Comune di QUARTUCCIU
Comune di QUARTUCCIU
(Città Metropolitana di Cagliari)
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Repertorio n.
Contratto di appalto dei lavori di Adeguamento, messa a norma e realizzazione della palestra polifunzionale della scuola primaria di via Guspini. Opere di completamento
CUP I83B18000120004
CIG: (da definire)
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno (…..............) del mese di
in Quartucciu nella sede Municipale, senza di testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro, sono personalmente comparsi:
• da una parte l’Ing. Xxxxxx Xxxx, nato a Cagliari (CA), il 7 marzo 1983
(C.F.: CSADVD83C07B354C), Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente del Comune di Quartucciu, la quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 6 del 13 febbraio 2015, avente codice fiscale 92010020920, P.IVA 01484760929 che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
• dall’altra, il Sig. , nato a il
, C.F.: il quale interviene al presente atto
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa
, con sede legale in
, Via , n. , – P.IVA
, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io sottoscritta sono personalmente certa, con questo atto convengono quanto
segue. Premesso che:
• con determinazione del Responsabile del Settore N. del
si indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, relativa agli interventi di Adeguamento, messa a norma e realizzazione della palestra polifunzionale della scuola primaria di via Guspini - Opere di completamento per l’importo complessivo di € 133.403,36 (euro centotrentatremilaquattrocentotre e centesimi trentasei) di cui € 127.627,45 (euro centoventisettemilaseicentoventisette e centesimi quarantacinque) per lavori a base d’asta e € 5.775,91 (euro cinquemilasettecentosettantacinque e centesimi novantuno) non soggetti a ribasso d’asta, per gli oneri per la sicurezza;
• con determinazione del Responsabile del Settore n. del
si è proceduto ad aggiudicare i lavori in oggetto all'Impresa
, con sede legale in Via
, n. , per un importo al netto del ribasso d'asta del
(diconsi virgola per cento ) di € , oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.775,91;
• il Responsabile del Settore, con nota del ha attestato:
a) che il presente contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 del D. Lgs 50/2016 poiché si tratta di procedura eseguita attraverso il mercato elettronico;
b) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la stipulazione del contratto (art. 32 del D. Lgs 50/2016);
• si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002;
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Oggetto del contratto
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra costituito, che accetta, l’esecuzione dei lavori di "Adeguamento, messa a norma e realizzazione della palestra polifunzionale della scuola primaria di via Guspini. Opere di completamento", da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro complesso:
• dalle disposizioni del presente contratto;
• dal Capitolato speciale d'appalto;
• dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
• dall’offerta economica;
• dal computo metrico estimativo;
• dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008;
• dal Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 81/2008;
• dal Cronoprogramma lavori.
che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per integrale accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati.
Il Comune come sopra rappresentato, volendo essere esonerato dall’obbligo di allegare al presente contratto tali documenti in applicazione, dichiara che gli stessi risultano depositati agli atti del Comune presso il Settore Affari generali
– Ufficio contratti.
L’appalto è, altresì, soggetto all’osservanza delle disposizioni della legge regionale 7 marzo 2018, n. 8 che, all’art. 70, rinvia al Codice degli appalti ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia non regolata dalla medesima legge.
Articolo 2 Ammontare dell’appalto
L’importo dell’appalto è stabilito in € …..................
(euro ….................................................................. e centesimi ) così
composto:
Importo netto lavori €
Oneri per la sicurezza € 5.775,91
Importo contrattuale €
Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. dddd) del
D. Lgs 50/2016, per cui il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità delle lavorazioni.
Articolo 3 Categoria dei lavori
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, è la seguente:
• Categoria: OG1 - Importo: Euro 133.403,36 - Percentuale: 100%;
Articolo 4 Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. in data , rilasciata da , (Agenzia con sede a per l’importo di € .
Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta del Comune.
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Articolo 5
Cauzione per pagamento della rata a saldo
A norma dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Il conto finale, ai fini del pagamento dei lavori eseguiti, dovrà prevvedere una rata a saldo di importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.
Articolo 6
Responsabilità verso terzi e assicurazione.
L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, apposita polizza assicurativa, con le modalità previste nella lettera di invito, N.
del
rilasciata dalla
, (Agenzia
) con sede a , che tiene indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza inoltre prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a € 500.000,00 sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 7
Termini di esecuzione e penali
Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il Comune applicherà, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, una penale del 1%o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale.
Articolo 8 Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Articolo 9
Risoluzione e recesso
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 “Risoluzione”, 109 “Recesso” del D. Lgs 50/2016.
Articolo 10 Esecuzione
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti dalla lettera di invito che fu alla base della gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
Articolo 11 Controlli
Il responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell’attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità e incontri con l’Appaltatore, secondo
modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del D.M. 145/2000 nonché nel D.M. 49/2018.
Articolo 12
Modalità di pagamento di acconti e saldo
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 40.000,00 (euro quarantamila e centesimi zero). Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, rimane subordinato all'acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC) il quale certifica l'adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili. I pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale, osservando le modalità che verranno comunicate al Settore Finanziario dell’Ente.
Articolo 13
Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico
E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di legge vigenti. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Articolo 14 Subappalto
L'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti.
Articolo 15
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 16
Norme a tutela dei lavoratori
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il
Comune comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
Articolo 17 Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 17 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii..
Il piano operativo di sicurezza, sebbene non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto che non si è provveduto a redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Articolo 18 Collaudo
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno
comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ovvero
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma
7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i
lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
Articolo 19 Domicilio
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Quartucciu, ubicata in xxx Xxxxxxxxx, x. 000 - 00000 Xxxxxxxxxx.
Articolo 20 Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Articolo 21 Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Articolo 22
Codice di comportamento dipendenti pubblici
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu pubblicato sul Sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente e di assumere conseguentemente l’obbligo del suo pieno rispetto in proprio e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’appaltatore prende atto che la
violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento determina la risoluzione del contratto.
Articolo 23 Spese contrattuali
L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Comune.
Articolo 24 Registrazione
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Il presente atto è stato redatto, da persona di mia fiducia, su supporto informatico e letto, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la cui validità è stata da me ufficiale rogante verificata.
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi.
Questo atto occupa numero 16 facciate. L'IMPRESA:
x.xx digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Xxxxxx Xxxx
x.xx digitalmente