CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CITTA’ DI CORLEONE
Provincia di Palermo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL COSTONE ROCCIOSO DI CONTRADA SAN XXXXXXXX
LAVORI : PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN CONTRADA SAN XXXXXXXX NEL COMUNE DI CORLEONE | ||
IMPRESA : | PROGETTISTA : | |
.............................. | .............................. | |
.............................. | ||
.............................. | ||
VISTO: | DATA:08/09/2011 |
CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO 5
CAPO 2 OGGETTO DELL’APPALTO 7
CAPO 3 AMMONTARE DELL’APPALTO 7
Art.1 Importo complessivo dell’appalto 7
Art.2 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi 8
Art.3 Variazioni degli importi 11
CAPO 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO – ATTI ESPROPRIATIVI 12
Art.4 Designazione dei lavori 12
CAPO 5 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO 12
Art.5 Dichiarazioni preliminari 12
Art.6 Condizioni d’appalto 13
CAPO 6 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13
Art.7 Premessa 13
Art.8 Motivazioni e caso di risoluzione 13
CAPO 7 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 15
Art.9 Varianti in riduzione 15
Art.10 Eccezioni dell’appaltatore 15
CAPO 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE 15
CAPO 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 16
CAPO 10 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 16
Art.11 Cauzione provvisoria 16
Art.12 Cauzione definitiva 16
Art.13 Coperture assicurative 16
CAPO 11 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE 18
CAPO 12 CONSEGNA DEI LAVORI 18
Art.14 Consegna in generale 18
Art.15 Consegna frazionata 18
Art.16 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo 19
CAPO 13 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO 19
CAPO 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 20
CAPO 15 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE – PIANO DI QUALITA’ 20
Art.17 Impianto di cantiere 20
Art.18 Programma dei lavori 20
Art.19 Ordine dei lavori 21
Art.20 Premio di accelerazione 21
Art.21 Piano di qualità 21
CAPO 16 ANTICIPAZIONI 22
Art.22 Anticipazioni dell’appaltatore 22
Art.23 Anticipazioni dell’amministrazione – Xxxxxxxx - Xxxxxx 00
CAPO 17 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO 23
Art.24 Lavori in generale 23
Art.25 Lavori a misura 23
Art.26 Lavori a corpo 24
Art.27 Lavori a corpo ed a misura 24
Art.28 Compenso a corpo 24
Art.29 Lavori in economia 24
Art.30 Materiali in cantiere 24
Art.31 Oneri sicurezza in caso di subappalto 25
CAPO 18 DANNI 25
Art.32 Generalità 25
Art.33 Danni di forza maggiore 25
CAPO 19 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI 26
CAPO 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO 26
Art.34 Ultimazione dei lavori 26
Art.35 Conto finale 26
Art.36 Collaudo 26
Art.37 Difformità e vizi d’opera 27
CAPO 21 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 28
CAPO 22 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE 28
CAPO 23 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI 28
CAPO 24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 29
CAPO 25 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA 29
CAPO 26 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 29
Art.38 Trattamento dei lavoratori 29
Art.39 Tutela dei lavoratori 29
Art.40 Rappresentanze sindicali 30
Art.41 Verifiche 30
Art.42 Casse edili 30
CAPO 27 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI 31
Art.43 Generalità 31
Art.44 Oneri particolari 31
CAPO 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 31
CAPO 29 ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO 34
CAPO 30 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO 34
CAPO 31 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA 36
Art.45 Tipologie di piani e dispositivi 36
Art.46 Obblighi, oneri e procedure 36
CAPO 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 37
Art.47 Risoluzione del contratto 37
Art.48 Recesso 37
CAPO 33 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – XXXXXXX - XXXXXXX 00
Art.49 Generalità 38
Art.50 Subappalto e cottimo 38
Art.51 Contratti di fornitura – Noli a caldo 39
Art.52 Divieti ed obblighi 39
Art.53 Fusioni e conferimenti 39
CAPO 34 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI 40
Art.54 Generalità 40
Art.55 Revisione dei prezzi 40
Art.56 Prezzo chiuso 40
Art.57 Nuovi prezzi 41
CAPO 35 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE 41
CAPO 36 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 41
CAPO 37 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 41
CAPO 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 42
Art.58 Accordo bonario 42
Art.59 Transazione 42
Art.60 Arbitrato 42
Art.61 Giudizio ordinario 42
CAPO 39 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 43
CAPO 40 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 43
CAPO 41 ACCESSO AGLI ATTI 43
CAPO 42 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 43
CAPO 43 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 44
Art.62 Premessa 44
Art.63 Provenienza e qualità dei materiali 44
CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE, MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
51
Art.64 Ispezioni della parete rocciosa ed interventi preliminari 51
Art.65 Ponteggi 51
Art.66 Disgregazioni di elementi lapidei di piccole dimensioni con espansivi chimici 51
Art.67 Opere di consolidamento: classificazioni, definizioni e normative 52
Art.68 Ancoraggi 54
Art.69 Iniezioni 62
Art.70 Chiodatura 65
Art.71 Consolidamento puntuale con barra a filettatura continua 66
Art.72 Barriera paramassi 67
Art.73 Dreni 68
Art.74 Pannelli di reti e funi 74
Art.75 Sigillatura di superfici di discontinuità della parete rocciosa 77
CAPO 46 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 78
Art.76 Norme generali 78
Art.77 Criteri di misurazioni per le varie categorie d’opera 78
CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO
NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni
Legge | in sostituzione di: | Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia di LL.PP. |
C.d.A. (Codice degli Appalti) | ” | Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) |
Capitolato generale | ” | Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 |
Regolamento | ” | D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». |
Amministrazione | ” | Amministrazione, Ente o Azienda appaltante |
Appaltatore | ” | Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio) |
Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA
AMMINISTRAZIONE Comune di Corleone
N. ................. Repertorio N Raccolta
CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI DI PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN CONTRADA SAN XXXXXXXX NEL COMUNE DI CORLEONE
L’anno ................. il giorno .................... del mese di ..................... in .................. (Prov ) presso la sede
del .............................. innanzi a me nella qualità di senza l’assistenza di testimoni per avervi i
comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
– Da una parte: il Sig. ............................... , nato a .............................. (Prov. ..............................) il giorno
.............................. residente a .............................. (Prov. ..............................) che interviene non
in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Corleone con sede in CORLEONE (Prov.Palermo), Cod. Fisc./Part. IVA .............................., di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
– Dall’altra: il Sig. .............................., nato a .............................. (Prov. ..............................) il giorno ..............................
residente a .............................. (Prov. ..............................) che interviene non in proprio, ma per
conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa .............................. con sede in .............................. -
.............................. (Prov. ..............................), Cod. Fisc./Part. IVA , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO
– Che con atto deliberativo n. ............... del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,
dell’importo complessivo di ..................... di cui Euro .................... per lavori a base di appalto ed Euro
.............................. per somme a disposizione dell’Amministrazione.
– Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro 1.008.437,78 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro 1.563,84
– Che con atto deliberativo n. .......................... del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema
della lettera di invito).
– Che a seguito di (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto
n. ........................ del , i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa (singola, associata o consorziata)
per il prezzo complessivo netto di Euro ........................., tale prezzo scaturendo dalla somma dell’importo in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell’importo di
Euro 1.563,84 relativo agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
– Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: ....................................... alle rispettive date del ..................................
– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
– Che
............................................................................................................................................................................................
.....
TUTTO CIÒ PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN CONTRADA SAN XXXXXXXX NEL COMUNE DI CORLEONE.
Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici indicati nello “Schema di Contratto” ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.
CAPO 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art.1 Importo complessivo dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a
€ 997.458,66, (Euro Novecentonovantasettemilaquattrocentocinquantotto/66) di cui alla seguente
distribuzione:
a)
b)
c)
d)
LAVORI , PRESTAZIONI
Lavori e prestazioni a corpo Lavori e prestazioni a misura Lavori e prestazioni in economia Compenso a corpo
IMPORTI (EURO)
€ 1.010.312,90
L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 12.854,24 (Euro dodicimilaottocentocinquantaquattro/24 ), e non è soggetto a ribasso d’asta (1).
Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta così articolato:
A | Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza (soggetto a ribasso) | € 997.458,66 |
B | Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) (non soggetto a ribasso) | € 12.854,24 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO | € 1.010.312,90 |
(1) V. l’art. 31 della Legge 109/94 e s.m.i. e la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37.
Art.2 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi
Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee
N° | LAVORAZIONI OMOGENEE | A MISURA Euro | A CORPO Euro |
1.2.5.2 ) Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto | |||
1 | alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla | ||
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim (m³xkm) | 1.325,00 | ||
3.1.4.11 ) Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in | |||
2 | ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist | ||
(m³) | 2.634,00 | ||
3.2.1.2 ) Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A | |||
3 | controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in | ||
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, (kg) | 16,11 | ||
3.2.3 ) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi | |||
4 | forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture | ||
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie (m²) | 710,24 | ||
3.2.4 ) Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati | |||
5 | ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, | ||
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich (kg) | 1.313,86 | ||
4.1.1.1 ) Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione | |||
6 | di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte | ||
autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz (acorpo) | 2.830,00 | ||
4.2.1.2 ) Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o | |||
7 | sub - verticali fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi | ||
natura e consistenza o rocce di media durezza perfor (m) | 28.768,00 | ||
4.2.6 ) Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali | |||
8 | costituita da tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di | ||
fondo, tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura (kg) | 18.215,60 | ||
4.2.7 ) Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a | |||
9 | 1 eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo | ||
eseguita a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mez (100kg) | 296,77 | ||
7.2.4 ) Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- | |||
10 | giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad | ||
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i (m³) | 477,40 | ||
7.2.5 ) Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) | |||
11 | realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera | ||
compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare (m³) | 31,35 | ||
7.2.6 ) Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, | |||
12 | compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per | ||
ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base (m³) | 175,45 | ||
A.P. 01 ) Ispezione della parete rocciosa, operando in cordata con | |||
13 | tecniche alpinistiche, conlprensiva dell'asportazione della vegetazione | ||
(scerbatura) e di elementi lapidei di piccole dimensioni in precarie co (m²) | 44.601,24 | ||
A.P. 02 ) Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche | |||
14 | operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di | ||
dimensioni superiori a 0.01 mc, mediante miscela chimica espansiva (m³) | 11.107,50 | ||
A.P. 03 ) Disgaggio previa eventuale frantumazione mediante mezzi | |||
15 | meccanici, da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in | ||
cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni su (m³) | 7.930,00 | ||
A.P. 06 ) Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio di qualunque | |||
16 | lunghezza ad iniezioni ripetute, del tipo definito, costituiti da barre in | ||
acciaio ad alta resistenza ø 26.5 mm (tipo Dywidag o similare (m) | 2.504,50 | ||
A.P. 07 ) Astrazione formale per rivestimento di manufatti retti o curvi in | |||
17 | conglomerato cementizio, realizzato con elementi di roccia locale | ||
(calcareniti glauconitiche), aventi spessore non inferiore a 3 cm po (m²) | 779,13 | ||
A.P. 08 ) Miscela autolivellante a resistenza controllata da impiegare | |||
18 | esclusivamente per riempimento di cavità confinate, confezionato con 1 mc | ||
di sabbia, cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a 60 kg pe (m³) | 2.100,90 | ||
A.P. 09 ) Esecuzione di ancoraggi di qualunque lunghezza ad iniezioni | |||
19 | ripetute, del tipo definito, costituiti da barre in acciaio ad alta resistenza | ||
ø15 mm, inseriti nella roccia, ad ancoraggio per tutta la lun (m) | 72.774,72 |
N° | LAVORAZIONI OMOGENEE | A MISURA Euro | A CORPO Euro |
A.P. 10 ) (BARRIERA PARAMASSI). Fornitura e posa in opera di barriera | |||
20 | paramassi in grado di resistere all'urto di un corpo roccioso animato di | ||
un'energia cinetica di 1500 KJ (CLASSE IV) di altezza utile non inf (m²) | 223.654,77 | ||
A.P. 20 ) (RETE RINFORZATA) Xxxxxxxxx e posa in opera di rete metallica | |||
21 | di protezione rinforzata con funi metalliche orizzontali, verticali e diagonali | ||
ed ancoraggi disposti in modo da formare una maglia di m 2 (m²) | 419.452,20 | ||
A.P. 22 ) Fornitura, trasporto e posa in opera di rete metallica di protezione | |||
22 | costituita da pannelli di funi ad alta resistenza delle dimensioni adeguate | ||
all'intervento e, comunque, secondo le indicazioni dell (m²) | 53.824,68 | ||
A.P. 23 ) Fornitura e collocazione di fasciatura in fune d'acciaio zincato da | |||
23 | mm 20 (carico di rottura 150 KN/cmq) per la lunghezza massima di 6.00 m | ||
per il contenimento di volumi rocciosi superiori a mc 0.5 in (m) | 4.352,94 | ||
A.P. 26 ) Sarcitura delle fratture del costone roccioso aventi larghezza | |||
24 | variabile da 5 a 50 cm con l'impiego di pietrame locale proveniente dalle | ||
demolizioni o disgaggi messo in opera con malta cementizia anti (m³) | 910,10 | ||
A.P. 28 ) Ispezione della rete metallica di rinforzo corticale esistente e | |||
25 | verifica della stessa mediante prove di tiro in sito, esame dello stato di | ||
usura delle fini di trattenuta ed eventuali opere minori di (m²) | 2.655,50 | ||
A.P. 30 ) Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento | |||
26 | costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale | ||
cm 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 102 (m²) | 100.029,30 | ||
A.P. 32 ) Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di estensimetri | |||
27 | potenziometrici a filo compreso di centralina per opere di monitoraggio. | ||
(acorpo) | 4.966,52 |
TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO
(ARTT. 107,108,109 DPR N. 207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE
Comune di Corleone | ||||
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE | %incid. | Qualificaz. obblig. | Importi | |
OPERE GENERALI | ||||
OG1 | Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) | X | ||
OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | X | ||
OG3 | Strade. autostrade, ponti, viadotti. ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali | X | ||
OG4 | Opere d'arte nel sottosuolo | X | ||
OG5 | Dighe | X | ||
OG6 | Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere dl irrigazione e di evacuazione | X | ||
OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio | X | ||
OG8 | Opere fluviali, di difesa. dì sistemazione idraulica e di bonifica | X | ||
OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica | X |
Comune di Corleone | ||||
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE | %incid. | Qualificaz. obblig. | Importi | |
OG10 | Impianti per la trasformazione altaimedia tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua | X | ||
OG11 | Impianti tecnologici (art. 79,comma 16- D.P.R. n.207 5/10/2010) | X | ||
OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | X | ||
OG13 | Opere di ingegneria naturalistica | X | ||
OPERE SPECIALIZZATE | ||||
OS1 | Lavori in terra | |||
OS1 | Lavori in terra | |||
OS1 | Lavori in terra | |||
0S3 | Impianti idrico-sanitario. cucine, lavanderie | X | ||
0S4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | X | ||
0X0 | Impianti pneumatici e antintrusione | X | ||
0S6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | |||
0S7 | Finiture di opere generali di natura edile | |||
0S8 | Finiture di opere generali di natura tecnica | X | ||
0S9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico | X | ||
OS10 | Segnaletica stradale non luminosa | X | ||
OS11 | Apparecchiature strutturali speciali | X | ||
OS12-A | Barriere stradali di sicurezza | X | ||
OS12-B | Barriere paramassi ferma neve e simili | 22.14 | € 223.654,77 | |
0S13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | X | ||
0S14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | X | ||
OS15 | Pulizia di acque marine. lacustri, fluviali | X | ||
0S16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica | X | ||
0S17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia | X | ||
0S17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia | X | ||
0S17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia | X | ||
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati | X | ||
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati | X | ||
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e dl trasmissioni dati | X |
Comune di Corleone | ||||
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE | %incid. | Qualificaz. obblig. | Importi | |
0S21 0S22 0S23 0S24 0S25 0S26 0S27 0S28 0S29 0S30 0S31 0S32 0S33 0S34 OS35 | Opere strutturali speciali Impianti di potabilizzazione e depurazione Demolizione di opere Verde e arredo urbano Scavi archeologici Pavimentazioni e sovrastrutture speciali Impianti per la trazione elettrica Impianti termici e di condizionamento Armamento ferroviario Impianti interni elettrici, telefonici. radiotelefonici e televisivi Impianti per la mobilità sospesa Strutture in legno Coperture speciali Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità Interventi a basso impatto ambientale | 77.86 | X X X X X X X X X X X X | € 786.658.13 |
€ 1.010.312,90 |
Art.3 Variazioni degli importi
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell’art. 25 del Codice degli Appalti e degli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010.
L’importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a corpo” (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d’asta.
Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l’aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.
CAPO 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO – ATTI ESPROPRIATIVI
Testo del paragrafo
Art.4 Designazione dei lavori
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Interventi di pulizia e di disgaggio;
Interventi con rete semplice;
Interventi con rete rinforzata;
Interventi con pannelli di fune;
Placcaggio dei blocchi instabili con tiranti tipo a bulbo iniettato;
Barriere paramassi ad alto assorbimento di energia
CAPO 5 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO
Art.5 Dichiarazioni preliminari
L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti:
a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori.
d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
e) - Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art.6 Condizioni d’appalto
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
CAPO 6 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.7 Premessa
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (4).
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 161 del Regolamento, le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002,
n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l’art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, n. 30.
Art.8 Motivazioni e caso di risoluzione
Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale);
c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (2).
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può
(2) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti.
superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 7 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Art.9 Varianti in riduzione
Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell’art. 132, comma 3, del Codice degli Appalti, a condizione che comportino una riduzione dell’importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).
Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull’argomento dall’art. 162 del Regolamento.
Art.10 Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Si richiamano sull’argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.
CAPO 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c) (3)
b) – Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 166 (come recepita dalla Regione Siciliana)
c) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.106/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207
d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:
e) - Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
f) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
g) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato
e le determinazioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici.
(3) Gli articoli della Legge n. 2248/1865 abrogati dal X.Xxx.vo n. 163/2006 (in quanto incorporati nello stesso) devono considerarsi in vigore ove richiamati dalla L.R. n. 7/2002.
CAPO 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Xxxxx “Schema di Contratto”.
CAPO 10 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art.11 Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori (4), da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa (5) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art.12 Cauzione definitiva
L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (6).
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (7).
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 del Regolamento.
Art.13 Coperture assicurative
(4) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.
(5) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
(6) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Appaltatore.
(7) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
ACRWin
Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3.
Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (8).
Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti
Se non diversamente disposto, sarà costituita con le modalità previste dallo “Schema di contratto”.
Assicurazione indennitaria decennale
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (9), l’Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale , a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (10). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.
L’Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.
La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle superiori polizze.
Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 del Codice degli Appalti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui al comma 3.
(8) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (9) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000).
(10) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
ACRWin
CAPO 11 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dal’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula.
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all’Amministrazione (11). Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
CAPO 12 CONSEGNA DEI LAVORI
Art.14 Consegna in generale
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (12). Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva.
La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 157 del Regolamento.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 154 del Regolamento n. 207/2010.
Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall’art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 155.
Art.15 Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (13).
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall’art. 158 del Regolamento.
(11) In caso di recesso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
(12) Xxx non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.
(13) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
ACRWin
Art.16 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo
L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 100 (Euro cento).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
CAPO 13 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 331 (trecentotrentauno) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (14).
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0.1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (15).
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (16).
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (17).
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159 del Regolamento, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.
(14) V. comunque l’ultimo comma del punto 11.2.
(15) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell’importo contrattuale.
(16) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.
(17) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
ACRWin
CAPO 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (18) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata.
Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento.
L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
CAPO 15 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE
– PIANO DI QUALITA’
Art.17 Impianto di cantiere
L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.
Art.18 Programma dei lavori
L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nella TAV. 14 - CRONOPROGRAMMA di progetto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 40, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni....10.......dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (19).
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di ....5 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico
riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto .
(18) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q.
(19) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010).
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Art.19 Ordine dei lavori
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Art.20 Premio di accelerazione
Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, un premio di accelerazione di € 0.1 (Euro uno) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (20). Il premio sarà accreditato all’Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.
Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell’anticipo sarà spostato al nuovo termine.
Art.21 Piano di qualità
Nel caso di interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento, l’Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
(20) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.
CAPO 16 ANTICIPAZIONI
Art.22 Anticipazioni dell’appaltatore
L’Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all’Appaltatore l’anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all’Appaltatore l’interesse del ....0,0 % annuo.
Art.23 Anticipazioni dell’amministrazione – Garanzia - Revoca
Nei casi consentiti dalla legge l’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del C.C.
L’erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione.
L’anticipazione sarà revocata se l’esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
CAPO 17 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO
Art.24 Lavori in generale
In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € ....300.000,00..... (Euro ......trecentomila/00....) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento.
L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (21) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (22) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (23).
Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato.
Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contri-butiva e retributiva del rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
Art.25 Lavori a misura
La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 185 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.
Alternativa 1 – Offerta prezzi (24)
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l’importo degli oneri di sicurezza.
Alternativa 2 – Xxxxxxx xxxxxxx
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1–IS) x R dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (25). In definitiva:
(21) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
(22) Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.
(23) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti”.
(24) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso decreto,dall’art.81 della L.R.28.12.2004, n.17.
(25) IS = SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %.
SAL netto = XXX xxxxx – XXX xxxxx x (1–IS) x R
Art.26 Lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tabella della distribuzione degli importi per lavorazioni, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti.
Si richiama l’art. 184 del Regolamento
Art.27 Lavori a corpo ed a misura
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla tabella di distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza.
Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Appalti.
Art.28 Compenso a corpo
L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
………………....
Art.29 Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
Si richiama l’art. 187 del Regolamento n. 207/2010.
Art.30 Materiali in cantiere
A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento, essere
compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.
Art.31 Oneri sicurezza in caso di subappalto
A norma dell’art. 118, comma 4, del Codice degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n. 113/07, in caso di subappalto, l’Appaltante corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’Amministrazione, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica della disposizione.
CAPO 18 DANNI
Art.32 Generalità
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.
Art.33 Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 166 del Regolamento.
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera .
CAPO 19 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Si richiamano gli artt. 180, 185 e 213 del Regolamento.
CAPO 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO
Art.34 Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato.
Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
Si richiama l’art. 159 del Regolamento.
Art.35 Conto finale
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di:
.................60 giorni dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento.
Art.36 Collaudo
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (26).................tre dalla data di
ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (27)................................sei dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei
documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento.
L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
(26) In genere 3 ÷ 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).
(27) In genere mesi xxx.Xx ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Art.37 Difformità e vizi d’opera
L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (28).Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante (29).
Si richiamano gli artt. 224, 233, 234, 235 e 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all’Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.
(28) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
(29) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.
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CAPO 21 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (30).
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
CAPO 22 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
CAPO 23 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l’esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 159 del Regolamento.
Si richiama l’art. 35 del Capitolato Generale.
(30) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a carico dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell’Amministrazione.
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CAPO 24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (31).
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.
CAPO 25 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA
L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.
La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale.
CAPO 26 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Art.38 Trattamento dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art.39 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
(31) Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.
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0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore (32).
Si richiama l’art. 4 del Regolamento. Si richiama altresì l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152/08 .
Art.40 Rappresentanze sindicali
Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
Art.41 Verifiche
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo 106/2009), l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (33) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art.42 Casse edili
A norma dell’art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalti, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l’INPS e l’INAIL, rilasceranno il documento unico di regolaritʠ contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruitʠ della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(32) A valere sulla ritenuta suddetta l’Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
(33) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
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CAPO 27 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
Art.43 Generalità
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
Art.44 Oneri particolari
L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l’appalto. Detto documento garantirà il rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.
Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
CAPO 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, ,8 del Capitolato Generale, agli artt. 4, 139, 165, 167 comma 8 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
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La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (34).
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. (35).
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni (36).
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00
(34) Con il limite massimo di ȭ 75,00 per ogni relativa inadempienza.
(35) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell’Amministrazione.
(36) L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).
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recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di e 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).
L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare il Capo 25 del presente Capitolato).
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell’art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.
Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell’Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.
Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente articolo
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
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Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
CAPO 29 ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO
Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolo Generale d’Appalto, quali quelli contemplati dal presente Capitolato speciale e dall’Elenco dei prezzi (o da altri allegati di contratto) posti a carico dell’Appaltatore saranno retribuiti con apposito “compenso a corpo” il cui importo sarà oggetto di offerta (per il sistema con offerta prezzi) ovvero, per il sistema a ribasso, è rappresentato dalla somma di € ................................ (Euro ) al lordo degli
oneri di sicurezza. Detto compenso copre altresì i seguenti oneri particolari:
• La vigilanza e guardiania del cantiere (37) nel rispetto dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi nei tempi e con le modalità di seguito specificate:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
CAPO 30 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO
Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l’impegno dell’Appaltatore all’attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:
La vigilanza e guardiania del cantiere (38)(se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso a corpo, se presente), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di istituire, con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere preventivamente approvata).
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell’art. 167, comma 7, del Regolamento.
Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della Direzione dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.
L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del Capitolato Generale.
La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (nelle ipotesi di sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, di collocazione di andatoie, scalette, ponticelli) fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva l’Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
(37) Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di personao persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata.Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generaledi “custodia o tutela delle opere”che si innesta sul significato più ampio di “cura e responsabilità”.Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e com-patibile con l’importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari.
(38) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante.
La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente.
Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture, con l’apprestamento di quanto previsto al precedente punto, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti contrattuali, tra quelli posti a carico dell’Appaltatore:
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La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.
Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a disposizione di altre ditte od imprese incaricate dall’Amministrazione per l’esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.
I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell’Amministrazione su richiesta della stessa.
CAPO 31 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA
Art.45 Tipologie di piani e dispositivi
La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 31 della Legge, e de T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106).
L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali l’Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Appaltatore, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:
1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese
Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l’Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e potrà, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all’Amministrazione:
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.
Art.46 Obblighi, oneri e procedure
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso T.U.
Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo
a) - adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008;
b) - curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;
c) - curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).
L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.
A norma dell’art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CAPO 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Art.47 Risoluzione del contratto
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si richiama in particolare l’inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del presente Capitolato e l’inosservanza del “Protocollo di Legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l’Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.
Art.48 Recesso
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del Codice degli appalti, avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.
CAPO 33 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – DIVIETI - FUSIONI
Art.49 Generalità
L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 109 del Regolamento.
Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere generali ed a strutture, impianti ed opere speciali (39) di cui al comma 2 dell’art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.
Dette lavorazioni (40) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 37 della Legge.
Art.50 Subappalto e cottimo
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.
L’Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota).
In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (41):
1) - che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) - che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);
4) - che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) - che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
(39) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art.107 del Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
(40) Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.
(41) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (art. 118, comma 3, C.d.A.).
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.
Per il cottimo si richiamano l’art. 173 del Regolamento, commi 1 e 2, e l’art. 125 del Codice degli
Appalti.
Art.51 Contratti di fornitura – Noli a caldo
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (42) che richiedano l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall’art. 18, comma 8, del D.Leg.vo n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Art.52 Divieti ed obblighi
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 102, comma 2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione (43).
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (44).
Art.53 Fusioni e conferimenti
(42) Le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto (art.141 Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).
(43) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
(44) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.
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Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti al Titolo III del D.P.R. 207/2010.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
CAPO 34 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI
Art.54 Generalità
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.
b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 32 del Regolamento, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati (45).
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
Art.55 Revisione dei prezzi
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
Art.56 Prezzo chiuso
Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale (46) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
(45) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.
(46) Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
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reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (47).
Art.57 Nuovi prezzi
Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento.
Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
CAPO 35 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO 36 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l’Amministrazione.
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.
CAPO 37 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (48). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.
(47) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.43 del Regolamento n. 207/2010.
(48) Xxxxx stesso contratto saranno indicati il luogo e l’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Amministrazione appaltante.
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CAPO 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.58 Accordo bonario
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (49) sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento.
La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del Regolamento.
Si richiamano sull’argomento l’art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006.
Art.59 Transazione
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
Art.60 Arbitrato
Per il combinato disposto dell’art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito in legge nel febbraio 2008, l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008.
Per i motivi di cui sopra, e dall’indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale.
È fatto comunque divieto all’Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.
Art.61 Giudizio ordinario
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del Codice degli Appalti.
(49) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 31 del Capitolato generale.
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CAPO 39 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
Nell’ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporrà che l’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Lo stesso Responsabile, qualora ne ravvisi la necessità, disporrà che l’Appaltatore provveda all’effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli di progetto definitivo, senza che ciò possa dar luogo a compensi aggiuntivi.
I requisiti relativi alla progettazione e la costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto previsto nel bando di gara. Per il resto si farà riferimento all’art. 169 del Regolamento.
CAPO 40 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto, il domicilio dell’Appaltatore sarà quello definito nel contratto d’appalto.(50)
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell’Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.
CAPO 41 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.
CAPO 42 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione di
Interventi di pulizia e di disgaggio;
Interventi con rete semplice;
Interventi con rete rinforzata;
Interventi con pannelli di fune;
Placcaggio dei blocchi instabili con tiranti tipo a bulbo iniettato;
Installazione di barriere paramassi ad alto assorbimento di energia.
(50) Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
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CAPO 43 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art.62 Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Art.63 Provenienza e qualità dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata. Per la definizione dei requisiti cui l'acqua deve conformarsi può essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescitto al § 11.2.9.5 delle XXX 0000.
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B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove nel rispetto delle norme vigenti; riferirsi anche alle UNI EN 459-1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per costruzioni.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nelle norme vigenti.
D) CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI.
I cementi, gli agglomerati cementizi (ovvero i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno, se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso) dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
E) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
F) MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118,
7119, 7120.
G) GHIAIA PIETRISCO E SABBIA
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessoree da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonchè di ciottoloni x xxxxx ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai xxxxxxxx U.N.1. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10
U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332. Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acquacilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
H) ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
I) MATERIALI FERROSI ED ARMATURE PER CALCESTRUZZO
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008).
La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
L) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà riferimento al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008).
M) PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale), roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
Granito (termine commerciale) roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico - potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino, roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale), roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a ACRWin
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330.
I prodotti di cui sopra, in conformità al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI 9724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonchè essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la UNI 9724/2, 9724/7 e UNI 10444;
- coef. di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la UNI 9724/2 e UNI 10444;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5;
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma UNI 9724/8;
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234;
- microdurezza Xxxxx, misurato secondo la norma UNI 9724/6;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alla già citata norma UNI 9725.
N) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
O) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE-GEOSINTETICI Geotessili non tessuti:
Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l’esecuzione di drenaggi, come separatori o elementi di rinforzo. Per l’applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di circa 300 l/mq/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti alla particolare situazione dell’applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si farà riferimento le norme di cui ai B.U. - C.N.R. n. 110 del 23 dicembre 1985 e n. 111 del 24 novembre 1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419 , U.N.I. 8279/1-16 ediz. 1981-87, U.N.I. 8639-84, 8727-85, 8986-
87.
Geotessili tessuti:
Sono definite come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o più serie di fili costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L’applicazione di questi materiali è identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime: (I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della Direzione lavori)
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) | |
Resistenza a trazione (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236) | (kN) | |
Permeabilità su battente idraulico di 10 cm | (l/mq/s) | |
Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) | (Pm) |
Georeti:
Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.
Biotessili:
Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la crescita di vegetazione.
Biostuoie:
Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc…, in genere contenute tra reti di materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento delle scarpate stradali.
Geostuoie:
Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide, polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall’erosione superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d’acqua con basse velocità.
Geocompositi per il drenaggio:
Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e 30 mm.
Geogriglie:
Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi delle sovrastrutture stradali.
Sono così classificabili:
a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);
b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico);
c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guani protettiva in polietilene.
La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’Appaltatore: [I valori dovranno essere indicati nella fase progettuale o lasciati agli ordinativi della Direzione lavori]
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) |
Maglia | (cmxcm) | |
Resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Coefficiente di danneggiamento all’installazione per materiale granulare di diametro pari a 125 mm | -- | |
Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al 40% del NBL | (%) |
Geocelle:
Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo è quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali.
Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l’Appaltatore prima di ogni loro impiego dovrà fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti approvvigionati in cantiere.
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e veriche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE, MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
Art.64 Ispezioni della parete rocciosa ed interventi preliminari
L’ispezione della parete dovrà essere esguita a mezzo di manodopera specializzata (rocciatori), lavorando in cordata con tecniche alpinistiche.
Successivamente all’ispezione dovranno essere condotti i seguenti interventi:
asportazione della vegetazione (scerbatura) con accatastamento ed eventuale imbrigliamento della legna e ramaglia;
disgaggio di massi di piccole e medie dimensioni ubicati in posizioni instabili e pericolanti mediante la rimozione manuale o con l’ausilio di leve manuali x xxxxxxxxxx idraulici;
Disgaggio di elementi lapidei singoli, in posizione pericolante, di dimensioni od in posizione tale da non permettere l’utilizzo della tecnica indicata al punto precedente. Si prevede invece la rimozione controllata in piena sicurezza dei massi, mediante le seguenti operazioni:
a) ancoraggio in idonea posizione di paranco a funi metalliche tipo tirfort;
b) posa di un adeguato numero di tasselli ad espansione con placchette sull’elemento da rimuovere, con idoneo foro per l’aggancio della fune che a sua volta non deve avere un carico di rottura inferiore a 25 KN. I tasselli tipo spit dovranno avere un diametro di 10 mm ed una lunghezza non inferiore a 90 mm;
c) collegamento dell’elemento da rimuovere con il paranco mediante idonea fune metallica;
d) messa in sicurezza dell’elemento in posizione tale da non pregiudicare l’attuale e la futura sicurezza del sito mediante imbracatura od altre tecniche d’amaraggio.
A carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto sarà anche il trasporto del materiale di risulta al luogo di accatastamento ed ogni altro onere per la corretta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto nel piano di sicurezza.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore il rilievo di dettaglio dal quale si evince l’estensione dell’area indagata e le foto prima e dopo l’intervento di scerbatura e disgaggio.
Art.65 Ponteggi
Qualora l’Appaltatore ritenesse opportuno utilizzare ponteggi di servizio per l’esecuzione dei lavori, esso dovrà essere costituito da materiale tubolare Ø 48 mm, in grado di sostenere i carichi o le spinte previste per la realizzazione del lavoro. Il suddetto ponteggio dovrà avere una lunghezza tale da permettere l’impiego delle perforatrici e delle carotatrici. I sovraccarichi max previsti per tale ponteggio non dovranno essere inferiori a:
í sonda kg 1000 su un solo piano di lavoro;
í tavole kg 30/mq/piano su 5 piani di lavoro;
í uomini kg 150/mq/piano su 2 piani di lavoro.
Gli ancoraggi alla parete rocciosa dovranno avere una intensità pari a 1 ancoraggio ogni 20 mq.
Per l’esecuzione del ponteggio, il progetto esecutivo sarà firmato da ingegnere o architetto abilitato ed iscritto agli Albi Professionali.
Il progetto dovrà essere corredato da disegni esecutivi in cui vengono indicati gli ancoraggi alla parete rocciosa.
I piani praticabili del ponteggio dovranno essere costituiti da tavole di spessore non inferiore a 50 mm e da relativo fermapiedi.
Il ponteggio dovrà essere corredato da parapetti e scale per l’accesso ai piani di lavoro, in base alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni
Art.66 Disgregazioni di elementi lapidei di piccole dimensioni con espansivi chimici
La lavorazione consiste nella frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di elementi lapidei indicati in progetto o segnalati dalla D.L., mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni, eseguite con attrezzature a rotopercussione,
variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0.25 m.
L'operazione dovrà essere ripetuta qualora, dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0.01 mc.
Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con filo di acciaio a forte zincatura con diametro interno min. di 2.7 mm, debitamente tesa per garantirne l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione, ed ancorata lungo il contorno mediante ancoraggi metallici ad espansione in acciaio zincato posti ad interasse non maggiore di
0.5 m, o con sistema equivalente preventivamente approvato dalla D.L.
Il materiale frantumato e le reti di protezione dovranno essere raccolti e trasportati al piede o alla cresta della parete, per mezzo di apposito argano motorizzato, e accatastati nei luoghi indicati dalla D.L.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, magisteri, trasporti ed uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche subverticali e/o strapiombanti.
Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore: la monografia di ciascun blocco da disgregare, cioè il disegno di rilievo con indicazione del volume, le foto prima e dopo la frantumazione e l’ubicazione sul fronte roccioso.
L’agente chimico dovrà essere utilizzato tenendo presenti le seguenti condizioni generali d’impiego:
a) temperature interne all’intervallo termico d’utilizzo proprio del materiale, durante tutto il periodo di reazione dei componenti;
b) miscelazione, dosaggio e carica esatta dei componenti, secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica allegata.
Art.67 Opere di consolidamento: classificazioni, definizioni e normative
CLASSIFICAZIONE
Le opere di cui in appresso sono riferite alla classificazione che segue. Ancoraggi: Gli ancoraggi sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive:
• Tiranti d’ancoraggio;
• Bulloni;
• Chiodi.
Dreni: I dreni sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive:
• Dreni verticali prefabbricati;
• Dreni in sabbia;
• Microdreni;
• Trincee drenanti;
• Pozzi drenanti.
Iniezioni: le iniezioni identificano le attività, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche meccaniche ed all’impermeabilizzazione dei terreni e delle rocce, realizzate mediante iniezione di:
• Miscele cementizie stabili ed instabili;
• Miscele con cementi microfini stabili. Barriere paramassi
DEFINIZIONI
TIRANTI D’ANCORAGGIO
Per tiranti d’ancoraggio si intendono elementi strutturali connessi al terreno o alla roccia, che in esercizio sono sollecitati a trazione. Le forze di trazione sono quindi applicate sulla struttura da tenere ancorata mediante una piastra di ripartizione (testata). In relazione alle modalità di sollecitazione, i tiranti vengono distinti in:
• Tiranti passivi, nei quali la sollecitazione di trazione nasce quale reazione a seguito di una deformazione dell’opera ancorata;
• Tiranti attivi, nei quali la sollecitazione di trazione è impressa in tutto o in parte all’atto del collegamento con l’opera ancorata.
In relazione alla durata di esercizio, i tiranti vengono distinti in:
• Tiranti provvisori, la cui funzione deve essere espletata per un periodo limitato e definito a priori;
• Tiranti permanenti, la cui funzione deve essere espletata per un periodo commisurato alla vita utile dell’opera ancorata.
Di norma l’armatura dei tiranti di ancoraggio è costituita da un fascio di trefoli in acciaio lucido, tipo c.a.p., solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie selettive.
BULLONI
Si tratta di elementi strutturali che, in esercizio, sono sollecitati a trazione, e che sono in grado di assorbire anche eventuali sollecitazioni taglianti. Si tratta quindi di ancoraggi particolari, i cui elementi caratteristici sono:
• Armatura costituita da una singola barra;
• Lunghezza in genere limitata;
• Impiego prevalente in roccia;
• Solidarizzazione, di norma, per semplice cementazione.
Analogamente ai tiranti di ancoraggio è possibile operare distinzioni in base alle modalità di applicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) ed in base alla durata di esercizio (provvisori e permanenti).
L'armatura è costituita da:
- barra in acciaio ad aderenza migliorata;
- barra in vetroresina.
CHIODI
Si tratta di ancoraggi tipicamente passivi, costituiti da elementi strutturali operanti in un dominio di
taglio e trazione conseguente ad una deformazione da taglio.
I chiodi sono quindi generalmente privi di testa di ripartizione e con l’armatura costituita da:
• Barra in acciaio a aderenza migliorata;
• Profilato metallico;
• Barra o tubo in vetroresina, con superficie corrugata o scabra. DRENI VERTICALI PREFABBRICATI
Sono dreni prefabbricati industrialmente, costituiti da nastri flessibili ed arrotolabili nei quali esiste un involucro filtrante plastico, cartaceo o in materiali similari avvolto intorno ad un elemento di irrobustimento centrale, sempre in materiale plastico o affine, il nastro può anche essere semplicemente costituito da un unico corpo filtrante in materiale plastico senza elemento centrale.
I dreni prefabbricati a nastro permettono il flusso dell’acqua presente nel terreno lungo l’asse di sviluppo principale, longitudinale, dell’elemento filtrante. L’inserimento nel terreno del dreno si esegue mediante l’infissione a pressione di un mandrino che viene successivamente estratto, lasciando in posto il dreno, oppure mediante la penetrazione a vibrazione di un tubo di infissione con elemento vibrante in testa, azionato idraulicamente, che trascina il dreno fino alla profondità richiesta per poi abbandonarlo.
DRENI IN SABBIA
I dreni in sabbia comportano la realizzazione di una perforazione di tipo verticale che viene successivamente riempita da sabbia opportunamente composta sul piano granulometrico in modo che possa operare come filtro, secondo modalità analoghe a quelle dei dreni prefabbricati.
F) MICRODRENI
I microdreni sono costituiti da fori appositamente realizzati nel terreno mediante sonde di perforazione ed attrezzi con tubi parzialmente o totalmente filtranti.
I microdreni possono avere lunghezza variabile ed essere inclinati fino alla quali orizzontalità a seconda dello scopo per cui il progetto ne prevede la installazione.
G) TRINCEE DRENANTI
Le trincee drenanti consistono in scavi di sezione prestabilita, riempiti con materiale arido permeabile, di granulometria selezionata. Le trincee sono di norma eseguite lungo le linee di massima pendenza delle scarpate da proteggere. La loro profondità può variare da 4/5 m a 10/15 m, per cui le attrezzature di scavo dovranno essere prescelte in base alle esigenze progettuali e alle loro effettive capacità operative. Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente impermeabilizzato, mediante posa di canalette in elementi prefabbricati in c.a. oppure impregnando con bitume il corrispondente tratto dei geotessili impiegati per rivestire le pareti dello scavo.
H) POZZI DRENANTI
I pozzi drenanti sono utilizzati negli interventi di consolidamento di scarpate instabili, allo scopo di intercettare le acque di falda sino a grande profondità.
L’intervento consiste nella realizzazione di batterie di pozzi di diametro generalmente compreso fra
1.2 e 2 m, a interassi variabili fra 6 e 10 m circa, filtranti su tutto il mantello, reciprocamente collegati sul fondo con uno o più collettori di raccolta e scarico.
Le acque di drenaggio vengono smaltite per gravità, realizzando i collettori di fondo con una pendenza in genere non inferiore al 2%.
M) INIEZIONI
Le iniezioni costituiscono una tecnica atta a modificare le caratteristiche meccaniche (resistenza o deformabilità) e le caratteristiche idrauliche (permeabilità) di terreni porosi e di rocce fessurate o fratturate, o
aventi cavità di vari dimensioni, per effetto dell’immissione di idonee miscele, attraverso fori di piccolo diametri.
Tali miscele sono dei fluidi (sospensioni, soluzioni, emulsioni) dotate di proprietà reologiche evolutive, inizialmente idonee alla penetrazione nel mezzo poroso o fratturato, e che raggiungono in seguito le caratteristiche adeguate agli scopi del trattamento. I terreni iniettabili comprendono i terreni alluvionali o detritici, fino ad un certo limite di permeabilità (dalle ghiaie alle sabbie fini) e le rocce (da carsiche a microfessurate).
Itrattamenti possono definirsi di:
• Impregnazione, quando tendono a riempire i vuoti dei terreni sciolti porosi;
• Intasamento, quando tendono a riempire fratture a cavità della roccia;
• Ricompressione, quando tendono a formare, nei terreni fini, un reticolo di lenti resistenti e scarsamente deformabili, ottenuto per fratturazione idraulica (claquage).
m.2) Le miscele di iniezione consistono in:
• Sospensioni di un legante idraulico in acqua con eventuali additivi stabilizzanti (miscele cementizie);
• Soluzioni colloidali, ottenute sciogliendo in acqua colloidi puri (silicato di sodio) ed utilizzando reagenti organici (acetato di etile);
• Soluzioni pure inorganiche, costituite da soluzioni acquose di silice pura con impiego di reagenti inorganici.
m.3) In relazione alla penetrabilità ed alla stabilità le sospensioni cementizie si definiscono in:
• Miscele cementizie instabili, costituite da miscele binarie, nelle quali la fase solida tende a sedimentare con rilevante cessione di acqua libera (bleeding);
• Miscele cementizie stabili, costituite da miscele ternane (acqua-cemento-bentonite) o da miscele binarie corrette con additivi disperdenti e stabilizzanti;
• Miscele con cementi microfini, costituite da miscele binarie, con impiego di cementi macinati e additivati.
BARRIERE PARAMASSI
Le barriere paramassi sono strutture metalliche costituite da reti in fune d’acciaio conformata in pannelli, sostenute da montanti in acciaio ancorati al terreno. Tali strutture, poste in opera a valle dei costoni rocciosi, sono in grado di resistere all’urto con eventuali corpi rocciosi distaccatisi dalla parete a monte. Le barriere paramassi sono classificate in funzione del valore di energia cinetica che riescono a dissipare nell’urto con i corpi rocciosi.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti leggi e normative:
Decreto Ministeriale 14Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
Decreto Ministeriale 11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
Raccomandazioni A.I.C.A.P. “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, edizione 1993. Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN che saranno richiamate ove pertinenti
Art.68 Ancoraggi
SOGGEZIONI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI
a) Conoscenze geotecniche e geologiche
Poiché la corrette scelta della tipologia e delle dimensioni degli ancoraggi e delle relative procedure di esecuzione è basilare per la corretta realizzazione degli stessi, l’Impresa dovrà valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni, dei caratteri geomorfologici e strutturali degli ammassi rocciosi, e dell’influenza della falda.
Xxx ne ricorra l’opportunità si richiederanno prove tecnologiche preliminari, secondo quanto precisato al punto 2.1.2., eventualmente accompagnate da prove di tensionamento a supporto della progettazione.
b) Aggressività dell’ambiente
Poiché l’ambiente circostante gli ancoraggi è costituito dal terreno, dalle acque sotterranee e superficiali stagnanti o correnti, e dall’atmosfera, dovranno essere valutati con molta i pericoli di corrosione delle armature tese e di aggressione chimico-fisica dei bulbi di ancoraggio.
E’ da tenere presente che l’azione aggressiva è esaltata dal movimento dell’acqua, dalla temperatura elevata e dalle correnti vaganti. L’ambienti è da considerare aggressivo nei riguardi del cemento anche se è verificata una sola delle condizioni qui di seguito indicate:
• Grado idrotimetrico dell’acqua del terreno o di falda < 3° F
• Valore del ph < 6
• Contenuto in CO2 disciolta > 30 mg/l
• Contenuto in NH4 > 30 mg/l
• Contenuto in MG < 300 mg/l
• Contenuto in SO > 600 mg/l (oppure >6000 mg/kg di terreno sciolto)
In ambiente aggressivo d’idoneità del cemento deve essere certificata dal fabbricante o da prove preliminari di laboratorio.
2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEI TIRANTI E DEI BULLONI
Nelle strutture di ancoraggio che lavorano totalmente o prevalentemente a trazione si distinguono i seguenti elementi:
a) Testata
E’ il dispositivo di ripartizione delle sollecitazioni di ancoraggio sulla opera ancorata, è normalmente costituita da una piastra metallica di adeguate dimensioni, dotata di fori passanti per ospitare le armature, con i relativi dispositivi di bloccaggio ed il condotto di iniezione.
b) Armatura
E’ l’elemento destinato a trasmettere le sollecitazioni delle testate del terreno alla roccia, è costituita da trefoli o barre, a seconda del tipo di ancoraggio
c) Tratto libero
E’ la parte di armatura che non è solidarizzata al terreno o alla roccia, la cui lunghezza caratterizza la deformabilità dell’ancoraggio.
d) Canna di iniezione
E’ costituito da un tubo generalmente in P.V.C., dotato o meno di valvole a manchettes, che viene collegato al circuito di iniezione per la solidarizzazione dell’ancoraggio al terreno o alla roccia. Nei tiranti di ancoraggio fra il tratto libero e la fondazione è di norma interposto un dispositivo di separazione, chiamato sacco otturatore, tenuto in sede da due tamponi posti alle estremità. La funzione del sacco otturatore è di bloccare le eventuali fughe di miscela cementizia attraverso il tratto libero, esso dunque è particolarmente necessario nei tiranti aventi inclinazione prossima all’orizzontale.
Nei tiranti definitivi sono presenti dispositivi atti a realizzare la protezione delle armature anche in corrispondenza del tratto di fondazione. Questo dispositivo è in genere costituito da una guaina in PVC corrugata, dotata di centratori esterni, connessa tramite giunzioni a tenuta all’ogiva o puntale terminale, ed al tampone del sacco otturatore. Un condotto di iniezione, dotato di sfiato, consente di eseguire il riempimento a volume controllato dall’interno di questa guaina (bulbo interno).Nel caso di tiranti a iniezioni selettive, la guaina grecata collegata alla canna di iniezione e reca incorporate delle valvole a manchettes.
3. PROVE PRELIMINARI
Le attrezzature prescelte ed i procedimenti esecutivi per le varie tipologie degli ancoraggi dovranno essere comunicati dall’Impresa alla D.L. per informazione.
Se richiesto dalla D.L., in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, l’idoneità dei tipi esecutivi, delle attrezzature e dei procedimenti sarà verificata mediante l’esecuzione di prove preliminari. Le relative prove di carico saranno eseguite in conformità a quanto prescritto al punto 5.
4. TOLLERANZE
Gli ancoraggi dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto:
• Coordinate plano-altimetriche ± 2 cm
• Scostamento dall’asse teorico ± 1%
• Lunghezza ± 15 cm
5. MATERIALI
Le prescrizioni che seguono sono complementari a quelle di cui alla Cat. Opre in Conglomerato Cementizio che si intendono quindi integralmente applicabili.
a) Armature metalliche a1) Trefoli tipo c.a.p.
Si utilizzeranno trefoli Ø 6/10” in acciaio liscio. Le caratteristiche dei trefoli sono qui di seguito elencate.
• Componenti 7 fili Ø 5 mm
• Diametro nominale 15/20 mm
• Sezione nominale 139 mm
• Tensione effettiva ll’1% di allungamento 225 KN
• Tensione di rottura effettiva 250 KN
• Modulo elastico E = 200 ÷ 205 KN/mm2
• Limite elastico convenzionale allo 0,1 % fptk 1600 N/mm2
• Allungamento a rottura su 610 mm 5.2 ÷ 5.1%
• Peso 1.1 kg/m
Di conseguenza le tensioni ammissibili sono:
• In esercizio óa 0.6 fptk
• In fase provvisoria óal 0.85p(1)k
a cui corrispondono i seguenti valori dei carichi di trazione:
• In esercizio T 150 kN
• In fase transitoria t (per prove di collaudo o brevi fasi di carico) T 180 KN a2) Barre – Barre in acciai speciali
Le barre saranno in acciaio del tipo a aderenza migliorata (a.m.), di qualità e caratteristiche conformi a quanto specificato nella Cat. Opere in Conglomerato Cementizio. E’ consentito, ove espressamente previsto dai disegni di progetto, l’impiego di barre in acciai speciali ed a filettatura continua, tipo Dywidag o simili. Le caratteristiche di tali acciai dovranno essere certificate dal produttore, e verificare a norma dei regolamenti già richiamati.
b) Apparecchi di testata
b1) Dispositivi di bloccaggio
I dispositivi di bloccaggio dei tiranti a trefoli dovranno essere conformi alle disposizioni dell’Allegato “B” della Circolare Ministeriale LL.PP. 30 giugno 1980 ed eventuali successivi aggiornamenti; per i bulloni si farà invece riferimento al D.M. del 14 febbraio 1992 n. 55 – parte II – par. 2.5.
b.2) Piastre di ripartizione
Si adotteranno piastre di ripartizione le cui dimensioni dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche geometriche e di portata dei tiranti ed alle caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di contrasto.
c) Miscele di iniezione e loro componenti c.1) Caratteristiche dei componenti
L’Impresa dovrà accertarsi preventivamente che i materiali, aventi le caratteristiche qui richieste, siano disponibili in quantità sufficiente a coprire l’intero fabbisogno per l’esecuzione degli ancoraggi previsti in progetto.
c.2) Cemento
il cemento impiegato deve essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando, in particolare, l’aggressività da parte dell’ambiente esterno.
c.3) Inerti
Sarà possibile di norma utilizzare solo inerti costituiti da polveri di calcare, o ceneri volanti, previa autorizzazione della D.L.. Nel caso di impiego di ceneri colanti, ad esempio provenienti dai filtri di altiforni, si dovrà utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.
c.4) Acqua di impasto
Si utilizzerà acqua chiara, dolce, le cui caratteristiche chimico-fisiche dovranno soddisfare i requisiti di cui alla Cat. Opere in Conglomerato Cementizio.
c.5) Additivi
E’ ammesso l’impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L’impiego di acceleranti potrà essere consentito solo in situazioni particolari, previa comunicazione alla D.L.. I prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere comunicati preventivamente alla D.L.
c.6) Preparazione delle miscele cementizie
• Caratteristiche di resistenza e dosaggi
Di norma la resistenza cubica da ottenere per le miscele cementizie di iniezione deve essere: Rck 25 Mpa. A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto acqua/cemento: a/c 0.5
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• Composizione delle miscele cementizie
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, sarà:
- acqua 25 kg
- cemento 100 kg
- additivi 6 kg
con un peso specifico pari a circa: ã = 1.8 kg/dm3
• Impianti di preparazione
Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi- automatico, costituiti dai seguenti principali componenti:
- bilance elettroniche per componenti solidi;
- vasca volumetrica per acqua;
- mescolatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500giri/min.);
- vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici delle miscele cementizie. c.7) Controlli e documentazione
Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte ai seguenti tipi di controllo:
- peso specifico
- viscxxxxà Marsh
- decantazione
- tempo di presa
- prelievo di campioni per prove di compressione a rottura.
La frequenza delle prove è indicata nel Controllo Qualità. Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cm3 il peso specifico del cemento e 2.65 g/cm3 quello degli eventuali inerti, nell’ipotesi che non venga inclusa aria. Nelle prove di decantazione l’acqua separata in 24 ore non dovrà superare il 3% in volume.
d) Dispositivi di protezione
d.1) Guaine in materiali plastici
La guaina è un elemento costitutivo del tirante atto a proteggere l’armatura metallica dalla corrosione. I tiranti saranno del tipo "a doppia protezione" nei confronti della corrosione, ossia saranno dotate di guaina liscia in corrispondenza del tratto libero e di guaina corrugata in corrispondenza del bulbo. Nei tiranti a trefoli, ogni trefolo deve essere singolarmente inguainato. Di norma verranno impiegati tubetti lisci e corrugati in pvc, polietilene o polipropilene, di diametro interno congruente con il diametro dei trefoli o delle barre.
L’intercapedine tra la guaina liscia e l’armatura metallica dovrà essere perfettamente riempita con grasso meccanico chimicamente stabile, inalterabile e non saponificabile, mentre tra la guaina corrugata e la barra verrà eseguita l'iniezione della miscela.
d.2) Centratori e distanziatori
Forma e numero dei centratori devono essere tali da consentire il centraggio dell’aratura nel foro di alloggiamento e nello stesso tempo non devono ostacolare il passaggio della miscela.
Per i tiranti aventi l’armatura costituita da un fascio di trefoli, questi dovranno essere simmetricamente disposti intorno al tubo centrale di iniezione, in corrispondenza del tratto di fondazione, saranno inseriti in appositi distanziatori che, regolarmente intervallati con fascette di restringimento, permetteranno al fascio di trefoli di assumere un andamento sinusoidale a ventre e nodi che incrementa l’ancoraggio passivo dell’armatura i bulbi.
Nella parte libera il posizionamento dei trefoli, parallelo al tubo di iniezione, sarà garantito da dispositivi direzionali; una guaina flessibile in pvc proteggerà e avvolgerà il tutto, permettendo nel contempo la massima libertà di allungamento ai trefoli stessi.
d.3) Dispositivi per l’iniezione
Nei tiranti a trefoli, un tubo di iniezione in pvc sarà posto in asse al tirante per tutta la sua lunghezza e sarà munito di valvole (manchettes) di iniezione, disposte ad intervalli regolari in corrispondenza della parte cementata e di un tratto iniziale della parte libera. Queste valvole assicureranno la diffusione della miscela di iniezione preferenzialmente secondo le generatrici del tirante favorendo una migliore aderenza delle armature al bulbo. Per gli ancoraggi a barra il dispositivo di iniezione sarà costituito da un analogo tubo, disposto parallelamente all’armatura.
e) Resine
Le resine saranno di norma impiegate per la solidarizzazione dei chiodi in vetroresina alla roccia. Preferenzialmente saranno impiegate resine epossidiche a due componenti o resine poliesteri insature identiche a quelle che costituiscono la matrice della barra. Oltre al corretto dosaggio dei componenti, i principali fattori che influenzano il comportamento delle miscele di iniezione a base di resine sono:
• La viscosità in fase fluida;
• I tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura;
ACRWin
• La compatibilità con la presenza di acqua.
Rapporti non corretti del dosaggio dei componenti danno luogo a perdite di resistenza (per le resine epossidiche) o a variazioni non accettabili dei tempi di polimerizzazione (per resine poliesteri). La presenza di solventi o diluenti, o prodotti secondari delle reazioni non partecipi della struttura della macromolecola, è generalmente causa di ritiro e/o porosità. Sarà necessario che ciascun componente non sia solubile in acqua e che l’eventuale assorbimento di acqua non componi alterazioni nel processo di polimerizzazione. Particolari accorgimenti dovranno essere presi per l’impiego sono battente d’acqua, per evitare porosità e discontinuità. La scelta della resina dovrà essere fatto tenendo conto dei seguenti fattori:
• Viscosità, i valori dovranno essere compresi tra 300 e 3000 cP a 20° e devono essere misurati con il metodo XXXX X0000 – 72;
• Tempo di gel: valore da definire a cura del produttore o a seguito di prove preliminari, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente, ed ai tempi di realizzazione; il valore dovrà essere misurato secondo i metodo XXXX X0000 – 71;
• Assenza di solventi, diluenti, o altri componenti estranei alla polimerizzazione; la differenza tra il peso della miscela fluida iniziale e della stessa miscela indurita dovrà essere inferiore al 5% del peso iniziale; la polimerizzazione non dovrà dar luogo a fenomeni secondari dannosi come, per esempio, sviluppo di gas.
• Compatibilità con l’eventuale presenza di acqua in fase di polimerizzazione: l’accertamento dovrà essere fatto attraverso prove di confronto della resistenza a trazione di resine indurite in aria ed in acqua, su provini del tipo 2 indicati nella UNIPLAST 5819 – 66 (con spessore di 10 mm); la riduzione di resistenza dovrà essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita all’aria.
f) Vetroresine
Le vetroresine potranno essere utilizzate per la realizzazione di bulloni e chiodi. Con “vetroresina” si intende un materiale composito e i componenti di base sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati fra loro da una matrice di resina termoindurenti opportunamente polimerizzate. Il materiale è fortemente anisotropo e quindi si dovrà tener conto, per il suo corretto impiego, della disposizione delle fibre di rinforzo. Di norma i chiodi in vetroresina saranno a sezione circolare, piena o cava, con diametri variabili da 20 a 60 mm. Per i profilati a sezione cava si richiedono spessori minimi non inferiori a 5 mm. Ove necessario, o espressamente richiesto dal progetto, le barre dovranno essere del tipo a aderenza migliorata, ad esempio mediante trattamento di filettatura continua. L’impiego di profilati con sezioni di geometria particolare (a doppio T, ad U, prismatica9 potrà essere consentivo, ove previsto da progetto. I materiali utilizzati dovranno essere certificati dal produttore. Le caratteristiche minime richieste sono riportate in tabella 2.1.4.F. I bulloni possono avere sezione a stella e specifico sistema di bloccaggio in corrispondenza della testata.
6. MODALITÀ ESECUTIVE
6.1 Tiranti di ancoraggio
a) Perforazione
La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o roto-percussione, con rivestimento continuo e circolazione di fluidi. Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente. Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori di adeguata potenza., le caratteristiche minime richieste sono:
- portata 10 m3/min;
ACRWin
- pressione 8 bar.
b) Allestimento del tirante.
Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. Ultimata la rimozione dei detriti si provvederà ad effettuare le operazioni che seguono:
• Riempimento del foro con miscela cementizia (cementazione di 1^ fase)
• Introduzione del tirante
• Riempimento dei dispositivi di separazione e protezione interni (sacco otturatore, bulbo interno)
• Esecuzione delle iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati
• Posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento
• Prove di carico di collaudo
• Tensionamento del tirante
• Iniezione della parte libera
• Protezione della testata
L’introduzione del tirante prima del riempimento di 1^ fase potrà essere eseguita allorché:
• La perforazione sia interamente rivestita
• Il tirante sia dotato della valvola di fondo esterna all’ogiva
• Il riempimento avvenga contemporaneamente all’estrazione dei rivestimenti e siano operati gli eventuali
rabbocchi finali;
• I trefoli ed i condotti di iniezione siano opportunamente prolungati fino a fuoriuscire a bocca foro per un
tratto adeguata a consentire le successive operazioni di iniezioni e di tesatura;
• Il sacco otturatore, nel caso di tiranti orizzontali o debolmente inclinati (l 25°), sia presente.
c) Iniezione
La solidarizzazione dell’armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi, come di seguito specificato. Si utilizzerà una miscela cementizia conforme a quanto indicato nei disegni esecutivi e particolari costruttivi di progetto.
c.1) Cementazione 1^ fase
Sarà eseguita all’atto di completamento della perforazione, secondo quanto specificato al precedente punto b); si utilizzerà un volume di miscela cementizia commisurato al volume teorico del foro.
In questa fase si eseguiranno anche le operazioni di riempimento del sacco otturatore, ove presente, e del bulbo interno per i tiranti definitivi, utilizzando quantitativi di miscela corrispondenti ai volumi teorici degli stessi. Completata l’iniezione di prima fase si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di iniezione.
c.2) Iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati
Trascorso un periodo di 12/24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo all’esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar, in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l’apertura della valvola si darà luogo all’iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. La pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito. L’iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min. e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fatturazione idraulica del terreno (claquage).
I valori di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto. La valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12/24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio intero della canna.
c.3) Caratteristiche degli iniettori
Per eseguire l’iniezione dovranno essere utilizzate delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- pressione max di iniezione = 100 bar;
- portata max = 2 mc/ora;
- a max pistonate/minuto = 60.
ACRWin
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla D.L., specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.
d) Controlli e documentazione
Per ogni tirante eseguito, l’impresa dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:
- n.° del tirante e data dell’esecuzione;
- lunghezza della perforazione;
- modalità di esecuzione della perforazione:
1. Utensile;
2. Fluido;
3. Rivestimenti.
- caratteristiche del tirante (armatura, lunghezza della fondazione);
- volume dell’iniezione di prima fase;
- tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase:
1. data;
2. pressioni di apertura;
3. volumi di assorbimento;
4. pressioni raggiunte.
- caratteristiche della miscela utilizzata:
1. composizione;
2. peso specifico;
3. viscosità Marsh;
4. rendimento volumetrico e decantazione;
5. dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di compressione a rottura
- allungamento sotto il carico di collaudo
- valore della forza di tensionamento.
6.2 Bulloni
a) Perforazione
valgono le prescrizioni di cui al punto 2.1.5.1. Nel caso di perforazione di piccolo diametro in roccia (diametro 80/100 mm.) e di modesta stabilità del foro, potrà essere omesso l’impiego dei rivestimenti.
b) Allestimento dell’ancoraggio
completata la perforazione e rimossi i relativi detriti mediante adeguato prolungamento della circolazione dei fluidi, si provvederà a realizzare l’ancoraggio, procedendo con le seguenti operazioni:
- introduzione dell’armatura;
- esecuzione dell’iniezione primaria e contemporanea estrazione del rivestimento;
- esecuzione delle iniezioni selettive se ed ove previste;
- posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento;
- eventuali prove di carico di collaudo;
- tensionamento della barra.
Per i bulloni ad espansione meccanica la connessione alla roccia si otterrà direttamente in fase di tensionamento.
c) Iniezione
c.1) Iniezione di miscele cementizie
Si applicano le specifiche di cui al punto 2.1.5.1 c), sia per le iniezioni di 1^ fase, a gravità o a bassa pressione, sia per le iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati, quando previste.
c.2) iniezione di resine
Nell’esecuzione di iniezioni con resine sintetiche si adotteranno modalità operative conformi alle raccomandazioni fornite dal produttore. Per barre di piccolo diametro (15-24 mm.) si potrà adottare il sistema a “cartuccia”. In tal caso si posiziona in fondo al foro una cartuccia di vetro contenente i componenti della resina , opportunamente separati. Si infila quindi la barra facendola ruotare per rompere la cartuccia e mescolare i componenti della resina, dando così luogo al processo di polimerizzazione.
Per barre di diametro maggiore si adotteranno di norma resine fluide, che saranno iniettate tramite un condotto di mandata con ugello di fuoriuscita posto in prossimità del foro. La testata sarà dotata di un tubicino di sfiato, di norma in rame, che sarà occluso per piegatura a iniezione completata.
Controlli e documentazione
L’impresa dovrà fornire una scheda contenente, per ogni ancoraggio eseguito, informazioni relative a :
6.3 Chiodi
• Modalità di perforazione;
• Tipo e caratteristica dell’armatura;
• Tipo e modalità dell’iniezione;
• Valori di tensionamento.
La posa in opera dei chiodi sarà eseguita tramite le seguenti operazioni:
a) perforazione
da condurre in accordo con le prescrizioni di cui alle precedenti tipologie e di ancoraggio; è ammesso l’impiego di attrezzature leggere, in relazione alla natura della roccia ed alla geometria del foro;
b) introduzione dell’armatura;
c) esecuzione dell’iniezione, fino al completo riempimento dell’intercapedine.
Per chiodi in vetroresina si utilizzeranno solo prodotti chimicamente affini al materiale costituente l’armatura. In casi e per applicazioni particolari i chiodi potranno essere inseriti a pressione, con o senza battitura, con o senza Jetting (attraverso la sezione cava).
Le informazioni relative alla esecuzioni dei chiodi saranno riportate, a cura dell’impresa, su una scheda tecnica analoga a quanto previsto al punto 2.1.5.2.d.
7. PROCEDURE DI TENSIONAMENTO
Ai sensi della procedura di messa in tensione si farà riferimento ai seguenti carichi: No=0.1 Ncs = forza di allineamento;
Ncs = forza di esercizio; Nc=1.2 Ncs = forza di collaudo; N1 = forza di tesatura.
Il tensionamento avverrà attraverso le seguenti fasi:
a) Viene applicato il carico di allineamento No, la corrispondente deformazione farà da riferimento per la misura dei successivi allungamenti.
b) Il campo Nc – No viene diviso in 12 gradini, di entità pari a äN = 0.1 Ncs; ad ogni gradino si misureranno le corrispondenti deformazioni a
- äT 5’ per ancoraggi in roccia o in terreni incoerenti;
- äT 15’ per ancoraggi nei terreni coesivi.
c) Raggiunto il carico Nc, il tirante viene scaricato sino al valore No, misurando il successivo allungamento residuo.
d) Vengono inseriti dispositivi per il bloccaggio e si provvede ad applicare il carico N1.
Qualora non sia prevista l’esecuzione della prove di collaudo il carico di tensionamento viene applicato durante la fase b) avendo suddiviso il campo N1 – N0 in almeno tre gradini di carico. Per ciascun ancoraggio collaudato e/o messo in tensione, l’impresa dovrà fornire alla D.L. la relativa documentazione completa di tabelle e grafici.
8. PROVE DI CARICO
8.1 Generalità
a) Tipologie delle prove
Le prove di carico sui tiranti si distinguono in:
- prove di carico a rottura;
- prove di carico di collaudo.
Le prove a rottura dovranno essere eseguite su ancoraggi non appartenenti alla struttura o blocco lapideo da
ancorare, ma eseguiti nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione e di iniezione.
Ove previsto dal progetto o richiesto dalla D.L., le prove a rottura potranno essere realizzate su “ancoraggi preliminari di prova”. Tali ancoraggi sono definiti preliminari in quanto in base al loro comportamento si procede alla verifica delle ipotesi di progetto. In questo senso le prove eseguite costituiscono quindi parte integrante del progetto degli ancoraggi.
Gli ancoraggi preliminari di prova debbono essere in ogni caso realizzati dopo l’esecuzione di quelle operazioni (scavi, riporti, mutamenti nel regime idraulico del terreno) che possono influire sulla resistenza della fondazione dell’ancoraggio.
Le prove di collaudo vanno, invece realizzate su tiranti appartenenti alla struttura o blocco lapideo da ancorare, nel numero indicato dalla D.L. e dal collaudatore.
b) Prescrizioni generali
Le prove dovranno essere eseguite da personale specializzato e nel rispetto delle norme di sicurezza. Le apparecchiature da impiegare nella esecuzione delle prove dovranno essere tarate presso un Laboratorio Ufficiale.
Gli allungamenti degli ancoraggi sottoposti a prova dovranno essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono significativamente le azioni trasmesse dall’ancoraggio stesso. Si richiedono le seguenti precisioni minime:
• per gli allungamenti: 2% dell’allungamento teorico;
• per le forze applicate: 2% della forza limite ultima dell’ancoraggio con riferimento alla prevista aderenza limite bulbo-terreno. Per ciascun ancoraggio sottoposto a prova di carico l’Impresa dovrà fornire alla D.L. la relativa documentazione completa di tabelle e grafici.
c) Definizioni
Si adotteranno le definizioni indicate nelle raccomandazioni AICAP citate al punto 1.3.8.2 Tipologia e modalità di prova
Si fa riferimento alle Raccomandazioni AICAP, la cui ultima edizione è del maggio 1993; In particolare si rimanda:
í al cap. 6 delle citate Raccomandazioni, per le prove a rottura di tiranti;
í al cap. 7, per le prove di collaudo di tiranti;
í all’Appendice, per le prove su bulloni e chiodi.
Art.69 Iniezioni
1. SOGGEZIONI GEOTECNICHE ED AMBIENTALI
a) Conoscenze geotecniche e geologiche
Poiché la corretta scelta delle metodologie e dei prodotti di iniezione è basilare per la corretta realizzazione dei trattamenti, l’Impresa dovrà valutare attentamente gli elementi di conoscenza delle caratteristiche dei terreni (stratigrafia, granulometria, etc.), o i caratteri strutturali e morfologici degli ammassi rocciosi (grado di fratturazione, permeabilità Lugeon, etc.). Dovrà inoltre valutare attentamente l’influenza della falda (pressione, velocità di filtrazione, etc.).
Xxx ne ricorra l’opportunità la D.L. richiederà l’esecuzione di prove tecnologiche preliminari.
b) Salvaguardia ambientale
Gli interventi con finalità impermeabilizzanti non dovranno modificare le condizioni idrologiche del sottosuolo all’esterno delle aree immediatamente adiacenti ai trattamenti. E’ consentito esclusivamente l’impiego di prodotti stabili nel tempo, e che non cedano al terreno ed alle falde circostanti liquidi residuali inquinanti. Di norma quindi è fatto divieto all’uso di soluzioni colloidali e di reagenti organici.
c) Controllo degli stati tenso-deformativi
I procedimenti di iniezione dovranno essere definiti ed applicati in modo da evitare che abbiano luogo modificazioni indesiderate dello stato di deformazione e dello stato di sollecitazione su opere vicine.
2. PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI
I prodotti ed i procedimenti esecutivi prescelti dovranno essere preventivamente comunicati dall’Impresa alla
D.L. Se richiesto dalla D.L., in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, l’idoneità delle miscele e dei procedimenti sarà verificata mediante l’esecuzione di prove preliminari.
3. TOLLERANZE
I fori di iniezione dovranno essere realizzati nella posizione e con le inclinazioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto:
- coordinate piano-altimetriche: ҏ5 cm
- scostamento dall’asse teorico: ҏ2%
- lunghezza. 15 cm
4. MATERIALI
Le prescrizioni che seguono sono integrative di quelle di cui alla Cat. Opere in Conglomerato Cementizio che si intendono quindi integralmente applicabili.
Il cemento impiegato dovrà essere scelto in relazione alle esigenze di penetrabilità ed alle caratteristiche ambientali considerando, in particolare, l’aggressività da parte dell’ambiente esterno.
Si utilizzerà acqua chiara di cantiere, dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o di solfati, non inquinata da materie organiche, o comunque annose alla idratazione dei leganti utilizzati. E’ ammesso l’uso di additivi
stabilizzanti, disperdenti e/o fluidificanti. Le schede tecniche dei prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere preventivamente consegnate alla D.L. per opportuna informazione.
a) Miscele cementizie normali a.1) Dosaggi
Di norma le miscele cementizie di iniezione per i trattamenti di impregnazione saranno preparate adottando un dosaggio in peso dei componenti tale da soddisfare un rapporto cemento/acqua: 0.2 c/a 0.6, con impiego di additivi stabilizzanti e disperdenti; per ottenere la stabilizzazione potrà essere utilizzato un agente colloidale, ad esempio bentonite, con rapporto 0.01 b/a 0.04 per i trattamenti di intasamento di rocce fessurate il dosaggio c/a può variare nell’intervallo: 0.4 c/a 1.4
a.2) Caratteristiche reologiche
Le miscele cementizie dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• xxxxxsità Marsh 35 ÷ 45 secondi
• viscosità apparente 10 ÷ 20 cP
• rendimento volumetrico (per miscele stabili) 95%
b) Miscele con cementi microfini
b.1) Caratteristiche dei cementi e dosaggi
Le miscele con cementi microfini saranno ottenute a seguito di processi di produzione tali da aumentare la finezza del cemento fino a valori dell’ordine di 8500 ÷ 12000 cm2/g (Blaine). I processi di macinazione e separazione dovranno quindi consentire di ottenere un fuso granulometrico delle particelle solide presenti nella sospensione caratterizzata dai seguenti valori: D98 = 10 ÷ 20 um D50
= 3 ÷ 5 um.
La granulometria sarà determinata con porosimetri a mercurio o apparecchiature di equivalente precisione. Il dosaggio, in relazione agli impieghi, potrà variare nell’intervallo: 0.5 c/a 0.6.
E’ ammesso l’impiego di eventuali additivi disperdenti e fluidificanti inorganici. b.2) Caratteristiche reologiche
Le miscele con cementi microfini dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• Xxscosità Marsh 27 ÷ 30 secondi
• Rendimento volumetrico 95% Controlli e documentazione
Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte alle seguenti tipologie di controllo:
• Peso specifico;
• Xiscosità Marsh;
• Decantazione o resa volumetrica;
• Viscosità apparente (Rheometer);
• Pressofiltrazione;
• Tempo di presa;
• Prelievo di campioni per prove di permeabilità e di compressione. La frequenza delle prove è indicata nel “Controllo Qualità”.
Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 95% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cm3 il peso specifico del cemento. Nelle prove di decantazione l’acqua separata il 24 ore non dovrà superare il 5% in volume per le miscele stabili.
5. MODALITÀ ESECUTIVE
a) Perforazione
La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. Il diametro di norma sarà non superiore a 100 mm. Nel caso di fori stabili, ad esempio in rocce non eccessivamente fratturate, il rivestimento potrà essere in parte o in tutto omesso.
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. I fluidi di perforazione potranno essere costituiti da:
• Acqua;
• Fanghi bentonitici o cementizi;
• Aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi proposti dall’Impresa.
b) Allestimento dei fori di iniezione
Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. Si provvederà quindi ad inserire la canna di iniezione, in PVC o metallica, Ø 1½ ÷ 2, munita di valvole di non ritorno del tipo a “manchettes”, fino a raggiungere la profondità di progetto; numero e passo delle valvole dovranno essere conformi a quanto indicato in progetto. La canna valvolata dovrà essere
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prolungata fino a fuoriuscire a boccaforo per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.
Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di iniezione, si procederà immediatamente alla cementazione del foro (iniezione di “guaina”, iniettando attraverso la valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l’intercapedine tra le pareti del foro e la canna stessa. Contemporaneamente si procederà all'estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia.
In alternativa, per fori non rivestiti e previa comunicazione alla D.L. si formerà dapprima la guaina, facendo circolare miscela attraverso le aste di perforazione, e quindi si inserirà la canna di iniezione. Per la formazione della guaina di norma si utilizzerà una miscela cementizia di composizione uguale a quella prevista per il trattamento di iniezioni. E’ ammesso l’impiego o l’aumento della dose di bentonite per favorire la successiva rottura della guaina.
Completata l’iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno della canna.
c) Preparazione delle miscele
Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico e semiautomatico, costituiti dai seguenti principali componenti:
• Bilance elettroniche per componenti solidi;
• Vasca volumetrica per acqua;
• Mescolatore primario ad elevata turbolenza, min. 1500 giri/min.;
• Vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici.
Gli impianti di preparazione delle miscele con cementi microfini saranno inoltre attrezzati in relazione alle varie caratteristiche tecnologiche di produzione, con dispositivi di macinazione e separazione in grado di aumentare la finezza dei cementi.
A valle degli impianti di produzione saranno disposti gli iniettori, in numero sufficiente ad alimentare i vari fori di iniezione contemporaneamente utilizzati. Gli iniettori saranno costituiti da pompe oleodinamiche a pistoni aventi le seguenti caratteristiche minime:
• Pressione max di iniezione 100 bar
• Portata max 2 ÷ 4 m3 ora
• Max pistonate/minuto 60
Le caratteristiche delle attrezzature che si prevede di utilizzare dovranno essere preventivamente comunicate alla D.L., specificando in particolare alesaggio o corsa dei pistoni.
d) Iniezione
Trascorso un periodo di 24 ÷ 36 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo all’esecuzione delle iniezioni selettive, a pressioni e volumi controllati, in conformità alle indicazioni di progetto.
d.1) Trattamento di impregnazione
Si procederà valvola per valvola, a partire al fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. Ottenuta l’apertura della valvola, si darà luogo all’iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. Per pressione di iniezione si intende i valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito.
Nei trattamenti di impregazione l’iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiore a 30 l/min, e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).
La distanza minima tra due fori iniettati contemporaneamente dovrà essere determinata in relazione alle pressioni di iniezione in modo da provocare indesiderati inconvenienti, quali sollevamenti nelle adiacenze o comunicazioni tra fori o colonne vicine, non ancora indurite. A tal fine l’Impresa, sulla base anche delle prove preliminari, dovrà studiare la corretta sequenza di esecuzione.
Nel caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione, o viceversa, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d’armatura.
d.2) Trattamenti di intasamento
Saranno eseguiti in conformità con le modalità e le indicazioni date nel progetto di intervento. Ove previsto le iniezioni potranno essere realizzate anche in fase unica, in risalita o in avanzamento, attraverso le aste di perforazione.
d.3) Trattamenti di ricompressione
Verificato l’esatto posizionamento delle valvole, si darà luogo alle iniezioni utilizzando portate e pressioni atte a produrre la fratturazione idraulica del terreno, registrando opportunamente la pressione di picco e la successiva pressione di alimentazione della frattura. L’iniezione sarà arrestata al raggiungimento dei previsti volumi di miscela cementizia.
d.4) Controlli e documentazione
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Per ogni foro eseguito ed iniettato l’Impresa dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:
• Del foro e data di esecuzione;
• Lunghezza della perforazione modalità di esecuzione della perforazione:
1. utensile
2. fluido
3. rivestimenti
• caratteristiche della canna di iniezione (n., passo e posizione delle valvole);
• volume dell’iniezione di guaina;
• tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase:
1. data
2. pressioni di apertura
3. volumi di assorbimento
4. pressioni raggiunte
• caratteristiche della miscela utilizzata:
1. composizione
2. peso specifico
3. viscosità Marsh
4. rendimento volumetrico o decantazione
5. dati di identificazione dei campione prelevati per le successive prove di laboratorio
Art.70 Chiodatura
Durante la messa in opera delle barriere/reti paramassi si dovrà prestare massima cura alle modalità di esecuzione delle chiodature e delle fondazioni delle strutture.
Queste modalità, (perforazione, inserimento del chiodo e/o della barra e/o del cavalletto, cementazione, dovranno essere realizzate secondo lunghezza e schemi di progetto, verificando che la lunghezza d’ammorsamento nel substrato roccioso stabile, sia compatibile con i carici da applicare.
La presenza di coltri di copertura superficiali di materiali sciolti franabili e roccia fortemente fratturata, impone la perforazione utilizzando i rivestimenti provvisori di sostegno del foro da recuperare al temine della messa in opera, del tubo stabilizzatore o “calza di protezione” a perdere.
Questo accorgimento fungerà, come sostegno e salvaguardia delle pareti del perforo appena realizzato e garantirà la durata nel tempo della terebrazione (perforazione) e una successiva buona riuscita della cementazione del sistema foro-struttura. Inoltre, il dispositivo, fungerà da anti disassamento o convergenza del foro e in presenza di cavità sotterranee, l’eccessiva dispersione delle malte cementizie d’iniezione.
In tal modo sarà possibile procedere alla cementazione di più fori contemporaneamente, anche se la terebrazione è terminata diversi giorni prima. In caso contrario, si dovrà iniettare la malta cementizia procedendo un foro per volta, e necessariamente al termine di ogni perforazione.
Ove l’ancoraggio sia più profondo di 1,0 m dal p.c., l’iniezione della malta cementizia dovrà essere effettuata da fondo foro: l’Impresa dovrà dotare ogni ancoraggio, ogni chiodo e ogni cavallotto, di un piccolo tubo di iniezione affiancato per tutta la lunghezza, dotato al fondo, sia del foro terminale, che di una ulteriore apertura realizzata appositamente con geometria “a fischietto”posta a circa 10 cm dal fondo. Non dovranno esistere altre aperture.
La malta dovrà essere iniettata solo dall’interno del tubo, in modo che fuoriesca unicamente dall’apertura “a fischietto” e dal foro terminale posto in fondo al tubo. L’iniezione potrà essere terminata nel momento in cui il cemento fuoriesce a giorno, nell’intercapedine tra terreno e ancoraggio. Non si dovrà iniettare malta procedendo a caduta dalla boccaforo.
Ai sensi del par. 6.6.4 “Tiranti di ancoraggio - Prove di carico” del DM 14/01/2008 si dovrà procedere a realizzare degli ancoraggi preliminari di prova, i quali, realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione di quelli definitivi, saranno sottoposti a prove più severe di quelle di collaudo, e quindi non utilizzabili per l’impiego successivo, al fine di validare le ipotesi progettuali adottate.
Il paragrafo A.6 “Prove distruttive per bulloni e chiodi di ancoraggio soggetti a sforzi di prevalente trazione” delle raccomandazioni A.I.C.A.P. (Maggio 1993) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, suggerisce che [...] “tra i primi bulloni o chiodi effettivamente realizzati almeno uno dovrà obbligatoriamente essere sottoposto a prova distruttiva. Nel caso in cui il numero dei bulloni o chiodi sia superiore a 100 si eseguirà una prova ogni 100 bulloni o chiodi o frazione di 100. Si considerano dello stesso tipo i bulloni o chiodi adibiti alla medesima funzione, che hanno uguali tipi e sezioni di armatura, uguali modalità e diametro di perforazione e uguali modalità di connessione al terreno. Allo stesso fine si considerano del medesimo tipo
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le rocce alle quali le indagini consentono di attribuire lo stesso comportamento geotecnico. La prova ha lo scopo di determinare l’effettiva forza di sfilamento della fondazione del bullone o del chiodo dal terreno circostante. La prova consisterà pertanto nella messa in trazione di bulloni o chiodi fintantochè si produca o lo sfilamento dal terreno o la rottura del materiale costituente il bullone o il chiodo”[...].
Art.71 Consolidamento puntuale con barra a filettatura continua
L’intervento consiste nel consolidamento puntuale di masse rocciose instabili attraverso barre di acciaio.
-realizzazione di perforazione a rotopercussione min Ø 40.0mm;
-inserimento nel foro di barra a filettatura continua in acciaio 850/1050 N/mm² (tipo Dywidag), con diametro non inferiore a 26.50 mm (nominale), completa di centratori (almeno uno ogni 2.0 m di barra) e dei relativi (è preferibile l’utilizzo di barra continua) manicotti di giunzione; la è lunghezza variabile a seconda del tipo di terreno e del tipo di consolidamento che si vuole ottenere (profondo o superficiale);
-la fornitura ed il montaggio della piastra d'appoggio, avente dimensione minima 130mmx130mmx20mm, del dado di bloccaggio di tipo conico;
-procedendo dal fondo del foro e con l'impiego di un idoneo tubo, la cementazione a rifiuto della barra con boiacca acqua/cemento additivata contro il ritiro;
-in alternativa e possibile procedere alla cementazione con l'impiego di cartucce di resina bicomponente (la cui fornitura, nella quantità necessaria, è sempre compresa nel prezzo). In tale ipotesi la barra è finita al secondo estremo con un taglio a 45°;
-nel lavoro è compreso l’onere per il lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell’area da proteggere, la fornitura e il trasporto di tutti i materiali necessari, il taglio delle ceppaie, delle piante in sommità e al piede per dare il lavoro finito secondo quanto previsto dal progetto.
Ai sensi del par. 6.6.4 “Tiranti di ancoraggio - Prove di carico” del DM 14/01/2008 e della UNI EN 1537– “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Tiranti di ancoraggio”, si dovrà procedere a realizzare degli ancoraggi preliminari di prova, i quali, realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione di quelli definitivi, saranno sottoposti a prove più severe di quelle di collaudo, e quindi non utilizzabili per l’impiego successivo, al fine di validare le ipotesi progettuali adottate.
Il paragrafo 6.3 “Tiranti preliminari di Prova – Obbligatorietà delle prove” delle raccomandazioni
A.I.C.A.P. (Maggio 1993) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, stabilisce che [...] “Le prove sui tiranti preliminari di prova sono tutte obbligatorie qualora il numero totale dei tiranti da realizzare sia pari o superiore a 30 od allorché la stabilità dell’opera coinvolga l’incolumità delle persone. Qualora non sussistano le condizioni sopra esposte ed il numero dei tiranti non superi 30, la seconda e terza prova, di cui ai paragrafi seguenti, possono essere omesse.
Intale caso la verifica del dimensionamento definitivo sarà effettuato con prove non distruttive sui primi tiranti eseguiti, “ [...]. Le raccomandazioni A.I.C.A.P. (Maggio 1993), qualora sussistano le condizioni, propongono l’esecuzione di n° 3 prove preliminari sui tiranti, denominate, in funzione dell’obbiettivo della accertamento, prova di 1° tipo, di 2° tipo e di 3° tipo.
Il paragrafo 6.4 “Tiranti preliminari di Prova – Numero dei tiranti di prova” delle raccomandazioni
A.I.C.A.P. (Maggio 1993) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, suggerisce che “[...] Il numero di tiranti da sottoporre a prova (primo, secondo e terzo tipo di prova) risulta dalla tabella seguente:
Si considerano dello stesso tipo i tiranti adibiti alla medesima funzione, aventi uguale tipo e sezione di armatura, uguali modalità e diametro di perforazione, modalità e pressione di iniezione. Allo stesso fine si considerano del medesimo tipo quei terreni ai quali le indagini consentono di attribuire lo stesso comportamento geotecnico.[...].
Il paragrafo 6.5 “Tiranti preliminari di Prova – Modalità generali di prova” delle raccomandazioni
A.I.C.A.P. (Maggio 1993) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, stabilisce che [...] “Per ciascuno dei tiranti costituenti la terna sono previste differenti modalità di prova. Il primo tirante ha lo scopo di determinare la
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tensione tangenziale limite convenzionale di aderenza tra la fondazione ed il terreno, per un dimensionamento di massima della fondazione dei tiranti da realizzare, ed ha quindi una armatura sovradimensionata, ove possibile, oppure unalunghezza di fondazione ridotta rispetto ai tiranti da eseguire in modo da raggiungere la forza limite ultima di tale fondazione senza superare il limite convenzionale elastico dell’armatura. Il secondo tirante, dimensionato sulla scorta dei dati ricavati dal primo, ha lo scopo di determinare la forza limite ultima della fondazione Nfu ed è, pertanto, uguale ai tiranti da eseguire ma è dotato della massima armatura compatibile con il diametro di perforazione previsto. Il terzo tirante ha lo scopo, oltre che di confermare i risultati del secondo, di verificare la forza teorica di utilizzazione NQ, di controllare il comportamento nel tempo e di stabilire i criteri di accettazione per il collaudo dei tiranti da eseguire. Il terzo tirante è, pertanto, uguale ai tiranti da eseguire ed il percorso di carico della prima parte della prova è identico a quello prescritto per il collaudo di tutti gli altri tiranti.[...]”.
Art.72 Barriera paramassi
La barriera paramassi deve essere testata seguendo i requisiti di prova richiesti dall’ETAG 027 (Guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di protezione paramassi ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/1993 e xx.xx.) per un Livello Massimo di Energia (MEL) di 1000kJ, e un’altezza nominale Hn pari a 4.00 m, prodotta in regime di qualità ISO EN 9001/2000 (relativo al settore manifatturiero).
In particolare la barriera deve:
aver superato n°1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza, con le condizioni previste nella ETAG027 al punto 2.4.2.2;
aver superato n°2 (due) prove SEL (Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, senza effettuare riparazioni, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le condizioni previste nella ETAG027 al punto 2.4.1.2 ed in particolare senza riparazioni eccetto la rimozione del blocco inviluppato nella rete;
possedere un altezza residua in classe A (>50%) relativamente a quanto previsto al punto 2.4.2.2 della ETAG027;
essere in possesso di certificato, rilasciato da organismo notificato ai sensi dell’art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante l’avvenuto test in vera grandezza (crash-test) nel rispetto della ETAG 027 “Fallino rock protection kits - 2008”;
essere in possesso di certificato, rilasciato dallo stesso organismo notificato che ha realizzato i test sulla barriera paramassi, ai sensi dell’art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante l’avvenuta esecuzione delle prove di identificazione dei componenti del sistema, quali: funi (2 campioni per ogni diametro), dispositivi di dissipazione, elementi della rete e montanti nel caso questi ultimi non fossero conformi a EN 10025;
essere in possesso di certificato, rilasciato dallo stesso organismo notificato che ha realizzato i test sulla barriera paramassi, ai sensi dell’art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante la misura delle forze agenti (grafici forza-tempo) durante l’impatto su almeno 6 distinti elementi di connessione della barriera paramassi con le fondazioni;
essere stata testata (crash-test) in data successiva all’entrata in vigore della linea guida stessa (1° Febbraio 2008); le attività di certificazione, ispezione e prova dei singoli componenti e del sistema nel suo complesso, dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nei relativi sistemi di attestazione della conformità.
Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili, in particolare EN 10025 (montanti in acciaio), EN12385-4 (funi d’acciaio), EN 10264-2 di classe B (zincatura funi e rete), EN 1461 (zincatura carpenteria metallica), nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93. Tutte le certificazioni, i manuali di installazione e la documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. prima dell’inizio dei lavori, e la barriera dovrà essere installata secondo le specifiche del manuale di installazione; la dichiarazione di conformità di montaggio del sistema nel suo complesso dovrà essere rilasciata dal produttore o da personale abilitato dal produttore stesso, sulla base della frequenza di appropriati corsi formativi.
In base al tipo barriera certificata ETAG 027 che sarà installata, sarà cura dell’impresa appaltatrice fornire l’aggiornamento del dimensionamento delle fondazioni sulla scorta dei valori di sforzo massimi certificati.
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Ai sensi del par. 6.6.4 “Prove di carico” del DM 14/01/2008 si dovrà procedere a realizzare degli ancoraggi preliminari di prova, i quali, realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione di quelli definitivi, saranno sottoposti a prove più severe di quelle di collaudo, e quindi non utilizzabili per l’impiego successivo, al fine di validare le ipotesi progettuali adottate.
Il paragrafo A.6 “Prove distruttive per bulloni e chiodi di ancoraggio soggetti a sforzi di prevalente trazione” delle raccomandazioni A.I.C.A.P. (Maggio 1993) “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”, suggerisce che [...] “tra i primi bulloni o chiodi effettivamente realizzati almeno uno dovrà obbligatoriamente essere sottoposto a prova distruttiva. Nel caso in cui il numero dei bulloni o chiodi sia superiore a 100 si eseguirà una prova ogni 100 bulloni o chiodi o frazione di 100. Si considerano dello stesso tipo i bulloni o chiodi adibiti alla medesima funzione, che hanno uguali tipi e sezioni di armatura, uguali modalità e diametro di perforazione e uguali modalità di connessione al terreno. Allo stesso fine si considerano del medesimo tipo le rocce alle quali le indagini consentono di attribuire lo stesso comportamento geotecnico. La prova ha lo scopo di determinare l’effettiva forza di sfilamento della fondazione del bullone o del chiodo dal terreno circostante. La prova consisterà pertanto nella messa in trazione di bulloni o chiodi fintantochè si produca o lo sfilamento dal terreno o la rottura del materiale costituente il bullone o il chiodo”[...].
Art.73 Dreni
I dreni hanno la funzione di realizzare nel terreno dei percorsi preferenziali per la raccolta delle acque, e di conseguenza modificare il regime delle pressioni interstiziali. Gli scopi sono sostanzialmente due:
- favorire nei terreni coesivi normalmente consolidati i processi di consolidazione sotto carico, accelerando il decorso dei relativi cedimenti;
- abbattere il livello piezometrico della falda, per favorire la stabilità di scarpate naturali o artificiali, i fronti di scavo di gallerie, etc. Le caratteristiche dei dreni per quanto concerne tipo, interasse, lunghezza, diametro e disposizione saranno definite dal progetto; l’impresa dovrà realizzare i dreni con le prescritte caratteristiche tipologiche prefissate, che dovranno comunque essere tali da garantire le medesime capacità e funzionalità.
1. DRENI VERTICALI PREFABBRICATI
a) Caratteristiche dei nastri prefabbricati
Il nastro drenante prefabbricato dovrà avere caratteristiche rese note alla certificazione ufficiale del produttore, preventivamente trasmesse alla D.L. ed approvate dalla medesime capacità e funzionalità.
Sono ammessi nastri con involucro filtrante in tessuto non tessuto o carta con anima in PVC, polietilene o polipropilene, oppure nastri in cui anima ed involucro siano ugualmente costituiti da materiali plastici.
In ogni caso, i nastri prefabbricati dovranno garantire una durata nel tempo adeguata alle necessità di progetto ed in ogni caso non inferiore a 3 (tre) anni di esercizio, una portata di carico assiale non inferiore a 100 mc/anno (con gradiente idraulico unitario e con l’applicazione all’involucro filtrante di una pressione normale pari a 300 KN/mq) ed un coefficiente di permeabilità trasversale dell’involucro filtrante di almeno 2m/anno.
b) Attrezzatura di infissione
Si utilizzeranno attrezzature di infissione a pressione o vibrazione montante su torre con guide di scorrimento, in grado di raggiungere con il mandrino od i tubi di infissione la profondità prescritta dal progetto nel contesto stratigrafico locale. Le caratteristiche della attrezzature di infissione dovranno essere note alla D.L.. Qualora motivato dalle necessità di superamento di strati o livelli di particolare resistenza si potrà ricorrere a prefori eseguiti con sonda a rotazione o rotopercussione. Il mandrino o la tubazione di infissione dovrà avere sezione trasversale ridotta al minimo indispensabile per garantire la necessaria resistenza. Il dreno sarà connesso all’utensile di infissione con un elemento a perdere, in grado di garantire il sicuro vincolo del dreno all’utensile durante l’inserzione e l’ancoraggio del dreno al terreno all’atto del mandrino o della tubazione a profondità di progetto raggiunta.
c) Lavori preparatori dell’infissione.
Prima di procedere all’installazione dei dreni, l’impresa provvederà alla completa asportazione del terreno vegetale sull’area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato di sabbia perfettamente pulita, dello spessore di 50-80 cm, con flusso granulometrico corrispondente a quello di una sabbia medio grossa, con massima percentuale di passante al vaglio UNI da 0.075 mm del3%. I punti di infissione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti di riferimento.
d) Installazione
L’infissione dei dreni avverrà mediante pressione o vibrazione, con modalità tali, per quanto concerne le massime pressioni esercitate verso il basso e la velocità di penetrazione, da prevenire la rottura dei nastri prefabbricati o il mancato raggiungimento della profondità di progetto.
e) Controlli e documentazioni
La effettiva lunghezza installata dovrà essere annotata su un’apposita scheda, per ciascun dreno. La discordanza dalla posizione di progetto non dovrà essere superiore a 10 cm.
2. DRENI IN SABBIA
a) Caratteristiche della sabbia drenante.
Il materiale granulare utilizzato per il riempimento del foro dovrà essere conforme per quanto concerne la composizione granulometrica, al fuso definito dal progetto . Qualora non definito espressamente, il fuso granulometrico di riferimento sarà il seguente:
b) Attrezzatura
Sarà cura dell’impresa comunicare, prima dell’inizio lavori, le caratteristiche delle attrezzature che lo stesso intende utilizzare. Sono ammesse attrezzature di perforazione nelle quali l’avanzamento dell’utensile e la disgregazione del terreno, che viene asportato dal foro, avvengono mediante l’energia dinamica dell’acqua, attrezzature di perforazione ad elica o attrezzature con caratteristiche diverse.
In ogni caso, le attrezzature dovranno garantire il raggiungimento delle profondità prescritte dal progetto con il relativo diametro e permettere la realizzazione dei dreni senza rischi di interruzione della continuità del fusto in sabbia.
c) Lavori preparatori dell’infissione
Prima di procedere alla perforazione dei dreni, l’Impresa provvederà alla completa asportazione del terreno vegetale sull’area di lavoro, regolarizzando la superficie con uno stato di materiale granulare pulito, dello spessore di 50-80 cm.
I punti di perforazione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti di riferimento.
d) Perforazione e riempimento dei fori
La conduzione della perforazione sarà eseguita con modalità preventivamente comunicate alla Direzione Lavori, tali da garantire profondità diametro e continuità del foro, che non dovrà subire alcun collasso parziale o chiusura. Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno, il foro sarà sempre mantenuto pieno d’acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato sostentamento delle pareti del foro mediante controspinta idrostatica. Non è ammesso l’uso di fluidi di perforazione diversi dall’acqua, priva di additivi se non perfettamente biodegradabili in 20-40 ore.
A riempimento eseguito, lo scarto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali provenienti dalla perforazione dovrà essere asportato e condotto a discarica e sostituito con un nuovo materiale drenante approvato fino a realizzare un materasso sommitale di spessore e caratteristiche contorni al progetto.
e) Controlli e documentazione
L’Impresa annoterà su di un apposita scheda la profondità raggiunta da ogni foro, annotando il quantitativo di sabbia immessa. La discordanza dalla posizione di progetto dovrà essere non superiore a 10 cm.
3. MICRODRENI
a) Caratteristiche dei tubi filtranti
Il tubo filtrante avrà caratteristiche (diametro, lunghezza e apertura della fessurazione) conforme al progetto. Il materiale costituente dovrà essere plastico non alterabile , con spessore e resistenza tale da garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni del sito e di ciascuna operazione. Qualora non diversamente prescritto, lo spessore sarà di almeno 2.5 mm., l’apertura della finestratura di 0.2 mm., il diametro esterno del tubo di almeno 40mm.
Il tratto cieco avrà diametro interno uguale a quello del tratto finestrato. La parte terminale dei tubi di ciascun dreno, per una lunghezza di almeno 5 ml. sarà sufficientemente resistente da non subire danni o
deformazioni consistenti, una volta in opera in conseguenza del congelamento dell’acqua in essa contenuta.
b) Attrezzatura
L’attrezzatura di perforazione sarà costituita da una sonda di adeguate dimensioni e potenza operativa, a rotazione o rotopercussione, completa degli accessori necessari. Le tubazioni di rivestimento provvisorio dovranno garantire il sostentamento delle pareti del foro anche nelle condizioni di perforazione più gravose, permettendo in ogni caso la installazione dei dreni. Il diametro interno del rivestimento non dovrà superare di oltre30 mm. quello esterno dei tubi drenanti da inserire.
c) Perforazione
La perforazione dovrà essere condotta con modalità approvate, comunque con un solo diametro per tutto il foro, con eventuali maggiorazioni di tali diametro in corrispondenza del tratto equipaggiato con tubazione cieca, qualora ritenuto utile o necessario per il raggiungimento della profondità richiesta. La perforazione sarà sempre accompagnata da rivestimento provvisorio, senza impiego di fluidi diversi da acqua eventualmente additivata con polimeri biodegradabili in 20-40 ore. E’ ammesso uno scostamento massimo dell’asse teorico non superiore al 3%, Al termine della perforazione il foro sarà energicamente lavato con acqua pulita. Si eviterà, se non altrimenti approvato, di perforare contemporaneamente dreni con interasse inferiore a 10m.
d) Installazione
Il dreno sarà inserito nell’interno del rivestimento provvisorio, che sarà solo successivamente estratto. La bocca del tubo dovrà sporgere di 4-6 cm. dal parametro boccaforo e verrà protetta da staffe di acciaio sporgenti. Nel caso di dreni con tratto cieco maggiore di 10 m. di lunghezza, il tubo dovrà essere dotato di accessori atti a superare il tratto filtrante da quello cieco mediante cementazione dell’intercapedine tra tubo e foro lungo il tratto cieco.
A questo scopo dovranno essere predisposti:
• valvole a manicotto distanti 100 e 150 cm. dal punto di giunzione tra tratto filtrante e cieco;
• un sacco otturatore in tela juta o simili, avente 40 cm. di diametro e lunghezza di circa 200 cm. legato alle estremità e disposto a copertura delle valvole, nel tratto di tubo cieco più profondo;
• alcune valvole a manicotto lungo la parte cieca del tubo non occupato dal sacco otturatore.
La cementazione si eseguirà ponendo in opera una miscela cementizia, mediante un condotto di iniezione munito di doppio otturatore, subito dopo l’estrazione del rivestimento provvisorio. Le modalità per la cementazione sono sotto elencate:
• posizionamento del sacco otturatore in corrispondenza della valvola inferiore;
chiusura. Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno, il foro sarà sempre mantenuto pieno d’acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato sostentamento delle pareti del foro mediante controspinta idrostatica. Non è ammesso l’uso di fluidi di perforazione diversi dall’acqua, priva di additivi se non perfettamente biodegradabili in 20-40 ore.
A riempimento eseguito, lo scarto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali provenienti dalla perforazione dovrà essere asportato e condotto a discarica e sostituito con un nuovo materiale drenante approvato fino a realizzare un materasso sommitale di spessore e caratteristiche contorni al progetto.
e) Controlli e documentazione
L’Impresa annoterà su di un apposita scheda la profondità raggiunta da ogni foro, annotando il quantitativo di sabbia immessa. La discordanza dalla posizione di progetto dovrà essere non superiore a 10 cm.
4. TUBI FILTRANTI
a) Caratteristiche dei tubi filtranti
Il tubo filtrante avrà caratteristiche (diametro, lunghezza e apertura della fessurazione) conforme al progetto.
Il materiale costituente dovrà essere plastico non alterabile , con spessore e resistenza tale da garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni del sito e di ciascuna operazione. Qualora non diversamente prescritto, lo spessore sarà di almeno 2.5 mm., l’apertura della finestratura di 0.2 mm., il diametro esterno del tubo di almeno 40mm.
Il tratto cieco avrà diametro interno uguale a quello del tratto finestrato. La parte terminale dei tubi di ciascun dreno, per una lunghezza di almeno 5 ml. sarà sufficientemente resistente da non subire danni o deformazioni consistenti, una volta in opera in conseguenza del congelamento dell’acqua in essa contenuta.
b) Attrezzatura
L’attrezzatura di perforazione sarà costituita da una sonda di adeguate dimensioni e potenza operativa, a rotazione o rotopercussione, completa degli accessori necessari. Le tubazioni di rivestimento provvisorio
ACRWin
dovranno garantire il sostentamento delle pareti del foro anche nelle condizioni di perforazione più gravose, permettendo in ogni caso la installazione dei dreni. Il diametro interno del rivestimento non dovrà superare di oltre30 mm. quello esterno dei tubi drenanti da inserire.
c) Perforazione
La perforazione dovrà essere condotta con modalità approvate, comunque con un solo diametro per tutto il foro, con eventuali maggiorazioni di tali diametro in corrispondenza del tratto equipaggiato con tubazione cieca, qualora ritenuto utile o necessario per il raggiungimento della profondità richiesta. La perforazione sarà sempre accompagnata da rivestimento provvisorio, senza impiego di fluidi diversi da acqua eventualmente additivata con polimeri biodegradabili in 20-40 ore. E’ ammesso uno scostamento massimo dell’asse teorico non superiore al 3%, Al termine della perforazione il foro sarà energicamente lavato con acqua pulita. Si eviterà, se non altrimenti approvato, di perforare contemporaneamente dreni con interasse inferiore a 10m.
d) Installazione
Il dreno sarà inserito nell’interno del rivestimento provvisorio, che sarà solo successivamente estratto. La bocca del tubo dovrà sporgere di 4-6 cm. dal parametro boccaforo e verrà protetta da staffe di acciaio sporgenti. Nel caso di dreni con tratto cieco maggiore di 10 m. di lunghezza, il tubo dovrà essere dotato di accessori atti a superare il tratto filtrante da quello cieco mediante cementazione dell’intercapedine tra tubo e foro lungo il tratto cieco.
A questo scopo dovranno essere predisposti:
• valvole a manicotto distanti 100 e 150 cm. dal punto di giunzione tra tratto filtrante e cieco;
• un sacco otturatore in tela juta o simili, avente 40 cm. di diametro e lunghezza di circa 200 cm. legato alle estremità e disposto a copertura delle valvole, nel tratto di tubo cieco più profondo;
• alcune valvole a manicotto lungo la parte cieca del tubo non occupato dal sacco otturatore.
La cementazione si eseguirà ponendo in opera una miscela cementizia, mediante un condotto di iniezione munito di doppio otturatore, subito dopo l’estrazione del rivestimento provvisorio. Le modalità per la cementazione sono sotto elencate:
• posizionamento del sacco otturatore in corrispondenza della valvola inferiore; iniezione di un volume di miscela corrispondente al volume del sacco otturatore completamente espanso, con una pressione di iniezione alla quota della valvola compresa tra 0.2 6H ed un prudenziale margine rispetto alla pressione che procura la lacerazione e la sfilatura del tubolare dalle sue legature alle estremità (delta H equivale alla differenza di quota tra valvola inferiore e bocca foro);
• spostamento del doppio otturatore sulla valvola appena sopra il sacco otturatore iniettato e riempimento con miscela in pressione fino al suo rifluimento a bocca foro.
Ove previsto dal progetto il tratto filtrante sarà rivestito con un foglio di geotessile, le cui caratteristiche saranno di volta in volta specificate e comunque non inferiori a quanto prescritto nella successiva tabella.
e) Xxxxxxxx e manutenzione dei dreni
Terminate le operazioni di installazione ed eventuale cementazione dei tubi, il dreno dovrà essere lavato con acqua mediante una lancia con tratto terminale metallico dotato di ugelli per la fuoriuscita radicale del liquido, la lancia scorrerà entro il tubo grazie a dei pattini opportunamente disposti e tali da prevenire ogni danneggiamento del dreno.
Il lavaggio sarà eseguito a partire da fondo dreno, risalendo a giorno in forma graduale e progressiva dopo aver osservato la fuoriuscita di acqua limpida da bocca foro. Il lavaggio sarà se necessario ripetuto fino alla sicura creazione di un filtro rovescio naturale nel terreno circostante il dreno, in modo tale da assicurare che nelle fasi di esercizio il drenaggio delle acque non sia accompagnato da indesiderati fenomeni di trasporto solido. A installazione e lavaggio avvenuti, ogni dreno sarà mantenuto tale da permettere l’accesso alla bocca per periodiche ispezioni e misure della portata emunta.
f) Documentazioni e controlli
Per ogni dreno installato l’Impresa compilerà un’apposita scheda con le informazioni generali per l’identificazione, le caratteristiche dimensionali del foro realizzato e del dreno installato, lo schema geometrico dell’installazione e della eventuale cementazione, i risultati visivi del lavaggio.
La discordanza dalla posizione di progetto non dovrà essere superiore a 10 cm. Se richiesto dalla D:L:, l’Impresa provvederà alla lettura della portata emunta, alla misura della frazione solida in sospensione e alla misura della lunghezza di tubo libera e percorribile.
5. TRINCEE DRENANTI
a) Attrezzature e procedimenti di scavo
Per trincee di modesta profondità è possibile utilizzare degli escavatori a braccio rovescio, con benna a cucchiaio. In tal caso lo scavo procederà con continuità, e le operazioni di posa dei geotessili e di riempimento saranno effettuate a seguire. Per l’esecuzione di trincee drenanti profonde saranno utilizzate le attrezzature e le tecniche di scavo dei diaframmi. Lo scavo della trincee dovrà essere necessariamente eseguito a secco, provvedendo al suo immediato riempimento con il materiale drenante. Nei casi in cui la coesione del terreno non sia tale da garantire la stabilità dello scavo, potranno essere utilizzati fanghi biodegradabili. In alternativa si realizzeranno schermi costituiti da pozzi drenanti. Lo scavo delle trincee drenanti profonde sarà condono per pannelli successivi, eseguiti utilizzando una benna mordente il cui spessore nominale dovrà corrispondere di progetto della trincea. Per consentire lo scavo di pannelli adiacenti a quelli già riempiti con il materiale drenante, senza che questo frani, saranno utilizzati dei tubi- spalla opportunamente immorsati nel terreno e ancorati in testa.
b) Geotessili
Le pareti dello scavo saranno di norma rivestite con un foglio di geotessili le cui caratteristiche saranno stabilite dal progettista , in relazione alla granulometria del terreno naturale di riempimento. Di norma il geotessile deve essere prodotto utilizzando poliester4e insensibile ai raggi ultravioletti, alla aggressione salina e non putrescibile. Il processo meccanico di produzione deve precedere la legatura dei filamenti (agugliatura), senza aggiunta di legami.
In ogni caso il geotessile dovrà avere caratteristiche non inferiore a quanto prescritto nella tabella precedente.
I vari fogli di geotessile dovranno essere cuciti tra loro per formare il rivestimento del drenaggio, qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione dei fogli dovrà essere di almeno cm. 50. La parte inferiore del geotessile, a contatto con il fondo della trincea e per un’altezza di almeno cm.30 sui fianchi, dovrà essere impregnata con bitume a caldo, o reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul geotessile. Tale impregnazione potrà essere fatta prima della messa in opera nel cavo del “geotessile” stesso o, per trincee poco profonde, anche dopo la sua sistemazione in opera. Si dovrà procedere la fuoriuscita di una quantità di geotessile sufficiente ad una doppia sovrapposizione dello stesso sulla sommità del drenaggio (2volte la larghezza della trincea).
c) Riempimento con materiale drenante
Il cavo rivestito sarà quindi immediatamente riempito con materiale drenante, curando in particolare che il geotessile aderisca alle pareti dello scavo.
Si utilizzerà materiale lapideo pulito e vagliato, tondo o di frantumazione, con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. In ogni caso la granulometria del materiale drenante dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 4*d 15 < D15 < d 85 e D 60 / D 15 < 2, ove d indica il diametro dei grani del terreno e D il diametro dell’inerte.
Il riempimento verrà arrestato a circa 50 cm dal piano campagna. Quindi saranno risvoltati i fogli di geotessile e si ritomberà il tutto con argilla compattata.
d) Controlli e documentazione
Per ogni pannello scavato, ovvero giornalmente se lo scavo è eseguito con attrezzatura a braccio rovescio, l’Impresa fornirà una scheda con indicati:
• profondità
• volumi scavati
• volumi di riempimento
• curva granulometrica degli inerti
• risultati delle prove sui materiali.
6. POZZI DRENANTI
a) Attrezzature
Per la realizzazione di schemi di pozzi drenanti saranno utilizzate le attrezzature per l’esecuzione di pali trivellati con impiego di colonne di rivestimento provvisorio. E’ tassativamente esclusa la possibilità di impiego di impianti bentonitici.
L’impiego di acqua o di fanghi biodegradabili potrà essere autorizzato, in determinate circostanze, dalla
D.L. Per la realizzazione dei collettori di fondo saranno utilizzate sonde a rotazione e/o rotopercussione a manovra corta, montate su manovra di forma cilindrica, di diametro compatibile con il diametro dei pozzi. Le sonde potranno essere a funzionamento automatico, telecomandato o manuale.
Alle sonde dovranno essere asservite attrezzature di servizio integrate, costituite da una gru, motore e centralina idraulica, pompe sommerse per lo svuotamento provvisorio dei pozzi, etc.
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà trasmettere alla D.L. una planimetria con indicati tutti i pozzi drenanti, numerati progressivamente, specificando i previsti allestimenti finali (pozzi drenanti, pozzi ispezionabili, etc.) e la sequenza di esecuzione.
b) Perforazioni
Le batterie di pozzi drenanti con collegamento sul fondo saranno realizzate mediante due fasi esecutive:
• La prima concerne la perforazione verticale, da eseguirsi con modalità ed attrezzature convenzionali, con il solo limite di non utilizzare fanghi bentonitici che, a seguito della formazione del “cake” sulle pareti di scavo, ridurrebbero l’effetto drenante; è comunque anche da limitare l’impiego di acqua, allo scopo di non arricchire ulteriormente le falde; pertanto la più corretta procedura esecutiva per la realizzazione dei pozzi consiste nello scavo “a secco” con rivestimento provvisorio del foro;
• La seconda fase di lavoro concerne l’esecuzione della trivellazione per il collegamento di fondo mediante una speciale attrezzatura in grado di operare all’interno dei pozzi, impiegando l’utensile più adatto alla natura del terreno da attraversare.
Eseguiti i collegamenti, si procederà all’allestimento definitivo dei pozzi, mentre le attrezzature di scavo e perforazione vengono utilizzate per l’esecuzione di un nuovo tratto di batteria. Di norma i lavori dovranno iniziare dal pozzo posto più a valle, in modo da consentire il funzionamento dell’impianto sin dalle prime fasi del lavoro.
c) Esecuzione dei collegamenti tra i pozzi
Prima di effettuare i collegamenti dovranno essere controllati tutti i parametri geometrici delle perforazioni verticali ed orizzontali, allo scopo di assicurare la necessaria precisione plano-altimetrica del collegamento.
L’impresa dovrà trasmettere alla D.L. le modalità di controllo della geometria delle perforazioni. Completata la trivellazione, si procederà alla posa in opera del collettore di collegamento che dovrà essere realizzato utilizzando tubi in grado di resistere alle pressioni interne ed esterne, e di sopportare elevate deformazioni senza danni.
L’intercapedine tra tubazione e perforazione sarà adeguatamente impermeabilizzata utilizzando una miscela cementizia plastica.
d) Allestimento definitivo dei pozzi
Sono possibili i seguenti allestimenti:
• Pozzi drenanti a tutta sezione;
• Pozzi drenanti ispezionabili;
• Pozzi drenanti con rivestimento strutturale. d.1) Pozzi drenanti a tutta sezione
Impermeabilizzato il fondo del pozzo si realizzerà il collegamento dei due tubi (di arrivo e mandata) tramite un tratto adeguatamente fessurato. Si eseguirà quindi il riempimento con materiale arido pulito provvedendo contemporaneamente all’estrazione del rivestimento provvisorio. Si utilizzerà di norma un fuso granulometrico compreso fra 2.25 mm circa, ed in ogni caso conforme a quanto specificato al punto 2.2..4.c.
Per favorire il corretto assestamento della ghiaia potrà essere opportuno facilitarne la discesa mediante il deflusso di una piccola portata di acqua. Completato il riempimento, si provvederà alla realizzazione di un tappo superiore di impermeabilizzazione, separato dal materiale drenante per mezzo di una membrana geotessile o in PVC.
d.2) Pozzi ispezionabili
Si tratta di pozzi aventi rivestimento definitive Ø 1.5 m, in modo da realizzare una intercapedine di spessore 15 cm. La presenza del rivestimento definitivo consente in ogni momento di accedere alla tubazione di collegamento per verificare il normale funzionamento ed eseguire, se necessario, eventuali manutenzioni. Il mantello drenante di questi xxxxx xxxx ottenuto tramite il riempimento di questa corona anulare esterna con il materiale granulare arido 2.25 mm. Eseguita l’impermeabilizzazione del fondo (esterno ed interno) si procederà al versamento del materiale drenante mediante opportuni convogliatori. Eseguito anche il tappo superiore, si provvederà ad installare all’interno del rivestimento definitivo una scala metallica munita di gabbia di protezione. Infine verrà posto in opera il chiusino di testa, in cemento armato prefabbricato, munito di botolo in ghisa.
d.3) Pozzi drenanti strutturali
Si tratta di pozzi aventi diametro Ø 2 m, il cui mantello drenante, di spessore medio s = 10 cm, è coassiale ed esterno ad un rivestimento in conglomerato cementizio armato di 30 cm di spessore.
Esecutivamente il pozzo sarà realizzato inserendo entro la perforazione Ø 2 m due rivestimenti ondulati Ø 1.2 e Ø 1.8 m, coassiali, al cui interno verrà quindi posizionata l’armatura. I due rivestimenti, il cui spessore ( 2.7 mm) comunque da dimensionare in base alla profondità del getto
dl cls, fungono da cassero “a perdere”. Se realizzati in acciaio zincato essi possono essere considerati, sotto certe condizioni, collaboranti permanentemente.
Posizionati i lamierini e l’armatura si eseguirà il riempimento dell’intercapedine esterna con materiale drenante e quindi il getto di cls, previo adeguato puntellamento interno. Le acque di drenaggio vengono raccolte all’interno del pozzo tramite 2 ÷ 3 perforazioni radiali del rivestimento in c.a. L’allestimento del pozzo sarà infine completato in maniera analoga a quanto previsto per i pozzi ispezionabili (scala, chiusino, botola, etc.).
e) Raccomandazioni particolari
Riguardano essenzialmente i punti di seguito elencati:
e.1) Verifica della profondità di drenaggio
Sarà realizzata mediante l’esecuzione preliminare di alcuni pozzi, in posizioni opportunamente prescelte. Le profondità dei pozzi devono infatti essere congrue con l’obiettivo di tenere depressa la falda fino alle profondità previste in progetto, e con la necessità di rispettare ovunque le pendenze della condotta di fondo. E’ opportuno quindi in via preliminare verificare localmente la profondità da raggiungere o modificare, se necessario, la posizione della condotta di scarico.
L’Impresa indicherà nella planimetria dell’intervento (vedere punto 2.2.5.a) i pozzi preliminari. Se approvato dalla Direzione Lavori, questi pozzi potranno far parte degli schermi drenanti di esercizio.
e.2) Esecuzione dei collegamenti
I collegamenti orizzontali saranno eseguiti di norma partendo dai pozzi più in basso, in modo da avere progressivamente attivo il sistema drenante, in caso contrario si utilizzeranno, provvisoriamente, delle pompe di sollevamento.
In genere la pendenza media della condotta di fondo non dovrà essere inferiore al 2%; è consentita la realizzazione della condotta secondo una disposizione a gradini.
e.3) Integrazione del drenaggio
Ove previsto dal progetto si installeranno dall’interno dei pozzi delle raggiere di tubi microfessurati in PVC. L’importanza di questi micro-dreni è dovuta alla possibilità che offrono di incrementare la captazione delle acque in terreni poco permeabili, o al contatto tra coltre e subcoltre.
e.4) Allontanamento definitivo delle acque
Sarà ottenuto mediante il loro recapito dai pozzi terminali ad un sistema di canalette superficiali, da disporre lungo opportune direttrici.
e.5) Controlli e documentazione
L’Impresa dovrà provvedere ad installare una rete di controllo geotecnico, conforme alle indicazioni di progetto e/o secondo un piano approvato dalla D.L.. Dovrà inoltre provvedere, con le frequenze che saranno concordate con la D.L., al controllo della strumentazione geotecnica integrata con la misurazione periodica delle portate di drenaggio, sia agli scarichi, sia in corrispondenza dei punti nodali più significativi.
Per ogni pozzo eseguito e messo in collegamento l’Impresa dovrà fornire una scheda tecnica indicante:
• Data e n. del pozzo;
• Diametro, profondità;
• Volumi di acqua emunta per asciugare il pozzo;
• Tipo di allestimento;
• Numero, quota, diametro e lunghezza dei collegamenti a indicare i pozzi collegati;
• Volumi dei materiali drenanti messi in opera;
• Livello idrico a operazioni concluse (solo per i pozzi ispezionabili).
Art.74 Pannelli di reti e funi
PANNELLI DI RETE TRIDIMENSIONALE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
ACCETTAZIONE
L’appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. il nominativo dei fabbricanti prescelti per la fornitura, unitamente ad una dichiarazione esplicita con la quale gli stessi dichiarano di avere preso visione degli oneri di capitolato e si impegnano ad effettuare la fornitura secondo quanto previsto in progetto.
Nella stessa dichiarazione, i fornitori prescelti dovranno dichiarare che i materiali oggetto dell’eventuale fornitura saranno nuovi e fabbricati appositamente per la commessa in oggetto e che in caso di fornitura si impegnano ad attestare l’origine di tutti i componenti con i relativi stabilimenti di produzione.
La D.L. è altresì facultata, a spese dell’appaltatore, eventualmente ad eseguire preventivamente una visita ispettiva degli stabilimenti di produzione, se del caso con l’assistenza di un ispettore di un Ente di certificazione, al fine di verificare le dichiarazioni rese.
La ditta prescelta e qualificata per la fornitura, dovrà essere in possesso di certificazione, non scaduta, ISO 9001 nel settore 18 (lavorazione funi metalliche), e dovrà dare, durante la lavorazione, libero accesso nella propria officina o stabilimenti di produzione, alla D.L. o a suoi incaricati, e prestarsi in ogni tempo affinchè essi possano verificare l’osservanza delle condizioni di fornitura.
L’appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove previste dalle norme o dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi (vedi punto 8.2 seguente).
Al fine dell’accettazione del sistema di consolidamento sono considerati lotti di fornitura di m2 2000. Per ogni lotto, la D.L., o i suoi rappresentanti, potrà eseguire in stabilimento i controlli relativi alle specifiche evidenziate in capitolato.
VALUTAZIONE GENERALE DEI MATERIALI
Nella dichiarazione di presa visione deve essere accertato e documentato all’indirizzo della D.L. che i materiali sono nuovi e fabbricati appositamente per il cantiere in oggetto; già al controllo visivo i materiali devono attestare questa richiesta. Si chiede di specificare ed attestare l’origine dei componenti e gli stabilimenti esterni dove sono state eseguite eventuali lavorazioni.
MODALITÀ DI CONTROLLO
Per ogni lotto saranno prelevati tre campioni a discrezione della D.L. per essere sottoposti a prova. Qualora il risultato delle prove risulti entro le tolleranze, la prova sarà ritenuta valida; nel caso che anche uno solo dei tre campioni presenti valori fuori tolleranza, la prova sarà ripetuta su altri tre campioni prelevati sempre come sopra, qualora il risultato della 2° prova presenti valori fuori tolleranza anche per un solo campione l’intero lotto sarà scartato.
Qualora i risultati delle prove confermino la rispondenza dei materiali a quanto previsto dai valori sotto riportati, il relativo lotto si riterrà collaudato. La D.L. potrà, infine, subordinare l’accettazione del lotto di fornitura alle risultanze di prove di collaudo, da eseguirsi in contraddittorio con il produttore, su tre campioni per ogni lotto, prelevati da tubi giacenti in stabilimento e fatti testare, a spese dell’appaltatore, presso un laboratorio autorizzato. Qualora i risultati delle prove non confermassero le rispondenze alle norme, l’intero lotto sarà scartato.
MATERIALI E COMPONENTI
I componenti del sistema di consolidamento dei pannelli di rete in acciaio ad alta resistenza sono 3:
• la rete in acciaio ad alta resistenza;
• la piastra di fissaggio dei pannelli di rete;
• l’anello di congiunzione di pannelli adiacenti.
I materiali sottoposti al giudizio della D.L. devono strettamente attenersi alle specifiche di capitolato; riguardo la rete particolare attenzione viene data:
• alla forma romboidale della maglia
• al ø del filo elementare
• alla galvanizzazione del filo elementare
• alle caratteristiche meccaniche del filo elementare
• alla garanzia di mobilità delle maglie
• all’elasticità (capacità di deformarsi) della rete.
Le piastre devono corrispondere a quelle previste in progetto; particolare attenzione viene data:
• al materiale impiegato
• alla forma, compresi i fori e le nervature laterali
• alle dimensioni
• alla zincatura
Degli anelli si valuta la loro costruzione, il materiale impiegato la forma, la galvanizzazione.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNICHE
a) Il posizionamento e la distesa lungo il versante dei pannelli in fune in aderenza; i pannelli in fune devono avere in funzione della conformazione del sito di posa un’area massima di 15.0 m²; il pannello è formato da un’orditura di fune Ø8mm (6x7+WS) a maglia quadrata (o romboidale) di dimensione 300mmx300mm (superficie della maglia non inferiore a 625 cm²); la fune da utilizzare è di tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo elementare di 1770N/mm² (UNI ISO 2408) zincata secondo la ISO 2232; i nodi che formano l’intreccio delle funi sono formati da borchie in acciaio da stampaggio zincato (spessore rivestimento min=7.0mm) che si compenetrano a pressione (resistenza allo sfilamento minimo di 5.0kN).
b) Gli ancoraggi di sommità, di base e intermedi sono in barra d’acciaio Ø28mm filettati ad un’estremità (+ golfaro femmina zincato secondo DIN 582) e di lunghezza variabile fra 1.0m (roccia) e 2.0m (terreno
sciolto); quelli di sommità e di piede sono posizionati ad un interasse non superiore a 3.0m mentre quelli intermedi sono posizionati ai vertici dei pannelli adiacenti; le barre sono in acciaio del tipo FeB44k.
c) Le barre di ancoraggio sono infisse nel terreno previa formazione di fori Ø 40.0mm e iniettati con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro;
d) Superiormente e inferiormente i pannelli sono bloccati facendo passare rispettivamente una fune Ø 16mm (6x19+WS) e Ø 12mm (6X19+WS) all’interno delle maglie del pannello e negli occhi del golfaro di ancoraggio; lateralmente il rivestimento in pannelli è realizzato facendo passare nei golfari e alternativamente nelle maglie del pannello una fune Ø 8mm (6x7+WS) e bloccata con morsetti; il collegamento fra pannello e pannello è realizzato facendo passare alternativamente una fune Ø 8mm (6x7+WS) nelle maglie dei pannelli e il successivo bloccaggio con morsetti ; i morsetti da utilizzare sono del tipo DIN741 Ø 8.0mm in quantità di 3 per ogni asola, mentre per quelli Ø 12mm e Ø 16mm (6x19+WS) in quantità di 4 per ogni asola) ; la fune da utilizzare è di tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo elementare di 1770N/mm² (UNI ISO 2408) zincata secondo la ISO 2232;
e) le funi di sommità e di piede sono collegate agli ancoraggio passando nell’occhio del golfaro femmina e il loro bloccaggio è realizzato con delle asole morsettate (morsetti tipoDIN741 Ø 12.0-16.0mm in quantità di 4 per ogni asola) da realizzarsi ogni 30m di sviluppo del rivestimento; compreso l’onere per il lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell’area da proteggere, la fornitura e il trasporto di tutti i materiali necessari.
MODALITÀ DI POSA IN OPERA
PREPARAZIONE
La superficie del costone roccioso da rivestire deve essere opportunamente esboscato e sommariamente livellato.
ANCORAGGIO A MONTE DELLE RETE
La rete viene posta in opera dall’alto verso il basso; il bordo superiore della prima fila in alto, dev’essere solidamente assicurata al terreno per il mezzo di ancoraggi in barra rigida, di lunghezza come da progetto, opportunamente messi in opera.
PRIMA FILA DI ANCORAGGI LATERALI
Come avvenuto per la fila in alto, anche lateralmente la rete è solidamente fissata al terreno con una serie di ancoraggi in barra rigida, di lunghezza come da progetto, opportunamente messi in opera.
MESSA IN TENSIONE DELLA RETE
Ciascun rotolo di rete così fissato, viene teso nelle due direzioni (verso il basso, lateralmente) per mezzo di apparecchi di tiraggio (Tir-Fort).
CONGIUNZIONE DEI TELI
La congiunzione dei teli avviene sulla lunghezza dove i teli di rete attigui vengono sovrapposti per una maglia; ciascuna delle quali è assicurata con due anelli di congiunzione.
ANCORAGGIO DELLA SUPERFICIE DELLA RETE
I teli di rete, congiunti e messi in tesnione sono solidamente fissati al terreno con ancoraggi in barra rigida, di lunghezza come da progetto, opportunamente messi in opera con la rete già stesa; pur mantenendo le quantità richieste (n° di ancoraggi al m2), sono privilegiati fori nelle zone concave, che favoriscono l’ulteriore messa in tensione della rete.
ASSISTENZA AL MONTAGGIO
Il fornitore del sistema di consolidamento dovrà assicurare all’impresa che si è aggiudicata l’appalto della fornitura e la posa in opera del sistema di consolidamento, tutte le istruzioni necessarie per una corretta movimentazione e le specifiche di montaggio. E’ richiesta la competente presenza del fornitore sul cantiere per la verifica della procedura di montaggio.
RETI METALLICHE IN ADERENZA
Vengono richiamate le prescrizioni contenute nelle “Linee guida per la redazione di capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione“ n°16/2006 del 12 maggio 2006” redatto dal Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale (2006).
Le lavorazioni e i materiali da utilizzare per eseguire l’intervento in oggetto sono i seguenti:
-il posizionamento e la distesa lungo il versante della rete metallica in aderenza di larghezza pari a 3.0m; la rete metallica in acciaio ricotto (resistenza 390/510 N/mm²) a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 in filo Ø 3mm (UNI 8018).
-il posizionamento alla sommità del versante di una fune Ø 16mm (6x19+WS) per il sostegno della rete e alla base del versante di una fune Ø 12mm (6x19+WS) per il bloccaggio della rete; la fune da utilizzare è di tipo a trefoli con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm² (UNI ISO 2408) zincata secondo la ISO 2232.
-il bloccaggio delle funi in sommità e al piede è realizzato attraverso ancoraggi in barra d’acciaio Ø28 mm filettati ad un’estremità (+ golfaro femmina zincato secondo DIN 582) e di lunghezza variabile fra 1.0 m
(roccia) e 2.0m (terreno sciolto); questi ancoraggi sono posizionati sia alla sommità che al piede con un interasse non superiore a 3.0m; le barre sono in acciaio del tipo FeB44k.
-Le barre di ancoraggio sono infisse nel terreno previa formazione di fori min Ø40.0mm e iniettati con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro;
-Le funi di sommità e di piede sono collegate agli ancoraggio passando nell’occhio del golfaro femmina e il loro bloccaggio è realizzato con delle asole morsettate (morsetti tipoDIN741 Ø12.0-16.0mm in quantità di 4 per ogni asola) da realizzarsi ogni 30m di sviluppo del rivestimento. La rete di base sarà poi armata con funi di tipo AMZ (Anima Metallica Zincata) diagonali poste ad interesse 3,00 x 3,00 m su tutto il fronte interessato dai lavori.
-I teli di rete sono ripiegati attorno alle funi di sommità e di piede e legati con filo metallico zincato ogni 50cm di lunghezza;
-I teli di rete sono bloccati fra di loro per tutta l’altezza del rivestimento con maglie aperte di giunzione zincate Ø6.0mm disposte in quantità di una maglia per ogni 30cm compreso l’onere per il lavoro di qualsiasi dimensione dell’area da proteggere, la fornitura e il trasporto di tutti i materiali necessari.
La rete metallica, costituendo componente strutturale essenziale, dovrà essere soggetta alle procedure di identificazione, certificazione ed accettazione finalizzate alla verifica delle sua idoneità statica ed al mantenimento delle prestazioni nel tempo commisurate alla classe dell’opera ed alla vita utile, così come previsto nel vigente DM 14/01/2008 suppl. 30 GU 29 del 4/2/08 - "Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni" e dal documento della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale (2006): “Linee guida per la redazione di capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione“ n°16/2006 del 12 maggio 2006”.
Art.75 Sigillatura di superfici di discontinuità della parete rocciosa
Opera eseguita a mezzo di manodopera specializzata da ponteggio o lavorando in cordata con tecniche alpinistiche, comprendente l’intasamento a bassa pressione di superfici di discontinuità della roccia con miscele di malta cementizia preparata con additivi fluidificanti e di compensazione del ritiro.
A carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto sarà anche la fornitura delle miscele, degli additivi e di ogni altro materiale secondo le indicazioni della D. L. per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte conformemente a quanto previsto nel piano di sicurezza.
E’, altresì, a carico dell’Impresa la eventuale rifinitura con schegge di roccia identica a quella del fronte lapideo.
CAPO 46 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE CAPO 46 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art.76 Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
Art.77 Criteri di misurazioni per le varie categorie d’opera
A) SCAVI
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere comprende tra gli oneri particolari
il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori;
per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza;
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.
per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc;
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche
con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell’elenco prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.
B) SCAVI PER LA COSTRUZIONE DI MURO DI SOSTEGNO E GETTI DI RIEMPIMENTO
Lo scavo per la esecuzione del muro dovrà essere eseguito come indicato nei disegni di progetto. A tergo dei muri sarà lasciato uno spazio della larghezza minima di cm 30. Lo scavo e il relativo trasporto a discarica autorizzata sarà pagato a corpo con una previsione relativa ad uno spessore medio dello scavo di cm 50.
Nulla potrà pretendere l’Impresa qualora si verificassero crolli di blocchi con incrementi dei volumi dello scavo.
C) RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrà computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondità media di cm 20 dal piano di campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati. Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20 cm per la rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco.
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione delle aree di deposito.
Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che entrerà a far parte del computo del volume di materiali con i criteri di seguito indicati.
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in base al seguente conteggio:
dove:
V = Vr – Vs – Asr ×ҏ0,20 + Vmu
Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il piano di posa dei rilevati e delle trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;
Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità ritenute utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;
Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.)
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione lavori, sostituendoli con
materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi non verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
D) RIEMPIMENTI CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
E) PARATIE DI PALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Le lunghezze dei pali saranno valutate in funzione dello sviluppo misurato tra le quote di imposta e la quota di intradosso della trave superiore di coronamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, nonché la scapitozzatura e l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
F) MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
G) MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
H) CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
I) CALCESTRUZZO ALVEOLARE A TERGO DEL MURO
Per il calcestruzzo magro che dovrà riempire l’intercapedine fra il muro e la parete rocciosa, è previsto un compenso a corpo, indipendentemente dal volume effettivo, fatto salvo l’obbligo dello spessore minimo di cm 30 del calcestruzzo alveolare a tergo della parete tirantata.
L) CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Conglomerato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell' Elenco dei Prezzi Offerti.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall' innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Casseformi
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita.
Acciaio per strutture in c.a.
Il peso dell’acciaio tondo per l’armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità difformi dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico.
M) Rivestimenti delle sottomurazioni.
I rivestimenti delle sottomurazioni mediante pietra locale verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle sottomurazioni da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura della pietra e la relativa collocazione secondo eventuali disposizioni indicate dalla D.L. nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
N) TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti (pozzetti, ecc.), la cui fornitura e/o realizzazione in opera è compensata con prezzi a parte.
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.
I prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni comprendono e compensano:
tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (bicchieri, elettrodi, manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle dizioni dei prezzi;
il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera; gli eventuali depositi provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni, le cautele necessarie per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti;
le riparazioni e il rifacimento secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od abrasioni;
il calo nella fossa, esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma ecc.) di apporto (elettrodi ecc.), dei bulloni, delle giunzioni, delle flange, (da ricavarsi da lastre di piombo di spessore mm 7), del grasso, del minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.
ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo aggottamento;
il ripristino della continuita' del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;
le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi in acqua, sia a giunti scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori;
la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Xxxxxxx che si rendessero necessari per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rottura in prova o nel periodo di garanzia;
per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a 0/0 xxxx'xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx;
per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse.
O) MANUFATTI IN ACCIAIO
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sarà determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell’Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I.
I prezzi relativi comprendono:
la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio,
gli sfridi di lavorazione
una triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell’elenco prezzi.
P) TELO “GEOTESSILE”
Il telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni e ancoraggi sia provvisori che definitivi.
Q) ISPEZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA
L’ispezione sarà valutata al metro quadrato vuoto per pieno sul reale sviluppo del costone roccioso.
A carico dell’Impresa aggiudicataria sarà la realizzazione di rilievi topografici, monografie con indicazione dei volumi dei blocchi rocciosi e documentazione fotografica eseguita prima e dopo i lavori di ispezione, scerbatura e disgaggio.
R) PANNELLI DI RETE E/O DI FUNI AD ALTA RESISTENZA
L’estensione dei pannelli di rete e/o di funi in acciaio ad alta resistenza posta a base della contabilità sarà quella realmente posta in opera, valutata in metri quadrati, attestata da un accurato rilievo topografico, a carico dell’Impresa esecutrice.
S) SIGILLATURA DI SUPERFICI DI DISCONTINUITÀ DELLA PARETE ROCCIOSA
La sigillatura sarà valutata al metro quadrato vuoto per pieno sul reale sviluppo della superficie di discontinuità oggetto della lavorazione.
T) BARRIERE PARAMASSI AD ELEVATO ASSORBIMENTO DI ENERGIA
Le barriere paramassi ad elevato assorbimento di energia sono valutate al metro quadrato, considerando il prodotto dello sviluppo lineare delle barriere in planimetria per l’altezza utile, di intercettazione degli elementi lapidei.
U) Disgregazione di elementi lapidei con espansivi chimici
La disgregazione di elementi lapidei con espansivi chimici sarà valutata in metri cubi con riferimento alle dimensioni del rilievo effettuato a carico dell’Appaltatore, prima della frantumazione.
V) DISGREGAZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI CON MEZZI MECCANICI
La disgregazione di elementi lapidei con mezzi meccanici sarà valutata in metri cubi con riferimento alle dimensioni del rilievo effettuato a carico dell’Appaltatore, prima della frantumazione.