Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Indice
Informazioni sull’Assicurazione 6
Articolo 1 Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie 6
b. Validità temporale dell’Assicurazione 6
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione 6
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’attività 6
1.2 GARANZIA - Responsabilità Civile professionale 7
1.3 Estensione di Garanzia incluse nel Premio 7
a. Estensione di Garanzia sempre operanti 7
b. Estensione di Garanzia operanti unicamente per il libero professionista 8
b.1 Denuncia cautelativa di Fatti e/o Circostanze 8
b.2 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 8
b.3 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): 8
c. Estensione di Garanzia per il dipendente o convenzionato di struttura facente capo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 9
Articolo 2 Garanzia aggiuntiva opzionale 9
2.1 Ultrattività - Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’attività 9
2.2 Sostituzioni del Medico di Medicina Generale 9
3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall’efficacia temporale dell’Assicurazione 10
3.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione 10
3.3 Esclusioni dal novero dei terzi 10
Ci sono limiti di copertura? 10
Articolo 4 Limiti di copertura 10
4.2 Responsabilità solidale 11
Articolo 5 Estensione territoriale 11
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 11
6.1 Obblighi dell’Aderente in caso di Sinistro 11
6.2 Gestione delle vertenze e spese legali 11
6.3 Liquidazione del Sinistro 12
6.4 Coesistenza di altre assicurazioni 12
Articolo 7 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio 12
7.1 Pagamento del Premio della Polizza collettiva 12
7.2 Pagamento del Premio e sospensione della singola adesione 12
7.3 Premio di Regolazione - Ultrattività 15
Quando comincia la copertura e quando finisce? 15
Articolo 8 Effetto e durata dell’Assicurazione 15
8.1 Effetto e durata della Polizza Collettiva 15
8.2 Effetto e durata della singola adesione 15
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto 16
9.1 Diritto di recesso per il singolo Aderente 16
9.3 Recesso per Sinistro del singolo Aderente 16
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 16
Altre Disposizioni Contrattuali 17
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 17
Articolo 12 Variazioni contrattuali 17
12.1 Aggravamento e diminuzione del rischio 17
12.2 Ulteriori Variazioni contrattuali per il medico specializzando 17
Articolo 13 Assicurazione per conto altrui 18
Articolo 15 Foro competente per l’esecuzione del Contratto 18
Articolo 16 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 18
Articolo 17 Rinvio alle norme di legge 18
Glossario
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Aderente il professionista Socio del Contraente, iscritto all’ Ordine dei Medici Chirurghi, laureato in medicina e chirurgia, esercente esclusivamente l’attività professionale nell’ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia iperbarica, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118, che aderirà alla Polizza.
Aggravamento del rischio Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di
assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Attività Intra o Extramoenia È considerata Intramoenia, equiparata all’intramoenia allargata, l’attività svolta
dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:
• Personale dipendente dirigente del servizio sanitario nazionale
• Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
• Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio- sanitaria;
• Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato;
• Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, purché l’attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.
L’Attività Intramoenia consiste nell’adempimento dell’attività libero professionale all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio; si chiama al contrario Extramoenia quella svolta privatamente al di fuori della struttura ospedaliera.
Certificato di Assicurazione Il documento, emesso a prova della copertura assicurativa per il singolo
Aderente, nel quale sono indicati i dati relativi all’Aderente, le date di decorrenza e di scadenza dell’assicurazione, il Periodo di Retroattività, la categoria di rischio, il Massimale e il Premio con le relative Imposte Governative.
Contraente Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica (A.A.R.O.I. - EM.A.C.).
Danno/Xxxxx La/le conseguenza/e pregiudizievole/i del fatto illecito o dell’evento assicurato.
I Danni possono essere patrimoniali o non patrimoniali.
Data di Continuità Assicurativa La data meno recente tra:
• la data di adesione dell’Aderente alla presente Polizza;
• la data di adesione dell’Aderente ad una delle polizze in continuità assicurativa con la n° RCM1905 e precedenti.
Fatto e/o Circostanza Costituisce Fatto e/o Circostanza qualsiasi comunicazione indirizzata
all’Aderente in forma scritta che possa fargli prevedere una sua responsabilità per colpa o per inadempimento.
Non sono considerate Fatto e/o Circostanza:
- la relazione tecnica richiesta dalla Direzione della Struttura Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa l’Aderente venga portato a conoscenza della esistenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto;
- le comunicazioni notificate all’Aderente da strutture, cliniche o istituti facenti parte del SSN ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
Franchigia L’importo indicato nel Certificato di Assicurazione che viene dedotto dal Danno e dalle Perdite Patrimoniali ed è a carico dell’Aderente.
Indennizzo o Indennità La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.
Intermediario AON S.p.A. - Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - al quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza. Qualora l’intermediario intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 e smi di IVASS, di altro soggetto iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, nondimeno garantirà l’adempimento di tutti gli obblighi informativi verso il Contraente e verso gli Assicurati previsti dalla normativa vigente.
Massimale La somma massima indicata nel Certificato di Assicurazione che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Modulo di Adesione Il documento nel quale sono indicati i dati e le dichiarazioni dell’Aderente,
compilato e sottoscritto dall’Aderente stesso per aderire alla presente Xxxxxxx.
Perdite Patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di danni materiali e corporali.
Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza indicata
nel Certificato di Assicurazione, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile.
Periodo di Retroattività Il periodo temporale indicato nel Certificato di Assicurazione che precede la
Data di Continuità Assicurativa entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta durante il Periodo di Assicurazione. In questo caso tale periodo è illimitato.
Polizza/Polizza Collettiva Il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del
contratto di assicurazione e che disciplina i rapporti assicurativi tra Società Contraente ed Aderente.
Premio La somma dovuta dall’Aderente alla Società a titolo di corrispettivo della copertura assicurativa prestata dalla Società, ivi inclusa la regolazione Premio dovuta nei casi previsti in Polizza.
Prestatore di lavoro Il soggetto che agisce alle dirette dipendenze dell’Aderente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10/09/2003, n. 276.
Richiesta di Risarcimento Quella che tra le seguenti viene a conoscenza dell’Aderente per la prima volta
nel corso del Periodo di Assicurazione:
I) la comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all’Aderente l’intenzione di ritenerlo responsabile per Xxxxx cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Aderente stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Xxxxx;
II) la citazione o la chiamata in causa dell’Aderente per fatto colposo o errore od omissione;
III) l’azione giudiziaria comunque promossa contro l’Aderente, anche ex artt. 696 e 696 bis cpc, in relazione alle responsabilità previste nell’oggetto di questa assicurazione;
IV) la notifica all’Aderente di un atto con cui, in un procedimento penale, un Terzo si sia costituito “Parte Civile”;
V) la ricezione, da parte dell’Aderente, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010.
Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le Date di Effetto e di Scadenza della Polizza.
Sentenza passata in giudicato È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile
ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro Una o più Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti ad un medesimo evento dannoso di cui la prima sia pervenuta per iscritto all’Aderente, per la prima volta, nel corso del Periodo di Assicurazione.
Società L’Impresa AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Sottolimite La somma massima inclusa nel Massimale indicato nel Certificato di Assicurazione e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per specifica Estensione di Garanzia per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Che cosa è assicurato?
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione, prestata nella forma Claims Made, è rivolta al Medico, iscritto al relativo Ordine Professionale e Socio del Contraente, esercente esclusivamente l’attività professionale nell’ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, l'Emergenza Sanitaria 118 e la somministrazione di cure palliative.
L’Assicurazione tiene indenne il Medico Aderente dei Danni e Perdite Patrimoniali causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali specificate nel Certificato di Assicurazione e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, delle eventuali spese legali per la resistenza alle Richieste di risarcimento.
Articolo 1 Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie
1.1 Disposizioni Comuni
La Società tiene indenne l’Aderente, fino alla concorrenza del Massimale per Periodo di Assicurazione indicato Certificato di Assicurazione e dei Sottolimiti contenuti nella presente Polizza, di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione ed indicata nel Certificato di Assicurazione.
Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Aderente sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale di Polizza (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto). Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto), le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e Aderente in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2.
b. Validità temporale dell’Assicurazione
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Aderente per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, purché accaduti non prima del Periodo di Retroattività riportato nel Certificato di Assicurazione.
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’attività
In deroga a quanto previsto dal precedente punto b.1, se durante il Periodo di Assicurazione l’attività Professionale dell’Aderente viene a cessare definitivamente, le Richieste di Risarcimento conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività riportato nel Certificato di Assicurazione, restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore, fino alla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione nonché per ulteriori 10 (dieci) anni.
Il Massimale assicurato (e i Sottolimiti per Garanzia ove previsti), in tale Periodo di Assicurazione rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di Ultrattività, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute all’Aderente.
L’Aderente (e/o i suoi eredi) è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell’attività Professionale ed è tenuto a corrispondere la regolazione del Premio dovuto a fronte di tale evenienza come specificato all’Art. 7.3.
La presente estensione di Ultrattività non può essere fatta oggetto di alcun Recesso da parte della Società e in caso di morte dell’Aderente si intende estesa agli eredi stessi.
La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Aderente può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Aderente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
Ove la copertura operi nei termini di cui all'ultimo comma dell’Art 1.3 lettera c, l'Aderente si obbliga sin d'ora a surrogare, all'atto della liquidazione dell'Indennizzo, la Società ex art. 1201 del Codice Civile nei diritti vantati nei confronti dei terzi tenuti, a qualsiasi titolo, a garantirlo/manlevarlo o comunque tenerlo indenne di quanto questi sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato, o, comunque, a cedere alla Società i medesimi diritti ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. La surrogazione o la cessione devono intendersi comunque estese all'eventuale diritto di rimborso delle spese sostenute per la gestione della vertenza in sede stragiudiziale o giudiziale.
1.2 GARANZIA - Responsabilità Civile professionale
La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Aderente, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale esclusivamente nell’ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, l'Emergenza Sanitaria 118 e la somministrazione di cure palliative, unicamente nei casi di:
a. Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Adesione ed indicata nel Certificato di Assicurazione;
b. Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
c. Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
d. Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Aderente in qualità di dipendente o convenzionato di struttura sanitaria, tiene indenne l’Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Aderente presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta.
1.3 Estensione di Garanzia incluse nel Premio
a. Estensione di Garanzia sempre operanti
L’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell’Aderente per:
a. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti in qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell’attività retribuita, cagionati anche con colpa lieve;
b. i Xxxxx derivanti dall’attività di sostituzione del medico di Medicina generale (ex medico di base) e/o Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), eventualmente svolte dall’Aderente;
c. l’esecuzione e la partecipazione dell’Aderente ad attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con utilizzo delle appropriate risorse tecnologiche ed organizzative;
d. le prestazioni sanitarie erogate dall’Aderente in regime di libera professione Intramoenia ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina;
e. i Danni e Xxxxxxx Patrimoniali in caso di responsabilità in capo all’Aderente per fatti commessi dal medico sostituto;
x. x Xxxxx e le Perdite Patrimoniali connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario e Dirigente medico per l’attività di carattere medico;
g. Xxxxx conseguenti a:
i. incendio, esplosione e/o scoppio delle cose dell’Aderente o da lui detenute e che abbiano causato Xxxxx a terzi;
ii. interruzione dell’attività di terzi;
iii. inquinamento, l’Assicurazione è operante unicamente per quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell’Aderente e che siano derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti, condutture e/o serbatoi.
Tale estensione è prestata sino alla concorrenza di un Sottolimite per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) relativamente a ciascuna categoria di Danno.
h. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività svolta in qualità di medico generico prelevatore Avis, consistente nella valutazione dell’idoneità alla donazione volontaria di sangue, attraverso intervista anamnestica ed esami obbiettivi, nonché prelievo ematico attraverso venopuntura;
i. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile connessa a funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale derivanti dal ruolo di Dirigente Medico, Direttore di struttura semplice e/o Complessa e Direttore di Dipartimento, della struttura sanitaria pubblica di appartenenza fermo quanto previsto dall’esclusione di cui all’Art 3.2 punto 8.
j. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività svolta in Volontariato presso ONLUS (così come definita dall'art.10 del d.lgs.4 dicembre 1997 n.460), e da attività svolte dall'Aderente nell'ambito di eventi sportivi e gare nonché nell'ambito del servizio assistenziale di continuità.
k. i Xxxxx conseguenti all’attività di assistenza e di Pronto Soccorso come medico accettante prestata su richiesta di Strutture Sanitarie pubbliche o private per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 durante l’intera durata dell’emergenza stessa.
b. Estensione di Garanzia operanti unicamente per il libero professionista
b.1 Denuncia cautelativa di Fatti e/o Circostanze
L’Aderente ha facoltà di denunciare cautelativamente ogni Fatto e/o Circostanza - incluse eventuali azioni giudiziarie penali intentate a suo carico - da cui possano derivare Danni e Perdite Patrimoniali risarcibili da questa assicurazione.
Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione solo ed esclusivamente, qualora e nel momento in cui:
1) ne dovesse derivare una Richiesta di Risarcimento ed
2) a condizione che tale Richiesta di Risarcimento venga notificata alla Società durante un Periodo di Assicurazione anche successivo purché in continuità di copertura e nei termini e nelle modalità previste in Polizza all’Art. 6.1.
L’Aderente è tenuto altresì ad informare tempestivamente la Società di ogni aggiornamento e/o sviluppo relativo alle circostanze notificate nonché a produrre tutta la documentazione che la Società dovesse richiedere a riguardo.
b.2 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
L’Assicurazione si intende estesa a tenere indenne il Medico libero professionista di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi:
• da persone delle quali debba rispondere in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale inerente alla specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, l'Emergenza Sanitaria 118 e la somministrazione di cure palliative;
• dalla conduzione e/o proprietà dello studio professionale in cui si svolge l’attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie.
La presente Estensione opera anche per:
• la Responsabilità civile che possa derivare all'Aderente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 delle Legge n. 222 del 12 giugno 1984, o da Enti similari;
• la Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Aderente per Danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Aderente. È compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Aderente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. L’Estensione di garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate;
• la responsabilità in capo all'Aderente per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso;
• la responsabilità derivante all'Aderente per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
b.3 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):
L’Assicurazione si intende estesa a tenere indenne il Medico libero professionista di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Xxxxx a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese):
1. ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di rivalsa o surroga esperite dall’I.N.A.I.L. e/o dall’I.N.P.S. e/o da altri enti previdenziali;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti alla precedente lettera a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.
La presente Estensione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Aderente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. La presente Xxxxxxxxxx è tuttavia efficace anche se l'Aderente non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.
Relativamente ai Danni e alle Perdite Patrimoniali conseguenti a malattie professionali, la presente Estensione di Garanzia è operante purché tali malattie professionali siano riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistratura e purché tali malattie professionali, a parziale deroga all’Art. 1.1 lettera b):
• siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi durante il Periodo di Assicurazione;
• si manifestino durante il Periodo di Assicurazione o comunque non oltre i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione;
• si manifestino non oltre i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione rapporto di lavoro, qualora antecedente alla scadenza del Periodo di Assicurazione;
Restano pertanto escluse le malattie professionali conseguenti a fatti colposi commessi e/o verificatisi durante il Periodo di Retroattività.
Con riferimento ai precedenti punti b.2 (RCT) e b.3 (RCO):
Le Estensioni di garanzia alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) sono prestate ciascuna sino alla concorrenza di un Sottolimite per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000,00. Tale Sottolimite rappresenta in ogni caso la somma massima che la Società è tenuta a pagare ai danneggiati, cumulativamente, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).
Nel caso in cui l'Aderente svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
a) non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali azioni giudiziarie penali intentate contro l’Aderente stesso;
b) non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali relazioni fatte dall’Aderente e/o eventuali richieste di relazione formulate all’Aderente da parte di strutture, cliniche o istituti facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale;
c) Non saranno considerati Fatti e/o Circostanze note eventuali comunicazioni notificate all’Aderente da strutture, cliniche o istituti ai sensi dell’art.13 della legge 8 marzo 2017 n. 24;
d) la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave, è prestata altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni congiuntamente alla difesa legale ai sensi dell’Art 6.2:
1. che la struttura di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Aderente un'adeguata copertura della responsabilità civile;
2. che la struttura di appartenenza dichiari per iscritto all'Aderente di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato. A tal fine l'Aderente dovrà formulare alla struttura, contestualmente all'avviso di sinistro di cui all'Art. 6.1, una richiesta scritta di xxxxxxx. Ove la struttura non dia riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'Aderente. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 nel caso in cui sia attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex. art. 696bis cpc.
Articolo 2 Garanzia aggiuntiva opzionale
2.1 Ultrattività - Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’attività
(attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione)
Alla scadenza del Periodo di Assicurazione, è facoltà dell’Aderente richiedere l’attivazione dell’estensione di Ultrattività della Garanzia anche in caso di prosecuzione dell’attività Professionale.
In questo caso le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi non prima del Periodo di Retroattività restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore per ulteriori 10 (dieci) anni dalla data di scadenza di tale Periodo di Assicurazione.
Il Massimale assicurato in tale Periodo di Assicurazione rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di Ultrattività, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute all’Aderente. L’Aderente è tenuto a corrispondere la regolazione del Premio dovuto per l’attivazione dell’Ultrattività, come specificato all’Art. 7.3.
La presente estensione di Ultrattività non può essere fatta oggetto di alcun recesso da parte della Società e in caso di morte dell’Aderente si intende estesa agli eredi stessi.
2.2 Sostituzioni del Medico di Medicina Generale
La copertura della Polizza è estesa alla Responsabilità Civile per l’attività svolta in qualità di Sostituto del Medico di Medicina Generale (ex medico di base) alle medesime condizioni previste dalla presente Polizza.
A tal fine L’Aderente è tenuto a corrispondere il Premio, come specificato all’Art. 7.2.
Che cosa NON è assicurato?
Articolo 3 Esclusioni
3.1 Richieste di Risarcimento escluse dall’efficacia temporale dell’Assicurazione
Premesso che l’Assicurazione è prestata nella forma Claims made, la stessa non è efficace in relazione ai Sinistri:
• derivanti da Richieste di Risarcimento notificate all’Aderente nel corso del Periodo di Assicurazione, e da lui denunciati alla Società oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dello stesso;
• conseguenti a Xxxxx e/o Circostanze note all’Aderente prima della Data di Continuità Assicurativa, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori.
3.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Sono comunque escluse dall’Assicurazione le Richieste di Risarcimento:
1. per Xxxxx che siano conseguenza dell’inottemperanza a quanto previsto dal Capo IV Informazione e Consenso – del Codice di Deontologia Medica;
2. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Aderente, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
3. per Danni e Perdite Patrimoniali conseguenti a furto;
4. per Danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell’attività professionale dichiarata dall’Aderente;
5. per Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione;
6. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
7. riconducibili alla proprietà, possesso, circolazione di veicoli o natanti a motore;
8. per Perdite Patrimoniali connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale aziendale del direttore amministrativo o direttore generale;
9. alle cose mobili e immobili che l’Aderente abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo;
10. in qualsiasi modo derivanti dalla presenza e/o uso di amianto in genere;
11. relative a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Aderente abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l’Aderente venga sospeso o radiato dall’Albo Professionale; o licenziato per giusta causa per ragioni connesse all’espletamento delle sue attività professionali;
12. per Perdite Patrimoniali derivanti da violazione di sistemi informatici (cyber risk);
13. per Danni connessi a atti di guerra e/o terrorismo;
14. avanzate da persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali.
3.3 Esclusioni dal novero dei terzi
Non sono considerate terzi ai fini della copertura il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Aderente nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive anche se non presente nello stato di famiglia. L’Assicurazione è pertanto inefficace a fronte di Richieste di Risarcimento conseguenti a danni sofferti da soggetti non considerati terzi. Relativamente all’Estensione di garanzia alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di cui all’Art. 1.3 lettera b.2, non sono considerati terzi i Prestatori di Lavoro qualora subiscano il Danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa l’Estensione di garanzia alla Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) di cui al successivo Art. 1.3 lettera b.3.
Ci sono limiti di copertura?
Articolo 4 Limiti di copertura
4.1 Franchigia
Limitatamente all’Estensione di garanzia alla RCT di cui all’Art. 1.3 lettera b.2, l’Assicurazione si intenderà prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00 per singolo sinistro limitatamente al pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose.
Limitatamente all’Estensione di garanzia alla RCO di cui all’Art. 1.3 lettera b.3, l’Indennizzo sarà corrisposto con applicazione di una Franchigia pari ad € 2.500,00 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato.
È facoltà della Società anticipare l’importo della Franchigia e in tal caso l’Aderente sarà tenuto al rimborso di tale importo entro 30 (trenta) giorni dal pagamento.
4.2 Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale dell’Aderente con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Aderente stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ai sensi degli artt. 1298 e/o 2055 del Codice civile.
Dove vale la copertura?
Articolo 5 Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
È sempre condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società pertanto non è obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
Articolo 6 Sinistri
6.1 Obblighi dell’Aderente in caso di Sinistro
L'Aderente, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
Nel caso in cui l’Aderente riceva una Richiesta di Risarcimento deve denunciare per iscritto alla Società ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Tale denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e la residenza dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia deve far seguito con urgenza l’invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione alla Società nell’istruzione del Sinistro stesso.
Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Aderente deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile. È facoltà esclusiva dell’Aderente denunciare, nel corso del Periodo di Assicurazione, Fatti e/o Circostanze ai sensi dell’Art. 1.3 punto b.1 Denuncia cautelativa di Fatti e/o Circostanze. Qualora da questi dovesse derivare una successiva Richiesta di Risarcimento, gli stessi saranno considerati sinistri validamente denunciati alla data in cui è stata trasmessa la prima denuncia. L’Aderente è tenuto altresì ad informare tempestivamente la Società di ogni aggiornamento e/o sviluppo relativo alle circostanze notificate nonché a produrre tutta la documentazione che la Società dovesse richiedere a riguardo.
Le denunce di Xxxxxxxx dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Senza il previo consenso scritto della Società, l’Aderente non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
6.2 Gestione delle vertenze e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell’Aderente tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Aderente stesso.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Aderente sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nel Certificato di Assicurazione. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale di Polizza o al
Sottolimite di Garanzia ove previsto, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Aderente in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Aderente per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Aderente.
Ove la Società assuma la gestione della lite, l'Aderente si obbliga sin d'ora a conferire all'avvocato designato dalla Società il più ampio mandato, ivi compreso il potere di chiamare in garanzia terzi tenuti, a qualsiasi titolo, a garantirlo/manlevarlo o comunque tenerlo indenne di quanto questi sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato.
Ove l'azione risarcitoria venga formulata nell'ambito di un procedimento penale in cui l'Aderente sia indagato o imputato, quest'ultimo si obbliga sin d'ora a conferire mandato ad un avvocato designato dalla Società (eventualmente in affiancamento al proprio legale di fiducia), conferendogli ogni più ampio potere di chiamare in garanzia, nelle forme di legge, terzi tenuti, a qualsiasi titolo, a garantirlo/manlevarlo o comunque tenerlo indenne di quanto questi sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato - anche in via provvisionale.
Per la gestione legale della solo fase di mediazione il limite massimo dell’esborso posto a carico della Compagnia è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni mediazione.
6.3 Liquidazione del Sinistro
La Società si impegna a pagare all’Aderente le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di definizione dell’importo del Sinistro o del mancato accordo.
6.4 Coesistenza di altre assicurazioni
L’Aderente, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Si precisa che in eccesso al Massimale garantito dalla presente Polizza opera il contratto di AmTrust Assicurazioni n° RCM2033, con massimale pari ad € 2.000.000 (due milioni/00); pertanto il massimale complessivamente a disposizione di ciascun Aderente è pari ad € 3.000.000 (tre milioni/00) per Sinistro e Periodo di Assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Articolo 7 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio
7.1 Pagamento del Premio della Polizza collettiva
All’atto del perfezionamento della Polizza collettiva il Contraente non versa alcun premio.
7.2 Pagamento del Premio e sospensione della singola adesione
Il Premio è riportato nel Certificato di assicurazione ed è interamente dovuto da parte dell’Aderente.
Salvo quanto previsto dal successivo Art. 8.2 Effetto e durata della singola adesione, se l’Aderente non paga il Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferma la scadenza riportata nel Certificato di assicurazione allineata al 31/12.
Nel caso in cui la data di decorrenza dell’adesione non coincida con la data di decorrenza della Polizza o non coincida con la data di decorrenza delle successive annualità della Polizza stessa, il Premio dovuto è pari:
- al 100% del Premio annuo qualora il Certificato di Assicurazione abbia decorrenza dal 31/12 al 31/03;
- al 75% del Premio annuo qualora il Certificato di Assicurazione abbia decorrenza dal 01/04 al 30/06;
- al 50% del Premio annuo qualora il Certificato di Assicurazione abbia decorrenza dal 01/07 al 31/10
Nel caso in cui la data di decorrenza dell’adesione sia successiva al 31/10 e precedente al 31/12, il Premio dovuto è pari a 14/12 (quattordici dodicesimi) del Premio annuo.
La Società accetta che il pagamento dei Premi sia fatto tramite l’Intermediario, pertanto il pagamento del Premio eseguito all’Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti: sistemi di pagamento elettronico o bonifico bancario che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
I Premi indicati nella tabella sottostante sono riferiti ad un intero Periodo di Assicurazione di durata annuale.
Retroattività illimitata | ||
Categoria | Attività svolta dell'Aderente in qualità di: | Massimale € 2.500.000 |
01 a | Medico Specializzando | € 200,00 |
01 b | Medico Specializzando Inclusa sostituzione Medico di Medicina Generale (ex medico di base) e servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) | € 350,00 |
È considerato Medico dipendente il Medico Specializzando con rapporto di lavoro subordinato presso Struttura Sanitaria ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 o D.l. 18/2020 convertito con L. 27/2020 e s.m.i.
Categoria | Retroattività illimitata | Massimale |
AR | Attività svolta dell'Aderente in qualità di MEDICO ANESTESISTA RIANIMATORE e/o MEDICO DI 118 | € 1.000.000 |
01 c | Medico Specializzando con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 e s.m.i. | € 920,00 |
02 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Senza Incarico o Responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di Dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’Attività Intramoenia) | € 920,00 |
02 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS-FDG) - Senza Incarico o Responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di Dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’attività Libero-Professionale effettuata in nome e per conto dell’Ente datore di lavoro) | € 920,00 |
03 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Con incarico o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Con obbligo di Esclusività (compresa anche l’Attività Intramoenia) | € 1.170,00 |
03 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS- FDG) - Con incarico o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’attività libero professionale effettuata in nome e per conto dell’Ente datore di lavoro) | € 1.170,00 |
04 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Con o senza incarico e/o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Senza obbligo di esclusività (compresa anche l’Attività Extramoenia) | € 1.420,00 |
04 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS- FDG) - Con o senza incarico e/o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Senza obbligo di esclusività (compresa anche l’attività libero professionale effettuata in regime di lavoro autonomo) | € 1.420,00 |
05 a | Convenzionato come specialista ambulatoriale (ACN SUMAI) E' inclusa l'attività Libero-Professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto dell’Ente Convenzionato Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 1.420,00 |
05 b | Convenzionato come specialista ambulatoriale (ACN SUMAI) Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato E' inclusa l’attività Libero-Professionale comunque effettuata | € 2.412,80 |
06 | Con contratti di lavoro non appartenenti alle precedenti fattispecie Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 2.412,80 |
07 | Libero professionista Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 2.412,80 |
08 | Libero Professionista che non effettua attività in Sala Operatoria, né in Reparti di Rianimazione, né nei Pronto Soccorso. Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato È esclusa l’attività di Terapia del Dolore e cure palliative. | € 2.000,00 |
Categoria | Retroattività illimitata | Massimale |
PS | Attività svolta dell'Aderente in qualità di MEDICO DI PRONTO SOCCORSO e/o MEDICO DI 118 | € 1.000.000 |
01 c | Medico Specializzando con rapporto di lavoro presso enti pubblici o privati del SSN ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 e s.m.i. | € 920,00 |
02 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Senza Incarico o Responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di Dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’Attività Intramoenia) | € 920,00 |
02 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS-FDG) - Senza Incarico o Responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di Dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’attività Libero-Professionale effettuata in nome e per conto dell’Ente datore di lavoro) | € 920,00 |
03 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Con incarico o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Con obbligo di Esclusività (compresa anche l’Attività Intramoenia) | € 1.170,00 |
03 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS- FDG) - Con incarico o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Con obbligo di esclusività (compresa anche l’attività libero professionale effettuata in nome e per conto dell’Ente datore di lavoro) | € 1.170,00 |
04 a | Con contratto di lavoro dipendente da Ente Pubblico (CCNL della Dirigenza Medica) - Con o senza incarico e/o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Senza obbligo di esclusività (compresa anche l’Attività Extramoenia) | € 1.420,00 |
04 b | Con contratto di lavoro dipendente da Enti privati – compresi Ospedali classificati (contratti di tipo AIOP-ARIS- FDG) - Con o senza incarico e/o responsabilità di Direzione di Unità Operativa Complessa e/o di dipartimento - Senza obbligo di esclusività (compresa anche l’attività libero professionale effettuata in regime di lavoro autonomo) | € 1.420,00 |
05 a | Convenzionato come specialista ambulatoriale (ACN SUMAI) E' inclusa l'attività Libero-Professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto dell’Ente Convenzionato Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 1.420,00 |
05 b | Convenzionato come specialista ambulatoriale (ACN SUMAI) Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato E' inclusa l’attività Libero-Professionale comunque effettuata | € 2.412,80 |
06 | Con contratti di lavoro non appartenenti alle precedenti fattispecie Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 2.412,80 |
07 | Libero professionista Inclusa eventuale attività pregressa svolta in qualità di Dipendente Pubblico e/o Privato | € 2.412,80 |
Limitatamente agli Aderenti con età inferiore a 35 anni, il Premio relativo alle Categorie 05b - 06 - 07 è pari a Euro 2.012,80.
Relativamente all’estensione di Garanzia di cui all’Art. 2.3 - Sostituzioni del Medico di Medicina Generale, il Premio annuo dovuto è quello risultante dalla seguente tabella:
Estensione: | Premio |
Sostituzioni del Medico di Medicina Generale (ex medico di base) | € 200,00 |
Alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione l’Aderente potrà prorogare la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza, sempreché vigente, per ulteriori 12 (dodici) mesi versando il Premio annuo entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di Febbraio successivo alla scadenza di tale Periodo di Assicurazione.
Limitatamente agli Aderenti già assicurati con contratto di assicurazione AmTrust n° RCM1905 e copertura in scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020, la copertura assicurativa della presente Polizza viene prestata senza soluzione di continuità esclusivamente per le adesioni avvenute nel periodo 31/12/2020 - 28/02/2021. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della Polizza stessa (31/12), a condizione che il Premio sia versato entro le ore 24.00 del 28/02/2021, altrimenti l’adesione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
7.3 Premio di Regolazione - Ultrattività
In caso di cessazione definitiva dell’Attività secondo quanto indicato all’Art. 1.1 lettera b.2. l’Aderente (e/o i suoi eredi) è tenuto a corrispondere il Premio di Regolazione dovuto per l’attivazione dell’estensione di Ultrattività decennale, pari al 300% del Premio annuo corrisposto per l’ultima annualità.
L’estensione è concessa a titolo gratuito nel caso in cui l’Aderente abbia aderito continuativamente per 6 (sei) annualità alla presente Polizza o ad analogo contratto stipulato dal Contraente con una società del Gruppo AmTrust per il medesimo rischio ed abbia raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, nonché in caso di morte accidentale dell’Aderente o in caso di decesso conseguente ad infezione da Covid-19.
L’Aderente è tenuto a corrispondere il Premio di regolazione entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso all’atto della cessazione dell’Attività professionale, in unica soluzione o in due rate semestrali, senza oneri aggiuntivi. È facoltà dell’Aderente richiedere in tale circostanza l’integrazione del Massimale assicurato di cui all’Art. 1.1 lettera b.2 di ulteriori € 2.000.000,00 (due milioni/00) corrispondendo un Premio aggiuntivo pari ad € 80 (ottanta). Tale integrazione di Xxxxxxxxx è concessa a titolo gratuito in caso di morte accidentale dell’Aderente o in caso di decesso conseguente ad infezione da Covid-19.
Sarà necessario corrispondere il Premio di regolazione secondo le medesime percentuali sopra indicate anche qualora l’Aderente decida di attivare l’Ultrattività - Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’attività prevista all’Art. 2.1.
7.4 Rimborso del Premio
In caso di Recesso esercitato ai sensi dell’Art. 9.1, all’Aderente è dovuto il rimborso integrale del Premio versato, senza trattenuta alcuna.
In caso di Recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.3, all’Aderente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
7.5 Indicizzazione
Si prende altresì atto tra le Parti che è convenuto un parametro di indicizzazione dei Premi nella misura massima del 4% che, alla scadenza annuale della Polizza, potrà essere utilizzato dalla Società quale indice di incremento per i Premi indicati alle categorie 05.b - 06 - 07 per l’eventuale rinnovo della polizza.
L’eventuale richiesta di indicizzazione dei Premi da parte della Società dovrà essere inviata al Contraente a mezzo raccomandata AR entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza annuale.
A fronte di una richiesta avanzata dalla Società, il Contraente potrà manifestare propria accettazione e procedere così al rinnovo della Polizza o, diversamente, manifestare proprio diniego e non rinnovare la Polizza alla prima scadenza annuale successiva alla richiesta stessa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 8 Effetto e durata dell’Assicurazione
8.1 Effetto e durata della Polizza Collettiva
La Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021 e in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.
8.2 Effetto e durata della singola adesione
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, coincidente con il giorno nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Adesione, se il Premio è stato pagato entro lo stesso giorno, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Indipendentemente dalla data di adesione, il singolo Certificato di assicurazione cessa alla scadenza annuale della Polizza ed è senza tacito rinnovo.
Nel caso in cui la data di decorrenza dell’adesione sia successiva al 31/10 e precedente al 31/12, il singolo Certificato di assicurazione cessa alla scadenza annuale della Polizza riferita all’anno successivo ed è senza tacito rinnovo.
Il singolo Aderente ha facoltà di prorogare la copertura assicurativa versando il Premio annuo entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di Febbraio successivo alla scadenza. Per la proroga della copertura assicurativa avvenuta entro i termini sopra indicati non è necessaria la compilazione di un nuovo Modulo di Adesione.
Se l’Aderente non proroga la copertura assicurativa nei termini temporali previsti dal comma che precede, la copertura si intenderà automaticamente cessata alla scadenza annuale della Polizza ed il Medico potrà in seguito aderire nuovamente alla Polizza previa compilazione di un nuovo Modulo di Adesione; in tal caso il nuovo Certificato di Assicurazione e così anche la copertura assicurativa avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
8.3 Clausola di continuità
La copertura assicurativa della presente Polizza segue senza soluzione di continuità il contratto di assicurazione AmTrust n° RCM1905. Pertanto esclusivamente per gli Aderenti già assicurati con tale contratto e copertura in scadenza alle ore
24.00 del 31/12/2020, la copertura della presente Polizza avrà effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020, a condizione che il Premio sia versato entro le ore 24.00 del 28/02/2021.
Recesso e risoluzione
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto
9.1 Diritto di recesso per il singolo Aderente
Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza), l’Aderente ha diritto di esercitare diritto di recesso/ripensamento entro 14 (quattordici) giorni dal giorno di pagamento del Premio.
La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR al Contraente e/o all’Intermediario incaricato e/o alla Società.
In tal caso il Certificato di Assicurazione sarà annullato dalla data di decorrenza della copertura, e il Contraente e/o l’Intermediario e/o la Società rimborserà all’Aderente il Premio pagato, senza trattenuta alcuna.
Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, eventuali sinistri occorsi entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di effetto della copertura non saranno indennizzati.
9.2 Recesso per Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dalla Polizza con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso il Contraente e l'Intermediario si impegnano a non fare sottoscrivere ulteriori Moduli di Adesione con decorrenza successiva alla data di effetto del recesso.
E' peraltro convenuto che, relativamente alle adesioni con decorrenza prima della data di recesso e per le quale è stato pagato il relativo Premio, è garantita la durata della copertura nei confronti di ciascun Aderente sino alla data di scadenza anniversaria indicata nel Certificato di Assicurazione, senza possibilità di rinnovo.
9.3 Recesso per Sinistro del singolo Aderente
E' altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l'Aderente può recedere dalla propria copertura assicurativa colpita dal Sinistro, con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.
In caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, anche la Società può recedere dalla copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro, con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni ma previo nulla-osta del Contraente. In tal caso, la Società rimborserà la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 10 Arbitrato
La Polizza non prevede il ricorso all’arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall’ordinamento.
Altre Disposizioni Contrattuali
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Aderente nel Modulo di Adesione formano la base dell’Assicurazione e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Aderente ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 12 Variazioni contrattuali
12.1 Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una variazione del rischio, l’Aderente potrà:
- In caso di variazione dell’attività svolta verso un’altra attività elencata nella tabella di cui all’articolo 7.2 che comporti un maggior Premio annuo (aggravamento del rischio), l'Assicurazione proseguirà coprendo sia l’attività precedente che la nuova attività sempre che l’Aderente abbia tempestivamente:
a) provveduto alla compilazione di un nuovo Modulo di Adesione ed
b) versato la differenza di Premio tra quello dovuto e quello pagato, entrambi determinati secondo quanto previsto dall’Art. 7.2.
- In caso di variazione dell’attività svolta verso una non presente nella tabella di cui all’Art. 7.2 l'assicurazione proseguirà fino alla scadenza anniversaria riferita unicamente all’attività assicurabile con la presente Polizza per le Richieste di Risarcimento avanzate nel Periodo di Assicurazione.
L’Aderente, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di tale Periodo di Assicurazione, potrà attivare l’estensione di Ultrattività facoltativa prevista all’Art. 2.1.
- In caso di variazione dell’attività svolta verso un’altra attività elencata nella tabella di cui all’Art. 7.2 che comporti minor Premio annuo (riduzione del rischio), l'Assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione senza variazione coprendo sia l’attività precedente che la nuova attività sempre che l’Aderente abbia tempestivamente provveduto alla compilazione di un nuovo Modulo di Adesione.
Alla scadenza del Periodo di Assicurazione l’Aderente potrà prorogare la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza, sempreché vigente, versando il minor Premio annuo adeguato alla nuova attività svolta, mantenendo in copertura le Richieste di Risarcimento riferite alla precedente attività, cessata al momento della compilazione del Modulo di Adesione di cui al paragrafo precedente.
12.2 Ulteriori Variazioni contrattuali per il medico specializzando
Il Medico Specializzando non sarà più ritenuto tale ai sensi di Polizza:
a. al compimento del trentottesimo anno di età: in questo caso l’Assicurazione resta efficace alle condizioni in corso sino al termine del Periodo di Assicurazione, al termine del quale potrà rinnovare la Polizza alle nuove condizioni proposte dalla Società;
b. al conseguimento della specializzazione, che deve essere comunicata alla Società: in questo caso è facoltà dell’Aderente richiedere copertura per la nuova attività svolta in qualità di Medico specialista nell'ambito di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia iperbarica, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118, mediante compilazione di Modulo di Adesione e versamento di un Premio pari alla differenza tra il nuovo Premio dovuto ed il Premio già versato, entrambi determinati secondo quanto previsto dall’Art. 7.2;
c. qualora, nel corso del penultimo o dell’ultimo anno della scuola di specializzazione nell'ambito di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia iperbarica, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118, inizi a svolgere la propria attività, compresa l’eventuale attività svolta nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria 118 e del pronto soccorso, con rapporto di lavoro presso Struttura Sanitaria ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 o D.l. 18/2020 convertito con L. 27/2020 e s.m.i.: in questo caso è facoltà dell’Aderente richiedere copertura per la nuova attività svolta in qualità di Medico dipendente prevista da una delle categorie di cui all’Art. 7.2, mediante compilazione di Modulo di Adesione e versamento di un
Premio pari alla differenza tra il nuovo Premio dovuto ed il Premio già versato, entrambi determinati secondo quanto previsto dall’Art. 7.2.
Nel caso in cui l’Aderente non accetti le nuove condizioni, l’Assicurazione rimane efficace sino al termine del Periodo di Assicurazione in corso limitatamente alle Richieste di Risarcimento derivanti dall’Attività già svolta in qualità di Medico Specializzando e restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento derivanti da prestazioni sanitarie erogate dal Medico Aderente successivamente al conseguimento della specializzazione, o successivamente all’avvio di rapporto di lavoro presso Struttura Sanitaria ai sensi del D.l. 35/2019 convertito con L. 60/2019 o D.l. 18/2020 convertito con L. 27/2020 e s.m.i.
Articolo 13 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Aderente, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 14 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Aderente.
Articolo 15 Foro competente per l’esecuzione del Contratto
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Aderente (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 16 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, l’Aderente:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza;
c) ha il diritto di essere messo in contatto col Front Office dell’Intermediario, deputato al coordinamento e controllo dell’attività del Servizio Clienti dedicato all’assistenza dei clienti.
Ogni comunicazione inerente all’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti. I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 17 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Polizza, valgono le norme di legge.