Affiliazione alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, Basilea
Affiliazione alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, Basilea
Condizioni contrattuali
Edizione 2009
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Condizioni contrattuali
Affiliazione alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, Basilea
Il datore di lavoro è responsabile nei confronti della Fondazione per prestazioni dovute prima dello scadere del termine d’attesa di 24 mesi convenuto contrattualmente, poiché non è stato effettuato alcun pagamento di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
V4
Cerchia delle persone assicurate
L’assicurazione riguarda la cerchia di persone indicata nel regolamento.
V1
Parti contraenti
Questo contratto intercorre tra il proponente indicato nella propo- sta di un’assicurazione LPP (denominato in seguito datore di lavoro)
e la
Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbli- gatoria, Basilea (denominata in seguito Fondazione).
V2
Scopo del contratto
Il datore di lavoro, in accordo con il suo personale o con un’even- tuale rappresentanza dei dipendenti, aderisce alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità. Il datore di lavoro incarica la Fondazione di istitu- ire una Cassa di previdenza conforme alla previdenza professionale obbligatoria per la cerchia di persone stabilita nel regolamento. In tal modo egli adempie all’obbligo impostogli dall’art. 11 della Legge fede- rale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità (LPP).
La Fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale.
Per la copertura degli obblighi di prestazione risultanti dall’attua- zione della previdenza professionale, il datore di lavoro incarica la Fondazione, quale contraente e beneficiaria, di concludere un con- tratto di assicurazione collettiva sulla vita con la Basilese Vita SA, Basilea (denominata in seguito Basilese).
V3
Basi
Il contratto è composto dalle disposizioni contenute nella proposta di un’assicurazione LPP e da queste condizioni contrattuali. Gli Statuti della fondazione ed i regolamenti determinanti per la Cassa di previ- denza sono le basi giuridiche vincolanti.
La Basilese rappresenta la Fondazione in qualità di gerente. Le comu- nicazioni trasmesse alla Basilese si considerano trasmesse contem- poraneamente anche alla Fondazione. Le comunicazioni della Basi- lese sono da considerare contemporaneamente come comunicazioni della Fondazione.
Il datore di lavoro si impegna a procedere all’elezione del Comitato di cassa indicato nel Regolamento organizzativo, la quale dovrà essere svolta entro due mesi dall’entrata in vigore di questo contratto, ed a comunicare alla Fondazione i nominativi dei membri del comitato stesso. Anche eventuali elezioni suppletive e rielezioni sono da comu- nicare alla Fondazione al massimo entro due mesi dalle elezioni. Il datore di lavoro designa il suo / i suoi rappresentate/i.
Per la durata del contratto, il datore di lavoro garantisce a tutte le per- sone assicurate un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia con una durata di prestazioni pari a 730 giorni dedotti del termine d’attesa convenuto; tale assicurazione non prevede limitazioni per malattie esistenti, copre almeno l’80% del salario perso ed è finanziata almeno per metà dal datore di lavoro stesso.
V5
Genere e portata delle prestazioni di previdenza
Il genere e la portata delle prestazioni di previdenza che la Fondazione deve garantire sono definiti nel regolamento.
V6
Finanziamento
Il datore di lavoro si fa carico, nei confronti della Fondazione, dell’ob- bligo di pagamento per i costi ed i contributi complessivi della pre- videnza professionale come previsto dal regolamento. Egli effettua i pagamenti in anticipo e con scadenza trimestrale, o per lo meno nella misura corrispondente ai mesi trascorsi dall’inizio dell’anno civile. I premi unici sono pagabili subito e in un solo importo.
Per ogni Cassa di previdenza la Fondazione tiene un conto corrente fruttifero ed eventuali conti di deposito. La Fondazione addebita al datore di lavoro i contributi ed i costi per le assicurazioni concluse prima del 1 luglio con valuta 1 luglio dell’anno civile. I contributi ed i costi per le nuove assicurazioni e per quelle suppletive stipulate dopo questa data sono addebitati con valuta della rispettiva data di stipu- lazione.
Sono fatte salve le modifiche del Regolamento dei costi relative ai costi straordinari.
I fondi della Cassa di previdenza sono investiti dalla Fondazione sotto forma di credito fruttifero nei confronti della Basilese. Gli interessi attivi e passivi per il conto corrente e per i conti di deposito possono essere adattati senza preavviso ad eventuali cambiamenti di situa- zione. L’interesse attivo non è inferiore al tasso d’interesse minimo per l’avere di vecchiaia fissato dalla LPP.
Se le persone assicurate versano contributi per la previdenza profes- sionale, il datore di lavoro detrae tali contributi dai rispettivi salari e li trasferisce alla Fondazione. I contributi previsti nel regolamento possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso all’ini- zio dell’anno civile.
Ogni anno, la Fondazione presenta un rendiconto al datore di lavoro da sottoporre all’attenzione del Comitato di cassa.
V7
Mora nel pagamento
Se il datore di lavoro non adempie ai pagamenti almeno in misura corrispondente ai mesi trascorsi a partire dall’inizio dell’anno civile, la Fondazione lo sollecita per iscritto a saldare il pagamento degli arretrati tramite versamento dell’importo dovuto. Questo è valido in egual misura anche per eventuali arretrati degli anni precedenti. Al datore di lavoro viene comunicato che, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l’intero saldo sul conto corrente diviene immediatamente esigibile.
Se non viene dato seguito a questa esortazione, la Fondazione può rescindere il contratto di affiliazione, a meno che l’intero importo scoperto non venga saldato entro la scadenza del termine di paga- mento fissato. Il termine di disdetta del contratto corrisponde almeno al termine di pagamento fissato.
Il Comitato di cassa viene informato dell’arretrato del pagamento nell’ambito delle disposizioni di legge.
La Fondazione addebita al datore di lavoro le spese derivatele dai solleciti di pagamento e da eventuali altre attività volte al recupero dell’importo da pagare. Tali spese sono conformi al relativo Regola- mento dei costi vigente.
V8
Obbligo di informazione e di notifica
Il datore di lavoro si impegna, entro il termine stabilito, a mettere a disposizione della Basilese tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’attuazione della previdenza.
Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:
→ le persone da ammettere all’assicurazione secondo il regolamento,
→ il salario determinante ai sensi del regolamento senza deduzione di un importo di coordinamento,
→ modifiche del nome di una persona assicurata,
→ data del matrimonio di una persona assicurata,
→ l’uscita di persone assicurate dal servizio del datore di lavoro con la data esatta di uscita e i dati relativi al nuovo istituto di previdenza,
→ le persone con almeno un’invalidità del 20% che va oltre la durata del periodo d’attesa convenuto,
→ ogni cambiamento del grado d’invalidità,
→ il decesso di una persona assicurata,
→ l’esistenza delle condizioni necessarie per una liquidazione par- ziale,
→ modifiche all’interno del Comitato di cassa,
→ ulteriori rapporti di affiliazione con altri istituti di previdenza nel caso in cui non sia rispettato il principio dell’adeguatezza sulla totalità dei rapporti di previdenza.
Per le comunicazioni inviate in ritardo sono addebitate le spese insorte come previsto dal Regolamento dei costi.
V9
Luogo di adempimento
Conformemente alla cifra V6 cpv. 1, il luogo di adempimento per i pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro è la sede della Fondazione.
V10
Durata del contratto, disdetta
L’inizio e il termine del contratto sono determinati in base alla data fissata nella proposta di un’assicurazione LPP. In caso di mancata disdetta, al più tardi sei mesi prima della scadenza, da parte di uno dei contraenti tramite lettera raccomandata, il contratto rimane in vigore per un ulteriore anno e con il medesimo termine di disdetta. È fatta salva la cifra V7 e il diritto legale di disdetta.
La disdetta è valida soltanto se il Comitato di cassa, prima che inizi il termine di disdetta, conferma per iscritto il consenso del personale.
V11
Liquidazione dell’impresa del datore di lavoro, scioglimento della Fondazione
In caso di cessazione d’attività o di liquidazione dell’impresa del datore di lavoro, questo contratto si estingue.
In caso di scioglimento della Fondazione, questo contratto si estin- gue e la Cassa di previdenza è trasferita ad un altro istituto di previ- denza professionale, designato di comune accordo tra il Comitato di cassa e il datore di lavoro.
V12
Scioglimento del contratto
Se il presente contratto si estingue o viene sciolto per disdetta, esso resta comunque in vigore per le persone beneficiarie di rendita. Le persone che già prima dello scadere della durata contrattuale presen- tano un’incapacità lavorativa, la quale porterà in seguito all’invalidità o al decesso, sono equiparate ai beneficiari di rendita.
I beneficiari di rendita restano nella Fondazione. È fatto salvo un eventuale accordo relativo alla ripresa da parte di un nuovo istituto di previdenza.
Il contratto collettivo di assicurazione sulla vita viene sciolto di con- seguenza.
Il valore di restituzione da trasferire corrisponde a quello fissato in caso di uscita, con eventuale deduzione per il rischio dovuto al tasso d’interesse nel rispetto delle disposizioni di legge. Tale importo da dedurre è calcolato in base alla tariffa d’assicurazione collettiva appli- cata dalla Basilese; il valore di restituzione per ogni persona assicu- rata ammonta almeno all’avere di vecchiaia LPP.
Se non è possibile trasferire il valore di restituzione entro il termine stabilito, i capitali continuano ad essere remunerati ai tassi d’interesse validi fino a quel momento. Sono esclusi gli interessi di mora.
La Fondazione ha il diritto di riscuotere le spese sostenute per lo scio- glimento del contratto.
La Fondazione comunica lo scioglimento del contratto alle autorità competenti.
V13
Modifiche contrattuali e tariffarie
La Fondazione ha la facoltà di modificare il contratto in seguito a nuove disposizioni di legge, nuove decisioni del tribunale, nuove basi tariffarie approvate dall’autorità di vigilanza, nonché nuove condi- zioni imposte dalle autorità fiscali e di vigilanza. In caso di modifiche sostanziali del contratto è valido il diritto legale di disdetta a norma dell’art. 53f LPP.
V14
Foro competente
In caso di controversie tra Fondazione, Cassa di previdenza, datore di lavoro, assicurati e aventi diritto, è designato quale foro competente il domicilio svizzero del/dei convenuto/i, oppure la sede dell’azienda presso la quale è stata assunta la persona assicurata.
V15
Entrata in vigore
Questo contratto entra in vigore a condizione che la Fondazione non si sia avvalsa del proprio diritto di recesso previsto nella proposta di un’assicurazione LPP.
Basilese Vita SA
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