Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale Sardegna/Ambito scolastico territoriale di Cagliari
Accordo sperimentale per la sistemazione delle posizioni assicurative in carico al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale Sardegna/Ambito scolastico territoriale di Cagliari
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito denominato INPS, ovvero, congiuntamente al Ministero dell’Istruzione, “Le Parti”, con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore generale
e
il Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale Sardegna – AST di Cagliari, di seguito denominato Ministero ovvero, congiuntamente all’INPS, “Le Parti”, con sede in Cagliari, codice fiscale 80012550929, rappresentato dal dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Direttore generale USR Sardegna.
VISTI
- l’articolo 2, comma 3, della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le Amministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti;
- le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - Applicazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335";
- l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A) della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti;
- l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero dell’Istruzione, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”);
- il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 3, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa
a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge
n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza;
- l’art. 1, comma 6, della legge n.335/1995, che prevede testualmente: “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”;
- le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 nonché le previsioni dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS di cui alla Determinazione del Presidente Inps n.119/2019, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici” (ora Ufficio centrale), assegnando allo stesso specifici compiti relativamente alla definizione delle domande
c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero,
- l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 09.01.2020, che stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca;
- l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990);
- l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali,
contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;
- l’art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 (di seguito Codice);
- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013;
- i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn.393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni” e 157 del 30 luglio 2019 in materia di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
Considerato
- che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione dei pensionamenti degli anni scorsi;
- l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola;
- l’Accordo sperimentale sottoscritto il 5 febbraio 2019 tra l’INPS e MIUR/USR-AT di Roma, secondo cui, previa digitalizzazione di 3.500 fascicoli all’anno delle domande
c.d. ante subentro ancora giacenti presso l’Ufficio scolastico provinciale di Roma, si trasferiva all’INPS la competenza a definire tali domande;
- il rinnovo, già perfezionatosi alla fine del 2019, del sopra citato Accordo sperimentale relativo ad ulteriori 3.500 fascicoli;
- la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti;
- l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con valutazione annuale degli esiti in attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Ministero;
- la specifica richiesta dell’Ambito scolastico territoriale di Cagliari di cui alla comunicazione PEC del 5 novembre 2020, con cui si chiede la stipula di un Accordo per il trasferimento parziale delle domande c.d. ante subentro all’Ufficio Estratto conto dipendenti pubblici dell’Inps, al fine di accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento
Le Parti concordano quanto segue
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo, INPS e Ministero dell’Istruzione – USR Sardegna – AST di Cagliari (di seguito anche Ministero) avviano una collaborazione istituzionale per il progressivo passaggio all’INPS della competenza a definire una parte delle pratiche ante
subentro di cui in premessa (domande giacenti presentate al Ministero fino al 31.8.2000) presentate dai dipendenti del Ministero dell’Istruzione – Comparto Scuola della provincia di Cagliari nei limiti sanciti dal presente accordo.
2. Le suddette pratiche di riscatto, ricongiunzione, computo - trasferite all’INPS in base a tempi, modalità e nei limiti previsti nei successivi articoli - saranno definite dall’INPS, Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici.
Art. 2
Predisposizione e consegna dei fascicoli all’INPS
1. L’USR Sardegna – AST di Cagliari si impegnano, per il 2020/2021, a trasmettere in via telematica un numero massimo di 250 fascicoli digitalizzati, al cui interno devono essere contenute le domande di prestazione di cui all'articolo 1 comma 2, del presente Accordo, ancora giacenti, presentate dai soggetti nati dal 1956 in avanti nonché tutta la documentazione con i dati e le informazioni utili a definire le domande stesse.
2. Le diverse tipologie di domande di prestazione giacenti presso il Ministero (USR Sardegna – AST di Cagliari) saranno riunite in singoli fascicoli, uno per ogni dipendente.
3. L’INPS, per il tramite dell’Ufficio centrale Estratto conto dipendenti pubblici, garantirà la definizione delle domande contenute nei fascicoli digitalizzati messi a sua disposizione, dando precedenza a quelle relative ai prossimi pensionandi.
4. L’anno prossimo (campagna pensionamenti scuola 2021-2022), a partire da settembre 2021 e fino a giugno 2022, l’USR Sardegna - AST di Cagliari potranno rendere disponibili all’INPS, con le medesime modalità di cui al comma 1 o altre che saranno definite dai Responsabili dell’Accordo, da un minimo di 250 ad un massimo di 500 fascicoli all’anno, in base alla verifica della sperimentazione e alle disponibilità del Ministero relative all’attività di digitalizzazione.
5. Sarà compito dell’AST di Cagliari, che al momento non dispone di una piattaforma informatica che rispetti gli standard di sicurezza richiesti dalle Autorità garanti per lo scambio telematico dei dati, predisporre i fascicoli per la digitalizzazione e, con un’unica operazione di invio tramite PEC all’INPS da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2020, trasmettere i files contenenti i singoli fascicoli preceduti da un elenco in excel con i seguenti dati: Nome, Cognome, Codice fiscale del dipendente, tipologia di istanza e data di protocollo.
6. L’AST di Cagliari si impegna a fornire documentazione valida e regolare, depositata in originale all’interno del fascicolo, presentata a norma di legge, secondo la
disciplina normativa di riferimento e secondo le modalità e i tempi definiti nel presente Accordo.
7. L’invio tramite PEC dei fascicoli digitalizzati viene utilizzato per la gestione degli scambi tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi del 2021, nelle more della condivisione di una piattaforma digitale per lo scambio dei files contenenti i fascicoli, rispettosa comunque dei requisiti di sicurezza, tracciabilità e riferibilità univoca della fonte trasmittente.
Art. 3
Completezza delle domande trasmesse all’INPS
1. Solo in caso di completezza dei dati acquisiti dall’INPS inerenti alle singole domande ai sensi delle disposizioni seguenti, l’Istituto prenderà in carico le posizioni ai fini della definizione dell’istruttoria, emissione e notifica dei relativi provvedimenti a tutti i soggetti interessati.
2. Le pratiche saranno considerate complete se tra i dati telematici trasferiti o all’interno dei fascicoli digitalizzati saranno presenti gli elementi minimi di cui all’articolo 4.
3. In quanto necessario alla definizione corretta delle domande, le Istituzioni scolastiche potranno inserire progressivamente nell’applicativo “Nuova Passweb” dell’INPS tutti i periodi contributivi “utili ex sé”, relativi ai nominativi il cui fascicolo è stato trasferito all’INPS, dando priorità ai pensionandi. Nel caso di impossibilità di inserimento dei dati sull’applicativo “Nuova Passweb” da parte dell’Istituzione scolastica di ultima titolarità, questa sarà tenuta al tempestivo invio di tutte le certificazioni dei predetti servizi utili ex se.
4. L’INPS si impegna a consultare, prima di trasmettere al Ministero richieste di integrazione dei dati necessari all’istruttoria delle domande, le banche dati esterne disponibili, tra cui NOI PA, nei limiti della attuale disponibilità dei dati, e SIDI.
5. L’INPS, nel caso di completezza delle informazioni messe a disposizione dal Ministero, effettuerà la sistemazione e validazione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati alle “domande c.d. ante subentro” e la gestione di tali domande fino alla loro definizione, la notifica del provvedimento all’interessato ed all’Amministrazione di appartenenza/Istituzione scolastica, nonché i successivi adempimenti gestionali.
6. A richiesta dell’INPS, l’USR Sardegna – AST di Cagliari si impegna, per il tramite delle Istituzioni Scolastiche che detengono i fascicoli relativi alle ricostruzioni della
carriera dei propri dipendenti, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’art. 6, a trasmettere, di seguito alla ricezione delle scuole, entro 30 giorni all’INPS dati specifici relativi alla retribuzione del richiedente al momento della domanda di prestazione e alla fascia retributiva applicabile.
Art. 4
Contenuto dei fascicoli ai fini della completezza della documentazione
1. Le pratiche saranno considerate complete ai fini della loro presa in carico da parte dell’INPS se nei fascicoli digitalizzati saranno presenti i seguenti elementi minimi per tipologia di domanda:
a) per tutte le tipologie di domande: dati anagrafici del richiedente; tipologia di domanda; data della domanda (protocollo Ufficio scolastico provinciale o scuola); stato matricolare aggiornato per accredito servizio di leva o relativa autocertificazione, se presente in originale all’interno del fascicolo; eventuali altri provvedimenti già emessi dal Ministero, se presenti in originale all’interno del fascicolo;
b) in aggiunta, per riscatti laurea e titoli universitari: certificato di laurea con data di immatricolazione ed indicazione della durata legale del corso di studi e della Facoltà presso la quale il titolo è stato conseguito;
c) in aggiunta, per riscatto titoli, diplomi e corsi di specializzazione in base a sentenze della Corte Costituzionale (conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario): certificato di conseguimento del titolo di specializzazione o del diploma universitario con data di immatricolazione ed indicazione della durata legale del corso di studi e della Facoltà/Istituto presso i quali il titolo è stato conseguito (documentazione già ricompresa nei punti precedenti, per riscatto di eventuale decorrenza giuridica verrà trasmesso lo stato matricolare);
d) in aggiunta, per ricongiunzioni e computi, eventuale richiesta di modello TRC o CER alla Gestione privata INPS e, per la definizione dei computi, tutti i certificati dei servizi pre-ruolo resi e presenti agli atti del fascicolo.
2. L’INPS comunicherà al Ministero dell’Istruzione – AST di Cagliari quali delle informazioni di cui sopra, necessarie alla definizione della prestazione, non sono presenti nei fascicoli trasmessi.
3. Gli Uffici dell’Ambito Territoriale di Cagliari si impegnano, quindi, a integrare entro 30 giorni i fascicoli con le informazioni richieste.
Art. 5 Gestione contenzioso
1. Spettano al Ministero la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti propri provvedimenti, già emessi prima del trasferimento della competenza all’INPS relativi alla singola domanda.
2. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie di natura amministrativa o giudiziaria, nonché di richieste di riesame riguardanti i propri provvedimenti emessi in esecuzione del presente accordo.
3. Nel caso di contenzioso giudiziario, il Ministero si impegna a fornire in tempo utile la documentazione in originale per la costituzione in giudizio, con modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui all’articolo 6.
4. Spettano all’USR Sardegna la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dal MIUR prima della data di acquisizione della competenza sulla singola pratica da parte dell’INPS.
5. Spettano all’INPS la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dall’INPS successivamente alla data di acquisizione della competenza sulla trattazione delle pratiche trasmesse dal Ministero.
Art. 6
Figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile dell’Accordo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili dell’accordo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione dell’Accordo in relazione a qualsiasi attività necessaria per la soluzione di problematiche inerenti l’attuazione di quanto disposto dall’Accordo stesso.
3. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo saranno oggetto di successiva comunicazione a mezzo PEC. Eventuali modifiche dei nominativi indicati saranno comunicati tramite PEC.
Art. 7
Obblighi ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019, n. 157, con l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Art. 8 Oneri
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo a ciascuna delle Parti.
Art. 9 Durata e recesso
1. L’Accordo entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione e avrà una durata biennale (anni scolastici 2020-2021, 2021-2022), rinnovabile per ulteriori due anni previo scambio di comunicazioni PEC tra le parti da perfezionare entro il mese di novembre 2021 e novembre 2022.
2. Sarà possibile il recesso dal presente Accordo, da comunicare per iscritto, nel caso di inosservanza grave degli adempimenti in esso previsti, con particolare riferimento ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Accordo.
3. Costituiscono elementi rilevanti per le ipotesi di grave inosservanza il ritardo nei tempi previsti riferito ad almeno il 50% delle posizioni individuali, con riferimento ai riscontri per la mancanza delle informazioni relative ai fascicoli personali.
4. In caso di recesso, le domande di prestazione ed i fascicoli digitalizzati del Ministero presi in carico dall’Istituto e non definiti al momento del recesso, saranno restituiti allo stesso Ministero, che resterà titolare delle competenze inerenti alla definizione delle domande di prestazione.
Art. 10
Informazione al personale interessato
1. A seguito della firma dell’Accordo, il Ministero dell’Istruzione – USR Sardegna – AST di Cagliari si impegna a darne comunicazione agli interessati tramite i propri canali di comunicazione interna, informando della progressiva acquisizione di competenza sulle pratiche c.d. ante subentro da parte dell’INPS e che i piani di ammortamento delle prestazioni onerose saranno comunicati in sede di notifica del relativo provvedimento all’utente interessato.
2. Il Ministero – USR Sardegna – AST di Cagliari e l’INPS informeranno altresì tutti i soggetti interessati, compresi gli intermediari autorizzati, che, secondo le disposizioni dell’INPS, il provvedimento, se non rifiutato entro il temine di 90 giorni dalla data di notifica, s’intende tacitamente accettato con il silenzio assenso; tale termine dovrà essere osservato anche nel caso si opti per il pagamento dell’onere in unica soluzione, in mancanza del quale si provvederà alla rateizzazione mensile dell’onere.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno preventivamente concordate per il tramite dei Responsabili di cui all’articolo 6.
Art.11
Formazione delle Scuole ricadenti nell’AST di Cagliari
1. Nell’ottica di garantire una corretta gestione delle pensioni scuola e ritenendo strategico consolidare le competenze degli istituti scolastici nell’utilizzo di Nuova Passweb, al fine di implementare le posizioni assicurative del personale della scuola e consentire la definizione delle domande di prestazione ancora giacenti, l’INPS si impegna a svolgere attività di formazione a tutti gli istituti scolastici della provincia di Cagliari, senza alcun onere per il Ministero dell’Istruzione.
INPS
Il Direttore generale Dr.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CN = DI XXXXXXX XXXXXXXXX C = IT
MIUR - USR Sardegna Il Direttore generale Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx