PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS
PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS
SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”)
causa della malattia Covid-19
SEDE LEGALE:
ISTITUTO TRCNICO PER IL TURISMO/LICEO LINGUISTICO XXXX XXXXX XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxx
DATORE DI LAVORO | RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |
Ds Xxxxxxx Xxxxxxx | Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx |
MEDICO COMPETENTE | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx |
REVISIONI del DOCUMENTO
N. | Data | Oggetto |
0 | 26/2/2020 | Stesura documento (v19cv1) |
1 | 2/3/2020 | Aggiornamento (v19cv2) |
2 | 8/3/2020 | Aggiornamento (v19cv3) |
3 | 17/3/2020 | Aggiornamento (v19cv4) |
4 | 6/4/2020 | Aggiornamento (v19cv5) |
5 | 20/4/2020 | Aggiornamento (v19cv6) |
6 | 28/4/2020 | Aggiornamento (v19cv7) |
7 | 22/5/2020 | Aggiornamento (v19cv8) |
8 | 25/5/2020 | Aggiornamento (v19cv9) |
SOMMARIO
SOMMARIO 3
DEFINIZIONI 4
NORMA DI RIFERIMENTO 5
NORME SPECIFICHE Errore. Il segnalibro non è definito.
COMITATO 10
AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO 10
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 10
PROCEDURE 12
PROCEDURE SPECIFICHE 19
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 23
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS 25
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 27
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA LAVORO AGILE Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 4 – RILEVAZIONE UTILIZZO VIDEOTERMINALI Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 5 – ATTIVITA’ INDIFFERIBILI CHE SARANNO SVOLTE NEL LUOGO DI LAVORO Errore. Il
segnalibro non è definito.
ALLEGATO 6 – VERBALE ATTIVITA’ COMITATO COVID Errore. Il segnalibro non è definito.
DEFINIZIONI
È utile ricordare alcune definizioni:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a vale della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico
c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia approfondita e di disinfezione approfondita. La sanificazione avviene con cadenza periodica unicamente da parte di personale altamente specializzato che potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale afferente ditte specializzate), ma che abbia comprovate competenze specifiche sulle procedure di sanificazione
d) Xxxx sospetto: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati (anche solo probabili)
e) Caso conclamato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
f) Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan- coronavirus
g) Contatto stretto: Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID- 19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
NORMA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 | GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019. |
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte | Vedere paragrafo introduttivo |
c) dei potenziali effetti allergici e tossici | Non noti |
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta | Vedere paragrafi successivi |
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio | Vedere paragrafi successivi |
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati | Nessuno |
D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici | Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste, |
nell’ambiente lavorativo in esame, una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione | |
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a) | Tutti i lavoratori |
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi | Vedere copertina |
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate | Vedere paragrafi successivi |
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico | Non applicabile |
D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:
In particolare, il datore di lavoro:
RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente | Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione |
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici | In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento |
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici | Non applicabile |
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione | Vedere paragrafi successivi |
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro | Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione |
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati | Non applicabile |
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale | Non applicabile |
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti | Non applicabile, poiché non esiste il concetto di “incidente” per la situazione descritta |
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile | Non applicabile |
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi | Vedere paragrafi successivi |
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro | Non applicabile |
D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle | Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi |
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili | Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all’interno delle fasi lavorative |
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva | Vedere paragrafi successivi |
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti | Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all’interno delle fasi lavorative |
D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
RICHIESTA DI LEGGE | RISPOSTA |
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione c) le misure igieniche da osservare | Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1 del presente documento |
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e | Non applicabile |
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze |
Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile.
PREREQUISITO
Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.
Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale sono stati adottati:
- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 (applicabile all’ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all’ambito scolastico); 22/2/2020 n. 5443; 29/4/2020 n. 14915
- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx 00/00/0000
- Xxxxxxx Legge 23/02/2020 n.6, Decreto Legge 25/3/2020 n.19,
- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; DPCM 11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 26/4/2020; DPCM
17/5/2020
- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – art.2, co.10),
- Protocollo condiviso del 24 aprile 0000
- Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: 23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi compresa la disposizione regionale “Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020”; 30/4/2020; 13/5/2020 n. 546¸17/5/2020 n. 547
- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Xxxxxx-Romagna del 23/02/2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (nel seguito “documento tecnico INAIL 20.4.20”) richiamato nel DPCM 26/4/2020
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
A tali testi, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:
- sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda; valutare la possibilità di sospensione (ovvero chiusura) dell’attività, nei limiti di legge e fatta salva la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti).
- interdizione al lavoro di coloro che risultino appartenere alle categorie dei casi sospetti o conclamati di contagio, per i quali corre l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Dovrà chiaramente essere garantito il rispetto di ogni prescrizione della autorità sanitaria competente, come ad esempio, l’eventuale esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione
COMITATO
Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle seguenti persone:
- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- ASPP
- Eventuali altri soggetti
La costituzione del Comitato verrà formalizzata tramite apposito verbale che verrà allegato al presente protocollo
AGGIORNAMENTI AL PRESENTE DOCUMENTO
Tutti gli aggiornamenti della presente procedura, verranno formalizzati tramite verbale sottoscritto dai membri del comitato, ed allegati alla procedura stessa.
La bozza di verbale di aggiornamento è disponibile nell’allegato 6
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 10)
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche …. ), e l’azienda provvede alla loro diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart working o altre soluzioni).
- Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19. Si ricorda infatti che tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.
- Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell’attuale contesto di emergenza sanitaria (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 12)
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)
PROCEDURE
Il Datore di Xxxxxx ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) INFORMAZIONE: viene prevista una informazione a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (si rimanda all’allegato 1)
a) diffusione capillare dell’opuscolo informativo predisposto allo scopo
b) Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo”. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
c) Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”;
1) RIMODULAZIONE ORARI DI LAVORO, con valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di xxxxx, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblico. Adottare forme di rotazione dei dipendenti (prioritariamente tra quelli con sola qualifica dirigenziale), garantendo la distribuzione in uffici singoli (ordinanza 521 del 4.4.2020, art. 1, c. 1.5.b1)
2) GEL IGIENIZZANTE: Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani a tutti gli ingressi aziendali (consigliabile anche nei pressi dei bagni e comunque almeno uno al piano), con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani con elevata frequenza e comunque all’ingresso alla sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l’ingresso di utenti esterni (DPCM 1.3.2020, art. 3 c. 1c; DPCM 8.3.2020, art. 3 1h; punto 8 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DPCM 10/4/2020); La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020.
Gli erogatori dell’igienizzante dovrebbero essere di tipo automatico (almeno quelli agli ingressi principali con maggior frequenza di utilizzo).
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx_xx_Xxxxx_Xxxxxxxxxx.xxx
3) DISTANZE INTERPESONALI: dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia una distanza di due metri se in posizione frontale); Deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni ora). La ventilazione non dovrà avvenire tramite impianti di ventilazione/condizionamento a meno
che questi non siano stati preventivamente sanificati e vengano controllati periodicamente. Dovrà in ogni caso essere esclusa la funzione di ricircolo
È tassativamente vietato l’uso di ventilatori
4) RILEVAZIONE TEMPERATURA: Sottoporre il personale che accede all’edificio, a rilevazione della temperatura corporea: la temperatura non dovrà essere superiore a 37,5 °C (il dato non dovrà essere registrato); è necessario utilizzare termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona (ordinanza 521 del 4.4.2020, ordinanza 546 del 13/5/2020, ordinanza 547 del 17/5/2020, art. 1, c. 1.5.b2 e b3; protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 e nel documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 11)
La rilevazione avverrà in locale separato e secondo i principi di tutela della privacy.
A tale scopo, si ritiene fondamentale attenersi alle indicazioni del medico competente (vedasi anche allegato 7)
Come indicato nelle ordinanze regionali 546 del 13/5/2020 e 547 del 17/5/2020 è fortemente raccomandato rilevare la temperatura anche nei confronti di “clienti/utenti” ivi compresi gli studenti, non costituendo questo di per se un obbligo e comunque fino al termine del 31/5/2020
Nel caso di superamento della temperatura di 37.5 °C non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE IN LOCO IN INGRESSO IN AZIENDA
Allestimento check point
- il check point è il cuore del sistema
- prevedere ed attrezzare uno spazio dedicato al check point, distinto dall’ingresso istituzionale, sanificabile e di dimensioni idonee per mantenere la distanza di sicurezza tra operatore e lavoratore
- pianificare operazioni di sanificazioni routinarie e straordinarie in caso di presenza di persona febbrile
- per la gestione dei rifiuti vedasi specifico paragrafo
Operatore di check point
- l’infermiere è la figura istituzionale per svolgere questo compito. Però oggi è impensabile distoglierlo da compiti più urgenti
- si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso di un dipendente-. Se disponibile può anche essere utilizzato un “volontario della Pubblica Assistenza”.
Procedura di rilevazione
- attenersi alle indicazioni del medico competente
- si sottolinea l’importanza di sanificare frequentissimamente ogni attrezzatura utilizzata allo scopo.
Si rimanda alla ordinanza 547 del 17/5/2020 per ciò che concerne:
- possibilità di controlli a campione durante l’orario di lavoro
- necessità di ricordare al personale l’obbligo di effettuare il monitoraggio della propria temperatura nel corso del tempo
- possibilità di “auto-dichiarare” la temperatura rilevata con strumento personale idoneo
5) ATTIVITA’ AGGREGATIVE: limitazione allo stretto indispensabile delle attività “aggregative” in particolare, riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali, corsi di formazione; se possibile rinviare l’evento (Si rimanda al DPCM 4/3/2020 art. 1a, DPCM 8/3/2020 art. 1h,…), Qualora tale attività sia indifferibile, dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia sempre una distanza di due metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione, (punto 5 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FAQ n.11 sul coronavirus ATS Insubria). L’accesso di utenti esterni avverrà in maniera scaglionata, solo previo appuntamento
Le attività indifferibili sono definite nell’allegato 5 del presente documento
6) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI:
a) Accesso all’edificio: prevedere sempre all’ingresso ed all’uscita il lavaggio delle mani; è prescritto l’uso dei guanti e della mascherina a meno che questi non siano assolutamente incompatibili con l’attività svolta (ne è un esempio l’uso della mascherina in mensa). Installare idonea segnaletica riportante tali obblighi; installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo. Durante le fasce orarie di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti dovrebbero essere mantenute sempre aperte
b) Formazione e corsi: dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorire la modalità a distanza (e-learning); per la formazione sicurezza, non essendo intervenute alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari per lo svolgimento di tali modalità formativa (Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016), occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare, ma soprattutto per i corsi che possono (o non possono) essere realizzati in modalità e-learning. Occorre precisare che, il Ministero del Lavoro , ha riconosciuto come formazione base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le lezioni “frontali” a distanza interattive (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx-x-xxxxxxxx/Xxxxx- 19/Pagine/FAQ.aspx)
c) Riunioni ed altri eventi analoghi: riprogrammare le attività nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione
(principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso
d) Mense/bar/macchinette caffè: prevedere la turnazione e rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell’ambiente/apparecchiature/arredi con prodotti idonei (in particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua potabile,…) ; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso
e) uso degli spogliatoi e bagni per personale e studenti: prevedere ingressi scaglionati nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell’ambiente con prodotti idonei; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso; Installare idonea segnaletica
f) Ascensori: da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell’ascensore, dove sarà presente un solo accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione
g) ingresso ed uscita del personale e degli studenti: programmare ingressi e uscite separati ed indipendenti gli uni dagli altri, se necessario anche scaglionati nel tempo per rispettare le distanze minime interpersonali; evitare assembramenti anche in prossimità del “marcatempo/timbra-cartellino”
h) corridoi: gli spostamenti del personale e dell’utenza dovranno avvenire in maniera scaglionata e contingentata in maniera da rispettare il distanziamento sociale e solo per motivi indifferibili. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire prioritariamente via telefono mail anche all’interno del posto di lavoro. Si raccomanda la creazione di percorsi monodirezionali distinti identificati con segnaletica a pavimento (ogni corridoio dovrebbe avere un unico senso oppure se le dimensioni lo consentono, dovrebbe essere suddiviso in due corsie); quest’ultima prescrizione vale in maniera cogente per le zone di accesso ed uscita in particolare dell’utenze esterna così da creare percorsi dedicati
i) parcheggi interni anche all’aperto (auto, motorini, biciclette): prescrivere l’uso degli stalli in maniera alternata (ovvero uno si e uno no), interdire fisicamente l’accesso agli stalli vietati con transenne, coni, cartelli,…; se questo dovesse comportare un ricorso massivo ai mezzi pubblici (conseguenza ritenuta negativa), prescrivere al personale di accedere al parcheggio e lasciare il veicolo, solo nel rispetto delle distanze minime interpersonali
j) visite mediche: le visite mediche si svolgeranno in una infermeria aziendale o altro spazio definito dal medico di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale (compatibilmente con le attività) e un’adeguata igiene delle mani.
La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. Compatibilmente con la situazione
(principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso.
Xxxxxxxx sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
k) Xxxx: prevedere il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso
l) Aree fumatori: non possono essere previste nel contesto in esame
m) Uffici (zona di accesso personale e pubblico): prevedere il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso; installare segnaletica a pavimento indicante i punti di possibile stazionamento (fermo-restando il rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente documento e quindi l’impossibilità di creare una “sala d’attesa”)
n) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta
7) SANIFICAZIONE AMBIENTI: Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio (Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”) Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo “Pulizia ambienti non sanitari”). Si ricorda che la sanificazione dovrà avvenire unicamente da parte di ditte specializzate e con cadenza periodica.
Dopo una eventuale sospensione, al rientro sarà opportuno prevedere una sanificazione straordinaria(documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 9; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)
Dopo il rientro del personale, la sanificazione dovrà essere effettuata periodicamente (potrebbe essere una buona prassi prevederla con cadenza mensile, salvo eventuali pronunciamenti delle competenti autorità o acquisito diverso parere da parte del medico competente), e comunque dove sia accertata la presenza di casi sospetti o conclamati di contagio (con una cura particolare per tutte le aree dove ha risieduto la persona e nel locale di primo isolamento).
8) PULIZA E DISINFEZIONE AMBIENTI: Provvedere alle pulizie ordinarie con cloro (preferibilmente) o alcol, delle superfici come:
a) muri, corrimano, interruttori
b) banchi, le cattedre, i tavoli, le sedie (per le sedie rivestite in tessuto è necessario prevederne un uso strettamente personale ed individuale)
c) le maniglie e gli stipiti di tutte le porte,
d) i vetri di separazione delle postazioni di lavoro/sportelli di accesso del pubblico
e) i rubinetti dei bagni, e i servizi igienici, compresi i pavimenti (almeno due volte al giorno)
f) pulsantiere di ascensori, distributori di bevande e snack, eccetera (almeno due volte al giorno)
g) a fine o cambio turno di tastiere, schermi touch, mouse, fax, stampanti, e altre apparecchiature analoghe
h) qualsiasi altra superficie che possa venire a contatto stretto con le persone (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1; FAQ n.1 sul coronavirus ATS Insubria)
i) pulire anche i materassini di palestra, sedie degli spogliatoi (anche del personale), ….
Tale disinfezione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore rispetto alle operazioni di pulizia giornaliere (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)
È necessario allegare al presente protocollo il protocollo di pulizia e disinfezione specifico dell’edificio
9) GESTIONE RIFIUTI: Predisposizione di cestini chiusi, dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), dei DPI utilizzati, e di qualsiasi altro rifiuto generato durante eventuali procedure di pulizia/disinfezione;
Nel caso NON risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS)
Anche Regione Lombardia con il Decreto n. 520 del 01/04/2020, punto 3 ha chiarito che : “"i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati".
Nel caso di casi sospetti, probabili o conclamati di contagio si rimanda anche alle indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo “eliminazione dei rifiuti”
Il percorso differenziato che deve seguire lo smaltimento dei DPI monouso impiegati dai lavoratori addetti alle pulizie e sanificazione negli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID 19 prima di essere ospedalizzati. Per questi DPI la circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 {26} prevede che vengano smaltiti come materiale potenzialmente infetto, seguendo pertanto il destino dei rifiuti medici e clinici, rimandando, onde evitare inutili ripetizioni, al paragrafo (documento “guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza covid-19” ATS Brianza del 9/5/2020)
PROCEDURE SPECIFICHE
- ASSENZE PERSONALE E STUDENTI: una volta riprese le attività didattiche, la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti (DPCM 1.3.2020, art. 4 c. 1c; DPCM 4/3/2020 art. 1; DPCM 8/3/2020 art. 2 c.1l; FAQ n.8 sul coronavirus MIUR)
- VIAGGI DI ISTRUZIONE: sospesi (DPCM 1.3.2020; DPCM 8/3/2020 art. 2 c.1i)
COLLABORATORI SCOLASTICI
- Uso di guanti in nitrile monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, permanentemente esposti all’utenza e al personale;
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, da utilizzare per la pulizia/disinfezione al minimo degli ambienti destinati ad accogliere utenti esterni (utenza e studenti);
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni non autorizzati dalla direzione (gestione ingressi del personale esterno). Saranno obbligatoriamente create postazioni munite di vetro di protezione e comunque sarà previsto l’uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni (per i casi assolutamente non differibili e non gestibili tramite mail e telefonate). Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con obbligo di postazioni munite di vetro di protezione (conferenza permanente, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020) e comunque sarà previsto l’uso di occhiali/visiere di protezione e di mascherine adeguate (vedi punto specifico). Gli accessi saranno scaglionati tramite appuntamento (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020)
- procedere ad una frequente igiene delle mani (in occasione del termine di servizio di ciascun utente)
- disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da rispettare una distanza minima interpersonale di 2 m tra gli occupanti, valutare anche la possibilità di ridistribuire i lavoratori su più ambienti disponibili (compresi spazi in origine non destinati a uffici, come sale riunioni, aule non utilizzate,…) ed in maniera quanto più equa possibile. Si ricorda che le postazioni di lavoro dovrebbero essere concepite come personali, e sanificate di frequente. Una alternativa alle misure descritte potrebbe essere quella di introdurre barriere in plexiglass tra le varie postazioni. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, dovrebe essere rimodulato anche l’orario di lavoro.
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di xxxxx, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici
DOCENTI ED ASSISTENTI TECNICI (LADDOVE PRESENTI)
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di xxxxx, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici
- laddove necessario, in relazione al mancato rispetto della distanza frontale di 2 metri tra docente e studenti (della prima fila), installazione sulle postazioni degli insegnanti di una barriera in plexyglass avente larghezza pari a quella della cattedra ed altezza non inferire al metro, prevedendo anche protezioni laterali analoghe, qualora siano posizionate postazioni di studenti.
- le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il docente alla lavagna sia sempre di spalle alla classe, oppure rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri dagli altri presenti, oppure in maniera che la postazione al pc che controlla la LIM sia posizionata direttamente sulla cattedra così che la barriera trasparente offra adeguata protezione
STUDENTI
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali video-lezioni, anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; questa prescrizione si dovrebbe applicare anche con il nuovo anno scolastico, fatti salvi eventuali pronunciamenti delle autorità competenti. Saranno obbligatoriamente rese disponibili mascherine adeguate (vedi punto specifico). In particolare si privilegeranno tali adozioni per i soggetti c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici
- dare priorità allo spostamento dei soli docenti con eventuali attrezzature laddove necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, in luogo allo spostamento delle classi e delle classi verso i laboratori. Nel caso si rendessero necessari questi spostamenti, saranno effettuati alcuni minuti dopo il suono della campanella, così che non si sovrappongano allo spostamento del personale.
- nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere eliminati tutti gli arredi e suppellettili (compreso il materiale didattico) non strettamente necessario quali: librerie, scaffali, decorazioni,… questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti
- per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole secondarie di rimanda al “protocollo di intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” e relativo allegato del 19/5/2020.
Principali prescrizioni:
a) È confermata la necessità di effettuare la sanificazione tramite ditte specializzate, qualora indicato dalla autorità sanitaria regionale (nota introduttiva)
b) Necessaria presenza croce rossa per attivazione protocolli sanitari previsti
c) Adozione calendario esami scaglionato
d) Pulizia approfondita da parte dei collaboratori degli spazi che saranno utilizzati per gli esami (si ritiene necessaria comunque la disinfezione delle superfici) e Disinfezione ad ogni seduta, degli arredi e materiali utilizzati durante l’esame
e) Posizionamento di gel igienizzanti all’ingresso dei locali dove si terranno le prove
f) Obbligo di dichiarazione per tutti i soggetti del proprio stato di salute (vedasi allegato al protocollo)
g) NON obbligo di rilevazione temperatura per i soli canditati, rimane fermo l’obbligo per il personale
h) Ingressi ed uscite separati, Le porte di accesso ed uscita dagli edifici saranno sempre aperte
i) Mantenimento della distanza interpersonale minima di 2 metri
j) Obbligo mascherina chirurgica per il personale e chirurgica o di comunità per il candidato ed eventuale (singolo) accompagnatore; si consiglia di mantenere comunque l’uso della mascherina anche durante le prove, nonostante la possibilità di rimuoverla durante il colloquio orale
k) Non obbligo di guanti
l) Confermata la necessità di istituire il locale di primo isolamento
m) Necessità di individuazione tempestiva dei lavoratori fragili, prioritariamente da parte del medico competente, o in subordine alla ATS o al medico di base
ALTRI SOGGETTI
Il datore di lavoro effettuerà lo stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
Per l’accesso di terzi (es: fornitori esterni, genitori) individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e l’utenza presente, in particolare:
a) viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti
b) Se possibile il personale si fermerà all’esterno dell’edificio
c) Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell’accesso all’edificio unitamente ad un paio di guanti monouso. È richiesto l’uso del gel igienizzante in ogni caso
d) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/documenti/eccetera, questi saranno disinfettate con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti)
e) Xxxxxxx disinfettate anche le superfici venute in contatto con tali materiali (comprese le penne eventualmente utilizzate durante la firma dei documenti)
f) Se dovessero essere necessarie molteplici attività di ritiro/consegna materiali si ricorda di disinfettare le mani tra una attività e la successiva
g) Gli eventuali autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro
h) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell’edificio da parte di esterni. sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere disinfettato immediatamente dopo ogni uso
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Il datore di lavoro provvede alla fornitura di maschere chirurgiche o facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiati EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto. Sono tenuti ad indossare la maschera:
a) FFP2 (senza valvola) per gli addetti durante la sanificazione degli ambienti (circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 paragrafo “Pulizia ambienti non sanitari”)
b) FFP2 (senza valvola) per gli addetti durante la pulizia e disinfezione
c) FFP2 (senza valvola) per lavoratori interessati ad attività di front-office ed accoglienza pubblico (se postazione priva di vetro di protezione)
d) FFP2 o FFP3 (senza valvola) in occasione degli interventi di primo soccorso, in particolare se l’assistito presenta sintomi respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti al primo soccorso: per l’assistito vedasi punto b)
e) FFP2 o FFP3 (senza valvola) in occasione degli interventi di gestione emergenze, in particolare se tra gli assistiti, qualcuno presentasse respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti antincendio: per l’assistito vedasi punto b)
f) FFP2 (senza valvola) qualora la situazione imponga una distanza interpersonale minore di un metro (due metri se contatto frontale) e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
g) FFP2 (senza valvola) per le attività di gestione dei rifiuti
h) Chirurgica per le persone che possono ricadere nei casi sospetti (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1); in Lombardia l’uso di mascherine di tipo chirurgico attualmente è esteso a chiunque (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020; come del resto normato dal DL n. 9 art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16
c. 1; oltre che nel DPCM 26/4/2020 art. 3)
Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti ed in particolare:
a) Nota la difficoltà nel reperimento dei DPI, ed in particolare delle mascherine, si sottolinea che le mascherine chirurgiche sono state classificate come DPI, ai sensi dell’art.16 del D.L.
n.18 del 17 marzo u.s.
b) Gli attuali DPI respiratori, devono essere corredati da
- pronunciamento espresso dall’INAIL (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.3 del D.L. n.18)
- autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica. Elenco dei dispositivi attualmente validati su:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-x- innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
c) Le attuali maschere ad uso medico (mascherine chirurgiche), devono essere corredate da:
- pronunciamento espresso dell’ISS (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.2 del D.L. n.18)
- autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza alla normativa specifica.
Si sottolinea come non possano essere utilizzate nel luogo di lavoro, dai lavoratori, mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, all’interno dei luoghi di lavoro
Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l’uso dei DPI respiratori, pertanto i dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto utilizzo
L’uso delle mascherine è quindi sempre e comunque necessario, potrebbe rendersi inoltre necessario l’uso altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, tute con cuffie EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi, copriscarpe) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020); ad esempio potrebbe essere necessario adottare integralmente tali misure per il personale:
a) nella rilevazione della temperatura corporea
b) durante gli interventi di primo soccorso/degli addetti antincendio,
c) durante le ordinarie operazioni di pulizia/disinfezione
d) durante le attività di sanificazione
e) laddove la distanza interpersonale sia inferiore al metro (nota INL n. 149 del 20/4/2020, all. E punto 6).
I DPI, se riutilizzabili, dovranno essere disinfettati ad ogni fine utilizzo con alcool o comunque secondo le indicazioni del fabbricante
Per consentire le corrette procedure di vestizione/svestizione, sarà opportuno individuare un locale adibito allo scopo (ad esempio nei pressi dei locali già destinati alla custodia degli abiti del personale)
È vietato l’uso di DPI personali (ovvero portati da casa) vista l’impossibilità di controllarne il corretto utilizzo ed assicurarne la corretta igiene
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI CORONAVIRUS
Tratto dalla Linea guida: “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”
Il datore di lavoro provvede all’allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112; isolare il lavoratore nell’apposito locale predisposto all’uopo; vedasi capitolo relativo alle mascherine per gli opportuni provvedimenti; il lavoratore dovrà lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i propri rifiuti. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto
Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, l'azienda richiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]
Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: Acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx-0000/xxxxxxxxx-xxxxxxx/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Si ricorda che prima della riammissione del lavoratore nel contesto lavorativo, a seguito di malattia, è necessaria la collaborazione del medico competente con la preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza e il rispetto delle indicazioni regionali “Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020”
Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un “diario personale dei contatti” dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed attività, così da facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili contagi in caso di necessità
La regione Lombardia raccomanda fortemente l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente
il questionario “CercaCovid”.
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel seguito si riportano le integrazioni ed aggiornamenti del DVR, ritenuti necessari in relazione alla stesura del presente protocollo.
Per la valutazione si è fatto riferimento al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”
Ricordando che i parametri fondamentali per la valutazione del rischio sono:
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); il parametro assume valori da 0 a 4
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; il parametro assume valori da 0 a 4
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). il parametro assume valori da 1 a 1.5
Il documento colloca il settore dell’istruzione nel livello di rischio MEDIO-BASSO
Per la valutazione specifica del rischio si è applicato il seguente modello:
R = T x C x N x V x K
dove
T=è il tasso di mortalità C=è la contagiosità
N=è il numero di persone al giorno con le quali un lavoratore ha contatti stretti di tipo non protetto per effetto della sua mansione o dell’organizzazione lavorativa (utenti esterni, utenti interni, mensa, spogliatoi, macchinette del caffè, riunioni, colleghi con cui si condividono spazi ristretti)
V=dipende dalla dislocazione per motivi di lavoro in aree geografiche diverse da quella abitativa, con % di covid+ differenti
K= è un coefficiente che dipende dal tipo di popolazione (K: è pari ad 1 per la popolazione, in ambito sanitario assume valori tra 2 e 3)
Si assumono i seguenti parametri:
T= attualmente 6,6%
C= in contesto scuola è pari ad 1 (uguale a quello della popolazione)
V= in contesto scuola è pari ad 1 (l’area abitativa coincide con quella di lavoro ovvero la regione) K= 1
Nella tabella sottostante si riportano i livelli di rischio considerati
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Scenario espositivo: Condivisione di spazi stretti con colleghi | |||||||
Gruppo omogeno | T | C | N | V | K | R | |
Assistenti amministrativi | 0,066 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | |
Collaboratori scolastici | 0,066 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | |
Docente | 0,066 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,132 | |
Assistenti tecnici | 0,066 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,132 | |
Scenario espositivo: interazioni con colleghi | |||||||
Gruppo omogeno | T | C | N | V | K | R | |
Assistenti amministrativi | 0,066 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | |
Collaboratori scolastici | 0,066 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | |
Docente | 0,066 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1,32 | |
Assistenti tecnici | 0,066 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,132 | |
Scenario espositivo: interazioni con utenti esterni | |||||||
Gruppo omogeno | T | C | N | V | K | R | |
Assistenti amministrativi | 0,066 | 1 | 100 | 1 | 1 | 6,6 | |
Collaboratori scolastici | 0,066 | 1 | 100 | 1 | 1 | 6,6 | |
Docente | 0,066 | 1 | 100 | 1 | 1 | 6,6 | |
Assistenti tecnici | 0,066 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1,32 | |
Scenario espositivo:rientro studenti | |||||||
Gruppo omogeno | T | C | N | V | K | R | |
Assistenti amministrativi | 0,066 | 1 | 100 | 1 | 1 | 6,6 |
Collaboratori scolastici | 0,066 | 1 | 500 | 1 | 1 | 33 | |
Docente | 0,066 | 1 | 200 | 1 | 1 | 13,2 | |
Assistenti tecnici | 0,066 | 1 | 200 | 1 | 1 | 13,2 |
AGGIORNAMENTO: CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Dotare la cassetta di primo soccorso di un pallone Ambu per praticare la eventuale soccorso per il supporto delle attività respiratorie [Priorità 2] |
AGGIORNAMENTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA
Misure da adottare a carico dell’Ente Locale
[Priorità 2]
Eseguire un trattamento di sanificazione “shock” dell’impianto idrico, vedasi anche rapporto n. 21/2020 dell’ISS
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Prima di utilizzare l’acqua presente nell’impianto idrico, lasciarla scorrere per diversi minuti sia fredda che poi alla massima temperatura calda [Priorità 2] |
AGGIORNAMENTO: FATTORI DI RISCHIO INDOOR (ALLERGIE, ASMA)
Misure da adottare a carico dell’Ente Locale [Priorità 2]
Eseguire un trattamento di sanificazione “shock” dell’impianti di ventilazione/condizionamento, vedasi anche rapporto n. 21/2020 dell’ISS
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Non consentire l’uso di tali impianti sino ad avvenuta sanificazione [Priorità 2] |
AGGIORNAMENTO: ADDETTI ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Alla riorganizzazione dei turni di lavoro dovrà seguire una idonea rivalutazione delle |
nomine delle figure sensibili, così che anche nella nuova condizione siano garantite costantemente tali figure [Priorità 1]
AGGIORNAMENTO: LAVORO SOLITARIO
Viste le nuove disposizioni, in particolare per ciò che concerne la riorganizzazione dei turni di lavoro e la riduzione del numero di persone presenti contemporaneamente, diverrà più probabile tale situazione, si sottolinea che se questa dovesse verificarsi con cadenza superiore ad 1 volta al mese, dovrà essere introdotto l’uso di idonei dispositivi DUT-dispositivi uomo a terra, redigendo apposita procedura e svolgendo idonea formazione.
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Se necessario introdurre l’uso del DUT, prevedendo la predisposizione di idonee procedure e della formazione per il personale [Priorità 1] | ||
Dovrà essere accertata, da parte del medico competente, la idoneità del personale coinvolto nel lavoro solitario [Priorità 1] |
AGGIORNAMENTO: FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORATIVO
Ai sensi dei provvedimenti normativi emanati a seguito dell’insorgenza della emergenza, si è adottata una modalità di lavoro in smart working
Tale modalità, è stata adottata anche in assenza degli accordi previsti dall’art 21 della Legge 81/2017.
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Visto il protrarsi della situazione sarebbe opportuno valutare l’adozione degli accordi di cui alla legge 81/2017 [Priorità 4] | ||
Annualmente dovrà essere diffusa al personale l’informativa sulla sicurezza di cui all’allegato 3 al presente documento. Così come indicato dall’art 22 della legge 81/2017 [Priorità 1] |
AGGIORNAMENTO: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Si ritiene opportuno procedere nel periodo estivo ad un aggiornamento in via |
eccezionale della valutazione, per permettere al GV di proporre soluzioni idonee alla gestione dello SLC indotto dalla situazione di epidemia. [Priorità 4] | ||
Programmare la predisposizione di uno sportello di supporto psicologico e welfare. [Priorità 4] |
AGGIORNAMENTO: VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Si sottolinea l’importanza di fornire al RSPP le schede di sicurezza dei prodotti chimici che saranno eventualmente utilizzati per le procedure di disinfezione/sanificazione, in particolare per quelli contenenti cloro. Questi ultimi, genericamente infatti, comportano la necessità di attivazione della sorveglianza sanitaria [Priorità 1] |
AGGIORNAMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Si ricorda che per i DPI di III categoria è necessaria una formazione/addestramento all’uso. La classificazione dei DPI è riportata nella documentazione allegata al DPI stesso. [Priorità 1] |
AGGIORNAMENTO: TUTELA LAVORATRICI MADRI
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
A prescindere dal gruppo omogeneo lavorativo di appartenenza (collaboratori scolastici, docenti, amministrativi,…) il datore di lavoro avvierà le procedure di richiesta di astensione dal lavoro per la lavoratrice in stato di gravidanza, non essendo note le conseguenze del virus sulla gravidanza e nel feto, ed essendo quindi presente un rischio biologico incrementato. Sul tema, si rimanda alle indicazioni dell’INL- ispettorato nazionale del lavoro n. 2201 del 23.3.2020, in particolare al punto 2 [Priorità 1] |
AGGIORNAMENTO: SORVEGLIANZA SANITARIA
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Visto il protrarsi della situazione si ritiene a questo punto opportuno, per il nuovo anno scolastico, che l’attività di smart working, in particolare per il personale docente oltre che amministrativo, comporti il superamento delle 20 ore a settimana di utilizzo delle postazioni di lavoro al videoterminale in maniera sistematica ed abituale. È necessario avviare una indagine per consentire l’individuazione dei soggetti operanti al VDT oltre tale limite, aggiornando di conseguenza il piano di sorveglianza sanitaria. Per tale scopo potrà essere utilizzato l’allegato 4 [Priorità 1] | ||
Sentito il parere del medico competente, sarà effettuata una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio. Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”); [Priorità 1] | ||
Il medico competente valuterà l’introduzione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in condizione di maggior rischio anche attraverso una visita a richiesta o ancora per il reintegro dei lavoratori dopo infezione. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 10) [Priorità 1] | ||
il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al |
fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. ) [Priorità 1]
INTEGRAZIONE: DUVRI-DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Si sottolinea la necessità di stipulare o modificare/aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per le aziende in appalto (vd. imprese di pulizia per la sanificazione, manutenzione informatica, servizio bar, distributori automatici, …) armonizzando il Protocollo di sicurezza anti-contagio del committente con quello dell’impresa appaltatrice, e riportando quanto di interesse nei DUVRI (ai sensi dell’art.26 del DLGS 81/2008 s.m.i.); tale disposizione dovrà essere comunicata all’ente locale per gli appalti di cui questo soggetto risulti committente. [Priorità 1] | ||
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti [Priorità 1] | ||
L’azienda committente e la direzione scolastica sono tenuti a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. [Priorità 1] |
INTEGRAZIONE: LOCALE DI PRIMO ISOLAMENTO
Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica | ||
Data la elevata probabilità che si presentino casi positivi, si ritiene necessario predisporre un locale di primo isolamento per le persone che dovessero presentare i sintomi di COVID 19 durante l’orario lavorativo. La persona sarà qui accompagnata da parte di un addetto primo soccorso dotato degli idonei dispositivi, e rimarrà in attesa |
dell’intervento dei soccorsi esterni; il locale dovrebbe essere posto in prossimità dell’ingresso principale e non dovrà essere l’infermeria aziendale. [Priorità 1]