Contract
ALLEGATO A/2
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO PROVVISORIAMENTE ACCREDITATO “CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” DENOMINATO “ XXXX XXXXXXXXXX” SITO IN XXXXXXXXX (XX), XXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX.
Con la presente scrittura privata da valere ai sensi di legge tra:
il COMUNE DI RICCIONE, C.F. e Partita I.V.A. 00324360403 con sede legale a Riccione che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale soggetto committente e quale soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale al rilascio dell’accreditamento provvisorio, rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx e domiciliata per la carica in Riccione presso la Residenza Municipale, Viale Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 2, nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente atto in base al Provvedimento Sindacale n. 10 del 01/02/2016;
il COMUNE DI CATTOLICA, C.F. e Partita I.V.A. con sede legale a Cattolica che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale soggetto committente in quanto ente ove ha sede la struttura ed in quanto proprietario dell’immobile denominato CRA “Xxxx Xxxxxxxxxx” presso il quale si erogano i servizi oggetto del presente contratto,
rappresentato dal Dr. e domiciliato per la carica in Cattolica presso la
Residenza Municipale, Viale , n. , nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore _ _ del Comune di Cattolica, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente atto in base al Provvedimento Sindacale n.
_ del ;
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Riccione Codice fiscale e Partita I.V.A.. 02483810392, con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx, d’ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL, quale Soggetto committente per la parte
relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l’attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di Riccione, dr._ , il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. ;
(d’ora in poi denominati soggetti committenti)
E
_ - Codice fiscale e Partita IVA _, con sede legale _ _, di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da _ , in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore;
(d’ora in poi denominato soggetto gestore)
Richiamati i seguenti atti:
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1378 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 7 marzo 2000 e s.m.i. avente ad oggetto: “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids” ;
- l’articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 18 ottobre 2004 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni” (con la quale sono stati previsti interventi di carattere residenziale a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero);
- L’art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il
Fondo regionale per la non autosufficienza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- la Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Xxxxxx-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
l’articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/2004”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 28 luglio 2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilita;”
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la nota regionale 22.10.2012 prot. n. 246941 a firma congiunta del “Servizio Relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito Sanitario e Sociale – Supporto Giuridico” e del “Servizio integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” ad
oggetto “Requisito della copertura assicurativa per servizi sociosanitari accreditati”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 292 recante “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 250 recante “Determinazioni in merito al completamento del percorso di accreditamento provvisorio di alcuni servizi sociosanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- la deliberazione del direttore generale dell’Ausl di Rimini n. 194 del 29 aprile 2008 “istituzione del Nucleo operativo Aziendale per la Continuità Assistenziale (NOA);
Premesso che:
- la convenzione sottoscritta il 12/08/2009 ai sensi dell’art. 30 del T.U. D.Lgs 267/2000 tra i Comuni del Distretto di Riccione e l’Azienda Usl della Romagna ed in particolare l’art. 3 comma 7 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 allegato 1), individua il Comune di Riccione quale soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento: “L’attività autorizzatoria e di controllo per l’accreditamento di cui all’articolo 2 lettera b2) è svolta dal Dirigente preposto ai servizi Sociali del Comune di Riccione, in vista di tale finalità individuato come ente capofila. L’attività istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento di cui all’art. 2 lettera d7 è svolta dall’Ufficio di Piano”;
- con decisione assunta all’unanimità, il Comitato di Distretto di Xxxxxxxx nella seduta del 08.04.2016 ha stabilito che “ Riguardo ai 54 posti sulla CRA Xxxx Xxxxxxxxxx di Cattolica nel confermarne la programmazione danno mandato al direttore dell’UDP di avviare le procedure connesse alla concessione dell’accreditamento.”;
- il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di diritto e conseguentemente verrà risolto automaticamente ed immediatamente, con contestuale revoca del provvedimento di accreditamento, nell’ipotesi in cui venisse riscontrato il mancato possesso, a seguito di verifiche da parte dei committenti, dei requisiti autocertificati, previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici”;
Visti:
- gli esiti delle procedure di accreditamento provvisorio, mediante pubblicazione di avviso pubblico per l’attivazione delle manifestazioni d’interesse, in conformità alla vigente normativa regioamle, e l’individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di
quale soggetto gestore della CRA “Xxxx Xxxxxxxxxx”.
- Gli atti di concessione dell’accreditamento provvisorio per la CRA “Xxxx Xxxxxxxxxx” per
n. 54 posti, con scadenza il _ , prot. n. _ del _ (allegato 1), rilasciato dal Comune di Riccione in favore di allegati al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto il contratto di locazione dell’immobile denominato “Xxxx Xxxxxxxxxx” sottoscritto tra il Comune di Cattolica ed il Gestore del servizio;
Dato atto che l’accreditamento provvisorio è stato rilasciato al termine della verifica positiva in ordine alla coerenza con il fabbisogno indicato dalla programmazione, della sussistenza dei requisiti generali e specifici e delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:
🟃 ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Le parti, ad eccezione dell’Azienda USL della Romagna, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio presso la sede del Comune di Riccione ed individuano i seguenti referenti:
Per la committenza:
Comune di _ Referente operativo:
Azienda USL della Romagna:
Referente per la gestione amministrativa e contabile: Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie:
_
Per il soggetto gestore: Referente operativo: _.
3. Le comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo e presso i soggetti indicati sono da intendersi conosciute dalle parti durante tutta l’esecuzione del contratto.
4. Nel caso in cui intervenissero variazioni nei riferimenti sopra indicati, la parte è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli altri aventi causa.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza Anziani (CRA) denominato “Xxxx Xxxxxxxxxx”, sito in Cattolica Via Beethoven, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per n 68 posti e dell’accreditamento provvisorio per numero 54 posti così suddivisi:
• N° 24 posti per RSA
• N° 30 posti per Casa Protetta
Con riferimento ai 24 posti letto del nucleo ex RSA si precisa che saranno prioritariamente utilizzati con carattere di temporaneità per utenti inviati dal Nucleo operativo aziendale per la continuità assistenziale (NOA).
2. Il soggetto gestore svolge il servizio di Casa residenza anziani non autosufficienti di cui al comma 1 in regime di accreditamento provvisorio ai sensi della D.G.R. 514/2009 e s.m.i., garantendo le modalità di attuazione ed i requisiti indicati nella normativa regionale di riferimento; in relazione a tale servizio il presente contratto costituisce contratto di servizio ai sensi del punto 8 della D.G.R. 514/2009, regolando i rapporti tra i contraenti nell’ambito della concessione dell’accreditamento provvisorio.
3. Il contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento provvisorio ed in particolare:
a) l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
b) l’accettazione di tariffe predeterminate;
c) l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
d) l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. n. 2/2003;
e) la responsabilità gestionale unitaria;
f) l’adattamento delle scelte gestionali ed organizzative alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale;
g) il sistema per la definizione della contribuzione degli ospiti governato dal Comitato di Distretto di Xxxxxxxx.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto la scheda dei dati tecnici ed economici del servizio (allegato n. _ ), nonché la scheda dei dati tecnici ed economici del personale sanitario (Allegato n. ).
5. L’accreditamento è un provvedimento a carattere concessorio, che instaura un nesso di servizio pubblico tra i Committenti ed il soggetto gestore, abilitando quest’ultimo ad esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, in nome e per conto del titolare del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal contratto di servizio, che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai fini dell’erogazione del servizio stesso.
6. La struttura, proprietà del Comune di Cattolica, è data in disponibilità al gestore dietro pagamento di un canone di locazione pari ad € _ (€. per i 54 posti accreditati; €. per i 14 posti privati) oltre iva di legge. La parte di struttura nella disponibilità del gestore è definita dalle allegate planimetrie. L’utilizzo dell’immobile verrà regolamentato attraverso specifico contratto tra il Comune di Cattolica ed il Gestore.
7. Il gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti di pertinenza e dell’area esterna (compresa verde e l’area cortilizia. La manutenzione ordinaria è già valorizzata nella tariffa riconosciuta al gestore.
8. La manutenzione straordinaria compete all’Amministrazione Comunale di Cattolica, la quale predisporrà un piano delle manutenzioni che sarà allegato al contratto richiamto al
precedente comma 6. Il gestore dell’immobile ospitante il servizio di CRA solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano provenire ad esso ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo del gestore stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell’uso della cosa concessa, quanto degli impianti ed attrezzature che la dotano.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente contratto decorre dal e scade il ,
2. Entro 6 mesi dalla scadenza del presente contratto, il soggetto gestore dovrà presentare domanda per il rilascio dell'accreditamento definitivo.
3. Al termine del periodo di validità, il presente contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento provvisorio, potrà essere rinnovato o prorogato, solo in presenza di specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Xxxxxx- Romagna.
ART. 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore, a partire dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto, condurrà il servizio accreditato assicurando i requisiti previsti dalla normativa regionale sull’accreditamento definitivo, con i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella domanda di accreditamento provvisorio, nei relativi allegati e successive integrazioni, già oggetto di valutazione da parte dell’Istituzione competente, nell'ambito della procedura di accreditamento provvisorio.
2. Eventuali servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi indicati nell’istanza di accreditamento provvisorio, pur costituendo impegno diretto e vincolante per il soggetto gestore, non concorrono alla definizione delle tariffe dovute ai sensi del sistema di remunerazione regionale sulle quali incidono le sole variazioni in aumento o diminuzione in relazione agli elementi di flessibilità gestionale di cui alla DGR 273/2016.
3. I Committenti ed il soggetto gestore collaborano per assicurare la più efficiente gestione dell’offerta dei servizi accreditata nelle quantità definite nel presente contratto di servizio. In ogni caso, qualora l’offerta di servizio sia superiore a quella acquistata con il presente contratto, il soggetto gestore potrà effettuare inserimenti di lunga permanenza o temporanei, gestendoli in forma privata, impegnandosi inoltre a consentire l’utilizzo di posti per inserimenti temporanei richiesti dai soggetti pubblici, che esprimono la committenza di
altri ambiti distrettuali facenti capo all’Azienda USL della Romagna, per cittadini ivi residenti, previo coordinamento del Direttore del Distretto firmatario del presente contratto.
ART. 5 – REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto dei livelli di qualità così come sono determinati:
a) dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento, impegnandosi ad uniformarsi alle eventuali modifiche normative a livello regionale;
b) dal documento di programmazione annuale e pluriennale del servizio;
c) dalla Carta dei servizi;
d) da eventuali prestazioni aggiuntive;
e) dal rispetto dei livelli di qualità di cui al presente articolo.
2. Il soggetto gestore si impegna ad un utilizzo dinamico della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti e delle loro famiglie. Il soggetto gestore si impegna inoltre a trasmettere ogni eventuale aggiornamento della Carta dei Servizi alla committenza. In particolare nella Carta dei servizi sono descritti:
a) modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
b) modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
c) modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
d) indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami;
e) strumenti per la rilevazione della qualità percepita e un sistema di rilevazione e classificazione dei reclami in funzione dei piani di miglioramento della qualità.
3. Il soggetto gestore inoltre assicura con iniziative e strumenti formalizzati e documentati la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, in particolare ai percorsi di
valutazione della qualità, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza.
4. I soggetti gestori dei servizi accreditati definitivamente svolgono l’attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi oggetto del contratto, fatta salva l’attività di verifica e controllo in capo alla committenza, attraverso diversi strumenti quali:
a) il monitoraggio dei singoli progetti assistenziali individualizzati;
b) la rilevazione della qualità percepita degli assistiti e delle loro famiglie;
c) la rilevazione di eventi che abbiano determinato un danno/pericolo/rischio per l’incolumità degli ospiti (incident reporting);
d) la rilevazione e valutazione dei reclami e di eventuali risultanze di non appropriatezza dell’attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
e) l’adozione di procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, privacy, protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da negligenza, discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità personale);
f) una relazione annuale, nella quale si devono evidenziare la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del servizio, la valutazione dell’attività annuale con indicatori di qualità, l’aderenza alle procedure per l’appropriatezza e la continuità assistenziale.
ART. 6 AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1. L’ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata dai competenti servizi territoriali, nel rispetto delle norme vigenti e degli indirizzi approvati dal Comitato di Distretto Riccione.
2. L’ammissione al servizio è subordinata alla valutazione multidimensionale e alla predisposizione dei progetti personalizzati da parte dell’U.V.G..
3. L’ammissione di utenti che per le loro condizioni di salute hanno necessità di un percorso di continuità assistenziale è governata dal nucleo operativo per la continuità assistenziale (NOA).
4. Se per comprovati motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare la suddetta valutazione, la competente Unità di Valutazione Geriatrica dovrà provvedere ai sensi della dgr.1206/2007
5. E’ prevista la sottoscrizione da parte dell’ospite e/o del familiare tenuto agli alimenti/tutore/amministratore di sostegno dell’impegno al pagamento della retta a carico del medesimo e del documento di consenso al trattamento dei dati personali sensibili dell’utente, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.
6. Qualora l’utente abbia presentato al Comune una richiesta di integrazione della retta, si applica quanto previsto all’art. .
7. L’ammissione di un utente, disposta dal competente Servizio su posto accreditato e contrattualizzato resosi vacante, costituisce un obbligo per il soggetto gestore.
8. L’ Ente Gestore si impegna inoltre a garantire anche accoglienze temporanee di sollievo disposte dall’UVG competente per territorio in favore di utenti anziani non autosufficienti con priorità per i residenti nel distretto di Riccione ed in subordine per quelli provenienti dal distretto di Rimini che necessitano di prestazioni sanitarie di medio livello, provenienti dal domicilio (DGR 1206/2007).
9. Con riferimento al primo comma dell’articolo 2, l’ente gestore si impegna altresì a garantire anche ricoveri temporanei – disposti dall’UVG competente ai sensi della DGR
E.R. n° 1378/99 e/o dal Noa – in favore di utenti anziani non autosufficienti con priorità per i residenti nel distretto di Riccione ed in subordine per quelli provenienti dal distretto di Rimini, che necessitano di prestazioni sanitarie di medio livello.
ART. 7 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli ospiti/utenti ammessi ai servizi oggetto del contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture:
A. Attività e prestazioni sanitarie fornite direttamente dall’Azienda USL
A. Per quanto riguarda le Case Residenze per Xxxxxxx non Autosufficienti, le attività, le prestazioni e gli standard a queste riferiti vengono effettuate in esecuzione della DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), della DGR n. 514/2009 e s.m.i, della DGR n. 715/2015 e della DGR n. 273/2016, nel rispetto delle norme in vigore e di quanto specificato nel presente contratto di servizio e di seguito elencate.
B. Gli standard del personale infermieristico, riabilitativo e medico dovranno essere adeguati alle eventuali modifiche agli standard che interverranno nel corso della durata del contratto, sulla base della normativa regionale di riferimento.
C. Relativamente alla eventuale singola accoglienza, su posti accreditati come CRA e nei termini di quanto previsto dalla DGR 840/2008, di soggetti affetti da gravissime forme di disabilità acquisite ai sensi della DGR 2068/2004, l’Azienda USL ed il soggetto gestore assicurano le prestazioni sanitarie previste dalla citata DGR 840/2008, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato DD della DGR n. 514/2009, così come da ultimo modificata con DGR n. 715/2015. Per le prestazioni fornite dal soggetto gestore, l’Azienda USL provvederà al rimborso con tariffa concordata tra le parti sulla base di quanto indicato dalla DGR 840/2008 per questa evenienza.
A.1) Coordinamento distrettuale dell’attività medica.
A. L’attività di coordinamento distrettuale dell’attività medica viene svolta secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dalla DGR n. 273/2016:
- promozione e realizzazione di linee-guida diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per le patologie prevalenti e controllo sull’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici;
- definizione dei percorsi specialistici integrati con i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori specialistici;
- vigilanza igienico-sanitaria ed adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente Servizio aziendale;
- verifica costante dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria erogata globalmente nel territorio di competenza.
A. 2) Assistenza medica di diagnosi e cura.
1. L’assistenza medica di diagnosi e cura viene effettuata in esecuzione delle DGR n. 1378/1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), n. 514/2009 (e successive modificazioni ed integrazioni) e n. 273/2016, corrisponde alle attività espressamente indicate nell’allegato n. 1 della medesima DGR 1378/1999 e può essere garantita sia
tramite medici messi a disposizione dall’Azienda USL ( es. MMG, Xxxxxxxx, medici di continuità assistenziale) secondo le modalità indicate dai vigenti Accordi Regionale per la medicina generale, sia tramite medici acquisiti direttamente dal soggetto gestore. Tali prestazioni saranno rimborsate secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo regionale per la Medicina Generale. Il numero delle ore annuali di assistenza medica di diagnosi e cura assicurata nella Casa Residenza Anziani, è riportato negli allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del presente contratto (allegato n. _).
2. Caratteristiche dell’attività di diagnosi e cura
Il Medico incaricato, la cui attività è svolta nell’ambito degli schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati d’intesa fra il Gestore e l’Azienda USL, è tenuto a:
a) assicurare l’attività all’interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale: di norma quotidianamente escluso i festivi e secondo orari coordinati e condivisi con la struttura
b) assicurare le visite richieste in via d’urgenza tra le ore 8 e le ore 20 nei giorni feriali anche al di fuori degli accessi previsti;
c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero e/o per prestazioni ambulatoriale specialistiche;
d) assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli ospiti, che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria;
e) partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento con gli operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale degli Ospiti, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l’èquipe multi professionale;
f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l’assistenza agli Ospiti non autosufficienti, nell’ambito dei programmi promossi annualmente dall’Azienda USL della Romagna su base distrettuale in accordo con il Servizio Sociale Territoriale Anziani e Disabili del distretto di Riccione;
g) partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell’intera struttura;
h) partecipare all’attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli Ospiti;
i) provvedere, per ciascuno degli Ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per problemi, da cui risultino comunque gli elementi necessari alla classificazione
annuale degli Ospiti con riferimento a: grave disturbo comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di disabilità severo. In fase di prima applicazione possono essere utili i criteri di riferimento elencati nelle direttive regionali ( la certificazione annuale ai fini della classificazione degli anziani non autosufficienti rientra nelle funzioni del medico di struttura);
j) redigere le eventuali certificazioni concernenti l’esercizio dell’attività di medicina generale, a norma convenzionale (le eventuali certificazioni libero professionali sono a carico dell’Ospite);
k) raccordarsi col medico di famiglia nel casi di un Ospite temporaneo in Casa Protetta, al fine di mantenere assicurato a tutti gli effetti il principio della continuità assistenziale;
l) favorire la piena collaborazione con il medico dell’Azienda USL responsabile del coordinamento e la qualificazione delle strutture residenziali rispetto a quanto indicato al successivo punto 2;
3. L’Azienda USL assicura inoltre la disponibilità del Servizio di Continuità assistenziale secondo le procedure di attivazione e di intervento in vigore.
4. Infine, per quant’altro non riconducibile alle attività ordinarie, l’Azienda USL assicura il Servizio di Emergenza territoriale 118 secondo le modalità di attivazione e di intervento in vigore.
A. 3) Assistenza medica specialistica
1. In esecuzione della DGR 1378/1999 e successive modificazioni e integrazioni vengono effettuate le consulenze specialistiche relativamente alla Fisiatria, alla Geriatria ed altre branche specialistiche mediante:
- visita concordata con il medico di diagnosi e cura presso l’ambulatorio specialistico, o presso la struttura, previa richiesta da parte dello stesso medico di struttura.
2. Per la nutrizione artificiale l’intervento specialistico è assicurato dai medici del team nutrizionale territoriale dell’Azienda USL secondo le procedure di attivazione e di intervento indicate nell’apposita procedura aziendale in vigore.
3. Quanto all’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in ambito territoriale o ospedaliero, il soggetto gestore può avvalersi delle modalità di semplificazione e facilitazione delle prenotazioni disponibili, quali FARMACUP, CUPTEL, secondo modalità concordate con l’Azienda USL.
A. 4) Assistenza farmaceutica
1. L’Azienda USL garantisce la fornitura dei farmaci previsti nel Prontuario Terapeutico Aziendale e nei piani terapeutici personalizzati.
2. Per quanto riguarda i farmaci, l’elenco dei prodotti disponibili ed i relativi criteri prescrittivi sono periodicamente aggiornati con il Prontuario Terapeutico Aziendale con riferimento al Prontuario Terapeutico Regionale.
3. Il Prontuario Terapeutico Aziendale aggiornato è consultabile sul sito web dell’Azienda USL della Romagna.
4. L’Azienda USL garantisce la fornitura di farmaci in forma diretta, tramite il sistema di approvvigionamento ordinario, anche per gli ospiti presenti sui posti non accreditati, limitatamente ai prodotti ricompresi in classe A.
5. Relativamente ai dispositivi medici di uso corrente l’Azienda USL fornisce direttamente quelli necessari per il governo dei processi terapeutici di seguito indicati:
- somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, etc. (aghi, cateteri venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
- somministrazione e gestione di terapia antalgica;
- gestione del cateterismo vescicale (Kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per raccolta urine, tappi);
- somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale, (sacche, deflussori, raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla Circolare Regionale n.4/2004);
- somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
- processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungidito, strisce reattive, glucometro, necessario per l'effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer, aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, etc.);
A. 5) Ausili protesici di cui al D.M. 332/1999 esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette etc.). In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l’AUSL – Ufficio Ass. Protesica, affinché sia possibile effettuare il ritiro del presidio. E’ fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.
A. 6) Dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici.
A. 7) Dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell’esenzione.
A. 8) Pompe per la nutrizione enterale e parenterale, secondo le modalità di fornitura in essere.
A. 9) Ossigeno per ossigeno terapia.
1. L’Azienda USL garantisce la fornitura dell’ossigeno attraverso la prescrizione medica individuale redatta in ottemperanza alle specifiche linee guida aziendali e secondo le modalità di approvvigionamento in essere per l’Azienda USL. Qualora la struttura sia dotata di impianto centralizzato l’Azienda USL rimborserà l’ossigeno per un importo non superiore a quello di acquisto dell’Azienda USL.
2. Ai sensi della circolare regionale n. 7/2007, il soggetto gestore dovrà comunque fornire direttamente l’ossigeno per somministrazioni al bisogno o per affrontare situazioni di emergenza.
A. 10) Trasporti sanitari
1. L’Azienda USL assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti ospitati nelle strutture residenziali, certificati allettati o non trasportabili con mezzi ordinari dal medico della struttura socio-sanitaria, secondo quanto definito dalla normativa vigente.
2. L’Azienda USL sostiene direttamente i costi solo per i trasporti sanitari sopramenzionati resi in favore degli ospiti presenti sui posti oggetto del presente contratto.
B. Attività e prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore
1. Le prestazioni sanitarie, di norma organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore sono:
- l’assistenza infermieristica;
- l’assistenza riabilitativa;
- il coordinamento sanitario interno per le Case Residenza per Anziani ( attività svolta dal R.A.S.) ;
- la formazione e l’aggiornamento per il suddetto personale infermieristico e riabilitativo.;
- la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto personale infermieristico e riabilitativo.
2. Il soggetto gestore assicura la piena integrazione delle prestazioni sanitarie con tutte le altre attività dei servizi accreditati, nel rispetto del principio della responsabilità gestionale unitaria, che si riferisce a tutte le attività assistenziali e di cura, comprensive anche dell'assistenza infermieristica e fisioterapica, così come indicato nella DGR n. 715/2015. Inoltre il soggetto gestore assicura la responsabilità gestionale unitaria attraverso rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente. Il ricorso non prevalente a tutti gli altri istituti e strumenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti di lavoro è possibile per brevi periodi in situazioni particolari ed eccezionali, purchè sia sempre riconducibile al soggetto gestore del servizio accreditato la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l’organizzazione complessiva del servizio, garantendo la continuità assistenziale.
3. L’Azienda USL assicura il supporto al soggetto gestore nell'organizzazione di percorsi formativi rivolti agli operatori delle strutture sociosanitarie ed il loro coinvolgimento nei percorsi formativi organizzati dalla stessa ed aventi pertinenza con le attività svolte all'interno dei servizi,
4. I Volumi di attività riconosciuti dall’Azienda Usl al soggetto gestore saranno indicati nell’allegato nr , che indicherà:
a) ammontare numero di ore annue per assistenza riabilitativa e relativo costo orario
b) ammontare numero di ore annue per assistenza infermieristica e relativo costo orario
c) ammontare numero di ore annue per responsabile attività sanitarie e relativo costo orario
d) ammontare numero di ore annue di medico di diagnosi e cura (se contrattualizzato dal soggetto gestore) e relativo costo orario
Il contenuto dell’allegato n. sarà determinato e sottoscritto al momento della definizione delle condizioni per l’effettuazione del servizio e sarà parte integrante del contratto di servizio; esso sarà aggiornato a cadenza di norma annuale, come previsto dal precedente articolo n. _ .
5. In ottemperanza agli orientamenti regionali volti alla diversificazione/specializzazione delle risposte assistenziali all’interno della casa-residenza per anziani non auto sufficienti, saranno riconosciute ore aggiuntive mediche, infermieristiche e fisioterapiche inerenti alla parte di posti letto utilizzati per continuità assistenziale in dimissione ospedaliera anche ai sensi della LR 5/94. Per la loro quantificazione si rimanda al precedente punto 4).
6. La remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore avverrà sulla base delle prestazioni rese entro il monte indicato nell’allegato n. .
7. Ai sensi della DGR n. 273/2016 e di tutte le disposizioni regionali applicabili in materia di prestazioni sanitarie, per quanto concerne il personale infermieristico e riabilitativo, in attesa della definizione della specifica tariffa di riferimento da parte della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, la remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore avviene sulla base del rimborso delle spese realmente sostenute dal medesimo. Per quanto riguarda il rimborso del personale sanitario messo a disposizione dal soggetto gestore, questo avviene considerando le unità di personale, infermieristico e fisioterapico ed il relativo costo nel rispetto dei CCNL di riferimento applicati dagli stessi, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità. In ogni caso non è ammesso un rimborso superiore al costo onnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell’AUSL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore le specifiche tariffe di riferimento della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione. In ogni caso il soggetto gestore è tenuto ad evidenziare la propria realtà gestionale fornendo tutta la documentazione all’uopo necessaria per far emergere il rilievo economico del costo del personale.
8. Come stabilito all’art. 7.2 della DGR n. 273/2016, per i servizi dedicati per le demenze, previsti nella programmazione distrettuale e riconosciuti formalmente dai soggetti committenti nei limiti di quanto indicato nella DGR n. 509/2007 e che assicurano il rispetto dei criteri di eleggibilità, è possibile prevedere un adeguamento delle attività delle professionalità sanitarie sulla base dei bisogni degli utenti, concordandolo con l’Azienda USL.
9. L’Azienda USL, per le prestazioni sanitarie fornite dal personale infermieristico e riabilitativo, rimborserà al soggetto gestore i costi effettivamente sostenuti, sulla base degli elementi esplicitati nell’allegato n. .
10. Ai fini del rimborso il soggetto gestore si impegna a fornire all’Azienda, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al valore del costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo, sia che esso operi con rapporto di dipendenza, di convenzione o di contratto libero professionale. Ad ogni variazione di detto personale il soggetto gestore provvederà ad inviare il relativo aggiornamento del personale e del relativo costo.
ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
1. Il soggetto gestore deve assicurare le prestazioni socioassistenziali così come previste dall’allegato n. del presente contratto.
2. La quantificazione del fabbisogno in termini di operatori socio assistenziali è determinato dal case mix.
ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La remunerazione dei servizi oggetto del contratto è assicurata attraverso:
a) il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
b) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni di provenienza dell’assistito, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate, così come previsto dai vigenti regolamenti in materia;
c) il rimborso, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
2. Spetta al Comitato di Distretto di Riccione la programmazione annuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e l’approvazione delle linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA, nonché la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.
ART. 10 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
1. L’importo della remunerazione della giornata di accoglienza, (tariffa e quota di contribuzione) è di norma annualmente aggiornato sulla base degli elementi del sistema di remunerazione regionale. Il calcolo è attribuito all’Ufficio di Piano quale ufficio con funzione istruttoria e di monitoraggio per l’accreditamento.
2. L’entità delle tariffe e delle quote massime di contribuzione è calcolata sulla base:
a) del costo di riferimento unitario per il servizio oggetto del contratto, così come fissato dalla normativa regionale, tenuto conto della presenza degli elementi di flessibilità, come di seguito precisato;
b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti da effettuarsi secondo i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali;
c) della valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore dei servizi accreditati, sulla base di specifici accordi.
3. Il costo giornaliero dei servizi, le tariffe a carico del FRNA e le quote massime di contribuzione a carico degli utenti/Comuni sono specificate nel prospetto economico (Allegato n. _ ).
4. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato è effettuata sulla base dell’istruttoria effettuata svolta dall’Ufficio di Piano, in relazione all’aggiornamento, di norma annuale, della valutazione del livello assistenziale degli utenti, effettuato di norma nel mese di novembre di ciascun anno a valere per l’anno successivo, in base agli elementi informativi che il soggetto gestore deve mettere a disposizione. A seguito della verifica documentale, previo contraddittorio, viene effettuata la valutazione degli oggettivi elementi di flessibilità che possono incidere in diminuzione, ovvero in aumento rispetto al costo di riferimento.
5. L’aggiornamento dei prospetti economici di cui agli allegati n. e n. è disposto, con periodicità annuale, con apposito atto comunicato al gestore, restando invariati, per ogni altro aspetto, i contenuti del presente contratto di servizio.
6. La quota a carico dell’utente è di norma definita annualmente sulla base delle determinazioni del Comitato di Distretto.
7. L’accoglienza temporanea per gli utenti inviati dal NOA è pari ad € _
8. Si dà inoltre atto che si riconoscono le tariffe per l’accoglienza temporanea di sollievo definite dalla normativa regionale, attualmente così quantificate dalla DGR 273/2016:
a) per i primi 30 giorni, retta a carico degli utenti € 26,50; quota a carico del FRNA
€ 68,00;
b) oltre il trentesimo giorno, retta a carico degli utenti/comune eguale a quanto determinato nel presente contratto di servizio per i posti accreditati; quota a carico del FRNA € 44,45 euro.
Rimane comunque fermo l’obbligo di adeguamento alle eventuali modifiche tariffarie disposte a livello regionale.
9. La quota a carico del FRNA e la quota a carico dell’Utente/Comune sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio e sino al giorno della dimissione e/o del decesso compresi. In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la retta a carico degli ospiti è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l’ospite è stato dimesso e dal giorno dell’inserimento al servizio ricevente, mentre la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l’ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
10. Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, in caso di mantenimento del posto letto (conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore dei servizi accreditati) è previsto il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti pari al 45% della retta giornaliera ed il riconoscimento del 45% della quota a carico FRNA. Laddove sia previsto dalla normativa regionale un incremento della tariffa in presenza di ulteriori determinati bisogni assistenziali, quali ad esempio i disturbi del comportamento, il riconoscimento degli incrementi, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale, dovrà essere pattuito solo in coerenza con gli esiti della valutazione multi disciplinare e in stretta relazione alle prestazioni effettivamente previste nel Piano Assistenziale Individualizzato.
11. Nel caso in cui, in base a decisione del Comitato di Distretto, la parte committente richieda l’attivazione di servizi aggiuntivi, al fine di assicurare standard di qualità superiori (con riferimento a tutti gli aspetti: organizzativi, assistenziali, strutturali) a quelli richiesti per l’accreditamento provvisorio, in accordo tra le parti possono essere definite remunerazioni aggiuntive per le ulteriori attività rese. Tale scelta è consentita a condizione che:
A. non costituisca una limitazione alla possibilità di accesso ai servizi;
B. la remunerazione aggiuntiva non gravi sul FRNA e sia garantita dai Comuni, che possono anche far ricorso, previo accordo con le parti sociali, ad un adeguamento della retta a carico degli utenti, nei limiti previsti dalla disciplina regionale (DGR 273 e s.m.i.).
ART. 11 DETERMINAZIONE E DISCIPLINA DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENTI
1. La determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti (retta) compete al Comitato di Distretto, nell’ambito degli indirizzi della Regione, assicurando l’informazione ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali e le parti sociali, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale (DGR 159/2009 e s.m.i.) .
2. E’ esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione da parte del soggetto gestore. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.
3. La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
4. La retta a carico degli utenti può essere posta in tutto o in parte a carico dei Comuni, qualora sussistano le condizioni per l’integrazione della stessa, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.
5. Il Comune competente, sulla base dei risultati dell’istruttoria tempestivamente eseguita sulla richiesta di integrazione della retta, comunica al soggetto gestore se sussistono i requisiti per l’integrazione economica da parte del Comune stesso, in base ai criteri previsti dal proprio regolamento vigente.
6. Qualora si renda necessario un inserimento urgente, per il quale si ravvisi l’eventualità di un’integrazione della retta, il Comune assume l’impegno ad eseguire l’istruttoria nel più breve tempo possibile e ad integrare la retta in presenza delle condizioni previste dal proprio regolamento vigente.
7. L’importo del contributo è determinato dal Comune di norma con validità per l’anno di riferimento, fatta salva la necessità di aggiornamento dell’istruttoria, ed è soggetto a rinnovo, previa verifica della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, in base ai criteri previsti dal regolamento vigente.
8. La revisione del contributo, conseguente alla variazione annuale della retta, può avvenire soltanto a seguito dell’indirizzo approvato dal Comitato di Distretto.
9. In caso di decurtazione della retta per assenza dell’utente il contributo a carico del Comune viene correlativamente ridotto. Il soggetto gestore si impegna a dare comunicazione al Comune di ogni decurtazione applicata a favore degli ospiti evidenziandola nelle fatture emesse e relativi allegati esplicativi.
10. In caso di ammissione o dimissione nel corso del mese la retta va calcolata in base ai giorni di presenza effettiva.
11. Qualora, successivamente alla concessione del contributo retta, l’utente venisse a disporre di erogazioni in denaro di qualsiasi genere (reversibilità, assegno di accompagnamento, arretrati, eredità, indennità etc.) tali da ridurre il contributo comunale con effetto retroattivo, il Comune procederà al recupero dell’importo del contributo versato e non dovuto detraendolo dalle liquidazioni successive al soggetto gestore. A tal fine il Comune competente e il soggetto gestore si impegnano a scambiarsi tempestivamente le relative informazioni.
12. Il soggetto gestore è tenuto:
a) Ad attivarsi, all’atto di ingresso in struttura, per garantirsi il versamento delle pensioni e risorse nella disponibilità dell’anziano, fino a concorrenza della retta dovuta;
b) A emettere nei confronti del Comune, con cadenza mensile, la fattura/nota relativa alle quote di integrazione delle rette a carico dello stesso, allegando l’elenco degli utenti a cui si riferisce, con relativi importi, indicazione dei giorni di assenza e relative variazioni;
c) A svolgere funzioni di segretariato sociale per gli utenti che usufruiscono del contributo di integrazione della retta da parte del Comune, promuovendo e supportando l’espletamento di pratiche amministrative personali (tra cui ad es. la richiesta di assegno di accompagnamento, la richiesta dell’attestazione ISEE, ecc.) in particolare per gli anziani soli.
13. Qualora si ravvisi l’opportunità della nomina di un amministratore di sostegno a favore dell’utente non in grado di provvedere ai propri interessi, il relativo ricorso al Giudice Tutelare, ove non presentato dai parenti o dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, deve essere inoltrato, di norma:
- dal Comune competente, qualora la situazione di difficoltà dell’utente sia stata riscontrata precedentemente o all’atto dell’inserimento in struttura;
- dal soggetto gestore della struttura, qualora la situazione di difficoltà dell’utente venga riscontrata successivamente all’inserimento in struttura.
L’aggiornamento dei prospetti economici contenenti la determinazione della retta a carico degli utenti e la quota a carico del FRNA è disposta così come previsto al precedente articolo 10 .
14. Eventuali anticipi della retta a titolo cauzionale a carico degli ospiti per i quali i Comuni non integrano la retta non possono essere superiori ad una mensilità; il Comune può richiedere, per gli utenti indigenti, la sospensione o la dilazione del versamento della cauzione.
ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
(I contenuti del presente articolo potranno essere parzialmente rivisti)
1. l soggetti gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti.
2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, i soggetti gestori prevedranno le forme di riscossione più comuni.
3. L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. l soggetti gestori o loro incaricati inviano all’utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche al committente. Nel sollecito i soggetti gestori dovranno indicare le modalità di pagamento e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento indicando le conseguenze in caso di inadempimento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, i soggetti gestori o loro incaricati potranno procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
4 All’utente moroso i soggetti gestori addebitano il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.
5. Nei confronti dell’utente moroso che non si impegni al ripiano del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro, può essere attivata la procedura di dimissione di concerto fra il soggetto gestore e la committenza.
6. Non si procederà alle dimissioni qualora il Comune competente, previa valutazione della situazione socio-economica dell’utente, si impegni a farsi carico del pagamento della retta.
ART. 13 FLUSSI INFORMATIVI CHE INCIDONO SUI COSTI E SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
(I contenuti del presente articolo potranno essere parzialmente rivisti)
1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il soggetto gestore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo ai committenti:
- Fogli excel con elenco mensile degli ospiti presenti nella struttura distinti per tipologia di inserimento, i giorni di presenza, la quota FRNA dovuta, i giorni di ricovero ospedaliero o di assenza dovuta ad altra causa, le giornate di mantenimento del posto letto;
- Attestazione mensile delle unità equivalenti e delle ore effettivamente prestate dagli operatori socio assistenziali (OSS) dagli infermieri e fisioterapisti, con elenco nominativo delle persone impiegate per le quali dovrà essere specificato il titolo di studio e/o l’iscrizione all’Albo (una volta all'anno) se dovuta;
- Produzione della documentazione relativa alla spesa sostenuta dai soggetti gestori per il personale sanitario del quale si richiede il rimborso;
- Attestazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale della Struttura,;
- Partecipazione al sistema informativo distrettuale nelle fasi della sua implementazione.
3. In caso di mancato invio dei dati, dopo il secondo sollecito inevaso, verrà applicata una penale ai sensi del successivo art. 25.
4. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della non veridicità, non derivante da mero errore materiale, dei dati forniti dai soggetti gestori di cui al comma 2, verrà applicata una penale ai sensi del successivo art. 25 comma 5.
5. Alla terza violazione verificata, verrà attivato l’ente competente al rilascio dell’accreditamento per la sospensione o la revoca dell’accreditamento stesso.
ART. 14 VALUTAZIONE DEL CASE MIX
1 Il costo di riferimento giornaliero medio di struttura è la base per tutti i rapporti fra committenza pubblica e soggetto gestore in ordine ai posti accreditati contrattualizzati, a prescindere dalla classificazione individuale.
2 Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio e conseguentemente gli standard assistenziali e l’importo delle tariffe, il soggetto gestore ed i committenti adottano i criteri, gli strumenti e i tempi stabiliti nel rispetto delle direttive regionali.
3 La valutazione viene fatta di norma e in via prioritaria da professionisti dei Committenti e in subordine dai soggetti gestori con propri professionisti.
4 In subordine, nell’ipotesi in cui le classificazioni siano fatte dai soggetti gestori, nei
45 giorni successivi l’AUSL procede a controlli a campione e comunque in tutte le strutture nelle quali si presentano valutazioni significativamente diverse dalle medie aziendali e regionali; in tal caso la valutazione annuale per la classificazione degli ospiti viene effettuata entro il mese di ottobre dell’anno precedente e formalmente trasmessa ai soggetti committenti.
5 E’ prevista la possibilità di rivalutazione in corso d’anno nel caso di significativo mutamento del case mix.
ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
(I contenuti del presente articolo potranno essere parzialmente rivisti)
1. Il soggetto gestore si obbliga:
- a presentare la relazione annuale secondo le indicazioni regionali;
- a garantire la trasparenza della gestione, producendo, su richiesta della Committenza, la rendicontazione dei costi di produzione del servizio ed i propri bilanci di esercizio;
- a garantire l’osservanza della normativa vigente nelle materie oggetto del presente contratto e delle tecniche professionali specifiche consolidate nel settore;
- a farsi carico di tutti gli oneri di carattere organizzativo, gestionale e finanziario necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, salvi gli oneri espressamente posti a carico del Committente;
- a trasmettere al Committente la documentazione necessaria alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- A perseguire l’adeguamento della propria struttura in termini gestionali ed organizzativi, all’evoluzione dei bisogni presenti nell’ambito territoriale di riferimento ed alle indicazioni contenute nella programmazione territoriale.
2. Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto del presente contratto, a rendere nota la propria qualità di soggetto gestore del servizio accreditato; a tal fine in tutti i documenti e comunicazioni indirizzate agli utenti, nonché nei cartellini di riconoscimento degli operatori ed in ogni altra manifestazione destinata agli utenti o comunque pubblica attinente all'oggetto del contratto, la denominazione del soggetto gestore dovrà essere sempre preceduta o accompagnata dalla denominazione del committente di riferimento ("Distretto di Riccione”), secondo modalità concordate con lo stesso.
3. Il soggetto gestore dei servizi accreditati solleva e tiene indenni le parti pubbliche contraenti da qualunque pretesa o azione che possa derivare loro da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell’assolvimento dei medesimi.
4. Il soggetto gestore dei servizi accreditati è sempre responsabile, sia verso i soggetti pubblici committenti sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai soggetti pubblici committenti o a terzi, anche attraverso l’utilizzo di beni eventualmente messe a disposizione da parte di una delle Amministrazioni pubbliche contraenti.
5. Come previsto dal precedente art. 7 punto A.2), il medico che assicura l’assistenza medica di diagnosi e cura nella struttura può essere sia un professionista direttamente acquisito dal soggetto gestore, sia un medico fornito dall’A.USL secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale professionista è responsabile personalmente per i danni cagionati durante l’espletamento della propria attività professionale svolta all’interno della
struttura stessa e in nessun caso all’A.USL potrà derivare pregiudizio per eventuali danni cagionati dal medesimo.
6. Qualora tale professionista venga acquisito direttamente dal soggetto gestore, dovrà essere da quest’ultimo obbligatoriamente e formalmente informato sulla necessità di dotarsi di adeguata polizza assicurativa personale, a copertura del proprio rischio professionale.
7. Nel caso del medico reclutato e fornito dall’A.USL, quest’ultima avrà l’obbligo di informare formalmente tale professionista sulla necessità di dotarsi di adeguata polizza assicurativa personale, a copertura del rischio professionale relativo al professionista medesimo.
8. Il soggetto gestore dei servizi accreditati si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa - ed a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto -, per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori, a terzi o che questi possono arrecare a persone o cose durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto per un massimale, dedicato allo specifico servizio oggetto del presente contratto, non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO. In applicazione di quanto statuito dalla Regione con nota 22.10.2012 prot. n. 246941 il soggetto gestore si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola “Claims made”).
9. Tale polizza deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
10. Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore il risarcimento dell’ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.
11. Il soggetto gestore dei servizi accreditati solleva e tiene indenni le parti pubbliche contraenti, da qualunque pretesa o azione che possa derivare loro da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell’assolvimento dei medesimi.
12. Il soggetto gestore dei servizi accreditati è sempre responsabile, sia verso i soggetti pubblici committenti sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare
ai soggetti pubblici committenti o a terzi, anche attraverso l’utilizzo di cose eventualmente messe a disposizione da parte di una delle Amministrazioni pubbliche contraenti.
ART. 16 OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA
In capo alla Committenza sono definite le seguenti competenze:
a) la programmazione annuale del fabbisogno e degli obiettivi che i servizi devono perseguire; tale funzione viene esercitata nell'ambito del Comitato di Distretto, attraverso il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale ed i relativi Programmi attuativi, nonché attraverso altri eventuali atti di programmazione assunti dal Comitato di Distretto, in accordo con il Direttore di Distretto dell'AUSL;
b) l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’erogazione dei servizi e la definizione delle priorità, di competenza del Comitato di Distretto;
c) l’ammissione al servizio, la dimissione e l’eventuale sospensione dell’intervento;
d) la determinazione della quota di compartecipazione dell’utente;
e) le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sullo svolgimento delle attività da parte del soggetto gestore e sul rispetto dei requisiti richiesti nel presente contratto di servizio, in capo a tutti i Committenti in base alle rispettive competenze, in integrazione con l'Organismo Tecnico di ambito provinciale, che svolge le verifiche in merito all'accreditamento;
f) la liquidazione della remunerazione dovuta per l'erogazione del servizio, previa verifica, in capo all'Azienda USL della Romagna per le quote a carico del Fondo Regionale per la Non autosufficienza e del Fondo Sanitario Regionale;
g) la verifica della permanenza della coerenza del servizio accreditato rispetto al fabbisogno programmato, svolta dall'Ufficio di Piano;
h) altre competenze previste dalla disciplina nazionale, regionale e locale in materia.
ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n.
217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto relativi a prestazioni socio sanitarie, rese in regime di accreditamento.
ART. 18 PAGAMENTO CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA
1. I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate rispetto ai giorni di effettiva presenza degli ospiti in struttura, alle ore di assistenza effettuate da ogni singolo professionista sanitario ed al relativo valore del costo orario.
2. I pagamenti dei contributi integrazione rette saranno effettuati dai Committenti Comuni in base a quanto previsto all’art. 11 comma 12.
3. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161 ossia 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, tale termine è sospeso ed inizierà a decorrere nuovamente dal momento dell’integrazione o rettifica della documentazione.
4. In caso di superamento dei termini indicati sono dovuti gli interessi di mora nei termini ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
5. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto gestore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il soggetto gestore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dei committenti risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
6. Al fine dell’emissione delle fatture si riportano di seguito i dati del committente AUSL.
Azienda USL della Romagna:
l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split
payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
FATTURAZIONE:
- Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
7. Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
8. Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio per l’Azienda USL della Romagna - I.P.A. distinti per sede operativa:
- BILANCIO CESENA
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
- BILANCIO FORLI'
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX
- BILANCIO RAVENNA
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ
- BILANCIO RIMINI
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4
9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna
U.O. Gestione Affari Economico Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000- 000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544-286527). Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
10. Per il pagamento delle fatture relative ai contributi integrazione rette, ciascun Comune / Unione di Comuni fornirà i dati di riferimento con apposita comunicazione al soggetto gestore.
11. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
- numero dell’ordine aziendale;
- numero e data del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato.
12. Il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.
13. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
14. I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l’assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.
ART. 19 RISORSE UMANE
1. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità. Per il personale messo a disposizione dal soggetto gestore deve essere
assicurata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Per le finalità di cui sopra si rinvia alla normativa relativa al D.U.R.C. ed all’accertamento della regolarità contributiva.
2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere dotato delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del contratto siano erogati assicurando il migliore livello qualitativo professionale possibile.
3. In particolare il soggetto gestore deve presidiare i criteri di selezione del personale, garantendo le verifiche del possesso di caratteristiche idonee alla tipologia di utenza del servizio nel rispetto dei requisiti di accesso prescritti, presidiando il percorso per l’inserimento e l’affiancamento e la valutazione dell’idoneità al ruolo del personale. Il soggetto gestore deve assicurare un programma annuale di formazione continua e d’aggiornamento, che interessi tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale per almeno 12 ore annuali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
4. Il soggetto gestore deve utilizzare strumenti che permettano di monitorare e migliorare il livello di motivazione ed il clima organizzativo e di prevenire il burn out del personale. La prevenzione del burn out del personale, in particolare nelle strutture residenziali nelle quali viene rivolta assistenza a persone con demenza e/o disturbi del comportamento, persone con gravissima disabilità acquisita, deve prevedere interventi di supervisione, supporto e prevenzione anche attraverso la consulenza dello psicologo.
5. Il soggetto gestore è tenuto a conservare, al fine dell’eventuale esibizione agli organi di vigilanza, tutta la documentazione comprovante la regolare gestione giuridica-economica, ed è inoltre obbligato a far sottoporre i propri operatori agli accertamenti medici ed alle vaccinazioni di legge.
6. Il soggetto gestore è tenuto a garantire, in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie o indisponibilità in genere, il rispetto dei livelli assistenziali concordati, oltre all’adeguata sostituzione di detti operatori con analoghe figure professionali.
7. Nei casi di sciopero, oltre a darne tempestiva e preventiva comunicazione, il soggetto gestore è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i. ed a garantire i servizi nelle forme previste.
8. Il soggetto gestore deve assicurare che il personale si attenga scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione del servizio:
a) mantenere un comportamento consono all’ambiente ed alle circostanze in cui opera;
b) dimostrarsi paziente e comprensivo con gli utenti, sollecito nel rispondere alle loro richieste, e improntare il proprio comportamento al rispetto della loro dignità ispirandosi ai valori della solidarietà umana;
c) mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e le attività delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio;
d) osservare, attenendovisi scrupolosamente le norme di sicurezza e di anti infortunistica, ivi incluse quelle anti incendio con esatta conoscenza dell’uso degli estintori e simili, nonché percorsi e modalità di rapida evacuazione;
e) non accettare e, ancor meno, richiedere omaggi, doni, compensi di sorta dagli utenti o dai loro familiari;
f) utilizzare la modulistica ed i relativi supporti cartacei o informatici messi a disposizione dal soggetto gestore per la registrazione delle attività svolte ed ai fini del sistema di monitoraggio.
9. Il personale operante all’interno dei servizi, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, è tenuto ad astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dei soggetti committenti. Il dipendente tiene informato il responsabile della struttura degli eventuali rapporti con gli organi di stampa.
ART. 20 RISORSE PATRIMONIALI
Per l'esecuzione del servizio Casa residenza per anziani non autosufficienti di cui al presente contratto, che si svolge presso la struttura “Xxxx Xxxxxxxxxx” sita in Cattolica (Rn), il soggetto gestore si avvarrà dell’immobile di proprietà del Comune di Cattolica con il quale ha in atto un contratto di locazione dell’immobile.
ART. 21 – DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Per la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto non sussistono rischi da interferenze in quanto l’immobile in cui si svolge il servizio è sottratto alla giuridica disponibilità dei committenti in forza di un contratto di locazione e presso lo stesso non è presente personale dipendente dei committenti. Gli oneri relativi alla eliminazione dei rischi interferenti sono pertanto pari a zero;
ART. 22 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il soggetto gestore dovrà consentire l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti dei soggetti pubblici committenti, che saranno nominativamente indicati.
2. Il soggetto gestore è obbligato a tenere:
- un registro quotidiano delle presenze, comprendente tutti i movimenti in entrata e uscita;
- Cartella socio-sanitaria;
- il Piano di Assistenza Individuale (PAI), sottoposto a riformulazione periodica (almeno semestrale), predisposto in forma scritta da parte di equipe multi professionale e condiviso con l’utente, con il famigliare o tutore legale di riferimento, anche qualora il Piano fosse sottoposto a revisione in caso di significativi mutamenti delle condizioni e bisogni dell’ospite;
- documentazione sulle procedure di accesso e dimissione dal servizio, compilando la documentazione di dimissione del servizio, come concordate con i servizi territoriali competenti;
- tutta la documentazione cartacea o digitale richiesta ai sensi della normativa sull’accreditamento provvisorio.
3. Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito all’accreditamento sono svolte in modo integrato e coordinato con le attività di monitoraggio e verifica assicurate dal soggetto gestore, così come indicate ai precedente artt. 4 e 5 assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano la vigilanza prevista sull’autorizzazione al funzionamento.
4. Sono altresì effettuate verifiche da parte dell’Organismo tecnico di ambito provinciale circa il mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento, fatte salve eventuali riorganizzazioni dell’organismo in conseguenza del mutato quadro di riferimento normativo.
5. Restano fermi i controlli e le attività di vigilanza derivanti dalle norme nazionali e regionali relative al processo di accreditamento provvisorio dei servizi socio-sanitari accreditati definitivamente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle deliberazioni regionali di riferimento.
7. In ogni caso i committenti, per il tramite dei loro uffici tecnici, svolgeranno attività di vigilanza e controllo nei confronti dell’operato del soggetto gestore, riservandosi la più ampia facoltà di procedere a verifiche ispettive, visite, sopralluoghi, ecc. nei luoghi di esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta. Nel caso di vizio o di difformità fra le attestazioni della documentazione prodotta e la regolare esecuzione dei servizi di propria spettanza, la committenza adotterà ogni conseguente provvedimento previsto dal presente contratto o da norme di legge. I committenti per il tramite dei loro uffici tecnici, svolgeranno opera costante di verifica, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei servizi erogati, anche sulla base di apposita procedura che verrà resa nota ai soggetti gestori.
In specifico:
a - Verifica: al fine delle verifiche è istituito un flusso documentale tra il soggetto gestore del servizio e i committenti così strutturato:
• per il personale sanitario (infermieri e fisioterapisti): attestazione iniziale e da fornire in caso di modifica delle condizioni organizzative (piano annuale delle attività, pianificazione dell’attività giornaliera, pianificazione delle presenze giornaliere, turnazione giornaliera e settimanale e relative timbrature del personale, ecc.) e delle caratteristiche previste per il personale assegnato al servizio: nominativo, titolo professionale e formazione per la sicurezza posseduta;
• per il personale assistenziale: conservazione e messa in disponibilità della documentazione relativa a: nominativo, titolo professionale, formazione professionale e della sicurezza posseduta, nonché: piano annuale delle attività, pianificazione dell’attività giornaliera, pianificazione delle presenze giornaliere, ecc.;
• produzione da parte del soggetto gestore di relazioni su eventuali e specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
b - Monitoraggio:
Entro il giorno 15 di ogni mese il soggetto gestore invia all’Azienda USL competente per il personale sanitario e socio assistenziale copia del turno effettuato nel mese precedente, attestazione delle effettive presenze effettuate dagli operatori in struttura per il mese appena trascorso, nome e qualifica dell’operatore, l’elenco degli ospiti e delle relative presenze giornaliere nella singola mensilità di riferimento.
Tale flusso documentale sarà valido anche ai fini della regolazione del compenso; c - Controllo:
1. Verifiche periodiche da parte dei soggetti committenti, anche in forma integrata con le verifiche di competenza dell’Organismo tecnico di ambito provinciale e delle commissioni per l’autorizzazione al funzionamento:
- verifica della relazione annuale prodotta dal soggetto gestore ai sensi della normativa sull’accreditamento e delle indicazioni regionali
- possesso da parte dei servizi dei requisiti previsti dalla normativa sull’autorizzazione e sull’accreditamento;
- corrispondenza ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza imposti dalla vigente normativa come, ad esempio, pulizia, ordine, pervietà delle vie di fuga, gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali: attinenza alla pianificazione dell’assistenza, realizzazione dei Piani Individuali di Assistenza;
- presenza di un registro degli utenti costantemente aggiornato;
- modalità di esecuzione dei trattamenti sanitari e socio-assistenziali, attinenza ai protocolli assistenziali: in particolare gestione della contenzione, gestione delle lesioni da decubito, gestione del progetto terapeutico;
- valutazione sistematica della qualità percepita dagli ospiti e dalle famiglie, così come previsto al precedente articolo 5;
- verifica degli aggiornamenti della carta dei servizi della struttura da diffondere e consegnare a ciascun utente e/o famigliare al momento dell’ingresso in Struttura e ad ogni revisione.
8. In ogni caso i committenti, per il tramite dei loro uffici tecnici, svolgeranno attività di vigilanza e controllo nei confronti dell’operato del soggetto gestore, riservandosi la più ampia
facoltà di procedere a verifiche e controlli nei luoghi di esecuzione del servizio e sulla documentazione prodotta.
ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1 E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2 E’ fatto assoluto divieto al soggetto gestore di cedere a terzi i crediti discendenti dal contratto senza specifica autorizzazione da parte dei committenti.
3 In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 24 - OBBLIGHI DISCENDENTI DAL D.LGS. 231/2001
Il soggetto gestore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001. L’inosservanza da parte del soggetto gestore di una qualsiasi delle previsioni ivi contenute comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittima i committenti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali – a mero titolo esemplificativo e non tassativo – quelli derivanti dall’applicazione al soggetto gestore delle sanzioni previste dal citato X.Xxx. 231/2001.
ART. 25 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PENALI
(I contenuti del presente articolo potranno essere parzialmente rivisti)
1. La sospensione o la revoca della concessione di accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del soggetto gestore, per il periodo ulteriore e successivo.
2. La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente Art.
_.
3. Qualora si accertasse che la prestazione del servizio non avviene secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dalla carta dei servizi e/o a regola d’arte, la Committenza può:
a) se le inadempienze riscontrate e/o segnalate dagli organi preposti al controllo sono eliminabili da parte del soggetto gestore, contestare l’inadempienza e assegnare un congruo termine al fine di ottenere il ristabilimento contrattuale; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto salvo il diritto della committenza all’eventuale risarcimento del danno;
b) se le inadempienze riscontrate e/o segnalate dagli organi preposti al controllo sono ineliminabili/irreparabili da parte del soggetto gestore, il contratto è automaticamente risolto all’atto della contestazione da parte della Committenza, salvo il diritto di quest’ultima all’eventuale risarcimento del danno.
4. Quando le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente potrà prevedere un’esecuzione immediata degli adeguamenti, in assenza della quale il contratto sarà risolto senza necessità di ulteriori diffide.
5. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e, in ogni caso, di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, i soggetti committenti, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nella casistica di cui al successivo comma, potrà applicare al soggetto gestore una penale determinata, di volta in volta, dalla committenza, in relazione alla gravità ed alla recidiva delle violazioni, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.
6. In particolare si individuano i seguenti casi specifici di applicazione di penali:
a) mancata sostituzione del personale con conseguente mancata effettuazione di uno o più turni di lavoro, che determini una presenza di personale inferiore ai livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento e/o concordati fra i firmatari del presente contratto: € 250,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
b) mancata effettuazione della formazione: € 26,00 per ogni ora di formazione non effettuata;
c) mancata o non adeguata applicazione del Piano di Assistenza Individuale ed annotazione delle attività infermieristiche ed assistenziali svolte a favore dell’utente: €.
250,00 per ogni Piano non correttamente eseguito come previsto al precedente articolo _;
d) comportamento scorretto, sconveniente, non adeguato, oltraggioso nei confronti degli utenti e degli operatori di altri servizi, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): fino a € 1.000,00 per singolo avvenimento, secondo la gravità;
e) per turn-over degli operatori di medesima qualifica superiore al 20% annuo, e comunque riguardanti almeno 3 unità di personale, fatte salve particolari situazioni valutate congiuntamente fra le parti: € 250,00 per ogni operatore uscente per dimissioni volontarie eccedente il limite del 20%.
7. Le inadempienze di cui sopra saranno oggetto di relazione da parte degli uffici tecnici della committenza, o degli altri organi preposti al controllo/vigilanza, al Comune di quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento, per le valutazioni e i provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento, secondo le disposizioni della DGR 514/2009 e s.m.i.
8. La valutazione in merito all'inadempimento ed l'applicazione delle penali vengono effettuate dai committenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni.
9. In caso di ripetute violazioni delle obbligazioni e condizioni contrattuali con conseguente applicazione di penalità e nelle ulteriori ipotesi di legge, si procede alla risoluzione del contratto, in via amministrativa.
10. Oltre alle ipotesi indicate in specifici articoli e nei precedenti commi, le ulteriori principali cause che danno luogo alla risoluzione del presente contratto sono:
x. Xxxxx meno dei requisiti previsti dalla DGR n. 564/2000 e s.m.i. in tema di autorizzazione al funzionamento;
b. venir meno dei requisiti indicati dalle DGR n. 1378/1999 e n. 514/2009 e s.m.i., in conseguenza di attività di controllo e verifica posta in essere dai soggetti pubblici committenti;
c. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore;
d. ripetute violazioni ai patti contrattuali con conseguente applicazione di penalità o alle disposizioni di legge e regolamento relative alle prestazioni disciplinate nel contratto di servizio;
e. comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio;
f. intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;
g. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile;
h. sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del soggetto gestore del servizio per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
x. xxxxx e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
k. ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto.
11. I soggetti pubblici committenti possono avvalersi, per il recupero dei danni causati da quanto sopra, anche dei crediti maturati dal soggetto gestore e non ancora liquidati.
12. Gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, ivi incluse le penalità, sono direttamente decurtati da parte della committenza sull’ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi oppure sono notificati al soggetto gestore con relativa nota di addebito “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72, in abbattimento alla quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.
ART. 26 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per casi riconducibili a cause di forza maggiore rinviando al codice civile la disciplina prevista.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione e dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei committenti, per esigenze di pubblico interesse, i committenti si impegnano a dare congruo preavviso al soggetto gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
4. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive e programmabili (manutenzioni, disinfestazioni programmate, etc) dovranno essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore dovrà acquisire l’assenso dei committenti in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
- il soggetto gestore comunica ai committenti con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione del servizio indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio;
- dopo avere acquisito l’assenso dei committenti, il soggetto gestore dovrà adeguatamente informare gli utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate;
- ove possibile il soggetto gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui ai punti precedenti.
5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
6. In caso di violazione dei sopra richiamati commi da parte del soggetto gestore, la parte committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
ART. 27 REVISIONE E RECESSO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. I Committenti possono chiedere al soggetto gestore, che è tenuto ad accettare, aumenti o diminuzioni nel limite del 20% delle prestazioni oggetto del contratto (quinto d’obbligo).
Eventuali variazioni di maggiore entità possono comunque essere concordate con il soggetto gestore.
2. Quando per circostanze di fatto o giuridiche il rapporto contrattuale non è più confacente all’interesse pubblico, la parte committente, previa valutazione in sede di Comitato di Distretto (del Comune se coincidente con il territorio del Distretto o della Giunta dell’Unione), può recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi corrispondendo un indennizzo limitato al 50% del danno emergente subito dal soggetto gestore, con esclusione di qualsiasi indennizzo del lucro cessante.
3. Costituiscono sopravvenienze ai fini di cui al comma precedente le seguenti circostanze:
- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell’andamento della domanda.
4. Ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile, le parti committenti possono recedere dal rapporto contrattuale in caso di venir meno delle risorse a disposizione o a seguito dell'approvazione di nuove normative che precludano la prosecuzione dello stesso rapporto contrattuale, con un preavviso di almeno 30 giorni.
5. Quando si verificano i presupposti per il recesso dal rapporto contrattuale o comunque si presentano le condizioni che richiedano una revisione dei volumi di prestazioni o di posti superiori al quinto di quanto previsto nei provvedimenti di accreditamento, i soggetti pubblici committenti formulano al soggetto gestore dei servizi accreditati una proposta di modifica delle pattuizioni e, solo in caso di infruttuoso esito di tale rinegoziazione concordata, assumono i provvedimenti in autotutela o gli altri rimedi di natura negoziale.
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Il soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesimo.
3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordini, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. In relazione all’esecuzione del presente contratto il soggetto gestore viene designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui i Committenti sono titolari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare: (a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B; (b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; (c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, cc. 1 e 2, del Codice; (d) nel trasmettere ai committenti, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in
modo da consentire ai committenti stessi di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì ai committenti tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; (e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovraintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; (f) nel consentire ai committenti, in quanto titolari del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo agli stessi piena collaborazione.
7. Analogamente, il soggetto gestore, nella qualità di titolare del trattamento dei dati di propria competenza, nomina i Committenti, nella persona dei Legali Rappresentanti, quali Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.
ART. 29 OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il soggetto gestore si impegna a rispettare il patto d’integrità, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il soggetto gestore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nei limiti di quanto applicabile.
3. Inoltre il soggetto gestore:
a) riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
b) riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si impegna a non impiegare nello svolgimento del servizio personale in regime di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2011.
e) Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero il soggetto gestore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa soggetto gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 30 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. N. 81/2008)
1. Il soggetto gestore dei servizi accreditati dichiara che non sussistono cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Il soggetto gestore dei servizi accreditati si impegna:
a) ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di servizio, previste dal D.Lgs.81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione;
b) ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) a comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.
ART. 31 REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Per la sua natura di convenzione, al contratto non si applicano i diritti di segreteria.
3. Se il soggetto gestore è una Onlus, il contratto è esente dall’imposta di bollo; in tutti gli altri casi l’imposta sarà applicata.
4. Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del D. P. R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Sarà obbligata al pagamento dell’imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.
ART. 32 ELEZIONE DEL FORO
In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello di Rimini.
ART. 33 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART. 34 ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:
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Xxxxx, approvato, sottoscritto,
I SOGGETTI COMMITTENTI:
Comune di Riccione: Comune di Cattolica: Ausl della Romagna:
IL SOGGETTO GESTORE: _ _
Luogo _, Data _