Allegato L SCHEMA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/06
Allegato L SCHEMA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/06
Per regolare l’esecuzione del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell’ente e la fornitura di ricambi.
..................................................................
FRA
..................... (qui di seguito denominata “Stazione appaltante”), via ..................... .n ..................... – Codice
Fiscale e Partita IVA ....................., rappresentata nel presente atto da ....................., nato/a a ..................... (.....) il ...../...../ ,
domiciliato/a per la carica in via ..................... .n ....., a …………………, nella sua qualità di .....................
E
l’Impresa ....................., con sede in ..................... n., P. IVA ......................, Cod. Fisc. , iscritta alla CCIAA di
..................... al n. ....................., di seguito anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del sig. ....................., nato a
..................... il ....................., nella sua qualità di ....................., munito dei necessari poteri come da.....................
PREMESSO CHE
la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l’esecuzione del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell’ente e la fornitura di ricambi in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmabili e di natura ordinaria e/o straordinaria, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;
ai fini suddetti è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. n. 163/2006, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Impresa .......................................................
con lettera ..................... del ....................., ricevuta in data , è stato comunicato all’affidatario il buon esito
delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, ai sensi dell’articolo 113, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:
Stazione Appaltante: ..........................................................................
Codice Fiscale e Partiva I.V.A. ;
Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro
Parti: Stazione appaltante e Appaltatore
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 163/2006
Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico
Contratto applicativo: modulo d’ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario
– trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo
Regolamento generale: d.P.R. n. 207/2010
Codice: d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Servizi di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:
• manutenzione ordinaria – vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria i tagliandi periodici, la sostituzione di quelle
parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura e necessitano di sostituzioni a seguito di rottura causata dalla percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri ecc…).;
• manutenzione straordinaria – vengono ricondotte alla manutenzione straordinaria tutti gli interventi meccanici, elettrici ed elettronici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente e prematuramente, difettosi o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la piena funzionalità del veicolo;
• certificazioni – la ditta aggiudicataria, quando richiesto dall’Amministrazione, dovrà gestire le revisioni periodiche dei veicoli e i collaudi delle attrezzature come gru e cestelli aerei, inoltre dovrà gestire la manutenzione dei cronotachigrafi digitali fornendo la certificazione necessaria. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi servizio manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell’ente e la fornitura di ricambi
2. Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti servizi e forniture
3. L’esecuzione di tutti i servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività dell’Ente Foreste della Sardegna mediante tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei servizi stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
4. 3. In questo accordo si intendono incluse tutte le attività e/o lavorazioni descritte nel capitolato tecnico e nei relativi allegati
5. 4. Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per consegnare i mezzi oggetto dell’accordo perfettamente mantenuti.
6. 5. Fatta salva l'applicazione della relativa penale prevista dal art. 9 del capitolato tecnico, per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.
7. L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
8. Con la presentazione dell’offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta:
9. a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali,
10. b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi previsti nell’accordo quadro.
11. c. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei servizi compresi nell’accordo quadro;
12. e. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle attività previste sui mezzi interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
13. f. di impegnarsi a collaborare con la Stazione Appaltante allo scopo di agevolare l’esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
14. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal responsabile del procedimento.
15. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
16. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:
17. a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
18. b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
19. c. la tipologia di servizio costituente l’intervento da realizzare;
d. f. il cronoprogramma dei servizi di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
g. i termini utili per l’esecuzione dei servizi;
Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
12. L’Appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei servizi, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante.
13. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei servizi, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
14. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
15. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE
1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 48 indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole (Campagna antincendi e/o interventi protezione civile)
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9. I servizi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
10. Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei servizi a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.
11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i servizi, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 3 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ....................., Via n.
.............., con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, ......................
L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ..................... Via ..................... n e che gli sono stati
attribuiti il ..................... Codice Fiscale n. ..................... e ..................... la Partita I.V.A. n. .....................
ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presunto dell’accordo è pariad euro ................. (diconsi ). Detto importo è
così composto:
a. e .................... (euro ) importo presunto per gli interventi manutentivi ordinari del presente Accordo, al
netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
b. e .................... (euro ), importo presunto per gli interventi manutentivi straordinari,
c importo forniture
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi e delle forniture che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
5. Per i servizi oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI
1. I servizi e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari offerti che costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L’applicazione .è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste della Stazione Appaltante senza alcuna eccezione.
3. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi
4. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i servizi, le prestazioni e gli oneri di
5. Per eventuali servizi da eseguirsi in economia, l’Appaltatore sarà compensato sulla base dell’effettivo tempo impiegato
6. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di servizi e comunque di ordine generale necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
7. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei servizi .
ARTICOLO 6 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime . Con riferimento alle prestazioni relative a ciascun Accordo Quadro, i corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del relativo Contratto d'appalto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le modalità stabilite nell’art. 115 del Decreto medesimo.
In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall’Istituto di statistica, di cui al precedente paragrafo, la revisione viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT.
ARTICOLO 7 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.
La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lotto, a consuntivo delle prestazioni.
La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità
Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.
L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.
Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa.
ARTICOLO 8 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. 6. Ai sensi dell’articolo 123, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione dell’accordo quadro disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, la garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
9. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
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ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto del presente accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dei Servizi, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
3. Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al precedente punto 5, la stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti previsti dal medesimo articolo 37, comma 11 e secondo quanto disciplinato dall’articolo 118, comma 3, dello stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le eventuali modalità che la stazione appaltante medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei Servizi con apposito Ordine di Servizio.
5. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
d. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti – tanto d’ordine generale quanto d’ordine speciale – previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad e 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.lgs. 159/2011.
6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
7. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l’Appaltatore deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei servizi subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi scorporabili e subappaltabili.
9. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
10. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
11. Il direttore dei servizi, il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione dei servizi, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995, convertito dalla legge n. 246 del 1995.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato tecnico, e relativi allegati, al disciplinare di gara, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per l’espletamento dei servizi richiesti …
l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,; nel caso di sospensione dei servizi deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
l’adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei servizi) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all’accettazione finale dei servizi da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i servizi occorrenti per le riparazioni conseguenti;
ARTICOLO 12 – PENALI
1. In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all’applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo stabilito per la riparazione del veicolo, fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010).
Qualora l’intervento di manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l’invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato adeguamento determinerà la risoluzione del contratto.
Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, l’amministrazione si riserva di far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio per gli automezzi dell’Amministrazione, da utilizzare presso le officine interne, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo degli stessi, fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all’incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso
L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile.
L'Impresa è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
Per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, ferma restando l’applicazione della penale, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.
ARTICOLO 13 – VERIFICHE CONTROLLI
1. L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche e controlli presso gli stabilimenti dell'Impresa circa la perfetta osservanza da parte dell’aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità.
Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all’applicazione di quanto previsto all’art. 9.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Ripetizione di intervento
Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l’appaltatore provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione delle penali di cui all’art 9.
ARTICOLO 14 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. La verifica di conformità deve accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal contratto, ovvero dal presente capitolato.
La verifica di conformità verrà effettuata dal personale dell'Amministrazione all’uopo incaricato, presso gli stabilimenti di lavorazione dell'impresa dove avviene la riconsegna del mezzo al momento stesso del suo ritiro.
Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa.
La regolare verifica del servizio e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Verranno rifiutati a verifica quei mezzi che manifestino difetti. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 9 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla loro corretta riparazione entro 10 giorni.
Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all’originale “primo impianto”, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti. In caso di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, l’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con originali o di primo impianto a spese dell’appaltatore.
ARTICOLO 15 – GIUDIZIO ARBITRALE
E’ escluso il giudizio arbitrale, ex art. 241, comma1 bis del d.lgs. 163/06
ARTICOLO 16 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.
2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
.5 fatto divieto all’Appaltatore È di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
… dare esecuzione ad obblighi di legge;
… per esigenze di tipo operativo e gestionale;
… per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
… per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
… diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
… diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
… diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
… diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
… diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
… attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
… opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di .................... della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
ARTICOLO 19 – CLAUSOLE 231/2001
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti
dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l’altro per l’Agenzia delle Entrate.
Letto, confermato e sottoscritto , li
per la Stazione Appaltante Per l’Appaltatore
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