Contratto Collettivo Nazionale di Lavor o Igiene Ambientale ± Aziende Private
SINTESI CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavor o Igiene Ambientale ± Aziende Private
Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:
CONFLAVORO PMI CONFSAL
1
FESICA
In vigore dal
01.08.2019 al 31.07.2022
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo xxxxx xxxx, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
Il presente accordo è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
ISTITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | 6 MESI: Quadri, 8° e 7° livello. 3 MESI: Altri livelli: 3 mesi. I mesi si intendono di effettivo lavoro. |
Orario di lavoro Art. 7 | 40 ore settimanali suddivise in 5, ovvero 6 giorni lavorativi. Mediante specifico accordo tra le XX.XX., possibile prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore. |
Flessibilità orario Art.9 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
Banca delle ore Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura pari al 50% del loro ammontare. |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13/18 | Lavoro Straordinario Max. 250 ore anno. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso anche in deroga a quanto stabilito in relazione al monte ore suindicato, qualora sussistano le esigenze di cui all’art. 12, 2° comma, CCNL. Percentuali di maggiorazione: Straordinario Diurno feriale 12% sulle prime 75 ore annue; 20% sulle ore annue dalla 76ma ora fino alla 150ma ora; 35% sulle ore annue eccedenti; Straordinario Diurno Festivo: 65%; Straordinario Notturno Feriale: 50%; Straordinario Notturno Festivo: 75%. Lavoro Ordinario Notturno: è compensato con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 24 del CCNL maggiorata del 33%. Lavoro Festivo: si rinvia a quanto previsto dall’art. 00, 0xxxxxx, xxxxxxx x) x x) XXXX, xxxxx: Diurno Festivo 65%; Notturno Festivo 75%. |
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione. |
Permessi e Ferie Art. 15/19 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane. |
Divisori Art.25 | Paga giornaliera: La quota giornaliera della retribuzione, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”. |
Mensilità | 14 mensilità. |
Premio risultato Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Scatto di merito Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
Malattia Art. 34 e ss | Conservazione del posto: 180 gg. Su richiesta del lavoratore e per malattie gravi ulteriori 24 mesi. |
Trattamento economico per malattia Art. 37 | Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Max. 45 giorni complessivamente indennizzabili in un anno . Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno. |
Infortunio Art. 38 | Trattamento economico:100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi. |
PREAVVISO ART. 51 I suddetti giorni si intendono di calendario | |||
Contrattazione collettiva decentrata Art. 53 | Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL,, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano in tale ambito gli Istituti di cui all’art. 53. | ||
Part time Art.76 e ss. | Sono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo Part time può essere: -orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; -verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; -misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. | ||
Tempo determinato Art.96 | Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Salvo diverso accordo sindacale aziendale. | ||
Somministrazione Art. 101/105 | Numero massimo di lavoratori somministrati a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Tale percentuale rientra nel limite complessivo del 50% di contratti a termine di cui all’art. 96. | ||
Telelavoro Art. 106 e ss | Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. | ||
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. | ||
Assistenza Sanità integrativa “FONDOSANI” Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: | |||
da 1 a 5 : | € 50,00 | ||
da 6 a 15 : | € 100,00 | ||
da 16 a 30 : | € 150,00 | ||
da 31 a 40 : | € 250,00 | ||
da 41 a 50: | € 300,00 | ||
oltre 50: | € 350,00 |
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6° e 7° livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
Art.147 - Classificazione del personale
Diversificata a seconda dell’area Operativa - Funzionale in 5 aree, con esemplificazioni per ciascuna area:
• Area Spazzamento e raccolta
• Conduzione
• Impianti e laboratori
• Tecnico amministrativa
• Area Officine e Servizi Generali
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Apprendistato per qualifica e diploma professionale
Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).
Trattamento economico
Primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato. Secondo anno l’80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato. Terzo anno il 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Eventuale quarto anno il 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
La percentuale del 95% è da intendersi relativa ai contratti di apprendistato per il conseguimento di diploma professionale quadriennale.
Durata del contratto di apprendistato
2° livello 36 mesi: 3° livello 36 mesi: 4° livello 36 mesi: 5° livello 36 mesi: 6° livello 24 mesi.
Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Malattia
Per i primi tre giorni e limitatamente a 4 eventi per ogni anno di calendario, indennità pari al 50% della normale retribuzione. Nel corso della durata del rapporto di apprendistato le predette giornate indennizzabili non possono complessivamente superare la soglia di 45 giorni. In caso di ricovero ospedaliero indennità del 50% della normale retribuzione per tutta la durata del ricovero ed entro i limiti del periodo di comporto; indennità ridotta ai 2/5 se senza familiari a carico.
Infortunio
Indennità integrativa pari al 60% per i primi tre giorni successivi al giorno dell’evento; 65% dal 4° al 20° giorno; 70% dal 21° giorno in poi.
TABELLE RETRIBUTIVE
Settore Igiene Ambientale - Aziende Private
TABELLA A
LIVELLO | Paga base conglobata | E.D.R. |
1 | 1.460,20 | 10,33 |
2 | 1.803,10 | 10,33 |
3 | 1.899,20 | 10,33 |
4 | 2.023,50 | 10,33 |
5 | 2.209,10 | 10,33 |
6 | 2.436,10 | 10,33 |
7 | 2.692,65 | 10,33 |
8 | 2.988,50 | 10,33 |
Quadro | 3.358,31 | 10,33 |
TABELLA B
LIVELLO | Paga base conglobata | E.D.R. |
1 | 1.290,50 | 10,33 |
2 | 1.622,40 | 10,33 |
3 | 1.810,60 | 10,33 |
4 | 1.961,90 | 10,33 |
5 | 2.115,20 | 10,33 |
6 | 2.323,90 | 10,33 |
7 | 2.560,50 | 10,33 |