COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
Provincia di Pistoia
Rep. n° CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN XXXXXX XXXXXX XXXXXXX Xx0 DESTINATO A RISTORANTE
L’anno
, il giorno
del mese di
, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (C.F.: 80009370471) di seguito denominato semplicemente “locatore”, rappresentato dal Geom. Xxxxxxxx Xxxxx, nato il 24/03/1954 in Sambuca Pistoiese, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e
Patrimonio, ai sensi dell’art. del vigente Statuto comunale
ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n° 2 del 30 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, e il Sig. nat a
il C.F.: di seguito denominato semplicemente “locatario” ,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1- OGGETTO DELLA LOCAZIONE
In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n° del , esecutiva a termini di legge, il Comune di Sambuca Pistoiese, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione ai Sig. , che accettano il locale sito in Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX, xx
0, catastalmente identificato al foglio 10 mappale 41 sub. 17, con diritto di passo pedonale sulle corti scoperte sub. 11 e 12, di cui all’allegata planimetria ad uso ristorante;
I locali sono privi di mobili, vettovaglie, elettrodomestici e ogni altro arredo, compresi tutti quelli del locale cucina, che dovranno essere forniti a cura e spese del locatario;
E’ fatto obbligo, per patto espresso, che il locatario dovrà limitare l’installazione di apparecchiature a gas GPL, affinché la portata termica complessiva non superi i 35 KW (30.000 Kcal/h).
ART.2- DURATA – DISCIPLINA DEL RINNOVO
La locazione avrà durata di 6 anni, con decorrenza dal giorno
, data di stipula del contratto e scadrà il giorno
, e si intenderà rinnovato per altri sei anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata - contenente la specificazione del motivo invocato - almeno sei mesi prima della scadenza. Alla scadenza degli eventuali sei anni di rinnovo, le parti hanno diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione tramite raccomandata a.r. da inviare all'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. La parte richiesta dovrà rispondere mediante raccomandata a.r. entro sessanta
giorni dal ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.
ART.3- CANONE DI LOCAZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE
€ (diconsi €uro
Il canone annuo di locazione è convenuto in
/0) annuali pari ad € ,00 (diconsi €uro /00) mensili, che il conduttore si obbliga a corrispondere a favore del locatore, anticipatamente, in ragione semestrale a mezzo di versamento su c/c postale intestato al locatore. Il canone sarà automaticamente aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il locatario pertanto rinuncia all’invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del canone.
Le parti danno atto che il conduttore ha provveduto in data a
versare al locatore la somma di €
,00 (diconsi €uro
/00)
a titolo di canone di locazione riferita alla prima semestralità, giusta
quietanza n. rilasciata dal Tesoriere Comunale Banca
– filiale di .
ART.4- DEPOSITO CAUZIONALE – POLIZZA FIDEJUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il
,00 (diconsi €uro
conduttore versa al locatore una somma di €
/00) pari a tre mensilità non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Le parti danno atto
che il conduttore ha provveduto in data a versare al locatore la
somma di € ,00 a titolo di cauzione, giusta quietanza n.
rilasciata dal Tesoriere Comunale Banca – filiale di
. Le parti danno atto che il conduttore ha provveduto( a proprie spese) ad attivare apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per la durata di
anni 6 (sei) rilasciata da in data ;
ART.5- SPESE DI BOLLO E DI REGISTRO
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore, ivi compresi i diritti di segreteria. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto annualmente, dandone notizia al conduttore che è tenuto a rimborsare al locatore la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti danno
atto che il conduttore ha provveduto in data a versare al
locatore la somma di € 000,00 (diconsi €uro /00) quale quota parte dell’imposta di registro di propria competenza, riferita alla registrazione
del primo anno di contratto, giusta quietanza n. rilasciata dal
Tesoriere Comunale Banca – filiale di ;
Sono a carico del locatario tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto,.
ART.6- PAGAMENTO DEL CANONE - RISOLUZIONE
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo; il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista (nonché di quant'altro dovuto) comporta la risoluzione di diritto del contratto. In caso di vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore (Cass. n. 3990/1999) - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ART.7- DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE - RISOLUZIONE
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività commerciale ristorante per somministrazione di bevande e alimenti con auspicio che il conduttore garantisca la promozione dei prodotti tipici locali. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto.
E’ fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale e di subentro di terzi nel contratto, pena la risoluzione immediata del presente contratto. Le spese per le forniture di energia elettrica, di riscaldamento, del servizio telefonico e quant’altro, sono a carico del conduttore, che dovrà provvedere direttamente al pagamento stipulando con gli enti erogatori/fornitori i relativi contratti.
ART.8- RECESSO DEL CONDUTTORE
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi
prima.
ART.9- MODIFICHE E DANNI – SPESE DI MANUTENZIONE
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. La violazione di tale obbligo sarà motivo di risoluzione del contratto. I lavori previamente autorizzati ed effettuati saranno posti ad intero carico del conduttore senza possibilità di rivalsa nei confronti del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del conduttore medesimo. Il conduttore si impegna ad assicurare a proprie cure e spese, le unità immobiliari oggetto del presente contratto, relativamente ai danni derivanti da responsabilità civile, esibendone copia alla proprietà. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti luce, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri interni ed esterni, dei soffitti e degli infissi.
ART.10- ACCESSO ALL’IMMOBILE
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei
giorni festivi.
ART.11- CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il conduttore deterrà il bene concesso in locazione e lo occuperà compiutamente, dopo l’attivazione della polizza fideiussoria, il pagamento del deposito cauzionale, del canone e la sottoscrizione del presente contratto.
ART.12- NORME FINALI E DISPOSIZIONI VARIE
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Sambuca Pistoiese ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere approvata, se non con atto scritto. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. Il conduttore dichiara di aver fatto ispezionare attentamente l’unità immobiliare concessa in locazione e di averla trovata di suo gradimento. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile e dalla ulteriore legislazione speciale in materia. L’immobile è individuato nell’ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di diritto goduto, senza responsabilità da parte di questo Ente per le
differenze che sussistono tra le indicate superfici e qualità catastali e quelle effettive. La locazione sarà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma in cui l’immobile appartiene al Comune di Sambuca Pistoiese, nella consistenza indicata nelle planimetrie. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in locazione o nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti e oneri. La locazione di cui al presente bando è fuori campo IVA. Oltre alle modalità d’asta ed alle condizioni descritte nei precedenti punti del presente avviso, la locazione immobiliare in argomento è regolata dalle Leggi n. 392 del 1978 e n. 431 del 1998 per la parte inerente le attività commerciali.
Il locatario è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenze o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il locatario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne
non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
Il presente contratto costituito da otto pagine dattiloscritte per intero, oltre quanto nella presente con la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, viene firmato dalle parti stipulanti previa lettura, conferma ed approvazione. Letto, approvato e sottoscritto
p. il comune p.
(Geom. Xxxxxxxx Xxxxx) ( )
A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n°3 (canone di locazione - aggiornamento annuale), n.°4 (deposito cauzionale – polizza fideiussoria), n° 5 (spese di bollo e di registro), n.°6 (pagamento del canone - risoluzione), n.°7 (destinazione d’uso dell’immobile - risoluzione), n.°8 (recesso del conduttore), n.°9 (modifiche e danni – spese di manutenzione), n.°11 (consegna dell’immobile) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza.
p. il Comune p.
(Geom. Xxxxx Xxxxxxxx ) ( )