TRA
SCHEMA DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO-ATTUARIALE
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge,
TRA
L’E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati In Agricoltura, Codice Fiscale n. 02070800582, in seguito indicato più brevemente come “E.N.P.A.I.A.”, rappresentato ……………….., nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell’E.N.P.A.I.A.
E
………..….............. con sede in ...................... (CAP …...) , codice fiscale
…………………………………, partita IVA ………….........., di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Studio (o consulente)", rappresentata dal dott. ….. nato a
............. il .............., residente , in qualità di Legale Rappresentante della Società;
PREMESSO
- che a seguito dell’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di consulenza professionale tecnico – attuariale per l’espletamento di tutti gli adempimenti normativi, statutari e regolamentari relativi al triennio 2018 – 2020 è stata disposta l’aggiudicazione a favore di ………………….……, che ha formulato la migliore offerta tecnica economica valida, ed è risultata in possesso tutti i requisiti generali richiesti dalla normativa vigente;
- che il suindicato Studio (o consulente) ha regolarmente costituito cauzione definitiva mediante fideiussione n. …., rilasciata da …. per l'importo di euro …., come risulta dalla documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e accettata dall’E.N.P.A.I.A., poiché adeguata a quanto richiesto nella nota di comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. … del ….
Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
II presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza tecnico attuariale per gli adempimenti normativi, statutari e regolamentari relativi al triennio 2018 – 2020 e tutte le ulteriori attività necessarie allo svolgimento del servizio.
In particolare, oggetto del contratto sono i bilanci tecnici delle seguenti Gestioni :
- Fondo di previdenza
- Fondo per il TFR
- Fondo infortuni
- Gestione Separata periti agrari
- Gestione separata agrotecnici
- Fondo di trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali.
Al fine di formulare l’offerta economica è possibile consultare sulla Home page della Fondazione Enpaia (xxx.xxxxxx.xx) i Regolamenti delle suddette Gestioni.
Art. 3 – Gruppo di Lavoro
Lo Studio (o consulente), nel corso della durata del presente contrattosi impegna a mantenere la medesima composizione del Gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata nell’offerta tecnica.
Conseguentemente, si obbliga a comunicare tempestivamente all’E.N.P.A.I.A. eventuali variazioni dei membri del Gruppo di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte dell’E.N.P.A.I.A. stesso.
L’E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro; qualora l’E.N.P.A.I.A. riscontri una non conformità dello Studio (o consulente) con i propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di lavoro dandone motivazione.
Art. 4 – Durata
Il presente contratto ha durata di di 36 mesi dalla data di stipula e comunque fino all’espletamento di tutte le valutazioni indicate all’art. 2 del presente contratto, con riferimento al periodo di competenza.
Art. 5 - Prezzo
Il corrispettivo per il presente contratto è di euro ……………. (euro ………/…) oltre I.V.A e accessori di legge.
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente atto, necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 6 - Aumenti e diminuzioni
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento, lo Studio (o consulente) è obbligato ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto dell'importo contrattuale.
Lo Studio (o consulente) riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo.
Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli arti. 1467 e 1664 c.c..
Art. 7 - Penali
La vigilanza ed il controllo sul regolare e soddisfacente espletamento del servizio saranno affidati al Responsabile dell’esecuzione del contratto con la collaborazione degli uffici interessati che devono comunicare per iscritto qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni effettuate a quanto contrattualmente previsto.
Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione, si procederà all’immediata contestazione delle circostanze rilevate, intimando all’affidatario di adempiere a quanto necessario per porre rimedio alle contestazioni.
Lo Studio (o consulente) potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione.
Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all’applicazione delle penali calcolate nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’importo delle eventuali penali verrà detratto dal corrispettivo pattuito risultante dalle fatture che lo Studio (o consulente) presenterà semestralmente (art. 113bis, comma 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
Nei casi in cui lo Studio (o consulente) ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di ordinare ad altri operatori economici l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo Studio (o consulente) stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’E.N.P.A.I.A..
Art. 8 - Garanzia fidejussoria
A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nei confronti dell’E.N.P.A.I.A. o di terzi, o al medesimo correlati ai sensi di legge, lo Studio (o consulente) ha presentato
una garanzia fidejussoria n. , rilasciata da
per un importo pari a ,00 euro.
La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l'E.N.P.A.I.A. potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e lo Studio (o consulente) sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.
Art. 9 - Fatturazione
Ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 e successive modificazioni, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo al presente incarico è: ………………..
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l’obbligo di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, l’E.N.P.A.I.A. può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre così come stabilito dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, l’E.N.P.A.I.A. è tenuto all’applicazione del cd. “Split Payment”
L’importo di ………………. verrà fatturato dallo Studio (o consulente) ……………
attraverso sei fatture semestrali ciascuna di importo ………………………. . La prima semestralità scade al compimento del novantesimo giorno successivo alla stipula del presente contratto.
La fattura dovrà riportare la seguente intestazione:
E.N.P.A.I.A xxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 X.X: 02070800582
Oggetto del contratto – Consulenza professionale tecnico – attuariale Codice Identificativo Gara …………….
Codice Ufficio E.N.P.A.I.A.: URV99X
In ogni caso, la liquidazione delle fatture è subordinata all’esito positivo della verifica di regolarità che l’E.N.P.A.I.A. effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, l’E.N.P.A.I.A. procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/10.
Art. 10 - Conto Dedicato
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 l’E.N.P.A.I.A. liquiderà le spettanze a
……………… sulle seguenti coordinate bancarie, come comunicate dallo Studio (o consulente) con nota del acquisita al protocollo dell’Ente con n. :
Banca ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Via :::::::::::::::::::::::::::::::::: Città :::::::::::.Prov ::::::::::::
IBAN – :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Art. 11 - Responsabili dell’esecuzione del contratto
Le parti individuano nei referenti di seguito indicati i rispettivi Responsabili dell’esecuzione del contratto
Per :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dott/dott.ssa ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,
Nata a :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: il ::::::::::::::::::::::: – CF
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Per E.N.P.A.I.A.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nato a ::::::::::::::::::::::: il :::::::::::::::::::::: - CF :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Art. 12 - Cessione del credito
Lo Studio (o consulente) si impegna a garantire che non pervengano all’E.N.P.A.I.A. notificazioni, proprie o di terzi, relative a cessioni di crediti verso l’E.N.P.A.I.A. a suo favore derivanti dalle obbligazioni assunte con il servizio affidato, fintanto che i crediti stessi non siano divenuti certi e liquidi, quindi non prima dell'emissione della fattura, fermo restando che il pagamento della fattura è subordinato alla verifica da parte dell’E.N.P.A.I.A. dell'avvenuta prestazione dell’aggiudicatario.
La notifica della cessione deve, in ogni caso, pervenire all’E.N.P.A.I.A. almeno 10 gg. prima della scadenza del pagamento ed indicare espressamente il codice IBAN del conto bancario sul quale deve essere effettuato il pagamento.
In tutti i casi in cui l’E.N.P.A.I.A. ritenga che, a suo insindacabile giudizio, in conseguenza al succedersi di notifiche relative al soggetto in favore del quale deve essere effettuato il pagamento delle fatture emesse dall’aggiudicatario nei confronti dell’E.N.P.A.I.A., nonché di pignoramenti e sequestri del credito, sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, è facoltà dell’E.N.P.A.I.A. sospendere il pagamento stesso senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno, fintanto che l'Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto in subappalto
Non è ammessa la cessione del contratto né il ricorso al subappalto.
Art. 14 - Obblighi dello Studio (o consulente)
Lo Studio (o consulente) si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Lo Studio (o consulente) si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; si obbliga infine a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, lo Studio (o consulente) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e richiamati all’art. 8.
Art. 15 - Responsabilità dell’aggiudicatario per danni arrecati a persone e/o cose
Lo Studio (o consulente) si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici.
Pertanto l’E.N.P.A.I.A. potrà, in ogni caso, rivalersi sullo Studio (o consulente) per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento dei danni agli utenti finali.
Lo Studio (o consulente) assume, inoltre, a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell’E.N.P.A.I.A., nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l’E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità ed onere al riguardo.
Lo Studio (o consulente) è tenuto a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto.
Art. 16 - Riservatezza
Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’E.N.P.A.I.A. di cui lo Studio (o consulente) o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dello Studio (o consulente) da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’E.N.P.A.I.A..
E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’E.N.P.A.I.A. non autorizzata per forma scritta dall’E.N.P.A.I.A. stessa.
E.N.P.A.I.A. riterrà lo Studio (o consulente) responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile.
A tal fine lo Studio (o consulente) si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 31 e seguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’E.N.P.A.I.A. rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito dello Studio (o consulente), ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.
Lo Studio (o consulente) sì impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni dei dati raccolti per conto dell’E.N.P.A.I.A. nell'ambito di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente servizio.
Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dallo Studio (o consulente) nel corso dello svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà dell’E.N.P.A.I.A., che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i fini che riterrà utili, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che da parte dell’aggiudicatario e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna.
Art. 17 - Comunicazioni e modifiche al Contratto
Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo fax o PEC o altro mezzo di comunicazione s u supporto cartaceo, inviata ai seguenti indirizzi:
Studio (o consulente) Via ……………..
CAP ………. - Città
N. fax PEC
E.N.P.A.I.A.
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 - Xxxx
Ogni modifica al presente contratto o alla disciplina oggetto del servizio oggetto del presente affidamento dovrà avvenire per mezzo di documento sottoscritto dai Rappresentanti delle Parti.
Art. 18 - Recesso
L’E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1. Cessione, da parte dello Studio (o consulente), dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l’aggiudicatario è obbligato.
2. Fusione per incorporazione dell’aggiudicatario con altro Studio (o consulente) e/o Società.
3. Modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale dello Studio (o consulente) che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo dello Studio (o consulente) medesimo.
4. Sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p. di un rappresentante dello Studio (o consulente) per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità dello stesso aggiudicatario o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.
5. Comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti lo Studio (o consulente) nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o integrazioni.
6. Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società.
7. Gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti;
Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c..
Lo Studio (o consulente) dovrà informare l’E.N.P.A.I.A., a mezzo PEC o raccomandata A/R, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento.
L’E.N.P.A.I.A. potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione allo Studio (o consulente) mediante raccomandata PEC o A/R da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
II recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dello Studio (o consulente) della relativa informazione.
Esercitando la facoltà di recesso l’Ente, ove quanto già fatturato non sia sufficiente a garantire la copertura del quantum dovuto, si impegna a riconoscere allo Studio (o consulente) il corrispettivo sull’effettivamente svolto come calcolato sulla base di quanto indicato nell’offerta economica dal concorrente,
Art. 19 - Risoluzione
Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, il contratto potrà essere risolto dall’E.N.P.A.I.A., ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, e degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate al cottimista. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno all’E.N.P.A.I.A..
Art. 20 - Dichiarazione dello Studio (o consulente)
Nell'accettare il presente affidamento, lo Studio (o consulente) dichiara:
a) Di aver bene esaminato, valutato e approvato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme riportate e/o richiamate nella lettera di invito, nel presente contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso.
b) Di conoscere appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano.
c) Che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati.
d) Di aver accertato la normale reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare, in correlazione all’incarico affidato.
e) Di giudicare remunerativi i corrispettivi convenuti, in quanto ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
Lo Studio (o consulente) non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.
Con l'accettazione dell’affidamento, lo Studio (o consulente) dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte.
Lo Studio (o consulente) non può introdurre variazioni all’affidamento assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del committente.
Art. 21 - Disciplina sussidiaria e allegati
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate, altresì, nella sotto elencata documentazione che, ancorché non materialmente allegata, deve considerarsi parte integrante del presente atto e alla quale si rinvia per quanto in questa sede non espressamente precisato:
1. Disciplinare di gara
2. Offerta tecnica e relativi allegati presentati dall’aggiudicatario;
3. Offerta economica presentata dall’aggiudicatario;
4. Nomina del Responsabile del Contratto effettuata dall’aggiudicatario;
In caso di contrasto di interpretazione tra le disposizioni del presente Contratto e quelle degli allegati, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente atto.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Art. 22 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Art. 23 - Oneri e spese
Sono a carico dello Studio (o consulente) tutti gli oneri e le prescrizioni di legge e, in particolare:
a) Lo Studio (o consulente) dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati nell’affidamento. Lo Studio (o consulente) dovrà essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ai sensi della normativa vigente. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'affidatario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale e a terzi.
b) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.
c) Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dello Studio (o consulente) tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.
Art. 24 - Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, lo Studio (o consulente) dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto, il suo domicilio presso la sede legale come indicata in epigrafe.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante PEC o raccomandata A/R e si intendono fatte direttamente allo Studio (o consulente).
Art. 25 - Trattamento dei dati
Lo Studio (o consulente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.
Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'E.N.P.A.I.A., con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo e che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena la mancata stipula del contratto in oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e tutela della sicurezza e del lavoro che qui si intende espressamente richiamata.
Lo Studio (o consulente) dichiara di essere informata che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 26 - Pubblicità
Dell'affidamento di cui al presente atto si dà pubblicità ai sensi dell'art. 29 del Dl 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 27 - Registrazione
Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.
Il presente atto, unitamente agli allegati, è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono in segno di accettazione.
PER L’ENTE PER LO STUDIO (O
CONSULENTE)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la Società dichiara di avere avuto in visione, di aver preso conoscenza e di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma lì, ….
PER L’E.N.P.A.I.A. PER LO STUDIO (O CONSULENTE)