INFORMATIVA APPALTATORI
INFORMATIVA APPALTATORI
PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI e COMUNICAZIONE SUBAFFIDAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, "il subappalto è il contratto 1
con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare".
Se l'importo del contratto di subappalto supera i 150.000,00 €, occorre tenere presente che, se l'impresa subappaltatrice non risulta iscritta nella White List, è necessario acquisire le dichiarazioni (Mod. 4) per il rilascio dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D. Lgs. 159/2011.
Si rammenta, inoltre, che per le attività previste all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, il subappaltatore deve obbligatoriamente essere iscritto alla White List della Prefettura Provinciale di competenza nella categoria per cui viene richiesto il subappalto ovvero produrre documentazione che attesti la richiesta di iscrizione inviata alla Prefettura o la richiesta di mantenimento dell'iscrizione (in aggiornamento).
“Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)
b) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. (lettera da i-bis a i-quater aggiunte all'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)"
Solo a completamento della ricezione di tutta la documentazione richiesta ed a conclusione di tutte le verifiche necessarie, la Stazione Appaltante rilascerà la relativa autorizzazione.
Tutta la corrispondenza relativa all'istanza di subappalto e le comunicazioni relative ai subcontratti/ sub-affidamenti dovrà obbligatoriamente essere trasmessa tramite il Portale Fornitori di Acque
Bresciane - area messaggistica 2
(raggiungibile al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx ed accedendo con le credenziali ottenute in fase di registrazione).
1) ISTANZA DI SUBAPPALTO (ex art. 105, comma 2, primo periodo, e commi da 4 a 20 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore dovrà produrre la documentazione sotto elencata.
• Mod. 1) Istanza di subappalto;
• Mod. 2) DGUE subappaltatore;
• Mod. 3) Dichiarazioni aggiuntive subappaltatore + rispettivi allegati;
• Mod. 4) Dichiarazione per richiesta informativa antimafia da compilarsi a cura del subappaltatore (se ricorre il caso);
• il contratto di subappalto, completo di: elenco dei prezzi unitari praticati al subappaltatore; elaborati grafici; computo metrico;
• attestazione SOA (per lavori);
• DVR firmato:
• Piano Operativo di Sicurezza (POS) oppure Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) firmati;
• Informativa SA8000 controfirmata per accettazione dal subappaltatore;
• Informativa ISO 50001 controfirmata per accettazione dal subappaltatore;
• il DURC in corso di validità e la visura CCIAA del subappaltatore (se non forniti, i documenti verranno acquisite d'ufficio dalla Stazione Appaltante);
• eventuali ulteriori documenti richiesti dalla SA.
Note riferite al Mod. 4
a) la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa;
[Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
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2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai
commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
b) la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età con l’indicazione dei rispettivi Codici Fiscali;
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
• dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
• copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
• dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età con l’indicazione dei rispettivi Codici Fiscali.
2) COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO DI ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO (ex art. 105, comma 2, periodi secondo e quinto - attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo INFERIORE al 2 per cento dell'importo delle prestazioni 5
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare)
L’Appaltatore dovrà comunicare alla S.A. l’intenzione di voler affidare le prestazioni, prima dell’inizio delle stesse e dovrà produrre:
• Mod. 1-bis) Comunicazione sub-affidamento
• Visura Camerale del Subappaltatore da cui risulti l’abilitazione ad eseguire attività nello specifico settore oggetto del sub-affidamento e il DURC in corso di validità (se non forniti, i documenti verranno acquisite d'ufficio dalla Stazione Appaltante).
N.B.: Si rammenta che per l’affidamento delle attività c.d. ad “infiltrazione mafiosa” previste all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, le società subcontraenti devono obbligatoriamente essere iscritte alla White List della Prefettura Provinciale nella categoria per cui viene richiesto il sub-affidamento ovvero produrre documentazione che attesti la richiesta di iscrizione inviata alla Prefettura o la richiesta di mantenimento dell'iscrizione (in aggiornamento).
3) CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
N.B. il contratto di subappalto dovrà prevedere – pena di nullità assoluta – un’apposita clausola con la quale “il subappaltatore, nell’ambito del contratto di appalto di cui all’oggetto sottoscritto tra Acque Bresciane S.r.l. e l’appaltatore….., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad Acque Bresciane S.r.l. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
il subappaltatore si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto ad Acque Bresciane
S.r.l. tramite l’appaltatore…”
Clausole Obbligatorie:
✓ generalità e dati completi delle parti
✓ oggetto dettagliato del subappalto
✓ importo del subappalto (suddiviso in importi lavori, costi della manodopera, costi di 6
sicurezza, ecc.
✓ Modalità di pagamento e clausola tracciabilità
✓ Oneri ed obblighi in capo al subappaltatore, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, in ordine al trattamento economico e CCNL applicato ai lavoratori, obblighi in materia di sicurezza, stipula polizza RCT e RCO con massimali adeguati, organizzazione del servizio/lavoro/cantiere;
✓ trattamento dati personali
✓ allegati al contratto: elenco prezzi unitari, computi metrico estimativo, elaborati grafici