CONVENZIONE QUADRO
Repertorio N. del / / 2021
Scadenza il / / 202
CONVENZIONE QUADRO
tra
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), codice fiscale n. 97871890584, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx mail PEC xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xxx.xx nella persona del direttore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx,
e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, codice fiscale n. 80118510587, mail PEC xxxx@xxx.xxxx.xx rappresentata dall’avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI giusta delega del Presidente dell’ANCI Xxxxxxx Xxxxxx;
PREMESSO
● che l’art. 17 della legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
● che l’art. 1, comma 2, della Legge n. 125/2014 concernente la “Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo” elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
● che l’art 2, comma 1, della Legge n.125/2014 concernente “I destinatari e i criteri” prevede che l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;
● che la Legge n. 125/2014 concernente la “Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo” nel prevedere che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione vengano affidati tramite convenzioni, ne promuove la collaborazione interistituzionale per valorizzare le rispettive specifiche competenze tecniche che costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione delle attività;
● che l’art. 24, comma 1, della Legge n. 125/2014 favorisce l’apporto e la partecipazione degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
● che l’art. 272 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, individua l’ANCI tra i soggetti idonei a realizzare programmi del MAECI relativi alla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo;
● che il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e dei risultati”;
● che all'ANCI è demandata, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
● che l’ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l'altro:
a. rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;
b. cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea e al Comitato delle Regioni;
c. promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
d. svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
● che l’ANCI è inserita nell'elenco Istat recante l'indicazione delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196;
● che l’ANCI è inserita nella definizione di “amministrazione pubblica” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016 ai sensi del quale sono: ‹‹ “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali››, come altresì precisato nella relazione illustrativa del Decreto;
● che ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici” quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
• che l’art. 1, comma 5 dello Statuto dell’ANCI, dispone che l’Associazione possa “cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali” e “gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura”;
• che l’ANCI e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno siglato un Accordo quadro il 3 maggio 2001 per la realizzazione di specifiche iniziative mirate all’informazione, sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento dei Comuni associati e delle loro strutture pubbliche in materia di Cooperazione internazionale;
• che l’ANCI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale hanno siglato il 1 luglio 2015 un Protocollo di Intesa che individua l’ANCI quale soggetto di riferimento per le attività di preparazione e formazione del personale comunale coinvolto in attività internazionali nonché per la predisposizione di interventi di sostegno ai Comuni e alle Città Metropolitane in campo internazionale;
CONSIDERATO
• il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-2021, che prevede azioni nel settore della formazione e dell’assistenza tecnica, finalizzati al rafforzamento delle capacità dei Paesi partner nel settore del buon governo;
• il rilievo ed unicità dell’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dall’ANCI e dalla rete delle Autonomie locali italiane (cooperazione decentrata e territoriale), anche su incarico della Pubblica Amministrazione, attuata tra l’altro attraverso formazione, gemellaggi e protocolli di collaborazione con omologhe istituzioni dei Paesi in via di sviluppo, iniziative in campo umanitario, partecipazione a progetti europei e missioni all’estero;
• che l’ANCI, anche attraverso l’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), organizza la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti degli Enti Locali;
• che l’ANCI ha avviato il programma di Cooperazione territoriale “Municipi senza Frontiere” che mira a valorizzare le professionalità e le competenze presenti nei Comuni italiani, aprendo spazi di lavoro congiunto su attività internazionali a sostegno della democrazia partecipativa e della governance dei territori;
• che il Programma “Municipi senza Frontiere” promuove il partenariato territoriale e sostiene l’intervento diretto dei funzionari e tecnici esperti delle amministrazioni in progetti di Cooperazione Internazionale;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. L’AICS e l’ANCI convengono sull’avviare forme di collaborazione per attività di scambio, formazione e informazione finalizzate a rafforzare il coordinamento tra le attività di rilievo internazionale dei Comuni e delle Città Metropolitane nonché di altri Enti Locali e l’azione estera del “Sistema Paese” al fine di garantirne la coerenza e rafforzarne l’efficacia, in linea con quanto stabilito dalla Legge n. 125/2014.
2. AICS si impegna a sostenere attività di formazione e rafforzamento delle competenze del personale degli enti locali e di quello incaricato dai Comuni e coinvolto nelle iniziative internazionali nonché per la predisposizione degli interventi di sostegno ai Comuni e alle Città Metropolitane in campo internazionale anche attraverso l’individuazione di esperti;
Art. 2
(Attività e impegni delle parti)
1. ANCI, d’intesa con AICS, promuove la realizzazione di specifiche Conferenze nazionali sul Partenariato Territoriale, volte a promuovere le buone pratiche, permettere agli attori della cooperazione internazionale di confrontarsi e presentare i risultati delle attività realizzate dagli Enti Locali, sostiene inoltre la partecipazione consapevole dei Comuni e degli Enti Locali alla Conferenza pubblica nazionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all’art. 16 comma 3 della legge 125/2014 (Conferenza triennale);
2. ANCI adotta delle proprie Linee Guida sul Partenariato Territoriale, coerenti con il documento triennale di programmazione e con le Linee Guida settoriali dettate da AICS, quale documento da aggiornare periodicamente di indirizzo, monitoraggio e supporto agli Enti Locali per la partecipazione consapevole alle iniziative di partenariato territoriale di cooperazione allo sviluppo definendo obiettivi, standard e criteri di riferimento per gli Enti Territoriali;
3. XXXX promuove la formazione rivolta al personale degli Enti locali e al personale incaricato dai Comuni che partecipano alle attività e progetti di cooperazione allo sviluppo favorendo lo scambio di buone pratiche, consolidando le competenze, l’aggiornamento sulla disciplina nazionale di riferimento, facilitando l’adozione degli atti
amministrativi e delle policy locali nella partecipazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo;
4. AICS promuove il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle iniziative internazionali, per area geografica e per tematiche, che possano contribuire alla promozione della governance dei territori e per le quali il contributo degli Enti Locali, Comuni e Città Metropolitane, possa rappresentare un significativo valore aggiunto all’azione del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo;
5. ANCI promuove attività di formazione periodiche con i Comuni e con gli altri attori sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, in particolare con focus sul Partenariato Territoriale, di cui all’art. 9 della Legge 125/2014, sulla localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda 2030, sulla valorizzazione delle diaspore e sul rapporto circolare fra territori e migrazione;
6. AICS promuove lo scambio di informazione ed il coinvolgimento di ANCI nelle attività e interventi di interesse delle Regioni, delle Città Metropolitane dei Comuni, incoraggiando in particolare la collaborazione transfrontaliera tra reti territoriali e tra Comuni, al fine di rafforzare le reti di partenariato territoriale nel campo della Cooperazione Internazionale;
7. ANCI, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra livelli di governo, sensibilizza i propri associati affinché nello svolgimento delle attività di rilievo internazionale si attengano agli indirizzi e alle indicazioni del Documento di Programmazione Triennale della cooperazione allo sviluppo italiana del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in conformità degli Obiettivi Sostenibili dell’Agenda 2030 e del Partenariato Territoriale, così come definito all’art. 9 della Legge n. 125/2014;
8. ANCI monitora i dati riguardanti le attività di carattere internazionale poste in essere dai Comuni e dalle Città Metropolitane e degli altri Enti Locali, ad integrazione delle previsioni dall’art. 17, Comma 9, della legge n. 125/2014.
Art. 3
Piani Operativi
1. Le modalità di realizzazione delle attività indicate all’all’ art. 2 nonché gli impegni delle singole Parti saranno previsti e regolati in appositi Piani operativi, i cui contenuti saranno successivamente definiti e concordati, mediante apposite Convenzioni sottoscritte dalla Parti e nelle quali saranno altresì indicate anche le eventuali risorse finanziarie necessarie alla loro esecuzione.
Art. 5 Rapporti AICS – ANCI
1. La presente Convenzione non comporta per l’AICS alcuna responsabilità relativa ai rapporti giuridici, contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dall’ANCI per l’implementazione delle attività.
2. L’esecuzione della presente Convenzione sarà monitorata da un apposito Tavolo di Coordinamento all’uopo istituito, composto pariteticamente da 3 membri nominati da ANCI e 3 membri nominati da AICS.
Art. 6 Visibilità
Qualora l’AICS o l’ANCI intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni relative alle attività connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno previamente e per iscritto i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque saranno tenuti a citare l’AICS e l’ANCI ciascuno con il proprio logo.
Art. 7
Foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione Quadro ricorrendo a soluzioni conciliative condivise, attraverso negoziati diretti tra le stesse.
Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.
Art. 8
Entrata in Vigore, durata e modifiche
1. La presente Convenzione Quadro entra in vigore alla data di apposizione della seconda firma digitale delle Parti e avrà una durata di 3 anni.
2. La stessa sarà rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti alla scadenza.
3. Ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi – da inviare mediante posta elettronica certificata- fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione del recesso.
4. La presente Convenzione verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti.
Art. 9 Comunicazioni
Tutte le formali comunicazioni concernenti la presente Convenzione Quadro dovranno essere inviate a mezzo PEC agli indirizzi indicati in epigrafe.
I referenti per la presente Convenzione sono:
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxx per AICS: xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.xx
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx per ANCI: xxxxxxxx@xxxx.xx
Art. 10 Privacy
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione Quadro unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).
Le Parti con la loro sottoscrizione acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione Quadro.
PER L’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) | PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) |
Il Direttore Xxxx Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX XXXX | Il Presidente del Consiglio Nazionale ANCBIIANCO VincenzoVBINiaCnEcoNZO |
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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