Proposta Contratto n.° /2015
Proposta Contratto n.° /2015
Condizioni generali di fornitura (CGF)
Art. 1
(Recepimento della Proposta/Contratto)
Le presenti condizioni generali di fornitura (CGF) sono integrate dalla Proposta di contratto, dalle Condizioni Economiche di Fornitura, dalla Nota informativa nonché dalla scheda di confrontabilità (per i soli clienti domestici).
Art.2
(Definizioni e norme regolatrici)
Ai fini del presente contratto vengono utilizzate le definizioni contenute
- sul sito dell’AEEGSI Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Servizio Idrico;
- all’articolo 1 del D.Lgs. n. 164 del 2000;
- all’articolo 1 della Delibera n. 229 del 2001 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e s.m.i.;
Il Fornitore ed il Cliente convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate salvo eventuali adeguamenti.
Nel caso in cui sopraggiungano provvedimenti di pubblica autorità e/o regolamentazioni del settore gas-metano e/o modificazioni del sistema tariffario dai contenuti che siano parzialmente e totalmente incompatibili con il contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso, il Venditore potrà proporre modifiche del contratto. Entro 90 (novanta) giorni il cliente si impegna ad accettare le modifiche proposte ovvero a comunicare per iscritto la propria indisponibilità a rivedere le condizioni del contratto. In difetto di comunicazione da parte del cliente entro il sopra citato termine le modifiche proposte si intenderanno accettate.
In caso di non accettazione della proposta, la parte interessata potrà recedere dal contratto con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A.R.
Le condizioni e i termini contenuti nell’allegato “Condizioni Economiche di Fornitura” prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGF, ove discordanti.
Art. 3
(Finalità e oggetto del contratto)
3.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, “CGF”) hanno per oggetto la somministrazione di gas naturale e la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti da detta somministrazione da parte di Eredi Campidonico S.p.A. (in seguito, “Fornitore”) al Cliente (di seguito, “Cliente”) presso il/i punti di riconsegna (di seguito, “PDR”), indicato/i nella Proposta di Contratto per la Fornitura di Gas naturale di seguito, “Proposta Contratto”.
3.2. Il gas naturale fornito dal fornitore deve essere utilizzato dal Cliente esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei PDR, secondo quanto indicato nella Proposta e per gli usi lì indicati, e non potranno perciò essere utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti ai PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi.
Il gas naturale fornito da Eredi Campidonico S.p.A. avrà rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei PDR insistenti sugli impianti del Cliente. Il Cliente s’impegna a comunicare ogni eventuale variazione che intervenga nei dati indicati nella proposta di contratto e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto di somministrazione gas naturale .
3.3 Ogni riferimento, nelle presenti CGF, a norme legislative o regolamentI include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nelle CGF, e nei documenti, integranti la Proposta/Contratto, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e tutte le Delibere dell’AEEGSI sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
3.4. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Eredi Campidonico
S.p.A. (fornitore) e il Cliente, fissando gli obblighi e i diritti reciproci nel rispetto della vigente normativa e delle Delibere dettate dall’Autorità Energia Elettrica e Gas.
3.5 Il presente contratto riguarda le seguenti attività :
a) somministrazione del servizio gas naturale ai sensi dell’art. 1559, C.C.;
b) rilevazione dei consumi del misuratore di gas naturale;
c) La bollettazione/fatturazione verrà effettuata sulla base dei prezzi contrattualizzati e dei consumi rilevati e comunicati dal concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale;
d) Pagamenti degli importi bollettati/fatturati alle date e con le modalità indicate nei documenti fiscali (bolletta/fattura).
3.6 Con riferimento all’attività di cui al comma 5 lett a) le parti si danno atto del fatto che il gas somministrato, reso disponibile dal Distributore al Cliente presso il punto di riconsegna si intenderà avere le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello consegnato al o ai punti di consegna insistenti sull’impianto.
Le parti si danno altresì atto che il calcolo del contenuto energetico messo a disposizione del cliente sarà quello determinato dal Distributore ai sensi della delibera 237/2000 dell’AEEG o da altra delibera che la integri o la sostituisca.
Qualora tali delibere cessassero di avere efficacia, le parti assumeranno come valore del contenuto energetico quello applicato dal distributore per la conversione delle tariffe di distribuzione.
Ai fini del presente contratto il fornitore e il cliente concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. È facoltà delle parti accertarsi che il PCS attribuito al Cliente sia rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il trasportatore.
Con riferimento alla attività di cui al comma 5, lettera d), il fornitore verificherà la regolarità dei pagamenti da parte del Cliente ed in caso di ritardati pagamenti, fermo quanto meglio precisato nei successivi artt. 6, 13 ,16 e19 si attiverà per :
a) sollecitare i pagamenti;
b) incassare, nelle forme di legge, gli insoluti.
3.7 . Resta inteso che Eredi Campidonico fornisce il servizio gas per uso civile a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti del Distributore, alle condizioni di fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 4
( Perfezionamento contratto e diritto di ripensamento)
4.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, manifesta la volontà di stipulare un contratto di somministrazione gas naturale con Eredi Campidonico S.p.A. alle condizioni indicate nella Proposta di Contratto, nelle presenti CGF, e nelle Condizioni Economiche di fornitura.
La Proposta Contratto si intende vincolante e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per 45 giorni solari dalla sua sottoscrizione scaduti i quali, senza che sia intervenuta l’accettazione di Eredi Campidonico la detta Proposta diverrà inefficace. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione della Proposta Contratto, che Eredi Campidonico
S.p.A. potrà trasmettere tramite qualsiasi forma di comunicazione a distanza oppure mediante l’attivazione del servizio richiesto dal Cliente nella Proposta/Contratto ai sensi dell’art. 1327 c.c.
4.2. Eredi Campidonico S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, qualora il/i PDR indicato/i nella Proposta risulti sospeso per morosità al momento della Proposta ed altresì in ogni altro caso di giustificato motivo (come, a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di cliente non domestico, insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio delle garanzie, ove richieste), come meglio specificato al successivo articolo 16. Eredi Campidonico S.p.A. si riserva altresì la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching qualora il Cliente sia stato assoggettato al fallimento o ad altre procedure concorsuali e/o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente ed Eredi Campidonico S.p.A., anche per tramite di incaricati alla vendita di quest’ultima.
Ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005 s.m.i.), qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente domestico mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di contratti conclusi via web, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal momento della conclusione del contratto, inviando la relativa comunicazione ad Eredi Campidonico S.p.A. per raccomandata A/R all’indirizzo Xxxxx Xxxxxxxxxxx X.x.X., Xxxxxx xxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxxxx (XX.
Al di fuori di tali casi, il termine per l’esercizio del ripensamento decorre dalla data di sottoscrizione della Proposta. In ogni caso il diritto di ripensamento s’intende esercitato in via tempestiva se la
raccomandata A/R suddetta risulta consegnata all’ufficio postale (di partenza) accettante, e quindi inviata, entro il termine predetto.
Art. 5
(Decorrenza e Durata)
5.1 La somministrazione di gas naturale da parte di Eredi Campidonico S.p.A. avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite dall’AEEGSI e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Sarà cura di Eredi Campidonico S.p.A. comunicare al Cliente la data di inizio della somministrazione. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto, distribuzione. Ove il/i PDR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell’ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti, nonché a seguito della posa e attivazione del contatore da parte del Distributore la cui data Eredi Campidonico S.p.A. comunicherà al Cliente.
Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal cliente con la Proposta/Contratto e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l’applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.
5.2 Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5.1, l’esecuzione del contratto da parte di Eredi Campidonico S.p.A. è altresì condizionata al fatto che:
1) la Proposta di Contratto sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi;
2) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in caso di forniture di gas;
3) la verifica dell’affidabilità creditizia del Cliente (credit-check), ove applicabile, abbia esito positivo;
4)Eredi Campidonico S.p.A. abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Eredi Campidonico S.p.A. abbia o possa, stipulare accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale;
5)il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare;
5.3 Fermo quanto disposto successivamente il Contratto ha la durata di anni 1 e si intenterà tacitamente rinnovato salvo disdetta.
Art. 6
(Recesso e Risoluzione)
6.1 Ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti dall’AEEGSI (Del. 144/07, art. 4) in:
I) un mese nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico e condominio con uso domestico;
II) 3 (tre) mesi nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno;
III) 6 (sei) mesi nel caso di recesso da parte di Eredi Campidonico S.p.A, da esercitarsi limitatamente ai contratti di fornitura sottoscritti con Clienti finali del mercato libero.
IV) Il Cliente non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R a Eredi Campidonico S.p.A. con almeno 3 (TRE) mesi di preavviso rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche di Fornitura in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso.
Nel caso in cui il Cliente non domestico con consumi annui inferiori a
200.000 Smc/anno receda senza rispettare i termini previsti dall’AEEGSI di cui al precedente Punto II., Eredi Campidonico S.p.A. avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100 (cento) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di Xxxxx Xxxxxxxxxxx S.p.A. la stessa si riserva la possibilità di compensare.
Qualora il Cliente non domestico con consumi annui di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno, receda prima del suddetto termine, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, Eredi Campidonico S.p.A. avrà diritto a fatturare per ciascun PDR e per ciascun mese di mancata fornitura una penale così calcolata: (i): un
importo unitario di 0,20 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione;
Il calcolo dei mesi di preavviso di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
6.2 Il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l’inoltro della suddetta comunicazione, quando effettuata dal Cliente per cambio Fornitore. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare fornitore, il Cliente inoltrerà direttamente la relativa comunicazione utilizzando la modulistica predisposta da Eredi Campidonico S.p.A. per la comunicazione di disdetta della fornitura gas. Tale modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa dal cliente in via cartacea a Eredi Campidonico
S.p.A. Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 000 00000 – Xxxxxxxxxx (XX) o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx o presso indirizzi alternativi di volta in volta forniti dalla Eredi Campidonico S.p.A..
6.3 Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi:
a)liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa;
b)ritardo superiore a tre mesi nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta;
c)insolvenza dichiarata del Cliente;
d)inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Distribuzione che determini l’impossibilità della prestazione da parte di Eredi Campidonico S.p.A. per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile a Eredi Campidonico S.p.A.;
e)reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest’ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga disconosciuto dall’Istituto Bancario;
f)ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Xxxxxxxx Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto in originale dal cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura;
g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste;
n)il Cliente sia assoggettato a fallimento e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 186 bis comma 3 LF (concordato con continuità aziendale) e fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito alla precedente lettera e). Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.
o) manomissione o alterazione da parte del Cliente dei misuratori e dei sigilli e contrassegni e/o impedimento di accesso alle apparecchiature di misura agli incaricati del distributore ;
p) uso del gas diverso da quello dichiarato nella Proposta di Contratto o comunicato in momento successivo in seguito a variazioni;
q)inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dal fornitore e riconducibili allo stesso soggetto giuridico. r)condizioni di sicurezza mancanti
s)prelievo fraudolento del gas
Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nel caso venissero revocati al Distributore e/o al Trasportatore i permessi, le concessioni o le servitù necessari per la posa delle tubazioni e l’esercizio delle infrastrutture di trasporto del gas, ovvero se il metanodotto dovesse essere rimosso dal luogo originario, in tutto o in parte, sia esso su terreno pubblico o privato.
Il fornitore comunicherà tempestivamente al cliente la notizia pervenuta dal Distributore e/o Trasportatore che si verifichi tale evenienza.
La risoluzione del contratto avverrà in coerenza con i fatti cogenti di cui sopra.
6.4 Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal/i contratto/i di somministrazione attualmente in essere compilando l’apposita sezione “Recesso Fornitura” della Proposta di Contratto e conferisce mandato ad Eredi Campidonico S.p.A. per comunicare tale propria volontà al/i precedente/i fornitore/i. I costi eventualmente sopportati dal cliente finale per penali da ritardato/anticipato recesso, addebitati dal precedente Fornitore, rimarranno ad esclusivo carico del cliente, che con la sottoscrizione della Proposta/Contratto rilascia ampia manleva a favore di Eredi Campidonico S.p.A relativamente alle predette somme.
Art. 7
(Luoghi e modalità di prelievo)
7.1 Il Cliente dichiara che il punto di prelievo indicato nella proposta di contratto risulta già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale o vi è l’impegno del distributore a realizzarlo e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni. Dichiara inoltre che l’impianto interno è conforme alle norme tecniche vigenti ed alle disposizioni di sicurezza previste dal distributore: il fornitore si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le relative installazioni non rispettassero tali norme.
7.2 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il cliente intenda introdurre nel corso dell’esecuzione del contratto deve essere preventivamente concordato con il fornitore e sarà comunque subordinato all’accettazione del distributore locale.
7.3 In relazione alle esigenze manifestate dal Cliente finale e nell’interesse di quest’ultimo, Eredi Campidonico S.p.A. richiederà al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del PDR, quali, a titolo esemplificativo, lo spostamento del gruppo di misura, la verifica della pressione della fornitura, la verifica del funzionamento del gruppo di misura, etc. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui agli artt.
3.2 e 3.3 del Codice di Rete.
7.4 La realizzazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono esclusiva competenza e responsabilità del cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il cliente è responsabile della corretta conservazione e dell’integrità del contatore Gas e dell’eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas in caso di malfunzionamento del contatore gas o di altra parte dell’impianto di proprietà del Distributore.
Il Fornitore, con la prima bolletta, provvederà a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità del cliente medesimo.
Ogni variazione dei numeri telefonici del Distributore dedicati alle attività di pronto intervento verrà comunicata dal Fornitore al Cliente con la prima bolletta successiva.
In ogni caso i numeri d’emergenza sono affissi in bacheca presso le sedi del Fornitore e pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sul sito del Fornitore Eredi Campidonico sono disponibili inoltre tutte le informazioni e la modulistica per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza per l’uso sicuro ed efficiente del gas come previsto dalla Delibera 40/04 (Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas )e s.m.i .
Art. 8
(Utilizzazione del gas metano)
Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato da parte del distributore locale.
La fornitura viene concessa per gli usi specificati nel modulo di adesione.
Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura e a non cederlo a terzi a nessun titolo.
Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al fornitore che provvederà ad aggiornare il presente contratto di somministrazione o a stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, il fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell’utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata. Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, il fornitore, salvo l’esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all’integrale riscossione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto. Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna
responsabilità in relazione all’impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
Art. 9
(Trasporto e distribuzione del gas)
9.1 Il quantitativo di gas-metano necessario al cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la società di distribuzione titolare della concessione comunale. Il fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto con le suddette società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse.
In particolare, il fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti del Fornitore in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi ed eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale in alta pressione gestita dal Trasportatore. In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.
Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con un congruo preavviso: i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Servizio Idrico, che ne controlla il rispetto da parte del Distributore.
9.2 E’ prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l’impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete o per l’incolumità del Cliente e/o dei terzi.
9.3 I costi di trasporto e di distribuzione ed eventuali ulteriori oneri sono fatturati al cliente in base alle tariffe determinate dall’AEEGSI in base all’ubicazione della fornitura. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al cliente i relativi importi.
Art. 10
(Condizioni Economiche)
10.1 Le condizioni economiche sono quelle riportate nell’allegato “Condizioni Economiche di Fornitura” o nelle voci specifiche riportate nella Proposta di Contratto.
Al Cliente non è dovuto alcun preavviso in merito alle modifiche automatiche dei prezzi, ma sarà informato della variazione o dei nuovi prezzi nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
10.2 Il prezzo è fissato al netto dell’Iva e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto o alla somministrazione di gas- metano. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del cliente pur se versati dal fornitore nella propria qualità di sostituto d’imposta.
10.3 Salvo il caso in cui nella Proposta di Contratto siano espressamente previste una o più componenti in sostituzione a quelle definite dall’AEEGSI, il prezzo finale complessivo sarà calcolato mediante la somma di tutte le componenti.
A solo titolo esemplificativo le componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, sono i costi di vendita e della materia prima, trasporto, distribuzione, oneri di sistema, imposte nonché di qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema gas e dell’IVA, che saranno a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal contratto a carico di Eredi Campidonico S.p.A. senza facoltà di rivalsa.
10.4 Il cliente riconosce il diritto al fornitore di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del cliente che determino una mancata o minore tassazione del gas.
10.5 Qualora i poteri attualmente conferiti in materia di tariffe all’Autorità dovessero essere trasferiti ad altro ente, il Fornitore ed il Cliente convengono di considerare le deliberazioni di tale Ente valide ai fini dell’adeguamento del prezzo di fornitura.
10.6 Qualora venisse a cessare ogni deliberazione in merito all’adeguamento, questo sarà determinato con le modalità ed i tempi previsti dall’ultima deliberazione assunta dall’Autorità o
dall’Ente restando a carico del Fornitore la raccolta dei valori aggiornati e dei parametri energetici.
Art. 11
(Rilevazione dei consumi)
11.1 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura degli apparecchi di misura (contatori, contatori integrati o correttori volumetrici). Le garanzie riconosciute al cliente circa la correttezza della misurazione dei consumi sono disciplinate secondo quanto previsto dal Codice di Rete della Società di distribuzione ed in conformità a quanto disposto dal testo integrato dell’AEEGSI RQDG Qualità dei servizi di distribuzione e di misura e s.m.i.
Il cliente è responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di misura nel punto di riconsegna in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità e in conformità a quanto disposto dal distributore con le condizioni di accesso (codice di rete) che le parti danno atto di conoscere nonché in conformità a quanto disposto nella deliberazione AEEGSI n. 138/04.
11.2 La rilevazione dei consumi tramite la lettura del misuratore o della relativa apparecchiatura installata sarà eseguita periodicamente dal distributore, in relazione alle disposizioni della delibera n. 229/01 dell’AEEGSI. Il Distributore è tenuto ad acquisire il seguente numero minimo di rilevazioni del contatore:
- almeno una rilevazione all’anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
- almeno una rilevazione ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
- almeno una rilevazione al mese per i clienti con consumi superiori a
5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
Il numero di letture indicato sopra sarà effettuato solo se il contatore del Cliente è collocato in posizione accessibile, anche senza la presenza del Cliente o di altra persona da questi incaricata a presiedere tali compiti.
11.3 E’ facoltà del Cliente di eseguire proprie autoletture.
L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore effettui una lettura diretta o comunichi che l’autolettura non è valida, e salvo il caso in cui Eredi Campidonico S.p.A. riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono riportate sulle bollette e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Distributore ed eventuali suoi incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, oltre che su richiesta del cliente nei termini e nei tempi stabiliti dalla vigente disciplina, hanno diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica delle strumentazioni e/o delle operazioni di misura. Il Cliente si impegna pertanto a consentire tale accesso. L’esito negativo dell’accesso e del tentativo di lettura può produrre le conseguenze di cui ai successivi art. 6.
11.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
11.5 Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il fornitore potrà richiedere l’autolettura dei consumi da parte del Cliente, oppure determinare induttivamente i consumi tramite stima .
11.6 Per la determinazione induttiva dei consumi, per tutti gli usi, il fornitore terrà conto del consumo storico dell’utenza (o, in caso di nuovo fornitura, dei profili di consumo pubblicati dal Distributore o dal “consumo annuo previsto indicato sulla Proposta di Contratto).
I consumi determinati induttivamente a stima saranno conguagliati nella prima fattura utile emessa sulla basa della lettura effettiva del Distributore o dell’autolettura del cliente.
Nel caso in cui la determinazione induttiva dei consumi sia effettuata per irregolare funzionamento del contatore, il consumo del periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell’ultima lettura conguagliata sarà determinato con riferimento ai consumi effettuati nell’identico periodo dell’anno precedente o, in mancanza, del periodo di analoga durata immediatamente successivo alla installazione del contatore; al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
11.7 Il cliente è tenuto ad informare il fornitore in caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il fornitore provvederà alla
relativa segnalazione al distributore, che provvederà a mettere in atto gli opportuni interventi ed il consumo sarà determinato in modo induttivo secondo quanto previsto al precedente punto n.11.6 Qualora il cliente ometta di informare prontamente il Fornitore dell’arresto o del non regolare funzionamento del misuratore, il consumo del gas durante tale periodo verrà addebitato in misura corrispondente al consumo dello stesso periodo dell’anno precedente qualora, da apposita verifica, emerga che le potenzialità installate non siano state variate.
Qualora le potenzialità installate risultassero variate ovvero il Cliente avesse stipulato il contratto da meno di un anno, il consumo sarà calcolato in rapporto alle potenzialità accertate.
In ogni caso, qualora il conguaglio dei volumi generi obblighi tributari in capo al Fornitore, i tempi di prescrizione dei crediti saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materie fiscali e il cliente, con la stipula del presente contratto, riconosce che nulla avrà più a pretendere una volta decorso inutilmente tale termine.
11.8 Se il Cliente ritiene erronee le misurazioni del contatore, può chiedere la verifica al fornitore, che provvederà ad attivare il Distributore, proprietario e responsabile dello strumento di misura. Le verifiche sono eseguite dal Distributore in conformità alla normativa AEEGSI in vigore.
Per contatori di calibro normale la cui collocazione renda eseguibile l’operazione, la verifica delle eventuali anomalie nella rilevazione dei consumi sarà effettuata secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti.
Nel caso in cui l’ubicazione del contatore renda impossibile la procedura di cui sopra, oppure per contatori di calibro superiore al normale, il Distributore provvederà ad inviare il contatore ad un laboratorio certificato per la verifica.
Se la prova darà esito positivo, ovvero il contatore ecceda le tolleranze previste dalla legislazione vigente, che saranno comunicate al Cliente, il Distributore si accollerà le spese di verifica e sostituirà il misuratore, mentre il fornitore rettificherà gli addebiti per i consumi secondo le notifiche ricevute dal Distributore.
Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica saranno addebitate al Cliente che ne ha fatto richiesta.
11.9. Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni della deliberazione ARG/gas 159/08 ed il relativo coefficiente “C” di correzione dei volumi viene comunicato dal distributore.
Art. 12
(Fatturazione dei consumi)
12.1. Il gas viene fatturato dal Fornitore in applicazione delle normative tariffarie e fiscali vigenti, con addebito dei tributi che la legge pone a carico del Cliente, nonché con addebito degli eventuali contributi dovuti al Distributore e che quest’ultimo ha autorizzato il fornitore a riscuotere nel proprio interesse. Salvo diverso accordo con il Cliente risultante dalle Condizioni Economiche di Fornitura Il Fornitore provvede alla fatturazione dei consumi e degli altri importi dovuti con cadenza mensile, bimestrale o quadrimestrale a seconda dei livelli di consumo del Cliente.
Le relative modalità, indicate nei livelli di qualità commerciale, sono di seguito sinteticamente riassunte:
- per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la fatturazione è almeno quadrimestrale;
- per i clienti con consumi maggiori di 500 mc/anno e fino a 5.000 mc /anno la periodicità di fatturazione è almeno bimestrale, ad eccezione del periodo estivo;
- per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
Il Fornitore si riserva il diritto di modificare la periodicità della fatturazione indicata, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni dettate dalla delibera AEEG n. 229/01. In tale ipotesi le modificazioni saranno portate a conoscenza del cliente mediante apposita comunicazione.
12.2. Il fornitore si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva, sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell’anno precedente, e con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.
12.3. Il fornitore provvederà a recapitare le bollette/fatture nel luogo della fornitura o ad altro indirizzo se richiesto (in forma scritta) dal Cliente. A copertura dei costi di elaborazione, stampa e spedizione delle fatture Eredi Campidonico applicherà al cliente i seguenti corrispettivi, per ogni invio:
€ 0,00 invio fattura tramite portale web e pagamento tramite addebito SEPA, bonifico o bollettino;
€ 1,50 invio fattura cartacea con pagamento tramite addebito SEPA, bonifico o bollettino allegato alla fattura;
I costi di cui sopra subiranno le variazioni dei costi di spedizione ed elaborazione delle fatture.
12.4 In caso di richieste di invio fatture e duplicati, la cui emissione è superiore all’anno, la Eredi Campidonico S.p.A. addebiterà al richiedente il costo di € 3,00 per ogni documento richiesto.
12.5 Qualora le modalità di fatturazione e pagamento della fornitura di gas indicate nelle presenti CGF siano discordanti con quanto indicato nell’allegato Condizioni Economiche, prevarranno le condizioni previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura.
Art. 13
(Pagamenti – Azioni in caso di mancato pagamento)
13.1 L’importo delle fatture dovrà essere saldato nei termini indicati sulle fatture stesse secondo le modalità concordate ed indicate nella proposta contrattuale e/o sulle Condizioni Economiche delle Fornitura.
13.2 A carico del Cliente che entro il termine di scadenza indicato in fattura, non abbia provveduto al pagamento viene applicato un interesse di mora nella misura seguente: tasso Ufficiale di Riferimento pubblicato dalla BCE maggiorato di 4,5 punti percentuali fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Eredi Campidonico S.p.A. per la gestione della morosità.
13.3 Azioni in caso di mancato o parziale pagamento. Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi venti giorni solari dalla scadenza della fattura, Eredi Campidonico S.p.A. costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata con Raccomandata A.R., o posta certificata indicando un termine per il pagamento pari ad almeno venti giorni solari dalla data di emissione della comunicazione in mora e specificando le modalità con cui il Cliente potrà comunicare ad Eredi Campidonico S.p.A. l’avvenuto pagamento. Eredi Campidonico
S.p.A. addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. La somministrazione di Gas, potrà essere sospesa (in armonia con quanto stabilito dalla Delibera AEEGSI ARG/Gas 99/2011 per i Pdr disalimentabili) mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che siano trascorsi tre giorni dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione di Gas, Eredi Campidonico S.p.A. si riserva la facoltà di intraprendere ogni ulteriore azione legale per il recupero del credito e risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da Eredi Campidonico S.p.A., e nei limiti definiti dall’AEEGSI. Eredi Campidonico S.p.A. non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall’art. 9.2 della delibera AEEG 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), Eredi Campidonico S.p.A. può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali.
I misuratori chiusi per cessata fornitura gas naturale possono essere rimossi a giudizio del distributore o su richiesta del Cliente, dopo il versamento degli oneri determinati dal distributore.
13.4 Eredi Campidonico S.p.A. è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata A.R.;
20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata A.R., non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.
Eredi Campidonico S.p.A., a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere n. 198/11 e ARG/gas 120/08. Eredi Campidonico S.p.A. addebiterà al Cliente
stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI, e le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Eredi Campidonico S.p.A.
Art. 14
(Patto di Preferenza)
14.1 Il Fornitore ha facoltà, dandone avviso al cliente, di cedere il contratto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita.
Art. 15
(Registrazione)
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 16
(Garanzie)
In considerazione del fatto che il pagamento delle bollette viene effettuato in via posticipata, il Fornitore potrà chiedere al cliente la prestazione di un deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti. In caso di morosità, il fornitore si riserva di incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti.
La garanzia, verrà rilasciata dal cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del fornitore della proposta di contratto o, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta della garanzia da parte del fornitore.
In caso di risoluzione del contratto ed a seguito del completo versamento da parte del cliente delle somme dovute al fornitore, quest’ultimo provvederà a restituire al cliente il deposito cauzionale entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto alle condizioni e modalità stabilite dalla delibera 229/01 e s.m.i.
In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale da parte del Fornitore, il cliente è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare entro 10 (dieci) giorni.
In caso di mancata ricostituzione del deposito cauzionale il contratto si considererà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il valore del deposito cauzionale è così determinato: per i clienti con consumo fino a 500 mc annui, l’ammontare del deposito è pari a 25,00 euro; per i clienti con consumo superiore a 500 mc annui e fino a 5000 mc annui, l’ammontare del deposito è pari a 77,00 euro; per i clienti con consumo superiore a 5000 mc annui l’ammontare del deposito sarà pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente.
Eredi Campidonico ha la facoltà di aggiornare Annualmente il deposito cauzionale in funzione dei consumi del cliente.
Non sono tenuti a prestare la garanzia del deposito cauzionale i clienti che optano per il pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria o postale.
Art. 19
Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami
Eredi Campidonico corrisponderà al Cliente, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall’AEEGSI:
19.1.1 Nei casi previsti dal TIQV, per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale; in particolare, per
(i) mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni calcolati a partire dal ricevimento da
parte di Eredi Campidonico del reclamo scritto inviato dal Cliente, o (ii) mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Eredi Campidonico della richiesta di rettifica di fatturazione del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, o (iii) mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Eredi Campidonico della richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, Eredi Campidonico corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo, pari a € 40 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo, pari a € 60 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo, intendendo inclusi nei conteggi i tempi per l’eventuale acquisizione da parte di Eredi Campidonico di dati tecnici dal Distributore. Eredi Campidonico non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, oppure cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, oppure nel caso in cui al Cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del
medesimo livello specifico, e in caso di reclami carenti delle informazioni minime richieste, per i quali non è possibile identificare il Cliente finale.
16.1.2. Nei casi previsti al Titolo V del Codice di Condotta Commerciale; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20 nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture, e un indennizzo automatico pari a € 30 nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.
16.1.3 Nei casi previsti dall’art. 3.4 della Del. AEEGSI ARG/elt 4/08, e dall’art. 4.1, lettera d), del TIMG; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a (i) € 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato
stata sospesa per morosità ,oppure nonostante il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora non vi sia documentazione della data di invio, oppure nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
16.2 Eredi Campidonico comunica in fattura e sul proprio sito i canali a disposizione del Cliente per la richiesta di informazioni e l’invio di reclami e/o richieste di rettifica di fatturazioni. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Eredi Campidonico un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da Eredi Campidonico e reperibili sul sito che andranno inoltrati a Eredi Campidonico tramite posta, fax o mail.
È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Eredi Campidonico un reclamo scritto o una richiesta di informazioni anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto, motivazione.
.
Art. 20
(Clausola di riservatezza)
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 000/00, xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX) – Strada del Portone n. 147 – in qualità di titolare del trattamento – informa che i dati personali forniti dal cliente o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione al servizio, verranno trattati:
a) per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed alla fornitura del servizio (quali la fatturazione, la gestione dei reclami, ecc.);
b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all’identificazione del cliente e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del cliente;
c) per finalità di promozione, funzionali al miglioramento del Servizio (quali ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, analisi economiche e statistiche, informazione commerciale, vendita diretta, invio di materiale informativo/promozionale, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela).
Il conferimento dei dati da parte del cliente per tutte le finalità sopra indicate ha natura facoltativa. Il rifiuto, per le finalità di cui ai punti a) e b) comporterà la mancata accettazione della proposta contrattuale ovvero, in caso di rapporto, l’impossibilità di proseguire la fornitura del servizio essendo tali dati necessari per l’instaurarsi del rapporto contrattuale e per la sua corretta prosecuzione e gestione.
Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità di cui ai punti b) e c), il fornitore si rivolge anche a soggetti esterni specializzati (quali centri di elaborazione dati, banche).
Tutti i dati sono raccolti e registrati dal fornitore in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati , in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi.
Articolo 21
(benefici fiscali)
21.1 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Eredi Campidonico S.p.A. la documentazione comprovante il diritto al beneficio (Sia Esso di Accise od IVA). Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di produzione di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come disposto dalle attuali normative.
21.2 il Cliente è consapevole che:
i) l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 e ss.mm.ii., verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse nell’apposito Modulo IVA
; ii) i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego del gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA
; iii) Eredi Campidonico addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta a causa di dichiarazioni non veritiere, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti ;
iv) le dichiarazioni allegate dal cliente alla Proposta di Contratto si ritengono valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Eredi Campidonico S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. In caso di errata e/o incompleta compilazione delle dichiarazioni, così come in difetto di sottoscrizione delle stesse da parte del Cliente e in difetto di produzione degli eventuali allegati previsti dalla normativa, Eredi Campidonico S.p.A. applicherà alla somministrazione l’aliquota IVA ordinaria, sino a rettifica e/o integrazione del Modulo e degli Allegati.
11.5 Salvo diversa disposizione di legge, l’applicazione del beneficio fiscale richiesto dal Cliente sarà operata con la prima fatturazione utile successiva alla ricezione da parte di Eredi Campidonico della necessaria documentazione regolarmente compilata e sottoscritta, comprovante il diritto al beneficio: rimane esclusa ogni applicazione del beneficio fiscale avente effetto retroattivo rispetto alla data di ricezione della documentazione predetta.
Art. 22
(Variazioni di dati, dichiarazioni e altri obblighi del Cliente)
14.1 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza, ragione sociale e dati fiscali nonchè le modifiche d’uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Eredi Campidonico dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette verranno addebitati al Cliente.
14.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare le
eventuali variazioni intervenute nella sua carica. Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario
dell’immobile, con la sottoscrizione della Proposta, garantisce di aver ottenuto l’assenso del proprietario
all’attivazione della/e fornitura/e.
Art. 23
(Foro competente)
Le parti individuano, quale foro esclusivamente competente ai fini della interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del contratto e l’attivazione di eventuali procedure extragiudiziali che dovessero sorgere il foro di Torino.
In particolare il Cliente accetta tale individuazione in considerazione del fatto che, nonostante il disposto dell’art.33, co. 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, la sede giudiziaria di Torino non comporta, in caso di controversia, alcun aggravio sensibile della propria posizione.
Ai sensi e agli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., nonché ai sensi degli
art. 33 e ss. D.Lgs. n. 206/05., si accettano espressamente i seguenti articoli
:
art. 1 (Recepimento della Proposta/Contratto); art. 2 (Definizioni e norme regolatrici);
art. 5 (Decorrenza e Durata); art. 6 (Recesso e Risoluzione);
art. 7 (Luoghi e modalità di prelievo); art. 8 (Utilizzazione del gas metano); art. 10 (Condizioni Economiche);
art. 11 (Rilevazione dei consumi); art. 12 (Fatturazione dei consumi);
art. 13 (Pagamenti – Azioni in caso di mancato pagamento); art. 16 (Garanzie);
art. 22 (Variazioni di dati, dichiarazioni e altri obblighi del Cliente); art. 23 (Foro competente);
MERCATO LIBERO
Proposta Contratto n.° /2015
Nota informativa per il cliente finale
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale EREDI CAMPIDONICO S.p.A.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 000 00000-Xxxxxxxxxx (XX)
in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad
esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono)
proposta contrattuale da parte del cliente. (*) Limitatamente ad offerte elettriche.
Il Cliente per presa visione:
NOTA INFORMATIVA SUI RECLAMI E SULLE RELATIVE MODALITA’ DI INOLTRO
Reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire ad Eredi Campidonico S.p.A. quale Società di Vendita, anche per via telematica, con la quale il Cliente Finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il Cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, ovvero ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra la Società di Vendita e Cliente Finale, ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione.
Il reclamo scritto può essere inoltrato ad Eredi Campidonico
S.p.A. con le seguenti modalità:
⮚ compilando il modulo di reclamo allegato al contratto inviandolo:
o via fax al seguente numero: 011-3057607
o a mezzo posta al seguente indirizzo: Eredi Campidonico S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxxxxxxxx (XX);
o tramite e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Data e ora del contatto
Nominativo del personale
⮚ trasmettendo secondo le medesime modalità sopra riportate
commerciale che l’ha contattata _ Data di presunta attivazione
Periodo di validità della proposta 45 (Quarantacinque) GIORNI
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI (*), se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Eventuali oneri a carico del cliente: …………………
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
una comunicazione scritta, che tuttavia contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
- Cognome e nome
- Indirizzo di fornitura
- Indirizzo postale o telematico
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (Xxxxxx Xxxxxxx
Gas N°….)
Eredi Campidonico S.p.A. tratterà i reclami scritti ricevuti in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) – Delibera 164/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e s.m.i., in particolare impegnandosi a rispondere comunque al Cliente entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta e delle modalità di risoluzione del reclamo o desiderasse ricevere ulteriori chiarimenti in merito al medesimo, il Cliente potrà contattare nuovamente, ai riferimenti indicati nella risposta scritta, Eredi Campidonico S.p.A., che si renderà disponibile per fornire gli ulteriori chiarimenti necessari, fatta salva per il Cliente la possibilità di interessare la competente Autorità per l’energia elettrica e il gas.
domestici)
Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: