REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 2018.
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda (la “Fondazione”) per il conferimento di incarichi professionali, intendendosi per tali i rapporti di lavoro con contratto di prestazione d’opera intellettuale e i rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuativa, diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 81/2015.
2. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento gli incarichi concernenti i servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 157 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. 2 Disciplina generale
1. La Fondazione conferisce incarichi individuali a esperti di comprovata specializzazione per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
2. Il conferimento dell’incarico professionale è disposto dal Direttore generale.
3. La Fondazione non conferisce incarichi professionali ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati presupposto di cui al d. lgs. n. 231/2001 incidenti sulla moralità professionale. L’assenza di condanne è attestata dai soggetti interessati al conferimento dell’incarico mediante dichiarazione sostitutiva e la Fondazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.
Art. 3
Assegnazione degli incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro
1. Per gli incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro si procede mediante incarico diretto, anche senza previa consultazione di due o più professionisti.
2. La procedura di incarico trova riscontro in una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato: l’oggetto dell’incarico, l’importo, il professionista, le ragioni della scelta del professionista, l’assenza di condanne di cui all’art. 2 co. 3, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Art. 4
Assegnazione degli incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 euro
1. Per gli incarichi professionali di importo pari o superiori a 40.000 euro si procede con incarico diretto, previa consultazione di due o più professionisti mediante apposita indagine di mercato.
2. La Fondazione assicura la conoscibilità dell’attività di indagine di mercato pubblicando un avviso sul proprio sito web per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza. La Fondazione ha, in ogni momento, la facoltà di individuare ulteriori forme di divulgazione e pubblicazione dell’avviso.
3. L’avviso deve riportare le seguenti informazioni minime:
a) la descrizione dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo dell’incarico;
c) i requisiti di moralità professionale e, ove richiesti, quelli tecnico-professionali;
d) le modalità, le condizioni e i termini di presentazione dell’offerta;
e) le modalità di valutazione delle offerte;
f) i motivi che comportano l'esclusione dalla selezione.
4. È facoltà della Fondazione, prima della scadenza del termine fissato nell'avviso, procedere alla proroga del termine ovvero alla fissazione di un nuovo termine per esigenze di interesse aziendale. Tali provvedimenti di proroga sono pubblicati con le stesse modalità previste dal precedente comma 2.
5. È facoltà della Fondazione procedere, altresì, alla sospensione e/o revoca dell’indagine di mercato in qualsiasi momento, salvo pubblicare il relativo provvedimento sul proprio sito web.
6. Il coinvolgimento nelle attività costituenti l’indagine di mercato non ingenera nei soggetti interessati alcun affidamento circa un eventuale successivo conferimento dell’incarico.
7. La selezione del professionista è svolta dal Direttore generale, o da altra persona nominata da quest’ultimo, sulla base del principio di economicità e della rispondenza dell’offerta con l’oggetto dell’incarico e con gli eventuali requisiti richiesti, tenuto conto dei titoli, delle esperienze lavorative e/o di qualsiasi altro elemento utile indicati nell’offerta.
8. La procedura di incarico trova riscontro in una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato: l’oggetto dell’incarico, l’importo, il professionista, le ragioni della scelta del professionista, l’assenza di condanne di cui al precedente articolo 2, comma 3, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Art. 5
Stipula del contratto, proroghe e rinnovi
1. Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell’inizio dell’attività, tra il soggetto individuato e la Fondazione.
2. I contratti possono essere stipulati anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r..
3. È ammessa la proroga del contratto in caso di ritardi non imputabili al professionista.
4. È ammesso il rinnovo del contratto, previo consenso dell’interessato, ove sussista l’interesse della Fondazione alla prosecuzione di attività per le quale il contratto è stato stipulato.
Art. 6 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti dal Codice Civile.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio di amministrazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.