Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Tutti i rischi dell’informatica”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶 Sezione Danni diretti:
- Enti non collaudati e non pronti all’uso cui sono destinati;
- Enti privi di contratto di assistenza tecnica.
🗶 Sezione Responsabilità Civile: Per gli enti di proprietà, i danni causati a terzi in relazione all’utilizzo del bene assicurato.
🗶 Sezione Perdite Patrimoniali: I danni che non derivano dalla perdita o alterazione degli archivi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione Danni diretti: copre i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Danni Indiretti: copre i maggiori costi di esercizio o le perdite di profitto derivanti da una riduzione di fatturato causata da una forzata riduzione dell’attività;
✓ Sezione Responsabilità Civile: copre i danni involontariamente causati a terzi nonché ai propri prestatori di lavoro in conseguenza allo svolgimento dell’attività assicurata;
✓ Sezione Perdite patrimoniali: copre i danni patrimoniali subiti dall’assicurato e determinati da chiunque con lo scopo evidente di ottenere un beneficio economico indebito.
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
E’ un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative dedicate alle società di sviluppo software, quali i Danni diretti e Indiretti agli impianti e apparecchiature elettroniche utilizzate nonché la copertura della Responsabilità Civile e dei danni Patrimoniali derivanti dall’esercizio della loro attività (sviluppo software).
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i danni a beni e/o cagionati da beni ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punti 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Quando e come devo pagare?”
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In assenza di disdetta, inviata da una delle Parti prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo stipulazione. Di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata non inferiore ad un anno puoi disdettare alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “TUTTI I RISCHI DELL’INFORMATICA”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sezione I Xxxxx alle Cose | La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi, sulle quali egli operi o che abbia in consegna o custodia - da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. |
Sottosezioni I b/I c Ricostruzione archivi | La copertura assicurativa vale per i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati, a seguito di: - danneggiamento dei relativi supporti causato da un evento indennizzabile nella sezione danni alle cose; - difettoso funzionamento delle cose assicurate alla sezione danni alle cose per cause accidentali o per fulmine; - atti da chiunque commessi con lo scopo di ottenere un beneficio economico indebito o di causare un danno. La copertura assicurativa vale anche per i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a seguito di danno materiale e diretto ai supporti contenenti gli archivi non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia. |
Sezione II Danni Interruzione attività | La copertura assicurativa vale per i maggiori costi di esercizio necessari alla prosecuzione dell’attività dichiarata in polizza oppure, in alternativa, per la perdita del margine di contribuzione dovuta alla riduzione del fatturato. I maggiori costi o la perdita del margine devono essere causati direttamente da: - danni indennizzabili alle cose assicurate nella sezione Danni alle Cose; - interruzione di fornitura elettrica conseguente a danni subiti dalle linee di trasmissione o dalle cabine di alimentazione dell’energia elettrica; - interruzione delle trasmissioni per danni subiti dalle linee telefoniche; - un impedimento all’utilizzo delle cose assicurate per un evento previsto dalla sezione Danni alle Cose. |
Sezione III Responsabilità Civile - Sottosezione III a R.C.T./R.C.O | La copertura vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso all’utilizzo delle cose assicurate e in dipendenza dell’attività dichiarata (RCT). La copertura vale inoltre per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile in relazione all'utilizzo delle cose assicurate ed in dipendenza dello svolgimento dell'attività indicata in polizza (RCO): 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrante nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Dall’assicurazione sono escluse le malattie professionali. Tanto l’assicurazione RCT che l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS |
Sezione III Responsabilità Civile - Sottosezione II b Responsabilità Civile Professionale | La copertura vale per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per: - perdite patrimoniali determinate da errori, negligenze, omissioni verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, manifestatisi dopo la data di consegna e di accettazione da parte del cliente delle prestazioni contrattuali dovute dall'Assicurato; - danni conseguenti a divulgazioni di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà del personale autorizzato - dipendente o non - che abbiano causato richieste di risarcimento da parte del cliente stesso. |
Sezione IV Perdite Patrimoniali da atti dolosi o fraudolenti | La copertura vale per le perdite patrimoniali subite dall’Assicurato e consistenti in perdite di valori o perdite di beni mobili o perdita di margine di contribuzione oppure conseguenti all’illegale riproduzione di archivi /programmi in licenza d’uso o all’utilizzo indebito di risorse elaborative o potenza di calcolo. Le perdite devono essere state determinate da atti commessi da chiunque allo scopo di ottenere un beneficio economico indebito |
La sottosezione Ricostruzione archivi è subordinata all’emissione della sezione Danni alle Cose La sezione Responsabilità Civile è suddivisa in 2 sottosezioni: sottosezione RCT/RCO e sottosezione Responsabilità civile professionale che possono essere alternative fra di loro ovvero sono concedibili contemporaneamente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sezione Danni alle cose • Cose che non siano collaudate e pronte per l’uso cui sono destinati; • Cose che non siano utilizzate per l’attività dichiarata in polizza; • Impianti elettronici, elettrici o meccanici privi di un contratto di assistenza tecnica; • Programmi in licenza d’uso privi di un contratto di manutenzione per il software; |
Sezione Danni di interruzione di attività • Cose assicurate prive, per tutta la durata dell'assicurazione, di un contratto di assistenza tecnica per l'hardware e un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso; | |
Sezione Responsabilità Civile Sono escluse le richieste d risarcimento la cui causa prima sia posteriore ad una stessa causa prima uguale o dello stesso tipo già denunciata. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusioni comuni a tute le Sezioni | |
Esclusioni Generali | Sono esclusi i danni: • dovuti a dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone preposte dall’Assicurato all’attività indicata in polizza; • per ammanchi constatati in sede di inventario o per smarrimenti in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi con lavori di pulitura manutenzione e revisione eseguiti sul luogo d'installazione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei luoghi indicati in polizza per gli impianti e apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi; • verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi; • causati da terremoti, da maremoti e da eruzioni vulcaniche; • verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. |
Esclusioni Cyber Risk | Sono esclusi i danni derivanti da: • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. |
• danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; | |
Esclusioni Sezione I Danni alle cose | |
Esclusioni Danni alle cose | Sono esclusi i danni: • di usura, deterioramento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il Locatore o il costruttore degli impianti ed apparecchiature assicurati e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica e il contratto di manutenzione previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 23; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per: o controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; o eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; o aggiornamento tecnologico; o riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio. • alle cose non di proprietà dell’Assicurato; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli impianti e apparecchiature assicurati; • di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; • attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia degli impianti e apparecchiature assicurati; • ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli impianti e apparecchiature assicurati; • i danni ai conduttori esterni agli impianti e apparecchiature elettronici assicurati, non costituenti la dotazione degli stessi; • i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili; • i danni agli impianti e alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento. |
Esclusioni Sottosezione Ricostruzione archivi | |
Esclusioni Ricostituzione Archivi | Sono esclusi i danni • causati da personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata - e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza; |
Esclusioni Sezione II Danni da Interruzione di attività | |
Esclusioni danni Interruzione di attività | Sono esclusi i costi o le perdite conseguenti: • ad atti dolosi o fraudolenti comunque commessi sui programmi in licenza d'uso. • a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone preposte dall’Assicurato all’attività dichiarata in polizza; - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, disastri naturali, stati di guerra, leggi o regolamenti; - impossibilità di sostituire in tutto o in parte l'impianto, dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività o per eventi di forza maggiore; - revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell’impianto o della ricostituzione delle cose danneggiate o distrutte; - mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostituire le cose danneggiate o distrutte; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'attività descritta in polizza. |
Esclusioni Sezione III Responsabilità Civile | |
Esclusioni Responsabilità civile | Sono esclusi i danni • derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità di altri assunte dall'Assicurato o per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori dei contratti ; • derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; • per ogni spesa o costo per la ricerca e l'eliminazione di errori, negligenze e omissioni; • dovuti a difetto di progettazione e rendimento, che comportino assenza o insufficienza di risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi e dei dati all'uso e alla necessità cui sono destinati; • cagionati da prodotti (fatta eccezione per programmi ed elaborazione) realizzati, lavorati o venduti; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; • che avvengono al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; • alle cose assicurate o assicurabili nelle Sezioni I e II precedenti; • da amianto e da campi elettromagnetici. |
Esclusioni Sezione IV Perdite Patrimoniali | |
Esclusioni perdite patrimoniali | Sono esclusi i danni : • risultanti dall'introduzione nel sistema informativo dell'Assicurato di documenti precedentemente falsificati; • dovuti ad investimenti non eseguiti, perdita di immagine o di fiducia, perdita di utili sperati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili; • causati da Amministratori o Dirigenti di società controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi dell'art. 2359 del C.C.; • che avvengono al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia è efficace anche per i danni verificatisi nei paesi dell'Unione Europea purché l'evento iniziale sia stato compiuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano. |
Delimitazioni per specifiche sezioni | |
Sezione Danni alle Cose | La garanzia è prestata a condizione che: • Esista nell’ambiente in cui lavorano le unità centrali o periferiche – quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria - un sistema di segnalazione ottico o acustico che indichi o segnali guasti al condizionatore o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno; • Che Il trasporto di quanto indicato nella apposita partita sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti. |
Sezione danni da interruzione attività | La garanzia è prestata a condizione che: • siano conservati in un edificio separato i bilanci - che devono essere certificati - degli ultimi tre anni e tutte le copie di sicurezza delle procedure corrispondenti , che fanno parte dei sottosistemi strategici assicurati; • i pezzi di ricambio, le macchine di riserva e le altre misure per ridurre il danno restino conformi a quelli dichiarati nel questionario e siano mantenuti in perfetta efficienza. |
Sezione responsabiltà civile | La garanzia è prestata a condizione che: • l’Assicurato abbia preventivamente consegnato alla Società i contratti di prestazione dell’attività assicurata indicati in polizza e ivi allegati; • le cose , i programmi in licenza d’uso e gli archivi sui quali l'Assicurato opera - di proprietà o non – siano assicurati nella sezione danni alle cose; • l’Assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi - di proprietà e non - essenziali per l'attività dichiarata in polizza; • l’accesso agli archivi , ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non; • il sistema di elaborazione dati sia dotato di software indicato in polizza, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzati a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno; • l’Assicurato non porti a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, l'esistenza della garanzia. |
Sezione perdite patrimoniali | La garanzia è prestata a condizione che: • l’Assicurato , all’atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di lui, anche se non indennizzabile; • l’assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità; • tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento e di controllo, indicati dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, siano mantenuti in vigore ed in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza; inoltre tali misure siano controllate nella loro efficacia con la cadenza fissata in polizza e ne sia mantenuto il verbale con la registrazione; • il sistema elettronico di elaborazione sia dotato di software, indicato in polizza, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno; • il trasporto fra luoghi indicati in polizza sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico ed assicurate con adeguata polizza trasporti; • l'Assicurato non porti a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione di quelle che ne hanno diritto, dell'esistenza della garanzia; • in caso di danno l'Assicurato provi il meccanismo e le modalità del fatto criminoso e denunci all'Autorità Giudiziaria o di Polizia il fatto e il colpevole. |
L’assicurato si obbliga inoltre a notificare tutti i fatti o i tentativi di dolo o frode commessi da chiunque, anche se sconosciuto, durante l’efficacia della garanzia e anche se non indennizzabile dalla polizza. | |
Delimitazioni per specifiche sottosezioni | |
Sottosezione Ricostruzione archivi | La garanzia è prestata a condizione che: • I supporti siano assicurati nella sezione danni alle cose; • l’assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti; • l’accesso agli archivi , ai programmi in licenza d’uso e alle cose assicurate nella sezione danni alle cose sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente e non; • il sistema di elaborazione dati sia dotato di software- indicato in polizza- che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno; • il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate nel trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti; inoltre il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di partenza almeno la copia di sicurezza precedente. Inoltre ,gli atti da chiunque commessi con lo scopo di ottenere un beneficio economico indebito devono consistere in: • alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input o durante il trasporto di supporti tra i luoghi indicati in polizza; • furto o rapina di archivi; • progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Sezione Danni alle cose | |
Per tutti gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni alle cose è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro ed è previsto per alcuni di essi un limite di indennizzo. Si rimanda alla polizza / scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | |
Furto | Limite di indennizzo |
Fenomeno elettrico | Limite di indennizzo |
Eventi sociopolitici | Limite di indennizzo |
Apparecchiature ad impiego mobile | Limite di indennizzo |
Sezione Danni interruzione attività | |
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni da interruzione di attività è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per la cui quantificazione si rimanda alla polizza / scheda di polizza. | |
Sezione Responsabilità Civile | |
Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della sezione Responsabilità civile è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per la cui quantificazione si rimanda alla polizza / scheda di polizza. | |
Sezione Perdite Patrimoniali | |
Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della sezione Perdite patrimoniali è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per la cui quantificazione si rimanda alla polizza / scheda di polizza. | |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Franchigia • Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 • Franchigiaprevista in Polizzaper la causale di danno:Euro 150,00 • Importo liquidato al Contraente: Euro 4.850,00 Scoperto • Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 • Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% • Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno:Euro 0,00 • Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00 (cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00) |
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
• Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 250,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00
(cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00)
L'importopercentualedelloscoperto(Euro 1.250,00) e' superioreall'importodel minimoscoperto(Euro250,00), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo percentuale dello scoperto.
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
• Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 2.000,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 3.000,00
(cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00)
L'importo percentuale dello scoperto (Euro 1.250,00) e' inferiore all'importo del minimo scoperto (Euro 2.000,00), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo del minimo scoperto.
• Dannoindennizzabilepereventosociopolitico(unicosinistrodell'anno):Euro500.000,00 Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzoperdannida eventi sociopolitici, persinistro e peranno: 70% dellasomma assicurata
• Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per dannoda evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato alContraente: Euro 420.000,00
(cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro 500.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 50.000,00)
L'importodelloscopertodel10%e'superiorealminimoprevisto(ovveroEuro1.000,00) pertanto dalla liquidazionesi detrae detto importo.
L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro 450.000,00) e' superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00), pertanto verra' indennizzato l'importo che raggiunge il Limite di indennizzo fissato in polizza, ovvero Euro 420.000,00.
• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxx. 0 dell'anno):Euro200.000,00 Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
• Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per dannoda evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato al Contraente:Euro 180.000,00
(cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro 200.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 20.000,00)
L'importodelloscopertodel10%e'superiorealminimoprevisto(ovveroEuro1.000,00) pertantodallaliquidazionesi detrae detto importo.
L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro 180.000,00) e' inferiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00), pertanto, per il primo sinistro, verra' indennizzato l'importo ottenuto sottraendo al danno indennizzabilelo scoperto fissato in Polizza, ovvero Euro 180.000,00
• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxx. 0 dell'anno):Euro 400.000,00 Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzoperdannida eventi sociopolitici, persinistro e peranno: 70% dellasomma assicurata Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per dannoda evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato alContraente:Euro 240.000,00
(cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro 400.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 40.000,00)
L'importodelloscopertodel10%e'superiorealminimoprevisto(ovveroEuro1.000,00) pertantodallaliquidazionesi detrae detto importo.
AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazionelacosiddetta "regolaproporzionale"e la Società rispondedeldannoinproporzioneal rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.
L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro 360.000,00) e' inferiore al Limite di indennizzo per sinistro, ma, sommato all'indennizzo precedentemente liquidato, supera il Limite di indennizzo per anno del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00).
Pertanto, per il secondo sinistro, verra' liquidato l'importo residuo della capacita' di indennizzo per tale causale di sinistro (ovvero Euro420.000,00 acuisisottraelaprecedenteliquidazionedelsinistronr.1perEuro180.000,00) pariadEuro 240.000,00.
Incasodiulterioresinistronelmedesimoannocausatodaeventosociopolitico,essendogia'stato saturatoil Limitedi indennizzodel 70% della somma assicurata, la Società non indennizzera' alcun importo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare avviso all’ Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per i danni causati da incendio, furto e rapina, atti presumibilmente dolosi, deve anche fare, entro i cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa. |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese Sezione 1 Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio se il Contraente installa le apparecchiature assicurate in un fabbricato non completamente a norma per quanto concerne le disposizioni di Legge in materia di Antincendio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. Recesso dalle singole garanzieE’ consentito il recesso dalle seguente garanzia prevista all’interno della sezione Danni alle cose : Eventi sociopolitici; in tale caso la Società rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è dedicato alle Società di sviluppo software
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 15%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa con copia del relativo |
riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione 682 – 26/09/2020
Allianz X.x.X. - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
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Glossario
Archivi: insieme di dati o programmi di utente memorizzati su supporti; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula I' assicurazione;
Contratto di assistenza tecnica per l'hardware: accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato o il Contraente ed il Fornitore (o organizzazioni da esso autorizzato), con il quale il fornitore è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti ed il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento; Contratto di manutenzione per il software: accordo contrattuale scritto fra I' Assicurato o il Contraente ed il Fornitore, con il quale il fornitore è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso.
Tale accordo contrattuale deve prevedere l'obbligo da parte del Fornitore di consegnare copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell'Assicurato;
Copie di sicurezza: copie di archivi o procedure memorizzate su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel questionario e contenenti la versione aggiornata degli archivi o procedure originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura;
Data retroattiva: è la data fissata in polizza (antecedente la data di inizio della garanzia) rispetto alla quale eventi che abbiano avuto origine in data precedente non sono risarcibili;
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi;
Evento iniziale: operazione di registrazione, memorizzazione, elaborazione che dà origine alla perdita patrimoniale;
Fabbricato: l'intera costruzione edile o parte di essa con tutte le opere murarie e di finiture, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, contenente le cose assicurate;
Fatturato: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti o per servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni resi su vendite ed IVA;
Flusso monetario: la somma di movimenti relativi a valori monetari, titoli, debiti e crediti dell'impresa;
Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia temporale: numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno del sinistro e durante i quali restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;
Impianto o sistema di elaborazione dati: la totalità delle apparecchiature elettroniche (unità centrali, periferiche, apparecchiature di servizio), elettricamente coordinate, necessaria per l'espletamento delle funzioni di elaborazione indicate in polizza;
Impresa: I' impresa assicuratrice.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
Margine di contribuzione: la differenza tra il fatturato e il costo del prodotto venduto;
Partita: l'insieme di enti omogenei come indicati in polizza;
Percentuale di incidenza: la percentuale di incidenza di un sottosistema, specificata in polizza, indica la percentuale di riduzione del fatturato qualora detto sottosistema non sia utilizzato durante l'ultima annualità il cui bilancio è stato approvato dall'Assicurato;
Glossario
Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro avente come limite la durata indicata in polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.
Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione dell'assicurazione avvenuti posteriormente alla data del sinistro;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Prestatori d'opera: tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;
Procedura: sequenza documentata di operazioni per il trattamento di informazioni;
Programma di utente: sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppata per i suoi scopi dai propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Programma in licenza d'uso: sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che I'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Riserva: tutto ciò, in esercizio e non, che può essere utilizzato per la prosecuzione dell'attività in luogo di quanto danneggiato;
Scoperto: la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro: complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima o allo stesso evento iniziale, anche se provocati da persone diverse;
Sottosistema: un insieme di apparecchiature elettroniche (unità centrali, periferiche, apparecchiature di servizio), elettricamente coordinate, necessario per l'espletamento delle funzioni di elaborazione indicate in polizza;
Sottosistema strategico: sottosistema riportato in polizza ed indicato dall'Assicurato come indispensabile all'attività ed alla sopravvivenza dell'Azienda;
Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente;
Terzi: tutti coloro che non siano:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all' attività dichiarata in polizza;
d) le Società le quali rispetto all' Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Violazione della Privacy e dei Dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l’accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i Dati stessi.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza", o a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo/Risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie.
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORMATICA 5
NORME COMUNI A TUTTEL LE SEZIONI 5
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE 8
SOTTOSEZIONE IA - DANNI MATERIALI E DIRETTI 8
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' 11
SEZIONE III - RESPONSABILITA'CIVILE 13
SEZIONE IV - PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI O FRAUDOLENTI 15
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. .
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00del giorno del pagamento.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del C.C. .
I premi convenuti in base ad elementi variabili e precisamente:
• Sez. II Art. 36 lettera b): premio calcolato in base alla somma assicurata determinata come disposto dall'art. 39;
• Sez. III Art. 41 lettera b): premio calcolato in base alla previsione delle mercedi da corrispondere durante l'annualità assicurativa nel libro paga;
• Sez. III Art. 42: premio calcolato in base alla previsione del fatturato per l'annualità assicurativa;
• Sez. IV: premio calcolato in base alla previsione di flusso monetario per l'annualità assicurativa;
sono anticipati quali premi minimi in via provvisoria con l'importo risultante in polizza e oggetto di quietanzamento ad ogni scadenza annuale e sono regolati alla fine di ogni annualità assicurativa secondo le norme che seguono:
a) entro 30 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente fornisce per iscritto l'indicazione a seconda di quanto previsto in polizza:
- delle mercedi corrisposte e attribuite al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e precisamente di tutti gli importi che l'Assicurato sia tenuto a registrare, con l'osservanza delle norme di legge, nel libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124;
- del numero delle persone dipendenti che si sono avvicendate nel suddetto libro;
- del fatturato e del flusso monetario relativi all'anno finanziario concluso prima della scadenza annuale della polizza;
- di tutti gli altri elementi variabili contemplati in polizza;
b) al ricevimento dei dati suesposti, l’Impresa emette un'appendice di regolazione in cui è indicato il premio definitivo per l'annualità assicurativa trascorsa, che non può essere inferiore al premio minimo stabilito in polizza e oggetto di quietanzamento ad ogni scadenza annuale; di conseguenza si calcola la differenza tra il premio definitivo ed il premio minimo già versato, col limite del 20% di scostamento per la garanzia prevista all'Art. 36 lettera b). Le differenze devono essere corrisposte entro 15 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione; in caso contrario il premio minimo anticipato e già quietanzato è considerato in conto di regolazione per l'annualità trascorsa e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Qualora uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso a riferimento per il premio minimo anticipato, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione e conteggiato con l'appendice di regolazione.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. .
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro - risoluzione del contratto
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l’Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o ad altre procedure concorsuali;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) fusione o acquisizione dell'attività di altraazienda;
d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi;
Nel caso di cui alla lettera d) la garanzia cessa alla data di approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso di cui alle lettere a) b) e c) il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero all’Impresa.
In caso di cessione o alienazione parziale, l’Impresa si riserva la facoltà di decidere se e a quali condizioni proseguire il contratto.
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, da darsi mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna impresa assicuratrice è tenuta a fornire la copertura, e nessuna impresa assicuratrice è tenuta a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'impresa assicuratrice stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORMATICA NORME COMUNI A TUTTEL LE SEZIONI
Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole Sezioni per le quali sono stati indicati le somme assicurate, i limiti massimi di indennizzo, i massimali e corrisposti i relativi premi.
Art. 12 - Esclusioni generali
Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, sono esclusi i danni:
a) dovuti a dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone preposte dall'Assicurato all'attività indicata in polizza;
b) per ammanchi constatati in sede di inventario e per smarrimenti in genere;
c) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi con lavori di pulitura manutenzione e revisione eseguiti sul luogo d'installazione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei luoghi indicati in polizza per gli impianti e apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi;
d) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi;
e) causati da terremoti, da maremoti e da eruzioni vulcaniche;
f) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
g) cyber risks, ovvero
• i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto, ecc.).
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. xxxxxx, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
• i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. “Violazione della Privacy e dei Dati”;
II. “Violazione del Sistema Informatico”.
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell’Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell’Impresa ai sensi dell'art. 1914 del C.C.;
b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C..
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. L’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa l'Assicurato
decade dal diritto all'indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di
quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell’ Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, elettronica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara danneggiate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il dirittoall'indennizzo.
Art. 15 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri da nominarsi uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Impresa.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzoarbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa dei proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce all’ Impresa la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Art. 16 - Determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni Sezione di polizza e per ogni partita secondo le norme ivi indicate.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti. Dall'indennizzo vanno detratte le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Art. 17 - Limite massimo di indennizzo - reintegro della somma assicurata
Le somme ed i massimali assicurati nelle singole Sezioni e Sottosezioni, rappresentano il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo; inoltre, qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in una o più Sezioni, l’Impresa non sarà tenuta a pagare somma maggiore durante l'anno assicurativo della somma indicata in polizza come "limite massimo di indennizzo globale per tutte le Sezioni".
Quest'ultima e tutte le altre somme assicurate possono essere reintegrate dal Contraente, previo accordo con l’ Impresa mediante la corresponsione del premio relativo.
Art. 18 - Altre assicurazioni
L'Assicurato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per i medesimi rischi, quali ne
siano la data, la durata e gli importi assicurati, così come si obbliga prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo di darne avviso all’ Impresa.
Questa ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente o dall'Assicurato copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa.
Il recesso avrà effetto dopo 15 giorni dall'arrivo della suddetta comunicazione.
Art. 19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’ Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate
L’ Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 lettera a) nonché, per i danni di cui alla Sez. 11, dall'Art. 38 lettera a).
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Sottosezione IA - Danni materiali e diretti Art. 22 - Rischio Assicurato
L’ Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate indicate in polizza, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 23 - Condizioni della garanzia
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica con le prestazioni descritte nel Glossario;
b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte nel Glossario;
c) che esista nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche - quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria - un sistema di segnalazione ottico o acustico che indichi o segnali guasti al condizionatore o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno;
d) che il trasporto di quanto indicato nella apposita partita sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Art. 24 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme comuni a tutte le sezioni, sono altresì esclusi i danni:
a) di usura, deterioramento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla sola parte direttamente
colpita;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il Locatore o il costruttore degli impianti ed apparecchiature assicurati e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica e il contratto di manutenzione previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 23; non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenutiper:
- controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
- eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico;
- riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio.
c) alle cose non di proprietàdell'Assicurato;
d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli impianti e apparecchiature assicurati;
e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia degli impianti e apparecchiature assicurati;
g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli impianti e apparecchiature assicurati;
h) i danni ai conduttori esterni agli impianti e apparecchiature elettronici assicurati, non costituenti la dotazione degli stessi;
i) i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili;
j) i danni agli impianti e alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento.
Art. 25 - Valore assicurabile - assicurazione parziale
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte in base alle norme dell'Articolo successivo risulta che il valore assicurabile di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’ Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il valore assicurabile risultante al momento del sinistro.
Art. 26 - Determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1) diffalcato dell'importo come in 2).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
Nel caso in cui la cosa non sia più in produzione né comunque disponibile presso il fornitore l'indennizzo è pari al doppio del valore commerciale della cosa al momento del sinistro, fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.
L’ Impresa comunque si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta
all'Assicurato.
L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa danneggiata nel caso in cui il rimpiazzo o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo non avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.
L’ Impresa riconosce i maggiori costi per ore straordinarie di lavoro e trasporti aerei per la riparazione o per il rimpiazzo, fino ad un massimo del 10% dell'indennizzo altrimenti dovuto.
Sottosezione IB - Ricostituzione degli archivi
Art. 27 - Rischio assicurato
L’ Impresa indennizza:
a) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a seguito di danneggiamento dei relativi supporti, causato da un evento indennizzabile in Sottosezione IA, esclusi gli atti di cui alla lettera c) da chiunque commessi;
b) i costi documentati sostenuti per la ricostruzione degli archivi perduti o alterati
- a seguito di danno indennizzabile alle cose assicurate nella Sottosezione IA;
- per difettoso funzionamento delle stesse dovuto a causeaccidentali;
- per fulmine.
c) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a causa di atti da chiunque commessi con lo scopo evidente di ottenere un beneficio economico indebito o di causare un danno; agli effetti della indennizzabilità gli atti devono consistere in:
1) alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input o durante il trasporto di supporti tra i luoghi indicati in polizza;
2) furto o rapina di archivi;
3) progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati.
Art. 28 - Condizioni della garanzia
La garanzia per quanto previsto dall'Art. 27 lettera b) e lettera c) è prestata alle seguenti condizioni:
a) che i supporti siano assicurati nella Sottosez. IA;
b) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti;
c) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate in Sottosezione IA sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non;
d) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software - indicato in polizza - che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno;
e) che il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate nel trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti; inoltre il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di partenza almeno la copia di sicurezza precedente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Art. 29 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, sono altresì esclusi idanni:
a) di cui alla garanzia prevista dall'Art. 27 lettera c) causati da personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata - e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;
b) agli archivi non di proprietàdell'Assicurato.
Art. 30 - Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da
sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi assicurati a partire dall'ultima copia di sicurezza; l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..
Art. 31 - Determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita secondo le norme che seguono:
1) per i dati: si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti a partire dall'ultima copia di sicurezza;
2) per i programmi d'utente: si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolati secondo i costi di reimmissione a partire dall'ultima copia di sicurezza.
In nessun caso l’Impresa indennizzerà, per singolo supporto, somma superiore a quella indicata in polizza.
Se la ricostituzione o il ripristino non si rendono necessari oppure non sono effettuati per i dati entro un anno e per i programmi entro sei mesi dalla data del sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Sottosezione IC - Beni non di proprietà
Sottosezione IC - Beni non di proprietà IC - a - Cose non di proprietà
Art. 32 - Rischio assicurato
L’ Impresa indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti, che siano in diretta connessione con l'espletamento dell'attività dichiarata in polizza, alle cose non di proprietà dell'Assicurato sulle quali egli operi o che abbia in consegna o custodia.
IC - b - Archivi non di proprietà Art. 33 - Rischio assicurato
L’ Impresa indennizza esclusivamente i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a seguito di danno materiale e diretto, che sia in diretta connessione con l'espletamento dell'attività dichiarata in polizza, ai supporti contenenti gli archivi non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbiain consegna o custodia.
Art. 34 - Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo; l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
Art. 36 - Rischio assicurato
L’ Impresa indennizza:
a) i maggiori costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività dichiarata in polizza; oppure in alternativa alla lettera a):
b) la perdita del margine di contribuzione dovuta alla riduzione del fatturato subita ed all'aumento dei costi d'esercizio sostenuti in seguito alla forzata interruzione di attività.
I maggiori costi e la perdita del margine di contribuzione devono essere causati direttamente:
- da danni indennizzabili in base alle Sottosezione IA ed IB punto a) alle cose assicurate nella sez. I;
- dalla interruzione di fornitura elettrica per danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'Entedistributore;
- dalla interruzione delle trasmissioni per danni materiali e diretti alle linee telefoniche dell'Ente concessionario;
- dall'impedimento di utilizzo delle cose assicurate a causa di un evento previsto in Sottosez. IA).
Art. 37 - Condizioni della garanzia
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a) che per le cose assicurate sia mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware e un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con le prestazioni descritte ai punti 5) - 6) delle Definizioni;
b) che per la garanzia prevista all'Art. 36 lettera b) siano conservati in edificio separato i bilanci - che devono essere certificati – degli ultimi tre anni e tutte le copie di sicurezza delle procedure corrispondenti, che fanno parte dei sottosistemi strategici assicurati;
c) che i pezzi di ricambio, le macchine di riserva e le altre misure per ridurre il danno restino conformi a quelli dichiarati nel questionario e mantenuti in perfetta efficienza.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Art. 38 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, l’Impresa non risponde dei costi, perdite o danni conseguenti ad atti dolosi o fraudolenti comunque commessi sui programmi in licenza d'uso.
L’ Impresa non risponde inoltre dei costi, perdite o danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone preposte dall'Assicurato all'attività dichiarata in polizza;
b) scioperi, serrate, provvedimenti impostidall'Autorità;
c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, disastri naturali, stati di guerra, leggi o regolamenti;
d) impossibilità di sostituire in tutto o in parte l'impianto, dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività o per eventi di forza maggiore;
e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostituzione delle cose danneggiate o distrutte;
f) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostituire le cose danneggiate o distrutte;
g) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'attività descritta inpolizza.
Art. 39 - Somme assicurate
Relativamente alla garanzia maggiori costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività dichiarata in polizza di cui all'Art. 36 lettera a), le somme assicurate rappresentano:
- per mese: i costi di esercizio aggiuntivi previsti per tutta la durata mensile;
- per anno: i maggiori costi mensili moltiplicati per 12 mesi.
Tali somme assicurate rappresentano il massimo indennizzo per la durata rispettivamente di un mese e di un anno. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..
Relativamente alla garanzia per la perdita del margine di contribuzione di cui all'Art. 36 lettera b) la somma assicurata rappresenta il margine di contribuzione, che risulta dall'ultimo bilancio approvato dall'Assicurato.
Art. 40 - Determinazione del danno
La determinazione del danno è effettuata calcolando:
1) per la garanzia dei maggiori costi di cui all'Art. 36 lettera a):
- i costi aggiuntivi di esercizio ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione della medesima attività dichiarata dall'Assicurato, con il limite della somma assicurata prevista per mese e dei periodi di indennizzo pattuiti per sinistro;
2) per la garanzia perdita del margine di contribuzione di cui all'Art. 36 lettera b):
a) la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe dovuto realizzare e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe dovuto realizzare il fatturato sarà calcolato facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente;
b) i costi aggiuntivi necessari e documentati, ragionevolmente sostenuti allo scopo di evitare o contenere la riduzione di fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali costi non fossero stati sostenuti.
L'indennizzo per tali costi non può superare la riduzione del margine di contribuzione in tal modo evitata.
L'indennizzo come sopra calcolato non può comunque superare l'importo ottenuto moltiplicando la percentuale di incidenza del sottosistema danneggiato, riportata in polizza, per il margine di contribuzione risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assicurato relativo all'ultimo anno finanziario dell'azienda assicurata.
Se in occasione di un sinistro la somma assicurata aumentata del 20% fosse inferiore al margine di contribuzione dell'esercizio in corso, risultante dal presente articolo n. 2 lettera a), l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto alla percentuale del 20%.
Ugualmente se la percentuale d'incidenza specificata in polizza è per un sottosistema inferiore a quella effettivamente riscontrata all'inizio del periodo d'indennizzo, l'indennizzo stesso è ridotto in proporzione. Per le ipotesi previste ai numeri 1) e 2) ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata immediatamente all’ Impresa pena la decadenza del diritto all'indennizzo. L'Assicurato deve inoltre attuare quanto gli venga suggerito dall’ Impresa allo stesso scopo; in particolare i costi di adattamento, nel caso in cui sia necessario sostituire le cose danneggiate con nuovo hardware o software, sono indennizzabili solo se sostenuti previo l'accordo con l’ Impresa.
A richiesta dell'Assicurato, dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'attività è certa verrà determinato, se possibile, l'importo minimo che l’ Impresa è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso con le modalità di cui alle condizioni che precedono.
L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
L’ Impresa non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività cessi definitivamente dopo il sinistro.
Dall'indennizzo, determinato con le modalità sopracitate, va detratto qualsiasi risparmio delle spese che, pur incluse nella somma assicurata, cessassero o si riducessero durante il periodo di indennizzo.
SEZIONE III - RESPONSABILITA'CIVILE
Sottosezione IIIA - Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro Art. 41 - Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'utilizzo delle cose assicurate ed in dipendenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile in relazione all'utilizzo delle cose assicurate ed in dipendenza dello svolgimento dell'attività indicata in polizza:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione
R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Sottosezione IIIB - Responsabilità Civile professionale derivante da contratti di elaborazione per conto terzi o da servizi informatici Art. 42 - Oggetto dell'assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento, per:
a) perdite patrimoniali determinate da errori, negligenze, omissioni verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, manifestatisi dopo la data di consegna e di accettazione da parte del cliente delle prestazioni contrattuali dovute dall'Assicurato;
b) xxxxx conseguenti a divulgazioni di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà del personale autorizzato
- dipendente o non - che abbiano causato richieste di risarcimento da parte del cliente stesso.
Art. 43 - Condizioni della garanzia per le Sottosezioni IIIA e IIIB.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a) che l'Assicurato abbia preventivamente consegnato all’Impresa i contratti di prestazione dell'attività assicurata indicati in polizza e iviallegati;
b) che le cose, i programmi in licenza d'uso e gli archivi sui quali l'Assicurato opera - di proprietà o non- siano assicurati nelle precedenti Sezioni;
c) che l'Assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi - di proprietà e non - essenziali per l'attività dichiarata in polizza;
d) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non;
e) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software indicato in polizza, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzati a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno;
f) che l'Assicurato non porti a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, l'esistenza della garanzia.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Art. 44 - Esclusioni per le Sottosezioni IIIA e IIIB
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni, l’Impresa non è obbligata:
a) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità di altri assunte dall'Assicurato, o per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori dei contratti di cui all'Art. 43 lettera a);
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) per ogni spesa o costo per la ricerca e l'eliminazione di errori, negligenze e omissioni;
d) per i danni dovuti a difetto di progettazione e rendimento, che comportino assenza o insufficienza di risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi e dei dati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
e) per i danni cagionati da prodotti (fatta eccezione per programmi ed elaborazione) realizzati, lavorati o venduti;
f) per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
g) per i danni che avvengono al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
h) nel caso in cui si verifichino danni in relazione alla garanzia prevista agli artt. 41 e 42 a cose assicurate o assicurabili nelle Sezioni precedenti;
i) per i danni da amianto;
j) per i danni da campi elettromagnetici.
Art. 45 - Delimitazione temporale della garanzia per le Sottosezioni IIIA e IIIB.
L’Impresa è obbligata per i danni che abbiano causato richieste di risarcimento denunciate non oltre due anni dalla cessazione della polizza purché il fatto o l'atto che è causa del danno si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza.
La garanzia opera anche per le richieste di risarcimento di terzi durante il periodo di efficacia della polizza ma che abbiano una causa prima anteriore alla data di inizio della garanzia, a condizione che:
- l'Assicurato non avesse già un'altra assicurazione contro gli stessi rischi;
- l'Assicurato non fosse a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza, di richieste di risarcimento;
- tale causa prima sia posteriore alla "Data Retroattiva" fissata in polizza.
Art. 46 - Delimitazione causale della garanzia per le Sottosezioni IIIA e IIIB
L’Impresa non risponde per le richieste di risarcimento la cui causa prima sia posteriore ad una stessa causa prima uguale o dello stesso tipo già denunciata.
Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell’Impresa per ogni sinistro, in nessun caso l’Impresa risponderà per somme superiori a due volte il massimale per sinistri in serie. Per "sinistri in serie" si intendono più sinistri dovuti ad una stessa causa prima, fermo restando comunque quanto previsto al successivo Art. 47.
Art. 47 - Gestione delle controversie - spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha l'interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce ladomanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
SEZIONE IV - PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI O FRAUDOLENTI
Art. 48 - Rischio assicurato
L’Impresa indennizza le perdite patrimoniali, subite dall'Assicurato e determinate da atti previsti nella Sottosez. IB Art. 27 lettera e), da chiunque commessi con lo scopo evidente di ottenere un beneficio economico indebito o di causare danni patrimoniali all'Assicurato e consistenti in:
a) perdite di valori (azioni, monete, titoli e simili);
b) perdita di beni mobili (impianti, materie prime, merci e prodotti e simili); o conseguenti a:
c) illegale riproduzione di archivi e programmi in licenza d'uso;
d) utilizzo indebito di risorse elaborative o potenza di calcolo; nonché consistenti in:
e) perdita del margine di contribuzione causata da eventi sub b), c), d).
Nel caso in cui si verifichino danni assicurabili nelle Sezioni precedenti, questa garanzia non è operante.
Art. 49 - Condizioni della garanzia
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di lui, anche se non indennizzabile dalla polizza.
Egli inoltre si obbliga a notificare tutti i fatti o i tentativi di dolo o frode commessi da chiunque, anche se sconosciuto, durante l'efficacia della garanzia, anche se non indennizzabili dalla polizza;
b) che l'assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità;
c) che tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento e di controllo, indicati dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, siano mantenuti in vigore ed in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza; inoltre tali misure siano controllate nella loro efficacia con la cadenza fissata in polizza e ne sia mantenuto il verbale con la registrazione;
d) che il sistema elettronico di elaborazione sia dotato di software, indicato in polizza, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno;
e) che il trasporto fra luoghi indicati in polizza sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico ed assicurate con adeguata polizza trasporti;
f) che l'Assicurato non porti a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione di quelle che ne hanno diritto, dell'esistenza della garanzia;
g) che in caso di danno l'Assicurato provi il meccanismo e le modalità del fatto criminoso e denunci all'Autorità Giudiziaria o di Polizia il fatto e il colpevole.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante
Art. 50 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 12 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni sono altresì esclusi i danni:
a) risultanti dall'introduzione nel sistema informativo dell'Assicurato di documenti precedentemente falsificati;
b) dovuti ad investimenti non eseguiti, perdita di immagine o di fiducia, perdita di utili sperati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili;
c) causati da Amministratori o Dirigenti di società controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
d) che avvengono al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia
è efficace anche per i danni verificatisi nei paesi dell'Unione Europea purché l'evento iniziale sia stato compiuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.
Art. 51 - Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..
Art. 52 - Delimitazione temporale dei rischi
L’Impresa è obbligata unicamente per i danni scoperti non oltre due anni dall'evento iniziale purché quest'ultimo si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza.
La garanzia opera anche per danni scoperti durante il periodo di efficacia della garanzia ma che abbiano una data dell'evento iniziale anteriore alla data di inizio della garanzia, a condizione che:
- l'Assicurato non avesse già un'altra assicurazione contro gli stessi rischi;
- tale causa prima sia posteriore alla "Data Retroattiva" fissata in - polizza;
- siano causati da dipendenti cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 12 mesi.
Qualora la cessazione della garanzia sia dovuta al mancato rinnovo da parte dell'Assicurato, la
garanzia non opera per le denunce di sinistro pervenute all’Impresa dopo 6 mesi dalla cessazione della garanzia medesima. La garanzia cessa immediatamente:
- nei riguardi delle persone che hanno causato danni, a partire dal momento in cui sia stata effettuata nominativamente nei
loro confronti la denuncia di cui all'Art. 49;
- per i danni derivanti da uno stesso evento iniziale, verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dell'evento iniziale stesso.
Agli effetti della determinazione del limite massimo di indennizzo e della indennizzabilità, si stabilisce che:
- ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito alla data nella quale si è verificato l'evento iniziale;
- una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale, va riferita alla data nella quale si è verificato l'evento iniziale.
Art. 53 - Determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita secondo le norme seguenti:
a) nel caso di perdita di valori (monete, azioni, titoli e simili), la determinazione è effettuata sulla base del valore risultante dal listino di chiusura del giorno in cui è avvenuto l'evento iniziale o sulla base dell'importo frodato;
b) nel caso di perdita di beni mobili (impianti, materie prime, merci e simili), la determinazione è effettuata sulla base del loro valore contabilizzato o già ammortizzato nello "Stato patrimoniale" relativo al momento in cui è avvenuto l'evento iniziale;
c) nel caso di perdita di prodotti semilavorati o in corso di lavorazione o finiti, la determinazione è effettuata secondo il valore della materia prima calcolata come in b) aumentata dei costi di lavorazione documentati, sopportati dall'Assicurato;
d) nel caso di perdita di prodotti venduti, in attesa di consegna, purché non assicurati dall'acquirente, la determinazione del danno è effettuata secondo il loro prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna; qualora tuttavia sia possibile sostituire i prodotti venduti con altri equivalenti illesi, si applica il criterio di cui lettera c);
e) nel caso di perdita del margine di contribuzione la determinazione dell'indennizzo è effettuata calcolando con le modalità di cui alla Sez. II Art. 40 la perdita del margine di contribuzione che si è avuta nei 12 mesi seguenti l'evento iniziale;
f) nel caso di perdita del margine di contribuzione causata da utilizzo indebito di risorse elaborative o potenza di calcolo, la determinazione dell'indennizzo è effettuata con le modalità di cui alla lettera e), in base alla dimostrazione da parte dell'Assicurato - con la documentazione dell'Art. 49 lettera d) - della quota di risorse elaborative o potenza di calcolo e periodo di tempo sottratti;
g) i criteri per la determinazione dell'indennizzo per i casi di cui alla lettera c) dell'Art. 48 sono stabiliti di volta in volta d'accordo tra le Parti al momento della conclusione del contratto.
Qualora l'Assicurato dovesse, per la prosecuzione della sua attività, rimpiazzare quanto perduto in b), c) e d), l'indennizzo sarà effettuato sulla base del costo di rimpiazzo al momento della scoperta del sinistro.
Dall'indennizzo così ottenuto saranno detratti:
- ogni risparmio di spese per il rimpiazzo o il rifacimento di quanto perduto rispetto a quelle già sostenute;
- tutti gli importi che l'Assicurato avrà potuto recuperare.