DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO
Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area:
DETERMINAZIONE
N. G14772
del
19/11/2018
Proposta n. 17891 del 31/10/2018
Oggetto:
Approvazione dello schema di Accordo Quadro triennale tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile inerenti il rischio sismico e vulcanico.
Proponente: | ||
Xxxxxxxxx | XXXXXXX XXXXXXX |
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Responsabile del procedimento Responsabile dell' Area | XXXXXXX XXXXXXX |
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Direttore Regionale | X. XXXXXXXXX | |
Protocollo Invio Firma di Concerto |
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo Quadro triennale tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile inerenti il rischio sismico e vulcanico.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;
VISTO l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 recante il “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 153 del 15 aprile 2015 inerente l’Accordo quadro triennale con l’INGV per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile inerenti il rischio sismico e vulcanico e in particolare l’art. 5 dell’Allegato A della DGR 154/15 prevede che le due parti indichino i Responsabili tecnico-scientifici e un altro componente ciascuno;
VISTA la Determinazione regionale n. G09430 del 29 luglio 2015 inerente l’istituzione del Comitato Tecnico e la nomina dei Responsabili Tecnico-Scientifici delle parti per l'Accordo quadro triennale Regione Lazio-INGV ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della DGR Lazio n. 153 del 14 aprile 2015;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell’8 aprile 2016, recante “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell’Agenzia sulla base del quale il Direttore dell’Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell’Agenzia con l’indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell’Attività dell’Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;
ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell’art. 18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile tra i quali gli Ordini Professionali;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;
CONSIDERATO che con l’INGV, l’Agenzia ha sottoscritto un precedente Accordo Quadro scaduto nel giugno 2018, e che entrambe le Parti concordano l’interesse di continuare la collaborazione intrapresa;
CONSIDERATO che l’INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati per quanto concerne il rischio sismico e vulcanico;
ATTESO che al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’INGV per il supporto tecnico- scientifico e informativo nelle attività di protezione civile di competenza regionale rivolte al rischio sismico e vulcanico, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere un Accordo Quadro di cui all’allegato A recante “Accordo-Quadro triennale tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile di competenza regionale rivolte al rischio sismico e
vulcanico” che è parte integrante della presente determinazione;
ATTESO che al fine di definire le attività di primario interesse operativo è stato concordato tra le parti di predisporre un Allegato Tecnico all’Accordo Quadro recante “Ambiti di attività nell’accordo-quadro triennale tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile di competenza regionale rivolte al rischio sismico e vulcanico” che è parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula dell’Accordo Quadro triennale fra l’Agenzia, in persona del suo Direttore, e l’INGV;
DETERMINA
per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
• Di approvare l’Allegato A inerente “Accordo-Quadro triennale tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile di competenza regionale rivolte al rischio sismico e vulcanico”;
• Di approvare l’Allegato Tecnico inerente “Ambiti di attività nell’accordo-quadro triennale tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto tecnico-scientifico e informativo nelle attività di protezione civile di competenza regionale rivolte al rischio sismico e vulcanico”;
• Di stabilire che eventuali oneri alle attività stabilite nella parte B dell’Allegato Tecnico troveranno copertura nelle disponibilità del Capitolo di Bilancio E47508 (attività di emergenza) e nel Capitolo E47906 (attività di prevenzione);
• Di stabilire che l’INGV entro 30gg dalla ratifica dell’Accordo Quadro invii il nominativo del Responsabile Tecnico-Scientifico e il secondo nominativo per il Comitato Tecnico;
• L’Accordo Quadro con INGV ha una durata triennale e sarà attivo a far data della presente Determinazione. L’Accordo Quadro dovrà essere recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO A
ACCORDO-QUADRO TRIENNALE TRA L’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO E L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E INFORMATIVO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE RIVOLTE AL RISCHIO SISMICO E VULCANICO.
ACCORDO-QUADRO TRA
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio (di seguito Agenzia), rappresentata dal Direttore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 000
e
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, (di seguito INGV) rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Roma, Via di Xxxxx Xxxxxx n 605
CONSIDERATO CHE
l’Agenzia, ai sensi del comma 1 dell’Art. 3 della Legge istitutiva n. 2 del 26 febbraio 2014, deve svolgere attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
l’INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’Art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati per quanto concerne il rischio sismico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa è parte integrante del presente Accordo-Quadro
Art. 1 (OGGETTO)
L’Agenzia e l’INGV, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano e concordano con il presente Accordo-Quadro di operare per avviare un rapporto di cooperazione finalizzato all’attuazione di un programma per le suindicate attività dettagliatamente riportate nell'Allegato Tecnico, anche sulla base di specifiche Convenzioni con l’Istituto attivate nell’ambito delle disponibilità del bilancio.
L’INGV viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo-Quadro, il Centro di competenza per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico e informativo riguardanti il rischio sismico e vulcanico sul territorio regionale ai fini di protezione civile.
Art. 2 (FINALITÀ)
Il presente Accordo-Quadro triennale ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche dell’Agenzia al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini nel campo del rischio sismico e vulcanico.
É comune interesse delle Parti, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, attuare una serie di interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare, relativamente al rischio sismico e vulcanico, il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa.
Art. 3 (DURATA DELL’ACCORDO-QUADRO E RECESSO)
Il presente Accordo-Quadro ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla scadenza. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo-Quadro dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
L’Agenzia può risolvere il presente Accordo-Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione del presente Protocollo di Intesa;
L’INGV può risolvere il presente Accordo-Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni.
Art. 4 (ESECUZIONE DELL’ACCORDO-QUADRO)
L’INGV realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l’Agenzia nell’ambito delle attività di tipo generale o di quelle attivate nelle singole Convenzioni.
Le Parti, da subito e per tutti i tre anni, attivano un rapporto di collaborazione istituzionale senza risorse finanziarie per attività di tipo generale.
L’Agenzia, sulla base delle proprie esigenze e di eventuali emergenze sul proprio territorio, può attivare Convenzioni specifiche con l’INGV e, sulla base della disponibilità del proprio bilancio, ne determina le risorse finanziare.
L’INGV potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste.
L’INGV potrà promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche dell’Accordo- Quadro senza chiedere autorizzazione preventiva all’Agenzia.
Le attività istituzionali e quelle a convenzione sono riportate dettagliatamente nell'Allegato Tecnico.
I rapporti tra le parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo-Quadro e nell’Allegato Tecnico che ne è parte integrante;
Per l’erogazione dei rimborsi l’Agenzia utilizzerà i fondi del Capitolo del Bilancio Regionale n. E47508 (attività di emergenza) e il Capitolo n. E47906 (attività di prevenzione);
Art. 5 (RESPONSABILI TECNICO-SCIENTIFICI E COMITATO TECNICO)
L’Agenzia e l’INGV, con propri atti, individuano i responsabili tecnico-scientifici del presente Accordo-Quadro. Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di verificare, in accordo con il Direttore dell’Agenzia, che le attività siano state portate a termine nei modi e nei tempi stabiliti.
Nel caso di attivazione di specifiche Convenzioni, l’INGV si riserva la possibilità di designare un referente tecnico-scientifico, esperto della tematica oggetto della convenzione. Le attività istruttorie sono in capo al personale dell’Agenzia.
Per l'elaborazione operativa delle attività di tipo generale e delle eventuali Convenzioni specifiche di cui al precedente art. 4, viene istituito un Comitato Tecnico composto dai due responsabili scientifici, di cui ai precedenti commi, e da un ulteriore rappresentante per ciascuna delle Parti.
Il Direttore dell’Agenzia con proprio atto istituirà il Comitato Tecnico e il suo regolamento dopo l’indicazione dei due nominativi da parte dell’INGV che dovrà avvenire entro 30 gg dalla firma del presente Accordo-Quadro.
Ai membri del Comitato non è riconosciuto alcun compenso. Le riunioni del Comitato saranno convocate dal Direttore dell’Agenzia con cadenza trimestrale.
Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede alla verifica dell'attività svolta e redige uno specifico documento di valutazione congiunta, da presentare al Direttore dell’Agenzia, sul livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte in merito alle procedure e alle modalità attuative delle attività in essere o da effettuare.
Art. 6 (RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO)
L’INGV è tenuto ad assolvere i compiti definiti nell’Accordo-Quadro rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto è tenuto a informare per iscritto l’Agenzia delle cause che hanno impedito di adempiere quanto concordato. Le Parti concorderanno congiuntamente una eventuale nuova tempistica.
L’INGV si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per l’intero periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Il Comitato Tecnico di cui all’Art. 5 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.
Art. 7 (REGOLE DI COMPORTAMENTO)
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
Art. 8 (RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA)
Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo-Quadro, la sede dell’altra Parte.
Art. 9 (RISERVATEZZA)
Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo-Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
In particolare, l’INGV si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’Agenzia.
Art. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo-Quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Art. 11 (UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI)
Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo-Quadro, avendo cura di citarlo sempre.
Xxxxx restando i compiti e le funzioni assegnate dalla legge all'INGV, e in particolare gli obblighi derivanti dagli accordi con il Dipartimento della Protezione Civile, le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (bollettini, comunicati stampa, ecc.), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radioteletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Amministrazioni di provenienza.
La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è dell’Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
Art. 12 (USO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI)
L’INGV, con la stipula del presente atto, resta esonerato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta derivante dall’utilizzo delle linee interessate per la trasmissione dei dati all’Agenzia.
Art. 13 (MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI)
Ai sensi della Legge n. 3/2003 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il Codice Unico Progetto verrà identificato al momento dell’attivazione di ciascuna convenzione di cui al comma 2 dell’Art. 1.
Art. 14 (CONTROVERSIE)
Il presente Accordo-Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo-Quadro verranno in prima istanza definite in seno al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5. Qualora non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 15 (ATTIVITÀ NEGOZIALE)
Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo-Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 16 (REGISTRAZIONE)
Il presente Accordo-Quadro, redatto in duplice originale, secondo quanto previsto da normative regionali è soggetto a registrazione; le spese sono a carico dell’INGV.
Art. 17 (FIRMA DIGITALE)
Il presente Accordo-Quadro viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.
Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale
Per l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’INGV
Il Presidente pro-tempore Il Direttore pro-tempore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO TECNICO
AMBITI DI ATTIVITÀ NELL’ACCORDO-QUADRO TRIENNALE TRA L’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO E L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER IL SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO E INFORMATIVO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE RIVOLTE AL RISCHIO SISMICO E VULCANICO
PARTE A
Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dell’Accordo-Quadro si intendono attività di tipo generale e senza oneri finanziari a carico della Regione le seguenti attività:
a) Invio in tempo reale delle localizzazioni, automatiche e riviste, di tutti gli eventi che ricadono nell’area di interesse (delimitata dalle coordinate 11°20‘–14°10’ Longitudine Est; 40°40’– 42°50’ Latitudine Nord), caratterizzati da una magnitudo maggiore o uguale a 2.5 o comunque segnalati al Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità riportate nella Nota 1. Le comunicazioni relative alla localizzazione sono poste in essere nel rispetto delle modalità di allertamento stabilite nella convenzione in atto tra l’INGV e il DPC.
b) Upgrade del web service già realizzato con il precedente Accordo-Quadro e riservato alla Sala Operativa Regionale per l’informazione in tempo reale relativa a eventi ricadenti nell’area di interesse come definita al punto a).
c) Invio delle relazioni del Funzionario sismico INGV contenenti l'interpretazione e l'analisi, eventualmente corredati da riferimenti storici, degli eventi compresi nell’area di interesse (come epicentro, stima del risentimento degli effetti), in occasione di eventi sismici con magnitudo pari o maggiore di 4.0; tali comunicati saranno inviati alla Sala Operativa Regionale e al Responsabile Scientifico dell’Agenzia.
d) Seminari condotti da personale di una delle due Parti su materie specifiche riguardanti l’Accordo-Quadro sia di tipo generale sia su quelle attivabili tramite Convenzione;
e) Addestramento degli operatori della Protezione Civile della Regione Lazio, in particolare della Sala Operativa Regionale e del Centro Funzionale Regionale, al fine di assicurare la corretta lettura e interpretazione dei dati e dei comunicati relativi a eventi sismici accaduti (punti a, b, c delle attività di tipo generale).
f) Shake-map per simulazione di eventi sismici eccezionali per le zone delle province di Frosinone, Rieti, Viterbo e per i Colli Albani.
g) Assicurare, per l’area di interesse, l’informazione e l’aggiornamento sulle pagine web INGV relative alla sismicità in tempo reale.
Nota 1 - La comunicazione relativa alla localizzazione viene effettuata, nel più breve tempo possibile, ai recapiti telefonici e telematici che sono stati già comunicati dall’Agenzia, attraverso: l’invio di un SMS al Direttore dell’Agenzia, al Responsabile Tecnico-Scientifico dell’Accordo-Quadro e al Dirigente della Sala Operativa Regionale. Contemporaneamente invio della comunicazione dell’evento all’indirizzo di posta elettronica della Sala Operativa Regionale, ai Dirigenti delle Aree di Protezione Civile, ai membri Regionali del Comitato Tecnico e al server del Sistema della Messaggistica integrata.
PARTE B
Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 dell’Accordo-Quadro si intendono ambiti operativi da attivare tramite specifiche Convenzioni specialistiche con oneri finanziari a carico della Regione le seguenti attività:
a) Supporto all’Agenzia per campagne d’informazione, anche congiuntamente ad altri Enti, sul rischio sismico rivolte al mondo della scuola e, più in generale, alla società civile, in aree interessate da sequenze sismiche rilevanti o a elevata pericolosità sismica, al fine di far crescere la cultura di protezione civile e aumentare le azioni di prevenzione.
b) Attività di supporto in materia di informazione sul rischio sismico e vulcanico per attività dell’Agenzia, in collaborazione con gli Enti Locali, rivolte alla società civile al fine di aumentare le conoscenze su tali rischi, far crescere la cultura di protezione civile e promuovere le azioni di prevenzione.
c) Progettazione, realizzazione o aggiornamento di materiali informativi su zone sismiche e/o vulcaniche di interesse regionale, incluse le spese di stampa.
d) Attività volte al miglioramento del monitoraggio della sismicità del territorio regionale attraverso l'integrazione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio, valutando a tal fine anche l'eventuale necessità di installazione di nuove stazioni sul territorio regionale, da ubicare in località da concordare fra lo stesso INGV e l’Agenzia.
e) Supporto all’Agenzia nell’attività di gestione dell’emergenza anche mediante strumentazione geofisica temporanea, da allocare in area interessata da una sequenza sismica finalizzata al miglioramento della comprensione dei processi in atto.
f) Attività e studi per il miglioramento delle conoscenze delle faglie attive, di eventi sismici storici che hanno interessato il territorio regionale, e di effetti cosismici che possono gravare nell’area a seguito di evento sismico.
g) Attività e studi per il miglioramento delle conoscenze nelle aree di bassa sismicità del territorio regionale, e in particolare elaborazione e interpretazione dei dati sismometrici acquisiti nell’area di Tor Tre Ponti dalla stazione in pozzo LATB.
h) Attività e studi per la valutazione e analisi di variazioni di pericolosità sismica per cause antropogeniche.
i) Collaborazione con l’Agenzia, anche congiuntamente ad altri Enti e strutture organizzative, nell'ambito delle attività tecniche di prima fase del Nucleo di Valutazione Regionale (di seguito NVR), per l'esecuzione del rilievo speditivo del danno in emergenza e per la redazione delle conseguenti relazioni finalizzate anche all'assegnazione speditiva di intensità macrosismiche risentite negli insediamenti dei comuni colpiti.
j) Addestramento dei tecnici della Regione facenti parte del NVR finalizzato all’esecuzione del rilievo macrosismico e rilievo speditivo del danno in emergenza di cui al punto precedente.
k) Attività e studi per il monitoraggio geochimico, sismico e geodetico delle zone vulcaniche e gas-hazard (emanazioni gassose).