RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
Italia
Riconoscimento
di affidamento fiduciario
Atto notarile 23 aprile 2012, Rep. N.15598 - Racc. n. 8492
RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di aprile.
In Genova, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0, nel mio studio.
Davanti a me Dott.ssa XXXXX XXXXX, Notaio in Ge- nova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza dei Signori omissis inter- venuti quali Testimoni noti, idonei e richiesti da me No- taio sono comparsi i Signori:
- X. XXXXXX, xxxxxxx;
- P. XXXXXXX, xxxxxxx;
- X. XXXXXXX, xxxxxxx.
Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
PREMESSO
1. che la Signora X. XXXXXX, vedova, ha due figli X. XXXXXXX x X. XXXXXXX;
2. che X. XXXXXXX x X. XXXXXXX con atto a rogito Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx di Genova in data 9 Gennaio 1998 Repertorio N.5870, registrato a Genova il 19 Gen- naio 1998 al n. 557, trascritto a Genova il 13 Gennaio 1998 al n. 367 del Registro Particolare, hanno acquistato:
a) la casa da terra a tetto sita in Comune di ..., segna- ta con i Civici Numeri … di Via P., costituita da …omis- sis…(il tutto d’ora innanzi “Casa”);
3. che l’acquisto della Casa da parte di X. Xxxxxxx e P. Xxxxxxx avvenne agendo essi quali fiduciarî della madre in forza di intese verbali e allora non formalizzate;
4. che X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx intendono rendere conoscibile ai terzi l’esistenza del contratto di affi- damento fiduciario fra essi a suo tempo convenuto e quin- di, a tal fine, con il presente atto provvedere formalmente al relativo riconoscimento;
TUTTO CIO’ PREMESSO
a far parte integrante e sostanziale del presente atto. RICONOSCIMENTO DI AFFIDAMENTO FIDU-
CIARIO
I Signori G. XXXXXX, X. XXXXXXX x X. XXXXXXX
dichiarano esistere tra loro fin dal 1° settembre 1997 in forza di intese verbali, un contratto di affidamento fidu- ciario, (d’ora in avanti “Affidamento”) in forza del quale
1. essi X. XXXXXX (d’ora in avanti “Affidante”), X. XXXXXXX x X. XXXXXXX (d’ora in avanti “Affidatari Fi- duciarî”) hanno condiviso un programma consistente nel- l’acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Fidu- ciarî ma da destinare ad abitazione dell’Affidante e, qualo- ra le rendite dell’Affidante divengano insufficienti per far fronte ai bisogni della stessa relativi alla salute ed al man- tenimento di una condizione di vita adeguata, nell’assicu- rare all’Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragione- vole intervento al fine del mantenimento di una condizio- ne di vita adeguata (d’ora in avanti il “Programma”);
2. l’Affidante irrevocabilmente ha commesso agli Affi- datari Fiduciarî di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall’Affidante (d’ora in avanti “Fondo Affidato”);
3. gli Affidatari Xxxxxxxxx si sono obbligati a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato;
4. è stato stabilito,
a. quale termine finale della durata dell’Affidamento
i. la data in cui l’Affidante dichiari di volervi porre fine;
ii. in mancanza, la data della morte dell’Affidante;
b. che, intervenuto il termine finale della durata del- l’Affidamento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo,
i. se l’Affidamento termini per dichiarazione dell’Affi- xxxxx di volervi porre fine, sia trasferito all’Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l’Affidante lo richieda, rimanga a X. XXXXXXX x X. XXXXXXX;
ii. se l’Affidamento termini per morte dell’Affidante,
l. rimanga a X. XXXXXXX x X. XXXXXXX ll. o sia trasferito a terzi
secondo quanto l’Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.
PUBBLICITA’ IMMOBILIARE
Le parti richiedono che presso la Conservatoria dei regi- stri Immobiliari di Genova in forza del presente atto sia tra-
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scritto contro X. XXXXXXX x X. XXXXXXX, relativamente alla Casa, il vincolo derivante dall’Affidamento Fiduciario, con piena manleva per il Conservatore procedente.
DICHIARAZIONE DI RILEVANZA FISCALE
Le parti richiedono che al presente atto sia applicata l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa non com- portando trasferimento né costituzione di diritti immobi- liari alcuno né prestazioni a contenuto patrimoniale ma mera dichiarazione ricognitiva di fiducia.
I comparenti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me re- datto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su sei facciate di questi due fogli, da me letto, presenti i Testimoni, ai Si- gnori Comparenti che, presenti i Testimoni, lo approvano e con i Testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti cinquanta.
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Costituzione di vincolo
derivante da affidamento fiduciario
Ispezione ipotecaria
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Novembre 2012 687
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Cessazione di affidamento fiduciario
Atto notarile 29 maggio 2012, Rep. X.00000 - Xxxx. n. 8533
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Maggio. In Genova, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0.
Davanti a me Dott.ssa XXXXX XXXXX, Notaio in Ge- nova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza delle Signore omissis
sono comparsi i Signori:
a) Per una parte:
- P. XXXXXXX, xxxxxxx;
- X. XXXXXXX, xxxxxxx;
b) Per l’altra parte:
- X. XXXXXX, xxxxxxx.
Detti Signori Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla continua presenza delle Testi- moni e previa dichiarazione, previo richiamo da me Nota- io fatto alle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, che i Signori P. XXXXXXX e X. XXXXXXX so- no figli della Signora X. XXXXXX
PREMETTONO
A. che i signori X. XXXXXX, P. XXXXXXX e X. XXXXXXX, con atto a mio rogito in data 23 Aprile 2012, Repertorio n. 15598, Raccolta n. 8492, registrato presso l’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 in data 26 Aprile 2012, n. 6631 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova in data 26 Aprile 2012, Registro Particolare n. 9652, avendo premesso
1. che la Signora X. XXXXXX, vedova, ha due figli, P. XXXXXXX e X. XXXXXXX;
2. che essi P. XXXXXXX e X. XXXXXXX con atto a ro- gito notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx di Genova in data 9 Gen- naio 1998 Repertorio N.5870, registrato a Genova il 19 Gennaio 1998 al n. 557, trascritto a Genova il 13 Xxxxx- io 1998 al n. 367 del Registro Particolare, hanno acquista- to la casa da terra a tetto sita in Comune di ..., segnata con i Civici Numeri …di Via P., censita al Catasto dei Xxxxxx- cati di ... omissis (d’ora innanzi “Casa”);
3. che l’acquisto della Casa da parte di P. XXXXXXX x
X. XXXXXXX avvenne agendo essi quali fiduciari della madre in forza di intese verbali e allora non formalizzate;
4. che essi X. XXXXXX, X. XXXXXXX e X. XXXXXXX intendendo rendere conoscibile ai terzi l’esistenza del con-
tratto di affidamento fiduciario fra essi a suo tempo con- venuto e, quindi, a tal fine, provvedere formalmente al re- lativo riconoscimento, hanno dichiarato esistere tra loro fin dall’1 Settembre 1997, in forza di intese verbali, un contratto di affidamento fiduciario, (d’ora in avanti “Affi- damento”) in forza del quale
a. essi X. XXXXXX (d’ora in avanti “Affidante”), P. XXXXXXX e X. XXXXXXX (d’ora in avanti “Affidatari Fi- duciarî”) hanno condiviso un programma consistente nel- l’acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Fidu- ciarî e da destinare ad abitazione dell’Affidante e, qualora le rendite dell’Affidante divengano insufficienti per fare fronte alle bisogni della stessa relativi alla salute ed al mantenimento di una condizione di vita adeguata, nell’as- sicurare all’Affidante ogni utile cura medica ed ogni ragio- nevole intervento al fine del mantenimento di una condi- zione di vita adeguata (d’ora in avanti il “Programma”);
b. l’Affidante irrevocabilmente ha commesso agli Affi- datari Fiduciarî di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall’Affidante (d’ora in avanti “Fondo affidato”),
c. gli Affidatari Xxxxxxxxx si sono obbligati a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato;
d. è stato stabilito,
I. quale termine finale della durata dell’Affidamento
i. la data in cui l’Affidante dichiari di volervi porre fine,
ii. in mancanza, la data della morte dell’Affidante;
II. che, intervenuto il termine finale della durata del- l’Affidamento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo,
i. se l’Affidamento termini per dichiarazione dell’Affi- xxxxx di volervi porre fine, sia trasferito all’Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l’Affidante lo richieda, rimanga a P. XXXXXXX e X. XXXXXXX;
ii. se l’Affidamento termini per morte dell’Affidante, rimanga a P. XXXXXXX e X. XXXXXXX o sia trasferito se- condo quanto L’Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.
B. che la Signora X. XXXXXX ha manifestato di ave- re in animo di dichiarare:
1. di volere porre fine all’Affidamento
2. e - in considerazione del fatto che per questa even- tualità l’Affidamento stabilisce che “il Fondo Affidato, xx- xxxx da ogni vincolo, sia trasferito all’Affidante o a chi la medesima indichi o, qualora l’Affidante lo richieda, ri-
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manga a P. XXXXXXX e X. XXXXXXX” - che intende as- sumere essa stessa la titolarità del Fondo Affidato.
C. che a tale fine occorre quindi la stipula di un atto in virtù del quale
1. X. XXXXXX dichiari di volere porre termine all’Af- fidamento e di voler assumere la titolarità del Fondo Affi- dato;
2. P. XXXXXXX e X. XXXXXXX, in adempimento del- la obbligazione conseguente loro derivante in forza del- l’Affidamento, trasferiscano a X. XXXXXX il Fondo Affi- dato ad oggi consistente nella Casa.
Detti Xxxxxxx comparenti, tutto ciò premesso, confer- mato e stabilito che le premesse facciano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
1. la Signora G. XXXXXX dichiara:
a. di volere porre termine all’Affidamento,
b. di voler assumere la titolarità del Fondo Affidato;
2. conseguentemente, i Signori P. XXXXXXX e X. XXXXXXX, in adempimento della obbligazione loro deri- vante in forza dell’Affidamento, dichiarano di trasferire, come trasferiscono, alla Signora X. XXXXXX che dichia- ra di accettare, libero da ogni vincolo, il Fondo Affidato ad oggi consistente nella Casa e precisamente:
in Comune di ...:
- casa da terra e tetto segnata con il Civico Numero
omissis;
costituisce pertinenza della suddetta casa ed è quindi compreso un tratto di terreno adiacente, della superficie di omissis.
Detti immobili risultano censiti … omissis.
Le parti, visto il parere espresso dall’Agenzia delle En- trate Direzione Regionale della Liguria - Ufficio Consu- lenza in data 23 Maggio 2012 Prot. 903-11136/2012 in se- guito ad interpello 903-134/2012-ART. 11, legge 27 Lu- glio 2000, n. 212 presentato in data 9 Maggio 2012(1), ri- chiedono che il presente atto sia registrato mediante ap- plicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e comunque, ad abbondanza, ai fini della ridu- zione delle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’ar- ticolo 69 comma 3° della legge 21/11/2000 N. 342, la Si- gnora X. Xxxxxx dichiara:
- che l’immobile col presente atto acquistato è porzio- ne di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso;
- che l’immobile è ubicato nel Comune di residenza della stessa Parte acquirente;
- di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto di quest’atto;
- di non essere titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione ac- quistata da ella stessa con le agevolazioni di cui all’artico-
lo 131 della legge n. 549 del 28 Dicembre 1995 e/o di quel- le richiamate dalla lettera “C” dello stesso articolo.
Omissis
E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me re- datto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su dodici facciate di questi tre fogli, da me letto, presenti le Testimoni, ai Si- gnori Comparenti che, presenti le Testimoni, lo approva- no e con le Testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono al- le ore diciotto e minuti dieci.
Nota:
(1) Il parere dell’Agenzia delle Entrate è pubblicato in questa Rivista, 2012, 569.
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Trasferimento di proprietà
al termine di affidamento fiduciario
Nota di trascrizione
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Novembre 2012 689
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Italia – Tribunale di Genova
Amministrazione di sostegno e affidamento fiduciario
Amministrazione di sostegno – contratto di affidamento fiduciario – curatore speciale – approvazione del giudice tutelare
Qualora l’amministratore di sostegno voglia istituire un contratto di affidamento fiduciario a favore del soggetto beneficiato dall’amministrazione e da cui possono derivare vantaggi anche per lui, il giu- dice tutelare può nominare un curatore speciale affinché compia ogni attività necessaria alla comple- ta definizione del contratto da sottoporre all’approvazione preventiva del giudice tutelare.
Tribunale di Genova, Giudice Tutelare, X. Xxxxxxxxxx, decreto, 31 dicembre 2012 – [X]
TESTO DEL DECRETO
Il Giudice Tutelare
Visto il ricorso depositato in data 10 dicembre 2012 da
B. nella sua qualità di amministratore di sostegno del figlio X nato a … il …
Rilevato che il ricorrente richiede di nominare un Cu- ratore Speciale, proposto nella persona della sorella della madre di X, signora X., nata a … il …, residente a …, via
…;
Ritenuta necessaria tale nomina al fine di procedere al- la stipula di un contratto di Affidamento Fiduciario per le finalità descritte nel ricorso stesso stante l’evidente situa- zione di conflitto in cui l’amministratore di sostegno di X verserebbe con riguardo alle attività esposte in ricorso e ai negozi da stipulare;
Ritenuto di dover autorizzare fin d’ora il curatore no-
minando a compiere l’attività necessaria alla completa de-
1
finizione dei contenuti del Contratto da sottoporre all
approvazione preventiva del Giudice Tutelare;
Ritenuto che in sede di approvazione del testo del con- tratto il curatore speciale potrà essere altresì autorizzato a stipulare contestualmente il contratto medesimo e la co- stituzione a favore di X dei diritto di abitazione vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa verso corrispettivo della somma non superiore ad euro 45.000 (quarantacin- quemila) e precisamente esattamente corrispondente al- l’importo complessivo quale risulterà da versare alla Ban- ca ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull’immobile stesso ed ad utilizzare in data stessa di stipu- la da parte del Curatore Speciale stesso per l’estinzione, a
cura del medesimo, di detto xxxxxx nonché potrà essere au- torizzato ad intervenire in nome e per conto di X al relati- vo rogito e, sempre in tale sede, l’Ads potrà essere autoriz- zato a conferire al Fondo Affidato, mediante trasferimen- to all’Affidatario Xxxxxxxxxx, i beni indicati in ricorso;
Visto l’art. 78 c.p.c.
NOMINA
La Sig.ra M., nata a … il …, residente a …, all’ufficio di curatore speciale di X nato a … il …
Visto l’art. 741 c.p.c.
Dispone
che il presente decreto abbia efficacia immediata. Fissa per il giuramento del Curatore nominato il gior-
no 10 gennaio 2013 alle ore 10.15 davanti a sé.
Genova, 28 dicembre 2013
Il Giudice Tutelare
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
TESTO DEL RICORSO
Il sottoscritto signor X., nato a …il… residente e do- miciliato a Genova, via … nella qualità di Amministrato- re di Sostegno del figlio, X nato a Genova il …, residente e domiciliato a Genova, via …,
espone quanto segue:
1. X, essendo stato vittima il … di un grave incidente stradale in cui ha riportato un importante trauma contusi-
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vo cranico e toracico che gli ha determinato un lungo sta- to di coma, grazie ad un progressivo miglioramento ha po- tuto recuperare uno stato fisico-psichico che gli consente ad oggi di condurre un’esistenza alla quale appartengono alcuni ambiti di autonoma pur con perduranti difficoltà e limitazioni, consistenti prevalentemente, al di là di mode- ste problematiche fisiche, in difficoltà di concentrazione, della memoria, nonché in particolare fragilità ed instabili- tà dell’equilibrio psichico;
2. in data 18 Dicembre 2008 il Tribunale di Genova, stante la necessità di garantire la adeguata gestione della cospicua somma che sarebbe stata erogata a X a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’incidente, ha nominato per lui un Amministratore di Sostegno nella persona di esso stesso padre, (d’ora in avanti “Padre”).
3. che i genitori di X sono divorziati e X ad oggi vive con il Padre, in una dimora (d’ora innanzi “Casa”) com- posta da due unità abitative contigue che sono entrambe di proprietà del medesimo, su una delle quali esiste un ipo- teca a garanzia del mutuo bancario che lo stesso Padre contrasse per finanziare l’acquisto dalla madre di X (d’ora in avanti “Madre”), nell’ambito della esecuzione degli ac- cordi di separazione legale, della quota di metà di proprie- tà dell’appartamento stesso;
4. che il Padre, intende a breve contrarre matrimonio e trasferire la propria dimora altrove insieme alla futura moglie e, d’accordo con X, prima di realizzare questo pro- getto ha in animo:
a. di costituire a favore di X il diritto di abitazione vi- talizio su una delle unità immobiliari che compongono la Casa, ricevendo a titolo di corrispettivo dal figlio la som- ma di circa 45.000 (quarantacinquemila) Euro, notevol- mente inferiore rispetto al valore del diritto di abitazione stesso, e precisamente esattamente corrispondente a quel- la che risulterà necessaria per estinguere il mutuo garanti- to da ipoteca sull’immobile in oggetto allo scopo di proce- dere immediatamente a tale estinzione;
b. e, comunque, di disporre, a titolo di liberalità, a fa- vore dello stesso della proprietà di entrambi gli apparta-
menti in cui consiste la Casa;
5. che la realizzazione di tale volontà mediante even- tuale donazione a X della Casa, considerata l’attuale debo- lezza, fragilità e vulnerabilità dello stesso sul piano psichi- co e relazionale ed i conseguenti rischi a cui un suo even- tuale patrimonio immobiliare potrebbe essere soggetto a causa di vicende determinate dalla sua condotta persona- le, appare non corrispondere affatto alle esigenze della sua tutela e quindi al suo effettivo interesse.
6. che ciò che effettivamente pare occorrere ai fini del- la migliore tutela di X è invece:
a. che il patrimonio rappresentato dalla Casa sia desti- nato alla realizzazione delle principali necessità ed utilità che si manifesteranno nella sua esistenza, al fine di garan- tire oltre al mantenimento nel tempo del tenore di vita a cui è abituato, altresì ogni cura, attività ed utile intervento ai fini del completo superamento dell’attuale stato di debo- lezza fisico-psichica conseguente al trauma subito e quindi la definitiva acquisizione di una condizione di autonomia personale e lavorativa (d’ora in avanti le “Finalità”);
b. che, quindi, il patrimonio stesso sia amministrato nell’ambito di una gestione dinamica che ne consenta l’impiego, la disposizione e la trasformazione al solo fine della migliore realizzazione delle Finalità;
c. che quando X raggiunga una sicura condizione di stabile equilibrio psichico, l’attitudine ad vivere i rapporti personali in modo maturo e responsabile ed a gestire con coscienza il patrimonio, (d’ora in avanti “Condizione au- spicata”), lo stesso allora a lui appartenga definitivamente;
7. che, al fine della realizzazione di tali meritevoli in- teressi, si ritiene che l’unico strumento idoneo sia la stipu- la di un contratto di Affidamento Fiduciario in virtù del quale,
a. condiviso un programma finalizzato alla realizzazio- ne delle Finalità tra esso Padre (“Affidante”) e un sogget- to che abbia le caratteristiche peculiari di conoscere pro- fondamente X, di essere in grado di rapportarsi a lui ed al- la sua vita in modo positivo e costruttivo e di saper ammi- nistrare e gestire beni e valori con maturità e coscienza (“Affidatario Fiduciario”), l’Affidatario Fiduciario si obbli- ghi alla realizzazione di tale programma, non solo confron- ti dell’Affidante ma anche nei confronti di X, avvalendo- si delle posizioni giuridiche soggettive a lui stesso Affida- xxxxx Xxxxxxxxxx, trasferite in tale qualità dall’affidante (d’ora in avanti “Fondo Affidato”);
b. l’Affidatario Fiduciario sia soggetto alla vigilanza ed al controllo da parte di un “Garante”;
c. nel caso in cui l’Affidatario Fiduciario muoia, di- venga incapace, rinunci o venga revocato, un meccanismo prestabilito garantisca la sostituzione con altro affidatario fiduciario;
d. il Fondo Affidato sia segregato, non aggredirle dai creditori personali dell’Affidatario Xxxxxxxxxx;
e. che, raggiunta da parte di X la Condizione Auspica- ta, il Fondo Affidato a lui appartenga libero da qualsiasi vincolo;
8. che la stipula a vantaggio di X di un contratto di af- fidamento fiduciario nei termini essenziali descritti, tra l’altro, consentirebbe, in prospettiva, di superare tempo- ralmente prima la necessità della tutela di un Ammini- stratore di Sostegno, la quale è vissuta da X negativamen-
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te in quanto sentita come conseguenza della sua debolezza intellettuale e psicologica, rendendo possibile che anche le stesse posizioni giuridiche soggettive consistenti nei ca- pitali di cui X ha ricevuto la erogazione a titolo di risarci- mento del danno e che in notevole parte devono ancora essere determinati ed erogati, siano conferite al Fondo Af- fidato da X stesso, per essere, quindi, destinate alla realiz- zazione del programma di affidamento fiduciario rivolto al- la realizzazione delle Finalità;
9. che, ai fini della protezione di un soggetto debole, il contratto di affidamento fiduciario presenta caratteri tali da renderlo, in alcuni casi, preferibile rispetto all’istituto della Amministrazione di sostegno, quali, tra l’altro,
a. la segregazione del Fondo Affidato,
b. lo stesso potere prescindere ai fini del compimento di atti di amministrazione straordinaria dall’ottenimento di provvedimenti autorizzativi nell’ambito della volontaria giurisdizione senza tuttavia rinunciare a vigilanza, control- li e pareri preventivi da parte di un Garante ovvero a mo- dalità di autotutela costruite in modo specifico rispetto al- le peculiarità della fattispecie,
c. il determinare l’obbligazione da parte dell’Affidata- rio Fiduciario di realizzare un programma positivamente pensato e delineato in funzione della specifica necessità ed utilità del soggetto debole.
Tutto ciò esposto
il sottoscritto, nella qualità di Amministratore di Sostegno di X, ritiene che sia di evidente utilità per X
1. acquistare il diritto di abitazione vitalizio di una del- le unità di cui si compone la Casa verso corrispettivo del- la somma ammontante a circa Euro 45.000 (quarantacin- quemila) e precisamente esattamente corrispondente al- l’importo complessivo quale risulterà da versare alla Ban- ca ad estinzione completa del debito garantito da ipoteca sull’immobile stesso;
2. la stipula di un contratto di affidamento fiduciario (d’ora in avanti il “Contratto”) in virtù del quale
a. esso Padre, nella qualità di Affidante, commetta al- l’Affidatario Xxxxxxxxxx di realizzare a vantaggio di X un programma avente i contenuti indicati in premessa diretti alla realizzazione delle Finalità e l’Affidatario Xxxxxxxxxx si obblighi a realizzare tale programma avvalendosi del Fon- do Affidato;
b. intervenuto il termine finale della durata del Con- tratto, individuato nella data in cui venga riconosciuta la definitiva acquisizione da parte di X della Condizione Au- spicata, il Fondo Affidato appartenga a X, libero da ogni vincolo;
c. l’Affidatario Xxxxxxxxxx sia la Madre la quale condi- vide tutte le esposte considerazioni, vive in un’abitazione molto vicina alla Casa e si è dichiarata naturalmente di- sponibile.
3. che il Fondo Affidato consista, immediatamente, nella proprietà della intera Casa da trasferirsi all’affidata- rio fiduciario stesso contestualmente alla stipula del Con- tratto - salvo il diritto di abitazione vitalizio su una delle due unità facenti parte medesima da acquisirsi diretta- mente da X, come prima descritto nel futuro prossimo si incrementi dei capitali che X stesso conferisca
quindi, stante l’evidente situazione di conflitto in cui egli stesso, quale amministratore di sostegno di X, con xxxxxx- do alle attività esposte ed ai negozi in cui consistono, si verrebbe a trovare,
richiede a Codesto Spettabile Giudice Tutelare
1. di nominare un Curatore Speciale, che si propone nella persona della sorella della madre di X, signora X., nata a Genova il …, residente a Genova, via …;
2. di autorizzare il Curatore Speciale
a. a compiere l’attività necessaria alla completa defini- zione dei contenuti del Contratto il cui testo sarà comun- que sottoposto all’approvazione preventiva di Codesto Giudice Tutelare;
b. a stipulare contestualmente
i. il Contratto nel testo approvato preventivamente da Codesto Giudice Tutelare
ii. e la costituzione a favore di X del diritto di abitazio- ne vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa ver- so corrispettivo della somma non superiore ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) e precisamente esattamente corri- spondente all’importo complessivo quale risulterà da ver- sare alla Banca ad estinzione completa del debito garanti- to da ipoteca sull’immobile stesso ed da utilizzare in data stessa di stipula da parte del Curatore Speciale stesso per l’estinzione, a cura del medesimo, di detto xxxxxx;
c. e quindi, ad intervenire in nome e per conto di X al rogito portante
i. la costituzione a favore di X del diritto di abitazione vitalizio su una delle unità facenti parte della Casa, accet- tando il diritto stesso e corrispondendone il detto corri- spettivo mediante impiego di somma di denaro di pari im- porto derivante dalla liquidazione di per corrispondente valore dell’investimento di titolarità di X presto Poste Ita- liane s.p.a. denominato “FB”
ii. ed il Contratto, nel testo autorizzato da Codesto Xxxxxxx Xxxxxxxx, accettando i vantaggi patrimoniali deri- vanti a favore di X dallo stesso ed in particolare, interve-
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Luglio 2013
Giurisprudenza italiana
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nuto il termine finale della durata dello stesso, l’apparte- nenza del Fondo Affidato;
3. quindi, stipulato il Contratto, di autorizzare l’Am- ministratore di Sostegno di X, a conferire al Fondo Affi- dato mediante trasferimento all’Affidatario Fiduciario:
a. interamente i capitali che vengano ulteriormente erogati a favore di X a titolo di risarcimento del danno su- bito a causa dell’incidente occorsogli
b. e per il valore eccedente l’importo di Euro 10.000 (diecimila), altresì il capitale che deriverà dalla liquidazio- ne dell’investimento esistente a nome di X presso Poste
Italiane s.p.a. denominato “X” risultante dall’impiego di capitali erogati allo stesso titolo prima d’ora a X.
Si richiede l’efficacia immediata ex art. 741 del Codice di Procedura Civile.
Si elegge domicilio presso lo studio del Notaio Xxxxx Xxxxx di Genova che si autorizza espressamente al deposi- to della presente Istanza ed al ritiro del relativo Provvedi- mento del Giudice.
Genova, 7 Dicembre 2012 B.
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Contratto di affidamento fiduciario
Atto pubblico del 14 marzo 2013, Rep. n. 16144 - Racc. n. 8885
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilatredici, addí quattordici del mese di Marzo. In Genova, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0.
Davanti a me Dott.ssa XXXXX XXXXX, Notaio in Ge- nova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza delle Signore:
G. M., omissis;
B. E., omissis;
intervenute quali testimoni note, idonee e richieste, sono comparsi i Signori:
- B., omissis, il quale dichiara omissis, nonché di inter- venire al presente atto, oltre che in proprio, anche nella qualità di Amministratore di sostegno del figlio X, omissis, tale nominato in forza di provvedimento del Giudice Tu- telare del Tribunale di Genova in data 18 Dicembre 2008 depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008, con preci- sazione che il medesimo ha prestato giuramento con ver- bale in data 19 dicembre 2008 N. 2982/08 Registro Am- ministratore di Xxxxxxxx, la cui nomina è stata prorogata con provvedimenti successivi rispettivamente in data 23 novembre 2009, 18 dicembre 2010 fino all’ultimo in data
25 ottobre 2011, con decorrenza dal 19 dicembre 2011 fi-
no al 19 dicembre 2013;
ed a quanto infra autorizzato in forza di provvedimen- to del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova in data 5 Marzo 2013, CRON. 467, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la let- tura per dispensa espressa datane dai comparenti;
- Sig.ra M., omissis, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Curatore Speciale dello stesso Signor X, prima generalizzato, tale nominata in forza di provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Genova in data 28 Dicembre 2012 NR. 2982/2008 R.G. Cron. 2244/2012, con precisazione che la medesima ha prestato giuramento di cui al verbale in data 10 Gennaio 2013,
ed a quanto infra autorizzata in forza di provvedimen- to del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova in data 1 Marzo 2013, depositato in Cancelleria in data 1 Marzo 2013, quali nomina, giuramento e provvedimento autorizzativo si allegano in copia autentica al presente at- to rispettivamente sotto la lettera “B”, “C” e “D”, omes-
sane la lettura per dispensa espressa datane dai compa- renti;
- Sig.ra G., omissis;
comparenti tutti, della cui identità personale io Nota- io sono certo,
PRIMO NEGOZIO COSTITUZIONE DI DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO
I Signori B. e M., previa dichiarazione che il Signor B. è il padre di X, convengono e stipulano quanto segue:
Il Signor B. costituisce a favore del Signor X che, in persona del curatore speciale Sig.ra M., accetta ed acqui- sta, il diritto di abitazione vitalizio sul seguente immobile sito in Comune di Genova, omissis, e precisamente:
- appartamento posto al piano omissis; Omissis
Le Parti dichiarano che la costituzione del diritto di abitazione vitalizio di cui al presente atto avviene verso corrispettivo di Euro …., importo esattamente corrispon- dente a quello da versare alla Banca Nazionale del Lavoro
S.P.A. ad estinzione completa del debito garantito da ipo- teca sull’immobile in oggetto, che il Signor B. dichiara di avere ricevuto da X rilasciando quindi ampia quietanza a saldo con rinuncia ad ogni ipoteca legale e con precisazio- ne che tale importo in data odierna, è stato utilizzato per l’estinzione a cura della Sig.ra M., nella sua qualità di Cu- ratore speciale di X, del suddetto debito garantito da ipo- teca sull’immobile in oggetto.
Previo richiamo da me Notaio fatto alle sanzioni pe- nali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000:
a) le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che la somma di Euro …. sopra indicata è stata pagata me- diante estinzione del debito di pari importo esistente a no- me di B. presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., già prima indicato, realizzata mediante addebito per estinzio- ne finanziamento n. …. del conto corrente di titolarità di
Nota:
Il testo del ricorso prodromico al contratto di affidamento fiduciario e il decreto del Giudice Tutelare di Genova del 31 dicembre 2012 sono pub- blicati in questa Rivista, 2013, 422.
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X presso la stessa Agenzia di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
b) omissis;
c) omissis; Omissis
SECONDO NEGOZIO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
tra le parti Signori
B., Sig.ra M., nella qualità di Curatore Speciale di X e Sig.ra G., prima generalizzati.
Premesso
A. che il signor X., xxxxxxx, (d’ora in avanti “Affidan- te”), ha un unico figlio, X, nato a omissis (d’ora innanzi “X”),
B. che X all’età di sedici anni è stato vittima di un gra- ve incidente stradale in cui ha riportato un importante trauma che gli ha causato un lungo stato di coma rispetto agli esiti del quale, consistenti in deficit motori, psichici e mentali ha recuperato uno stato che gli consente un’esi- stenza alla quale appartengono alcuni ambiti di autonomia ma in cui permangono difficoltà e limitazioni consistenti prevalentemente, al di là di modeste problematiche fisi- che, in notevoli difficoltà di concentrazione, della memo- ria, nonché in particolare fragilità ed instabilità dell’equi- librio psichico;
C. che, divenuto X maggiorenne, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova, stante la necessità di garan- tire l’adeguata gestione della cospicua somma che sarebbe stata erogata a suo favore a titolo di risarcimento del dan- no causatogli dall’incidente subito, ha nominato per lui un Amministratore di Sostegno nella persona dell’Affidante,
D. che i genitori di X sono divorziati e X ad oggi vive con l’Affidante in una dimora (d’ora innanzi “Casa”) com- posta da due unità abitative contigue entrambe di proprie- tà del medesimo, mentre la madre di X (d’ora innanzi “Madre”) vive in autonoma abitazione situata in prossimi- tà della Casa;
E. che l’Affidante, che intende a breve contrarre ma- trimonio e trasferire altrove la propria dimora, sente di avere la responsabilità di garantire a X la migliore futura esistenza ed a tal fine ritiene che sia necessario:
1. destinare, mediante idoneo negozio giuridico, il pa- trimonio consistente nel diritto di proprietà della Casa, gravato, limitatamente ad una delle due unità in cui con- siste, dal diritto di abitazione vitalizio (d’ora in avanti “Pa- trimonio”), a favore dello stesso X, al fine di garantire
a. il mantenimento nel tempo del tenore di vita a cui X è abituato
b. e la realizzazione delle principali necessità ed utilità che si manifesteranno nella sua esistenza ed in particolare ogni cura, attività ed utile intervento ai fini del completo superamento delle problematiche fisiche e dell’attuale sta- to di debolezza ed instabilità mentale e psichica e quindi dell’acquisizione di una stabile condizione di equilibrio ed autonomia personale (d’ora in avanti la “Finalità”);
2. che, il Patrimonio,
a. ai fini della realizzazione della Finalità, possa essere amministrato dinamicamente, e così eventualmente alie- nato e trasformato, essendo e rimanendo destinato alla funzione il valore;
b. sia segregato e possibile oggetto di esecuzione solo in relazione ai debiti contratti per la realizzazione della Fina- lità;
c. quando X raggiunga non solo una sicura condizione di stabile equilibrio psichico, ma anche l’attitudine a vive- re autonomamente, a condurre le relazioni personali ed ad occuparsi della gestione dei suoi beni con coscienza, ma- turità e responsabilità (d’ora in avanti “Condizione Auspi- cata”), a lui appartenga libero da ogni vincolo;
F. che, al fine della realizzazione di tali meritevoli inte- ressi, l’unico strumento idoneo appare essere il contratto di affidamento fiduciario, il perfezionamento del quale, tra l’altro, consentendo che intervenga, e qualora intervenga, il trasferimento all’affidatario fiduciario anche delle posi- zioni giuridiche soggettive di attuale titolarità di X, prin- cipalmente i valori mobiliari derivanti dall’impiego dei ca- pitali erogatigli a titolo di risarcimento del danno deri- vante dall’incidente subito, potrebbe consentirgli di anti- cipare il momento del definitivo superamento della neces- sità dell’Amministrazione di Sostegno, grazie all’estensio- ne alle medesime di uno strumento di tutela che, ai fini della protezione di un soggetto debole, presenta caratteri tali da renderlo, in taluni casi, preferibile rispetto all’isti- tuto della Amministrazione di Sostegno, quali, tra l’altro,
a. la segregazione del Fondo Affidato;
b. il non richiedere che debba essere adita la Volonta- ria Giurisdizione senza tuttavia affatto rinunciare a vigi- xxxxx, controlli e pareri preventivi da parte di soggetti a ta- le fine contrattualmente preposti, anzi prevedendo moda- lità di autotutela costruite in modo mirato rispetto alle specifiche peculiarità della fattispecie;
c. il determinare l’obbligazione da parte dell’Affidata- rio Fiduciario di realizzare un programma positivamente pensato e delineato in funzione della specifica necessità ed utilità del soggetto debole;
G. che la Madre, che condivide tutte le esposte con- siderazioni, è, a parere dell’Affidante, ad oggi, la persona ideale a cui affidare l’impegno dell’attuazione del pro- gramma da definirsi ai fini della realizzazione delle Fina- lità.
Tutto ciò premesso, a fare parte integrante e sostan- ziale
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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (“IL CONTRATTO”)
Parte I Dati identificativi
Art. 1 Premesse
A. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.
Art. 2 L’“Affidatario Fiduciario”
A. Il termine Affidatario Fiduciario indica:
1. la Madre, Signora G.,
2. chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposi- zioni del Contratto.
B. In caso di più persone il termine “un Affidatario Fi- duciario” indica ciascuna di esse.
Art. 3 Il “Fondo Affidato”; i “beni affidati”; temporanea appartenenza all’Affidatario Fiduciario; denominazione
A. La locuzione “Fondo Affidato” indica un patri- monio che include le posizioni soggettive
1. vincolate dall’Affidante o
2. trasferite all’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità
3. o che l’Affidatario Fiduciario dichiari di includervi
4. o che il Contratto disponga siano incluse.
B. Per “beni affidati” si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato.
C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi credi- tori personali, non fanno parte di alcun regime patrimo- niale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni ma- trimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in rela- zione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
D. Il Fondo Affidato
1. solo temporaneamente appartiene all’Affidatario Fi- duciario affinché egli se ne avvalga per l’attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
b. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxx-
rio,
c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
ed in tali casi passa senza soluzione di continuità ri- spettivamente
a. da un affidatario fiduciario cessato all’Affidatario Fi- duciario
b. o, nel corso o al termine finale della Durata del Con- tratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contrat- to.
X. Xxx comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato “Fondo X”.
Art. 4 Il “Programma di Affidamento Fiduciario”
A. Per “Programma di Affidamento Fiduciario”, ferme le disposizioni sulle Spettanze dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, si intende che, nei limiti consentiti dal Fondo Affidato:
1. l’Affidatario Fiduciario eserciti una costante ed at- tenta vigilanza ed attività diretta ad assicurare:
a. il mantenimento nel tempo da parte di X del tenore di vita a cui egli è abituato e, comunque, delle migliori condizioni di vita e del massimo benessere;
b. la realizzazione delle necessità ed utilità che si ma- nifesteranno nella sua esistenza ed in particolare di ogni terapia, cura, attività ed utile intervento ai fini:
i. del completo superamento dei problemi psichici e mentali conseguenti al trauma subito
ii. e della definitiva acquisizione da parte sua di una condizione di stabile equilibrio psichico, dell’attitudine a vivere autonomamente nonché a condurre le relazioni personali ed ad occuparsi della gestione dei suoi beni con coscienza e responsabilità (d’ora in avanti “Condizione Auspicata”);
2. che, quindi, esso, qualora siano insufficienti le sue rendite ed i suoi capitali, sia sovvenuto dall’Affidatario Fi- duciario di ogni somma necessaria per la vita ordinaria e per l’acquisizione della Condizione Auspicata, ovvero tali somme siano direttamente impiegate dall’Affidatario Fi- duciario per tale finalità;
3. che il Fondo Affidato sia amministrato e valorizzato al fine di garantire finanziariamente il conseguimento del- la Condizione Auspicata.
Art. 5 Affidamento all’Affidatario Fiduciario
A. L’Affidante irrevocabilmente commette all’Affida- xxxxx Xxxxxxxxxx, di realizzare il Programma di Affidamen- to Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.
B. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, per sé e per i propri aventi causa a titolo particolare o universale,
1. dichiara di obbligarsi, verso coloro che sono o sa- ranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affi- datario Fiduciario;
2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell’Affidatario Fiduciario ri- spettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni;
3. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti del- l’esercizio di tali poteri.
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Art. 6 Posizione Giuridica dell’Affidante
A. Ogni potere dell’Affidante:
1. compete al soggetto individuato quale Affidante nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo da colui al quale compete;
2. mancato tale soggetto i poteri si estinguono.
B. I diritti e poteri dell’Affidante non possono essere esercitati dai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue ob- bligazioni.
Art. 7 Il “Garante del Contratto”
A. Il termine “Il Garante del Contratto” indica chi ri- veste l’ufficio di garante del contratto, attualmente l’Affi- dante, che accetta; in caso di più persone, “un Garante del Contratto” indica ciascun componente l’ufficio.
B. Il Garante del Contratto:
1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pub- blicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:
a. al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;
b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiarî del Fondo;
C. preventivamente consente il compimento da parte dell’Affidatario Fiduciario dei negozi elencati nell’art. 375 cod. civ. nella medesima forma che il negozio deve rivesti- re;
ne Auspicata, salva la prosecuzione del Contratto per la tutela dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, fino a quando l’Affidata- rio Fiduciario non ritenga più nulla del Fondo Affidato.
Art. 9 Tutela dell’Affidatario Fiduciario; le “Obbligazioni”
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, prima di trasferire o conse- gnare alcun Bene Affidato ai soggetti ai quali spetta in for- za del contratto, ha diritto
1. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato (le “Obbligazioni”);
2. ovvero, qualora ritenga le garanzie non idonee,
a. di ritenere quella parte del Fondo Affidato che ra- gionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità fino a quando essa sia attuale;
b. e di disporre di tale parte del Fondo Affidato come meglio gli appaia per la soddisfazione delle Obbligazioni, anche qualora essa includa beni che, in forza del Contrat- to, siano già divenuti di proprietà di terzi.
Art. 10 Accettazione di vantaggi patrimoniali; la “Dichiarazione di Accettazione”
A. X in persona del Curatore Speciale Sig.ra M., di- chiara di accettare i vantaggi patrimoniali che il Contrat- to stabilisce in suo favore.
D. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attri- buisce.
E. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti da questo con- tratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunica- ta all’Affidatario Fiduciario con il preventivo consenso:
1. dell’Affidante;
2. o, mancato costui, liberamente.
F. Il termine “Garante del Contratto” indica tanto il Garante del Contratto sopra individuato quanto chi su- bentri nella sua posizione contrattuale secondo le disposi- zioni del Contratto.
X. Xxxxxxx manchi o sia divenuto incapace il Garante del Contratto, qualsiasi interessato può chiederne la no- mina al Presidente del Consiglio notarile di Genova.
Art. 8 La “Durata del Contratto”
A. Per “Durata del Contratto” si intende il periodo
1. il cui termine iniziale è la data di conclusione del Contratto.
2. ed il cui termine finale
a. è la data del decesso di X
b. ovvero la data in cui l’Affidatario Xxxxxxxxxx, qualo- ra vi sia il Garante e ricevuto il conforme parere del Ga- rante, dichiari, per mezzo di atto con sottoscrizione auten- ticata, comunicato a X, che X ha conseguito la Condizio-
Art. 11 Appartenenza del Fondo Affidato al termine della Durata del Contratto; il “Beneficiario del Fondo”
X. Xxxxxxxxxxxx il termine finale della Durata del con- tratto, ferme le disposizioni sulla tutela dell’Affidatario Fi- duciario, il Fondo Affidato scevro da qualsiasi vincolo ap- partiene a X e, qualora egli sia defunto, è oggetto della sua successione ereditaria.
Parte II Regole generali
Omissis
Parte III Il Fondo Affidato e la sua gestione
Omissis
Parte IV Disposizioni sull’Affidatario Fiduciario
Art. 26 Sede dell’amministrazione
A. La sede dell’amministrazione dell’affidamento fidu- ciario è:
1. qualora vi sia un solo Affidatario Xxxxxxxxxx, presso il suo domicilio;
2. qualora vi siano più Affidatari Xxxxxxxxx, presso il do- micilio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, designato dall’Affida-
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xxxxx Xxxxxxxxxx per mezzo di atto comunicato all’Affidan- te, al Garante del Contratto, e ai Beneficiarî dell’Affida- mento maggiorenni nonché all’Amministrazione Finan- ziaria.
B. Ogni documento relativo all’esecuzione del Con- tratto è custodito dall’Affidatario Fiduciario presso la sede dell’amministrazione.
C. Il domicilio dell’affidamento fiduciario, anche per i fini di cui al Regolamento n. 44/2001 del Consiglio del- l’Unione Europea, coincide con la sede dell’amministra- zione.
Art. 27 Contabilità e rendiconto
A. L’Affidatario Fiduciario
1. mantiene una contabilità accurata e la documenta- zione di ogni operazione;
2. consegna annualmente l’inventario del Fondo Affi- dato:
a. all’Affidante;
b. al Garante del Contratto, qualora vi sia;
3. trascrive l’inventario e il rendiconto nel Libro degli Eventi.
Art. 28 Il Libro degli Eventi
A. L’Affidatario Fiduciario mantiene e aggiorna il “Li- bro degli Eventi”, vidimato nella data che costituisce il termine iniziale della Durata del Contratto.
B. L’Affidatario Fiduciario annota in tale libro:
1. ogni avvenimento che il contratto prescriva di an- notare;
2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;
3. gli estremi e il contenuto degli atti che il Contratto prescrive abbiano le sottoscrizioni autenticate o che il sog- getto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una raccolta completa.
C. Chiunque contragga con l’Affidatario Xxxxxxxxxx è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Li- bro degli Eventi, del quale l’Affidatario Xxxxxxxxxx può ri- lasciare estratti quando debba giustificare i propri poteri.
Art. 29 Spettanze dell’Affidatario Fiduciario
A. Un Affidatario Xxxxxxxxxx, che non sia la Madre o un parente in linea retta di X, qualora lo richieda, ha di- ritto di ricevere un compenso per i propri servizi, periodi- camente concordato:
1. con l’Affidante;
2. mancato costui: con il Garante del Contratto.
B. L’Affidatario Fiduciario impiega il Fondo Affidato:
1. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
2. per pagare il proprio compenso;
3. per adempiere le obbligazioni legittimamente as- sunte.
Art. 30 Obbligazioni Tributarie
X. Xxxxxxx l’Affidatario Xxxxxxxxxx versi o ottenga che sia versato ovvero impieghi reddito del Fondo Affidato a vantaggio di una persona e questo costituisca presupposto del sorgere di una obbligazione tributaria a carico di tale persona, l’Affidatario Xxxxxxxxxx le consegna ogni docu- mento rilevante per la sua dichiarazione dei redditi.
B. L’Affidatario Xxxxxxxxxx provvede nello stesso modo, su richiesta di una persona, quando gli impieghi di capita- le o di reddito a vantaggio di tale persona non abbiano comportato il sorgere di alcuna obbligazione tributaria a suo carico.
Art. 31 Cessione del contratto
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, per mezzo di atto con sotto- scrizione autenticata, può sostituire altri a sé stesso nella propria posizione contrattuale e nei rapporti derivanti dal Contratto qualora, con la medesima forma, vi consenta:
1. l’Affidante;
2. o, mancato costui, il Garante del Contratto.
B. La sostituzione è efficace, nei confronti dell’Affi- xxxxx e di ogni altro soggetto interessato, dal momento nel quale è notificato all’Affidante o, mancato costui, al Ga- rante del Contratto.
C. Per effetto della sostituzione:
1. la parte sostituente è liberata da ogni obbligazione per il tempo successivo alla sostituzione;
2. all’Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta al- cuna eccezione riguardante i rapporti fra l’Affidante o al- tri soggetti e la parte sostituente;
3. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidata- rio Fiduciario.
Art. 32 Comunanza del rapporto contrattuale
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, per mezzo di atto con sot- toscrizione autenticata può rendere la propria posizione contrattuale e i rapporti derivanti dal Contratto comuni a un terzo qualora, con la medesima forma, vi consentano:
1. l’Affidante;
2. o, mancato costui, il Garante del Contratto.
B. Il terzo non risponde di alcun atto o fatto occorsi prima della sua accettazione.
Art. 33 Trasferimento del Contratto
A. L’Affidante o, mancato costui, il Garante del Con- tratto è autorizzato, senza necessità di esplicitare alcuna ra- gione, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrat- tuale dell’Affidatario Xxxxxxxxxx e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata
1. o consentito dall’Affidatario Xxxxxxxxxx nella mede- sima forma;
2. o a questi notificato.
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B. Il negozio di sostituzione può essere sospensivamen- te condizionato o con termine iniziale.
C. Quale conseguenza della sostituzione:
1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l’Affidatario Xxxxxxxxxx avesse dato luogo;
2. l’Affidatario Fiduciario sostituito:
a. in mancanza di diversa dichiarazione nell’atto di so- stituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferi- mento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;
b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Con- tratto per il tempo successivo alla sostituzione;
3. all’Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta al- cuna eccezione riguardante i rapporti tra l’Affidante o al- tri soggetti e l’affidatario fiduciario sostituito;
4. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidata- rio Fiduciario.
Art. 34 Morte o incapacità dell’Affidatario Fiduciario
A. L’Affidante o, mancato costui, il Garante del Con- tratto sono autorizzati a trasferire la posizione contrattuale dell’Affidatario Xxxxxxxxxx e i rapporti derivanti dal Con- tratto ad altro soggetto qualora l’affidatario fiduciario sia defunto o divenuto incapace e non vi sia un affidatario fi- duciario.
B. Quale conseguenza della sostituzione:
1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l’affidatario fiduciario sostituito aves- se dato luogo;
2. l’affidatario fiduciario sostituito:
a. in mancanza di diversa dichiarazione nell’atto di so- stituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferi- mento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;
b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Con- tratto per il tempo successivo alla sostituzione;
3. all’Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta al- cuna eccezione riguardante i rapporti l’Affidante o altri soggetti e l’affidatario fiduciario sostituito;
4. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidata- rio Fiduciario.
Art. 35. Trasferimento dei rapporti derivanti dal Contratto
A. Un affidatario fiduciario sostituito:
1. consegna all’Affidatario Fiduciario ogni Bene Affi- dato e ogni documento riguardante il Contratto che sia in suo possesso;
2. può fare e trattenere copie dei documenti che con- segna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui;
3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire all’Affidatario Fiduciario di esercitare i diritti spettantigli sul Fondo Affidato;
4. fornisce all’Affidatario Fiduciario ogni ragguaglio
l’Affidatario Xxxxxxxxxx gli richieda ed in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di assolvere le obbligazio- ni e esercitare i poteri derivanti dal Contratto.
B. In caso di morte di un affidatario fiduciario le sud- dette disposizioni si applicano ai suoi eredi.
C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sull’af- fidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamen- te adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall’Affidatario Xxxxxxxxxx, senza che l’affidatario fi- duciario cessato risenta alcun pregiudizio.
Parte V Disposizioni sul Garante del Contratto
Art. 36 Funzioni del Garante del Contratto
A. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Garante del Contratto
1. può manifestare all’Affidatario Fiduciario la propria opinione su qualsiasi fatto relativo all’esecuzione del Con- tratto, anche se non ne sia richiesto;
2. ha diritto di agire in giudizio:
a. per l’esecuzione del Contratto;
b. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Affidatario Xxxxxxxxxx;
c. in caso di violazione della legge regolatrice del Con- tratto o della legge applicabile a uno specifico atto del- l’Affidata-rio Fiduciario.
Art. 37 Compenso e spese
A. Un Garante del Contratto non ha diritto di riceve- re compenso.
B. L’Affidatario Fiduciario anticipa o rimborsa pronta- mente a un Garante del Contratto le spese da questi so- stenute.
Art. 38 Mutamenti nella persona del Garante del Contratto
A. Un Garante del Contratto rimane nell’ufficio per il termine o fino all’evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta inca- pacità o al compimento del settantacinquesimo anno di età;
2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
B. In questo articolo il termine “Designatore” indica:
1. l’Affidante,
2. mancato o divenuto incapace costui, la persona fisi- ca o giuridica che l’Affidante abbia nominato con atto au- tentico comunicato a X,
3. comunque, nel caso in cui X sia sottoposto ad am- ministrazione di sostegno, inabilitato o interdetto, il Giu- dice Xxxxxxxx.
C. Le dimissioni di un Garante del Contratto hanno
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effetto trenta giorni dopo che il Designatore ne abbia ri- cevuto la comunicazione.
D. Un Garante del Contratto può essere revocato in ogni tempo dal Designatore.
X. Xxxxxxx ulteriori e garanti in sostituzione possono essere nominati in ogni tempo dal Designatore, anche sot- toponendo la nomina a termine o a condizione.
F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate; peraltro, ove il Designato- re sia l’Affidante, la revoca e la nomina possono essere fat- te per testamento.
G. Qualora
1. non vi sia alcun garante
2. e il Designatore manchi o non provveda in un tem- po ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Genova su richiesta di qualsiasi in- teressato.
Art. 39 Responsabilità del Garante del Contratto
A. Il Garante del Contratto non risponde del danno che il mancato o improprio esercizio dei suoi poteri abbia cagionato a coloro che sono destinatari di vantaggi patri- moniali derivanti dal Contratto se non in caso di dolo gra- ve o di mala fede.
Parte VI Disposizioni finali
Art. 40 Riservatezza
X. X’Affidatario Xxxxxxxxxx non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al Contratto a meno che
1. lo consenta o lo prescriva il Contratto;
2. oppure lo ordini il Giudice;
3. oppure l’Affidatario Fiduciario lo ritenga necessario
per
a. esercitare alcun potere
b. o adempiere una obbligazione
c. o difendersi in un procedimento giudiziario
d. o richiedere un parere professionale.
TRASFERIMENTI ALL’AFFIDATARIO FIDUCIARIO
TERZO NEGOZIO TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A. Il Sig. B. trasferisce alla Sig.ra G. nella sua qualità di Affidatario Fiduciario del Fondo X di cui al Contratto di Affidamento Fiduciario che precede, la piena proprietà dell’appartamento in Genova, … e la proprietà gravata dal diritto di abitazione a favore di X dell’appartamento in Genova, ….infradescritti
X. Xxx.ra G. accetta tale proprietà nella sua qualità di Affidatario Xxxxxxxxxx del Fondo X di cui al Contratto stesso.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
Omissis
TRASFERIMENTO MOBILIARE
A. X, in persona del Curatore Speciale Sig.ra M., tra- sferisce a Sig.ra G. nella sua qualità di Affidatario Fiducia- rio del Fondo X di cui al Contratto di Affidamento Fidu- ciario che precede, la proprietà del capitale di sua titolari- tà consistente nella somma di Euro … mediante consegna alla medesima di due assegni circolari non trasferibili emessi entrambi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., entrambi a favore di Sig.ra G.
B. La Sig.ra G. accetta tale proprietà nella sua qualità di Affidatario Xxxxxxxxxx del Fondo X di cui al Contratto stesso, ricevendo in consegna gli assegni circolari sudde- scritti.
C. Ai sensi del Contratto:
1. il Fondo Affidato indica un patrimonio che include, tra l’altro, le posizioni soggettive trasferite all’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità e per Beni Affidati si intendo- no le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato, risultando quindi i beni, immobili e mobili, testè trasferiti all’Affidatario Xxxxxxxxxx, Beni Affidati inclusi nel Fondo Affidato.
2. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
a. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi credi- tori personali, non fanno parte di alcun regime patrimo- niale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni ma- trimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
b. possono costituire oggetto di esecuzione solo in rela- zione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
3. Il Fondo Affidato
a. solo temporaneamente appartiene all’Affidatario Fi- duciario affinché egli se ne avvalga per l’attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
b. tale appartenenza viene meno in concomitanza
i. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
ii. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxx-
rio,
iii. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto,
ed in tali casi passa senza soluzione di continuità ri- spettivamente
a. da un affidatario fiduciario cessato all’Affidatario Fi- duciario
Novembre 2013 683
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
b. o, nel corso o al termine finale della Durata del Con- tratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contrat- to.
Omissis
DICHIARAZIONI COMUNI
AL PRIMO ED AL TERZO NEGOZIO
Omissis
FORMALITA’ PUBBLICITARIE
In osservanza di quanto disposto dall’art. 22 del con- tratto di affidamento fiduciario di cui al presente atto l’Af- fidatario Fiduciario richiede:
A. al Conservatore dei Registri Immobiliari competen- te che al trasferimento di diritti reali immobiliari che pre- cede sia data adeguata pubblicità
B. e che sui beni immobili di cui allo stesso, quali Be- ni Xxxxxxxx, sia trascritto secondo quanto tra l’altro con- sentito dall’art. 2645 ter del Codice Civile, il vincolo di destinazione.
L’Affidatario Fiduciario manleva espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle trascrizioni richieste.
DICHIARAZIONE DI RILEVANZA FISCALE
Le parti dichiarano:
A. che il presente atto è soggetto all’applicazione del- l’Imposta di Registro in misura fissa;
B. che il trasferimento di diritti reali immobiliari di cui al TERZO NEGOZIO risulta:
1. soggetto ad applicazione dell’imposta di Donazione e, a tal fine,
a. che tra l’Affidante ed il Beneficiario Finale esiste rapporto di parentela in linea retta e non sono mai inter- venute prima d’ora né donazioni né atti a titolo gratuito né vincoli di destinazione;
b. che i beni immobiliari in oggetto hanno il valore di Euro ….;
2. quindi, stante la franchigia, esente dall’Imposta di Donazione stessa.
C. Che il trasferimento mobiliare di cui al TERZO NEGOZIO, tra l’altro richiamando le argomentazioni rese dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Li- guria, Ufficio Consulenza nell’ambito del Parere su Inter- pello 903-134/2012 in data 23 Maggio 2012 Protocollo 903-11136/2012,
1. non avendo l’Affidamento di cui al trasferimento stesso finalità liberali bensì meramente volte a vantaggio dello stesso soggetto che le trasferisce ed affida all’Affida- xxxxx Xxxxxxxxxx;
2. e prevedendo quindi l’Affidamento stesso che al ter-
mine finale della Durata del medesimo, il Fondo Affidato appartenga
a. non a beneficiarî terzi rispetto all’Affidante ovvero a soggetti rispetto ai quali tale appartenenza venga a deter- minare un arricchimento;
b. ma allo stesso X che, già proprietario delle posizioni giuridiche soggettive stesse costituite in Fondo Affidato, esaurita la Finalità dell’affidamento, semplicemente riac- quisisce la titolarità di quanto, del valore già appartenuto- gli, residui,
3. non avendo affatto finalità liberali, risulta quindi fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta di successio- ne e donazione;
4. e non comportando quindi alcun arricchimento
a. né nei confronti dell’affidatario fiduciario, poiché la titolarità in capo allo stesso del diritto di proprietà trasfe- ritogli, non è “per lui”, per il suo interesse, bensì strumen- tale alla realizzazione della finalità dell’affidamento stesso;
b. né in capo a X il quale viene a riacquisire la titolari- tà di quanto, del valore costituito nel Fondo Affidato, re- sidui,
non comporta quindi alcuna manifestazione di quella capacità contributiva sulla quale deve necessariamente fondarsi il presupposto impositivo dell’imposta proporzio- nale di registro.
I comparenti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me re- datto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto su ventidue faccia- te di questi undici fogli, da me letto, presenti le Testimo- ni, ai Signori Comparenti che, presenti le Testimoni, lo approvano e con le Testimoni e con me Notaio lo sotto- scrivono alle ore tredici e minuti quarantacinque.
All’originale firmato: B. - Sig.ra M. - Sig.ra G. - M. G., teste - B. E., teste - Xxxxx Xxxxx notaio.
684 Novembre 2013
Giurisprudenza italiana
Trusts
e attività fiduciarie
Italia - Tribunale di Civitavecchia
Donazione modale sostituita
da contratto di affidamento fiduciario
Amministrazione di sostegno - contratto di affidamento fiduciario - autorizzazione - sot- toscrizione
Il soggetto invalido rappresentato dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal giu- dice tutelare può sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.
Tribunale di Civitavecchia, Giud. Tutelare, decreto, 5 dicembre 2013 - [Prof. A.V. qua- le amministratore di sostegno di Xxxxxxxx X. (avv. X. Xxxxx e X. Xxxxx)]
PRESENTAZIONE
Il 5 dicembre 2013 il Giudice tutelare di Civita- vecchia ha autorizzato l’amministrazione di sostegno di un soggetto debole a stipulare un contratto di affi- damento fiduciario, con il quale la beneficiaria del- l’amministrazione di sostegno, affidante, trasferisce la propria metà di un immobile alla sorella, affidataria fiduciaria, che si impegna a versare all’affidante, per tutta la durata della vita di quest’ultima, una somma mensile.
Questo recente decreto pone necessarie alcune ri- flessioni sul contratto di affidamento fiduciario, in forza del quale l’affidante e l’affidatario fiduciario in- dividuano le posizioni soggettive affidate e la loro de- stinazione a vantaggio di uno o più soggetti (benefi- ciari) in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’affidatario, che a tanto si obbliga.
Nel nostro Paese sono già stati stipulati diversi contratti di affidamento fiduciario(1) e il Giudice tu- telare di Genova il 31 dicembre 2012 ne aveva già autorizzato la stipula a favore di un soggetto debo- le(2).
Il contratto di affidamento fiduciario, istituto molto affine al trust, è stato recentemente disciplina- to dalla Repubblica di San Marino con la legge n. 43 del 1 marzo 2010.
Secondo l’opinione dottrinaria(3), pur mancando nel nostro Paese una legge che disciplini i contratti di affidamento fiduciario, essi possono essere regolati dal nostro codice civile, il quale, ispirandosi al prin- cipio di autonomia negoziale, ammette contratti ati- pici.
Il contratto di affidamento fiduciario è una nuova tipologia contrattuale, che rappresenta una figura ge- nerale ed atipica di patrimonio separato di fonte ne- goziale volto ad avvantaggiare i beneficiari.
Il vantaggio dei contratti di affidamento fiducia- rio è costituito dalla circostanza che esso è regolato dal nostro diritto, senza dover quindi ricorrere alla regolamentazione dettata da una legge straniera (co- me avviene per il trust).
Il contratto di affidamento fiduciario può trovare molteplici applicazioni e può essere stipulato anche nell’interesse di soggetti deboli ed il decreto del Giu-
I nomi delle parti sono stati sostituiti da nomi di fantasia. Il contratto di affidamento fiduciario è pubblicato infra, 345.
Sul medesimo tema si veda X. Xxxxxxxxx, Il contratto di affidamento fi- duciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova, in questa Rivista, 2014, 32. Il testo del decreto del 31 dicem- bre 2012 e del contratto di affidamento fiduciario sono pubblicati in que- sta Rivista, 2013, 422 e 677.
Note:
(1) I contratti stipulati sono stati esaminati al convegno “I contratti di affidamento fiduciario” tenuto a Padova il 25 marzo 2013 e al convegno “Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e prassi” tenuto a Genova il 28 ottobre 2011.
(2) Il testo del decreto del 31 dicembre 2012 e del contratto di affida- mento fiduciario sono pubblicati in questa Rivista, 2013, 422 e 677. Su questo tema, X. Xxxxxxxxx, Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Xxxxxxx Xxxxxxxx di Genova, in questa Rivista, 2014, 32.
(3) X. Xxxxx, Istituzione del diritto dei trust e degli affidamenti fiducia- ri, Xxxxx, 2011. X. Xxxxx, Il contratto di affidamento fiduciario in que- sta Rivista, 2012, 585. X. Xxxxxxx, Il contratto di affidamento fiduciario nel codice civile, in questa Rivista, 2013, 501.
Maggio 2014 299
e attività fiduciarie
Trusts Giurisprudenza italiana
dice tutelare di Civitavecchia ne rappresenta un esempio.
Nel caso in esame, due sorelle, Xxxxx e Xxxxxxxx, sono comproprietarie di un immobile, nel quale ha sempre vissuto e vive tuttora Xxxxx insieme al proprio compagno e ai propri figli.
Viola desidera assicurare a Carolina, beneficiaria dell’amministrazione di sostegno una rendita vitalizia e desidera che Xxxxxxxx ottenga una somma mensile a prescindere da eventuali contingenze della vita che possano colpire tanto lei stessa quanto la sorella ed, al contempo, il desiderio di Xxxxxxxx, nubile e senza prole, è che, al momento del proprio decesso, la pro- pria metà dell’immobile pervenga ai figli di Xxxxx.
L’obiettivo preposto dalle sorelle non si sarebbe potuto efficacemente raggiungere con altri strumenti di diritto civile e soprattutto nessuno di questi stru- menti avrebbe fornito la certezza a Xxxxxxxx di otte- nere una rendita vitalizia.
Xxxxxxxx, infatti, avrebbe potuto donare la pro- pria metà dell’immobile ai figli minori di Xxxxx, im- ponendo loro l’onere di garantirle una somma men- sile. Tuttavia, laddove Xxxxx venisse a mancare, i suoi figli potrebbero non essere in grado di adempiere l’onere nei confronti di Xxxxxxxx e l’immobile, inol- tre, potrebbe essere aggredito dai creditori dei figli di Xxxxx e, anche in questo caso, Xxxxxxxx non sarebbe garantita.
Diversamente, Xxxxxxxx e Xxxxx avrebbero potuto concludere un contratto di mantenimento o un con- tratto di vitalizio improprio, ma anche questi stru- menti non avrebbero garantito Carolina da eventua- li aggressioni dell’immobile da parte di creditori di Xxxxx e, nel caso di decesso di Xxxxx, a Xxxxxxxx non sarebbe garantito il ricevimento di una somma men- sile.
L’unica soluzione che possa assicurare il mante- nimento vitalizio di Xxxxxxxx è la segregazione del bene immobile, in modo che esso non possa esse- re aggredito dai creditori di Xxxxx o dei propri fi- gli e sia destinato al mantenimento di Carolina stessa.
Con il contratto di affidamento fiduciario, Xxxx- xxxx (l’affidante) trasferisce la propria metà dell’im- mobile a Viola (l’affidatario fiduciario) e quest’ulti- ma si impegna a versare a Xxxxxxxx per tutta la dura- ta della vita di quest’ultima una somma mensile.
Effetto del contratto di affidamento fiduciario è la segregazione e la non confusione dei beni affidati con il patrimonio dell’affidatario fiduciario: l’immobile,
infatti, non si confonde con il patrimonio di Xxxxx, non è aggredibile dai suoi creditori personali, non entra a far parte di alcun regime patrimoniale na- scente dal suo matrimonio o da convenzioni matri- moniali e non forma oggetto della sua successione ereditaria e l’immobile, d’altro canto, uscendo dal pa- trimonio di Xxxxxxxx, è tutelato anche da suoi even- tuali creditori e non cade nella successione eredita- ria.
L’immobile, oggetto del contratto di affidamen- to fiduciario, rimane destinato a far fronte, ove ne- cessario, al mantenimento di Xxxxxxxx e solo ove questa necessità venga meno per la morte di Xxxx- xxxx, perviene libero da qualsiasi vincolo ai figli di Xxxxx.
Il contratto di affidamento fiduciario assicura la continuità nella posizione di affidatario cosicché il mutare della persona dell’affidatario non ha effetti né sul programma né sulla destinazione dei beni. L’adempimento dell’obbligazione che Xxxxx assume nei confronti di Xxxxxxxx diviene così insensibile al- le vicende personali e patrimoniali della stessa Xxxxx. Il contratto di affidamento fiduciario prevede an- che la figura di un garante, un soggetto il cui compi- to è controllare l’esatta esecuzione del contratto. Il garante ha dei poteri di controllo sull’affidatario ed egli, in particolare, qualora l’affidante non riceva puntualmente la somma mensile pattuita, può sosti- tuire uno o più terzi nella posizione contrattuale del-
l’affidatario fiduciario.
L’affidatario non può compiere alcun atto di di- sposizione sui beni affidati né costituire garanzie, sen- za il preventivo consenso scritto del garante e, lad- dove il fondo affidato, includa in tutto o in parte somme di denaro, l’affidatario ne cura l’investimento con modalità conservative previamente convenute con il garante.
Il fondo affidato è, quindi, rappresentato dall’im- mobile o dai beni che ad esso siano surrogati in caso di alienazione. L’affidatario può, previo consenso del garante, alienare l’immobile ed il ricavato o i beni eventualmente acquistati con il ricavato sono co- munque vincolati alla realizzazione del programma. L’obbligo esistente in capo a Xxxxx è così funzional- mente garantito dall’immobile ma si prevede, al tem- po stesso, che Xxxxx possa realizzare il programma, provvedendo al mantenimento di Carolina con pro- pri mezzi personali e quindi senza attingere al fondo affidato.
(V.A.)
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Maggio 2014
Giurisprudenza italiana
Trusts
e attività fiduciarie
TESTO DEL DECRETO
Letta l’istanza che precede, esaminati gli atti
autorizza
con decreto immediatamente esecutivo Il Xxxxxxx Xxxxxxxx
Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013
TESTO DEL RICORSO EX ART. 409 COD. CIV.
1. La situazione di Carolina R.
Xxxxxxxx X. (d’ora innanzi: Carolina) è affetta da sin- drome depressiva bipolare, non è in grado di attendere al- la cura dei propri interessi personali e patrimoniali e dal 19 ottobre 2012 è beneficiaria della misura dell’amministra- zione di sostegno (doc. n. 1: certificato di invalidità di Ca- rolina; doc. n. 2: provvedimento del Tribunale di Civita- vecchia, sez. dist. di Bracciano del 19 ottobre 2012).
Xxxxxxxx è comproprietaria insieme alla propria sorel- la, sig.ra Xxxxx X. (d’ora innanzi: Xxxxx), di un immobile si- to a Roma, … nel quale sin dal 2002 vive Xxxxx, dapprima sola ed ora con il compagno ed il proprio figlio Xxxxx (doc.
n. 3: perizia dell’immobile di Via …).
L’appartamento di Via … è di circa 134 mq commer- ciali e lo stabile in cui è sito si trova in un cattivo stato di manutenzione e conservazione e necessita di importanti lavori di ristrutturazione. In base alla tabella millesimale, le spese che dovranno essere sostenute da Xxxxx e Xxxxxx- na per il rifacimento dello stabile condominiale ammon- teranno a circa 30.000 Euro. Non potendo Xxxxxxxx far fronte a tale spesa, Xxxxx sosterrà l’intera spesa.
Xxxxx, infatti, si è sempre presa cura di Xxxxxxxx: le ha versato somme periodiche di denaro, ha partecipato econo- micamente a talune spese connesse alle successioni dei geni- tori anche per la quota della sorella, ha pagato le imposte di successione, ha sostenuto le spese di condominio e di manu- tenzione anche straordinaria ed è in procinto di versare le ra- te condominiali relative alla esecuzione di lavori straordina- ri dell’immobile di cui è comproprietaria con la sorella.
Il desiderio di Xxxxx è quello di assicurare, anche lad- dove lei dovesse venisse a mancare, una rendita a Xxxxxx- na per tutta la durata della sua vita.
Viola infatti desidera che Xxxxxxxx possa sempre di- sporre della somma mensile di Euro 1.100, oltre che di tut- te le somme necessarie per la cura e l’assistenza personale che il Servizio Sanitario Nazionale non dovesse sostenere. Al tempo stesso, il desiderio di Xxxxxxxx è che la metà del- l’immobile pervenga ai figli di Xxxxx.
Xxxxx, riflettendo sulle possibili contingenze della vita e consultandosi con l’amministratore di sostegno e con dei professionisti legati da decenni alla propria famiglia, si è convinta che l’istituto giuridico maggiormente idoneo per realizzare la finalità di garanzia e la tutela dell’adempi- mento delle obbligazioni che ella intende assumersi nei confronti di Xxxxxxxx sia il contratto di affidamento fidu- ciario (doc. n. 4: contratto di affidamento fiduciario da sti- pulare tra Viola e Xxxxxxxx).
2. Il contratto di affidamento fiduciario
Per mezzo del contratto di affidamento fiduciario, l’af- fidante (nel nostro caso: Xxxxxxxx) e l’affidatario fiduciaria (nel nostro caso: Xxxxx) individuano le posizioni soggetti- ve affidate e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari) in forza di un programma, la cui rea- lizzazione è rimessa all’affidatario, che a tanto si obbliga.
Oggetto del contratto di affidamento fiduciario è il programma, che rappresenta effetti futuri; in particolare, rappresenta la destinazione e i modi per realizzarla alla lu- ce delle mutevoli circostanze che potranno verificarsi.
Aspetto fondamentale del contratto di affidamento fi- duciario è la posizione dell’affidatario fiduciario e la realiz- zazione del programma a prescindere da eventi che possa- no colpire la sua persona. Il contratto di affidamento fidu- ciario assicura la continuità nella posizione di affidatario cosicché il mutare della persona dell’affidatario non ha ef- fetti né sul programma né sulla destinazione dei beni.
L’affidatario fiduciario perde, infatti, la titolarità della funzione per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o sostituzione con un altro affidatario.
Il contratto di affidamento fiduciario pone un obbligo giuridico in capo all’affidatario fiduciario e, laddove egli non lo rispetti, potrà essere sostituito.
Un altro effetto del contratto di affidamento fiduciario è la segregazione e la non confusione dei beni affidati con il patrimonio dell’affidatario fiduciario.
Per non confusione si intende che le posizioni sogget- tive oggetto di affidamento non partecipano alle generali vicende patrimoniali dell’affidatario: non sono “sue” e quindi non rispondono delle obbligazioni contratte dal- l’affidatario per cause non attinenti il programma destina- torio.
3. Il contratto di affidamento fiduciario da stipulare tra Xxxxx e Xxxxxxxx
A seguito della stipula del contratto di affidamento fi- duciario, Carolina (l’affidante) trasferisce a Viola (l’affida-
Maggio 2014 301
e attività fiduciarie
Trusts Giurisprudenza italiana
tario fiduciario) la propria metà dell’immobile sito in Ro- ma, Via … ma questo immobile, per effetto del contratto, non si confonde con il patrimonio di Viola, non è aggre- dibile dai suoi creditori personali, non entra a far parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non forma oggetto della sua successione ereditaria.
L’immobile, d’altro canto, è tutelato anche da even- tuali creditori di Xxxxxxxx e non cade nella sua successio- ne ereditaria.
L’immobile, oggetto del contratto di affidamento fidu- ciario, rimane destinato a far fronte, ove necessario, al mantenimento di Xxxxxxxx e solo ove questa necessità venga meno per la morte di Xxxxxxxx, perviene libero da qualsiasi vincolo ai figli di Xxxxx.
Il fondo affidato è rappresentato dall’immobile o dai beni che ad esso siano surrogati in caso di alienazione. L’af- fidatario può, infatti, alienare l’immobile ed il ricavato o i beni eventualmente acquistati con il ricavato sono co- munque vincolati alla realizzazione del programma, ovve- ro a far sì che Xxxxxxxx ottenga ogni mese la somma di
1.100 Euro per l’intera durata della sua vita.
Nel contratto si prevede altresì che Xxxxx xxx può rea- lizzare il programma, provvedendo al mantenimento di Carolina con propri mezzi personali e quindi senza attin- xxxx al fondo affidato.
Con il contratto di affidamento fiduciario, l’adempi- mento dell’obbligazione che Xxxxx assume nei confronti di Xxxxxxxx diviene insensibile alle vicende personali e patri- moniali della stessa Xxxxx.
Laddove Viola dovesse venire a mancare o divenire in- capace, il ruolo di affidatario fiduciario viene assunto dal compagno di Xxxxx, l’avv. A.B., il quale assume un obbli- go giuridico di mantenimento di Carolina.
Laddove anche l’avv. A.B. dovesse venire a mancare o dovesse rinunciare all’ufficio di affidatario fiduciario, il ruolo verrebbe svolto da un soggetto nominato dall’ammi- nistratore di sostegno o dal tutore di Xxxxxxxx, assicurando così che per tutta la durata della vita di Xxxxxxxx ci sia sempre un soggetto obbligato a corrispondere a Carolina la somma stabilita nel contratto di affidamento fiduciario.
Il contratto di affidamento fiduciario prevede anche la figura di un garante, un soggetto il cui compito è control- lare l’esatta esecuzione del contratto. Il garante viene in- dividuato nella persona che ricopre l’ufficio di ammini- stratore di sostegno o di tutore di Carolina; inizialmente il ruolo sarebbe ricoperto dall’attuale ricorrente.
Il garante ha dei poteri di controllo sull’affidatario; in particolare, l’affidatario non può compiere alcun atto di disposizione sui beni affidati né costituire garanzie senza il
preventivo consenso scritto del garante e, laddove il fon- do affidato, includa in tutto o in parte somme di denaro, l’affidatario ne cura l’investimento con modalità conser- vative previamente convenute con il garante.
L’affidatario fiduciario è, altresì, tenuto a mantenere una contabilità accurata e la documentazione di ogni ope- razione ed è tenuto a consegnare annualmente al garante l’inventario del fondo.
Qualora il garante lo richieda, l’affidatario fiduciario è obbligato a sottoporsi ad una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal garante e retribuito dall’af- fidatario fiduciario.
Infine, il garante è autorizzato, qualora l’affidante non riceva puntualmente la somma mensile di Euro 1.100, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale del- l’affidatario fiduciario.
La durata dell’affidamento coincide con la durata del- la vita di Xxxxxxxx; alla morte di quest’ultima, i beni affi- dati vengono trasferiti ai figli di Xxxxx.
4. Le previsioni del decreto
di nomina dell’amministratore di sostegno
Nel decreto di nomina del Prof. A.V. quale ammini- stratore di sostegno, è espressamente previsto che “l’am- ministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per il compimento di tutti gli atti di stra- ordinaria amministrazione (quali, ad esempio, alienazione di beni, costituzione di pegni ed ipoteche, divisioni, com- promessi, transazioni, locazioni di immobili)”.
La stipula di un contratto di affidamento fiduciario rientra tra gli atti per cui è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Pertanto, il Prof. G.V., come sopra rappresentato, dife- so ed elettivamente domiciliato, ritenendo che la stipula del contratto di affidamento fiduciario possa garantire Ca- rolina il godimento di una somma mensile per tutta la du- rata della sua vita e possa meglio di altri strumenti giuridi- ci tutelare gli interessi di Xxxxxxxx,
chiede
l’autorizzazione all’Xxx.xx Giudice tutelare, a stipulare il contratto di affidamento fiduciario con Xxxxx X.
302
Maggio 2014
Prassi negoziale
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Italia
Contratto di affidamento fiduciario e trasferimento di diritti reali
Atto pubblico del 23 gennaio 2014, Rep. n. 42965 - Racc. n. 14903
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
Sottoscritto in Roma, oggi 23 gennaio 2014 fra
Xxxxx X., nata a Roma il … 1982, residente in Brac- ciano, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00/x, assistita dall’amministra- tore di sostegno, prof. A.V., nato a Roma il …, specifica- mente autorizzato dal Xxxxxxx Xxxxxxxx di Civitavecchia con provvedimento del 16 novembre 2011, cron. 1471/11, che è accluso a questo atto come allegato n. 1, d’ora in- nanzi “Viola o Affidante”;
e
Xxxxxxxx X., nata a Roma il … 1976, d’ora innanzi “Xxxxxxxx o Affidataria”.
Si premette.
Xxxxx e Xxxxxxxx sono sorelle, che da molti anni han- no perso entrambi i genitori.
Viola, nubile, è inabile al 100% ed affetta da sindrome bipolare depressiva.
Xxxxxxxx, sposata e separata da tre anni, ha avuto un bambino, Xxxxxx, dal suo attuale compagno, Xxxxxx Xxx- xxxxxxx, dal quale attende un secondo bambino; essa e il suo compagno hanno intenzione di contrarre matrimonio. Viola e Xxxxxxxx condividono la proprietà di un appar-
tamento in Roma, …
Dal 2002 questo appartamento è stato abitato dalla so- la Carolina, ora con il compagno e il bambino. Xxxxxxxx, date le condizioni della sorella, si è regolarmente preoccu- pata di assisterla economicamente versandole somme pe- riodiche, partecipando economicamente a talune spese connesse alle successioni dei genitori anche per la quota della sorella, ha sostenuto tutte le spese di condominio e manutenzione anche straordinarie, ha pagato le imposte di successione e sta per corrispondere le rate condominiali relative alla esecuzione di lavori straordinari. Da poco do- po la nomina dall’amministratore di sostegno di Xxxxx (16 novembre 2011), che è il cugino della loro defunta mam-
ma, versa euro 500 al mese sul conto appositamente isti- tuito dall’amministratore di sostegno.
Xxxxx, grata comunque alla sorella di quanto essa ha fatto per lei, desidera ora avere maggiore certezza dal futu- ro, dato che essa è inabile a qualsiasi lavoro e vuole quin- di assicurarsi un reddito vitalizio garantito dall’unico ce- spite di valore che ha; al tempo stesso, Xxxxx desidera, per spirito di liberalità, che tale cespite pervenga a tempo de- bito ai figli di Xxxxxxxx.
Le due sorelle, parlandone anche con l’amministratore di sostegno e con professionisti legati da decenni alla loro famiglia, hanno quindi convenuto che Xxxxx trasferisca a Carolina la propria metà dell’appartamento sopra menzio- nato per mezzo di un contratto di affidamento fiduciario affinché tale metà trasferita non si confonda nel restante patrimonio di Xxxxxxxx e quindi non cada nella sua suc- cessione, ma sia destinata a fare fronte, ove necessario, al mantenimento di Xxxxx e, cessata questa necessità per la morte di Xxxxx, pervenga, libero da qualsiasi vincolo ai fi- gli di Carolina.
Le parti, quindi, convengono i seguenti due negozi.
PRIMO NEGOZIO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (IL “CONTRATTO”)
art. 1. Premesse.
a. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.
I nomi delle parti sono stati sostituiti con nomi di fantasia. Il testo del ri- corso ed il provvedimento di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx sono pubblicati supra, 299.
Maggio 2014 345
Prassi negoziale
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e attività fiduciarie
art. 2. La “Durata del Contratto”
a. Per “Durata del Contratto” si intende il periodo
i. il cui termine iniziale è la data odierna;
ii. il cui termine finale è la data della morte dell’Affi- xxxxx.
art. 3. Definizioni.
a. Il termine “Affidante” indica Xxxxx.
b. Il termine “Affidatario Fiduciario” indica:
i. Carolina;
ii. chiunque subentri nella posizione contrattuale di af- fidatario fiduciario secondo le disposizioni del Contratto.
c. Il termine “Beneficiari dell’Affidamento” indica i figli di Xxxxxxxx in vita al termine finale della Durata del Contratto applicandosi le regole del diritto italiano sulla rappresentazione in caso di morte di un figlio la- sciando discendenti in vita al compiersi di tale termi- ne.
d. IL termine “Garante del Contratto” indica chi rive- sta l’ufficio di amministratore di sostegno o tutore dell’Af- fidante. Qualora non vi sia alcun amministratore di soste- gno e alcun tutore, indica la persona designata dall’Affi- xxxxx per mezzo di atto scritto comunicato all’Affidatario Xxxxxxxxxx.
e. Il termine “Immobile” indica il diritto di proprietà dell’Affidante sull’immobile di cui in premessa.
art. 4. Il Fondo Affidato. Denominazione.
a. Il termine “Fondo Affidato” indica un patrimonio
i. composto dall’Immobile o dai beni che siano ad esso surrogati in caso di alienazione;
ii. incrementabile per apporti di qualsiasi terzo.
b. Il Fondo Affidato
i. appartiene temporaneamente all’Affidatario Fiducia- rio affinché egli se ne avvalga per l’attuazione del Pro- gramma di Affidamento e passa di diritto e senza soluzio- ne di continuità in capo a chi nel corso del tempo rivesta tale ufficio;
ii. al termine finale della Durata del Contratto appar- tiene ai Beneficiari dell’Affidamento.
c. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
i. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Af- fidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi credito- ri personali, non fanno parte di alcun regime patrimonia- le nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matri- moniali e non formano oggetto della sua successione ere- ditaria;
ii. possono costituire oggetto di esecuzione solo in re- lazione a debiti contratti per la realizzazione del Program- ma di Affidamento Fiduciario.
d. Il Fondo Affidato è denominato “Viola”.
art. 5. Il “Programma dell’Affidamento”; obbligazioni del- l’Affidatario Fiduciario
a. Il “Programma dell’Affidamento” consiste nell’assi- curare che l’Affidante riceva dal 1° gennaio 2014:
i. entro il giorno dieci di ogni mese solare, la somma di
€ 1.100,00, annualmente rivalutata secondo l’andamento dell’indice del costo della vita in Italia, per la prima volta per l’anno 2015 rispetto all’anno 2014;
ii. le somme necessarie per cure e assistenza persona- le che il Servizio Sanitario Nazionale non dovesse soste- nere.
b. L’Affidante commette all’Affidatario Xxxxxxxxxx di realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato, restando inteso che l’Affidatario Xxxxxxxxxx può provvede- re con propri mezzi personali alle erogazioni sopra indica- te senza quindi attingere al Fondo Affidato.
c. L’Affidatario Fiduciario
i. dichiara di obbligarsi, verso l’Affidante e verso colo- ro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimonia- li derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affidatario Xxxxxxxxxx;
ii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattua- le dell’Affidatario Xxxxxxxxxx rispettivamente attribuitigli dalle disposizioni che seguono;
iii. sin d’ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti del- l’esercizio di tali poteri.
d. All’Affidatario Fiduciario non spetta compenso, a meno che si tratti di persona diversa da un genitore dei Be- neficiari dell’Affidamento.
art. 6. Rapporti fra l’Affidatario Xxxxxxxxxx e il Fondo Affidato
a. All’Affidatario Xxxxxxxxxx, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affida- to.
b. Qualsiasi onere, imposta, tassa, costo di manuten- zione, spesa ordinaria o straordinaria sono a carico del- l’Affidatario Fiduciario.
c. L’Affidatario Fiduciario
i. custodisce il Fondo Affidato;
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Trusts
e attività fiduciarie
ii. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di apparte- nenza e, se del caso, il possesso;
iii. cura che ne mantenga il valore nel tempo.
d. L’Affidatario Xxxxxxxxxx tiene i beni affidati separati dai propri e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
i. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qua- lità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l’esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione;
ii. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne ri- chiede la registrazione al nome dell’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o in altro modo che palesi l’esistenza del Contratto;
iii. in qualsiasi negozio:
1. si manifesta come tale, impiegando la denominazio- ne del Fondo Affidato;
2. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l’esi- stenza del Contratto;
3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
4. offre ai terzi con i quali contrae una copia del Con- tratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
iv. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l’inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
e. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto pos- sono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.
art. 7. Limitazioni dei poteri dell’Affidatario Fiduciario
a. L’Affidatario non può compiere alcun atto di dispo- sizione di beni immobili né di costituzione di xxxxxxxx xxx- za il preventivo consenso scritto del Garante del Contrat- to.
b. Qualora il Fondo Affidato includa in tutto o in par- te somme di danaro o strumenti finanziari, l’Affidatario Fi- duciario ne cura l’investimento con modalità conservative previamente convenute con il Garante del Contratto.
art. 8. Successione nell’ufficio di affidatario fiduciario
a. L’Affidatario Xxxxxxxxxx rimane nell’ufficio fino a morte, sopravvenuta incapacità o sostituzione.
b. Qualora Carolina cessi dall’ufficio, le subentra l’avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, padre dei suoi due bambini.
c. In ogni altro caso subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
d. Quale conseguenza della sostituzione:
i. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l’Affidatario Xxxxxxxxxx avesse dato luogo;
ii. l’Affidatario Xxxxxxxxxx sostituito è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successi- vo alla sostituzione;
iii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidata- rio Fiduciario;
iv. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull’af- fidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittima- mente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assun- ta di diritto dall’Affidatario Xxxxxxxxxx, senza che l’affida- tario fiduciario cessato o i suoi eredi risentano alcun pre- giudizio.
art. 9. Poteri e funzioni del Garante del Contratto
a. Il Garante del Contratto è autorizzato, qualora l’Af- fidante non riceva puntualmente le somme indicate nel Programma dell’Affidamento, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell’Affidatario Xxxxxxxxxx e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata
i. o consentito dall’Affidatario Xxxxxxxxxx nella mede- sima forma;
ii. o a questi notificato.
b. Il Garante del Contratto è comunque autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole sue componenti, dan- do luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patri- monio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qual- siasi causa sostituito.
c. Il Garante del Contratto è altresì autorizzato a tra- sferire il Fondo Affidato, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari dell’Affidamen- to.
d. Il Garante del Contratto non ha diritto a compen-
so.
art. 10. Contabilità e rendiconto.
a. L’Affidatario Fiduciario
i. mantiene una contabilità accurata e la documenta- zione di ogni operazione;
ii. consegna annualmente l’inventario del Fondo Affi- dato al Garante del Contratto.
b. Qualora il Garante del Contratto lo richieda, l’Affi-
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Trusts
e attività fiduciarie
datario Fiduciario si sottopone a una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal Garante del Con
art. 11. Controversie.
a. Qualunque controversia dovesse insorgere circa la formazione, l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto sarà rimessa a un singolo arbitro amichevole compositore, il quale definirà la controversia mediante determinazione contrattuale.
b. L’arbitro è nominato dalle parti per mezzo di con- giunto atto scritto e, in mancanza di accordo entro quat- tordici giorni dalla data nella quale una parte abbia comu- nicato all’altra o alle altre di volere adire l’arbitrato, dal Presidente del Consiglio notarile di Roma.
SECONDO NEGOZIO: TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI
Omissis
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All'Illustrissimo Giudice Tutelare del Tribunale di Genova
oggetto: Amministrazione di Sostegno
beneficiario: Xxxxxx Xxxxxx
La sottoscritta Xxxxxxx Xxxxxx (d’ora innanzi anche “Fiamma”) nata ad Chiavari il 3 marzo 1957, residente a Genova via via Dei Quattro Venti n. 111/2, nella qualità di Amministratore di Sostegno a tempo indeterminato della figlia Xxxxxx Xxxxxx (d’ora innanzi “Chiara”) nata a Genova giorno il 1 febbraio 1995, residente a Genova via Dei Quattro Venti n. 111/2
Premette
- Fiamma è coniugata con Xxxxxx Xxxxx nato a Genova il 2 febbraio 1944 e dalla loro unione il giorno 1 febbraio 1995 è nata Xxxxxx, inabile al 100%.
- Fiamma, vive con lei ed il marito ed ha un altro figlio, De Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Genova il 10 febbraio 1973 (d’ora innanzi “Xxxxxxxx”), nato da precedente matrimonio.
- Xxxxx a sua volta ha due figli nati pure da precedente matrimonio.
- Xxxxxx vive in simbiosi alla madre che è interamente dedicata a lei ed è legatissima al fratello Xxxxxxxx che di lei ha grande cura e nutre nei suoi confronti profondissimo affetto.
- Fiamma e Xxxxxxxx condividono:
la preoccupazione per il futuro di Xxxxxx e la volontà di garantirle, a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita di Xxxxxx per quanto possibile la maggiore certezza del futuro e comunque la migliore esistenza possibile stante le sue condizioni personali (d’ora in vanti ”Finalità”)
che occorra che sia costituito un fondo destinato alla realizzazione di un programma funzionale alla realizzazione delle Finalità affidato al soggetto più idoneo a tale fine ovvero a Xxxxxx
nell’attualità e, quando Xxxxxx giudichi la situazione idonea per essere ella col passare degli anni non più in grado di operare a vantaggio di Xxxxxx quanto potrebbe persona più giovane e fortemente legata ad Xxxxxx, a Xxxxxxxx.
- Fiamma, proprietaria esclusiva dell’ appartamento sito in Genova via xxxxxxx Xxxx n. 111/2 dove attualmente vive con Xxxxxx ed il marito, è disponibile fin d’ora a conferirlo , riservandosi di mantenerne eventualmente solo il diritto di abitazione vitalizio, in un contratto di affidamento fiduciario affinché lo stesso non si confonda nel restante patrimonio dell’affidatario fiduciario e quindi non cada nella sua successione, ma sia destinato a fare fronte, ove necessario, alla realizzazione delle Finalità e, solo cessata questa necessità per la morte di Xxxxxx, pervenga, libero da qualsiasi vincolo ai discendenti di essa stessa Xxxxxx,
- il contratto di affidamento fiduciario in discorso si intende che abbia, oltre a premesse analoghe a quelle che precedono, il seguente tenore:
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (IL “CONTRATTO”)
Art.1. Premesse.
A. Le premesse formano parte delle disposizioni del Contratto.
art. 2. La “Durata del Contratto”
A. Per “Durata del Contratto” si intende il periodo
i. il cui termine iniziale è la data odierna;
ii. il cui termine finale è la data della morte di Xxxxxx
art. 3. Definizioni.
A. Il termine “Affidante” indica Xxxxxx.
B. Il termine “Situazione Idonea” indica
i. il non essere più, col passare degli anni, Xxxxxx in grado di operare a vantaggio di Xxxxxx quanto potrebbe persona più giovane e fortemente legata a lei, dichiarato da Xxxxxx mediante atto autentico;
ii. ovvero la sopravvenuta incapacità o morte di Xxxxxx
C. Il termine “Affidatario Fiduciario” indica:
i. Xxxxxxxx
ii. chiunque subentri nella posizione contrattuale di affidatario fiduciario secondo le disposizioni del Contratto.
D. l termine “Beneficiari dell’Affidamento” indica i discendenti di Xxxxxx in vita al termine finale della Durata del Contratto applicandosi le regole del diritto italiano sulla rappresentazione in caso di morte di un figlio lasciando discendenti in vita al compiersi di tale termine.
E. IL termine “Garante del Contratto” indica chi rivesta l’ufficio di amministratore di sostegno o tutore di Xxxxxx. Qualora non vi sia alcun amministratore di sostegno e alcun tutore, indica la persona designata dall’Affidante per mezzo di atto scritto comunicato all’Affidatario Xxxxxxxxxx.
F. l termine “Immobile” indica il diritto di proprietà dell’Affidante sull’immobile di cui in premessa / il diritto di proprietà dell’Affidante sull’immobile di cui in premessa gravato dal abitazione vitalizio di titolarità della stessa Affidante.
art. 4. Il Fondo Affidato. Denominazione.
A. Il termine “Fondo Affidato” indica un patrimonio
i. composto dall’Immobile o dai beni che siano ad esso surrogati in caso di alienazione;
ii. incrementabile per apporti di qualsiasi terzo.
B. Il Fondo Affidato appartiene temporaneamente
i. all’Affidante, fino a quando non intervenga la Situazione Idonea,
ii. intervenuta la Situazione Xxxxxx, all’Affidatario Xxxxxxxxxx
affinché rispettivamente ciascuno di essi se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento e passa di diritto e senza soluzione di continuità
iii. intervenuta la Situazione Xxxxxx, dall’ Affidante all’Affidatario Xxxxxxxxxx,
iv. quindi, in capo a chi nel corso del tempo rivesta tale ufficio
ed al termine finale della Durata del Contratto appartiene ai Beneficiari dell’Affidamento.
C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
i. sono separati rispetto al patrimonio proprio dell’Affidante o dell’Affidatario Xxxxxxxxxx a cui rispettivamente appartengano, non sono aggredibili dai rispettivi suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
ii. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
D. Il Fondo Affidato è denominato “Chiara”.
art. 5. Il “Programma dell’Affidamento”; obbligazioni dell’Affidatario Fiduciario
A. Il “Programma dell’Affidamento” consiste nell’assicurare che Xxxxxx conduca la migliore esistenza possibile stante le sue condizioni personali.
B. L’Affidante commette all’Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato, restando inteso che l’Affidatario Xxxxxxxxxx può provvedere con propri mezzi personali alla realizzazione del Programma senza quindi attingere al Fondo Affidato.
C. L’Affidatario Fiduciario
i. dichiara di obbligarsi, verso l’Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Xxxxxxxxxx;
ii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Xxxxxxxxxx rispettivamente attribuitigli dalle disposizioni che seguono;
iii. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.
D. L’Affidante
i. dichiara di obbligarsi verso l’Affidatario Xxxxxxxxxx e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto a realizzare il Programma avvalendosi del Fondo Affidato fino a quando non intervenga la Situazione Idonea.
ii. dichiara di esonerare fino ad allora l’Affidatario Fiduciario dall’adempimento di quanto il contratto ponga a carico dello stesso.
iii. consente che il Garante del Contratto sia titolare dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale attribuita ad esso Affidante dalle disposizioni che seguono;
iv. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.
E. Intervenuta la Situazione Idonea:
i. l’Affidante è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo all’intervento della stessa,
ii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Xxxxxxxxxx;
iii. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull’Affidante, che ella avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Xxxxxxxxxx, senza che l’Affidante o i suoi eredi ne abbiano pregiudizio.
F. All’Affidante ed all’Affidatario Xxxxxxxxxx non spetta compenso a meno che si tratti di persona diversa da un genitore o da un fratello di Xxxxxx.
art. 6. Rapporti fra l’Affidatario Xxxxxxxxxx e il Fondo Affidato
A. Ai fini di questo articolo il termine “Affidatario Fiduciario” indica l’Affidante fino a quando non intervenga la Situazione Xxxxxx ed intervenuta la stessa indica l'Affidatario Xxxxxxxxxx.
B. All’Affidatario in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affidato.
C. Qualsiasi onere, imposta, tassa, costo di manutenzione, spesa ordinaria o straordinaria sono a carico dell’Affidatario Fiduciario.
D. L'Affidatario
i. custodisce il Fondo Affidato;
ii. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
iii. cura che ne mantenga il valore nel tempo.
E. L'Affidatario tiene i beni affidati separati dai propri e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
i. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione;
ii. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario nella sua qualità o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
iii. in qualsiasi negozio:
1. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
2. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
4. offre ai terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
iv. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
F. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.
art. 7. Limitazioni dei poteri dell’Affidatario Fiduciario
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx non può compiere alcun atto di disposizione di beni immobili né di costituzione di garanzia senza il preventivo consenso scritto del Garante del Contratto.
B. Qualora il Fondo Affidato includa in tutto o in parte somme di danaro o strumenti finanziari, l’Affidatario Fiduciario ne cura l’investimento con modalità conservative previamente convenute con il Garante del Contratto.
art. 8. Successione nell’ufficio di affidatario fiduciario
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx rimane nell’ufficio fino a morte, sopravvenuta incapacità o sostituzione.
X. Xxxxxxx Xxxxxxxx cessi dall’ufficio, a lui subentra Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nipote ex fratre Xxxxxxx dell’ Affidante ed in mancanza la di lei sorella Xxxxxxx Xxxx.
C. In ogni altro caso subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
D. Qualora l’Affidatario Fiduciario cessi dall’ufficio, gli subentra la persona indicata dal Garante del Contratto.
E. Quale conseguenza della sostituzione:
i. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Xxxxxxxxxx avesse dato luogo;
ii. l'Affidatario Xxxxxxxxxx sostituito è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;
iii. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Xxxxxxxxxx;
iv. qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario xxxxxxx, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è assunta di diritto dall'Affidatario Xxxxxxxxxx, senza che l'affidatario fiduciario cessato o i suoi eredi risentano alcun pregiudizio.
art. 9. Poteri e funzioni del Garante del Contratto
A. Il Garante del Contratto a garanzia della realizzazione del Programma dell’Affidamento è autorizzato a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Xxxxxxxxxx e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata
i. o consentito dall'Affidatario Xxxxxxxxxx nella medesima forma;
ii. o a questi notificato.
B. Il Garante del Contratto è comunque autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole sue componenti, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità,
i. Intervenuta la Situazione Xxxxxx, dal patrimonio dell’Affidante al patrimonio dell’Affidatario Xxxxxxxxxx
ii. dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito.
C. Il Garante del Contratto è altresì autorizzato a trasferire il Fondo Affidato, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari dell’Affidamento.
D. Il Garante del Contratto non ha diritto a compenso.
art. 10. Contabilità e rendiconto.
A. L'Affidatario Fiduciario
i. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;
ii. consegna annualmente l'inventario del Fondo Affidato al Garante del Contratto.
B. Qualora il Garante del Contratto lo richieda, l’Affidatario Xxxxxxxxxx si sottopone a una verifica contabile da parte di un professionista nominato dal Garante del Contratto e retribuito dall’Affidatario Xxxxxxxxxx.
art. 11. Controversie.
X. Xxxxxxxxx controversia dovesse insorgere circa la formazione, l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto sarà rimessa a un singolo arbitro amichevole compositore, il quale definirà la controversia mediante determinazione contrattuale.
B. L’arbitro è nominato dalle parti per mezzo di congiunto atto scritto e, in mancanza di accordo entro quattordici giorni dalla data nella quale una parte abbia comunicato all’altra o alle altre di volere adire l’arbitrato, dal Presidente del Consiglio notarile di Genova.
Tutto ciò premesso richiede a Codesto Spettabile Giudice Tutelare di autorizzare
essa Amministratore di Sostegno di Xxxxxx,
intervenuto il perfezionamento del Contratto, a stipulare in nome e per conto di Xxxxxx la dichiarazione di volere approfittare delle stipulazioni del Contratto stesso a suo
favore.
Si richiede l’efficacia immediata ex articolo 741 del Codice di Procedura Civile.
Si elegge domicilio presso lo studio del Notaio Xxxxx Xxxxx di Genova che si autorizza espressamente al deposito della presente istanza ed ritiro del relativo provvedimento.
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Repertorio n. 43.819 Raccolta n. 23.986
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno sei maggio duemilaquattordici (06/05/2014)
in Padova, nel mio Studio in xxx Xxxxxxx x. 0/X.
Avanti a me XXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni:
XXXXXXX XXXXXXX nata a Padova il 5 novembre 1972, residente in Xxxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx x. 0;
XXXXXX XXXXXXX nata a Conselve (PD) il 13 marzo 1974, residente in Padova, via Serio n. 3,
da me richiesti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. b) Legge 246/2005,
Studio Notarile Xxxxxxxxxx
sono comparsi
XXXXXXXX Xxxxxxx nata a Bondeno (FE) il 27 agosto 1969, residente in Ferrara xxx Xxxxxxxxx 00 i. 4,
codice fiscale dichiarato: XXX XXX 00X00 X000X;
che, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere nubile; d’ora innanzi "Affidante";
XXXXXXXX Xxxxxx nato a Bondeno (FE) il 6 ottobre 1961, residente in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 000,
codice fiscale dichiarato: XXX XXX 00X00 X000X;
che, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere coniugato in separazione dei beni;
d'ora innanzi "Affidatario Fiduciario";
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni
P r e m e t t o n o c h e
* l’ A f f i d a n t e:
a) n ubile, h a u n u nico f iglio, Xxx, d i q uattordici a nni c he v ive c on l ei, n ato d alla sua u nione c on Xxxxx A lberto i l q uale p ur n on c ondividendo la l oro stessa
d imora ha un ottimo e quotidiano rapporto con Xxx e del tutto sereno con l’Affidante;
b) p ur i mpegnata n ella s ua a ttività d i i mprenditore s i o ccupa t otalmente d i Xxx, della sua educazione, del suo mantenimento, dell’organizzazione del sua vita quotidiana avendo cura di ogni sua necessità ed utilità;
c) consapevole della propria responsabilità genitoriale e - altresì nel ruolo di imprenditore - d ella e strema i ncertezza d el f uturo, n elle s ue m utevoli e n on prevedibili contingenze di Vita, desidera che Xxx
i. non abbia mai a risentire di situazioni o vicende personali ed economiche che negli anni a venire possano riguardarla;
ii. e che gli siano garantiti nel corso del tempo cura, educazione, mantenimento e continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni preservando sia il valore storico affettivo (di “rifugio" e “riferimento”) sia quello economico di Casa di abitazione;
d) reputa, ad oggi, il proprio fratello, sposato e senza figli, la persona ideale (per il rapporto di profondo affetto e concreta vicinanza a Xxx) a cui rimettere il compito
di r ealizzare i l p roprio i ntento r ispondente a d u na f inalità d i solidarietà f amiliare,
meritevole di tutela;
e) intende,
i. assicurare la realizzazione del fine di solidarietà familiare a vantaggio di Xxx (anche oltre la morte o sopravvenuta incapacità proprie, del fratello e successivi affidatari del compito) in forza di un programma così funzionalmente caratterizzato;
ii. destinandovi un valore patrimoniale già individuato nell’unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado n. 26, in appresso m eglio d escritta, d i a ttuale p roprietà e sclusiva d ell’Affidante, i l q uale rappresenta una dimora idonea per Xxx e comunque un valore tale da potere far fronte, se a deguatamente l iquidato, i mpiegato e r einvestito, ad ogni d iversa esigenza f inanziaria - s ottesa a lla v ita f utura d i Pio - , c he s i m anifesti prioritaria r ispetto a lle o dierne d isponibilità: l a p roprietà d ell’immobile d e q uo “affidata” ( al f ratello) d iviene u na p roprietà “ dovuta” a v antaggio e sclusivo d i Xxx al quale soltanto spetta il bene affidato o le trasformazioni ed utilità dallo stesso nascenti;
iii. rimettendo la realizzazione del programma al fratello il quale a tal fine si obbliga fiduciariamente, avvalendosi del fondo - che temporaneamente gli appartiene - e d ei n ecessari s pecifici p oteri g estionali, e sclusivamente, p er assicurare l a p osizione d i Xxx e , i n g enere, p reservare i l v alore d el f ondo affidato;
* la signora XXXXXXXX Xxxxxxx quale “Affidante” e il signor XXXXXXXX Xxxxxx quale “Affidatario Fiduciario”, convengono di individuare nell’unità immobiliare facente p arte d el f abbricato i n C omune d i Ferrara, v ia B orgovado n . 2 6, la posizione g iuridica a ffidata a v antaggio d i Xxx, i n f orza d i u n p rogramma destinatorio c ondiviso, la cui attuazione è r imessa a ll’Affidatario F iduciario e, c osì, ritenendolo l ’unica a lternativa c ivilistica a i t rusts, s xxxxxxxx u n c ontratto d i affidamento f iduciario d isciplinandolo, e spressamente, n ella f orma d el c ontratto a favore del terzo. Attualmente, infatti, salvo il contratto di affidamento fiduciario, solo il trust potrebbe assicurare pienamente, per la sua completezza regolamentare e la sua c ollocazione n ell’area d ella f iducia, u n t ale a ssetto d i i nteressi: n essun a ltro istituto di diritto italiano (né il fondo patrimoniale - che peraltro rimane inaccessibile presupponendo i l v incolo m atrimoniale - , n é i l 2 645-ter t otalmente p rivo d elle regole d i g estione d ei b eni d urante i l p eriodo d i x xxxxxx x xx x xx-xxxxxx xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–piuata frroenatleizzdaeziloleneobdbelligfainzeiondii sfiodluidcaiarireietà famdileiallr’Ae ffidatario Fiduciario di attuare il compito affidatogli;
- e, in autotutela ,
dunque, in modo altrettanto efficiente.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale delle disposizioni che seguono, alla costante presenza dei testimoni, si stipula quanto segue:
PARTE PRIMA STIPULAZIONE A FAVORE DEL TERZO
Art. 1. Consenso
A. L’Affidante, quale Stipulante, e l’Affidatario Xxxxxxxxxx, quale Promittente, convengono, in applicazione degli artt. 1411 e segg. C.C., che l’unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado n. 26 (posizione soggettiva a ffidata) s ia t emporaneamente v incolata n el p atrimonio
d ell’Affidatario Xxxxxxxxxx p er a ssicurarne s uccessivamente l a d estinazione a b eneficio d i Xxx secondo le disposizioni del presente Strumento come di seguito convenute.
L’Affidante, quale Stipulante, dichiara di avere alla presente stipula un interesse corrispondente all’adempimento di un’obbligazione (legale) di solidarietà familiare gravante sul genitore secondo un’interpretazione costituzionalmente adeguata (con riferimento agli artt. 2, 3 II comma e 30, I comma della Costituzione) degli artt. 433 e 443 c.c..
B. A tal fine la presente stipula si configura a tutti gli effetti di legge quale contratto a favore di terzo e, dunque, a favore del beneficiario con conseguente attribuzione allo stesso di vantaggi patrimoniali derivanti dal contratto.
C. L’Affidante, quale Stipulante, rinunzia irrevocabilmente, sin d’ora, alla facoltà di revocare la stipula a favore di Xxx.
PARTE SECONDA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARO (“Contratto”)
Art. 1. Premesse
A. Le premesse formano parte integrante delle disposizioni del Contratto
Art. 2. L’”Affidatario Fiduciario”
A. Il termine “Affidatario Fiduciario” indica
1. XXXXXXXX Xxxxxx che dichiara di obbligarsi, verso l’Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell’Affidatario Xxxxxxxxxx
2. chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto
B. In caso di più persone il termine “un Affidatario Fiduciario” indica ciascuna di esse
Art. 3. Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Fiduciario”, denominazione
A. La locuzione “Fondo Affidato” indica un patrimonio che include le posizioni soggettive
1. vincolate dall’Affidante o
2. trasferite all’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o
3. che l’Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o
4. che il Contratto disponga siano incluse.
B. Per “Beni Affidati” si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato
C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
D. Il Fondo Affidato
1. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Xxxxxxxxxx affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
b. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxxxxx,
c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
3. ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente
a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Xxxxxxxxxx
b. e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai
quali esso spetta in forza del Contratto.
E. P er c omodità d i i dentificazione d el F ondo A ffidato e sso è c onvenzionalmente denominato “Fondo Pio”.
Art. 4. Incrementi volontari del fondo affidato
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx può accettare incrementi del fondo affidato da chiunque.
Art. 5. Il “Programma di Affidamento Fiduciario”
A. Per “Programma di Affidamento Fiduciario”, ferme le disposizioni sulle spettanze dell’Affidatario F iduciario, s i i ntende c he l 'Affidatario F iduciario
e serciti u na costante ed attenta attività diretta ad assicurare, nel corso del tempo, che1D. xxxxxxxxx:a cura, istruzione e mantenimento per garantirgli continuità dell’attuale tenore di vita e degli affetti, nei rapporti con le persone care, nonché ogni altra forma di assistenza (non solo materiale) che si manifesti altrettanto essenziale
ed opportuna, nel suo quotidiano, mediante l’impiego in tutto o in parte delle utilità del Fondo Affidato
2. sia sovvenuto anche di ciò che si renda necessario,
i. per ragioni di studio o attinenti alla rispettiva attività commerciale o professionale;
ii. per sopravvenute impreviste difficoltà;
iii. ovvero per affrontare eventi rilevanti della vita anche in età adulta, fino al raggiungimento di una completa autonomia personale, economica e professionale;
mediante il versamento di somme del Fondo Affidato a sue mani ovvero l’impiego diretto delle stesse (anche per il pagamento di debiti) o il trasferimento di beni e diritti inclusi nel Fondo Affidato a suo vantaggio ;
3. prosegua ad abitare nel medesimo immobile ovvero in altro immobile con caratteristiche analoghe, prendendo a proprio carico ogni spesa di manutenzione, anche straordinaria, e di gestione
a. per garantirgli un’abitazione stabile e confortevole
b. ed una continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale casa di abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni.
4. Per “Programma di Affidamento Fiduciario” si intende altresì, il compimento, in genere, sul Fondo Affidato di ogni atto dispositivo che l’Affidatario Fiduciario ritenga opportuno, con efficacia erga omnes ,per
a. curare la gestione della posizione soggettiva affidata (e di ogni altra posizione soggettiva trasferita all’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o che l’Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o che il Contratto disponga sia inclusa: “Fondo Affidato”) affinchè, per quanto possibile, non perda di valore;
b. garantire nel corso del tempo alla posizione soggettiva affidata continuità storica d i v alore e u nitarietà d i g estione a v antaggio d i Pio c osicché n on risenta d i a lcuna v icenda p ersonale e d e conomica c he n egli a nni a v enire possa r iguardare l ’Affidante s tessa, avvalendosi d i t utti i p oteri e f acoltà d el proprietario, xxxxx i limiti enunciati nel Contratto.
Art. 6. La “Durata del Contratto
A. Per “Durata del Contratto” si intende il periodo
1. il cui termine iniziale è la data di conclusione del Contratto
2. e il cui termine finale è
a. la data del 6 (sei) maggio 2054 (duemilacinquantaquattro)
b. ovvero, se anteriore, la data del decesso di Pio
x. xxxxx in ogni caso la prosecuzione del Contratto per la tutela dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, fino a quando l’Affidatario Xxxxxxxxxx non ritenga più nulla del Fondo Affidato
Art. 7. Appartenenza del Fondo Affidato al termine della Durata del Contratto; “Beneficiario del Fondo Affidato”
X. Xxxxxxxxxxxx il termine finale della Durata del Contratto, il Fondo Affidato, ferme le disposizioni sulle tutele dell'Affidatario Xxxxxxxxxx, appartiene, scevro da qualsiasi vincolo:
1. a Xxx ove egli a bbia r eso la D ichiarazione di v olerne profittare e s ia a llora in vita o, in mancanza, ai suoi discendenti applicando le norme del codice civile sulla rappresentazione
B. Qualora nessun soggetto sia identificato in base ai punti che precedono:
1. agli eredi legittimi o testamentari dell'Affidante, secondo le disposizioni del Codice Civile.
Art. 8. “Affidamento all’Affidatario Fiduciario”.
A. L'Affidante commette irrevocabilmente all'Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.
B. L'Affidatario Xxxxxxxxxx, per sé e per i propri aventi causa a qualunque titolo, sin d'ora,
1. dichiara di obbligarsi, verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Xxxxxxxxxx;
2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell' Affidatario Xxxxxxxxxx così come rispettivamente loro attribuiti dal Contratto;
3. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.
Art. 9. Posizione Giuridica dell’Affidante
A. Ogni potere dell'Affidante:
1. compete al soggetto individuato quale Affidante nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo da colei al quale compete;
2. mancato tale soggetto i poteri si estinguono.
B. I diritti e poteri dell' Affidante non possono essere esercitati dai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.
Art. 10. Il “Garante del Contratto”
A. Il termine “Garante del Contratto” indica chi riveste l'ufficio di garante del contratto, attualmente l'Affidante, che accetta; in caso di più persone, “un Garante del Contratto” indica ciascun componente l'ufficio.
B. Il Garante del Contratto:
1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singole posizioni soggettive in esso comprese, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato
a. al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito
b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del Contratto, ai beneficiari del Fondo Affidato
c. preventivamente consente all’Affidatario Xxxxxxxxxx, di
i. alienare beni eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
ii. costituire pegni, ipoteche o diritti di abitazione sugli immobili sia a vantaggio dei Beneficiari del Fondo Affidato che dell’Affidante
iii. procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi
iv. fare compromessi e transazioni o accettare concordati nella stessa forma che il negozio deve rivestire
2. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attribuisce
D. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunicata all’Affidatario Fiduciario
1. con il preventivo consenso dell’Affidante
2. o, mancata costei, liberamente
E. Il termine "Garante del Contratto" indica tanto il Garante del Contratto sopra individuato quanto chi subentri nella sua posizione contrattuale secondo le disposizioni del Contratto.
F. Qualora manchi o sia divenuto incapace il Garante del Contratto, qualsiasi interessato può chiederne la nomina al Presidente del Consiglio Notarile di Ferrara. Art. 11. Tutela dell’Affidatario Fiduciario. Le “Obbligazioni”
A. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, prima di trasferire o consegnare alcun bene affidato ai soggetti ai quali spetta in forza del Contratto, ha diritto
1. di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la soddisfazione di obbligazioni, esistenti o possibili che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato (le “Obbligazioni”)
2. ovvero, qualora ritenga le garanzie non idonee,
a. di ritenere quella parte del Fondo Affidato che ragionevolmente appaia necessaria per la medesima finalità fino a quando essa sia attuale
b. e di disporre di tale parte del Fondo Affidato come meglio gli appaia per la soddisfazione delle Obbligazioni anche qualora essa includa beni che, in forza del Contratto siano già divenuti di proprietà di terzi.
Art. 12. Accettazione di vantaggi patrimoniali. La “Dichiarazione di volerne profittare”. Il “Rifiuto”
X. Xxxxx che il Contratto diversamente disponga, l’Affidatario Xxxxxxxxxx
1. comunica ai soggetti che sono destinatari o possibili destinatari di vantaggi patrimoniali che cosa il Contratto stabilisce in loro rispettivo favore
2. prescrive loro
a. il termine entro il quale rendere la Dichiarazione di volerne profittare nei riguardi del Promittente, quale Affidatario Xxxxxxxxxx
b. e la forma della Dichiarazione
B. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario del Fondo Affidato la rispettiva prestazione rimane a vantaggio dello Stipulante.
Regole Generali Art. 13. Giurisdizione e competenza
A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Contratto o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Contratto è esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana; in tale caso, la controversia può essere proposta solo nel Foro di Ferrara.
B. Ogni richiesta, mirante alla nomina di un affidatario fiduciario o di un garante del Contratto o alla emanazione di direttive all'Affidatario Fiduciario o di provvedimenti attinenti l'esecuzione del Contratto può essere proposta solo nel Foro di Ferrara. Art. 14. Poteri Fiduciari
A. L'Affidatario Fiduciario esercita ogni potere attribuitogli e adempie ogni obbligazione che il Contratto pone a suo carico:
1. tutte le volte che sia tenuto a farlo o gli appaia opportuno;
2. con discrezionalità assoluta secondo le circostanze, ottenuti i consensi e i pareri richiesti dal Contratto, senza essere tenuto a manifestare le ragioni che lo hanno motivato;
3. quale fiduciario, tenuto ad anteporre gli interessi altrui ai propri, e nell'esclusivo interesse dei soggetti titolari di diritti nei suoi confronti o a vantaggio dei quali il potere è stato attribuito o di coloro fra essi che, legittimato a scegliere, egli ritenga di avvantaggiare.
B. La disposizione che precede si applica al Garante del Contratto e a qualsiasi soggetto che sia titolare di poteri in forza del Contratto, anche se non sia una parte contraente, a meno che il contesto renda esplicito che si tratti di poteri esercitabili nell'interesse del loro titolare.
Art. 15. Prescrizioni nell'esercizio di poteri fiduciari
A. Quando il Contratto obbliga il titolare di un potere fiduciario o chi è destinatario di obbligazioni fiduciarie a seguire le prescrizioni che un altro soggetto gli impartisca circa il modo, il tempo o l'oggetto di un atto di esercizio del potere o di adempimento di una obbligazione, egli è esonerato da responsabilità per avere seguito la prescrizione a meno che egli avesse dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza, conoscenza di fatti che ne escludevano la correttezza giuridica.
Art. 16. Prestazioni di consenso, espressione di parere
A. Quanto il Contratto richiede che il titolare di un potere non compia un atto di esercizio del potere se non ottenuto il consenso o sentito il parere di un altro soggetto, si intende:
1. che il consenso, se prestato, e il parere, se espresso, lo siano non oltre il momento del compimento dell'atto;
2. che la loro forma sia la medesima dell'atto, ma comunque scritta;
3. che il consenso sia considerato prestato e, rispettivamente, il parere sia considerato espresso favorevolmente qualora, il soggetto al quale esso è stato richiesto non faccia pervenire al richiedente la manifestazione della propria volontà nella forma prescritta entro il termine, non inferiore a sette giorni, indicato nella richiesta e decorrente dal ricevimento della stessa.
B. Qualora non vi sia il soggetto il cui consenso o parere è richiesto, il titolare del potere può compiere l'atto a meno che la relativa disposizione del Contratto espressamente condizioni il compimento dell'atto alla esistenza e capacità, oltre che al consenso, di tale soggetto.
Art. 17. Conflitto di interessi
A. Se non specificamente consentito dal Contratto, il soggetto titolare di un potere fiduciario non può, direttamente o indirettamente:
1. rendersi acquirente o comunque acquisire diritti sui beni affidati;
2. ritrarre alcun vantaggio dalla propria posizione se non previsto nel Contratto;
3. entrare in alcun rapporto
a. con persone legate a lui o ad altro titolare di poteri fiduciari da vincoli familiari, professionali o di interesse;
b. ovvero, qualora il soggetto titolare di un potere fiduciario sia una società od altro ente, con società o altri enti
i. nei quali un suo amministratore o azionista sostanziale abbia, direttamente o indirettamente, un interesse
ii. o che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse nel soggetto titolare del potere fiduciario.
B. Il titolare del potere può compiere atti vietati dalle disposizioni di questo articolo qualora vi sia il Garante del Contratto ed esso consenta
Art. 18. Improprio esercizio di un potere
A. Gli atti compiuti nell'esercizio di un potere che non spetta a chi ha agito e gli atti compiuti nell'esercizio di un potere fiduciario in violazione delle disposizioni del Contratto sono invalidi, non sono opponibili ai soggetti legittimati a dolersene e i loro effetti debbono essere eliminati dal soggetto che li ha compiuti.
Art. 19. Forma degli atti e modo delle comunicazioni
A. Ogni manifestazione di volontà, per la quale né la legge applicabile né il Contratto prescrivono alcuna forma, avviene validamente solo se in forma scritta.
B. Ogni atto del quale il Contratto prescriva la comunicazione va fatto pervenire al destinatario in un modo che assicuri la prova della sua ricezione.
Art. 20. Atti revocabili
A. Ogni volta che il Contratto prevede che un atto possa essere o revocabile o irrevocabile e l'atto taccia sul punto, esso è revocabile.
B. La revoca di un atto revocabile:
1. va fatta nel corso della Durata del Contratto e nella medesima forma dell'atto che viene revocato o nella diversa forma prescritta dal Contratto;
2. se non contenuta in un testamento, va comunicata con la medesima modalità con la quale fu comunicato l'atto che viene revocato.
Art. 21. Definizioni giuridiche
A. Tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Contratto si applicano a ogni sua disposizione e agli atti che ne costituiscono esecuzione o sono ad esso espressamente collegati.
B. I termini "incapace" e "incapacità" indicano:
1. la incapacità legale di agire ovvero
2. la necessità che un soggetto abbia dell'assistenza di un amministratore di sostegno o di un curatore per compiere l'atto o per svolgere la funzione alla quale il termine è riferito, ovvero
3. la inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia, munita di sottoscrizioni autenticata, da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato; il venire meno della inidoneità è attestato nel medesimo modo.
C. Il termine "figlio" va inteso conformemente alle disposizioni dell’art. 74 c.c..
D. Il termine "discendente" va inteso conformemente alla definizione che precede.
E. Il termine "persona" indica le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente che, secondo la legge applicabile al rapporto al quale termine "persona" si riferisce, ha capacità di essere titolare di diritti.
F. Il termine "nati" si riferisce a persone fisiche nate vive e vitali.
X. Xx condizione "mancato", nelle sue declinazioni, seguita dal riferimento a una persona, indica:
1. la morte della persona;
2. ovvero la sua rinuncia alla posizione giuridica alla quale disposizione si riferisca;
3. ovvero il suo non rientrare più nella definizione che sia utilizzata nella disposizione;
4. ovvero la sopravvenuta incapacità del titolare della funzione alla quale la disposizione si riferisca;
5. ovvero la mancanza di un titolare di tale funzione.
H. La locuzione "qualora vi sia", riferita a una funzione, fa riferimento alla esistenza in vita e alla capacità di una persona che rivesta tale funzione.
I. il termine "impiegare", riferito a somme di denaro a vantaggio di un soggetto, include sia l'impiego della somma a suo vantaggio sia il versamento della somma a sue mani.
X. X'espressione "impiega il fondo affidato" attribuisce all'Affidatario Xxxxxxxxxx il potere di avvalersi di qualsiasi posizione soggettiva inclusa nel fondo affidato per la finalità espressa nella relativa disposizione.
Tuttavia, se non diversamente disposto dal Contratto, l'Affidatario Xxxxxxxxxx non aliena nè vincola beni affidati qualora possa utilizzare disponibilità liquide.
K. L'espressione "a vantaggio", riferita all'esercizio di un potere fiduciario a vantaggio di un soggetto, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche non patrimoniale, di tale soggetto.
Il fondo affidato e la sua gestione
Art. 22. Poteri gestionali dell'Affidatario Fiduciario; Obbligazioni dell'Affidatario Fiduciario rispetto al Fondo Affidato
A. All'Affidatario Xxxxxxxxxx, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato.
B. L'Affidatario Fiduciario
1. custodisce il Fondo Affidato;
2. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
3. in quanto la natura di un bene affidato lo consenta, cura che ne mantenga il valore nel tempo.
C. L'Affidatario Xxxxxxxxxx tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e se immobili o mobili iscritti in pubblici registri che siano gravati da vincolo di destinazione ;
2. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o in altro modo che palesi l’esistenza del Contratto;
3. in qualsiasi negozio:
a. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
4. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
5. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
6. offre a terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
7. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
D. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel fondo affidato.
Art. 23. Indicazioni all'Affidatario Fiduciario
A. Nel valutare se e come esercitare un proprio potere l'Affidatario Xxxxxxxxxx tiene conto delle indicazioni dell'Affidante e, mancato costei, del Garante del Contratto, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniforma qualora le ritenga conformi al Programma di Affidamento Fiduciario, scegliendo il modo di attuazione.
Art. 24. Responsabilità dell'Affidatario Fiduciario
A. Su richiesta di qualsiasi interessato l'Affidatario Xxxxxxxxxx risponde delle perdite a lui imputabili cagionate al Fondo Affidato ed è tenuto a ripristinarlo nello stato in cui esso era anteriormente.
B. Negli stessi limiti risponde del danno cagionato a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto.
C. L’Affidatario Xxxxxxxxxx non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente incaricato:
1. se ha conferito il mandato e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa;
2. se, qualora l’Affidatario Xxxxxxxxxx avesse compiuto direttamente l’azione, non ne sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono.
D. Queste disposizioni si applicano anche agli amministratori, dirigenti e dipendenti di una società che sia Affidatario Xxxxxxxxxx.
Art. 25. Responsabilità dell'Affidatario Fiduciario verso i terzi
A. I terzi che contraggono con l'Affidatario Xxxxxxxxxx possono convenire:
1. di soddisfarsi unicamente sul fondo affidato
2. e di considerare quale unico debitore chi nel corso del tempo sia titolare della posizione di affidatario fiduciario, con liberazione di ogni precedente titolare.
Art. 26. Attività preliminari al trasferimento del Fondo Affidato
X. Xxxxxxxxxxxxxsi il termine finale della Durata del Contratto, l'Affidatario Xxxxxxxxxx indica al Garante del Contratto e ai soggetti ai quali spetta o prevedibilmente spetterà il Fondo Affidato i propri intendimenti circa la ripartizione del fondo affidato, illustrando la scelta delle soluzioni fiscalmente più convenienti.
B. L'accordo fra tutti gli aventi diritto circa la ripartizione del fondo affidato vincola l'Affidatario Xxxxxxxxxx, che è tenuto ad eseguirlo.
C. L'accordo fra tutti i soggetti concorrenti sui medesimi beni affidati circa la loro ripartizione vincola l'Affidatario Xxxxxxxxxx, che è tenuto ad eseguirlo.
Disposizioni sull'Affidatario Fiduciario Art. 27. Sede dell'amministrazione
A. La sede dell'amministrazione dell'affidamento fiduciario è: Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 000;
1. qualora vi sia un solo Affidatario Xxxxxxxxxx, presso il suo domicilio;
2. qualora vi siano più Affidatari Xxxxxxxxx, presso il domicilio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, designato dall'Affidatario Xxxxxxxxxx per mezzo di atto comunicato all'Affidante, al Garante del Contratto e ai Beneficiari dell'Affidamento maggiorenni nonché all'Amministrazione Finanziaria.
B. Ogni documento relativo all'esecuzione del Contratto è custodito dall'Affidatario Fiduciario presso la sede dell'amministrazione.
C. Il domicilio dell'affidamento fiduciario, anche per i fini di cui al Regolamento n.44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea, coincide con la sede dell'amministrazione.
Art. 28. Contabilità e rendiconto
A. L'affidatario Fiduciario
1. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;
2. consegna annualmente l'inventario del fondo affidato;
a. all'Affidante;
b. al Garante del Contratto, qualora vi sia;
3. trascrive l'inventario e il rendiconto nel Libro degli Eventi.
Art. 29. Il Libro degli Eventi
A. L'Affidatario Xxxxxxxxxx mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi", vidimato nella
data che costituisce il termine iniziale della Durata del Contratto.
B. L'Affidatario Fiduciario annota in tale libro:
1. ogni avvenimento che il Contratto prescriva di annotare;
2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;
3. gli estremi e il contenuto degli atti che il Contratto prescrive abbiano le sottoscrizioni autenticate o che il soggetto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una raccolta completa.
C. Chiunque contragga con l'Affidatario Xxxxxxxxxx è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi, del quale l'Affidatario Xxxxxxxxxx può rilasciare estratti quando debba giustificare i propri poteri.
Art. 30. Spettanze dell'Affidatario Fiduciario
A. Un Affidatario Xxxxxxxxxx, che non sia il fratello dell’Affidante, qualora lo richieda, ha diritto di ricevere un compenso per i propri servizi, periodicamente concordato:
1. con l'Affidante;
2. mancato costei: con il Garante del Contratto.
B. L'Affidatario Fiduciario impiega il Fondo Affidato:
1. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta;
2. per pagare il proprio compenso;
3. per adempiere le obbligazioni legittimamente assunte.
Art. 31. Obbligazione tributarie
X. Xxxxxxx l'Affidatario Xxxxxxxxxx versi o ottenga che sia versato ovvero impieghi reddito del Fondo Affidato a vantaggio di una persona e questo costituisca presupposto del sorgere di una obbligazione tributaria a carico di tale persona, l'Affidatario Xxxxxxxxxx le consegna ogni documento rilevante per la sua dichiarazione dei redditi.
B. L'Affidatario Xxxxxxxxxx provvede nello stesso modo, su richiesta di una persona, quando gli impieghi di capitale o di reddito a vantaggio di tale persona non abbiano comportato il sorgere di alcuna obbligazione tributaria a suo carico.
Art. 32. Cessione del Contratto
A. L'Affidatario Xxxxxxxxxx, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata, può sostituire altri a se stesso nella propria posizione contrattuale e nei rapporti derivanti dal Contratto.
B. La sostituzione è efficace, nei confronti dell'Affidante e di ogni altro soggetto interessato, dal momento nel quale è notificata all'Affidante o, mancata costei, al Garante del Contratto.
C. Per effetto della sostituzione:
1. la parte sostituente è liberata da ogni obbligazione per il tempo successivo alla sostituzione;
2. all'Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti fra l'Affidante o altri soggetti e la parte sostituente;
3. il Fondo Affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.
Art. 33. Comunanza del rapporto contrattuale
A. L'Affidatario Xxxxxxxxxx, per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata può rendere la propria posizione contrattuale e i rapporti derivanti dal Contratto comuni a un terzo qualora, con la medesima forma, vi consentano:
1. l'Affidante
2. o, mancata costei, il Garante del Contratto.
B. Il terzo non risponde di alcun atto o fatto occorsi prima della sua accettazione.
Art. 34. Trasferimento del Contratto
A. A garanzia della realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario,
l'Affidante o, mancata costei, il Garante del Contratto sono autorizzati, senza necessità di esplicitare alcuna ragione, a sostituire uno o più terzi nella posizione contrattuale dell'Affidatario Xxxxxxxxxx e nei rapporti derivanti dal Contratto per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata;
1. o consentito dall'Affidatario Xxxxxxxxxx nella medesima forma;
2. o a questi notificato.
B. Il negozio di sostituzione può essere sospensivamente condizionato o con termine iniziale.
C. Quale conseguenza della sostituzione:
1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'Affidatario Xxxxxxxxxx avesse dato luogo;
2. l'Affidatario Fiduciario sostituito:
a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;
b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;
3. all'Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti tra l'Affidante o altri soggetti e l'Affidatario fiduciario sostituito;
4. il fondo affidato è trasferito di diritto all'Affidatario Fiduciario.
Art. 35. Morte o incapacità dell'Affidatario Fiduciario
A. L'Affidante o, mancata costei, il Garante del Contratto sono autorizzati a trasferire la posizione contrattuale dell'Affidatario Xxxxxxxxxx e i rapporti derivanti dal Contratto ad altro soggetto qualora l'affidatario fiduciario sia defunto o divenuto incapace e non via sia un affidatario fiduciario.
B. Quale conseguenza della sostituzione:
1. si producono i medesimi effetti di una cessione del contratto alla quale l'affidatario fiduciario sostituito avesse dato luogo;
2. l'affidatario fiduciario sostituito:
a. in mancanza di diversa dichiarazione nell'atto di sostituzione, è pienamente scaricato e liberato con riferimento a ogni atto da lui anteriormente compiuto;
b. è liberato da ogni obbligazione nascente dal Contratto per il tempo successivo alla sostituzione;
3. all'Affidatario Xxxxxxxxxx non può essere opposta alcuna eccezione riguardante i rapporti fra l'Affidante o altri soggetti e l'affidatario fiduciario sostituito.
4. Il Fondo Affidato è trasferito di diritto all’Affidatario Fiduciario.
Art. 36. Trasferimento dei rapporti derivanti dal Contratto
A. Un affidatario fiduciario sostituito:
1. consegna all'Affidatario Fiduciario ogni Bene Affidato e ogni documento riguardante il Contratto che sia in suo possesso;
2. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui
3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire all'Affidatario Fiduciario di esercitare i diritti spettantigli sul Fondo Affidato;
4. fornisce all'Affidatario Xxxxxxxxxx ogni ragguaglio l'Affidatario Xxxxxxxxxx gli richieda ed in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di assolvere le obbligazioni e esercitare i poteri derivanti dal Contratto.
B. In caso di morte di un affidatario fiduciario le suddette disposizioni si applicano ai suoi eredi.
C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sull'affidatario fiduciario cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo Affidato, è
assunta di diritto dall'Affidatario Xxxxxxxxxx, senza che l'affidatario fiduciario cessato risenta alcun pregiudizio.
Disposizioni sul Garante del Contratto Art. 37. Funzioni del Garante del Contratto
a. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Garante del Contratto
1. può manifestare all'affidatario fiduciario la propria opinione su qualsiasi fatto relativo all'esecuzione del Contratto, anche se non ne sia richiesto;
2. ha diritto di agire in giudizio:
a. per l'esecuzione del Contratto;
b. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Affidatario Xxxxxxxxxx.
Art. 38. Compenso e spese
A. Un Garante del Contratto non ha diritto di ricevere compenso;
B. L'Affidatario Fiduciario anticipa o rimborsa prontamente a un Garante del Contratto le spese da questi sostenute.
Art. 39. Mutamenti nella persona del Garante del Contratto
A. Un Garante del Contratto rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantacinquesimo anno di età;
2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
B. In questo articolo il termine "Designatore" indica:
1. l'Affidante
2. mancata costei: il Beneficiario del Fondo
C. Le dimissioni di un Garante del Contratto hanno effetto trenta giorni dopo che il Designatore ne abbia ricevuto la comunicazione.
D. Un Garante del Contratto può essere revocato in ogni tempo dal Designatore; ove il Designatore designi i Beneficiari del Fondo maggiorenni e capaci, essi deliberano a maggioranza.
E. Garanti ulteriori e garanti in sostituzione possono essere nominati in ogni tempo dal Designatore, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione.
F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate; peraltro, ove il Designatore sia l'Affidante, la revoca e la nomina possono essere fatte per testamento.
G. Qualora
1. non vi sia alcun garante
2. e il Designatore manchi o non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il presidente del Consiglio Notarile di Ferrara su richiesta di qualsiasi interessato.
Art. 40. Responsabilità del Garante del Contratto
A. Il Garante del Contratto non risponde del danno che il mancato o improprio esercizio dei suoi poteri abbia cagionato all'Affidante o a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto se non in caso di dolo, o di colpa grave o di mala fede.
Disposizioni finali
Art. 41. Riservatezza
A. L'Affidatario Xxxxxxxxxx non comunica ad alcuno né documenti né informazioni relative al Contratto a meno che
1. lo consenta o lo prescriva il Contratto;
2. oppure lo ordini il giudice;
3. oppure l'Affidatario Fiduciario lo ritenga necessario per
a. esercitare alcun potere
b. o adempiere una obbligazione
c. o difendersi in un procedimento giudiziario
d. o richiedere un parere professionale.
P A R T E T E R Z A
Trasferimento di Posizione Soggettiva Affidata Art. 1 Trasferimento. Causa
A. La signora XXXXXXXX Xxxxxxx, Affidante, previa riserva del diritto di abitazione sua vita natural durante ex art. 1022 c.c., trasferisce l’unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado n. 26 infradescritta (d’ora innanzi “ Casa”) a l s ignor MENGHINI A ndrea, che n ella s ua q ualità d i
A ffidatario Fiduciario del Fondo Xxx, accetta.
B. La causa della presente attribuzione patrimoniale all’Affidatario Fiduciario deve rinvenirsi nell’attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario, alla quale l’attribuzione stessa è funzionale e di cui all’art 5 del Contratto:
<<Art. 5. Il “Programma di Affidamento Fiduciario”
A. Per “Programma di Affidamento Fiduciario”, ferme le disposizioni sulle spettanze dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, si intende che l'Affidatario Fiduciario eserciti una costante ed attenta attività diretta ad assicurare, nel corso del tempo, che Xxx :
1. riceva cura, istruzione e mantenimento per garantirgli continuità dell’attuale tenore di vita e degli affetti, nei rapporti con le persone care, nonché ogni altra forma di assistenza (non solo materiale) che si manifesti altrettanto essenziale ed opportuna, nel suo quotidiano, mediante l’impiego in tutto o in parte delle utilità del Fondo Affidato
2. sia sovvenuto anche di ciò che si renda necessario,
i. per ragioni di studio o attinenti alla rispettiva attività commerciale o professionale;
ii. per sopravvenute impreviste difficoltà;
iii. ovvero per affrontare eventi rilevanti della vita anche in età adulta, fino al raggiungimento di una completa autonomia personale, economica e professionale;
mediante il versamento di somme del Fondo Affidato a sue mani ovvero l’impiego diretto delle stesse (anche per il pagamento di debiti) o il trasferimento di beni e diritti inclusi nel Fondo Affidato a suo vantaggio ;
3. prosegua ad abitare nel medesimo immobile ovvero in altro immobile con caratteristiche analoghe, prendendo a proprio carico ogni spesa di manutenzione, anche straordinaria, e di gestione
a. per garantirgli un’abitazione stabile e confortevole
b. ed una continuità degli spazi familiari a partire dalla attuale casa di abitazione quale (concreto) spazio affettivo per decorose condizioni di vita e luogo elettivo per custodire, soddisfare e valorizzare i suoi bisogni, interessi ed inclinazioni.
4. Per “Programma di Affidamento Fiduciario” si intende altresì, il compimento, in genere, sul Fondo Affidato di ogni atto dispositivo che l’Affidatario Fiduciario ritenga opportuno, con efficacia erga omnes ,per
a. curare la gestione della posizione soggettiva affidata (e di ogni altra posizione soggettiva trasferita all’Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o che l’Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o che il Contratto disponga sia
inclusa: “Fondo Affidato”) affinchè, per quanto possibile, non perda di valore;
b. garantire nel corso del tempo alla posizione soggettiva affidata continuità storica d i v alore e u nitarietà d i g estione a v antaggio d i Pio c osicché n on risenta d i a lcuna v icenda p ersonale e d e conomica c he n egli a nni a v enire possa riguardare l’Affidante stessa,
avvalendosi di tutti i poteri e facoltà del proprietario, fermi i limiti enunciati nel Contratto>>.
DESCRIZIONE IMMOBILIARE
Unità immobiliare facente parte del fabbricato in Comune di Ferrara, via Borgovado
n. 26 e, precisamente:
- appartamento posto al piano primo del fabbricato suddetto, composto di quattro vani ed accessori, confinante con: prospetto su parti comuni, vano scala, proprietà di terzi, salvo se altri;
- ripostiglio posto al piano primo sottostrada del fabbricato suddetto ed annesso all'appartamento sopra descritto.
Detta unità immobiliare è censita come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara Foglio 389 (trecentottantanove)
- particella n. 313 sub. 3, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, piano 1, vani 6, cat. A/3, cl. 4, z.c.
1, R.C. Euro 743,70.
Il trasferimento comprende anche la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato, di cui fa parte l'unità in oggetto, nonchè di tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C..
Provenienza: atto di compravendita a rogito del notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Ferrara in data 28.02.2006 rep. n. 43.704, registrato a Ferrara in data 24.03.2006 al n. 2016 e trascritto presso l'Agenzia Entrate, Ufficio Provinciale di Ferrara - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25.03.2006 ai n.ri 7947/4591.
Dichiarazioni di conformità: ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 - bis, della Legge 27.02.1985 n. 52, come modificato dall'art. 19 comma 14 del d.l. 78/2010, convertito con la Legge n. 122 del 30.07.2010:
- io Notaio attesto che i dati di identificazione catastale dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alla planimetria catastale depositata presso la competente Agenzia delle Entrate in data 11.12.2006 prot. n. FE0111364;
- la signora XXXXXXXX Xxxxxxx dichiara e il signor XXXXXXXX Xxxxxx, nella sua qualità di Affidatario Xxxxxxxxxx, ne prende atto, avendone a sua volta verificato la veridicità, che i dati catastali e la planimetria sono conformi alla stato di fatto e, pertanto, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio do atto che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari e, dunque, che vi è anche concordanza soggettiva tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso.
Stato dell'immobile, garanzie e precisazioni: l'unità immobiliare in oggetto viene trasferita ed affidata, gravata del diritto di abitazione a favore dell'Affidante, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, nonchè gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie ed in quanto legalmente esistenti.
La signora XXXXXXXX Xxxxxxx garantisce:
- di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa od imposta (diretta o indiretta), onere, anche eventualmente condominiale, comunque afferente la porzione in oggetto, impegnandosi a corrispondere tutto quanto fino ad oggi dovuto, anche se accertato od iscritto a ruolo in epoca successiva alla stipula di questo atto;
- la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della loro realizzazione.
La signora XXXXXXXX Xxxxxxx assume nei confronti dell'Affidatario Xxxxxxxxxx le garanzie di legge, dichiarando che l'unità immobiliare in oggetto è libera da vincoli, privilegi anche fiscali, da diritti reali parziari da trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, ad eccezione della seguente formalità:
- ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di FERRARA - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25.03.2006 ai n.ri 7948/1689 a favore della "Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A" con atto a rogito del Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in data 28.02.2006 rep. n. 43.705;
iscrizione ben nota alle parti e relativa ad un mutuo che continuerà a gravare in capo alla signora XXXXXXXX Xxxxxxx che a tanto si obbliga.
Art. 2. La Posizione soggettiva affidata
X. Xx sensi dell’art. 3 del Contratto la Casa è Fondo Affidato e, pertanto, Il Fondo Affidato e i suoi frutti
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
Il Fondo Affidato
1. solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Xxxxxxxxxx affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
2. tale appartenenza viene meno in concomitanza
a. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
b. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxxxxx,
c. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
3. ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente
a. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Xxxxxxxxxx
b. e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.
Art. 3. Dichiarazioni Urbanistiche e Prestazione energetica
La signora XXXXXXXX Xxxxxxx, consapevole della disciplina richiamata dagli articoli 3) e 76) del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, circa la responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa sopra richiamata, dichiara quanto segue:
- che in riferimento alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto è iniziata in data anteriore al 01.09.1967;
- che per lo stesso è stata presentata al Comune di Ferrara la domanda di condono in data 21.05.1986 n. 20442 prot., progressivo n. 0551213202 ed è stata pagata integralmente l'oblazione prevista dall'art. 35, VI comma della summenzionata legge 47/85 con versamento effettuato all'ufficio postale di Ferrara succ. 4 il 25.03.1986, bollettino n. 535;
- che la domanda suddetta non ha ancora ottenuto definizione ed è stata corredata della prescritta documentazione;
- che è stata pagata ogni somma dovuta a titolo di oblazione;
- che le opere oggetto di domanda di sanatoria non ricadono tra quelle comprese negli articoli 32 e 33 della citata legge 47/85;
- che detto Comune non ha emanato provvedimento di sanatoria nè notificato provvedimento di diniego nei termini di legge;
- che successivamente non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41) Legge 1150/1942 e che non ha subito alcun'altra variazione o modifica tale da richiedere il preventivo rilascio di concessione o di licenza edilizia e/o comunque tale che necessiti, per la stipula del presente atto, di ulteriore o diversa concessione in sanatoria ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 28/2011 e dal D.L. 63/2013 con relativa legge di conversione, l'Affidatario Xxxxxxxxxx dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Si allega sub "A" al presente l'attestato di prestazione energetica redatto in data 02.05.2014 dal perito industriale Xxxxxxxx Xxxxxxxx iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ferrara al n. 451, da cui risulta che la porzione in oggetto rientra in classe "E" con la precisazione che a decorrere dalla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.
Art. 4. Pubblicità. Trascrizioni
A. Ai sensi dell’art. 21 del Contratto, l'Affidatario Xxxxxxxxxx richiede:
1. al Conservatore dei Registri Immobiliari competente che al trasferimento del suddetto diritto reale immobiliare dall’Affidante all’Affidatario Fiduciario sia data adeguata pubblicità ex art. 2643 e 2645 c.c. (trascrizione contro l’Affidante e a favore dell’Affidatario Xxxxxxxxxx)
2. e che sul bene immobile, quale Xxxx Affidato, sia trascritto ex art. 2645 ter del Codice Civile il vincolo di destinazione, pubblicizzando, così, l’effetto segregativo del vincolo a carico dell’Affidatario Fiduciario, il quale, manleva espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in ordine alle trascrizioni richieste.
P A R T E Q U A R T A
Spese. Regime Fiscale. Repertoriazione Art. 1 Spese e privacy
A. Spese del presente Strumento, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Affidante.
B. I comparenti danno atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art.
13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo e rinunziando a qualsiasi tutela del segreto professionale.
Art. 2. Regime fiscale. Repertoriazione
A. Il contratto di affidamento fiduciario produce i medesimi effetti economico-giuridici del trust al quale è stato equiparato, dall’Amministrazione finanziaria, ai fini sia delle imposte indirette che dirette (rispettivamente risposte ad interpelli della D.R.Liguria 903-31/2011 del 22 febbraio 2011 e del 3 luglio 2012,
prot.14896/2012), pertanto:
1. il Contratto, di cui alla seconda parte del presente Strumento, quale atto esclusivamente programmatico, è operazione fiscalmente neutra, che non dà luogo ad applicazione di imposte proporzionali: si applica l’imposta fissa di registro ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Al trasferimento della posizione soggettiva affidata, di cui alla terza parte del presente Strumento si applica l’imposta di Donazione. Ai fini della determinazione delle a liquote, i n a pplicazione d ei c riteri d a u ltimo e sposti n ella c ircolare 48/E d el 6.08.2007 d ell’Agenzia delle E ntrate, tra l 'Affidante e i l f iglio esiste rapporto di parentela in linea retta, di conseguenza, è applicabile la franchigia di cui all’art. 2 comma 49, lett a) D.L. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla L. 24.11.06
n. 286) e, pertanto, il presente trasferimento è esente dall’imposta di donazione in quanto n ei l imiti d ella f ranchigia, n é a lcun'altra d onazione è s tata e ffettuata dall’Affidante a favore di Xxx, né mai sono intervenuti prima d'ora donazioni, atti a titolo gratuito o vincoli di destinazione;
3. A fronte di quanto sopra enunciato, ai soli fini fiscali e di iscrizione del presente atto a repertorio, il trasferimento della posizione soggettiva affidata, detratto il valore del diritto di abitazione riservato dall'Affidante, ha un valore di euro 18.742,00 (diciottomilasettecentoquarantadue virgola zero zero) e sconterà sulla base imponibile così determinata:
- imposta ipotecaria 2% (due per cento);
- imposta catastale 1% (uno per cento).
B. Ai fini delle Imposte Dirette - Circolare 48/E del 6.08.07- si applicano le stesse disposizioni di cui all’art. 73 TUIR, previste per il trust.
Le parti concordemente mi dispensano dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 18,20 (ore diciotto e minuti venti).
Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, occupa fogli cinque per pagine diciotto e fin qui della presente diciannovesima.
Firmato: Xxxxxxx XXXXXXXX
XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXX XXXXXX teste XXXXXXX XXXXXXX teste
XXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx (L.S.)
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
Attribuzione di codice fiscale ad un affidamento fiduciario
Domanda di attribuzione del codice fiscale
Settembre 2012 577
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
Certificato di attribuzione del codice fiscale
578
Settembre 2012
Prassi italiana
Trusts
e attività fiduciarie
Italia
Contratto di “affidamento fiduciario” e imposte indirette
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, Interpello 903-31/2011 del 21 febbraio 2011
OGGETTO: INTERPELLO 903 - 31 / 2011 –
ART. 11 , LEGGE 27 LUGLIO 2000 , N. 212 .
Istanza presentata il 3/02/2011
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 comma 1 della L. n. 499 del 1997, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il notaio P. di Genova chiede il parere della Direzione Regionale sulle modalità di applicazione dell’imposta sul- le donazioni al contratto di affidamento fiduciario(1), ro- gito stesso notaio, repertorio n. …, registrato … n. …, se- rie … .
Il quesito era già stato oggetto di parere interno richie- sto dall’Ufficio territoriale di Genova 1.
L’interesse del notaio al parere dell’Agenzia riguarda la certezza, nella sua qualità di responsabile d’imposta, che sia stata assolta l’intera imposta di donazione dovuta ri- spetto ai futuri trasferimenti ai beneficiarî finali del fondo. Il contratto atipico di affidamento fiduciario è struttu-
rato su più negozi.
Con il primo negozio di riconoscimento di affidamen- to fiduciario Mm. pone termine all’affidamento fiduciario di TD per l’acquisto di Casa S. e trasferisce Casa A. a PP con il negozio più avanti riportato.
Casa S. e Casa A. costituiscono porzioni di un casale, situato nel comune di …, denominato “il Casale”. Con il secondo negozio di contratto di affidamento fiduciario l’Affidante TD commette all’Affidatario fiduciario PP (fi- glia di TD) di realizzare il programma avvalendosi del fon- do affidato.
Il “Programma di Affidamento Fiduciario” sintetica- mente prevede: che l’Affidante abiti vita natural durante in Casa S.; che all’Affidante sia data dall’Affidatario fidu- xxxxxx ogni somma necessaria per la vita ordinaria; che l’Affidante riceva ogni cura medica e ogni assistenza per la migliore qualità della sua vita; che l’Affidatario fiduciario mantenga in perfetto stato “il Casale”; che, defunta l’Affi-
xxxxx, nel Casale abiti una nipote dell’Affidante vita na- tural durante o quella fra esse che l’Affidatario fiduciario ritenga; che lo stesso Affidatario Xxxxxxxxxx abiti una uni- tà abitativa; inoltre il “Programma dell’Affidamento Fidu- ciario” prevede interventi strutturali e di ampliamento del Casale.
All’Affidatario fiduciario è affidato solo temporanea- mente un fondo, inclusivo di posizioni soggettive, per l’at- tuazione del programma, denominato “Fondo Nonna T.”.
Il termine finale del contratto è successivo alla data della morte dell’Affidante, data in cui l’Affidatario Fidu- ciario dichiari ai Beneficiarî del Fondo, che abbiano reso la Dichiarazione di Accettazione, che il Programma è sta- to attuato o non è ulteriormente attuabile; in mancanza di tale dichiarazione il termine finale è il 31 dicembre 2030. I “Beneficiarî del Fondo” sono indicati per metà del fondo ad Aa. (figlia di PP) e in mancanza di Aa. e di suoi di- scendenti a Ss. (figlia di PP) e ai suoi discendenti; per me- tà del fondo a Ss. o in mancanza ai suoi discendenti e in mancanza di Ss. e di suoi discendenti a Aa. e ai suoi di- scendenti.
Il contratto di affidamento è regolato dalla legge della Repubblica di San Marino sull’istituto dell’affidamento fi- duciario.
All’Affidatario Xxxxxxxxxx competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato.
L’Affidatario Xxxxxxxxxx tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affi- datario e distintamente identificabili come tali verso i ter- zi. Con il terzo negozio di trasferimento di diritti reali im- mobiliari TD trasferisce gli immobili descritti nel negozio all’Affidatario fiduciario del “Fondo Nonna T.” PP.
Con il quarto negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari Mm. trasferisce gli immobili descritti nel ne- gozio all’Affidatario fiduciario del “Fondo Nonna T.” PP.
Nota:
(1) Il contratto di affidamento fiduciario è pubblicato in questa Rivista,
infra, 335.
308
Maggio 2011
Prassi italiana
Trusts
e attività fiduciarie
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il notaio istante ritiene che l’imposizione indiretta cor- retta “rispetto alla causa e agli effetti del Contratto non possa che coincidere esattamente con quella ad oggi ap- plicata ai trust”.
Ne deriva che ai fini dell’applicazione delle aliquote e delle franchigie da applicare all’imposta, si fa riferimento al rapporto parentale esistente tra cedente e beneficiarî fi- nali; il momento impositivo si concretizza con la registra- zione; la successiva attribuzione del fondo affidato non ha più rilevanza per l’imposta di donazione, essendo già stata applicata l’imposta con il trasferimento dei beni affidati al- l’affidatario fiduciario.
È lo schema di tassazione indiretta dei trust liberali.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli affidamenti fiduciarî sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto civi- le ed ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere.
Gli affidamenti fiduciarî nascono dalla ricchezza e dal- le potenzialità del diritto civile italiano.
La nozione di “negozio fiduciario” non presenta attual- mente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrisponden- te alla tipicità sociale.
Tuttavia si può affermare che i “negozi di affidamento fiduciario” si fondano sull’affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pre-giuri- dico, ma talvolta possono avere rilevanza per l’ordina- mento ed essere soggetti a regole giuridiche.
I negozi di affidamento fiduciarî presentano le seguen- ti caratteristiche:
– l’affidatario fiduciario è o diviene titolare di una po- sizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell’affidamento fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell’affidante;
– l’affidamento della posizione soggettiva non mira al- l’arricchimento dell’affidatario fiduciario ma a una desti- nazione, da attuarsi da parte dell’affidatario a favore di ter- zi o dello stesso affidante;
– l’affidatario fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli;
– la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell’affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una de- stinazione;
– l’affidatario fiduciario è titolare di obbligazioni fidu- ciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avvaler- si senza la cooperazione dell’affidante.
I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.
Con il contratto di affidamento l’affidante e l’affidata- rio fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiarî, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’af- fidatario.
Quindi, causa del contratto fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.
Si tratta di un contratto atipico.
Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l’affidamento riproduce effetti segregativi sostanzial- mente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi ar- moniosamente nei requisiti enunciati all’art. 2 della Con- venzione dell’Aja. Nella fattispecie di contratto di affida- mento fiduciario riportata nella parte introduttiva risalta- no apertamente i caratteri strutturali dei trust.
Si riporta l’art. 22, parte III: “Il fondo affidato e la sua gestione”, nel quale si realizza l’effetto segregativo: “Al- l’Affidatario Fiduciario … competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato” … “L’Af- fidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai pro- pri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi”. Ai fi- ni dell’imposizione indiretta si ritiene che i negozi fiducia- rî, in particolare il contratto di affidamento fiduciario, rientrino nella categoria della “costituzione di vincoli di destinazione” ai sensi dell’art. 2, comma 49 del decreto- legge 262 del 2006. La Circolare 3/E del 22 gennaio 2008(2) definisce quali negozi giuridici sono costitutivi di vincoli di destinazione, indicando quelli “mediante i qua- li determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”.
La Circolare include specificatamente il negozio fidu- ciario tra le fattispecie di vincolo di destinazione e pun- tualizza il fenomeno dell’effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, nel fatto di “far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato ri- spetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la li- bera disponibilità”.
Con riferimento all’imposta sulle successioni e dona- zioni la circolare precisa che la costituzione di un vincolo di destinazione produce effetti giuridici solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimenti di beni.
“Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest’ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispo- sitivo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta”…
Nota:
(2) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2008, 221.
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“Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelli che, invece, lo stesso effetto non evidenziano”.
La Circolare puntualizza il momento dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, identificandolo contestualmente alla costituzione del vincolo, precisando, però, che qualora manchi detta contestualità “l’atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa”. Si è sopra osservato che l’affi- damento fiduciario riproduce gli effetti segregativi sostan- zialmente eguali a quelli classici dei trust, ripetendosi fon- damentalmente la stessa struttura.
Anche l’affidamento fiduciario, come il trust, si so- stanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa: il programma destinatorio delle posizioni soggettive affidate a vantaggio dei beneficiarî dell’affidamento.
Come nel trust, nel contratto di affidamento fiduciario costituiscono un’unica causa fiduciaria il trasferimento delle posizioni soggettive e la realizzazione del programma gestorio nell’interesse del beneficiario.
Pertanto, come ragionato nella Circolare n. 3/E del 2008(3) e in quella n. 48/E del 2007(4) nell’ipotesi di trust, nella fattispecie in esame di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiarî individuati o
finali, in cui il rapporto di parentela con l’affidante sia de- terminato, l’aliquota d’imposta di successione e di dona- zione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l’affidante e i beneficiarî, essendo ininfluente il rapporto tra l’affidante e l’affidatario.
Ne discende che l’ulteriore trasferimento ai beneficia- rî dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini dell’im- posta sulle successioni e donazioni, un presupposto impo- sitivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione al momento della segregazione nel fondo a be- neficio dei beneficiarî.
In conclusione, si condividono le dichiarazioni di rile- vanza fiscale contenute nella parte finale dell’atto di rico- noscimento di affidamento fiduciario e contratto di affida- mento fiduciario.
Il Direttore Regionale
Note:
(3) V. [supra, nota 2].
(4) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2007, 630.
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Maggio 2011
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Contratto di affidamento fiduciario e imposta fissa
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, In- terpello 903-134/2012 del 23 maggio 2012
TESTO DELL’INTERPELLO
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 11 del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
I signori P.R. e P.C. hanno acquistato una casa nel co- mune di B. e un terreno pertinenza della stessa casa nel 1998, in qualità di fiduciari della madre G.R., in forza di intese verbali e non formalizzate.
Con atto notaio Xxxxx Xxxxx del 23 aprile 2012 reper- torio n. …, la madre e i due figli hanno riconosciuto l’esi- stenza del contratto di affidamento fiduciario esistente dal 1° settembre 1997 in precedenza indicato.
Il contratto di affidamento fiduciario si fonda su un programma consistente nell’acquisto di un immobile, in- testato agli Affidatari fiduciari, ma destinato ad abitazione dell’Affidante e nell’assicurare all’Affidante ogni utile cu- ra medica ed ogni ragionevole intervento al fine del man- tenimento di una condizione di vita adeguata, nel caso le rendite dell’Affidante divengano insufficienti.
Nel particolare il contratto di affidamento fiduciario stabilisce che:
1) L’Affidante irrevocabilmente commetta agli Affida- tari Fiduciari di realizzare il Programma avvalendosi di un capitale messo a loro disposizione dall’Affidante;
2) Gli Affidatari sono obbligati a realizzare il Program- ma avvalendosi del Fondo Affidato;
3) Xxxxx termine finale della durata dell’Affidamento può essere la data in cui l’Affidante dichiari di volervi por- re fine oppure, in mancanza, la data della morte dell’Affi- xxxxx:
4) Intervenuto il termine finale della durata dell’Affi- damento, il Fondo Affidato, libero da ogni vincolo, se l’Affidamento termini per dichiarazione dell’affidante di volervi porre fine, sia trasferito all’Affidante o a chi la me- desima indichi o, qualora l’Affidante lo richieda, rimanga a P.C. e P.R., oppure sia trasferito a terzi secondo quanto
l’Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.
La signora X.X. xx ora manifestato al notaio Xxxxx Xxx- na di avere in animo di dichiarare di voler porre fine al- l’Affidamento e pertanto, in relazione a quanto stabilito nel contratto di affidamento fiduciario, di voler assumere essa stessa la titolarità del Fondo affidato (case e terreni). Ne deriva la necessità di stipulare un atto in cui la si- gnora G.R. dichiari di volere porre termine all’Affidamen- to e di voler assumere la titolarità del Fondo affidato, con-
sistente oggi nella Casa.
P.R. e P. C. a loro volta trasferiscono il Fondo affidato a G.R., in adempimento dell’obbligazione derivante dal contratto di Affidamento.
In relazione a quest’ultimo atto viene richiesto il trat- tamento fiscale ai fini dell’imposta di registro.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che il trasferimento della Casa debba essere sottoposto a registrazione mediante applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non comportando per la signora G.R. arricchimento.
Tale conclusione si fonda sulla considerazione per la quale P.R. e P.C. hanno acquisito l’immobile in seguito ad affidamento con l’obbligazione di realizzare un programma in cui il valore economico dell’immobile (Fondo affidato) appartiene all’Affidamento durante la durata del medesi- mo e all’Affidante intervenuto il termine finale della du- rata del medesimo.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito proposto deve essere inserito nel concetto di negozio fiduciario. Il lungo dibattito sul negozio fiduciario in dottrina ha assunto caratteri dogmatici e astratti, avul- so dalla complessità dei fenomeni reali e alieno dalla sto- ria giuridica.
La giurisprudenza del negozio fiduciario contrasta con
Settembre 2012 569
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la tipicità dottrinale. Negli ultimi tempi è stata ricostruita la fattispecie negoziale del negozio di affidamento fiducia- rio dal diritto civile.
Il negozio di Affidamento fiduciario pone in primo pia- no l’affidamento, che corrisponde a situazioni affidanti con carattere gestorio. I caratteri del negozio fiduciario so- no sommariamente i seguenti:
- L’Affidatario fiduciario è o diviene titolare tempora- neo di una posizione soggettiva rispetto a uno o più beni;
- L’Affidamento della posizione soggettiva non è indi- rizzato ad arricchire o a tutelare l’Affidatario fiduciario, ma è preordinato a una diversa destinazione, la cui attuazione è rimessa all’Affidatario, tipicamente a vantaggio di xxxxx o dell’Affidante;
- La posizione soggettiva, seppur nel patrimonio del- l’Affidatario, non si confonde in esso e su di essa i credito- ri dell’Affidatario non possono agire;
- L’Affidatario fiduciario non deriva alcun profitto o vantaggio dalla posizione soggettiva affidatagli.
In via generale, per quanto interessa in questa sede di interpello, a prescindere dalle diverse posizioni dottrinali sul negozio fiduciario, si riassume che nel negozio fiducia- rio il Fiduciante si affida al Fiduciario, il quale ha l’obbli- go di rispettare il pactum fiduciae, ma ha anche un potere di abuso, evitabile con l’accordo delle parti per trasferire un diritto reale minore, definibile come “proprietà fidu- ciaria”, che si sostanzia nella durata temporanea e nei fini da conseguire, ecc..
Nel negozio fiduciario il collegamento negoziale com- porta l’obbligo del Fiduciario di trasferire o ritrasferire al Fiduciante o ad un terzo il bene o il diritto acquistato con il primo negozio.
Economicamente si realizza nei confronti del Fidu- ciante al termine dell’affidamento un riassetto patrimo- niale pubblicistico con un proprio bene temporaneamente affidato in proprietà con destinazione.
Non vi è incremento di ricchezza.
Nell’atto di Affidamento fiduciario oggetto dell’inter- pello l’Affidante G.R. con gli Affidatari fiduciari hanno condiviso un programma consistente nell’acquisto di un immobile da intestare agli Affidatari Xxxxxxxxx ma da de- stinare ad abitazione dell’Affidante e, qualora le rendite dell’Affidante divengano insufficienti per far fronte ai bi- sogni della stessa relativi alla salute ed al mantenimento di una condizione di vita adeguata, nell’assicurare all’Affi- dante ogni utile cura medica ed ogni ragionevole inter- vento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata.
L’atto disciplina il termine finale della durata dell’Af- fidamento, tra cui la data in cui l’Affidante dichiari di vo- lervi porre fine.
L’imposta di registro colpisce, come è noto, la forma- zione degli atti, in quanto produttivi degli effetti ritenuti rilevanti dal legislatore, quale manifestazione di capacità
contributiva che un soggetto manifesta formando un de- terminato atto, attraverso gli effetti giuridici che dall’atto derivano o possano derivare.
Con l’atto in questione viene trasmessa la titolarità della Casa in realtà acquistata dalla signora X.X. xxxxxxxx- so i fiduciari e temporaneamente destinata ad un pro- gramma specifico a favore dell’Affidante.
È evidente che non vi è alcun incremento di capacità contributiva, in quanto attraverso l’Affidamento fiducia- rio destinatorio G.R. ha rinviato temporaneamente il tra- sferimento a se stessa della Casa di cui è l’effettivo acqui- rente.
L’Affidamento è consistito nella intestazione della Ca- sa agli Affidatari al momento dell’acquisto da parte degli stessi quali fiduciari, senza alcun incremento nel patrimo- nio degli Affidatari.
In realtà il valore economico del bene appartenente dalla sua formazione all’Affidante, affidato temporanea- mente agli Affidatari per finalità specifiche, al termine dell’Affidamento appartiene sostanzialmente all’Affidante al quale deve essere riconosciuta formalmente la titolarità. Pertanto si concorda con la conclusione dell’istante sull’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima allegata al DPR
131/1986.
Nella fattispecie gli interessi appaiono meritevoli e non si presentano comportamenti elusivi o frodatori, a cui si potrebbe prestare l’uso distorto dell’Affidamento fidu- ciario.
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Settembre 2012
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Italia
La fiscalità del contratto di affidamento fiduciario
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, Parere del 3 luglio 2012 su Interpello 903-151/2012 del 29 maggio 2012
TESTO DELL’INTERPELLO
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 143 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
I coniugi X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx d’ora innanzi anche genitori, hanno stipulalo un Contratto di Affidamento Fi- duciario, con il quale il coniuge X. Xxxxxxx, quale Affi- xxxxx Xxxxxxxxxx, si obbliga nei confronti della moglie C. Xxxxxxx, Affidataria Fiduciaria, a corrispondere parte del prezzo per l’acquisto di determinati immobili e a prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla banca per mutuo ipotecario che l’Affidatario Fiduciario C. Xxxxxxx contrar- rà per l’acquisto degli immobili.
La coniuge C. Xxxxxxx, quale Affidataria Fiduciaria, acquisterà gli immobili in questione, che andranno ad in- crementare il Fondo affidato destinato a sostenere le esi- genze di crescita, educazione e in genere di vita dei mede- simi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.
Il prezzo della compravendita di Euro 220.000 sarà cor- risposto in parte dalla signora C. Xxxxxxx per una somma di Euro 130.000 ed il coniuge signor X. Xxxxxxx si obbli- gherà a corrispondere al venditore il saldo prezzo di euro 90.000, quale adempimento di terzo ex art. 1180 c.c.
Entro la data di scadenza del 31 dicembre 2033, il Fon- do affidato, così come in quel momento esistente, sarà tra- sferito a tutti i figli o a quello o a quelli dei figli individuati dai genitori in quel momento viventi o dal genitore in quel momento superstite. Nel caso mancassero entrambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affidato sa- rebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell’ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.
Il Contratto di Affidamento Fiduciario prevede un ga- rante nella persona del signor X. Xxxxxxx.
Nel dettaglio disciplinare all’art. 2 comma 4 “l’Affida-
xxxxx Xxxxxxxxxx cura che ogni bene incluso nel Fondo Af- fidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale e così, in via esemplificativa: - i beni immobili e i be- ni mobili iscritti in pubblici registri siano gravati da vin- colo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.” e all’art. 3 comma 2 “ 11 Fondo Affidato ed i suoi frutti: sono distin- ti rispetto al patrimonio proprio del l’Affidatario Fiducia- rio, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l’Affidatario Xxxxxxxxxx sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni patrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria”.
Il contratto di Affidamento Fiduciario è divenuto irre- vocabile e immodificabile con “Dichiarazione del terzo di volerne profittare” ex art. 1411 secondo comma c.c. del 19 gennaio 2012 da parte dei figli C. Xxxxxx e X. Xxxxxx.
Del suddetto Contratto di Affidamento Fiduciario l’istante chiede la disciplina con riguardo alle imposte di- rette.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante osserva che, poiché il Contratto di Affida- mento Xxxxxxxxxx produce gli stessi effetti economici e giu- ridici del negozio giuridico del Trust, si ritiene corretto ap- plicare la fiscalità del Trust al contratto in esame con ri- guardo alle imposte dirette.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli affidamenti fiduciari sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto ci- vile ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere. Gli Affidamenti Fiduciari nasco- no dalla ricchezza e dalle potenzialità del diritto civile ita- liano.
L’interpello è commentato da X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxxx, supra, p. 8.
Gennaio 2013 95
Prassi italiana
Trusts
e attività fiduciarie
La nozione di “negozio fiduciario” non presenta attual- mente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrisponden- te alla tipicità sociale.
Tuttavia si può affermare che i “negozi di affidamento fiduciari” si fondano sul l’Affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pregiuri- dico, ma talvolta possono avere rilevanza per l’ordina- mento ed essere soggetti a regole giuridiche.
I negozi di affidamento fiduciari presentano le seguen- ti caratteristiche:
– l’Affidatario Xxxxxxxxxx è o diviene titolare di una po- sizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell’Affidamento Fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell’affidante;
– l’affidamento della posizione soggettiva non mira al- l’arricchimento dell’Affidatario Xxxxxxxxxx ma a una desti- nazione, da attuarsi da parte dell’Affidatario a favore di xxxxx o dello stesso Xxxxxxxxx;
– l’Affidatario Fiduciario non ricava alcun profitto dal- la posizione soggettiva affidatagli;
– la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell’Affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione;
– l’Affidatario Fiduciario è titolare di obbligazioni fi- duciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avva- lersi senza la cooperazione dell’Affidante.
I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.
Con il Contratto di Affidamento Fiduciario l’Affidan- te e l’Affidatario Xxxxxxxxxx individuano le posizioni sog- gettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiari, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’Affidatario, che a tanto si obbliga.
Quindi, causa del Contratto Fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.
Si tratta di un contratto atipico.
Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l’affidamento riproduce effetti segregativi e non con- fusivi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, in- quadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati al- l’art. 2 della Convenzione dell’Aja.
Come i trust interni, gli affidamenti fiduciari sono pre- visti e definiti dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, in punto dove per trust “s’intendono i rappor- ti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con at- to tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati po- sti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un be- neficiario per un fine determinato”.
“Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
b) I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
c) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbli- go, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
La soggettività passiva dei Trust ai fini IRES è discipli- nata dall’art. 73 del TUIR.
Il primo comma stabilisce che sono soggetti all’impo- sta sulle società i seguenti soggetti:
a) “Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione....residenti nel territorio dello Stato;
b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, non- ché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, non- ché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di atti- vità commerciali;
d) Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità, non residenti nel territorio dello Stato”.
Il secondo comma dello stesso art. 73 integra le fatti- specie di soggetti passivi comprendendo, “tra gli enti diver- si dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ol- tre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciu- te, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presuppo- sto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. Alla luce della suddetta normativa ci si pone il proble- ma su il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, in re- lazione ai redditi derivanti dalle posizioni soggettive affi-
date in seguito a Contratto Fiduciario.
L’Affidamento Xxxxxxxxxx consegue un trasferimento di beni affidati (posizioni soggettive), non confusi nel patri- monio dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, per perseguire un pro- gramma di destinazione, o vincoli di destinazione, produt- tori di utilità, organizzati o finalizzati all’attuazione del programma.
L’Affidamento Fiduciario è una entità non personifica- ta, organizzata di beni e diritti.
Si realizzano in capo all’Affidamento Fiduciario le condizioni individuate dalla norma per configurare un sog- getto passivo: organizzazione, non appartenenza ad altri soggetti passivi, la configurazione del presupposto d’impo- sta in maniera unitaria e autonoma.
Quale soggetto passivo l’Affidamento Fiduciario, nella persona dell’affidatario, deve:
Richiedere il codice fiscale o la partita IVA; Presentare la dichiarazione dei redditi;
Tenere la contabilità ex art. 14 e 20 DPR n. 600/1973. Come nel diritto fiscale dei trust interni, nell’Affida- mento Xxxxxxxxxx, se i beneficiari sono individuati, i reddi-
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Gennaio 2013
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e attività fiduciarie
ti sono imputati per trasparenza ai beneficiari, in relazione al programma destinatorio.
Il presupposto dell’applicazione dell’imposta è i1 pos- sesso di redditi, per cui è soggetto d’imposta il beneficiario che ha un diritto di pretendere rispetto a quel reddito nei confronti dell’Affidatario Xxxxxxxxxx; in altri termini il be- neficiario possiede “una capacità contributiva attuale”.
Vale anche per gli Affidamenti Fiduciari il principio della competenza economica.
In ossequio al divieto della doppia imposizione, l’effet- tiva percezione dei redditi da parte del beneficiario non sa- rà ulteriormente tassata, avendo natura di mera movimen- tazione finanziaria.
Si ritiene che la natura dei redditi attribuiti ai benefi- ciari individuati per trasparenza conserva la medesima na- tura della fonte del reddito, non avendo i beneficiari effet- tuato alcun impiego di capitale, o investimenti o attività nei beni affidati o nel programma di destinazione.
Nella fattispecie di Contratto di Affidamento Fiducia- rio riportata nella parte introduttiva risaltano apertamen- te i caratteri strutturali dei trust.
1. La segregazione.
L’art. 3 della Disciplina Generale dell’Affidamento Fi- duciario intitolato “Il Fondo Affidato” così regola il Fon- do Affidato: “I. Il Fondo Affidato ...costituisce un patri- monio che, per tutta la durata del presente Contratto, so- lo strumentalmente e fiduciariamente appartiene all’Affi- datario Fiduciario affinché egli se ne valga per l’attuazione del programma.
2. Il Fondo Affidato ed i suoi frutti:
sono distinti rispetto al patrimonio proprio dell’Affida- xxxxx Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l’Affidatario Xxxxxxxxxx sia una perso- na fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimo- niali e non formano oggetto della sua successione eredita- ria;
– possono essere impiegati solo per la realizzazione del Programma e possono costituire oggetto di esecuzione so- lo in relazione a debiti contratti per tale scopo. ”
3. I caratteri giuridici dell’Affidatario Fiduciario.
L’art. 2 della Disciplina dell’Affidamento Fiduciario in- titolato la “Posizione Giuridica dell’Affidatario Fiducia- rio” disciplina come segue l’attività dell’Affidatario Fidu- ciario: “2. L’Affidatario Fiduciario custodisce il Fondo Af- fidato e ne tutela la consistenza fisica, i titoli di apparte- nenza, se del caso il possesso, ed il valore nel tempo.
4. In qualsiasi negozio nei confronti dei terzi, l’Affida- xxxxx Xxxxxxxxxx:
– si manifesta come tale, impiegando la denominazio- ne del Fondo Affidato;
– vincola l’altra parte a soddisfarsi soltanto sul Fondo Affidato, esplicitando gli effetti della condizione risolutiva generale di cui al successivo art. 3;..
5. L’Affidatario Fiduciario cura che ogni bene incluso nel Fondo Affidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale..
6. L’Affidatario Xxxxxxxxxx può compiere con efficacia nei confronti dei terzi qualsiasi atto dispositivo relativo al Fondo Affidato in qualunque forma, condizione, termine e modo, senza che mai gli si possa opporre assenza o limita- zioni di poteri o senza che il terzo contraente debba com- piere alcuna verifica, neanche per quanto riguarda l’im- piego del corrispettivo, tranne quando questo contratto ri- chieda la preventiva espressione del parere favorevole del Garante del Contratto.
7. Programma e beneficiari
La premessa del Contratto di Affidamento Fiduciario prevede che gli immobili divenuti di proprietà della sig.ra Xxxxxxx X., quale Affidatala Fiduciaria, andranno ad in- crementare il Fondo Affidato destinato a sostenere le esi- genze di crescita, educazione e in genere di vita dei mede- simi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.
Entro la data di scadenza del 31 dicembre 2033, il Fon- do Affidato, così come in quel momento esistente, sarà trasferito a tutti i figli od a quello o a quelli dei figli indi- viduati dai genitori in quel momento viventi o dal genito- re in quel momento superstite. Nel caso mancassero en- trambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affi- dato sarebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell’ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.
Pertanto, da quanto sopra illustrato e considerato, ne discende che nella fattispecie presentata è applicabile la fi- scalità dei Trust dei fenomeni segregativi.
Nel particolare si condividono le conclusioni del- l’istante, per le quali l’Affidamento Fiduciario è soggetto passivo d’imposta, obbligato alla presentazione della di- chiarazione dei redditi e alla richiesta di codice fiscale, tas- sato con criteri e le modalità fiscali applicabili agli enti non commerciali, di cui alla lettera c) del comma I del- l’art. 73.
In particolare il reddito complessivo dell’Affidamento Fiduciario è formato dal reddito fondiario dell’immobile.
Non vi è imputazione del reddito complessivo ai bene- ficiari, in quanto nel Contratto di Affidamento fiduciario non è previsto alcun diritto reddituale individuato.
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Genova,
Direzione Regionale della Liguria Ufficio Consulenza
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00000 XXXXXX (XX)
Prot.
OGGETTO: Interpello 903-124/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
XXXXX XXXXX
Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X Istanza presentata il 22/04/2014
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986 , è stato esposto il seguente
QUESITO
Premesse
"Richiesta da parte della Signora Xxxxxxx Xxxxxx Xxx, nata a Genova il 28 Luglio 1956 e dal di lei coniuge Signor Xxxxx Xxxxxx, nato a Genova il 31 Dicembre 1953 di ricevere atto portante il contratto di compravendita infra descritto, stante gli obblighi a mio carico, ai sensi del disposto dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, mi rivolgo a Codesta Spettabile Agenzia ed espongo quanto segue.
Con atto a mio rogito in data 5 Dicembre 2011 Repertorio N.15343, registrato a Genova 1 in data 16 dicembre 2011 al n.22545 serie 1T, trascritto a Genova in data 22 dicembre 2011 R.P.N. 29507 e 29508 e annotato a margine della detta trascrizione
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - Xxx Xxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxxxx Tel. 000.0000.(1) 216 - Fax 000.0000.000 - e-mail: xx.xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
R.P.N. 29507 in data 19 Gennaio 2012 R.P.N. 189, i Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX (d'ora in avanti Affidanti"), e la Signora XXXXXXX XXXXXX XXX (d'ora in avanti "Affidatario Xxxxxxxxxx"), avendo premesso:
1. che i signori XXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX (Affidanti") sono tra loro coniugati ed hanno due figlie: XXXXXXX XXXXXX XXX, prima generalizzata e XXXXXXX XXX XXXX, nata a Genova il 20 Dicembre 1961;
2. che XXXXXXX XXXXXX XXX e XXXXXXX SIL VANA sono entrambe coniugate e XXXXXXX XXXXXXX ho a sua volta una figlia;
3. che gli Affidanti hanno impiegato nell'acquisto della proprietà dell'appartamento dagli stessi od oggi utilizzato quale proprio abitazione, sito in comune di Genova via Donaver n.17/17 con xxxxxxx xxxxxxx n.2 (più avanti "Patrimonio") un valore tale da potere sostenere, se adeguatamente liquidato, impiegato e reinvestito, le esigenze finanziarie sottese alla loro vita futura che eccedono le disponibilità rappresentate dalle rispettive rendite, sentono fortissima lo preoccupazione:
A. di assicurarsi il mantenimento di una condizione di vita adeguata nell'eventualità in cui, per l'avanzare dell'età ed il probabile progressivo indebolimento fisico e psichico, essi non siano più in grado di provvedervi autonomamente, potendo non essere più in condizione:
1. né di svolgere la migliore attività per il mantenimento ed eventualmente la valorizzazione del proprio patrimonio né di amministrarlo ed impiegarlo in modo utile e mirato al fine di sostenere le necessità finanziarie sottese alla loro migliore condizione di vita;
2. né di intervenire concretamente e di assumere le iniziative necessarie o comunque utili ed opportune nel loro stesso concreto rispettivo interesse in particolare circa le necessità ed utilità della vita quotidiana relative al loro benessere ed alla loro salute;
B. di potere essere vittima, a causa della debolezza psichica e della fragilità emotiva che il progressivo avanzare dell'età può determinare, di influenze, condizionamenti o pressioni di terzi forieri di decisioni sbagliate in ordine alla gestione ed all' impiego del
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loro patrimonio;
4. che essi concordano assolutamente nel considerare la di loro figlia signora XXXXXXX XXXXXX XXX la persona ideale a cui affidare il compito di assicurare la maggiore serenità possibile per il loro futuro;
5. che la signora XXXXXXX XXXXXX XXX sente l'importanza di liberare i genitori da tali preoccupazioni e personalmente condivide la finalità che essi manifestano di garantire per quanto possibile la loro futura esistenza;
6. che gli Affidanti intendono quindi, come più avanti disposto, trasferire alla signora XXXXXXX XXXXXX XXX il Patrimonio;
Hanno stipulato:
1. un CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO, in virtù del quale, tra l'altro, è stato stabilito:
Art.2 L' "Affidatario Fiduciario"
A. Il termine "Affidatario Fiduciario" indica:
1. XXXXXXX XXXXXX XXX, nata a Genova il 28 Luglio 1956;
2. mancata costei il di lei coniuge Signor XXXXX XXXXXX, nato a Genova il 31 Dicembre 1953;
3. chi subentri nellasua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto.
B. In caso di più persone il ermine "un Affidatario Fiduciario" indica ciascuna di esse.
Art.3 Il "Fondo Affidato"; i "beni affidati"; temporanea appartenenza all'Affidatario Fiduciario; denominazione.
A. La locuzione "Fondo Affidato" indica un patrimonio che include le posizioni soggettive:
1. trasferite all'Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o
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2. che l'Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o
3. che il Contratto disponga siano incluse.
B. Per "beni affidati" si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato.
C. Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di lcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
D. Il Fondo Affidato solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Xxxxxxxxxx affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario.
X. Xx permanenza del Fondo Affidato nel patrimonio dell'Affidatario Xxxxxxxxxx è risolutivamente condizionata alla sua posizione di parte del Contratto. Esso viene meno in concomitanza
1. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
2. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxxxxx,
3. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto.
F. Il Fondo Affidato passa senza soluzione di continuità da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Xxxxxxxxxx e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto.
X. Xxx comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato "Fondo Merello".
Art. 4 Il "Programma di Affidamento Fiduciario" Per "Programma di Affidamento Fiduciario, ferme le disposizioni sulle Spettanze dell'Affidatario Xxxxxxxxxx, si intende che, nei limiti consentiti dal Fondo Affidato:
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1. ciascuno degli Affidanti riceva la costante ed attenta vigilanza dell'Affidatario Xxxxxxxxxx in ordine al mantenimento delle migliori condizioni di vita e del massimo benessere compatibili con l'età e con lo stato di salute (d'ora in avanti "Condizione Auspicata") e, conseguentemente, al fine ditale mantenimento, ogni cura medica che il suo stato di salute richieda o consigli, ogni forma di assistenza anche personale che sia opportuna e comunque ogni ragionevole intervento;
2. qualora siano insufficienti le rispettive rendite degli Affidanti,
a. essi siano sovvenuti dall'Affidatario Fiduciario di ogni somma sia loro necessaria per la vita ordinaria e per il mantenimento della Condizione Auspicata,
b. ovvero tali somme siano direttamente impiegate dall'Affidatario Xxxxxxxxxx per tale finalità;
3. che il Fondo Affidato sia amministrato e valorizzato al fine di garantire finanziariamente il mantenimento della Condizione Auspicata.
Art 5. Affidamento all'Affidatario Fiduciario
A. Gli Affidanti irrevocabilmente commettono all'Affidatario Xxxxxxxxxx di realizzare il Programma di Affidamento Fiduciario avvalendosi del Fondo Affidato.
B. L 'Affidatario Xxxxxxxxxx, per sé e per i propri aventi causa a titolo particolare o universale,
1. dichiara di obbligarsi, verso gli Affidanti e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto, a quanto il Contratto pone a carico dell'Affidatario Xxxxxxxxxx;
2. consente che i soggetti per tale fine menzionati nel Contratto siano titolari dei poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Xxxxxxxxxx rispettivamente loro attribuiti dalle relative disposizioni;
3. sin d'ora, per quanto possa occorrere, esprime pieno ed incondizionato assenso alle modalità e agli effetti dell'esercizio di tali poteri.
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Art.6 Posizione Giuridica degli Affidanti
A. Ogni potere degli Affidanti:
1. compete a entrambi i soggetti individuati quali Affidanti nella premessa di questo Contratto e può essere esercitato solo congiuntamente da coloro ai quali compete;
2. mancato uno di essi, compete al restante;
3. mancati entrambi, i poteri si estinguono.
B. I diritti e poteri degli Affidanti non possono essere esercitati dai loro eredi, né essi subentrano nelle loro obbligazioni.
Art. 7 Il "Garante del Contratto"
A. Il termine "Il Garante del Contratto" indica chi riveste l'ufficio di garante del contratto, attualmente l'Avvocato XXXXXXX XXXXXXXX, nata a Genova il 21 Settembre 1967 che accetta; in caso di più persone, "un Garante del Contratto" indica ciascun componente l'ufficio.
B. Il Garante del Contratto:
1. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:
a. al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;
b. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari del Fondo;
C. preventivamente consente il compimento da parte dell'Affidatario Fiduciario dei negozi elencati nell'art. 375 cod. civ. nella medesima forma che il negozio deve rivestire;
D. esercita le altre funzioni che il Contratto gli attribuisce.
E. Il Garante del Contratto può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti daquesto contratto per mezzo di scrittura in forma autentica, comunicata all'Affidatario Fiduciario con il preventivo consenso:
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1. degli Affidanti;
2. o, mancati costoro, liberamente.
F. Il termine "Garante del Contratto" indica tanto il Garante del Contratto sopra individuata quanto chi subentri nella sua posizione contrattuale secondo le disposizioni del Contratto.
X. Xxxxxxx manchi o sia divenuto incapace il Garante del Contratto, qualsiasi interessato può chiederne la nomina al Presidente del Consiglio notarile di Genova.
Art.8 La "Durata del Contratto";
A. Per "Durata del Contratto" si intende il periodo
1. il cui termine iniziale è lo data di conclusione del Contratto.
2. ed il cui termine finale è la data della morte dell'ultimo degli Affidanti rimasto in vita, salva la prosecuzione del Contratto per la tutela dell'Affidatario Xxxxxxxxxx fino a quando l'Affidatario Xxxxxxxxxx non ritenga più nulla del Fondo Affidato.
2. quindi, TRASFERIMENTO Dl DIRITTI IMMOBILIARI da parte degli Affidanti all'Affidatario Xxxxxxxxxx
avente ad oggetto l'appartamento ad uso abitazione sito in Comune di Genova, nella casa distinta con il Civico Numero 17 (diciassette) di Via Xxxxxxxx Xxxxxxx segnato con il Numero Interno 17 (diciassette) con xxxxxxx xxxxxxx, conseguentemente tale immobile costituendo Fondo Affidato".
Tanto premesso, espone il dubbio interpretativo:
"Ad oggi la signora Xxxxxxx Xxxxxx Xxx ha manifestato a me Notaio di avere in animo di acquistare, insieme al coniuge, un appartamento appartenente alla Categoria catastale A/3 sito in Comune di Genova dichiarando, in ordine ai requisiti previsti dalla Legge, al fine dell'ottenimento in relazione a tale acquisto, delle agevolazioni c.d. Prima Casa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131, art.1 Tariffa,
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Parte Prima, integrato dalla Legge n.549 del 28 Dicembre 1995:
1. di essere residente nel Comune di Genova ove è ubicato l'immobile medesimo;
2. di non essere proprietaria di immobili acquistati con le agevolazioni prima casa e precisamente di non essere titolare, neppure per quote (neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da ella stessa (o dal proprio coniuge) con le agevolazioni di cui all'articolo 131 della legge n.549 del 28 Dicembre 1995 e/o di quelle richiamate dalla lettera "C" dello stesso articolo;
3. e di non essere titolare esclusiva (né in comunione con il proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquisire (d'ora in avanti anche "Impossidenza nel Comune"), salvo essere, quale Affidatario Fiduciario del Fondo Merello, titolare del Fondo Affidato di cui al descritto contratto di affidamento fiduciario.
Stante quanto esposto,
si richiede quindi il giudizio di Codesta Spettabile Agenzia delle Entrate in ordine alla legittima spettanza a favore della Signora Xxxxxxx Xxxxxx Xxx delle dette agevolazioni."
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
"A parere della scrivente, stante quanto descritto,
la titolarità del Fondo Affidato da parte dell'Affidatario Xxxxxxxxxx ed in particolare dell'immobile che fa parte del Fondo affidato, non esclude da parte sua il possesso del requisito descritto dell'impossidenza nel territorio comunale di immobile ad uso abitativo quale normativamente previsto, per le seguente ragioni:
a. la titolarità in capo all'Affidatario Fiduciario del Fondo Affidato è temporanea e strettamente funzionale alla realizzazione da parte del medesimo del Programma, definito in modo direttamente strumentale alla realizzazione delle finalità di protezione e garanzia degli Affidanti.
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b. il Fondo affidato, e così l'appartamento che ne fa parte, non appartiene alla stessa Affidatario Xxxxxxxxxx per sé, per il proprio interesse e vantaggio, quanto a valore economico patrimoniale e reddituale ma, al contrario, la titolarità in capo alla medesima dello stesso è funzionale all'adempimento dell'obbligo dalla stessa assunto in sede contrattuale di realizzare il Programma avvalendosi del medesimo;
c. la titolarità del Fondo Affidato, e così dell'immobile che fa parte dello stesso, è direttamente legata alla posizione di parte del Contratto dell'Affidatario Xxxxxxxxxx ed è risolutivamente condizionata al venir meno della stessa e così viene meno in concomitanza della sua morte o sopravvenuta incapacità, della sua sostituzione con altro affidatario fiduciario e del sopravvenire del termine finale della durata del contratto;
d. peraltro la realizzazione del Programma, e così tra l'altro l'impiego del Fondo Affidato ai fini della realizzazione dello stesso, è garantita mediante forme contrattuali di autotutela basate sul ruolo contrattuale della persona del Garante, il quale tra l'altro:
a. può sostituire una o più persone a se stesso nei rapporti derivanti dal contratto per mezzo di scrittura in formo autentico, comunicata all'Affidatario Fiduciario, con il preventivo consenso:
i. degli Affidanti;
ii. o, mancati costoro, liberamente.
b. è autorizzato a trasferire il Fondo Affidato o singoli beni affidati, dando luogo ad ogni opportuna forma di pubblicità, dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato:
i. al patrimonio del diverso Affidatario Xxxxxxxxxx che a lui sia stato per qualsiasi causa sostituito;
ii. ovvero, sopraggiunto il termine finale della Durata del contratto, ai Beneficiari del Fondo;
e. Il Fondo Affidato, stante la funzionalità del diritto sullo stesso dell'affidatario fiduciario alla realizzazione del Programma e la conseguente conformazione di tale
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diritto determinata dal contratto di affidamento fiduciario, è segregato, ovvero: il Fondo Affidato ed i suoi frutti:
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario
f. i Pareri precedentemente espressi in materia di contratto di affidamento fiduciario da Codesta spettabile Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, su Interpello rispettivamente:
903-31/2011 del 21 febbraio 2011, 903-151/2012 del 3 luglio 2012, hanno equiparato il regime delle imposte indirette e delle imposte dirette degli affidamenti fiduciari al regime del trust;
g. il Fondo Merello, coerentemente al richiamato inquadramento che l'Amministrazione Finanziaria ha dato al contratto di affidamento fiduciario ed alla relativa riconosciuta soggettività fiscale, è stato dotato di codice fiscale;
h. la norma di Xxxxx che annovera tra i requisiti richiesti per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa l'Impossidenza nel Comune, ovvero il non essere l'acquirente titolare esclusivo (né in comunione con il proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio dello stesso, ha riguardo non certo a titolarità di relativi diritti nell'interesse altrui e funzionali all'adempimento di obbligazioni giuridicamente assunte a vantaggio di terzi, ma alla titolarità di diritti che come tali assicurino di liberamente disporre per sé del godimento di immobile abitativo; non risultando quindi la stessa Signora Xxxxxxx Xxxxxx Xxx "Possidente" nel Comune di immobile alcuno nei termini ai quali la norma fa riferimento, non avendo la titolarità per sé e nel proprio interesse di diritto reale di godimento alcuno su immobile ad uso abitativo".
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'istanza concerne le conseguenze dell'essere titolare di un immobile in qualità di affidatario fiduciario, ai fini dell'agevolazione c.d. "prima casa", di cui all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
In particolare, il quesito sorge dal fatto che la norma (alla Nota II-bis), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, richiede tra i requisiti "che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare".
Conseguentemente, si pone il dubbio se l'essere proprietario di un immobile abitativo quale affidatario fiduciario costituisca o meno impedimento all'ottenimento della suddetta agevolazione.
L'istituto dell'affidamento fiduciario è frutto di un'elaborazione giuridica di origine dottrinale relativamente recente (per quanto tragga linfa dalle potenzialità insite nel nostro sistema giuridico di diritto civile), in cui trovano riconoscimento rapporti di tipo "pre-giuridico" specificamente connotati dal carattere fiduciario, ossia basati su un rapporto di fiducia tra persone.
Una definizione del contratto si può mutuare della legge 1° marzo 2010 n.43 della Repubblica di San Marino, che disciplina l'Istituto dell'Affidamento Fiduciario, la quale all'articolo 1 prevede:
"L'affidamento fiduciario è il contratto col quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno del contratto .."
La causa del contratto di affidamento fiduciario è quindi da individuarsi nella
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realizzazione del Programma, che alcuni definiscono come "programma destinatorio", la cui attuazione è rimessa all'Affidatario. Il vincolo fiduciario connota fortemente il rapporto contrattuale e la titolarità dei beni che costituiscono il fondo affidato, che risulta orientata ab origine alla realizzazione del programma.
E' opportuno specificare che si tratta di un contratto atipico, la cui struttura e le cui caratteristiche sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del trust (da cui si differenzia essenzialmente per la natura contrattuale e per il fatto di non dover necessariamente contenere il rinvio ad una legge regolatrice appartenente ad un ordinamento giuridico estero).
Tra gli elementi che connotano il rapporto assume una particolare, specifica rilevanza nel caso concreto il c.d. "effetto segregativo": vale a dire, la separazione tra il patrimonio personale dell'affidatario e le posizioni giuridiche soggettive di cui egli è titolare in forza del contratto, al fine di realizzare il Programma fissatovi.
La rilevanza dell'effetto segregativo è stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate nel contesto della costituzione di vincoli di destinazione; a tale proposito la Circolare N. 3/E del 22 gennaio 2008, al Paragrafo 5 chiarisce: "In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.
Seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
_ costituzione di un trust;
_ stipula di un negozio fiduciario;
_ costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile);
_ costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).
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L'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità".
Ed ancora, in riferimento al trust: "il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (disponente), sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee).
Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta intestatario il trustee (articolo 12 della Convenzione dell'Aja), che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) né al patrimonio dello stesso trustee (che può disporne limitatamente alla sua gestione). In sostanza, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione.
In particolare, l'autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del trustee, fa sì che i beni costituiti in trust:
_ non sono aggredibili dai creditori personali del trustee;
_ non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee;
_ non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest'ultimo sia coniugato;
_ non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust".
Un'ulteriore indiretta conferma dell'autonomia del patrimonio (rectius: delle posizioni soggettive) segregate nel Fondo affidato, così come accade per il trust, si può reperire
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nel fatto che a tale Fondo venga riconosciuta soggettività fiscale; tale riconoscimento, evidenziato in primis nell'attribuzione del Codice Fiscale, vede come logiche conseguenze, tra l'altro, la possibilità di effettuare annotazioni, iscrizioni e trascrizioni nei Pubblici Registri a favore o contro il Fondo stesso, nonché la sussistenza a carico del Fondo degli obblighi dichiarativi connessi al possesso di redditi: in altri termini, sussiste un complesso di fattori che concorrono in piena coerenza a confermare la netta separazione tra il Fondo affidato ed il patrimonio personale dell'Affidatario fiduciario.
Nel caso concreto, dalla lettura del contratto di affidamento fiduciario allegato all'istanza emergono i caratteri strutturali descritti, ed in particolare:
- lo scopo meritevole: "assicurarsi il mantenimento di una condizione di vita adeguata nell'eventualità in cui, per l'avanzare dell'età ed il probabile progressivo indebolimento fisico e psichico, essi non siano più in grado di provvedervi autonomamente";
- la segregazione patrimoniale: "Il Fondo Affidato e i suoi frutti:
1. sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
2. possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario";
- la particolare configurazione del diritto di proprietà dell'affidatario: "Il Fondo Affidato solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Xxxxxxxxxx affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario".
La destinazione del Fondo affidato alla realizzazione del Programma, oltre ad essere oggetto delle specifiche obbligazioni assunte dall'Affidatario, è altresì oggetto del
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controllo da parte di un terzo, "Garante del contratto" (nel caso specifico un avvocato), con penetranti e concreti poteri, tra cui il potere/dovere di agire in giudizio per l'esecuzione del contratto, o in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario fiduciario, ad ulteriore conferma dei fortissimi limiti che connotano la posizione di quest'ultimo.
Il caso in oggetto riveste quindi le caratteristiche prese in considerazione dalla citata Circolare.
Una volta configurata la specifica ed assolutamente peculiare posizione giuridica e fiscale dell'Affidamento fiduciario, che vede la netta separazione del patrimonio personale rispetto a quello di cui l'affidatario sia titolare in tale veste, occorre analizzare la norma indicata, sotto il profilo delle finalità che intende raggiungere; in tal senso è fuor di dubbio che la disposizione abbia lo scopo fondamentale di circoscrivere l'agevolazione all'acquisto alla "prima casa", in quanto valore socialmente riconosciuto; intende quindi evitare che possa venire agevolato l'acquisto di ulteriori immobili, in cui sia presumibilmente presente (se non determinante) l'intento speculativo o comunque la finalità di investimento, piuttosto che quella di tutela sociale, cioè laddove il contribuente abbia già la disponibilità di un immobile abitativo in base ad un diritto reale.
In tale contesto, la "proprietà" a cui la norma fa riferimento è intesa quale diritto soggettivo nel senso più classico del termine, che comporta la piena disponibilità del bene, e quindi la facoltà di disporne a piacimento, nonché di trarne tutte le utilità consentite.
Si tratta quindi di una situazione del tutto differente da quella che emerge dalle condizioni contrattuali del caso concreto, in cui l'affidatario non può (né intende) ottenere alcun vantaggio personale da tale qualifica, poiché i poteri di cui dispone, di
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natura squisitamente fiduciaria, sono finalizzati e subordinati alla realizzazione del Programma a beneficio degli Affidanti, come emerge anche dalle ulteriori previsioni contrattuali relative ai poteri e obblighi dell'affidatario, tenuto a dare la massima evidenza del proprio ruolo e della segregazione del Fondo rispetto al proprio patrimonio personale:
(art. 22, lettera B) - "L'Affidatario Fiduciario
1. custodisce il Fondo Affidato;
2. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
3. in quanto la natura di un Bene Affidato lo consenta cura che ne mantenga il valore nel tempo.
C. L'affidatario Xxxxxxxxxx tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e che siano gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter Cod. Civ., facendo menzione della condizione risolutiva inerente il suo rapporto con il Fondo Affidato;
2. quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità;
3. in qualsiasi negozio:
a. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
b. inserisce quando opportuno una condizione ri solutiva per il caso che venga meno la sua posizione contrattuale ed una correlativa condizione sospensiva in favore di chi sarà a lui sostituito;
4. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
5. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
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6. offre a terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui firmata, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
7. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
D. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato.
Art.23 Indicazioni all'Affidatario Fiduciario
Nel valutare se e come esercitare un proprio potere l'Affidatario Xxxxxxxxxx tiene conto delle indicazioni degli Affidanti..".
A completamento della fattispecie si rileva che l'Affidatario fiduciario potrà eventualmente essere destinatario a pieno titolo della metà del residuo del fondo affidato che dovesse sussistere al momento del termine finale di durata del contratto (da individuarsi essenzialmente con la morte dell'ultimo degli affidanti): tuttavia, al momento attuale non è affatto certa né l'esistenza, né tantomeno la composizione di tale residuo, che potrebbe benissimo non ricomprendere più l'immobile oggi in causa, in quanto (ad esempio) ceduto al fine ottenere la liquidità necessaria per la realizzazione del Programma.
In sintesi, sulla base di tutto quanto sopra descritto, la posizione soggettiva dell'Affidatario fiduciario in causa risuta talmente condizionata e vincolata da rappresentare una fattispecie totalmente diversa da quella prefigurata dalla norma in commento; la soluzione interpretativa del caso concreto emerge quindi come conseguenza logica e coerente dal punto di vista sistematico: l'essere intestatario di un immobile in qualità di Affidatario fiduciario, al fine di realizzare un Programma destinatorio legittimo e meritevole di tutela, non costituisce di per sé condizione ostativa all'acquisto di un immobile a titolo personale, usufruendo, presenti le altre condizioni di legge, delle agevolazioni in causa.
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La soluzione interpretativa prospettata dall'istante è quindi pienamente condivisibile.
A completamento della risposta occorre chiarire quanto segue: al fine di ottenere il riconoscimento e la tutela da parte dell'ordinamento giuridico in generale nonché specificamente della normativa fiscale, il contratto di affidamento fiduciario deve essere caratterizzato, anche in virtù della natura fiduciaria che lo connota, dall'inequivoca meritevolezza degli interessi che va a perseguire attraverso la concreta realizzazione del programma destinatorio, così come emerge dalla descrizione del presente caso.
In altri termini, così come accade per il trust, la particolare flessibilità e versatilità dello strumento deve indurre gli operatori ad operare nella piena trasparenza e legittimità degli scopi e della gestione; diversamente, laddove lo strumento fosse utilizzato in maniera distorta, al fine di ottenere indebiti vantaggi, non potrebbe che incorrere nelle censure dell'Amministrazione Finanziaria, nei cui confronti, come noto, tali atti non sono opponibili.
IL DIRETTORE REGIONALE
Alberta DE SENSI
903-124/2014
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
Xxxxx note in tema di pubblicità dell’affidamento fiduciario
di Xxxx Xxxxxxxx
Attraverso la pubblicità immobiliare emerge la specificità del contratto di affidamento fiducia- rio quale fattispecie caratterizzata da un pro- gramma che qualifica la destinazione rendendo- la attiva e dinamica e pertanto distinta dal ne- gozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Le formalità oggetto delle presenti note(1) - due note di trascrizione ed una domanda di annotazione in materia di affidamento fiduciario - si rivelano par- ticolarmente interessanti sul piano della pubblicità del momento “costitutivo” e del momento “estinti- vo” del vincolo derivante da tale fattispecie contrat- tuale.
La nota di trascrizione part. 9652 del 26 aprile 2012 si riferisce all’atto pubblico di “Riconoscimen- to di affidamento fiduciario” attraverso il quale una madre ed i suoi due figli hanno riconosciuto l’esi- stenza tra loro, a decorrere dal primo settembre 1997, di un contratto di affidamento fiduciario fondato su un “Programma condiviso” (consistente nell’acquisto di un immobile, da intestare agli affidatari fiduciari ma da destinare ad abitazione della madre affidante e nell’assi- curare all’affidante ogni utile cura medica ed ogni ragio- nevole intervento al fine del mantenimento di una condi- zione di vita adeguata nel caso in cui le rendite dell’affi- dante divengano insufficienti), programma da realizzare avvalendosi di un “Fondo affidato” (il capitale messo disposizione dall’affidante) e caratterizzato da un “rap- porto obbligatorio” tra le parti (nel quale l’affidante commette agli affidatari fiduciari di realizzare il Program- ma avvalendosi del fondo affidato e gli affidatari si obbli- gano a provvedere alla realizzazione di tale programma), con la previsione di un termine finale di durata del- l’affidamento e della disciplina della sorte del fondo affidato al verificarsi di tale termine. L’affidamento si è concretizzato nell’acquisto di una casa ed annesso terreno di pertinenza effettuato, nel 1998, dai due fi- gli quali fiduciari della madre ed utilizzando il capita- le fornito da quest’ultima.
La formalità sopra citata costituisce il primo esem- pio di trascrizione della cd. “dichiarazione di fiducia”, cioè del negozio ricognitivo di un precedente affida- mento fiduciario non formalizzato(2). Non si tratta del riconoscimento di un diritto reale di un terzo, né di un atto unilaterale con effetti traslativi, ma del ri- conoscimento che la proprietà formale dell’immobile in capo agli affidatari è conseguenza dell’affidamento fiduciario e che non è prevista a loro tutela o a loro vantaggio, ma è temporanea e strumentale ad una di- versa destinazione(3) la cui realizzazione è rimessa agli affidatari medesimi. Trattasi di un negozio nel quale è dominante il programma destinatorio e non il mero vincolo sui beni e dominante sono le obbliga- zioni fiduciarie alle quali sono tenuti gli affidatari(4). Il vincolo derivante dall’affidamento sul capitale affi- dato si trasmette, per surrogazione reale, all’immobile acquistato nell’esecuzione del programma.
Sul piano strutturale la dichiarazione di fiducia è identica al trust auto-dichiarato. Con riferimento a quest’ultimo, il problema della pubblicità del vinco-
Xxxx Xxxxxxxx – Notaio in Roma.
Note:
(1) Esse si riferiscono agli atti di “Riconoscimento di affidamento fiducia- rio” e di “Trasferimento immobiliare” ricevuti dal Notaio Xxxxx Xxxxx ri- spettivamente in data 23 aprile 2012 rep. n. 15598/8492 ed in data 29 mag- gio 2012 rep. n. 15645/8533, entrambi pubblicati infra, p. 690 e p. 692.
(2) Cfr. X. Xxxxx, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fidu- ciari, 2011, 237.
(3) Così X. Xxxxx, Istituzioni [supra, nota 2], 245: “Il programma desti- natorio unifica i beni affidati nelle loro variazioni, permutazioni e sosti- tuzioni: opera la surrogazione reale. ‘Destinazione’ indica: l’impiego del- le utilità ritraibili dai beni affidati; la gestione, trasformazione, sostitu- zione dei beni affidati; il trasferimento dei beni affidati nel corso o al ter- mine dell’affidamento fiduciario. La destinazione, sotto il profilo ogget- tivo, può essere statica o dinamica, attiva o passiva. È statica quando il programma non prevede il mutamento dei beni affidati. È dinamica quando il programma prevede il mutamento o l’incremento dei beni af- fidati, quest’ultimo da parte dell’affidante o di terzi. È passiva quando il programma consiste fondamentalmente nel consentire o versare somme o nel mero trasferire i beni affidati. È attiva quando il programma con- siste fondamentalmente nel compiere operazioni sui e con i beni affida- ti. La configurazione tipica dei contratti di affidamento fiduciario è atti- va e dinamica”.
(4) Così X. Xxxxx, Istituzioni [supra, nota 2], 267.
682 Novembre 2012
Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
lo, emerso all’indomani dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja e risolto in termini positivi dalla prassi notarile e dalla giurisprudenza, dalla stes- sa attivata in sede di reclamo ex art. 2674 bis c.c., con il richiamo, in via analogica, all’art. 2647 c.c. in tema di fondo patrimoniale, ha trovato soluzione normativa nell’art. 2645-ter c.c.
I contratti di affidamento fiduciario richiamano espressamente tale disposizione e, ai fini della trascri- zione del vincolo, seguono le istruzioni operative for- nite dall’Agenzia del Territorio con la Circolare n. 5/2006, utilizzando, in particolare, nel quadro A, nel campo relativo ai “Dati della convenzione” il codice generico 100 seguito dalla descrizione “Atto di desti- nazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.”(5).
È interessante notare, invece, che, nel caso in esa- me, sia il titolo che la nota di trascrizione non con- tengono alcun riferimento all’art. 2645-ter c.c.
Con particolare riferimento alla nota, nel Quadro A della stessa, nel campo “Dati relativi alla conven- zione”, viene utilizzato il codice generico 100, dal- l’altro, la convenzione è descritta come “Costituzio- ne di vincolo derivante da affidamento fiduciario”; nel Quadro C - Soggetti sono indicati solo i dati identificativi degli affidatari e non le quote del dirit- to reale gravato dal vincolo; nel Quadro D viene ri- portato integralmente il contenuto dell’atto al fine di offrirne ai terzi completa conoscibilità.
La diversa formulazione adottata nella nota si ri- vela molto interessante in quanto consente di evi- denziare nei registri immobiliari e dunque di rendere opponibile ai terzi, i quali solo sul contenuto della nota di trascrizione devono fare affidamento(6), la peculiarità del vincolo derivante da una fattispecie contrattuale (e non da un atto unilaterale) dotata di propria specificità nella quale la presenza fondamen- tale del programma destinatorio qualifica la destina- zione rendendola attiva e dinamica; inoltre la man- cata indicazione delle quote di proprietà gravate dal vincolo si spiega tenendo presente che non vi è, in tal caso, alcun trasferimento di proprietà e che il vin- colo riguarda l’immobile nella sua interezza ed è stru- mentale alla realizzazione del programma al quale so- no obbligati tutti gli affidatari e congiuntamente tra loro(7).
Come sopra accennato, l’atto di Riconoscimento di affidamento fiduciario contiene disposizioni relati- ve alla durata dell’affidamento ed alla sorte del fondo affidato al termine dello stesso(8). Nella fattispecie
in esame l’Affidante ha inteso porre fine all’affida- mento ed assumere essa stessa la titolarità dei beni af- fidati. Pertanto il successivo atto pubblico stipulato dalle parti, richiamato il contenuto del precedente, contiene questa duplice manifestazione di volontà dell’affidante alla quale segue il trasferimento alla medesima, da parte degli affidatari, del Fondo affida- to, attualmente costituito dalla casa di abitazione e terreno di pertinenza, libero da ogni vincolo.
Il trasferimento dell’immobile costituisce per gli affidatari atto di adempimento dell’obbligazione loro derivante dall’affidamento fiduciario. Si conclude in tal modo il programma destinatorio e conseguente- mente viene a cessare anche il vincolo sul bene.
Note:
(5) La circolare n. 128/T del 2 maggio 1995 del Dipartimento Territorio, in merito alla compilazione della nota, chiarisce che: “Nel quadro A de- vono essere riportate tutte quelle indicazioni relative al titolo, nonché al- la convenzione o rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo della trascrizione e a quegli altri dati i quali, anche se non essen- ziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre necessari per una più ampia compiutezza di informazione delle formalità eseguite.” …. “Nel termine ‘Convenzione’ adottato nel modello di nota, così come d’altronde si può desumere chiaramente dalla formulazione normativa della citata legge, si sono voluti comprendere tutti quegli atti capaci di generare un evento o un mutamento giuridico idoneo a produrre effetti reali….”. “Il tipo di atto da descrivere nel relativo campo, unitamente al suo codice, deve essere uno di quelli indicati nella tabella della pagina se- guente; in presenza di un tipo di atto non specificatamente previsto nel- la medesima tabella, dovrà essere indicata la descrizione giuridica propria del negozio e come codice dovrà essere utilizzato quello relativo alla spe- cie di appartenenza”.
(6) Con la trascrizione si rende opponibile ai terzi il contenuto della “no- ta” la quale si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere e, pertanto, in applicazione del cd. principio di “autosuffi- cienza”, essa deve essere compilata in modo chiaro e corretto e deve con- sentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, l’atto e l’effetto che esso produce ed in vista del quale la pubblicità è disposta.
(7) Xxx X. Xxxxx, Il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. Not. n. 3/2012, 317: “il contratto di affidamento fiduciario è caratterizzato da at- tività da compiere sui beni. Con un apparente gioco di parole si può di- re che il vincolo che trust e affidamento fiduciario creano è quello di ope- rare sui beni in un certo modo ed in vista di un certo fine. Non sono, quindi, i beni ad essere “vincolati” ma è l’attività che su di essi si compie che è vincolata”.
(8) Il punto 4 delle premesse dell’atto di “Riconoscimento di affidamen- to fiduciario” (riportato nel successivo atto di trasferimento) dispone al- la lettera d:
I. quale termine finale della durata dell’Affidamento
i. la data in cui l’Affidante dichiari di volervi porre fine,
ii. in mancanza, alla data della morte dell’Affidante;
II. che, intervenuto il termine finale della durata dell’Affidamento, il Fondo affidato libero da ogni vincolo,
i. se l’Affidamento termini per dichiarazione dell’Affidante di volervi porre fine, sia trasferito all’Affidante o a chi la medesima indichi o, qua- lora l’Affidante lo richieda, xxxxxxx agli affidatari;
ii. se l’Affidamento termini per morte dell’Affidante, rimanga agli Affi- datari o sia trasferito secondo quanto indicato l’Affidante abbia indicato in vita con atto autentico o con testamento.
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Prassi negoziale
Trusts
e attività fiduciarie
Si pone il problema di quali formalità eseguire presso i Registri Immobiliari al fine di dare idonea pubblicità agli effetti di tale atto.
Ai fini dell’opponibilità del trasferimento di pro- prietà, si è fatto ricorso alla formalità della trascrizio- ne ai sensi dell’art. 2643 c.c.
La predetta trascrizione è stata eseguita con la no- ta part. 12759 del 5 giugno 2012 “contro” gli affida- tari ed “a favore” dell’affidante; al fine di chiarire la natura del negozio posto in essere, da un lato, all’in- terno del Quadro A, nel campo “Dati relativi alla convenzione” si è utilizzato il codice generico 100 ed il negozio è stato descritto in termini di “Trasferi- mento di proprietà al termine di affidamento fiducia- rio”, dall’altro si è opportunamente riportato, nel Quadro D, il contenuto dell’atto di riconoscimento di affidamento fiduciario che costituisce la causa del trasferimento medesimo.
Più problematica è la questione della pubblicità della cessazione del vincolo. Nessun riferimento è nell’art. 2645 ter c.c.; il legislatore, infatti, se da un la- to ha previsto espressamente la trascrivibilità del vin- colo di destinazione, dall’altro non ha fornito alcuna indicazione circa le modalità da seguire per dare ade- guata pubblicità alle vicende estintive del medesimo. Si è sostenuto che la pubblicità legale è fondata sul principio di verità che privilegia un’informazione veritiera rispetto ad un’informazione inesatta o non aggiornata; inoltre la pubblicità accessoria è svinco- lata dal principio di stretta tipicità, non essendovi ra- gioni per limitarne l’attuazione ed essendovi anzi un interesse della collettività a conoscere la reale situa-
zione dei beni(9).
La dottrina che si è occupata del tema con riferi- mento al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.(10) ha affermato che, nel caso in cui il vincolo si estingua per conseguimento dello scopo, per mutuo dissenso o revoca, per il verificarsi della condizione risolutiva e della scadenza del termine e per le altre cause previste nell’atto istitutivo, si possa ricorrere alla formalità della cancellazione della trascrizione; titolo idoneo alla cancellazione potrà essere la sen- tenza, passata in giudicato, che accerti la cessazione del vincolo o in alternativa il consenso - espresso in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenti- cata - reso dal disponente, dal fiduciario e dai bene- ficiarî, cioè da tutte le “parti del rapporto giuridico” nascente dal vincolo di destinazione.
In assenza di disposizioni normative, l’Agenzia del Territorio ha ritenuto di fornire un’indicazione ope-
rativa con la sopracitata circolare n. 5/2006. Essa, muovendo dalla considerazione che, nell’ambito del- le forme di pubblicità accessoria, l’annotazione mira a privare di efficacia la formalità principale (costitui- ta dalla trascrizione del vincolo), completando il quadro della vicenda resa pubblica attraverso la tra- scrizione, mentre la cancellazione comporta l’estin- zione della medesima, con la conseguenza che del vincolo e della sua estinzione non verrebbe più data notizia nei certificati ipotecari ai sensi della Legge 52/1985 quando invece sarebbe opportuno garantir- ne “la conoscibilità permanente delle fasi evolutive”, ha ritenuto preferibile il ricorso alla formalità di an- notazione a margine della trascrizione del vincolo da qualificare in termini di “inefficacia” anziché in ter- mini di “cancellazione”.
Pertanto l’atto di trasferimento ha costituito tito- lo per l’esecuzione di due formalità nei registri im- mobiliari: la trascrizione del trasferimento di pro- prietà e l’annotazione di inefficacia del vincolo.
La domanda di annotazione part. 1479 del 12 giu- gno 2012 è stata predisposta in linea con quanto af- fermato dall’Agenzia del Territorio e precisamente in base ai seguenti criteri:
- Quadro A: nel campo “Dati relativi al titolo” so- no stati riportati gli estremi dell’atto di trasferimento (atto pubblico, data, numero del repertorio, ufficiale rogante, ecc.) e nel campo “Dati relativi alla con- venzione” si è precisato che si tratta di un’annotazio- ne ad una precedente formalità di trascrizione i cui estremi (numero del registro particolare e data della formalità) sono riportati nel successivo campo “Altri dati” e nella descrizione è stato utilizzato il codice “718 Inefficacia totale”, codice espressamente previ- sto dalla circolare n. 128/T/1995;
- Quadro C - Soggetti: al pari della formalità prin- cipale o originaria, è stata compilata solo la parte “contro” costituita dai soggetti a carico dei quali era stato trascritto il vincolo derivante dall’affidamento fiduciario;
- Quadro D: sono state riportate le disposizioni re- lative al termine di durata dell’affidamento ed alla sor- te dei beni affidati al verificarsi del predetto termine.
Note:
(9) X. Xxxxxxxxx, Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. Dir. Civ., 1991, I, 21 ss.
(10) Cfr. X. Xxxxxxxx, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ., 2006, II, 161 ss.
684 Novembre 2012