Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
0.142.116.652
e il Governo della Federazione russa di facilitazione del rilascio di visti ai cittadini della Federazione russa e della Confederazione Svizzera
Concluso il 21 settembre 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2011
(Stato 2 marzo 2022) (Stato 2 marzo 2022)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e
il Governo della Federazione russa
(in seguito denominati «Parti»),
desiderosi di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa su una base di reciprocità;
ribadendo l’intenzione di istituire tra la Confederazione Svizzera e la Federazione russa un regime di spostamenti senza obbligo di visto;
riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare la migrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20041;
tenendo conto dell’Accordo tra la Federazione russa e la Comunità europea di facili- tazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa firmato il 25 maggio 2006,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Lo scopo del presente Accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa per soggiorni di 90 giorni al massimo durante periodi di 180 giorni.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Le facilitazioni per l’ottenimento del visto fissate nel presente Accordo si appli- xxxx ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa solo in
RU 2011 513
1 RS 0.362.31
quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Federazione russa o della Confederazione Svizzera, o in virtù del presente Accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della suffi- cienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontana- mento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Confederazione svizzera o della Federazione russa.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, s’intende per:
1. «visto»: permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confede- razione Svizzera o dalla Federazione russa per consentire:
– l’entrata per un soggiorno complessivo di 90 giorni al massimo nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa;
– l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa;
2. dalla data dell’applicazione integrale dell’acquis di Schengen da parte della Confederazione Svizzera «visto» significherà permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa per con- sentire:
– l’entrata per un soggiorno complessivo di 90 giorni al massimo nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa o di più Stati Schengen;
– l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa o di più Stati Schengen;
3. «persona che soggiorna legalmente»:
– per la Confederazione Svizzera, un cittadino della Federazione russa auto- rizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione della Confederazione Svizzera.
– per la Federazione russa, un cittadino della Confederazione Svizzera auto- rizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Fede- razione russa ai sensi della legislazione della Federazione russa;
4. «Stato Schengen»: ogni Stato che applica integralmente l’acquis di Schengen entro i termini dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004.
Art. 4 Documenti comprovanti lo scopo del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini della Confederazione Svizzera e della Fede- razione russa, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare lo scopo del viaggio nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera:
a)2 membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confede- razione Svizzera o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consulta- zioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:
– una lettera emessa da un’autorità competente della Confederazione Svizzera o della Federazione russa attestante che il richiedente è mem- bro della delegazione in viaggio nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corre- data di una copia dell’invito ufficiale;
b)3 imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
– una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell’organiz- zazione ospitante, di un suo ufficio o di una sua filiale, delle autorità statali o locali della Federazione russa o della Confederazione Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, confe- renze e convegni che si svolgono nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di passeg- geri o di merci tra i territori della Confederazione Svizzera e della Federa- zione russa con veicoli immatricolati nella Confederazione Svizzera o nella Federazione russa:
– una richiesta scritta di un’associazione (sindacato) nazionale degli auto- trasportatori della Confederazione Svizzera o della Federazione russa relativa a un trasporto internazionale su strada che indichi lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi;
d) personale di treni, vagoni frigoriferi e locomotive su treni internazionali che viaggiano tra i territori della Confederazione Svizzera e della Federazione russa:
– una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Confede- razione Svizzera o della Federazione russa indicante lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) giornalisti:
– un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di catego- ria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, nonché un
2 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
3 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
documento rilasciato dal suo datore di lavoro attestante che il viaggio è destinato all’esercizio dell’attività giornalistica;
f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
– una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’orga- nizzazione ospitante;
g) scolari, studenti universitari, partecipanti a corsi postdiploma, compresi i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche:
– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, acca- demia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitato olimpico nazionale della Federazione russa o della Confederazione Svizzera;
i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate:
– una richiesta scritta del capo dell’amministrazione comunale (o del sin- daco) di tali città;
j) parenti stretti ‒ coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i xxxx- xx), sorelle e fratelli, xxxxx e nipoti – in visita a cittadini della Confedera- zione Svizzera o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera:
– una richiesta scritta della persona ospitante;
k) persone in visita a cimiteri militari o civili:
– un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un legame di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
a) per la persona invitata: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, ora e scopo del viaggio, numero di entrate e nome dei figli minorenni che la accompagnano;
b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx; oppure
c) per la persona giuridica, società o organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, e
– se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,
– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, una sua succursale o filiale avente sede nel territorio della Confederazione
Svizzera, il numero di registrazione previsto dalla normativa nazionale della Confederazione Svizzera,
– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, una sua succursale o filiale avente sede nel territorio della Federazione russa, il numero di identificazione fiscale.
3. Per le categorie di cittadini di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari ulteriori inviti, giustifi- cazioni o conferme dello scopo del viaggio previsti dalla normativa della Confedera- zione Svizzera o della Federazione russa.
Art. 5 Rilascio di visti per più entrate
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Federazione russa rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:
a)4 membri di governi e parlamenti nazionali e regionali, di corti costituzionali e di corti supreme, che non siano esonerati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
b) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o figli a cari- co, in visita a cittadini della Confederazione Svizzera o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera, con validità limitata alla validità dell’auto- rizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Federazione russa rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti nello Stato visitato e che sussistano motivi per richiedere un visto per più entrate:
a)5 membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confede- razione Svizzera o alla Federazione russa, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera da orga- nizzazioni intergovernative;
b)6 imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nella Confederazione Svizzera o nella Federazione russa;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di passeg- geri o di merci tra i territori della Confederazione Svizzera e della Federa-
4 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
5 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
6 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
zione russa con veicoli immatricolati nella Confederazione Svizzera o nella Federazione russa;
d) personale di treni, vagoni frigoriferi e locomotive su treni internazionali che viaggiano tra i territori della Confederazione Svizzera e della Federazione russa;
e) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano regolar- mente nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa;
f) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagna- no a titolo professionale;
g) giornalisti;
h) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.
3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Federazione russa rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2 del presen- te articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più entrate valido per un anno conformemente alle disposizioni in materia di entrata e soggiorno vigenti nello Stato visitato, e che sussistano i motivi per richiedere un visto per più entrate.7
4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa delle persone di cui ai paragrafi 1‒3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
5. Dopo la data dell’applicazione integrale dell’acquis di Schengen da parte della Confederazione Svizzera, la durata totale del soggiorno delle persone di cui ai para- grafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni, sul territorio della Confederazione Svizzera, della Federazione russa o di un altro Stato Schengen.
Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto
1. Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 Euro.
Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 4.
2. Le Parti applicano emolumenti pari a 70 Euro per il trattamento dei visti le cui domande e documenti giustificativi sono stati presentati dal richiedente nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 7 paragrafo 3.
3. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguen- ti categorie di persone:
7 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
a) i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i xxxx- xx), sorelle e fratelli, nonni e nipoti di cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera;
b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confede- razione Svizzera o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consulta- zioni, negoziati o programmi di scambio o a eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali, di corti costituzionali e di corti supreme, che non siano esonerati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo;
d) xxxxxxx, studenti universitari e partecipanti a corsi postdiploma, compresi i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
e) i disabili ed eventuali accompagnatori;
f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umani- tari, per esempio allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
g) i partecipanti a eventi sportivi giovanili internazionali, compresi gli accom- pagnatori;
h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i pro- grammi di scambi universitari o di altro tipo;
i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemel- late.8
Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Federazione russa decidono sulla domanda di rilascio del visto entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, in particolare qualora si debba procedere a ulteriori accertamenti in relazione alla domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni civili.
3. In casi urgenti, il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
8 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari della Confederazione Svizzera o della Federa- zione russa, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza visto o altre autorizza- zioni.
Art. 9 Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa non possano uscire dal territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, quest’ultimo è prorogato senza spese conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.
Art. 10 Passaporti diplomatici
1. I cittadini della Confederazione Svizzera e della Federazione russa titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Federazione russa o della Confederazione Svizzera senza visto.9
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio della Federazione russa o della Confederazione Svizzera per 90 giorni al massimo durante periodi di 180 giorni.
3. Dopo la data dell’applicazione integrale dell’acquis di Schengen da parte della Confederazione Svizzera, i cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo pos- sono soggiornare sul territorio della Federazione russa, della Confederazione Sviz- zera o di un altro Stato Schengen per 90 giorni al massimo durante periodi di 180 giorni.
Art. 11 Scambio di documenti tipo
1. Per via diplomatica ed entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti si scambiano documenti tipo che riproducano i passaporti e i documenti menzionati nel presente Accordo.
2. Le Parti si informano reciprocamente dell’introduzione di nuovi passaporti o documenti e si trasmettono per via diplomatica i documenti tipo che riproducano i passaporti e i documenti nuovi o modificati almeno 30 giorni prima della loro intro- duzione o dell’entrata in vigore di qualsiasi modifica.
9 Applicazione sospesa giusta la nota diplomatica del CF del 28 feb. 2022, in vigore dal 2 mar. 2022 alle ore 18.45 (RU 2022 145).
Art. 12 Riunioni peritali
Su richiesta di una delle Parti contraenti e se necessario, le Parti contraenti organiz- zano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.
Art. 13 Protezione dei dati personali
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Confederazione Svizzera e della Federazione russa sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali di cui sono parte.
Art. 14 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispet- tive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese succes- sivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’Accordo di riammissione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione russa, se tale data è posteriore a quella di cui al para- grafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.
4. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti si sono notificate l’avvenuto espleta- mento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La deci- sione sulla sospensione è notificata all’altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Se i motivi della sospensione non sono più dati, la Parte che ha sospeso l’applicazione dell’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte.
6. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo perde validità 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Berna il 21 settembre 2009, in due esemplari originali in lingua tedesca, russa e inglese, tutti ugualmente autentici. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.
Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera: | Per il Governo della Federazione russa: |
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |