Regolamento servizio idrico integrato
Regolamento servizio idrico integrato
COPIA N° Consegnata a : ....................................................................... Società/Funzione : .......................................... Data ................. | |||||
0 | 27.11.2000 | Emissione | Cda | Assemblea | Assemblea |
N° | Data | Descrizione | EMESSO | VERIFICATO | APPROVATO |
R E V I S I O N E |
Approvato dal C.d.A. con delibera n°95 del 16.11.2000 Approvato da A.G. con delibera n°14 del 27.11.2000
CAPO I CONDIZIONI GENERALI
Art.l Titolarità del Servizio
1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, di seguito denominato "Consorzio", provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua potabile e industriale (non potabile) ed in particolare, alla captazione/approvvigionamento, eventuale trattamento, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili e/o industriali, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue negli agglomerati industriali che dispongono di tale servizio.
2. Il presente Regolamento disciplina:
a) I principi ai quali devono essere uniformati l'erogazione del servizio ed i rapporti con i clienti;
b) La somministrazione dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione nei confronti dei clienti.
Art.2
Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica
1. Il Consorzio presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per usi civili e industriali nelle aree industriali servite, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Il Consorzio assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura generale.
3. Il Consorzio non garantisce, al punto di consegna del servizio di distribuzione idrica, pressioni e portate minime di esercizio; pertanto il Consorzio non risponde di eventuali danni diretti ed indiretti arrecati al cliente per cause riconducibili alle suddette condizioni di erogazione del servizio.
Art.3
Servizio di approvvigionamento
1. Il servizio è subordinato alla realizzazione, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dal Consorzio, delle opere necessarie alla fornitura.
Art.4 Servizio di fognatura
1. Il Consorzio somministra il servizio di fognatura nelle aree industriali servite, nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, nonché secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per la quale il Xxxxxxxxx non abbia in corso lavori di ampliamento, la somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente provveda a propria cura e spese alla realizzazione del nuovo tronco
compresa la derivazione dal tronco esistente. Le nuove opere restano in gestione al Consorzio che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
Art.5
Servizio di depurazione
Il Consorzio può fornire il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell'impianto, secondo contratti di somministrazione e alle condizioni tutte del presente Regolamento, nonché in relazione alla disponibilità di adeguati impianti di trattamento nei rispettivi agglomerati industriali.
Art.6
Servizio idrico integrato
Negli agglomerati industriali ove il Consorzio somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, quello di fognatura ed eventualmente quello di depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art.7
Uso dell'acqua
1. Il Consorzio somministra acqua potabile e industriale compatibilmente con le disponibilità idriche presenti nei rispettivi agglomerati industriali.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata diversamente da quanto specificato nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
A. acqua potabile per uso potabile ed igienico-sanitario:
a) Domestico: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
b) Commerciale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi.
c) Artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico- sanitarie delle maestranze;
d) Pubblico: riguarda l'erogazione di acqua a:
I) impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico interesse per il quale l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
II) fontanine e idranti stradali per i quali 1'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
Negli agglomerati industriali ove il Consorzio non dispone di acqua industriale (non potabile) su richiesta potrà somministrare acqua potabile compatibilmente con le disponibilità idriche ed in particolare per gli usi sotto indicati:
B. uso non potabile:
a) Artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A lettera c) del presente articolo.
b) Antincendio: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per uso antincendio. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.
C. acqua industriale uso non potabile:
a) Uso produttivo: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività commerciale/artigianale/agricola/industriale.
b) Uso occasionale e provvisorio: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche.
4. Per le somministrazioni esistenti si applicano le disposizioni previste nel presente Regolamento fino alla loro cessazione.
5. Il Consorzio potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua potabile da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto Apposito profilo tariffario.
6. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Consorzio al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.
7. Il Consorzio è responsabile della potabilità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore.
Art.8
Uso delle opere di fognatura e depurazione
1. Il Consorzio somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi industriali e, compatibilmente con le capacità delle opere, per gli usi domestici, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura consortile non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
a) domestico:riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, c. 1 e 2;
b) industriale:riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, comma 3;
c) pluviale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, com. 4.
4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Consorzio al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.
CAPO II CONTRATTI
Art.9
Richiesta di somministrazione
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica potabile e/o industriale, di fognatura, depurazione integrata, l'interessato deve presentare al Consorzio una richiesta scritta su apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) 1'uso al quale la somministrazione è destinata;
b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
c) la concessione edilizia;
d) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
e) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali;
f) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
g) l'autorizzazione allo scarico salvo che la stessa non debba essere rilasciata dal Consorzio, per cui in luogo di essa va presentata la relativa richiesta in conformità a quanto stabilito al successivo Art.42.
3. La domanda sarà corredata, inoltre da:
a) nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell'immobile, se diversa dal richiedente, all’esecuzione delle opere necessarie all’installazione degli impianti;
b) progetto esecutivo delle opere di adduzione idrica, dell’eventuale impianto di pretrattamento dei reflui prodotti e di conferimento nella fognatura consortile;
c) autorizzazione allo carico e/o relazione tecnica a firma del Legale Rappresentante della ditta richiedente;
d) attestazione dell’avvenuto versamento (€258.23) al Consorzio delle spese di istruttoria della richiesta di somministrazione;
4. Il Consorzio potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui nel corso dell’istruttoria si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2;
5. In caso di diniego della somministrazione, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per gli oneri di cui al precedente punto 3.
Art. 10
Destinatario della somministrazione
1. Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).
2. La somministrazione avverrà per singolo cliente e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
3. Il Consorzio ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non sia compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al successivo art.47. Per l'adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento delle spese di istruttoria.
Art. 11 Perfezionamento del contratto
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, a progetto esecutivo approvato da parte del Consorzio, dovrà:
• provvedere al versamento anticipato delle competenze accessorie (spese di installazione dell’apparecchio di misura e cauzione). Le spese di installazione
dell’apparecchio di misura sono sempre dovute nella misura di €258.23 e non sono restituite in nessun caso. La cauzione è dovuta solo nel caso di fornitura di acqua potabile e industriale a richiedenti non proprietari dell’immobile da servire, ed è pari all'importo dell'impegnativo contrattuale determinato su base annua. La cauzione sarà restituita alla cessazione del contratto senza interessi;
• provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Consorzio alla fornitura. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
• realizzare a propria cura e spese le opere di allacciamento agli impianti consortili esistenti;
2. Il Consorzio darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo all’avvenuta realizzazione dell'allacciamento secondo il progetto approvato;
3. Restano a carico del cliente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso, nonché l'imposta di bollo.
4. Il Consorzio provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale del cliente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per il cliente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r.
Art.12 Durata dei contratti
1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
Art.13 Recesso dal contratto
1. I clienti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, deve darne comunicazione scritta al Consorzio mediante raccomandata a/r ;
2. Il Consorzio entro i trenta giorni successivi, previo preavviso al cliente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore;
3. Il cliente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.
Art.14 Subentro di utenza
1. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 13; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Consorzio e dei terzi rimane il titolare del contratto.
2. Il cliente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà presentare richiesta come specificato all’art.9.
3. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario
titolare, il Consorzio provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. Il Consorzio inoltre comunica all’originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di L.200.000 per la mancata comunicazione del subentro.
Art. 15
Trasformazione d'uso e modifica dell'impegnativo contrattuale
1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione o di modifica dell'impegnativo contrattuale, da effettuare tassativamente entro la fine del mese di settembre di ogni anno con effetti a partire dall’anno successivo, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.
2. Restano a carico del richiedente le eventuali spese accessorie previste al precedente art. 11.
3. Il Consorzio, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Consorzio provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art. 16
Sospensione della somministrazione
1. Il Consorzio procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa nei seguenti casi:
a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 28 e 29 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 17;
b) qualora il Consorzio non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;
c) qualora non risultino pagate n°2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17 ;
d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Consorzio ex art. 18, comma 2 del presente regolamento;
e) fallimento del cliente.
2. Il Consorzio ha l'obbligo di dare al cliente un preavviso di 30 giorni.
3. Il Consorzio addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo Art.35, comma 3, nonché una penale pari a L.200.000.
4. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Consorzio porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione al cliente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del servizio prestato.
Art.17
Clausola risolutiva espressa
1. Il Consorzio dichiara, con preavviso di 30 giorni al cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.
2. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
b) distruzione dell'immobile;
c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
d) sub-fornitura del servizio;
e) revoca della autorizzazione allo scarico;
f) accertata ripetuta manomissione di xxxxxxx e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 28 e 29;
3. Nei casi di risoluzione del contratto il cliente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa e per la rimozione del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art.18 Decesso del cliente
1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Consorzio di tutte le somme dovute dal cliente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Consorzio mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
2. Il Consorzio, qualora venga a conoscenza del decesso, intervenuto successivamente all'approvazione del presente regolamento, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 16. In caso di decesso intervenuto anteriormente all'approvazione del presente regolamento, la sospensione avverrà previa diffida agli eredi.
Art. 19
Il Fallimento del cliente
1. In caso di fallimento del cliente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art.16, comunque il Consorzio ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
CAPO III ALLACCIAMENTI
Art.20
Spese di allacciamento
1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione il richiedente è tenuto a realizzare a propria cura e spese le opere di allacciamento agli impianti consortili esistenti, secondo il progetto approvato dal Consorzio.
2. Spetta al Consorzio determinare le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione al Consorzio che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, il richiedente provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
5. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento delle competenze accessorie non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.
6. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, rimane comunque obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni originarie.
7. Per le derivazioni di fognatura il richiedente è obbligato ad installare, a propria cura e spese, a monte delle opere di derivazione, prima dell'eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla fognatura consortile. Restano a carico del cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente.
Art.21
Spostamento contatori e allacciamenti
1. L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle relative opere di derivazione e/o di spostamento delle opere di scarico compreso il sifone e l’eventuale pozzetto per il prelievo dei campioni, per esigenze insindacabili del Consorzio, è a carico del cliente nella misura del 50% dell’importo stesso dei lavori.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.20, nel caso di lavori richiesti dal cliente.
Art.22 Prescrizioni tecniche
1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Consorzio ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.
2. Il cliente, sulla base del progetto esecutivo approvato dal Consorzio, provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore del Consorzio e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.
3. I sifoni non possono essere collocati ad una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all'asse del bicchiere del sifone di innesto per l 'impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.
4. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello i 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art.23
Impianti interni di acquedotto
1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora il cliente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Consorzio e quella di diversa provenienza.
5. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto, e l'impianto di sollevamento, nonchè di valvola di non ritorno. I Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque i rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Consorzio .
7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete consortile con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. Il Consorzio, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi del cliente.
Art. 24
Impianti interni di fognatura
1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella fognatura consortile nera sia le acque piovane che quelle usate.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento alla rete esistente.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura a uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella fognatura consortile bianca di rifiuti urbani o assimilabili.
6. Gli impianti interni di fognatura devono essere dotati di un eventuale impianto di pretrattamento dei reflui prodotti dall’opificio che sia in grado di riportare il carico inquinante del refluo conferito nella fognatura consortile nell’ambito dei valori massimi autorizzati compatibili con la capacità depurativa dell’impianto ricettore finale o, in mancanza, non oltre i valori massimi indicati nella tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i..
Art.25 Prescrizioni e collaudo
l. Il Consorzio si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. Il Consorzio si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, il cliente deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.
3. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Consorzio potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del cliente.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Consorzio può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese del cliente.
CAPO V
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art.26 Apparecchi di misura
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Consorzio restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Consorzio in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura del Consorzio, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
3. Il Consorzio ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al cliente; nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, il Consorzio si riserva di addebitare al cliente stesso le spese relative.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando il cliente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Consorzio potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese del cliente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
Art.27
Posizione e custodia degli apparecchi di misura
1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Consorzio in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale del Consorzio stesso.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale del Consorzio .
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli, muniti di serratura la cui chiave è consegnata al Consorzio.
4. Il Consorzio si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. Il Consorzio si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione al cliente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione. Il cliente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.
6. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Consorzio.
7. Il cliente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. Il cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.
Art.28
Guasti e lettura degli apparecchi
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Consorzio lo ritenga opportuno.
2. Il cliente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Consorzio.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione,
salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17. Il Consorzio provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'importo da addebitare al cliente sulla base dei suddetti volumi sarà incrementato del doppio a titolo di penale.
4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Consorzio, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria che sono a carico del cliente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Consorzio ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.
6. Il cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Consorzio. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dal Consorzio.
7. Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al cliente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei
3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Consorzio provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
Art.29
Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi
Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale, il Consorzio dispone l'installazione a cura e spese del cliente, secondo propria specifica tecnica, ai fini della rideterminazione del costo del servizio e/o del controllo degli scarichi, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui e di analizzatori di parametri ritenuti necessari ai fini del controllo del conferimento. In alternativa, il Consorzio potrà derogare dall’obbligo dell’installazione di strumenti analisi, ad eccezione del misuratore di portata, a condizione che l’utente fornisca con cadenza mensile il bollettino di analisi del refluo prodotto riportante i parametri caratterizzanti lo scarico. Le suddette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Consorzio o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso.
1. Il cliente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Consorzio le apparecchiature di analisi.
2. Sono a carico del cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature di analisi; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Nel caso di guasti al misuratore il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questa possa accertare le cause dei guasti.
4. Le apparecchiature di analisi possono essere rimosse o spostate su richiesta del Consorzio o del cliente, previo accordo con il medesimo.
5. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 16.
6. Il Consorzio comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell’art. 28 comma 7.
CAPO VI
IMPEGNATIVI CONTRATTUALI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
Art.30 Impegnativi contrattuali
1. Per le somministrazioni di acquedotto e integrate è previsto in contratto un quantitativo minimo impegnato di consumo, stabilito dal Consorzio, che deve essere in ogni caso pagato dal cliente anche se non consumato.
2. Per gli usi domestici il quantitativo minimo impegnato è determinato in ragione del numero delle unità abitative da servire moltiplicato per il quantitativo stabilito dal Consorzio per singola unità. Per le comunità, l’equiparazione alle unità abitative avviene dividendo per cinque il numero medio delle presenze su base annua.
3. Per gli usi pubblici diversi dalle fontanine e dagli idranti stradali e per gli usi commerciali il quantitativo minimo impegnato è determinato moltiplicando il quantitativo unitario, stabilito dal Consorzio, per il numero delle presenze stabili (posti letto, posti a sedere, numero dipendenti, numero alunni, ecc.) diviso cinque.
4. Per gli usi pubblici fontanine e idranti stradali il quantitativo è stabilito in multipli di quello unitario stabilito dal Consorzio .
5. Per gli usi artigianali ed industriali il quantitativo è stabilito in multipli di quello unitario stabilito dal Consorzio .
6. Non è previsto un impegnativo contrattuale per l’uso provvisorio ed occasionale.
7. La qualità del refluo conferito nella fognatura consortile, non potrà superare i valori dichiarati nella scheda tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile.
Art. 31 Determinazione delle tariffe
1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio determina, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento e dei costi realmente sostenuti, stante la relativa esiguità dei volumi trattati, la tariffa dei servizi somministrati in conformità alla normativa vigente. Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono immediatamente esecutive.
2. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
3. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dal Consorzio, adeguate annualmente secondo indice ISTAT in vigore.
Art.32 Articolazione delle tariffe
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è unica e viene commisurata al l00% del volume di acqua prelevata dall’acquedotto consortile e/o da altre fonti di approvvigionamento.
2. Il servizio di manutenzione del sifone, del relativo pozzetto di ispezione e, ove occorrente, del pozzetto prelievo campioni, non è compresa nella tariffa del servizio di somministrazione. Pertanto le spese di manutenzione ordinaria necessarie per garantire il regolare funzionamento del sifone e relative opere accessorie (ispezione, verifica ed espurgo) e quelle di sanificazione (disinfezione, deblatizzazione e derattizzazione) sono a carico del cliente.
Art.33 Rilevazione dei consumi
1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del personale incaricato dal Consorzio ovvero mediante comunicazione del cliente secondo modalità preventivamente indicate, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Consorzio .
Art.34 Fatturazione
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato al cliente di norma trimestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Consorzio di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.
2. Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione.
Art.35 Modalità di pagamento
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.
2. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.S. più 3 punti.
3. Il Consorzio decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.
Capo VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art.36 Norma di rinvio
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.n. 152/99 e s.m.i. fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art.37 Autorità competente
1. La domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (art.2 comma 1 lett. B X.Xxx. n.152/99 e s.m.i.) deve essere
presentata al Comune competente per territorio (art.43 comma 6 D. Lgs. N. 152/99 e s.m.i.) che rilascia l’autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione per lo scarico nella fognatura consortile delle acque reflue industriali deve essere presentata al Consorzio che provvede al rilascio dell'autorizzazione secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L'immissione nella fognatura consortile permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione.
Art.38 Classificazione degli scarichi
1. Ai sensi dell'art.2 comma l g), bb), cc) del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i. si definisce scarico domestico 1'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar.
2. Ai sensi dell'art.28 comma 7 del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., salvo diversa disciplina regionale, si definisce scarico assimilabile a quello domestico l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali e da servizi, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente derivante dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà alla determinazione dell'abitante equivalente ai sensi dell'art.2 c.l a) del D.Lgs.152/99 e s.m.i.. Non è comunque da considerare assimilabile lo scarico contenente le sostanze di cui alla Tabella n.l allegata al presente Regolamento. Rientrano sempre e comunque tra gli scarichi assimilabili quelli elencati all'art.28 c.7 alle lettere a), b),
c) e d) del DLgs. n.152/99 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'art.2 comma l h), bb), cc) del DLgs. n.152/99 e s.m.i. si definisce scarico industriale l'immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, derivanti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali.
4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n.152/99 e s.m.i. o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Art.39
Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati nonché pluviali sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente regolamento. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali, ad integrazione degli atti di cui al precedente art.9 c.2 , dovranno presentare la certificazione di cui al Modello 1/A allegato al presente regolamento.
3. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati nonché pluviali che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i..
4. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella fognatura consortile, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
5. E' fatto divieto di immettere nelle reti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.
Art.40
Disciplina degli scarichi industriali
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella fognatura consortile, devono essere conformi:
a) ai limiti di cui alla Tabella n.2 allegata al presente regolamento;
b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.152/99 e s.m.i., tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28 cc.1 e 2 dello stesso decreto. Nell'ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
2. L'immissione dello scarico industriale nella fognatura consortile dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
Art.41
Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella fognatura consortile, devono essere conformi:
a) ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i. e per i parametri non espressi in termini quantitativi alla Tabella n. 2 allegata al presente regolamento, qualora la fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest'ultimo non sia in esercizio o risulti inidoneo al trattamento di dette sostanze. Il Consorzio si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto
di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell’art.34, c.3, del D.Lgs. N.152/99 e s.m.i. dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del D.lgs. n.22/97 e s.m.i.;
b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art.47del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28 xx.x x 0 xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nell'ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
2. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L'immissione dello scarico industriale nella fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
Art.42 Autorizzazione allo scarico
1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Consorzio.
2. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.45, c.7, del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione in conformità al modello predisposto dal Consorzio. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell'allegato al relativo modello.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest'ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.
5. Non si procederà alla istruttoria della domanda ove la stessa non sia corredata dall'attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 44. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della domanda il richiedente sarà ritenuto rinunciatario.
6. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. Non si procederà alla istruttoria della domanda di rinnovo ove la stessa non sia corredata dall’attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 44. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
7. Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell'attività da cui ha origine lo scarico.
Art.43
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Consorzio nel caso in cui accerti:
a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c. mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 44 diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Consorzio provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocata l'autorizzazione fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Consorzio .
4. La revoca dell'autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento.
5. Il Consorzio provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso al cliente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico del cliente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.
Art.44
Spese di istruttoria e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
2. Il richiedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo dovrà allegare ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria stabiliti dal Consorzio.
3. Il Consorzio, completata l'istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. L'autorizzazione verrà rilasciata solo dopo che il richiedente avrà trasmesso al Consorzio l'attestazione del pagamento delle spese a saldo.
CAPO VIII CONTROLLI
Art.45
Personale addetto al controllo
1. Il Consorzio dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle fognature consortili e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Consorzio che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94, il cliente è tenuto a denunciare al Consorzio.
2. Il cliente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Consorzio appositamente incaricato.
Art.46 Esecuzione dei controlli
1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Consorzio; gli oneri sopportati dal Consorzio per l’esecuzione dei suddetti controlli sono a carico dell’utente.
2. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell’'indice di pericolosità degli stessi.
3. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente 1'indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.
Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.47 Adeguamento dei contratti esistenti
1. Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Per i contratti per i quali è previsto un minimo impegnato differenziato nel corso dell'anno (c.d. contratti stagionali) il minimo impegnato è da intendersi pari alla loro media prodie.
Art.48 Applicabilità del diritto comune
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art.49 Obbligatorietà
1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti i clienti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.