COMUNE DI RONCHIS - PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI RONCHIS - PROVINCIA DI UDINE
CONCESSIONE PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO “XXX XXXX” SITO IN XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 0 X XXXXXXX – CIG 634158055D
RELAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE (art. 279 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207)
Ronchis, lì 31 LUGLIO 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- geom. Xxxxxx XXXXXXXX -
1) Premessa
Con deliberazione del C.C. n. 5 del 20.03.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di proprietà comunale – anno 2014 (art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008)” cui ha fatto seguito la deliberazione della G.C. n. 59/2014 del 04.12.2015 – immediatamente eseguibile – è stato decisa la valorizzazione del dell’impianto sportivo sito in via Xxxxxxxxx Xxxxxxx civico 8 con l’affidamento a terzi della concessione d’uso e gestione perseguendo in tal senso il comma 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002 che prevede quanto segue: “nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”.
Con il processo di valorizzazione s’intende mettere a reddito il patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio indisponibile perseguendo in tal senso quanto previsto al riguardo dall’art. 32 co. 8 della L. 23.12.1994, n. 724 che impone alle pubbliche amministrazioni di gestire il proprio patrimonio in modo tale da ottenere la massima redditività possibile.
La valorizzazione dell’immobile è stata confermata anche per il corrente anno con deliberazione del C.C. n. 26 del 29.06.2015 – immediatamente eseguibile.
La concessione di servizi rientra tra i contratti di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 per i quali, come previsto dall’art. 20 si applicano gli articoli 68, 65 e 225 del Codice dei contratti.
2) Descrizione della concessione di servizi di gestione
La concessione di servizi prevede la gestione del campo sportivo “Xxx Xxxx” con assunzione a carico del concessionario dei relativi costi di esercizio e di manutenzione ordinaria.
La concessione di gestione rientra tra i servizi di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 (categoria 27 – altri servizi / CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi) per i quali si applica l’art. 21 del Codice dei contratti.
La fruizione dell’impianto sportivo avverrà sulla base delle tariffe determinate annualmente dall’Amministrazione comunale.
Il concessionario avrà la possibilità di utilizzare quanto per finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche.
3) Determinazione del Piano economico finanziario e stima del valore della concessione
3.1) Determinazione del Piano economico finanziario
A) Stima dei costi di gestione dell’impianto sportivo
La stima dei costi di gestione dell’impianto sportivo è stato stimato in € 12.000,00 +
I.V.A. pari ad un costo mensile di € 1.000,00 così calcolato:
A) Custodia e pulizia | 7 h * 15,35 €/h * 4 settimane | €/mese 429,80 | Mesi 10 di apertura | € 4.298,00 |
B) Manutenzione campo da gioco | € 1.200,00 | |||
C) Manutenzione C.T. | € 270,00 | |||
D) Manutenzione Estintori | € 30,00 | |||
E) Consumi utenze | € 5.800,00 | |||
Riscaldamento e produzione acqua calda | Mesi 10 | € 1.540,00 | ||
Energia elettrica | €/mese 270,00 | Mesi 12 | € 3.240,00 | |
Acqua | €/mese 85,00 | Mesi 12 | € 1.020,00 | |
F) | Manutenzione ordinaria | € 312,00 | ||
G) | Canone concessorio annuo | € 90,00 | ||
Costo annuo | € 12.000,00 - | |||
Contributo | € 5.000,00 | |||
Costi netti | € 7.000,00 |
Il concedente parteciperà alla spese che il Concessionario sosterrà corrispondendo allo stesso l’importo di € 5.000,00/annui (I.V.A. esclusa) a parziale copertura dei costi di cui alle lettera E).
B) Stima delle prevedibili entrate
La stima delle entrate è stata stilata sulla base di un utilizzo dell’impianto per la partecipazione dell’associazione sportiva al campionato dilettanti per la prima squadra e per la partecipazione di squadre facenti parte del settore giovanile (tipo juniores, allievi o giovanissimi) con l’esclusione di scuole calcio.
A) Biglietto d’ingresso | € 0,00 |
B) Organizzazione tornei | € 3.000,00 |
C) Utilizzo impianto da parte di terzi | € 1.500,00 |
D) Entrate da pubblicità | € 400,00 |
E) Tesseramento sostenitori | € 1.500,00 |
F) proventi BAR | € 2.000,00 |
Entrate annue | € 8.400,00 |
Per il calcolo del valore della concessione, anche ai fini della determinazione della base di gara, tenuto conto che la concessione deve essere effettuata senza finalità di lucro, si ritiene corretto determinare la stessa sulla base delle prevedibili entrate corrisposte dall’utenza e sarà di € 8.400,00/annui * 6 anni = € 50.400,00.
4) Dimostrazione di rispetto degli obiettivi
La tabella che segue da conto dell’avvenuto recepimento negli atti di gara della indirizzi della deliberazione G.C. n. 59/2014:
N. | Requisito | Bando | Capitolato | Contratto |
a) | la concessione dovrà avvenire con carattere preferenziale in favore di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ovvero enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I., con esclusione di quelle società che risultino inadempienti, nei confronti del Comune, su precedenti gestioni di impianti sportivi; | Art. 9 | ||
b) | tra le finalità societarie vi dovrà essere precipuamente la formazione sportiva dei ragazzi con particolare attenzione al settore giovanile | Art. 9 | ||
c) | il soggetto affidatario dovrà aver collaborato tramite attività di volontariato con diverse Istituzioni ed Enti rivolti alla cura e agli interessi dei più piccoli, quali CONI, Ministero dell’Istruzione e Ricerca, Istituzioni scolastiche locali ed in diverse manifestazioni ed eventi prediligendo le attività svolte sul territorio comunale; | Art. 11 - elemento valutazione a.1.2 | ||
d) | l’assetto e l’organigramma societario del soggetto | Art. 11 - |
affidatario dovrà fornire idonee garanzie dal punto di vista di una corretta gestione della struttura, con particolare riferimento all’anzianità dell’associazione nello svolgimento dell’attività e di una corretta gestione dell’attività sportiva, con particolare riferimento al numero di iscritti praticanti con preferenza alle fasce giovanili; | elemento valutazione a.2, a.3 e B) | |||
e) | il soggetto affidatario dovrà garantire la fruizione delle strutture da parte di altre associazioni sportive; | Art. 2 | Art. 2 | |
f) | il soggetto affidatario dovrà provvedere al subentro in tutte le utenze finora intestate al precedente soggetto gestore e/o al comune; | Art. 13 co. 8 | ||
g) | il soggetto affidatario assumere l’onere della manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo mentre la manutenzione straordinaria resterà a carico dell’amministrazione comunale; | Art. 13 | Art. 13 | |
h) | il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione; | Xxx.xx 16 e 17 | Art. 20 | |
i) | la convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi statuiti; | Art. 10 | Art. 11 | |
l) | sarà previsto un contributo annuo dal Comune a favore del concessionario a parziale copertura dei costi di gestione dell’impianto, senza alcun altro onere a carico del Comune di Ronchis, | Art. 3 | Art. 5 | |
m) | dovrà essere previsto un canone annuo a favore del Comune di Ronchis; | Art. 3 | Art. 6 | |
n) | dovrà essere specificatamente disciplinata la possibilità per il Comune di utilizzo gratuito della struttura per un numero di giornate da definirsi in sede di gara | Art. 2.1.6 | Art. 15 | |
o) | di dare atto che saranno valutate solo offerte in ribasso sul valore del contributo annuo comunale sopra indicato nonché in base alle proposte di investimenti migliorativi che l’offerente intenderà realizzare sulla struttura; | Art. 11 – elemento di valutazione E) | Art. 3 | |
p) | di dare atto che la durata della concessione è prevista dalla data di stipula della medesima con durata di 6 anni. In ogni caso, dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa concessione, dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario da sottoporre all’esame della Giunta; | Art. 5 | Art. 4 Art. 00 |
XXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXX
CONCESSIONE PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO “XXX XXXX” SITO IN XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 0 X XXXXXXX – CIG 634158055D
CAPITOLATO SPECIALE
Ronchis, lì 31 LUGLIO 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- geom. Xxxxxx XXXXXXXX -
Art. 1) Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto della concessione di servizi relativa al servizio per la gestione del campo sportivo comunale “Xxx Xxxx” di Ronchis nel capoluogo.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4 il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 634158055D.
Art. 2) Modalità di gestione e oneri a carico del Concessionario 2.1) Modalità di gestione
1. L’immobile sopra descritto è concesso affinchè venga svolta la seguente attività:
• attività sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche.
2. In caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest’ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l’impianto a cui è riferita la presente concessione:
a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi tutti sede sociale nel comune di Ronchis;
b) in subordine, se l’impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi associazioni sportive non aventi sede sociale nel comune di Ronchis.
3. Il concessionario dovrà garantire l’apertura per almeno 8 ore settimanali per il periodo settembre/giugno di ogni anno con continuità, senza finalità di lucro, senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l’attività sportiva con promozione di attività di far play volte al rispetto dell’avversario, al rifiuto della violenza, del razzismo, del doping, della corruzione e di qualunque altra cosa possa arrecare danno allo sport.
4. La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata a:
a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
c) al formarsi di un’etica sportiva improntata ai valori di lealtà e della correttezza;
d) allo sviluppo di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero delle persone.
5. L’apertura dovrà avvenire sotto la vigilanza di un custode e sotto la direzione di un responsabile tecnico dotato di specifiche competenze professionali (licenza media in possesso di qualifica di Allenatore di Base o UEFA B oppure laurea in scienze motorie ISEF in possesso di qualifica di Allenatore di Base o UEFA B).
6. Il Concessionario dovrà garantire l’uso gratuito dell’impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura, a favore del Concedente per lo svolgimento di manifestazioni/servizi di interesse generale da questo direttamente promosse o organizzate per un numero di giornate non inferiori a 5.
7. Per quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24.04.2013, pubblicato sulla G.U. del 20.07.2013, n. 169, in materia di salvaguardia della salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Concessionario deve impegnarsi a dotarsi di apposito defribillatore semiautomatico, nonché a provvedere alla regolare manutenzione dello stesso e alla formazione del personale per l’utilizzo del dispositivo stesso.
8. Il concessionario dovrà consegnare, entro il 30 agosto di ogni anno, una relazione della gestione dell’anno precedente attestante:
• i dati sulla partecipazione, suddivisi per fascia d’età;
• l’attività svolta;
• le manutenzioni ordinarie effettuate sull’immobile in gestione;
9. Il Concessionario è tenuto a predisporre annualmente un questionario, in collaborazione con il Concedente, e a distribuirlo all’utenza sulla valutazione del gradimento dei cittadini sulla gestione. Gli esiti dovranno essere consegnati insieme con la relazione di cui al punto precedente.
10.Quanto previsto dal presente articolo costituiscono i criteri minimi del piano di gestione dell’impianto dato in concessione. Ulteriori criteri di valutazione saranno fissati dal bando di gara.
2.2.) Oneri a carico del Concessionario
1. La società Concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell’impianto sportivo, dovrà di norma farsi carico:
a) della manutenzione ordinaria come disciplinata all’art. 13;
b) dell’adempimento agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 come disciplinato all’art. 14;
c) delle responsabilità derivanti dall’esercizio della gestione come disciplinato all’art. 15;
d) di costituire le coperture assicurative come disciplinato dall’art. 16;
e) di costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 17;
f) munirsi delle prescritte licenze/autorizzazioni assolvendo a tutti gli obblighi connessi prima dello svolgimento delle gare o manifestazioni da esso organizzate;
g) garantire la salvaguardia dell’ordine pubblico.
Art. 3) Ammontare della concessione e modalità di pagamento
1. La concessione di servizi comporta a carico del concessionario il rischio operativo e gestionale del centro di aggregazione giovanile dato in affidamento. Il Concedente partecipa agli oneri sostenuti dal Concessionario per la gestione dell’impianto sportivo con la concessione di un contributo di € 4.500,00/annui + I.V.A.. L’ammontare complessivo dell’importo della concessione è definito come segue:
N. | Descrizione | Importi |
1 | Importo entrate da utenza della concessione di servizi | € 50.400,00 + |
2 | Importo del contributo del Concedente su spese di gestione (soggetto a ribasso d’asta) | € 30.000,00 + |
3 | Importo oneri per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso d’asta) | € 0,00 - |
4 | Importo spese di gestione della concessione di servizi | € 72.000,00 = |
5 | Utile di esercizio (1+2+3-4) | € 8.400,00 - |
2. L’importo contrattuale è costituito dall’importo di cui al punto 1). 3.L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’importo di cui al punto 2) sul quale verrà applicato il ribasso percentuale offerto dal concessionario in sede di gara.
4. L’importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza determinati nella tabella di cui al comma 1, rigo 3 non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 3.
Art. 4) Categoria della prestazione di servizi
Il codice CVP è il seguente:
Gestione di impianti sportivi
92610000-0
Art. 5) Durata
1. Il contratto ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
Art. 6) Modifiche in corso d’esecuzione del contratto di concessione
1. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dal concessionario, se non previamente autorizzata.
2. Le modifiche al piano tecnico di gestione se non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 7) Avvio e sospensione dell’esecuzione
1. Il direttore dell’esecuzione è il Responsabile del procedimento.
2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Concedente per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il Concedente non adempia, il concessionario ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il concedente può disporre la sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse quali:
- per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell’immobile o si situazioni che pregiudichino l’uso in sicurezza;
- per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano l’immobile inagibile;
- per ragioni di Protezione Civile.
Per le sospensioni nulla è dovuto dal Concedente al Concessionario.
Art. 8) Pagamenti
1. Il canone concessorio verrà fatturato semestralmente ed andrà versato entro le scadenze del 30 giugno e del 15 dicembre di ogni anno al tesoriere comunale tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT 02 U 05336 64180 000030053996.
2. Nell’erogazione del contributo annuo da parte del Concedente i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
3. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Ronchis - Corso Italia, 72 - P.I. 00481620300 e riportare i seguenti dati:
- codice CIG: 634158055D;
- codice unico ufficio: KEOYE9;
- Oggetto dell’affidamento:
- Qualora assoggettati alle disposizioni dettate dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, le fatture dovranno riportare sia l’importo dell’imponibile che dell’imposta IVA, e dovranno riportare la seguente dicitura: “Imposta IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. ed
i. (split payment)”.
Art. 9) Adeguamento del canone concessorio - Revisione
1. Il canone concessori oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.
2. La revisione del canone è effettuata dal Concedente con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio, se disponibili, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
Art. 10) Penali
1. In caso di mancata inadempienze contrattuali non costituenti causa di ri- soluzione contrattuale Il Concedente avrà facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500,00 in relazione alla gravità delle inadempienze commesse, detraendole dalle somme dovute a titolo di contributo di gestione.
2. La gravità delle inadempienze sarà valutata, a suo insindacabile giudizio, dal Direttore dell’esecuzione senza che il Concessionario possa avere nulla da obiettare.
Art. 11) Personale
1. Il Concessionario s’impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutto quanto stabilito nei Contratti Collettivi di Lavoro Regionali e Nazionali. Il Concedente resta comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all’attività del personale del Concessionario con l’espressa indicazione che nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra le parti contraenti.
Art. 12) Obblighi del Concedente
1. Il concedente deve:
- comunicare al gestore il nominativo del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto;
- utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al gara, esclusivamente per l’espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. Il Concedente s’impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, salvo che questa non sia conseguenza di danni prodotti dagli utenti dell’immobile e/o cattivo uso, inerzia o trascuratezza nell’effettuazione della manutenzione ordinaria, nel qual caso i conseguenti costi saranno posti a carico del Concessionario;
3. Sono altresì a carico del Concedente imposte e tasse (IUC) gravanti sull’immobile.
4. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico del Concedente.
Art. 13) Manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile concessi necessari alla conservazione, all’agibilità, all’uso degli stessi nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 del Codice Civile.
2. Il concedente assume l’obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria nei limiti delle risorse annualmente stabiliti con il Bilancio di previsione riconducibili a spese d’investimento.
3. Gli interventi saranno ripartiti in base alla Tabella oneri accessori - ripartizione fra locatore e conduttore - concordata tra Confedilizia e Sunia – Sicet– Uniat, registrata il
30 aprile 2014 a Roma, presso l'Ufficio Territoriale Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate, al n. 8455/3;
4. Nel caso in cui il Concedente dovesse eseguire i propri interventi il Concessionario si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito e per tutto il periodo necessario ad eseguire le opere, l’immobile dato in concessione, a semplice richiesta dell’Amministrazione (formulata con un preavviso di almeno 30 giorni salvo termini inferiori per motivate urgenze) senza che al concessionario spettino indennizzi e/o compensi di sorta.
Art. 14) Sicurezza sul lavoro
1. Il concessionario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 ai quali si rimanda. In base alla normativa
richiamata al “datore di lavoro” spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del Piano d’emergenza;
- la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario o dipendente;
- le prove d’evacuazione in caso d’emergenza;
- la segnalazione al concedente, in qualità di proprietaria dell’immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
- la verifica periodica degli impianti di terra come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria la mantenimento della sicurezza degli impianti;
- la verifica periodica degli impianti di riscaldamento come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria la mantenimento della sicurezza degli impianti;
- controllo nel rispetto della normativa vigente in materia, dell’efficienza dei presidi antincendio esistenti (estintori, rete idranti, porte REI, uscite d’emergenza, lampade d’emergenza, ecc.); tali controlli dovranno essere effettuati nelle tempistiche e nei modi previsti per legge o dalle rispettive norme UNI-EN;
- controllo che il numero di persone ammesse all’interno dell’impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.
Art. 15) Responsabilità
1. La gestione delle attività oggetto della presente concessione è effettuata dal concessionario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne il Concedente da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Concedente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. Il Concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari del Concedente, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. Il Concessionario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare il Concedente da ogni molestia e responsabilità relativa.
6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Concedente in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Concedente stesso, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 16) Coperture assicurative
1. È a carico del Concessionario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.
3. Il Concessionario solleva altresì il Concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare:
1) apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che il Concessionario stessa possa arrecare al Comune di Ronchis, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO).
La polizza dovrà prevedere - fra l’altro- le seguenti estensioni:
a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
b) danni materiali diretti a cose di terzi;
c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi .
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
5. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Area Tecnica entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.
6. Il concessionario dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all’Area Tecnica al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
Art. 17) Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo variabile, a seconda dei seguenti casi:
• generalmente, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
• in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva;
• in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva;
• pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
Art. 18) Recesso del concessionario
1. Il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare, senza nulla a pretendere, alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi almeno sei mesi prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione a mezzo PEC.
Art. 19) Risoluzione del contratto di concessione
1. Il concedente potrà risolvere il contratto di concessione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, dando un preavviso al Concessionario non inferiore a mesi tre. In tal caso sarà dovuto al Concessionario un indennizzo del valore pari ad 1/10 del valore residuo dell’importo residuo del contratto di concessione. L’indennizzo non sarà dovuto qualora il Concessionario accetti la risoluzione anticipata del contratto con la formula “senza indennizzo”, riconoscendo implicitamente l’interesse pubblico che ha portato alla risoluzione.
2. Il contratto di concessione potrà essere risolto qualora:
a) si verifichino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali o alle Leggi vigenti in materia, da parte del Concessionario, dopo tre formali contestazioni scritte;
b) negligenza o inaffidabilità del concessionario nel regolare svolgimento della gestione;
c) cessione e/o subconcessione dell’immobile da parte del Concessionario, salvo che non sia stato espressamente consentito in forma scritta dal Concedente;
d) realizzazione di opere/interventi senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Concedente, qualora quest’ultima non riconosca la valenza delle stesse, fatte salve le applicazioni di sanzioni e procedure previste per Legge nel caso di abusi edilizi;
e) mancato rispetto dell’obbligo di mettere a disposizione l’immobile dato in concessione per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.
3. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere a), b) ed e), il Concedente richiederà al concessionario l’adempimento di quanto contrattualmente previsto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni fatti salvi termini inferiori per casi di motivata urgenza, e decorso inutilmente tale termine il contratto s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
4. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere c), il contratto sarà risolto di diritto, comunicando per iscritto al Concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC, la volontà di risolvere il contratto di concessione.
5. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere d), il Concedente valuterà prioritariamente la valenza delle opere realizzate senza preventiva autorizzazione, e qualora il Concedente riconosca la valenza delle stesse concedendo un termine per la regolarizzazione amministrativa, a spese del Concessionario, delle stesse. In caso contrario assegnerà un termine entro cui le stesse devono essere rimosse.
Le comunicazioni verranno effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC.
Decorso inutilmente i termini assegnati il contratto s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
6. Nel caso di risoluzione del contratto di concessione il Concessionario è tenuto alla restituzione dell’immobile entro i termini fissati dal provvedimento senza il riconoscimento di indennizzi di sorta.
7. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a decadenza della concessione, il Comune procederà allo sgombero in via amministrativa, ai sensi dell’art. 823, 2° comma del Codice Civile.
8. Restano fatte salve le possibilità di richiesta da parte del Concedente del risarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle inadempienze.
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Art. 20) Cessione del contratto da parte del Concedente
1. Il Concedente si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto anche in ragione del processo di Riordino del sistema Regione – Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia delineato dalla L.R. 26/2014.
Art. 21) Divieto di cessione e/o subconcessione
1. Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto del Concedente.
Art. 22) Stipula del contratto
1. Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà del Concedente di concordare con il Concessionario diverso termine in differimento, ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006.
Art. 23) Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico del concessionario.
Art. 24) Devoluzione delle controversie
1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Udine.
2. Le controversie individuate dall’art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Art. 25) Clausola di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, per quanto compatibili alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, per quanto compatibili.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RONCHIS PROVINCIA DI UDINE
R.C. n.
Oggetto: concessione per la gestione del campo sportivo comunale “Xxx XXXX” sito in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 a Ronchis – CPV 92610000-0 - CIG 634158055D.
***************
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ( ) del mese di XXXXXXXX, nella residenza comunale:
TRA
a) il COMUNE DI RONCHIS, con sede legale a Ronchis – corso Italia 72, codice fiscale |8|3|0|0|0|4|9|0|3|0|6| e partita IVA 0|0|4|8|1|6|2|0|3|0|0|, (di se- guito anche denominato Concedente o Comune) rappresentato da Xxxxxx XXXXXXXX in qualità di Titolare di posizione organizzativa dell’area Tec- nica in esecuzione del decreto sindacale di nomina n. /2015 del .05.2015 e della deliberazione G.C. n. 59 del 04.12.2014 – immediatamente eseguibile;
b) XXXXXX, con sede a Ronchis (UD) - xxx , xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx0xxxxxxx x xxxxxxx XXX , (xx seguito anche denominato Concessionario) rappresentata dal presidente XXXXXX;
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
• che il Comune di Ronchis è proprietario di un immobile posto in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 x Xxxxxxx (XX) facente parte del patrimonio indi-
sponibile;
• che con deliberazione della G.C. n. 59 del 04.12.2014 - immediatamente eseguibile – sono stati approvati i criteri generali e gli obiettivi per la concessione a terzi della gestione del campo sportivo;
• che a seguito di pubblicazione di bando di gara è risultata aggiudicataria della concessione la XXXXXXXXXX;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 - Oggetto della concessione
1. Il comune di Ronchis concede alla XXXXXXX, che accetta, la gestione del campo sportivo comunale “Xxx XXXX” sito in via Xxxxxxxxx Xxxxxxx civico 8 a Ronchis come risulta delimitato negli elaborati grafici allegati alla lettera A) che formano parte integrante del presente atto.
2. Il compendio immobiliare concesso è individuato nel compendio immo- biliare sito in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 con accesso secondario da via Las- sus, 1 a Ronchis suddiviso come segue:
a) fabbricato con annesso campo da gioco identificato al Fg. 14 mapp.
452, avente le seguenti caratteristiche: cat. D/6 R.C. € 2.737,22 com- posta da fabbricato uso chiosco/biglietteria e fabbricato uso sala riu- nioni e deposito ubicati su via X. Xxxxxxx, campo da gioco completo d’illuminazione notturna per una superficie complessiva di are 96 ca. 23;
b) fabbricato con annesso campo da gioco per allenamenti identificato al Fg. 14 mapp. 523, avente le seguenti caratteristiche: cat. D/6 R.C. € 3.072,00 composta da fabbricato ad uso spogliatoio ubicato su via
Lassus, campo da gioco per allenamenti per una superficie comples- siva di are 72 ca. 08.
3. L’impianto sportivo sopra descritto è concesso affinchè venga svolta la seguente attività:
• finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonisti- che.
4. La struttura potrà, altresì, essere utilizzata, oltre che per attività sportive di vario genere, anche, compatibilmente con le caratteristiche delle stesse, per attività sociali, culturali e ricreative.
5. Il concessionario dovrà garantire l’apertura dell’impianto sportivo per almeno 8 ore/settimanali con le modalità previste dall’art. 2 del capitolato tecnico.
6. La fruizione dell’impianto sportivo è disciplinata dalle tariffe approvate annualmente del Concedente e la concessione di gestione è finalizzata ad attuare il piano tecnico proposto in sede di gara.
7. L’apertura dovrà avvenire sotto la vigilanza di un “responsabile dell’impianto” e alla presenza di istruttori/allenatori aventi le caratteristi- che d’idoneità fissate dal capitolato tecnico.
Art.2 – Esercizio e gestione della concessione
1. Il concessionario si obbliga a esercitare all’interno dell’immobile le atti- vità indicate all’art. 1.
2. La gestione del campo sportivo dovrà avvenire nel rispetto di quanto pre- visto dal capitolato tecnico, dal piano tecnico proposto in sede di gara e non potrà perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi
di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata a:
a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le disci- pline praticabili negli impianti;
b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
c) al formarsi di un’etica sportiva improntata ai valori di lealtà e della correttezza;
d) allo sviluppo di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero delle persone.
Art.3 Destinazione d’uso
1. L’immobile di cui è prevista la gestione è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per essere utilizzato per finalità di cui all’art. 1 comma 3.
2. È fatto tassativamente divieto di mutare la destinazione d’uso, di cedere la concessione e di sublocare l’immobile.
3. L’immobile non dovrà comunque essere destinato ad altri usi, anche a ca- rattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conserva- zione e fruizione pubblica.
Art.4 – Durata della concessione
1. La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di reda- zione del verbale di consegna decorso il quale la concessione verrà di fat- to e di diritto a scadere senza necessità di invio della disdetta o di qualsia- si altro atto.
2. La consegna citerà anche le attrezzature, gli arredi e qualsiasi altra dota- zione ivi installata che verrà consegnata al concessionario.
3. Alla scadenza della concessione verrà redatto verbale di consegna con il quale si darà atto dell’avvenuta restituzione dell’impianto.
4. Il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare, senza nulla a pretendere, alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi almeno tre mesi prima a mezzo lettera racco- mandata con avviso di ricevimento.
Art.5 - Corrispettivo della concessione di gestione
1. Il Comune di Ronchis corrisponderà al Concessionario la somma annua di € 5.000,00 in rate semestrali alle scadenze del 15 dicembre e del 30 giugno oltre rivalutazione ISTAT al 100% dal 2° anno.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato; ai fini del- la tracciabilità dei flussi finanziari, il gestore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3. Qualora il gestore non assolva gli obblighi previ- sti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, la convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma del medesimo art. 3.
3. Per il primo e per l’ultimo anno della concessione il contributo verrà cor- risposto pro quota rapportato ai mesi di gestione.
4. Il concedente si riserva il diritto di procedere alla sospensione del paga- mento in presenza di inadempienze agli obblighi assunti dal Concessiona-
rio come previsti dal Capitolato speciale e dal Piano di gestione, dopo
averle formalmente contestate allo stesso, che avrà la possibilità di pre- sentare proprie controdeduzioni nei termini che gli verranno fissati.
Art.6 – Canone concessorio della concessione di gestione
1. La concessione d’uso prevede un canone di concessione annuo pari a €
da versarsi con rate semestrali in rate semestrali alle scadenze del 30 giugno e del 15 dicembre di ogni anno al tesoriere comunale tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT 02 U 05336 64180 000030053996.
2. Il canone è soggetto a revisione periodica come previsto dall’art. del capitolato tecnico.
3. Per il primo e per l’ultimo anno della concessione il canone di concessio- ne verrà corrisposto pro quota rapportato ai mesi di gestione.
Art. 7 – Tariffe ed altre entrate
1. Le tariffe da applicare per l'utilizzo della struttura sono quelle che verran- no annualmente adottate dall’Amministrazione comunale e che per il 2015 saranno stabilite in sede di stesura del bilancio di previsione.
2. Le tariffe potranno essere modificate con atto deliberativo della Giunta Municipale previo parere, non vincolante, della Società medesima.
3. La stessa è obbligata ad esporre in luogo ben visibile, all’ingresso dell’impianto, il tariffario deliberato dal Comune, per applicarlo agli utenti, nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
4. I procedimenti di ricossione delle tariffe e il recupero delle eventuali mo- xxxxxx è a completo carico del Concessionario, il quale non potrà mai van- tare nei confronti del Concedente, diritti di compensazione e recupero dei minori introiti
5. Al gestore spettano i seguenti ulteriori introiti:
- i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- le entrate eventualmente derivanti dalla gestione di attività commercia- li e/o di pubblico esercizio all’interno dell’impianto, secondo le prescritte au- torizzazioni di cui al successivo art. 8;
- tutti gli introiti derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, nonché i proventi delle sponsorizzazioni di iniziati- ve ivi effettuate di cui al successivo art. 9;
- gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo di cui al successivo art. 10.
6. Rimane di esclusiva responsabilità del Concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di ed il corretto adempimento di tutti gli eventuali obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento dell’eventuale tributo comunale sulla pubblicità.
Art. 8 - Gestione Bar.
1. Durante le manifestazioni possono essere istituiti spacci a carattere tem- poraneo per la vendita di bevande e cibarie usufruendo delle attrezzature esistenti presso l’impianto sportivo. Tale servizio deve sottostare a tutti gli obblighi previsti dalle Leggi in materia. È fatto obbligo, nel caso, di munirsi delle necessarie autorizzazioni, rispettando tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 9 - Pubblicità.
1. All’interno dell’impianto sportivo di che trattasi è consentito effettuare la pubblicità visiva e fonica. L’esposizione di pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia, dal D.P.R.
26.10.1972 n. 639 e successive modifiche.
2. L'apposizione di qualsiasi cartello, insegna o altro simbolo pubblicitario avverrà osservando tutte le necessarie condizioni di sicurezza e avendo cura che essi siano stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture e la moralità. Resta concordato che in caso di violazione di tali obblighi da parte del Concessionario, il Comune ha la facoltà di provvedere diretta- mente alla rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che la Società possa avanzare pretesa di danni nei confronti dell'A.C. in conseguenza della rimozione stessa.
Art. 10 - Prezzi d’Accesso all’impianto sportivo
1. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Comune, all’inizio della stagione sportiva, tutti i prezzi d’accesso allo Stadio ivi compresi gli ab- bonamenti e le agevolazioni praticate in favore di determinate categorie di spettatori.
Art.11 – Penali
1. In caso di mancata inadempienze contrattuali non costituenti causa di ri- soluzione contrattuale Il Concedente avrà facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500,00 in relazione al- la gravità delle inadempienze commesse, detraendole dalle somme dovute a titolo di contributo di gestione.
2. La gravità delle inadempienze sarà valutata, a suo insindacabile giudizio, dal Direttore dell’esecuzione senza che il Concessionario possa avere nul- la da obiettare.
Art.12 – Stato dell’immobile
1. Il concessionario dichiara di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato perfettamente noto al concessiona- rio.
Art.13 – Oneri a carico del Concessionario: conservazione, innovazioni, addizioni, migliorie e manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Il Concessionario s’impegna a conservare l’immobile concesso con la di- ligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarlo al termine della con- cessione in buono stato manutentivo, pena il risarcimento del danno, co- me risultante dal verbale di consegna redatto in contraddittorio ai fini del presente atto.
2. Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile concessi ne- cessari alla conservazione, all’agibilità, all’uso degli stessi nonché le pic- xxxx riparazioni di cui all'art. 1609 del Codice Civile.
3. Gli interventi saranno ripartiti in base alla Tabella oneri accessori - ripar- tizione fra locatore e conduttore - concordata tra Confedilizia e Sunia – Sicet– Uniat, registrata il 30 aprile 2014 a Roma, presso l'Ufficio Territo- riale Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate, al n. 8455/3.
4. Rientra tra la manutenzione ordinaria anche la cura e manutenzione del campo da gioco.
5. Compete al Concessionario la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, con l’eventuale nomina del Terzo Responsabile, la manu- tenzione degli impianti e presidi antincendio, comprese le verifiche di legge.
6. Il Concessionario si assume altresì l’onere di predisporre, a proprie spese, gli impianti e tutte le misure necessarie per garantire la rispondenza a tut- te le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, antincendio previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze nazionali, regionali e locali e per la salvaguardia e la conservazione del bene e contro eventuali danni a terzi.
7. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente le dichiarazioni di conformità degli adeguamenti realizzati.
8. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla voltura a proprio conto, entro 10 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna, dei contratti d’utenza (energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc.).
9. Il Concessionario non potrà apportare all’immobile innovazioni, addizio- ni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto del Concedente salvo quelle proposte in sede di gara.
10. In ogni caso, alla scadenza della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite dal Concedente senza obbligo di corrispettivo alcuno, salvo il diritto del Concedente di preten- dere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione.
11. Per quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24.04.2013, pub- blicato sulla G.U. del 20.07.2013, n. 169, in materia di salvaguardia della salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amato- riale, il Concessionario inoltre si impegna a dotarsi di apposito defribilla- tore semiautomatico, nonché a provvedere alla regolare manutenzione
dello stesso e alla formazione del personale per l’utilizzo del dispositivo stesso.
Art.14 – Oneri a carico del Concessionario: nomina responsabile impian- to e norma generali sulla vigilanza
1. Il Concessionario dichiara che il “Responsabile dell’impianto” che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l’impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione è il sig. ;
2. Il concessionario è tenuto ad impedire l’accesso all’impianto a chiunque non abbia titolo ad accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite incaricato appositamente individuato, per l’intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell’impianto sportivo;
3. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche sempli- cemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.
4. Sarà cura del “Responsabile dell’impianto” tenere costantemente infor- mati gli uffici del Concedente, anche al fine di concordare eventuali azio- ni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la rifusione del dan- no, nonché gli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situa- zioni.
Art.15 – Disponibilità del comune
1. Il Concessionario s’impegna a mettere a disposizione gratuitamente il campo sportivo comunale, perfettamente agibile e - salvo patto in contra-
rio – con l’onere delle pulizie successive, in favore e su semplice richiesta del Comune, compatibilmente con l’attività sportiva ufficiale del conces- sionario, per l’effettuazione di manifestazioni sportive e non organizzate dal Comune medesimo, o poste sotto il suo patrocinio, oppure svolte con la sua collaborazione per un numero di giornate pari a .
2. Lo Stadio, inoltre, potrà essere messo a disposizione di altri Sodalizi sportivi, cittadini e non, od anche di Xxxxxxx, compatibilmente con l’attività sportiva ufficiale del concessionario. In tal caso sarà il Comune che vaglierà le richieste d’uso dello Stadio in accordo e congiuntamente con il Concessionario.
3. Per la concessione occasionale dello Stadio, come immediatamente sopra prevista, il Concessionario potrà riscuotere, a titolo di rimborso spese e per ogni ora di utilizzo dell’impianto, le somme stabilite annualmente dal Comune.
4. Per l’eventuale concessione continuativa dello Stadio ad altri sodalizi sportivi operanti nel Territorio del Comune, compatibilmente con l’attività sportiva ufficiale del Concessionario, questi potrà riscuotere a ti- tolo di rimborso spese forfettario, una somma da stabilire puntualmente con l’Amministrazione Comunale.
Art.16 – Oneri a carico del Concedente
1. Il Concedente s’impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, salvo che questa non sia conseguenza di danni prodotti dagli utenti dell’immobile e/o cattivo uso, inerzia o trascu- ratezza nell’effettuazione della manutenzione ordinaria, nel qual caso i
conseguenti costi saranno posti a carico del Concessionario;
2. Gli interventi saranno ripartiti in base alla Tabella oneri accessori - ripar- tizione fra locatore e conduttore - concordata tra Confedilizia e Sunia – Sicet– Uniat, registrata il 30 aprile 2014 a Roma, presso l'Ufficio Territo- riale Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate, al n. 8455/3.
3. Sono altresì a carico del Concedente imposte e tasse gravanti sull’immobile.
Art.17 – Divieto di sub-concedere
1. È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere l’oggetto della presen- te concessione, sia nella totale consistenza, sia parzialmente, pena la de- cadenza della presente concessione.
Art. 18 - Responsabilità del Concessionario.
1. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese all’ottenimento delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Si obbliga quindi, inoltre, assumendo- ne ogni responsabilità e tenendo quindi indenne il Comune:
a) ad attenersi alle attuali prescrizioni, ed a quelle che venissero ulterior- mente emanate, specialmente in materia di Pubblica Sicurezza, a quelle che di volta in volta dovessero essere impartite dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché in genere a tutte quelle emanate dalla Autorità competenti;
b) Ad assicurare l’uso diligente degli impianti e delle attrezzature da par- te del proprio personale e dai terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere. Il Concessionario terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sorgente a persone o cose dall’uso
dell’impianto medesimo e risarcirà i danni che si dovessero verificare in di-
pendenza della presente concessione da chiunque e comunque provocati. Nei casi previsti dall’Art. 6 la responsabilità per eventuali danni sarà assunta dal Comune o dal sub-concessionario sempre che l’evento non sia imputabile al Concessionario per mancata manutenzione ordinaria o ad altre inadempienze. Art. 19 - Assunzione di personale da parte del Concessionario.
1. Il Concessionario s’impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutto quanto stabilito nei Contratti Collettivi di Lavoro Regionali e Nazionali. Il Comune resta comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all’attività del personale del Concessionario con l’espressa indicazione che nessun rapporto di lavoro subordinato po- trà costituirsi tra le Parti qui contraenti.
Art.20 - Garanzie
1. Il Concessionario s’impegna a tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche assimilati, giuri- dicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso, dai suoi dipendenti, dai suoi prestatori d’opera, dai frequentatori dell’immobile ed anche dagli estranei nella gestione dei beni dati in concessione.
2. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di danno o infortuni arrecati a persone o a cose in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Il concessionario presta le seguenti polizze:
• Garanzia fideiussoria (fidejussione bancaria o assicurativa) dell’importo di € pari al 10% (cieci per cento) dell’importo contrattuale, stipulata con la in data polizza n. . Detta ga-
ranzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali;
• Polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi (RCT) per danni alle cose ed alle persone e per rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza, per tutta la durata della gestione, sti- pulata con la in data polizza n. . Detta garanzia copre i danni alle persone conseguenti alla gestione dell’immobile nel suo complesso dato in concessione.
Art.21 – Ispezioni, controlli e valutazione sull’andamento della conces- sione
1. Il Concedente ha facoltà di disporre in qualunque momento ispezioni, controlli e verifiche periodiche a mezzo dei propri funzionari allo scopo incaricati al fine di accertare che l’immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto dal presente atto.
2. Il concessionario dovrà consegnare, entro il 30 agosto di ogni anno, una relazione della gestione dell’anno precedente attestante:
• i dati sulla partecipazione, suddivisi per fascia d’età;
• le manutenzioni ordinarie effettuate sull’immobile in gestione;
3. Il concessionario è tenuto a predisporre annualmente un questionario, in collaborazione con il Concedente, e a distribuirlo all’utenza sulla valuta- zione del gradimento dei cittadini sulla gestione. Gli esiti dovranno essere consegnati insieme con la relazione di cui al punto precedente.
Art.22 - Sicurezza.
1. Il concessionario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli ef- fetti degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 ai quali si rimanda. In base
alla normativa richiamata al “datore di lavoro” spettano a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del Piano d’emergenza;
- la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volonta-
rio o dipendente;
- le prove d’evacuazione in caso d’emergenza;
- la segnalazione al concedente, in qualità di proprietaria dell’immobile,
degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e
controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dal-
la medesima normativa;
- la verifica periodica degli impianti di terra come ogni altro intervento
di manutenzione ordinaria necessaria la mantenimento della sicurezza de-
gli impianti;
- la verifica periodica degli impianti di riscaldamento come ogni altro
intervento di manutenzione ordinaria necessaria la mantenimento della si-
curezza degli impianti;
- controllo nel rispetto della normativa vigente in materia,
dell’efficienza dei presidi antincendio esistenti (estintori, rete idranti, por-
te REI, uscite d’emergenza, lampade d’emergenza, ecc.); tali controlli do-
vranno essere effettuati nelle tempistiche e nei modi previsti per legge o
dalle rispettive norme UNI-EN;
- controllo che il numero di persone ammesse all’interno dell’impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.
Art. 23 - Avvio e sospensione dell’esecuzione
1. Il direttore dell’esecuzione è il Responsabile del procedimento.
2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Concedente per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il Concedente non adempia, il concessionario ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il concedente può disporre la sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse quali:
- per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell’immobile o si situazioni che pregiudichino l’uso in sicurezza;
- per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano l’immobile inagibile;
- per ragioni di protezione Civile.
Per le sospensioni nulla è dovuto dal Concedente al Concessionario.
Art. 24 - Recesso
1. Il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare, senza nulla a pretendere, alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi almeno sei mesi prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione a mezzo PEC.
Art.25 – Risoluzione del contratto di concessione
1. Il concedente potrà risolvere il contratto di concessione in qualsiasi mo- mento, per motivi di pubblico interesse, dando un preavviso al Concessionario
non inferiore a mesi tre. In tal caso sarà dovuto al Concessionario un inden-
nizzo del valore pari ad 1/10 del valore residuo dell’importo residuo del con- tratto di concessione. L’indennizzo non sarà dovuto qualora il Concessionario accetti la risoluzione anticipata del contratto con la formula “senza indenniz- zo”, riconoscendo implicitamente l’interesse pubblico che ha portato alla riso- luzione. 2. Il contratto di concessione potrà essere risolto qualora: a) si verifichino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali o al- le Leggi vigenti in materia, da parte del Concessionario, dopo tre formali con- testazioni scritte; b) negligenza o inaffidabilità del concessionario nel regolare svolgimento della gestione; c) cessione e/o subconcessione dell’immobile da parte del Concessiona- rio, salvo che non sia stato espressamente consentito in forma scritta dal Con- cedente; d) realizzazione di opere/interventi senza il necessario nulla osta preven- tivo da parte del Concedente, qualora quest’ultima non riconosca la valenza delle stesse, fatte salve le applicazioni di sanzioni e procedure previste per Xxxxx nel caso di abusi edilizi; e) mancato rispetto dell’obbligo di mettere a disposizione l’immobile da- to in concessione per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. 3. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere a), b) ed e), il Concedente ri- chiederà al concessionario l’adempimento di quanto contrattualmente previ- sto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore
a 15 giorni fatti salvi termini inferiori per casi di motivata urgenza, e decorso
inutilmente tale termine il contratto s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 4. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere c), il contratto sarà risolto di diritto, comunicando per iscritto al Concessionario, mediante lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC, la volontà di risolvere il contratto di concessione. 5. Nei casi previsti al precedente punto 2, lettere d), il Concedente valuterà prioritariamente la valenza delle opere realizzate senza preventiva autorizza- zione, e qualora il Concedente riconosca la valenza delle stesse concedendo un termine per la regolarizzazione amministrativa, a spese del Concessionario, delle stesse. In caso contrario assegnerà un termine entro cui le stesse devono essere rimosse. Le comunicazioni verranno effettuate per iscritto mediante lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC. Decorso inutilmente i termini assegnati il contratto s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 6. Nel caso di risoluzione del contratto di concessione il Concessionario è te- nuto alla restituzione dell’immobile entro i termini fissati dal provvedimento senza il riconoscimento di indennizzi di sorta. 7. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a deca- denza della concessione, il Concedente procederà allo sgombero in via ammi- nistrativa, ai sensi dell’art. 823, 2° comma del Codice Civile. 8. Restano fatte salve le possibilità di richiesta da parte del Concedente del ri- sarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle inadempienze.
Art.26 – Cessione del contratto da parte del Concedente
1. Il Concedente si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla ge- stione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le pre- stazioni oggetto del contratto anche in ragione del processo di Riordino del sistema Regione – Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia delineato dalla L.R. 26/2014..
Art.27 - Divieto di cessione e/o subconcessione 1. Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né tutto né in parte, la conces- sione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto del Concedente. Art. 28 - Devoluzione delle controversie 1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono de- volute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Udi- ne. 2. Le controversie individuate dall’art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrati- vo. Art.29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell'articolo 3 e 6 della Legge 13.08.2010,n. 136, i pagamenti a
favore del Concedente saranno effettuati mediante bonifico bancario;
2. Autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in con-
to o a saldo, per conto del Concedente, è il signor XXXXXXXXXXX,
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 1.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul Tesoriere Comunale sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IBAN IT 02 U 05336 64180 000030053996.
4. Il Concedente s’impegna a comunicare il codice CIG 634158055D a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo della concessione qualunque sia l’importo dei relativi contratti.
5. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare:
a) Codice CIG: 634158055D0;
b) Codice unico ufficio: KEOYE9;
c) Oggetto dell’affidamento
d) Xxxxxxx assoggettati alle disposizioni dettate dall’art. 17-ter del
D.P.R. 633/72, le fatture dovranno riportare sia l’importo imponibile che dell’imposta IVA e dovranno riportare la seguente dicitura: “Im- posta versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter de D.P.R. n. 633/1972 e s.m. ed i. (split payment).
6. Ai sensi dell'articolo 3 e 6 della Legge 13.08.2010,n. 136, i pagamenti a favore del Concessionario saranno effettuati mediante bonifico bancario.
7. Autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in con- to o a saldo, per conto del Concessionario, è il signor XXXXXXXXXXX, autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 1;
8. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corri-
spondente al seguente codice IBAN: IT _ , ovvero
su altro conto bancario o postale comunicato al Concedente, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diver- so, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
9. Il Concessionario s’impegna a comunicare il codice CIG 634158055D a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo della conces- sione qualunque sia l’importo dei relativi contratti (x.xx. contratti d’utenza).
Art. 30 - Codice di comportamento
1. Il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.
2. Il Concedente, rappresentato da T.P.O. XXXXXXXXXXX ed il Conces- sionario, a mezzo del proprio legale rappresentante XXXXXXXXXXX, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dal Con- cessionario, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del Codice Civile.
Art.31 - Efficacia
1. Il presente atto di concessione è fin d’ora vincolante per il Concessiona- rio. Qualunque modifica al presente atto dovrà essere apposta mediante atto scritto.
Art.32 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il Concessionario autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alle gestione del rap- porto concessorio.
Art.33 – Elezione domicilio
1. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, le parti eleggono domicilio, come segue:
• Comune di Ronchis – xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX (XX) – PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx;
• XXXXX – xxx – 00000 XXXXXXX (XX) – PEC
.
Art.34 – Oneri
1. Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla registrazione della presente con- cessione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente com- petente saranno a carico di XXXXXXXXXXX.
2. L’Associazione, inoltre, essendo una ONLUS dichiara di esser esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27/bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e succ.mod..
Il Comune di Ronchis
Xxxxxx XXXXXXXX
L’
Data presentazione:23/02/1994 - Data: 31/07/2015 - n. T37549 - Richiedente: Telematico
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 31/07/2015 - Comune di RONCHIS (H533) - < Foglio: 14 - Particella: 452 - Elaborato planimetrico >
Ultima planimetria in atti
Data presentazione:23/02/1994 - Data: 31/07/2015 - n. T37549 - Richiedente: Telematico
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