CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 – Telelavoro
1. Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all’art.3, comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.
Art. 22 – Lavoro interinale
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs. n. 165/2001, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili ai profili di ausiliario.
3. Gli Enti possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente contratto, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di frazione, all’unità superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso l’Ente, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5. Gli Enti provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 40, comma 2, lettera a) sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza gli Enti forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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