Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico
CCNL COMUNICAZIONE CONFAPI 12 APRILE 2006
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico
Parti stipulanti
UNIGEC-CONFAPI UNIMATICA-CONFAPI USPI
e
Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo (SLC-CGIL) Federazione informazione e spettacolo (FISTEL-CISL)
Unione italiana lavoratori stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, cultura e cartai (UILCOM-UIL)
INDICE
Parte prima
NORME GENERALI
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità Art. 2 - Decorrenza e durata del c.c.n.l. Art. 3 - Osservatorio di settore
Art. 4 - Relazioni industriali: informazione - consultazione - contrattazione Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 6 - Sistema di contrattazione Art. 7 - Premio di risultato
Art. 8 - Controversie Art. 9 - Appalti
Art. 10 - Lavoro esterno a domicilio Art. 11 - Trasferimenti di azienda
Art. 12 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U. Art. 15 - Delegato di impresa
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 18 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza sul lavoro Art. 19 - Consultori
Art. 20 - Diffusione di libri e riviste
Art. 21 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge n. 223/1991) Art. 22 - Portatori di handicap
Art. 23 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 24 - Contratti di formazione lavoro
Art. 25 - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale Art. 26 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 27 - Contratto di lavoro a prestazioni ripartire (job sharing) Art. 28 - Telelavoro
Art. 29 - Apprendistato Art. 30 - Tirocinio
Art. 31 - Assunzione - Documenti Art. 32 - Visita medica
Art. 33 - Orario di lavoro
Art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 35 - Mutamento di mansioni
Art. 36 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato Art. 37 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 38 - Permessi Art. 39 - Assenze Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Diritto allo studio Art. 42 - Lavoratori studenti
Art. 43 - Istruzione professionale e formazione Art. 44 - Tutela della maternità
Art. 45 - Missioni - Trasferte
Art. 46 - Chiamata e richiamo alle armi Art. 47 - Trattamento di fine rapporto Art. 48 - Indennità in caso di morte
Art. 49 - Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/1985) Art. 50 - Previdenza complementare
Art. 51 - Regolamento interno di azienda Art. 52 - Disciplina del lavoro
Art. 53 - Licenziamenti
Art. 54 - Certificato di lavoro
Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore Art. 56 - Disposizioni generali
Parte seconda NORME OPERAI
Art. 57 - Periodo di prova
Art. 58 - Riposo settimanale e giorni festivi Art. 59 - Ferie
Art. 60- Congedo matrimoniale Art. 61 - Malattia ed infortunio Art. 62 - Gratifica natalizia
Art. 63 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto Art. 64 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte terza
NORME IMPIEGATI
Art. 65 - Periodo di prova
Art. 66 - Riposo settimanale e giorni festivi Art. 67 - Ferie
Art. 68 - Congedo matrimoniale Art. 69 - Malattia ed infortunio Art. 70 - Tredicesima mensilità
Art. 71 - Corresponsione della retribuzione
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 73 - Indennità di cassa
Art. 74 - Alloggio
Parte quarta NORME QUADRI
Art. 75 - Classificazione
Art. 76 - Trattamento normativo Art. 77 - Coperture assicurative
Art. 78 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte quinta
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER I LAVORATORI DEI SETTORI GRAFICO ED AFFINI, EDITORIALE, INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI (AREA TRADIZIONALE)
Art. 79 - Classificazione professionale unica per i lavoratori delle aziende dei settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi
Art. 80 - Mobilità ed intercambiabilità del personale Art. 81 - Qualifiche operai, impiegati e quadri
Art. 82 - Operai complementari
Art. 83 - Apprendista grafico e sua formazione professionale Art. 84 - Iter professionale
Art. 85 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori Art. 86 - Organici
Art. 87 - Norme tecniche speciali
Parte sesta
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE CARTARIO E CARTOTECNICO
Art. 88 - Classificazione professionale unica per i lavoratori delle aziende del settore cartario e cartotecnico
Parte settima
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
(AREA TECNICA)
Art. 89 - Inquadramento lavoratori area tecnica Parte ottava
NORME SPECIALI PER IL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
Art. 90 - Reperibilità
Art. 91 - Garanzia per prestazioni indispensabili Art. 92 - Distacco
Parte nona
NORME SPECIALI PER LA STAMPA PERIODICI
Art. 93 - Maggiorazioni
Art. 94 - Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 95 - Limiti di applicabilità (artt. 93 e 94) Art. 96 - Apprendistato
Art. 97 - Tirocinio
Art. 98 - Confezionatori
Art. 99 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente Art. 100 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 101 - Riposi retribuiti
Art. 102 - Indennità per intossicazione professionale Art. 103 - Ferie
Art. 104 - Tecnologie informatiche
Parte decima
SALARI E STIPENDI
Art. 105 - Quota oraria
Art. 106 - Incidenza maggiorazioni turni sugli istituti contrattuali Art. 107 - Nomenclatura
Art. 108 - Tabella dei minimi contrattuali Art. 109 - Aumenti contrattuali
Accordi
Accordo 20 giugno 2003
Accordo di rinnovo 12 aprile 2006
Accordo 13 marzo 2007 - Previdenza integrativa
Testo del contratto
Parte prima NORME GENERALI
Art. 1
(Validità e limiti di applicabilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente contratto le attività di seguito specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale:
- la progettazione grafica;
- l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- l'allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l'editoria di libri;
- l'editoria di periodici;
- l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l'editoria elettronica e multimediale;
- gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
- la stampa digitale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
- i progettisti e documentaristi;
- estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico:
- le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario ecc.);
- le attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc.;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati.
Settore informatico e dei servizi innovativi:
- i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici;
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
A tale contratto aderisce anche l'USPI (Unione stampa periodica italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente c.c.n.l., tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI.
Dichiarazione delle parti
Nel corso della vigenza del presente c.c.n.l. le parti valuteranno le modalità di estensione del campo di applicazione al settore dei fotolaboratori.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Validità e limiti di applicabilità)
Dopo "Settore informatico e dei servizi innovativi" inserire:
"Nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l. sono ricomprese le aziende appartenenti al settore fotolaboratori per conto terzi.".
Art. 2
(Decorrenza e durata del c.c.n.l)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Quanto definito con il presente accordo entra in vigore, salvo quanto diversamente disciplinato in singoli punti, dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 per quanto attiene la parte normativa, e dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 per quanto attiene la parte economica.
Per ciò che attiene le procedure per il rinnovo contrattuale si fa riferimento a quanto disposto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Per le aziende rappresentate dalla categoria UNIMATICA-CONFAPI, il presente c.c.n.l. entrerà in vigore in ogni sua parte a far data dal 1º gennaio 2002.
"Una tantum"
Ai lavoratori in forza alla data del 17 luglio 2001 verrà erogato, con la retribuzione del mese di luglio 2001, un importo lordo "una tantum" di lire 275.000 commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2001-30 giugno 2001, con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa "post-partum", C.i.g. a zero.
Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali e di legge diretti e indiretti e non utile ai fini del t.f.r.
N.d.R.: L'accordo 20 giugno 2003 prevede quanto segue:
"Una tantum"
Ai lavoratori in forza alla data del 20 giugno 2003 verrà erogato un importo lordo - "una tantum" - di euro 200, commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2003-30 giugno 2003, con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa "post-partum", C.i.g. a zero ore.
I periodi di lavoro superiori ai 15 giorni verranno considerati come un mese intero.
Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge diretti e indiretti e non utile ai fini del t.f.r. L'importo lordo di "una tantum" sopra convenuto verrà erogato con le seguenti modalità:
- euro 120, con la retribuzione del mese di luglio 2003;
- euro 80, con la retribuzione del mese di ottobre 2003.
Le parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione degli aumenti contrattuali si è presa come base di riferimento un valore punto pari a euro 12,72 per, rispettivamente, il 6º livello del settore grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi, ed il livello C1 per il settore cartario-cartotecnico.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2005, ad eccezione delle specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli e scadrà il 30 giugno 2009. I minimi tabellari avranno invece decorrenza a far data dal 1º maggio 2006 fino alla data del 30 giugno 2007.
Di conseguenza, la durata del c.c.n.l., sia per la parte normativa che per la parte economica, si intende prorogata fino alle scadenze sopra riportate.
"Una tantum"
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di giugno 2006, un importo lordo "una tantum" di euro 300,00 a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005, commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2005-31 dicembre 2005 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa "post-partum", C.i.g. a zero ore. I periodi di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. Tale importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del t.f.r.
Con le medesime modalità di maturazione, ai lavoratori in forza alla data del 1º gennaio 2007, verrà altresì erogato un importo lordo "una tantum" a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2006, di euro 120,00, a copertura del periodo 1º gennaio 2006-30 aprile 2006. Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di gennaio 2007.
Le parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione degli aumenti contrattuali si è preso come base di riferimento un valore punto pari a 13,04.
Protocollo di intesa tra UNIMATICA-CONFAPI
e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Le parti convengono che al fine di consentire l'estensione del presente c.c.n.l. al settore informatico e dei servizi innovativi procederanno entro la data del 31 dicembre 2001 a definire un accordo-quadro in materia per l'armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi c.c.n.l. di provenienza (vedasi Allegato 15).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione derivante dall'accordo-quadro previsto al 1º comma del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.
Art. 3 (Osservatorio di settore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando la necessità di costituzione di un Organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC- CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL confermano la validità
dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 3 componenti designati dall'UNIGEC e dall'UNIMATICA, e da 3 componenti designati da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle leggi n. 125/1991 e n. 104/1992;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli Organismi del Ministero del lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno dell'assenteismo anomalo, con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo del 23 luglio 1993 per i rinnovi dei cc.cc.nn.l.
Le parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
Le parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli Organismi governativi e degli enti locali competenti.
Le parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente contratto, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le parti convengono di affrontare nell'ambito dell'Osservatorio l'analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio in vigenza del presente c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI confermano l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI si riservano di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.
Commissione paritetica
Le parti, nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al c.c.n.l. una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale, convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi Organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. 8 - Controversie.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue: Art. ...
(Osservatorio di settore) Al 4º comma aggiungere:
- "Monitoraggio dei settori ai quali è possibile l'applicazione del presente c.c.n.l. compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi". Aggiungere: "Tra i vari compiti dell'Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali".
All'ultimo comma, prima di dichiarazione a verbale inserire:
"Le parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all'inizio dei lavori necessari per l'opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data del 30 giugno 2008.".
Art. 4
(Relazioni industriali: informazione - consultazione - contrattazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Livello nazionale
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l'armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro l'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI forniranno inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all'occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione- lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- edilizia scolastica;
- editoria libraria;
- editoria periodica;
- grafica commerciale;
- paste per carta;
- carta per giornali;
- carta per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carta da lettera, quaderni, registri ecc.);
- carta per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
2) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto precedente, globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'API territoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall'Ente Stato all'Ente regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie, assistite dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA- CONFAPI provinciale, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle SLC-CGIL, FISTEL- CISL, UILSIC-UIL provinciali, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 100 dipendenti, assistiti dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI nazionale, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori, informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto, anche riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti), ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità, fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
A prescindere da quanto precedentemente espresso, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del premio di risultato di cui al successivo art. 7.
In ogni caso a livello di azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.
Nota interpretativa a verbale
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli indicati dal decreto 18 settembre 1997 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1º ottobre 1997, n. 229 (riportato in Allegato 1), che individua le medie imprese nelle aziende con più di 50 dipendenti.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Relazioni industriali: informazione - consultazione - contrattazione)
(Omissis)
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie (individuate nella successiva nota interpretativa a verbale e precisamente con più di 50 dipendenti).
(Omissis)
Art. 5
(Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione)
Le Direzioni aziendali e le R.S.U. assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la R.S.U. finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
Art. 6
(Sistema di contrattazione)
A) Contrattazione nazionale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti sociali ed il Governo, le parti convengono sui seguenti principi.
Le parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993.
Inoltre le parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo e sulla base delle proposte provenienti dall'Osservatorio nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione.
Parimenti nel corso della vigenza quadriennale del c.c.n.l., le parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo del 23 luglio 1993.
B) Contrattazione aziendale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali, le parti convengono sui seguenti principi:
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente c.c.n.l.;
b) salario secondo i contenuti di cui all'art. 7 - Premio di risultato. Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art. 7;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal c.c.n.l.;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della legge n. 125/1991 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal c.c.n.l.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Art. 7 (Premio di risultato)
Le parti, in coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente c.c.n.l.
La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U., il delegato di impresa e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dall'API territorialmente competente cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è esclusivamente l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'impresa.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le parti dovranno altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia dall'art. 4 della legge n. 196/1997 (Lavoro interinale).
Le parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di qualità, di redditività e di andamento economico dell'impresa.
Indicatori esemplificativi:
- rapporto ore lavorate/ore lavorabili individuali;
- rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive;
- volume prodotto;
- volume spedito;
- fatturato caratteristico;
- fatturato caratteristico "pro-capite";
- fatturato caratteristico per ora lavorata;
- margine di contribuzione industriale;
- margine di contribuzione industriale "pro-capite";
- margine di contribuzione industriale per ora lavorata;
- valore aggiunto;
- valore aggiunto "pro-capite";
- valore aggiunto per ora lavorata;
- margine operativo lordo;
- quantità ore lavorate;
- riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione;
- reclami clienti, resi clienti;
- prodotto conforme su fatturato;
- utilizzo degli impianti;
- rapporto tempi realizzati e tempi previsti;
- consumi energetici;
- rapporto manodopera diretta/indiretta.
Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le parti dovranno definire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
Le parti, al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati e il grado di reale miglioramento dello stato dell'impresa, auspicano che le parti aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.
In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità.
Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere concordati forme, ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Nell'accordo del premio di risultato le parti valuteranno le modalità e le condizioni attraverso le quali poter riconoscere il premio ai lavoratori interinali.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione al Protocollo 23 luglio 1993.
L'accordo del premo avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell'accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato, procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare nè oneri per le aziende nè perdite per i lavoratori.
Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di secondo livello potrà essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Le parti stipulanti il presente c.c.n.l., valutando la comune volontà di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni e lasciando alla volontà delle parti aziendali la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività, concordano che l'accordo aziendale per la definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli occupazionali aziendali anzichè alla distribuzione di benefici economici.
Nell'Allegato 2 viene riportata una nota illustrativa sul premio di risultato redatta congiuntamente dalle parti stipulanti.
Art. 8
(Controversie)
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le OO.SS.LL. o le R.S.U., verranno sottoposte all'esame delle competenti API territoriali e delle OO.SS. dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte dell'API territoriale e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'UNIGEC-CONFAPI e dell'UNIMATICA-CONFAPI.
Art. 9 (Appalti)
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142/2001.
Le lavorazioni appaltabili previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
L'applicazione del c.c.n.l. può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es.: attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del c.c.n.l. di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle R.S.U. e ove non presenti alle OO.SS. territoriali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonchè il genere e la quantità dei lavori.
Art. 10
(Lavoro esterno e a domicilio)
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonchè il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfetariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell'ambito delle otto giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.
E' vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, semprechè non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 cod. civ.
Art. 11 (Trasferimenti di azienda)
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.
Art. 12
(Affissioni - Diffusione della stampa sindacale)
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.
Art. 13 (Assemblea)
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti, i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all'azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite dell'API territorialmente competente e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14
(Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.)
1) Ad iniziativa delle Associazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina della elezione di cui all'Allegato 3.
Alla condizione che abbiano stipulato il citato Protocollo ed espresso formale adesione al presente c.c.n.l., l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.
2) La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni stipulanti del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare tutti i lavoratori non in prova. L'elettorato passivo spetterà a tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato.
Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e del sesso dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.
3) I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole:
a) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti nella lista di origine;
b) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Organizzazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente c.c.n.l.
I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell'API territorialmente competente.
4) I componenti delle R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970. Le Organizzazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell'API territoriale.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente c.c.n.l. o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
5) Il monte ore complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di delegati spettanti a ciascuna delle Organizzazioni che hanno presentato liste. L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U., dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso.
6) Salvo quanto diversamente disposto dal presente c.c.n.l., le Organizzazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge n. 300/1970, dal presente c.c.n.l. e da accordi collettivi in atto.
7) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione delle R.S.U., permessi per i componenti la R.S.U., diritto di informazione, ecc.).
8) Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
9) Per le operazioni connesse con l'elezione delle R.S.U. saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto.
Norma transitoria
Fino alla avvenuta elezione delle R.S.U. secondo le normative di cui al presente articolo rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le Rappresentanze esistenti.
Art. 15 (Delegato di impresa)
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
Art. 16
(Versamento dei contributi sindacali)
L'azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell'1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 166 ore e 30 minuti mensili per gli operai e sullo stipendio mensile per gli impiegati e sarà effettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello territoriale.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate, a ciascuna Organizzazione sindacale, tramite banca con regolare periodicità.
Art. 17
(Permessi ed aspettativa per cariche sindacali)
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni esecutive delle strutture provinciali o del Comitato direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le API territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla azienda, per iscritto e tramite le API territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 18
(Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro)
Le parti esprimono un forte impegno comune affinchè si operi per un pieno rispetto delle normative in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle aziende ad una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le parti esplicitamente richiamano all'interno del testo contrattuale le normative definite in materia dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 inerente la materia (vedasi Allegato 17).
Le aziende comunque presteranno particolare attenzione alle attività di informazione in materia ai lavoratori, coinvolgendo il R.L.S. nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, in occasione della quale, al R.L.S. saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito.
Per quanto concerne le attività lavorative nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, per gli operai interessati alle suddette attività che comportano una particolare usura di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario stesso.
Le parti inoltre richiamano l'accordo sui videoterminali sottoscritto il 9 maggio 1995, il cui testo viene riportato qui di seguito:
Tra
UNIGEC-CONFAPI
e
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
In relazione all'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994 che ha dato attuazione ad otto direttive CE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all'entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle R.S.U., nelle aziende in cui esistano Rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna Rappresentanza sindacale, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla Norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle R.S.U., del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza già eletto.
Art. 19 (Consultori)
Le unità produttive aziendali aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle R.S.U., che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza. L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.
Art. 20 (Diffusione di libri e riviste)
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le R.S.U. potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.
Art. 21
(Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo - Art. 25, L. n. 223/1991)
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tener conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 25, 1º comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano quelle ricomprese nei seguenti livelli di inquadramento:
- quadri;
- qualifica impiegatizia:
- livello superiore al 7º per i comparti grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi;
- livello superiore al C2 per il comparto cartario-cartotecnico;
- qualifica operaia:
- livelli superiori al 7º per la generalità dei lavoratori dei comparti grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi,
- livelli superiori all'8º per gli operai addetti all'area di legatoria;
- livello superiore al C3 per il comparto cartario-cartotecnico.
Art. 22 (Portatori di handicap)
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/1999, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la R.S.U., e con la collaborazione della Commissione provinciale.
Si richiamano inoltre le disposizioni dell'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 23
(Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli)
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
Art. 24
(Contratto di formazione e lavoro)
Si rinvia agli accordi interconfederali CONFAPI-CGIL-CISL-UIL.
Art. 25
(Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, e all'art. 8-bis, legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di "direct marketing";
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 56/1987.
b) Lavoro interinale
In attuazione di quanto definito nell'art. 1, comma 2, lett. a), comma 4, lett. a), e comma 8, della legge n. 196/1997, si conviene che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:
- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle R.S.U.
Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili:
- settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi/area tradizionale: al livello 10º dell'inquadramento professionale, e ai profili dei livelli 9º e 8º per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori. Non sono previste limitazioni nel settore informatico-servizi innovativi/area tecnica;
- settore cartario-cartotecnico: al livello E dell'inquadramento professionale, e ai profili dei livelli D1 e D2 per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.
I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa utilizzatrice.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di lavoro interinale precedentemente definite non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.
c) Procedure informative
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le R.S.U. dei contratti a termine stipulati.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4, della legge n. 196/1997.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato)
A) Lavoro a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E' pertanto consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, secondo le causali di seguito indicate:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche, connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di direct marketing;
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, un numero di lavoratori non superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulti superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota ed il numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, previa informativa alle R.S.U., la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita - proporzionati evidentemente alla durata del contratto medesimo - in atto nell'azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di classificazione professionale.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
L'integrazione economica a carico dell'azienda cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare dell'indennità economica da parte dell'INPS.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nell'arco del periodo considerato, con particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di attività interessate rispetto ai fabbisogni.
B) Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L'azienda utilizzatrice, di norma, comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza nell'impresa utilizzatrice al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 contratti di somministrazione.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle R.S.U.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato di cui al presente articolo non potranno dar luogo al superamento della percentuale complessiva del 32%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con il contratto a termine.
Art. 26
(Contratto a tempo parziale - Part-time)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, e comporta lo svolgimento di attività lavorativa con un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale come sopra definito, sia a tempo determinato che indeterminato, deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno (part-time orizzontale, verticale o misto), nonchè gli altri elementi previsti dal presente c.c.n.l.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
E' consentito, su richiesta dell'azienda, con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto, il mutamento delle modalità temporali della prestazione lavorativa originariamente concordata.
In tale caso, la variazione delle modalità della prestazione deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e comporta, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%, senza alcuna incidenza di tale maggiorazione su alcun istituto contrattuale o di legge.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza del lavoratore part-time si applica sulla base delle normative di legge vigenti.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, che caratterizzano i settori rappresentati, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, per le stesse causali per le quali è prevista per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro supplementare fino a concorrenza dell'orario di lavoro ordinario di 38 ore e 30 minuti settimanali, e pertanto, per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà eccedere la durata dell'orario di lavoro ordinario del lavoratore a tempo pieno, mentre per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale non potrà eccedere l'orario di lavoro settimanale, mensile, annuo, dei lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione forfettaria del 22% comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali di legge.
Il lavoro eccedente quello supplementare sarà compensato con la maggiorazione prevista dal c.c.n.l. per il lavoro straordinario.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l'utilizzo della flessibilità di cui all'art. 33 - Orario di lavoro.
Il lavoratore potrà richiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro ordinario, in tutto od in parte, del lavoro eccedente, qualora effettuato per almeno 12 mesi nell'arco temporale di 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non ripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato.
La richiesta di consolidamento di cui sopra deve essere presentata dal lavoratore con atto scritto ed ha decorrenza dalla data di presentazione della stessa.
Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
- la maternità;
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'accesso ai servizi sociali aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dal presente c.c.n.l.;
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa: l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici quali malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, ecc.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e le sue motivazioni.
Le parti convengono che, a fronte di eventuali modifiche legislative riguardanti il contratto di lavoro a tempo parziale si incontreranno per concordare tutti gli adeguamenti necessari alla luce delle modifiche normative introdotte.
Dichiarazione a verbale
A parziale deroga di quanto precedentemente espresso, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro è trasformato in giornate lavorative per 325 gg in caso di prestazione su 5 gg e per 390 gg in caso di prestazione su 6 gg, mentre per quanto attiene il trattamento economico i valori contrattualmente previsti di 180 gg di calendario e di 120 gg di calendario vengono trasformati in giornate lavorative sulla base del seguente schema:
Giorni di calendario | Giornate equivalenti in caso di orario su 5 giornate | Giornate equivalenti in caso di orario su 6 giornate |
180 gg | 129 giornate | 156 giornate |
120 gg | 86 giornate | 103 giornate |
Sulla base di quanto definito nella precedente tabella, si procederà al calcolo dei periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro e i relativi periodi di trattamento economico per il singolo lavoratore, riproporzionando le durate predette attraverso l'applicazione della percentuale di rapporto tra l'orario di lavoro individuale e l'orario di lavoro pieno definito dal vigente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e dai successivi D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e comporta lo svolgimento di attività lavorativa con un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente c.c.n.l.
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale", e "verticale".
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale come sopra definito, sia a tempo determinato che indeterminato, deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno (part-time verticale o misto), nonchè gli altri elementi previsti dal presente c.c.n.l.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende prenderanno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se motivate da:
a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
b) comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia;
c) esigenze di studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione certificata a corsi di formazione.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003 le parti interessate potranno prevedere, con specifico patto scritto, l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di:
- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni, o comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
Le variazioni in aumento non possono superare il 30% del normale orario annuo concordato.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
Le maggiorazioni non spettano:
- in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
- qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro.
Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa ed alle R.S.U., ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, che caratterizzano i settori rappresentati, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, per le stesse causali per le quali è prevista per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro supplementare fino a concorrenza dell'orario di lavoro ordinario di 38 ore e 30 minuti settimanali, e pertanto, per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà eccedere la durata dell'orario di lavoro ordinario del lavoratore a tempo pieno, mentre per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale non potrà eccedere l'orario di lavoro settimanale, mensile, annuo, dei lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare, consentite nella misura massima del 30% del normale orario annuo concordato, sono retribuite con una maggiorazione forfettaria del 22% dello stipendio o salario comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Il lavoro eccedente quello supplementare sarà compensato con la maggiorazione prevista dal c.c.n.l. per il lavoro straordinario. L'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l'utilizzo della flessibilità di cui all'art. 33 - Orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
- la maternità;
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'accesso ai servizi aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dal presente c.c.n.l.;
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa: l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici quali malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, ecc.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e le sue motivazioni, rispetto ai fabbisogni.
Le parti convengono che, a fronte di eventuali modifiche legislative riguardanti il contratto di lavoro a tempo parziale si incontreranno per concordare tutti gli adeguamenti necessari alla luce delle modifiche normative introdotte.
Dichiarazione a verbale
A parziale deroga di quanto precedentemente espresso, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro è trasformato in giornate lavorative per 325 gg in caso di prestazione su 5 gg, e di 390 gg in caso di prestazione su 6 gg, mentre per quanto attiene il trattamento economico i valori contrattualmente previsti di 180 gg di calendario e di 120 gg di calendario vengono trasformati in giornate lavorative sulla base del seguente schema:
Giorni di calendario | Giornate equivalenti in caso di orario su 5 giornate | Giornate equivalenti in caso di orario su 6 giornate |
180 gg | 129 | 154 |
120 gg | 86 | 103 |
Sulla base di quanto definito nella precedente tabella, si procederà al calcolo dei periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro e i relativi periodi di trattamento economico per il singolo lavoratore, riproporzionando le durate predette attraverso l'applicazione della percentuale di rapporto tra l'orario di lavoro individuale e l'orario di lavoro pieno definito dal vigente c.c.n.l.
Art. 27
(Contratto di lavoro a prestazioni ripartite - "Job sharing")
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l'azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l'adempimento di un'obbligazione lavorativa a tempo pieno nel quale devono essere indicate le modalità di svolgimento della prestazione nonchè quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di c.c.n.l.
Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati, senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile od annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro.
I lavoratori devono informare preventivamente l'azienda sull'orario di lavoro di ciascuno di loro, con cadenza settimanale.
Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in quanto compatibili con la specificità del rapporto sopra definito.
Nota a verbale
Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
A tal fine demandano all'Osservatorio di monitorare l'andamento di tali forme di lavoro onde individuare le modifiche contrattuali da apportare all'attuale testo per meglio adattarlo alle reali esigenze delle parti.
Art. 28 (Telelavoro)
Per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta; potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l'azienda.
Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, si applicano le discipline del presente c.c.n.l. e le norme di legge applicabili.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alle sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Lo svolgimento delle mansioni all'esterno dell'azienda non preclude, al datore di lavoro, la possibilità di convocare in sede il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in azienda.
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente c.c.n.l. ed alle norme di legge applicabili.
Al momento dell'instaurazione del rapporto di telelavoro, col telelavoratore sono concordati, con atto scritto, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali:
- il luogo di lavoro;
- le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni;
- le modalità di contatto con l'azienda;
- la durata dell'orario giornaliero;
- le fasce orarie per le connessioni operative con l'azienda;
- gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa;
- la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato;
- le eventuali condizioni di reversibilità.
Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato esistente.
Norme applicative
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere; in quest'ultimo caso previo accordo tra le parti, il telelavoratore potrà richiedere l'assistenza delle R.S.U. o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali.
B) Il telelavoro può essere concordato a tempo determinato o a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le parti potranno concordare ulteriori proroghe ovvero la trasformazione a tempo indeterminato.
C) Fermo restando l'orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro nell'ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
Il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l'azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all'azienda anche per via telematica fornendo, anche successivamente, idonea documentazione.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonchè per salvaguardarne la professionalità specifica.
E) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle parti contrattuali.
F) Il lavoratore, addetto al telelavoro, è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano l'art. 2105 cod. civ. e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996, D.P.R. n. 318/1999).
In particolare, il lavoratore interessato al telelavoro dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
In nessun caso il lavoratore potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro.
L'hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonchè, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell'azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si svolge l'attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla legge n. 46/1990 per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall'uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonchè per danni causati a o da terzi.
H) La retribuzione del telelavoratore sarà quella prevista dalle norme di legge, di contratto nazionale e di contratto di secondo livello.
Premesso che i costi di installazione e di esercizio sono a carico dell'azienda, l'azienda e il telelavoratore potranno definire sistemi di compensazione delle spese di esercizio da sostenere dal telelavoratore per il traffico telefonico, telematico e per il consumo energetico.
Le competenze relative al mese di riferimento verranno liquidate con le modalità ed alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori.
I) L'applicazione dell'istituto è rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle parti; sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibile la concessione, o l'imposizione obbligatoria.
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali informazioni relative all'andamento del presente istituto.
Dichiarazione a verbale
In assenza di specifica normativa di legge, le parti concordano nell'intendere la disciplina come adottata in via sperimentale ed affidano all'Osservatorio il compito di un opportuno monitoraggio per un proficuo utilizzo dell'istituto sotto l'aspetto occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL- UIL del 17 luglio 2001 in materia di telelavoro.
Art. 29 (Apprendistato)
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, e dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalle seguenti disposizioni.
Resta inteso tra le parti che la disciplina qui convenuta si applica agli apprendisti assunti a fra data dal 1º agosto 2001, mentre per gli apprendisti già in forza alla suddetta data continueranno ad applicarsi le singole discipline contrattuali di provenienza inerenti la materia dell'apprendistato.
Durata dell'apprendistato
Il contratto di apprendistato ha la durata di 48 mesi ed è utilizzabile per le professionalità che, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, si attestano:
- settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: dal 7º livello, compreso, in su (vedasi anche art.
83 - Apprendista grafico e sua formazione professionale);
- settore cartario-cartotecnico: dal 3º livello del gruppo C, compreso, in su.
Trattamento economico
La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo di stipendio e di salario, ex indennità di contingenza ed E.d.r., del livello D/2 per il settore cartario-cartotecnico, e del livello 9º per i settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi.
Progressione della retribuzione
Semestri | |||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 95% | 95% |
Trascorso il periodo di apprendistato, e avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera l'ex apprendista verrà assegnato:
- settore grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi: al 9º livello;
- settore cartario-cartotecnico: al livello D/1, dove permarrà due anni prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non è previsto l'iter automatico di carriera l'ex apprendista, dopo l'assunzione, verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Ferie
L'apprendista ha diritto alle ferie annuali nella misura di 30 giorni di calendario fino al compimento dei 16 anni di età nella misura stabilita per gli operai dal presente contratto quando abbia raggiunto l'età superiore.
Malattia
Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a
1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario.
Apprendisti settore cartario-cartotecnico
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a
1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario.
Norma valida per tutti i settori
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità di invalidità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto agli Istituti mutualistici. Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d'accordo con gli Enti assicuratori.
Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purchè si riferiscano alla stessa attività e semprechè l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi di insegnamento complementari che siano obbligatori per legge (ove esistano).
Formazione esterna
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione del relativo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto a 40 ore medie annue.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Tutore
Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda di livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.
Rinvio alle disposizioni per la regolamentazione per gli operai ed impiegati
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, e alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.
Art. 30 (Tirocinio)
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l'apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata all'ultimo livello della classificazione, al termine del quale il tirocinante viene inserito come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.
Art. 31 (Assunzione - Documenti)
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
- la data di assunzione;
- la qualifica ed il livello cui il lavoratore viene assegnato, e in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
- l'inquadramento economico iniziale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'esplicito riferimento all'applicazione del presente c.c.n.l.;
- il numero di iscrizione sul libro matricola.
Con le comunicazioni di quanto sopra, le parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/1997.
Unitamente alla lettera di assunzione, l'azienda consegnerà al lavoratore il materiale FONDAPI relativo alla previdenza integrativa.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
- libretto di lavoro;
- codice fiscale;
- stato di famiglia;
- carta di identità o documento equipollente;
- eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro semprechè il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell'azienda il proprio domicilio nonchè eventuali cambiamenti intervenuti nel corso del rapporto di lavoro.
Art. 32 (Visita medica)
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica prima dell'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata, o successivamente, quando l'azienda lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 33 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) L'orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2) A decorrere dal 1º gennaio 2002 le norme di cui al precedente c.c.n.l. vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.
Giornalieri e due turni (norma comune a tutti i settori)
3) Le parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 13, comma 1, della legge n. 196/1997 di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene definito in 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro previste dai precedenti cc.cc.nn.l.
4) A tale fine, la Direzione aziendale presenterà alle R.S.U., entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l'anno successivo.
5) In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno. Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonchè i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il settore cartario-cartotecnico) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, come modificata da D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell'orario di lavoro medio di cui ai commi susseguenti.
6) Al fine di trovare una soluzione concordata, le parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l'azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane e procederanno alle intese attuative entro 10 gg dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 gg le parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, fermo restando l'applicazione del piano presentato con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
7) Fermo restando quanto precedentemente esposto, qualora l'impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno quale orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
8) L'orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, è la risultanza dell'applicazione dell'orario medio settimanale di 38 ore e 30 minuti di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9) L'orario di riferimento così definito potrà peraltro essere variato dall'azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all'atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di riferimento, preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di riferimento, le parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle Associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
10) L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11) I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l'azienda di questo impedimento.
12) Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all'orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
13) Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo;
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell'anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti;
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la R.S.U., si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e R.O.L. maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerati crediti di prestazioni lavorative per l'impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ciascun anno.
Procedure di verifica
14) Fermo restando quanto previsto alla lett. b) del precedente punto 13, al fine di pervenire ad un progressivo riallineamento del saldo, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 80 ore, le parti procederanno ad una verifica finalizzata al raggiungimento di tale scopo comune. A tale fine l'azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15) In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell'orario di riferimento, le parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16) Le parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
17) In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla C.i.g. ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla R.S.U. di cui al successivo art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
18) Ai soli fini contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento dell'orario di lavoro settimanale di riferimento, entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62%;
b) al superamento della 48ª ora settimanale di effettiva prestazione verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
c) al superamento delle 40 ore medie settimanali di effettiva prestazione nell'arco dell'anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
d) al superamento dell'orario settimanale di riferimento aziendale, qualora non sia preventivato il recupero, verrà corrisposto il trattamento di cui al successivo art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nota a verbale
Ai soli fini contrattuali l'orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente c.c.n.l.
Le parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del secondo livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente c.c.n.l., tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la crescita della competitività aziendale.
Definizione di lavoro notturno ai sensi del D.Lgs. n. 532/1999
Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria. La consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente c.c.n.l., si intende quello effettuato dalle ore 21.00 alle ore 7.00, salvo quanto previsto per il 2º e 3º turno.
Ai fini legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che:
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno tre ore al giorno del suo tempo di lavoro giornaliero;
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente c.c.n.l., per almeno 75 giorni all'anno, proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 532/1999, i casi di eccezionalità sono individuati in quelli in cui al lavoratore non sono richieste prestazioni notturne continuative, ricorrenti o comunque strutturali quali:
- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale del lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;
- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro effettuato per le causali sottoelencate di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 532/1999, al lavoro notturno possono essere adibiti, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 532/1999, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 532/1999, qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
In applicazione della legge n. 903/1977, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata (art. 10 del D.Lgs. n. 345/1999).
Gli adolescenti (art. 11 del D.Lgs. n. 345/1999) che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Ai sensi della legge n. 903/1977, il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Lavoro notturno per il settore grafico-editoriale
L'orario di lavoro sul terzo turno è fissato in 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno.
La maggiorazione dovuta per il terzo turno è pari al 24% da calcolarsi sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui al'art. 107 - Nomenclatura.
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte nona - Norme speciali per la stampa dei periodici - del presente contratto, vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di 32 ore annue.
Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 (art. 10-bis, Parte prima, Norme generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonchè i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il comparto cartario- cartotecnico) di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalla legge n. 54/1977. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico- organizzativa-produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alle mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale ed R.S.U. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest'ultimo caso, quindi, la riduzione dell'orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonchè il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 25 marzo 1923, n. 683, e dalla legge n. 106/1997 che escludono dalla limitazione dell'orario il personale con funzioni direttive.
Dichiarazione comune
A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale le parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che non hanno inteso modificare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 38,5ª ora e la 40ª ora, di cui al presente articolo, è stata adottata ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione.
Dichiarazione comune
Le parti, visto l'intento comune di migliorare la competitività delle aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l'impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 17, punto 3 della direttiva 93/104/CE e dal decreto ministeriale del 22 maggio 2001 (G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2001), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui sette giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le norme di cui al precedente c.c.n.l. vengono sostituite da quanto di seguito stabilito. Giornalieri e due turni (norma comune a tutti i settori)
3. Le parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di legge in materia di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene definito in 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro previste dai precedenti cc.cc.nn.l.
4. A tale fine, la Direzione aziendale presenterà alle R.S.U., entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l'anno successivo.
5. In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali, e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro ordinario per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno. Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonchè i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il settore cartario-cartotecnico) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, come modificata da D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell'orario di lavoro medio di cui ai commi susseguenti.
6. Al fine di trovare una soluzione concordata, le parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l'azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane, e procederanno alle intese attuative entro 10 gg dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 gg le parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, fermo restando l'applicazione del piano presentato con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
7. Fermo restando quanto precedentemente esposto, qualora l'impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno quale orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
7-bis. In riferimento all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall'art. 7 e per le pause dall'art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 2, del suddetto decreto. Aggiuntive specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali facendo salve le intese in materia già disciplinate prima dell'entrata in vigore del presente contratto. La condizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti.
8. L'orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, è la risultanza dell'applicazione dell'orario medio settimanale di 38 ore e 30' di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9. L'orario di riferimento così definito, potrà peraltro essere variato dall'azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili e non aventi carattere strutturale all'atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di riferimento, contestualmente alle R.S.U., saranno preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito all'applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di riferimento, le parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle Associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
9-bis. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata di riferimento è calcolata su un periodo di 6 mesi considerate le specifiche esigenze tecnico-organizzative settoriali, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali. Quanto sopra senza pregiudizio per ciò che concerne la disciplina dello straordinario e delle relative maggiorazioni. Il termine di 6 mesi potrà essere elevato, previo accordo con le R.S.U. e/o con le OO.SS. a 12 mesi.
10. L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11. I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l'azienda di questo impedimento.
12. Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all'orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
13. Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo;
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell'anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti;
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la R.S.U., si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e ROL maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerate crediti di prestazioni lavorative per l'impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ciascun anno.
Procedure di verifica
14. Fermo restando quanto previsto alla lett. b) del precedente punto 13, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 60 ore, le parti procederanno ad una verifica per il riallineamento del saldo. A tale fine l'azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15. In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell'orario di riferimento, le parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16. Le parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
17. In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla C.i.g. ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla R.S.U. di cui al successivo art. ... - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
18. Ai soli fini contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento dell'orario di lavoro settimanale di riferimento, entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62%;
b) al superamento della 48ma ora settimanale di effettiva prestazione verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
c) al superamento delle 40 ore medie settimanali di effettiva prestazione nell'arco dell'anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
d) al superamento dell'orario settimanale di riferimento aziendale, qualora non sia preventivato il recupero, verrà corrisposto il trattamento di cui al successivo art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nota a verbale
Ai soli fini contrattuali l'orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente c.c.n.l.
Le parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del 2º livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente c.c.n.l., tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la crescita della competitività aziendale.
Definizione di lavoro notturno ai sensi delle norme di legge
A fronte di quanto previsto in materia di lavoro notturno, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria. La consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente c.c.n.l., si intende quello effettuato dalle ore 21.00 alle ore 7.00, salvo quanto previsto per il 2º e 3º turno.
E' considerato lavoratore notturno il lavoratore che:
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno 3 ore al giorno del suo tempo di lavoro giornaliero;
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente c.c.n.l., per almeno 75 giorni all'anno, proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale.
Qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 6 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
Il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore
22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Norme particolari per il settore grafico-editoriale
L'orario di lavoro sul terzo turno è fissato in 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno. La maggiorazione dovuta per il terzo turno è pari al 24% da calcolarsi sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 107 - Nomenclatura.
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte nona - Norme speciali per la stampa dei periodici - del presente c.c.n.l., vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7.00 e terminare dopo le 24.00.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23.00 e non oltre le 24.00 sarà corrisposta una maggiorazione del 24% limitatamente all'ora compresa tra le 23.00 e le 24.00.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l'inizio del 1º turno alle ore 6.00, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l'ora compresa tra le 22.00 e le 23.00.
Norma particolare per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) - Lavoro domenicale e festivo
In caso di calendari lavorativi che dovessero interessare la giornata della domenica e/o del festivo, le parti a livello aziendale definiranno le modalità, comprensive del recupero per il riposo compensativo, per la giornata della domenica e/o del festivo.
Per le prestazioni rese nella giornata della domenica e/o del festivo con riposo compensativo viene riconosciuta una maggiorazione pari al 30%.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale. Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di 32 ore annue.
Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 (art. 10-bis, Parte prima, Norme generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonchè i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartari-cartotecnici) di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalla legge n. 54/1977. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale ed R.S.U. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest'ultimo caso, quindi, la riduzione dell'orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonchè il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle norme in materie che escludono dalla limitazione dell'orario il personale con funzioni direttive.
Dichiarazione comune
A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale le parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che non hanno inteso modificare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 38,5ma ora e la 40ma ora, di cui al presente articolo, è stata adottata ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione.
Dichiarazione comune
Le parti, visto l'intento comune di migliorare la competitività delle aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l'impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 17, punto 3 della direttiva 93/104 CE e dal decreto ministeriale del 22 maggio 2001 (G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2001),
convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui sette giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.
Nota a verbale
Per i lavoratori notturni, individuati ai sensi di legge, il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere ridotto come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Art. 34
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto previsto all'art. 33 - Orario di lavoro - è considerato lavoro straordinario quello eseguito:
a) oltre l'orario di lavoro annuo di cui all'art. 33 - Orario di lavoro;
b) comunque, oltre le 48 ore settimanali di effettiva prestazione;
c) oltre l'orario di lavoro di riferimento, concordato in sede aziendale qualora l'impresa dichiari la non recuperabilità dello stesso.
Le ore di lavoro prestate nei casi di cui al 1º comma del presente articolo, saranno considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali per quanto riguarda le maggiorazioni previste a tale titolo.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle R.S.U.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
E' considerato lavoro notturno ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni previste dalla tabella sottoriportata, quello prestato secondo la definizione di lavoro notturno previsto dall'art. 33 - Orario di lavoro.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso di lavoratore per il quale, ai sensi della legge e dell'art. 33 - Orario di lavoro - il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per i lavoratori discontinui, intendendosi per tali i guardiani, i custodi ed i portieri, è considerato lavoro festivo quello compiuto in un giorno di lavoro compensativo mentre in caso di prestazione domenicale la retribuzione oraria dovuta sarà maggiorata del 14,4%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo vengono confermate le maggiorazioni sulla retribuzione oraria di cui al c.c.n.l. 1º gennaio 1996-31 dicembre 1999 per i lavoratori del settore grafico-editoriale secondo la seguente tabella:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
Tipologia di maggiorazione | Maggiorazione |
Flessibilità | 9,62% |
Discontinui notturno | 14,4% |
Turni diurni | 6% |
Turni notturni | 24% |
Maggiorazioni straordinario feriale | 30% |
Maggiorazioni straordinario notturno e festivo | 54% |
Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario di lavoro: | |
a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione | 30% |
b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione | 60% |
Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: | |
a) lavoro notturno | 60% |
b) lavoro festivo | 60% |
Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico, con decorrenza 1º gennaio 2002 verranno invece applicati i valori riportati nella seguente tabella modificata a seguito dell'introduzione del divisore 166,5.
Settore cartario-cartotecnico
Tipologia di maggiorazione | Vecchia maggiorazione | Nuova maggiorazione |
Flessibilità | 9,65% | 9,62% |
Discontinui notturno | 14,5% | 14,4% |
Turni diurni (per 1º e 2º turno) | 7,7% | 7,68% |
Turni notturni (3º turno) | 25,1% | 25,02% |
Cambio squadre 1º e 3º turno | 25,5% | 25,12% |
Cambio squadre 2º turno | 49,6% | 49,15% |
Maggiorazioni straordinario diurno collegato con orario normale | 25,5% | 25,12% |
Maggiorazioni straordinario non collegato con orario normale: | ||
a) se diurno con minimo di 3 ore di retribuzione | 25,5% | 25,12% |
b) se notturno con minimo di 4 ore di retribuzione | 49,6% | 49,15% |
Maggiorazione lavoro festivo | 53,1% | 52,64% |
Maggiorazioni lavoro notturno per operai non turnisti | 53,1% | 52,64% |
Maggiorazioni straordinario domenicale | 73,7% | 73,18% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 77,2% | 76,97% |
Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazioni riportate nelle sopraelencate tabelle, le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nota a verbale per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando che fino alla data del 31 dicembre 2001 rimane in vigore, per gli istituti qui considerati, la disciplina di cui al c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 (cartai-cartotecnici), artt. 5, 6, 7, Parte seconda, Norme operai, e art. 4, Parte terza, Norme impiegati, le parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto negli artt. 5, Operai turnisti (vedasi Allegato 8), e 6, Cambio delle squadre per lavori a turni (vedasi Allegato 9), di cui al richiamato c.c.n.l., continuerà a dispiegare i propri effetti sino a diversa regolamentazione in materia.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Al 3º comma aggiungere il seguente nuovo comma:
"Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea le seguenti causali:
- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue "pro-capite" e con un preavviso di 36 ore di anticipo.
Su richiesta delle R.S.U. si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra.".
Art. 35 (Mutamento di mansioni)
Ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese se operaio e di tre mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all'interessato con indicazione del nuovo gruppo o livello retributivo a cui viene assegnato.
Art. 36
(Passaggio di qualifica da operaio a impiegato)
Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall'art. 37 - Aumenti periodici dianzianità.
Art. 37
(Aumenti periodici di anzianità)
Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio, e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi | Settore cartario-cartotecnico | Aumento periodico di anzianità | |
Livello | Livello | Lire | Euro |
Q | Q | 31.000 | 16,01 |
1º | AS | 31.000 | 16,01 |
2º | A | 31.000 | 16,01 |
3º | B1 | 28.000 | 14,46 |
4º | B2 | 27.000 | 13,94 |
5º | C1 | 26.000 | 13,43 |
6º | C2 | 25.500 | 13,17 |
7º | C3 | 25.000 | 12,91 |
8º | D1 | 24.000 | 12,39 |
9º | D2 | 23.000 | 11,88 |
10º | E | 22.500 | 11,62 |
I valori modificativi di quelli già in essere, saranno applicati agli aumenti periodici di anzianità maturabili dal 1º gennaio 2002.
Fino al 31 dicembre 2001 rimangono in vigore gli importi in essere previsti dal c.c.n.l. 1º gennaio 1996-31 dicembre 1999 per il settore grafico-editoriale ed affini, e dal c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 per il settore cartario-cartotecnico, riportati rispettivamente in Allegato 10 ed Allegato 11.
All'atto della maturazione del primo scatto di anzianità successivamente alla data del 1º gennaio 2002, gli scatti di anzianità maturati antecedentemente verranno rivalutati sulla base degli importi previsti dalla presente tabella.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1º del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato e da impiegato a quadro, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica ai passaggi di livello che avvengono in forma automatica.
Norma transitoria per il settore informatico e dei servizi innovativi
Per i lavoratori del settore informatico e dei servizi innovativi per i quali, alla data di stipula del presente accordo trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno seguiti i criteri di cui all'accordo-quadro dell'11 dicembre 2001 tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL (vedasi Allegato 15).
Art. 38 (Permessi)
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda.
In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla legge n. 67/1987.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta.
Art. 39 (Assenze)
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per le procedure di comunicazione e giustificazione dell'assenza per malattia si fa rinvio agli artt. 61 (Norme operai) e 69 (Norme impiegati) - Malattia e infortunio.
Art. 40 (Aspettativa)
L'azienda, ai sensi della legge n. 162/1990 e del D.P.R. n. 309/1990 concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
L'azienda potrà inoltre concedere aspettative non retribuite a fronte di gravi e documentati motivi personali.
Art. 41 (Diritto allo studio)
I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 42 - Lavoratori studenti, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando dieci ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le R.S.U.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4º comma, la Direzione e le R.S.U., o, in mancanza, la Commissione interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4º comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le R.S.U.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
L'applicazione della percentuale di cui al 4º comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al presente articolo, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
Art. 42 (Lavoratori studenti)
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all'anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art. 10 della legge n. 300/1970.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all'anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
Inoltre, nella predisposizione degli orari di lavoro, le aziende terranno nella dovuta considerazione le esigenze dei lavoratori studenti, che, compatibilmente con le necessità aziendali, saranno favoriti nella frequenza dei corsi scolastici in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La R.S.U. potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Art. 43
(Istruzione professionale e formazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare ed aumentare il loro apporto professionale nell'ambito produttivo.
Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all'art. 41 - Diritto allo studio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
In particolare le parti convengono di procedere ad un'opera di reciproca sensibilizzazione nei confronti dell'Ente bilaterale nazionale Enfea e delle sue articolazioni territoriali per la predisposizione di specifici progetti di formazione mirati alle professionalità dei settori rappresentati.
a) Congedi per la formazione
1) Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2) La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori all'1% all'anno della forza occupata nell'unità produttiva medesima al 31 dicembre dell'anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all'anno per formazione.
4) Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
5) La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
6) Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
7) Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
b) Congedi per formazione continua
1) Ai sensi dell'art. 6, legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2) Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Istruzione, aggiornamento e formazione professionale) Al termine del 3º comma aggiungere:
"nonchè azioni concordate, anche attraverso uno specifico confronto con le R.S.U. o Segreterie territoriali, su iniziative formative in collaborazione con il FAPI.".
Art. 44
(Tutela della maternità)
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e, ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto. Così come previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo dall'INPS.
Qualora durante il periodo di cui sopra intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni del presente articolo quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o derivanti da disposizioni di leggi con quelle di cui ai commi precedenti.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui sopra, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Tale ulteriore periodo di 6 mesi verrà computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I permessi di riposo di cui sopra hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento della lavoratrice.
Per quanto concerne i congedi previsti dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dalle relative disposizioni attuative di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, restano fermi i termini di preavviso per la richiesta di godimento dei suddetti congedi così come disciplinati dalle normative di legge.
Nota a verbale
I permessi di cui al presente articolo sono applicabili, là dove sussistono le condizioni di legge, anche ai lavoratori padri, secondo le previste modalità.
Art. 45 (Missioni - Trasferte)
Al lavoratore in missione/trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, a piè di lista, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
Al lavoratore in trasferta, intendendosi per tale la missione di durata superiore alle 12 ore ed effettuate ad una distanza di almeno 50 km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili.
Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui sopra assorbe anche l'eventuale compenso per il tempo di viaggio, anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all'art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta presso altre località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 20%, quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
L'indennità di cui sopra non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Nel caso di missioni, normalmente fuori dal comune di residenza dell'azienda, di durata inferiore o pari a 12 ore, e comunque ad una distanza inferiore ai 50 km, al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine;
b) corresponsione di un importo pari al 50% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto
a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 34 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
Art. 46
(Chiamata e richiamo alle armi)
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, agli effetti del trattamento di fine rapporto, il tempo passato sotto le armi, salvo per il lavoratore in prova, si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge più favorevoli al lavoratore.
Art. 47 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione globale dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, si applicano le seguenti norme:
- le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine prima del termine di ciascun anno;
- le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 (vedasi Allegato 4).
Ai fini di tale istituto i criteri di contabilizzazione delle indennità di anzianità maturate al 31 maggio 1982 sono quelli derivanti dalla applicazione delle norme in uso precedentemente alla legge n. 297/1982 e a cui si rinvia (vedasi Allegato 5 e Allegato 6).
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Art. 48 (Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al 1º comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. come modificato dalla sentenza n. 8/1972 della Corte costituzionale.
Art. 49
(Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi - Legge n. 190/1985)
In applicazione dell'art. 5 della legge n. 190/1985 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (con esclusione della colpa grave e del dolo) tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 50 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, preso atto della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione, denominato FONDAPI (vedasi Allegato 16), secondo quanto di seguito stabilito.
Natura e scopi del Fondo
Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.
Soci del Fondo
Al Fondo saranno associati:
- i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l., i quali presentino domanda di associazione;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra;
- i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione.
Contribuzione
Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r., viene fissato all'1% a carico dell'azienda e all'1% a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno le quote saranno:
- il 2% della retribuzione utile per il t.f.r. per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28 aprile 1993;
- il 100% del t.f.r. per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28 aprile 1993.
Al t.f.r. residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopraindicate si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.
Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri più elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.
Quota di iscrizione e quota associativa
La quota di iscrizione al Fondo è fissata in euro 11,36 complessive per ciascun iscritto, suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità che verranno definite dal Fondo.
La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del livello/ gruppo composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r. per ciascuna delle due parti.
Nota a verbale per i lavoratori del settore rappresentato da UNIMATICA
Dal 1º gennaio 2002 ai lavoratori delle aziende dei settori rappresentati da UNIMATICA si applicheranno le normative di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori dipendenti di aziende già rientranti nella sfera di competenza FONDAPI manterranno la loro posizione assicurativa.
I suddetti lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nella sfera di competenza FONDAPI dovranno optare per l'adesione a FONDAPI.
N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2007 prevede quanto segue:
Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione, dell'informatica e dei servizi innovativi stipulato il 12 aprile 2006, la previdenza integrativa complementare così prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dando così attuazione alla relativa clausola contrattuale;
Convengono:
1) di aderire, a far data dal 1º gennaio 2007, al Fondo di previdenza complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);
2) le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
- 1% a carico dell'azienda ed 1% a carico del lavoratore da calcolarsi con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.;
3) con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno, la contribuzione sarà pari al:
- 2% della retribuzione utile per il t.f.r. per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente al 28 aprile 1993;
- 100% del t.f.r.: per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28 aprile 1993;
4) la quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto di iscrizione, è pari ad euro 11,36, di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore;
5) è data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti;
6) le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile;
7) sono fatte salve eventuali adesioni già acquisite da FONDAPI, da parte di aziende aderenti ad UNIMATICA, e le relative contribuzioni saranno adeguate a quelle.
Art. 51 (Regolamento interno di azienda)
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art. 52 (Disciplina del lavoro)
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente c.c.n.l. o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
- usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
- non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;
- rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
- comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo le procedure previste dal presente c.c.n.l., salvo il caso di impedimento giustificato;
- rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
- avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 3 ore di normale retribuzione;
4) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
L'importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra la Direzione e le R.S.U.
Per le sottoelencate mancanze al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dal presente c.c.n.l., salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purchè non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
A) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dalla precedente lett. i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
B) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
C) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
D) reati per i quali siano intervenute condanne definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
E) insubordinazione grave verso i superiori;
F) furto;
G) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
H) risse nello stabilimento;
I) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente c.c.n.l. le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Procedura di contestazione
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la R.S.U.
Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
Art. 53 (Licenziamenti)
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono le norme di legge in materia.
Art. 54 (Certificato di lavoro)
Ai sensi dell'art. 2124 cod. civ. l'azienda dovrà mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate ed il periodo di servizio prestato.
Art. 55
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore)
Le disposizioni del presente c.c.n.l., nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente c.c.n.l., non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Art. 56 (Disposizioni generali)
Per quanto non regolato dal presente c.c.n.l. si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Parte seconda NORME OPERAI
Art. 57 (Periodo di prova)
L'assunzione in servizio dell'operaio può avvenire con un periodo di prova da notificarsi per iscritto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per il livello nel quale l'operaio ha prestato la sua opera, semprechè non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 gg di effettiva prestazione.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2.
Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Art. 58
(Riposo settimanale e giorni festivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1º maggio;
- 2 giugno;
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e Paolo).
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In caso di coincidenza di una o più festività di cui alle lett. a) e b) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/26 dell'intera retribuzione stessa.
La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa "post-partum", congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute:
- 24 ore di permesso retribuito per i lavoratori dei settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi;
- 23 ore di permesso retribuito per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Riposo settimanale e giorni festivi)
Al termine aggiungere la seguente frase:
"per il settore cartario-cartotecnico valgono per il trattamento delle festività, le norme di cui al c.c.n.l. Unigec-CONFAPI del , e comunque
precedente al c.c.n.l. del 17 luglio 2001.".
Le parti in sede di stesura procederanno al reinserimento della normativa sopra riportata.
Art. 59 (Ferie)
Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più razionale distribuzione del periodo feriale nel Paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo, si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.
L'operaio ha diritto ad un periodo di ferie annuali, con la normale retribuzione commisurata all'orario contrattuale nella misura di:
- grafici-editoriali, informatici-servizi innovativi: quattro settimane e mezzo, pari a 173 ore e 15 minuti;
- cartari-cartotecnici: 166 ore e 50 minuti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, all'operaio, qualora abbia maturato il diritto delle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Si computano come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza: per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'art. 61 - Malattia e infortunio, per gravidanza e puerperio nei limiti dell'assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell'epoca anzidetta.
La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le parti.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Chiarimento a verbale
La settimana è pari all'orario medio settimanale.
La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale.
Le giornate di ferie, godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate.
Nota interpretativa a verbale
Le parti esplicitamente riconoscono che per "malattie con ricovero ospedaliero" non hanno voluto riferirsi esclusivamente al periodo di ospedalizzazione.
Norma transitoria per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico
Ogni singola giornata di ferie maturata, e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, ad 1/5 dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti.
Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie maturate e non ancora fruite fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità:
- ferie al 1º gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.
Art. 60 (Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione ivi compreso, quale anticipo, il trattamento a carico dell'INPS alla cui regolamentazione si farà riferimento.
Art. 61 (Malattia e infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della legge n. 638/1983 (10.00-12.00 e 17.00-19.00);
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Salvo i casi comprovati di cui al punto precedente, il lavoratore che non sia reperito presso il domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale per l'intero periodo di malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
L'operaio non in prova, assente dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
- conservazione del posto di lavoro senza l'interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa non superiore a mesi 6, salvo diversa intesa fra azienda e lavoratore, durante il quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
Tale aspettativa sarà inoltre considerata periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal presente articolo.
A.1) Trattamento economico
Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto A) ai lavoratori in malattia verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
- integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) fino ad un massimo di 180 giorni.
Superato tale periodo, il lavoratore avrà diritto per ulteriori 120 giorni ad un'integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario). Qualora peraltro fosse superato il limite temporale previsto per le prestazioni economiche a carico dell'INPS il lavoratore avrà diritto, per tali ulteriori 120 giorni o per quella parte in cui si verificasse la condizione precedentemente citata, ad un trattamento economico a carico dell'azienda pari al 50% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario).
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
L'operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
- conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità d'invalidità temporanea;
- corresponsione da parte dell'azienda, oltre l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera normale di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario).
Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre i termini suddetti è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Malattia e infortunio)
Aggiungere dopo il 3º comma della lett. A):
"Tale aspettativa potrà essere prorogata per un periodo pari a quello inizialmente richiesto.".
Art. 62
(Gratifica natalizia)
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di 192 ore e 30 minuti di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia o d'infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma entro la vigila di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
Norma transitoria per il settore cartario-cartotecnico
Fino alla data del 31 dicembre 2001 la misura della gratifica natalizia per gli operai del settore cartario- cartotecnico rimane fissata in 193 ore della normale retribuzione. A tal fine si richiama la disposizione di cui all'art. 14, Parte seconda, Norme operai, del c.c.n.l. 1º luglio 1997.
Art. 63
(Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto)
La retribuzione sarà corrisposta con periodicità mensile, salvo diversa pattuizione aziendale.
La corresponsione della retribuzione e delle competenze spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Art. 64
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 52 - Disciplina del lavoro - o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di 2 settimane.
Per gli operai dei settori grafico-editoriale con anzianità superiore ai 10 anni il periodo di preavviso è elevato a 3 settimane.
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno lavorativo della settimana.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non prestato.
L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione globale delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale è incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
Dichiarazione a verbale per il settore grafico-editoriale
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
Parte terza NORME IMPIEGATI
Art. 65 (Periodo di prova)
L'assunzione dell'impiegato può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto.
La durata massima di tale periodo, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Settori grafico-editoriale informatico-servizi innovativi | Settore cartario-cartotecnico | ||
Quadri/1º liv./2º liv. | 130 gg | Quadri - Gruppo A | 130 gg |
3º liv./4º liv./5º liv./6º liv./7º liv. | 80 gg | Gruppo B - Gruppo C | 80 gg |
Per il lavoratore del settore grafico-editoriale e del settore informatico-servizi innovativi assunto al 9º livello, il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 gg.
I periodi di prova di cui alla tabella precedente sono riferiti a orari di lavoro distribuiti su cinque giorni lavorativi.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Art. 66
(Riposo settimanale e giorni festivi)
legge.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo
settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1º maggio;
- 2 giugno;
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e Paolo).
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa "post-partum", congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute:
- 24 ore di permesso retribuito per i lavoratori dei settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi;
- 23 ore di permesso retribuito per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 67 (Ferie)
Per ogni anno di servizio l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della normale retribuzione, così fissato:
- settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti.
- settore cartario-cartotecnico:
- fino a 10 anni di anzianità di servizio: 166 ore e 30 minuti;
- oltre 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 173 ore e 18 minuti;
- oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 192 ore e 30 minuti.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le parti.
Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico svolgenti attività in ciclo continuo 7 giorni su 7 si rimanda al Chiarimento a verbale di cui all'art. 7, Parte terza, Norme impiegati, del c.c.n.l. 1º luglio 1997.
Chiarimento a verbale
La settimana è pari all'orario medio settimanale.
La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale.
Le giornate di ferie godute dai lavoratori vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate.
Norma transitoria per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico
Ogni singola giornata di ferie maturata, e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, ad 1/5 dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti.
Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie maturate, e non ancora fruite, fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità:
- ferie al 1º gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.
Art. 68 (Congedo matrimoniale)
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 69 (Malattia e infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della legge n. 638/1983 (10.00-12.00 e 17.00-19.00);
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Salvo i casi comprovati di cui al punto precedente, il lavoratore che non sia reperito durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare presso il domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale per l'intero periodo di malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
Nei casi di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
- conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi, salvo diversa intesa fra azienda e lavoratore, durante il quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
mesi.
A.1) Trattamento economico
Entro i suddetti limiti di conservazione del posto, verrà riconosciuto il seguente trattamento:
- corresponsione del 100% della retribuzione per mesi 6, e del 50% della retribuzione per i successivi 4
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli
corrisponderà il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 47 - Trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinchè sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
Durante il periodo in cui viene corrisposta dall'INAIL l'indennità di invalidità temporanea, l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Superato detto periodo di conservazione di posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell'impiegato, rispettivamente con le stesse modalità e trattamenti di cui al precedente punto A).
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà corrisposta da parte dell'azienda, oltre alla retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, una integrazione a partire dal giorno seguente l'infortunio stesso e fino alla scadenza del periodo contrattuale di conservazione al posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino al raggiungere il 100% della retribuzione normale (escluso quindi l'eventuale compenso per lavoro straordinario).
Nel caso di infortunio o di malattia professionale saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Art. ...
(Malattia e infortunio)
Aggiungere dopo il 3º comma della lett. A):
"Tale aspettativa potrà essere prorogata per un periodo pari a quello inizialmente richiesto.".
Art. 70 (Tredicesima mensilità)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30/26 della normale retribuzione mensile percepita dall'impiegato.
La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia ed infortunio, nei limiti della conservazione al posto, nonchè per gravidanza e puerperio, nei limiti dell'assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed i periodi di assenza per regolari permessi saranno utilmente computati ai fini della tredicesima mensilità.
Art. 71 (Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e/o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 72
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 52 - Disciplina del lavoro - o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue.
a) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
- mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1º-2º e del gruppo A;
- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3º-4º e del gruppo B;
- mesi 1 per gli impiegati dei livelli 6º-7º-9º e del gruppo C.
b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
- mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1º-2º e del gruppo A;
- mesi 2 per gli impiegati dei livelli 3º-4º e del gruppo B;
- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 6º-7º-9º e del gruppo C.
c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
- mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1º-2º e del gruppo A;
- mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3º-4º e del gruppo B;
- mesi 2 per gli impiegati dei livelli 6º-7º-9º e del gruppo C.
I termini di disdetta decorrono dal 1º o dal 15º giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale è incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
Normativa speciale per il settore informatico-servizi innovativi - Area tecnica
Le parti, riconoscendo l'importanza e la valenza del momento formativo, e ciò ancor più in un settore come quello di applicazione del presente c.c.n.l. ove si assiste all'incessante avvento e crescita di nuove figure professionali, concordano sull'introduzione di una più dettagliata disciplina che possa regolamentare la materia incentivando le aziende del comparto ad investire in progetti formativi garantendo, in tal modo, una costante e tangibile crescita professionale dei lavoratori e, più in generale, assicurando maggior stabilità e trasparenza al mercato del lavoro di appartenenza.
Si conviene, pertanto, che i periodi di preavviso, in caso di dimissioni del lavoratore inquadrato nell'area tecnica del settore informatico-servizi innovativi, sono disciplinati come segue:
Inquadramenti | Fino a 5 anni di servizio | Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio | Oltre 10 anni di servizio |
Q - 1º e 2º livello | 3 mesi | 3,5 mesi | 4,5 mesi |
Fino al 3º livello | 2 mesi | 2,5 mesi | 3 mesi |
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni, il periodo di preavviso individuale come sopra determinato è incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, per il lavoratore che abbia effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo, certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da società da quest'ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall'azienda, i termini di preavviso sono incrementati di ulteriori 2 mesi.
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa speciale, si fa rinvio a quanto previsto alla normativa generale di cui al presente articolo.
Nota a verbale
Nell'ambito dell'Osservatorio, le parti procederanno ad un monitoraggio della normativa speciale qui prevista per il settore informatico-servizi innovativi al fine di valutarne gli effetti sia sotto l'aspetto delle casistiche verificatesi, sia sull'andamento delle attività di formazione che caratterizzano il settore.
Art. 73 (Indennità di cassa)
All'impiegato, la cui mansione preveda normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verrà corrisposta un'indennità pari al 7% dello stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) della sua categoria di appartenenza.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Norma transitoria per il settore cartario-cartotecnico
Per gli impiegati del settore cartario-cartotecnico la suddetta indennità pari al 6% dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002 ed acquisirà il valore del 7% con decorrenza dal 1º luglio 2002.
Art. 74 (Alloggio)
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro
del più vicino centro abitato disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Parte quarta NORME QUADRI
Art. 75 (Classificazione)
La categoria di quadro, introdotta con la legge n. 190/1985, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale, svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di un'impresa.
Art. 76 (Trattamento normativo)
Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.
Art. 77 (Coperture assicurative)
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 48 - Indennità in caso di morte - e dall'art. 47 - Trattamento di fine rapporto - l'azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a euro 25.822,84.
A tal fine l'azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.
L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata dai predetti eventi.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
Art. 78
(Responsabilità civile legata alla prestazione)
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
E' escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa grave o dolosa.
Norma transitoria per il settore grafico-editoriale
Ai lavoratori aventi la qualifica di quadro, in forza al 16 marzo 1993, viene riconosciuto un importo di euro 51,65 mensili, a titolo di indennità di funzione.
Parte quinta CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER I LAVORATORI DEI SETTORI GRAFICO ED AFFINI, EDITORIALE, INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI (AREA TRADIZIONALE)
Art. 79
(Classificazione professionale unica per i lavoratori addetti ai settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'inquadramento dei lavoratori (operai, impiegati e quadri), che secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente c.c.n.l. trova attuazione in sede aziendale è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della produttività.
L'applicazione della classificazione prevede due momenti: un momento statico ed uno dinamico.
Il momento statico è quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell'ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.
Il momento dinamico rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.
Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di O.d.L. che nel concreto adotteranno principi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra Direzione e R.S.U. eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.
Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo nè in termini di soluzioni organizzative nè in termini di carriera dei singoli.
Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l'iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.
Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.
In particolare le parti valuteranno, con le modalità di cui ai punti seguenti, quelle forme di polifunzionalità di mansioni espresse dai lavoratori che necessitino una conoscenza professionale e un esercizio di autonomia, operativa o decisionale secondo gli ambiti di applicazione, più ampia e consapevole.
Per le modalità applicative del momento dinamico, le parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri:
1) Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l'insieme delle operazioni che con il concorso delle specializzazioni richieste dalla particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.
2) Individuazione di nuove e più elevate forme di professionalità all'interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova O.d.L. ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione dei nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
3) Nel processo graduale di introduzione della nuova O.d.L. ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell'apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.
Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.
Condizione per l'accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.
A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale.
4) Le fasi di cui al precedente punto 1 comportano forme di mobilità coerenti con gli obiettivi della O.d.L.
Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già pertinenti ai livelli di provenienza.
Per l'inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che i profili esemplificativi riportati, anche se riferiti alle forme di lavoro più tradizionali, sono automaticamente applicabili anche alle professionalità conseguenti alle nuove tecnologie, ai nuovi supporti, alle nuove modalità di gestione del prodotto informazione quali in via esclusivamente esemplificativa l'editoria multimediale, i siti web, la stampa digitale, la grafica pubblicitaria, ecc.
Quadri
Declaratoria
Lavoratori che, in possesso dei requisiti professionali di cui al 1º livello, partecipano con carattere di continuità su direttive non mediate della proprietà e/o della Direzione, ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell'azienda.
1º livello
Declaratoria
Lavoratori che oltre che a rispondere alle caratteristiche indicate nella declaratoria del 2º livello ed a possedere esperienza specifica, svolgono in completa autonomia decisionale e gestionale attività di coordinamento di servizi o aree produttive fondamentali dell'azienda ovvero svolgono, anche singolarmente, attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali e della gestione delle risorse.
Profili
a) Responsabile di servizi, aree produttive di rilevante complessità articolate in più unità operative o CED, con poteri discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nell'ambito delle direttive generali ricevute dal vertice dell'azienda.
b) Progettista di sistemi informativi di rilevante complessità.
c) Lavoratore in grado di analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
2º livello
Declaratoria
Lavoratori che nell'ambito della gestione sia tecnica che amministrativa svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite nonchè lavoratori che coordinano e controllano in condizioni di autonomia decisionale e operativa più aree di lavorazione anche se riferite ad un solo turno.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) Responsabile di ufficio amministrativo o tecnico con funzioni discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nei limiti delle direttive impartitegli.
b) Analista che elabori autonomamente programmi su elaborati con capacità di analisi delle situazioni operative.
c) Specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
d) Lavoratore che in piena autonomia imposta programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e complessità partecipando alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
e) Incaricato che stipula contratti di compravendita con procura.
f) Impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori.
g) Redattore editoriale che con facoltà discrezionale provvede a rendere i manoscritti conformi al tipo di pubblicazione della casa, anche multimediale "on-line" e "off-line", apportando modificazione ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati.
h) Capoturno responsabile della parte esecutiva che effettua il coordinamento di più aree di lavorazione partecipando alla pianificazione produttiva.
i) Coordinatore di redazione di pubblicazione periodica che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, anche multimediale "on-line" e "off-line", apportando modificazioni e rettifiche ai testi.
3º livello
Declaratoria
Lavoratori che, attraverso l'assunzione di capacità di coordinamento e conduzione del reparto loro affidato, svolgono attività richiedenti elevata autonomia decisionale ed operativa; ovvero lavoratori che con ampia esperienza svolgono, nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa, attività che richiedono elevata
autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, a perfetta conoscenza della funzionalità strutturale degli impianti tecnologicamente avanzati loro affidati, delle correlazioni del processo produttivo precedente e susseguente l'area di loro operatività, operano, in piena autonomia operativa, garantendo il pieno raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati dall'azienda avendo la responsabilità del coordinamento operativo di altri lavoratori che operano sugli stessi impianti di stampa o coordinando le attività di altri lavoratori nella stessa fase di preparazione.
Profili
Impiegati amministrativi
a) Analista-programmatore che, avendo la padronanza di almeno due linguaggi di programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse.
b) Esperto informatico che, utilizzando linguaggi di programmazione evoluti e strumenti di gestione di basi di dati analizza e sviluppa progetti complessi inerenti prodotti di editoria elettronica, compresi i prodotti multimediali "on-line" e "off-line", sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
c) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
Impiegati tecnici
a) Operatore redazionale che, in base alle specifiche dell'opera o della pubblicazione periodica, anche multimediale "on-line" e "off-line", redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali.
b) Grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse, ovvero il grafico che con padronanza di tecniche specifiche concorre alla progettazione dell'assetto grafico delle opere multimediali "on-line" e "off-line" (pagine web, opere su CD Rom, DVD, ecc.) e ne cura la realizzazione grafica e l'impaginazione (web designer).
c) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
d) Disegnatore litografo e l'incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche).
e) Capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche).
f) Operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, anche multimediali, sulla base delle indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni.
g) Cartografo addetto a sistemi informatici tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell'insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione.
h) Operatore redazionale che concorre alla formulazione, alla gestione e al controllo di contratti di acquisto o cessione diritti, coordinando la propria attività con quella di altri settori dell'azienda, e gestendo in autonomia i rapporti con l'esterno e le problematiche derivanti dalla gestione dei diritti sussidiari e delle operazioni.
Operai
a) Capo macchina rotativa rotocalco periodici, che operi su macchine di nuova generazione (oltre cm 230 formato carta a 8 elementi ed oltre, con velocità minima di 40.000 giri/ora) provviste di sistemi elettronici ed informatici di gestione e controllo del processo e dell'"output" produttivo, con responsabilità di coordinamento di turno di lavoro; ovvero capo macchina rotativa rotocalco periodici che per effetto di un'accresciuta professionalità abbia una più ampia ed articolata attribuzione di compiti con responsabilità di coordinamento del turno di lavoro.
b) Capo macchina rotolito (doppio sviluppo, piega complessa) di nuova generazione provvista di sistemi elettronici ed informatici di gestione e di controllo del processo e dell'"output" produttivo, con responsabilità di coordinamento del turno di lavoro.
4º livello
Declaratoria
Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa, nei limiti delle loro attribuzioni, ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano addetti a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell'immagine o delle forme stampanti
(sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati) operando in piena autonomia e responsabilità; ovvero lavoratori, anche complementari, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità e specializzazione di partenza attraverso conoscenze complete della intera fase nell'ambito produttivo equivalente, operano in piena autonomia e con responsabilità sui risultati, su più specializzazioni come verranno definite dalle nuove forme di O.d.L.
Profili
Impiegati amministrativi
a) Contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili.
b) Cassiere.
c) Economo.
d) Impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza.
e) Addetto all'ufficio personale e manodopera che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli Istituti ed Enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori.
f) Magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti.
g) Stenodattilografo in lingue estere.
h) Operatore CED (nelle aziende editoriali).
i) Responsabile del reparto macchine perforatrici del centro elettrocontabile.
j) Addetto al supporto tecnico all'utenza e all'aggiornamento del software di prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
k) Traduttore in lingua estera che svolge tale mansione con carattere continuativo.
l) Impiegato che analizzando tecnicamente il lavoro grafico provvede alla fatturazione mediante capitolati tecnici (nelle aziende grafiche).
m) Correttore di bozze, ivi comprese quelle degli elenchi telefonici (nelle aziende editoriali).
n) Archivista capo con almeno due impiegati alle sue dipendenze (nelle aziende editoriali).
o) Impiegato che coordina i servizi di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali).
p) Propagandista per edizioni scolastiche (nelle aziende editoriali).
q) Ispettore amministrativo o di diffusione (nelle aziende editoriali).
Impiegati tecnici
a) Revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l'ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopedie e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; il correttore che è adibito con continuità alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizione e alla verifica dell'esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.) (nelle aziende grafiche).
b) Addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche).
c) Cartellonista e cromista che eseguono riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna anche nel caso che congiuntamente riproducano fotocolor. Il fotolitografo, al quale siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficoltà e responsabilità (ad es.: riproduzione di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo) (nelle aziende grafiche).
d) Cartografo che oltre alla compilazione degli originali esegue incisioni e disegno (nelle aziende grafiche).
e) Archivista di redazione che, addetto ad un archivio redazionale, collabora concettualmente alla sua formazione ed è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza redazionale (nelle aziende grafiche).
f) Il perito diplomato da istituti tecnici industriali ad indirizzo grafico e fotografico, e il tecnico delle industrie grafiche diplomato dagli istituti professionali grafici quinquennali riconosciuti o registrati dall'ENIPG, a norma dell'apposito regolamento, che svolgano mansioni inerenti alla propria qualificazione professionale, trascorso un biennio dall'assunzione (nelle aziende grafiche).
g) Revisore che corregge i testi, anche se in bozza, per uniformarli a un modello ricevuto senza facoltà discrezionali di intervento (nelle aziende editoriali).
h) Segretario di redazione che prepara e controlla i calendari di lavorazioni, elabora la corrispondenza e predispone la liquidazione dei compensi (nelle aziende editoriali).
i) Grafico o disegnatore che realizza su direttive del progettista bozzetti di qualsiasi lavoro per la stampa (nelle aziende editoriali).
j) Addetto al controllo, dal punto di vista grafico, dell'impaginazione degli spazi pubblicitari telefonici con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali).
k) Addetto alla risoluzione delle discordanze delle Commissioni pubblicitarie telefoniche con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali).
l) Operatore specialista in servizi fotografici esterni che, seguendo le indicazioni di carattere iconografico ricevute, realizza opere fotografiche di elevato contenuto professionale.
Operai
a) Capo macchina rotativa rotocalco periodici (oltre cm 100 formato carta a 5 elementi e oltre), capo macchina rotativa calcografica (oltre 4 colori) e capo macchina rotolito.
b) Disegnatore litografo finito.
c) Capo macchina ex 5º livello (con capo macchina da stampa offset quadricolore ed oltre, capo macchina rotativa tipografica) qualora una diversa e più ricca attribuzione di compiti e una tecnologia più sofisticata consentano l'arricchimento professionale.
d) Lavoratore addetto ai sistemi complessi di fotocomposizione che, in possesso della specializzazione e disponendo di conoscenze complesse in relazione alle nuove tecnologie esegue in piena autonomia operativa e con risultati consoni alle aspettative aziendali tutte le operazioni integrate necessarie in lavorazioni di alta complessità.
5º livello
Declaratoria
Lavoratori che abbiano piena e complessa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità e il contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità di partenza attraverso adeguate conoscenze in relazione all'intera fase o all'ambito produttivo equivalente, operano in autonomia e responsabilità sui risultati in più specializzazioni che saranno definite dalle nuove norme di O.d.L.
Profili
Operai
a) Capo macchina di stampa offset quadricolore ed oltre o capo macchina rotativa tipografica per i quali non sussistono le particolari condizioni previste nel precedente livello.
b) Lavoratore che ha responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che possiede completa e approfondita conoscenza degli impianti di competenza e che provvede personalmente all'addestramento delle squadre di macchina.
c) Macchinista su rotativa a bobina che sia in possesso della specializzazione completa e disponga di particolari capacità, conoscenza del mezzo ed esperienze che gli consentano di espletare le funzioni più complesse e impegnative (regolazioni, pre-set, controlli di ogni tipo, con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina).
d) Macchinista su macchina da stampa offset a 4 colori ed oltre, per i capimacchina delle quali si siano realizzate le condizioni previste al livello precedente, che, in possesso della specializzazione completa e a fronte di modifiche dell'O.d.L. e/o dell'introduzione di innovazioni tecnologiche complesse e della conseguente ridefinizione degli organici, disponga di particolari capacità ed esperienza che gli consenta di svolgere funzioni complesse ed impegnative di regolazioni pre-set, controllo di ogni tipo con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina.
e) Lavoratore addetto a lavori complementari su impianti diversificati e complessi che, in possesso della specializzazione abbia una approfondita conoscenza delle funzioni operative delle macchine e dei relativi impianti di servizio ed in piena autonomia e discrezionalità esegua qualsiasi intervento complesso per la riparazione di guasti e disfunzioni.
f) Preparatore di stampa digitale che svolge attività di decodifica delle informazioni impostandole su supporto elettronico per la successiva trascrizione dei dati alle stampanti digitali.
g) Grafico impaginatore che, provvisto delle necessarie competenze informatiche, è addetto all'impaginazione delle opere realizzate su CD Rom e delle pagine web.
6º livello
Declaratoria
Lavoratori che provenienti da diversi livelli di qualificazione, esplichino funzioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione: ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa o della produzione svolgano lavorazioni di normale complessità.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) Impiegato d'ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
b) Redattore di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 2º livello.
c) Operatore redazionale di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 3º livello.
d) L'addetto che, operando in un "call center", svolge utilizzando dati su supporti informatici e non, attività di semplice assistenza tecnica fornendo i necessari indirizzi agli utenti/clienti.
Operai
a) Serigrafo.
b) Stampatore su latta.
c) Operaio ex 1ª cat.
d) Legatore extra. E' l'operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini.
e) Capo macchina confezione e spedizione periodici.
f) Conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico con una sola fase di lavorazione che, in possesso della specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse, nonchè addetto ad una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che, in possesso della specializzazione, sappia controllare più posizioni di lavoro.
g) Cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche da bobina, conduttore responsabile di macchine incollatrici e applicatrici di rivestimenti interni a tubo ("lining machine"), conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici e/o plastificatrici per estrusione e compositore di fustelle).
h) Lavoratori allestitori o legatori che, in possesso delle specifiche capacità tecniche e di adeguata esperienza, posseggano inoltre conoscenze sulla fase e operino sulle principali posizioni di una catena complessa, ovvero su più posizioni impegnative e distinte per lavorazioni diverse.
i) Conduttore di stampa digitale che provvede a tutte le operazioni necessarie al funzionamento della macchina stessa, dal caricamento della carta alla raccolta e all'eventuale allestimento degli stampati.
j) Complementare specializzato di gruppo A:
1) l'elettricista ed il meccanico di aziende grafiche provvedono a riparare o a mettere a punto autonomamente impianti e macchine molto complesse o di rilevanti dimensioni con congegni elettronici di rilievo delle quali sappiano individuare guasti e difetti;
2) il conduttore responsabile di impianti di condizionamento di aziende grafiche che provvede direttamente alla regolazione degli impianti, alla taratura degli strumenti, all'individuazione e riparazione dei guasti;
3) l'infermiere professionale.
7º livello
Declaratoria
Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) L'aiuto contabile.
b) Il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico.
c) Il fatturista.
d) L'archivista.
e) Il commesso di cassa ed esattore.
f) Lo stenodattilografo, il dattilografo edile protocollista che, oltre alle loro normali mansioni, svolgono lavori che richiedono esperienza e pratica d'ufficio.
g) Il kardexista.
h) Il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali).
i) L'addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell'ufficio tecnico materiali (nelle aziende editoriali).
j) L'addetto all'elaborazione delle commissioni pubblicitarie con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali).
k) L'addetto alla copiatura e smistamento degli ordinativi telefonici con specifica preparazione professionale (nelle aziende editoriali).
l) L'operatore di "call center" che, mediante consultazione di dati su supporti cartacei e/o informatici, fornisce informazioni relative a prodotti, servizi, fatti amministrativi e tecnici ed eventualmente esegue semplici operazioni proceduralmente definite.
Operai
a) Legatore ex 1ª cat.
b) Confezionatore e speditore periodici finito nonchè gli addetti al magazzino purchè impiegabili in operazioni di finissaggio, spedizione e movimentazione in genere.
c) Conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici.
d) Complementare specializzato di gruppo B:
1) operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali;
2) conduttore di caldaie a vapore per impianti che richiedano la patente di primo grado o di secondo grado A.
e) Discontinuo gruppo A: autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati e motocarristi.
f) Addetto al magazzino che, essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni ai clienti, aggiorna i prezzi e ne cura direttamente l'imballo, la impacchettatura, l'etichettatura e la spedizione redigendo nel contempo le necessarie documentazioni ad uso interno ed esterno.
8º livello
Declaratoria
Lavoratori che, provenienti dal 9º livello, svolgano mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione.
Profili
Operai
a) Disegnatore litografo - 2º biennio (dopo 2 anni acquisisce il 6º livello).
b) Operaio addetto alla stampa o alla preparazione (dopo 2 anni acquisisce il 6º livello).
c) Legatore (dopo 2 anni acquisisce il 7º livello).
d) Confezionatore e speditore periodici - 2º biennio (dopo 2 anni acquisisce il 7º livello).
e) Aiutante conduttore e preparatore di macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il 7º livello).
f) Addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori di allestimento, raccolta e confezione del prodotto, che interviene anche come aiutante conduttore su più macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il livello 7º).
g) Addetto al magazzino: colui che svolge nel magazzino stesso, mansioni per le quali è richiesta una competenza specifica (esempio: imballatori, impacchettatori, speditori, etichettatori, fattorini di mezzi motorizzati di case editrici, ecc.).
9º livello
Declaratoria
Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica svolgano mansioni per le quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza, ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali è richiesto un normale grado di qualificazione.
Profili
Impiegati
a) Stenodattilografo.
b) Addetto a mansioni semplici di segreteria.
c) Addetto al controllo fatture.
d) Addetto al controllo documenti relativi al movimento dei materiali.
e) Dattilografo.
f) Centralinista telefonico.
g) Protocollista.
h) Addetto a mansioni di scritturazione e copia.
i) Aiuto dell'impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali).
l) Addetto alla spedizione del materiale per la stampa (nelle aziende editoriali).
m) Addetto al controllo abbonamenti nell'ufficio periodici (nelle aziende editoriali).
n) Addetto alla copiatura degli ordini telefonici (nelle aziende editoriali).
Gli impiegati dopo 1 anno di permanenza in 9º livello saranno assegnati al 7º, dove l'anzianità maturata al 9º sarà utile per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità.
Operai
a) Disegnatore litografo - 1º biennio (dopo 2 anni acquisisce l'8º livello).
b) Incisore di musica - 1º biennio (dopo 2 anni acquisisce l'8º livello).
c) Operaio ex 2ª e 3ª cat. (dopo 2 anni acquisiscono l'8º livello).
d) Addetto a lavorazioni varie: mettifoglio alle macchine tipografiche, litografiche e calcografiche (dopo 2 anni acquisiscono l'8º livello).
e) Addetto a lavorazioni varie: levafoglio, porgifoglio, bronzatore e spolveratore.
f) Torcoliere, montatore e fresatore.
g) Confezionatore e speditore periodici - 1º biennio (dopo 2 anni acquisisce l'8º livello).
h) Addetto a macchine ed impianti cartotecnici o a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto (dopo 2 anni acquisisce l'8º livello).
i) Complementare qualificato ed equiparati: operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità. Sono equiparati ai complementari qualificati i conduttori di carrelli a motore elevatori con ganasce per bobine. Per addetti alla manutenzione di macchine compositrici si intendono gli operai che provvedono alla pulizia giornaliera delle macchine compositrici, delle matrici e degli spazi mobili e che curano l'eliminazione dei normali incidenti di macchina.
j) Ausiliario specializzato: l'operaio che compie lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per la litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondita del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco, gli ausiliari della fotografia industriale, i mettipiombo alla linotype ed il conduttore di carrelli a motore nonchè i fattorini delle case editrici. Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati.
k) Discontinuo gruppo B: custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini (esclusi quelli delle case editrici), infermieri non patentati, addetti ad altre mansioni.
Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri (escluso quello delle case editrici) sarà corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (valore base ed indennità di contingenza) di cui all'art. 107
- Nomenclatura.
10º livello
Declaratoria
Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune.
Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri
Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in appresso specificate:
- 2º livello - ex 1ª cat. impiegati: capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno o più capi reparto; capi tecnici di reparti autonomi con mansioni direttive e responsabilità del ciclo completo di lavorazione;
- 4º livello - ex 2ª cat. impiegati: impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica; capi reparto con mansioni tecniche e disciplinari;
- 7º livello - ex 3ª cat. impiegati: impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.).
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue: Parte quinta
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DEI SETTORI GRAFICO ED AFFINI, EDITORIALE, INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
(AREA TRADIZIONALE)
Art. 79
(Classificazione professionale unica per i lavoratori addetti
ai settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi) (Omissis)
Quadri (Omissis) 1º Livello (Omissis) 2º Livello Declaratoria (Omissis) Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) Responsabile di ufficio amministrativo o tecnico con funzioni discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nei limiti delle direttive impartitegli.
b) Analista che elabori autonomamente programmi su elaborati con capacità di analisi delle situazioni operative.
c) Specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
d) Lavoratore che in piena autonomia imposta programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e complessità partecipando alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
e) Incaricato che stipula contratti di compravendita con procura.
f) Impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori.
g) Redattore editoriale che con facoltà discrezionale provvede a rendere i manoscritti conformi al tipo di pubblicazione della casa, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazione ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati.
h) Capoturno responsabile della parte esecutiva che effettua il coordinamento di più aree di lavorazione partecipando alla pianificazione produttiva.
i) Redattore responsabile di periodico che commette lavori ad autori e collaboratori e che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazioni e rettifiche ai testi.
3º Livello Declaratoria (Omissis) Profili
Impiegati amministrativi (Omissis)
Impiegati tecnici
a) Operatore redazionale che, in base alle specifiche dell'opera, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali.
b) Redattore di periodico che, in base alle specifiche della pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali, nell'ambito della propria professionalità, anche provenendo da percorsi formativi interni.
c) Grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse, ovvero il grafico che con padronanza di tecniche specifiche concorre alla progettazione dell'assetto grafico delle opere multimediali on-line e off-line (pagine web, opere su CD-ROM, DVD, ecc.) e ne cura la realizzazione grafica e l'impaginazione (web designer).
d) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
e) Disegnatore litografo e l'incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche).
f) Capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche).
g) Operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, anche multimediali, sulla base delle indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni.
h) Cartografo addetto a sistemi informatici tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell'insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione.
i) Operatore redazionale che concorre alla formulazione, alla gestione e al controllo di contratti di acquisto o cessione diritti, coordinando la propria attività con quella di altri settori dell'azienda, e gestendo in autonomia i rapporti con l'esterno e le problematiche derivanti dalla gestione dei diritti sussidiari e delle operazioni.
Operai (Omissis) 4º Livello (Omissis) 5º Livello Declaratoria
Lavoratori che esplichino funzioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che abbiano piena e complessa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità ed il contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità di partenza attraverso adeguate conoscenze in relazione all'intera fase o all'ambito produttivo equivalente, operano in autonomia e responsabilità sui risultati in più specializzazioni che saranno definite dalle nuove norme di O.d.L.
Profili
Impiegati tecnici
a) Redattore di periodico di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo un anno di pratica redazionale di base - su parere favorevole del Direttore responsabile del periodico - il 3º livello, altrimenti acquisibile al termine del secondo anno, a seguito del percorso formativo compiuto.
Operai (Omissis) 6º Livello Declaratoria
(Omissis) Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) Impiegato d'ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
b) Redattore editoriale o di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 2º livello nelle aziende editoriali.
(Omissis) 7º Livello (Omissis) 8º Livello (Omissis) 9º Livello (Omissis) 10º Livello (Omissis)
Nota a verbale
Le parti convengono che la classificazione professionale unica disciplina l'inquadramento contrattuale dei lavoratori di cui al presente art. 79 indipendentemente dalla eventuale iscrizione degli stessi ad albi professionali.
Art. 80
(Mobilità ed intercambiabilità del personale)
La mobilità dei lavoratori costituisce elemento per la funzionalità dei processi produttivi e come tale crescita professionale dei lavoratori.
Le parti definiranno a livello aziendale quelle forme di mobilità tra aree produttive omogenee che, nel rispetto dei valori professionali individuali, siano idonee a favorire un migliore utilizzo delle potenzialità degli impianti.
Forme più ampie di mobilità potranno essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
Art. 81
(Qualifiche operai, impiegati e quadri)
Le dizioni operaio, impiegato e quadro indicate nello schema di classificazione unica e contenute nelle altre parti del presente c.c.n.l. vengono mantenute agli effetti delle norme di legge, contrattuali e previdenziali che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Art. 82
(Operai complementari)
Sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attività di mestiere che è di complemento all'attività principale (es.: meccanici, elettricisti, conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc.).
Art. 83
(Apprendista grafico e sua formazione professionale)
La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere.
L'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.
La prova di esame avverrà sulla base dei programmi elaborati dall'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica e presso scuole o sedi indicate dall'ente stesso. Coloro che sono in possesso di attestato di "qualificazione" conseguito presso scuole professionali grafiche riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., a norma dell'apposito regolamento, saranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione. Essi avranno la preferenza e la precedenza nell'assunzione e, in relazione alle peculiarità delle mansioni affidate ed all'apporto determinante sostenuto dal settore per la loro formazione professionale, si provvederà ad inoltrare agli Uffici di collocamento richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro.
Gli apprendisti in servizio all'atto del conseguimento del diploma di qualificazione presso una scuola serale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. verranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione e vi resteranno per sei mesi, dopodichè acquisiranno il diritto al passaggio al previsto livello superiore.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali.
E' fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Per gli apprendisti, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
a) litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
b) rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
c) calcografi: 16 anni compiuti;
d) fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3º comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Nota a verbale
Quanto sopra previsto riferentesi all'E.N.I.P.G. è subordinato alla realizzazione delle condizioni di cui all'Allegato 14 "Nota illustrativa E.N.I.P.G.".
Art. 84
(Iter professionale)
Terminato il periodo di apprendistato o di tirocinio, l'operaio verrà inquadrato al livello 9º della classificazione professionale per i lavoratori dei settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi.
La permanenza al livello 9º è fissata in anni 2, trascorsi i quali l'operaio acquisirà il diritto al passaggio al livello 8º.
La permanenza dell'operaio a livello 8º è fissata in anni 2, trascorso tale periodo acquisterà il diritto all'inquadramento previsto per la specializzazione.
Art. 85
(Personale adibito alle lavorazioni di carte valori)
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 107 - Nomenclatura - ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell'allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non è cumulabile con altre date allo stesso titolo.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dalla entrata in vigore del presente c.c.n.l., la maggiorazione di cui all'art. 85 non trova applicazione in tutte le lavorazioni relative alla produzione degli assegni in considerazione delle diverse caratteristiche degli stessi.
Per i lavoratori che già percepivano la maggiorazione per la lavorazione degli assegni, la stessa viene mantenuta in cifra fissa sulla base dei valori di salario o stipendio, in atto al 16 luglio 2001, secondo i criteri di corresponsione indicati dall'articolo stesso.
Art. 86 (Organici)
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione aziendale e la
R.S.U. delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale.
Art. 87
(Norme tecniche speciali)
Per quanto riguarda le norme tecniche speciali per la composizione meccanica, per la T.T.S., per la fotocomposizione, per la tipografia, per la litografia, per la legatoria e l'allestimento, si rinvia ai relativi articoli del c.c.n.l. 1º gennaio 1996-31 dicembre 1999, riportati in Allegato 13.
Parte sesta CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE
CARTARIO E CARTOTECNICO
Art. 88
(Classificazione professionale unica per i lavoratori delle aziende del settore cartario e cartotecnico)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori addetti alle aziende a cui si applica il presente c.c.n.l. sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi professionali e 10 livelli retributivi.
Tale classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei gruppi, e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate cui corrispondono livelli retributivi.
Per le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali utilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo ed equivalente.
L'inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente c.c.n.l. verrà definito in sede aziendale mediante un esame congiunto delle parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti obiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903 il conseguimento della professionalità ed una maggior e valorizzazione delle capacità professionali anche attraverso l'intercambiabilità delle mansioni e funzioni ed opportune forme di mobilità in rapporto all'organizzazione del lavoro.
In particolare le parti valuteranno, con le modalità di cui ai punti seguenti, quelle forme di polifunzionalità di mansioni espresse dai lavoratori che necessitino una conoscenza professionale e un esercizio di autonomia, operativa o decisionale secondo gli ambiti di applicazione, più ampia e consapevole.
Le dizioni "quadri", "impiegati" ed "operai" vengono mantenute agli effetti delle norme di legge e contrattuali, delle disposizioni previdenziali ed assistenziali che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti:
- i quadri sono identificati nella prima declaratoria del gruppo A, livello A super;
- le posizioni impiegatizie sono identificate nei seguenti livelli e profili:
- profili della seconda declaratoria del gruppo A, livello A super;
- profili del gruppo A;
- profili del livello B/1;
- 1º, 2º e 3º profilo del livello B/2;
- 1º, 2º e 3º profilo del livello C/1;
- 1º profilo del livello C/2;
- 1º profilo del livello C/3.
DECLARATORIE E PROFILI
Gruppo A A super
Declaratoria
- Quadri: il quadro è colui che, oltre a possedere i requisiti richiesti nella declaratoria impiegati del livello A super, con carattere continuativo partecipa su direttive non mediate della proprietà e/o della Direzione, ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell'azienda.
- Impiegati: lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria del livello A, abbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative; ovvero lavoratori che svolgano, anche singolarmente, attività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali, coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale rilevanti risorse aziendali.
Profili
- Responsabile del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative.
- Responsabile preposto ad ideare, analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
A
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, esplicano funzioni direttive con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi di notevole importanza, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione in base alle direttive generali impartite dall'imprenditore o dai dirigenti dell'impresa.
Profili
- Lavoratore, anche se solo, responsabile dell'intero ciclo di produzione o di esercizio o dell'intero comparto amministrativo e commerciale, di cui dirige e coordina l'andamento funzionale e organizzativo.
- Lavoratore, anche se solo, responsabile di azienda minore di cui dirige e coordina l'andamento funzionale e organizzativo.
- Lavoratore che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l'impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata.
- Responsabile di laboratorio che dirige e coordina in maniera autonoma l'attività degli operatori addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie prime, impianti di trattamento (acque, emissioni in atmosfera).
Gruppo B
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano funzioni di concetto con facoltà di iniziativa, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali.
Livello B1
Profili
- Lavoratore di concetto che analizza e sviluppa in autonomia progetti nelle aree tecnica, commerciale logistica, che richiedano un rilevante apporto di competenza tecnico-specialistica.
- Lavoratore di cartiera responsabile di un settore del ciclo produttivo ovvero d'ufficio o reparto che controlla e coordina il relativo servizio.
- Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione, redige programmi complessi di produzione, ne definisce nell'ambito di ciascuno le priorità, ne controlla l'avanzamento nei reparti produttivi sino alle spedizioni.
- Lavoratore che sviluppa autonomamente, le procedure ed i programmi di elaborazione dei dati sulla base di specifiche tecnico-funzionali definite (analista programmatore).
- Lavoratore di concetto che esplica, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di mansioni, conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro, sostanzialmente modificativa dei preesistenti processi operativi, funzioni di maggiore complessità e responsabilità rispetto a quelli indicati al livello B/2.
- Lavoratore di concetto che, con significativa esperienza e comprovata accresciuta professionalità EDP, sviluppa in autonomia la stesura originale e la revisione di programmi di rilevante complessità.
- Tecnico di manutenzione che in maniera autonoma guida, controlla e coordina, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di lavoratori appartenenti a tutte le specializzazioni della manutenzione (meccanici, rettificatori, elettricisti, strumentisti e lubrificatori).
- Tecnico della manutenzione elettronica di elevata professionalità che opera su sistemi di controllo di processo per la gestione di impianti complessi di cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi di programmazione e riparazione.
- Lavoratore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza, che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge attività di assistenza alla clientela al fine di verificare le caratteristiche di stampabilità.
- Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità ed esperienza che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di confezionamento e delle relative macchine svolge attività di assistenza clienti con compiti di verifica caratteristiche di macchinabilità.
Livello B2
Profili
- Lavoratore di concetto addetto a servizi tecnici o a reparti di produzione ovvero a servizi amministrativi e/o commerciali che ha compiti di controllo e di coordinamento nell'andamento delle lavorazioni o del servizio o ufficio cui è addetto.
- Lavoratore di concetto che, con ampia conoscenza dei linguaggi e delle metodologie di programmazione EDP utilizzate, nonchè dell'hardware e del software di base in dotazione, provvede alla stesura originale od alla revisione di programmi anche di rilevante dimensione e complessità (sulla base delle documentazioni ricevute - programmatore).
- Lavoratore che in maniera autonoma guida, controlla e coordina con apporto di competenza tecnico- pratica l'attività di reparti o di gruppi di lavoratori (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello, acquisisce il 1º livello del gruppo B).
- Operatore di cartiera altamente specializzato che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue (anche per la produzione di carte fini e finissime) o patinatrici fuori macchina di rilevante ed elevata complessità tecnica o tecnologica ed alta potenzialità o collegate a calcolatori di processo.
- Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità del ciclo operativo avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine ed impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo.
- Lavoratore di cartiera altamente specializzato se responsabile del ciclo operativo di impianto per la produzione di vapore o di energia di rilevante ed avanzata complessità tecnica o tecnologica ed alta potenzialità.
- Lavoratore di cartiera altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici ed elettronici o idraulici o pneumatici, che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali o addetto a macchine utensili per lavori di alta precisione.
- Lavoratore cartotecnico altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti relativamente alle parti meccaniche ed elettriche oppure alle parti elettriche, elettroniche e strumentazione che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
- Operatore di laboratorio altamente specializzato che, in base a conoscenze specifiche, esegue con apparecchiature tecnologicamente avanzate prove complesse sul prodotto, materiali, materie prime, acque e controlla con responsabilità del ciclo operativo gli impianti di trattamento e di depurazione delle acque.
- Capo macchina flessografica di nuova generazione, a tamburo centrale 6 colori, di larghezza cm 120 e oltre, con accoppiamento in linea, provvista di sistemi elettronici e informatici di gestione e di controllo del processo.
- Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità dei risultati, guida, controlla e coordina l'intero ciclo di produzione del cartone ondulato.
Gruppo C
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, avendo un'adeguata preparazione pratica e professionale, esplicano, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, funzioni d'ordine, ovvero che nell'ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano, controllano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni.
Livello C1
Profili
- Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica e con limitata autonomia nell'ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il 2º livello del gruppo B).
- Impiegato d'ordine che, per effetto di una maggiore professionalità ed esperienza ed attraverso una più ampia ed articolata attribuzione di compiti, svolga attività e avori che presentino maggiore complessità rispetto a quelli classificati nel livello inferiore.
- Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche di ripartenza, di elaborazione dati.
- Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità di esercizio,
macchine o impianti di media complessità tecnologica (anche continue per la produzione di carte fini e finissime).
- Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, responsabile di impianto per la produzione di vapore di media potenzialità con caratteristiche di media complessità tecnica e tecnologica.
- Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, addetto a lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
- Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e tecnobiologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto, regolazione e piccola manutenzione.
- Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e tecnobiologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
Dichiarazione a verbale per i due precedenti profili
Si intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità tecnologica:
- per la tipologia rotoli: ribobinatrici automatiche per produzione rotoli igienici e asciugatutto;
- per la tipologia piegati: piegatrici per produzione fazzoletti ad elevata velocità.
- Conduttore con responsabilità del ciclo produttivo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di tipologia piegati ed esegue abitualmente su più di due linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
- Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica.
Questo profilo riguarda tutte le specializzazioni della cartotecnica e della trasformazione purchè siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es.: macchina ondulatrice, case maker a più lavorazioni in linea dall'alimentazione alla pallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall'alimentazione alla pallettizzazione, tubiere e forma fondi per la produzione dei sacchi a grande contenuto).
- Primi coadiutori di operatori di cartiera inquadrati al 5º e 7º profilo del 2º livello del gruppo B.
- Lavoratore con rilevante grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue nei laboratori le prove tecnologiche e analisi di routine su campioni di prodotto, materiali e materie prime, usando le attrezzature necessarie e procedendo alle relative annotazioni.
- Operatore con rilevante grado di specializzazione responsabile di più gruppi pallettizzazione totalmente automatizzati, dei nastri di accumulo e collettori che ne controlla, coordina e ottimizza il funzionamento, predispone e modifica i programmi di pallettizzazione, individua le anomalie ed effettua il ripristino e le riparazioni dei guasti.
- Lavoratore che con partecipazione diretta, svolge compiti di coordinamento operativo degli addetti ai reparti ricevimento materie prime o spedizione prodotti finiti.
Inoltre in via sperimentale viene assegnata a livello parametrale 161 riferito ai minimi tabellari, in via esclusiva la seguente mansione:
- operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità di esercizio impianti di ultima generazione completi e complessi di disinchiostrazione.
Nell'aumento derivante dal nuovo parametro, vengono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti economici eventualmente riconosciuti a livello aziendale a titolo di avvicinamento categoriale comunque qualificati.
La corretta applicazione di tale soluzione contrattuale verrà verificata in sede di contrattazione nazionale dei minimi di salario e stipendio.
Livello C2
Profili
- Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici, che svolge mansioni d'ordine (proveniente dal 3º livello del presente gruppo dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
- Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine o impianti di produzione.
- Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di media complessità tecnica e tecnologica.
- Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al 4º e 5º profilo del 1º livello del presente gruppo.
- Secondo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al 4º e 6º profilo del 2º livello del gruppo B.
- Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che opera su macchinari o impianti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni, o che opera su macchine utensili.
- Operatore anche carrellista delle attività di spedizione e/o ricevimento materiali che, effettuando le registrazioni e le imputazioni necessarie, è responsabile della quantità di merce spedita e/o ricevuta, curando lo stivaggio e/o la rotazione dei prodotti e materiali, in relazione agli spazi disponibili.
- Autista per servizi esterni ed infermiere professionale.
- Lavoratore con adeguato grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
- Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al 7º profilo del livello C/1 in grado di sostituire temporaneamente il capo macchina.
Livello C3
Profili
- Lavoratore addetto ai servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici, che svolge mansioni d'ordine (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello, acquisisce il livello superiore).
- Lavoratore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un normale grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti non identificabili nei livelli superiori del presente gruppo.
- Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezioni del materiale prodotto, nonchè a funzioni di aiuto (proveniente dal gruppo D).
- Conduttore, senza preparazione, di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal gruppo D).
- Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal gruppo D).
- Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal gruppo D).
- Legatore specializzato in cartotecnica.
- Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al 2º profilo del 2º livello del presente gruppo.
- Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (proveniente dal 1º livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
- Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al 7º profilo del 1º livello del presente gruppo (proveniente dal gruppo D).
- Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari attrezzati per operazioni multiple.
- Lavoratore specializzato addetto a lavori complementari di manutenzione, di riparazione e di aggiustaggio (proveniente dal 1º livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
- Addetto a servizi di magazzino che nel proprio mestiere abbia raggiunto un normale grado di specializzazione.
- Lavoratore con normale grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
Gruppo D
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che nell'ambito delle varie lavorazioni abbiano acquisito il richiesto grado di qualificazione o che siano in possesso di semplici conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
Livello D1
Profili
- Conduttore senza preparazione di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal 2º livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il 3º livello del gruppo C).
- Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal 2º livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il 3º livello del gruppo C).
- Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal 2º livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il 3º livello del gruppo C).
- Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al 6º profilo del 1º livello del gruppo C (proveniente dal 2º livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il 3º livello del gruppo C).
- Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (dopo 2 anni di effettivo servizio prestato nel presente livello acquisisce il 3º livello del gruppo C).
- Coadiutore di operatore di cartiera non contemplato nei diversi livelli del gruppo C.
- Legatore qualificato di cartotecnica.
- Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, nonchè a funzioni di aiuto (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il 3º livello del gruppo C).
- Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione all'interno dello stabilimento (proveniente dal 2º livello del presente gruppo, dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
- Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione all'interno dello stabilimento, nonchè ad esclusive funzioni di semplice aiuto (proveniente dal 2º livello del presente gruppo dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
- Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il 3º livello del gruppo C).
- Lavoratore addetto a magazzini trasporti e imballo che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione.
- Guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.
Livello D2
Profili
- Lavoratori indicati nel 1º, 2º, 3º, 4º e 5º profilo del 1º livello limitatamente a 2 anni di effettivo servizio.
- Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico e scarico e movimentazione all'interno dello stabilimento, nonchè ad esclusive funzioni di semplice aiuto (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il livello superiore).
- Lavoratore adibito a mansioni di manovalanza comune.
Gruppo E
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori addetti ai servizi di pulizia.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Parte VI Art. ...
(Classificazione professionale unica per i lavoratori delle aziende del settore cartario e cartotecnico)
1) Sostituire il 4º comma con il seguente:
"L'inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente contratto, verrà definito in sede aziendale mediante un esame congiunto delle parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti obiettivi consentiti dalle strutture tecniche-produttive aziendali e nel rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il conseguimento della professionalità e una maggiore valorizzazione delle capacità professionali anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme di polifunzionalità coerenti con l'organizzazione del lavoro aziendale.".
2) B/1: il parametro viene elevato da 184 a 188.
3) Viene istituito il livello B2/S con parametro 182 e contingenza e aumenti periodici del livello B/2. Sono inquadrati in questo livello:
- operatore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue con patinatrice in macchina di ultima generazione di rilevante e avanzata complessità tecnica e tecnologica e altissima potenzialità (oltre 1.100 t/giorno e oltre 10 metri di larghezza della tela) e velocità (oltre 1.800 metri al minuto), gestite da evoluti sistemi di controllo di processo;
- capo macchina rotative rotocalco a 10 elementi.
4) Viene istituito il livello C/1S con parametro 161 e contingenza e aumenti periodici del livello C/1.
Sono inseriti in questo livello, oltre i profili già inquadrati nel parametro sperimentale 161, i seguenti ulteriori profili:
- addetto alla taglierina elettronica che, oltrechè gestire la taglierina/tagliacordona, è in grado di intervenire attivamente su altre posizioni della linea ondulatrice;
- operatore che, a seguito di un percorso di formazione professionale, avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità ed esercizio almeno tre impianti nell'area dell'allestimento cartario ed è in grado di effettuare interventi di manutenzione ordinaria.
Nota a verbale
Gli impianti cui fa riferimento il presente profilo sono: calandre, bobinatrici, taglio, imballo, goffatrici e forno. Inoltre il 5º profilo professionale del parametro 161 viene modificato come segue:
- operatore cartotecnico proveniente dal livello C/1 che abbia conseguito la piena capacità professionale di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine complesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle rotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti, e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità di mansioni da almeno due anni.
5) I profili 12, 13 e 14 del livello C1 vengono modificati come segue:
12) conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto regolazione e piccola manutenzione;
13) conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e tecnologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento;
14) conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto "tissue" di tipologia piegati ed esegue abitualmente su più di due linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
6) La permanenza al livello D/2 nell'ambito dell'iter automatico di carriera è ridotta da due anni ad un anno.
7) Dichiarazioni a verbale
1) Gli aumenti conseguenti i passaggi di categoria determinati dalla revisione dell'assetto classificatorio saranno attribuiti previo assorbimento degli eventuali trattamenti economici aziendali concessi per avvicinamento categoriale.
8) Le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1º maggio 2006.
Parte settima CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
(AREA TECNICA)
Art. 89 (Inquadramento lavoratori area tecnica)
Livelli | Profili |
Q | Quadri: lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse. |
2º | Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di coordinamento, ed il controllo di settori dell'attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa, con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonchè lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su obiettivi e/o progetti indicati dall'azienda. |
4º | Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell'esercizio delle funzioni stesse. |
6º | Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare formazione. |
7º | Lavoratori in possesso di nozioni di base relative all'area di attività. |
9º | Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. |
Parte ottava
NORME SPECIALI PER IL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
Premessa
Analizzate le caratteristiche del comparto e, più precisamente, in sintonia con i processi evolutivi che lo caratterizzano, le parti concordano sulla comune necessità, per le aziende e per i lavoratori, di regolamentare alcuni particolari istituti al fine di renderli strumenti di facile fruibilità al fine di aumentare le opportunità di sviluppo del settore e della struttura occupazionale.
L'evoluzione dell'organizzazione del lavoro ha fatto emergere, infatti, con assoluta chiarezza esigenze tra loro correlate.
Per le imprese, quella di dover fornire e garantire servizi, e/o assistenza, direttamente presso le sedi della propria clientela o, comunque, all'esterno della propria struttura, e ciò per periodi di tempo, se non continui, sempre più dilatati. A tal proposito, rivestono particolare importanza i processi formativi che le aziende sono tenute ad effettuare per consentire ai propri dipendenti adeguate conoscenze professionali collegate alla costante e continua evoluzione del settore.
Per i lavoratori, di conseguenza, la necessità di non perdere importanti occasioni di lavoro, di formazione e di crescita professionale a causa della mancanza di adeguati strumenti contrattuali che, recepite le istanze di scomposizione dei processi produttivi e di mobilità espresse dal mercato, garantiscano un sistema dinamico nella gestione del rapporto di lavoro dipendente.
Art. 90 (Reperibilità)
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro.
Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvo obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purchè questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa.
Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale.
L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi.
Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto.
Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità.
Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto"
Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico in loco, per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
b) Intervento "in loco"
Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di quello previsto al punto precedente, possa richiedere un intervento diretto sul luogo dove si è verificata l'emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
A tutti i lavoratori reperibili è riconosciuta un'indennità specifica e differenziata da quella dovuta in caso di intervento secondo la seguente tabella.
Indennità per reperibilità
Fascia oraria | Reperibilità per intervento "da remoto" | Reperibilità per intervento "in loco" |
Durata (sino alle 22.00) | 5% | 9% |
Notturno (22.00-6.00) | 7,5% | 12% |
Festivo | 10% | 16% |
L'indennità di reperibilità sarà riconosciuta, nella sola maggiorazione sopra prevista, per ogni ora di reperibilità richiesta nell'ambito dei periodi stabiliti, oltre il normale orario di lavoro, da calcolarsi sullo stipendio spettante.
Oltre all'indennità di cui sopra, al lavoratore cui venga richiesto di intervenire saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria.
Indennità per intervento
Intervento effettuato "da remoto" | Intervento effettuato "in loco" | ||||
Fascia oraria | Festivo | Fascia oraria | Festivo | ||
Fino alle 22.00 | Dalle 22.00 alle 06.00 | Fino alle 22.00 | Dalle 22.00 alle 06.00 | ||
Maggiorazione del 15% | Maggiorazione del 27% | Maggiorazione del 30% | Maggiorazione del 30% | Maggiorazione del 54% | Maggiorazione del 60% |
Resta confermato che il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda la quantità di tempo complessivamente impiegato sia per l'intervento effettuato "da remoto" sia per quello effettuato "in loco", in quest'ultimo caso comprendendo il tempo di viaggio, ai fini del pagamento dell'indennità dovuta ed anche per consentire all'azienda gli opportuni riscontri.
Gli importi erogati, sia a titolo di indennità di reperibilità che per indennità di intervento, sono ad ogni effetto onnicomprensivi dell'incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e/o di legge.
Art. 91
(Garanzia per prestazioni indispensabili)
A fronte dei settori nei quali operano le aziende del comparto UNIMATICA-CONFAPI, le parti concordano di demandare ad una Commissione, nell'ambito dell'Osservatorio, il compito di predisporre, eventualmente entro la data del 31 luglio 2002, opportuno protocollo per la disciplina delle prestazioni indispensabili.
Art. 92 (Distacco)
A fronte dell'evoluzione del mercato, e delle conseguenti nuove esigenze, le parti si danno reciprocamente atto di quanto le aziende del settore siano chiamate, con sempre maggior frequenza, a fornire ed assicurare la propria attività ed assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti.
In riferimento a ciò, l'azienda, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, ha la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente, e comunque di almeno 15 giorni, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati. Il rapporto di lavoro continuerà quindi ad essere disciplinato dal presente c.c.n.l., e dalle norme di legge applicabili, ed il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l'unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi.
Parte nona NORME SPECIALI
PER LA STAMPA DEI PERIODICI
Premessa
Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 98 - Confezionatori - si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonchè alle altre aziende grafiche limitatamente però per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.
Art. 93 (Maggiorazioni)
A favore dei lavoratori (operai, impiegati tecnici e quadri tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamente del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa.
Livelli retributivi | Importi in lire (valori mensili) | Importi in euro (valori mensili) |
1º e 2º | 126.000 | 65,07 |
3º | 108.000 | 55,78 |
4º | 105.000 | 54,23 |
5º e 6º | 95.000 | 49,06 |
7º | 82.000 | 42,35 |
8º | 78.000 | 40,28 |
9º | 74.000 | 38,22 |
10º | 53.000 | 27,37 |
Art. 94
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 - Orario di lavoro - Calendario annuo, a favore dei lavoratori di cui all'art. 93, il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una percentuale di maggiorazione del 35% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sarà del 73%.
Art. 95
(Limiti di applicabilità - Artt. 93 e 94)
Le norme di cui agli artt. 93 e 94 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli, anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti "lavori diversi" delle aziende stesse:
- Compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavoro dei periodici - revisori - compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - fotografi - ritoccatori - incisori e loro ausiliari
- disegnatori - galvanisti e loro ausiliari - montatori - impressori di rotativa rotocalcografia e loro ausiliari - confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente - impressori addetti alla stampa di veline - lisciatori di cilindro di rotocalco - autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici - meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici - ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.
Nelle aziende miste, agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco, per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all'art. 93, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.
Art. 96 (Apprendistato)
L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.
Art. 97 (Tirocinio)
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l'apprendistato, è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato all'art. 30 - Tirocinio, del presente c.c.n.l.
Art. 98 (Confezionatori)
Gli addetti alle macchine cucitrici a catena sono considerati confezionatori con la seguente posizione professionale secondo lo schema di classificazione unica:
- Capo macchina: livello 6º;
- Confezionatore: livello 7º trascorsi 2 bienni di appartenenza ai livelli 9º e 8º;
- Tirocinanti: livello 9º, con salario ridotto del 10% per il 1º semestre, e del 5% per il 2º semestre.
Art. 99
(Compositori, revisori e addetti al recupero del solvente)
I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di 1ª categoria (livello 6º), i revisori dei periodici sono considerati impiegati tecnici di 2ª categoria (livello B/2), mentre gli addetti al recupero dei solventi sono classificati complementari qualificati (livello 9º).
Art. 100
(Ripartizione retributiva nelle aziende miste)
Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui all'art. 93, e, ove si ritenga opportuno, anche dell'art. 94, verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione. Tale ripartizione sarà effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.
La valutazione della ripartizione sarà fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e le R.S.U. o la Commissione interna, rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le associazioni di secondo grado stipulanti.
Art. 101
(Riposi retribuiti)
Fermo restando quanto previsto all'art. 33 - Orario di lavoro - ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell'anno nella misura di 8 giorni all'anno.
Art. 102
(Indennità per intossicazione professionale)
Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.
Art. 103
(Ferie)
In deroga alla misura prevista dall'art. 67 - Ferie - sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all'art. 95.
- Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ulteriori 3 giorni.
- Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni, ulteriori 3 giorni.
Art. 104
(Tecnologie informatiche)
La composizione e la trattazione dei testi e l'impaginazione dei testi e delle immagini costituiscono la fase iniziale del processo produttivo grafico indipendentemente dal luogo in cui sono installati gli impianti di produzione.
E' quindi compito dei lavoratori disciplinati dal presente c.c.n.l. procedere alla composizione e alla trattazione dei testi e all'impaginazione dei testi e delle immagini.
Peraltro, dato che gli adeguamenti dell'organizzazione produttiva agli investimenti in innovazione tecnologica devono essere finalizzati all'incremento della produttività e della competitività delle imprese, vanno evitate duplicazioni di operazioni non richieste dal processo produttivo.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del periodico, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori grafici le fasi produttive del periodico - comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonchè quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione - con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall'azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonchè degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione.
E' inoltre consentita, sempre previa contrattazione tra le pari a livello aziendale, la costituzione nelle redazioni di gruppi di lavoro composti da grafici e giornalisti che operino sui video impaginatori nell'intento di migliorare la professionalità degli addetti e la qualità grafica del giornale.
In caso di disaccordo tra le parti aziendali sull'interpretazione o sull'applicazione di quanto sopra previsto, la questione verrà demandata all'esame delle Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l.
Parte decima SALARI E STIPENDI
Art. 105
(Quota oraria)
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per 166,5 (per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico con decorrenza dal 1º gennaio 2002).
Per la determinazione della retribuzione oraria, collegata al turno notturno del settore grafico (36 ore), il divisore orario è fissato in 156.
Art. 106
(Incidenza maggiorazioni turni sugli istituti contrattuali)
Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali verranno computate sui vari istituti contrattuali come segue:
- 13ª mensilità o gratifica natalizia: in base alla media maturata nell'anno;
- ferie:
- settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi: in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
- cartai-cartotecnici: in base alla media maturata nell'anno. Sono fatte salve le condizioni in atto di miglior favore.
I lavoratori turnisti dei settori cartario-cartotecnico che abbiano compiuto i 55 anni di età e che vengano assegnati a mansioni giornaliere a seguito di permanente inidoneità a continuare la prestazione lavorativa a turni (accertata dagli Organi competenti) manterranno "ad personam" in cifra fissa tanti trentesimi del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita quanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30/30. Tale importo verrà riassorbito fino a concorrenza nel caso di nuova assegnazione a lavoro in turni.
Art. 107
(Nomenclatura)
Ai fini del presente contratto, si intende:
- per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e dell'indennità di contingenza;
- per normale retribuzione la somma di quanto compete al lavoratore quale corrispettivo in via ordinaria (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, e quando dovute le indennità per lavoro a ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, ecc., esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa);
- per retribuzione globale l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale.
Chiarimento a verbale
A chiarimento della normativa contrattuale vigente le parti riconoscono che la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie, festività, 13ª o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul t.f.r. Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
Art. 108
(Minimi di salario e stipendio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I minimi di salario e stipendio (esclusa l'indennità di contingenza) sono quelli indicati nella tabella che segue:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi | ||||||||
Liv. | Par. | Al 30.6.01 | Dal 1º.7.01 | Dal 1º.7.01 | Dal 1º.4.02 | Dal 1º.4.02 | Dal 1º.10.02 | Dal 1º.10.02 |
Lire | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | ||
Q | 248 | 2.046.200 | 2.125.700 | 1.097,83 | 2.173.400 | 1.122,47 | 2.237.000 | 1.155,31 |
1º | 247 | 2.038.100 | 2.117.300 | 1.093,49 | 2.164.800 | 1.118,03 | 2.228.100 | 1.150,72 |
2º | 209 | 1.720.100 | 1.787.100 | 922,96 | 1.827.300 | 943,72 | 1.880.900 | 971,40 |
3º | 195 | 1.606.000 | 1.668.500 | 861,71 | 1.706.000 | 881,08 | 1.756.000 | 906,90 |
4º | 182 | 1.505.100 | 1.563.400 | 807,43 | 1.598.400 | 825,50 | 1.645.100 | 849,62 |
5º | 169 | 1.397.000 | 1.451.200 | 749,48 | 1.483.700 | 766,27 | 1.527.000 | 788,63 |
6º | 156 | 1.290.000 | 1.340.000 | 692,05 | 1.370.000 | 707,55 | 1.410.000 | 728,20 |
7º | 133 | 1.136.000 | 1.178.600 | 608,70 | 1.204.200 | 621,92 | 1.238.300 | 639,53 |
8º | 125 | 1.028.400 | 1.068.500 | 551,83 | 1.092.500 | 564,23 | 1.124.600 | 580,81 |
9º | 114 | 937.900 | 974.400 | 503,24 | 996.300 | 514,55 | 1.025.500 | 529,63 |
10º | 100 | 823.600 | 855.700 | 441,93 | 874.900 | 451,85 | 900.500 | 465,07 |
Settore cartario-cartotecnico | ||||||||
Liv. | Par. | Al 30.6.01 | Dal 1º.7.01 | Dal 1º.7.01 | Dal 1º.4.02 | Dal 1º.4.02 | Dal 1º.10.02 | Dal 1º.10.02 |
Lire | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | ||
Q | 250 | 1.932.300 | 2.014.000 | 1.040,14 | 2.063.000 | 1.065,45 | 2.128.400 | 1.099,23 |
AS | 249 | 1.924.400 | 2.005.800 | 1.035,91 | 2.054.600 | 1.061,11 | 2.119.700 | 1.094,73 |
A | 212 | 1.639.500 | 1.708.800 | 882,52 | 1.750.400 | 904,01 | 1.805.800 | 932,62 |
B1 | 184 | 1.422.100 | 1.482.200 | 765,49 | 1.518.300 | 784,14 | 1.566.400 | 808,98 |
B2 | 174 | 1.345.000 | 1.401.900 | 724,02 | 1.436.000 | 741,63 | 1.481.500 | 765,13 |
Par. 161 | 161 | 1.244.700 | 1.297.300 | 670,00 | 1.328.900 | 686,32 | 1.370.900 | 708,01 |
C1 | 153 | 1.183.000 | 1.233.000 | 636,79 | 1.263.000 | 652,29 | 1.303.000 | 672,94 |
C2 | 139 | 1.075.300 | 1.120.700 | 578,79 | 1.148.000 | 592,89 | 1.184.300 | 611,64 |
C3 | 129 | 999.900 | 1.042.100 | 538,20 | 1.067.400 | 551,27 | 1.101.100 | 568,67 |
D1 | 121 | 935.500 | 975.100 | 503,60 | 998.800 | 515,84 | 1.030.400 | 532,16 |
D2 | 111 | 857.500 | 893.800 | 461,61 | 915.600 | 472,87 | 944.600 | 487,85 |
E | 100 | 773.200 | 805.900 | 416,21 | 825.500 | 426,34 | 851.600 | 439,81 |
----------
N.d.R.: Per il biennio 2003-2004 si veda N.d.R. all'art. 109.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue: Aumenti retributivi
Aumenti dal 1º maggio 2006 - 1ª tranche Aumenti 1ª tranche grafici-editoriali, informatici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 248 | 57,23 |
1º | 247 | 57,00 |
2º | 209 | 48,23 |
3º | 195 | 45,00 |
4º | 182 | 42,00 |
5º | 169 | 39,00 |
6º | 156 | 36,00 |
7º | 133 | 30,69 |
8º | 125 | 28,85 |
9º | 114 | 26,31 |
10º | 100 | 23,08 |
Aumenti 1ª tranche cartari-cartotecnici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 250 | 58,82 |
AS | 249 | 58,59 |
A | 212 | 49,88 |
B1 | 188 | 44,24 |
B2S | 182 | 42,82 |
B2 | 174 | 40,94 |
C1S | 161 | 37,88 |
C1 | 153 | 36,00 |
C2 | 139 | 32,71 |
C3 | 129 | 30,35 |
D1 | 121 | 28,47 |
D2 | 111 | 26,12 |
E | 100 | 23,53 |
Aumenti dal 1º novembre 2006 - 2ª tranche Aumenti 2ª tranche grafici-editoriali, informatici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 248 | 44,51 |
1º | 247 | 44,33 |
2º | 209 | 37,51 |
3º | 195 | 35,00 |
4º | 182 | 32,67 |
5º | 169 | 30,33 |
6º | 156 | 28,00 |
7º | 133 | 23,87 |
8º | 125 | 22,44 |
9º | 114 | 20,46 |
10º | 100 | 17,95 |
Aumenti 2ª tranche cartari-cartotecnici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 250 | 45,75 |
AS | 249 | 45,57 |
A | 212 | 38,80 |
B1 | 188 | 34,41 |
B2S | 182 | 33,31 |
B2 | 174 | 31,84 |
C1S | 161 | 29,46 |
C1 | 153 | 28,00 |
C2 | 139 | 25,44 |
C3 | 129 | 23,61 |
D1 | 121 | 22,14 |
D2 | 111 | 20,31 |
E | 100 | 18,30 |
Aumenti dal 1º marzo 2007 - 3ª tranche Aumenti 3ª tranche grafici-editoriali, informatici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 248 | 36,56 |
1º | 247 | 36,42 |
2º | 209 | 30,81 |
3º | 195 | 28,75 |
4º | 182 | 26,83 |
5º | 169 | 24,92 |
6º | 156 | 23,00 |
7º | 133 | 19,61 |
8º | 125 | 18,43 |
9º | 114 | 16,81 |
10º | 100 | 14,74 |
Aumenti 3ª tranche cartari-cartotecnici
Livelli | Parametri | Aumenti |
Q | 250 | 37,58 |
AS | 249 | 37,43 |
A | 212 | 31,87 |
B1 | 188 | 28,26 |
B2S | 182 | 27,36 |
B2 | 174 | 26,16 |
C1S | 161 | 24,20 |
C1 | 153 | 23,00 |
C2 | 139 | 20,90 |
C3 | 129 | 19,39 |
D1 | 121 | 18,19 |
D2 | 111 | 16,69 |
E | 100 | 15,03 |
Art. 109
(Aumenti contrattuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi | |||||||||
Liv. | Par. | 01.07.01 | 01.07.01 | 01.04.02 | 01.04.02 | 01.10.02 | 01.10.02 | Totale aumenti | Totale aumenti |
Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | ||
Q | 248 | 79.500 | 41,06 | 47.700 | 24,63 | 63.600 | 32.85 | 190.800 | 98,54 |
1º | 247 | 79.200 | 40,90 | 47.500 | 24,53 | 63.300 | 32,69 | 190.000 | 98,12 |
2º | 209 | 67.000 | 34,60 | 40.200 | 20,76 | 53.600 | 27,68 | 160.800 | 83,04 |
3º | 195 | 62.500 | 32,28 | 37.500 | 19,37 | 50.000 | 25,82 | 150.000 | 77,47 |
4º | 182 | 58.300 | 30,11 | 35.000 | 18,08 | 46.700 | 24,12 | 140.000 | 72,31 |
5º | 169 | 54.200 | 27,99 | 32.500 | 16,78 | 43.300 | 22,36 | 130.000 | 67,13 |
6º | 156 | 50.000 | 25,82 | 30.000 | 15,49 | 40.000 | 20,66 | 120.000 | 61,97 |
7º | 133 | 42.600 | 22,00 | 25.600 | 13,22 | 34.100 | 17,61 | 102.300 | 52,83 |
8º | 125 | 40.100 | 20,71 | 24.000 | 12,39 | 32.100 | 16,58 | 96.200 | 49,68 |
9º | 114 | 36.500 | 18,85 | 21.900 | 11,31 | 29.200 | 15,08 | 87.600 | 45,24 |
10º | 100 | 32.100 | 16,58 | 19.200 | 9,92 | 25.600 | 13,22 | 76.900 | 39,72 |
Settore cartario-cartotecnico | |||||||||
Liv. | Par. | 01.07.01 | 01.07.01 | 01.04.02 | 01.04.02 | 01.10.02 | 01.10.02 | Totale aumenti | Totale aumenti |
Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | ||
Q | 250 | 81.700 | 42,19 | 49.000 | 25,31 | 65.400 | 33,78 | 196.100 | 101,28 |
AS | 249 | 81.400 | 42,04 | 48.800 | 25,20 | 65.100 | 33,62 | 195.300 | 100,86 |
A | 212 | 69.300 | 35,79 | 41.600 | 21,48 | 55.400 | 28,61 | 166.300 | 85,89 |
B1 | 184 | 60.100 | 31,04 | 36.100 | 18,64 | 48.100 | 24,84 | 144.300 | 74,52 |
B2 | 174 | 56.900 | 29,39 | 34.100 | 17,61 | 45.500 | 23,50 | 136.500 | 70,50 |
Par. 161 | 161 | 52.600 | 27,17 | 31.600 | 16,32 | 42.000 | 21,69 | 126.200 | 65,18 |
C1 | 153 | 50.000 | 25,82 | 30.000 | 15,49 | 40.000 | 20,66 | 120.000 | 61,97 |
C2 | 139 | 45.400 | 23,45 | 27.300 | 14,10 | 36.300 | 18,75 | 109.000 | 56,29 |
C3 | 129 | 42.200 | 21,79 | 25.300 | 13,07 | 33.700 | 17,40 | 101.200 | 52,27 |
D1 | 121 | 39.600 | 20,45 | 23.700 | 12,24 | 31.600 | 16,32 | 94.900 | 49,01 |
D2 | 111 | 36.300 | 18,75 | 21.800 | 11,26 | 29.000 | 14,98 | 87.100 | 44,98 |
E | 100 | 32.700 | 16,89 | 19.600 | 10,12 | 26.100 | 13,48 | 78.400 | 40,49 |
Le parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione degli aumenti contrattuali si è preso come base di riferimento un valore punto pari a lire 23.700 per, rispettivamente, il 6º livello del settore grafico- editoriale ed il livello C1 per il settore cartario-cartotecnico.
N.d.R.: L'accordo 20 giugno 2003 prevede quanto segue:
Liv. grafici/informatici | Par. | 01-07-2003 | 01-03-2004 | 01-10-2004 |
Q | 248 | 47,69 | 33,38 | 33,38 |
1º | 247 | 47,50 | 33,25 | 33,25 |
2º | 209 | 40,19 | 28,13 | 28,13 |
3º | 195 | 37,50 | 26,25 | 26,25 |
4º | 182 | 35,00 | 24,50 | 24,50 |
5º | 169 | 32,50 | 22,75 | 22,75 |
6º | 156 | 30,00 | 21,00 | 21,00 |
7º | 133 | 25,58 | 17,90 | 17,90 |
8º | 125 | 24,04 | 16,83 | 16,83 |
9º | 114 | 21,92 | 15,35 | 15,35 |
10º | 100 | 19,23 | 13,46 | 13,46 |
Liv. cart./cartot. | Par. | 01-07-2003 | 01-03-2004 | 01-10-2004 |
Q | 250 | 49,02 | 34,31 | 34,31 |
AS | 249 | 48,82 | 34,18 | 34,18 |
A | 212 | 41,57 | 29,10 | 29,10 |
B1 | 184 | 36,08 | 25,25 | 25,25 |
B2 | 174 | 34,12 | 23,88 | 23,88 |
Par. 161 | 161 | 31,57 | 22,10 | 22,10 |
C1 | 153 | 30,00 | 21,00 | 21,00 |
C2 | 139 | 27,25 | 19,08 | 19,08 |
C3 | 129 | 25,29 | 17,71 | 17,71 |
D1 | 121 | 23,73 | 16,61 | 16,61 |
D2 | 111 | 21,76 | 15,24 | 15,24 |
E | 100 | 19,61 | 13,73 | 13,73 |
Allegato 1
Estratto G.U.R.I. 1º ottobre 1997, n. 229
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese
(Omissis) Allegato 2
Premio di risultato: nota illustrativa redatta congiuntamente dalle parti stipulanti
Le parti, dopo aver raggiunto l'intesa contrattuale, hanno ritenuto opportuno elaborare congiuntamente la nota esplicativa-applicativa della pattuizione.
La motivazione di tale decisione è che la disciplina dei premi di risultato prefigura procedure e contenuti innovativi che richiedono nelle sedi aziendali l'adozione di comportamenti diversi da quelli tradizionali derivanti dalla stratitificazione delle esperienze passate.
Presupposto della corretta applicazione della norma è un atteggiamento trasparente, coerente e costruttivo delle parti. Conseguentemente, vanno individuati obiettivi di più elevata produttività e redditività aziendale cui sono connesse erogazioni economiche che, per le loro caratteristiche, sono prive di ricadute inflazionistiche e non incidono in modo strutturale e definitivo sui costi futuri.
Materia disciplinata
L'articolo in esame riguarda esclusivamente la contrattazione aziendale con contenuti economici così come prefigurata dal Protocollo del 23 luglio 1993 e la cui disciplina di dettaglio in sede di rinnovo contrattuale era stata rinviata a data successiva.
Pertanto, fermo restando quanto previsto in argomento dal Protocollo citato, le procedure di informazione o esame congiunto o contrattazione, previste dal c.c.n.l. per alcuni istituti, rimangono confermate nei termini stabiliti dal contratto stesso.
Campo di applicazione dell'articolo
Il 1º comma dell'articolo richiama quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993.
In sostanza la norma contrattuale di per se non amplia l'area delle aziende interessate alla contrattazione aziendale con contenuti economici rispetto a quella disegnata dalla prassi affermatasi nelle diverse realtà, bensì stabilisce nuove procedure e contenuti della contrattazione stessa.
Soggetti negoziali
La rappresentanza negoziale dei lavoratori è affidata congiuntamente alla R.S.A. e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l.
Inoltre, al fine di mantenere un criterio organizzativo ormai affermato nella prassi delle relazioni industriali dei settori, l'articolo precede per le aziende più complesse, e cioè, in sostanza, per i gruppi, anche la titolarità delle Organizzazioni sindacali nazionali.
Anche per ciò che attiene alla rappresentanza delle aziende non vengono introdotte innovazioni rispetto alla prassi in atto.
Oggetto della contrattazione
Lo scopo della contrattazione è la definizione di un premio connesso ai risultati raggiunti nell'attuazione di programmi finalizzati ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività o al raggiungimento di altri obiettivi di miglioramento della competitività aziendale.
Sostanzialmente la finalità della norma, che rispecchia fedelmente quella del Protocollo, è quella di determinare accordi che non distribuiscano risorse già esistenti incrementando i costi di produzione, bensì che promuovano l'acquisizione di risorse aggiuntive che consentano l'erogazione di premi collegati agli andamenti aziendali.
Date le caratteristiche sopra esposte, non è ipotizzabile proporre in questa sede uno o più schemi da trasporre meccanicamente alle aziende, fatte salve le indicazioni di massima di cui all'accordo 27 aprile 1995.
In questa sede si può solo precisare che i parametri elencati nell'articolo e i relativi indicatori suggeriti possono essere anche usati congiuntamente stabilendo, a seconda delle situazioni e degli obiettivi, i pesi più opportuni per ciascuno di essi, e che in ogni caso non può essere trascurato il parametro della redditività, in assenza del quale mancherebbe ogni riscontro sulla creazione delle risorse aggiuntive.
Altro elemento da sottolineare è l'opportunità che il valore del premio non sia unico, bensì, in coerenza con la politica retributiva del settore, differenziato per fasce di professionalità.
La durata dell'accordo aziendale è di 4 anni.
Dato il meccanismo di costruzione del premio ispirato a caratteristiche di totale variabilità, la sua maturazione e la sua entità, in relazione ai conseguiti miglioramenti di produttività e di andamento economico, non potranno che essere verificati a posteriori.
La prima negoziazione potrà essere avviata dalla scadenza del primo biennio di validità del c.c.n.l., ma per il futuro la contrattazione avverrà ogni 4 anni indipendentemente dal fatto che tale scadenza continui a coincidere o meno con il termine del primo biennio di validità del c.c.n.l.
Data la durata quadriennale, potrebbe verificarsi la necessità di una revisione dei parametri e dei meccanismi a seguito di modifiche della situazione presa a riferimento al momento della costituzione del premio.
I parametri della produttività, della qualità e della redditività sono normalmente influenzati dalle innovazioni tecnologiche e dalle modifiche al processo produttivo che dovessero essere introdotte nel periodo di vigenza del premio. Sarà quindi opportuno prevedere una clausola che impegni le parti ad una revisione degli obiettivi e dei meccanismi del premio al verificarsi di modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
Indipendentemente da queste operazioni di manutenzione dei parametri, che verranno attuate laddove ricorrano i presupposti, sarà opportuno prevedere degli incontri periodici che consentano alle parti di controllare congiuntamente l'andamento dei parametri prescelti e degli indicatori, e le conseguenti implicazioni in ordine alla maturazione del premio.
Procedura negoziale
Secondo la nuova disciplina, la procedura inizia con una richiesta di incontro da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
Oggetto dell'incontro, nella prima fase, sarà un esame congiunto della situazione e delle sue prospettive, tenuto conto dell'andamento e delle esigenze del mercato, basato sulle informazioni che dovranno essere fornite da parte dell'azienda.
La norma fa riferimento non solo alla situazione economico-produttiva ma anche a quella occupazionale, in quanto eventuali problemi sotto questo versante non potrebbero non venire considerati nell'ambito della valutazione complessiva e in sede di destinazione delle risorse ipotizzate.
Una volta verificata la situazione generale, si passa all'individuazione degli obiettivi ed ai meccanismi per determinare gli importi del premio in relazione al raggiungimento degli obiettivi stessi.
Naturalmente gli obiettivi devono consistere in reali miglioramenti dei risultati aziendali.
E' auspicabile per il buon funzionamento delle norme, che parametri, indicatori e meccanismi siano semplici e di agevole verifica.
Le norme procedurali prevedono che la richiesta di incontro sia fatta in tempo utile per consentire che la prima riunione possa aver luogo un mese prima la scadenza dell'accordo.
E' previsto il mantenimento della normalità sindacale per i due mesi successivi alla presentazione della richiesta di incontro, e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
Durante questo periodo le OO.SS. non possono attuare agitazioni di alcun tipo in riferimento al negoziato in corso, e le Direzioni aziendali non possono procedere in via unilaterale ad erogazioni di premi.
Trattamento contributivo
Nel Protocollo del 23 luglio 1993, il Governo si riservava di varare un provvedimento che definisse un apposito regime contributivo previdenziale per le somme erogate a titolo di premi aziendali concordati nel rispetto dei principi fissati nel protocollo stesso.
Tra l'altro, l'attesa del provvedimento è stato il principale motivo per cui la disciplina di dettaglio del premio è stata stralciata dal rinnovo contrattuale e rinviata a data successiva.
Dato che la legge non è ancora emanata, l'articolo non può che limitarsi a prevedere che i premi dovranno avere i requisiti richiesti per beneficiare del trattamento contributivo di favore.
Qualora la legge intervenisse successivamente alla stipula dei premi e questi non possedessero le caratteristiche previste dalla legge stessa, le parti dovranno rincontrarsi per adattare la pattuizione ai requisiti di legge.
In caso di entrata in vigore del particolare regime contributivo in data successiva alla stipula degli accordi sui premi, verrà garantita l'invarianza dell'importo lordo spettante.
Premi esistenti
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi esistenti a livello aziendale non correlati a elementi obiettivi rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di rinnovo.
Eventuali premi variabili, o parti variabili di premi di produzione o istituti analoghi, all'atto dell'istituzione dei premi di risultato saranno ricondotti nel nuovo istituto senza oneri aggiuntivi per le imprese, nè svantaggi per i lavoratori.
* * *
La novità nell'impostazione della contrattazione aziendale di contenuto economico richiede nella costruzione e nella gestione del premio un atteggiamento delle parti ispirato a criteri di partecipazione, pur nella permanenza della necessaria distinzione dei ruoli.
Poichè il rinnovo dei premi costituisce un aspetto molto rilevante del rapporto tra le parti a livello di azienda, è auspicabile che il consolidarsi di atteggiamenti trasparenti e costruttivi, per la prima volta dettagliatamente previsti da una norma contrattuale, possa accelerare il completamento di quel processo di modernizzazione delle relazioni industriali al quale da tempo le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali stanno lavorando.
Le Organizzazioni che hanno redatto la presente nota confermano la propria disponibilità, in caso insorgessero controversie in merito all'applicazione dell'articolo, ad intervenire su richieste al fine di esprimere le proprie valutazioni sul caso.
Allegato 3
Disciplina delle elezioni delle R.S.U.
La UNIGEC-CONFAPI prende atto della sussistenza di intese raggiunte tra le Organizzazioni sindacali di categoria tendenti a garantire la più ampia rappresentanza delle stesse nell'ambito degli Organismi eletti.
Per quanto riguarda mobilità e procedure di elezione ed il relativo funzionamento delle R.S.U., si fa riferimento all'accordo raggiunto tra le OO.SS. di categoria.
che:
1) Presentazione delle liste
All'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonchè il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e il Protocollo di intesa del 23 luglio 1993;
- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto di voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste; in caso di rifiuto la candidatura è nulla.
2) Quorum per la validità delle elezioni
Per la validità delle elezioni nei luoghi di lavoro è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più 1 degli aventi diritto di voto. Quando tali condizioni non si verifichino si procede a nuove elezioni con gli stessi criteri.
3) Modalità elettorali
a) Il voto si esprime per lista e preferenza/e. Ove siano state indicate solo la/e preferenza/e, esse valgono anche come voto di lista. In ogni caso non è ammessa l'espressione di preferenza su più liste; ciò rende il voto nullo;
b) ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili;
c) ogni lista può essere composta da un numero di candidati superiore ai seggi previsti nel Collegio elettorale;
d) la ripartizione dei seggi alle varie liste sarà determinata dal numero dei quozienti ottenuti, mentre nell'ambito della stessa lista risultano eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze;
e) il quoziente elettorale è il rapporto tra votanti e numero degli eleggibili (seggi). Nel caso in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà alle liste che abbiano riportato i maggiori resti.
4) Durata del mandato, dimissioni
La durata del mandato delle R.S.U. non dovrà superare i tre anni. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a due mesi, le strutture di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso.
In caso di dimissioni di un componente della R.S.U. gli subentra il primo dei non eletti della propria lista.
Un componente della R.S.U. può dimettersi in ogni momento comunicandolo per iscritto. Sarà sostituito con il primo dei non eletti della propria lista di appartenenza.
5) Comitato dei garanti
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie territoriali alla quale aderisce l'azienda, ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Allegato 4
Estratto della legge 29 maggio 1982, n. 297 sulla disciplina del trattamento di fine rapporto
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1982, n. 147)
(Omissis) Allegato 5
Indennità di anzianità: norme in uso nel settore grafico-editoriale precedentemente alla legge n. 297/1982
Estratto dal c.c.n.l. 19 maggio 1979 delle norme sull'indennità di anzianità
Operai Art. 17
(Indennità di anzianità)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta agli operai licenziati o dimissionari, per ogni anno di anzianità non interrotta presso l'azienda, una indennità nella seguente misura:
Grafici:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 15 febbraio 1967:
- giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni compiuti di anzianità;
- giorni 16 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7º compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 16 febbraio 1967 al 15 febbraio 1973:
- giorni 17 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 16 febbraio 1973 al 15 febbraio 1974:
- giorni 19 di retribuzione;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 16 febbraio 1974 al 15 febbraio 1975:
- giorni 20 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 16 febbraio 1975 al 15 febbraio 1976:
- giorni 21 di retribuzione;
f) per l'anzianità di servizio maturata dal 16 febbraio 1976 in poi:
- giorni 22 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
Cartotecnici:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 giugno 1967:
- giorni 10 di retribuzione per ciascuno dei primi 10 anni compiuti di anzianità;
- giorni 12 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º e fino al 15º compiuto;
- giorni 15 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1967 al 30 giugno 1973:
- giorni 16 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1973 al 30 giugno 1974:
- giorni 18 di retribuzione;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1974 al 30 giugno 1975:
- giorni 19 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1975 al 31 dicembre 1975:
- giorni 10 di retribuzione per il semestre;
f) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1976 al 31 dicembre 1976:
- giorni 22 di retribuzione;
g) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1977 in poi:
- giorni 24 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
Editoriali:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 31 dicembre 1967:
- giorni 10 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianità;
- giorni 12 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 10º compiuto;
- giorni 15 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1968 al 31 gennaio 1972:
- giorni 18 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º febbraio 1972 al 31 gennaio 1974:
- giorni 20 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º febbraio 1974 al 31 gennaio 1975:
- giorni 21 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º febbraio 1975 in poi:
- giorni 22 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, anche per il primo anno di servizio, si computano per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
L'indennità di anzianità sarà computata sulla base dell'orario contrattuale e della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione dell'indennità di contingenza maturata successivamente alla data del 31 gennaio 1977. Il valore così determinato dovrà poi essere maggiorata dell'8% per il rateo di gratifica natalizia.
Norma transitoria
Per i lavoratori in servizio alla data del 29 aprile 1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma di lire
50.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 29 aprile 1977 a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Per i lavoratori in servizio alla data del 1º maggio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma - se dovuta - di lire 50.000 di cui al 1º comma della presente norma transitoria nonchè dalla somma di lire 40.000
già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 19 maggio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Impiegati Art. 19
(Indennità di anzianità)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta all'impiegato licenziato o dimissionario una indennità di anzianità nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi e le frazioni di mese, superiore a 15 giorni, si computano come mese intero.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata successivamente alla data del 31 gennaio 1977.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione già effettuata, e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 20 del presente contratto.
Norma transitoria
Per i lavoratori in servizio alla data del 29 aprile 1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma di lire
50.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 29 aprile 1977 a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Per i lavoratori in servizio alla data del 1º maggio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma - se dovuta - di lire 50.000 di cui al 1º comma della presente norma transitoria nonchè dalla somma di lire 40.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 19 maggio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
N.B.: Per il computo delle maggiorazioni per lavori a turno e delle maggiorazioni tecniche, dell'anzianità trascorsa come operaio nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato e del tempo trascorso in servizio di leva nell'indennità di anzianità, determinata ai sensi degli articoli riprodotti nel presente allegato, si trascrivono i testi dei rispettivi articoli del c.c.n.l. 19 maggio 1979.
Art. 15
(Conteggi perequativi per le aziende grafiche)
Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per l'indennità di anzianità, secondo la media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato;
(Omissis)
Art. 22
(Passaggio di qualifica da operaio a impiegato)
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio deve valere agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità, delle ferie e del trattamento di malattia.
(Omissis)
Art. 23
(Servizio militare)
In conformità al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell'anzianità.
(Omissis) Allegato 6
Indennità di anzianità: norme in uso nel settore cartario-cartotecnico precedentemente alla legge n. 297/1982
Estratto dal c.c.n.l. 21 luglio 1979 delle norme sull'indennità di anzianità
Operai Art. 27
(Indennità di anzianità)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta all'operaio licenziato o dimissionario, per ogni anno di ininterrotta anzianità di servizio presso l'azienda, una d'indennità nella seguente misura:
1) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1975 al 31 dicembre 1975, 10 giorni di normale retribuzione per il semestre;
2) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, 22 giorni di normale retribuzione per l'anno;
3) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1977 in poi, 24 giorni di normale retribuzione per
anno.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, anche per il primo anno di servizio, si computano per
dodicesimi trascurando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
L'indennità di anzianità sarà computata sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione dell'indennità di contingenza scattata successivamente al 31 gennaio 1977.
L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'8% per incidenza della gratifica natalizia, anche per le anzianità di servizio maturate precedentemente al 1º luglio 1975.
Norme particolari per il settore cartotecnico
Per le anzianità di servizio maturate precedentemente al 1º luglio 1975 restano ferme le seguenti misure:
a) per anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 maggio 1967:
1) giorni 10 di normale retribuzione per ciascuno dei primi 10 anni compiuti di anzianità;
2) giorni 12 di normale retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º e fino al 15º compiuto;
3) giorni 15 di normale retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1967 al 30 giugno 1973: giorni 16 di normale retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1973 al 30 giugno 1974: giorni 18 di normale retribuzione per l'anno;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio 1974 al 30 giugno 1975: giorni 19 di normale retribuzione per l'anno.
Norme particolari per il settore cartario
Per le anzianità di servizio maturate precedentemente al 1º luglio 1975 restano ferme le seguenti misure:
a) per anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 aprile 1947:
- giorni 8 di normale retribuzione;
b) per anzianità di servizio maturata dal 1º maggio 1947 al 31 maggio 1967:
- fino a 5 anni: 8 giorni di normale retribuzione per anno;
- oltre i 5 e fino ai 10 anni: 12 giorni di normale retribuzione per anno;
- oltre i 10 e fino ai 15 anni: 12 giorni di normale retribuzione per anno;
- oltre i 15 anni: 15 giorni di normale retribuzione per anno;
c) per anzianità di servizio maturata dal 1º giugno 1967 fino al 31 maggio 1973: 17 giorni di normale retribuzione per anno;
d) per anzianità di servizio maturata dal 1º giugno 1973 al 30 giugno 1975: 19 giorni di retribuzione per
anno.
Agli effetti del computo delle misure di indennità previste al punto b) delle presenti norme particolari per
l'anzianità maturata dal 1º maggio 1947, verrà considerata l'anzianità ininterrotta presso l'azienda maturata nel periodo precedente alla data predetta.
All'operaio rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda al quale sia stata liquidata l'indennità di anzianità per passaggio di categoria, in conformità del penultimo comma dell'art. 15 del contratto nazionale 9 maggio 1937, "erga omnes", l'indennità di anzianità verrà calcolata in base alla effettiva anzianità indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria detraendo, peraltro, dall'ammontare della indennità stessa quanto precedentemente percepito a detto titolo per passaggio di categoria.
Chiarimento a verbale comune
Le giornate di retribuzione di cui al presente articolo, ed alle relative norme particolari si intendono ragguagliate ad 1/6 dell'orario di lavoro contrattuale settimanale.
Impiegati Art. 24
(Indennità di anzianità)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta all'impiegato licenziato o dimissionario una indennità di anzianità nella misura di trenta trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, compreso il primo, si computano per dodicesimi, e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si computano come mese intero.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione e in corso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione della indennità di contingenza scattata successivamente alla data del 31 gennaio 1977.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, i premi di produzione e le partecipazioni agli utili, anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del presente contratto.
Computo delle maggiorazioni per lavori a turno, dell'anzianità trascorsa come operaio nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato e del tempo trascorso
in servizio di leva, nell'indennità di anzianità, determinata da quanto segue
Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio deve valere agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità, delle ferie e del trattamento di malattia. Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati da quanto segue.
Aumenti periodici di anzianità
Agli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto, per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
- A = lire 30.000;
- B/1 = lire 27.000;
- B/2 = lire 26.500;
- C/1 = lire 26.000;
- C/2 = lire 25.500;
- C/3 = lire 25.000.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1º del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Conteggi perequativi
Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per indennità di anzianità secondo la media degli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato;
- per le ferie, per la 13ª mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata negli ultimi 12 mesi ai titoli di cui sopra.
Chiamata e richiamo alle armi
In armonia alle norme di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato ai soli effetti della indennità di anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata; in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.
Il richiamo alle armi è regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 370.
Detto richiamo sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l'operaio alla conservazione del posto.
Il periodo trascorso in servizio militare da richiamato, e fino alla presentazione per riprendere il lavoro, è computato ai soli effetti della indennità di anzianità. Alla fine del richiamo l'operaio deve presentarsi nell'azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese; di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6; di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. In difetto l'operaio verrà considerato dimissionario.
L'operaio richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Allegato 7
Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
Settore cartario-cartotecnico: art. 10-bis, Parte I, Norme generali,
c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sezione II
DISCIPLINA COMUNE AGLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI
Art. 10 bis
(Orario di lavoro per i turnisti a ciclo continuo - 7 giorni su 7)
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista, che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e segnalando l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dal 1º gennaio1988;
- 1 giorno dal 1º gennaio 1989.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retributivi su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dal 1º gennaio 1991;
- 1 giorno dal 1º gennaio 1992.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
L'orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali che si realizza con le modalità anzidette non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell'orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei tre turni avvicendati, viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati, la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7, nonchè nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai tre precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 7, Parte operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Norme particolari per il settore
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dal 1º maggio 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di lire 18.000 lorde mensili.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati, nonchè ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo, verrà corrisposta dal 1º maggio 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di lire 12.000 lorde mensili.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al 4º comma.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
N.d.R.: L'accordo 12 aprile 2006 prevede quanto segue:
Allegato 7
Norme particolari per il settore turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
(Omissis)
Sostituire l'importo in cifra fissa onnicomprensiva di lire 18.000 lorde mensili con euro 15,49 lordi, con decorrenza 1º maggio 2006.
Sostituire l'indennità in cifra fissa onnicomprensiva di lire 12.000 lorde mensili con euro 6,26 lordi mensili. Aggiungere:
"Norme particolari per il settore cartotecnico
Ai lavoratori che lavorano su 3 turni avvicendati verrà corrisposto, a far data dal 1º maggio 2006 un importo fisso onnicomprensivo mensile di euro 5,16."
Allegato 8 Operai turnisti
Settore cartario-cartotecnico: art. 5, Parte II, Norme operai,
c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Art. 5
(Operai turnisti)
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimenti a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta):
- 7,7% per il primo e secondo turno (diurni);
- 25,1% per il terzo turno (notturno).
Nel caso in cui il lavoratore, per cause indipendenti dalla propria volontà o in seguito a permesso concessogli, non sia in grado di prestare la propria opera per l'intero turno, avrà ugualmente diritto alle maggiorazioni suddette per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno.
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (v. dichiarazione a verbale).
Al personale che sia normalmente addetto, in turni notturni, a mansioni che risultano classificate al livello retributivo D/2, dovrà essere corrisposta la retribuzione del livello predetto maggiorata della differenza tra la stessa e quella del livello retributivo D/1. Sulle retribuzioni di cui sopra si applica la maggiorazione per lavoro notturno in turni prevista dal 1º comma del presente articolo.
Il trattamento di cui al presente articolo è dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo e le maggiorazioni di cui all'articolo stesso fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata.
Chiarimento a verbale per il settore della carta
Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai 30 quintali nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa che dal 1973 rendeva possibile, per il settore cartotecnico, la non retribuzione e la non computabilità come effettivo orario di lavoro della mezz'ora, permanendo il diritto alle maggiorazioni.
Allegato 9
Cambio delle squadre per lavoro a turni
Settore cartario-cartotecnico: art. 6, Parte II, Norme operai,
c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Art. 6
(Cambio delle squadre per lavoro a turni)
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il
cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con le maggiorazioni del 25,5% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 49,6% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.
Allegato 10
Aumenti periodici di anzianità
Settore cartario-cartotecnico: art. 15, Parte II, Norme operai e art. 14, Parte III, Norme impiegati,
c.c.n.l. 1º luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Art. 15
(Aumenti periodici di anzianità)
Agli operai, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
- B/2 = lire 26.500;
- C/1 = lire 26.000;
- C/2 = lire 25.500;
- C/3 = lire 25.000;
- D/1 = lire 24.000;
- D/2 = lire 23.000;
- E = lire 22.500.
Detti aumenti fanno parte della retribuzione e non sono considerati dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1º del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla maturazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica ai passaggi di livello che avvengono in forma automatica.
Dichiarazione a verbale
Per il personale già in servizio alla data del 21 luglio 1979 o che è stato assunto nel periodo 21 luglio-31 dicembre 1979 l'anzianità utile per la maturazione degli scatti è quella conseguente all'applicazione delle norme transitorie, di cui all'Allegato 4 cui si rinvia.
Art. 14
(Aumenti periodici di anzianità)
Agli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto, per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
- A super e A = lire 30.000;
- B/1 = lire 27.000;
- B/2 = lire 26.500;
- C/1 = lire 26.000;
- C/2 = lire 25.500;
- C/3 = lire 25.000.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1º del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore del livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norme transitorie
1) Gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979 mantengono il diritto alla maturazione di 14 scatti biennali per il settore cartario e di 12 scatti biennali per il settore cartotecnico, secondo gli importi previsti dal 2º comma del presente articolo.
2) Passaggio di livello
Per gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979, nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello categoriale, corrispondente a 12 scatti per i cartotecnici e a 14 scatti per i cartai.
3) Passaggio da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio ad impiegato si rivalutano a norma dell'ultimo comma del presente articolo gli scatti operai maturati e l'importo massimo maturabile è quello corrispondente a 5 scatti del livello di acquisizione.
Allegato 11
Aumenti periodici di anzianità
Settore grafico-editoriale: art. 9, Parte II, Operai e art. 8, Parte III, Impiegati,
c.c.n.l. 1º gennaio 1996-31 dicembre 1999 grafici-editoriali
Art. 9
(Aumenti periodici di anzianità)
Agli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapporto a mese - è il seguente:
- 3º livello = lire 28.000;
- 4º livello = lire 27.000;
- 5º livello = lire 26.000;
- 6º livello = lire 25.000;
- 7º livello = lire 24.000;
- 8º livello = lire 23.000;
- 9º livello = lire 22.000;
- 10º livello = lire 20.000.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1º del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, qualora vi sia automatismo di carriera l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'operaio avrà completato il previsto iter professionale della propria specializzazione.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale di carriera.
Art. 8
(Aumenti periodici di anzianità)
Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto, per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
- 1º e 2º = lire 31.000;
- 3º = lire 28.000;
- 4º = lire 27.000;
- 6º = lire 25.000;
- 7º = lire 24.000.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del 20º anno di età.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1º maggio 1979
1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
Gli impiegati grafici, editoriali e cartotecnici hanno diritto alla maturazione di un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
2) Passaggi di livello
a) Impiegati grafici ed editoriali
Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
b) Impiegati cartotecnici
Nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
Per gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1º maggio 1979 viene richiamata la precedente normativa di settore.
3) Passaggi da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.
Allegato 12
Tabelle indennità di contingenza
Contingenza settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
Livelli | Parametro | Lire | Euro |
Q | 248 | 1.048.784 | 541,65 |
1º | 247 | 1.045.560 | 539,99 |
2º | 209 | 1.032.399 | 533,19 |
3º | 195 | 1.026.990 | 530,40 |
4º | 182 | 1.022.402 | 528,03 |
5º | 169 | 1.017.460 | 525,47 |
6º | 156 | 1.012.681 | 523,01 |
7º | 133 | 1.006.137 | 519,63 |
8º | 125 | 1.001.725 | 517,35 |
9º | 114 | 997.958 | 515,40 |
10º | 100 | 993.049 | 512,87 |
Contingenza settore cartario-cartotecnico
Livelli | Parametro | Lire | Euro |
Q | 250 | 1.038.861 | 536,53 |
AS | 249 | 1.038.861 | 536,53 |
A | 212 | 1.027.184 | 530,50 |
B1 | 184 | 1.017.454 | 525,47 |
B2 | 174 | 1.013.925 | 523,65 |
Par. 161 | 161 | 1.007.086 | 520,12 |
C1 | 153 | 1.007.086 | 520,12 |
C2 | 139 | 1.002.584 | 517,79 |
C3 | 129 | 999.866 | 516,39 |
D1 | 121 | 997.706 | 515,27 |
D2 | 111 | 994.396 | 513,56 |
E | 100 | 991.061 | 511,84 |
Valori congelati alla data del 1º novembre 1991.
Allegato 13 Norme tecniche speciali
Estratto dal c.c.n.l. 1º gennaio 1996-31 dicembre 1999
per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche, editoriali e affini
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica Art. 1
(Linotipista)
Linotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.
Saranno ammessi alle macchine linotype in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 nonchè quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9 e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nei limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di tirocinio di 16 settimane, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di cui al 1º comma e sappiano dare una produzione minima corretta di 5.000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5.500 orarie.
Per il computo della produzione verrà adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento di caratteri, di giustezza e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.
Durante il periodo di tirocinio, all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per la categoria linotipisti.
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al linotipista del primo turno verrà concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzione di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Art. 2
(Tastierista monotipista)
Tastierista monotipista, appartenente al livello 6, è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad eliminare i normali incidenti di tastiera, esegue tutti i lavori della propria specializzazione.
Saranno ammessi alla tastiera in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 o che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9, nonchè i fonditori monotipisti provenienti dai compositori a mano e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi tastieristi saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di sei mesi, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di tastiera e diano una produzione minima corretta di 6.000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta di 7.000 lettere orarie con originali correnti in lingua italiana e materiale adeguato.
Per il computo della produzione si terrà conto del numero delle unità contenute nella riga diviso per 8. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40. Per errori si intendono solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento dei caratteri, della giustezza, per la pulizia e per interruzioni per cause di forza maggiore.
Durante il periodo di tirocinio all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquisisce il diritto al salario previsto per il tastierista.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originali, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla tastiera potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Art. 3
(Fonditore monotipista)
Fonditore monotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento di tutte le parti che compongono la macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.
Sono ammessi alla fonditrice in qualità di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di età, ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito regolamento, purchè abbiano l'età suddetta.
Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualità di allievi, i fonditori di caratteri provenienti dalle fonderie.
Nell'ammissione degli allievi sarà data, nei limiti del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
L'allievo che, dopo i 4 anni di apprendistato di composizione a mano, venga ammesso alla fonditrice percepirà per il primo anno la paga del livello 9 e per gli ulteriori 18 mesi la paga del livello 8, dopo di che gli sarà riconosciuto il livello 6 quando dimostri di avere acquistato la competenza di cui al comma 1 del presente articolo e sappia dare una produzione minima di 7.500 lettere orarie per i corpi dal 6 al 10 compreso, e di lettere 6.000 orarie per i corpi 11 e 12, sempre che il materiale corrisponda alle esigenze di lavoro.
Per il computo della produzione si procederà come stabilito per la tastiera. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il conto si farà sulla base di 40. Nel computo si terrà conto delle righe false. Nel computo della produzione dovrà tenersi altresì conto del tempo occorrente per il cambiamento della forma, del carattere e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il fonditore.
In caso di sospensione di lavoro strettamente connessa alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla fonditrice potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al fonditore del primo turno verrà concesso il tempo necessario per la pulizia e l'oliatura della macchina.
Ogni operatore o allievo non potrà attendere a più di una macchina.
E' ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente è ammesso un allievo ogni cinque operai o frazioni di cinque.
Norme tecniche speciali per la T.T.S.
Art. 1
(Controllore fonditrici di T.T.S.)
Alle macchine destinate alla composizione con nastro T.T.S. dovrà essere adibito l'operaio linotipista.
Art. 2
(Operatore tastierista)
Operatore tastierista appartenente al livello 6 è l'operaio addetto al perforatore T.T.S. che perfora il nastro o copiando il testo o per ricezione acustica. Saranno adibiti al perforatore T.T.S. i compositori a mano dei livelli 6 e 9.
Qualora non si possa provvedere all'assunzione di lavoratori della categoria dei compositori potranno essere ammessi al tirocinio lavoratori di altra provenienza con attitudini alla mansione.
Art. 3
(Tirocinio per operatore tastierista)
Il tirocinio per l'operatore tastierista avrà la durata massima di 12 mesi consecutivi di effettiva prestazione presso la stessa azienda.
All'operatore tastierista durante i primi sei mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga della categoria di provenienza, e nei successivi sei mesi la paga comunque del compositore del livello 6.
Per coloro che eventualmente non provengano dalla categoria dei compositori a mano la retribuzione per i primi sei mesi sarà pari alla paga tabellare del perforatore ridotta del 50% e per i successivi sei mesi ridotta del 25%.
E' operatore finito chi supera in una prova d'esame della durata di un'ora la produzione corretta di 12.000 battute copiando dal normale originale dattiloscritto.
Art. 4
(Paga oraria del perforatore finito)
La paga oraria del perforatore finito alla tastiera della T.T.S. sarà pari a quella del tastierista di monotype.
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione Art. 1
(Addetti alla fotocomposizione)
Saranno adibiti a tutte le fasi della lavorazione operai linotipisti, tastieristi e fonditori monotipisti, tastieristi tipo T.T.S., compositori a mano dei livelli 6 e 9 nonchè coloro che, facendo parte del settore, abbiano conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole riconosciute dall'E.N.I.P.G.
Con l'introduzione di un impianto di fotocomposizione i compositori a macchina e a mano manterranno il livello di provenienza e saranno adibiti a tale impianto previo corso di riqualificazione, ove riconosciuti idonei al termine di un tirocinio di 1 anno.
Art. 2
(Tirocinio operatore tastierista)
Il periodo di tirocinio avrà la durata massima di 1 anno di effettiva prestazione nella stessa azienda. All'operatore tastierista durante i mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga del livello di provenienza.
La paga oraria del tastierista finito sarà pari a quella del linotipista (6º livello) salvo mantenimento della eventuale paga superiore in atto.
Art. 3
(Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori)
Tali specializzazioni saranno inquadrate secondo quanto previsto per la litografia.
Art. 4
(Macchine Diatype e unità fotocompositrici)
Alle macchine Diatype saranno ammessi i compositori con livello retributivo del monotipista.
Alle unità fotocompositrici saranno ammessi compositori del livello 6 con qualifica di addetto alla conduzione delle macchine.
Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 1
(Preavviamento)
L'impressore che ha la responsabilità del preavviamento deve essere del livello 6.
Norme tecniche speciali per la litografia Art. 1
(Disegnatori litografi)
Nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i fotolitografi (disegnatori di fotolito), gli incisori ed i ritoccatori all'aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia.
Ultimato il periodo di apprendistato il lavoratore inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo sarà diviso in due distinti bienni (2 anni al livello 9 e 2 anni al livello 8 della classificazione unica).
Ultimato il tirocinio di perfezionamento il lavoratore acquisisce il livello 4.
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento Art. 1
(Impiego metalli in polvere)
Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 27, Parte I, Norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.
Allegato 14
Nota illustrativa E.N.I.P.G.
Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonchè l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
Il versamento della quota contributiva, di cui al precedente comma diventerà operante, per le aziende associate, quando l'UNIGEC-CONFAPI avrà verificato l'esistenza delle condizioni di pari dignità all'interno degli Organismi statutari dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica (E.N.I.P.G.) sia nazionali che ad ogni livello territoriale.
Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.
Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica - E.N.I.P.G. - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione - i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
Per l'attività dell'Ente ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2º comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio direttivo dell'Ente stesso.
L'amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle sedi provinciali o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al 2º comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell'E.N.I.P.G. e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre associazioni ed enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.
Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all'E.N.I.P.G. e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali od interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'E.N.I.P.G., le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2º comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'E.N.I.P.G. procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2º comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio direttivo dell'E.N.I.P.G. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso E.N.I.P.G., sempre con delibera del proprio Consiglio direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.
Allegato 15
Accordo quadro 11 dicembre 2001 tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Accordo quadro 11 dicembre 2001
tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
per l'applicazione del c.c.n.l. 17 luglio 2001 ai lavoratori provenienti da altri cc.cc.nn.l.
Le parti, alla luce delle intese raggiunte nell'ambito della stipula del c.c.n.l. del 17 luglio 2001, convengono di procedere alla definizione dei criteri applicativi relativi alle normative contrattuali ed economiche finalizzate all'applicazione del c.c.n.l. UNIGEC-UNIMATICA/SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL del 17 luglio 2001 nel modo seguente.
Applicazione del presente c.c.n.l.
L'applicazione del presente c.c.n.l. sarà definita a livello aziendale e/o territoriale previa comunicazione, da inviarsi almeno 30 giorni prima, ai lavoratori interessati, e/o alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione congiunta sulle modalità applicative del c.c.n.l. stesso.
Inquadramento
L'inquadramento dei lavoratori nello schema classificatorio di cui al presente c.c.n.l. garantirà l'inserimento dei lavoratori aventi inquadramento rispettivamente d'ordine, di concetto, direttivo, quadri, nei livelli corrispondenti nel nuovo schema classificatorio.
Trattamento economico
Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici dei lavoratori provenienti da diversi cc.cc.nn.l., le parti concordano il seguente percorso.
Le aziende interessate procederanno a determinare il trattamento retributivo che dovrà essere sottoposto ad armonizzazione attraverso la sommatoria delle seguenti voci retributive:
- paga base;
- contingenza;
- E.d.r.;
- eventuali superminimi individuali comunque denominati;
- eventuali altri eccedenze sui minimi tabellari erogati in via continuativa sia mensilmente che a diverso periodo, non collegati alla modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (quindi non verranno computati elementi retributivi quali indennità di turno, prestazioni straordinarie, notturne e festive, ecc.).
Tale sommatoria verrà moltiplicata per il numero delle mensilità previste dal contratto di provenienza con le modalità negli stessi previste.
L'importo totale così definito verrà suddiviso per le mensilità di cui al presente c.c.n.l. tenendo conto della entità delle stesse (tredicesima pari a n. 1,156 mensilità ordinarie). Il risultato ottenuto costituirà il valore della retribuzione mensile del singolo lavoratore che dovrà, comunque, essere garantita e verrà denominata retribuzione lorda mensile individuale.
L'importo mensile così ottenuto verrà a sua volta paragonato alla sommatoria tra i seguenti valori del presente c.c.n.l.:
- paga base;
- contingenza;
- E.d.r.
La sommatoria di tali voci viene denominata retribuzione mensile contrattuale.
Qualora la differenza tra retribuzione lorda mensile individuale e retribuzione mensile contrattuale risulti positiva tale differenziale verrà mantenuto quale superminimo "ad personam" che verrà computato sugli istituti contrattuali con le modalità di cui al presente c.c.n.l.
Qualora tale differenza risulti negativa il differenziale dovrà essere riconosciuto entro e non oltre 36 mesi a far data dall'applicazione del nuovo c.c.n.l.
Al singolo lavoratore dovranno comunque essere garantiti gli incrementi retributivi definiti dal presente
c.c.n.l. che abbiano decorrenza successiva all'applicazione del presente c.c.n.l.
Norma transitoria per gli aumenti periodici di anzianità
Per i lavoratori dei settori servizi innovativi per i quali alla data di stipula del presente accordo trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici verranno seguiti i seguenti criteri:
- ai lavoratori, che non abbiano ancora maturato tre aumenti periodici di anzianità, verranno mantenuti in cifra gli importi già percepiti e l'anzianità in corso sarà utile alla maturazione del successivo scatto al nuovo valore, nell'ambito dei complessivi cinque previsti dal c.c.n.l. 17 luglio 2001;
- ai lavoratori che hanno già maturato almeno tre aumenti periodici di anzianità verranno mantenuti gli importi applicati in base alla precedente disciplina applicata, e l'anzianità in corso sarà utile alla maturazione del successivo scatto al nuovo valore nell'ambito di sei scatti complessivi, in deroga alla normativa del c.c.n.l. 17 luglio 2001.
Le parti convengono che il riconoscimento del nuovo importo degli aumenti periodici di anzianità all'atto dell'applicazione del presente c.c.n.l. non costituisce passaggio al livello superiore del sistema di classificazione.
Dichiarazione comune
Le parti, al termine del primo biennio successivo al presente accordo, procederanno ad una verifica sull'applicazione dell'accordo stesso.
Allegato 16
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Estratto accordo istitutivo FONDAPI del 20 gennaio 1998
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI
In Roma, il 20 gennaio 1998 tra
UNIONMECCANICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE,
UNIONALIMENTARI, UNIGEC
e
FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FISTEL-UILSIC