ESU di PADOVA
ESU di PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova
Via San Xxxxxxxxx, 122 – 00000 Xxxxxx – Codice Fiscale e Partita IVA: 00000000000
Tel. 000 0000000 – Fax 000 0000000
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIRETTO
BEVANDE ANALCOLICHE
Firma per accettazione ………………………………………………………………………………………………..
SEZIONE I
Parte Generale
PREMESSA
ESU di Padova – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – opera nell’ambito definito dalla Legge Regionale del 7 Aprile 1998 n. 8 e il suo mandato istituzionale, naturalmente non profit, si compie nel favorire il diritto allo studio universitario, rimovendo gli ostacoli economici e sociali che impediscono agli studenti capaci e meritevoli l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post- universitari.
XXX ritiene che la qualità dei propri servizi sia il fondamento per una moderna ed efficace gestione del Diritto allo Studio Universitario e persegue l’intento, nei limiti degli stanziamenti approvati, di migliorare la qualità della vita degli studenti iscritti all’Ateneo Patavino che beneficiano dei servizi messi a loro disposizione.
Obiettivo è quello di offrire un menù che sia caratterizzato da una buona qualità delle derrate alimentari tale da poter garantire una varietà di scelta tra primi e secondi piatti tale da soddisfare i gusti personali, l’orientamento religioso, nonché eventuali diete particolari degli studenti.
ART. 1 – OGGETTO E CONDIZIONI PRELIMINARI DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’accordo quadro, da concludersi con un solo operatore economico ai sensi del comma 3, Art. 54, D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti), ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari, come meglio di seguito specificato.
2. L’appalto è disciplinato dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del contratto che ESU di Padova (di seguito ESU) andrà a stipulare con l’Operatore economico/Ditta (di seguito Ditta).
3. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui la Ditta dovrà attenersi. Sarà compito della Ditta gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto.
4. Data la fattispecie contrattuale non rientrante tra quelle contemplate all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, non vi sono rischi interferenziali e pertanto non vige l’obbligo di redazione del DUVRI.
5. La fornitura sarà svolta negli immobili in uso ad ESU: RistorESU Nord Piovego xxxxx X. Xxxxxxx, 0 Xxxxxx (XX) e Ristorazione Agripolis via dell’Università 12 Legnaro PD (all’interno del campus).
6. Nel caso in cui durante il contratto vengano aperti altri punti di ristorazione, l’Operatore economico è obbligato alla fornitura.
7. ESU si riserva la facoltà di aggiungere altre sedi di consegna, che verranno comunicate.
ART. 2 – DURATA ACCORDO QUADRO E ORDINI DERIVATI
1. Il contratto di appalto avrà durata di 4 (quattro) anni a partire dalla stipula.
2. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto ESU non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la ditta sarà obbligata a eseguire il servizio per un periodo di 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
3. Gli ordini previsti nel corso della durata dell’accordo quadro potranno essere della durata di:
a) 4 (quattro);
b) 6 (sei) mesi;
c) 11 (undici) mesi;
I valori per ogni ordine derivato verranno indicati all’emissione dell’ordine stesso.
4. L’ESU si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità, la durata e l’importo degli ordini derivati, ovvero di emetterne di nuovi, denominati ordini aggiuntivi.
5. Il valore complessivo degli ordini derivati, compreso l’eventuale proroga non potrà superare l’importo previsto per il lotto, al netto di iva.
ART. 3 – DIMENSIONI DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo dell’accordo quadro è di € 66.360,00 (sessantaseimilatrecentosessanta/00).
2. L’importo indicato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
3. Quantità sono riportate nell’offerta economica, le tipologie oggetto di fornitura sono indicate nella Sezione II del presente capitolato.
4. La quantità di prodotti alimentari è stata stimata con i dati desunti dal consuntivo dell’anno 2019 ed è quindi meramente indicativo, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560, 1° comma del codice civile per i contratti di somministrazione, nei quali l’entità della quantità stessa non è determinata in modo fisso, ma s’intende pattuita quella corrispondente al normale e reale fabbisogno dell’utente nel periodo contrattuale. Le dimensioni numeriche indicate sono fondate su base statistica e non impegnano ESU.
5. Si specifica la quantità di derrate ordinate potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nei casi di:
a. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari degli utenti.
b. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
c. Aumento o diminuzione del n. di iscritti all’Università di Padova.
d. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
e. Nel caso in cui le norme dello Stato Italiano o della Regione Veneto, ponessero limiti o rendessero minore la capacità di spesa.
f. Nel caso ESU ponesse in essere eventuali limitazioni di accesso degli studenti alle strutture di ristorazione convenzionate.
6. Tutti i casi che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che non siano imputabili a ESU sotto riportati, verrà applicato quanto previsto dall’art. 107 del D. X.xx 50/2016 :
a. in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
x. xx sia l’interruzione di finanziamenti.
c. nel caso di eventi straordinari non imputabili a ESU, esempio pandemia Covid o normative regionali o statali che impediscano il normale svolgimento del servizio di ristorazione.
7. La Ditta non potrà rivendicare per tali azioni alcun onere o costo, né porre in essere alcuna rivendicazione e/o richiesta di indennizzo a carico di ESU, fatto salvo il diritto di recesso qualora ne ricorrano i presupposti.
ART. 4 – STRUMENTI INFORMATICI PER LE RICHIESTE DI APPROVVIGIONAMENTO
1. La ditta, se offerto in sede di gara, si impegna a rendere disponibili gli strumenti informatici per la formulazione delle richieste di approvvigionamento e la gestione delle schede tecniche prodotti, garantendo che essi siano funzionanti ed utilizzabili entro 30 gg. dalla data di inizio della fornitura.
2. La ditta dovrà altresì istruire il personale dell’ESU all’uso di detti strumenti e fornire la dovuta assistenza.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO
1. Il trasporto deve avvenire conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, con mezzi idonei coibentati e refrigerati (ove necessario), e nel rispetto delle temperature indicate dalla normativa vigente.
2. Gli automezzi impiegati dalla ditta, adibiti al trasporto dei prodotti alimentari, devono essere idonei nelle dotazioni (es. sponda idraulica) e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti - nel caso in cui questi non siano protetti - e comunque conformi alle normative vigenti. In particolare per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, positiva o negativa, gli automezzi devono essere dotati di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante teletermometro registratore, ove previsto.
3. La ditta ha l’obbligo di mantenere l’idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il personale impiegato della ditta deve avere un atteggiamento corretto ed in caso di contestazione sulla qualità delle derrate, non deve opporre rifiuti alle decisioni prese dagli addetti al ricevimento delle merci.
ART. 6 – IMBALLAGGI E PALLET
1. Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari devono escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari stessi, in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
2. I contenitori devono presentarsi integri, essere esenti da infestanti o segni di infestazioni, odori particolari, sporchi, bagnati o ammuffiti.
ART. 7 – AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI
1. La Ditta dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative, ove necessarie, per l’espletamento della fornitura richiesta, per tutta la durata dell’appalto.
2. La Ditta deve attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
3. La Ditta dovrà osservare tutte le norme relative all’igiene degli alimenti in merito a tracciabilità, stoccaggio, produzione, manipolazione e cottura.
4. Tutto il personale addetto alla manipolazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, deve essere autorizzato secondo le norme vigenti.
5. Il personale dovrà essere formato e aggiornato sulla sicurezza del lavoro, come previsto dall’art. 37 del D. Lsg 81/2008
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti.
7. La Ditta dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di ESU, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra e si impegna a fornirne copia documentale a ESU
8. Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla normativa vigente, regolamenti dell’Unione Europea relativi agli alimenti conosciuti come “pacchetto igiene” e corrispondenti norme nazionali attuative, nonché a quanto previsto dal Manuale di autocontrollo aziendale e del Regolamento Locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.
9. Norme generali di sicurezza a cui attenersi nelle strutture:
i. la Ditta deve scaricare il proprio materiale nel luogo indicato dal personale incaricato dall’ESU;
ii. deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri mezzi idonei a effettuare le manovre in sicurezza senza creare danni a cose o a terzi;
iii. deve accedere alle aree di scarico con veicoli a passo d’uomo, evitando eventuali interferenze con percorsi pedonali o vie di fuga;
iv. deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati, non sono permessi stoccaggi presso luoghi non identificati dal personale dell’ESU;
v. è fatto assoluto divieto al personale della Ditta, di usare carrelli elevatori elettrici o altri ausili di proprietà dell’ESU;
vi. è fatto divieto di fumare, gettare mozziconi, materiale infiammabile, rifiuti, presso le strutture dell’ESU e aree attinenti;
vii. obbligo di spegnere i motori in fase di scarico del materiale;
viii. nel caso di compresenza di più camion allo scarico merci, ogni operatore deve attendere il proprio turno in funzione dell’ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico in fase di espletamento.
ART. 8 - RESPONSABILI
1. La Ditta è tenuta a comunicare a ESU il nominativo del responsabile completo di indirizzo mail e recapito telefonico mobile.
2. Il responsabile della ditta dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti nominati da ESU per il controllo dell’andamento del servizio ed essere fornito di delega idonea a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse insorgere.
3. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall’ESU al referente della Ditta, si intendono come fatte direttamente alla Ditta.
ART. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. In caso di sciopero del personale della Ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, ESU deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.
4. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, ESU si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l’applicazione delle sanzioni previste.
ART. 10 – ONERI GENERALI
1. Tutti gli oneri necessari alla realizzazione della fornitura oggetto del presente Capitolato sono interamente a carico della Ditta.
2. La Ditta è obbligata a rispettare quanto previsto nel presente Capitolato.
3. ESU resta sollevato da qualsiasi onere aggiuntivo che dovesse derivare da fatti non prevedibili alla stipula del contratto.
4. Tutte le spese, tasse e imposte, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico della Ditta.
5. Sono a carico della Ditta in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.
6. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi dell’art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, lettera “b” della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
7. Spetta all'Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.
ART. 11 – DIVIETO DI VARIAZIONE, DI DESTINAZIONE D’USO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITA’ DEL CREDITO
1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta non può cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da persone che non siano alle sue dipendenze o che agiscano su suo incarico senza previa autorizzazione scritta da parte di ESU.
3. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d’ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito
5. La Ditta per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell’appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali.
6. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni riportate nei precedenti commi del presente articolo, ESU avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA.
1. La Ditta dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di durata del contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, ovvero per un importo determinato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nell’ipotesi di ribassi d’asta superiori al 10% (dieci per cento) o al 20% (venti per cento).
2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944 Codice civile, nascenti dall’esecuzione del contratto.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice civile.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni ESU potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso la Ditta sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua notifica a mezzo PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo, ESU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Si precisa che l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, potrà essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
6. La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto previo rilascio, da parte dei competenti uffici, di nulla osta che attesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale. La stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita ogni eccezione e controversia.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI, CONDIZIONI MINIMALI.
1. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne ESU e i suoi collegati da tutti i danni, diretti ed indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. All’insorgere di episodi di intossicazione alimentare causati da prodotti forniti dalla Ditta. Nel caso specifico verranno addebitati alla Ditta tutti i costi a cui ESU dovesse incorrere, più il pagamento dei danni arrecati.
3. La Ditta dovrà stipulare, con oneri a proprio carico una polizza assicurativa che abbia i seguenti requisiti minimi:
a. sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione;
b. copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche all’ESU e quant’altro ad essa collegato, con massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, in relazione all’attività svolta.
4. Della suddetta polizza, la Ditta è tenuta a fornirne copia a ESU entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.
ART. 14 – PENALI
1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. In caso di Non Conformità inviate alla Ditta pari o superiori a 2 nell’arco temporale di 30 giorni, si applicherà la penale di € 500,00.
3. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
4. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale prevista.
5. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.
6. Per il calcolo del superamento del 10% dell’importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate
ART. 15 – RISOLUZIONE
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
a. In caso di mancata reintegrazione della cauzione prevista;
b. Nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste, qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Ditta, formula la contestazione degli addebiti alla Ditta assegnando un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla Ditta. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Xxxxx abbia risposto il ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.
3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.
4. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.
Art. 16 – RECESSO
1. Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del X.Xxx. 00/0000, XXX ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:
a. In applicazione dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed ai sensi e per gli effetti art. 1339 Codice civile, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venga attivata una convenzione CONSIP per servizi analoghi o dal Centro Aggregatore della Regione Veneto e l’Ditta rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le condizioni normative a quelli praticati dalla convezione CONSIP o dal Centro Aggregatore della Regione Veneto di cui trattasi.
b. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione a carico del bilancio di ESU.
c. In caso di soppressione di ESU, ovvero di suo accorpamento in altra Pubblica Amministrazione.
d. Eventi straordinari che mutino sostanzialmente le abitudini alimentari e di conseguenza i quantitativi riportati in capitolato.
e. Variazioni della didattica, apertura e/o chiusura sedi universitarie.
f. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo di ESU.
g. Nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione del servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore.
h. Nel caso di gravi inadempienze, anche se non espressamente previste, che pregiudichino lo svolgimento del servizio affidato.
2. Il contratto s’intenderà altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del codice civile, per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell’appalto.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto e ESU dovesse indire una nuova gara per la fornitura del servizio in oggetto, le spese relative verranno addebitate alla Ditta uscente.
4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
5. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.
6. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.
ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Direttore.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta aggiudicataria.
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxx.xxx.xx
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto;
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all’esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea.
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo:
11. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/0000000
12. La ditta dichiara di avere preso visione dei contenuti dell’informativa privacy allegata (allegato_2), in riferimento alla presente procedura.
ART. 18 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE
1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo: xxx.xxxxx.xxx.xx in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall’indirizzo xxx.xxxxx.xxx.xx in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, la Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.
SEZIONE II
ART. 19 – OGGETTO della FORNITURA
1. Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura di bevande analcoliche tipo cola e aranciata e servizi accessori.
2. I prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
Bibita aranciata e tipo cola sciroppo postmix: il prodotto da fornire è sciroppo in fusti o BIB da minimo 18 lt, prodotto e commercializzato a norma del D.P.R. 19.05.1958 n. 719 e successive modifiche e integrazioni, legge 03.04.1961 n. 286 e successive modifiche e integrazioni, D.P.R 02/02/204 n. 230. Il prodotto dovrà essere consegnato in fusti o BIB minimo da 18 lt. Eventuali modificazioni agli attacchi dell’impianto per adattare i fusti o BIB, sono a carico della ditta.
ART. 20 – SERVIZI AGGIUNTIVI
1. La ditta si impegna a mettere altresì a fornire i seguenti servizi:
a) Manutenzione: la ditta dovrà garantire a sue spese, la manutenzione ordinaria dell’impianto di erogazione e in particolare la pulizia e sanificazione a scadenza regolare delle tubazioni e cambio dei filtri di depurazione acqua legati all’impianto di erogazione.
b) Fornitura di impianti in comodato d’uso gratuito: nel caso di apertura di nuove strutture o di ristrutturazioni di quelle esistenti, la ditta dovrà fornire in comodato d’uso gratuito su semplice richiesta dell’ESU di Padova, impianti di erogazione bibite.
ART. 21 – SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI
1. Qualora alla prova pratica uno o più prodotti offerti in sede di aggiudicazione, non risultassero di gradimento all’ESU, la Ditta si impegna a sostituire il o i prodotti in questione con altri, che risultino di gradimento all’ESU, il prezzo rimarrà quello offerto in gara.
ART. 22 – INTRODUZIONE NUOVE TIPOLOGIE DI PRODOTTI
1. Su richiesta dell’ESU alla Ditta può venire chiesto di fornire nuove tipologie di prodotti diversi da quelli previsti nel presente Capitolato. I prodotti verranno testati, e in caso di gradimento da parte di ESU verranno inseriti nel listino dei prodotti offerti.
2. Per le nuove tipologie di prodotti la Ditta dovrà fornire la scheda tecnica.
3. Il prezzo per il nuovo prodotto verrà concordato tra le parti previa valutazione della sua congruità.
4. Al nuovo prodotto verranno applicate le condizioni generali previste dal presente capitolato.
ART. 23 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura dovrà essere realizzata in modo continuativo con una consegna settimanale effettuata presso le strutture indicate da ESU. La Ditta dovrà consegnare i prodotti entro 48 ore dall’invio dell’ordine, secondo le modalità da concordare.
2. In caso di eventuali ritardi di consegna, parziale consegna o di assenza del prodotto ordinato, la Ditta lo dovrà segnalare per mail entro 24 ore dall’invio dell’ordine.
3. Ogni consegna dovrà quindi essere preventivamente concordata con gli addetti incaricati da ESU, che provvederanno alle richieste di approvvigionamento avvalendosi delle modalità messe a disposizione dalla ditta e concordate con l’ESU.
4. Si avvisa che saranno riconosciuti validi esclusivamente i quantitativi riscontrati ed accettati alla consegna presso i magazzini dell’ESU. Nel caso di differenze negative, le quantità indicate
nel documento di trasporto delle merci saranno corrette; nel caso di differenze positive sarà facoltà dell’addetto al ricevimento il ritiro o la restituzione della quantità eccedente.
5. Nel caso che venga consegnata merce di categoria o qualità difforme a quella prevista dal capitolato, e richiesta in fase di ordine, l’ESU si riserva di:
a. accettare la fornitura in deroga per situazione di necessità e urgenza limitatamente al prodotto/prodotti consegnati;
b. accettare la fornitura declassando il prodotto/prodotti consegnati con deprezzamento pari al 30 % (trenta per cento) del prezzo in vigore;
c. non accettare il prodotto/prodotti consegnati che dovrà/dovranno essere riconsegnato/riconsegnati se richiesto.
6. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso i magazzini dell’ESU tra le ore 8.00 e le ore 10.30 nelle giornate lavorative precedentemente concordate.
ART. 24 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
1. Il corrispettivo d’appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata, moltiplicato per i prezzi offerti dalla Ditta, indicati nel “MODELLO PREZZI UNITARI”.
2. Per i prodotti ulteriori offerti, verrà applicato il prezzo della bevanda tipo “cola”.
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, verrà applicata una ritenuta dello 0,5 %.
4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
5. Le fatture dovranno essere intestate a:
ESU di Padova
Via San Xxxxxxxxx, 122 – 00000 XXXXXX XX Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286
ESU di Padova è attualmente soggetta al regime IVA “split payment”.
6. Le fatture da indirizzarsi all’ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
7. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. In caso di fallimento, successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma passeranno in capo al soggetto cessionario.
10. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze.
11. Nel caso vengano richieste, per ogni mandato bancario alla Ditta verranno addebitate le spese stabilite in base agli accordi interbancari.