CONCESSIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI CONCESSIONE TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA URBANO SU GOMMA CON AUTOBUS, SULLA TRATTA CAPRI -
MARINA GRANDE, LUNGO VIA XXX XXXXXX XXXXXX
CONCESSIONE DI SERVIZI
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PREMESSO CHE:
• Con deliberazione di Giunta comunale n. 53 dell’11.04.2022 è stato approvato il capitolato speciale contenente il progetto per la “Concessione del servizio di trasporto pubblico di linea urbano su gomma con autobus, sulla tratta Capri -Marina Grande, lungo via xxx Xxxxxx Xxxxxx”;
• il Responsabile del settore V – Polizia municipale – del Comune di Capri con determina a contrare n. 162/2022 del 02/04/2022 ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento della “Concessione del servizio di trasporto pubblico di linea urbano su gomma con autobus, sulla tratta Capri -Marina Grande, lungo via xxx Xxxxxx Xxxxxx”;
• la concessione è stata affidata, con determina di affidamento n. … del
….. in via definitiva all’operatore economico ;
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, stabiliscono e 2
convengono quanto segue:
CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Col presente contratto, il Concedente affida in favore della Società Concessionaria la concessione per la “Concessione del servizio di trasporto pubblico di linea urbano su gomma con autobus, sulla tratta Capri -Marina Grande, lungo via xxx Xxxxxx Xxxxxx”.
2. Il previsto intervento consiste;
a) nella gestione funzionale ed economica del servizio;
3. Il tutto come meglio specificato nell’allegato capitolato.
ART. 2
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DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Il contratto di concessione avrà la durata di n. 9 anni con decorso dalla data di stipula della presente convenzione ovvero dal verbale di consegna anticipata.
3. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
4. Il Concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione dei servizi di cui alla presente concessione.
5. Il verbale, redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere anche una documentazione fotografica.
ART. 3
VALORE CONCESSIONE E CANONE
……………
1. Il valore stimato del presente contratto ammonta ad euro
(art. 167, comma1, del D.lgs. n. 50/2016).
2. Il costo complessivo dell’investimento, così come desumibile dal quadro economico previsto nell’ambito del progetto, è totalmente a carico del Concessionario.
………………
3. Il prezzo di concessione da versare al concessionario ammonta a euro oltre iva se dovuta.
4. Il prezzo sarà versato in un’unica rata annuale entro 6 sei mesi
dall’inizio della gestione.
ART. 4
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIPARTIZIONE DEI RISCHI
1. Per equilibrio economico e finanziario si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità
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finanziaria, esso rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.
2. Ai sensi dell’art. 182, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 le condizioni che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono:
a) tariffe per i servizi;
b) durata totale della concessione;
4. In conformità all’art. 3, comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che viene trasferito in capo al concessionario il rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
5. Il presente comma individua, in maniera non esaustiva, gli eventi non preventivabili e non riconducibili alla responsabilità del concessionario,
in grado di influenzare la gestione dei servizi e di ripercuotersi negativamente (eventi destabilizzanti) sull’equilibrio economico- finanziario:
5.A) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI
SERVIZI
Nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, intervengano od entrino in vigore modifiche od innovazioni all’insieme delle leggi e/o regolamenti applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base della proposta medesima, il concessionario ha diritto di chiedere l’attivazione della procedura di revisione del Piano, mediante gli strumenti previsti.
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5.B) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA OSTA
Il diritto di richiedere la revisione dell’equilibrio spetta altresì al concessionario, sempre che ne risulti significativamente modificato l’equilibrio economico-finanziario:
a) in caso di ritardo ed inerzia imputabile all’Ente concedente nel rilascio dei
provvedimenti amministrativi di propria competenza;
b) qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano ritardi e/o di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione, per cause non imputabili al concessionario.
c) mutamenti nella situazione presente nella zona di gestione del servizio
determinati dall’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione;
5.C) MODIFICHE PROGETTUALI
a. La richiesta di variazioni progettuali imposte dal Comune concedente ma non previste dal progetto allegato alla presente convenzione, che incidono in maniera sostanziale sulla gestione del servizio attribuisce al concessionario il diritto di richiedere la revisione del Piano.
ART 6
REVISIONE DELLA CONCESSIONE
1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi:
a) un mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
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l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione a causa di eventi destabilizzanti di cui alcuni individuati nell’articolo precedente;
b) l’insorgere di un evento di forza maggiore.
2. Gli elencati eventi, che incidano sugli elementi che posti a fondamento dell’equilibrio del Piano economico e finanziario del Concessionario, mediante una modifica degli indicatori economici di cui in precedenza, comportano la revisione della concessione attraverso le seguenti attività di riequilibrio ove non previsto in maniera specifica:
a) rideterminazione delle tariffe da applicare a terzi;
b) proroga della concessione per la gestione;
c) modifica del prezzo;
3. In mancanza della revisione del Piano il concessionario può recedere dal contratto. Al concessionario in tal caso spetta il valore dei servizi erogati e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE
ART. 7
ORGANO DI VIGILANZA SULLA CONCESSIONE
1. Il Concedente eserciterà la funzione di Alta Vigilanza sulla gestione della concessione.
2. Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto
la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del 7
Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente.
ART. 8 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
1. Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la responsabilità propria sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.
2. Il Concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico della gestione che sarà l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione.
3. Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione ed il suo nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Concedente.
4. Il Concessionario inoltre è tenuto a:
• impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
• applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
• mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il
funzionamento e la sicurezza del servizio;
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• rispondere di eventuali danni cagionati a terzi per effetto delle attività di gestione, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
• rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura,
assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.
5. Al Responsabile Tecnico della gestione compete disporre e vigilare:
a) Su tutte le operazioni riguardanti i servizi in gestione, accertando che si compiano secondo le norme stabilite nel presente contratto e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
b) Sull'osservanza di tutte le disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali;
c) Sul personale addetto alle strutture, circa l'esercizio delle rispettive
attribuzioni, il comportamento, la disciplina, i rapporti con l’utenza.
6. La manutenzione delle strutture è coordinata dal responsabile, il quale ne risponde nei confronti del Concedente.
7. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.
ART. 9
NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO
1. Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l’acquisizione di
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tutti i titoli, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività.
ART. 10 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI
1. Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto.
2. Le manutenzioni riguarderanno esclusivamente le strutture, le attrezzature, gli impianti, le opere concesse in gestione, come meglio descritto nell’allegato Capitolato speciale d’appalto.
3. Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.
4. Il Concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture e degli impianti (veicoli), in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.
5. Il Manuale d’Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal
Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.
6. Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.
7. I rapporti giuridici sorti in relazione alla gestione delle opere realizzate
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tra il Concessionario ed eventuali fornitori cesseranno alla scadenza del contratto e non potranno essere trasferiti al Concedente, salvo determinazione contraria da parte di quest'ultimo.
CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI
ART. 11 GESTIONE SERVIZI
1. Il Concessionario si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai
fini del presente contratto come “servizi pubblici”:
a) Gestione dei servizi di gestione del trasporto urbano;
ART. 12
GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
1. Il concessionario gestirà i servizi sulla base dell’allegato capitolato
speciale.
2. Il pagamento delle tariffe stabilite saranno a favore del concessionario.
ART. 13 TARIFFE
1. Le tariffe sono contenute nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
2. Le tariffe dovranno essere esposte in modo visibile agli utenti, oltre che essere rispettate le disposizioni contenute nella Legislazione nazionale e regionale.
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ART. 14
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
1. I servizi di cui al precedente art. 17 potranno essere gestiti nel seguente modo:
a) mediante gestione diretta da parte del concessionario; È vietata la concessione a terzi dell’intero contratto.
CAPO IV– NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE
ART. 15
ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concedente, comunque, resta estraneo e manlevato a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga per l'intero periodo della convenzione:
• ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura
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emanazione, regolanti la gestione del servizio;
• a mantenere le eventuali strutture affidate in gestione in condizioni di piena efficienza e di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio.
ART. 16 FIDEIUSSIONI E GARANZIE
1. Si da atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:
a) Cauzione ex articolo 183, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016
Solo ai fini della presente concessione tale cauzione è da prestarsi nella misura del dieci per cento del valore del contratto, a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.
La mancata presentazione di tali cauzioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123.
3. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
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all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
ART. 17 PENALI
1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.
3. In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.
4. Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario
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mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.
5. Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.
6. Per l’inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, è prevista l’applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli att. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle
previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.
ART. 18
PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le contestazioni e le richieste che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico della concessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.
3. Xxx lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario
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sulla contestazione, il Responsabile della concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore di esecuzione del servizio (DEC).
4. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine, non inferiore a nr. 15 giorni, per fornire controdeduzioni e giustificazioni,
anche per una sola delle seguenti cause:
a) Fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;
b) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione;
c) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle strutture eventualmente concesse in gestione senza giustificato motivo;
d) Violazione del divieto di sub-concessione;
e) Violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite
all’Amministrazione;
f) Frode nell’esecuzione della gestione;
g) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase della gestione;
h) Applicazione di tariffe diverse da quelle convenute;
i) Mancato rispetto degli obblighi indicati, in caso di perdurare dello
stato di pandemia. 16
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione per la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e il Concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto
della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
ART. 20
RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO.
1. La concessione potrà essere altresì revocata dal Concedente, con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.
2. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
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Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il Concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Concedente a fronte:
a) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;
b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore della parte dei servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario di massima.
3. In caso di recesso contrattuale troverà applicazione l’art. 182, comma 3
ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016.
4. In caso di sopravvenuta normativa avente per affetto la decadenza o la
modifica della durata o del contenuto della Concessione Demaniale Marittima, nulla potrà esse addebitato alla stazione appaltante, per conseguenti revoca o cessazione della gestione ex art.45bis oggetto dell’affidamento
ART.21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario è tenuto, in particolare:
a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente
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dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi
dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato dalla Stazione Appaltante nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni della concessione.
3. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni eventuale pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il Concessionario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. La Stazione Appaltante verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
ART.22
SPESE GENERALI E PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione
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sono a totale carico del Concessionario.
2. Le parti danno atto che sono state trasferite prima della stipula del presente atto le spese per incentivi agli uffici comunali.
ART. 23
ALLEGATI
1. Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se ad essa materialmente non allegati. Essi sono:
Allegato “A”: Capitolato speciale d’appalto
Allegato “B”: Offerta di gara
2. I sopra indicati allegati, firmati dalle parti interessate, vengono comunque depositati agli atti del Comune presso l’Ufficio del Responsabile unico del procedimento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
…………………
Il Comune di Capri ……………
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Il Concessionario …………