MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 LUGLIO 2004
Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della pro- prietà edilizia e dei conduttori, ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle lo- cazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gen- naio 2002, n. 2, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei traspor- ti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei con- duttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni di locazione relativamente ai contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, della medesima legge;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sen- si dell’articolo 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finan- ze del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in se- de locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transi- tori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni alle
quali possono essere stipulati i contratti di cui all’art. 2 comma 3 della citata legge, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le orga- nizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati defi- niti gli appositi Accordi di cui al medesimo articolo 2, comma 3 della legge 431/1998;
Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti Accordi sulla base del citato decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, articolo 41, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 177 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infra- strutture e dei trasporti ha delegato l’On.le Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx all'eserci- zio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi di cui all’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in appli- cazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con- certo col Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso i limiti in- feriori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sotto- scrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, così come previsto dal pre- cedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
3. Per i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto interministe- riale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003, serie generale, n. 85,
ed eventuali successivi aggiornamenti. I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno prece- dente.
4. Gli Accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai commi 1 e 2, per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici deten- tori di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubi- cate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previden- ziali pubblici, sono definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati se- condo le disposizioni di cui al comma 1, con relativo incremento delle fasce di oscillazione ivi previsto, e al comma 2.
Art. 2.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana.
Roma, 14 luglio 2004
IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AD INTERIM
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx