DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN...
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INTERNaZIONaLI
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA
del 21 novembre 2022
concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell’IMI [2023/578]
IL COMITaTO SPECIaLIZZaTO PER IL TRaSPORTO SU STRaDa;
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 7, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Come stabilito dall’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un trasportatore stabilito nell’altra parte deve trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell’UE (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell’IMI con compiti specifici inerenti all’applicazione di determinate disposizioni giuridiche.
(2) Come stabilito dall’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo xxxxx, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione necessaria entro otto settimane dalla data della richiesta.
(3) È possibile per i paesi terzi utilizzare l’IMI se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (UE)
n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l’accesso all’IMI partecipi ai costi operativi dell’IMI stesso.
(4) Come stabilito dall’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada deve definire le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo dell’IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori e delle autorità competenti all’IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando 1 e 2. L’Unione ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione (3).
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 0000/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx XXX) (XX L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).
(5) Come stabilito dall’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve partecipare ai costi operativi dell’IMI. Il comitato specializzato per il trasporto su strada deve determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI. Tale contributo finanziario sarà costituito da due parti: i costi annuali di manutenzione (contributo annuale) e costi di sviluppo (pagamento una tantum),
ha aDOTTaTO La PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Funzionalità generali
1. L’Unione garantisce che tramite l’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI vengono messe a disposizione dei trasportatori del Regno Unito le seguenti funzionalità tecniche che consentono loro, in particolare, di:
a) creare un account per l’accesso sicuro alla propria area riservata;
b) garantire un’adeguata registrazione dell’attività dell’utente;
c) registrare nell’account i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;
d) gestire le dichiarazioni di distacco;
i) registrare le informazioni di cui all’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
ii) trasmettere una dichiarazione di distacco contenente le informazioni di cui al punto i) relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;
iii) modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco per mantenerle aggiornate;
iv) scaricare copia della dichiarazione di distacco in formato elettronico e in un formato che ne consenta la stampa;
v) rinnovare la dichiarazione di distacco;
vi) ritirare la dichiarazione di distacco;
e) registrare le informazioni di cui all’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
f) accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento in modo da poterli consultare;
g) comunicare con le autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco;
h) essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato ospitante.
2. L’Unione garantisce che l’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI fornisce anche le funzionalità tecniche che consentono a una o più autorità competenti del Regno Unito di:
a) ricevere le dichiarazioni di distacco;
b) richiedere documenti secondo la procedura di cui all’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
c) inserire nel sistema l’esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore e chiudere la richiesta nell’IMI.
3. Per autorità competenti del Regno Unito si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell’IMI con compiti specifici inerenti all’applicazione dell’allegato 31, parte a, sezione 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le autorità competenti del Regno Unito sono registrate nell’IMI dal punto di contatto IMI del Regno Unito di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.
4. L’Unione è autorizzata a revocare al Regno Unito il diritto di accesso all’IMI nel momento in cui il Regno Unito non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Articolo 2
Funzionalità relative alle richieste di documenti
1. L’interfaccia pubblica consente all’autorità competente dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo comma, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per un periodo fino a 12 mesi prima della data della richiesta. L’interfaccia pubblica connessa all’IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi.
2. Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l’interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi.
3. L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato ospitante richieda l’assistenza dello Stato di stabilimento.
4. Qualsiasi documento caricato dall’autorità competente dello Stato di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell’autorità competente dello Stato ospitante a norma dell’allegato 31, parte a, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è visibile nell’account del trasportatore.
5. L’interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all’indicazione dell’esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità competenti.
6. Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall’autorità competente richiedente dello Stato ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.
Articolo 3
Funzionalità relative alla conservazione dei dati
1. L’interfaccia pubblica connessa all’IMI consente la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. L’interfaccia pubblica consente l’invio di un sollecito al trasportatore per rivedere e cancellare, se necessario, i dati personali del conducente.
2. L’interfaccia pubblica consente la cancellazione automatica delle dichiarazioni di distacco trasmesse per suo tramite dopo il periodo di 24 mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 5. dell’allegato 31, parte a, sezione 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
3. Qualora il trasportatore abbia trasmesso documenti in risposta a una richiesta di documenti, i documenti richiesti restano disponibili per un arco di tempo non superiore al necessario ai fini per i quali erano stati raccolti e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi la chiusura della richiesta.
Articolo 4
Utilizzo dell’IMI
1. Il Regno Unito utilizza il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento IMI per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, con le autorità competenti.
2. Il Regno Unito nomina un punto di contatto IMI ai fini della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 2 e ne informa la Commissione e il comitato specializzato per il trasporto su strada.
Articolo 5
Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito
1. Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell’IMI. Il contributo annuale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Il pagamento per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’importo del contributo per il primo anno è fissato a 86 204 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell’evoluzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l’importo riveduto.
2. Il Regno Unito contribuisce ai costi complessivi di sviluppo dell’interfaccia pubblica connessa all’IMI. Tale contributo è erogato una sola volta ed è pari a un importo fisso di 232 835 EUR. Il pagamento dei costi di sviluppo una tantum è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati in euro sul conto bancario denominato in euro della Commissione indicato nella nota di addebito.
4. In caso di variazione sostanziale del costo complessivo dell’IMI, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Londra, il 21 novembre 2022
Per il comitato specializzato per il trasporto su strada I copresidenti
Xxxx-Xxxxx XXXXXX Xxxxxxxxx XxXXXXXXX