PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DATI E INFORMAZIONI DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in seguito denominato RGS, con sede in Roma, Via XX settembre, n. 97, rappresentato dall’Ispettore Generale Capo per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (IGICS), Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e
l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, in seguito denominato UPB, con sede in Roma, via del Seminario, n. 76, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio
PREMESSO CHE
- l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede la costituzione di una banca dati delle amministrazioni pubbliche presso il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito BDAP) finalizzata ad acquisire i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della legge medesima, con l’individuazione delle seguenti macro aree di attività:
▪ controllo e monitoraggio in materia di finanza pubblica ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;
▪ federalismo fiscale;
▪ analisi e valutazione della spesa, come indicato dall’articolo 39, e verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- la Ragioneria Generale dello Stato è stata individuata, ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 13, quale struttura dipartimentale responsabile della suddetta BDAP;
- la Ragioneria Generale dello Stato deve assicurare la raccolta dei dati e le elaborazioni necessarie per la preparazione dei documenti di finanza pubblica previsti dalla legge n. 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali gli adempimenti concernenti la programmazione finanziaria di cui all’articolo 46, l’acquisizione di informazioni per la valutazione della consistenza del debito di tutte amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 48, il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa, di cui all’articolo 49 della menzionata legge 196/2009;
- ai sensi del citato articolo 13, le Amministrazioni pubbliche provvedono a inserire nella BDAP i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge 196/2009;
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell’articolo 18, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, emerge l’esigenza di strutturare, nel contesto della BDAP ex art. 13 della legge 196/2009, la fornitura di dati di reciproco interesse istituzionale;
- i sistemi informativi di entrambe le Parti presentano, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche necessarie per poter attuare idoneo ed efficace collegamento;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato ad attivare, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza previsti dalla legislazione vigente, apposite procedure di acceso alla BDAP per la fornitura di informazioni di interesse istituzionale.
Le informazioni oggetto di accesso riguardano dati ed elaborazioni di sintesi ricavabili dalla medesima su specifici insiemi di informazioni, la cui disponibilità è assicurata secondo modalità informatiche definite nell’ambito del Comitato Tecnico di cui all’articolo 2.
Articolo 2
(Comitato Tecnico)
Nel quadro di quanto definito all’articolo 1, per assicurare il costante raccordo tra le Parti diretto a conseguire gli obiettivi del Protocollo d’Intesa e verificare le modalità operative attinenti alla collaborazione, è istituito un Comitato Tecnico composto:
a. per la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.):
− dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente Uff. III con funzioni di direzione e coordinamento delle attività amministrative e delle relazioni istituzionali della Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
− dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Dirigente dell’Uff. II con funzioni di direzione e coordinamento delle attività di progetto connesse alla realizzazione e alla gestione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
b. per l’Ufficio Parlamentare di Bilancio:
− dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Esperto senior;
− dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Esperto senior.
Il Comitato Tecnico si riunirà con cadenza semestrale, salvo diversa esigenza, e potrà essere integrato, per la partecipazione a singole sedute, da rappresentanti delle Parti competenti nella materia oggetto di specifico approfondimento.
Nell’ambito del Comitato Tecnico verranno altresì analizzate le eventuali richieste di elaborazione e reportistica per il soddisfacimento di esigenze istituzionali.
Articolo 4
(Riservatezza e divulgazione dei dati)
I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle attività legate al presente Protocollo avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Ciascuna delle Parti mantiene l’esclusiva e autonoma competenza nella gestione e modifica del proprio sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e si impegna a comunicare all’altra eventuali cambiamenti al fine di agevolare la procedura di accesso.
Articolo 5
(Assistenza tecnica)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e l’Ufficio Parlamentare di Bilancio assicureranno la necessaria assistenza per la fruizione dei dati attraverso i rispettivi gruppi tecnico\informatici.
Articolo 6
(Disposizioni amministrative)
Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 7
(Durata e procedure di modifica/integrazione)
Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note.
Il presente Protocollo di Intesa può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Parti, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possano emergere nel corso della collaborazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Roma, lì 1 aprile 2015
L’Ispettore Generale Capo dell’IGICS | Il Direttore Generale dell’UPB |
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxx Xxxxxxx |