MINISTERO DELLA DIFESA
NUMERO UNIVOCO 035/2019
MINISTERO DELLA DIFESA
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE A.M. – ALGHERO (SS)
Atto negoziale di permuta tra il Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero e la l’Azienda Regionale dell’ Emergenza ed Urgenza della Sardegna ( da qui in poi denominata A.R.E.U.S.) per
lo svolgimento del Servizio di Elisoccorso mediante i servizi di handling da parte del personale A.M. e l’utilizzo temporaneo ed non esclusivo di infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del personale operante per tale servizio di soccorso ( Hangar ed uffici xxxx xxxxxxx allo stesso) per il periodo dal 10 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.
L'anno 2019, addì del mese di il Comandante per l’occasione in qualità di Capo del Servizio Amministrativo del Distaccamento Aeroportuale AM di Alghero, sito in Regione Nuraghe Biancu snc.
VISTI
• il X.X. x. 0000 xxx 00 xxxxxxxx 0000;
• il X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000;
• la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti pubblici”;
• il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
• il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
• il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare l’articolo 545 (C.O.M.);
• il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ed in particolare gli articoli dal 569 al 574 (T.U.O.M.);
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente l'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la direttiva applicativa SMD-L-027 “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni” Ed. 2013;
• la direttiva SMA-FIN-004 “Direttiva per il coordinamento delle iniziative inerenti alla stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni” dello Stato Maggiore Aeronautica – Ed. 2018;
• l'autorizzazione al servizio di permuta concessa dal Comando Scuole/3^ R.A. di BARI con Atto nr. M_D.A BA001-11615 del 11/03/2019;
• il nulla osta per la stipula della permuta concesso dal 6° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica con Atto nr. M_D.ARM001-31867 del 22/03/2019.
PREMESSO CHE
• la Regione Autonoma della Sardegna ha avanzato con foglio protocollo PG/2019/589 del 14/02/2019 una richiesta per effettuare l’attività di elisoccorso regionale mediante l’Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna presso il Distaccamento Aeroportuale di Alghero.
• con il foglio M_D ASS001-1350 del 08/03/2019 il Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero ha richiesto la stipula di un contratto di permuta con l’A.R.E.U.S. per lo svolgimento del Servizio di Elisoccorso mediante i servizi di handling da parte del personale
A.M. e l’utilizzo temporaneo di infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del personale operante per tale servizio di soccorso ( Hangar ed uffici siti annessi allo stesso) per il periodo dal 10 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.
• Ai fini della stipula del presente atto di permuta, le prestazioni reciproche previste sono state valutate, per il Distaccamento Aeroportuale di Alghero, da un’apposita commissione nominata con atto numero 89 del 21/02/2019;
• il valore economico delle prestazioni corrispettive è stato valutato equivalente come risulta da verbale di congruità e stima numero 1 del 07/03/2019 (fatto salvo il conguaglio in denaro ove in sede di consuntivo le prestazioni non risultassero in equilibrio); Le parti ritengono congruo il valore indicato dalla predetta commissione in data 07/03/2019;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA
Il Col. A.A.r.a.s. Xxxxx XXXXXXX, nato a NAPOLI il 10/01/1961, C.F. MRNBRN61A10F839O
sitpulante in nome e per conto dell’A.D. in qualità di Comandante del Distaccamento Aeroportuale
A.M di Alghero CF. 80008010904
ED
Il Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Tortolì (NU) il 10/08/1953 C.F. LNZGRG53M12A355V in qualità di Amministratore dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
Sottoscrivono il presente atto tramite firma digitale.
ART. 1 PREMESSA
tutto quanto premesso forma parte integrante del presente contratto di permuta
ART. 2
OGGETTO DELLA PERMUTA
II presente atto negoziale ha per oggetto la fornitura dei servizi di handling ed l’utilizzo di parte dell’hangar con annessi spazi adiacenti per il personale operante per l’attività di elisoccorso Regionale da parte del Distaccamento Aeroportuale a fronte di una controprestazione in permuta di lavori ed opere infrastrutturali da parte dell’Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna.
In esecuzione di quanto sopra il Comando Distaccamento si obbliga a fornire temporaneamente ed non in
uso esclusivo un piazzola sosta elicottero ( mq 100), parte del Hangar per ricovero notturno elicottero (mq 1800), parte di appendice dell’hangar per utilizzo uffici del personale impiegato per le attività di elisoccorso ( mq 192) e di tutte le operazioni di hanling necessarie per ogni decollo ed atterraggio dell’elicottero utilizzato, mentre l’A.R.E.U.S. si obbliga a fornire in permuta le prestazioni di seguito specificate:
a) Lavori di manutenzione per la palazzina Comando come da scheda tecnica annessa alla presente permuta ;.
ART. 3
MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE
Le prestazioni di cui al presente contratto vengono eseguite sotto l’osservanza:
delle clausole previste dal presente contratto;
delle norme del vigente "Codice dei Contralti pubblici", di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili;
del D.Lgs. nr. 66 del 15.03.2010 (Codice dell'Ordinamento Militare);
del DPR nr. 90 del 15.03.2010 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare);
del Disciplinare Tecnico delle Prestazioni e delle Controprestazioni che, firmato dalle parti contraenti, forma parte integrante del presente contratto.
ART. 4
CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DEI PREZZI
La parte contraente dichiara e garantisce che i prezzi pattuiti/valorizzazioni economiche delle controprestazioni, oggetto del presente contratto, sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni analoghe a parità di termini e condizioni.
In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo la differenza, maggiorata degli interessi legali.
ART. 5
IMPORTO CONTRATTUALE E FATTURAZIONE
Il valore economico complessivo del presente atto, ai soli fini amministrativi e fiscali, è fissato in € 98.652,16 (IVA inclusa).
Gli adempimenti fiscali correlati alle prestazioni effettuate seguono la specifica disciplina di settore.
ART. 6
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI
In conformità a quanto previsto dagli art. 16 bis e 16 ter aggiuntivi al X.X. 00/00/0000 n. 2440 e dell’art. 57 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento delle spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, se ed in quanto dovute, è unicamente l’altra parte contraente.
ART. 7 DIRITTI DEI TERZI
L’AREUS assicura che, per l’esecuzione del presente atto negoziale, non ha violato e non violerà diritti dei terzi. A tal fine, sin da ora, si applica integralmente l’art. 128 del D.P.R. 15/11/2012 n. 236 mandando indenne l’A.D. da ogni responsabilità ed ogni onere e spesa connessa alla violazione del predetto articolo.
ART. 8 ESECUTORE CONTRATTUALE
Il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni/controprestazioni nei termini previsti nel presente contratto e nel relativo Disciplinare Tecnico delle Controprestazioni e devoluto al Nucleo Infrastrutture del Distaccamento Aeroportuale A.M.).
ART. 9
USO INFRASTRUTTURE
L’utilizzo dell’immobile n 21pg (hangar e parte dell’appendice) e dell’infrastruttura n 0 di pg piazzola di sosta del piazzale volo è strettamente correlato alla realizzazione della prestazione relativa all’oggetto del presente atto. Ne è escluso in maniera assoluta un utilizzo autonomo per finalità differenti e in ogni caso un impiego eccedente il periodo necessario alla effettuazione della predetta prestazione.
L’uso strumentale e temporaneo ad uso non esclusivo dello stesso bene è revocabile o sospendibile in qualunque momento per sopravvenute esigenze istituzionali. In tale caso, ove l’Amministrazione non possa adempiere in maniera completa alle prestazioni previste a proprio carico, si farà carico del pagamento delle prestazioni residue.
ART. 10
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI, ACCETTAZIONE E COLLAUDO
La verifica delle prestazioni oggetto del presente atto negoziale nonché l’accettazione ed il collaudo delle stesse sarà effettuato da apposita Commissione nominata dal Comandante, la quale dovrà accertare il rispetto della tempistica e la rispondenza della prestazione alle specifiche tecniche richieste.
II collaudo delle controprestazioni da parte dell'Amministrazione Militare avverrà secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico delle Controprestazioni.
ART. 11
ASSUNZIONE IN CARICO ED EFFETTUAZIONE DI LAVORI
Ai sensi della normativa vigente il Comando Distaccamento di Alghero:
- provvede agli adempimenti contabili relativi all’assunzione in carico dei materiali ricevuti ed allo scarico contabile di quelli ceduti;
- predispone i verbali di collaudo e la dichiarazione di buona esecuzione conservandoli agli atti;
- A fronte dei lavori effettuati sugli immobili di proprietà dell’A.D. il Comando provvederà ad aggiornare i relativi quaderni inventariali.
ART. 12
PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nessun pagamento è dovuto dall’A.D. in favore della l’A.R.E.U.S,
essendo il presente un atto di permuta tra prestazioni secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche valutate direttamente dal Distaccamento A.M.,
fatto salvo il conguaglio in denaro ove in sede di consuntivo le prestazioni non risultassero in equilibrio economico.
Qualora esigenze istituzionali sopravvenute lo richiedano ai sensi dell’art. 581 del DPR n. 90/2010 l’Amministrazione della Difesa si riserva di adempiere alla propria obbligazione, anziché attraverso la corresponsione di beni e prestazioni, pagando in danaro la prestazione resa dalla controparte, secondo il valore dichiarato nel contratto.
Per tutto quel che riguarda i movimenti in danaro effettuati in esecuzione dell’atto di permuta (corresponsione delle somme necessarie a pareggiare il valore della controprestazione ricevuta o il pagamento di beni o servizi acquisiti da terzi da parte del contraente per bilanciare la prestazione dell’A.M.) deve essere garantita la tracciabilità dei flussi. Il mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini di quanto previsto dagli artt.3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.136 concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’A.R.E.U.S. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal fine dichiara che:
- il conto corrente bancario di Tesoreria presso il Banco di Sardegna è il seguente 000070661523.
Tutti i contratti sottoscritti dall’ AREUS con soggetti terzi, in dipendenza del presente atto negoziale, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. Detti contratti dovranno essere tempestivamente inviati al Comando Distaccamento per la prescritta verifica.
ART. 13
INVARIABILITÀ DEI PREZZI/VALORIZZAZIONI ECONOMICHE
Le valorizzazioni economiche delle prestazioni/controprestazioni di cui al presente contratto ed al Disciplinare Tecnico delle Controprestazioni sono fisse ed invariabili. Detti prezzi sono accettati dalla parte contraente a suo rischio e pericolo, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che la stessa non abbia tenuto presente.
ART. 14 CAUZIONE
A garanzia della completa ed esatta esecuzione contrattuale, l’A.R.E.U.S. per tutti i più estesi effetti di legge, si impegnerà apresentare entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente atto, una cauzione pari all’importo della presente permuta a favore della Sezione Amministrativa del Distaccamento Aeroportuale mediante polizza fidejussoria.
La suddetta polizza una volta in possesso dell’Amministrazione stipulante sarà svincolata al termine
dell’adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto ovvero al termine delle operazioni di collaudo.
L'incameramento della cauzione verrà effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità.
Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
ART. 15 PENALITA’
Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni negoziali, in particolare i termini di consegna, saranno applicate le penalità previste dal D.P.R. 15/11/2012 n. 236 qualora non sia diversamente previsto nello specifico Capitolato Tecnico.
L' Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di agire in danno ad AREUS qualora questa si renda inadempiente agli obblighi assunti con il presente Atto.
ART. 16 VINCOLI
Il presente Xxxx mentre vincola a tutti gli effetti di legge l’Azienda ed avrà valore vincolante per l’A.D. dal giorno successivo all’approvazione del presente contratto.
ART. 17
ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE
In ottemperanza alle vigenti norme regolamentari in materia di permuta innanzi richiamate, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, 1'Amministrazione Militare, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità, in alternativa alle specifiche prestazioni poste a carico della stessa, ha la facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento delle controprestazioni secondo gli importi dichiarati.
ART. 18 SICUREZZA
L’A.R.E.U.S si obbliga a garantire la sicurezza e la segretezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza. I documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta sono
utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.
La parte contraente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di : Segreto d’Ufficio, con particolare riguardo al DPR n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990; Segreto di Stato,
alla Legge n. 801/1977 ed al D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”, al D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di rilascio del Nullo Osta di Sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCM.-ANS del 16.09.2005; Protezione dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
L’accesso di persone per conto della parte contraente alle aree ed impianti del Comando Distaccamento Aeroportuale è soggetto alle normative di sicurezza in vigore e da tutte le eventuali restrizioni esistenti. La parte contraente fornirà, su richiesta dello stesso Comando, tutte le informazioni necessarie ad assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni richieste. In particolare, prima dell’inizio dell’attività, la parte contraente dovrà comunicare al Comando Distaccamento l’elenco nominativo di tutte le persone coinvolte.
ART. 19
RECESSO UNILATERALE E CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Militare si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, dal rapporto negoziale con preavviso di almeno 10 gg. In detta ipotesi, in applicazione di quanto disposto all'art. 107 del D.P.R. 15/11/2012, n. 236, alla controparte spetterà il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.
In particolare, l’Amministrazione Militare, oltre al diritto di recesso unilaterale può stabilire, per motivi di pubblico interesse o dipendenti da esigenze di servizio, la sospensione temporanea e/o definitiva del contratto di permuta, informandone la controparte per iscritto, anche con un minimo preavviso comunque non inferiore a 5 gg.. La parte contraente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento e di indennizzo nonché di proporre azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
La parte contraente esprime sin d'ora il proprio assenso alla cessione in parola.
ART. 20 SOSPENSIONE UNILATERALE
L'Amministrazione Militare può, in ogni caso, sospendere temporaneamente e senza preavviso il rapporto negoziale, mediante comunicazione anche informale, per sopravvenute
esigenze istituzionali, ragioni di emergenza o situazioni particolari senza che la parte contraente possa avanzare alcuna pretesa.
ART. 21
ASSICURAZIONE
A garanzia della piena ed estesa osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto di permuta, la parte contraente si obbliga, prima dell'inizio delle attività di cui al precedente art. 2, a contrarre polizze assicurative relative alla copertura della responsabilità civile (RC), comprese le garanzie accessorie, a copertura dei rischi per lesioni e/o infermità eventualmente procurati a terzi e dei danni in ogni caso arrecati ai beni della Amministrazione Militare.
L'inadempimento di quanto previsto nel primo paragrafo del presente articolo, costituisce espressa causa di risoluzione del presente negozio. A R E U S dovrà inoltre provvedere al
ristoro delle spese sostenute dall’Amministrazione Militare per somme erogate a vuoto in caso di infortuni causati dalla stessa AREUS ed occorsi a dipendenti del Comando impiegati nelle attività oggetto del presente atto, nonché al ristoro di eventuali danni arrecati da terzi, riconducibili all’evento in oggetto, a mezzi, materiali ed infrastrutture. La quantificazione di tali danni avverrà da parte di apposita Commissione nominata dal Comando Distaccamento.
ART. 22 RESPONSABILITÀ
Le parti convergono e riconoscono che L'Amministrazione Militare non è responsabile per eventuali danni causati alle persone ed alle cose a seguito dell'utilizzazione dei beni da parte della parte contraente. Parimenti quest'ultima terrà indenne l'Amministrazione Militare da qualsiasi reclamo e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi per danni o lesioni subite nel corso dell'attività di cui agli articoli precedenti.
ART. 23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto di permuta sarà risolto nel caso di inadempimento della parte contraente, per mancato rispetto delle norme o di comportamenti delle persone coinvolte nel presente atto, non ritenuti adeguati al prestigio ed alla sicurezza dell’Istituzione Militare. In tal caso la parte contraente dovrà risarcire i danni, anche non patrimoniali, eventualmente patiti dall’Amministrazione Militare
ART. 24 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente Atto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise dal Tribunale territorialmente competente.
ART. 25
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente accordo è efficace dal 10/03/2019 (data di approvazione da parte delle Autorità
competenti di ciascuna Parte) al 31/10/2019. La controprestazione dovrà essere fornita/eseguita entro e non oltre il 31/10/2019.
ART. 26 DOMICILIO LEGALE
Per l’esecuzione del presente Atto e per ogni altro effetto di legge, l’A.R.E.U.S dichiara di eleggere domicilio legale in Nuoro Xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000.
ART. 27 SPESE
Le spese per copie, bollo e registrazione del presente atto ed ogni altra relativa ad essa sono a totale carico della parte contraente.
ART. 28
MODIFICHE ALLA PRESENTE SCRITTURA
Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura se non in forma scritta.
IL PRESENTE ATTO
È costituito da n 11 elencati:
pagine più n. 3 annessi da considerare parte integrante dello stesso così
1. Procedure operative per il servizio di elisoccorso OGGETTO DELLA PERMUTA;
2. verbale della commissione nominata con AD n° 89 del 21/02/2019;
3. elenco delle controprestazioni.
Fatto letto e sottoscritto alla data di cui in epigrafe.
IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE
(Col. A.A.r.a.s Xxxxx XXXXXXX)
IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE CONTRAENTE DIRETTORE GENERALE A.R.E.U.S.
Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX