazione
- i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione delle candidature pervenute
- le modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Tenuto conto delle prassi commerciali in atto sui mercati di riferimento, e considerata la frequenza con cui i fornitori tenderanno a rivolgersi ad ASCIT, per promuovere le loro attività commerciali, ASCIT potrà altresì pubblicare uno o più avvisi pubblici di pre-informativa, con i quali:
- renderà nota l'intenzione (per l'anno o i due anni a venire) di procedere a determinate acquisizioni, definite per macro-categorie;
- inviterà gli operatori interessati a presentare proposte commerciali e/o campioni di prodotti entro congrui termini, allo scopo di essere valutati per successivi inviti a presentare offerte/preventivi
- valuterà la rispondenza delle proposte e dei campioni ai fini di eventuali successivi inviti. Nell'avviso saranno indicati i criteri e le modalità con cui si provvederà a: ricezione, valutazione, utilizzo dei dati e beni pervenuti, ovvero delle modalità e procedure con le quali saranno messi in comparazione con quelli altri eventuali competitors presenti sul mercato di riferimento.
A tutti gli invitati è inviata una lettera di invito con gli stessi contenuti e contemporaneamente. La lettera d'invito è integrata dal Disciplinare e da tutti gli atti di gara.
L'aggiudicazione può avvenire, nei casi previsti dal Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso (cfr. precedente art. 4).
Il criterio di aggiudicazione della gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene dettagliato mediante indicazione dei parametri sulla base dei quali verrà calcolato il punteggio (criteri e sub-criteri).
Se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Amministrazione nomina, con apposito atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara che valuta le offerte tecniche ed economiche. Il RUP può stabilire di provvedere direttamente (o con un Seggio di gara), al posto della Commissione, alle altre attività amministrative di competenza della Stazione Appaltante
(apertura delle Buste A e fase di ammissione ed esclusione sulla base di documenti in esse contenuti).
Aggiudicandosi con il criterio del prezzo più basso, non è nominata alcuna Commissione e il RUP può valutare i documenti e le offerte direttamente o previa costituzione di un Seggio di gara.
Concluse le operazioni di gara e individuata la prima migliore offerta non anomala, è verbalizzata la proposta di aggiudicazione e si procede in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 27 ed all'art. 32 del Codice.
La proposta di aggiudicazione è formalizzata:
- dal RUP se si aggiudica al prezzo più basso;
- dalla Commissione se si aggiudica all'offerta economicamente più vantaggiosa.
In ogni caso la proposta è approvata e l’aggiudicazione è disposta dal Direttore generale.
Art. 29 – Fasi della procedura negoziata
Ai concorrenti è assegnato un termine inderogabile per la presentazione delle offerte.
Xxxxxxx detto termine: è nominata la Commissione (se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o l'eventuale Seggio (se si aggiudica al prezzo più basso) ed è convocata la prima seduta pubblica. Si provvede quindi a:
- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica (pubblicate e comunicate entro 2 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Codice);
- valutazione delle offerte tecniche (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) in seduta riservata;
- apertura e lettura delle offerte economiche in seduta pubblica;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia.
In seduta pubblica è letta la graduatoria finale che dà luogo alla proposta di aggiudicazione. Seguono:
- proposta di aggiudicazione
- aggiudicazione previa approvazione da parte dell'organo competente
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario
- integrazione dell'efficacia nei termini di legge
- stipula del contratto (o eventuale previa esecuzione nelle more) nei termini di legge.
Art. 30 – Procedure aperte/ristrette per servizi e forniture di importo superiore a € 221.000,00 e lavori di importo superiore a € 1.000.000,00
Le procedure aperte e ristrette sono indette con pubblicazione di Bando e Disciplinare di gara, non con invio di lettere d'invito. Si applicano gli artt. 60 e 61del Codice.
Art. 31 – Determina di validazione del progetto a base di gara
Ai fini dell'affidamento di appalti di lavori, è posto a base di gara un progetto verificato e validato, in conformità alla normativa vigente. Il RUP definisce i livelli di approfondimento della progettazione, secondo le prescrizioni del Codice.
Di regola è posto a base di gara il progetto esecutivo.
Nei casi previsti dalla legge, può essere posto a base di gara il progetto definitivo.
I lavori di importo superiore o pari ad Euro 1.000.000,00 sono aggiudicati col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Se è posto a base di gara il progetto esecutivo, i lavori possono essere aggiudicati al prezzo più basso, se di importo inferiore ad Euro 2.000.000,00.
Art. 32 – Aggiudicazione di fornitura, servizi e lavori
Nell’ipotesi di procedura di gara, viene data comunicazione dell’aggiudicazione definitiva via PEC a tutti i partecipanti entro 5 giorni e con pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante nello stesso termine.
Nell’ipotesi di affidamento diretto tale comunicazione avviene tramite l’invio dell’ordine di acquisto all’operatore economico selezionato e/o se il preventivo è stato presentato tramite portale e-procurement, anche con comunicazione diretta tramite il medesimo strumento.
Successivamente alle comunicazioni di cui sopra si apre la fase di controllo del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 D. Lgs 50/2016, che avviene tramite il sistema informatico AVCPass per le procedure di gara, oppure, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, tramite richiesta diretta alle varie amministrazioni competenti territorialmente (Inps/Inail, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Anac). In merito agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la Società si avvale delle modalità di verifica semplificate di cui alle Linee guida ANAC n. 4.
Sono così acquisiti i seguenti documenti:
- il Durc (documento unico regolarità contributiva per la cui richiesta si utilizza l’apposito portale),
- i certificati di regolarità fiscale
- i certificati del casellario giudiziale
- i certificati antimafia (per acquisti di importo superiore ad Euro 150.000,00).
- certificati CCIA
Per ragioni di economia procedurale, in sede di controlli ai sensi dell'art. 80 ci avvaliamo, anche per più procedure, del medesimo certificato del casellario relativo allo stesso soggetto/fornitore, qualora fosse ancora in corso di validità, tenuto conto della possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. b.
Art. 33 – Obblighi di pubblicità
ASCIT adempie agli obblighi di pubblicazione in conformità alle previsioni di legge, mediante:
- sito istituzionale di ASCIT nell’apposita sessione Amministrazione Trasparente
- SITAT SA, per inserire i dati riferiti alle gare d’appalto aventi importo superiore ad Euro 40.000,00
- SITAT 190, per inserire i dati riferiti alle gare d’appalto aventi importo inferiore ad Euro 40.000,00.
Per le gare sopra soglia: secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. nonché del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).
Per l’accesso ai due portali vengono utilizzate appositi password e username del RUP.
Entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le gare esperite devono essere indicate in un documento in formato XML ed pubblicate sul sito istituzionale, la cui URL deve essere comunicata all’ANAC.
SEZIONE III – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 34 – Nomina della commissione giudicatrice/seggio di gara
I soggetti e gli organi da nominare, per la valutazione delle offerte, sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e dalla sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.
Aggiudicandosi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da esperti secondo i termini e le modalità di cui all’art. 77 D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida Anac n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, approvate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - i cui membri dovranno essere dotati di competenze:
– specialistiche e altamente qualificate, se i criteri e sub-criteri di aggiudicazione implicano valutazioni discrezionali e ampiamente discrezionali
– adeguate e genericamente riferite a contratti/gare analoghi, se i criteri e sub-criteri hanno configurazione tabellare, misurabile, e non implicano valutazioni discrezionali di particolare rilevanza o complessità.
La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara e precisamente:
– valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti
– valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara
– supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.
La Commissione giudicatrice è composta di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.
La nomina del Seggio per contratti di importo stimato superiore a 5.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 Euro avviene da parte del Rup a partire dal momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Per contratti di importo stimato superiore a 40.000,00 euro, la Commissione è sempre e solo nominata dal Consiglio di Amministrazione nei medesimi termini.
Il presidente della Commissione giudicatrice è scelto tra i commissari ed è nominato dallo stesso soggetto aziendale che ha nominato la commissione o il seggio ed è indicato già in sede di nomina. Il Presidente non è mai un membro interno. Possono essere nominati membri supplenti, contestualmente alla nomina dei membri effettivi.
Art. 35 – Indennità e compensi
Non sono previsti compensi per il personale in servizio presso ASCIT che sia chiamato a far parte di commissioni di gara. Diverse determinazioni in merito potranno essere motivatamente adottate nella decisione di nomina della Commissione di gara, nei casi in cui ricorrano specifici caratteri (di complessità e/o rilevanza, anche economica) della gara per la quale la Commissione è nominata.
Ai membri di commissione esterni è riconosciuto un compenso determinato in numero di gettoni di presenza pari al numero di sessioni di lavoro, di importo unitario quantificato preventivamente
da ASCIT nella decisione di nomina della Commissione di gara, in misura proporzionata rispetto al rilievo ed alla complessità dell'appalto cui la nomina è riferita. I compensi di tutti i membri esterni non potranno complessivamente superare le somme di cui ASCIT dispone a tal fine, in base al quadro economico dell'appalto.
Art. 36 – Incompatibilità
Valgono per i membri/Presidente di Commissione/Rup tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa. Come previsto dal comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell’insediamento della Commissione stessa, tali soggetti dichiarano ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente. In conformità alle previsioni di cui ai precedenti artt.10 e 11, ciascun membro di Commissione è obbligato e responsabile riguardo anche al necessario aggiornamento della dichiarazione da esso resa.
Art. 37 – Commissione e Seggio di gara
Il seggio di gara, ove nominato, non è equiparato alla Commissione, ai fini della selezione dei suoi membri, i quali, dovendo unicamente coadiuvare il RUP/RP nell'espletare funzioni di natura amministrativa e non discrezionale, non devono essere in possesso di titoli e competenze specifici o altamente qualificati e possono essere tutti membri interni.
Valgono anche per i membri di Seggio tutte le cause di incompatibilità/astensione e gli obblighi previsti da ASCIT volti a garantire liceità, correttezza e trasparenza delle operazioni di gara.
SEZIONE IV - ESECUZIONE
Art. 38 – Avvio dell'esecuzione
L'avvio dell'esecuzione è preceduto dalla nomina del DL/DEC, se non già nominato (il DL di norma è nominato prima dell'affidamento dei lavori). Nel caso in cui manchi la nomina del DEC/DL, l'ufficio resta in capo al Responsabile del settore cui afferisce l'acquisizione.
Se il contratto non prevede l'avvio immediato senza formalità, il RUP/RP autorizza il DL/DEC, il quale autorizza l'appaltatore il quale deve provvedere nei termini che gli sono ordinati, pena le conseguenze (inadempimento, sanzioni, risoluzione) previste da legge e contratto.
Dell'avvio (e della sospensione, ripresa, fine esecuzione) è redatto apposito verbale: nel caso di lavori, sempre, dal DL; per servizi e forniture, dal DEC e su suo impulso, o ove manchi, anche su ordine del RUP, solo ove sia ritenuto necessario in ragione della complessità dell'esecuzione.
L'avvio può essere anche nelle more della stipula ma: nei soli casi di urgenza; entro i limiti di legge; con adeguata motivazione; sotto riserva e con clausola di salvaguardia a favore di ASCIT. Nel caso in cui si provveda all'avvio nelle more della stipula: la decisione è adottata dal CDA, sentito il RUP; la comunicazione recante l'ordine di avvio, può essere validamente data dal RUP, previa adozione della predetta decisione dal soggetto competente.
Art. 39 – Esecuzione e stati di avanzamento
L'esecuzione che abbia durata non istantanea è documentata per stati di avanzamento, cui se previsto dal contratto possono corrispondere pagamenti in acconto, secondo le norme di legge.
L'esecuzione istantanea o gli stati di avanzamento sono documentati:
– quanto ai lavori, con la tenuta, da parte del DL, di tutte le scritture inerenti l'appalto, come disciplinate dal DPR 207/2010 e, una volta abrogato, dalle norme che verranno a sostituirlo;
– per servizi e forniture, ad opera del DEC, il quale vigila sull'intero ciclo passivo e, ricevute/i le forniture o i servizi, inserisce il DDT o il CEP (certificato di esecuzione delle prestazioni) nel sistema aziendale e lo inoltra al settore Contabilità, che solo ricevendolo preventivamene potrà poi dare corso al pagamento della fattura, una volta che sarà emessa.
Art. 40 - Controlli in fase di esecuzione
Il RUP/RP dirige tramite il DL/DEC l'esecuzione di ciascun contratto vigilando su:
- esatto adempimento alle previsioni contrattuali;
- rispetto delle norme di legge.
Il DL/DEC può a sua volta avvalersi di ausiliari.
I controlli specifici possono essere disciplinati specificamente in ciascun contratto.
Nel momento in cui si rileva viene evidenziata l’esigenza di acquisto di un bene, servizio o lavoro, prima di procedere con l’avvio di una nuova procedura, l’ufficio Bandi e Gare esegue una valutazione del rischio della procedura dal punto di vista della corruzione; qualora il rischio della procedura lo richieda, nei casi previsti dalla IO06/PG07, il DL/DEC dovrà effettuare una valutazione del fornitore aggiudicatario nella fase di esecuzione del contratto, con le modalità indicate nella medesima istruzione. La necessità di tale valutazione verrà indicata nella determina di aggiudicazione.
Art. 41 – Direzione lavori e di servizi e forniture
I lavori ed i servizi sono diretti in conformità alle previsioni di cui al Codice ed agli atti attuativi. Ove mancanti o incomplete, il DL applica la procedura aziendale e il DM n. 49/2018 e ricorre per quanto compatibili alle previsioni, ancorché abrogate, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso di forniture, sono verificati almeno il rispetto di tempi e modalità di consegna, nonché la rispondenza al contratto per quantità e qualità.
In nessun caso il RUP/RP e il DEC/DL possono adottare decisioni favorevoli all'esecutore in difformità rispetto alle previsioni contrattuali e di legge, ravvisandosi altrimenti la violazione degli artt. 12, 13, 16 e 17 del Regolamento e ricorrendo ipotesi di non conformità alla procedura aziendale ed alla legge, riguardo alle quali essi rispondono.
SEZIONE V – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
Art. 42– Soggetti affidatari di forniture, servizi e lavori
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 36 del Codice e dalle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ASCIT ha istituito un Elenco degli operatori economici / Albo dei fornitori (di seguito solo
Elenco) da interpellare e da invitare, rispettivamente nell'ambito di affidamenti diretti e procedure negoziate, secondo le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 artt. 35 e 36.
L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ASCIT non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero elenco dei soggetti iscritti.
ASCIT applicherà nei rapporti con i Fornitori inseriti nell'Elenco le regole di cui al presente Regolamento. Adotterà atti contenenti valutazioni sul loro comportamento e sulle loro performance contrattuali, che saranno utilizzati ai fini della applicazione dei criteri premianti o penalizzati di cui al presente Regolamento, nonché per tutte le incombenze e comunicazioni prescritte dalla legge.
La richiesta di iscrizione può essere presentata in ogni tempo ed è gratuita.
L'inserimento nell'Elenco avviene sulla base delle attestazioni degli operatori medesimi, rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.
L'effettiva aggiudicazione di contratti ed il pagamento degli stessi sono subordinati all'esito positivo dei controlli che saranno eseguiti anche d'ufficio in occasione degli stessi. L'iscrizione o la permanenza nell'Elenco non ne costituiscono presunzione.
Art. 43 – Ambito di applicazione
L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di ASCIT, anche con riferimento al Codice Etico, alle misure anticorruzione ed alle procedure 231/2001 da essa adottate.
Art. 44 – Articolazione dell’elenco
L'Elenco è articolato in sezioni specificatamente definiti negli avvisi con i quali sono indette le procedure di istituzione dell’Elenco.
L'Elenco ha validità a tempo indeterminato.
Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento.
ASCIT si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.
Art. 45 –Iscrizione all’Albo e valutazione dei fornitori
Gli operatori interessati all’iscrizione dovranno compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica, effettuando la registrazione nella piattaforma all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/. Successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile partecipare immediatamente ad una "Procedura Telematica Aperta" oppure proseguire con le successive fasi di qualificazione agli Elenchi informatizzati. L’iscrizione all’Albo è subordinata, oltre che alla dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa e alla produzione di alcuni documenti, alla sottoscrizione del documento “Dichiarazione 231 e prevenzione della corruzione”, nel quale viene richiesto a ciascun fornitore non solo l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ma anche l’indicazione del possesso di specifici presidi che saranno oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio sulla base di criteri preinseriti e indicati nella
IO06/PG07; questi punteggi, inseriti direttamente nel sw, daranno luogo in modo automatico al calcolo di una “media” di rating dell’operatore economico in fase di iscrizione all’Albo.
Qualora il fornitore sia aggiudicatario di una gara per la quale l’art. 40 del presente Regolamento preveda una valutazione del fornitore nella fase di esecuzione del contratto, sarà possibile attribuire, nell’area “Aggiudicazioni”, dei punteggi (sulla base di criteri preinseriti e indicati nella IO06/PG07) che daranno origine ad una “media delle aggiudicazioni”.
Il sw calcolerà automaticamente un Rating del fornitore, riferito al rischio in materia di corruzione, costituito da una media che terrà conto sia dei punteggi attribuiti in fase di iscrizione, sia della media delle aggiudicazioni, ove esistenti.
La partecipazione alle "Procedure Negoziate" è consentita anche agli operatori non ancora abilitati all’elenco; tuttavia, per procedere all’aggiudicazione definitiva, l’X.XX. dovrà perfezionare l’iscrizione.
Per particolari esigenze aziendali, può essere effettuato un affidamento diretto nei confronti di un OE non iscritto all’albo fornitori. In questo caso Ascit spa richiederà comunque l’iscrizione e il mancato perfezionamento della stessa comporterà l’impossibilità, per l’O.E., di risultare aggiudicatario di ulteriori affidamenti.
Art. 46 - Soggetti
Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali.
Art. 47 – Requisiti
Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di certifica/atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000. ASCIT provvederà alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni, acquisendo d'ufficio i documenti a controprova.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dovrà essere attestata mediante la compilazione dell’apposito modello (Allegato 2 al presente Regolamento) reperibile sul sito istituzionale di ASCIT).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: sono definiti negli avvisi con i quali sono indette le procedure di istituzione di ogni Sezione di Elenco.
Art. 48 – Divieti e limiti
L'iscrizione è consentita agli operatori economici in forma individuale (ciascuno per sé, non in ATI, non mediante avvalimento). Salva la possibilità, ove interpellati, di partecipare alle procedure indette in tutte le forme ammesse dalle norme vigenti e dalla relativa lex specialis.
Art. 49 – Esito della domanda di iscrizione e durata
ASCIT comunica mediante PEC l'esito dell’istanza di iscrizione. Il procedimento è concluso nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla domanda, compatibilmente con il carico di lavoro dei competenti uffici. È in ogni caso concluso inderogabilmente entro l'anno.
Il procedimento di verifica è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza dei requisiti di qualificazione in relazione alle categorie merceologiche indicate.
Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ASCIT si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni.
A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono iscritti e potranno essere interpellati per le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, nei limiti del valore della classe di importo attribuita.
L'elenco degli operatori iscritti è pubblicato da ASCIT nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale.
L' Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ASCIT.
L'operatore economico che ottiene l'iscrizione nell’Elenco potrà permanervi fino a quando sussistano i requisiti necessari e non sopravvengano motivi di esclusione dallo stesso. Della perdita dei requisiti o della sopravvenienza di motivi di esclusione, ciascun fornitore ha l'onere di dare tempestiva notizia ad ASCIT, affinché provveda alla conseguente cancellazione. In mancanza di detta comunicazione, allorquando ASCIT ne venga comunque a conoscenza, potrà provvedere conseguentemente, dando luogo ove previste anche alle relative ulteriori sanzioni.
Resta fatta salva la possibilità, per ASCIT, di verificare, sempre e comunque, la sussistenza dei requisiti generali e speciali, anche durante il periodo di validità della iscrizione ed anche nei confronti di quegli operatori che, per qualsiasi motivo, nei 36 mesi non fossero stati mai chiamati a partecipare ad una procedura indetta dalla Società.
Art. 50 – Estensione dell’iscrizione
L' operatore già iscritto in una o più Sezioni può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre Sezioni o classi d'importo, laddove possieda adeguati requisiti speciali.
Art. 51 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione - trasferimento della qualificazione
Gli operatori economici iscritti devono comunicare ogni variazione dei dati dichiarati e dei requisiti attestati.
Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico, previa comunicazione da parte del vecchio operatore economico e presentazione, da parte del nuovo operatore economico, di istanza di subentro. alla quale dovranno essere allegati gli atti ed i documenti attestanti la permanenza, in capo all’operatore economico subentrato, dei requisiti generali e speciali.
Art. 52 – Cause di sospensione e di cancellazione
ASCIT si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:
- in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione quando richiesto da ASCIT e comunque in caso di variazioni;
- in caso di richiamo, negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure
correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).
La sospensione determinerà l’impossibilità per l’operatore economico di essere chiamato a partecipare ad un massimo di n. 5 procedure di appalto di beni, servizi e lavori, per i quali ha richiesto l’iscrizione, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla sospensione. Finito il periodo di sospensione l’operatore economico, per poter aspirare a partecipare ad una procedura di appalto, dovrà comunque dimostrare di aver eliminato le cause che hanno determinato la sospensione.
ASCIT si riserva la facoltà di cancellare dall’Elenco gli operatori economici iscritti nei seguenti casi:
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- perdita dei requisiti di qualificazione;
- grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico, del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, delle misure anticorruzione e delle procedure relative al MOG 231/2001;
- nei casi l'operatore non abbia risposto a più inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- nei casi di accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito delle verifiche;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.
In caso di cancellazione l’operatore economico cancellato potrà presentare una nuova iscrizione solo se siano decorsi almeno 12 mesi dalla cancellazione, o l’eventuale ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico stesso.
SEZIONE VI – LA GESTIONE DEI CONTRATTI ATTIVI
Art. 53 - Oggetto
Ai contratti attivi (contratti dai quali deriva ad ASCIT una entrata economica) non si applicano le previsioni del Codice.
ASCIT si conforma, anche riguardo ad essi, ai principi generali in materia di contratti pubblici e detta la disciplina di cui alle disposizioni che seguono. Xxxxxxx, anche per i soggetti, dipendenti di ASCIT o che operano per essa a qualunque titolo coinvolti nell'affidamento e/o nell'esecuzione dei contratti attivi, le previsioni e gli obblighi di prevenzione della corruzione e comunque illeciti di cui agli artt. 10-17 (Sezione I).
Art. 54 – Fasi della procedura
La gestione dei contratti attivi si sviluppa secondo una procedura ispirata ai principi di cui alla L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) nonché a quelli di cui al X.X. 0000/0000 (xxxxx di contabilità dello Stato) ed al X.X. 000/0000 (Xxxxxxxxxxx di attuazione della legge di contabilità dello Stato), ed è articolata nelle seguenti fasi:
- Determina a contrarre o atto equivalente
- Scelta del contraente
- Aggiudicazione del contratto
- Stipula del contratto.
Art. 55 – Determina a contrarre o atto equivalente
La determina a contrarre o atto equivalente è l’atto adottato dall’organo competente con il quale ASCIT manifesta la volontà di contrarre.
Tale atto è prodromico a qualsiasi attività contrattuale che determini una entrata per la società e contiene:
- l’interesse che con il contratto si intende curare;
- il metodo di scelta del contraente;
- l’oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali;
- l’organo legittimato a stipulare il contratto;
- il responsabile del procedimento.
Art. 56 – Metodo di scelta del contraente
ASCIT è libera di scegliere il contraente secondo le modalità che ritiene più opportune e più idonee a conseguire l’interesse che con il contratto intende curare.
In ogni caso, le procedure dovranno garantire:
- adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, in ragione dell'importo e della rilevanza del contratto
- possibilità di accesso alle selezioni per tutti gli operatori economici qualificati e potenzialmente interessati, anche in termini di rotazione, con particolare favor verso le micro, piccole e medie imprese
- valutazione di carattere comparativo
- individuazione di soggetti in possesso dei requisiti generali (cfr. art. 80 del Codice).
Art. 57 – Aggiudicazione
L’aggiudicazione è l’atto attraverso il quale viene individuato il contraente ed è notificata e pubblicata.
L’aggiudicazione non equivale a stipula del contratto.
Art. 58 – Attività precedente la stipula del contratto
La stipula del contratto è preceduta dalla verifica sulla sussistenza dei requisiti attestati dall'aggiudicatario.
Art. 59 – Contenuto del contratto
Il contratto, fatto salvo quanto previsto dal codice civile o dalle leggi che disciplinano la materia, deve recare i seguenti contenuti minimi:
a. denominazione completa di ASCIT, con indicazione del nome e cognome di xxxxx che per essa è legittimato alla sottoscrizione;
b. denominazione del contraente con indicazione del nome e cognome di xxxxx che per il contraente è legittimato alla sottoscrizione, con indicazione dell’atto autorizzativo, ove necessario;
c. partita IVA e/o codice fiscale ed indicazione del domicilio legale dei contraenti;
d. oggetto del contratto;
e. importo del contratto;
f. elenco degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del contratto;
g. termini e modalità di esecuzione e di pagamento;
h. individuazione del responsabile del contratto;
i. clausola di incedibilità dei crediti;
l. obbligo da parte del contraente di comunicare eventuali variazioni dell’assetto societario;
m. misura della cauzione, se prevista, e modalità di costituzione;
n. indicazione e modalità di applicazione delle penali, se previste;
o. contraente tenuto a sostenere le spese contrattuali;
p. divieto di apposizione della clausola arbitrale;
q. clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., se prevista;
q. durata del contratto (dal testo del contratto deve risultare in modo certo il termine o la durata del contratto, particolare attenzione deve essere posta all'indicazione della decorrenza del termine);
x. xxxxxxx il contratto abbia ad oggetto immobili di interesse storico, artistico o architettonico, il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il contratto è soggetto alle altre formalità di legge, ivi comprese quelle relative alla registrazione.
Art. 60 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al codice civile ed alle leggi che disciplinano la materia oggetto del contratto.
SEZIONE VII – SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE
Art. 61 - Oggetto
ASCIT può affidare incarichi a professionisti relativamente alla prestazione dei seguenti servizi ed attività:
– progettazione di opere pubbliche
– servizi tecnici vari (perizie geologiche, APE, ...)
– direzione lavori
– coordinamento per la sicurezza
– progettazione di servizi e forniture
– difesa in giudizio
– consulenza legale
– supporto (legale, amministrativo, tecnico) al Responsabile del Procedimento in materia di contratti pubblici
– consulenza del lavoro, fiscale, tributaria, informatica
– servizi professionali di editoria, stampa, grafica e affini
Potrà altresì ampliare le tipologie dei servizi intellettuali di riferimento, in ragione del proprio fabbisogno.
Vi provvede in conformità alle norme di cui alla presente Sezione VII del Regolamento.
Art. 62 - Esclusioni
Le previsioni che seguono non si applicano:
– ai contratti di lavoro subordinato (lavoratori dipendenti)
– ai rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo di ASCIT (es. Presidente, Amministratore Unico, CDA, Revisori dei conti, componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01…)
– ai rapporti con operatori economici che prestano servizi diversi da quelli intellettuali e cui possono essere affidati appalti e contratti in conformità alle norme di legge ed alle precedenti Sezioni.
Art. 63 - Ammissibilità del ricorso a professionalità esterne
ASCIT può ricorrere all'acquisizione di professionalità esterne, per l'esecuzione di specifiche attività, purché connesse con l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.
L'affidamento di servizi aventi natura di incarichi e consulenze risponde ad un fabbisogno di professionalità, che abbia carattere occasionale e transitorio, a supporto delle attività svolte dai competenti Uffici di ASCIT.
Ove il fabbisogno abbia carattere di regolarità o costituisca una forma di esternalizzazione di funzioni e attività di competenza degli Uffici di ASCIT, il servizio potrà configurarsi come appalto, ma non come consulenza o incarico.
Per i fabbisogni con carattere stabile, cui ASCIT intenda, nei limiti di legge, dare risposta mediante non esternalizzazione di attività ma reperimento di risorse umane, si applicano le norme di cui al d.lgs. 175/2016 ai fini dell'eventuale reperimento di personale.
L'affidamento di servizi intellettuali con ricorso a professionalità esterne presuppone che sia stato esperito un previo procedimento interno volto ad accertarne il fabbisogno attuale, nonché la assenza o indisponibilità contingenti di risorse umane interne adeguate, qualificate ed in grado di provvedere.
In ogni caso il processo selettivo (ex ante) e valutativo (in corso di esecuzione ed ex post) dei professionisti dovrà garantire adeguati livelli di qualità delle prestazioni.
L'individuazione dei professionisti da interpellare avviene, alternativamente, mediante:
– consultazione dell'Albo dei professionisti qualificati ove istituito da ASCIT
– acquisizione, in qualunque modo utile e rispettoso dei principi generali, di informazioni sulle professionalità reperibili sul mercato di riferimento.
Il ricorso all'una non esclude la possibilità di esperire contestualmente anche l'altra, ed entrambe possono essere utilizzate in relazione al medesimo affidamento (per esempio, si potranno consultare ai fini di un affidamento diretto, oppure invitare a procedure negoziate, sia professionisti iscritti nell'Albo che operatori individuati sul mercato di riferimento) ove ciò sia funzionale ad una più ampia istruttoria e, ove necessario, al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione.
Art. 64 - Criteri di selezione e affidamento
Riguardo ai servizi intellettuali, il contenuto qualitativo delle prestazioni richieste ai professionisti assume carattere preponderante rispetto a quello economico.
A presidio di tale interesse, ASCIT applica di norma il criterio valutativo del miglior rapporto “qualità-prezzo”, che può essere declinato anche in termini di miglior rapporto “professionalità- prezzo”, potendosi riconoscere rilievo tanto alle modalità di erogazione delle prestazioni quanto anche e specialmente ai dati curriculari idonei a garantire l'affidabilità del professionista e l'elevato livello delle prestazioni.
Ove ciò non sia possibile o conveniente e l'affidamento avvenga sulla base del criterio valutativo del minor prezzo, ASCIT garantisce adeguate presupposte: progettazione delle prestazioni e selezione dei professionisti da mettere in comparazione.
Resta fermo in ogni caso, come per legge, il divieto di affidare servizi intellettuali di importo pari o superiore a Euro 40.000 con il criterio del minor prezzo, o comunque limitando la valutazione ai soli profili economici. Xxxxxxx, anche per i soggetti, dipendenti di ASCIT o che operano per essa a qualunque titolo coinvolti nell'affidamento e/o nell'esecuzione dei contratti attivi, le previsioni e gli obblighi di prevenzione della corruzione e comunque illeciti di cui agli artt. 10-17 (Sezione I).
Art. 65 - Progettazione delle prestazioni intellettuali
Ai fini della progettazione presupposta all'affidamento con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, è sufficiente che ASCIT disponga di elaborati idonei ad individuare:
– tipologia e quantità delle prestazioni richieste
– obiettivi da conseguire
– modalità esecutive di massima.
Al fine di definirne compiutamente ogni dettaglio, la progettazione potrà essere integrata dal professionista incaricato:
– in fase di affidamento, costituendo le integrazioni elementi qualitativi assoggettati alla valutazione comparativa di ASCIT, a condizione che nei relativi atti di affidamento siano indicati i contenuti da integrare e parametri valutativi;
– in fase di esecuzione, costituendo le integrazioni progettuali parte integrante delle prestazioni da eseguire, a condizione che ai fini dell'affidamento ne siano stati adeguatamente progettati contenuti e modalità esecutive.
Se l'affidamento, ove consentito, avviene con il criterio del minor prezzo, allora i contenuti della progettazione posta a base di gara non possono in alcun modo essere integrati o modificati dal professionista.
Se le procedure di affidamento sono quelle di cui al d.lgs. 50/2016, l'integrazione avviene nei limiti ivi consentiti e con le formalità ivi previste.
Art. 66 - Durata dei contratti e opzioni
Ciascun contratto reca un termine di avvio e uno di ultimazione delle prestazioni richieste ai professionisti.
Per i servizi di rappresentanza e difesa di cui al successivo art. 71 comma 1, il termine di ultimazione non è apposto, o si ha per non apposto, prevalendo su di esso i termini della procedura cui detti incarichi medesimi afferiscono.
Come per legge, non è ammesso il rinnovo degli appalti di servizi che hanno natura di incarico o di consulenza per le stesse identiche prestazioni già affidate, ma è ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari o supplementari, seppure nel rispetto dei principi generali.
È ammesso, nei limiti di legge, quindi a condizione che fosse previsto negli atti dell'affidamento originario, il rinnovo degli appalti di servizi, che non hanno natura di incarico o di consulenza.
Non è ammessa proroga dei termini per l'esecuzione dei servizi che hanno natura di incarico o di consulenza, se non per consentire l'ultimazione delle prestazioni oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento. La proroga, affinché sia legittima, deve essere ammessa o comunque non esclusa, dal contratto originario.
Per gli appalti di servizi che non hanno natura di incarico o di consulenza, proroghe estensioni opzioni o variazioni in aumento dei relativi contenuti, sono ammissibili solo nella misura in cui siano previste dagli atti di affidamento e comunque nei limiti di legge.
Art. 67 - Pubblicità
L'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dalla Sezione del presente Regolamento sono oggetto di pubblicità secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, ivi comprese e specialmente quelle in materia di anticorruzione e trasparenza e di affidamento dei contratti pubblici.
Art. 68 - Tipologie di contratto e conseguenti regimi di responsabilità
ASCIT potrà ricorrere, secondo necessità, a professionisti esercenti attività libere e/o protette (con iscrizione presso specifici Albi professionali e istituzioni di autodisciplina e controllo).
Lo svolgimento di tali attività per conto di ASCIT, non potrà mai configurarsi come lavoro subordinato e darà luogo, in ragione delle prestazioni che ne formano oggetto, a:
α) appalti di servizi aventi natura di incarichi professionali (es. difesa in giudizio) e consulenze (es. consulenze legali), entrambi riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice civile in materia di prestazione d'opera intellettuale (essendo prevalente l'apporto personale del professionista);
β) appalti di servizi di natura intellettuale (es. servizi di architettura e ingegneria per progettazione opere), riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile in materia di appalto di servizi (essendo prevalente l'organizzazione di tipo imprenditoriale).
In conformità a quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nella misura in cui le prestazioni che ne formano oggetto risultino compatibili con tale configurazione, i rapporti con i professionisti potranno essere disciplinati anche con contratti di accordi quadro, nell'ambito dei quali potranno essere eseguiti gli appalti di servizi che ne formano oggetto.
Art. 69 - Contenuti dei contratti e rinvio alle procedure di affidamento
1. Gli appalti aventi ad oggetto servizi legali possono avere natura di
incarichi, per la difesa in giudizio o in procedure di risoluzione delle liti alternativa al contenzioso (arbitrati, conciliazioni, mediazioni)
consulenze connesse con la difesa o con l'esercizio di pubblici poteri, o comunque riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 e perciò esclusi dall'ambito di sua applicazione.
Tutti i servizi legali sono affidati ai sensi del successivo art. 70.
2. Allo stesso modo sono affidati tutti gli altri servizi riconducibili alle tipologie di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016.
3. I servizi di consulenza sono quelli prestati per esempio in materia di lavoro, fiscale, tributaria, informatica, grafica editoriale. In quanto diversi da quelli legali e da quelli di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016, sono affidati ai sensi del successivo art. 71. Affinché abbiano natura di consulenza, e non di appalto di servizi intellettuali, devono sussistere i presupposti di cui al precedente art. 63 comma 2 (non quelli di cui ai commi successivi del medesimo articolo)
4. Gli appalti di servizi intellettuali che non hanno natura di consulenza, sono affidati in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.
5. I servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione di opere e la direzione di lavori, hanno natura di appalto di servizi intellettuali. Non sono ammesse consulenze a supporto dei servizi di progettazione e direzione lavori. Il subappalto e le modalità di affidamento sono disciplinati in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2016 ed al seguente art. 74.
6. L'affidamento di incarichi di supporto al RUP, che si configura come appalto di servizi, ed è assoggettato alle norme di cui al d.lgs. 50/2016, è disciplinato dal successivo art. 75.
Art. 70 - Affidamento di incarichi per la difesa in giudizio, di consulenze legali e degli altri servizi di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016
Per assicurare la difesa di ASCIT o per acquisire consulenze legali, e gli altri servizi, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 69, l'individuazione del professionista ed il conseguente affidamento avvengono con procedure non soggette alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 né ai principi UE di tutela del mercato e della concorrenza, ma nel solo rispetto dei principi fondamentali di buon andamento ed imparzialità, dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016 e di quelli in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché nel rispetto del codice etico e dei modelli ex d.lgs. 231/2001.
Nella valutazione, eventualmente anche comparativa, dei professionisti assumono rilievo: l'esperienza maturata, da intendersi non tanto come anzianità oggettiva ma come riferimento all'esecuzione di precedenti incarichi analoghi
la comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria
ulteriori elementi inerenti la professionalità e l'esperienza che possano garantire l'adeguatezza delle prestazioni, da determinare in relazione all'oggetto del contratto.
In ogni caso, i predetti presupposti debbono essere di volta in volta presi in considerazione avendo riguardo alle specificità del contratto da affidare ed alla materia nell'ambito della quale dovranno essere rese le prestazioni richieste.
ASCIT potrà dotarsi di strumenti di valutazione interna del livello qualitativo delle prestazioni rese dai professionisti incaricati, potendo altresì, nel rispetto dei principi richiamati, utilizzare tali strumenti anche per motivare l'eventuale scelta di avvalersi o di non avvalersi di uno o più professionisti che abbiano manifestato interesse all'acquisizione di suoi contratti.
In ogni caso, la scelta del professionista dovrà essere motivata.
Limitatamente agli incarichi per la difesa in giudizio, la motivazione potrà contemplare anche riferimenti al c.d. intuitus personae e comunque elementi di natura fiduciaria, anche eventualmente conseguenti all'esecuzione di precedenti attività similari o connesse.
Art. 71 - Affidamento di consulenze diverse da quelle legali
L'affidamento di consulenze può avvenire soltanto entro i limiti di legge e comunque in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
– l'oggetto della consulenza corrisponde ad attività istituzionali di ASCIT ed è coerente rispetto al suo relativo fabbisogno effettivo;
– l'attività non può essere adeguatamente eseguita dal personale già in servizio presso ASCIT, in ragione di una effettiva carenza di adeguate professionalità, oppure anche
soltanto a causa di contingenti necessità connesse con la distribuzione dei carichi di lavoro;
– la prestazione ha natura temporanea e richiede una professionalità altamente qualificata;
– sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Le consulenze in materia di lavoro, fiscali, tributarie, informatiche, grafiche ed editoriale devono essere affidate ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nello specifico settore di riferimento (attestata su base curriculare).
Ove la adeguata specializzazione non possa essere comprovata da titoli universitari, potrà essere verificata e garantita con riferimento al possesso di altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi che ne garantiscano adeguata selezione, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore), tali da renderla comunque comprovata e verificabile.
Art. 72 - Affidamento di appalti di servizi professionali (Rinvio)
Gli appalti di servizi professionali sono affidati nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e dunque con applicazione di principi criteri e parametri di aggiudicazione ivi contemplati. Per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 ASCIT provvede previo esperimento delle procedure descritte negli artt. 25 e ss. del presente Regolamento.
Per i contratti di importo superiore ad euro 221.000, come per legge, ASCIT provvede con procedure aperte e ristrette e, nei casi in cui siano ammissibili, con procedure negoziate, competitive con negoziazione, di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione. Le medesime procedure sono ammissibili anche per importi inferiori ad euro 221.000, specie nei casi in cui lo specifico oggetto dell'appalto, o il suo potenziale interesse transfrontaliero o comunque su vasta scala territoriale, rendano necessario garantire una maggiore apertura alla concorrenza.
Art. 73 - Affidamento di appalti di servizi di progettazione e incarichi tecnici connessi
Per la progettazione interna ed esterna di opere si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 (artt. 23, 24, 152-157) nonché alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali ed interministeriali attuativi dello stesso.
L'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione di opere, ivi compresi quelli di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, e quindi:
per importi inferiori a Euro 40.000, con affidamento diretto adeguatamente motivato, a cura del RUP,
per importi inferiori a Euro 100.000, con procedura negoziata sotto soglia, e invito rivolto ad almeno 5 operatori economici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
per importi superiori a Euro 221.000, con procedure sopra soglia, che potranno essere utilizzate anche per appalti di importo inferiore, ove ricorrano presupposti tali da far ritenere necessaria una maggiore apertura alla concorrenza
per opere di particolare complessità e/o rilevanza, con concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Ove l'importo sia complessivamente inferiore a Euro 221.000, oppure se gli atti dell'affidamento lo prevedono, e comunque solo in caso di particolari e motivate ragioni, al progettista possono essere affidati in via diretta anche i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
I servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto) non possono essere affidati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o mediante il ricorso a procedure diverse da quelle previste dal d.lgs. 50/2016.
Ai fini degli affidamenti diretti (per importi inferiori a Euro 40.000) e dell'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate sotto soglia, assumono rilievo:
l'esperienza maturata, da intendersi non tanto come anzianità oggettiva ma come riferimento all'esecuzione di precedenti servizi analoghi, con specifico riferimento alla categoria di opere da realizzare
la comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria limitatamente alle attività di direzione lavori, l'elemento fiduciario.
L'esperienza maturata dovrà essere riferita a precedenti incarichi e appalti, eseguiti per conto di committenti pubblici o privati, ma sarà attribuito maggiore peso a quelli nell'ambito dei quali l'operatore sia stato contrattualmente vincolato ad adottare le stesse regole e cautele prescritte per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici.
Art. 74 - Affidamento di incarichi a supporto del Responsabile Unico del Procedimento
In conformità a quanto previsto dall'art. 31 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, possono essere conferiti incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, in relazione ad appalti di particolare complessità (dell'opera da realizzare) o specificità (della fornitura o del servizio da acquisire), che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.
L'affidamento avviene mediante la procedura prevista dal medesimo d.lgs. 50/2016, individuata in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'incarico da affidare.
Gli incarichi il cui corrispettivo sia in misura inferiore ad Euro 40.000, possono essere conferiti con affidamento diretto, purché adeguatamente motivato.
La motivazione può attenere a: l'elemento fiduciario, purché oggettivamente motivato (intuitus personae); professionalità, specializzazione anche universitaria, dati curriculari; costo delle prestazioni e altri parametri economici; affidabilità e garanzie prestate; contenuti specifici delle prestazioni e modalità esecutive che ne garantiscano qualità o utilità.
"In deroga a quanto indicato nel presente documento, si applicano i limiti di affidamento sotto soglia previsti dal decreto semplificazioni all'’articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021 e/o da altre eventuali norme imperative che dovessero sopravvenire e fino alla data di applicabilità delle medesime"