CONTRATTO DI COMODATO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’IPAB
CONTRATTO DI COMODATO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’IPAB
– CASA DI RIPOSO XXXXX XXXXXXX DI ORMEA
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Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Signor Xxxxx Xxxxxxx , nato in Ormea (CN) il giorno , domiciliato per la funzione in Ormea (CN), Via Orti n. codice fiscale , il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Presidente della Casa di Riposo “ Xxxxx Xxxxxxx” con sede in Ormea , Via , numero , codice fiscale/ P.IVA , a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Xxxxx Xxxxxxx e n. 6 in data 11.05.2015, resa immediatamente eseguibile,di seguito denominato “comodante”
E
Il Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx , nato in Ormea (CN) il giorno 03.04.1952, domiciliato per la funzione in Xxxxx (XX), Xxx Xxxx, x. 0, codice fiscale , il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ormea in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge,e quindi in rappresentanza del: "COMUNE DI ORMEA" con sede in Xxxxx, Xxx Xxxx, xxxxxx 0, codice fiscale/P.IVA 00514250042, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.
“comodatario”
in data , resa immediatamente eseguibile,di seguito denominato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
Il comodante dà e concede in temporaneo comodato al comodatario che accetta il seguente bene immobile:
- in Comune di Xxxxx , xxxxx Xxxxx x. 0 , che si sviluppa su quattro piani fuori terra , censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ormea , così distinto: foglio n° 49
, mappale n° 940, categoria B/2, classe U, consistenza 4103 mc, rendita catastale euro 1059,52.
Il presente contratto è a titolo gratuito.
ART. 2
ART. 3
La durata del contratto è fissata in n° 15 ( quindici ) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del presente contratto , senza alcuna necessità di disdetta . Alla scadenza del termine sopra convenuto il comodatario è obbligata a restituire il bene immobile oggetto del presente contratto.
ART. 4
Il comodatario dichiara di aver visionato il bene immobile e di averlo trovato in precario stato di manutenzione.
ART. 5
Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene, si impegna a restituirlo entro la scadenza contrattuale indicata al precedente articolo 3.
Il comodatario intende provvedere ad eseguire sull’immobile di che trattasi interventi di manutenzione straordinaria per una riqualificazione dei locali stessi , attingendo ai finanziamenti del programma “ Nuovi progetti di interventi” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare il comodatario, ha già acquisito parere favorevole del comodante per i lavori straordinari di cui alla richiesta di finanziamento sopra indicata. Una volta ristrutturato, l’immobile sarà destinato ad attività socio –assistenziali a favore della collettività.
ART.6
In deroga a quanto previsto all’art. 3 il presente contratto di comodato si intende automaticamente risolto in caso di mancato finanziamento dei lavori di riqualificazione sull’immobile medesimo. In tal caso il Comune provvederà ad inoltrare apposita comunicazione alla Casa di Riposo “ Xxxxx Xxxxxxx” mediante Raccomandata AR . Il contratto si intenderà risolto al momento della ricezione della comunicazione da parte del comodante.
ART. 7
Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia; si impegna ad utilizzare l’immobile secondo le finalità indicate al precedente articolo 5 Rimangono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi dell’immobile .
ART. 8
È fatto espresso divieto di sub comodare o comunque cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la cosa comodata. Previo parere favorevole del comodante porzioni dell’immobile potranno essere affidate in gestione a terzi , nel rispetto comunque delle finalità indicate nel precedente articolo 5.
Il comodatario potrà servirsi del bene immobile solo per l’uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione del bene concesso in comodato.
ART. 9
Al di fuori di quanto previsto nell’art. 5 , il comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali , nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del comodante. L’inosservanza del presente patto determina ipso iure la risoluzione del contratto a danno e spese del comodatario.
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante al termine del comodato senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. La mutata destinazione dell’uso della cosa comodata o l’esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto o colpa del comodatario.
ART.10
Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dei beni oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge che regolano il contratto e precisamente gli artt. 1803 e ss cod. civ..
ART. 11
E’ facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare l’immobile oggetto di questo contratto in qualsiasi momento.
ART. 12
Il comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto.
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ART. 13
Tutte le spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario.
ART. 14
Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 15
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
ART. 16
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Cuneo.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il comodante
Il comodatario
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° 5 , 6, 7,8, e 9 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodante
Il comodatario